Introduzione
Gestire un’azienda manifatturiera, come un calzaturificio, richiede capacità imprenditoriale, investimenti e un solido equilibrio finanziario. Tuttavia una crisi di mercato, problemi di liquidità o errori nella gestione possono far accumulare debiti verso l’Erario, gli enti previdenziali e gli istituti di credito. In questi casi l’imprenditore rischia pignoramenti, ipoteche, fermo dei macchinari e azioni giudiziarie che possono paralizzare la produzione e mettere in pericolo il posto di lavoro dei dipendenti.
Questo articolo fornisce una guida pratica e aggiornata al gennaio 2026 su come un calzaturificio con debiti può difendersi da cartelle esattoriali, contributi INPS non pagati e obbligazioni bancarie. L’analisi è basata su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali (decreti legislativi, leggi, circolari dell’Agenzia delle Entrate, sentenze della Corte di Cassazione, pronunce della Corte Costituzionale) citate puntualmente. Verranno illustrati i passi da seguire dopo la notifica degli atti, i termini e i diritti del contribuente, le strategie difensive (ricorsi, sospensioni, opposizioni), gli strumenti di definizione agevolata e le soluzioni di sovraindebitamento.
Perché è importante agire subito
I debiti non pagati producono interessi, sanzioni e aggravi di spese. Se ignorati, evolvono in procedure esecutive che possono portare al pignoramento degli immobili, al sequestro delle rimesse bancarie o al fermo dei mezzi aziendali. Inoltre, le nuove norme sul processo tributario telematico impongono termini brevi per l’impugnazione. Ad esempio, il contribuente può chiedere la sospensione di un atto esecutivo se sussiste il pericolo di un danno irreparabile; il presidente della commissione tributaria fissa l’udienza entro 30 giorni e può concedere una sospensione urgente . Se i termini decorrono, la pretesa diventa definitiva.
Come possiamo aiutarti
L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze nazionali nel diritto bancario e tributario.
- È gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi; svolge quindi un ruolo di garante nella procedura di composizione della crisi ex legge 3/2012 e Codice della crisi.
- È esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che ha introdotto la composizione negoziata della crisi convertita con modificazioni dalla legge 147/2021. Tale strumento permette di gestire le difficoltà aziendali in modo riservato, evitando il fallimento e proseguendo l’attività.
- Con il suo staff analizza gli atti ricevuti (cartelle, avvisi, intimazioni), individua vizi di notifica o motivazione, presenta ricorsi al giudice tributario o ordinario, ottiene sospensioni e trattative con l’Agente della riscossione e gli istituti di credito, propone piani di rientro e soluzioni giudiziali/stragiudiziali.
Grazie a questa esperienza, il team può difendere concretamente un calzaturificio o un imprenditore artigiano riducendo l’impatto dei debiti e salvaguardando la continuità aziendale.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
Per sapere come difendersi bisogna conoscere le leggi di riferimento e gli orientamenti dei giudici. Questa sezione riassume le principali norme relative alla riscossione tributaria, ai contributi previdenziali e ai rapporti bancari.
1.1 Riscossione tributaria e diritto del contribuente
1.1.1 Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e intimazioni
- DPR 602/1973 disciplina la riscossione coattiva delle imposte. Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate emettono l’avviso di accertamento esecutivo o la cartella di pagamento; successivamente l’Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione – AdER) notifica le intimazioni e può procedere a iscrivere ipoteca, fermo amministrativo o pignoramento.
- DLgs 546/1992 art. 47 consente al contribuente di chiedere la sospensione dell’atto impugnato se l’esecuzione può causare un danno grave e irreparabile; il presidente deve fissare l’udienza entro 30 giorni e può concedere una sospensione urgente . La norma sarà abrogata dal 2026 (con l’entrata in vigore del nuovo processo tributario), ma fino ad allora costituisce un’importante tutela.
- Statuto del contribuente (Legge 212/2000 art. 7): nel 2024 è stato modificato per rafforzare l’obbligo di motivazione degli atti. L’art. 7 ora impone di indicare i presupposti di fatto e le prove, allegare gli atti menzionati, e specificare le disposizioni normative e i termini di pagamento. I commi 1‑bis e 1‑ter vietano di modificare i fatti e i mezzi di prova dopo l’emissione; il comma 1‑quater obbliga a indicare analiticamente gli interessi e le spese in sede di riscossione . La violazione può comportare l’annullamento dell’atto.
1.1.2 Preavviso di ipoteca e ipoteca esattoriale
L’ipoteca esattoriale è un atto cautelare mediante il quale l’Agente della riscossione iscrive ipoteca su un immobile del debitore.
- L’art. 77 del DPR 602/1973 prevede che l’ipoteca può essere iscritta solo se il debito complessivo supera 20.000 euro (soglia introdotta dal DL 40/2010 e resa definitiva dalla legge 106/2011). Se la somma di tutte le cartelle non supera questa soglia, l’ipoteca è illegittima e può essere cancellata .
- Prima dell’iscrizione deve essere notificato un preavviso di iscrizione ipotecaria con almeno 30 giorni di anticipo; l’omessa notifica rende nulla l’ipoteca . La Cassazione ha chiarito che la mancata impugnazione del preavviso non preclude la possibilità di contestare l’ipoteca successivamente .
- L’ipoteca non equivale all’espropriazione: la prima casa può essere ipotecata se il debito supera 20.000 euro, ma non può essere pignorata e venduta se il debito è inferiore a 120.000 euro o non sono trascorsi 6 mesi dall’iscrizione . La Cassazione ha confermato che l’ipoteca è solo un atto cautelare distinto dall’esecuzione .
1.1.3 Pignoramento e opposizione
Dopo l’iscrizione ipotecaria, se il debito persiste l’agente può procedere con il pignoramento immobiliare o mobiliare. Tuttavia:
- Per procedere al pignoramento immobiliare deve trascorrere almeno sei mesi dalla notifica dell’ipoteca e il debito deve superare 120.000 euro; per i beni mobili (conti correnti, crediti verso terzi, ecc.) non è previsto un importo minimo.
- Il contribuente può opporsi al pignoramento per vizi formali o sostanziali (es. mancata notifica del titolo, prescrizione, vizio di motivazione). La Cassazione n. 2550/2024 ha precisato che l’onere di provare la corretta notificazione delle cartelle grava sull’agente della riscossione; se non dimostra l’esistenza e la notificazione delle cartelle, gli atti successivi sono nulli .
- L’ordinanza 32671/2024 ha stabilito che se il contribuente contesta la mancanza di notifica della cartella, deve impugnare il pignoramento poiché la notifica del pignoramento vale come notifica della cartella .
1.1.4 Rottamazioni e definizioni agevolate
Il legislatore ha introdotto diverse procedure di definizione agevolata per ridurre i carichi iscritti a ruolo:
- La rottamazione quater (DL 34/2023) e la rottamazione quinquies (legge 199/2025) consentono di pagare solo le imposte e i contributi senza interessi, sanzioni e aggio. La rottamazione quinquies riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023: il debitore paga solo il capitale e le spese di notifica; sanzioni, interessi e aggio sono cancellati .
- Per aderire alla rottamazione quinquies occorre presentare domanda online entro il 30 aprile 2026; l’Agenzia comunica l’esito entro il 30 giugno 2026 e offre la possibilità di pagare in unica soluzione (entro il 31 luglio 2026) o in 54 rate bimestrali distribuite su nove anni (prima rata 31 luglio 2026, seconda 30 settembre 2026, poi 30 novembre 2026 e successivamente il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno) . Gli importi devono essere superiori a 100 euro e dal 1° agosto 2026 maturano interessi al 3 % annuo .
- Chi non paga anche una sola rata perde il beneficio e l’intero importo residuo diventa esigibile .
- La “tregua fiscale” prevista dalla legge di bilancio 2023 ha introdotto lo stralcio automatico dei carichi fino a 1.000 euro e la definizione agevolata dei contenziosi fino al 30 giugno 2022 .
1.1.5 Modifiche al Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019)
Il Codice della crisi disciplina le procedure concorsuali per le imprese e i debitori non fallibili. Il D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo) ha modificato alcuni articoli, tra cui la definizione di “consumatore”: ora si precisa che il consumatore può accedere agli strumenti di regolazione della crisi solo per debiti contratti per scopi estranei alla sua attività professionale o imprenditoriale . Questa precisazione è rilevante per stabilire chi può accedere al piano del consumatore.
1.2 Contributi previdenziali e INPS
I debiti verso l’INPS sono tra le principali preoccupazioni di un’azienda artigiana. Ecco le norme più significative.
1.2.1 Prescrizione dei contributi
La Legge 335/1995, art. 3, comma 9 riduce la prescrizione dei contributi previdenziali da dieci a cinque anni a partire dal 1° gennaio 1996 . Se il lavoratore o i suoi eredi denunciano la mancata contribuzione, il termine resta dieci anni; la denuncia non è un atto interruttivo ma consente all’INPS di richiedere i contributi fino a dieci anni .
Secondo la Cassazione e la dottrina, la prescrizione decorre dal mese successivo a quello in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati. Notifiche di avvisi di addebito o cartelle interrompono la prescrizione ma occorre verificare se sono state notificate regolarmente. L’avvocato Monardo ricorda che se l’INPS non notifica gli atti entro cinque anni, il debito è prescritto . Nel caso di contributi per gestione separata, artigiani o commercianti, si applica la stessa regola.
1.2.2 Rateizzazioni e sospensioni
L’articolo 23 della Legge 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro) modifica l’art. 2 del DL 338/1989 consentendo all’INPS/INAIL di concedere dilazioni fino a 36 mesi per debiti fino a 500.000 euro e fino a 60 mesi per importi superiori . La norma si applica ai debiti ancora in fase amministrativa (non affidati al concessionario) e sarà attuata con un decreto ministeriale. Questa novità offre un margine di respiro alle aziende che vogliono regolarizzare i versamenti.
1.2.3 Decadenza e opposizione all’avviso di addebito
L’INPS emette un avviso di addebito avente valore di titolo esecutivo. Il debitore ha 40 giorni per opporsi dinanzi al giudice del lavoro. In mancanza l’avviso diventa definitivo e l’Agente della riscossione può procedere al pignoramento. È essenziale verificare la corretta notifica, la validità della pretesa e la prescrizione.
1.3 Rapporti bancari: anatocismo, usura e mutuo solutorio
I debiti verso le banche (mutui, affidamenti di conto, leasing) rappresentano spesso la quota più onerosa per un’azienda. La giurisprudenza recente fornisce strumenti per contestare interessi illegittimi o clausole abusive.
1.3.1 Anatocismo e capitalizzazione degli interessi
L’anatocismo è la capitalizzazione degli interessi, cioè l’applicazione di interessi su interessi scaduti. L’art. 1283 c.c. vieta la capitalizzazione salvo patto espresso successivo alla scadenza degli interessi. La delibera CICR 9/2/2000 ha consentito la capitalizzazione trimestrale a condizione di pari periodicità per interessi debitori e creditori, ma molte clausole antecedenti erano nulle. La Corte Costituzionale n. 425/2000 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 25 comma 3 del D.Lgs. 342/1999, che aveva convalidato retroattivamente le clausole anatocistiche, rendendo di fatto nulle le clausole nei contratti stipulati prima di febbraio 2000.
La Cassazione ha ribadito che:
- le clausole di capitalizzazione antecedenti al 2000 sono nulle e la banca può applicare la capitalizzazione solo se vi è un nuovo accordo non peggiorativo rispetto alle condizioni precedenti ;
- anche un tasso creditore minimo (ad es. 0,01 %) produce un effetto anatocistico e necessita di pattuizione scritta ;
- nei mutui con piano di ammortamento “alla francese” l’ammortamento non integra anatocismo perché gli interessi sono calcolati sul capitale residuo; chi contesta deve proporre una metodologia alternativa e produrre i decreti ministeriali sui tassi medi .
L’ordinanza 5054/2024 e la correlata 5064/2024 hanno precisato che l’adattamento delle clausole anatocistiche ai sensi della delibera CICR 2000 non richiede un nuovo accordo scritto se non peggiora le condizioni originarie . Pertanto, nei contratti di conto corrente e apertura di credito, è necessario verificare la presenza di clausole di capitalizzazione e la loro validità alla luce di queste decisioni.
1.3.2 Usura e tasso soglia
La Legge 108/1996 dispone che il Ministero dell’Economia, d’intesa con la Banca d’Italia, stabilisca trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM). Il tasso soglia è pari al TEGM aumentato di un quarto più 4 punti percentuali, con un limite massimo che la differenza non può superare 8 punti . Se il tasso applicato supera la soglia, la clausola è nulla e il debitore deve restituire solo il capitale (art. 1815 c.c.); l’interesse è dovuto ma limitato ai tassi legali.
Recenti sentenze della Cassazione hanno chiarito vari aspetti:
- la sentenza 15114/2025 (Sez. III) ha affermato che tutti i costi collegati al credito – comprese le polizze assicurative connesse al mutuo – devono essere inclusi nel calcolo del TEG. La banca non può escludere costi “accessori” dal TAEG per rimanere entro la soglia ;
- l’ordinanza 18838/2025 (Sez. I) ha confermato che l’usura sopravvenuta (tasso che supera la soglia dopo la stipula per variazione dei parametri) non invalida la clausola se il tasso era legittimo al momento della stipula . Nello stesso provvedimento la Corte ha respinto l’idea che la mancata indicazione del piano di ammortamento alla francese comporti nullità: è sufficiente che il contratto indichi il tasso e l’importo delle rate ;
- le Sezioni Unite n. 15130/2024 hanno stabilito che nei mutui a tasso fisso con ammortamento alla francese la mancata indicazione del regime di capitalizzazione non comporta nullità del contratto ; basta che le condizioni economiche essenziali siano chiaramente indicate.
1.3.3 Mutuo solutorio
Il mutuo solutorio è un contratto con cui la somma mutuata è immediatamente utilizzata per estinguere una preesistente esposizione debitoria del mutuatario verso la banca. Le Sezioni Unite (sentenza 5841/2025) hanno affermato che il contratto è valido e costituisce titolo esecutivo se la somma è accreditata sul conto corrente del mutuatario e, anche se utilizzata immediatamente per ripianare debiti, viene posta nella sua disponibilità giuridica . Pertanto l’istituto può procedere all’esecuzione sulla base del mutuo. Questa pronuncia delimita le possibilità di contestare il mutuo solutorio: il debitore dovrà dimostrare l’assenza di consegna o la nullità del contratto per altri vizi.
1.4 Procedure di sovraindebitamento e Codice della crisi
La Legge 3/2012 (c.d. “legge anti-suicidi”) ha introdotto per la prima volta in Italia procedure concorsuali per privati e piccoli imprenditori in crisi . Dal 2022 la normativa è confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che disciplina tre principali strumenti per i debitori non fallibili:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (piano del consumatore): riservata alla persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale . La Cassazione ha ribadito che un socio-fideiussore non è consumatore se la garanzia è funzionale all’attività d’impresa .
- Concordato minore: destinato a imprenditori minori, professionisti e autonomi. Consente di proporre ai creditori un piano con trattamenti differenziati, ma devono essere rispettati l’ordine delle prelazioni e la par condicio creditorum. La Cassazione 28574/2025 ha respinto un piano che prevedeva il pagamento integrale della banca ipotecaria e una percentuale ridotta ai creditori privilegiati (Erario e INPS) perché violava l’ordine delle cause di prelazione .
- Liquidazione controllata: sostituisce la liquidazione dei beni prevista dalla legge 3/2012; consente di vendere il patrimonio per soddisfare i creditori e prevede l’esdebitazione al termine della procedura se il debitore è meritevole.
L’accesso agli strumenti è riservato ai soggetti “non fallibili”: consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start‑up innovative, enti non commerciali, soci illimitatamente responsabili e familiari conviventi . Sono invece esclusi gli imprenditori di dimensioni superiori e le imprese soggette a liquidazione giudiziale.
La riforma del 2024 ha introdotto l’esdebitazione del debitore incapiente, che consente al debitore persona fisica di ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo la liquidazione anche se non è stato soddisfatto il 100 % dei creditori, a condizione che dimostri di non avere redditi né beni e che la crisi non sia dipendente da colpa grave.
2. Procedura passo per passo: cosa accade dopo la notifica
Affrontare i debiti richiede metodo. Di seguito è riportato il percorso tipico per un calzaturificio che riceve una cartella esattoriale, un avviso di addebito INPS o una richiesta di pagamento dalla banca.
2.1 Analisi dell’atto e verifica della notifica
- Identificazione dell’atto: Cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo, intimazione di pagamento, preavviso di ipoteca, pignoramento, avviso di addebito INPS, decreto ingiuntivo bancario. Ogni atto ha un titolo giuridico diverso e richiede un rimedio appropriato.
- Verifica della notifica: accertare la data e la modalità (posta, raccomandata, PEC, ufficiale giudiziario). La Cassazione n. 2550/2024 ha precisato che l’onere di dimostrare la notifica delle cartelle spetta all’agente della riscossione; la mancanza di prova rende nulli gli atti successivi .
- Controllo del termine per ricorrere: per le cartelle tributarias sono previsti 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria; per gli avvisi di addebito INPS, 40 giorni davanti al giudice del lavoro; per i decreti ingiuntivi bancari, 40 giorni davanti al tribunale ordinario.
- Esame della prescrizione: verificare se è decorso il termine quinquennale per contributi INPS , il termine decennale per tributi erariali o i termini contrattuali per mutui e rate di finanziamento.
- Analisi della motivazione e degli interessi: controllare se l’atto indica i presupposti, le prove e la norma applicata come richiesto dal nuovo art. 7 dello Statuto del contribuente . Verificare l’esatta applicazione di interessi e sanzioni e se sono stati inseriti costi occulti (polizze, commissioni) nel calcolo degli interessi usurari .
2.2 Ricorso e istanza di sospensione
Una volta verificato l’atto, si può procedere con il ricorso e la sospensione:
- Ricorso alla Corte di giustizia tributaria: va depositato entro 60 giorni, indicando le eccezioni (nullità della notifica, prescrizione, vizio di motivazione, illegittimità dell’iscrizione a ruolo) e chiedendo la sospensione dell’atto. È necessario allegare le prove (es. notifiche, estratti di ruolo).
- Istanza cautelare: con il ricorso si può chiedere la sospensione dell’atto esecutivo ai sensi dell’art. 47 del DLgs 546/1992, dimostrando il danno irreparabile (ad esempio il rischio di blocco della produzione) . L’udienza è fissata entro 30 giorni; il presidente può concedere una sospensione provvisoria prima dell’udienza se il danno è imminente.
- Ricorso al giudice del lavoro: per avvisi di addebito INPS si ricorre al tribunale in funzione di giudice del lavoro entro 40 giorni; il giudice può sospendere l’esecuzione se la pretesa è prescritta o infondata.
- Opposizione a decreto ingiuntivo o pignoramento bancario: deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (ex art. 645 cpc) o entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento; si possono eccepire l’usura, l’anatocismo, la mancata consegna della documentazione bancaria, la nullità del mutuo solutorio, ecc.
2.3 Accordi e definizioni stragiudiziali
Parallelamente al contenzioso è possibile trattare con l’Agente della riscossione e con le banche per definire il debito:
- Richiesta di rateizzazione: per cartelle e avvisi di addebito si può chiedere una rateizzazione fino a 72 rate (6 anni); per i tributi iscritti a ruolo superiori a 120.000 euro la rateizzazione può arrivare a 120 rate; per debiti INPS ancora in sede amministrativa, la Legge 203/2024 consente rate fino a 36 o 60 mesi .
- Adesione a definizioni agevolate: partecipare a rottamazioni e stralci per ridurre sanzioni e interessi. È consigliabile calcolare la convenienza confrontando il debito residuo con la liquidità disponibile.
- Trattative con la banca: proporre un piano di rinegoziazione, la sospensione dell’affidamento, la conversione del mutuo a tasso variabile in fisso, o la cessione del credito; segnalare eventuali usure o anatocismi può essere un argomento negoziale.
- Procedure di sovraindebitamento: se il debito è eccessivo, si può avviare una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore o un concordato minore, con la nomina di un Gestore della crisi e l’omologa del tribunale. Il procedimento blocca le azioni esecutive e permette di ridurre i debiti secondo la capacità di pagamento dell’impresa.
3. Difese e strategie legali
3.1 Contro il Fisco
- Eccepire la nullità per mancata notifica: come già illustrato, la Cassazione impone all’ente la prova della notifica delle cartelle; l’assenza di prova rende nulli gli atti successivi .
- Controllare la motivazione e i presupposti: la nuova formulazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente impone che ogni atto contenga presupposti, prove e motivazione; la mancanza porta all’annullabilità .
- Verificare la decadenza: l’avviso di accertamento deve essere emesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 43 DPR 600/73). L’Agente della riscossione deve notificare la cartella entro l’ultimo giorno del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
- Contestare l’ipoteca illegittima: se il debito complessivo è inferiore a 20.000 euro o se manca il preavviso, l’iscrizione ipotecaria è nulla .
- Opporsi al pignoramento: contestare la validità del titolo e la mancata notifica. Se il pignoramento riguarda la prima casa non di lusso e il debito non supera 120.000 euro, l’esecuzione è illegittima .
- Usare la sospensione e la tutela cautelare: chiedere la sospensione dell’atto per evitare danni irreparabili, dimostrando l’impossibilità di pagare senza compromettere l’attività produttiva .
3.2 Contro l’INPS
- Far valere la prescrizione quinquennale: se l’INPS notifica l’avviso di addebito oltre cinque anni dopo la scadenza dei contributi e non vi sono state validi atti interruttivi, il debito è prescritto . La denuncia da parte del lavoratore o degli eredi conserva il termine decennale .
- Controllare le note di rettifica: spesso l’INPS emette note di rettifica relative a imponibili errati; occorre verificare la correttezza dei dati e presentare opposizione se infondate.
- Richiedere la rateizzazione: se il debito è ancora in fase amministrativa, si può chiedere una dilazione fino a 36 o 60 mesi .
- Esaminare la notifica: l’avviso deve contenere l’indicazione delle norme applicate e il calcolo degli interessi; vizi di motivazione possono portare all’annullamento.
3.3 Contro le banche
- Richiedere la documentazione: ai sensi dell’art. 119 Tub, il correntista ha diritto di ottenere copie degli estratti conto e del contratto, per analizzare le condizioni applicate e individuare clausole abusive.
- Verificare anatocismo: nei contratti stipulati prima di febbraio 2000 la capitalizzazione è nulla; occorre richiedere il ricalcolo degli interessi senza capitalizzazione . Per i contratti successivi, controllare l’esistenza di un accordo scritto e la pari periodicità; l’adattamento alla delibera CICR 2000 non richiede un nuovo patto se le condizioni non peggiorano .
- Contestare il tasso usurario: calcolare il TAEG includendo tutti i costi (commissioni, spese, polizze assicurative). Se supera la soglia, la clausola è nulla e il mutuatario deve pagare solo il capitale . Nei mutui a rata costante, l’usura sopravvenuta non invalida il contratto ma può determinare la riduzione degli interessi se la soglia era superata al momento della stipula .
- Opporsi al decreto ingiuntivo: quando la banca richiede il pagamento di somme tramite decreto ingiuntivo, è possibile opporsi eccependo anatocismo, usura, nullità del mutuo solutorio o difetti di motivazione del titolo esecutivo.
- Esigere la nullità del mutuo solutorio solo quando le somme non sono state realmente messe a disposizione: le Sezioni Unite 5841/2025 hanno sancito che il contratto è valido se l’importo è accreditato, anche se usato immediatamente per estinguere debiti preesistenti .
3.4 Strategie trasversali: composizione negoziata e sovraindebitamento
Per un calzaturificio fortemente indebitato, l’obiettivo deve essere la continuità dell’attività. Oltre ai ricorsi e ai piani di rientro, è opportuno valutare strumenti di composizione della crisi:
- Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): consente all’imprenditore di nominare un esperto indipendente (iscritto in un registro presso la Camera di Commercio) che assiste nelle trattative con creditori, fisco e banche, proponendo un piano di risanamento senza procedura concorsuale. L’esperto verifica la sostenibilità della continuità aziendale e redige una relazione. L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può guidare le trattative con un approccio professionale.
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: destinato a persone fisiche e piccoli imprenditori che hanno contratto debiti per scopi non aziendali. Si deposita un piano presso il tribunale con l’ausilio di un gestore della crisi; occorre l’approvazione dei creditori e l’omologa del giudice. La Cassazione ha precisato che i soci fideiussori non possono accedervi se la garanzia è collegata all’attività dell’azienda .
- Concordato minore: permette a imprenditori minori e professionisti di proporre ai creditori un piano di pagamento più flessibile ma deve rispettare l’ordine delle prelazioni; la Cassazione 28574/2025 ha ribadito il divieto di penalizzare i creditori privilegiati .
- Liquidazione controllata: quando non è possibile ristrutturare i debiti, il patrimonio viene liquidato sotto il controllo del giudice e del gestore; al termine, se il debitore è meritevole, può ottenere l’esdebitazione che cancella i debiti residui.
4. Strumenti alternativi e definizione agevolata
4.1 Rottamazione quinquies 2026
La legge di bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione quinquies per i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023. È applicabile anche ai carichi affidati all’INPS e alle sanzioni stradali. I principali elementi sono:
| Aspetto | Descrizione |
|---|---|
| Ambito | Tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, comprese imposte, contributi INPS e sanzioni amministrative. Sono esclusi i debiti derivanti da avvisi di accertamento esecutivo e sentenze penali. |
| Beneficio | Il contribuente paga solo l’imposta o il contributo, più le spese di notifica e le spese esecutive. Sono cancellati sanzioni, interessi e aggio . |
| Domanda | Da presentare entro il 30 aprile 2026 tramite il sito AdER. L’Agenzia comunica entro il 30 giugno 2026 l’importo dovuto e il piano di pagamento . |
| Pagamento | Unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o rateizzazione fino a 54 rate bimestrali (9 anni). Gli importi devono essere pari o superiori a 100 euro e dal 1° agosto 2026 maturano interessi al 3 % annuo . |
| Decadenza | Perdita del beneficio in caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro la scadenza. |
4.2 Stralcio dei micro‑debiti e definizione degli atti giudiziari
La legge di bilancio 2023 ha introdotto lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro, affidati al concessionario tra il 2000 e il 2015: vengono cancellate sanzioni e interessi . Inoltre sono state previste definizioni agevolate per le liti pendenti e per gli avvisi bonari.
4.3 Rinegoziazione bancaria e transazione fiscale
Oltre alle rottamazioni, esistono strumenti di negoziazione diretta:
- Rinegoziazione del mutuo: in caso di sopravvenute difficoltà, si può chiedere alla banca la sospensione della quota capitale (legge 244/2007), la rinegoziazione delle condizioni (es. passaggio da tasso variabile a fisso) o l’allungamento della durata del finanziamento.
- Transazione fiscale e contributiva: prevista nel concordato preventivo e nel concordato minore, permette di proporre all’Agenzia delle Entrate e all’INPS il pagamento parziale dei debiti tributari e contributivi; devono essere rispettate le condizioni previste dal codice della crisi e ottenere l’omologa del giudice.
4.4 Procedura familiare e coordinamento dei debiti
Il Codice della crisi consente ai familiari conviventi con debiti comuni di presentare un’unica procedura di sovraindebitamento . Ciò facilita il calcolo delle risorse familiari e riduce costi e tempi. Per un calzaturificio a conduzione familiare, questa opzione permette di riunire i debiti personali e aziendali in un solo piano.
5. Errori comuni e consigli pratici
5.1 Errori frequenti
- Ignorare le notifiche: molte imprese ignorano cartelle e avvisi per timore o mancanza di risorse. È un errore fatale perché i termini decorrono e gli atti diventano definitivi.
- Pagare senza controllare: versare somme richieste dall’Agente senza verificare la legittimità della pretesa può comportare la perdita di diritti (es. prescrizione, nullità).
- Trascurare i vizi formali: non valutare la mancanza di motivazione o l’errata indicazione degli interessi; questi vizi, se eccepiti, possono portare all’annullamento dell’atto .
- Non contestare l’ipoteca o il pignoramento: ritenere che la registrazione dell’ipoteca equivalga all’espropriazione; in realtà l’ipoteca può essere impugnata e cancellata se non rispettati i requisiti .
- Aspettare il pignoramento: spesso si attende che l’Agente proceda al pignoramento per muoversi; ma a quel punto le difese si restringono e i costi aumentano.
- Sottovalutare il debito bancario: non richiedere la documentazione, non verificare l’anatocismo o l’usura, accettare piani di rientro iniqui.
- Evitare la procedura di sovraindebitamento per timore di fallire: molti piccoli imprenditori temono che avviare una procedura sia un’ammissione di fallimento; in realtà è un’opportunità di ripartenza prevista dalla legge e non comporta il fallimento dell’azienda.
5.2 Consigli operativi
- Affidarsi subito a un professionista: la complessità delle norme impone l’assistenza di un avvocato e di un commercialista esperti in diritto tributario e bancario.
- Conservare ogni documento: notifiche, ricevute, estratti conto, contratti, corrispondenza con l’INPS o la banca sono essenziali per costruire la difesa.
- Richiedere l’estratto di ruolo: l’estratto di ruolo rilasciato dall’AdER consente di verificare i carichi iscritti, le date di notifica e le eventuali rateizzazioni.
- Calcolare la convenienza delle definizioni agevolate: confrontare il risparmio ottenibile tramite rottamazioni con la capacità di pagamento dell’impresa; considerare che il mancato pagamento di una sola rata comporta la decadenza.
- Verificare i contratti bancari con un perito: spesso occorre un consulente tecnico per ricalcolare gli interessi e dimostrare l’usura o l’anatocismo, soprattutto se si vuole agire in giudizio.
- Valutare la procedura familiare: se i debiti coinvolgono più membri della famiglia, valutare la possibilità di un’unica procedura per ridurre i costi .
6. Tabelle riepilogative
6.1 Norme e termini principali
| Ambito | Norma | Contenuto chiave | Termini |
|---|---|---|---|
| Prescrizione contributi INPS | Legge 335/1995 art. 3 c. 9 | Riduce il termine di prescrizione dei contributi a 5 anni; resta 10 anni se il lavoratore o l’erede denuncia la mancanza di versamenti | 5 anni (10 anni con denuncia) |
| Sospensione atti tributari | DLgs 546/1992 art. 47 | Il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto se l’esecuzione produce un danno grave; l’udienza è fissata entro 30 giorni | Ricorso entro 60 giorni dalla notifica |
| Ipoteca esattoriale | DPR 602/73 art. 77 | Ipoteca solo se il debito supera 20.000 euro; preavviso di 30 giorni; ipoteca non equivale ad espropriazione | Iscrizione dopo preavviso; esecuzione dopo 6 mesi e solo se debito > 120.000 euro |
| Usura | Legge 108/1996 art. 2 | Tasso soglia = TEGM + 25% + 4 p.p. (max +8 p.p.) ; superamento rende nulli gli interessi | Calcolo trimestrale |
| Mutuo solutorio | Cass. SU 5841/2025 | Il mutuo è valido come titolo esecutivo se la somma è accreditata sul conto del debitore anche se usata per ripianare debiti preesistenti | Opposizione al decreto ingiuntivo entro 40 giorni |
| Rottamazione quinquies | Legge 199/2025 | Paga solo capitale e spese; domanda entro 30/04/2026; risposte entro 30/06/2026; pagamento in unica soluzione o 54 rate | Rate bimestrali fino al 2035 |
| Codice della crisi – consumatore | D.Lgs. 136/2024 | Modifica la definizione di consumatore: accesso alle procedure solo per debiti contratti per scopi estranei all’attività professionale | Vigenza dal 2024 |
6.2 Strumenti di difesa e benefici
| Strumento | Beneficio | Limiti |
|---|---|---|
| Ricorso tributario con sospensione | Blocca l’esecuzione di cartelle e intimazioni; permette di contestare motivazione e notifica | Deve essere presentato entro 60 giorni; è necessario provare il danno irreparabile |
| Rateizzazione cartelle | Consente di pagare il debito in 72 o 120 rate; evita pignoramenti | Decadenza per mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive; interessi di mora |
| Rottamazione quinquies | Stralcia sanzioni e interessi; riduce il carico fiscale | Decadenza per mancato pagamento di una rata; non applicabile ai debiti da accertamento |
| Procedura di sovraindebitamento | Sospende le azioni esecutive; consente di ridurre o cancellare i debiti; esdebitazione finale | Accessibile solo a soggetti non fallibili; richiede la nomina di un gestore della crisi e l’omologa del tribunale |
| Composizione negoziata della crisi | Trattativa riservata con creditori; evita l’apertura di una procedura concorsuale; tutela la continuità aziendale | Occorre dimostrare la probabilità di risanamento; serve un esperto negoziatore |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Il Fisco può iscrivere un’ipoteca se il debito è inferiore a 20.000 euro?
No. L’art. 77 del DPR 602/73 vieta l’ipoteca per debiti complessivi inferiori a 20.000 euro . In tal caso l’atto è impugnabile e può essere cancellato.
2. È possibile ipotecare la prima casa?
Sì, ma l’ipoteca non comporta la vendita forzata se il debito non supera 120.000 euro e l’immobile è l’unica abitazione non di lusso del debitore . L’ipoteca è solo un atto cautelare, mentre il pignoramento della prima casa è vietato.
3. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione quinquies?
La decadenza è automatica: si perdono i benefici e l’intero importo residuo (comprensivo di sanzioni e interessi) torna esigibile .
4. Posso aderire alla rottamazione se ho già aderito alla rottamazione quater e sono decaduto?
Sì. La legge 199/2025 consente di rientrare nella rottamazione quinquies anche a chi è decaduto dalla quater prima del 30 settembre 2025 .
5. La prescrizione dei contributi INPS è sempre di cinque anni?
Generalmente sì, ma se il lavoratore o gli eredi denunciano l’omesso versamento la prescrizione torna a dieci anni .
6. Se ricevo un avviso di addebito INPS, quanto tempo ho per contestarlo?
Il ricorso al giudice del lavoro deve essere proposto entro 40 giorni dalla notifica; trascorso questo termine l’avviso diventa definitivo.
7. Posso impugnare un pignoramento perché non ho ricevuto la cartella?
Sì. La Cassazione ha stabilito che il pignoramento vale come notifica della cartella; quindi occorre impugnare il pignoramento eccependo la mancata notifica .
8. Un tasso d’interesse basso (es. 0,01 %) esclude l’anatocismo?
No. Anche un tasso minimo produce capitalizzazione e richiede un patto espresso; in mancanza la clausola è nulla .
9. Le polizze assicurative obbligatorie del mutuo vanno conteggiate nel TAEG?
Sì. La Cassazione 15114/2025 ha stabilito che tutte le spese connesse al credito (compresi i premi assicurativi) devono essere incluse nel calcolo del tasso usurario .
10. Posso annullare un mutuo con ammortamento “alla francese” perché non ne comprendevo il funzionamento?
No. La Cassazione ha chiarito che la mancata indicazione del piano di ammortamento non rende nullo il contratto se il tasso e le rate sono chiaramente indicati .
11. Cosa fare se l’Agente della riscossione richiede pagamenti a rate già scadute?
Verificare l’esistenza di una notifica valida; se la richiesta avviene oltre i termini di prescrizione o senza titolo, si può chiedere l’annullamento e la restituzione delle somme.
12. Esiste un limite massimo di debito per accedere al piano del consumatore?
No, non c’è un limite quantitativo, ma il piano deve essere sostenibile rispetto al reddito e al patrimonio del debitore. Tuttavia, solo i debiti contratti per scopi estranei all’attività d’impresa possono essere inclusi .
13. Cosa accade se non rispetto il piano del consumatore?
Il tribunale può revocare l’omologa e convertire la procedura in liquidazione controllata; i creditori possono tornare ad agire.
14. Chi può accedere alla composizione negoziata?
Tutte le imprese in crisi, senza limiti di dimensione; è necessario dimostrare la presenza di uno squilibrio patrimoniale e la ragionevole probabilità di risanamento.
15. Posso presentare il piano del consumatore e contemporaneamente la rottamazione quinquies?
Sì, ma occorre coordinare le due procedure: i debiti inseriti nella rottamazione non possono essere contestati nel piano; è consigliabile valutare con un professionista quali debiti inserire in ogni procedura.
16. Se sono socio di una srl e ho firmato fideiussioni, posso accedere al piano del consumatore?
No, se la garanzia è collegata all’attività della società; la Cassazione ha escluso il socio-fideiussore dalla qualifica di consumatore .
17. È possibile trattare solo alcuni debiti nel concordato minore?
Il piano può prevedere trattamenti differenziati, ma deve rispettare l’ordine delle prelazioni: non è possibile pagare al 100 % un creditore ipotecario e al 5 % creditori privilegiati se ciò viola la par condicio .
18. Che differenza c’è tra esdebitazione e stralcio?
Lo stralcio (ad esempio nella rottamazione) cancella sanzioni e interessi ma si pagano comunque le imposte o i contributi; l’esdebitazione invece cancella i debiti residui al termine della procedura di sovraindebitamento o della liquidazione controllata, ma richiede la verifica della meritevolezza e del completo soddisfacimento minimo dei creditori.
19. Una start‑up innovativa può accedere alla legge sul sovraindebitamento?
Sì. La normativa esclude le start‑up innovative dai procedimenti fallimentari e le ammette alle procedure di sovraindebitamento .
20. Le cartelle relative a sanzioni amministrative (ad esempio multe stradali) rientrano nella rottamazione quinquies?
Sì, ma si pagano integralmente le sanzioni e sono stralciati solo gli interessi; la rottamazione quinquies si applica anche a queste cartelle .
8. Simulazioni pratiche e esempi
Per comprendere l’impatto degli strumenti descritti, di seguito riportiamo alcune simulazioni numeriche.
8.1 Esempio di rottamazione quinquies
Immaginiamo che un calzaturificio abbia ricevuto cartelle per IRPEF e IVA 2018–2020 per un totale di 50.000 euro di imposta, 20.000 euro di sanzioni e 5.000 euro di interessi, oltre a 2.000 euro di aggio e spese. Parte dei debiti proviene da un accertamento automatizzato (art. 36-bis), quindi rientra nella rottamazione.
| Voce | Importo originario | Pagamento con rottamazione |
|---|---|---|
| Imposte (IRPEF + IVA) | 50.000 € | 50.000 € |
| Sanzioni | 20.000 € | 0 € |
| Interessi e aggio | 5.000 € + 2.000 € | 0 € |
| Spese di notifica | 500 € | 500 € |
| Totale | 77.500 € | 50.500 € |
Con la rottamazione quinquies l’azienda risparmia 27.000 euro. Se decide di pagare in 54 rate bimestrali, ogni rata ammonta a circa 935 euro (50.500 € / 54 rate) più gli interessi al 3 % annuo a partire dal 1° agosto 2026. È importante garantire la puntualità, perché la decadenza comporta la perdita del beneficio.
8.2 Calcolo dell’usura in un mutuo
Supponiamo che la banca conceda un mutuo di 200.000 euro a un calzaturificio con TAEG del 10 % e prevedendo il pagamento di una polizza assicurativa da 3.000 euro. Alla data di stipula, il TEGM di riferimento per i mutui alle imprese è dell’8 %; il tasso soglia è calcolato aumentando il TEGM del 25 % e di 4 punti:
Nella pratica, la banca ha applicato un TAEG del 10 %, ma includendo la polizza assicurativa obbligatoria l’effettivo TAEG diventa:
Questo tasso resta sotto la soglia del 14 %; quindi il mutuo non è usurario. Tuttavia, se i costi fossero stati maggiori e il TAEG effettivo avesse superato il 14 %, la clausola sarebbe stata nulla e l’imprenditore avrebbe potuto chiedere la restituzione degli interessi pagati in eccesso. È fondamentale analizzare tutti i costi e confrontare il TAEG con il tasso soglia .
8.3 Prescrizione dei contributi INPS
Un calzaturificio non versa i contributi previdenziali dei propri dipendenti per l’anno 2017. Nel 2024 riceve un avviso di addebito INPS. Verificando le notifiche, non risulta alcun atto interruttivo entro il 31 dicembre 2022. La prescrizione quinquennale è scaduta: 2017 + 5 anni = 2022. Pertanto l’avviso di addebito notificato nel 2024 è prescritto e può essere impugnato .
Se invece uno dei dipendenti avesse presentato nel 2018 una denuncia all’INPS per omissione contributiva, il termine sarebbe stato di dieci anni (2017 + 10 = 2027) ; l’avviso del 2024 sarebbe stato tempestivo e non prescritto.
8.4 Esempio di piano del consumatore
Un piccolo imprenditore artigiano, socio di un calzaturificio in liquidazione, ha debiti personali per 80.000 euro, di cui 50.000 € verso banche (mutui per la casa e prestiti personali) e 30.000 € verso il fisco (cartelle per IMU). Ha un reddito mensile di 1.800 € e nessun immobile. Con l’aiuto del gestore della crisi presenta al tribunale un piano del consumatore che prevede il pagamento di 600 € al mese per 5 anni (36.000 €). I creditori rinunciano al 55 % dei crediti. Il tribunale omologa il piano poiché la quota proposta è superiore a quanto si otterrebbe in una liquidazione (non avendo beni). Al termine del periodo, l’imprenditore ottiene l’esdebitazione.
Se però lo stesso imprenditore avesse firmato fideiussioni per i debiti della srl, non potrebbe accedere al piano del consumatore perché la garanzia è strumentale all’attività d’impresa ; dovrebbe optare per un concordato minore o per la liquidazione controllata.
9. Conclusione
Affrontare i debiti fiscali, previdenziali e bancari non è mai semplice, ma ignorare il problema può solo aggravare la situazione. Un calzaturificio indebitato deve muoversi con tempestività, conoscere le norme e sfruttare gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione: ricorsi tempestivi, sospensioni, contestazioni delle ipoteche illegittime, opposizioni a pignoramenti, rateizzazioni, rottamazioni, rinegoziazioni bancarie, procedura di sovraindebitamento e composizione negoziata.
Le recenti pronunce della Cassazione hanno rafforzato la tutela dei contribuenti: l’agente della riscossione deve provare la notifica delle cartelle ; l’ipoteca è illegittima sotto i 20.000 euro e se manca il preavviso ; i costi assicurativi vanno inclusi nel calcolo dell’usura ; il mutuo solutorio è titolo esecutivo solo se le somme sono messe a disposizione . Conoscere questi orientamenti consente di impostare una difesa efficace e di ridurre notevolmente il debito.
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff offrono una consulenza personalizzata per analizzare la posizione debitoria, individuare i vizi degli atti, proporre ricorsi e sospensioni, negoziare con l’Agente della riscossione e le banche e predisporre piani di rientro o procedere alla composizione della crisi. Sono in grado di coordinare avvocati e commercialisti in tutta Italia, garantendo un supporto completo e tempestivo.
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