Oreficeria con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire un laboratorio di oreficeria non significa soltanto dare vita a oggetti preziosi; in Italia comporta anche dover affrontare un sistema di imposizione fiscale, contributiva e bancario complesso, sempre più digitalizzato e rigoroso. Un laboratorio artigianale, proprio per la sua dimensione ridotta e per la frequente alternanza tra fasi di crescita e momenti di flessione, può accumulare rapidamente debiti con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS o con gli istituti di credito. Il tema è cruciale: ignorare o sottovalutare cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, avvisi di addebito o richieste di rientro da parte della banca espone ad azioni esecutive come pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche su immobili e conti correnti, oltre che a un’insostenibile escalation di sanzioni e interessi moratori. È quindi fondamentale conoscere i propri diritti, muoversi tempestivamente e sfruttare tutti gli strumenti di difesa previsti dall’ordinamento.

Nell’articolo che segue troverai un’analisi giuridica dettagliata e aggiornata a gennaio 2026. Esamineremo le principali normative (D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 546/1992, il nuovo Testo unico della giustizia tributaria introdotto con il D.Lgs. 175/2024, il Testo unico in materia di versamenti e riscossione del D.Lgs. 33/2025, le leggi di bilancio che hanno varato le rottamazioni e le tregue fiscali, la disciplina del sovraindebitamento prevista dal D.Lgs. 14/2019 e dai successivi decreti correttivi) e le decisioni più recenti della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale. Vedrai quali sono le scadenze, come verificare la validità delle notifiche, quando è possibile eccepire la prescrizione o la decadenza della pretesa, quali sono le sanzioni applicabili e quali soluzioni – giudiziali o stragiudiziali – permettono di chiudere il debito con il fisco, con l’INPS o con le banche.

Chi siamo e come possiamo aiutarti

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti seguono da anni artigiani, professionisti e imprenditori in difficoltà. Cassazionista, coordinatore di un team con competenze in diritto bancario, tributario e fallimentare, l’avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. È professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste qualifiche può valutare ogni situazione debitoria con uno sguardo tecnico e pragmatico, individuando la miglior strategia: analisi degli atti, ricorsi, sospensioni giudiziali, piani di rientro, accordi di ristrutturazione, accesso alle rottamazioni o alle procedure di sovraindebitamento, trattative con banche e finanziarie per ridurre o rinegoziare i debiti.

Hai ricevuto una cartella esattoriale, un avviso di addebito INPS, un preavviso di ipoteca o una lettera della banca? Non aspettare che la situazione degeneri. Contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Potrai capire come bloccare l’esecuzione, ridurre l’importo dovuto o azzerare i debiti con gli strumenti che la legge mette a disposizione.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Le fonti legislative fondamentali

Per affrontare i debiti tributari, previdenziali e bancari di un laboratorio di oreficeria è necessario conoscere le norme che disciplinano la riscossione e le tutele riconosciute al contribuente.

D.P.R. 602/1973 – Riscossione delle imposte sul reddito. Questa è la “spina dorsale” della riscossione. L’articolo 50 stabilisce che l’agente della riscossione può procedere all’esecuzione solo dopo aver notificato la cartella e trascorsi 60 giorni; decorso un anno dalla notifica senza che sia iniziata la procedura esecutiva, deve essere notificata un’intimazione di pagamento che concede altri 5 giorni . L’articolo 86 permette l’iscrizione del fermo amministrativo sui beni mobili registrati (autoveicoli) trascorsi 60 giorni dalla cartella, previa comunicazione di preavviso che dà al debitore 30 giorni per pagare o dimostrare che il veicolo è strumentale all’attività . L’articolo 77 regola la ipoteca esattoriale; il comma 2‑bis, come interpretato dalla Cassazione, precisa che il preavviso di ipoteca è un atto informativo-sollecitatorio che deve indicare solo il titolo e l’importo del credito ma non è necessario indicare gli immobili su cui si intende iscrivere l’ipoteca, informazione che sarà precisata solo con l’atto di iscrizione . L’articolo 76 impone che l’espropriazione immobiliare non possa essere avviata se il debito è inferiore a € 120 000 e l’immobile è l’unico bene di proprietà del debitore e sua abitazione principale; questa soglia si applica anche all’ipoteca .

D.Lgs. 546/1992 – Processo tributario. L’articolo 19 elenca gli atti impugnabili davanti alle Corti di giustizia tributaria: avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, provvedimenti di irrogazione sanzioni, cartelle di pagamento, avvisi di mora, preavvisi di fermo e di ipoteca e ogni atto per cui la legge preveda l’autonoma impugnabilità. Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica davanti al giudice tributario competente. Con il D.Lgs. 220/2023 la disciplina del processo è stata parzialmente riformata: sono stati attribuiti ai giudici poteri istruttori più ampi, la possibilità di disapplicare norme, di ammettere testimoni senza il consenso delle parti e di richiedere consulenze; soprattutto, il diritto alla prova è stato rafforzato, con l’onere della prova a carico dell’amministrazione che deve dimostrare la fondatezza della pretesa . Nel 2024 il legislatore ha poi approvato il Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026), che riunisce e coordina le norme processuali esistenti. L’articolo 65 di questo decreto conferma l’elenco degli atti impugnabili e ribadisce che gli atti non inclusi non possono essere impugnati autonomamente.

D.Lgs. 33/2025 – Testo unico in materia di versamenti e riscossione. Dal 1° gennaio 2026 riordina la disciplina dei versamenti e della riscossione. Tra le norme più rilevanti per chi ha debiti troviamo l’articolo 91, secondo cui l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo che sia necessario per evitare un pregiudizio imminente, mentre il ruolo e la cartella possono essere impugnati soltanto se la loro notifica produce effetti immediati; l’articolo conferma l’impostazione preesistente secondo cui ogni atto può essere contestato solo per vizi propri.

Leggi di bilancio e “tregue fiscali”. Nel 2023 la Legge 197/2022 ha introdotto la rottamazione quater (“definizione agevolata dei carichi”) che consentiva di estinguere debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica, con esclusione di sanzioni, interessi di mora e aggio; le domande dovevano essere presentate entro il 30 aprile 2023 . La stessa legge ha disposto lo stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino a € 1 000 riferiti al periodo 2000‑2015 . Nel 2025 la conversione del D.L. 202/2024 (Legge 15/2025) ha riaperto i termini per la rottamazione-quater, consentendo la riammissione a chi aveva perso il beneficio per il mancato pagamento delle prime rate. Con la Legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), è stata varata la rottamazione quinquies: i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti pagando solo il capitale e le spese senza interessi e sanzioni; possono essere inclusi anche i debiti già oggetto di precedenti rottamazioni e quelli decaduti dalle rateazioni . La richiesta va presentata entro il 30 aprile 2026; il primo versamento scade il 31 luglio 2026 e sono previste fino a 54 rate bimestrali (9 anni) .

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e successivi correttivi. Questo codice, entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022 e più volte modificato, ha riformato le procedure concorsuali per gli imprenditori ma ha anche inglobato la disciplina del sovraindebitamento delle persone fisiche e delle micro-imprese (già prevista dalla Legge 3/2012). Nel 2025 il D.Lgs. 13/2025 (convertito nella Legge 27/2025) ha introdotto importanti novità: la esdebitazione immediata (art. 283‑bis CCII) per il debitore persona fisica incapiente, cioè privo di beni da liquidare; tale procedura consente di ottenere la cancellazione dei debiti residui senza attendere i tre anni di liquidazione, a condizione che il debitore sia meritevole e non abbia causato la situazione per colpa grave . Lo stesso decreto ha reso più flessibile la transazione fiscale, permettendo di rateizzare i debiti fino a 144 rate e di negoziare importi inferiori a € 100 000 .

D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021 – Composizione negoziata della crisi d’impresa. Questa procedura stragiudiziale consente all’imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario di chiedere la nomina di un esperto indipendente per facilitare la ricerca di una soluzione negoziale con i creditori. La piattaforma telematica di Unioncamere permette di presentare la domanda e contiene checklist per elaborare il piano di risanamento . La composizione negoziata è stata pensata per prevenire la crisi e, se necessario, può sfociare in accordi con i creditori o piani di ristrutturazione.

1.2 Le pronunce più recenti della Corte di Cassazione

Il diritto vivente si forma non solo attraverso le leggi ma anche tramite la giurisprudenza. Nel 2025‑2026 la Corte di Cassazione e le Corti di giustizia tributaria hanno emanato sentenze rilevanti che delineano i confini della riscossione e delle tutele a favore dei contribuenti. Di seguito vengono illustrate le più significative, con un taglio operativo.

Notifica delle cartelle esattoriali e degli atti

Notifica via PEC. Con ordinanza n. 15710/2025, la Corte di Cassazione (sezione tributaria) ha precisato che, in caso di notifica della cartella via posta elettronica certificata, il fatto che l’indirizzo del mittente non sia presente nell’INI‑PEC non invalida automaticamente la notifica. È necessario che il contribuente dimostri un pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa derivante dall’utilizzo di un indirizzo PEC non iscritto; la semplice estraneità dell’indirizzo non è sufficiente . Questa pronuncia rafforza l’onere di allegare specifici danni e dimostra come le irregolarità formali non bastino per annullare la pretesa.

Notifica per irreperibilità. Con l’ordinanza n. 26548/2025 la Corte ha stabilito che, quando il messo notificatore afferma l’irreperibilità assoluta del destinatario e procede alla notifica semplificata ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. 600/1973, deve indicare le ricerche effettivamente svolte; se si limita a sottoscrivere un modello prestampato con formule generiche, la notifica è invalida . Nella stessa decisione la Corte ha precisato che, nell’ipotesi di irreperibilità, la notificazione può essere eseguita mediante deposito presso la casa comunale e affissione nell’albo, ma solo dopo aver verificato che il destinatario non è reperibile presso la sede o l’azienda e aver indicato tale verifica .

Onere della prova nelle notifiche postali. L’ordinanza n. 398/2026 ha sancito un principio di tutela del contribuente: la presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c. non solleva l’Amministrazione dall’onere di identificare l’atto. Se la cartella è notificata tramite raccomandata, l’ente impositore deve depositare una copia integrale del documento e dimostrare che i dati riportati sulla notifica corrispondono a quell’atto; solo dopo scatta l’onere del contribuente di dimostrare, ad esempio, che la busta era vuota . In assenza del deposito della copia dell’atto, la notifica rimane «tronca» e non può interrompere la prescrizione .

Ipoteca e fermo amministrativo

La Corte ha anche definito i requisiti dei preavvisi di ipoteca e dei preavvisi di fermo. L’ordinanza n. 25456/2025 (sezione tributaria) ha chiarito che il preavviso di iscrizione ipotecaria, previsto dall’art. 77, comma 2‑bis del D.P.R. 602/1973, ha una funzione informativa e sollecitatoria: deve indicare il titolo e l’ammontare del credito ma non deve indicare gli immobili su cui si procederà all’iscrizione dell’ipoteca. L’individuazione del bene avverrà solo al momento dell’iscrizione . La Corte ha inoltre ribadito che la soglia di € 120 000 di cui all’art. 76 per le espropriazioni immobiliari si applica anche alle ipoteche: se il debito complessivo è inferiore a tale importo e l’immobile è l’abitazione principale, l’ipoteca è illegittima .

Contributi previdenziali e INPS

Nell’ambito previdenziale, la Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 22802/2025, hanno ridisegnato il regime della prescrizione per la rendita vitalizia prevista dalla legge 1962: il diritto dell’imprenditore a versare contributi e quello del lavoratore a ottenere la rendita si prescrivono in 10 anni ciascuno, ma in successione; la prescrizione del secondo diritto comincia a decorrere solo dopo quella del primo . Questa impostazione ha comportato l’aggiornamento delle circolari INPS (circ. 141/2025) e impone agli operatori di verificare attentamente i termini di prescrizione.

Per gli artigiani e i commercianti, l’ordinanza n. 20966/2025 ha stabilito che la base imponibile per i contributi IVS include tutti i redditi d’impresa percepiti, compresi quelli derivanti dalla partecipazione a società di persone (socio accomandante), mentre sono esclusi i redditi da capitale (dividendi da società di capitali). La Corte ha motivato la decisione richiamando l’art. 3‑bis del D.L. 384/1992 (convertito in L. 438/1992) che estende la base contributiva a tutti i redditi d’impresa . Per un laboratorio di oreficeria che partecipa in altre società di persone, ciò significa che i contributi INPS potrebbero essere più elevati del previsto.

Usura e rapporti bancari

Nel rapporto con le banche è frequente che un laboratorio artigiano ricorra a scoperti di conto corrente o a linee di credito. È fondamentale verificare il tasso di interesse applicato: con l’ordinanza n. 32076/2025, la Cassazione ha ribadito che l’usurarietà del tasso va valutata al momento della pattuizione, non al momento del pagamento; è irrilevante che l’interesse diventi usurario a seguito di modifiche del tasso nel tempo. La Corte ha richiamato il D.L. 394/2000 e ha aggiunto che eventuali modifiche unilaterali dei tassi (ius variandi) costituiscono un nuovo accordo e non consentono di invocare l’usura sopravvenuta . Per i debitori questo significa che, per contestare l’usura, bisogna confrontare il tasso pattuito originariamente con i tassi soglia vigenti all’epoca.

1.3 La Corte costituzionale e le riforme del processo tributario

La Corte costituzionale ha avuto modo di esprimersi su diverse questioni legate alla riscossione e al processo tributario. Con la sentenza n. 36/2025 ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo 58, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 (come modificato dal D.Lgs. 220/2023) nella parte in cui vietava il deposito in appello delle deleghe, procure e altri atti di conferimento di poteri; la Consulta ha ritenuto che tale divieto violasse il diritto di difesa e il principio di ragionevolezza, poiché impediva al giudice di valutare l’indispensabilità di tali documenti . Con la sentenza n. 46/2025 la Corte ha invece respinto le questioni di legittimità costituzionale relative all’aggio dovuto agli agenti della riscossione (art. 17, comma 1, D.Lgs. 112/1999), confermando la legittimità della remunerazione dell’attività di riscossione . Queste pronunce evidenziano come il legislatore debba mantenere un equilibrio tra esigenze di gettito e diritti dei contribuenti e come la Corte costituzionale eserciti un controllo attento sulla ragionevolezza delle norme processuali.

2. Procedura passo per passo dopo la notifica dell’atto

Un laboratorio di oreficeria che riceve una cartella esattoriale, un avviso di addebito INPS o una richiesta di pagamento dalla banca non può rimandare l’esame dell’atto. Ogni tipologia di atto ha tempi e modalità di reazione diversi. Di seguito illustreremo le principali fasi operative.

2.1 Verifica della notifica e degli elementi essenziali

  1. Controllare il tipo di atto. Il primo passo consiste nel leggere attentamente l’atto ricevuto per capire se si tratta di una cartella di pagamento, di un avviso di addebito (INPS), di un avviso di mora, di un preavviso di fermo o di ipoteca, di una diffida bancaria o di un atto di pignoramento. Ogni atto ha requisiti specifici e tempi di impugnazione diversi.
  2. Verificare la regolarità della notifica. Se la notifica avviene via PEC, controllare che l’indirizzo del mittente appartenga all’agente della riscossione o all’ente; tuttavia, come evidenziato dalla Cassazione, la mancata iscrizione dell’indirizzo nell’INI‑PEC non basta per invalidarla . Se la notifica avviene per posta, verificare che l’avviso di ricevimento contenga un riferimento univoco all’atto notificato e che sia depositata una copia dell’atto; in mancanza, la notifica è inefficace e non interrompe la prescrizione .
  3. Controllare le intestazioni e gli importi. Verificare che i dati anagrafici siano corretti, che l’importo richiesto corrisponda ai debiti effettivi e che sia indicato il numero della cartella o dell’atto.
  4. Richiedere la copia integrale degli atti. Nel caso di estratto di ruolo o di avviso di addebito che non sia accompagnato dalla copia della cartella, è possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la copia integrale dell’atto. L’accesso agli atti è un diritto del contribuente e può rivelare vizi di forma o di sostanza.

2.2 Calcolo dei termini per il ricorso e decadenza

  1. Cartella di pagamento. Il contribuente ha 60 giorni dalla data di notifica per presentare ricorso alle Corti di giustizia tributaria (art. 21, D.Lgs. 546/1992). Decorso un anno dalla notifica senza che sia iniziata l’esecuzione, la cartella perde efficacia e deve essere preceduta da un’intimazione di pagamento . Se la cartella non è mai stata notificata, può essere impugnata in qualsiasi momento con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 615 c.p.c.) perché manca il presupposto dell’esecuzione.
  2. Avviso di addebito INPS. L’avviso di addebito sostituisce la cartella per i contributi previdenziali. Deve essere notificato al debitore, il quale ha 40 giorni per proporre opposizione davanti al giudice del lavoro (art. 24, L. 4/1952). Se l’avviso non indica le modalità di calcolo o se è decorso il termine di prescrizione, può essere impugnato.
  3. Preavviso di fermo amministrativo. L’agente della riscossione deve inviare un preavviso almeno 30 giorni prima dell’iscrizione del fermo. Il preavviso è impugnabile entro 60 giorni se contiene vizi propri (es. notifica della cartella inesistente, importo errato) e può essere contestato direttamente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o al giudice tributario.
  4. Preavviso di ipoteca. Analogamente al fermo, il preavviso di ipoteca deve essere notificato con anticipo e contiene soltanto l’indicazione del titolo e dell’importo ; se mancano i riferimenti necessari o se l’importo è inferiore alle soglie di legge, è possibile impugnare l’atto entro 60 giorni.
  5. Intimazione di pagamento. L’intimazione, prevista dall’art. 50 D.P.R. 602/1973, è necessaria per far proseguire l’esecuzione dopo un anno dalla cartella; può essere impugnata entro 60 giorni solo per vizi propri. È consigliabile controllare la data di notifica della cartella e calcolare se la richiesta sia tempestiva.

2.3 Prescrizione e decadenza

Uno strumento di difesa fondamentale è l’eccezione di prescrizione o di decadenza della pretesa. Le scadenze variano a seconda della natura del tributo o del contributo:

  • Imposte erariali (IRPEF, IVA, IRES). La cartella emessa a seguito di dichiarazione infedele o tardiva deve essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; se manca la dichiarazione, il termine è raddoppiato. Dopo la notifica, il debito si prescrive in 10 anni (art. 2946 c.c.), ma per alcune imposte indirette il termine è quinquennale. L’ordinanza 398/2026 ha chiarito che la semplice spedizione di una raccomandata non interrompe la prescrizione se non è identificabile l’atto .
  • Tributi locali (IMU, TARI). Sono soggetti a prescrizione quinquennale. Gli enti locali spesso emettono avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. Anche in questo caso l’interruzione richiede la notifica di un atto identificabile.
  • Contributi INPS. La legge 335/1995 prevede la prescrizione quinquennale per i contributi previdenziali; se però l’INPS procede con atti interruttivi (avvisi, cartelle), il termine si interrompe e ricomincia da capo. La prescrizione per le rendite vitalizie segue le regole dettate dalle Sezioni Unite 22802/2025 .
  • Sanzioni amministrative (es. violazioni del Codice della Strada). Sono soggette a prescrizione quinquennale e i relativi avvisi sono impugnabili davanti al giudice di pace o alla Corte di giustizia tributaria a seconda della competenza.

Sollevare l’eccezione di prescrizione è complesso e richiede una verifica degli atti: occorre ricostruire la sequenza delle notifiche, controllare se l’ente ha depositato le copie degli atti e verificare la data effettiva in cui la notifica si è perfezionata. In assenza di un atto interruttivo valido, il debito è prescritto e può essere dichiarato nullo.

2.4 Rateizzazione e sospensione

Se il debito è fondato ma il laboratorio non dispone delle risorse per pagare in un’unica soluzione, l’ordinamento consente di chiedere la rateizzazione dell’importo e, in determinati casi, la sospensione dell’esecuzione. Il nuovo art. 19 del D.P.R. 602/1973, come modificato dalle riforme recenti, prevede diverse formule:

  1. Rateizzazione ordinaria (fino a 84 rate mensili). Per debiti fino a € 120 000 la richiesta può essere presentata direttamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione; non è richiesta alcuna garanzia, ma il contribuente deve dimostrare la temporanea difficoltà economica. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50. In caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, si decade dal beneficio.
  2. Rateizzazione straordinaria (fino a 120 rate). Per debiti superiori a € 120 000 o per chi ha una comprovata grave difficoltà economica, è possibile richiedere un piano fino a dieci anni. Occorre presentare un’istanza documentata allegando la situazione patrimoniale, il bilancio, l’elenco dei creditori e un piano finanziario che dimostri la sostenibilità delle rate. Le riforme introdotte nel 2025 prevedono che il numero minimo di rate aumenti progressivamente (85 rate per richieste presentate nel biennio 2025‑2026; 97 rate nel 2027‑2028; 109 rate dal 2029), consentendo di spalmare il debito in modo più leggero.
  3. Sospensione amministrativa. In presenza di ricorso o di domanda di definizione agevolata, il contribuente può chiedere all’agente della riscossione la sospensione delle procedure esecutive. È necessario allegare il ricorso e dimostrare che sussistono i presupposti legali (es. annullamento dell’atto, pendenza di definizione agevolata, domanda di sovraindebitamento). La sospensione non pregiudica il diritto di riscuotere ma blocca temporaneamente ipoteche e pignoramenti.
  4. Sospensione giudiziale (art. 47, D.Lgs. 546/1992). Il giudice tributario può sospendere l’esecuzione dell’atto se il ricorrente dimostra sia l’fumus boni iuris (seria probabilità di vittoria) sia il periculum in mora (danno grave e irreparabile). La domanda va presentata con ricorso e può essere riproposta in grado di appello se rigettata.

2.5 Procedura di sovraindebitamento

Quando i debiti complessivi (tributari, previdenziali e bancari) superano la capacità di rimborso del laboratorio, è opportuno valutare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi d’impresa. Le principali sono:

  1. Piano del consumatore (artt. 67‑68 CCII). Rivolto alla persona fisica consumatore, consente di proporre un piano di rientro con pagamento parziale dei debiti. Il giudice omologa il piano se rispetta i requisiti di meritevolezza e sostenibilità. Il piano può prevedere l’esdebitazione del debito residuo al termine del pagamento.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 71‑79 CCII). Si applica al debitore non imprenditore (professionista o micro-impresa) e richiede l’approvazione dei creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti. L’accordo può comprendere l’esdebitazione e la falcidia di tributi e contributi entro i limiti previsti dalla transazione fiscale.
  3. Concordato minore (artt. 84‑90 CCII). È una procedura concorsuale riservata agli imprenditori minori (tra cui molte imprese artigiane) che consente di proporre un concordato con pagamento parziale dei debiti. Può prevedere la continuità aziendale e consente di bloccare le azioni esecutive.
  4. Liquidazione controllata (artt. 268‑280 CCII). Il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni per ripagare i crediti; la procedura dura tre anni e al termine il debitore ottiene l’esdebitazione. Questa procedura è obbligatoria per chi non può presentare un piano o un accordo.
  5. Esdebitazione immediata (art. 283‑bis CCII). Introdotta dal D.Lgs. 13/2025, consente al debitore persona fisica incapiente (privo di beni e di redditualità) di essere liberato dai debiti residui senza attendere i tre anni di liquidazione, purché sia meritevole e non abbia agevolato i creditori con atti in frode . È una procedura “una tantum” e, se entro quattro anni dall’esdebitazione il debitore riceve beni o utilità per successione o donazione, deve destinarne almeno il 10 % ai creditori.

Il ricorso a tali procedure richiede l’intervento di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e di un professionista iscritto (gestore della crisi), che redige la relazione e assiste il debitore. L’avv. Monardo, essendo gestore della crisi, può presentare la domanda al tribunale competente e guidare il laboratorio in tutte le fasi.

3. Difese e strategie legali

Ogni situazione debitoria è unica e richiede un’analisi personalizzata, ma esistono strategie ricorrenti che permettono di ridurre l’importo dovuto o di annullare la pretesa. Di seguito vengono analizzate le principali difese con un taglio pratico.

3.1 Impugnazione per vizi della notifica

La notifica dell’atto è il presupposto per l’esigibilità del credito. Ecco alcuni vizi frequenti e come farli valere:

  1. Indirizzo PEC del mittente non certificato. Se la cartella è stata inviata da un indirizzo PEC non presente nei registri pubblici, occorre verificare se ciò abbia determinato un pregiudizio concreto alla difesa. La Cassazione ha precisato che l’estraneità dell’indirizzo al registro INI‑PEC non invalida automaticamente la notifica ; sarà necessario dimostrare che la notifica proveniente da un indirizzo ignoto ha impedito l’esercizio del diritto di difesa (es. la busta è stata considerata spam, o era carica di malware).
  2. Relata di notifica incompleta. Quando il messo notificatore dichiara l’irreperibilità del destinatario, deve indicare le ricerche svolte (verifica presso l’abitazione, l’azienda, la sede legale). Un modulo prestampato con frasi generiche rende la notifica invalida . È possibile eccepire la nullità davanti al giudice tributario allegando la relata lacunosa.
  3. Oggetto della raccomandata non individuabile. Se la cartella è inviata per posta senza che sia possibile collegare l’avviso di ricevimento a un atto specifico (mancanza del numero di protocollo o della copia dell’atto), l’ente deve produrre la copia integrale dell’atto per far valere la presunzione di conoscenza; in mancanza, la notifica non interrompe la prescrizione . La strategia difensiva consiste nel chiedere al giudice di dichiarare la notifica inesistente e, di conseguenza, l’invalidità dell’atto esecutivo (fermo, ipoteca, pignoramento) a esso collegato.
  4. Mancata notifica degli atti presupposti. Spesso i contribuenti ricevono un preavviso di fermo o di ipoteca senza aver mai ricevuto la cartella o l’avviso di accertamento. In tal caso è possibile impugnare l’atto notificato contestando la mancata notifica degli atti presupposti. La giurisprudenza riconosce che l’atto successivo è illegittimo se l’atto presupposto non è stato comunicato e il contribuente non ha potuto difendersi .

3.2 Eccezione di prescrizione e decadenza

Sollevare l’eccezione di prescrizione richiede la ricostruzione cronologica degli atti notificati. I passi operativi sono:

  1. Richiedere l’estratto di ruolo e tutte le relate di notifica. Da questi documenti si individua la data di notificazione degli atti interruttivi e si verifica se i termini sono trascorsi. Se l’estratto di ruolo è l’unico atto notificato e non sono state allegate le cartelle, l’estratto non è impugnabile autonomamente ma può essere utilizzato per dimostrare la mancata notifica .
  2. Calcolare il termine prescrizionale. Per i tributi erariali il termine ordinario è decennale; per i contributi previdenziali è quinquennale; per le sanzioni amministrative è quinquennale; per le rendite vitalizie decorrono termini successivi come precisato dalle Sezioni Unite . Se l’ente non produce un atto interruttivo valido, il termine decorre dalla data in cui il debito è sorto (ad esempio dalla notifica della cartella mai avvenuta). Per le cartelle relative all’IVA il termine è decennale.
  3. Dimostrare l’inesistenza di atti interruttivi. Qualora l’ente produca solo l’avviso di ricevimento di una raccomandata, occorre contestare l’inesistenza dell’atto e chiedere al giudice di non considerarlo. La Cassazione ha riconosciuto che la mancanza di una prova dell’atto notificato rende la comunicazione inefficace .
  4. Richiedere la declaratoria di prescrizione. Se i termini sono trascorsi, il giudice accoglierà l’eccezione e annullerà l’atto. Ciò comporta la cancellazione del fermo, dell’ipoteca o del pignoramento e la restituzione delle somme eventualmente versate.

3.3 Contestazione dell’importo e delle sanzioni

In molti casi l’importo richiesto comprende sanzioni e interessi che possono essere ridotti o annullati. Le strategie principali sono:

  1. Verifica del calcolo. Controllare che le sanzioni non siano state cumulate con interessi moratori superiori ai limiti previsti. In presenza di un ravvedimento operoso, l’importo delle sanzioni può essere ridotto; se l’ente ha sommato sanzioni per violazioni diverse senza rispettare il cumulo giuridico, è possibile chiederne la riduzione.
  2. Usura e anatocismo bancario. Se il debito deriva da scoperti bancari o da finanziamenti, è opportuno far analizzare i contratti per verificare l’usurarietà dei tassi pattuiti, alla luce dei tassi soglia vigenti alla data di stipula. La Cassazione ha chiarito che l’usura deve essere valutata al momento dell’accordo e non in seguito . Eventuali interessi usurari sono nulli e la banca deve restituire le somme pagate in eccedenza.
  3. Sanzioni amministrative accessorie. Nel caso di violazioni del Codice della Strada (ad esempio, multa per parcheggio irregolare con targa dell’azienda), l’atto può essere impugnato davanti al giudice competente (giudice di pace o giudice tributario). Le procedure di rottamazione e di stralcio non sempre eliminano la sanzione principale, ma possono abbuonare interessi e aggio.

3.4 Difese contro fermi e ipoteche

L’iscrizione di un fermo amministrativo o di un’ipoteca può paralizzare l’attività del laboratorio. Per evitarlo è essenziale agire tempestivamente:

  1. Impugnare il preavviso. Il preavviso di fermo o di ipoteca deve essere motivato; se non indica le cartelle su cui si basa o se le cartelle non sono state notificate, l’atto è nullo. È possibile impugnare l’atto entro 60 giorni e chiedere la sospensione dell’iscrizione.
  2. Dimostrare l’uso strumentale del bene. Per i veicoli utilizzati per l’attività (consegna di gioielli, trasporto di materiali), il fermo amministrativo non dovrebbe essere iscritto poiché il bene è strumentale. In tal caso occorre documentare l’uso professionale e richiedere l’annullamento del fermo.
  3. Soglia di € 120 000 per l’ipoteca. Se il debito complessivo è inferiore a € 120 000 e l’immobile è l’abitazione principale, l’ipoteca è illegittima . Anche quando il debito supera € 20 000 ma non raggiunge € 120 000, l’ipoteca può essere iscritta, ma non si potrà procedere all’esecuzione forzata; in ogni caso, i giudici tributari hanno precisato che la finalità dell’ipoteca è cautelare e non deve essere sproporzionata.
  4. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). Se l’iscrizione di ipoteca o il fermo sono stati eseguiti nonostante l’assenza di notifica della cartella, è possibile ricorrere al giudice dell’esecuzione per far dichiarare l’inesistenza del titolo.

3.5 Rateizzazione e trattative con l’ente

Molti contribuenti ignorano che, prima dell’iscrizione di fermo o di ipoteca, è possibile negoziare con l’agente della riscossione. La richiesta di rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 può essere presentata anche dopo la notifica della cartella, ma prima dell’inizio dell’esecuzione. In presenza di un piano di rientro, l’ente sospende l’iscrizione di fermi e ipoteche. Per debiti inferiori a € 120 000 non è richiesta garanzia; per importi superiori può essere necessaria una polizza fideiussoria o l’ipoteca volontaria su un bene. L’importo minimo della rata e la durata variano in base alla data di presentazione della domanda, come illustrato nella tabella che segue.

3.6 Strategie bancarie

Oltre ai debiti con l’erario e l’INPS, un laboratorio di oreficeria può essere indebitato con banche o società finanziarie. Le principali tecniche difensive sono:

  1. Revisione dei contratti di finanziamento. Analizzare i contratti di mutuo, leasing, factoring o scoperto per individuare clausole vessatorie, anatocistiche o usurarie. La Cassazione ha confermato che l’usura va valutata alla stipula ; se il tasso oltrepassa il limite, sono dovuti solo gli interessi al tasso legale.
  2. Opposizione al decreto ingiuntivo. Se la banca richiede il pagamento mediante decreto ingiuntivo, è possibile proporre opposizione entro 40 giorni, deducendo la nullità delle clausole o l’applicazione di interessi illegittimi.
  3. Accordo di ristrutturazione del debito con la banca. Negoziare un piano di rientro extragiudiziale che preveda la riduzione del tasso, la sospensione delle rate o la cancellazione parziale del debito. La banca può essere interessata a un accordo per evitare la procedura concorsuale, soprattutto se il laboratorio mostra un piano credibile di risanamento.

3.7 Pignoramento del conto corrente e tutela dell’abitazione principale

Oltre ai fermi e alle ipoteche, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può agire direttamente sui conti correnti attraverso il cosiddetto pignoramento presso terzi disciplinato dall’articolo 72‑bis del D.P.R. 602/1973. Questa norma consente al concessionario di riscossione di notificare alla banca un atto con cui vincola le somme presenti sul conto del debitore e ordina al terzo (istituto di credito) di versarle nei limiti del debito. Si tratta di una procedura rapida e invasiva, che può mettere in crisi la liquidità del laboratorio.

Per difendersi occorre conoscere alcuni punti fondamentali:

  1. Revoca del pignoramento ex art. 72‑bis. L’articolo 72‑bis offre al contribuente due vie per ottenere la revoca: l’estinzione totale del debito oppure la rateizzazione delle cartelle. La norma prevede che il contribuente possa interrompere gli effetti del pignoramento pagando l’intero importo dovuto o presentando domanda di rateizzazione; in quest’ultimo caso, il pagamento della prima rata è determinante per sospendere l’azione esecutiva . L’istanza di sospensione deve essere inviata via PEC all’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione competente, allegando la ricevuta del pagamento. Una volta verificato il pagamento, l’Agenzia revoca il pignoramento con comunicazione alla banca . È quindi possibile evitare il blocco definitivo del conto presentando tempestivamente la domanda e versando almeno la prima rata.
  2. Tutela delle somme impignorabili. Il pignoramento non può colpire indiscriminatamente tutte le somme presenti sul conto. Restano impignorabili o limitatamente pignorabili:
  3. gli stipendi e le pensioni accreditati sul conto nella misura prevista dall’art. 545 c.p.c. (impignorabilità fino al triplo dell’assegno sociale e pignorabilità nella misura di un quinto del residuo);
  4. i crediti alimentari, le indennità di maternità e altre provvidenze assistenziali;
  5. le somme relative a assegni di famiglia o a fondi di garanzia. È opportuno comunicare alla banca la natura impignorabile delle somme per evitare che vengano vincolate.
  6. Tutela dell’abitazione principale. Se il laboratorio opera in locali contigui alla casa di abitazione del titolare, occorre ricordare che la prima casa (unica abitazione di proprietà destinata a residenza) è impignorabile dall’Agente della riscossione. La Cassazione, con ordinanza n. 32759/2024, ha confermato che l’esecuzione immobiliare è improcedibile quando riguarda l’unico immobile di proprietà adibito a residenza principale . L’art. 76 D.P.R. 602/1973 stabilisce che l’agente non può procedere all’espropriazione se l’immobile è l’unica casa del debitore, è adibito ad abitazione e non appartiene alle categorie di lusso (A/8 o A/9) . Inoltre, per procedere al pignoramento, il debito deve superare € 120 000 . Questa tutela si applica ai debiti tributari e previdenziali e non riguarda i debiti bancari, per i quali valgono regole diverse.
  7. Proporzionalità e contestazione. Il pignoramento del conto può essere contestato se non c’è proporzione tra l’importo del debito e le somme bloccate, se sono state vincolate somme impignorabili o se l’atto presupposto (cartella, avviso di addebito) presenta vizi. La richiesta di rateizzazione, l’avvio di una procedura di sovraindebitamento o la presentazione di un ricorso giudiziale può sospendere o ridurre gli effetti del pignoramento.

Questa conoscenza consente di reagire prontamente: l’imprenditore deve monitorare il proprio cassetto fiscale e i saldi bancari, verificare eventuali avvisi di pignoramento e, in caso di blocco, rivolgersi subito a un professionista per attivare la procedura di revoca.

Come revocare il pignoramento passo per passo

Per rendere più concreti gli strumenti di difesa, ecco un percorso operativo per revocare un pignoramento bancario ai sensi dell’art. 72‑bis:

  1. Identifica l’atto e verifica i termini. Quando ricevi la notifica del pignoramento (via PEC o raccomandata), controlla che sia indicata la cartella di riferimento e verifica se ci sono i presupposti per contestare la notifica. Se la cartella non è stata notificata o è prescritta, valuta l’opposizione all’esecuzione. In ogni caso, per non perdere tempo, prepara la documentazione per la rateizzazione.
  2. Richiedi la rateizzazione. Accedi al portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e presenta la domanda di rateizzazione per le cartelle oggetto del pignoramento, allegando la documentazione che dimostra la temporanea difficoltà economica (modello ISEE, bilanci, dichiarazioni dei redditi). Specifica che la rateizzazione è finalizzata alla revoca del pignoramento. Scegli il numero di rate compatibile con il tuo cash flow (fino a 72 rate ordinarie o 120 per situazioni di grave difficoltà).
  3. Paga la prima rata. Il pagamento della prima rata è la condizione necessaria per sospendere gli effetti del pignoramento . Effettua il versamento con un metodo tracciato (F24 o bollettino) e conserva la ricevuta.
  4. Invia l’istanza di sospensione. Predisponi un’istanza con cui chiedi la sospensione dell’esecuzione, allegando la copia della domanda di rateizzazione e la ricevuta di pagamento della prima rata. Invia l’istanza tramite PEC all’indirizzo dell’ufficio provinciale competente; indica nell’oggetto i riferimenti della cartella e del pignoramento.
  5. Attendi la revoca. L’Agenzia verificherà i requisiti e, se la richiesta è accolta, invierà alla banca e al debitore una comunicazione di revoca del pignoramento . A questo punto, le somme presenti sul conto tornano disponibili; resta però il vincolo sulle eventuali somme che matureranno successivamente se non verranno pagate le rate.
  6. Mantieni il piano di rientro. Dopo la revoca, rispetta puntualmente le scadenze delle rate. Un nuovo inadempimento può comportare l’emissione di un nuovo pignoramento e la perdita dei benefici.

Seguendo questi passaggi, il debitore può bloccare l’azione esecutiva e recuperare la disponibilità del conto, evitando la paralisi dell’attività.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e sovraindebitamento

Gli strumenti di “tregua fiscale” e di definizione agevolata permettono di estinguere i debiti con un importo inferiore rispetto a quello richiesto. Di seguito sono illustrati i principali strumenti disponibili nel 2026.

4.1 Rottamazione‑quater e definizione agevolata 2023

La Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione‑quater per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. I contribuenti potevano pagare solo il capitale e le spese di notifica, escludendo interessi, sanzioni e aggio . Le domande dovevano essere presentate entro il 30 aprile 2023. Per le sanzioni amministrative (come le multe stradali), la definizione abbuonava gli interessi e l’aggio ma non la sanzione principale . Nel 2025, con la legge di conversione del D.L. 202/2024, è stata prevista la riammissione: chi non aveva pagato le prime due rate (31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023) poteva rientrare pagando entro il 31 maggio 2025 (con 5 giorni di tolleranza) e proseguire i versamenti. Questa possibilità è utile per chi aveva perso il beneficio e desidera ancora chiudere i debiti con forti riduzioni.

4.2 Rottamazione‑quinquies 2026

La Legge di bilancio 2026 ha varato la rottamazione‑quinquies, un ulteriore strumento di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Possono essere inclusi i debiti tributari (IVA, IRPEF, IRES), i contributi previdenziali INPS e le sanzioni amministrative (limitatamente agli interessi) . Sono esclusi i carichi relativi a risorse proprie dell’UE, il recupero di aiuti di Stato e le somme dovute per condanne della Corte dei conti. Possono rientrare anche i debiti già inseriti in precedenti rottamazioni (addirittura quelli decaduti) . I punti principali sono:

  • Domanda entro il 30 aprile 2026. Il contribuente deve presentare l’istanza telematica accedendo all’area riservata o utilizzando la piattaforma pubblica dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. È possibile richiedere un “prospetto informativo” che riassume i carichi definibili.
  • Pagamento in 1 o 54 rate. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali (9 anni) . Il piano comporta un tasso di interesse di rateizzazione del 2 %, ma sono esclusi interessi di mora, sanzioni e aggio.
  • Effetti della domanda. Con la presentazione della domanda si sospende la riscossione; eventuali procedure esecutive già avviate proseguono fino al primo incanto ma, se non ci sono incanti o se l’immobile non è venduto, vengono sospese. Le misure cautelari (ipoteca e fermo) restano ma non producono nuovi effetti .
  • Inadempimento e decadenza. Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita del beneficio e la ripresa della riscossione, con la detrazione delle somme già versate.

La rottamazione‑quinquies rappresenta un’occasione per gli artigiani indebitati di chiudere contenziosi ultradecennali con sconti significativi. È consigliabile verificare se i debiti rientrino nel periodo 2000‑2023 e se siano ancora iscritti a ruolo.

4.3 Stralcio dei debiti di modesta entità

La Legge 197/2022 ha previsto lo stralcio automatico dei singoli carichi di importo residuo fino a € 1 000 affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2015. Lo stralcio si è perfezionato il 31 marzo 2023 per i tributi statali e il 30 aprile 2023 per i tributi locali; per le entrate non statali i comuni avevano la facoltà di non aderire. Lo stralcio ha cancellato sanzioni, interessi e aggio; per i tributi locali rimaneva dovuta la quota capitale salvo decisioni diverse dell’ente . Anche se l’operazione si è completata nel 2023, è importante tenerne conto perché molti contribuenti hanno visto ridursi i propri debiti residui.

4.4 Transazione fiscale e ristrutturazione dei debiti

Per chi accede al concordato minore o all’accordo di ristrutturazione nell’ambito del sovraindebitamento, è prevista la transazione fiscale: l’Agenzia delle Entrate può accettare il pagamento parziale del debito tributario. Le novità del 2025 consentono di rateizzare fino a 144 rate e di definire debiti di importo inferiore a € 100 000 . La transazione fiscale richiede la relazione attestativa di un professionista (gestore della crisi) che certifichi la fattibilità e la convenienza della proposta.

4.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa

La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021, è un percorso volontario per le imprese che vogliono prevenire la crisi. L’imprenditore accede alla piattaforma telematica predisposta da Unioncamere, compila un test di autovalutazione e chiede la nomina di un esperto indipendente. L’esperto assiste le parti nella ricerca di soluzioni (rinuncia parziale dei creditori, allungamento dei termini, accordi con l’INPS e con l’Agenzia delle Entrate). La procedura può sfociare in un contratto di ristrutturazione, in un concordato semplificato o nell’accesso al concordato minore o alla liquidazione controllata. Per i laboratori di oreficeria, questa procedura può essere utile per negoziare con fornitori e banche e per evitare il fallimento.

4.6 Effetti della rottamazione quinquies sui ricorsi tributari

La rottamazione‑quinquies non è solo un’opportunità di risparmio; comporta anche importanti effetti processuali. La Legge di bilancio 2026 prevede che la presentazione della domanda di adesione determini l’improcedibilità dei ricorsi pendenti e la rinuncia automatica agli atti di impugnazione relativi ai carichi definibili . Questo significa che chi aderisce alla rottamazione non potrà più contestare i vizi di notifica o altre irregolarità delle cartelle incluse nella definizione.

In dettaglio:

  • Improcedibilità dei ricorsi pendenti. Se, prima di presentare la domanda di rottamazione, il contribuente aveva impugnato la cartella o l’avviso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria, il giudizio sarà dichiarato estinto per improcedibilità una volta accertata l’adesione alla rottamazione . Il giudice non valuterà più il merito della controversia e, normalmente, compenserà le spese.
  • Rinuncia ai vizi di notifica. L’atto di adesione comporta la rinuncia a contestare la notifica delle cartelle, anche se irregolare o inesistente . L’effetto opera di diritto e non richiede una dichiarazione espressa; per questo motivo, occorre valutare attentamente se la sanatoria convenga rispetto a un eventuale annullamento per vizi formali.
  • Ricorso successivo e adesione. È possibile presentare il ricorso e, successivamente, aderire alla rottamazione entro la scadenza (30 aprile 2026). In tal caso, il giudizio verrà ugualmente dichiarato improcedibile e il debitore dovrà pagare solo le somme dovute in rottamazione . Tuttavia, questa strategia ha senso solo se vi è una concreta possibilità di vittoria in giudizio; diversamente, si rischia di sostenere costi legali inutili.
  • Ricorsi già vinti e cartelle non annullate. Se il contribuente ha ottenuto una sentenza favorevole ma la cartella non è stata ancora sgravata dall’Agenzia, può comunque aderire alla rottamazione; in tal caso, il beneficio non incide sui carichi già annullati ma può essere utile per definire le somme residue .

Prima di presentare la domanda di rottamazione, è quindi fondamentale confrontarsi con un professionista per valutare se convenga rinunciare al ricorso. In alcuni casi, la contestazione dei vizi di notifica può portare all’annullamento totale del debito, mentre la rottamazione richiede comunque il pagamento del capitale. La valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando l’ammontare delle sanzioni e degli interessi abbuonati, la probabilità di vittoria in giudizio e il cash flow del laboratorio.

Rottamazione o ricorso?

Molti contribuenti si chiedono se sia meglio aderire subito alla rottamazione o impugnare la cartella e, solo in seguito, valutare la sanatoria. Una strategia prudente può essere quella di presentare ricorso per tutelare i diritti (soprattutto se si nutrono dubbi sulla notifica) e, parallelamente, preparare la domanda di rottamazione da inviare entro il 30 aprile 2026. Tuttavia, questa opzione richiede impegno e costi legali, per cui è consigliabile solo quando la contestazione ha solide basi: ad esempio, quando l’ente non ha mai notificato la cartella o quando l’importo richiesto è palesemente errato.

Inoltre, bisogna ricordare che la rottamazione quinquies non estingue i debiti diversi da quelli affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2023. Debiti successivi o carichi pendenti su cui non è ancora intervenuto l’affidamento dovranno essere pagati integralmente. La rottamazione non pregiudica l’accesso alle procedure di sovraindebitamento: chi aderisce alla definizione agevolata può successivamente presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione per i debiti residui, ma in tal caso perderà gli sconti ottenuti sulla parte già definita. Anche questo aspetto va considerato nella strategia complessiva.

Infine, la domanda di rottamazione comporta l’obbligo di pagare il 20 % delle somme dovute entro il 2026 (per chi sceglie il pagamento in più rate) e il restante 80 % nei nove anni successivi . Se il contribuente non rispetta questi termini, decade dal beneficio e dovrà pagare l’intero importo con sanzioni e interessi. È quindi necessario predisporre un piano finanziario realistico e prevedere eventuali margini di sicurezza.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti e imprenditori commettono errori che compromettono irrimediabilmente la possibilità di difendersi. Ecco i più frequenti e i consigli per evitarli:

5.1 Ignorare gli atti o pagarli senza controllare

Spesso il titolare del laboratorio ignora la cartella pensando che non riceverà ulteriori comunicazioni o che potrà “nascondersi”. Questo atteggiamento è pericoloso: l’Agente della riscossione può procedere con fermi, ipoteche e pignoramenti. Allo stesso modo, pagare la cartella senza verificare la legittimità può comportare la perdita del diritto a contestare la pretesa. Prima di pagare è sempre consigliabile far analizzare l’atto da un professionista.

5.2 Presentare ricorso fuori termine

I termini per impugnare sono perentori. Un ricorso presentato dopo 60 giorni è inammissibile, salvo che si dimostri la nullità o l’inesistenza della notifica (in tal caso il termine decorre dalla scoperta del vizio). Chi riceve più cartelle deve impugnare ciascuna entro i termini; non è possibile attendere la notifica del preavviso di fermo per contestare le cartelle sottostanti.

5.3 Affidarsi a consulenti non specializzati

Le normative su fisco, INPS e banche sono in continua evoluzione; solo un professionista esperto può valutare la strategia migliore. Affidarsi a consulenti improvvisati può portare a errori procedurali (ricorsi privi di motivazione, mancate richieste di sospensione, domande di rateizzazione incomplete) che compromettono la difesa.

5.4 Sottovalutare le opportunità di definizione agevolata

Molti debitori non presentano la domanda di rottamazione perché pensano che il beneficio sia riservato a grandi aziende o che i debiti siano troppo elevati. Al contrario, la rottamazione‑quinquies consente di estinguere anche importi consistenti con uno sconto rilevante. Non presentare la domanda entro il termine (30 aprile 2026) significa perdere una chance irripetibile.

5.5 Non valutare il sovraindebitamento

Le procedure di sovraindebitamento sono ancora poco conosciute, ma consentono a imprenditori individuali, professionisti e privati di risolvere situazioni debitorie disperate con la cancellazione del residuo. Molti artigiani non sanno di poter accedere al piano del consumatore o al concordato minore; altri pensano che la liquidazione sia una “bancarotta”, mentre in realtà consente di ripartire senza debiti. È essenziale confrontarsi con un gestore della crisi per valutare questa opzione.

5.6 Tralasciare la contestazione dell’usura bancaria

Nel rapporto con le banche, alcuni imprenditori non pensano di analizzare i tassi applicati. Tuttavia, un tasso usurario può annullare le clausole di interesse e ridurre notevolmente il debito. È consigliabile effettuare una perizia sui contratti di finanziamento e, se necessario, contestare giudizialmente l’usura o l’anatocismo.

5.7 Ignorare l’intimazione di pagamento

Un errore poco percepito ma potenzialmente fatale è non impugnare l’intimazione di pagamento. Con l’ordinanza n. 28706/2025 la Cassazione ha stabilito che il contribuente che riceve un’intimazione ai sensi dell’art. 50 D.P.R. 602/1973 e ritiene prescritto il debito deve proporre ricorso entro 60 giorni; in caso contrario perde per sempre la possibilità di eccepire la prescrizione . La Corte ha chiarito che l’intimazione è equiparabile all’avviso di mora, un atto tipico menzionato dall’art. 19 D.Lgs. 546/1992, e pertanto la sua impugnazione non è facoltativa ma è un onere per chi vuole far valere i propri diritti . Ignorare l’intimazione comporta la cristallizzazione del debito: anche se la cartella era prescritta, l’omessa impugnazione rende la pretesa definitiva e non più contestabile . Di conseguenza, è essenziale monitorare le notifiche e agire tempestivamente per non perdere la possibilità di far valere la prescrizione.

6. Tabelle riepilogative

Di seguito sono riportate alcune tabelle di sintesi per facilitare la consultazione. Le tabelle sono semplificate per rendere rapida la lettura; per una valutazione completa occorre riferirsi ai testi legislativi e alle pronunce citate.

6.1 Atti e termini di impugnazione

AttoNorma di riferimentoTermini per il ricorsoNote
Cartella di pagamentoArt. 26 e 50 D.P.R. 602/1973; art. 19 D.Lgs. 546/199260 giorni dal ricevimentoSe non è stata notificata, può essere impugnata in qualsiasi momento; dopo un anno senza esecuzione serve l’intimazione
Avviso di addebito INPSArt. 24 L. 4/195240 giorniSostituisce la cartella per i contributi previdenziali; impugnabile davanti al giudice del lavoro
Preavviso di fermo amministrativoArt. 86 D.P.R. 602/197360 giorniDeve essere motivato; consente 30 giorni per pagare o dimostrare l’uso strumentale del bene
Preavviso di ipotecaArt. 77 D.P.R. 602/197360 giorniÈ un atto informativo e sollecitatorio; non deve indicare gli immobili
Intimazione di pagamentoArt. 50 D.P.R. 602/197360 giorniNecessaria quando la cartella è scaduta da oltre un anno
Avviso di accertamento (imposte)Art. 29 D.L. 78/2010; art. 19 D.Lgs. 546/199260 giorniContestazione dell’imposta e delle sanzioni; può essere definito con acquiescenza o adesione
Pignoramento presso terziArt. 72‑bis D.P.R. 602/197360 giorniPuò essere impugnato per vizi del titolo o per violazione delle soglie di impignorabilità

6.2 Procedure di definizione agevolata

StrumentoDebiti inclusiDurata/pagamentoTermini
Rottamazione‑quater (L. 197/2022)Carichi affidati tra 1 gennaio 2000 e 30 giugno 2022Capitale e spese, esclusi interessi e sanzioni; fino a 18 rateDomanda entro 30 aprile 2023; riammissione entro 31 maggio 2025
Stralcio € 1 000Carichi fino a € 1 000 dal 2000 al 2015Cancellazione automatica di sanzioni, interessi e aggio31 marzo 2023 (Stato); 30 aprile 2023 (enti locali)
Rottamazione‑quinquies (L. 199/2025)Carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023Capitale e spese; fino a 54 rate bimestraliDomanda entro 30 aprile 2026; pagamento da luglio 2026
Transazione fiscaleDebiti tributari nell’ambito di accordi o concordatiRiduzione negoziata; fino a 144 rateDurante la procedura di sovraindebitamento
Esdebitazione immediata (art. 283‑bis CCII)Tutti i debiti residui di un debitore incapienteCancellazione immediata; eventuale obbligo di versare il 10 % delle sopravvenienze entro 4 anniUna sola volta nella vita del debitore

6.3 Soglie e limiti per fermi e ipoteche

MisuraSogliaFonte
Fermo amministrativo su autoveicoloNessuna soglia; può essere iscritto per qualsiasi importo, ma solo dopo 60 giorni dalla cartella e con preavviso di 30 giorniArt. 86 D.P.R. 602/1973
Ipoteca esattorialeImporto del debito superiore a € 20 000; non si procede all’espropriazione se l’abitazione è l’unica e il debito è < € 120 000Artt. 76–77 D.P.R. 602/1973
Pignoramento di stipendi/pensioniImpignorabilità fino al triplo dell’assegno sociale; limite del 20 % oltre tale sogliaArt. 545 c.p.c.; sentenze costituzionali

7. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una serie di domande frequenti raccolte dall’esperienza dello studio. Le risposte sono sintetiche; per una consulenza personalizzata si consiglia di contattare un professionista.

  1. La cartella può essere annullata perché è stata notificata da una PEC non iscritta? No. L’ordinanza 15710/2025 ha stabilito che l’estraneità dell’indirizzo PEC del mittente all’INI‑PEC non invalida di per sé la notifica. È necessario dimostrare un pregiudizio concreto al diritto di difesa .
  2. Se l’estratto di ruolo è l’unico atto ricevuto, posso impugnarlo? L’estratto di ruolo di per sé non è impugnabile; tuttavia, se non hai mai ricevuto la cartella, puoi impugnare l’intimazione di pagamento o il preavviso di fermo e dedurre l’inesistenza degli atti presupposti .
  3. Quanto tempo ho per impugnare una cartella esattoriale? 60 giorni dalla notifica. Decorso il termine, la cartella diventa definitiva; potrai contestarla solo per motivi di inesistenza della notifica o per prescrizione.
  4. Posso chiedere la rateizzazione anche dopo aver ricevuto il preavviso di fermo? Sì. La richiesta di rateizzazione può essere presentata fino a quando non inizia l’esecuzione; se la rateizzazione viene concessa, il fermo e l’ipoteca sono sospesi.
  5. Che differenza c’è tra prescrizione e decadenza? La prescrizione estingue il diritto se non viene esercitato per un certo periodo (ad esempio 5 anni per i contributi INPS, 10 anni per le imposte); la decadenza riguarda invece il potere dell’Amministrazione di emettere l’atto (ad esempio l’Agenzia deve notificare la cartella entro termini precisi). Può essere eccepita in sede di ricorso.
  6. Se non pago le prime rate della rottamazione‑quater, posso rientrare? Sì. La legge di conversione del D.L. 202/2024 (Legge 15/2025) ha previsto la riammissione alla rottamazione‑quater; presentando domanda e pagando entro il 31 maggio 2025 si può proseguire con le rate.
  7. La rottamazione‑quinquies riguarda anche i debiti INPS? Sì, la definizione agevolata 2026 include i contributi previdenziali affidati alla riscossione fino al 31 dicembre 2023 .
  8. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione? Si decade dal beneficio e si perde lo sconto su sanzioni e interessi; le somme già versate restano acquisite e verranno detratte dal debito residuo, che torna riscuotibile con sanzioni e interessi.
  9. Posso presentare un piano del consumatore se gestisco un laboratorio? Sì, se il laboratorio è organizzato come impresa individuale e il titolare è un consumatore (o ex imprenditore) può presentare il piano del consumatore per i debiti personali; altrimenti si applicheranno l’accordo di ristrutturazione o il concordato minore.
  10. Che cos’è l’esdebitazione immediata e chi può accedervi? È una procedura introdotta nel 2025 (art. 283‑bis CCII) che permette al debitore persona fisica incapiente di ottenere la cancellazione immediata dei debiti residui senza attendere i tre anni di liquidazione . È riservata a chi non possiede beni e non può pagare nemmeno parzialmente i creditori.
  11. La banca può iscrivere un’ipoteca sulla mia casa per un fido bancario? Sì, ma deve rispettare le norme del codice civile. Se il tasso è usurario o l’ipoteca è sproporzionata rispetto al credito, si può contestarne la validità.
  12. Come si verifica se un tasso è usurario? Si confronta il tasso effettivo globale praticato dalla banca con il tasso soglia pubblicato trimestralmente dal MEF. La Cassazione ha affermato che va considerato il momento della pattuizione .
  13. Ho ricevuto una notifica di ipoteca su un immobile che uso come laboratorio e abitazione. Cosa posso fare? Verifica innanzitutto l’importo del debito: se non supera € 120 000 e l’immobile è l’unico bene e residenza, l’ipoteca è illegittima . Impugna il preavviso entro 60 giorni e chiedi la sospensione.
  14. I debiti derivanti da multe stradali rientrano nella rottamazione? Sì, ma solo per quanto riguarda interessi e aggio; la sanzione principale resta dovuta【73963RPMINGER**67-L79?】
  15. Posso vendere i beni prima della liquidazione controllata? No. Durante la procedura di liquidazione controllata i beni del debitore sono vincolati; eventuali atti di disposizione possono essere revocati. È però possibile proporre al giudice la cessione di beni non strumentali per pagare i creditori.
  16. Esiste un modo per sospendere un pignoramento in corso? Sì. Presentando ricorso per sospensione giudiziale (art. 47 D.Lgs. 546/1992) o avviando una procedura di sovraindebitamento è possibile ottenere la sospensione degli atti esecutivi. Tuttavia, occorre agire rapidamente e dimostrare che il pignoramento arreca un danno irreparabile.
  17. Quali spese posso dedurre dal reddito se rateizzo? La rateizzazione non incide sulla deducibilità delle imposte. Tuttavia, le spese legali sostenute per il contenzioso sono deducibili come costi d’esercizio, mentre gli interessi di mora non sono deducibili.
  18. Le rottamazioni influiscono sul DURC? Sì. La normativa prevede che i contribuenti che accedono alla definizione agevolata e rispettano i versamenti siano considerati in regola ai fini del DURC; chi decade dal beneficio perde la regolarità.
  19. Devo chiudere l’attività per accedere alla liquidazione? No. Il Codice della crisi prevede che l’imprenditore minore possa continuare l’attività durante il concordato minore; nella liquidazione controllata, invece, i beni vengono liquidati, ma è possibile proseguire l’attività se questa produce reddito utile ai creditori.
  20. Cos’è la composizione negoziata e quando conviene? È una procedura stragiudiziale volontaria per prevenire la crisi d’impresa, introdotta dal D.L. 118/2021. Conviene quando si vuole evitare la procedura concorsuale e si ha ancora la possibilità di ristrutturare il debito con la collaborazione dei creditori .
  21. Come si revoca un pignoramento su conto corrente? La revoca è possibile grazie all’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973: il debitore deve presentare la domanda di rateizzazione delle cartelle oggetto del pignoramento, versare la prima rata e inviare un’istanza di sospensione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Dopo la verifica del pagamento, l’ente comunica alla banca la revoca e le somme tornano disponibili .
  22. Qual è la differenza tra rottamazione e saldo e stralcio? Con la rottamazione (ad esempio la quater o la quinquies) si pagano integralmente la quota capitale e le spese di notifica, mentre vengono abbuonati sanzioni, interessi di mora e aggio. Il “saldo e stralcio” è una misura straordinaria prevista per i contribuenti in difficoltà economica che consente di pagare solo una parte del capitale (ad esempio il 16 %, il 20 % o il 35 % a seconda dell’ISEE); questa misura è stata introdotta nel 2019 ed è stata riproposta in alcune sanatorie, ma non è attualmente in vigore. Con il saldo e stralcio l’abbattimento del debito è maggiore, ma i requisiti sono più stringenti e occorre dimostrare un reddito ISEE molto basso.
  23. Se chiudo l’attività di laboratorio, i debiti restano? Sì. La chiusura della partita IVA o la cessazione dell’attività non estingue automaticamente i debiti con il fisco, l’INPS o le banche. I debiti restano personali del titolare e, se non vengono pagati, possono essere riscossi sui beni personali. Solo l’accesso alle procedure concorsuali (concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione immediata) può portare alla cancellazione dei debiti residui.
  24. Posso aderire alla rottamazione quinquies se ho un contenzioso pendente con l’INPS o l’Agenzia delle Entrate? Sì. È possibile presentare la domanda di rottamazione anche se è pendente un ricorso. Tuttavia, la presentazione della domanda comporterà l’improcedibilità del ricorso per i carichi inseriti nella definizione e la rinuncia ai vizi di notifica . Pertanto occorre valutare se convenga più ottenere l’annullamento totale tramite ricorso o il risparmio su sanzioni e interessi tramite rottamazione.
  25. Quando conviene chiedere l’esdebitazione immediata? L’esdebitazione immediata è riservata alle persone fisiche incapienti (senza beni o redditi) che non possono soddisfare i creditori nemmeno in parte . Conviene quando i debiti residui sono tali da impedire qualsiasi ripresa economica e il debitore non ha prospettive di aumentare il proprio reddito nei tre anni successivi. È una procedura “una tantum”: può essere richiesta una sola volta e, se entro quattro anni si ricevono eredità o donazioni, occorre destinare il 10 % ai creditori.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Simulazione 1: Rottamazione‑quinquies di un laboratorio di oreficeria

Immaginiamo un laboratorio che negli anni ha accumulato debiti tributari e contributivi per € 150 000, composti da:

  • € 80 000 di IVA e IRPEF (ruoli affidati nel 2015);
  • € 40 000 di contributi INPS (ruoli affidati nel 2018);
  • € 30 000 di sanzioni e interessi.

Senza definizione agevolata, il totale da pagare ammonterebbe a € 150 000 + interessi di mora (circa 5 % annuo) e aggio (3 % circa), per un costo complessivo di oltre € 180 000. Con la rottamazione‑quinquies, il laboratorio pagherà solo € 120 000 (capitale e spese), risparmiando € 60 000 tra sanzioni, interessi e aggio. Se sceglie di rateizzare, potrà versare l’importo in 54 rate bimestrali da circa € 2 222 (al netto degli interessi di rateizzazione). Qualora il laboratorio ricevesse successivamente una cartella per un importo eccedente, potrà valutare l’inserimento nella procedura di sovraindebitamento.

8.2 Simulazione 2: Contestazione di una cartella con notifica irregolare

Un laboratorio riceve nel 2026 un preavviso di fermo per una cartella del 2018 mai notificata. L’estratto di ruolo riporta un importo di € 25 000. L’Agente della riscossione sostiene di aver inviato una raccomandata nel 2019 che avrebbe interrotto la prescrizione. Il laboratorio impugna il preavviso contestando la prescrizione quinquennale e la mancata notifica. In giudizio l’Agenzia produce solo l’avviso di ricevimento della raccomandata, senza copia della cartella. Applicando il principio affermato dalla Cassazione 398/2026, il giudice ritiene che l’ente non ha provato il contenuto del plico . Di conseguenza, la presunzione di conoscenza non si applica e la cartella è prescritta. Il giudice annulla il fermo, riconosce la prescrizione del debito e ordina la restituzione di eventuali somme riscosse.

8.3 Simulazione 3: Piano del consumatore per un orefice sovraindebitato

Mario, titolare di un laboratorio di oreficeria, ha debiti per € 200 000: € 60 000 con l’Agenzia delle Entrate, € 30 000 con l’INPS, € 70 000 con due banche e € 40 000 con fornitori. L’attività è calata; non riesce a pagare e le banche minacciano l’escussione delle garanzie. Mario si rivolge a un OCC e, con l’assistenza dell’avv. Monardo, presenta un piano del consumatore. Offre € 70 000 da versare in cinque anni (14 % ai creditori privilegiati, 10 % ai chirografari) grazie a un finanziamento dei familiari e alle entrate future. L’OCC redige la relazione attestando la fattibilità. L’INPS e l’Agenzia delle Entrate si oppongono, ma il giudice omologa il piano riconoscendo che la proposta garantisce ai creditori più di quanto otterrebbero nella liquidazione controllata. Al termine dei pagamenti, Mario ottiene la esdebitazione del residuo e mantiene la sua attività.

8.4 Simulazione 4: Usura bancaria su scoperto di conto corrente

Il laboratorio ha un fido bancario di € 50 000 con un tasso nominale del 12 % e commissioni non indicate chiaramente. Nel 2018 il tasso soglia pubblicato dal MEF era dell’11 %. Il consulente tecnico incaricato dall’avv. Monardo calcola il tasso effettivo globale (TEG) comprensivo di commissioni, che risulta del 13 %. Secondo l’ordinanza 32076/2025, l’usura va verificata alla data della pattuizione e non dopo . Il tasso effettivo supera il tasso soglia, quindi la clausola di interesse è nulla; la banca deve restituire gli interessi pagati oltre il tasso legale. In sede di trattativa, il laboratorio ottiene un accordo di ristrutturazione con riduzione del debito residuo a € 40 000 e dilazione a 6 anni.

8.5 Simulazione 5: Revoca del pignoramento su conto corrente

Lucia, orafa artigiana, riceve a marzo 2026 un atto di pignoramento presso terzi per un debito con l’Agenzia delle Entrate pari a € 35 000. La notifica arriva via PEC e la banca blocca immediatamente il suo conto corrente, impedendole di pagare fornitori e dipendenti. Lucia contatta l’avv. Monardo, che verifica la correttezza della notifica e consiglia la rateizzazione delle cartelle per ottenere la revoca. Viene presentata sul portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione una domanda di dilazione in 72 rate, allegando l’ISEE e le dichiarazioni dei redditi. Lucia versa la prima rata di € 486 e invia l’istanza di sospensione tramite PEC, allegando la ricevuta. L’Agenzia, dopo 20 giorni, comunica alla banca la revoca del pignoramento . Il conto viene sbloccato e Lucia può proseguire l’attività, versando regolarmente le rate mensili. Se avesse ignorato il pignoramento, avrebbe rischiato il blocco prolungato del conto e l’esecuzione forzata su altri beni.

8.6 Simulazione 6: Rottamazione o ricorso?

Il laboratorio “Gioielli d’Arte” riceve nel febbraio 2026 due cartelle esattoriali: una per € 12 000 relativa a IVA 2019 e una per € 18 000 relativa a contributi INPS 2020. Il titolare ritiene che le cartelle non siano state notificate correttamente e vorrebbe impugnarle; allo stesso tempo, la rottamazione‑quinquies gli permetterebbe di pagare solo € 30 000 (capitale e spese) invece di € 38 000 più interessi e sanzioni. In accordo con lo studio legale, decide di presentare ricorso per contestare la notifica, ma, per prudenza, prepara anche la domanda di rottamazione. Dopo aver depositato il ricorso, attende l’esito dell’udienza; a marzo 2026, tuttavia, si rende conto che i tempi della giustizia potrebbero essere lunghi e che le prove sulla notifica non sono così solide. Decide quindi di aderire alla rottamazione entro il 30 aprile 2026. Il giudizio viene dichiarato improcedibile e l’azienda paga i € 30 000 in 12 rate bimestrali da circa € 2 500. Grazie alla rottamazione, il laboratorio risparmia € 8 000 di sanzioni e interessi e mette fine al contenzioso senza il rischio di condanne alle spese.

Conclusioni

Gestire un laboratorio di oreficeria comporta abilità manuale, creatività e cura per i dettagli, ma richiede anche di confrontarsi con un sistema tributario e bancario complesso. Le norme sulla riscossione, costantemente riformate, possono sembrare minacciose; tuttavia, come abbiamo visto, offrono numerosi strumenti di difesa. Conoscere i propri diritti e agire tempestivamente fa la differenza tra essere travolti dai debiti o ottenere una soluzione sostenibile.

Abbiamo analizzato le principali fonti normative (D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 546/1992, Testi unici 2024‑2025) e le sentenze più recenti della Cassazione e della Corte costituzionale. Abbiamo visto che la notifica via PEC da un indirizzo non certificato non è di per sé nulla , che il notificatore deve dimostrare le ricerche effettuate in caso di irreperibilità , che l’ente impositore deve produrre la copia dell’atto per far valere la presunzione di conoscenza , che l’ipoteca è illegittima se il debito non supera € 120 000 e riguarda l’abitazione , che la base contributiva degli artigiani comprende tutti i redditi d’impresa e che, nei rapporti bancari, l’usura va valutata al momento della stipula .

Le procedure di rottamazione (quater e quinquies) e lo stralcio consentono di ridurre o eliminare sanzioni e interessi; le rateizzazioni permettono di diluire il debito in più anni; le procedure di sovraindebitamento offrono un vero “secondo tempo” anche a chi ha perso tutto; la composizione negoziata aiuta a ristrutturare l’impresa prima della crisi. La transazione fiscale e la esdebitazione immediata danno respiro a chi non può pagare nemmeno i contributi minimi.

Affrontare un debito non è mai semplice, ma non sei solo. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti possono analizzare il tuo caso, verificare la legittimità degli atti, proporti le soluzioni più adatte e difenderti in giudizio. Che si tratti di impugnare un preavviso di fermo, di negoziare una rateizzazione, di accedere alla rottamazione‑quinquies o di avviare una procedura di sovraindebitamento, avere accanto un professionista esperto fa la differenza.

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