Ritardo Pagamento Rata Della Rateizzazione Agenzia Entrate Riscossione: Cosa Fare

Introduzione
Un ritardo nel pagamento di una rata di un piano di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può mettere seriamente a rischio l’equilibrio finanziario di un contribuente. Questo tema è fondamentale perché un singolo errore – ad esempio dimenticare una scadenza o pagare in ritardo – può comportare la decadenza della dilazione e la richiesta immediata dell’intero debito residuo, con sanzioni e interessi aggiuntivi. I rischi sono concreti: dal ripristino integrale delle somme iniziali (perdita dei benefici del piano) fino all’avvio di pignoramenti, ipoteche sulla casa o fermi amministrativi sui veicoli. È quindi cruciale sapere cosa fare per evitare errori fatali e gestire tempestivamente la situazione, sfruttando le tutele di legge. Anticipiamo sin d’ora che esistono soluzioni legali per limitare i danni: tolleranze di legge per lievi ritardi, possibilità di rimediare pagando entro certi termini, strumenti di sospensione delle procedure e perfino definizioni agevolate o procedure di sovraindebitamento per chi è in grave difficoltà.

In questo contesto, la guida e l’assistenza di un professionista esperto possono fare la differenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – avvocato cassazionista – e il suo staff multidisciplinare di avvocati tributaristi e dottori commercialisti operanti a livello nazionale, sono specializzati in diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo vanta qualifiche di eccellenza: è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi ufficiali del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC); inoltre è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordinando procedure innovative per la ristrutturazione dei debiti d’impresa. Grazie a questa esperienza a 360 gradi, lo Studio Monardo è in grado di offrire soluzioni integrate sia sul piano legale che economico-contabile, assicurando al cliente un approccio completo e professionale.

Come può aiutarti concretamente l’Avv. Monardo assieme al suo team? Innanzitutto con un’analisi approfondita dell’atto ricevuto (comunicazione di decadenza, intimazione di pagamento, cartella esattoriale, pignoramento ecc.), per verificare la legittimità e individuare eventuali vizi contestabili. Di seguito, potrà attivare ricorsi e opposizioni mirate per far valere i tuoi diritti (ad esempio impugnando la decadenza se illegittima, o eccependo la prescrizione del debito). Lo Studio è preparato per ottenere sospensioni immediate delle azioni esecutive (bloccando sul nascere pignoramenti e vendite) e avviare trattative con l’Agente della Riscossione, ad esempio per concordare nuovi piani di rientro sostenibili. Vengono valutate tutte le soluzioni giudiziali e stragiudiziali: dalla richiesta di rateizzazione o definizione agevolata (rottamazione) se disponibile, fino a procedure concorsuali minori (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione) per ridurre o cancellare il debito residuo in caso di sovraindebitamento grave. L’obiettivo è sempre quello di proteggere il contribuente e il suo patrimonio, evitando misure draconiane e trovando la via d’uscita più adatta alla situazione individuale.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale sul ritardo nei pagamenti rateali

Prima di addentrarci nelle soluzioni pratiche, è opportuno inquadrare il quadro normativo italiano vigente in materia di rateizzazioni dei debiti fiscali e contributivi, e capire come la legge disciplina i ritardi nei pagamenti. La possibilità di ottenere un pagamento dilazionato delle somme iscritte a ruolo (cartelle esattoriali, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito INPS, ecc.) è prevista dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973. Questa norma consente al contribuente in temporanea difficoltà economica di chiedere all’Agente della Riscossione un piano di rateazione invece di pagare tutto in unica soluzione . Negli anni la disciplina è stata più volte modificata per ampliare le facilitazioni: ad esempio, fino al 2024 la durata massima di un piano ordinario era 72 rate (6 anni), ma dal 1° gennaio 2025 – per effetto del D.Lgs. 110/2024 attuativo della riforma della riscossione – il limite è salito a 84 rate mensili (7 anni) e aumenterà gradualmente negli anni successivi (96 rate nel 2027-2028, fino a 120 rate decennali dal 2029 in poi) . Inoltre, per importi fino a €120.000 è ora prevista una procedura semplificata: la rateizzazione può essere concessa su semplice richiesta senza necessità di documentare la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, mentre per debiti superiori (o per ottenere più di 84 rate) occorre presentare idonea documentazione economico-finanziaria . Sulle rate si applicano interessi legali di dilazione (ad esempio il 2,5% annuo nel 2025), ma non si applicano ulteriori sanzioni sulle somme rateizzate – restano però dovuti gli interessi moratori e l’aggio di riscossione (quest’ultimo è stato abolito per i carichi affidati dal 2022 in poi, ma si applica ancora sui debiti antecedenti) .

Oltre all’art. 19 citato, un ruolo cruciale lo gioca l’art. 15-ter del D.P.R. 602/1973, introdotto dal D.Lgs. 159/2015. Questa disposizione definisce il concetto di “lieve inadempimento” nei pagamenti rateali, prevedendo specifiche tolleranze per piccoli ritardi o versamenti parziali, senza che ciò comporti la decadenza immediata dal beneficio. In sostanza, il contribuente non perde la rateizzazione se il ritardo o lo scoperto rientrano entro certi limiti stabiliti per legge . Più precisamente, non si verifica decadenza quando:

  • la prima rata viene pagata con un ritardo non superiore a 7 giorni dalla scadenza prevista;
  • una rata diversa dalla prima viene comunque pagata entro la scadenza della rata successiva (in pratica, si ha tempo fino alla rata seguente per regolarizzare la precedente);
  • il pagamento di una rata (diversa dalla prima) presenta un difetto di importo non superiore al 3% di quella rata e, in ogni caso, non oltre €10.000 di differenza.

In queste ipotesi di lieve inadempimento, la legge considera il ritardo o l’errore come veniale: il piano di dilazione prosegue normalmente, senza decadenza . Restano comunque applicabili le sanzioni per tardivo versamento in misura ridotta (lo 0,1% per ogni giorno di ritardo, pari all’1,5% mensile, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 471/97) sulle somme versate oltre scadenza. Tali sanzioni aggiuntive possono essere ulteriormente ridotte se il contribuente provvede a regolarizzarle tramite ravvedimento operoso. Ad esempio, pagare la prima rata con 5 giorni di ritardo non fa decadere la rateizzazione grazie alla tolleranza dei 7 giorni, ma comporta comunque una piccola sanzione per il ritardo, che potrà essere sanata versandola spontaneamente con ravvedimento . Analogamente, se una rata intermedia viene pagata 10 giorni dopo la scadenza (purché entro il termine della rata successiva), il piano resta valido – quella rata non sarà conteggiata come omessa – ma il contribuente dovrà versare la sanzione ridotta per i giorni di ritardo. Fuori da queste ipotesi di lieve inadempimento, invece, ogni rata non pagata integralmente entro i termini (o pagata con un ritardo eccessivo oltre la rata successiva) viene considerata a tutti gli effetti omessa ai fini della decadenza . È importante sottolineare che anche un pagamento parziale che omette di includere gli interessi di mora maturati e l’aggio dovuto è considerato incompleto: in tal caso, pur avendo versato il capitale della rata in ritardo, quella rata risulterà non saldata agli occhi dell’Agente della Riscossione e andrà a sommarsi nel conteggio delle rate non pagate . Dunque, attenzione: se si paga in ritardo una rata, è necessario integrare anche gli interessi di mora giornalieri e l’eventuale aggio maturato, altrimenti formalmente la rata resterà non pagata per la parte non coperta.

Le norme sopra descritte delineano quindi un sistema bilanciato: da un lato agevolano il contribuente in difficoltà concedendo piani dilazionati e tollerando piccoli ritardi; dall’altro prevedono che un inadempimento più grave o protratto comporti la perdita del beneficio e il ripristino della piena azionabilità del credito da parte dell’Erario. In gergo si parla di decadenza dal beneficio della rateizzazione. Vediamo nel dettaglio quando scatta la decadenza, quali sono le soglie di tolleranza previste e come sono cambiate nel tempo, anche alla luce della normativa emergenziale Covid-19.

Soglie di decadenza: quante rate si possono saltare?

La decadenza dal piano rateale si verifica quando il contribuente salta un numero di rate tale da superare la soglia di tolleranza fissata dalla legge o dal provvedimento di concessione. In altre parole, esiste un numero massimo di rate che si possono omette (anche non consecutive) prima di perdere il diritto a proseguire la dilazione. Tali soglie sono state oggetto di modifiche nel tempo, sia per interventi legislativi ordinari sia per misure eccezionali (ad esempio durante la pandemia Covid). Attualmente – e questa è l’informazione più importante – le regole vigenti prevedono che per le rateizzazioni concesse negli ultimi anni la decadenza scatti al mancato pagamento di 8 rate complessive. Ma occorre distinguere in base al periodo di concessione del piano, perché piani più risalenti possono avere soglie diverse. La tabella seguente riepiloga la situazione:

Periodo di concessione del pianoDecadenza al mancato pagamento di
Piani attivi al 8 marzo 2020 (prima dell’emergenza Covid)18 rate non pagate (anche non consecutive)
Piani concessi dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 (misure emergenziali)10 rate non pagate (anche non consecutive)
Piani richiesti dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022 (stretta temporanea)5 rate non pagate (anche non consecutive)
Piani richiesti dal 16 luglio 2022 in poi (regime vigente)8 rate non pagate (anche non consecutive)

Nota: la soglia si riferisce al numero totale di rate non versate nel corso del piano, anche se non consecutive. Ad esempio, per un piano concesso nel 2023 (soglia di 8 rate) la decadenza scatterà quando il contribuente avrà accumulato 8 mensilità non pagate in totale, sommando tutti i mesi di insoluto. Le diverse rateazioni di un contribuente non si sommano tra loro: il conteggio si effettua per ciascun piano separatamente. Inoltre, c’è una regola speciale per l’ultima rata del piano: se tra le rate omesse vi è proprio l’ultima in calendario, la decadenza è immediata anche con un numero inferiore di inadempienze. In pratica saltare l’ultima rata comporta comunque la decadenza del beneficio, anche se fino a quel momento erano state omesse meno rate del limite di tolleranza . Ciò perché l’ultima rata coincide con la chiusura del debito: mancando il pagamento finale, si considera non perfezionato l’intero piano. Analogamente, occorre prestare particolare attenzione alla prima rata: di norma la prima scadenza è fissata entro 30 giorni dall’accoglimento della dilazione, e un suo mancato pagamento (salvo la lieve tolleranza di 7 giorni già menzionata) può comportare la revoca “in origine” della rateizzazione, come se non fosse mai partita . In sostanza, il versamento puntuale della prima e dell’ultima rata riveste importanza capitale: un errore su queste estremità del piano può farlo decadere immediatamente.

Le soglie di decadenza sopra riportate riflettono le scelte normative degli ultimi anni. In particolare, va evidenziato che:

  • Il limite eccezionalmente alto di 18 rate fu introdotto durante l’emergenza Covid (D.L. 18/2020, convertito con L. 27/2020) per evitare che i contribuenti perdessero i piani durante i lockdown e le sospensioni dei pagamenti nel 2020 .
  • Successivamente, con il D.L. 146/2021 (convertito con L. 215/2021) e il D.L. 50/2022 (“Decreto Aiuti”, convertito con L. 91/2022) le soglie sono state rimodulate: si è ridotto temporaneamente a 5 il numero di rate tollerate per le nuove istanze nella prima metà del 2022, per poi riportarlo a 8 dal 16 luglio 2022 in avanti . Contestualmente, dal 2022 è stata prevista la possibilità di ottenere nuove rateizzazioni anche se si era decaduti in precedenza, ma solo su debiti diversi (vedremo a breve questo punto sulla riammissione) . Inoltre, con il D.L. 50/2022 è stata eliminata la riammissione per i piani decaduti concessi dopo il 16/7/2022, come dettaglieremo.
  • La soglia di 8 rate omesse è tuttora quella ordinaria vigente (in continuità con quanto introdotto già nel 2013 dal “Decreto del Fare” D.L. 69/2013, che a suo tempo portò da 2 a 8 le rate non pagate per far decadere una dilazione ). Questa soglia di 8 è stata confermata sia per il 2023 che per il 2024, e rimane in vigore ad oggi (gennaio 2026) .

Riassumendo sul piano normativo: la legge italiana consente ampie dilazioni per i debiti fiscali, ma impone al contribuente di rispettare le scadenze stabilite, tollerando solo lievi ritardi o piccole differenze. Se i pagamenti non avvengono regolarmente, superando le soglie di tolleranza (es. più di 8 rate saltate per i piani attuali, o anche meno se tra queste c’è l’ultima rata), l’Agente della Riscossione revoca la rateizzazione. A quel punto, il debito residuo non è più “congelato” nel piano, ma torna esigibile in un’unica soluzione con tutte le conseguenze del caso. Approfondiamo ora cosa succede dopo la decadenza, quali sono le procedure passo-passo che l’Agente attiva e, soprattutto, quali sono i diritti e gli strumenti di difesa che il contribuente può esercitare.

Cosa accade dopo un ritardo: notifiche, termini e diritti del contribuente

Poniamo il caso di un contribuente che, per difficoltà o dimenticanza, non sia in regola con il pagamento di alcune rate del suo piano di dilazione. Finché il numero di rate non pagate rimane sotto la soglia di decadenza, il piano resta valido (salvo quanto detto su prima e ultima rata). Tuttavia, l’Agente della Riscossione monitora costantemente la situazione: ad ogni omesso pagamento di una rata entro la sua scadenza, trascorsi i termini di lieve inadempimento, quella rata viene contrassegnata come “insoluta”. Quando il totale delle rate insolute raggiunge la soglia prevista (es. l’ottava rata non pagata, per i piani recenti), scatta automaticamente la decadenza dal beneficio della dilazione .

Comunicazione di decadenza e Intimazione di pagamento

In caso di decadenza, cosa avviene concretamente? Di prassi, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente una comunicazione di avvenuta decadenza dal piano rateale. Si tratta di una lettera (spedita via raccomandata A/R o PEC) in cui si notifica formalmente che, a causa dell’inadempienza, il piano di rateizzazione è revocato. Nella stessa comunicazione di solito vengono indicati: il numero di rate non pagate che ha determinato la decadenza, l’importo residuo del debito ancora dovuto in linea capitale, le sanzioni e interessi ricalcolati, e l’eventuale termine per il pagamento prima dell’esecuzione forzata. Spesso, infatti, alla comunicazione di decadenza può accompagnarsi (o seguire in tempi ravvicinati) un’Intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 D.P.R. 602/1973. L’intimazione di pagamento è un atto formale con cui l’Agente della Riscossione intima il debitore a versare quanto dovuto entro 5 giorni dalla notifica, avvertendo che in difetto si procederà con l’esecuzione forzata. Questo atto è obbligatorio in alcuni casi (ad esempio se tra la notifica della cartella esattoriale originaria e l’avvio del pignoramento è trascorso più di un anno, l’Agente deve notificare un’intimazione almeno 5 giorni prima di procedere). Nel caso di decadenza da rateazione, spesso le cartelle sono più datate di un anno, per cui l’intimazione rappresenta l’ultimo avvertimento al contribuente.

È importante chiarire che la decadenza dal beneficio non annulla il debito e non interrompe affatto i termini di prescrizione. Al contrario, riattiva l’intera procedura di riscossione immediata. Il debito residuo diviene esigibile subito in unica soluzione, come se la rateizzazione non fosse mai esistita . In base alla normativa vigente, l’Agente della Riscossione procede a iscrivere a ruolo (se non lo era già integralmente) le somme residue impagate, comprensive di imposte, interessi e sanzioni nella misura piena prevista dalla legge . Significa che decaduto il piano, vengono meno gli eventuali benefici sulle sanzioni che il contribuente stava godendo: ad esempio, se nel piano rateale originale le sanzioni erano state ridotte (come avviene in caso di accertamento con adesione o conciliazione giudiziale), con la decadenza si perdono quelle riduzioni. La Cassazione ha di recente confermato questo principio: con ordinanza n. 19021 dell’11 luglio 2025, la Suprema Corte ha stabilito che se il piano rateale decade, le sanzioni vanno ricalcolate sull’intero importo originario dovuto, senza poter applicare retroattivamente norme più favorevoli introdotte dopo . In concreto, se un contribuente aveva un debito per imposte relative ad anni antecedenti al 2015 e aveva ottenuto una dilazione, il mancato pagamento anche di una sola rata finale comporta non solo la decadenza, ma l’applicazione della sanzione del 30% sull’intero importo iniziale non versato (deducendo naturalmente quanto già pagato), anziché sulle sole somme residue . Questo perché la riforma del 2015 (D.Lgs. 159/2015) che ha reso più favorevole il regime sanzionatorio in caso di decadenza non ha effetto retroattivo per i debiti sorti anteriormente . È dunque evidente come saltare una rata possa avere conseguenze assai gravose: la pretesa fiscale “torna indietro” all’importo originario con sanzioni piene, vanificando gli sforzi fatti con le rate già pagate.

Dal punto di vista procedurale, dopo la decadenza il contribuente generalmente riceve la comunicazione e l’intimazione sopra descritte. Da quel momento i tempi sono brevi: se non avviene il pagamento integrale entro i termini intimati (tipicamente 5 giorni), l’Agente della Riscossione è legittimato ad attivare le azioni esecutive per il recupero forzoso. Queste possono includere:

  • il pignoramento presso terzi, ad esempio di stipendio, salario o conto corrente bancario;
  • l’iscrizione di ipoteca su beni immobili di proprietà del debitore (in presenza dei presupposti di importo);
  • il fermo amministrativo sui veicoli (iscrizione al PRA che impedisce la circolazione, per debiti almeno di € 1.000);
  • il pignoramento mobiliare o immobiliare, cioè il sequestro e la successiva vendita all’asta di beni mobili o immobili del debitore, secondo le procedure di legge.

Prima di analizzare le difese, vediamo sinteticamente quali termini e diritti ha il contribuente in questa fase. Dalla notifica della comunicazione di decadenza o dell’intimazione, il contribuente:

  • Può ancora regolarizzare il pagamento: fino allo spirare del termine intimato (es. 5 giorni), pagando integralmente il dovuto residuo ed evitando così il pignoramento. Attenzione però: se la decadenza è avvenuta, di norma non è possibile “riattivare” il vecchio piano pagando solo qualche rata arretrata – occorre pagare tutto il residuo per chiudere la posizione, salvo eccezioni di riammissione che vedremo.
  • Può presentare una richiesta di sospensione all’Agente della Riscossione, se ritiene che ci siano errori o cause di illegittimità (ad esempio, se ha in corso un contenzioso sul merito del tributo o se la notifica della cartella originaria era nulla). L’AdER ha il potere di sospendere in autotutela la riscossione se il contribuente documenta certe situazioni (pagamento già avvenuto, prescrizione, provvedimenti di sgravio, ecc.). Questa istanza di sospensione amministrativa va motivata e corredata di prove.
  • Può proporre ricorso o opposizione legale: la comunicazione di decadenza e l’intimazione di pagamento sono atti della riscossione impugnabili davanti all’Autorità competente. In genere, la giurisprudenza tributaria ammette il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale contro l’intimazione di pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, per vizi propri o per questioni attinenti al difetto del titolo (ad esempio, se la cartella era nulla o il debito è prescritto). In alternativa, se ormai la fase esecutiva è iniziata (ad esempio è stato notificato un atto di pignoramento), il contribuente può proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi innanzi al giudice dell’esecuzione (Tribunale civile), sempre per far valere eventuali irregolarità (si pensi a un pignoramento viziato o a un limite di pignorabilità violato). I termini per queste opposizioni possono essere molto brevi (anche 20 giorni dall’atto di pignoramento, in certi casi), quindi è fondamentale muoversi tempestivamente con l’assistenza di un legale.
  • Ha diritto a essere rispettato nei limiti di legge: ciò significa che l’Agente della Riscossione, pur potendo procedere, deve comunque attenersi ai limiti imposti dalla normativa. Ad esempio, se procede al pignoramento dello stipendio o della pensione, dovrà rispettare le quote massime pignorabili (vedi riquadro più avanti); se intende pignorare la casa, dovrà verificare che non sia l’unico immobile adibito ad abitazione principale del debitore (la legge impedisce la vendita all’asta della prima casa non di lusso); se iscrive ipoteca, ciò è lecito solo per debiti complessivi superiori a € 20.000, e il bene ipotecato non potrà essere espropriato se è prima casa e il debito è sotto € 120.000 (secondo l’art. 76 D.P.R. 602/73). Tutte queste tutele rimangono operative e possono essere fatte valere dal contribuente in sede di opposizione se non rispettate.

Riassumendo: dopo la decadenza dalla rateizzazione il contribuente riceve un avviso e/o intimazione, e ha un brevissimo lasso di tempo per pagare l’intero debito residuo. In mancanza, l’Agente della Riscossione può attivarsi per il recupero forzoso, ma deve farlo nel rispetto delle norme (notifica valida degli atti, limiti di pignoramento, ecc.). Il contribuente dal canto suo può (e dovrebbe) valutare subito, con il proprio professionista, se vi siano i margini per impugnare l’atto e bloccare le azioni, oppure se convenga aderire a qualche soluzione alternativa (ad esempio una definizione agevolata sopravvenuta, o un accordo di rientro nell’ambito di procedure da sovraindebitamento). Nel prossimo paragrafo esamineremo proprio le strategie difensive e le soluzioni legali a disposizione.

Difese e strategie legali per evitare o contrastare la decadenza

Affrontare un ritardo nel pagamento di una rata o, peggio, la decadenza già formalizzata, non significa arrendersi. Esistono varie strategie legali che il contribuente (assistito da un esperto) può mettere in campo sia per evitare di arrivare alla decadenza, sia per mitigarne gli effetti qualora si sia già verificata. Analizziamo le principali linee d’azione dal punto di vista del debitore.

1. Agire prontamente in caso di ritardo lieve

La prima difesa è la prevenzione. Se ci si accorge di aver pagato una rata con qualche giorno di ritardo, o di non aver corrisposto per intero l’importo, è fondamentale rimediare subito entro i termini di tolleranza previsti. Come visto, la legge concede tempo fino alla scadenza della rata successiva per regolarizzare un’omissione su una rata intermedia, oppure 7 giorni di margine sulla prima rata . Ciò significa che, ad esempio, se avevate una rata in scadenza il 30 aprile e non siete riusciti a pagarla, pagandola entro la scadenza della rata di maggio (con gli interessi dovuti) eviterete la decadenza. Analogamente, se il pagamento effettuato era leggermente inferiore al dovuto (per un arrotondamento errato o una trattenuta bancaria), integrare la differenza entro i limiti (3% e max €10.000) vi preserverà dal default del piano. Non aspettate oltre: un piccolo ritardo può essere perdonato, ma se si lascia passare anche la rata successiva senza saldare l’arretrato, la violazione diventa grave. Inoltre, conviene versare spontaneamente la sanzione ridotta per il ritardo (0,1% al giorno) tramite F24 con codice tributo relativo al ravvedimento, in modo da sistemare completamente la posizione ed evitare contestazioni. Questi accorgimenti evitano che una distrazione si trasformi in un disastro.

Un altro suggerimento pratico: se prevedete di non riuscire a pagare una rata imminente, potete valutare di versare almeno una quota parziale della stessa entro la scadenza. Pur non essendo una soluzione risolutiva (la rata risulterebbe comunque insufficiente, se fuori dai limiti di lieve inadempimento), versare qualcosa potrebbe ridurre gli interessi di mora e dimostrare la volontà di pagare. Subito dopo, cercate di coprire il resto il prima possibile. In ogni caso, la comunicazione con l’Agente della Riscossione può aiutare: contattare il contact center o recarsi allo sportello informando delle difficoltà e chiedendo se esistono margini (ad esempio, se siete in attesa di un pagamento che vi consentirà di saldare entro qualche settimana). Sebbene le regole siano rigide, a volte l’Agente può astenersi temporaneamente da azioni esecutive se ha evidenza che il contribuente sta per regolarizzare.

2. Verificare la correttezza dell’atto di decadenza

Se avete già ricevuto un avviso di decadenza dal piano di rateizzazione, non fate l’errore di considerarlo per forza inoppugnabile. Controllate con attenzione tutti i dettagli: può capitare che l’Agente abbia conteggiato come “non pagata” una rata che invece avevate versato (magari con qualche imprecisione nel riferimento di versamento, o per un errore interno). Oppure potrebbe non aver applicato correttamente la disciplina del lieve inadempimento – ad esempio, computando come omessa una rata che avevate pagato entro la scadenza di quella successiva. Ci sono stati casi in cui, presentando le ricevute di pagamento, il contribuente è riuscito a dimostrare che la decadenza era stata dichiarata per errore e a farla annullare in autotutela dallo stesso Agente della Riscossione . Dunque, la prima mossa è: radunare tutta la documentazione dei pagamenti effettuati (ricevute MAV, copie F24, estratti conto) e confrontarla con le date indicate nell’avviso. Se emerge un errore, occorre scrivere immediatamente all’Agente della Riscossione (via PEC o raccomandata) una comunicazione in cui si contesta formalmente la decadenza, allegando le prove dei pagamenti regolari. Spesso l’AdER effettua un riesame e, se il rilievo è fondato, può revocare l’avviso di decadenza ripristinando la rateazione.

Allo stesso modo, vanno verificati eventuali vizi di forma o notifica: se l’avviso vi è stato notificato con modalità non conformi (ad esempio a un indirizzo errato, o senza rispettare le regole della notifica PEC), oppure se contiene errori macroscopici nell’indicazione delle somme, ciò potrebbe costituire motivo di impugnazione. Anche un eventuale difetto di motivazione (se l’atto non spiega quante e quali rate risultano non pagate) potrebbe essere contestato. In sintesi, non bisogna dare per scontato che l’atto sia corretto: una verifica puntuale con l’occhio di un legale esperto può far emergere profili di illegittimità sfruttabili a favore del contribuente.

3. Impugnare l’atto entro i termini di legge

Nel caso in cui dall’analisi emergano irregolarità, o comunque se il debito sottostante è oggetto di contestazione, è possibile procedere a impugnare l’avviso di decadenza e/o l’intimazione di pagamento innanzi alla giustizia tributaria. Come anticipato, tali atti sono di norma impugnabili alla Commissione Tributaria entro 60 giorni. Ad esempio, se ritenete che il debito sia prescritto (perché sono trascorsi più di 5 anni o 10 anni dall’ultima notifica valida senza atti interruttivi), l’intimazione di pagamento può essere contestata in giudizio sollevando l’eccezione di prescrizione. Oppure, se la cartella esattoriale originaria non vi era stata mai notificata regolarmente e voi ne siete venuti a conoscenza solo attraverso l’avviso di decadenza, potrete impugnare quest’ultimo eccependo la nullità della cartella per difetto di notifica. Va segnalato, a tal proposito, un principio affermato dalla Corte di Cassazione: la presentazione di un’istanza di rateizzazione comporta il riconoscimento del debito e la conoscenza dell’atto presupposto, con conseguente interruzione dei termini di prescrizione . Ciò significa che se avete chiesto la rateazione di una cartella, successivamente non potrete più sostenere di “non aver saputo” di quell’atto fin dalla notifica – in pratica avete riconosciuto la legittimità del debito. Questo principio (Cass. civ. Sez. Trib. ord. 31/10/2022 n. 32030, dep. 27/10/2023) è importante: talvolta i contribuenti pensano di poter rateizzare per prendere tempo e poi fare ricorso, ma così facendo rischiano di pregiudicare la propria difesa. Consiglio: prima di chiedere una rateizzazione, valutate se intendete contestare nel merito la pretesa; se rateizzate, sarà difficile poi sostenere in giudizio che il debito non era dovuto.

In sede di ricorso, comunque, si possono chiedere misure urgenti di tutela: ad esempio, si può presentare istanza di sospensione giudiziale dell’esecuzione, affinché la Commissione Tributaria sospenda gli effetti dell’intimazione (e quindi blocchi i pignoramenti) fino alla decisione sul ricorso. La sospensione viene concessa se ricorrono gravi e fondati motivi e un danno imminente per il contribuente. Ottenere una sospensiva può “congelare” la situazione per alcuni mesi, dando respiro nel frattempo. Naturalmente, il ricorso tributario è uno strumento da usare quando ci sono reali motivi giuridici di opposizione (prescrizione, difetto di notifica, errore di calcolo, decadenza illegittima, ecc.); se invece il debito è certo e inconfutabile, è spesso preferibile concentrarsi su soluzioni transattive o alternative (vedi oltre) piuttosto che su un contenzioso dall’esito prevedibilmente sfavorevole.

4. Chiedere una “riammissione” o nuova rateizzazione (se consentito)

Una domanda molto frequente è: posso chiedere una nuova rateizzazione dopo la decadenza? La risposta dipende dal periodo in cui era stato concesso il piano originario. Le norme sono cambiate nel 2022: attualmente, per i piani più recenti, non è più possibile ottenere una dilazione sullo stesso debito dopo essere decaduti; per i piani più vecchi, invece, una possibilità di riammissione esisteva. In particolare:

  • Se il tuo piano rateale iniziale era stato richiesto entro il 15 luglio 2022, la legge consentiva una sorta di “seconda chance”. Ai sensi dell’art. 19 co. 3-quater D.P.R. 602/73 (introdotto dal D.L. 50/2022), il contribuente decaduto poteva presentare una nuova istanza di rateizzazione per gli importi residui, a condizione di pagare prima tutte le rate scadute non pagate. In pratica, dovevi versare in un’unica soluzione l’ammontare delle rate arretrate non versate fino a quel momento (dimostrando quindi un impegno concreto), e contestualmente presentare domanda di un nuovo piano per il residuo. Tale domanda andava fatta entro il termine di prescrizione del debito e il nuovo piano poteva avere un numero di rate non superiore a quello delle rate rimanenti del piano originario . Un esempio: un contribuente con un piano di 60 rate richiesto nel 2021, decaduto dopo aver saltato 10 rate, poteva – pagando subito quelle 10 rate arretrate – chiedere di dilazionare in un nuovo piano le restanti 50 rate (residue). Questa riammissione era sostanzialmente una sanatoria per chi era decaduto durante periodi difficili (pandemia, crisi economica) e mirava a rimettere in carreggiata i debitori meritevoli che facevano lo sforzo di saldare gli arretrati.
  • Se invece il piano originario era stato concesso dal 16 luglio 2022 in poi, la normativa attuale esclude categoricamente la possibilità di rateizzare di nuovo quei debiti dopo la decadenza . In altre parole, per i piani richiesti in vigenza delle nuove regole, chi decade perde definitivamente il beneficio su quei carichi: il debito residuo potrà essere solo pagato in unica soluzione (o eventualmente inserito in qualche definizione agevolata futura, se prevista), ma non dilazionato di nuovo dall’Agente della Riscossione. Questa regola è stata confermata sia dalla prassi (circolari interne AdER) sia dagli orientamenti prevalenti.

Dunque, la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione post-decadenza va verificata caso per caso. Se rientrate nella prima ipotesi (piano ante luglio 2022), vale sicuramente la pena tentare la carta della riammissione: dovrete reperire le somme per coprire gli arretrati scaduti, ma in cambio potrete riprendere a pagare a rate il resto, evitando l’esecuzione forzata. Attenzione però: questa chance si può esercitare una sola volta. Se anche il nuovo piano venisse disatteso, non sarebbe più possibile ottenerne un terzo. Invece, se siete decaduti da un piano recente (post 16/7/22), purtroppo le norme sono più rigide e non permettono trattative su quel debito: occorrerà esplorare altre soluzioni (come le definizioni agevolate o le procedure da sovraindebitamento di cui diremo) per gestire l’esposizione.

Una menzione particolare merita il caso in cui il contribuente abbia altri debiti diversi da quelli del piano decaduto: nulla vieta di rateizzare i nuovi carichi eventualmente sopraggiunti. Ad esempio, se siete decaduti da una rateizzazione per debiti fiscali del 2019, ma nel frattempo avete ricevuto cartelle per debiti 2021, su queste ultime – essendo “diverse” – potete comunque presentare istanza di rateazione. Chiaramente questo non risolve il problema del debito sul quale siete decaduti, ma evita che la situazione peggiori con ulteriori esposizioni non gestite.

5. Negoziare con l’Agente della Riscossione (sospensioni o piani ad hoc)

Pur in assenza di strumenti formali di riammissione per i piani recenti, è talvolta possibile interloquire con l’Agente della Riscossione per cercare soluzioni pratiche. Una di queste consiste nel chiedere un breve piano di rientro informale: ad esempio, proporre all’AdER di pagare il dovuto residuo in due o tre tranche ravvicinate invece che in un’unica soluzione immediata. Ufficialmente, decaduto il piano, l’intero importo è dovuto subito; tuttavia, se il debitore dimostra di poter saldare in tempi molto brevi con un calendario definito, l’Agente potrebbe concedere una dilazione di fatto, rinviando di qualche settimana l’attivazione dei pignoramenti. Questa è una trattativa delicata che di solito viene condotta tramite istanze motivate o coinvolgendo i responsabili degli uffici territoriali. Non c’è un diritto del contribuente in tal senso, ma un avvocato esperto sa quali leve utilizzare (ad esempio segnalando che un pignoramento frutterebbe meno, mentre un pagamento concordato eviterebbe lungaggini).

Un’altra ipotesi: se il contribuente mette a disposizione una garanzia concreta (ad esempio un’ipoteca volontaria di secondo grado su un immobile, o la fideiussione di un terzo), potrebbe avere più forza nel negoziare un differimento dei pagamenti. L’Agente della Riscossione di norma non stipula accordi individuali, ma in certe situazioni può ritenere più efficiente concedere tempo (se vede la buona fede e la capacità di pagamento del debitore) anziché procedere forzosamente. È chiaro che queste soluzioni “di fatto” richiedono la guida di professionisti che conoscano bene i funzionari e la prassi interna.

Da non dimenticare inoltre la possibilità, accennata prima, della sospensione amministrativa: presentare un’istanza di sospensione in autotutela con allegati che provino ad esempio un errore nel calcolo o un ricorso pendente sul merito del tributo, può indurre l’Agente a congelare temporaneamente le azioni in attesa di valutazioni. Questo strumento non risolve il debito, ma guadagna tempo prezioso durante il quale magari può intervenire una nuova norma di sanatoria (come spesso avviene a fine anno con le Leggi di Bilancio) o può migliorare la situazione economica del contribuente.

6. Tutelare il patrimonio: i limiti ai pignoramenti (stipendi, pensioni, casa)

Quando si profila il rischio di esecuzione forzata, il debitore deve sapere che la legge pone comunque limiti precisi a ciò che il Fisco può pignorare. Conoscere questi limiti fa parte delle strategie difensive, perché consente di capire fin dove può spingersi l’Agente della Riscossione e quali beni invece sono parzialmente protetti, così da pianificare le mosse successive (o semplicemente evitare allarmismi inutili). Ecco una sintesi dei principali vincoli:

  • Stipendi e salari: se il debitore è un lavoratore dipendente, l’AdER può pignorare lo stipendio direttamente presso il datore di lavoro, ma solo entro quote limitate per legge. In particolare, in base all’art. 72-ter del D.P.R. 602/1973, il pignoramento dello stipendio (o salario) netto mensile non può superare: un decimo (1/10) dell’importo per stipendi fino a €2.500, un settimo (1/7) per la parte di stipendi tra €2.500 e €5.000, e un quinto (1/5) per stipendi superiori a €5.000 . Queste percentuali si calcolano al netto delle ritenute. Ad esempio, su uno stipendio netto di €1.500 il massimo pignorabile è €150 al mese; su uno stipendio di €3.000 è circa €428 (1/7); su €6.000 è €1.200 (1/5). Questi limiti valgono complessivamente per tutti i debiti fiscali: se c’è già un pignoramento in corso di un quinto per un debito, un secondo pignoramento fiscale non può cumularsi oltre tali soglie. Inoltre l’art. 545 c.p.c. (richiamato per quanto compatibile) garantisce che al lavoratore debba rimanere una retribuzione sufficiente per le esigenze di vita. Dunque, il quadro è rigoroso ma anche garantista: niente prelievi integrali sullo stipendio, solo una porzione commisurata al reddito.
  • Pensioni: analogamente, le pensioni godono di particolari tutele. Non sono pignorabili le pensioni di importo minimo: la legge stabilisce che una somma pari al “minimo vitale” è sempre impignorabile. Dal 2022 il minimo vitale per le pensioni è fissato in misura non inferiore a €1.000 mensili (in ogni caso non meno del doppio dell’assegno sociale) . In concreto, per il 2025 il minimo impignorabile è stato calcolato in circa €1.077,38 (valore aggiornato del doppio dell’assegno sociale) . Quindi, se una pensione è di €1.000 al mese, non può essere toccata; se è di €1.500, la parte fino a ~€1.077 è salva e solo la differenza (~€423) può essere considerata ai fini del pignoramento nella misura di 1/5. Ciò significa che su €1.500 la trattenuta massima sarà circa €84 al mese (un quinto di 423). Su pensioni più alte, comunque, si applicano gli stessi scaglioni percentuali degli stipendi per la parte pignorabile: 1/10, 1/7 o 1/5 a seconda dell’ammontare . Inoltre, se la pensione viene accreditata in banca, c’è un’ulteriore tutela: sul conto corrente, le somme accreditate a titolo di pensione nei 7 giorni antecedenti il pignoramento sono impignorabili nei limiti del triplo del minimo (quindi circa 3 x €538 nel 2025), anche questo a garanzia dei mezzi di sostentamento.
  • Prima casa e immobili: l’abitazione principale del debitore persona fisica (prima casa) è in parte protetta. La legge (art. 76 D.P.R. 602/73) vieta all’Agente della Riscossione di procedere all’espropriazione della casa se ricorrono congiuntamente queste condizioni: il debito complessivo è inferiore a €120.000; l’immobile è l’unico di proprietà del debitore; vi risiede anagraficamente; non è immobile di lusso (categorie catastali A/8, A/9) né villa o castello. In pratica, se si tratta della prima e unica casa, il Fisco non può venderla all’asta per debiti sotto 120 mila euro (sopra tale soglia invece potrebbe, ma solo seguendo precise regole e autorizzazioni). Attenzione: questo non significa che la casa sia intoccabile al 100%. L’Agente può comunque iscrivere ipoteca sull’immobile (basta un debito sopra €20.000 per legittimarlo a ipotecare) , e l’ipoteca è già di per sé un peso notevole (impedisce di fatto di vendere l’immobile libero da vincoli e lo segnala come garanzia a favore del Fisco). Tuttavia, la presenza di ipoteca non implica automaticamente il pignoramento: l’esproprio immobiliare resta precluso per la prima casa se sotto soglia. Per altri immobili (seconde case, terreni, locali commerciali) invece non c’è lo scudo della prima casa: l’Agente può ipotecare e, se il debito supera €120.000, trascorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione ipotecaria senza pagamento, può avviare l’espropriazione.
  • Conti correnti e beni mobili: qui la difesa è minima perché il Fisco può pignorare in modo pressoché integrale i saldi di conto corrente (ad eccezione delle somme provenienti da stipendio/pensione accreditate, per le quali valgono i limiti visti sopra: il primo accredito dopo il pignoramento è impignorabile nei limiti del triplo del minimo sociale). Se temete il pignoramento del conto, una strategia emergenziale può essere minimizzare le giacenze su di esso, trasferendo temporaneamente le somme eccedenti su conti intestati a terzi fiduciari o in altro modo al sicuro (tenendo però presente che movimenti sospetti potrebbero essere impugnati dal creditore come atti in frode se successivi al pignoramento). Quanto ai beni mobili (auto, arredi, macchinari): l’Agente può pignorare veicoli (fermo amministrativo) e può procedere con pignoramenti mobiliari presso il domicilio, ma nella pratica lo fa raramente per via dell’esiguità del realizzo e delle difficoltà logistiche.

In definitiva, conoscere i propri diritti in fase di esecuzione aiuta a ridurre l’ansia e a prendere decisioni informate. Ad esempio, un pensionato con assegno modesto saprà che non gli potranno togliere più di poche decine di euro al mese, quindi potrà magari evitare scelte drastiche; un lavoratore dipendente con stipendio pignorato saprà che comunque gli resterà una buona parte; chi ha una sola casa di abitazione saprà che non gliela potranno portare via per piccoli debiti (anche se l’ipoteca potrebbe spingerlo a trovare un accordo). In ogni caso, la miglior difesa del patrimonio consiste nell’agire prima che i pignoramenti avvengano, utilizzando gli strumenti giuridici disponibili (sospensioni, opposizioni, accordi, ecc.) per bloccare o limitare l’azione esecutiva.

Strumenti alternativi per risolvere il debito: rottamazioni, sovraindebitamento e altre soluzioni

Affrontare un debito con il Fisco che è diventato immediatamente esigibile (perché è decaduta la rateazione) può essere molto difficile, specie se l’importo è elevato. Fortunatamente l’ordinamento prevede – o ha previsto in determinati periodi – alcuni strumenti straordinari di definizione del debito che possono offrire una via d’uscita più favorevole rispetto al pagamento integrale. Tali strumenti includono le cosiddette rottamazioni delle cartelle (definizioni agevolate), il saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica, nonché le procedure previste dalla legge sul sovraindebitamento (oggi ricomprese nel Codice della crisi) e dalla normativa fallimentare per imprese (accordi di ristrutturazione, transazione fiscale, ecc.). Analizziamoli sinteticamente, con un focus dal lato del debitore.

Rottamazione delle cartelle e definizioni agevolate

A partire dal 2016, il legislatore ha varato diverse edizioni della cosiddetta “Rottamazione delle cartelle”, ovvero procedure di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. L’idea base della rottamazione è: il contribuente paga solo il capitale e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, evitando però di pagare le sanzioni e gli interessi di mora, e (nelle ultime edizioni) anche l’aggio di riscossione. In sostanza, uno sconto significativo sul totale dovuto. In cambio, deve pagare in modo puntuale entro le scadenze fissate dalla legge. Le varie edizioni (Rottamazione 2016, Rottamazione-bis 2017, Rottamazione-ter 2018/2019, Saldo e stralcio 2019 per soggetti con ISEE basso, Rottamazione-quater 2023) hanno ciascuna stabilito un ambito temporale di carichi definibili e un certo numero di rate entro cui dilazionare il pagamento (di solito fino a 18 rate in 5 anni). La regola chiave di questi istituti agevolati è che il mancato pagamento di anche una sola rata comporta la decadenza dalla definizione, con conseguente perdita di tutti i benefici (si ritorna a dover pagare l’importo intero con sanzioni e interessi) . Non sono ammesse tolleranze come nel caso delle rateazioni ordinarie, salvo un brevissimo termine di ritardo (in genere 5 giorni) concesso per legge nelle ultime rottamazioni. Ciò significa che se si aderisce a una rottamazione e si saltano le scadenze, la definizione agevolata diventa inefficace e il debito torna attivo per intero. Purtroppo molti contribuenti hanno sperimentato questa situazione: ad esempio, chi non è riuscito a pagare tutte le rate della Rottamazione-ter entro il 2021 si è visto revocare i benefici e recapitare nuove cartelle per i residui con sanzioni reintegrate.

Come si inserisce la rottamazione nel contesto di un piano di rateazione decaduto? Ebbene, può costituire un’ancora di salvezza se il timing lo consente. Spesso, infatti, chi perde una rateazione ordinaria spera in una “pace fiscale” che gli permetta di ridurre il debito. Ad esempio, nel 2023 la Rottamazione-quater (prevista dalla Legge di Bilancio 2023) ha consentito di definire i carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022, includendo anche i debitori che erano decaduti da precedenti rottamazioni o rateizzazioni. Infatti, la norma del 2023 ammetteva espressamente anche i decaduti: non c’era preclusione se il contribuente era decaduto da una rottamazione-ter o da un piano ordinario, purché il debito rientrasse tra quelli definibili. Lo stesso principio viene confermato nella nuova Rottamazione-quinquies del 2026: la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 234/2025) ha introdotto un’ulteriore definizione agevolata, denominata appunto “Rottamazione-quinquies”, riguardante i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . Questa nuova rottamazione, per come è strutturata, ammette anche coloro che in passato avevano aderito ad altre sanatorie ma ne sono decaduti . L’unico caso escluso è se uno ha aderito alla Rottamazione-quater 2023 e risulta in regola con tutte le rate scadute al 30 settembre 2025: in tal caso, per quei debiti già in corso di definizione e pagati regolarmente, non si può fare la quinquies (ma del resto non ce n’è bisogno, visto che quel contribuente sta già fruendo dello sconto col quater) . Per tutti gli altri, la quinquies è un’opportunità. Le domande di adesione alla Rottamazione-quinquies vanno presentate entro il 30 aprile 2026 telematicamente, e il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026 . Anche in questo caso, non si applica la normale disciplina delle rateazioni di cui all’art. 19 D.P.R. 602/73, ma un regime speciale: per esempio, le rate sono semestrali o bimestrali a seconda dei casi, e il mancato pagamento di una sola rata fa decadere la definizione.

Che fare dunque se siete decaduti da una rateazione e nel frattempo esiste una rottamazione aperta? Valutate seriamente di aderirvi. La definizione agevolata può ridurre sensibilmente l’importo dovuto (eliminando sanzioni e interessi di mora) e reintrodurre di fatto una rateizzazione (se optate per il pagamento in più rate agevolate). Bisogna però essere consapevoli che bisognerà rispettare scrupolosamente le scadenze previste dalla legge della rottamazione, altrimenti si perderà anche questa chance. Un vantaggio notevole è che presentando la domanda di rottamazione, si sospendono le azioni esecutive su quei debiti: l’Agente della Riscossione infatti non può avviare nuovi pignoramenti né proseguire quelli in corso (salvo che siano già stati assegnati) dal momento della domanda fino alla scadenza delle prime rate . Quindi l’adesione dà un “freeze” alla riscossione coattiva. Attenzione: la sospensione riguarda solo i carichi oggetto di domanda di definizione; se avete altri debiti fuori rottamazione, su quelli l’Agente potrà comunque agire.

Oltre alla rottamazione, ricordiamo il Saldo e Stralcio 2019 (introdotto con Legge 145/2018) destinato a contribuenti persone fisiche con ISEE fino a €20.000: esso permetteva di pagare solo una parte ridotta del debito (dal 16% al 35% a seconda dell’ISEE) cancellando il resto. Fu una misura una tantum e attualmente non è riproposta. Tuttavia, ogni Legge di Bilancio potrebbe introdurre nuovi stralci mirati per particolari categorie. Ad esempio, negli ultimi anni ci sono stati annullamenti automatici di micro-debiti (sotto €1.000) di vecchia data. È utile quindi mantenersi informati (tramite il proprio consulente) sulle eventuali nuove norme agevolative: a volte, attendere qualche mese può aprire la porta a un provvedimento di favore.

Procedure da sovraindebitamento (piani del consumatore, esdebitazione)

Quando il debito fiscale (sommato magari ad altri debiti, es. banche, finanziarie) diventa insostenibile e le ordinarie soluzioni non bastano, il contribuente persona fisica o piccolo imprenditore può valutare il ricorso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla legge. Si tratta di strumenti introdotti originariamente con la L. 3/2012 (la cosiddetta “Legge salva suicidi”) e ora confluiti nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Queste procedure – note in passato come piano del consumatore, accordo con i creditori, liquidazione del patrimonio – consentono a chi si trova in una situazione di sovraindebitamento (debiti sproporzionati rispetto alle proprie capacità finanziarie, pur non essendo soggetto a fallimento) di rivolgersi al Tribunale per trovare una soluzione concorsuale.

Ad esempio, attraverso il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore), un soggetto sovraindebitato può proporre al giudice un piano di pagamento sostenibile, che preveda magari di pagare solo una parte dei debiti (in base alle sue possibilità) nell’arco di alcuni anni, cancellando la parte restante. Questo piano deve dimostrare che il debitore meritevole paga il massimo di quanto realisticamente può, e viene predisposto con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e di un professionista Gestore (come l’Avv. Monardo, iscritto come Gestore OCC). Se il giudice omologa il piano, esso diventa vincolante per tutti i creditori, Agenzia delle Entrate-Riscossione inclusa, e i debiti vengono ristrutturati secondo i termini approvati (anche con tagli significativi). Durante la procedura, inoltre, il debitore ottiene la sospensione di tutte le azioni esecutive: i pignoramenti fiscali vengono bloccati, le ipoteche congelate, in attesa della definizione. Al termine, se il debitore adempie al piano, egli ottiene l’esdebitazione, ossia la cancellazione definitiva dei debiti residui non pagati.

Un’altra procedura è l’accordo di composizione con i creditori, simile al piano ma pensata per imprenditori piccoli o soggetti con partite IVA, dove serve anche l’approvazione di una maggioranza dei creditori. In questo accordo può essere prevista anche la transazione fiscale, ovvero un trattamento specifico per il Fisco che preveda il pagamento parziale dei tributi (anche IVA e ritenute, che in altri contesti non sarebbero falcidiabili, possono esserlo nel sovraindebitamento in certi casi dopo la riforma del 2021).

Per coloro che proprio non hanno alcuna capacità di pagare, esiste infine la liquidazione controllata del patrimonio (ex procedura di liquidazione del sovraindebitato) in cui sostanzialmente si mettono a disposizione dei creditori i propri beni (se ce ne sono) per liquidarli, e in ogni caso – anche se il ricavato non copre tutto – il debitore persona fisica viene liberato dai debiti residui con un provvedimento di esdebitazione finale. C’è persino la possibilità di esdebitazione per “incapiente” (introdotta di recente) per chi non ha proprio beni né redditi aggredibili: in casi eccezionali il giudice può esdebitare ugualmente, a certe condizioni di meritevolezza, pur senza alcun pagamento ai creditori.

È evidente che queste procedure concorsuali sono una soluzione estrema, da valutare quando il debito fiscale (sommato agli altri) supera di gran lunga le possibilità e non si riesce a rientrare con soluzioni ordinarie. L’accesso richiede determinati requisiti e comporta degli effetti (ad esempio la segnalazione nei registri, la gestione controllata del patrimonio, etc.). Tuttavia, sono strumenti potentissimi: possono cancellare i debiti e offrire un “fresh start” al debitore onesto ma sfortunato. Per un contribuente che sia decaduto dalla rateazione e abbia accumulato anche altre morosità, il ricorso al sovraindebitamento potrebbe essere l’unica via per evitare di essere perseguitato a vita dai creditori. Uno studio legale esperto in materia (come lo Studio Monardo, che è anche OCC e Gestore della crisi) può valutare la fattibilità e convenienza di queste opzioni.

Strumenti concorsuali per imprese: transazione fiscale e composizione negoziata

Per completezza, accenniamo che se il debitore è un’impresa in crisi con debiti fiscali rilevanti, esistono strumenti specifici nell’ambito del Diritto fallimentare e della crisi d’impresa. Ad esempio, nel contesto di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. (oggi art. 57 CCII), l’azienda può proporre una transazione fiscale all’Erario, cioè un trattamento concordato dei debiti tributari che può includere dilazioni più lunghe e anche stralci parziali (previo accordo con Agenzia Entrate e AdER). Recentemente, la normativa consente persino di stralciare l’IVA e le ritenute nel concordato in determinate condizioni (dopo una storica chiusura della Cassazione che negava questa possibilità, il legislatore è intervenuto). Inoltre, lo strumento della Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021, confluito nel Codice della crisi) permette all’imprenditore di negoziare con i creditori – inclusa l’Agenzia delle Entrate – con l’ausilio di un Esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio (figura in cui l’Avv. Monardo è qualificato). Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive del Fisco, e cercare un accordo (anche dilazionando i debiti fiscali oltre i limiti ordinari) per superare la crisi.

Questi strumenti vanno oltre l’ambito del singolo piano di rateazione, ma sono menzionati per far capire che esiste sempre una strategia anche nelle situazioni più complesse. Un team legale multidisciplinare saprà consigliare se conviene perseguire una definizione agevolata, un piano da sovraindebitamento o un percorso concorsuale, in base alla posizione globale del debitore (famiglia, patrimonio, redditi, prospettive future). L’importante è non rimanere immobili di fronte alla decadenza: spesso ci sono soluzioni attivabili, ma occorre muoversi per tempo e con gli strumenti adatti.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

In materia di ritardi di pagamento e gestione di cartelle esattoriali, i contribuenti spesso commettono alcuni errori ricorrenti che possono peggiorare la situazione. Ecco i più comuni, da evitare assolutamente, accompagnati da consigli pratici:

  • Ignorare gli avvisi ricevuti: sottovalutare o accantonare lettere come la comunicazione di decadenza o l’intimazione di pagamento è un grave errore. Spesso, per paura o stress, il debitore “fa finta di nulla”. Così facendo però lascia decorrere i termini per difendersi e permette all’Agente di procedere indisturbato. Consiglio: appena ricevi un atto, aprilo, leggilo (o fallo leggere a un esperto) e annota le scadenze. Affrontare il problema subito offre molte più opzioni di soluzione rispetto a chi reagisce solo a pignoramento avvenuto.
  • Procrastinare i pagamenti sperando in prescrizioni: c’è chi, sapendo di non poter pagare tutto, aspetta passivamente sperando che il debito vada in prescrizione col tempo. Ma nel frattempo arrivano atti interruttivi (che appunto interrompono la prescrizione) e magari pignoramenti. Consiglio: non fare affidamento sulla sola prescrizione, a meno che un legale abbia valutato che effettivamente è già maturata. L’Agente della Riscossione è tenuto per legge a notificare atti prima della scadenza dei termini, ed è molto raro che lasci prescrivere importi consistenti senza tentare il recupero. Meglio usare gli strumenti attivi (ricorsi, accordi) piuttosto che l’inerzia.
  • Pagare in ritardo senza informarsi sulle conseguenze: alcuni pensano che pagare una rata con qualche mese di ritardo sia comunque sufficiente a mantenere il piano. Purtroppo non è così: come spiegato, i ritardi oltre la rata successiva contano come omessi pagamenti. Consiglio: se hai saltato una rata e vuoi pagarla successivamente, verifica se il piano è ancora valido oppure se nel frattempo è decaduto. Puoi farlo consultando il tuo estratto conto fiscale tramite il portale AdER o recandoti in sede. Se il piano risulta decaduto, valuta le alternative (nuovo piano se possibile, rottamazione, etc.) anziché versare somme a vuoto.
  • Non includere interessi e aggio nei pagamenti tardivi: un errore tecnico è pagare esattamente la quota capitale della rata saltata, magari qualche mese dopo, senza considerare che nel frattempo sono maturati interessi di mora e, per i carichi antecedenti 2022, l’aggio di riscossione. Così quel pagamento risulta insufficiente. Consiglio: chiedi all’AdER il ricalcolo esatto di quanto dovuto per la rata scaduta (capitale + interessi mora + aggio) e paga tutto insieme. In assenza di questo conteggio, puoi calcolare gli interessi di mora giornalieri (al tasso attuale, es. 4% annuo) dal giorno di scadenza al giorno effettivo di pagamento, aggiungendo anche l’aggio (3% circa se paghi entro scadenza cartella, altrimenti 6%). Meglio versare qualche euro in più che lasciare uno scoperto che compromette il piano.
  • Fare da soli senza consulto legale: la materia è complessa e a volte il fai-da-te porta a trascurare aspetti importanti. Ad esempio, un contribuente potrebbe pensare di non poter far nulla e pagare importi non dovuti, oppure al contrario opporsi con argomenti infondati sprecando tempo e denaro. Consiglio: rivolgiti a un professionista specializzato in diritto tributario e della riscossione non appena sorgono problemi col piano di rateazione. Un avvocato esperto può individuare subito le soluzioni migliori (magari accorgendosi che c’è un vizio formale che annulla l’atto, o suggerendo la rottamazione in extremis prima della scadenza). Spesso le prime fasi sono decisive: un ricorso ben impostato entro 60 giorni può risolverti la situazione, mentre se perdi quel treno potresti restare con poche opzioni.
  • Non comunicare eventuali cambi di indirizzo o PEC: se hai cambiato residenza o domicilio fiscale e non lo hai aggiornato/ comunicato, rischi che gli atti vengano notificati a vecchi indirizzi (magari in irreperibilità relativa, quindi depositati all’albo comunale). Potresti non venirne a conoscenza in tempo. Consiglio: mantieni sempre aggiornati i tuoi recapiti presso l’Anagrafe Tributaria e se sei un’impresa aggiorna la PEC al Registro Imprese. Inoltre, se stai aspettando comunicazioni AdER (es. perché sai di aver saltato rate), controlla regolarmente la tua casella PEC: spesso l’Agente notifica lì se disponibile.
  • Sottovalutare la decadenza pensando “tanto non ho nulla”: alcuni, specialmente se nullatenenti, potrebbero non preoccuparsi della decadenza del piano pensando che non avendo beni né redditi ufficiali non subiranno conseguenze immediate. È una visione miope: il debito resta e genera interessi; inoltre la situazione patrimoniale potrebbe cambiare (un’eredità, un nuovo lavoro) e a quel punto il Fisco si farà avanti. Consiglio: non lasciare esplodere il debito solo perché ora sei nullatenente. Valuta semmai una procedura di esdebitazione: potresti liberartene legalmente e ricominciare pulito, senza future sorprese se ti intesterai qualcosa.
  • Continuare a pagare rate dopo la decadenza: capita che per disinformazione qualcuno continui a versare le rate mensili anche dopo aver ricevuto la decadenza, credendo di rimettersi in pari. Purtroppo, quei pagamenti verranno semplicemente imputati a parziale acconto del debito, ma non ripristinano il piano, né bloccano le procedure. Consiglio: una volta che il piano è decaduto, informati sulle opzioni alternative. Non continuare a versare mensilmente sperando che accettino la tua buona volontà, ma cerca invece di formalizzare un nuovo accordo (se possibile) o aderire a una definizione agevolata. Ogni euro va speso nel modo più efficace: magari conviene tenerli da parte per una rottamazione piuttosto che versarli senza un piano.

In sintesi, l’approccio migliore è quello di essere proattivi, informati e organizzati. Monitora le tue scadenze, mantieni un archivio di tutti i documenti (anche delle ricevute di pagamento delle rate), e non esitare a chiedere aiuto professionale. Gestire un piano di rateizzazione con il Fisco richiede costanza e attenzione, ma gli strumenti per far valere i tuoi diritti ci sono: vanno solo usati correttamente.

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una serie di domande comuni che i contribuenti si pongono sul tema del ritardo nei pagamenti delle rate e sulla decadenza dei piani di dilazione, con le relative risposte chiarificatrici.

1. Quante rate posso saltare prima che decada la mia rateizzazione?
Dipende da quando è stato concesso il tuo piano. Oggi, per i piani chiesti dal 16 luglio 2022 in poi, la regola generale è che puoi accumulare fino a 7 rate non pagate senza perdere la dilazione; alla ottava rata non pagata scatta la decadenza . Se il tuo piano è più antico, potrebbero valere soglie diverse (ad esempio 5 rate per piani richiesti nel primo semestre 2022, 10 rate per piani concessi nel 2020-2021, e addirittura 18 rate per quelli attivi al marzo 2020 durante l’emergenza Covid). Ricorda che queste rate “saltate” si contano nell’intero periodo, anche non consecutive. Inoltre, saltare l’ultima rata del piano causa decadenza immediata anche se era l’unica .

2. Cosa succede se pago una rata con qualche giorno di ritardo?
Se il ritardo è contenuto entro i limiti del “lieve inadempimento” (cioè entro 7 giorni per la prima rata, oppure entro la scadenza della rata successiva per le altre), non perdi il beneficio della rateazione . Ti verrà applicata solo una piccola sanzione per il tardato pagamento (0,1% dell’importo per ogni giorno di ritardo) che potrai eventualmente sanare con ravvedimento . Se invece il ritardo supera tali limiti – ad esempio paghi una rata due mesi dopo – quella rata verrà considerata omessa ai fini della decadenza, contribuendo a farti raggiungere la soglia di tolleranza. In pratica: qualche giorno di ritardo si può recuperare, ma ritardi più lunghi sono equiparati a mancati pagamenti.

3. È vero che posso pagare una rata in ritardo purché lo faccia entro la scadenza di quella successiva?
Sì, ma attenzione: questa tolleranza vale solo per le rate successive alla prima. Significa che se, ad esempio, hai una rata a fine marzo che non paghi, hai tempo fino al 30 aprile (data di scadenza della rata di aprile) per versarla senza perdere il piano . Così facendo, aprile copre marzo e rimani in pari entro il ciclo successivo. Tuttavia, se salti anche aprile, a maggio sarai in arretrato di due rate e avrai superato la tolleranza (perché marzo non è stato saldato entro aprile). Quindi funziona come “rimedio” solo per una rata isolata saltata. Inoltre non si applica alla prima rata del piano, che ha solo 7 giorni di margine.

4. Cosa succede se pago una rata in misura leggermente insufficiente?
Se l’importo versato presenta un difetto non superiore al 3% della rata (e comunque sotto €10.000), questa carenza rientra nel “lieve inadempimento” e non fa decadere . Ad esempio, su una rata di €500, un errore fino a €15 è tollerato. Ovviamente dovrai versare successivamente quella piccola differenza, magari insieme alla rata successiva. Se invece la differenza supera il 3% o €10.000, la rata verrà considerata come non pagata integralmente e quindi conterà ai fini della decadenza (oltre a comportare l’obbligo di versare quanto manca con interessi).

5. Non ho pagato la prima rata entro i 30 giorni dall’accoglimento: il piano è annullato?
Purtroppo potrebbe esserlo. La prima rata è fondamentale: normalmente deve essere versata entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento della rateizzazione (salvo indicazione diversa). Se non paghi entro questo termine, l’Agente della Riscossione può revocare la dilazione fin dall’inizio per mancato perfezionamento . Esiste una tolleranza di 7 giorni di ritardo sulla prima rata , oltre la quale però il rischio di revoca è concreto. In alcuni contesti (es. accertamento con adesione) il mancato pagamento della prima rata fa decadere l’accordo stesso. Quindi, se hai mancato la prima scadenza per pochi giorni, paga immediatamente e contatta AdER spiegando l’accaduto: potrebbero mantenere attivo il piano se il pagamento è avvenuto entro il settimo giorno. Se invece il ritardo è maggiore, sarà difficile evitare l’annullamento: dovrai probabilmente ripresentare istanza di rateizzazione ex novo.

6. Ho ricevuto un avviso di “Decadenza dal beneficio della rateazione”: devo pagare tutto subito?
Tecnicamente sì: l’avviso di decadenza significa che l’intero debito residuo è diventato esigibile in unica soluzione. Nell’atto probabilmente ti intimano il pagamento di tutto entro 5 giorni o un termine breve, trascorso il quale procederanno con il recupero forzoso. Tuttavia, valuta le tue opzioni prima di precipitarti: se pagare tutto non ti è possibile, potresti chiedere (se ne hai diritto) una nuova rateazione su quei carichi, oppure aderire a una definizione agevolata (rottamazione) se aperta, o ancora presentare un’istanza di sospensione/ricorso se ci sono vizi. In altre parole, l’avviso mette pressione per pagare tutto, ma non farlo “a occhi chiusi”: verifica con un esperto se c’è modo di diluire ancora o ridurre l’importo per altre vie. Certo, se non attivi nulla, dopo i pochi giorni indicati potranno attaccare i tuoi beni.

7. Dopo la decadenza, posso chiedere un nuovo piano di rateazione sullo stesso debito?
Dipende dalla situazione. Se la tua vecchia rateizzazione era stata concessa prima di luglio 2022, c’era una norma che consentiva una riammissione pagando le rate scadute e rinegoziando il residuo . Quindi potresti fare domanda di nuova dilazione (una tantum) se paghi tutti gli arretrati subito. Ma se il piano era recente (dal 16/7/22 in avanti), la legge ora non permette un nuovo piano sugli stessi carichi . In tal caso l’AdER rifiuterà una tua istanza di rateizzare quel debito decaduto. Potrai solo, eventualmente, rateizzare altri debiti diversi. In sintesi: riattivare lo stesso piano oggi non è possibile se sei decaduto secondo le regole vigenti post-2022. Dovrai cercare altre soluzioni (ad esempio rottamazione o saldo e stralcio in futuro, oppure un piano da sovraindebitamento).

8. Decadendo dal piano, perdo anche le eventuali riduzioni sulle sanzioni che avevo?
Sì. Se la dilazione era collegata a un istituto deflativo che prevedeva sanzioni ridotte (ad es. un accertamento con adesione, dove le sanzioni erano 1/3 del minimo), con la decadenza perdi quel beneficio e si applicano le sanzioni intere. Inoltre, in certi casi di definizioni come l’adesione o la conciliazione, la legge prevede una sanzione aggiuntiva per il mancato pagamento. Ad esempio, per l’adesione, se decadi, scatta una sanzione del 45% sul residuo a titolo di sanzione da omesso versamento (percentuale che sarà ridotta al 37,5% per violazioni dal 2024 in poi). Quindi purtroppo la decadenza fa decadere anche gli “sconti” e anzi penalizza ulteriormente. La Cassazione con varie pronunce (es. Cass. 19021/2025) ha confermato che ciò è legittimo e dovuto .

9. Se non posso pagare e non ho beni intestati, che mi succede dopo la decadenza?
Nel breve termine, se sei nullatenente o senza redditi ufficiali, l’Agente della Riscossione potrebbe non riuscire a pignorare nulla. Tuttavia il debito rimane a tuo carico, con interessi di mora al 4% annuo circa, e potranno comunque venirti notificati atti (intimazioni periodiche) per rinnovare la possibilità di agire. Potresti subire un fermo auto se hai un veicolo, o un’ipoteca se hai un piccolo terreno o quota di immobile. Anche se ora non hai nulla, in futuro potresti acquisire beni (es. una casa, un lavoro) e il Fisco sarà pronto a colpire allora. Inoltre resterai iscritto come cattivo pagatore nelle banche dati, e non potrai ottenere certi documenti liberatori (es. durc regolare, se sei imprenditore). Soluzione: potresti valutare una procedura da sovraindebitamento, come spiegato in precedenza, per ottenere l’esdebitazione (la cancellazione dei debiti) e proteggerti anche per il futuro. In alternativa, se confidi in prossime definizioni agevolate, potresti attendere sperando in uno stralcio (ma non è garantito). In ogni caso, il consiglio è di non ignorare il problema: anche da nullatenente, informati e valuta come chiudere la posizione (magari anche con poco, via saldo e stralcio giudiziale).

10. Posso oppormi al pignoramento dello stipendio o della pensione se succede?
Puoi farlo solo per motivi limitati. Se il pignoramento rispetta i limiti di legge (1/10, 1/7 o 1/5 a seconda dello stipendio; solo parte eccedente il “minimo vitale” per la pensione), non c’è illegittimità in sé. Potresti fare opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni se, ad esempio, l’atto di pignoramento notificado al datore di lavoro contiene vizi formali o se il calcolo della quota pignorata è errato. Ma non potrai opporlo semplicemente perché ti crea disagio economico: la legge presume quelle quote come sostenibili. Diverso sarebbe se l’Agente viola i limiti – es. pignora più di 1/5 o pignora una pensione sotto soglia – in tal caso sì, l’opposizione avrebbe successo perché otterresti la riduzione alla quota lecita. Considera però che in sede di opposizione all’esecuzione puoi anche far valere motivi sostanziali sul debito (prescrizione, decadenza del titolo): quindi, se ti pignorano lo stipendio, puoi ancora provare a contestare il debito a monte se hai elementi, ma dovrai attivarti immediatamente con un avvocato e in Tribunale civile.

11. È vero che la prima casa non può essere pignorata dal Fisco?
Sì, se è l’unica casa di proprietà del debitore e vi risiede anagraficamente, e non è un immobile di lusso, la legge vieta l’espropriazione forzata per debiti sotto €120.000. Quindi non ti porteranno via la tua abitazione principale per cartelle di importo medio-basso. Attenzione però: possono comunque metterci un’ipoteca sopra (se il debito supera €20.000). L’ipoteca significa che se un domani vendi l’immobile, dovrai pagare il debito per cancellarla, altrimenti l’acquirente non comprerebbe. Inoltre, superata la soglia di €120.000 di debito, anche la prima casa diventa pignorabile (pur con procedure più rigorose, come l’obbligo di attendere 6 mesi dopo l’ipoteca e ottenere autorizzazione dal tribunale). In pratica: finché il debito è contenuto, la casa è protetta dall’asta, ma non dalla garanzia ipotecaria. Se hai altri immobili (seconde case), quelli sì sono aggredibili.

12. Ho perso la rottamazione-ter perché non ho pagato le ultime rate: posso rimediare?
Purtroppo la Rottamazione-ter (2018-2019) e anche la quater (2023) non prevedevano riammissione dopo la decadenza: se non hai pagato le rate entro le scadenze ultime (che sono state prorogate più volte, l’ultima al 31 ottobre 2021 per la ter), hai perso i benefici e l’Agenzia ti riprenderà a chiedere tutto. L’unica speranza è aderire a una nuova definizione agevolata se viene concessa. Fortunatamente, la nuova Rottamazione-quinquies 2026 include i carichi fino al 2023 e ammette anche chi era decaduto da precedenti rottamazioni . Quindi, se rientri, potrai presentare domanda entro il 30 aprile 2026 e “rottamare” quei debiti nonostante la precedente decadenza. Tieni presente però che se nel frattempo avevi un piano di rateazione ordinario su quei debiti e sei decaduto anche da quello, la rottamazione è comunque possibile perché considera lo stato del debito a livello di carico residuo. Insomma, c’è un nuovo treno da prendere.

13. La definizione agevolata (rottamazione) conviene rispetto alla rateazione ordinaria?
Se riesci a rispettare le scadenze, sì, conviene quasi sempre, perché elimina sanzioni e interessi di mora che in genere pesano per un buon 30-50% del totale del debito. Ad esempio, una cartella da €10.000 potrebbe ridursi a pagare €6.000 con rottamazione. Tuttavia, considera due cose: 1) la rottamazione richiede di sostenere pagamenti spesso più concentrati nel tempo (anche se le ultime edizioni consentono fino a 5 anni, le rate sono comunque semestrali o bimestrali, non 10 anni come un piano ordinario); 2) se perdi una scadenza, decade subito e torni al debito pieno. Quindi conviene se sei ragionevolmente sicuro di poter onorare i pagamenti nei tempi stabiliti dalla legge speciale. Se hai un debito molto grande e redditi modesti, una rateazione decennale ordinaria (se ottenibile) potrebbe darti un esborso mensile minore rispetto alla rottamazione quinquennale. In pratica: valuta la tua capacità finanziaria. Se la rottamazione comporta rate troppo alte per te, potresti fallire nel pagamento e vanificare tutto. In tal caso, meglio una soluzione diversa (es. piano da sovraindebitamento per tagliare ulteriormente l’importo).

14. Ho un’attività e debiti IVA/INPS: posso ottenere sconti o devo pagare tutto?
Nel quadro delle definizioni agevolate statali (rottamazioni), anche l’IVA e i contributi INPS sono compresi (l’IVA rientra in quelle derivanti da controllo automatizzato, i contributi in quelli omessi, esclusi solo quelli da accertamento) . Quindi puoi rottamarli eliminando sanzioni e interessi. Se invece vuoi uno sconto sul capitale, questo non è previsto nelle rottamazioni (dove il capitale va sempre pagato integralmente). Lo sconto sul capitale può ottenersi solo in due modi: o con un saldo e stralcio legislativo (come quello del 2019 per ISEE bassi, al momento non attivo), oppure attraverso una procedura concorsuale (concordato, accordo di ristrutturazione, sovraindebitamento) dove proponi tu un pagamento parziale e ottieni l’accordo o l’omologa in tribunale. Ad esempio, un piccolo imprenditore potrebbe proporre un accordo di ristrutturazione pagando il 50% dell’IVA e contributi se dimostra che più di così i creditori non otterrebbero nemmeno liquidandolo. Ma è un percorso più complesso, che richiede l’intervento di professionisti e del tribunale.

15. Se decado dal piano, gli interessi sulle somme ricominciano a correre?
Sì. Durante la rateazione, gli interessi di mora sulle somme dilazionate sono sospesi (paghi solo interessi di dilazione sulle rate future). Quando decade, il debito residuo viene iscritto a ruolo e iniziano a maturare interessi di mora su di esso finché non paghi, al tasso vigente (attualmente attorno al 4% annuo) . Quindi più tempo lasci passare, più aumenterà l’importo per via degli interessi. Inoltre, se passano anni, potrebbero aggiungersi competenze di riscossione o spese per eventuali atti esecutivi. Insomma, una volta decaduto, sei di nuovo nel circuito normale del recupero crediti e il tempo gioca a sfavore (tranne eventuali sospensioni legali o prescrizioni).

16. La richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione del debito?
Sì, esattamente. Come detto prima, presentare l’istanza di dilazione equivale a un riconoscimento del debito e quindi comporta l’interruzione dei termini di prescrizione . Da quel momento, il “conto alla rovescia” della prescrizione riparte da zero. Questo è importante: se avevi un debito quasi prescritto e hai chiesto la rateazione, hai interrotto tu stesso la prescrizione. Inoltre, finché paghi le rate, la prescrizione rimane sospesa (in genere si considera che la rateizzazione, essendo un pagamento frazionato concordato, impedisca la decorrenza della prescrizione durante il periodo del piano). Se poi decadi, la prescrizione ricomincerà a decorrere dalla data di decadenza, ma ovviamente l’Agente potrà nel frattempo notificarti atti che la interrompono nuovamente. Quindi è difficile sfuggire per prescrizione dopo aver avviato un piano, a meno che l’Agente per errore non faccia più nulla per 5 anni (cosa rara).

17. Posso chiedere la sospensione delle rate se ho un imprevisto (es. malattia, calamità)?
In via ordinaria, non esiste una norma che permetta di “congelare” temporaneamente il piano per difficoltà contingenti personali. Le rate vanno pagate continuativamente. Tuttavia, in passato in occasioni eccezionali (terremoti, emergenza Covid) il governo è intervenuto con decreti che sospendevano le riscossioni e i pagamenti per periodi determinati. Ad esempio, nel 2020 durante il lockdown le rate in scadenza furono sospese per molti mesi e si poté pagare entro il 2021 senza decadenza, e la soglia di decadenza fu alzata a 18 rate . Attualmente (gennaio 2026) non c’è una sospensione generalizzata in atto. Se hai un imprevisto serio individuale (ad es. malattia grave, perdita improvvisa di reddito) puoi provare a rivolgerti all’AdER esponendo la situazione, ma formalmente non sono tenuti a sospendere il piano. Al massimo potresti far scadere qualche rata e poi chiedere riammissione (se il tuo caso rientra tra quelli ammessi). Quindi purtroppo non c’è una pausa “personalizzata” prevista dalla legge.

18. Ho cartelle per contributi INPS e tributi vari: posso unire tutto in un’unica rateizzazione?
Sì, la domanda di rateizzazione va fatta sull’intero “carico” che vuoi dilazionare e può includere più cartelle/avvisi anche di natura diversa (tributi erariali, contributi previdenziali, multe, ecc.). Nella richiesta indichi le cartelle che vuoi rateizzare, e se i requisiti ci sono (importo totale e situazione di difficoltà) ti concederanno un unico piano per il totale. Questo è utile perché non devi gestire tante mini-rateazioni separate, ma una sola rata mensile comprensiva di tutto. Tieni però presente: se successivamente arrivano nuove cartelle e vuoi includerle, non puoi “aggiungerle” a un piano esistente; dovrai chiedere un altro piano per quelle (a meno che l’AdER consenta di accorparle in fase di istruttoria se la prima non è perfezionata). Quindi unifica fin dall’inizio tutti i debiti noti se puoi.

19. Mi hanno ipotecato la casa per debiti, posso rimuovere l’ipoteca pagando a rate?
Una volta iscritta l’ipoteca, rimane a garanzia finché il debito non è estinto. Se sei in grado di pagare il debito residuo, potrai ottenere la cancellazione dell’ipoteca (dopo pagamento completo). Se non puoi pagare in un’unica soluzione, la rateizzazione non comporta la cancellazione dell’ipoteca fino a che non avrai finito di pagare tutte le rate. Però l’AdER, a fronte dell’avvenuta dilazione e regolare pagamento, di solito sospende le procedure esecutive, quindi non procederà con l’espropriazione dell’immobile ipotecato purché tu rispetti le rate. In sintesi: l’ipoteca resterà formalmene finché il debito non sarà saldo, ma pagare a rate ti tutela dal suo utilizzo espropriativo. Purtroppo non c’è modo di togliere l’ipoteca prima, salvo estinguere anticipatamente il debito o eventualmente sostituirla con altra garanzia equivalente concordata (cosa molto rara).

20. Quali verifiche devo fare per dormire tranquillo dopo aver finito di pagare le rate?
Innanzitutto, conserva con cura tutte le ricevute di pagamento di ogni rata. A fine piano, richiedi all’Agente della Riscossione un prospetto di saldo o liberatoria che attesti che il tuo debito è estinto. L’AdER dovrebbe anche provvedere a cessare eventuali misure cautelari: ad esempio, se c’era un fermo amministrativo sull’auto, dopo pagamento dell’ultima rata potrai chiedere il provvedimento di revoca del fermo (spesso lo emettono d’ufficio, ma assicurati). Stessa cosa per ipoteche: verifica che dopo qualche mese dall’ultimo pagamento l’Agente presenti la cancellazione dell’ipoteca nei registri immobiliari (a volte bisogna sollecitare). Infine, controlla il tuo cassetto fiscale/estratto conto per assicurarti che non risultino residue sanzioni o interessi. Se il piano è stato rispettato, non dovresti nulla di più. Meglio comunque fare questa verifica finale per evitare sorprese (talvolta rimangono piccole somme per arrotondamenti di interessi: se ci sono, paga anche quelle per chiudere totalmente la posizione).

Esempi pratici di ritardo e soluzioni per diverse tipologie di contribuenti

Di seguito presentiamo alcuni esempi concreti, con numeri semplificati, per illustrare le conseguenze di un ritardo nel pagamento di una rata della rateizzazione e le possibili soluzioni, in casi riguardanti diverse categorie di contribuenti (lavoratore autonomo, lavoratore dipendente, pensionato).

Esempio 1: Lavoratore autonomo con rateizzazione decaduta
Mario è un artigiano che aveva un debito fiscale di €50.000 derivante da imposte non versate e contributi. Nel 2023 ha ottenuto un piano di 72 rate mensili (6 anni) con Agenzia Entrate-Riscossione, ritenendo di poter pagare circa €700 al mese. Per il primo anno tutto bene, ma poi a causa di un calo di commesse Mario inizia a saltare alcune rate: ne omette 8 nell’arco di due anni (non consecutive). Secondo le regole vigenti, il suo piano – concesso dopo luglio 2022 – prevede la decadenza al mancato pagamento di 8 rate, quindi dopo l’ottava rata saltata il piano decade automaticamente. Mario riceve a metà 2025 la comunicazione di decadenza: gli restano ancora €35.000 di debito residuo. Ovviamente non ha questa somma in un colpo solo. Nel frattempo, a garanzia del debito, l’Agente aveva già iscritto ipoteca sul suo laboratorio (immobile commerciale) quando il debito superava €20.000. Ora, decaduto il piano, gli intimano di pagare entro 5 giorni. Cosa può fare Mario? Essendo il suo piano del 2023, purtroppo non può chiedere una nuova rateizzazione sugli stessi €35.000 (la norma dal 2022 glielo vieta). Mario, guidato dall’Avvocato, valuta allora altre strade: aderire alla Rottamazione-quinquies 2026 appena aperta. Il suo debito rientra (è carico del 2023), quindi presenta domanda e rientra nei termini: così ottiene di annullare sanzioni e interessi di mora sul residuo. Dei €35.000, stimiamo che €10.000 fossero sanzioni e interessi: con la rottamazione quinquies dovrà pagare solo €25.000 (il capitale rimasto e pochi interessi). Può rateizzarli in, ad esempio, 18 rate semestrali in 9 anni (54 rate bimestrali). La rata bimestrale sarà di circa €463. Inoltre, dalla domanda fino a luglio 2026 Mario è protetto: l’Agente sospende i pignoramenti. Dovrà però pagare regolare ogni scadenza della definizione agevolata, altrimenti perderà anche quella e l’ipoteca sul laboratorio potrà sfociare in esecuzione. In parallelo, l’avvocato di Mario verifica che la ipoteca era legittima (sì, lo era perché debito >20k) e che non ci siano vizi nella decadenza (non ce ne sono, Mario effettivamente ha saltato 8 rate fuori tolleranza). Dunque la soluzione rottamazione appare la migliore per ridurre l’importo e diluirlo di nuovo. Mario apprende la lezione: d’ora in poi dovrà pianificare meglio i pagamenti e, in caso di difficoltà, interpellare subito il professionista prima di accumulare troppi arretrati.

Esempio 2: Dipendente pubblico con pignoramento dello stipendio
Lucia è un’impiegata statale. Ha un debito con l’Erario di €10.000 per IRPEF non versata, relativo a una dichiarazione integrativa. Riceve cartella, rateizza in 24 rate da circa €450 l’una. Purtroppo, dopo 10 rate pagate regolarmente, Lucia smette di pagare perché crede (erroneamente) che la trattenuta sullo stipendio per un prestito le impedisca di far fronte anche a questa rata. Nei mesi successivi non paga più nulla: dopo 8 rate non pagate (il suo piano è recente, soglia 8) l’AdER la dichiara decaduta. Lucia però ignora la comunicazione di decadenza, presa dallo sconforto. A distanza di qualche mese, il suo datore di lavoro la chiama informandola che è arrivato un atto di pignoramento sul suo stipendio da parte di Agenzia Entrate-Riscossione. L’importo aggiornato comprensivo di sanzioni e interessi è tornato a €9.500 (perché quello già versato copriva solo una parte iniziale). In base alla legge, essendo il suo stipendio netto di circa €1.600 al mese, l’AdER può pignorare al massimo 1/10 (circa €160) perché rientra nello scaglione fino a 2.500€ . Quindi al prossimo cedolino Lucia vedrà una trattenuta di €160 effettuata dalla Ragioneria per conto del Fisco. Lucia è disperata e si rivolge all’Avv. Monardo. L’avvocato verifica intanto se c’è qualche motivo di contestazione: scopre che effettivamente Lucia aveva cambiato residenza e la comunicazione di decadenza le era stata inviata al vecchio indirizzo, risultando “irreperibile temporanea”. Tuttavia, l’intimazione di pagamento e poi il pignoramento sono stati notificati correttamente presso il datore di lavoro (come previsto, in quanto terzo pignorato). Il vizio di notifica della decadenza di per sé potrebbe non essere sufficiente per bloccare il pignoramento, visto che Lucia comunque era decaduta nei fatti. L’avvocato allora opta per una soluzione transattiva: contatta l’ufficio legale AdER e propone un accordo per estinzione del pignoramento. In pratica, suggerisce che Lucia può saldare il debito residuo in un’unica soluzione grazie a un aiuto familiare, chiedendo però in cambio l’annullamento delle sanzioni. L’AdER risponde che non può legalmente annullare sanzioni fuori da una definizione agevolata. Allora l’avvocato cambia approccio: presenta un ricorso in Commissione Tributaria principalmente per guadagnare tempo (citando il vizio di notifica della decadenza e la sproporzione del pignoramento), e contesta anche alcuni interessi computati. Chiede la sospensione del pignoramento. La Commissione concede la sospensione d’urgenza, quindi temporaneamente la trattenuta stipendiale viene sospesa. Nel frattempo, per fortuna, viene varata la Legge di Bilancio 2026 con la Rottamazione-quinquies. Lucia rientra (il debito è del 2019, definibile) e aderisce subito: grazie a ciò, pagherà solo il capitale residuo di €7.000 circa, senza sanzioni/interessi, in 18 rate semestrali da ~€390. Inoltre, il pignoramento viene revocato perché il debito entra in definizione agevolata. Risult…Risultato: Lucia riesce, grazie all’azione coordinata (sospensione giudiziale e successiva rottamazione), a bloccare il pignoramento e a ridurre il suo debito pagando solo la quota residua senza sanzioni. In totale verserà circa €7.000 in 5 anni invece di subire trattenute di €160 al mese per oltre 60 mesi (che l’avrebbero costretta a pagare l’intero importo con sanzioni). Questo esempio mostra come anche un dipendente con stipendio pignorato possa trovare sollievo sfruttando gli strumenti legali e le definizioni agevolate disponibili.

Esempio 3: Pensionato con cartelle esattoriali e piano decaduto
Giovanni è un pensionato di 70 anni, con una pensione netta mensile di circa €1.200. Ha debiti da cartelle per un totale di €15.000 (multe stradali e IRPEF arretrata). Nel 2021 aveva ottenuto una rateazione in 36 rate da circa €450. Ne paga solo 5, poi per difficoltà economiche smette. La sua rateizzazione (concessa nel 2021) prevedeva decadenza dopo 10 rate omesse, ma Giovanni ne salta tutte le restanti; nel 2022 l’Agente lo dichiara decaduto. A quel punto Giovanni teme il peggio: non possiede immobili né auto, ma la sua pensione è pignorabile. Tuttavia, essendo la pensione modesta, la legge tutela il minimo vitale (circa €1.077 nel 2025), quindi al Fisco interessa solo la parte eccedente (~€123 mensili) di cui al massimo un quinto pignorabile (circa €25 al mese). Un pignoramento pensione così piccolo richiederebbe molti anni per saldare €15.000, perciò l’Agente ancora non lo attiva. Giovanni, consigliato dallo Studio Monardo, decide di affrontare il problema in modo definitivo: dato che ha altri debiti (banche, bollette) e nessun patrimonio significativo, sceglie di avviare una procedura di sovraindebitamento presso il Tribunale. Con l’aiuto di un Gestore OCC, propone un piano del consumatore offrendo il pagamento di €5.000 totali (frutto di piccoli risparmi e dell’aiuto del figlio) a soddisfazione di tutti i debiti, mentre la restante parte sarebbe stralciata. Il giudice, valutata la sua meritevolezza e la situazione disperata, omologa il piano. Effetto: Giovanni paga €5.000 in 3 anni, e ottiene l’esonero dai restanti €10.000, cartelle comprese. Inoltre, durante l’iter, nessun pignoramento è partito grazie al blocco automatico. Giovanni così può godersi la pensione senza ulteriori trattenute, avendo chiuso la posizione debitoria con una soluzione sostenibile. Questo esempio dimostra che per un pensionato in grave difficoltà esiste la via dell’esdebitazione, che in casi estremi consente perfino di cancellare parte del debito pur di permettergli un’esistenza dignitosa.

Giurisprudenza recente rilevante in materia

  • Cass. civ. Sez. Trib. ord. 11 luglio 2025 n. 19021: ha confermato che, in caso di decadenza da rateizzazione per debiti fiscali ante 2015, le sanzioni si applicano in misura piena sull’intero importo originario non versato, non avendo effetto retroattivo la disciplina più favorevole introdotta dal D.Lgs. 159/2015 .
  • Cass. civ. Sez. Trib. ord. 31 ottobre 2022 n. 32030 (dep. 27/10/2023): ha sancito che la presentazione di un’istanza di rateizzazione da parte del contribuente costituisce riconoscimento del debito, implicando l’interruzione della prescrizione e la consapevolezza degli atti presupposti (non è quindi poi contestabile la mancata notifica della cartella) .
  • Cass. civ. Sez. Trib. ord. 24 giugno 2024 n. 17362: ha ribadito che in caso di decadenza di un piano da accertamento con adesione, si applica la sanzione aggiuntiva per omesso versamento (45% sul residuo, ridotta al 37,5% per violazioni post 31/8/2024 per effetto del D.Lgs. 110/2024) e che la riforma del 2015 non incide retroattivamente sulle sanzioni già determinate.
  • Cass. civ. Sez. Unite 30 ottobre 2019 n. 28194: (precedente importante) ha chiarito che la proposizione di un ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella non preclude la possibilità di chiedere la rateizzazione nel corso del giudizio, in quanto il beneficio della dilazione può essere concesso indipendentemente dall’esistenza di un contenzioso pendente; tuttavia, l’istanza di rateazione non comporta rinuncia al ricorso (diversamente dal riconoscimento del debito in senso sostanziale). (Massima utile per capire che si può contestare e rateizzare in parallelo, ma restano i profili di riconoscimento sopra detti.)

(Le pronunce sopra citate sono fra le più rilevanti e aggiornate sul tema. Ognuna va letta nel contesto specifico, ma tutte evidenziano la tendenza rigorosa della Cassazione nel far applicare le norme sulla decadenza e sull’efficacia delle azioni del contribuente.)

Conclusione

In conclusione, il ritardo nel pagamento di una rata della rateizzazione con l’Agenzia Entrate-Riscossione è un evento da non sottovalutare mai. Abbiamo visto come anche una sola rata non pagata oltre i limiti di tolleranza possa far scattare la decadenza dell’intero piano, con conseguenze gravose: il debito torna immediatamente esigibile per intero, con sanzioni e interessi ripristinati al massimo . Tuttavia, dall’analisi svolta emergono anche numerosi strumenti di difesa e soluzioni pratiche a disposizione del contribuente. Il quadro normativo attuale offre opportunità come le definizioni agevolate (rottamazioni) – che consentono di regolarizzare i debiti con sconti notevoli se si rispettano le scadenze – e le procedure da sovraindebitamento, capaci di dare sollievo ai soggetti realmente incapienti attraverso piani di pagamento sostenibili o persino lo stralcio di parte dei debiti. Inoltre, le tutele legali (termini per impugnare, limiti ai pignoramenti, divieti di ipoteca sulla prima casa, ecc.) garantiscono che il contribuente non resti privo di diritti anche nella fase esecutiva.

Il filo conduttore che emerge è l’importanza di agire tempestivamente e con cognizione di causa. Ignorare le cartelle e gli avvisi, o pagare in ritardo senza informarsi, sono atteggiamenti che possono pregiudicare soluzioni altrimenti percorribili. Viceversa, affidandosi a un professionista esperto come l’Avv. Monardo e il suo team, il debitore può valutare ogni opzione: dalla contestazione formale dell’atto viziato (che può portare al suo annullamento) alla trattativa per nuove dilazioni, dall’adesione a una rottamazione alla predisposizione di un piano del consumatore. Ogni situazione debitoria è diversa, ma un elemento è comune: il tempo è cruciale. Agire entro i termini (5 giorni per evitare un pignoramento, 60 giorni per un ricorso, ecc.) spesso fa la differenza tra risolvere il problema o subire conseguenze irreversibili come un fermo auto o il blocco del conto corrente.

Lo Studio Legale Monardo, forte delle competenze specifiche in diritto tributario e bancario, è in grado di intervenire con prontezza per bloccare sul nascere azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) e attivare le strategie più efficaci caso per caso. Come evidenziato, l’Avv. Monardo è cassazionista e vanta un network nazionale di professionisti, oltre a qualifiche mirate nel campo del sovraindebitamento e della crisi d’impresa: ciò significa che il cliente può contare su una difesa completa, sia in fase stragiudiziale che in eventuale giudizio, nonché su soluzioni innovative (ad esempio accordi di ristrutturazione o piani di saldo e stralcio giudiziali) per ottenere risultati concreti.

In definitiva, non tutto è perduto se hai tardato una rata o se hai perso la tua rateizzazione: le vie legali per rimediare esistono, ma vanno percorse con professionalità e tempestività. Se ti trovi in questa situazione di difficoltà, non aspettare oltre e non affrontarla da solo: una consulenza qualificata può salvarti da errori fatali e magari farti risparmiare migliaia di euro tra sanzioni evitate e beni salvaguardati.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare a fondo la tua situazione debitoria e difenderti con strategie legali concrete e tempestive, aiutandoti a bloccare sul nascere pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o altre azioni dell’Agente della Riscossione, e guidandoti verso la soluzione più adatta per tornare serenamente in regola. Non aspettare che sia troppo tardi: agisci ora con il supporto giusto e tutela il tuo futuro finanziario.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!