Introduzione
Perché è importante capire quando si decade da una rateizzazione con l’Agenzia Entrate-Riscossione? Per un contribuente in difficoltà, la possibilità di dilazionare i debiti fiscali in comode rate rappresenta una ancora di salvezza. Tuttavia, ignorare le regole sulla decadenza del piano di rateazione può condurre a conseguenze gravissime: basta superare un certo numero di rate non pagate per perdere tutti i benefici della dilazione . Ciò significa ritrovarsi l’intero debito immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione e l’avvio di procedure esecutive come pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi, senza più le tutele previste dal pagamento rateale . Evitare questo errore è fondamentale: conoscere quante rate si possono saltare al massimo e come intervenire tempestivamente può fare la differenza tra una gestione sostenibile del debito e una crisi finanziaria.
Nelle prossime sezioni, con un tono chiaro ma autorevole, esploreremo tutte le soluzioni legali per chi rischia di decadere dalla rateizzazione o vi è già decaduto. Vedremo innanzitutto il quadro normativo aggiornato a gennaio 2026, con le ultime novità legislative e pronunce giurisprudenziali in materia. Anticipiamo subito che oggi, nella maggior parte dei casi, la decadenza scatta dopo 8 rate non pagate (anche non consecutive) , in virtù delle modifiche normative recenti. Ma esistono importanti eccezioni, ad esempio per i piani concessi durante l’emergenza Covid (in cui la soglia era più alta) e in casi di forza maggiore riconosciuti dai giudici, dove la decadenza automatica può essere considerata illegittima .
Chi siamo e come possiamo aiutarti: questo articolo è redatto dallo studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con comprovata esperienza nazionale in diritto tributario e bancario. L’Avv. Monardo coordina un team multidisciplinare di professionisti – avvocati tributaristi, civilisti, nonché dottori commercialisti – attivi in tutta Italia. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), aiutando privati e imprese sovraindebitate a trovare soluzioni sostenibili. Inoltre, l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, supportando le aziende in crisi nelle procedure di composizione negoziata.
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Contesto normativo e giurisprudenziale sulla decadenza della rateizzazione
La disciplina della “decadenza dal beneficio della rateizzazione” – ovvero la perdita del diritto a proseguire il pagamento a rate del debito residuo – è stata oggetto di numerose modifiche normative negli ultimi anni, oltre che di importanti interventi giurisprudenziali. Comprendere questo quadro normativo evolutivo è fondamentale per sapere esattamente dopo quante rate saltate si perde il piano di dilazione e quali sono le conseguenze giuridiche.
Le basi normative: l’art. 19 DPR 602/1973 e successive modifiche
La facoltà di rateizzare le somme iscritte a ruolo (come quelle delle cartelle esattoriali) è prevista dall’art. 19 del DPR 29 settembre 1973 n. 602. Tale norma stabilisce che l’Agente della Riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea difficoltà, può concedere un pagamento dilazionato fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) , elevabili a 120 rate (10 anni) in casi straordinari con comprovata grave difficoltà . Negli anni, diversi interventi legislativi hanno introdotto maggiore flessibilità sui piani concedibili (come vedremo, dal 2025 i limiti sono stati ampliati fino a 120 rate anche per debiti più contenuti), ma qui ci concentriamo sulla decadenza dai piani accordati.
Originariamente, la legge prevedeva una soglia piuttosto stringente: bastavano due rate consecutive non pagate per far decadere la dilazione. Questa regola è stata prima ampliata a 8 rate e poi restritta nuovamente, seguendo le riforme succedutesi:
- Prima del 2015: per i piani concessi prima del 22 ottobre 2015, la decadenza interveniva dopo otto rate non pagate (anche non consecutive) . Dunque il contribuente poteva al massimo saltare otto appuntamenti di pagamento (non necessariamente di fila) prima di perdere il beneficio. Questa soglia di 8 rate era frutto di un precedente intervento normativo volto a concedere un margine più ampio rispetto alle 2 rate originarie.
- Riforma del 2015: con il D.Lgs. n. 159/2015 (decreto attuativo della Delega Fiscale per la riscossione, in vigore dal 22 ottobre 2015 ), il legislatore ha inasprito la disciplina per le nuove rateizzazioni. Per tutti i piani concessi a partire da quella data, la decadenza scatta in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive . In altre parole, dal 2015 fino al 2022 chi otteneva una dilazione con Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia) doveva prestare attenzione a non accumulare più di cinque rate non versate complessivamente, pena la revoca automatica del beneficio.
- Rileviamo che l’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 159/2015 precisava la non retroattività di questa stretta: per i piani concessi prima di ottobre 2015 restava applicabile la soglia precedente di 8 rate.
- Soglia “rafforzata” durante l’emergenza COVID: nel 2020, con l’arrivo della pandemia, il Governo ha introdotto misure di favore per chi aveva dilazioni in corso o ne richiedeva di nuove, al fine di evitare decadenze di massa in un periodo di crisi generalizzata. In particolare, è stato temporaneamente elevato il numero di rate non pagate tollerate:
- Per le rateizzazioni già in essere all’8 marzo 2020 (sospese durante il lockdown) è stata prevista la decadenza solo al raggiungimento di 18 rate non pagate .
- Per le nuove rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia di decadenza è stata fissata in 10 rate non pagate .
Queste misure, introdotte da vari decreti emergenziali (ad es. il D.L. “Cura Italia” n. 18/2020, i successivi Decreti Ristori e Sostegni del 2020-2021), hanno dunque allentato temporaneamente la morsa, riconoscendo la straordinarietà del periodo pandemico. Ad esempio, un contribuente che ha ottenuto una dilazione nel 2021 poteva saltare fino a dieci scadenze (anche non consecutive) prima di perdere il piano .
- Ritorno alla normalità e nuova modifica nel 2022: esaurite le proroghe COVID, dal 1° gennaio 2022 la disciplina sarebbe dovuta tornare alla regola ordinaria delle 5 rate di tolleranza. In effetti, per i piani richiesti tra il 1° gennaio 2022 e il 15 luglio 2022 si è applicata la soglia ordinaria di 5 rate non pagate . Tuttavia, a metà 2022 il legislatore è nuovamente intervenuto, in senso opposto, per estendere permanentemente la soglia a 8 rate e introdurre ulteriori novità. Il Decreto Aiuti (D.L. 50/2022), convertito con Legge n. 91/2022 in vigore dal 16 luglio 2022, ha infatti modificato l’art. 19 DPR 602/73 stabilendo che:
- La decadenza dal beneficio si verifica per i piani presentati dal 16 luglio 2022 in poi in caso di omesso pagamento di otto rate complessive, anche non consecutive .
- Inoltre, novità rilevantissima, il carico (debito) decaduto non è più rateizzabile: se un contribuente fa decadere un piano richiesto dopo il 16/7/2022, non potrà ottenere una nuova dilazione sullo stesso debito residuo . Questa preclusione mira a evitare che si abusi delle rateazioni successive per prolungare il debito indefinitamente. Fino al 2022, invece, era generalmente possibile chiedere un nuovo piano dopo la decadenza, a patto di pagare tutte le rate scadute del precedente al momento della domanda (come prevedeva ad esempio la Legge 160/2016 per la riammissione alle dilazioni) . Oggi ciò non è più consentito per le dilazioni recenti, mentre rimane fattibile per quelle più vecchie (vedremo nel dettaglio più avanti le condizioni di riammissione).
In sintesi, ad oggi (gennaio 2026) la regola generale è che per i piani di rateizzazione accordati dall’estate 2022 in poi la decadenza scatta al mancato pagamento di 8 rate totali . Per i piani più datati, concessi tra fine 2015 e metà 2022, la soglia era di 5 rate; per quelli ancora antecedenti (prima di ottobre 2015) di 8 rate. Eccezioni come visto riguardano i piani del periodo COVID (fino a 10 o 18 rate a seconda dei casi) . Questa variabilità normativa può generare confusione: è sempre opportuno verificare la data di concessione della rateizzazione per sapere quale soglia di decadenza si applichi.
Giurisprudenza: decadenza automatica, atti impugnabili e recenti aperture per cause di forza maggiore
La giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi in varie occasioni sulla decadenza dalle rateazioni, spesso per definire aspetti procedurali (ad esempio termini di notifica degli atti conseguenti) o per valutare la legittimità costituzionale e la corretta interpretazione di norme così rigide. Vediamo i punti salienti:
- Decadenza automatica e atti successivi: È principio consolidato che la decadenza dal piano di rateazione opera di diritto, automaticamente, senza necessità di un provvedimento formale da parte dell’Agente della Riscossione . Ciò significa che se il contribuente supera la soglia di rate non pagate prevista dalla legge, perde immediatamente il beneficio e l’intero debito residuo diviene esigibile. Non serve (né è previsto) un atto di “revoca” della rateizzazione: la legge stessa fa venire meno il beneficio. Le conseguenze sono:
- Immediata esigibilità in unica soluzione di tutto il dovuto ancora non pagato , con applicazione piena di interessi di mora e sanzioni eventualmente sospese. Ad esempio, per debiti da dichiarazione, la decadenza comporta che sulle somme residue si applichino le sanzioni piene del 30% (anziché ridotte) sul tardivo versamento, come previsto dall’art. 15-ter del DPR 602/73.
- Possibile iscrizione a ruolo e notifica di cartella per le somme rimaste impagate se il piano originario era seguito a un accertamento con rateazione. Su questo punto si innesta la questione dei termini di notifica. La Corte di Cassazione (Sez. V) con l’ordinanza n. 20615 del 22 luglio 2025 ha chiarito che, quando un piano di rateazione decade e occorre quindi iscrivere a ruolo le somme residue, la cartella di pagamento va notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata . Questo perché il termine biennale previsto da alcune norme speciali (es. art. 3-bis D.Lgs. 462/97 per le imposte dichiarate) non contiene una espressa sanzione di decadenza, quindi prevale il termine triennale generale dell’art. 25 DPR 602/73 . In sintesi, se si salta una rata e si perde la dilazione, l’Agenzia ha tre anni per notificare la cartella esattoriale con l’importo residuo (in caso di piani da accertamento), altrimenti l’azione di riscossione diventa tardiva.
- Divieto di nuova rateizzazione per i debiti recenti decaduti: come già detto, la normativa attuale (post-2022) preclude di accordare un nuovo piano sullo stesso debito se la decadenza è avvenuta su un’istanza presentata dopo il 16/7/2022 . Questo punto è stato anche ribadito in documenti di prassi: ad esempio, la Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 2024 conferma che per i piani presentati dal 16 luglio 2022 non è concessa una nuova rateazione in caso di decadenza, mentre per quelli precedenti resta possibile richiederla pagando prima le rate arretrate .
- Impugnabilità e tutela del contribuente: Dal momento che la decadenza è automatica e non richiede un provvedimento ad hoc, cosa può impugnare il contribuente se ritiene di non dover decadere? In genere, l’atto contro cui ci si deve rivolgere è la cartella di pagamento emessa a seguito della decadenza o l’intimazione di pagamento (se la cartella era già stata notificata in precedenza). Ad esempio, se l’Agente della Riscossione, preso atto che il contribuente ha superato il numero di rate non pagate, notifica un’intimazione (art. 50 DPR 602/73) per saldare l’intero importo entro 5 giorni, il contribuente può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (nuova denominazione delle Commissioni Tributarie) contro tale intimazione, sollevando le proprie contestazioni. Tra queste ci possono essere:
- Errore di conteggio delle rate non pagate: potrebbe accadere che l’Agente consideri “non pagata” una rata che in realtà il contribuente ha versato, magari con lieve ritardo ma comunque regolarizzata con interessi. In tal caso si può contestare che non è stata raggiunta la soglia di decadenza. Si noti infatti che una rata pagata in ritardo ** – se il pagamento avviene prima che scada la successiva e includendo gli interessi di mora per i giorni di ritardo – non conta come rata non pagata ai fini della decadenza. Questo principio, introdotto dal 2015 con il concetto di “lieve inadempimento”, tutela il contribuente che magari salta la scadenza di pochi giorni ma poi regolarizza: in tal caso la rata viene comunque considerata adempiuta (seppur tardivamente) e non fa numero nel calcolo delle rate omesse. È fondamentale dunque verificare se eventuali ritardi siano stati poi sanati con interessi: se sì, quelle rate non vanno conteggiate come “non pagate”** .
- Circostanze eccezionali o cause di forza maggiore: finora la legge non contemplava scusanti – la regola era rigida, saltate X rate, decadi punto e basta. Tuttavia, una recente pronuncia rivoluzionaria ha aperto uno spiraglio importante. La Corte di Giustizia Tributaria di Roma (secondo grado) con sentenza n. 15671/2025 depositata il 3 dicembre 2025 ha dichiarato illegittima la decadenza automatica in un caso in cui il mancato pagamento delle rate era dovuto a cause di forza maggiore, ossia motivi involontari e gravissimi . Nel caso specifico, il contribuente aveva saltato otto rate perché colpito da una grave malattia oncologica, con ricoveri e terapie intensive in corso . I giudici tributari romani hanno ritenuto che applicare meccanicamente la decadenza in una situazione del genere viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) che impone alla PA di valutare le circostanze concrete e motivare i propri atti . Hanno quindi annullato l’intimazione di pagamento emessa da Agenzia Entrate-Riscossione e – fatto ancor più significativo – ordinato il ripristino del piano di rateazione, con ricalcolo delle rate arretrate dovute . In sostanza, il contribuente ha riottenuto la dilazione, nonostante la normativa preveda il divieto di nuove rateazioni per quei debiti, perché la sua inadempienza è stata ritenuta non colpevole.
- Questa sentenza (benché al momento isolata e sicuramente destinata a ulteriori sviluppi, forse fino in Cassazione) rappresenta una svolta importante a favore dei debitori. In pratica, riconosce che la decadenza non può essere un automatismo cieco in situazioni estreme di non colpevolezza. Sarà interessante vedere se altri giudici seguiranno questo orientamento e se il legislatore interverrà. Per ora, chi si trova in una situazione simile (es. grave malattia, calamità naturali, impedimenti documentabili che hanno reso impossibile pagare) potrebbe valutare di impugnare gli atti della riscossione invocando questa giurisprudenza innovativa, al fine di ottenere la rimessione in termini e la riattivazione del piano. Chiaramente, è una strada complessa che va percorsa con l’assistenza di legali esperti, ma la Corte tributaria di Roma ha fornito un precedente incoraggiante .
In conclusione, dal quadro normativo e giurisprudenziale emergono due dati di fondo: – La normativa ordinaria è attualmente severa ma chiara: 8 rate non pagate (anche non consecutive) fanno decadere il piano per le rateizzazioni attuali , e su quelle decadute dal 2022 in poi non si ottiene una seconda chance di dilazione . La decadenza è automatica, senza bisogno di atti formali, e comporta la perdita di tutti i benefici (dilazione, sanzioni ridotte, ecc.). – Le tutele del contribuente risiedono nell’attenta verifica del conteggio (sfruttando l’istituto del lieve inadempimento: se ho tardato ma pagato con interessi, non deve contare ) e nell’eventuale ricorso all’autorità giudiziaria per far valere ragioni di forza maggiore o irregolarità procedurali. Inoltre, come vedremo, restano possibili soluzioni alternative come le definizioni agevolate (rottamazioni) e le procedure da sovraindebitamento, che possono intervenire anche dopo la decadenza per alleviare o risolvere il debito.
Procedura passo-passo dopo la notifica e in caso di mancato pagamento
In questa sezione guideremo il lettore passo dopo passo attraverso ciò che accade dalla notifica di una cartella esattoriale in poi, soffermandoci su tempi, scadenze e diritti del contribuente, e in particolare su cosa succede in caso di mancato pagamento di alcune rate del piano.
1. Notifica della cartella e richiesta di rateizzazione
Tutto ha inizio con la notifica della cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La cartella è l’atto con cui viene ingiunto il pagamento di uno o più debiti (tributi, contributi, multe) entro 60 giorni. Il contribuente, entro quei 60 giorni dalla notifica, ha due strade per evitare azioni esecutive: – Pagare interamente l’importo dovuto (in unica soluzione); – Presentare domanda di rateizzazione del carico. Attenzione: se si lascia decorrere il termine di 60 giorni senza né pagare né chiedere la dilazione, l’agente della riscossione può attivare subito le procedure esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche).
Come richiedere la rateizzazione: La domanda si può presentare online tramite il sito di Agenzia Entrate-Riscossione (area riservata o servizio “Rateizza adesso”), oppure presso gli sportelli territoriali, utilizzando l’apposito modulo. Fino a 120.000 € di debito complessivo, la concessione è automatica e senza bisogno di documenti (piano ordinario) . Oltre 120.000 €, bisogna allegare documentazione sullo stato di difficoltà economica (ISEE per le persone fisiche/imprese minori, indici di bilancio per società) per ottenere il piano .
Quando l’istanza di rateazione viene accettata: – Sospensione delle azioni esecutive: l’agente della riscossione non può procedere a pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche a partire dalla presentazione della domanda e per tutta la durata del piano, purché il contribuente sia in regola con i pagamenti delle rate. Inoltre, se erano già iniziate azioni (es. un pignoramento presso terzi o un fermo auto), queste vengono sospese una volta pagata la prima rata del nuovo piano. – Durata del piano e importo rate: il piano standard spalmava il debito fino a 72 rate mensili (6 anni). Dal 2025, come accennato, ci sono nuove opzioni più lunghe: per istanze 2025-2026 fino a 84 rate senza condizioni, e persino piani da 120 rate per debiti elevati con documentazione (ne parleremo a breve nella sezione sulle novità 2025). La prima rata scade di regola a 30 giorni dall’accoglimento, le successive mensilmente.
Diritti del contribuente durante la rateizzazione: Finché il piano è attivo e rispettato, il contribuente gode di benefici importanti: – Può ottenere il DURC regolare (documento di regolarità contributiva) se il debito riguarda contributi, e il certificato di regolarità fiscale per partecipare ad appalti, proprio grazie alla rateizzazione in corso . – Non subisce ulteriori sanzioni o interessi di mora oltre quelli già inclusi nel piano, se paga puntualmente. Nel piano infatti sono già calcolati gli interessi di dilazione. – Può, in caso di peggioramento della sua situazione, chiedere una proroga del piano (una sola volta) fino ad altre 72 rate oltre le originali, purché non sia ancora decaduto e provi il peggioramento (es. perdita di fatturato) .
2. Mancato pagamento di una o più rate: avvisi bonari e tempistiche
Se il contribuente salta il pagamento di una rata, l’Agenzia Entrate-Riscossione in genere invia un sollecito o promemoria (ad esempio tramite email PEC o lettera semplice) invitando a pagare quanto prima il dovuto. Questo non è un passaggio obbligatorio per legge, ma è prassi dell’Agente ricordare la scadenza mancata e informare delle conseguenze. Non è però una “moratoria”: la rata non pagata è subito considerata scaduta.
Dal punto di vista pratico, non succede nulla di irreparabile se si salta una sola rata, a condizione di rientrare nei limiti: – Se si tratta di un piano post-16/7/2022, come detto si possono accumulare fino a 7 rate non pagate senza decadere all’ottava omessa. – Se il piano è del 2016-2022 (vecchia regola 5 rate), se ne possono saltare 4 senza decadere alla quinta. – Eccezione importante: se l’ultima rata del piano non viene pagata, la decadenza interviene anche se il totale delle rate non pagate è inferiore alla soglia ordinaria. Questo perché a fine piano il debito va comunque interamente saldato. Ad esempio, se un piano prevedeva 6 rate totali e il contribuente paga regolarmente le prime 5 ma non paga la sesta e ultima, decadrà comunque (anche se solo 1 rata non pagata su 6), poiché è l’ultima tranche a mancare. La regola sull’ultima rata è esplicitata per la Rottamazione-quater/quiquies (decadenza immediata se salta l’ultima ) ed è generalmente applicata per analogia anche ai piani ordinari: a fine dilazione, non sono ammessi strascichi.
Rata pagata in ritardo: come già evidenziato, pagare una rata con qualche giorno o settimana di ritardo non comporta automaticamente la decadenza, purché il pagamento avvenga prima che scada la rata successiva e comprenda gli interessi di mora maturati dal giorno della scadenza originaria . In tal caso la rata si considera comunque versata (sebbene tardiva) e non viene conteggiata come “non pagata” ai fini del numero massimo di tolleranza . È il meccanismo del lieve inadempimento: la legge consente un piccolo margine di ritardo senza far perdere il beneficio. Attenzione però: se si paga una rata in ritardo senza corrispondere gli interessi di mora dovuti, quel pagamento incompleto non sana la posizione e la rata verrà conteggiata come omessa .
Comunicazione di decadenza: attualmente, l’Agenzia Entrate-Riscossione non invia una “comunicazione di decadenza” formale al verificarsi dell’inadempimento ripetuto (salvo che per certe definizioni agevolate, dove invece è previsto l’esito di decadenza). Di solito, dopo un certo numero di rate saltate (ad esempio 3 o 4), l’Agente può inviare un preavviso indicando che il piano è a rischio annullamento se non si pagano le arretrate. Ma anche in assenza di tale preavviso, una volta superato il limite di rate non pagate previsto dalla legge, la decadenza opera lo stesso. Dunque, il contribuente deve autonomamente tenere conto delle rate omesse e sapere che al superamento della soglia il piano cessa.
3. Decadenza dal piano: cosa accade immediatamente dopo
Quando (purtroppo) si verifica la decadenza dalla rateizzazione, gli effetti sono quelli sanciti dall’art. 19 del DPR 602/73, come modificato da ultimo nel 2022: – Intero importo immediatamente esigibile: l’importo residuo iscritto a ruolo, che era ancora da pagare in base al piano, diventa subito riscossibile in un’unica soluzione . Non si beneficia più del frazionamento. Ciò non significa che bisogna pagare all’istante tutto (il contribuente magari non ne ha i mezzi), ma significa che legalmente l’Agente può pretenderlo subito e attivare le procedure per ottenerlo. – Ripristino di sanzioni e interessi pieni: se la rateizzazione comportava riduzioni (ad es. sanzioni ridotte per adesione o definizione agevolata), con la decadenza si perdono le agevolazioni. Un caso tipico: negli avvisi bonari delle dichiarazioni, pagando a rate c’era la sanzione ridotta al 10% per omesso versamento; se il contribuente decade dal piano, sulle somme residue si applica la sanzione intera del 30% per ogni rata non pagata nei termini . L’Agenzia calcolerà dunque aggiuntivi importi dovuti a titolo di sanzione e li iscriverà a ruolo. – Divieto di nuova dilazione (per piani recenti): come già ampiamente spiegato, per le richieste presentate dal 16/7/2022 in poi non è ammessa una nuova rateizzazione dello stesso debito in caso di decadenza . Il contribuente quindi non potrà più chiedere di rateizzare quelle somme. Se invece il piano originario era precedente, potrebbe teoricamente essere concessa una nuova dilazione (vedi paragrafo successivo). – Ripresa delle procedure di riscossione coattiva: decaduto il piano, viene meno la sospensione che proteggeva il debitore. A questo punto l’Agente della Riscossione è libero di agire per recuperare il dovuto, e lo farà presumibilmente in tempi rapidi. Gli strumenti tipici sono: – L’Intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/73): è un avviso formale che ingiunge al debitore di saldare entro 5 giorni, decorso il quale si procede esecutivamente. L’intimazione è obbligatoria per legge solo se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella originale. Dunque, se la cartella era stata notificata da oltre 1 anno, l’Agente deve prima intimare e solo dopo 5 giorni può pignorare. Se invece la cartella è recente (meno di un anno), potrebbe passare direttamente all’azione. – Il pignoramento dei beni: può essere pignoramento immobiliare (iscrizione di ipoteca e successiva esecuzione sull’immobile, ma solo per debiti sopra 20.000 € con preavviso di 30 giorni), pignoramento mobiliare (su conti correnti, stipendio/pensione, auto ecc.), oppure fermo amministrativo dei veicoli (per debiti sopra 1.000 €, previo preavviso di 30 giorni). Queste azioni tornano possibili e l’Agenzia spesso si muove con rapidità soprattutto su pignoramenti presso terzi (es. conti correnti e stipendi) perché sono veloci ed efficaci. – L’iscrizione a ruolo di ulteriori somme: nel caso la decadenza riguardi un piano con sanzioni ridotte, come detto l’Agenzia iscriverà a ruolo la differenza di sanzioni, generando probabilmente una nuova cartella o un avviso di addebito supplementare.
Va sottolineato che il contribuente ha comunque diritto a essere avvisato prima dell’esecuzione forzata (tramite la cartella o intimazione come detto) e mantiene il diritto di difesa in giudizio contro questi atti. In particolare: – L’intimazione di pagamento è impugnabile dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni, contestando ad esempio l’assenza di presupposti (si pensi a chi eccepisce che in realtà non aveva superato la soglia di rate omesse). – Pignoramenti, fermi, ipoteche sono atti dell’esecuzione forzata: il contribuente può proporre opposizione in sede di giudice ordinario (tribunale civile) per vizi formali o sostanziali (ad esempio, pignoramento eseguito senza intimazione preventiva quando prevista, oppure su beni impignorabili).
Riassumendo: la decadenza trasforma un percorso “protetto” e dilazionato in una situazione di immediata esposizione. È come passare dalla marcia lenta alla corsa: il fisco può richiedere tutto e subito. Per questo è cruciale intervenire prima possibile, come vedremo nelle prossime sezioni dedicate alle strategie di difesa e alle soluzioni alternative.
4. Possibilità di riammissione e nuovi piani dopo la decadenza: quando è fattibile?
A seconda di quando è stata concessa la rateizzazione originaria, esistono differenti possibilità di ottenere un nuovo piano di dilazione dopo che si è decaduti dal precedente:
- Piani concessi prima del 16 luglio 2022: in tal caso, la normativa non preclude una nuova rateizzazione. Il contribuente può presentare una nuova istanza di dilazione per lo stesso debito, ma solo a condizione di aver saldato tutte le rate scadute del piano decaduto . In pratica bisogna pagare in un’unica soluzione l’ammontare delle rate che erano rimaste insolute fino al momento della decadenza. Solo dopo tale saldo, l’Agente può riammettere al beneficio rateizzando la somma residua. Ad esempio: Tizio aveva un piano di 20 rate, ne ha pagate 10 e ne ha saltate 5 (decadendo perché erano oltre soglia). Dovrà pagare quelle 5 rate arretrate tutte insieme; il debito residuo (le ultime 5 rate non ancora scadute al momento della decadenza) potrà essere oggetto di un nuovo piano. Questa facoltà di riammissione una tantum è stata in passato agevolata da norme transitorie (es. Legge 160/2016) che permettevano di rateizzare di nuovo anche senza saldare tutto subito, ma oggi tali finestre sono chiuse. Quindi serve il pagamento integrale degli arretrati. È ovvio che questa soluzione è percorribile solo se il debitore reperisce le risorse per coprire le rate scadute in blocco.
- Piani concessi dopo il 16 luglio 2022: in questo caso, come più volte ribadito, non è consentito un nuovo piano per i debiti oggetto di decadenza . L’unica speranza per chi decade da un piano recente è utilizzare strumenti diversi (definizioni agevolate, saldo e stralcio se previsto, procedure concorsuali) per gestire quel debito, poiché la strada della dilazione ordinaria è preclusa. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nelle sue FAQ, è chiara: “Non sono più rateizzabili i debiti decaduti da richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 16 luglio 2022” . Anche presentando istanza, verrebbe rigettata per carenza dei presupposti di legge.
- Definizioni agevolate successive: Va segnalato che, sebbene non si possa ottenere una nuova rateazione ordinaria sui debiti recenti decaduti, il contribuente può comunque aderire a eventuali definizioni agevolate (rottamazioni) offerte per quei debiti, se la legge lo consente. Ad esempio, la Rottamazione-quater 2023 e la Rottamazione-quinquies 2026 ammettono espressamente anche i carichi per i quali il debitore era decaduto da precedenti rateizzazioni . Quindi se interviene una legge di “pace fiscale”, la decadenza precedente non preclude di accedervi (purché i carichi rientrino nelle date previste dalla sanatoria). Su queste opportunità torneremo in dettaglio più avanti.
Importante: chi è decaduto dal piano e non ha immediate possibilità di rientro deve evitare di restare inerte. Ogni giorno che passa espone a possibili azioni esecutive. È consigliabile rivolgersi a un professionista per valutare azioni urgenti (come l’eventuale ricorso per sospendere l’intimazione) e strategie alternative (dilazioni straordinarie, rottamazioni, procedure da sovraindebitamento) per evitare il peggio.
Difese e strategie legali per il contribuente decaduto o a rischio decadenza
Affrontare una situazione di decadenza da rateizzazione richiede un approccio proattivo e ben studiato. In questa sezione esamineremo le difese legali che il contribuente può mettere in campo per: – Impedire la decadenza (se ancora non avvenuta ma si è a rischio); – Sospendere o annullare gli atti esecutivi conseguenti alla decadenza; – Contestare la decadenza stessa, quando ci sono motivi validi; – Definire il debito in altra maniera (accordi, riduzioni, ecc.).
1. Prevenire la decadenza: rimediare ai ritardi prima che sia troppo tardi
La prima strategia è giocare d’anticipo. Se il contribuente si accorge di aver saltato alcune rate ma non ha ancora superato la soglia critica (5 oppure 8, a seconda dei casi), deve: – Regolarizzare immediatamente le rate scadute, pagando ciascuna con i relativi interessi di mora. Come spiegato, se paga prima che scada la prossima rata, quelle inadempienze non saranno conteggiate come omissioni ai fini della decadenza . Conviene quindi non aspettare di saltare molte rate: appena si ha la disponibilità, versare le arretrate (anche una alla volta) per ridurre il conteggio. – Contattare l’Agente della Riscossione: se la difficoltà finanziaria è temporanea, può essere utile comunicare con l’ADER, spiegando la situazione e chiedendo se vi siano margini (ad esempio piani di rate “rimodulati”). Ufficialmente non è possibile modificare il numero di rate in corsa, ma in alcuni casi l’ADER può consigliarvi ad esempio di rinegoziare un nuovo piano (solo se rientrate nelle casistiche ammesse) o segnalarvi definizioni agevolate in arrivo. – Evitare di saltare l’ultima rata: se siete alla fine del piano, fate tutto il possibile per pagare l’ultima rata. È meglio magari saltare la penultima e pagarla in ritardo, ma non restare insolventi sull’ultima. Perché, come detto, il mancato pagamento dell’ultima comporta decadenza immediata anche se le altre omissioni erano poche . Quindi, pianificate bene le risorse affinché la rata finale sia onorata.
In pratica, per chi è in difficoltà temporanea, la legge dà un piccolo aiuto tramite il lieve inadempimento, ma occorre sfruttarlo in tempo. Se sapete di non poter pagare per un certo periodo (esempio per un calo di liquidità di qualche mese), ricordate che potete accumulare alcune rate arretrate (fino al limite consentito) e poi mettervi in pari. Durante questo periodo, l’ADER non annullerà il piano finché non superate la soglia. Certo, gli interessi di mora continueranno a maturare sulle rate scadute, ma è un prezzo da pagare per mantenere il beneficio. L’importante è non oltrepassare il punto di non ritorno delle rate non pagate.
Se invece la difficoltà non è temporanea ma strutturale (ad esempio, vi rendete conto che non riuscirete mai a sostenere quelle rate perché il debito è troppo alto rispetto alle vostre entrate), allora è il caso di cambiare strategia e valutare altre soluzioni (rottamazione, saldo e stralcio, sovraindebitamento) di cui diremo a breve.
2. Sospendere le azioni esecutive: istanza di sospensione e ricorso d’urgenza
Quando la decadenza è già avvenuta e l’Agenzia ha avviato misure esecutive (intimazioni, pignoramenti, ecc.), la priorità diventa guadagnare tempo e fermare le azioni in corso, per evitare danni come il blocco del conto o la vendita all’asta di un immobile. Gli strumenti sono: – Istanza di sospensione all’Agente della Riscossione: in presenza di motivi validi per contestare il debito o la procedura, il contribuente può presentare una richiesta di sospensione direttamente all’ADER (ai sensi dell’art. 3 del DL 146/2011, convertito con L.214/2011). Ad esempio, se ritiene che la cartella sia nulla o già pagata, o che vi sia stato un errore nel conteggio delle rate. L’ADER è tenuta a rispondere entro 220 giorni; se accoglie, sospende le azioni. Tuttavia, questo strumento è più adatto a contestazioni sul merito del debito (non sulla decadenza in sé). – Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria con istanza cautelare: contestualmente al ricorso contro la cartella/intimazione derivante dalla decadenza, il contribuente può chiedere ai giudici tributari la sospensione dell’atto impugnato per grave e irreparabile danno (art. 47 D.Lgs. 546/92). I giudici entro circa 30 giorni tengono un’udienza e decidono se sospendere l’efficacia dell’atto fino alla sentenza. Se ad esempio l’intimazione viene sospesa, l’ADER non può procedere a pignorare in attesa del giudizio. È fondamentale però mostrare che c’è un fumus boni iuris (cioè che il ricorso non è pretestuoso, ad esempio perché davvero le rate non pagate erano meno di quelle ritenute dall’ADER, o c’è un vizio) e un periculum (danno imminente, es. pignoramento casa in arrivo). La sospensiva è un’arma potente per congelare la situazione. – Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (giudice ordinario): se un pignoramento è già avviato (es. pignoramento del conto notificato), entro 20 giorni si può fare opposizione al tribunale civile per farlo sospendere, denunciando eventuali irregolarità (per esempio, il mancato invio dell’intimazione se dovuta, o la pignorabilità del bene). Questa via richiede l’assistenza di un avvocato civilista.
In parallelo a queste azioni giudiziarie, è consigliabile anche intrattenere un dialogo con l’Agente della Riscossione. A volte, se il contribuente mostra proattività (ad esempio paga una parte significativa del dovuto, o documenta una situazione sanitaria grave), l’ADER può congelare temporaneamente le azioni in attesa di valutare soluzioni (pur non essendovi obbligo). Ad esempio, in caso di imminente vendita di casa all’asta, dimostrare che si sta per presentare un piano del consumatore in tribunale potrebbe indurre la sospensione dell’asta.
3. Contestare la legittimità della decadenza: vizi formali e motivi sostanziali
Nel ricorso tributario contro la cartella o intimazione post-decadenza, i motivi possono essere molteplici: – Errore nel calcolo delle rate non pagate: come già accennato, se si riesce a dimostrare che l’ADER ha dichiarato la decadenza conteggiando erroneamente qualche rata (magari perché pagata con lieve ritardo e non considerata), il giudice potrà annullare l’intimazione e riconoscere che il piano doveva proseguire. In tal caso, di fatto, si riottiene la rateizzazione. Sarà poi opportuno farsi rilasciare dall’ADER un piano aggiornato. – Mancata comunicazione obbligatoria: per legge l’ADER non deve emanare un atto di decadenza, ma alcune norme speciali richiedono comunicazioni. Ad esempio, per la rateazione degli avvisi bonari l’art. 15-ter DPR 602/73 prevede che l’Agenzia delle Entrate invii una comunicazione prima di iscrivere a ruolo le sanzioni piene. Se ci sono stati “salti” procedurali, questi possono essere eccepiti. – Decadenza indebitamente applicata per cause di forza maggiore: qui ci ricolleghiamo alla sentenza innovativa di Roma del 2025. Un contribuente potrebbe sostenere che la sua inadempienza non è dipesa da volontà o negligenza, ma da fattori esterni insormontabili (esempi: grave malattia, perdita totale del reddito per evento calamitoso, ecc.). In tali casi, si può argomentare che l’ADER avrebbe dovuto valutare le circostanze prima di procedere, in ossequio ai principi di buona fede e proporzionalità (artt. 10 e 3 dello Statuto del Contribuente). Si chiede così al giudice di annullare gli atti della riscossione e consentire il proseguimento della dilazione. È una tesi non facile, che esce dalla lettera della legge per invocare principi superiori, ma l’apertura giurisprudenziale c’è stata . Un giudice sensibile potrebbe accoglierla, specie se il contribuente mostra di poter riprendere i pagamenti regolarmente dopo il periodo critico. – Vizi di notifica o di motivazione degli atti: come per ogni cartella o intimazione, si può verificare se la notifica sia avvenuta correttamente (errori nelle PEC, nelle residenze, ecc.) o se l’atto impugnato presenti difetti (es. l’intimazione priva degli importi dettagliati, o notificata prima del termine di 5 giorni dalla cartella, ecc.). Questi vizi, se presenti, possono portare all’annullamento dell’atto indipendentemente dalla questione decadenza.
In sede di ricorso, l’obiettivo ultimo per il contribuente è spesso riottenere un piano rateale (oltre che bloccare le pretese immediate). Anche quando il ricorso verte su aspetti formali, non è raro che, una volta sospesa l’azione esecutiva, si arrivi a transigere con l’ADER – ad esempio aderendo a una definizione agevolata sopravvenuta, o concordando il pagamento del dovuto in cambio della rinuncia al giudizio. D’altronde l’interesse del contribuente non è protrarre la causa, ma trovare un modo sostenibile di pagare.
4. Definire il debito: accordi transattivi e soluzioni extragiudiziali
Oltre alle vie “contensive”, esistono soluzioni stragiudiziali che possono risolvere o ridurre il debito anche dopo la decadenza: – Accordo con l’Agente della Riscossione: formalmente, fuori dalle ipotesi di legge l’ADER non può discostarsi dalle norme (non può ad esempio concedere un nuovo piano quando la legge lo vieta). Tuttavia, può accadere, specie per debiti molto ingenti e situazioni complicate, che il contribuente proponga un pagamento parziale immediato a saldo e l’ADER – previa autorizzazione dell’ente creditore (es. Agenzia Entrate) – accetti una sorta di transazione. Questo è più frequente nell’ambito di procedure concorsuali (concordati, accordi ex art. 182-ter L.F. ora Codice Crisi) dove la transazione fiscale è regolamentata. Ma in rari casi, anche fuori dalle procedure, se il debitore offre una somma forfettaria elevata e documenta che oltre non può andare, il creditore fiscale potrebbe valutare di chiudere la posizione. Non è un diritto però, è lasciato alla discrezionalità e all’interesse erariale. – Attendere (se possibile) nuove definizioni agevolate: negli ultimi anni sono state varate varie “rottamazioni” delle cartelle, ossia condoni parziali di sanzioni e interessi. Se si ha il sentore o notizia che una pace fiscale sia in arrivo (come nel 2023 e nel 2026 è avvenuto), prendere tempo può rivelarsi vantaggioso. Ad esempio, un contribuente decaduto nel 2023 e con debiti fino al 2020 ha potuto aderire alla Rottamazione-quater evitando così di pagare sanzioni e interessi di mora. Nel seguito parliamo in dettaglio della Rottamazione-quinquies 2026, nuova opportunità prevista dalla Legge di Bilancio 2026 .
In ogni caso, va ribadito: agire da soli è rischioso. È sempre consigliabile farsi affiancare da professionisti, come lo Studio Monardo, che possano valutare tutte le opzioni in parallelo: il ricorso (e relativa sospensione) come paracadute, e la trattativa o adesione a definizioni come soluzione di merito.
Strumenti alternativi per gestire il debito dopo la decadenza: rottamazione, sovraindebitamento e altre soluzioni
Dal punto di vista del debitore in difficoltà, perdere la rateizzazione non è la fine della strada. Il nostro ordinamento mette a disposizione altri strumenti che possono aiutare a risolvere o attenuare il debito fiscale, talvolta con benefici perfino maggiori di quelli di un piano dilazionato ordinario. Analizziamo i principali:
Rottamazioni e definizioni agevolate delle cartelle
Negli ultimi anni si sono susseguite diverse definizioni agevolate dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, comunemente chiamate “rottamazioni delle cartelle”. Si tratta di provvedimenti legislativi con cui lo Stato concede ai debitori la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza pagare sanzioni né interessi di mora, pagando solo le somme a titolo di imposta e un interesse ridotto. Dal 2016 ad oggi abbiamo avuto: – Rottamazione I (D.L. 193/2016) per carichi fino al 2016; – Rottamazione-bis (D.L. 148/2017); – Rottamazione-ter (D.L. 119/2018); – Saldo e stralcio 2019 per contribuenti in difficoltà (L. 145/2018); – Rottamazione-quater introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) per carichi 2000-2017; – Rottamazione-quinquies introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L.199/2025) per carichi 2000-2023.
Focus sul presente: la Rottamazione-quinquies 2026. Aggiornata a gennaio 2026, è la misura in vigore. Vediamone gli elementi chiave: – Debiti ammessi: carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 a qualsiasi ente creditore (Agenzia Entrate, INPS, Comuni per multe, etc.) . Non tutti i debiti sono compresi – sono esclusi, ad esempio, quelli da condanna della Corte dei Conti, certe multe penali, l’IVA all’importazione, ecc., come da norma. – Beneficio: stralcio totale di sanzioni e interessi di mora, nonché annullamento degli aggi di riscossione. In sostanza si paga il solo capitale e un tasso di interesse ridotto dello 2% annuo dal 2024 in poi. – Adesione: va presentata istanza entro il 30 aprile 2026 attraverso il portale ADER. Non serve pagare nulla al momento della domanda. – Pagamento: il contribuente può scegliere se pagare in un’unica soluzione (entro 31 luglio 2026) o in un massimo di 54 rate nel caso della quinquies, distribuite in 9 anni (rate semestrali). In particolare, la legge prevede fino a 18 scadenze semestrali (3 all’anno), ma per 9 anni significa 18 rate totali. In pratica si salda entro 31 luglio 2035. – Decadenza dalla rottamazione: attenzione, anche le rottamazioni hanno regole ferree: basta non pagare 2 rate (anche non consecutive) per decadere dalla definizione agevolata . In più, saltare l’ultima rata comporta decadenza immediata anche se prima ne è saltata solo una . Se si decade, i versamenti fatti valgono solo come acconto sul debito originario, che risorge con sanzioni e interessi pieni .
Vantaggi per i decaduti da rateazioni: la Rottamazione-quinquies è aperta anche a chi è decaduto da precedenti rateizzazioni o rottamazioni . Quindi, se ad esempio un contribuente è decaduto dal piano ordinario nel 2024, può comunque includere quel debito (se rientra negli anni 2000-2023) nella domanda di definizione 2026. Questo può “salvarlo” dalle sanzioni e dargli una nuova dilazione agevolata. Di fatto, la rottamazione offre spesso rate più lunghe e leggere di quelle ordinarie: 9 anni contro i 6 anni standard, e con importi ridotti perché privi di sanzioni.
Attenzione però: se il contribuente aveva già aderito alla Rottamazione-quater 2023 su certi debiti e non è decaduto da essa, non può spostarli nella quinquies. La legge esclude infatti i debiti già compresi in piani della rottamazione-quater regolari (tutte rate pagate al 30/9/2025) .
In definitiva, le definizioni agevolate rappresentano la migliore àncora di salvezza per chi, avendo perso la rateizzazione, si trova schiacciato da sanzioni e interessi. Il consiglio è di monitorare sempre le novità legislative: ad ogni Legge di Bilancio o Decreto Fiscale potrebbero spuntare nuove opportunità. In tali frangenti, lo Studio Monardo informa tempestivamente i propri assistiti e valuta l’inserimento dei debiti nelle sanatorie.
Procedure da sovraindebitamento: piano del consumatore, ristrutturazione e esdebitazione
Quando il debito fiscale (sommato magari ad altri debiti, es. mutui, finanziarie) risulta oggettivamente impagabile per il contribuente, soprattutto se persona fisica o piccola impresa, esistono i cosiddetti strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Si tratta di procedure giudiziali previste inizialmente dalla Legge 3/2012 (oggi inglobate nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs. 14/2019) che consentono a chi non è assoggettabile a fallimento (consumatori, piccoli imprenditori, start-up innovative, professionisti, enti non commerciali) di trovare un accordo o ottenere un piano per uscire dalla condizione di eccessivo indebitamento.
Le principali sono: – Il Piano del consumatore (oggi “Piano di ristrutturazione per consumatori”): riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale (tipicamente privati cittadini). Consente di presentare al giudice un piano dettagliato di rientro dai debiti, anche pagando solo parzialmente i crediti in funzione della propria capacità. Non serve l’accordo dei creditori: è il giudice che omologa il piano se lo ritiene fattibile ed equo, valutando che il sovraindebitamento non dipende da colpa grave del debitore. Nel piano si possono includere i debiti fiscali prevedendo stralci di sanzioni e interessi e pagamenti rateali sul capitale (in tal senso equivalenti a rottamazioni, ma anche oltre in caso di incapienza). – L’Accordo di ristrutturazione (ex accordo con i creditori): aperto a tutti i debitori non fallibili (anche imprese sotto soglia). Qui serve invece il consenso di una maggioranza del 60% dei crediti. È simile a un piccolo concordato: si propone ai creditori un pagamento parziale e dilazionato dei debiti, e se la maggioranza accetta, il giudice omologa rendendolo vincolante anche per i dissenzienti. Il fisco di solito aderisce se vede che l’alternativa (esecuzioni individuali) è peggiore. – La Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio) e l’Esdebitazione finale: il debitore può mettere a disposizione il proprio patrimonio (eccetto beni impignorabili e il minimo vitale) per soddisfare i creditori in un’unica procedura liquidatoria gestita da un Gestore della crisi. Dopo la liquidazione, il giudice può dichiarare l’esdebitazione, ossia la cancellazione di tutti i debiti residui non pagati, compresi quelli verso l’erario. Questa è l’ultima ratio per chi non può proprio pagare nulla: offre i beni che ha, e ottiene un fresh start liberandosi dai debiti.
Come si collegano queste procedure al nostro tema? Ebbene, se sei decaduto da una rateizzazione ed hai debiti tributari ingenti, potresti valutare di intraprendere una di queste soluzioni: – Col Piano del consumatore, ad esempio, puoi proporre al giudice di pagare in 15 anni solo il 50% del debito fiscale, se il tuo reddito disponibile questo consente. Durante la procedura, tutti i creditori sono bloccati (stop a pignoramenti), e se il giudice approva il piano, l’Agenzia Entrate-Riscossione dovrà accontentarsi di quanto previsto nel piano (anche se inferiore al 100%). – Con l’accordo o la liquidazione, analogamente, si congela la situazione e si giunge a ridurre l’esposizione complessiva. Al termine, l’esdebitazione cancella gli eventuali importi rimasti non soddisfatti.
Va detto che coinvolgere il Tribunale è una scelta impegnativa: servono requisiti di ammissibilità, serve la nomina di un Gestore (figura in cui l’Avv. Monardo stesso è specializzato) e ci sono costi da considerare. Però è spesso l’unica via per uscire da debiti insostenibili, specie se il Fisco rappresenta una porzione importante del totale.
Un vantaggio è che anche i debiti fiscali privilegiati (IVA, ritenute) possono essere trattati nel piano, sebbene debbano essere soddisfatti almeno al 20% (in accordo) o 10% (nel piano del consumatore) salvo esenzione per meritevolezza. Insomma, lo Stato partecipa anche a queste soluzioni, purché il piano sia serio e vantaggioso rispetto alla riscossione forzata.
Quando attivarle? Idealmente prima che la situazione degeneri troppo. Se siete decaduti dal piano e avete ricevuto più cartelle per decine di migliaia di euro che non potete pagare, queste procedure vanno considerate subito. Lo Studio Monardo, in qualità di Gestore OCC e legale con esperienza in sovraindebitamento, può assistervi nell’intero percorso: dalla valutazione di fattibilità alla predisposizione della proposta, fino all’omologa in tribunale.
Altre soluzioni: dilazione straordinaria, transazione fiscale nel concordato preventivo
Per completezza menzioniamo: – Rateizzazione straordinaria fino 120 rate (10 anni) in ambito concordato preventivo: se l’impresa opta per un concordato, il Codice della Crisi prevede che i debiti tributari possano essere dilazionati fino a 10 anni mediante transazione fiscale approvata dall’Erario. È una forma di “rateizzazione concordataria” che può includere anche stralci. – Sospensione per calamità: in caso di eventi eccezionali (terremoti, alluvioni) il Governo spesso dispone la sospensione dei termini di pagamento e può introdurre dilazioni speciali per le zone colpite. Chi rientra in queste casistiche deve informarsi su eventuali proroghe: ad esempio, in alcune zone terremotate le rate in scadenza sono state sospese e fatte ripartire dopo mesi.
In sostanza, il debitore informato e ben consigliato ha a disposizione un ventaglio di strumenti oltre alla classica rateizzazione. La rateizzazione è ottima per spalmare il debito, ma se fallisce (decadenza) o è insufficiente, ci sono alternative per evitare il tracollo. Certo, ogni strumento ha pro e contro, va valutato con cura e spesso richiede un tecnico esperto per attivarlo.
Nel prossimo paragrafo riassumeremo in tabelle utili questi concetti e poi affronteremo le FAQ – le domande pratiche più frequenti – in modo da chiarire ogni dubbio residuo.
Tabelle riepilogative
Di seguito proponiamo alcune tabelle riassuntive che aiutano a mettere a fuoco i punti chiave emersi finora: le soglie di decadenza a seconda del periodo, le azioni da intraprendere e le soluzioni disponibili.
Tabella 1: Rate non pagate che causano la decadenza (in base alla data del piano)
| Periodo di concessione del piano | Rate non pagate che causano decadenza | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Fino al 21 ottobre 2015 (piani “ante 2015”) | 8 rate non pagate | Art. 19 DPR 602/1973 (previgente) |
| Dal 22 ottobre 2015 al 31 dicembre 2021 | 5 rate non pagate | D.Lgs. 159/2015 |
| Periodo COVID (8 marzo 2020 – 31 dic 2021) | (Eccezione) 10 rate non pagate (18 se piano vigente all’8/3/20) | DL 18/2020 e succ. mod. |
| 1° gennaio 2022 – 15 luglio 2022 | 5 rate non pagate | (Ritorno regola generale) |
| Dal 16 luglio 2022 ad oggi (2026) | 8 rate non pagate | DL 50/2022 conv. L.91/2022 |
Nota: Le rate “non pagate” sono conteggiate nel totale, anche se non consecutive. Una rata pagata in ritardo ma con interessi non rientra nel conteggio . Se l’ultima rata del piano è tra quelle omesse, la decadenza opera comunque a fine piano anche con meno di 8 omissioni.
Tabella 2: Effetti immediati della decadenza e azioni difensive
| Effetti della decadenza (post soglia) | Azioni/Diritti del contribuente |
|---|---|
| Decadenza automatica (nessun atto formale) | – Verificare se davvero la soglia è superata (conteggio rate)<br>– Nessun provvedimento da impugnare direttamente, si attende cartella/intimazione |
| Intero debito residuo esigibile in unica soluzione | – Possibile presentare ricorso per sospensione se importo non dovuto in toto<br>– Valutare definizioni agevolate (se aperte) per ridurre il dovuto |
| Perdita benefici (sanzioni ridotte, interessi di dilazione) | – Attenzione a eventuale applicazione sanzioni piene <br>– In ricorso contestare se calcolo sanzioni/ interessi errato |
| Divieto nuova rateazione (piani dal 2022) | – Non si può chiedere nuovo piano <br>– In alternativa: rottamazione se disponibile, piano del consumatore, transazione fiscale in concordato |
| Ripresa azioni esecutive (pignoramenti, fermi) | – Diritto a preavvisi (intimazione) se >1 anno da cartella<br>– Impugnare intimazione entro 60 gg per contestare vizio/merito<br>– Opposizione esecuzione (tribunale) se pignoramento avviato illegittimamente |
| Termine notifica cartella residue (se da accertamento) | – Termine di 3 anni dall’ultima rata scaduta ; contestare in ricorso se cartella tardiva.<br>– Verificare prescrizione: la notifica cartella interrompe e poi 5 anni per esecuzione in generale (tributi) |
Tabella 3: Strumenti alternativi a disposizione del debitore
| Soluzione alternativa | Cosa comporta/Benefici | Quando usarla |
|---|---|---|
| Rottamazione-quater (2023)<br>Rottamazione-quinquies (2026) | – Stralcio sanzioni e interessi di mora<br>– Pagamento debito in max 18 rate (quinquies: 9 anni) <br>– Stop a procedure esecutive durante pagamento | Se disponibile per gli anni di carico (es. quinquies per debiti 2000-2023)<br>– Ideale se carico alto per tagliare sanzioni<br>– Consigliata se decaduto da rateizzazione (riapre possibilità dilazione su stessi debiti) |
| Piano del consumatore (procedura sovraindebitamento) | – Riduzione dell’ammontare debito secondo la capacità del debitore<br>– Blocco immediato di pignoramenti<br>– Pagamento in più anni sotto controllo del tribunale<br>– Eventuale esdebitazione finale del residuo | Se il debito complessivo (fisco + altri) supera di gran lunga le possibilità del debitore<br>– Consumatori o ex imprenditori non fallibili<br>– Situazione di perdurante insolvenza non risolvibile con semplice rateazione |
| Accordo di ristrutturazione (sovraindebitamento) | – Taglio concordato dei debiti con approvazione 60% creditori<br>– Blocco azioni durante trattativa e dopo omologa<br>– Stralcio parziale delle pretese fiscali (con accordo AdE) | Piccoli imprenditori, professionisti, associazioni indebitate<br>– Quando si ha patrimonio/reddito per offrire un pagamento parziale migliore del fallimento ai creditori |
| Liquidazione controllata (sovraind.) con esdebitazione | – Realizzo dell’intero patrimonio disponibile<br>– Cancellazione totale dei debiti rimanenti post-liquidazione<br>– Fresh start per il debitore onesto ma sfortunato | Debitore privo di reale capacità di rimborso significativa<br>– Come ultima spiaggia, rinunciando ai beni attuali per ripartire senza debiti |
| Transazione fiscale (concordato preventivo) | – Possibilità di rateizzare fino 120 mesi i tributi in concordato<br>– Stralcio di parte dei debiti fiscali (anche IVA e ritenute, con limiti) se concordato liquidatorio o misto<br>– Fisco partecipa a piano generale di ristrutturazione | Imprese soggette a fallimento, in concordato preventivo<br>– Debiti fiscali molto alti in proporzione: si include nel piano di concordato per abbatterli negoziando col Fisco (voto MEF) |
| Rateizzazione ordinaria (nuovo piano) | – Riammissione al pagamento rateale su debito residuo<br>– Evita pignoramenti se subito attivata<br>– Necessario pagare prima arretrati scaduti | Solo se piano originario ante 2022 e si hanno risorse per saldare rate scadute <br>– Utile se decadenza avvenuta ma si dispone liquidità per rimettersi in pari e chiedere nuovo piano su residuo |
Queste tabelle devono naturalmente essere lette con l’assistenza di un professionista per adattarle al caso concreto. Ad esempio, la sovraindebitamento conviene se si hanno anche altri debiti (banche, privati) oltre al fisco; la rottamazione conviene se si riesce a sostenere le rate semestrali e così via.
Domande frequenti (FAQ) sulla decadenza della rateizzazione
Di seguito rispondiamo in modo chiaro e conciso alle domande più comuni che i contribuenti ci pongono sul tema della decadenza dai piani di rateizzazione con Agenzia delle Entrate-Riscossione.
1. Dopo quante rate non pagate decade la rateizzazione?
Dipende da quando è stato ottenuto il piano di rateazione. Attualmente, per i piani concessi dal 16 luglio 2022 in poi, la decadenza scatta se non vengono pagate 8 rate in totale (anche non consecutive) . Se il piano era precedente (tra fine 2015 e metà 2022) bastano 5 rate non pagate. In passato (ante 2015) ne servivano 8. Durante il periodo Covid la soglia era eccezionalmente elevata (fino a 10 o 18 rate saltate) . In ogni caso, l’ottava rata omessa (o quinta per i vecchi piani) è quella che determina la decadenza dal beneficio.
2. Una rata pagata in ritardo conta come non pagata ai fini della decadenza?
No, se viene regolarizzata correttamente. Una rata versata dopo la scadenza non viene conteggiata come “non pagata” purché il pagamento avvenga prima della successiva rata e comprenda gli interessi di mora maturati per il ritardo . In pratica, pagando qualche giorno (o settimana) dopo, si evita la decadenza a condizione di aggiungere gli interessi di ritardato pagamento. Se invece si paga in ritardo senza interessi, quella differenza verrà considerata come rata non versata.
3. Posso saltare rate non consecutive oppure la decadenza interviene solo con rate consecutive?
Le rate omesse si contano in totale, anche se non sono consecutive . Ad esempio, se non pago le rate 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15 di un piano, ho comunque 8 rate non pagate e quindi decado (per i piani post-2022). Non è necessario che siano di fila; l’importante è il numero complessivo di mensilità non versate.
4. Che succede concretamente se decado dalla rateizzazione?
Appena si verifica la decadenza, perdi il beneficio del termine: l’Agente della Riscossione può esigere immediatamente tutto il debito residuo in un’unica soluzione . Di solito invierà una intimazione di pagamento (se la cartella era stata notificata da oltre 1 anno) o procederà direttamente con le azioni esecutive (pignoramenti di stipendio, conto corrente, ipoteca su immobili, fermo auto). Inoltre decadono eventuali sconti: ad esempio dovrai pagare per intero le sanzioni che erano state ridotte in fase di dilazione . Insomma, il debito ritorna esigibile come se non fosse mai stato rateizzato, con in più il fatto di aver perso tempo (e pagato interessi).
5. La decadenza viene comunicata formalmente dall’Agenzia Entrate-Riscossione?
No, non c’è un atto formale di “revoca” del piano che ti viene notificato (salvo per alcune rottamazioni, dove l’ADER comunica l’eventuale decadenza). Per i piani ordinari, la decadenza è automatica per legge . Te ne accorgi perché iniziano ad arrivare intimazioni o nuove cartelle. L’ADER potrebbe inviarti un semplice avviso o lettera che constata la decadenza e invita a saldare, ma non è un atto impugnabile.
6. Se decade la rateizzazione, posso chiedere un nuovo piano per lo stesso debito?
Dipende. Se il piano originario era stato concesso prima del 16/07/2022, puoi provare a chiedere una nuova rateizzazione ma solo dopo aver pagato tutte le rate scadute del vecchio piano . In pratica devi metterti in pari con gli arretrati. Se invece il piano era dopo il 16/07/2022, la legge oggi lo vieta espressamente: non puoi ottenere un nuovo piano per quel debito . Dovrai cercare altre soluzioni (es. rottamazione se attiva, saldo e stralcio, procedure da sovraindebitamento, ecc.).
7. Ho diritto alla restituzione di quanto già pagato se la rateizzazione decade?
No. Le somme che hai versato rimangono acquisite dall’Erario a riduzione del debito. Non vengono certo restituite. Anzi, in caso di decadenza, eventuali importi pagati potrebbero venire imputati prima a sanzioni e interessi dovuti e poi al capitale. Se aderirai a una rottamazione successiva, di solito è previsto che quanto già versato resti definitivamente acquisito e non rimborsabile.
8. La rateizzazione interrompe la prescrizione del debito?
Sì, ogni pagamento di rata è un riconoscimento del debito che interrompe i termini di prescrizione (di norma quinquennale per tributi). Inoltre la stessa richiesta di rateazione implica riconoscimento. Dunque durante il piano la prescrizione non decorre. Attenzione: se si vuole evitare che la domanda di rateizzo valga come riconoscimento (magari perché si hanno eccezioni da fare), è possibile presentare riserva scritta contestando il debito. Alcuni studi, come il nostro, inseriscono una clausola nell’istanza per non fare ammissioni implicite , ma la giurisprudenza su questo stratagemma è altalenante. In genere, rateizzare equivale ad accettare il debito.
9. Se faccio ricorso contro la decadenza, devo continuare a pagare le rate?
Una volta decaduto formalmente, il piano cessa, quindi l’ADER non ti accetterà più pagamenti rateali regolari. Potresti però mettere da parte le somme delle rate come segno di buona volontà (o versarle comunque, che verranno scalate dal totale). Se ottieni una sospensiva in tribunale, conviene talvolta continuare a pagare rate di importo equivalente su un conto dedicato, per dimostrare al giudice che sei in grado di rispettare un piano se ti viene concesso. Ma tecnicamente, il vecchio piano è chiuso: o paghi tutto, o trovi altro accordo.
10. L’Agenzia Entrate-Riscossione può rifiutarsi di farmi pagare dopo la decadenza?
In genere no, i pagamenti li accetta sempre. Se tu, anche decaduto, versi spontaneamente una certa somma, l’ADER la imputerà al debito (interessi, sanzioni, capitale). Non può “rifiutare i soldi”. Quello che non può fare è rateizzare formalmente. Quindi potresti decidere di pagare un po’ per volta di tua iniziativa: sappi però che senza piano ufficiale, se la cifra è grossa, l’ADER potrebbe comunque portare avanti i pignoramenti finché non è tutto saldato. Quindi pagare qualcosina ogni tanto senza accordo non ti mette al riparo.
11. Ho avuto un grave problema (malattia, incidente, calamità): posso evitare la decadenza per causa di forza maggiore?
La legge attuale non prevede espressamente esimenti per forza maggiore: trascorso il numero di rate non pagate, decadi indipendentemente dal motivo. Tuttavia, come discusso, c’è una recente sentenza che fa sperare: la Corte di Giustizia Tributaria di Roma ha annullato la decadenza di un piano a fronte di una grave malattia del contribuente . È un precedente ancora isolato ma significativo. Quindi, formalmente decadi comunque, ma puoi provare a impugnare l’intimazione e far valere in giudizio la causa di forza maggiore, sperando che il giudice ti dia ragione e imponga all’ADER di ripristinare la rateazione.
12. Posso impugnare la comunicazione di decadenza o un rifiuto di rateizzazione?
La comunicazione di decadenza in sé (se l’ADER te la invia) non è un atto impugnabile autonomamente, perché è meramente informativa. Puoi impugnare invece la cartella esattoriale o l’intimazione di pagamento che derivano dalla decadenza. Anche un eventuale provvedimento di diniego di una nuova rateazione è teoricamente impugnabile davanti al giudice amministrativo (TAR), ma difficilmente avrebbe esito se la legge vieta quel nuovo piano (per piani post-2022 il diniego è legittimo per legge). Diverso è se il diniego fosse su un piano prima del 2022 avendo tu pagato gli arretrati: in quel caso si potrebbe contestare l’interpretazione dell’ADER. In pratica, il contenzioso si sviluppa di solito in Commissione Tributaria sugli atti di riscossione conseguenti.
13. Durante la rateizzazione posso subire ugualmente pignoramenti o fermi?
No, se la rateizzazione è in corso e sei in regola con i pagamenti, l’Agente della Riscossione non può procedere con nuove azioni esecutive. La legge tutela chi sta rispettando il piano. Se c’erano pignoramenti in essere, vengono sospesi a seguito della concessione del piano. Fa eccezione il caso in cui tu abbia altri debiti non inclusi in quella rateizzazione: su quelli l’ADER potrebbe agire. Ma sul debito rateizzato specifico, finché paghi le rate, sei al riparo da fermi, ipoteche e pignoramenti nuovi.
14. Se ho più cartelle, posso rateizzarle separatamente?
Sì, puoi chiedere un piano unico per più cartelle (in genere conviene fare un’unica istanza includendo tutti i carichi che vuoi dilazionare in quel momento). Oppure, se in momenti diversi ricevi cartelle diverse, puoi ottenere più piani di rateizzazione paralleli. Tieni presente però che ai fini della soglia dei 120.000 € per il piano senza documenti, si sommano i debiti rateizzati nell’anno in corso. Inoltre, gestire tanti piani separati può essere complicato (scadenze diverse). È possibile anche accorpare piani esistenti: l’ADER a richiesta può unificare in un unico piano cartelle già dilazionate separatamente, per comodità.
15. Quante volte posso chiedere la rateizzazione?
Non c’è un limite generale al numero di richieste di rateizzazione che puoi presentare, purché siano su debiti diversi o successivi. Ad esempio, puoi aver rateizzato cartelle nel 2020, poi altre nel 2022, ecc. Ciò che è limitato è ottenere una nuova rateazione sullo stesso debito dopo decadenza (vedi domanda 6). Inoltre, se decadi da una rottamazione e il legislatore non ti offre una riapertura, su quei debiti di solito puoi comunque chiedere la rateazione ordinaria in seguito (le rottamazioni decadute non precludono rate ordinarie future).
16. Cosa succede se pago solo una parte della rata?
Pagare una rata parzialmente (ad esempio versare metà importo) equivale a non pagarla per la parte restante. L’ADER considererà quella rata non adempiuta per l’importo mancante, e quindi ai fini della decadenza conterà come rata non pagata. È sempre necessario pagare l’importo esatto richiesto (o più, ma mai meno). Se per errore versi meno, potresti integrare la differenza con poco ritardo e salvarla (più interessi), ma se la lasci incompleta, la decadenza maturerà comunque quando le somme scoperte raggiungono la soglia di tot rate.
17. La decadenza da una rateizzazione mi impedisce di chiedere in futuro altre rateizzazioni su nuove cartelle?
No, essere decaduti su un precedente piano non ti esclude dal poter rateizzare nuovi debiti futuri (diversi da quelli decaduti). Ad esempio, se nel 2024 sei decaduto su una cartella, ma nel 2025 ricevi una nuova cartella per altre imposte, su quella puoi chiedere la rateazione normalmente. Ovviamente l’ADER potrebbe tenere conto del precedente negativo in termini di valutazione, ma la norma non vieta di rateizzare nuovi carichi. L’unico veto è sullo stesso carico già decaduto (non rateizzabile di nuovo dopo 16/7/22, come visto).
18. Quali sono le sanzioni in caso di decadenza?
La decadenza in sé non comporta una “multa” ulteriore, ma fa perdere le agevolazioni. Quindi, se il tuo debito originario aveva sanzioni ridotte, vengono ripristinate al 100%. Inoltre, se la rateizzazione era relativa a un avviso bonario o accertamento con adesione, decadendo si applica la sanzione intera (dal 10% si torna al 30% ad esempio). Altro effetto: tornano dovuti gli interessi di mora (che in rateazione non paghi perché li sostituisci con interessi di dilazione). In pratica il costo del debito aumenta. Non c’è invece, ad esempio, una sanzione specifica per aver violato il piano. È la natura del debito che determina le sanzioni.
19. Posso evitare la decadenza se trovo i soldi e pago tutto il dovuto?
Se, prima che si verifichi formalmente la decadenza (ovvero prima di superare il numero di rate omesse consentite), riesci a pagare in un’unica soluzione tutto il debito residuo, ovviamente il problema decadenza non si pone più: il piano si estingue positivamente. Se invece hai già superato la soglia e tecnicamente sei decaduto, pagare tutto subito risolverà il debito e fermerà le azioni (perché non ci sarà più nulla da riscuotere), ma rimarrai comunque “decaduto” nel senso che quel piano è chiuso. Comunque, pagare tutto è sempre l’opzione più sicura per chi può farlo: chiudere il debito elimina ogni strascico.
20. Dopo la decadenza, i miei debiti possono essere affidati a società private di recupero?
Al momento, la riscossione nazionale è affidata per legge ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (ente pubblico). Tuttavia, la riforma della riscossione 2024 (D.Lgs. 110/2024) prevede che trascorsi 5 anni dall’affidamento, se l’ADER non recupera, i crediti possano essere affidati in concessione anche a privati . Quindi, ipoteticamente, un debito su cui sei decaduto e che l’ADER non riesce a riscuotere potrebbe in futuro passare a concessionari privati (scelti tramite gara) per il recupero. In tal caso le regole della decadenza non cambiano, semplicemente avrai un soggetto diverso che tenta la riscossione coattiva. Questo scenario però è in divenire e da attuare nei prossimi anni.
Speriamo che queste risposte abbiano chiarito i dubbi più comuni. Se la tua domanda non è tra queste, puoi sempre contattare l’Avv. Monardo per un quesito specifico senza impegno.
Esempi pratici e simulazioni
Per meglio comprendere le implicazioni della decadenza, proponiamo ora qualche simulazione numerica e caso reale semplificato.
Esempio 1: Piano decaduto e ripresa esecutiva
Mario ha un debito IRPEF di 15.000€ in cartella. Ottiene nel 2023 una rateizzazione in 72 rate da ~250€ al mese. Purtroppo, a causa di problemi economici, non paga 8 rate (non consecutive) entro i primi 24 mesi. Nel novembre 2025 salta l’ottava rata in totale: scatta la decadenza (piano post-2022, soglia 8) . A quel punto Mario ha pagato magari 16 rate (4.000€) e gliene restano 56 (circa 11.000€). L’ADER: – Gli invia a dicembre 2025 un’intimazione di pagamento per 11.000€ da saldare in 5 giorni. – Aggiorna le sanzioni: sul debito residuo di 11.000€, aggiunge le sanzioni piene (ipotizziamo 1.000€) che con la rateazione erano state risparmiate. Quindi Mario ora deve 12.000€. – A gennaio 2026, non avendo pagato, l’ADER notifica un pignoramento presso terzi: blocco del conto corrente di Mario per 12.000€. – Mario si rivolge subito allo Studio Monardo. Viene presentato ricorso con istanza di sospensione all’intimazione, contestando che due delle 8 rate erano state pagate seppur in ritardo con interessi (quindi in realtà solo 6 erano omissioni reali). La Corte di Giustizia Tributaria concede la sospensione d’urgenza, bloccando il pignoramento. – Nell’arco di 6 mesi, Mario riesce anche ad aderire alla Rottamazione-quinquies 2026 includendo quel debito. Gli viene comunicato che dovrà pagare 11.000€ (niente sanzioni né ulteriori interessi) in 18 rate semestrali da circa 611€ ciascuna. – A luglio 2026 paga la prima rata di rottamazione, il ricorso tributario viene dichiarato estinto (per sopravvenuta adesione alla definizione) e il piano agevolato sostituisce il precedente. Mario alla fine paga 11.000€ in 9 anni invece che 15.000€ in 6 anni: un esito paradossalmente migliore, reso possibile però dalla finestra legislativa favorevole e dalla difesa tempestiva che ha evitato l’esproprio immediato.
Esempio 2: Forza maggiore riconosciuta dal giudice
Lucia, piccola imprenditrice, ottiene nel 2023 un piano di dilazione su IVA e INPS da 50.000€. Paga regolarmente 10 rate, poi nel 2024 si ammala gravemente e interrompe i pagamenti per un anno (12 rate non pagate). A fine 2025 l’ADER la dichiara decaduta (aveva superato 8). Il suo debito residuo è 40.000€. Arriva pignoramento dell’automobile e dell’incasso POS. Lucia, tramite il suo legale, porta il caso in giudizio evidenziando con certificati medici che la malattia le ha impedito di lavorare e produrre reddito. Cita la sentenza CGT Roma 15671/2025 e chiede la rimessione in bonis. Il giudice riconosce la causa di forza maggiore, sospende le azioni e ordina il ripristino del piano: Lucia potrà riprendere i pagamenti dilazionati da dove li aveva lasciati , magari con rate ricalcolate. Nel frattempo, Lucia è guarita e può tornare a onorare il debito in modo sostenibile. Questo esempio, basato su un caso reale, mostra che a volte la giustizia tributaria può mitigare l’automatismo della legge, ma sono casi eccezionali e serve una forte prova e supporto legale.
Esempio 3: Sovraindebitamento – Piano del consumatore
Giovanni è un ex artigiano che ha accumulato 100.000€ di debiti (50.000 con il Fisco di cui 20.000€ rateizzati poi decaduti, e 50.000€ con banche). La sua situazione reddituale non gli permette di pagare più di 500€ al mese. Attraverso l’OCC, Giovanni presenta un Piano del consumatore al tribunale proponendo di pagare 500€ al mese per 7 anni (42.000€ totali) da ripartire pro quota tra tutti i creditori, dunque pagando circa il 42% di ogni debito. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, informata, non si oppone formalmente. Il Giudice, valutate le circostanze (crisi dovuta a fattori esterni, meritevolezza), omologa il piano. Effetto: Giovanni paga per 7 anni la quota stabilita; nel piano la parte residua dei debiti (58%) viene cancellata. Anche la cartella da cui era decaduto rientra in questa operazione e sarà soddisfatta solo in parte. Durante i 7 anni nessuno può fargli causa o pignoramenti, purché rispetti i pagamenti del piano. Alla fine, Giovanni ottiene l’esdebitazione e riparte pulito. Questo scenario, un po’ articolato, fa capire che per debiti molto grandi rispetto al reddito, a volte la via giudiziale del sovraindebitamento è risolutiva perché taglia il debito diversamente da una rateazione (che lo posticipa soltanto).
Ogni caso concreto ha le sue peculiarità. Questi esempi non coprono tutte le possibilità ma danno l’idea di come, con l’aiuto di professionisti, si possano trovare vie d’uscita anche da situazioni che sembrano disperate a un primo sguardo.
Conclusione
In conclusione, sapere dopo quante rate non pagate decade la rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è vitale per ogni contribuente che ha ottenuto (o vuole ottenere) un piano di dilazione. Oggi abbiamo visto che la regola generale è 8 rate non pagate (anche non consecutive) per le rateizzazioni attuali , frutto delle ultime modifiche normative, mentre in passato e in situazioni particolari la soglia poteva essere diversa. Rispettare le scadenze ed evitare di accumulare arretrati è fondamentale: il rischio in caso di decadenza è di perdere tutti i benefici e ritrovarsi esposto all’intero importo, con sanzioni e interessi aggiuntivi e possibili azioni esecutive immediate.
Abbiamo illustrato come la legge offre strumenti di difesa: dalla possibilità di sanare lievi ritardi pagando interessi , fino ai ricorsi tributari per far valere errori o situazioni eccezionali, e agli strumenti alternativi come rottamazioni e piani di sovraindebitamento. I punti chiave da ricordare: – Tempestività: agire prima che il problema precipiti è la scelta migliore. Se sei in difficoltà, non aspettare di decadere per cercare aiuto. – Professionalità: la materia è complessa, serve l’ausilio di esperti per individuare cavilli, soluzioni e per dialogare con l’ADER o in tribunale. – Soluzioni esistono: dal piano del consumatore che può ridurre il debito, alla rottamazione che taglia sanzioni, alla nuova rateazione se possibile – abbiamo visto che raramente si è davvero a un vicolo cieco. L’importante è conoscerle e attivarle correttamente.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team si dedicano proprio a questo: difendere i contribuenti debitori dalle aggressioni fiscali indebite o eccessive, trovando per ciascuno la strategia ideale. Che si tratti di bloccare un pignoramento urgente, di annullare una cartella illegittima, di negoziare un piano di rientro sostenibile o di avviare una procedura per azzerare i debiti, il nostro studio ha le competenze e l’esperienza multidisciplinare per intervenire in modo efficace e tempestivo. Sappiamo quanto può essere angosciante ricevere intimazioni e vedere minacciato il proprio patrimonio o la propria attività: per questo operiamo con urgenza e determinazione, forti di una profonda conoscenza del diritto tributario, bancario e fallimentare.
In questo articolo abbiamo fornito una panoramica completa e aggiornata al mese di gennaio 2026 sulle regole della rateizzazione e sulla decadenza. Adesso il passo più importante spetta a te: applicare queste informazioni al tuo caso concreto prima che sia troppo tardi. Se hai anche solo il dubbio di essere a rischio decadenza, se hai ricevuto atti dall’Agente della Riscossione, non esitare a chiedere una valutazione professionale.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata. Lui e il suo staff di avvocati tributaristi e commercialisti esamineranno la tua situazione specifica e ti indicheranno come difenderti con strumenti legali concreti e tempestivi. Potrai così evitare o bloccare sul nascere azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) e costruire un percorso sostenibile per uscire dal debito fiscale, nel pieno rispetto dei tuoi diritti di contribuente. La legge offre delle vie d’uscita: insieme, troveremo quella più adatta a te e ti accompagneremo passo dopo passo verso la soluzione. Non aspettare oltre – ogni giorno può fare la differenza. Contattaci ora e riprendi il controllo della tua situazione debitoria con l’assistenza qualificata che meriti.