Azienda di minuteria metallica con debiti: cosa fare per difendersi da Fisco, INPS e banche

Introduzione

Per molte imprese che operano nel settore della minuteria metallica – una realtà produttiva fatta spesso di piccole aziende familiari che forniscono componenti indispensabili all’industria meccanica – l’insorgere di debiti fiscali, contributivi o bancari può rappresentare un punto di rottura. L’Agenzia delle Entrate, l’INPS e gli istituti di credito dispongono di strumenti sempre più rapidi ed efficaci per recuperare i crediti: dal blocco del conto corrente alle iscrizioni ipotecarie, dal pignoramento di stipendi e pensioni alla revoca delle linee di credito. Le riforme recenti, pensate per rendere più incisiva la riscossione, hanno ridotto i tempi e moltiplicato le informazioni a disposizione del Fisco.

Commettere errori è semplice: ignorare le comunicazioni, non impugnare gli atti entro i termini, confidare che il conto in rosso non venga pignorato, oppure non valutare per tempo strumenti come le definizioni agevolate. Questo articolo, aggiornato a gennaio 2026, spiega cosa fare quando un’azienda di minuteria metallica accumula debiti. Oltre a illustrare le norme e la giurisprudenza più recenti, proporrà una serie di soluzioni legali e strategie operative per proteggere il patrimonio dell’imprenditore e salvare l’attività.

Chi siamo e come possiamo aiutarti

Questo approfondimento è redatto con il coordinamento dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato cassazionista con pluriennale esperienza nelle materie tributaria e bancaria;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che offre assistenza nella redazione e nell’attestazione dei piani di risanamento;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa secondo il D.L. 118/2021, nominato dalle Camere di commercio per assistere le imprese nella composizione negoziata.

Il nostro studio assiste quotidianamente imprese e lavoratori autonomi nella gestione dei debiti con il Fisco, l’INPS e le banche, attraverso:

  • Analisi degli atti e dei termini: verifichiamo la legittimità di cartelle, avvisi di accertamento, intimazioni di pagamento e pignoramenti;
  • Ricorsi e opposizioni: predisponiamo impugnazioni davanti alle Commissioni tributarie e ai tribunali ordinari, facendo valere vizi di notifica, prescrizione e difetti di motivazione;
  • Richieste di sospensione e sospensioni cautelari per bloccare esecuzioni e pignoramenti;
  • Trattative con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e con le banche, piani di rientro, ristrutturazioni del debito;
  • Proposte di definizione agevolata, rottamazione dei carichi, stralci e rateizzazioni;
  • Utilizzo degli strumenti del Codice della crisi: composizione negoziata, accordi di ristrutturazione (anche agevolati), concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore e liquidazione controllata;
  • Procedimenti giudiziali e stragiudiziali per contrastare ipoteche, fermi amministrativi e pignoramenti.

📩 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Principali fonti normative

1. Riscossione e procedura esattoriale

  • D.P.R. 602/1973 – disciplina la riscossione delle imposte sul reddito. L’art. 72‑bis consente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di pignorare direttamente le somme dovute al contribuente da terzi (es. banca o datore di lavoro) ordinando al terzo di versare il credito entro 60 giorni . In caso di mancato pagamento, il Fisco deve procedere al pignoramento ordinario e il vincolo si estingue .
  • D.P.R. 600/1973 – disciplina gli accertamenti fiscali. L’art. 42 richiede che gli avvisi di accertamento siano motivati e l’art. 36‑bis e 36‑ter regolano la liquidazione automatica e il controllo formale delle dichiarazioni.
  • Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) – all’art. 7 prevede l’obbligo di motivazione di tutti gli atti tributari e il diritto di conoscere i documenti richiamati; il nuovo art. 6‑bis, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, istituisce il preventivo contraddittorio, imponendo all’amministrazione di comunicare la bozza di atto e attendere le osservazioni del contribuente .
  • Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) – art. 1, commi 222‑230: dispone lo stralcio automatico dei carichi residui fino a 1.000 € (capitale, interessi, sanzioni) affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015; lo stralcio opera al 31 marzo 2023 e si applica ai carichi di Amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti previdenziali . Per gli enti diversi, lo stralcio riguarda solo gli interessi e le sanzioni .
  • Legge 197/2022, commi 231‑252 – introduce la “rottamazione quater”: i debiti affidati dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere definiti pagando solo il capitale e le spese, senza sanzioni né interessi. I pagamenti sono stati dilazionati fino a 18 rate e prorogati dal D.L. 215/2023 e dalla Legge 18/2024 .
  • Legge 199/2025 (Legge di bilancio 2026) – commi dedicati alla “rottamazione quinquies”: consente di definire i debiti affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo imposta e spese, con tasso agevolato del 3 % per le rate dal 1 agosto 2026 e domanda telematica entro il 30 aprile 2026 .
  • D.L. 119/2018 – ha introdotto la “rottamazione‑ter” e il “saldo e stralcio”; è citato nelle disposizioni transitorie dello stralcio 2023 .

2. Limiti al pignoramento di stipendi, salari e pensioni

  • Art. 545 c.p.c. – stabilisce l’impignorabilità e i limiti di pignoramento. La riforma del 2022 ha aumentato la soglia impignorabile: stipendi e pensioni sono pignorabili per crediti tributari fino a un quinto dell’eccedenza e, per le pensioni, è impignorabile la quota fino a due volte il trattamento minimo con un minimo di 1.000 € . Nel caso di accredito su conto corrente prima del pignoramento, sono impignorabili tre volte il trattamento minimo .
  • Legge 153/1969, art. 69 – consente all’INPS di recuperare indebiti pensionistici con trattenute fino a un quinto, ma la Corte costituzionale ha precisato che la trattenuta non può superare il limite di impignorabilità e che deve essere salvaguardata la pensione minima .
  • D.P.R. 180/1950 – regola la cessione del quinto; la somma delle trattenute per cessione e per pignoramento non può superare la metà della pensione .

3. Diritto del lavoro e rapporti bancari

  • Codice Civile, art. 1854 – per i conti correnti cointestati presuppone la presunzione di quote eguali salvo prova contraria; la giurisprudenza ammette il pignoramento solo sulla quota del debitore.
  • D.P.C.M. 14/7/2023 – ha istituito la piattaforma per l’incrocio dei dati bancari che consente al Fisco di individuare rapidamente i conti su cui intervenire.

4. Codice della Crisi e della Insolvenza (C.C.I.I., D.Lgs. 14/2019)**

Il Codice, entrato pienamente in vigore dal 15 luglio 2022 e modificato più volte (D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 83/2022 “correttivo bis”, D.Lgs. 136/2024 “correttivo ter”), introduce numerosi strumenti a tutela del debitore in crisi:

  • Art. 2 C.C.I.I. – definisce crisi, insolvenza e sovraindebitamento. Lo stato di crisi è l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte ai debiti; l’insolvenza è lo stato irreversibile di incapacità a soddisfare regolarmente le obbligazioni; il sovraindebitamento riguarda consumatori, professionisti, imprenditori minori e imprese agricole non assoggettabili a fallimento .
  • Artt. 12–25‑quinquies – disciplinano la composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021. L’imprenditore può, tramite la piattaforma telematica gestita da Unioncamere, chiedere l’assegnazione di un esperto che lo assista nelle trattative con i creditori . Le modifiche del D.Lgs. 136/2024 ampliano l’accesso anche alle imprese in squilibrio finanziario, introducono transazioni fiscali e riducono le soglie di consenso dei creditori .
  • Art. 65 C.C.I.I. – consente ai debitori sovraindebitati (imprenditori minori, imprenditori agricoli, start‑up innovative) di proporre un piano di ristrutturazione tramite l’Organismo di composizione della crisi (OCC). L’OCC può accedere a banche dati e si avvale di un commissario .
  • Art. 60 C.C.I.I. – disciplina gli accordi di ristrutturazione agevolati, che permettono al debitore di raggiungere un accordo con i creditori con soglie di adesione più basse (30 % per ottenere misure protettive e 60 % per l’omologazione) .
  • Art. 57–59 – regolano gli accordi di ristrutturazione standard e gli accordi ad efficacia estesa; prevedono la possibilità di falcidia dei debiti fiscali e contributivi con il consenso del Fisco e dell’INPS.
  • Art. 67–71 – disciplinano la ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore), rivolta a persone fisiche non imprenditori; il giudice può emanare un decreto che sospende le esecuzioni individuali .
  • Art. 72–83 – introdurrà il concordato minore, procedura per imprenditori minori e professionisti. Il tribunale valuta il piano che può essere liquidatorio o in continuità; le pronunce recenti si dividono sulla possibilità di finanziare il concordato con sola finanza esterna, ma il D.Lgs. 136/2024 richiede che la finanza esterna incrementi significativamente l’attivo .
  • Art. 178–284 – contengono le norme su liquidazione controllata e esdebitazione. La liquidazione consente di vendere i beni del debitore e distribuire il ricavato; la durata varia da 1 a 4 anni e la procedura è accessibile anche a chi non ha beni . L’esdebitazione consente di ottenere la liberazione residua dai debiti alla fine della procedura; recenti riforme hanno reso l’esdebitazione automatica dopo tre anni anche per chi non ha beni, introducendo il “fondo per l’esdebitazione” .

Giurisprudenza recente

Cassazione e Corte costituzionale

  • Cassazione civile, Sez. III, sent. n. 28520/2025 – ha stabilito che il pignoramento esattoriale del conto corrente ex art. 72‑bis non si limita al saldo esistente al momento della notifica ma si estende a tutti gli accrediti che arrivano nei 60 giorni successivi, anche se il conto era in rosso. La banca deve girare al Fisco ogni somma accreditata entro questo termine .
  • Cassazione civile, Sez. III, ord. n. 30214/2025 – ha chiarito che il vincolo del pignoramento ex art. 72‑bis si estingue automaticamente se il terzo non versa le somme entro 60 giorni dalla notifica; trascorso il termine, l’Agente della riscossione deve intraprendere un pignoramento ordinario .
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sent. n. 2098/2025 – ha stabilito che la questione della prescrizione dei tributi dopo la cartella rientra nella giurisdizione del giudice tributario. Quando si contesta la prescrizione dopo un pignoramento presso terzi, la controversia va decisa dal giudice tributario .
  • Cassazione civile, Sez. III, sent. n. 24197/2025 – ha ribadito che il piano di ammortamento “alla francese” non è anatocistico, poiché gli interessi non vengono capitalizzati; l’onere di provare l’usura grava sul debitore e la contestazione deve essere specifica .
  • Cassazione civile, sent. n. 6436/2025 – ha affermato che l’intimazione di pagamento non impugnata cristallizza la pretesa tributaria; pertanto, in sede di esecuzione è possibile contestare soltanto vizi di notifica o difetti procedurali.
  • Corte costituzionale, sent. n. 216/2025 – riguardo all’art. 69 della L. 153/1969, ha dichiarato legittimo il limite del pignoramento delle pensioni (massimo un quinto), ribadendo che deve essere garantita una soglia minima impignorabile pari a due volte l’assegno sociale, con minimo 1.000 €, e che l’esecuzione non può violare tale soglia .

Giurisprudenza di merito

Numerose pronunce dei tribunali affrontano aspetti pratici della crisi d’impresa e delle procedure di sovraindebitamento:

  • Tribunale di Vicenza, 2025 – ha ammesso un concordato minore finanziato interamente con finanza esterna, ritenendo che l’art. 74 C.C.I.I. non precluda tale ipotesi; orientamento condiviso da altre corti di merito .
  • Corte d’Appello di Roma, 2024 – ha negato il concordato minore privo di attivo, ritenendo necessario che il debitore apporti un contributo di valore positivo.
  • Cassazione penale, n. 30109/2025 – ha escluso il periculum in mora per l’imprenditore che accede a una composizione negoziata positiva, riconoscendo la prevalenza dell’interesse alla continuità aziendale. .
  • Tribunali vari (2024‑2025) – hanno ribadito che i piani del consumatore possono prevedere moratorie e falcidie dei debiti fiscali e contributivi, purché accompagnate da un’adeguata attestazione e da misure di meritevolezza .

Procedura passo‑passo dopo la notifica degli atti esattoriali

Quando un’azienda riceve un avviso di accertamento, una cartella di pagamento o un intimazione di pagamento, è necessario conoscere i termini per reagire e i diritti del contribuente. Ecco una mappa delle principali fasi.

1. Avviso di accertamento o liquidazione

  • Notifica: l’avviso di accertamento (D.P.R. 600/73) o l’avviso di liquidazione (D.P.R. 131/86 per imposta di registro) deve essere notificato a mezzo posta o PEC.
  • Contenuto: deve indicare i fatti, le norme violate e le motivazioni. La carenza di motivazione viola gli artt. 3 della Legge 241/1990 e 42 del D.P.R. 600/73 e comporta l’annullamento .
  • Preventivo contraddittorio: per le imposte “non auto‑liquidate” (es. IVA, imposte dirette), l’Agenzia deve inviare una comunicazione di irregolarità o un invito a comparire per consentire al contribuente di fornire osservazioni entro 60 giorni; la mancata attivazione del contraddittorio rende l’atto nullo .
  • Impugnazione: entro 60 giorni dalla notifica è possibile proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992. In caso di mediazione (per controversie fino a 50.000 €), il ricorso produce l’effetto di reclamo e l’Agenzia deve rispondere entro 90 giorni.
  • Esecutività: per i tributi erariali, l’atto diventa esecutivo dopo 60 giorni; la riscossione può iniziare anche se il contribuente ha presentato ricorso, salvo richiesta di sospensione.

2. Cartella di pagamento e intimazione

  • Cartella di pagamento: emessa dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per riscuotere tributi, contributi e sanzioni. Deve essere notificata entro i termini di decadenza e riportare la distinta dei carichi. Una cartella viziata nella notifica o nella motivazione può essere impugnata entro 60 giorni (tributi) o 30 giorni (contributi previdenziali) dalla notifica.
  • Intimazione di pagamento: ai sensi dell’art. 50 D.P.R. 602/73, se la cartella non viene pagata entro 60 giorni, l’Agente della riscossione invia un’intimazione che preannuncia l’avvio dell’espropriazione. Questa intimazione deve essere impugnata entro 20 giorni per contestare la prescrizione o la mancanza di notifica della cartella.
  • Prescrizione: secondo le Sezioni Unite 2098/2025, la prescrizione dei tributi può essere eccepita dinanzi al giudice tributario anche dopo l’iscrizione a ruolo . I termini di prescrizione sono generalmente di 10 anni per imposte erariali, 5 anni per contributi INPS non dichiarati, 3 anni per contributi dichiarati.

3. Pignoramento presso terzi (es. banca, datore di lavoro)

  • Pignoramento speciale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/73: l’Agente della riscossione può intimare alla banca di versare le somme entro 60 giorni. L’ordine ha funzione espropriativa e sostituisce l’atto di pignoramento civile. Se la banca non paga entro il termine, il vincolo si estingue automaticamente e occorre procedere con un pignoramento ordinario .
  • Effetto “vincolo a strascico”: secondo la Cassazione 28520/2025, il pignoramento si estende a tutti i versamenti accreditati nei 60 giorni successivi, anche se il conto era negativo . Le banche devono congelare le somme e versarle all’Erario, senza poter opporre in compensazione il proprio credito da scoperto.
  • Pignoramento del salario e della pensione: l’atto ex art. 72‑bis può riguardare anche il datore di lavoro; il datore deve versare il quinto dello stipendio/pensione entro 60 giorni. Resta fermo il limite di impignorabilità ex art. 545 c.p.c., con soglia minima di 1.000 € per le pensioni .

4. Azioni esecutive ulteriori

  • Ipoteca legale: l’Agenzia può iscrivere ipoteca sugli immobili per debiti tributari superiori a 20.000 € previa notifica dell’intimazione e decorrenza di 30 giorni.
  • Fermo amministrativo di beni mobili registrati: può essere disposto su veicoli per debiti superiori a 800 €. Il fermo deve essere notificato e può essere impugnato per vizi procedurali.

5. Ruolo dell’INPS

L’INPS agisce per riscuotere contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi. Le peculiarità sono:

  • Contributi non pagati: l’INPS iscrive a ruolo i contributi dovuti, trasmettendo i carichi all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. I termini di prescrizione sono cinque anni; il decreto Milleproroghe 2024 (DL 202/2024) ha sospeso la prescrizione per i contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2025 .
  • Indebiti pensionistici: l’INPS può recuperare somme indebitamente erogate trattenendo fino a un quinto della pensione, ma la Corte costituzionale ha confermato che deve essere garantita la soglia minima impignorabile .
  • Avviso di addebito: in materia contributiva, l’avviso di addebito ha efficacia di titolo esecutivo e deve essere impugnato entro 40 giorni dinanzi al giudice del lavoro.

Difese e strategie legali

Per un’azienda di minuteria metallica con debiti fiscali, contributivi o bancari, esistono numerosi strumenti per bloccare o attenuare l’azione di recupero. Di seguito vengono illustrati i principali con taglio pratico.

1. Controllo degli atti e vizi formali

  • Verifica della notifica: molti atti sono nulli per difetti di notifica. Ad esempio, se l’avviso di accertamento o la cartella viene notificato a persona non abilitata o presso un indirizzo errato, l’atto è inesistente.
  • Difetto di motivazione: la carenza di motivazione comporta la nullità. L’Agenzia deve indicare i fatti contestati e allegare i documenti richiamati . L’omessa allegazione di altri atti rende la motivazione insufficiente.
  • Prescrizione e decadenza: la prescrizione va eccepita tempestivamente. È necessario controllare la data di notifica della cartella e dell’intimazione, nonché le proroghe normative (es. sospensioni durante la pandemia o per l’emergenza contributi). Le Sezioni Unite 2098/2025 hanno confermato la possibilità di eccepire la prescrizione anche dopo la cartella .
  • Competenza del giudice: contestare l’atto davanti al giudice competente (Tributario per imposte, Giudice del lavoro per contributi INPS, Tribunale ordinario per sanzioni amministrative e pignoramenti).

2. Sospensione della riscossione

  • Istanza di sospensione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione: è possibile chiedere la sospensione se si eccepisce la prescrizione, la nullità del titolo o il pagamento già avvenuto. L’istanza va presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
  • Sospensione giudiziale: contestualmente al ricorso, si può chiedere al giudice la sospensione dell’esecutività (art. 47 D.Lgs. 546/92). Il contribuente deve dimostrare il fumus boni iuris (apparenza di buon diritto) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile).
  • Sospensione amministrativa per definizione agevolata: aderendo alla rottamazione quater o quinquies, l’agente della riscossione sospende le procedure esecutive fino all’esito della domanda.

3. Rateizzazione e definizioni agevolate

  • Rateizzazione ordinaria: l’Agenzia concede piani fino a 72 rate mensili per debiti fino a 120.000 €, o fino a 120 rate per importi superiori, previa dimostrazione dello stato di difficoltà. È possibile chiedere la dilazione anche di debiti dichiarati in autoliquidazione.
  • Definizione agevolata (“rottamazione quater”): consente di estinguere i carichi affidati tra il 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo capitale e spese, con rate fino a 5 anni; gli interessi e le sanzioni vengono azzerati . Il mancato pagamento entro cinque giorni dalla scadenza di una rata comporta la perdita dei benefici.
  • Definizione agevolata (“rottamazione quinquies”): prevista dalla legge di bilancio 2026, riguarda i carichi dal 2000 al 2023; si pagano imposta e spese con tasso agevolato del 3 % dal 1 agosto 2026 e domanda entro il 30 aprile 2026 .
  • Stralcio dei debiti fino a 1.000 €: i carichi residui fino a 1.000 € affidati dal 2000 al 2015 vengono cancellati automaticamente al 31 marzo 2023 . Gli enti diversi dallo Stato possono disapplicare lo stralcio; in tal caso, restano dovuti capitale e spese, mentre si possono azzerare interessi e sanzioni .
  • Saldo e stralcio (Legge 145/2018): per i contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 €, consente di saldare i carichi pagando una percentuale del capitale e degli interessi (10‑35 %) a seconda dell’indicatore economico.

4. Ricorsi e opposizioni

  • Ricorso tributario: si propone contro avvisi di accertamento, cartelle di pagamento e atti di recupero di crediti d’imposta. Il ricorso deve contenere i motivi specifici, le prove documentali e la richiesta di sospensione.
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): contro i pignoramenti esattoriali presso terzi quando si eccepisce la inesistenza del titolo o la prescrizione del credito.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): per contestare i vizi formali dell’atto di pignoramento (ad esempio, difetto di delega o mancanza di firma) entro 20 giorni dalla notifica.
  • Istanza di riduzione del pignoramento (art. 492 c.p.c.): il debitore può chiedere al giudice di ridurre il pignoramento se dimostra che la somma vincolata è superiore a quanto necessario per soddisfare il credito.

5. Protezione del patrimonio e strategie bancarie

  • Segregazione delle somme impignorabili: è opportuno mantenere distinti i conti su cui vengono accreditati i pagamenti impignorabili (ad es. assegni familiari, contributi pubblici, fatturazioni per cessioni del quinto), per evitare che confluiscano su conti pignorabili.
  • Protezione dei versamenti futuri: poiché il pignoramento ex art. 72‑bis si estende ai versamenti futuri entro 60 giorni , conviene chiedere alla banca l’apertura di un nuovo conto presso un istituto diverso o di trasferire i pagamenti su carte di pagamento non collegate al conto pignorato.
  • Negoziazione con le banche: in caso di esposizioni bancarie, la rinegoziazione delle linee di credito o la stipula di accordi transattivi può prevenire la revoca degli affidamenti. È necessario presentare un piano attestato di risanamento che dimostri la sostenibilità dell’impresa.

6. Strumenti di composizione della crisi e di sovraindebitamento

Composizione negoziata (artt. 12–25‑quinquies C.C.I.I.)

  • Quando si applica: imprese di qualsiasi dimensione con squilibrio patrimoniale o economico che rende probabile la crisi o l’insolvenza. L’accesso è ora possibile anche in presenza di insolvenza, grazie al correttivo ter .
  • Come funziona: l’imprenditore presenta istanza tramite la piattaforma nazionale. Un esperto nominato dalle Camere di commercio assiste nelle trattative. Durante la procedura si possono chiedere misure protettive temporanee (sospensione delle azioni esecutive), proseguire i contratti in corso e ottenere nuova finanza prededucibile.
  • Novità 2024‑2025: il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto la possibilità di transazioni fiscali; ridotto le soglie di maggioranza dei creditori al 60 % per l’accordo finale; consentito alla Guardia di Finanza di partecipare alle trattative; previsto contributi a favore dell’esperto in caso di accordo. .
  • Vantaggi: strumento riservato, rapido, evita il fallimento; consente di rinegoziare i debiti, ridurre i costi e proteggere l’azienda da azioni esecutive; può concludersi con diversi esiti: accordo con i creditori, accesso a concordato minore, accordo di ristrutturazione o liquidazione controllata.

Accordi di ristrutturazione

  • Accordi di ristrutturazione standard (art. 57 C.C.I.I.): necessitano del consenso di almeno il 60 % dei creditori. Possono prevedere falcidie e dilazioni, con effetti anche sui creditori non aderenti se omologati. I debiti fiscali e contributivi possono essere ridotti tramite la transazione fiscale, ma il Fisco ha potere di valutazione.
  • Accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60 C.C.I.I.): consentono di ottenere le misure protettive con l’adesione del 30 % dei creditori e l’omologazione con il 60 %, rendendo più agevole il raggiungimento dell’accordo . Sono utili per piccole imprese che faticano a ottenere alte percentuali di adesione.
  • Accordi ad efficacia estesa (art. 61): il tribunale può estendere gli effetti degli accordi ai creditori non aderenti purché appartengano alla stessa classe e il trattamento non sia più sfavorevole.

Convenzione di moratoria (art. 62)

È un accordo con il quale il debitore e i creditori prorogano i termini di pagamento o rinunciano temporaneamente alle azioni esecutive. Può essere efficace se aderisce una maggioranza qualificata; non è soggetto a omologazione giudiziale.

Concordato minore (artt. 74‑83)

  • Destinatari: imprenditori minori, professionisti e imprenditori agricoli che non possono accedere al concordato preventivo.
  • Tipologia: può essere liquidatorio (vendita dei beni con pagamento dei creditori) o in continuità (prosecuzione dell’attività con ristrutturazione del debito). La proposta deve garantire un apporto di risorse, anche mediante finanza esterna; la dottrina e la giurisprudenza sono divise sulla sufficienza della sola finanza esterna .
  • Iter: l’istanza va depositata con il piano e le attestazioni. Il tribunale concede misure protettive e convoca i creditori; se la maggioranza approva, il piano è omologato. In caso di insuccesso, la procedura può trasformarsi in liquidazione controllata.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67‑71)

  • Destinatari: persone fisiche sovraindebitate che non svolgono attività d’impresa (es. soci di società di persone che hanno prestato garanzie personali). Consente di proporre un piano di ristrutturazione con falcidia anche integrale dei debiti fiscali e contributivi, se viene garantito il pagamento integrale del credito privilegiato entro il limite della capienza dei beni.
  • Misure protettive: il giudice, con decreto, sospende le esecuzioni individuali e vieta nuove azioni. La protezione dura fino all’omologazione o al rigetto del piano .
  • Durata: il piano può avere durata massima di 5 anni, prorogabile; il debitore deve dimostrare la propria meritevolezza e la sostenibilità del piano.

Liquidazione controllata (artt. 178‑208)

  • Quando si applica: se non sono percorribili accordi o piani, oppure a seguito dell’inadempimento di essi. Il giudice nomina un liquidatore che gestisce i beni e distribuisce le somme ai creditori.
  • Durata: varia in base all’attivo da liquidare e alle controversie; può andare da 12 mesi a 4 anni .
  • Esdebitazione: al termine, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione automatica (art. 278 C.C.I.I.); se non ha beni, può ottenere l’esdebitazione del “debitore incapiente” (art. 283) dopo 3 anni .

Piano di risanamento attestato (art. 56)

È uno strumento di diritto societario che consente di ristrutturare i debiti con l’assenso di tutti i creditori; l’attestazione di un professionista indipendente garantisce la fattibilità. Non comporta l’intervento del tribunale, ma non offre misure protettive.

Piano del consumatore (pre‑CCII)

È stato assorbito nella ristrutturazione dei debiti del consumatore; continua a valere per le procedure pendenti. Nel caso di pensionati o lavoratori dipendenti con redditi fissi, consente di proporre pagamenti rateali decennali con la garanzia del giudice.

7. Esempi di strategie integrate per aziende di minuteria metallica

  1. Rateizzazione e rottamazione: l’azienda T. s.r.l., con 50.000 € di debiti derivanti da IVA e IRES relative agli anni 2020‑2022, ha aderito alla rottamazione quater pagando solo 35.000 € in 18 rate; per i debiti 2023 ha richiesto la rottamazione quinquies, riducendo interessi e sanzioni. Nel frattempo, ha chiesto la rateizzazione dell’IVA corrente per evitare ulteriori carichi e ha sospeso il pignoramento pendente.
  2. Accordo di ristrutturazione agevolato: la ditta M. Metal ha accumulato debiti per 400.000 € (di cui 200.000 con banche, 150.000 con Fisco e 50.000 con fornitori). Ha presentato un accordo agevolato con adesione del 30 % dei creditori per ottenere la sospensione delle azioni esecutive; il piano prevede la continuità dell’attività e un apporto di finanza esterna di 100.000 € da parte del socio; l’omologazione è stata ottenuta con il 60 % delle adesioni, includendo una transazione fiscale per ridurre del 40 % i debiti tributari.
  3. Composizione negoziata: la S.n.c. F. Minuterie ha rilevato squilibrio finanziario nel 2025; ha richiesto la nomina di un esperto negoziatore. In nove mesi, con il supporto dell’esperto, ha raggiunto un accordo con banche e fornitori, sospendendo le azioni esecutive e predisponendo un piano di rientro quinquennale; grazie alla transazione fiscale prevista dal correttivo ter, ha ottenuto la riduzione degli interessi moratori.
  4. Liquidazione controllata ed esdebitazione: il sig. G., artigiano titolare di una microimpresa di minuteria, dopo aver cessato l’attività e non potendo far fronte a debiti personali e aziendali, ha optato per la liquidazione controllata; non avendo beni da liquidare, ha ottenuto, alla chiusura della procedura, l’esdebitazione del debitore incapiente, cancellando i debiti residuali .

Strumenti alternativi e definizioni agevolate

Oltre alle procedure del Codice della crisi, esistono strumenti amministrativi e fiscali per ridurre o cancellare i debiti. Ecco i principali.

Rottamazione quater e quinquies

  • Ambito oggettivo: cartelle affidate all’Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 (quater) o al 31 dicembre 2023 (quinquies).
  • Benefici: cancellazione di sanzioni, interessi di mora e aggio; pagamento del solo capitale e spese. Si versano in un’unica soluzione o in rate; il tasso di interesse sulle rate è ridotto al 2 % per la quater e al 3 % per la quinquies .
  • Procedura: domanda tramite area riservata del portale AdER; indicazione dei carichi da definire; l’Agente invia la comunicazione delle somme dovute. Il termine per la quater (prorogato) è scaduto a marzo 2024; per la quinquies la scadenza è il 30 aprile 2026.

Saldo e stralcio e stralcio dei debiti fino a 1.000 €

  • Saldo e stralcio (Legge 145/2018): per persone fisiche con ISEE ≤20.000 €, consente di pagare una percentuale (10‑35 %) del capitale di tributi e contributi per carichi affidati dal 2000 al 2017. È stata riaperta nel 2023 per alcuni carichi, ma non ha trovato proroghe nel 2025.
  • Stralcio dei debiti fino a 1.000 €: i carichi fino a 1.000 € affidati dal 2000 al 2015 sono cancellati d’ufficio al 31 marzo 2023 ; per gli enti locali, lo stralcio riguarda solo interessi e sanzioni e resta dovuto il capitale .

Rateizzazioni e definizioni su misura

  • Rateazione automatica: per debiti fino a 120.000 €, la richiesta può essere presentata telematicamente senza documentazione e consente il pagamento in massimo 72 rate mensili. Per importi superiori, occorre dimostrare lo stato di difficoltà economica.
  • Piani straordinari: per importi superiori a 120.000 € e comprovata situazione di grave e comprovata difficoltà, possono essere concesse fino a 120 rate mensili.
  • Definizioni su misura: in alcune regioni o per particolari categorie (es. imprese colpite da calamità), l’Agenzia concede definizioni personalizzate con abbattimento delle sanzioni.

Transazioni fiscali e contributive

Nei procedimenti di concordato minore, accordi di ristrutturazione e composizione negoziata è possibile proporre al Fisco e all’INPS una transazione fiscale/contributiva, che prevede la riduzione dell’imposta e la dilazione dei pagamenti. L’amministrazione deve valutare la convenienza in rapporto all’alternativa liquidatoria; la mancata risposta equivale a diniego (cd. silenzio‑diniego). La riforma 2024 prevede che l’amministrazione possa partecipare alle trattative e definire i debiti in percentuali parziali, con riduzione di interessi e sanzioni.

Fondo di solidarietà per i debiti contributivi

La legge di bilancio 2025 ha istituito un fondo per l’esdebitazione delle persone incapienti, destinato a sostenere il pagamento dei contributi dovuti dai debitori che hanno ottenuto l’esdebitazione. Il fondo copre una parte dei contributi non versati, favorendo il rientro nel sistema previdenziale.

Errori comuni e consigli pratici

Errori da evitare

  1. Ignorare le comunicazioni: le cartelle e gli avvisi non vanno ignorati. La decorrenza dei termini è essenziale e non ricevere la posta non ferma la prescrizione.
  2. Trascurare i vizi formali: molti debiti possono essere annullati per errori nella notifica o nella motivazione; è necessario verificare ogni dettaglio.
  3. Attendere il pignoramento: sperare che il Fisco non intervenga è pericoloso. I pignoramenti possono arrivare senza preavviso e bloccare il conto.
  4. Pagare senza controllare: versare somme su carichi prescritti o non dovuti comporta la perdita delle somme.
  5. Affidarsi a soluzioni fai‑da‑te: le procedure sono complesse; è fondamentale rivolgersi a professionisti esperti in diritto tributario e bancario.

Consigli pratici

  • Aggiornare la contabilità e verificare la regolarità delle dichiarazioni per prevenire l’iscrizione a ruolo.
  • Richiedere estratti di ruolo periodici per conoscere la propria posizione debitoria.
  • Separare le finanze personali e aziendali per evitare che pignoramenti personali coinvolgano l’azienda.
  • Negoziare con i creditori prima dell’avvio di azioni esecutive, mostrando trasparenza e progetti di rientro sostenibili.
  • Valutare gli strumenti del Codice della crisi anche per le piccole imprese: i costi possono essere sostenibili e i benefici rilevanti.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Limiti di pignoramento di stipendi e pensioni

VoceNormativaLimite
Pignoramento dello stipendio/pensione per debiti tributariArt. 72‑bis D.P.R. 602/1973, art. 545 c.p.c.Massimo 1/5 dell’eccedenza; per le pensioni è impignorabile la quota fino a 2× assegno sociale con minimo 1.000 €
Somma delle trattenute (cessione del quinto + pignoramento)D.P.R. 180/1950Non può superare il 50 % della pensione
Pignoramento di importi accreditati su conto prima dell’attoArt. 545 c.p.c.Impignorabili tre volte l’assegno sociale se accreditati prima del pignoramento
Pignoramento di pensioni da INPS per indebitiArt. 69 L. 153/1969Trattenuta massima 1/5, con obbligo di garantire la pensione minima

Tabella 2 – Definizioni agevolate e stralci

StrumentoPeriodo dei carichiBeneficiScadenze
Rottamazione quaterCarichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022Pagamento di capitale e spese; cancellazione di interessi, sanzioni e aggioDomanda entro il 30 aprile 2023 (prorogata a marzo 2024); pagamento rateale fino a 5 anni
Rottamazione quinquiesCarichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023Pagamento di capitale e spese con interesse del 3 % dal 1 agosto 2026; rate fino a 5 anniDomanda entro il 30 aprile 2026
Saldo e stralcio (2019)Carichi affidati dal 2000 al 2017 per contribuenti con ISEE ≤20.000 €Pagamento di una percentuale (10‑35 %) del capitale; annullamento del restoDomande chiuse; eventuali riaperture future
Stralcio carichi ≤1.000 €Carichi affidati dal 2000 al 2015Annullamento automatico di capitale, interessi e sanzioni per carichi residui ≤1.000 €Operato al 31 marzo 2023

Tabella 3 – Strumenti del Codice della crisi

ProceduraDestinatariSoglia di consensoDurata/risultato
Composizione negoziataImprese in crisi o squilibrio finanziarioNon richiede consenso, ma accordi con creditori; misure protettive su richiestaDurata variabile (4‑12 mesi). Può sfociare in accordi, concordato minore o liquidazione
Accordo di ristrutturazioneImprese60 % dei creditori; accordo agevolato: 30 % per misure protettive e 60 % per omologazionePiano concordato con pagamento dei creditori su 5 anni; può prevedere falcidia dei debiti fiscali/contributivi
Concordato minoreImprenditori minori/professionistiApprovato dalla maggioranza dei creditori; voto favorevole se il credito è maggiore della metà dell’attivoDurata 3‑5 anni; può essere liquidatorio o in continuità; consente esdebitazione al termine
Ristrutturazione dei debiti del consumatorePersone fisiche non imprenditoriRichiede l’approvazione del giudice; i creditori non votanoDurata 3‑5 anni; blocco delle esecuzioni fino a omologazione
Liquidazione controllataDebitori sovraindebitati che non possono accedere ad altre procedureNon richiede consenso dei creditoriDurata 1‑4 anni; liquidazione del patrimonio e successiva esdebitazione

Domande frequenti (FAQ)

  1. Posso ancora contestare un debito se non ho impugnato la cartella entro 60 giorni?
    Sì e no. In generale, trascorso il termine, l’atto diventa definitivo e non può essere più contestato sul merito. Tuttavia, è possibile eccepire la prescrizione anche dopo la cartella, come ha stabilito la Cassazione a Sezioni Unite . Inoltre, in sede esecutiva si possono sollevare vizi formali (notifica inesistente, difetti di motivazione) mediante opposizione agli atti esecutivi.
  2. Che succede se non pago entro 60 giorni l’ordine di versamento ex art. 72‑bis?
    Secondo la Cassazione, il vincolo si estingue automaticamente dopo 60 giorni se il terzo (banca o datore di lavoro) non ha versato. L’Agente dovrà procedere con pignoramento ordinario . Tuttavia, ciò non esonera dal debito: il Fisco può comunque procedere.
  3. La banca può compensare lo scoperto con gli accrediti pignorati?
    No. La Cassazione 28520/2025 ha stabilito che la banca non può trattenere gli accrediti per compensare lo scoperto quando il conto è pignorato; deve versare al Fisco anche gli importi futuri entro 60 giorni .
  4. Qual è il minimo impignorabile della pensione?
    Attualmente, la parte di pensione fino a due volte l’assegno sociale (1.000 €) è impignorabile. Solo l’eccedenza può essere pignorata fino a un massimo di un quinto .
  5. Posso aderire alla rottamazione per i debiti contributivi INPS?
    Sì. Le definizioni agevolate includono i contributi INPS, ma non quelli derivanti da avvisi di accertamento se non iscritti a ruolo. Nella rottamazione quater e quinquies, si pagano solo i contributi dovuti senza sanzioni né interessi .
  6. Cosa succede se perdo una rata della rottamazione?
    Se il pagamento non viene eseguito entro 5 giorni dalla scadenza, la definizione perde efficacia e i versamenti effettuati vengono imputati al debito residuo; la riscossione riprende immediatamente .
  7. L’accordo di ristrutturazione consente di falcidiare i debiti fiscali?
    Sì, ma serve l’approvazione dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. La transazione fiscale consente di ridurre imposta e interessi in misura proporzionata alla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
  8. Quando è consigliabile la composizione negoziata?
    È indicata quando l’azienda è ancora operativa ma presenta tensioni finanziarie: permette di evitare l’insolvenza, negoziare con i creditori e ottenere misure protettive. Il correttivo ter del 2024 ha ampliato i casi di accesso, includendo l’insolvenza in fase iniziale .
  9. Il concordato minore richiede l’apporto di beni?
    In linea di principio sì; il piano dovrebbe prevedere un apporto di risorse o l’utilizzo di finanza esterna. Alcune decisioni hanno ammesso piani con sola finanza esterna , ma il tema è controverso; il D.Lgs. 136/2024 prevede che la finanza esterna debba aumentare significativamente l’attivo.
  10. Posso proteggere la mia casa dalle azioni del Fisco?
    La prima casa è impignorabile dall’Agenzia delle Entrate se non è di lusso e se è l’unico immobile di proprietà (art. 76 D.P.R. 602/73). Tuttavia, l’ipoteca può essere iscritta per debiti superiori a 20.000 € e resta efficace finché il debito non viene estinto.
  11. Che differenza c’è tra liquidazione controllata e fallimento?
    Il fallimento riguarda imprese soggette alla disciplina della legge fallimentare (oggi procedura di liquidazione giudiziale), mentre la liquidazione controllata del C.C.I.I. è destinata ai soggetti non fallibili (imprenditori minori, professionisti, consumatori). La liquidazione controllata è più rapida, non prevede sanzioni penali specifiche e consente l’esdebitazione automatica .
  12. Quanto dura la liquidazione controllata?
    Dipende dalla complessità dell’attivo: per patrimoni modesti può durare 12‑24 mesi; se vi sono immobili o controversie, può prolungarsi fino a 3‑4 anni .
  13. È possibile ottenere l’esdebitazione se non ho beni da liquidare?
    Sì. L’art. 283 C.C.I.I. prevede l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, che si attiva dopo 3 anni dalla chiusura della procedura se il debitore ha collaborato e non ha commesso atti fraudolenti .
  14. Se ho un conto cointestato con il coniuge, il Fisco può pignorare tutto il saldo?
    No, il Fisco può pignorare solo la quota riferibile al debitore; l’altra parte del saldo è di proprietà dell’altro cointestatario (art. 1854 c.c.). La banca deve quantificare e versare solo la quota parte.
  15. Il prelievo può essere effettuato senza avviso?
    Il pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis non richiede un avviso successivo all’intimazione; l’atto di pignoramento viene notificato contestualmente al terzo e al debitore. Tuttavia, la preventiva notifica della cartella e dell’intimazione è indispensabile. Senza questi atti il pignoramento è nullo.
  16. Posso richiedere l’annullamento della cartella per vizi di motivazione anche se ho aderito alla rottamazione?
    No. L’adesione alla definizione agevolata comporta la rinuncia alle contestazioni inerenti al merito e alla legittimità dei carichi. È comunque possibile eccepire la mancata impugnazione della cartella per profili non oggetto di rottamazione (es. indebiti versamenti).
  17. Le sentenze della Cassazione sono immediatamente applicabili?
    Le decisioni della Cassazione costituiscono orientamenti vincolanti solo nel caso concreto; tuttavia, rappresentano precedenti di diritto e orientano l’interpretazione dei giudici. Le sentenze a Sezioni Unite hanno particolare autorevolezza e spesso vengono recepite dall’Agenzia delle Entrate.
  18. È vero che i debiti si prescrivono dopo cinque anni?
    Dipende dal tipo di tributo: le imposte dirette e l’IVA si prescrivono in 10 anni se non dichiarate; i contributi INPS si prescrivono in 5 anni se non dichiarati e in 3 anni se dichiarati. La prescrizione decorre dalla data in cui l’avviso è divenuto definitivo e si interrompe con l’avvio della riscossione.
  19. Cosa succede se il datore di lavoro non versa il quinto pignorato?
    Il datore di lavoro è responsabile e può essere obbligato a pagare direttamente le somme dovute, oltre a sanzioni; in alcuni casi può essere chiamato a rispondere solidalmente. È consigliabile per il datore rispettare l’ordine di pignoramento entro 60 giorni per evitare responsabilità.
  20. Posso proteggere la mia azienda con un trust o un fondo patrimoniale?
    Strumenti come trust, fondi patrimoniali o vincoli di destinazione possono offrire protezione solo se istituiti prima dell’insorgere dei debiti e se non configurano atti in frode ai creditori. Il loro utilizzo richiede cautela e consulenza professionale.

Simulazioni pratiche e numeriche

Simulazione 1 – Rottamazione quinquies per un’azienda di minuteria

Situazione: la società “Ferramenta XYZ s.r.l.”, attiva nella produzione di minuteria metallica, ha carichi affidati all’Agente della riscossione per complessivi 120.000 €, di cui 80.000 € per IVA e IRES 2019‑2022, 20.000 € per contributi INPS dei dipendenti e 20.000 € per sanzioni e interessi.

Scelta: aderisce alla rottamazione quinquies per i carichi relativi a tributi e contributi. Presenta domanda entro il 30 aprile 2026.

Calcolo:

  • Capitale e spese da pagare: 80.000 (imposte) + 20.000 (contributi) = 100.000 €;
  • Sanzioni e interessi (20.000 €) cancellati;
  • Rate: può optare per pagamento in 10 rate semestrali. Ogni rata (interessi al 3 %) sarà di circa 10.500 €.

Beneficio: risparmio immediato di 20.000 € e sospensione delle procedure esecutive; recupero di liquidità per l’azienda.

Simulazione 2 – Pignoramento del conto corrente

Situazione: il titolare della ditta individuale “Viti & Bulloni” ha un debito tributario di 25.000 €; la cartella non è stata impugnata. L’Agenzia notifica un pignoramento ex art. 72‑bis alla banca il 1 febbraio 2026; il conto ha saldo zero, ma riceve accrediti mensili.

Effetto: secondo la Cassazione, il pignoramento vincola tutti gli accrediti nei 60 giorni successivi. Dal 1 febbraio al 1 aprile, ogni incasso viene congelato e trasferito all’Erario . Se il titolare incassa 5.000 € a febbraio e 6.000 € a marzo, la banca deve versare 11.000 € al Fisco, anche se il saldo precedente era negativo.

Difesa:

  • Verifica della notifica della cartella e dell’intimazione; se viziata, opposizione agli atti esecutivi.
  • Richiesta di sospensione per adesione alla rottamazione o per eccepire la prescrizione.
  • Apertura di un nuovo conto presso altra banca per ricevere i pagamenti futuri.

Simulazione 3 – Concordato minore con finanza esterna

Situazione: la “Officina M.” (impresa familiare) ha debiti complessivi di 350.000 € di cui 150.000 € con l’Erario, 100.000 € con INPS e 100.000 € con fornitori. Non possiede immobili; i macchinari sono gravati da leasing.

Proposta: concordato minore in continuità con apporto di 120.000 € provenienti dai risparmi di un socio (finanza esterna). Il piano prevede il pagamento del 40 % dei debiti in 5 anni e la prosecuzione dell’attività.

Questione giuridica: alcune pronunce hanno ritenuto che il concordato minore possa essere finanziato solo con finanza esterna se ciò incrementa significativamente l’attivo . Il tribunale dovrà valutare se la proposta è conforme all’art. 74 C.C.I.I. e se non vi è abuso della procedura.

Risultato possibile: se i creditori approvano e il tribunale omologa, l’azienda paga 140.000 € in 5 anni e ottiene l’esdebitazione del residuo.

Simulazione 4 – Liquidazione controllata con esdebitazione del debitore incapiente

Situazione: il sig. D., ex artigiano, dopo la chiusura dell’azienda ha un debito complessivo di 60.000 € (40.000 € debiti tributari e 20.000 € contributivi). Non possiede beni immobili; i suoi beni mobili sono modesti.

Procedura: presenta domanda di liquidazione controllata; il liquidatore vende qualche attrezzo e incassa 5.000 €, distribuiti ai creditori.

Esdebitazione: dopo tre anni dalla chiusura, il sig. D. ottiene l’esdebitazione del debitore incapiente ai sensi dell’art. 283 C.C.I.I., cancellando i debiti residui .

Conclusione

La gestione di debiti fiscali, contributivi e bancari per un’azienda di minuteria metallica richiede un approccio professionale che coniughi competenze giuridiche, contabili e strategiche. Le norme di riscossione sono complesse e subiscono frequenti modifiche: dal pignoramento esattoriale con vincolo a strascico per 60 giorni , alla possibilità di stralciare i carichi inferiori a 1.000 € , fino alle definizioni agevolate introdotte dalle leggi di bilancio 2023 e 2026 . Parallelamente, il Codice della crisi e dell’insolvenza offre strumenti per la ristrutturazione e la continuità dell’impresa: composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato minore e liquidazione controllata, con la garanzia dell’esdebitazione.

Affrontare il problema in modo tempestivo e consapevole significa evitare il blocco del conto, tutelare i dipendenti, negoziare con i creditori e salvaguardare la continuità aziendale. Ogni situazione è diversa e richiede l’analisi di un professionista.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team sono a disposizione per aiutare imprenditori, artigiani e professionisti a difendersi da Fisco, INPS e banche, individuando la strategia più efficace – dal ricorso contro atti viziati alla transazione fiscale, dalla rottamazione al concordato. Grazie alle competenze in diritto tributario, bancario e fallimentare, e alle qualifiche di gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, lo studio offre soluzioni concrete e tempestive.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!