Introduzione
Gestire un’azienda di lavorazione del vetro implica costi elevati per materie prime, impianti e personale. Se a questi si sommano ritardi nei pagamenti dei clienti, contestazioni con fornitori o errori nella pianificazione fiscale, il risultato può essere un’esposizione debitoria nei confronti del Fisco, dell’INPS o delle banche. Le cartelle esattoriali e gli avvisi bonari non pagati, i contributi previdenziali omessi e i finanziamenti bancari con tassi elevati possono creare un circolo vizioso che mette a rischio la continuità aziendale e il patrimonio dell’imprenditore.
Perché questo tema è importante
- Rischi immediati – Una cartella di pagamento non contestata entro i termini può diventare definitiva e portare a pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche. Un mancato pagamento all’INPS può provocare la sospensione del DURC e l’interruzione delle commesse. Tassi bancari non conformi alla legge possono moltiplicare il debito con interessi anatocistici o usurari.
- Errori da evitare – Molti imprenditori sottovalutano le notifiche o credono di poter “contrattare” con l’agente della riscossione senza una strategia legale. Altri aderiscono a definizioni agevolate senza valutare l’effettiva convenienza o senza coordinare tali strumenti con piani di ristrutturazione del debito. Alcuni si affidano a soluzioni standard trovate online, che non tengono conto delle peculiarità dell’azienda di lavorazione vetro.
- Soluzioni possibili – La normativa italiana prevede una serie di difese procedurali, strumenti agevolativi e percorsi di composizione della crisi che, se usati correttamente, consentono di ridurre o annullare sanzioni e interessi, sospendere le azioni esecutive e ristrutturare i debiti in modo sostenibile.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
Per affrontare la complessità di queste situazioni serve il supporto di professionisti specializzati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con molti anni di esperienza, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano a livello nazionale nei settori bancario e tributario. Tra le sue qualifiche:
- Cassazionista: può assistere e rappresentare i clienti anche davanti alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: abilitato a seguire le procedure di composizione della crisi per imprenditori non fallibili e consumatori.
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): gestisce proposte di accordo con i creditori e piani del consumatore.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: può assistere le aziende nella composizione negoziata prevista dal Codice della crisi d’impresa.
Il team dell’Avv. Monardo analizza ogni posizione debitoria (cartelle, avvisi di addebito INPS, contratti bancari), individua vizi formali o sostanziali, propone ricorsi per impugnare atti illegittimi, valuta la convenienza delle definizioni agevolate e negozia con l’agente della riscossione piani di rientro sostenibili. In presenza di esposizioni importanti, predispone piani di ristrutturazione del debito (accordo di ristrutturazione, piano del consumatore, concordato minore) o accede alla composizione negoziata della crisi. Grazie alla qualifica cassazionista, può impugnare decisioni sfavorevoli nelle giurisdizioni superiori.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
L’ordinamento italiano prevede numerose norme per tutelare il debitore pur garantendo l’efficacia della riscossione. Le aziende di lavorazione vetro, per la loro dimensione spesso artigianale o di piccola impresa, rientrano tra i soggetti che possono beneficiare delle procedure di sovraindebitamento. Di seguito vengono esaminate le principali fonti normative e giurisprudenziali aggiornate a gennaio 2026, con citazioni delle sentenze più recenti.
1.1 Norme sulla riscossione esattoriale
1.1.1 Cartelle di pagamento e avvisi di addebito
L’Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) emette cartelle di pagamento per i tributi affidati dagli enti impositori e avvisi di addebito per i contributi previdenziali. A seguito della notifica, il debitore dispone di 60 giorni per pagare o impugnare; decorso tale termine, l’atto diventa definitivo e possono essere avviate azioni esecutive. Le cartelle riportano le somme dovute a titolo di capitale, sanzioni, interessi di mora ed aggio di riscossione.
Dal 2023 la disciplina della rottamazione-quater (Legge 197/2022) e, dal 2026, della rottamazione-quinquies (Legge 199/2025) consente, per determinati carichi, l’estinzione dei debiti senza il pagamento di sanzioni e interessi di mora. L’art. 1, comma 231, della legge di Bilancio 2023 stabiliva che i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2022 potessero essere estinti pagando solo capitale e spese di notifica . La norma è stata interpretata e applicata dalla giurisprudenza, che ne ha specificato le condizioni (si veda Cass. ord. 24428/2024 ).
Con la legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025), il legislatore ha introdotto la rottamazione-quinquies. L’art. 1, comma 82, prevede che possono essere estinti, senza interessi, sanzioni e aggio, i debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte e di contributi previdenziali affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 . Sono esclusi solo i contributi richiesti a seguito di accertamento. Il debitore deve versare la sola sorte capitale e le spese di notifica . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in rate fino a 54 bimestrali ; l’interesse applicato sulle rate è del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026 .
Inoltre, il comma 91 prevede che, dalla presentazione della domanda di definizione, si sospendono tutte le procedure esecutive attivate dall’Agente prima dell’istanza; l’Agente non può attivarne di nuove né iscrivere fermi o ipoteche, e il contribuente è considerato adempiente ai fini del DURC . L’adesione richiede la presentazione telematica entro il 30 aprile 2026 .
1.1.2 Pignoramenti e art. 72-bis D.P.R. 602/1973
La riscossione coattiva è disciplinata dal D.P.R. 602/1973. L’art. 72-bis prevede un pignoramento presso terzi speciale per il Fisco: l’Agente può ordinare al terzo (ad esempio la banca) di versare direttamente le somme dovute, senza necessità di un’udienza, entro 60 giorni per le somme già maturate e alle rispettive scadenze per quelle future . La Cassazione, con l’ordinanza n. 28520/2025, ha interpretato l’articolo chiarendo che i 60 giorni non sono una semplice sospensione, ma un periodo di custodia durante il quale il conto corrente è vincolato: la banca deve versare al Fisco non solo il saldo esistente, ma anche tutti gli accrediti che giungono nei 60 giorni successivi . La decisione precisa che il pignoramento opera anche se il conto è in rosso; ogni nuovo versamento viene immediatamente “congelato” e trasferito all’Agente .
Questa pronuncia ha amplificato gli effetti del pignoramento esattoriale: la “trappola dei 60 giorni” obbliga la banca a custodire e trasferire qualsiasi somma futura, trasformando il conto in un semplice canale di transito. È quindi fondamentale intervenire prima che scadano i termini, impugnando eventuali vizi dell’atto o avviando una procedura di definizione che sospenda l’esecuzione.
1.1.3 Protezione dei contributi INPS
La legge prevede limiti alla pignorabilità delle prestazioni previdenziali. La circolare INPS n. 130/2025 richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 32914/2022 della Cassazione, riconoscendo che gli assegni di mantenimento aventi natura alimentare sono impignorabili salvo che per crediti alimentari . La stessa circolare chiarisce che l’anticipazione NASpI prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 22/2015, finalizzata all’autoimpiego, non ha natura di sostegno al reddito e può essere integralmente pignorata . Queste regole sono importanti per le imprese artigiane che beneficiano di prestazioni INPS (NASpI, pensioni integrate, etc.), perché definiscono l’eventuale protezione dei fondi versati nel conto.
1.2 Procedure di sovraindebitamento e crisi d’impresa
1.2.1 Legge 3/2012
La Legge 27 gennaio 2012 n. 3, modificata dal Codice della crisi, introduce le procedure di sovraindebitamento per i soggetti non assoggettabili a fallimento. L’art. 6 definisce il sovraindebitamento come lo “stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile” che determina l’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni . Gli imprenditori non fallibili (es. imprese artigiane come molte vetrerie), i professionisti e i consumatori possono accedere a:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: il debitore, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi (OCC), propone ai creditori un accordo che preveda la soddisfazione dei crediti, in percentuale, entro un termine determinato. La proposta deve assicurare il pagamento integrale dei creditori privilegiati .
- Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche, prevede un piano di pagamento che non necessita dell’approvazione dei creditori ma solo dell’omologazione del tribunale. Consente di falcidiare i debiti chirografari e di definire un programma di rimborso sostenibile.
- Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio): consente al debitore di cedere tutti i beni (salvo quelli impignorabili) e ottenere l’esdebitazione residua.
L’art. 10 della legge prevede che, dopo il deposito della domanda di accordo o piano, il giudice disponga la sospensione di tutte le procedure esecutive individuali per massimo 120 giorni . Ciò è particolarmente utile per bloccare pignoramenti o ipoteche durante la negoziazione con i creditori.
1.2.2 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e correttivi)
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) ha riordinato la materia delle procedure concorsuali e introdotto strumenti per la prevenzione e la gestione anticipata della crisi. Il D.Lgs. 14/2019, entrato in vigore nel 2022, prevede:
- Composizione negoziata (art. 12 e ss.), introdotta dal D.L. 118/2021 e ora stabilmente inserita nel Codice. Un imprenditore in squilibrio patrimoniale o economico può chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente che lo assista nella ricerca di un accordo con i creditori. L’art. 2 del D.L. 118/2021 stabilisce che la nomina avviene su istanza dell’imprenditore e che l’esperto ha il compito di favorire le trattative . L’art. 3 istituisce una piattaforma telematica nazionale e un elenco di esperti con requisiti professionali stringenti .
- Concordato semplificato e concordato minore per gli imprenditori sotto soglia.
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (ora confluita nel piano di ristrutturazione familiare).
Il D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto “correttivo ter”) ha ulteriormente modificato il CCII. Tra le novità: maggiore flessibilità nella composizione negoziata, introduzione del concordato semplificato per gli imprenditori minori, rafforzamento del ruolo degli esperti e semplificazioni procedurali. La relazione del Massimario della Cassazione (2025) indica che il correttivo ter ha inciso su diverse procedure, tra cui la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione e la liquidazione giudiziale . Per le aziende artigiane che rientrano nelle soglie del concordato minore, queste modifiche rendono più accessibili le procedure di risanamento.
1.3 Norme sui contratti bancari e tutela dai tassi illegittimi
1.3.1 Anatocismo (capitalizzazione degli interessi)
L’anatocismo è la capitalizzazione periodica degli interessi scaduti. Nel 2000 la Corte costituzionale (sentenza 425/2000) ha dichiarato incostituzionale l’art. 25, comma 3, del D.Lgs. 342/1999, eliminando la possibilità per le banche di applicare automaticamente l’anatocismo. La delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha reintrodotto la capitalizzazione solo se vi è pattuizione scritta e con la stessa periodicità per gli interessi a credito e a debito.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 27460/2025, ha ribadito che per i contratti antecedenti al 2000 la capitalizzazione è valida solo se deriva da una nuova pattuizione scritta. Né l’applicazione de facto delle condizioni anatocistiche né la modifica unilaterale della banca possono sostituire l’accordo espresso . La Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui, per applicare l’anatocismo ai rapporti pre-2000, è necessaria una modifica pattizia conforme all’art. 7, comma 3, della delibera CICR . Inoltre, in tema di prescrizione e rimesse, ha riaffermato che la banca deve dimostrare la natura solutoria dei versamenti per potersi avvalere della prescrizione .
1.3.2 Usura sopravvenuta e interessi
L’usura è disciplinata dall’art. 644 c.p. e dalla Legge 108/1996. La Cassazione ha consolidato l’orientamento secondo cui la verifica dell’usurarietà deve avvenire con riferimento al momento della pattuizione: se al momento dell’accordo gli interessi non superano la soglia, non si può parlare di usura sopravvenuta, anche se nel corso del rapporto la soglia si abbassa o i tassi variano. L’ordinanza n. 32076/2025 ha richiamato l’art. 1, comma 1, del D.L. 394/2000 (convertito in L. 24/2001), che considera usurari gli interessi che superano il limite di legge nel momento in cui sono promessi o convenuti . La Corte ha escluso l’usura sopravvenuta anche in presenza di variazioni mensili dei tassi, sostenendo che l’esercizio dello ius variandi da parte della banca costituisce una nuova pattuizione legale concludente .
Una diversa pronuncia, l’ordinanza n. 18838/2025, ha confermato che la mancata indicazione del piano di ammortamento “alla francese” non determina la nullità del contratto e che l’eventuale superamento della soglia durante l’esecuzione non rende nullo il tasso originariamente concordato . Per le imprese di lavorazione vetro che hanno contratto mutui o finanziamenti, è quindi essenziale valutare la legittimità degli interessi alla luce del contratto e delle eventuali variazioni, ma non si può contare su una nullità automatica per usura sopravvenuta.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto di riscossione
Quando un’azienda di lavorazione vetro riceve un avviso di accertamento, una cartella di pagamento o un avviso di addebito INPS, è fondamentale agire tempestivamente. Di seguito si descrive il percorso operativo da seguire per proteggere l’azienda e il patrimonio dell’imprenditore.
2.1 Verificare la regolarità formale della notifica
- Identificare l’atto: comprendere se si tratta di un avviso di accertamento, una cartella di pagamento, un avviso di addebito o un’intimazione di pagamento. Controllare l’ente emittente (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia Entrate-Riscossione).
- Esaminare la notifica: verificare che la notifica sia stata eseguita nel rispetto delle norme (via PEC, raccomandata A/R, messo notificatore) e che l’indirizzo sia corretto. Notifiche viziate possono essere contestate.
- Controllare i termini: annotare la data di notifica. Per cartelle e avvisi di addebito i termini per il pagamento o l’impugnazione sono generalmente 60 giorni; per gli avvisi di accertamento, 60 giorni per il ricorso alla Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria). La decadenza del termine comporta la definitività dell’atto.
2.2 Analisi dell’atto e delle somme richieste
L’Avv. Monardo e il suo team procedono con una verifica tecnica:
- Prescrizione: valutano se i tributi o i contributi sono prescritti. Ad esempio, l’IVA si prescrive in 10 anni, mentre le imposte dirette (IRPEF, IRES) si prescrivono in 10 anni (in passato 5), e i contributi INPS si prescrivono in 5 anni.
- Vizi di motivazione: un avviso di accertamento privo di adeguata motivazione o con calcoli errati può essere impugnato. La Cassazione ha più volte ribadito l’obbligo di motivazione “per relationem”.
- Agio, sanzioni e interessi: l’analisi del dettaglio della cartella permette di verificare se l’aggio è stato applicato correttamente e se vi sono somme non dovute.
2.3 Scelta della strategia
Dopo l’analisi, si può seguire uno dei seguenti percorsi:
- Impugnazione davanti al giudice – Se l’atto presenta vizi o somme non dovute, si propone ricorso:
- Ricorso tributario: contro avvisi di accertamento o cartelle riferite a tributi. Va proposto entro 60 giorni dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. È possibile chiedere la sospensione dell’atto in presenza di danno grave e irreparabile.
- Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: per contestare pignoramenti, fermi o ipoteche illegittime davanti al giudice dell’esecuzione.
- Domanda di definizione agevolata – Se il debito rientra nelle rottamazioni quater o quinquies, è possibile presentare domanda per pagare solo la sorte capitale. È necessario verificare l’inclusione dei carichi (ad esempio, nella rottamazione-quinquies sono ammessi i carichi affidati dal 2000 al 2023 ) e presentare l’istanza entro il termine fissato (30 aprile 2026). La domanda sospende le procedure esecutive .
- Rateizzazione ordinaria – L’Agente della riscossione consente di rateizzare il debito fino a 72 rate (6 anni) o 120 rate (10 anni) in caso di comprovata situazione di difficoltà. La rateizzazione in corso impedisce azioni esecutive purché si resti in regola con i pagamenti. Tuttavia, non annulla sanzioni e interessi come la rottamazione.
- Composizione della crisi (sovraindebitamento) – Per aziende artigiane o imprenditori individuali non fallibili, l’accesso all’accordo di ristrutturazione o al concordato minore consente di proporre ai creditori un piano di pagamento spesso falcidiato e di ottenere la sospensione delle procedure esecutive fino a 120 giorni . L’esdebitazione finale permette di liberarsi dei debiti residui.
- Composizione negoziata della crisi d’impresa – Se l’impresa è in squilibrio ma ancora viva, può accedere alla composizione negoziata per negoziare con i creditori e trovare accordi (riduzione debito, stralcio, rinegoziazione di mutui). L’assistenza di un esperto nominato dalla Camera di commercio facilita il dialogo .
2.4 Impugnare i pignoramenti e tutelare il conto corrente
Se è stato notificato un pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis, occorre:
- Verificare la legittimità dell’atto: controllare che la cartella sia definitiva, che sia stato rispettato il termine di 60 giorni e che l’intimazione di pagamento precedente contenga l’importo esatto.
- Contestare eventuali somme non dovute: proporre opposizione all’esecuzione dinanzi al tribunale se il pignoramento riguarda somme prescritte, già pagate o non dovute.
- Richiedere la sospensione: se si presenta domanda di rottamazione o di sovraindebitamento, si chiede la sospensione del pignoramento. In base alla Cassazione 28520/2025, la banca deve trattenere gli accrediti per 60 giorni; tuttavia, presentando una rateizzazione o definizione agevolata, le somme possono essere liberate o restituite successivamente.
- Tutela del minimo vitale: per i conti collegati a pensioni o stipendi, la normativa limita la pignorabilità a un quinto della pensione oltre il minimo vitale e tutela le somme accreditate nei sette giorni antecedenti la notifica. È opportuno separare il conto aziendale da quello personale.
2.5 Difendersi dai debiti INPS
Per i contributi previdenziali:
- Verificare la natura del credito: i debiti contributivi derivano spesso da omissioni o contestazioni (difformità tra Uniemens e versamenti). A volte l’INPS notifica avvisi di addebito basati su verifiche su anni non prescritti; altre volte inserisce sanzioni civili molto elevate. Occorre valutare eventuali errori nel calcolo.
- Prescrizione quinquennale: la prescrizione per i contributi è di cinque anni; oltre tale termine, i contributi non possono essere richiesti. Se l’INPS agisce dopo la prescrizione, il debitore può eccepirla.
- Rateizzazione INPS: è possibile rateizzare i debiti fino a 60 mesi. La domanda deve essere presentata online e comporta il pagamento immediato di una prima rata. Finché la rateizzazione è in corso e regolare, l’INPS non procede con azioni esecutive.
- Compatibilità con la rottamazione: la rottamazione quinquies ammette anche i contributi previdenziali dovuti all’INPS (esclusi quelli da accertamento) , consentendo di pagarli senza sanzioni né interessi.
2.6 Contestare i contratti bancari e i tassi illeciti
Per affrontare i debiti bancari:
- Analisi del contratto: recuperare tutte le copie del contratto di mutuo o di apertura di credito, i documenti di sintesi e gli estratti conto. Verificare la presenza di clausole anatocistiche, tassi variabili, commissioni di massimo scoperto o spese occulte.
- Verifica dell’anatocismo: se il contratto è stato stipulato prima del 9 febbraio 2000, è necessario verificare se esiste una pattuizione scritta successiva che consenta la capitalizzazione. In mancanza di accordo, la banca deve restituire gli interessi capitalizzati illegittimamente .
- Controllo dei tassi usurari: confrontare il tasso effettivo globale (TEG) con il tasso soglia definito trimestralmente dal MEF. Nel calcolo devono essere inclusi interessi, spese, commissioni e oneri collegati (anche la commissione di massimo scoperto). Se alla stipula il TEG supera la soglia, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi; si restituiscono quelli pagati. La Cassazione esclude l’usura sopravvenuta se il superamento avviene dopo ; tuttavia, è necessario verificare se variazioni ius variandi abbiano determinato un nuovo accordo e se l’adeguamento del tasso sia stato correttamente comunicato .
- Azione giudiziaria: se emergono anatocismo o usura, si può chiedere la rideterminazione del saldo, la restituzione degli interessi pagati e la nullità delle clausole. Il ricorso può essere proposto anche in via cautelare per sospendere eventuali procedure esecutive della banca.
3. Difese e strategie legali
Affrontare i debiti non significa soltanto pagare; spesso è possibile ridurre l’importo dovuto, impedire le azioni esecutive e ristrutturare l’indebitamento. Questa sezione illustra le principali difese e strategie, con un focus sul punto di vista del debitore.
3.1 Impugnazione degli atti
- Vizi di notifica e motivazione: se la cartella non è stata notificata correttamente (mancanza di relata, indirizzo errato, notificazione a soggetto non abilitato) o se l’avviso di accertamento non contiene la motivazione, è possibile chiederne l’annullamento. Le corti hanno annullato numerose cartelle per irregolarità della notifica.
- Prescrizione: eccepire la prescrizione in giudizio porta all’annullamento delle somme. Ad esempio, l’INPS può richiedere contributi entro cinque anni, altrimenti sono prescritti.
- Opposizione agli atti esecutivi: pignoramenti, fermi e ipoteche possono essere contestati se il debito non è definitivo, se manca la corretta sequenza (intimazione di pagamento, avviso di mora) o se l’importo pignorato eccede il dovuto. Nel caso dei pignoramenti esattoriali, si può far valere la violazione del minimo vitale o la pignorabilità limitata dei beni essenziali.
3.2 Richiesta di sospensione e rateizzazione
- Istanza di sospensione amministrativa: in presenza di ricorso, si può chiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la sospensione in autotutela, evidenziando i vizi dell’atto.
- Rateizzazione: la normativa consente piani ordinari (fino a 72 rate) e straordinari (fino a 120 rate) per chi dimostra grave difficoltà. La concessione della rateizzazione sospende nuove azioni esecutive e rimuove eventuali fermi amministrativi o ipoteche (non ancora eseguiti), ma non annulla l’atto.
3.3 Definizioni agevolate (rottamazioni)
3.3.1 Rottamazione-quater
Introdotta dalla legge di Bilancio 2023, la rottamazione-quater consentiva di estinguere i carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, pagando solo capitale e spese . Era possibile versare in un’unica soluzione o in 18 rate . Per chi aveva aderito, il pagamento della prima rata determinava l’estinzione del giudizio pendente .
3.3.2 Rottamazione-quinquies
La rottamazione-quinquies, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, amplia il periodo di riferimento (1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023) e consente di versare la sorte capitale e le spese senza sanzioni né interessi . Le novità rispetto alla versione precedente sono:
- Durata delle rate: fino a 54 rate bimestrali (pari a nove anni) .
- Decadenza: la perdita dei benefici avviene dopo il mancato pagamento di due rate anche non consecutive .
- Sospensione delle esecuzioni: dalla domanda si sospendono procedure esecutive e non si iscrivono nuovi fermi o ipoteche .
- Effetti sul DURC: il debitore è considerato regolare, quindi può continuare ad operare con la Pubblica Amministrazione .
Questa definizione è particolarmente vantaggiosa per le aziende con debiti contributivi e fiscali: consente di liberare i conti correnti dai pignoramenti e di rientrare gradualmente in un quadro di regolarità.
3.4 Strumenti di sovraindebitamento
- Accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato minore – L’imprenditore artigiano, spesso non soggetto a fallimento, può presentare un accordo ai creditori tramite l’OCC. L’accordo richiede il voto favorevole della maggioranza dei creditori, garantendo il pagamento dei privilegiati e offrendo ai chirografari una percentuale sul credito. Se approvato e omologato, consente di cancellare i debiti residui.
- Piano del consumatore – Se l’imprenditore è un consumatore (per debiti personali o misti), può proporre un piano che non richiede il voto dei creditori. Il giudice valuta la meritevolezza e la fattibilità. Questa procedura è utile quando i debiti bancari sono legati a prestiti personali o garanzie prestate per l’azienda.
- Liquidazione controllata – In caso di impossibilità di proporre un accordo o un piano, il debitore può chiedere la liquidazione del proprio patrimonio. Dopo la vendita dei beni, eventuali debiti residui vengono cancellati. È un’ultima ratio, ma tutela il minimo vitale e consente una “ripartenza”.
3.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Con il D.L. 118/2021 e il CCII, l’imprenditore può attivare la composizione negoziata prima di divenire insolvente. La procedura consiste in:
- Istanza alla Camera di Commercio – L’imprenditore espone la propria situazione e richiede la nomina di un esperto indipendente .
- Analisi e piano di risanamento – Con l’esperto, redige un piano con misure per proseguire l’attività (riduzione costi, cessione di asset, rinegoziazione dei debiti) e prepara proposte per i creditori.
- Negoziazione – L’esperto convoca i creditori e facilita l’accordo. Possono essere previste transazioni fiscali e contributive, riduzioni del debito bancario, concessione di nuovi finanziamenti prededucibili e protezione del patrimonio.
- Accesso a misure protettive – Presentando l’istanza, l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive che sospendono azioni esecutive. Il giudice può confermare o revocare le misure in base all’andamento delle trattative.
La composizione negoziata è particolarmente adatta alle aziende di lavorazione vetro che, nonostante le difficoltà, hanno ancora commesse attive e prospettive di mercato. Consente di mantenere la continuità aziendale, preservare i posti di lavoro e ripristinare la liquidità.
3.6 Transazioni fiscali e contributive
Nelle procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione), è possibile proporre una transazione fiscale ai sensi dell’art. 63 del CCII e una transazione contributiva ai sensi dell’art. 182-ter L.F. (ora art. 7 CCII). Ciò consente di trattare con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS al fine di ridurre sanzioni e interessi, rateizzare il debito e falcidiare i crediti chirografari. Con il correttivo ter, il regime del cram-down fiscale è stato esteso, permettendo l’omologazione del piano anche in mancanza di voto favorevole dell’erario, se la proposta è più conveniente della liquidazione .
3.7 Casi di nullità degli interessi bancari
- Anatocismo non pattuito – Se la capitalizzazione degli interessi avviene senza accordo scritto e con periodicità diversa fra interessi a debito e a credito, la clausola è nulla. Gli interessi devono essere ricalcolati senza capitalizzazione e la banca deve restituire quanto indebitamente percepito.
- Usura originaria – Se al momento della stipula il TEG supera il tasso soglia, gli interessi sono nulli e non sono dovuti; il debito si riduce alla sola sorte capitale. La banca deve restituire gli interessi versati. È necessario un calcolo preciso dei costi totali del finanziamento.
- Usura sopravvenuta – Secondo la Cassazione, non comporta nullità se il superamento avviene nel corso del rapporto . Tuttavia, in caso di modifica unilaterale del tasso che superi il tasso soglia senza adeguata pattuizione, il correntista può opporsi.
4. Strumenti alternativi per la definizione dei debiti
4.1 Definizioni agevolate e condoni
Oltre alle rottamazioni, negli ultimi anni il legislatore ha introdotto altre misure:
- Stralcio automatico dei mini‑debiti: la legge di Bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico dei carichi fino a 1.000 euro affidati dal 2000 al 2015, con alcune esclusioni. Ciò ha alleggerito molte micro‑cartelle.
- Sanatoria degli avvisi bonari: per gli avvisi bonari relative a dichiarazioni 2019–2021 è stata prevista la riduzione delle sanzioni al 3%, con rateizzazione fino a 20 rate.
- Saldo e stralcio 2019: ancora per i soggetti con ISEE basso, è stato possibile pagare in misura ridotta le cartelle relative a tributi non versati.
È opportuno verificare, caso per caso, se vi siano misure in vigore applicabili al proprio debito.
4.2 Accordi stragiudiziali con le banche
In presenza di contenziosi bancari, prima di intraprendere una causa è spesso opportuno tentare una negoziazione stragiudiziale. Grazie alle analisi tecniche sulla presenza di anatocismo o usura, l’Avv. Monardo può quantificare l’indebito e presentare alla banca una richiesta di rinegoziazione o transazione che preveda la chiusura del finanziamento con pagamento di una somma ridotta. Questo evita tempi lunghi e costi del giudizio.
4.3 Pianificazione fiscale preventiva
Per evitare l’accumulo di debiti, è fondamentale programmare la fiscalità dell’azienda:
- Rateizzare le imposte fin dal modello F24, utilizzando gli istituti di compensazione con crediti d’imposta.
- Monitorare gli F24 tramite intermediario (commercialista) per evitare omissioni e sanzioni.
- Gestire correttamente i contratti di appalto per evitare responsabilità solidale contributiva.
5. Errori comuni e consigli pratici
5.1 Errori da evitare
- Ignorare le notifiche: molte imprese non aprono le PEC o non ritirano le raccomandate. La notifica si considera comunque perfezionata e i termini decorrono.
- Pagare parzialmente senza un piano: versare piccole somme non sospende le azioni esecutive e non estingue la cartella; può anzi far decorrere la prescrizione. Meglio richiedere una rateizzazione formale o una definizione agevolata.
- Sottovalutare l’incompatibilità tra procedure: presentare la domanda di rottamazione quando si è già inseriti in un accordo di sovraindebitamento può creare conflitti; è necessario coordinare le procedure.
- Confondere persona fisica e impresa: per i titolari di ditte individuali, il patrimonio personale è aggredibile. Separare i conti e certificare le spese aziendali tutela il minimo vitale.
5.2 Consigli operativi
- Conservare tutte le notifiche e la documentazione contabile; organizzare un archivio digitale.
- Richiedere estratti di ruolo dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare l’esattezza dei carichi, specialmente prima di aderire a una definizione.
- Consultare un professionista subito dopo la notifica di un atto: una consulenza tempestiva permette di scegliere l’azione più vantaggiosa.
- Negoziare con i creditori: banche e fornitori preferiscono spesso un accordo stragiudiziale a una procedura concorsuale che potrebbe ridurre ulteriormente il credito.
- Valutare la sostenibilità: aderire a una rottamazione richiede la capacità di pagare le rate; se il cash flow non lo consente, meglio optare per un accordo di ristrutturazione che falcidi maggiormente i debiti.
6. Tabelle riepilogative
Le seguenti tabelle riassumono alcune informazioni chiave. Le descrizioni brevi facilitano la consultazione.
Tabella 1 – Confronto tra Rottamazione-quater e Rottamazione-quinquies
| Caratteristica | Rottamazione‑quater | Rottamazione‑quinquies |
|---|---|---|
| Periodo dei carichi ammessi | 1/1/2000 – 30/6/2022 | 1/1/2000 – 31/12/2023 |
| Sanzioni e interessi | Non dovuti | Non dovuti |
| Numero massimo di rate | 18 rate trimestrali | 54 rate bimestrali |
| Termini di adesione | Fino al 30/6/2023 | Fino al 30/4/2026 |
| Decadenza | Oltre 5 giorni di ritardo nel pagamento | Mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive |
| Effetti sulle esecuzioni | Sospensione dopo primo pagamento | Sospensione dalla domanda |
Tabella 2 – Strumenti di composizione della crisi
| Strumento | Soggetti ammessi | Caratteristiche principali |
|---|---|---|
| Accordo di ristrutturazione (Legge 3/2012) | Imprenditori non fallibili, professionisti, consumatori | Prevede il consenso della maggioranza dei creditori, falcidia dei chirografari, pagamento integrale dei privilegiati |
| Piano del consumatore | Persone fisiche (consumatori) | Non richiede voto dei creditori, omologazione del tribunale, possibilità di riduzione significativa dei debiti |
| Liquidazione controllata | Tutti i soggetti sopraindicati | Cessione dei beni con esdebitazione residua; ultima ratio |
| Composizione negoziata | Imprese in squilibrio patrimoniale | Nomina di un esperto indipendente, trattative assistite, misure protettive |
| Concordato semplificato | Imprese minori | Procedura semplificata, votazione ridotta, possibilità di cram‑down fiscale |
Tabella 3 – Pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| Natura | Pignoramento speciale per la riscossione erariale |
| Soggetto obbligato | Terzo detentore (es. banca) |
| Obbligo | Versare al Fisco le somme maturate entro 60 giorni e quelle future alle rispettive scadenze |
| Pronuncia chiave | Cass. 28520/2025: il conto è vincolato per 60 giorni e tutti gli accrediti devono essere trasferiti |
7. Domande frequenti (FAQ)
Di seguito sono riportate oltre quindici domande frequenti che gli imprenditori del settore vetro si pongono quando si trovano ad affrontare debiti fiscali, contributivi o bancari. Le risposte offrono chiarimenti pratici.
- Quali debiti posso includere nella rottamazione-quinquies?
Sono ammessi i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti dall’omesso versamento di imposte (IRPEF, IRES, IVA, imposte locali) e contributi INPS, esclusi quelli da accertamento . Sono esclusi i debiti relativi a risorse proprie dell’UE, dazi e IVA all’importazione.
- Devo versare interessi e sanzioni nella rottamazione?
No. La norma prevede l’estinzione del debito con il pagamento della sola sorte capitale e delle spese di notifica ed esecutive .
- Posso rateizzare la rottamazione-quinquies?
Sì. È possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali . L’interesse applicato sulle rate è del 3% annuo .
- Cosa succede se salto una rata?
La decadenza avviene dopo il mancato pagamento di due rate anche non consecutive . In tal caso, quanto già versato viene considerato acconto e il debito residuo torna integralmente esigibile con sanzioni e interessi.
- Presentare la domanda sospende i pignoramenti?
Sì. Dalla presentazione della domanda di definizione agevolata, le procedure esecutive vengono sospese e non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche . Tuttavia, se un’asta immobiliare ha già avuto luogo, la vendita non viene sospesa.
- Se ho aderito alla rottamazione-quater e sono decaduto, posso aderire alla quinquies?
Sì, purché i carichi rientrino nel periodo ammesso (2000–2023) e siano ancora pendenti .
- Qual è il termine per presentare la domanda?
Per la rottamazione-quinquies la domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 . Le risposte arriveranno entro il 30 giugno 2026.
- Posso aderire alla rottamazione se ho una procedura di sovraindebitamento in corso?
Sì, ma occorre coordinare le procedure. La rottamazione comporta il pagamento integrale del capitale, mentre l’accordo di ristrutturazione può prevedere falcidie superiori. È opportuno valutare con l’OCC quale soluzione sia più favorevole.
- Come posso sospendere un pignoramento del conto corrente?
Presentando ricorso contro l’atto esecutivo o aderendo a una definizione agevolata; l’art. 72-bis impone alla banca di trattenere le somme per 60 giorni , ma la sospensione giudiziale o amministrativa può liberare le somme prima.
- Cosa succede se il conto corrente è in rosso al momento del pignoramento?
- Anche con saldo negativo, il pignoramento opera sui futuri accrediti: la Cassazione ha chiarito che il vincolo si attiva ugualmente e colpisce i bonifici successivi .
- Quali sono i limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni?
- Lo stipendio e la pensione sono pignorabili nei limiti di un quinto. Per le pensioni è protetto l’importo equivalente al trattamento minimo più la metà della pensione eccedente. Gli assegni con finalità alimentare (es. assegni di mantenimento) sono impignorabili .
- Posso usare il piano del consumatore per debiti aziendali?
- Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche per debiti non professionali. Se il titolare ha prestato garanzie personali o ha contratto finanziamenti per l’azienda come consumatore, può proporre un piano. Per i debiti dell’impresa occorre usare l’accordo di ristrutturazione o il concordato minore.
- Cosa succede se la banca applica interessi anatocistici senza pattuizione scritta?
- La clausola è nulla. La Cassazione ha affermato che, per i contratti ante 2000, l’anatocismo richiede un accordo scritto successivo . In assenza, gli interessi devono essere ricalcolati e restituiti.
- L’usura sopravvenuta rende nullo il contratto di finanziamento?
- No. La Corte ha ribadito che l’usurarietà va verificata al momento della pattuizione . Se successivamente il tasso supera la soglia per effetto di variazioni unilaterali comunicate, non si configura usura sopravvenuta , salvo il caso in cui la nuova pattuizione non sia stata accettata.
- Come funzionano le transazioni fiscali nelle procedure concorsuali?
- Il debitore può proporre all’erario e agli enti previdenziali il pagamento di una parte del credito (comprese sanzioni e interessi) nell’ambito di un piano omologato. Il correttivo ter consente l’omologazione anche senza il voto favorevole dell’ente se la proposta è più conveniente della liquidazione .
- Cosa prevede la legge per proteggere le prestazioni INPS dal pignoramento?
- Alcune prestazioni (assegni di maternità, assegni familiari, assegni di mantenimento) sono impignorabili. La circolare INPS 130/2025 recepisce la giurisprudenza che tutela gli assegni di mantenimento , mentre altre indennità come l’anticipazione NASpI sono pignorabili .
- È possibile chiedere un abbattimento degli interessi bancari se la banca non ha indicato il piano di ammortamento?
- Secondo la Cassazione, la mancata indicazione del piano di ammortamento “alla francese” non determina la nullità del contratto . Tuttavia, potrebbe essere oggetto di sanzioni amministrative per violazione della trasparenza; la banca può essere condannata a ricalcolare il piano.
- Chi può accedere alla composizione negoziata?
- Qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo in situazione di squilibrio patrimoniale o finanziario, indipendentemente dalle dimensioni, purché non si trovi in stato di insolvenza irreversibile. È un percorso volontario che richiede la nomina di un esperto .
- La rateizzazione dell’INPS sospende i fermi amministrativi?
- Sì, durante la rateizzazione regolarmente pagata, l’INPS non procede con fermi o ipoteche. Tuttavia, se si salta una rata, l’INPS può riattivare l’esecuzione.
- Le società di persone possono accedere alla procedura di sovraindebitamento?
- Le società di persone non sono ammesse; devono ricorrere agli strumenti del CCII (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione). Tuttavia, i soci illimitatamente responsabili possono proporre un piano del consumatore per i debiti personali.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
8.1 Esempio di rottamazione-quinquies per un’azienda di lavorazione vetro
Scenario: Un’azienda artigiana del vetro ha debiti fiscali e contributivi per complessivi €150.000, così suddivisi:
- Cartelle IRPEF e IVA: €60.000 di capitale, €20.000 di sanzioni, €10.000 di interessi di mora.
- Contributi INPS: €40.000 di capitale, €8.000 di sanzioni, €2.000 di interessi.
- Sanzioni per ritardato pagamento: €10.000.
Il debito totale è quindi €150.000 (90.000 capitale + 60.000 tra sanzioni e interessi).
Rottamazione-quinquies:
- Somme da pagare: la rottamazione consente di pagare solo la sorte capitale (€90.000) e le spese di notifica (stimiamo €2.000). Sanzioni, interessi di mora e aggio vengono annullati .
- Rateizzazione: l’azienda sceglie di diluire il pagamento in 54 rate bimestrali. Ogni rata sarà pari a (92.000 € / 54) ≈ €1.704. Su ogni rata si applica il 3% di interesse annuo, per un costo finanziario contenuto (circa €2.760 totali su nove anni).
- Risparmio: l’azienda evita di pagare €60.000 tra sanzioni e interessi, riducendo il debito totale di oltre il 40%.
Confrontando questa soluzione con una rateizzazione ordinaria (che prevederebbe il pagamento di €150.000 in 72 rate con interessi al tasso legale), la rottamazione comporta un risparmio significativo e consente di liberare risorse finanziarie per l’attività.
8.2 Esempio di contestazione di anatocismo
Un imprenditore ha sottoscritto nel 1998 un contratto di apertura di credito bancario. Nel corso degli anni la banca ha applicato l’anatocismo trimestrale, capitalizzando gli interessi a debito ogni tre mesi. Nel 2010 firma un addendum con il quale viene confermata la capitalizzazione senza indicazione esplicita.
Analisi:
- Poiché il contratto è antecedente al 9 febbraio 2000, la banca avrebbe dovuto stipulare una nuova pattuizione scritta che consenta l’anatocismo; la semplice continuazione non è sufficiente .
- L’addendum del 2010 potrebbe non essere valido se non contiene la volontà espressa del cliente di accettare la capitalizzazione. La Cassazione richiede un accordo esplicito.
Calcolo:
- Su un saldo medio di €50.000, con tasso del 10% e capitalizzazione trimestrale, la banca ha applicato interessi per €5.000 annui. Se l’anatocismo è nullo, gli interessi dovrebbero essere calcolati senza capitalizzazione, generando un risparmio stimato del 10–15% (circa €500–€750 all’anno). Su 20 anni, la differenza può superare €10.000.
Azione:
- L’imprenditore agisce in giudizio chiedendo la restituzione degli interessi anatocistici. La banca potrebbe preferire una transazione stragiudiziale, riducendo il debito residuo o restituendo una parte degli interessi.
8.3 Esempio di usura sopravvenuta
Una vetreria stipula nel 2019 un mutuo a tasso variabile (TEG 8%). Nel 2024 i tassi salgono e il TEG diventa del 12%, superando la soglia usura del 10%. L’imprenditore pensa che il contratto sia nullo.
Valutazione:
- La Cassazione ha chiarito che l’usura va valutata al momento della stipula: se al 2019 il tasso non era usurario, il superamento successivo non determina la nullità .
- Tuttavia, se la banca aumenta il tasso oltre la soglia senza la formalizzazione di una nuova pattuizione o senza adeguata comunicazione, la variazione può costituire violazione del contratto.
Strategia:
- Verificare se gli aumenti sono stati comunicati. Se la banca ha esercitato lo ius variandi, il cliente può recedere entro 60 giorni. Se non è stato fatto, la variazione è inefficace.
- Richiedere la restituzione degli interessi eccedenti la soglia e la rideterminazione del piano di ammortamento.
8.4 Simulazione di accordo di ristrutturazione dei debiti
Un’azienda di lavorazione vetro accumula debiti complessivi per €500.000: €200.000 con il Fisco, €100.000 con l’INPS e €200.000 verso fornitori e banche. Le entrate annuali sono €700.000, ma con margine ridotto a causa della crisi energetica. Dopo l’analisi, l’azienda valuta l’accesso all’accordo di ristrutturazione.
Proposta:
- Pagamento integrale dei crediti privilegiati (Fisco e INPS) utilizzando la rottamazione-quinquies per ridurre sanzioni e interessi. Il capitale dovuto diventa €300.000 (200.000 Fisco + 100.000 INPS). Il piano prevede il pagamento in 8 anni con un contributo annuale di €37.500.
- Offerta ai creditori chirografari (banche e fornitori) di una falcidia del 60%, con pagamento del 40% del credito (80.000 euro) in 5 anni.
- Contributo complessivo annuale: €53.500, compatibile con l’EBITDA.
Vantaggi:
- Gli importi dovuti vengono ridotti; la rottamazione abbatte €80.000 di sanzioni e interessi.
- Le azioni esecutive sono sospese per tutta la durata del procedimento .
- L’azienda continua a operare, mantiene i dipendenti e può ristrutturare l’indebitamento bancario.
9. Conclusione
Le aziende di lavorazione vetro operano in un mercato complesso, influenzato da fluttuazioni dei prezzi energetici e della domanda. Un’improvvisa riduzione dei ricavi o un contenzioso possono generare una spirale debitoria che coinvolge il Fisco, l’INPS e le banche. Ignorare le notifiche o affidarsi a soluzioni improvvisate può aggravare la situazione. È invece fondamentale conoscere gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione e agire tempestivamente.
In questo articolo abbiamo illustrato il contesto normativo aggiornato a gennaio 2026, le recenti sentenze della Cassazione sulla rottamazione, sui pignoramenti presso terzi e sulle clausole bancarie, e abbiamo spiegato come utilizzare le definizioni agevolate, le procedure di sovraindebitamento e la composizione negoziata. Abbiamo evidenziato la necessità di verificare i vizi degli atti, di coordinare le diverse procedure e di valutare con attenzione i costi e i benefici di ogni scelta.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff hanno maturato una profonda esperienza nella difesa dei contribuenti e delle imprese indebitate. Grazie alle sue qualifiche (cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC ed esperto negoziatore), può bloccare pignoramenti, interrompere le procedure esecutive, contestare contratti bancari illegittimi, ottenere sospensioni e rinegoziazioni e strutturare piani di rientro sostenibili. Il loro approccio è personalizzato: analizzano ogni posizione, identificano le soluzioni più adatte e affiancano il cliente fino alla completa definizione del debito.
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