Introduzione
Gestire una società che produce o commercializza apparecchi medicali comporta grandi responsabilità verso i pazienti e verso il mercato. Tuttavia la complessità della normativa fiscale e la rigidità degli obblighi contributivi rendono facile accumulare debiti con il fisco, l’INPS o gli istituti di credito. In particolare per una azienda di apparecchi medicali, l’esposizione debitoria può derivare da problemi di liquidità, ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione, investimenti onerosi in ricerca e sviluppo e dall’incertezza dei rimborsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Le conseguenze vanno dalla notifica di cartelle esattoriali a pignoramenti su conti correnti e beni aziendali, fino alla revoca di linee di credito bancarie. Senza un supporto adeguato l’imprenditore rischia la continuità aziendale e può essere chiamato a rispondere personalmente.
Negli ultimi anni il legislatore e la giurisprudenza hanno introdotto una serie di strumenti che permettono di mettere in sicurezza l’impresa e di definire o ristrutturare i debiti con l’Amministrazione finanziaria, gli enti previdenziali e i creditori privati. Conoscere in dettaglio queste norme, le scadenze e le possibilità di difesa è fondamentale per evitare errori fatali come lasciar decorrere i termini di opposizione, pagare importi non dovuti o non sfruttare le agevolazioni fiscali. Chi riceve una cartella o una ingiunzione deve reagire tempestivamente: la legge concede termini brevi per impugnare l’atto o chiedere la sospensione, dopo i quali l’agente della riscossione può avviare pignoramenti verso terzi, iscrizione di ipoteca o blocco dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Per il 2026 è prevista l’entrata in vigore del Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), che sostituirà buona parte del D.P.R. 602/1973, introducendo nuove regole su pignoramenti e rateizzazioni. È quindi essenziale aggiornarsi alle novità normative.
Per aiutare le imprese sovraindebitate, l’ordinamento prevede anche procedure concorsuali minori come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e dalla Legge 3/2012. Tali strumenti consentono di ottenere la ristrutturazione o l’esdebitazione senza ricorrere al fallimento, proteggendo il patrimonio residuo dell’imprenditore. È importante conoscere i requisiti di ammissibilità, gli effetti della presentazione della domanda e i ruoli dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e del tribunale, perché la mancata osservanza di procedure e termini può comportare l’inammissibilità del piano o l’esposizione a ulteriori azioni esecutive.
In questo contesto l’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono assistenza qualificata alle imprese in difficoltà. Cassazionista, coordinatore di professionisti esperti in diritto bancario e tributario a livello nazionale, l’avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi. È inoltre Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura chiave nel percorso della composizione negoziata. Grazie alla combinazione di competenze legali e contabili, il suo studio è in grado di valutare la legittimità degli atti, proporre ricorsi dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice del lavoro, promuovere opposizioni a pignoramenti e negoziare con banche e creditori piani di rientro sostenibili. La difesa comprende l’analisi dell’atto (per verificarne vizi formali e sostanziali), la richiesta di sospensione, la proposizione di rateizzazioni, la valutazione della prescrizione e la predisposizione di istanze di definizione agevolata (rottamazione) o di accesso a procedure concorsuali minori. Il team assiste anche nelle trattative stragiudiziali con le banche per la ristrutturazione dei finanziamenti e nella predisposizione dei piani del consumatore.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
La disciplina dei debiti tributari e contributivi per le imprese si fonda su un corpus di norme che regolano la riscossione coattiva, la responsabilità degli amministratori, le possibilità di rateizzazione e le procedure concorsuali. Nel 2026 il quadro normativo è interessato da importanti novità: l’entrata in vigore del Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33), che dal 1º gennaio 2026 sostituirà molti articoli del D.P.R. 602/1973, e l’introduzione della rottamazione-quinquies con la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025). Vediamo quindi le principali fonti normative e giurisprudenziali che interessano un’azienda in difficoltà.
1. D.P.R. 602/1973 e D.Lgs. 33/2025 – riscossione delle imposte
Il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 stabilisce le regole per la riscossione delle imposte e dei contributi. Negli anni è stato più volte modificato; dal 1º gennaio 2026 gran parte dei suoi articoli verrà sostituita dal D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (“Testo unico in materia di versamenti e riscossione”), ma fino a tale data continua a disciplinare le procedure esecutive e gli strumenti di difesa. Fra gli articoli più rilevanti per l’imprenditore si segnalano:
- Art. 36 – responsabilità e obblighi di amministratori, liquidatori e soci. Quando la società viene posta in liquidazione, i liquidatori devono provvedere al pagamento delle imposte. In caso contrario rispondono personalmente e solidalmente con gli amministratori e i soci che abbiano ricevuto beni durante gli ultimi due anni, nei limiti del valore dei beni ricevuti . Questa norma trova applicazione anche per le società cancellate dal registro: la Corte di Cassazione ha chiarito che l’estinzione della società produce una successione a favore degli ex soci, che rispondono dei debiti nei limiti di quanto ricevuto .
- Art. 19 – dilazione del pagamento. L’agente della riscossione può concedere piani di rateizzazione: per i debiti fino a 120 mila euro e richieste nel 2025–2026 sono previste fino a 84 rate mensili, che aumentano a 96 rate per il biennio 2027–2028 e a 108 rate dal 2029; per importi superiori a 120 mila euro il piano può arrivare a 120 rate . Il pagamento della prima rata determina la sospensione delle procedure esecutive e, se non sono già stati effettuati incanti, l’estinzione dell’esecuzione .
- Art. 72‑bis – pignoramento dei crediti verso terzi. L’agente della riscossione può emettere un ordine di pagamento al terzo debitore (ad es. la banca) con il quale intima di versare le somme dovute al contribuente entro sessanta giorni per le somme maturate prima della notifica e alle rispettive scadenze per le somme future . In caso di inottemperanza si applica il codice di procedura civile . I limiti di pignorabilità sui salari e stipendi sono regolati dagli articoli 72‑ter e 73 .
A partire dal 2026, queste disposizioni saranno sostituite dalle norme del Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), che riproduce con alcune modifiche gli articoli sopra richiamati. La Corte di Cassazione ha osservato che gli articoli 72 e 72‑bis del D.P.R. 602/1973 resteranno applicabili fino al 31 dicembre 2025, mentre dal 2026 entreranno in vigore gli articoli 169–176 del D.Lgs. 33/2025 . In particolare:
- Art. 170 del D.Lgs. 33/2025 – pignoramento dei crediti del debitore. L’ordine dell’agente della riscossione impone al terzo di versare le somme maturate entro sessanta giorni e quelle future alle scadenze; anche gli impiegati dell’agente possono redigere l’atto . Se il terzo non adempie, la procedura prosegue secondo l’art. 169, ossia dinanzi al giudice .
- Art. 171 – limiti di pignorabilità di stipendi, salari, pensioni e altre indennità: prevede che fino a 2 500 euro sia pignorabile un decimo, tra 2 500 e 5 000 euro un settimo, oltre tale soglia un quinto; il prelievo non può intaccare l’ultima mensilità accreditata . Per i pignoramenti eseguiti dall’agente della riscossione, l’ente può consultare i dati INPS per verificare le somme presenti. .
- Art. 172 – pignoramento di beni del debitore in possesso di terzi: il giudice ordina al terzo di consegnare i beni; se l’agente della riscossione ordina direttamente, concede trenta giorni per la consegna, dopodiché procede alla vendita .
- Art. 174 – pignoramenti presso amministrazioni pubbliche: in caso di esito negativo del pignoramento, l’amministrazione non può pagare il debitore per cinque anni salvo prova di regolarizzazione .
- Art. 175 – dichiarazione stragiudiziale: l’agente può chiedere ai terzi di dichiarare quali beni e crediti detengono prima di avviare l’esecuzione .
2. Rottamazione e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse sanatorie dei debiti fiscali gestiti da Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader). La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto la “rottamazione-quater” dei carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022: il contribuente può pagare solo le imposte e i contributi senza interessi, sanzioni o aggio, tramite versamento unico o in 18 rate, con il beneficio della sospensione delle procedure esecutive dalla presentazione della domanda . L’adesione avviene con una dichiarazione entro il 30 aprile 2023 e produce la sospensione della prescrizione e della decadenza; il pagamento della prima rata estingue i pignoramenti in corso .
La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la “rottamazione-quinquies” per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Secondo le note di sintesi fornite da professionisti (manca ancora una fonte istituzionale accessibile al pubblico), la definizione consente di estinguere i debiti versando solo l’imposta e senza sanzioni o interessi. La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026; il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni). Le rate successive alla terza saranno gravate da interessi al 3% . Non è prevista alcuna tolleranza per il ritardo nei pagamenti; la decadenza comporta la perdita dei benefici e la ripresa della riscossione per l’intero debito .
3. Codice della crisi d’impresa e Legge 3/2012 – gestione del sovraindebitamento
Per le imprese che non riescono a sostenere i propri debiti esistono gli strumenti previsti dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Essi consentono di proporre ai creditori un piano di rientro o una ristrutturazione del debito sotto il controllo del giudice e con l’ausilio di un professionista indipendente (OCC). Le principali procedure sono:
- Piano del consumatore: rivolto agli imprenditori sotto soglia e alle persone fisiche, consente di offrire ai creditori un pagamento parziale con un piano sostenibile. L’art. 67 del D.Lgs. 14/2019 prevede che il consumatore presenti un piano con l’assistenza dell’OCC; la domanda deve indicare tutti i debiti e le attività, e può proporre la falcidia (riduzione) dei crediti, inclusi quelli assistiti da privilegio, nei limiti del valore dei beni a garanzia . Il deposito della domanda sospende gli interessi e le azioni esecutive e impedisce nuovi atti fino all’omologa .
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: prevede la sottoscrizione di un accordo con la maggioranza qualificata dei creditori (60% per i consumatori, 60% per gli imprenditori sotto soglia) e l’omologazione da parte del tribunale. Consente di falcidiare i crediti, anche fiscali, purché sia garantito il pagamento del cosiddetto “dividendo minimo”, cioè l’importo che i creditori otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale. Questa procedura è rafforzata dal nuovo D.L. 118/2021 sulla composizione negoziata, che permette di avviare trattative con i creditori assistite da un esperto.
- Liquidazione controllata: simile al fallimento ma riservata alle imprese minori e alle persone fisiche. Prevede la liquidazione del patrimonio sotto la vigilanza del giudice e l’esdebitazione del sovraindebitato alla fine della procedura. È lo strumento di ultima istanza quando non vi sono le condizioni per un piano o un accordo.
4. Circolari INPS e limiti di pignorabilità
Quando l’azienda ha debiti contributivi o quando l’agente della riscossione agisce su pensioni e indennità percepite dall’imprenditore, occorre considerare le circolari dell’INPS. La circolare INPS n. 130/2025 (come sintetizzata da Finanza & Fisco) ribadisce che alcune prestazioni assistenziali – come indennità di maternità, assegni familiari o indennità di malattia – sono impignorabili, mentre le indennità sostitutive di retribuzione (NASpI, cassa integrazione, disoccupazione agricola) possono essere pignorate nella misura massima di un quinto. L’acconto NASpI erogato in unica soluzione è invece interamente pignorabile . La circolare ricorda inoltre che per i pignoramenti dell’agente della riscossione si applicano le nuove soglie di cui all’art. 171 del D.Lgs. 33/2025 (un decimo fino a 2 500 € e un settimo tra 2 500 e 5 000 €) .
5. Giurisprudenza di Cassazione e Corte Costituzionale
La giurisprudenza recente ha fornito importanti chiarimenti sui profili di responsabilità e sull’efficacia delle misure cautelari e esecutive. Alcune pronunce fondamentali da citare sono:
- Cassazione civile n. 28520/2025: la Suprema Corte ha confermato che l’ordine di pignoramento sui conti correnti ai sensi dell’art. 72‑bis impone alla banca di bloccare e versare all’agente della riscossione non solo le somme già presenti, ma anche quelle accreditate nei sessanta giorni successivi . La decisione ricorda che dal 1° gennaio 2026 le norme del D.P.R. 602/1973 saranno sostituite dal nuovo Testo unico .
- Cassazione civile n. 3625/2025: pronunciandosi sulla responsabilità degli ex soci dopo la cancellazione della società, la Corte ha ribadito che l’estinzione della società comporta una successione a titolo universale dei soci nei debiti fiscali; tuttavia gli ex soci rispondono entro il limite di quanto ricevuto a seguito della liquidazione . La responsabilità del liquidatore e degli amministratori è personale e richiede la prova che gli utili distribuiti abbiano pregiudicato il credito erariale .
- Ordinanze della Corte Costituzionale in tema di pignorabilità delle pensioni: le pronunce n. 104/2024 e n. 189/2025 hanno confermato la legittimità delle soglie di pignoramento introdotte dall’art. 545 c.p.c. e successive modifiche, ritenendo che non violino il principio di proporzionalità poiché tutelano un minimo vitale per il debitore e al contempo salvaguardano le esigenze di riscossione.
- Giurisprudenza di merito su rottamazioni e decadenze: numerose sentenze delle Commissioni Tributarie provinciali e regionali hanno chiarito che la presentazione della domanda di definizione agevolata produce l’automatica sospensione delle procedure esecutive e dell’accumulo di interessi, ma la decadenza comporta la ripresa immediata delle azioni con l’obbligo di versare integralmente il debito residuo.
Procedura passo-passo dopo la notifica di un atto di riscossione
Ricevere un atto di riscossione (cartella, avviso di accertamento esecutivo, intimazione di pagamento o pignoramento) è un momento delicato che richiede azioni tempestive. La seguente procedura, redatta con taglio pratico e orientata alla difesa dell’azienda, descrive le fasi da seguire e i diritti del contribuente.
1. Verifica dell’atto e raccolta dei documenti
Appena viene notificato un atto, è essenziale verificare la sua legittimità sotto il profilo formale e sostanziale. Gli errori procedurali possono rendere nullo l’atto e consentire la sua annullabilità:
- Verifica della notifica: controllare che la cartella o l’avviso sia stato notificato nei termini e con le modalità previste (posta raccomandata, PEC, messo comunale). Un difetto di notifica o la mancata allegazione dell’avviso di ricevimento possono determinare la nullità.
- Analisi dei riferimenti normativi: accertarsi che l’atto indichi le norme poste a base della pretesa e che il debito non sia prescritto (in materia contributiva la prescrizione è quinquennale, salvo interruzioni).
- Verifica degli importi: controllare la corretta iscrizione delle somme, distinguendo imposta, sanzioni, interessi e aggio. Spesso vengono iscritti importi duplicati o già pagati.
- Raccolta della documentazione: reperire bilanci, contratti, estratti conto, documenti fiscali e buste paga utili a dimostrare la situazione economica e a preparare eventuali ricorsi o istanze di rateizzazione.
2. Consultazione professionale e scelta della strategia
Una volta esaminato l’atto, è consigliabile consultare l’avv. Monardo e il suo team per individuare la strategia più idonea. In questa fase si valuterà se presentare un ricorso, chiedere una sospensione o aderire a una procedura agevolata. La consulenza include:
- Analisi dei vizi: individuazione di vizi formali (errata notificazione, assenza di motivazione, violazione del contraddittorio) e sostanziali (prescrizione, mancanza di prova del credito). Un atto privo di motivazione può essere annullato.
- Valutazione delle agevolazioni vigenti: esame della possibilità di usufruire di definizioni agevolate (rottamazione-quater o quinquies) e della convenienza economica rispetto all’intero pagamento.
- Esame della capacità di pagamento: verifica del cash flow aziendale e predisposizione di un piano di rientro che non comprometta la continuità dell’impresa.
- Programmazione di eventuali contenziosi: se il debito è contestabile, si può proporre ricorso dinanzi al giudice tributario o al giudice del lavoro (in caso di contributi) per chiedere l’annullamento totale o parziale del carico.
3. Impugnazione e richiesta di sospensione
Se emergono vizi di legittimità o ragioni di merito, l’atto può essere impugnato. I termini sono stringenti: generalmente 60 giorni per gli avvisi di accertamento esecutivi e 40 giorni per le cartelle di pagamento. L’opposizione deve essere presentata dinanzi alla competente Commissione Tributaria provinciale o al giudice del lavoro, allegando le prove e le motivazioni. Contestualmente è possibile chiedere la sospensione cautelare dell’atto; il giudice può sospendere la riscossione quando sussistono gravi motivi e un danno grave e irreparabile.
Nel caso di pignoramento su conto corrente o presso terzi, si può proporre opposizione all’esecuzione o opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli articoli 617 e 615 c.p.c. L’opposizione deve essere depositata entro venti giorni dalla notifica dell’atto e consente di contestare l’illegittimità del pignoramento.
4. Domanda di rateizzazione
Se il debito è dovuto ma l’azienda non può pagarlo in un’unica soluzione, si può chiedere la dilazione del pagamento. Come visto, l’art. 19 del D.P.R. 602/1973 consente piani fino a 120 rate per importi superiori a 120 mila euro . Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2025 è attesa una disciplina simile. La domanda va presentata ad Ader tramite canali telematici; il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, comporta la decadenza e l’impossibilità di ottenere ulteriori dilazioni . Pagare la prima rata sospende le procedure esecutive in corso e comporta la cancellazione del pignoramento se la vendita non è avvenuta .
È importante predisporre una situazione patrimoniale aggiornata e fornire garanzie (fideiussione, polizza assicurativa) se richiesto. L’analisi del cash flow aiuterà a scegliere il numero di rate compatibile con la capacità dell’impresa.
5. Adesione alle definizioni agevolate (rottamazioni)
Quando vi è una finestra di definizione agevolata, l’adesione può essere conveniente. La procedura prevede:
- Compilazione della dichiarazione di adesione sul sito di Ader entro il termine stabilito (es. 30 aprile 2026 per la rottamazione-quinquies). Vanno indicati i carichi che si intendono definire.
- Ricezione del prospetto con l’indicazione delle somme dovute (solo quota capitale più rimborsi spese). La sospensione delle procedure esecutive e degli interessi decorre dalla presentazione della domanda .
- Pagamento in unica soluzione o in rate. Per la rottamazione-quater i versamenti sono previsti fino a 18 rate con tasso al 2% ; per la rottamazione-quinquies si prevedono fino a 54 rate con tasso al 3% .
- Decadenza in caso di omesso pagamento di una rata: il debito residuo torna esigibile integralmente e si perdono i benefici .
L’adesione conviene quando le sanzioni e gli interessi costituiscono una parte rilevante del debito; meno utile se il carico riguarda principalmente imposte non versate o contributi puri.
6. Accesso a procedure concorsuali minori
Se il debito complessivo e la situazione economica rendono difficile la semplice rateizzazione, la legge consente di ricorrere a procedure concorsuali semplificate. L’accesso prevede:
- Nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC): il debitore si rivolge all’OCC competente, che designa un gestore (spesso un avvocato o commercialista) per assisterlo nella predisposizione del piano. L’avv. Monardo, in quanto gestore della crisi iscritto, può assumere questo ruolo.
- Analisi della situazione economica e predisposizione del piano: si verifica la sostenibilità di un accordo con i creditori, si redige un piano dettagliato di rientro o di liquidazione e si raccolgono le attestazioni del professionista indipendente.
- Deposito della domanda in tribunale: l’atto sospende gli interessi e le procedure esecutive, come previsto dall’art. 67 D.Lgs. 14/2019 . Il giudice valuta la fattibilità e convoca i creditori.
- Omologazione: se i creditori approvano e il piano è conforme alla legge, il tribunale lo omologa e l’azienda inizia a pagare secondo quanto stabilito. Alla fine della procedura può essere concessa l’esdebitazione.
L’accesso a queste procedure richiede massima trasparenza: nascondere beni o omettere crediti comporta l’inammissibilità e possibili sanzioni. È dunque indispensabile farsi assistere da professionisti preparati.
7. Trattative con le banche e ristrutturazione del debito bancario
Oltre ai debiti con fisco e INPS, le aziende spesso sono esposte verso gli istituti di credito. Il deterioramento del rating o la segnalazione in Centrale Rischi può comportare la revoca dei fidi e il rientro immediato. Per difendersi è possibile:
- Verificare la correttezza dei contratti: controllare la presenza di usura, anatocismo, clausole vessatorie. Se emergono irregolarità, si può contestare il debito e chiedere la riduzione degli interessi.
- Negoziare una ristrutturazione: grazie al D.L. 118/2021 l’imprenditore in difficoltà può avviare la composizione negoziata della crisi con l’assistenza di un esperto nominato dalla Camera di Commercio. L’avv. Monardo, come esperto negoziatore, può condurre le trattative con le banche per allungare le scadenze, ridurre il tasso o trasformare i debiti a breve in debiti a medio-lungo termine. Anche la procedura ex art. 182-bis L.F. (accordo di ristrutturazione) consente di stralciare una parte dei debiti bancari se vi aderisce il 60% dei creditori finanziari.
- Utilizzare le garanzie pubbliche: il Fondo di garanzia per le PMI e i finanziamenti agevolati possono offrire strumenti per rifinanziare il debito a tassi più favorevoli.
Difese e strategie legali
Esistono numerose strategie che consentono di contestare o definire il debito. Di seguito vengono analizzate le principali difese basate su norme e giurisprudenza.
1. Contestare vizi di notifica e motivazione
Le cartelle esattoriali e gli avvisi di accertamento devono essere motivati e notificati correttamente; in caso contrario sono nulli. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la mancanza di motivazione, l’omissione degli elementi essenziali o la notifica a un indirizzo errato determinano l’invalidità dell’atto. Il contribuente può eccepire questi vizi in sede di ricorso o di opposizione all’esecuzione. È importante conservare le buste contenenti l’atto e l’avviso di ricevimento.
2. Eccepire prescrizione e decadenza
I tributi e i contributi sono soggetti a prescrizione, generalmente di dieci anni per l’IVA e di cinque anni per INPS e IRPEF. Se l’agente della riscossione notifica l’atto dopo la scadenza del termine, si può eccepire la prescrizione, che estingue l’obbligazione. Nel caso di definizioni agevolate, l’inoltro della domanda sospende la prescrizione e la decadenza ; una volta decaduti, i benefici sono persi e il debito torna a essere esigibile. È quindi fondamentale monitorare le scadenze e verificare la data di affidamento del carico.
3. Richiedere la sospensione amministrativa
Se il debito è contestato per motivi di merito (ad esempio perché già pagato o inesistente), il contribuente può presentare un’istanza di sospensione all’agente della riscossione fornendo la documentazione che prova l’insussistenza del debito. Ader ha 220 giorni per rispondere; in caso di accoglimento l’atto viene annullato. Questa procedura è alternativa al ricorso giudiziario e permette di evitare costi legali.
4. Eccepire la nullità del pignoramento
Nei pignoramenti presso terzi è frequente che l’agente della riscossione ometta di indicare le somme dovute o notifichi l’atto a un soggetto non tenuto (ad esempio alla banca di un ex socio o di un socio non debitore). Inoltre l’atto deve contenere l’indicazione della norma applicata (es. art. 72‑bis o art. 170). La Cassazione ha precisato che l’atto non può essere emesso per somme inesistenti o prescritte . Il debitore può quindi eccepire la nullità del pignoramento e ottenere la revoca.
5. Sfruttare i limiti di pignorabilità
Il codice di procedura civile e il nuovo D.Lgs. 33/2025 stabiliscono precise soglie di pignoramento su stipendi, pensioni e indennità. Se l’agente della riscossione supera tali limiti, il debitore può opporsi. Ad esempio, per i pignoramenti su salario la legge prevede un prelievo di un decimo fino a 2 500 €, un settimo tra 2 500 e 5 000 € e un quinto oltre tale soglia . Per l’INPS restano impignorabili le indennità assistenziali e il cosiddetto “minimo vitale” e parzialmente pignorabili le indennità di disoccupazione .
6. Responsabilità degli amministratori e difesa del patrimonio personale
Quando la società accumula debiti fiscali e contributivi, l’Amministrazione può rivolgersi agli amministratori, ai liquidatori e ai soci. L’art. 36 del D.P.R. 602/1973 attribuisce responsabilità personale ai liquidatori che, senza giustificato motivo, non soddisfano i debiti fiscali durante la liquidazione . La Cassazione ha chiarito che dopo la cancellazione della società i soci rispondono dei debiti nei limiti di quanto ricevuto . Per limitare i rischi è consigliabile:
- Liquidare le imposte prima di distribuire utili;
- Conservare la documentazione che dimostri i pagamenti effettuati durante la liquidazione;
- Richiedere la transazione fiscale in sede di accordo di ristrutturazione, in modo da ottenere l’omologazione del piano anche senza l’adesione dell’Erario (art. 63 del D.Lgs. 14/2019).
7. Procedura di esdebitazione e fresh start
Se la situazione è irrecuperabile, il debitore può richiedere la esdebitazione al termine della procedura di liquidazione controllata. Ciò consente di ottenere un “fresh start”, cancellando i debiti residui e consentendo di ripartire. La concessione è subordinata alla buona fede del debitore, che deve avere cooperato e non deve aver commesso frodi. È uno strumento da usare come extrema ratio ma che può salvare l’imprenditore da una condanna perpetua.
Strumenti alternativi e agevolazioni
Oltre agli strumenti principali esistono ulteriori opportunità per ridurre o definire il debito. Ecco una panoramica pratica.
Transazione fiscale e contributiva
La transazione fiscale, disciplinata dall’art. 182-ter L.F. e ora integrata nel Codice della crisi, consente all’imprenditore di proporre all’Erario e agli enti previdenziali il pagamento parziale dei debiti nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. Il piano deve garantire il pagamento del debito in misura non inferiore a quanto il Fisco otterrebbe nella liquidazione. La transazione è approvata dal tribunale ed è efficace anche senza il voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate se il Tribunale la ritiene conveniente. È uno strumento complesso che richiede l’assistenza di professionisti esperti.
Composizione negoziata della crisi
Introdotta dal D.L. 118/2021, la composizione negoziata consente all’imprenditore di avviare trattative con i creditori sotto la guida di un esperto negoziatore (spesso un commercialista o un avvocato iscritto agli elenchi). L’accesso avviene tramite piattaforma telematica nazionale; l’esperto esamina la situazione economica e agevola il dialogo per evitare il default. La procedura può sfociare in un accordo di ristrutturazione, in un piano attestato o nella liquidazione giudiziale. Durante le trattative sono sospese alcune azioni esecutive e possono essere richiesti finanziamenti prededucibili (debiti che hanno priorità di rimborso). L’avv. Monardo, come esperto negoziatore, può assistere l’azienda nel proporre un piano realistico e nel convincere banche e fornitori ad accettare un accordo.
Fondo di garanzia per le PMI e misure di sostegno
La normativa prevede misure di sostegno alla liquidità, come la garanzia statale sui finanziamenti, la moratoria su mutui e leasing, il “Fondo Gasparrini” per la sospensione delle rate dei mutui prima casa e le misure previste dai decreti anti-crisi (Decreto “Cura Italia”, Decreto “Liquidità”). Le aziende di apparecchi medicali possono accedere a bandi e contributi per l’innovazione e la digitalizzazione che consentono di alleggerire la posizione debitoria. Un’analisi delle opportunità può ridurre il fabbisogno finanziario e prevenire l’accumulo di debiti futuri.
Accordi di ristrutturazione agevolata
Il Codice della crisi prevede gli accordi di ristrutturazione agevolata (art. 57) per le imprese minori, che richiedono l’adesione del 30% dei creditori e offrono una procedura snella e meno costosa rispetto al concordato preventivo. In tali accordi è possibile falcidiare i debiti tributari e contributivi con il consenso dell’Agenzia delle Entrate.
Piano del consumatore e rinegoziazione del mutuo ipotecario
Per l’imprenditore che ha contratto un mutuo ipotecario per finanziare l’azienda, il piano del consumatore può prevedere il rimborso del mutuo secondo un valore di mercato dell’immobile o la sua cessione, con una riduzione dell’esposizione. Inoltre il decreto Aiuti-bis ha introdotto la facoltà di rinegoziare il mutuo e di ottenere un allungamento delle scadenze fino a dieci anni con l’intervento del Fondo di solidarietà. L’assistenza professionale consente di valutare se includere il mutuo nel piano o trattare separatamente con la banca.
Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione delle norme e degli strumenti illustrati, si riportano alcune tabelle sintetiche.
Tabella 1 – Principali disposizioni normative sulla riscossione
| Riferimento normativo | Contenuto essenziale | Note |
|---|---|---|
| Art. 36 D.P.R. 602/1973 | Responsabilità personale di liquidatori e amministratori per i debiti fiscali se non soddisfatti prima della distribuzione | Soci rispondono nei limiti dei beni ricevuti |
| Art. 19 D.P.R. 602/1973 | Rateizzazione fino a 120 rate mensili con sospensione delle esecuzioni dopo il versamento della prima rata | Decadenza dopo 8 rate non pagate |
| Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 | Ordine di pagamento ai terzi (banche) per pignoramento dei crediti; pagamento entro 60 giorni per somme maturate | Sostituito da art. 170 D.Lgs. 33/2025 dal 2026 |
| Art. 170 D.Lgs. 33/2025 | Pignoramento dei crediti del debitore: ordine a terzi di pagare maturando; anche impiegati dell’agente possono redigere l’atto | Rinvio alla procedura del giudice (art. 169) in caso di inottemperanza |
| Art. 171 D.Lgs. 33/2025 | Limiti di pignorabilità: 1/10 fino a 2 500 €, 1/7 fino a 5 000 €, 1/5 oltre | Dati INPS consultabili dall’agente |
| Art. 67 D.Lgs. 14/2019 | Piano del consumatore: sospensione degli interessi e proposta di pagamento parziale | Deposito domanda sospende azioni esecutive |
| Commi 231–240 L. 197/2022 | Rottamazione-quater: pagamento solo del capitale in 18 rate; sospensione delle procedure | Domanda entro 30 aprile 2023 |
Tabella 2 – Limiti di pignoramento su stipendi e pensioni (art. 171 D.Lgs. 33/2025)
| Fascia di reddito mensile | Percentuale massima pignorabile | Applicazione |
|---|---|---|
| Fino a 2 500 € | 10% (un decimo) | Salario, stipendio, pensione |
| Oltre 2 500 € fino a 5 000 € | 1/7 (circa 14,29%) | Si applica solo sulla parte eccedente 2 500 € |
| Oltre 5 000 € | 20% (un quinto) |
Tabella 3 – Scadenze rottamazioni
| Definizione agevolata | Periodo debiti | Termine per la domanda | Numero massimo rate | Interessi |
|---|---|---|---|---|
| Rottamazione-quater (L. 197/2022) | Carichi affidati 1/1/2000 – 30/6/2022 | 30 aprile 2023 | 18 rate | 2% dal 1/8/2023 |
| Rottamazione-quinquies (L. 199/2025) | Carichi affidati 1/1/2000 – 31/12/2023 | 30 aprile 2026 | 54 rate (bimestrali) | 3% dalla quarta rata |
Errori comuni e consigli pratici
Di seguito sono elencati alcuni errori frequenti commessi dalle aziende indebitate e consigli pratici per evitarli:
- Ignorare la notifica o non ritirare le raccomandate: la notifica si considera perfezionata anche se il destinatario non ritira la raccomandata; ignorarla non evita l’esecuzione. È necessario prendere subito visione dell’atto e rivolgersi a un professionista.
- Pagare senza verificare: molti imprenditori pagano cartelle senza controllare se le somme sono dovute o se il debito è prescritto. Occorre sempre analizzare i carichi e valutare le alternative (ricorso, rateizzazione, definizione agevolata).
- Ritardare la richiesta di rateizzazione: la dilazione va richiesta tempestivamente; attendere che l’agente pignori il conto rende più difficile ottenere un piano e può determinare la revoca dei fidi bancari.
- Non tenere traccia dei pagamenti: una contabilità ordinata consente di dimostrare eventuali pagamenti già effettuati. In assenza di prove l’agente della riscossione pretenderà l’intero importo.
- Sottovalutare gli obblighi di trasparenza nelle procedure concorsuali: occultare beni o crediti nella procedura di sovraindebitamento può determinare la revoca dell’esdebitazione e responsabilità penale.
- Trascurare i rapporti con le banche: comunicare con gli istituti di credito e presentare un piano di ristrutturazione prima che la posizione diventi critica evita la revoca dei fidi. Una corretta gestione del rating bancario è essenziale.
Domande e risposte frequenti (FAQ)
1. Cosa accade se ricevo un pignoramento da parte di Ader sul conto corrente aziendale?
Il pignoramento dispone il blocco delle somme presenti sul conto e impone alla banca di versare all’agente della riscossione gli importi maturati fino alla data dell’ordine e quelli accreditati nei successivi sessanta giorni . È possibile proporre opposizione se il debito è prescritto o se l’atto contiene vizi formali; in alternativa si può chiedere la rateizzazione pagando la prima rata per ottenere la sospensione.
2. Quali sono le principali novità introdotte dal D.Lgs. 33/2025?
Dal 1º gennaio 2026 il D.Lgs. 33/2025 sostituirà gli articoli del D.P.R. 602/1973 relativi alla riscossione. Introduce i nuovi articoli 169–176, che disciplinano il pignoramento dei crediti, i limiti di pignorabilità (un decimo fino a 2 500 €, un settimo fino a 5 000 €, un quinto oltre) e la dichiarazione stragiudiziale per conoscere beni e crediti . Viene confermata la possibilità per gli impiegati dell’agente di redigere l’atto di pignoramento .
3. È possibile includere i debiti bancari nella rottamazione?
No. La rottamazione riguarda solo i debiti iscritti a ruolo e affidati ad Ader (imposte, contributi, multe). I debiti verso banche restano esclusi. Tuttavia è possibile ristrutturare i finanziamenti mediante accordi con gli istituti di credito o tramite procedure concorsuali come l’accordo di ristrutturazione o la composizione negoziata.
4. La presentazione della domanda di definizione agevolata sospende i pagamenti correnti delle imposte?
No. La sospensione riguarda solo il carico affidato all’agente della riscossione, non i tributi in scadenza nell’anno in corso. L’azienda deve continuare a versare le imposte correnti (IVA, ritenute, contributi) per evitare ulteriori sanzioni.
5. Cosa comporta la decadenza dalla rateizzazione?
Il mancato pagamento di otto rate (anche non consecutive) della rateizzazione comporta la decadenza. In tal caso l’intero importo residuo torna esigibile in un’unica soluzione , l’agente può riprendere le azioni esecutive e non è possibile ottenere una nuova dilazione per gli stessi carichi.
6. Posso chiedere la rateizzazione dopo che è iniziato il pignoramento?
Sì, la richiesta può essere presentata anche dopo l’avvio del pignoramento. La legge prevede che il pagamento della prima rata sospende le procedure esecutive e, se la vendita non è stata ancora effettuata, estingue il pignoramento . Tuttavia la rateizzazione non revoca l’iscrizione di ipoteca, che verrà cancellata solo dopo il pagamento integrale.
7. I soci di una s.r.l. rispondono dei debiti fiscali della società?
In linea generale i soci di una s.r.l. non rispondono personalmente, ma la situazione cambia in caso di cancellazione della società. La Cassazione ha affermato che l’estinzione della società produce una successione a favore dei soci che diventano responsabili dei debiti entro il limite di quanto ricevuto . Inoltre l’art. 36 D.P.R. 602/1973 prevede la responsabilità dei liquidatori e degli amministratori che non pagano i debiti fiscali prima di distribuire il patrimonio .
8. Posso bloccare un pignoramento invocando i limiti di pignorabilità?
Sì, se l’agente della riscossione preleva somme superiori alle soglie fissate (10%, 14,29% o 20% ) o intacca l’ultima mensilità accreditata, è possibile presentare opposizione al giudice dell’esecuzione e ottenere la riduzione del prelievo. Inoltre alcune indennità (maternità, malattia) sono completamente impignorabili .
9. Cosa succede se non pago una rata della definizione agevolata?
L’omesso pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza immediata, senza alcuna tolleranza. Tutti i benefici decadono e l’agente della riscossione riprende l’esecuzione per l’intero importo residuo .
10. Posso includere i debiti del 2024 e 2025 nella rottamazione-quinquies?
No. La rottamazione-quinquies copre i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. I debiti sorti nel 2024 e 2025 non ancora affidati non sono inclusi; dovranno essere pagati secondo le regole ordinarie.
11. È possibile ottenere una riduzione delle sanzioni senza aderire alla rottamazione?
In alcuni casi sì. L’istituto del ravvedimento operoso consente di ridurre le sanzioni pagando spontaneamente le imposte con un modesto aggravio. Tuttavia, se il debito è già stato iscritto a ruolo, la sanzione è fissa e può essere ridotta solo tramite definizioni agevolate o transazioni fiscali.
12. Quale ruolo svolge l’Organismo di Composizione della Crisi?
L’OCC assiste il debitore nella redazione del piano del consumatore o dell’accordo di ristrutturazione. Verifica la completezza dei dati, attesta la fattibilità del piano e svolge funzione di garante dell’imparzialità. Senza l’intervento dell’OCC le procedure di sovraindebitamento non sono ammissibili .
13. Gli interessi maturano durante la rateizzazione o la definizione agevolata?
Per la rateizzazione gli interessi sono calcolati sul debito residuo; per la rottamazione-quater il tasso è del 2% , mentre per la rottamazione-quinquies è del 3% dalla quarta rata . Durante il periodo che precede l’approvazione della domanda, la presentazione della dichiarazione sospende il calcolo degli interessi .
14. Posso aderire alla rottamazione se ho già una rateizzazione?
In generale, sì: la legge permette di includere i carichi già oggetto di dilazione in una nuova definizione agevolata. Tuttavia è necessario valutare la convenienza economica e verificare se la decadenza della precedente rateizzazione comporta la perdita di benefici su altri carichi.
15. Qual è l’effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese sui debiti?
La cancellazione determina l’estinzione della società, ma i debiti non si estinguono. La giurisprudenza afferma che i soci subentrano nelle obbligazioni entro il limite di quanto ricevuto . I creditori possono quindi rivolgersi ai soci e agli amministratori per il pagamento. È opportuno procedere alla liquidazione dei debiti prima della cancellazione.
16. Posso oppormi al fermo amministrativo del veicolo aziendale?
Sì, è possibile proporre opposizione contro il fermo se l’automezzo è indispensabile per la continuità aziendale. La giurisprudenza ha riconosciuto l’esenzione del fermo per i veicoli utilizzati per il trasporto di disabili o per l’attività lavorativa quando è provato che il blocco pregiudicherebbe il diritto al lavoro. Si può richiedere la sospensione e successiva cancellazione del fermo con la rateizzazione o definizione agevolata.
17. Cosa succede alle garanzie (ipoteche) iscritte da Ader?
L’iscrizione di ipoteca su beni immobili è una misura cautelare. Non viene cancellata automaticamente con la rateizzazione; occorre pagare l’intero debito o aderire alla definizione agevolata. In sede di piano del consumatore, l’ipoteca può essere mantenuta con pagamento parziale del credito privilegiato in misura pari al valore del bene.
18. Può l’INPS pignorare il TFR?
Sì, il trattamento di fine rapporto è pignorabile nella misura di un quinto, salvo il limite del minimo vitale. Tuttavia l’INPS non può pignorare l’indennità sostitutiva di preavviso o le indennità assistenziali, che restano impignorabili .
19. Che differenza c’è tra pignoramento esattoriale e pignoramento ordinario?
Nel pignoramento esattoriale (fiscale) l’agente della riscossione può emettere un ordine di pagamento direttamente al terzo (banca, datore di lavoro) senza passare dal giudice . Nel pignoramento ordinario è necessario un titolo esecutivo e l’intervento del giudice. I tempi dell’esattoriale sono più rapidi ma i margini di impugnazione sono maggiori.
20. È possibile chiedere la sospensione del pignoramento se presento un piano del consumatore?
Sì. Il deposito della domanda di piano del consumatore o di accordo di ristrutturazione inibisce l’inizio di nuove azioni esecutive e sospende quelle in corso . L’avv. Monardo può chiedere al giudice di sospendere il pignoramento in attesa dell’omologazione del piano.
Simulazioni pratiche e casi concreti
Per comprendere meglio l’applicazione delle norme, proponiamo alcune simulazioni basate su casi tipici che un’azienda di apparecchi medicali può trovarsi ad affrontare. I valori sono indicativi e servono a illustrare come utilizzare gli strumenti legali.
Caso 1: Pignoramento del conto corrente per debiti fiscali
Scenario: la società “MedTech S.r.l.” riceve un pignoramento sul conto corrente aziendale per un debito fiscale di 80 000 €. Al momento del pignoramento il saldo del conto è di 25 000 €; nei due mesi successivi sono previsti accrediti di 40 000 € da clienti.
Applicazione della norma: in base all’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, l’agente della riscossione ordina alla banca di versare i 25 000 € già presenti e i successivi accrediti entro sessanta giorni fino a concorrenza del debito . La banca deve quindi bloccare i fondi e non può utilizzarli per altri pagamenti. Dal 2026 si applicherà l’art. 170 D.Lgs. 33/2025 con identiche modalità .
Difesa: la società analizza l’atto con l’avv. Monardo e rileva che il debito include sanzioni e interessi per 30 000 € oggetto di rottamazione-quater. Decide quindi di aderire alla definizione agevolata, presentando domanda entro i termini. La presentazione della domanda sospende il pignoramento . Inoltre richiede la rateizzazione per la parte non inclusa nella rottamazione (20 000 €). L’azienda paga la prima rata, ottenendo la sospensione dell’esecuzione . Grazie a questa strategia libera parte delle risorse e prosegue l’attività.
Caso 2: Debito contributivo e pignoramento dello stipendio dell’amministratore
Scenario: l’amministratore unico di “BioMed S.r.l.”, socio di capitale e lavoratore dipendente, riceve un atto di pignoramento sul proprio stipendio di 3 000 € mensili per un debito INPS di 15 000 €.
Applicazione della norma: secondo l’art. 171 D.Lgs. 33/2025, su uno stipendio di 3 000 € è pignorabile la parte eccedente 2 500 € nella misura di un settimo più il 10% sui primi 2 500 €. Il calcolo sarà quindi: 2 500 € × 10% = 250 € più 500 € × 1/7 ≈ 71 €, per un totale di 321 € mensili . L’INPS applica il prelievo diretto. Le indennità di malattia o maternità percepite dall’amministratore restano impignorabili .
Difesa: l’amministratore può proporre opposizione se il debito risulta già prescritto o se l’atto è viziato. In alternativa può chiedere la rateizzazione e sospendere il pignoramento. Se la situazione economica è grave, può ricorrere al piano del consumatore o all’accordo di ristrutturazione per includere il debito contributivo e ottenere una falcidia.
Caso 3: Liquidazione controllata e esdebitazione
Scenario: la società “HealthTech S.a.s.” è insolvente con debiti per 200 000 € (di cui 80 000 € fiscali, 50 000 € contributivi e 70 000 € bancari). Il patrimonio è costituito da un macchinario valutato 50 000 € e da crediti verso clienti per 30 000 €. I soci non possono garantire ulteriori versamenti.
Applicazione della norma: non essendovi i presupposti per un piano del consumatore (debiti superiori alle possibilità di pagamento), i soci decidono di ricorrere alla liquidazione controllata (artt. 268–277 D.Lgs. 14/2019). Con l’assistenza dell’OCC, il tribunale nomina un liquidatore che vende il macchinario e recupera i crediti. I proventi vengono ripartiti tra i creditori secondo la graduatoria. Dopo la chiusura della procedura, i soci chiedono l’esdebitazione: il giudice la concede perché la procedura è stata gestita correttamente, consentendo loro un “fresh start”.
Caso 4: Composizione negoziata con le banche
Scenario: la start-up “SmartMedical S.r.l.” ha ottenuto linee di credito da tre banche per un totale di 300 000 €. A causa di ritardi nei pagamenti dei fornitori pubblici, l’azienda non riesce a rimborsare le rate. Il rating peggiora e una banca revoca il fido, chiedendo il rientro immediato di 50 000 €.
Applicazione della norma: la società decide di avviare la composizione negoziata della crisi con l’assistenza dell’avv. Monardo, nominato esperto negoziatore. Presenta alle banche un piano che prevede l’allungamento dei finanziamenti a sette anni, la riduzione del tasso d’interesse e il mantenimento delle linee di credito. Grazie alla professionalità dell’esperto, le banche accettano il piano, evitando l’esposizione in Centrale Rischi. Nel frattempo l’azienda aderisce alla rottamazione-quinquies per definire i debiti fiscali. La combinazione degli strumenti consente alla start-up di superare la crisi.
Conclusione
Affrontare un’esposizione debitoria con il fisco, l’INPS e le banche è una sfida che richiede competenze giuridiche e capacità di pianificazione finanziaria. Le norme vigenti – dal D.P.R. 602/1973 al nuovo D.Lgs. 33/2025, dalla Legge 197/2022 alla Legge 199/2025 – offrono numerosi strumenti per proteggere l’azienda: rateizzazioni, definizioni agevolate, transazioni fiscali, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e procedure di esdebitazione. La giurisprudenza della Cassazione conferma la possibilità di opporsi a pignoramenti illegittimi e chiarisce la responsabilità degli amministratori e dei soci . Le circolari INPS forniscono limiti chiari alla pignorabilità .
Tuttavia, il successo dipende dalla tempestività e dalla competenza con cui si affronta la crisi. Rivolgersi a professionisti esperti come l’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team permette di esaminare ogni aspetto del debito, individuare i vizi degli atti, sfruttare le agevolazioni normative e negoziare con i creditori. La conoscenza approfondita delle procedure consente di elaborare strategie personalizzate che salvaguardano l’azienda e il patrimonio personale. Non agire significa esporsi a pignoramenti aggressivi, ipoteche e fermi amministrativi che possono bloccare l’attività.
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