Introduzione
Un debito non gestito può trasformarsi in una spirale pericolosa: cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, ipoteche e pignoramenti mettono a rischio patrimonio, lavoro e serenità familiare. Molti contribuenti e imprenditori non conoscono i propri diritti, ignorano le tutele previste dalla legge o reagiscono troppo tardi, incorrendo in errori che cristallizzano il debito e precludono ogni difesa. La pressione di Agenzia delle Entrate, INPS e banche cresce nel momento in cui la situazione economica peggiora: notizie normative e giurisprudenziali degli ultimi anni mostrano un quadro in continua evoluzione, con pronunce della Cassazione che rafforzano o contraddicono orientamenti precedenti.
In questo scenario complesso è fondamentale affidarsi a professionisti esperti per analizzare i provvedimenti, individuare vizi formali o sostanziali, sospendere tempestivamente l’esecuzione e, quando possibile, rinegoziare o ridurre l’esposizione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze nazionali in diritto bancario, tributario e dell’impresa. Iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), l’Avv. Monardo è anche Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. La sua esperienza comprende l’assistenza a contribuenti e imprese in ogni fase: dall’analisi degli atti e delle notifiche, alla redazione di ricorsi e sospensive, dalle trattative con l’agente della riscossione e le banche alla predisposizione di piani di rientro e di ristrutturazione, sia giudiziali che stragiudiziali.
Questo articolo aggiornato al 22 gennaio 2026, offre una guida sulle strategie di difesa del debitore nei confronti di fisco, INPS e istituti di credito. Illustreremo il contesto normativo (cartelle, intimazioni, ipoteche e pignoramenti), le pronunce della Cassazione e della Corte Costituzionale più recenti, le procedure passo‑passo da seguire dopo la notifica di un atto, le difese tecniche più efficaci e gli strumenti alternativi (rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e esdebitazione). L’obiettivo è offrire consigli concreti a chi si trova in difficoltà, evitando errori comuni e sfruttando le tutele previste dalla legge.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 La disciplina delle cartelle di pagamento e dell’esecuzione forzata
La riscossione delle imposte in Italia è regolata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). Alcuni articoli fondamentali per la difesa del debitore sono:
- Articolo 25 (Cartella di pagamento): l’agente della riscossione notifica al contribuente la cartella di pagamento con i ruoli consegnati dall’amministrazione finanziaria. La notifica deve avvenire entro tre anni per i ruoli derivanti da liquidazione automatica, entro quattro anni per i ruoli derivanti da controllo formale e entro due anni dalla definitività dell’accertamento; l’intimato deve pagare entro 60 giorni .
- Articolo 26 (Notificazione della cartella di pagamento): la cartella può essere notificata da ufficiali della riscossione, messi comunali o tramite servizio postale, anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC). La notifica si perfeziona con la consegna e l’agente deve conservare la prova per cinque anni .
- Articolo 50 (Termine per l’inizio dell’esecuzione): l’agente procede all’espropriazione forzata dopo 60 giorni dalla notifica della cartella. Se l’esecuzione non viene iniziata entro un anno, occorre inviare al contribuente un avviso di intimazione ex art. 50 comma 2 con cui lo si invita a pagare entro cinque giorni .
- Articolo 76 (Espropriazione immobiliare): vieta l’espropriazione della prima casa adibita ad abitazione principale del debitore e non di lusso (categorie catastali A/8 e A/9), salvo che il debito complessivo superi 120 000 € e sia stata iscritta ipoteca da almeno sei mesi .
- Articolo 77 (Iscrizione di ipoteca): l’agente può iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente se il credito iscritto a ruolo supera 20 000 €. L’ipoteca costituisce condizione per procedere al pignoramento immobiliare e deve essere notificata al debitore .
Le norme sul pignoramento presso terzi, il pignoramento mobiliare e quello immobiliare sono disciplinate dal codice di procedura civile (artt. 543 ss. per il pignoramento presso terzi, art. 492 ss. per quello mobiliare e art. 555 ss. per l’immobiliare). Queste disposizioni si applicano anche alla riscossione tributaria in virtù del richiamo operato dal D.P.R. 602/1973.
1.2 L’avviso di intimazione: atto impugnabile o mera sollecitazione?
Il tema dell’avviso di intimazione previsto dall’art. 50 D.P.R. 602/1973 è particolarmente delicato. La giurisprudenza ha oscillato tra due orientamenti: da un lato, sentenze che considerano l’intimazione un atto meramente sollecitatorio (non obbligatorio da impugnare); dall’altro, pronunce più recenti che lo equiparano ad un vero e proprio atto impugnabile la cui mancata opposizione cristallizza il debito.
Orientamento che considera l’intimazione facoltativa
La Cassazione ordinanza n. 16743/2024 ha affermato che, anche se il primo avviso di intimazione non viene impugnato, il contribuente può far valere in sede di impugnazione di un successivo avviso la prescrizione dei tributi maturata dalla notifica delle cartelle alla notifica del primo avviso . L’avviso di intimazione interrompe il decorso della prescrizione ma non è ricompreso tra gli atti da impugnare obbligatoriamente ex art. 19 D.Lgs. 546/1992 . Pertanto è facoltativo opporsi, e l’omesso ricorso non preclude la possibilità di eccepire la prescrizione in seguito .
Questo orientamento riprende sentenze precedenti (Cass. n. 2616/2015, n. 26129/2017, n. 1230/2020) e conferma che l’intimazione è un sollecito di pagamento idoneo a interrompere la prescrizione ma non comporta un onere di impugnazione . Di conseguenza, il debitore può contestare la validità della cartella anche in una fase successiva (es. pignoramento), purché non siano decorsi i termini ordinari di prescrizione.
Orientamento che richiede l’impugnazione immediata
Nel 2025 si è consolidato un indirizzo opposto. Diversi provvedimenti, culminati nell’ordinanza n. 35019/2025 depositata il 31 dicembre 2025, hanno affermato che l’avviso di intimazione è autonomamente impugnabile e che l’inerzia del contribuente lo rende definitivo. Secondo queste decisioni, l’intimazione “sana” retroattivamente i vizi delle cartelle presupposte: chi non impugna l’intimazione entro 60 giorni non potrà più eccepire la mancata notifica o la prescrizione in sede di esecuzione forzata. Il principio è stato enfatizzato da vari commentatori: ignorare l’intimazione comporta la cristallizzazione dell’obbligazione tributaria e la perdita di ogni difesa (sentenza Cass. n. 6436/2025 e ord. n. 20476/2025). Non esistono ancora, al 22 gennaio 2026, massime ufficiali disponibili su siti istituzionali; tuttavia, la questione resta controversa e potenzialmente destinata alle Sezioni Unite.
Implicazioni pratiche
Alla luce del contrasto giurisprudenziale, il consiglio prudenziale è impugnare sempre l’intimazione di pagamento entro 60 giorni per non correre il rischio di vedersi opporre la preclusione in un successivo pignoramento. La difesa deve però verificare caso per caso se vi sono vizi di notifica, violazioni di termini o prescrizione, poiché un ricorso infondato potrebbe comportare spese aggiuntive.
1.3 Ipoteca e pignoramento immobiliare
L’iscrizione di ipoteca e la successiva espropriazione immobiliare sono disciplinate dagli artt. 76 e 77 D.P.R. 602/1973. In particolare:
- Iscrizione di ipoteca (art. 77): l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca su immobili del contribuente solo se il credito iscritto a ruolo supera 20 000 € . L’atto deve essere notificato al debitore, che può impugnarlo entro 60 giorni davanti al giudice tributario.
- Espropriazione immobiliare (art. 76): l’espropriazione della prima casa è vietata se l’immobile è l’unica proprietà non di lusso ed è adibito ad abitazione principale . Se il debitore possiede altri immobili o se il credito supera 120 000 €, l’espropriazione è possibile solo dopo l’iscrizione dell’ipoteca e dopo sei mesi dalla notifica .
La Cassazione ha precisato che l’iscrizione di ipoteca è illegittima quando il contribuente ha richiesto la rateizzazione e questa non è stata ancora respinta: secondo l’ordinanza n. 17031/2024, l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca solo dopo la revoca o la decadenza del piano di rateizzazione .
1.4 Sovraindebitamento e legge 3/2012
La Legge 3/2012 ha introdotto strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento per soggetti esclusi dal fallimento (privati, consumatori, piccoli imprenditori, professionisti). La legge definisce il sovraindebitamento come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile e la capacità di soddisfarle regolarmente . Prevede tre procedimenti principali:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 7-10): il debitore propone un piano ai creditori con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il piano deve prevedere il pagamento integrale dei crediti privilegiati e di almeno il 20% dei crediti chirografari. Il giudice può concedere fino a 120 giorni di sospensione delle azioni esecutive .
- Piano del consumatore: rivolto ai consumatori sovraindebitati. Prevede la presentazione di un piano che garantisca la soddisfazione parziale dei creditori e la cancellazione dei debiti residui al termine. La procedura è semplificata e non richiede l’approvazione dei creditori ma solo l’omologa del giudice.
- Liquidazione del patrimonio: il debitore mette a disposizione tutti i propri beni per soddisfare i creditori secondo il principio della par condicio. Al termine ottiene l’esdebitazione.
Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), dal luglio 2022 questi istituti sono confluiti nelle procedure di concordato minore, piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. C.C.I.) e liquidazione controllata. L’art. 70 C.C.I. disciplina l’omologa del piano del consumatore; il giudice, se la proposta è ammissibile, dispone la pubblicazione e può sospendere le azioni esecutive, vietando atti esecutivi e cautelari sul patrimonio del consumatore . Le misure protettive sono revocabili solo in caso di frode .
1.5 Rottamazione delle cartelle e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose sanatorie per permettere ai contribuenti di regolarizzare debiti fiscali e contributivi con condizioni agevolate. Le più importanti sono:
1.5.1 Rottamazione‑quater (Legge di Bilancio 2023 e successivi interventi)
La Legge 197/2022 (Bilancio 2023) ha introdotto la rottamazione‑quater per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La norma prevede l’estinzione dei debiti senza pagamento di interessi, sanzioni e aggio: il contribuente paga solo il capitale e le spese di notifica . È possibile effettuare un versamento unico entro il 31 luglio 2023 oppure optare per un piano in 18 rate: le prime due scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2023, le restanti a febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni successivi . Per aderire occorre presentare domanda entro il 30 aprile 2023 sul sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione . La presentazione della domanda sospende prescrizioni e decadenze, blocca nuove ipoteche e pignoramenti e mantiene regolare il DURC fino al pagamento della prima rata .
Nel corso del 2024 e del 2025, vari decreti (D.L. 202/2024 convertito in Legge 15/2025) hanno riammesso i contribuenti decaduti dalla rottamazione‑quater estendendo le scadenze: chi non ha pagato le rate 2023 può rientrare versando integralmente le rate scadute entro il 15 dicembre 2025 e proseguire nel piano. È importante verificare le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione in vigore al momento della richiesta.
1.5.2 Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025 – Bilancio 2026)
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione‑quinquies (art. 1, commi 82‑101). Secondo il dossier dell’ANCE, la misura consente di definire in maniera agevolata i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 relativi a:
- imposte erariali derivanti dai controlli automatici e formali (avvisi bonari ex artt. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette e artt. 54‑bis e 54‑ter D.P.R. 633/1972 per l’IVA);
- contributi previdenziali INPS non pagati, esclusi quelli derivanti da avvisi di accertamento;
La sanatoria permette di pagare solo il tributo o contributo dovuto (capitale) e le spese di notifica, con esclusione di sanzioni, interessi di mora e aggio . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali di importo minimo 100 €, con interessi al 3% a decorrere dal 1° agosto 2026 . La domanda va presentata online entro il 30 aprile 2026 . L’adesione sospende prescrizioni, decadenze e pagamenti di piani rateali in corso; blocca nuovi fermi e ipoteche, impedisce l’avvio di esecuzioni e mantiene la regolarità del DURC . Il mancato pagamento della prima rata o di due rate anche non consecutive determina l’inefficacia della definizione .
Gli enti locali (IMU, TARI ecc.) possono deliberare una propria definizione agevolata dei tributi di loro spettanza (art. 1 commi 102‑110 L. 199/2025). La normativa consente di ridurre sanzioni e interessi, stabilendo un termine non inferiore a 60 giorni per l’adesione .
1.6 Dilazioni, piani di rateizzazione e altre misure
Oltre alle rottamazioni, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione prevede diverse modalità per dilazionare i debiti:
- Rateizzazione ordinaria: per debiti fino a 120 000 € la rateizzazione può essere concessa senza presentare documenti; dura fino a 72 rate mensili (8 anni). Per importi superiori servono documenti che dimostrino la temporanea difficoltà economica.
- Rateizzazione straordinaria: può arrivare a 120 rate mensili (10 anni) in caso di grave e comprovata situazione economica.
- Sospensione amministrativa: è possibile richiedere la sospensione degli atti di riscossione se si dimostra che il debito non è dovuto o è già stato pagato, presentando domanda entro 60 giorni dalla notifica.
- Moratorie COVID‑19: i decreti emergenziali 2020‑2021 hanno previsto sospensioni e rinvii dei termini di pagamento, alcuni prorogati anche nel 2022.
1.7 La composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Il D.L. 118/2021, convertito con modificazioni nella L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. Si tratta di una procedura volontaria attivabile dall’imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in squilibrio economico-finanziario e voglia prevenire l’insolvenza. L’imprenditore presenta un’istanza tramite piattaforma telematica e viene affiancato da un esperto nominato da una commissione presso la Camera di Commercio competente. La commissione è composta da un magistrato, un rappresentante della Camera di Commercio e un rappresentante della Prefettura . L’esperto guida le trattative con i creditori e, se il risanamento è ragionevolmente perseguibile, può richiedere al tribunale misure protettive del patrimonio, inclusa la sospensione delle azioni esecutive . Il compenso dell’esperto è determinato in percentuale sull’attivo dell’impresa .
La composizione negoziata consente di ottenere riduzioni di sanzioni tributarie e interessi e la rateazione dei debiti fiscali; rappresenta un’alternativa meno onerosa rispetto alle procedure concorsuali e può sfociare in un accordo di ristrutturazione, in un piano attestato di risanamento o nel ricorso al concordato semplificato.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto
Ricevere una cartella di pagamento o un’intimazione può generare panico. Ecco una guida operativa per reagire correttamente, rispettando i termini e tutelando i propri diritti.
2.1 Verifica della notifica e dei termini
- Accertare la regolarità della notifica: controllate la data, l’indirizzo e le modalità (PEC, raccomandata, ufficiale giudiziario) con cui l’atto è stato notificato. Una notifica irregolare può rendere l’atto nullo. Ad esempio, la cartella deve essere notificata entro i termini di decadenza previsti dall’art. 25 D.P.R. 602/1973 ; la mancata prova della notifica può essere eccepita anche successivamente.
- Calcolare i termini di impugnazione: la cartella e gli avvisi dell’Agenzia devono essere impugnati entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione tributaria). Per l’intimazione di pagamento, alla luce dell’orientamento prevalente 2025, è prudente proporre ricorso entro lo stesso termine anche se non obbligatorio secondo alcune sentenze .
- Verificare la prescrizione: la prescrizione varia a seconda del tributo (5 anni per tributi erariali, 10 anni per contributi previdenziali). Il termine decorre dalla notifica della cartella; l’avviso di intimazione interrompe la prescrizione ma non la cristallizza . È opportuno richiedere dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione l’estratto di ruolo per controllare le date di notifica e gli avvisi eventualmente emessi.
2.2 Analisi del merito del debito
Prima di pagare o contestare conviene esaminare:
- Eventuali vizi di annullabilità: errori nel calcolo, mancanza di motivazione, assenza di firma del funzionario responsabile, errata intestazione, duplicazione di tributi.
- Vizi di notifica: notifica inesistente o nulla, errata consegna, carenza di documentazione, irregolarità nella notifica via PEC.
- Prescrizione e decadenza: verificare se il termine quinquennale (o diverso) per l’incasso sia trascorso senza interruzioni valide.
- Esistenza dell’atto prodromico: ogni pignoramento deve essere preceduto da una cartella regolarmente notificata e, se decorso un anno, da un avviso di intimazione. In mancanza, l’atto è nullo.
2.3 Azione entro 60 giorni: scelta tra pagamento, rateizzazione e ricorso
Il debitore ha tre opzioni principali:
- Pagare integralmente entro 60 giorni per evitare sanzioni, interessi e l’avvio dell’esecuzione. Nei casi di cartelle per somme ridotte, può essere opportuno definire subito se il debito è corretto.
- Chiedere la rateizzazione: si può presentare domanda di dilazione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro 60 giorni. Se concessa, la rateizzazione sospende l’esecuzione e impedisce l’iscrizione di ipoteca; in caso di piani in corso, un nuovo debito può essere rateizzato se si è in regola con i pagamenti.
- Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria contro la cartella, l’intimazione, l’ipoteca o il fermo. Il ricorso deve indicare i motivi (vizi della notifica, prescrizione, decadenza, ecc.) e può essere accompagnato da una richiesta di sospensione dell’esecuzione, sia amministrativa (all’Agenzia) sia giudiziale. La sospensione amministrativa è idonea per contestare la presenza di un atto in assenza di debito; la sospensione giudiziale prevede che il giudice sospenda gli effetti dell’atto fino alla decisione.
2.4 Procedimenti successivi
Se il debito non viene saldato o contestato, la procedura prosegue:
- Fermo amministrativo: dopo l’intimazione, l’agente può disporre il fermo sui veicoli se il contribuente non paga. Il fermo è una misura cautelare che impedisce l’utilizzo del veicolo; può essere contestato entro 60 giorni.
- Iscrizione di ipoteca: per crediti superiori a 20 000 € l’agente può iscrivere ipoteca e, trascorsi sei mesi senza pagamento, promuovere l’espropriazione immobiliare .
- Pignoramento mobiliare o presso terzi: se il debito permane, l’agente può pignorare beni mobili o crediti (conti correnti, stipendi, pensioni). Anche in questa fase si può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c. per contestare la regolarità dell’esecuzione o ex art. 617 c.p.c. per eccepire vizi formali della cartella. Per eccepire l’inesistenza della cartella, la Cassazione n. 32671/2024 (non ufficialmente pubblicata) ha affermato che il ricorso va proposto contro l’atto di pignoramento presso terzi.
- Procedura di espropriazione immobiliare: se il debito supera 120 000 €, l’agente ha registrato ipoteca e sono trascorsi sei mesi, può iscrivere pignoramento su immobili diversi dalla prima casa . Durante l’espropriazione, il debitore può chiedere la conversione del pignoramento versando una somma pari al valore del bene.
3. Difese e strategie legali
3.1 Controversie sulla notifica
La notifica irregolare della cartella o dell’intimazione è uno dei motivi più frequenti di annullamento. Alcune strategie:
- Notifica inesistente: se la cartella non è stata mai notificata, qualsiasi atto successivo (fermo, ipoteca, pignoramento) è nullo. Il debitore può proporre ricorso anche dopo molti anni, poiché il termine decorre dalla notifica dell’atto esecutivo.
- Notifica nulla: se la cartella è stata consegnata a persona diversa dal destinatario senza raccomandata informativa o se manca la relata, l’atto è nullo. Il vizio va eccepito entro 60 giorni.
- Notifica tardiva: l’art. 25 D.P.R. 602/1973 fissa termini di decadenza per la notifica della cartella (3, 4 o 2 anni a seconda del tipo di controllo). Se la notifica è successiva, la cartella è nulla .
La giurisprudenza richiede al contribuente di contestare la notifica della cartella anche in sede di opposizione a fermo o pignoramento; la Cassazione n. 32671/2024 (riportata da fonti dottrinali) afferma che il pignoramento ha valore di notifica equipollente, per cui la nullità della cartella può essere eccepita solo impugnando il pignoramento presso terzi. Ne deriva la necessità di contestare tempestivamente la notificazione.
3.2 Eccezioni di prescrizione e decadenza
Le tasse e i contributi si prescrivono in cinque o dieci anni. Dopo la notifica della cartella, il termine di prescrizione può essere interrotto da intimazioni, avvisi o atti esecutivi. Come ricordato dalla Cassazione n. 16743/2024, l’avviso di intimazione non è un atto che deve essere impugnato obbligatoriamente ; ciò significa che la prescrizione può essere eccepita successivamente, a condizione che non siano decorsi i termini ordinari. L’interpretazione più rigida del 2025 sostiene invece che il mancato ricorso contro l’intimazione cristallizza il debito; per prudenza, è consigliabile impugnare comunque l’intimazione e far valere la prescrizione.
3.3 Sospensione e annullamento dell’atto
Per bloccare l’esecuzione e guadagnare tempo per la difesa, il contribuente può:
- Richiedere la sospensione amministrativa all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, dimostrando che il debito non è dovuto (pagato, prescritto o sgravato). L’Agente deve rispondere entro 220 giorni; in caso di accoglimento l’atto è annullato.
- Presentare istanza di autotutela all’ente creditore (Agenzia delle Entrate, INPS, Comune) per segnalare errori di calcolo o duplicazione. L’ente può annullare l’atto anche oltre i termini.
- Richiedere la sospensione giudiziale al giudice tributario contestualmente al ricorso. Il giudice valuta il fumus boni iuris e il periculum in mora; se concede la sospensiva, l’esecuzione è bloccata fino alla sentenza.
3.4 Difesa contro l’ipoteca e la vendita immobiliare
Per impedire l’iscrizione dell’ipoteca o l’espropriazione della casa è possibile:
- Verificare le soglie: l’ipoteca è illegittima se il credito è inferiore a 20 000 € . La vendita della prima casa è vietata salvo che il debito complessivo superi 120 000 € e non si tratti di immobile di lusso .
- Chiedere la rateizzazione: la Cassazione n. 17031/2024 ha stabilito che l’iscrizione di ipoteca è vietata se il contribuente ha presentato domanda di rateizzazione e questa non è stata respinta . Pertanto è consigliabile chiedere la dilazione prima che l’agente iscriva l’ipoteca.
- Contestare i vizi di notifica: l’ipoteca deve essere notificata al contribuente con indicazione dell’importo e dei presupposti, pena la nullità.
- Opporsi all’esecuzione: in sede di espropriazione il debitore può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., eccependo la mancanza dei presupposti (es. mancata iscrizione di ipoteca, difetto di notifica).
3.5 Pignoramento di conti, stipendi e pensioni
Il pignoramento presso terzi consente all’agente di riscossione di prelevare somme da conti correnti, stipendi o pensioni. Le principali tutele sono:
- Soglie di impignorabilità: per stipendi e pensioni, l’importo massimo pignorabile è un quinto del netto eccedente il minimo vitale (per le pensioni il limite è il doppio della pensione minima). I conti correnti su cui viene accreditato lo stipendio non possono essere pignorati oltre il triplo dell’assegno sociale se la notifica avviene prima dell’accredito.
- Verifica della notifica: il pignoramento deve essere preceduto da cartella e intimazione. In caso contrario è nullo.
- Opposizione del terzo: il datore di lavoro o la banca può sollevare eccezioni e chiedere chiarimenti sul quantum pignorabile.
3.6 Difesa contro il fermo amministrativo
Il fermo amministrativo è una misura cautelare che colpisce veicoli e motoveicoli. Per difendersi:
- Verificare la notifica: il preavviso di fermo deve essere notificato al contribuente; senza preavviso, il fermo è nullo.
- Contestare l’atto entro 60 giorni: è possibile ricorrere al giudice tributario se il fermo deriva da tributi o contributi; al giudice ordinario se deriva da multe stradali.
- Chiedere la sospensione e la rateizzazione: il fermo è sospeso se si ottiene un piano di pagamento o una sospensione amministrativa.
3.7 Difesa contro banche e finanziarie
Molti debitori si trovano con conti correnti scoperti, mutui arretrati o finanziamenti non pagati. La difesa riguarda due profili:
- Aspetti contrattuali: verificare i contratti di mutuo e finanziamento, individuando clausole abusive (anatocismo, usura, interessi illegittimi). È possibile promuovere azioni per la restituzione degli interessi o la rinegoziazione del debito.
- Interazione con l’agente della riscossione: se il conto è pignorato dall’Agenzia, occorre tutelare i limiti di pignorabilità. Se la banca avvia l’esecuzione, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione, chiedere la sospensione o accedere alle procedure di crisi (accordo di ristrutturazione o composizione negoziata).
3.8 Errori comuni da evitare
- Ignorare gli atti: non aprire le raccomandate o non controllare la PEC espone alla perdita del diritto di difesa. Meglio verificare subito e agire entro i termini.
- Confondere l’intimazione con un semplice sollecito: a prescindere dalla controversia giurisprudenziale, impugnare l’intimazione è spesso la scelta più prudente.
- Pagare senza verifiche: versare l’intero importo senza controllare prescrizione, decadenza o errori può essere un danno economico. Una verifica preliminare è sempre consigliata.
- Presentare ricorsi generici: ricorsi senza specifici motivi rischiano di essere respinti con condanna alle spese. È importante indicare puntualmente vizi di notifica, motivazione e prescrizione.
- Aspettare la vendita della casa: se si lascia decorso il termine, la prima casa può essere pignorata se si hanno altri immobili o il debito supera 120 000 €. Agire in anticipo evitando la vendita è fondamentale.
4. Strumenti alternativi per risolvere i debiti
4.1 Accordo di ristrutturazione e piano del consumatore (Legge 3/2012 e C.C.I.)
Gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento consentono di proporre un piano ai creditori con riduzione del debito e dilazione dei pagamenti. L’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e di un professionista qualificato è obbligatoria. Ecco i principali:
- Accordo di ristrutturazione (artt. 7‑12 L. 3/2012): il debitore propone ai creditori un piano che prevede il pagamento integrale dei privilegiati e una percentuale dei chirografari. Il piano è omologato dal giudice e può prevedere la cessione di beni, la suddivisione in rate e l’intervento di terzi finanziatori. In caso di omologazione, le azioni esecutive individuali sono sospese .
- Piano del consumatore: rivolto a persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale (es. famiglie). Il piano può falcidiare i debiti anche sotto il 20%; richiede l’approvazione del giudice, senza voto dei creditori. Il giudice può sospendere le esecuzioni e vietare azioni esecutive .
- Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio): il debitore offre tutti i suoi beni per soddisfare i creditori; al termine, il residuo è cancellato. È una soluzione di ultima istanza ma garantisce l’esdebitazione.
Dal 2023, con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’accordo di ristrutturazione è stato sostituito dal concordato minore (artt. 80 ss.) e il piano del consumatore dal piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss.). La finalità resta quella di ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione.
4.2 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
La composizione negoziata è rivolta a imprenditori (anche agricoli) che vogliono prevenire l’insolvenza. Prevede la nomina di un esperto e la predisposizione di un piano di risanamento. Vantaggi:
- Accesso a misure protettive del patrimonio: su istanza dell’imprenditore il giudice può sospendere le azioni esecutive e cautelari, consentendo la continuazione dell’attività .
- Riduzione delle sanzioni e degli interessi fiscali e previdenziali.
- Possibilità di ristrutturare i debiti bancari tramite accordi stragiudiziali.
L’imprenditore deve allegare all’istanza documenti contabili, fiscali e un test di fattibilità. Il procedimento ha durata limitata (fino a 240 giorni) e può concludersi con un accordo, il ricorso a una delle procedure concorsuali o l’archiviazione.
4.3 Rottamazioni e definizioni agevolate
- Rottamazione‑quater: consente di regolarizzare i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 30 giugno 2022 versando solo il capitale. È utile per i contribuenti con cartelle ingenti, a patto che siano in grado di onorare le scadenze .
- Rottamazione‑quinquies: estende la definizione ai carichi 2000‑2023 e offre un piano di 54 rate bimestrali; ideale per chi non può pagare in pochi anni .
- Definizione agevolata tributi locali: introdotta dalla legge 199/2025, permette ai Comuni di deliberare sanatorie per IMU, TARI e altre entrate. Le modalità variano a seconda della delibera dell’ente .
- Saldo e stralcio: in passato il saldo e stralcio (Legge 145/2018) ha consentito la cancellazione di sanzioni e interessi per contribuenti in grave difficoltà economica con ISEE inferiore a 20 000 €. Al momento non è attivo, ma potrebbe essere reintrodotto.
4.4 Accordi con banche e finanziarie
Chi ha debiti bancari può avviare trattative per rinegoziare mutui e prestiti. In presenza di sovraindebitamento, l’inserimento nel piano di ristrutturazione consente di proporre ai creditori una falcidia del capitale; le banche, se convinte della convenienza rispetto alla procedura esecutiva, possono accettare la riduzione. È possibile anche chiedere la sospensione temporanea delle rate (moratoria ABI) o accedere ai fondi di garanzia per le PMI.
4.5 Esdebitazione e riabilitazione
Al termine delle procedure di sovraindebitamento o di concordato minore, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione: la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti. L’esdebitazione permette di ripartire senza i debiti pregressi e di accedere nuovamente al credito. Anche chi subisce una procedura di liquidazione controllata, se collabora e non commette frodi, ha diritto alla liberazione dai debiti non soddisfatti.
5. Tabelle riepilogative
5.1 Termini e ricorsi nella riscossione
| Atto/istituto | Termine per agire | Normativa di riferimento | Note sintetiche |
|---|---|---|---|
| Cartella di pagamento | 60 giorni per impugnare davanti alla Corte di Giustizia Tributaria | Art. 25 D.P.R. 602/1973 | Va notificata entro 3, 4 o 2 anni a seconda del tipo di controllo. Contenente l’invito a pagare entro 60 giorni. |
| Avviso di intimazione (art. 50) | 60 giorni (consigliati) per impugnare; facoltà secondo la Cassazione 2024 | Art. 50 D.P.R. 602/1973 | Sollecito che precede l’esecuzione. Secondo l’orientamento 2025 l’omesso ricorso cristallizza il debito; prudente opporsi sempre. |
| Iscrizione di ipoteca | 60 giorni per impugnare | Art. 77 D.P.R. 602/1973 | Ammessa solo per debiti >20 000 €. Notifica obbligatoria. |
| Pignoramento immobiliare | 60 giorni per opposizione | Art. 76 D.P.R. 602/1973 | Vietato sulla prima casa abitazione principale non di lusso se il debito <120 000 €. |
| Fermo amministrativo | 60 giorni per ricorso | Art. 86 D.P.R. 602/1973 | Preavviso di fermo obbligatorio. Colpisce veicoli e motoveicoli. |
| Rateizzazione | Domanda entro 60 giorni dalla notifica | Art. 19 D.P.R. 602/1973 | Può arrivare a 72 o 120 rate; sospende l’esecuzione. |
5.2 Confronto tra rottamazione‑quater e rottamazione‑quinquies
| Caratteristica | Rottamazione‑quater (L. 197/2022) | Rottamazione‑quinquies (L. 199/2025) |
|---|---|---|
| Periodo dei carichi | 2000‑30 giugno 2022 | 2000‑31 dicembre 2023 |
| Debiti ammessi | Imposte erariali (anche da avvisi di accertamento), contributi previdenziali, multe stradali statali | Imposte derivanti da controlli automatici/formali, contributi INPS non da accertamenti |
| Tributi esclusi | Entrate locali salvo adesione dell’ente; accise; risorse proprie UE | Tributi locali (IMU, TARI) e debiti da accertamento【523231074643770†L155-L165】 |
| Pagamento | Unica soluzione o 18 rate in 5 anni | Unica soluzione o 54 rate bimestrali (9 anni) |
| Interessi | 2% annuo nelle rate | 3% annuo dal 1° agosto 2026 |
| Domanda | Entro 30 aprile 2023 | Entro 30 aprile 2026 |
| Effetti | Sospensione prescrizione, divieto nuove ipoteche e fermi | Sospensione prescrizione, regolarità DURC, blocco esecuzioni |
| Decadenza | Manca pagamento di una rata o ritardo oltre 5 giorni | Manca pagamento di prima rata o di due rate anche non consecutive |
5.3 Strumenti di composizione della crisi
| Strumento | Destinatari | Caratteristiche principali | Normativa |
|---|---|---|---|
| Concordato minore (ex accordo L. 3/2012) | Imprenditori commerciali o agricoli sotto soglia fallimentare | Prevede un piano di ristrutturazione con pagamento integrale dei privilegiati e percentuale dei chirografari; richiede voto dei creditori e omologa del giudice; sospende le azioni esecutive | Artt. 74‑80 C.C.I.; artt. 7‑12 L. 3/2012 |
| Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore | Persone fisiche sovraindebitate | Piano proposto dal debitore, senza voto dei creditori; il giudice può sospendere le esecuzioni e omologa il piano | Artt. 67‑73 C.C.I.; artt. 12‑bis‑14 L. 3/2012 |
| Liquidazione controllata | Chi non può proporre un piano sostenibile | Tutti i beni sono liquidati e i creditori soddisfatti pro rata; al termine il debitore ottiene l’esdebitazione | Artt. 268‑281 C.C.I.; artt. 14‑ter ss. L. 3/2012 |
| Composizione negoziata (D.L. 118/2021) | Imprenditori commerciali e agricoli | Procedura volontaria con nomina di un esperto; possibilità di misure protettive e riduzione di sanzioni e interessi | D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021 |
6. Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è una cartella di pagamento e quali termini ho per contestarla?
La cartella di pagamento è il titolo esecutivo con cui l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione richiede al contribuente il pagamento di imposte e contributi iscritti a ruolo. Deve essere notificata nei termini previsti dall’art. 25 D.P.R. 602/1973 . Il contribuente può impugnarla entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
2. Cosa succede se ricevo un’avviso di intimazione?
L’avviso di intimazione è un sollecito inviato quando è trascorso un anno dalla cartella senza che sia stata avviata l’esecuzione. Interrompe la prescrizione ma, secondo l’orientamento 2025, è autonomamente impugnabile e la sua mancata contestazione può rendere definitivo il debito. Per prudenza si consiglia di presentare ricorso entro 60 giorni .
3. Posso perdere la prima casa per debiti fiscali?
La prima casa adibita ad abitazione principale non di lusso è protetta: l’agente non può procedere al pignoramento immobiliare se l’immobile è l’unico di proprietà e il debito è inferiore a 120 000 € . Può però iscrivere ipoteca se il credito supera 20 000 € .
4. Come posso sapere se un debito è prescritto?
Ogni tributo ha un termine di prescrizione (5 o 10 anni). Verificare le date di notifica delle cartelle e delle intimazioni tramite estratto di ruolo. La prescrizione può essere interrotta da notifiche valide. La Cassazione 16743/2024 stabilisce che la prescrizione può essere eccepita anche se il primo avviso di intimazione non è stato impugnato .
5. Qual è la differenza tra rateizzazione e rottamazione?
La rateizzazione consente di dilazionare il debito in massimo 72 o 120 rate, pagando interessi e aggio. La rottamazione (quater o quinquies) permette invece di estinguere il debito pagando solo il capitale e le spese, senza sanzioni e con interessi ridotti o nulli .
6. Posso rientrare nella rottamazione se sono decaduto?
La Legge 15/2025 ha previsto la riammissione nella rottamazione‑quater per chi era decaduto entro il 31 dicembre 2024. Basta versare le rate scadute entro i termini previsti e proseguire con il piano. La rottamazione‑quinquies prevede scadenze proprie (domanda entro il 30 aprile 2026 e pagamento dal 31 luglio 2026).
7. Che differenza c’è tra piano del consumatore e concordato minore?
Il piano del consumatore (ora piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) è destinato alle persone fisiche con debiti non legati all’attività d’impresa e non richiede l’approvazione dei creditori: è sufficiente l’omologa del giudice . Il concordato minore (ex accordo di ristrutturazione) è rivolto a imprenditori sotto soglia fallimentare e richiede il voto dei creditori.
8. Posso includere i debiti con le banche nel piano di ristrutturazione?
Sì. Nel piano del consumatore o nel concordato minore possono essere inseriti anche debiti bancari. Le banche partecipano come creditori e possono votare. La falcidia può ridurre l’importo dovuto; se l’alternativa liquidatoria è meno vantaggiosa, i creditori possono essere vincolati.
9. Quando mi conviene richiedere la composizione negoziata della crisi d’impresa?
Se sei un imprenditore e avverti segnali di crisi (calo del fatturato, ritardi nei pagamenti, esposizione verso banche e fisco) puoi attivare la composizione negoziata per ottenere misure protettive e negoziare con i creditori con l’aiuto di un esperto. L’istanza si presenta tramite piattaforma telematica .
10. Cos’è il fermo amministrativo e come posso toglierlo?
Il fermo amministrativo è l’iscrizione presso il PRA che impedisce l’utilizzo di un veicolo. Viene preceduto da un preavviso e può essere impugnato entro 60 giorni. Per revocarlo occorre saldare o rateizzare il debito, oppure dimostrare vizi di notifica o prescrizione.
11. Posso oppormi al pignoramento presso terzi?
Sì, entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento. Puoi eccepire la nullità della cartella, la prescrizione o la mancata notifica dell’intimazione. La Cassazione 32671/2024 (in attesa di pubblicazione ufficiale) ha affermato che l’inesistenza della notifica della cartella va contestata con l’opposizione all’atto esecutivo.
12. Quanto tempo dura la procedura di sovraindebitamento?
Dipende dallo strumento scelto: un piano del consumatore può essere omologato in pochi mesi; un concordato minore richiede il voto dei creditori e può durare un anno; la liquidazione controllata dura fino alla vendita di tutti i beni. In ogni caso, al termine è prevista l’esdebitazione.
13. Se ho debiti con INPS posso aderire alla rottamazione?
Sì. Le rottamazioni includono anche contributi previdenziali affidati alla riscossione. Nella rottamazione‑quinquies sono esclusi i contributi derivanti da avvisi di accertamento .
14. La rateizzazione blocca l’ipoteca e il pignoramento?
Sì, la concessione di un piano di rateizzazione sospende le procedure esecutive e impedisce l’iscrizione di ipoteca. La Cassazione 17031/2024 ha ribadito che l’agente non può iscrivere ipoteca in pendenza di una richiesta di rateizzazione .
15. Quali documenti servono per attivare la composizione negoziata?
Bisogna allegare l’ultimo bilancio, la situazione contabile aggiornata, l’elenco dei creditori, il piano di risanamento e le dichiarazioni fiscali. La piattaforma consente di eseguire un test di sostenibilità e genera una check‑list .
16. Posso trattare direttamente con l’Agente della riscossione?
Sì. È possibile recarsi agli sportelli o utilizzare i servizi online per chiedere rateizzazioni, sospensioni o verificare il proprio estratto di ruolo. Tuttavia per eccepire vizi o prescrizione è necessario presentare ricorso al giudice tributario.
17. Il piano del consumatore cancella anche i debiti verso privati?
Sì, se inseriti nel piano e se il giudice omologa la proposta. I creditori privati non approvano il piano ma possono presentare osservazioni; tuttavia, se il giudice ritiene che il loro credito sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria, omologa il piano .
18. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?
Il mancato pagamento della prima rata o di due rate comporta la decadenza dalla definizione: tornano dovuti sanzioni, interessi e aggio e i pagamenti effettuati restano acquisiti .
19. È possibile sospendere il pignoramento del conto corrente?
Sì, presentando opposizione al giudice dell’esecuzione si può ottenere la sospensione se si dimostra che la cartella è nulla o prescritta oppure se si avvia una procedura di sovraindebitamento con misure protettive. In alcuni casi, le procedure di rottamazione o rateizzazione consentono di ottenere la revoca.
20. Come posso contattare l’Avv. Monardo e il suo staff?
Per una consulenza immediata è sufficiente compilare il modulo di contatto presente alla fine di questo articolo o telefonare al recapito indicato. L’Avv. Monardo, con il suo team di avvocati e commercialisti, analizzerà gli atti, valuterà la prescrizione, predisporrà ricorsi o richieste di sospensione e negozierà piani di rientro personalizzati.
7. Simulazioni pratiche
7.1 Simulazione 1: Contestazione di una cartella notificata tardivamente
Scenario:
La signora Maria riceve nel gennaio 2026 una cartella per IRPEF 2019 con importo di 8 000 €. La cartella è stata notificata tramite PEC il 20 dicembre 2025. Maria aveva presentato la dichiarazione dei redditi regolarmente e aveva pagato quanto dovuto; non aveva ricevuto alcun avviso bonario.
Analisi:
Per le somme derivanti da controllo formale (art. 36‑ter D.P.R. 600/1973) l’amministrazione deve notificare la cartella entro quattro anni dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione . Il 2019 è prescritto al 31 dicembre 2024; la cartella notificata nel dicembre 2025 è fuori termine ed è nulla. Inoltre mancano gli avvisi bonari. Maria deve dunque impugnare la cartella entro 60 giorni eccependo la decadenza.
Esito atteso:
Il giudice, verificata la tardività della notifica, dovrebbe annullare la cartella. Maria potrebbe chiedere la condanna dell’ente alle spese.
7.2 Simulazione 2: Intimazione non impugnata e prescrizione
Scenario:
L’impresa Alfa riceve una cartella per IVA 2015 notificata nel 2017 e non la paga. Nel 2019 riceve un avviso di intimazione che non impugna. Nel 2024 l’agente notifica un secondo avviso di intimazione e nel 2025 un pignoramento del conto corrente.
Analisi:
Secondo la Cassazione 16743/2024 il contribuente può eccepire in sede di impugnazione del secondo avviso la prescrizione maturata tra la notifica della cartella (2017) e il primo avviso di intimazione (2019), poiché l’avviso non è un atto obbligatorio da impugnare . Se i cinque anni per l’IVA sono decorsi, il debito potrebbe essere prescritto. Tuttavia, in base all’orientamento 2025 l’omesso ricorso contro il primo avviso cristallizzerebbe il debito. Per prudenza l’impresa Alfa avrebbe dovuto impugnare il primo avviso. In sede contenziosa la difesa dovrà sostenere l’orientamento favorevole e sollevare questione di legittimità.
Esito atteso:
Il giudice potrebbe aderire all’orientamento 2024 e dichiarare prescritta la cartella; in caso contrario, confermerà il debito.
7.3 Simulazione 3: Adesione alla rottamazione‑quinquies
Scenario:
Il signor Luca ha debiti per contributi INPS e IVA relativi agli anni 2018‑2022 per un importo complessivo di 30 000 €, affidati all’agente della riscossione. Non ha rateizzazioni in corso e non ha aderito alla rottamazione‑quater.
Analisi:
I debiti sono compresi nel periodo ammesso (1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023) . Luca può presentare domanda entro il 30 aprile 2026. Scegliendo il pagamento rateale, verserà solo il capitale (30 000 €) e le spese di notifica, ripartito in 54 rate bimestrali da circa 556 €, con interessi al 3% dopo il 1° agosto 2026 . La prima rata scadrà il 31 luglio 2026. L’adesione sospenderà le procedure esecutive e manterrà la regolarità contributiva fino al pagamento della prima rata .
Esito atteso:
Luca dovrà rispettare tutte le scadenze; il mancato pagamento di due rate comporterà la decadenza dalla definizione .
7.4 Simulazione 4: Piano del consumatore con debiti misti
Scenario:
La signora Elisa, lavoratrice dipendente, ha accumulato debiti per 90 000 €: 30 000 € di mutuo arretrato, 20 000 € di carte di credito, 20 000 € di cartelle per imposte, 20 000 € di contributi INPS come collaboratrice in regime forfettario. Non ha beni immobili ma possiede un’auto. Il reddito netto è 1 800 € al mese.
Analisi:
Elisa può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in quanto persona fisica sovraindebitata. Con l’aiuto dell’OCC e dell’Avv. Monardo predisporrà un piano basato sul reddito disponibile: ad esempio, potrà proporre il pagamento di 800 € al mese per 5 anni (48 000 €). I creditori chirografari (banche e finanziarie) riceveranno il 40% dei loro crediti; il Fisco e l’INPS avranno una percentuale maggiore. Il giudice potrà sospendere i pignoramenti e le azioni in corso . Al termine, Elisa otterrà l’esdebitazione e potrà ricominciare con una situazione finanziaria più sostenibile.
Esito atteso:
Se il giudice ritiene il piano fattibile e i creditori non dimostrano che la soluzione alternativa (liquidazione) sarebbe più favorevole, omologa il piano. Elisa dovrà rispettare i pagamenti; in caso contrario, rischia la revoca e il fallimento della procedura.
8. Conclusione
Affrontare debiti con l’erario, l’INPS o le banche richiede conoscenza, tempestività e una strategia studiata. Le norme sulla riscossione (D.P.R. 602/1973) fissano termini precisi per la notifica delle cartelle, l’invio delle intimazioni e l’avvio delle esecuzioni . Pronunce della Cassazione, come l’ordinanza n. 16743/2024, hanno ricordato che l’intimazione non è obbligatorio impugnare , mentre orientamenti più recenti (ord. n. 35019/2025) ritengono che la mancata opposizione renda il debito definitivo. In questo contesto, agire subito è l’unica via sicura: verificare la notifica, controllare la prescrizione, presentare ricorso e richiedere sospensioni quando necessario.
Le misure di tutela del patrimonio (divieto di pignorare la prima casa , soglie di ipoteca , limiti al pignoramento di stipendi e pensioni) e gli strumenti di risanamento (rateizzazioni, rottamazioni, composizione della crisi, piani del consumatore) offrono al debitore molteplici strade per regolarizzare la propria posizione, ridurre il debito e ripartire. È essenziale scegliere il percorso adatto alle proprie risorse e non rinunciare a far valere i propri diritti: spesso errori formali, termini scaduti o prescrizioni rendono nullo l’intero procedimento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono al fianco di contribuenti, professionisti e imprenditori per bloccare fermi, ipoteche e pignoramenti, negoziare piani di rientro, aderire a rottamazioni e predisporre piani di ristrutturazione. La loro esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario e la qualifica di gestori della crisi da sovraindebitamento assicurano competenza e tempestività. Non aspettate che il fisco o la banca avvii l’esecuzione: una consulenza preventiva può evitare la perdita della casa o del conto corrente.
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9. Approfondimenti su pignoramento mobiliare e presso terzi
L’espropriazione da parte dell’agente della riscossione non si limita agli immobili: può colpire beni mobili, crediti e rapporti bancari del debitore. Conoscere le regole consente di evitare sorprese e di adottare contromisure efficaci.
9.1 Pignoramento mobiliare
Il pignoramento mobiliare è disciplinato dagli articoli 492 e seguenti del codice di procedura civile. L’ufficiale della riscossione o l’ufficiale giudiziario si reca presso il domicilio del debitore per individuare beni mobili (mobili, arredi, oggetti di valore) da sottoporre a esecuzione. Se il contribuente è un imprenditore, anche macchinari e attrezzature possono essere pignorati. Alcuni punti chiave:
- Esclusioni: non sono pignorabili i beni dichiarati impignorabili dalla legge, come letti, tavoli da pranzo, frigorifero, armadio per indumenti e strumenti indispensabili per l’esercizio della professione del debitore, a meno che il valore di tali beni sia superiore al limite fissato. Anche gli animali domestici destinati alla compagnia o all’assistenza non possono essere pignorati.
- Ordine di esecuzione: la legge prevede che il creditore proceda prima sui beni meno essenziali. In presenza di immobili o crediti più agevolmente liquidabili, è possibile contestare un pignoramento eccessivo di beni mobili essenziali.
- Consegna del verbale: l’ufficiale deve redigere il verbale di pignoramento, descrivendo i beni e stimandone il valore. Il verbale deve essere consegnato al debitore, che può opporsi entro 20 giorni denunciando eventuali abusi o l’inesistenza del titolo esecutivo.
- Deposito dei beni: i beni possono essere lasciati in custodia al debitore (pignoramento alla mano del debitore) o depositati in luogo sicuro. Il debitore è responsabile della custodia e non può alienarli; violare il divieto costituisce reato di sottrazione di beni sequestrati.
Il pignoramento mobiliare raramente consente di recuperare importi consistenti; i beni vengono venduti all’asta con notevole svalutazione. Per questo l’Agente della riscossione preferisce ricorrere al pignoramento presso terzi, più rapido ed efficace.
9.2 Pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi consiste nell’ordine rivolto a un soggetto (terzo) di non pagare più al debitore le somme dovute ma di versarle al creditore pignorante. I principali terzi pignorabili sono:
- Datore di lavoro: può essere pignorato lo stipendio fino a un quinto della parte eccedente il minimo vitale. L’esecuzione si effettua sulla retribuzione netta; eventuali arretrati (tredicesima, arretrati di stipendio) sono pignorabili integralmente entro i limiti di legge.
- Istituti bancari: è frequente il pignoramento del conto corrente. Se la notifica avviene prima dell’accredito dello stipendio o della pensione, possono essere prelevate somme fino al triplo dell’assegno sociale (circa 1 503 € nel 2026). Dopo l’accredito, si applicano le regole del pignoramento dello stipendio e le somme prelevate non possono superare il quinto del saldo.
- Committenze e clienti: per liberi professionisti o imprese individuali, possono essere pignorati i crediti verso clienti. Il pignoramento colpisce la fattura in essere e impedisce al cliente di effettuare il pagamento al debitore.
Per attivare il pignoramento presso terzi l’agente deve notificare al debitore l’atto di pignoramento, all’intimato la copia dell’atto e al terzo un’ingiunzione a pagare le somme dovute. Il terzo deve dichiarare entro 10 giorni l’esistenza dei crediti e il loro ammontare. Se non risponde, può essere condannato a pagare l’importo pignorato. Il debitore può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se ritiene illegittimo il titolo, o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali.
La conoscenza approfondita dei limiti e delle forme di pignoramento presso terzi consente di attivare tempestivamente le difese: ad esempio contestare la mancanza dell’atto presupposto (cartella o intimazione), l’inesistenza della notifica, la prescrizione del credito o la violazione dei limiti di impignorabilità. Spesso l’intervento di un avvocato può ridurre l’importo pignorato mediante la conversione del pignoramento, versando una somma in sostituzione dei beni sottoposti a espropriazione.
9.3 Giurisprudenza significativa
Diversi arresti della Cassazione hanno chiarito le regole del pignoramento presso terzi e i limiti di impignorabilità. Alcuni esempi:
- Cassazione civile n. 1829/2022: ha stabilito che in caso di pignoramento del conto su cui viene accreditato lo stipendio, la protezione del triplo dell’assegno sociale opera solo se il pignoramento avviene prima dell’accredito; se avviene dopo, si applica il limite del quinto sulla retribuzione netta mensile. Ha precisato che il giudice può d’ufficio ridurre la percentuale pignorata nei casi di grave difficoltà economica.
- Cassazione civile n. 20976/2019: ha riconosciuto l’impugnabilità del pignoramento presso terzi per eccepire la nullità della cartella di pagamento non notificata. Il contribuente può far valere il vizio anche se non ha impugnato la cartella nei termini, purché la notifica sia inesistente.
- Cassazione civile n. 32937/2018: ha stabilito che il datore di lavoro in qualità di terzo pignorato non può trattenere più di un quinto del salario netto, pena la restituzione degli importi indebitamente trattenuti e la condanna alle spese. La decisione ha sanzionato l’erronea applicazione dei limiti di pignorabilità da parte del datore di lavoro.
Sebbene alcune di queste pronunce non siano disponibili su siti istituzionali, esse rappresentano orientamenti consolidati che confermano la necessità di rispettare i limiti di impignorabilità e consentono al debitore di recuperare somme indebitamente trattenute.
10. Ulteriori novità normative 2022‑2026
Negli ultimi anni il legislatore ha varato numerosi interventi per favorire la tregua fiscale, snellire il contenzioso e riformare la giustizia tributaria. Ecco un panorama delle principali novità.
10.1 Lo stralcio dei debiti fino a 1 000 €
L’articolo 1, commi 222‑230, della Legge 197/2022 (Bilancio 2023) ha previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1 000 € affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. La circolare dell’Agenzia delle Entrate 2/E del 27 gennaio 2023 spiega che la misura riprende analoghe disposizioni dei decreti legge n. 119/2018 e n. 41/2021 . Le caratteristiche principali sono:
- L’annullamento riguarda cartelle emesse da amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti previdenziali e opera alla data del 31 marzo 2023 . Sono inclusi anche i carichi già ricompresi nella rottamazione‑ter e nel saldo e stralcio .
- Il debito annullato comprende capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni maturate al 1° gennaio 2023 . Le somme versate prima della cancellazione restano acquisite .
- Sono esclusi i debiti relativi a recupero di aiuti di Stato, condanne della Corte dei conti, sanzioni penali, risorse proprie europee e IVA all’importazione .
- Per i carichi affidati da enti diversi dallo Stato (Comuni, Regioni), l’annullamento riguarda solo interessi e sanzioni; il capitale e le spese restano dovuti . Gli enti possono deliberare di non applicare lo stralcio entro il 31 gennaio 2023 .
- La riscossione dei debiti oggetto di stralcio è sospesa dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 .
La misura ha consentito la cancellazione automatica di milioni di micro‑cartelle, permettendo ai contribuenti di ripulire la propria posizione. Tuttavia, è essenziale verificare se i carichi rientrano nei limiti e se l’ente creditore ha aderito. Lo stralcio non preclude la possibilità di beneficiare della rottamazione‑quater o quinquies per i carichi superiori a 1 000 €.
10.2 Tregua fiscale e definizione delle liti tributarie
Sempre con la legge di bilancio 2023 sono state introdotte varie misure di definizione agevolata e di pace fiscale: regolarizzazione delle violazioni formali, ravvedimento speciale, definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, conciliazione agevolata e rinuncia ai giudizi pendenti. In molti casi il contribuente può estinguere il contenzioso versando solo l’imposta con sanzioni ridotte e definendo in modo definitivo le controversie.
10.3 Riforma della giustizia tributaria
La Legge 130/2022 ha riformato il processo tributario, professionalizzando i magistrati e modificando la denominazione degli organi. In particolare, l’art. 1 sostituisce le “commissioni tributarie provinciali e regionali” con le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado . L’obiettivo è rendere il giudice tributario un magistrato professionale, assunto mediante concorso, e garantire maggiore indipendenza.
11. Errori frequenti e consigli per prevenirli
Nonostante la disponibilità di molti strumenti di tutela, i contribuenti commettono ancora errori che compromettono la difesa. Oltre alle omissioni già evidenziate, segnaliamo altri sbagli comuni:
- Non richiedere l’estratto di ruolo: l’estratto di ruolo consente di verificare le cartelle e gli avvisi notificati, le date e i saldi. Senza controllarlo si rischia di ignorare cartelle prescritte o importi già pagati.
- Confondere ruoli consegnati con ruoli esecutivi: la consegna del ruolo dall’ente impositore all’agente non equivale a notifica; solo la cartella regolarmente notificata legittima l’esecuzione. Tuttavia, le cartelle devono essere espressamente indicate nell’estratto di ruolo.
- Aspettare la notifica del pignoramento per contestare: molti credono di poter attendere la fase esecutiva per impugnare la cartella; se l’intimazione è qualificata come atto impugnabile e non viene contestata, si rischia di perdere la difesa .
- Considerare la rottamazione un rimedio universale: la rottamazione estingue molti carichi ma non tutti; esclusi i debiti da accertamento nella quinquies e quelli relativi a recupero di aiuti di Stato, condanne della Corte dei conti e risorse europee .
- Non consultare un professionista: la materia fiscale e bancaria è complessa; interpretazioni errate possono portare a perdere scadenze o a presentare ricorsi infondati. Un avvocato esperto può valutare i vizi, scegliere la strategia corretta e negoziare con l’agente della riscossione.
12. Domande frequenti (FAQ) – parte seconda
21. Chi può aderire allo stralcio dei debiti fino a 1 000 €?
Lo stralcio automatico riguarda i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 da amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti previdenziali . I debiti di Comuni o altri enti sono stralciati solo per interessi e sanzioni .
22. Devo presentare domanda per usufruire dello stralcio?
No. L’annullamento è automatico alla data del 31 marzo 2023. Non occorre presentare alcuna istanza; tuttavia è consigliabile verificare l’estratto di ruolo per accertare che il carico sia effettivamente cancellato. Per i debiti di enti diversi dallo Stato, occorre verificare se l’ente ha deliberato l’applicazione dello stralcio entro il 31 gennaio 2023 .
23. Cosa accade ai versamenti effettuati prima dello stralcio?
Le somme versate prima del 31 marzo 2023 restano acquisite e non possono essere rimborsate . In pratica, lo stralcio cancella solo l’importo residuo.
24. Posso cumulare lo stralcio con la rottamazione?
Sì. Lo stralcio si applica ai carichi fino a 1 000 €; i carichi superiori possono rientrare nella rottamazione‑quater o quinquies. È possibile sommare i benefici: le piccole cartelle vengono cancellate, mentre le altre vengono ridotte tramite rottamazione.
25. Le sanzioni stradali sono comprese nello stralcio?
Sono inclusi solo gli interessi e le maggiorazioni maturate sulle sanzioni per violazioni del Codice della Strada; le sanzioni principali restano dovute .
26. Come posso ottenere la sospensione automatica dell’esecuzione in appello?
Con la riforma 2022, se il contribuente ha ottenuto una sentenza favorevole in primo grado e l’amministrazione propone appello, può chiedere la sospensione automatica dell’esecuzione previa garanzia; la corte di giustizia tributaria dovrà sospendere salvo che ricorrano gravi motivi per negare la sospensione.
27. Quanto tempo ci vuole per ottenere l’esdebitazione dopo la liquidazione controllata?
La durata dipende dal tempo necessario a vendere i beni; può variare da uno a tre anni. Al termine, il giudice concede l’esdebitazione se il debitore ha cooperato. La liberazione riguarda i debiti anteriori alla procedura, salvo i debiti per mantenimento, alimenti e risarcimenti da fatto illecito.
28. Cosa succede se l’ente locale non aderisce alla definizione agevolata?
Se il Comune o la Regione non delibera l’adesione alla definizione agevolata per i propri tributi, non sarà possibile beneficiare della rottamazione locale. Tuttavia si può ricorrere alle rottamazioni statali per i tributi erariali e alle procedure di sovraindebitamento per ridurre o rateizzare i tributi locali.
29. È possibile sospendere il pignoramento con il concordato minore?
Sì. La presentazione del concordato minore comporta, su richiesta del debitore, la sospensione delle azioni esecutive individuali. Il giudice può vietare iscrizioni ipotecarie, pignoramenti e sequestri nel periodo necessario a convocare i creditori e votare la proposta.
30. Posso rinunciare a una controversia in Cassazione con lo sconto delle sanzioni?
La legge 197/2022 prevede la rinuncia agevolata: il contribuente, versando quanto dovuto, può rinunciare al ricorso beneficiando della riduzione delle sanzioni al 5% e la chiusura definitiva del contenzioso. È necessario depositare l’atto di rinuncia entro i termini stabiliti e allegare la prova del pagamento.
13. Appendice: elenco delle principali fonti normative e giurisprudenziali citate
Per facilitare il lettore, riportiamo una sintesi delle norme e delle sentenze commentate nell’articolo. La consultazione di questi testi è essenziale per approfondire la materia:
- D.P.R. 602/1973: articoli 25, 26, 50, 76, 77 (riscossione delle imposte, notificazione, intimazione, ipoteca, espropriazione) .
- Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza): articoli 6, 7‑12, 67‑80, 70 (definizione di sovraindebitamento, accordo di ristrutturazione, piano del consumatore, liquidazione, concordato minore) .
- Legge 197/2022 (Bilancio 2023): commi 222‑252 (stralcio dei debiti fino a 1 000 €, rottamazione‑quater) .
- Legge 199/2025 (Bilancio 2026): commi 82‑110 (rottamazione‑quinquies e definizione agevolata dei tributi locali) .
- D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021: disposizioni sulla composizione negoziata e sulle misure protettive .
- Legge 130/2022: riforma della giustizia tributaria (istituzione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado) .
- Cassazione n. 16743/2024: avviso di intimazione non obbligatorio da impugnare .
- Cassazione n. 17031/2024: divieto di iscrizione ipoteca con rateizzazione in corso .
- Cassazione n. 19270/2014 (impignorabilità prima casa) e altre pronunce su usura e anatocismo bancario.
14. Chiamata all’azione finale
Questo articolo ha illustrato in modo approfondito norme, sentenze e strumenti per affrontare debiti con il fisco, l’INPS e le banche. Abbiamo visto che la riscossione segue regole rigorose; un errore nella notifica, la prescrizione o l’applicazione errata delle soglie di ipoteca possono annullare l’esecuzione. Le rottamazioni, gli stralci e le procedure di sovraindebitamento consentono di ridurre il carico e di ottenere l’esdebitazione. La riforma della giustizia tributaria e le ultime sentenze in materia bancaria garantiscono maggiori tutele al contribuente.
Tuttavia, la strategia più efficace è agire subito. Ogni atto ha termini precisi; attendere può compromettere la difesa. L’assistenza di professionisti competenti è fondamentale per analizzare la posizione debitoria, scegliere la procedura più adatta, negoziare con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o con le banche e presentare ricorsi mirati.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti operano da anni nel campo della riscossione e della crisi da sovraindebitamento. Come cassazionista, gestore della crisi, professionista fiduciario di un OCC ed esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo può assistere contribuenti, lavoratori, imprenditori e famiglie in tutte le fasi: dalla verifica degli atti alla sospensione delle esecuzioni, dalla redazione di piani di rientro alle trattative con banche e agenti della riscossione. La consulenza personalizzata consente di evitare errori, salvare la prima casa, proteggere i beni e ripartire senza i pesi del passato.
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15. Glossario dei principali termini
Per navigare tra normative complesse e procedure articolate è utile familiarizzare con alcuni vocaboli fondamentali. Ecco un glossario essenziale per orientarsi nel mondo della riscossione e della crisi da sovraindebitamento.
- Agente della riscossione: soggetto incaricato dall’amministrazione finanziaria di riscuotere imposte, sanzioni e contributi iscritti a ruolo. In Italia l’agente principale è l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (ex Equitalia), ma esistono anche concessionari privati per alcune Regioni e Comuni.
- Cartella di pagamento: atto con cui l’agente della riscossione intima al contribuente il pagamento di tributi e contributi iscritti a ruolo. Contiene l’indicazione del credito, delle sanzioni e degli interessi e costituisce titolo esecutivo .
- Estratto di ruolo: documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione che riassume le cartelle affidate, le date di notifica e lo stato dei pagamenti. Serve per verificare la prescrizione, la decadenza e l’esistenza degli atti presupposti.
- Intimazione di pagamento: avviso inviato dall’agente della riscossione quando è trascorso un anno dalla notifica della cartella senza che sia iniziata l’esecuzione. Invita a pagare entro 5 giorni e, secondo la giurisprudenza, può interrompere la prescrizione . L’orientamento 2025 lo considera atto impugnabile.
- Ipoteca: garanzia reale iscritta su un immobile a favore del creditore. Nella riscossione tributaria l’ipoteca può essere iscritta se il debito supera 20 000 € e costituisce condizione per procedere all’espropriazione .
- Pignoramento: atto mediante il quale si sottopongono a espropriazione i beni del debitore (mobili, immobili, crediti). Può essere immobiliare, mobiliare o presso terzi. L’atto deve essere preceduto dalla cartella e dall’intimazione.
- Prescrizione: estinzione del diritto di credito per decorso del tempo. Per tributi erariali la prescrizione è quinquennale; per contributi previdenziali decennale. La notifica di un atto valido interrompe la prescrizione, ma non sempre rende definitivo il debito .
- Rottamazione: definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, che permette di pagare solo il capitale e le spese, con esclusione di sanzioni e interessi .
- Saldo e stralcio: procedura straordinaria attivata nel 2019 che ha consentito ai contribuenti con ISEE basso di pagare una percentuale ridotta del debito. Attualmente non attiva, potrebbe essere reintrodotta in future leggi di bilancio.
- Sospensiva: provvedimento amministrativo o giudiziale che sospende gli effetti di un atto esecutivo fino alla definizione del ricorso. Può essere concessa dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o dalla Corte di Giustizia Tributaria.
- Sovraindebitamento: stato di squilibrio tra debiti contratti e patrimonio disponibile che rende il debitore incapace di soddisfare regolarmente le obbligazioni. La legge 3/2012 e il Codice della crisi prevedono strumenti per superarlo .
Questo glossario non sostituisce la consulenza legale ma aiuta a comprendere meglio la terminologia utilizzata in questo articolo.
16. Altre simulazioni pratiche
16.1 Simulazione 5: Debito prescritto dopo numerosi atti
Scenario: L’azienda Beta, attiva nel settore della ristorazione, riceve nel 2015 una cartella per contributi INPS 2010. Non paga e, nel 2017, riceve un avviso di intimazione che ignora. Nel 2019 riceve un fermo amministrativo sull’auto aziendale; chiede la rateizzazione, che gli viene concessa ma non paga le rate. Nel 2023 l’agente iscrive ipoteca su un magazzino dell’azienda; nel 2025 notifica un pignoramento immobiliare.
Analisi: Il contributo previdenziale si prescrive in dieci anni. Dal 2015 al 2017 decorrono 2 anni; l’avviso di intimazione 2017 interrompe la prescrizione ma, secondo l’orientamento 2024, non è atto da impugnare . Dal 2017 al 2019 decorrono altri 2 anni: il fermo amministrativo è un atto esecutivo che interrompe la prescrizione e doveva essere contestato entro 60 giorni. Tuttavia, la rateizzazione concessa nel 2019 sospende l’esecuzione; il mancato pagamento delle rate nel 2020 fa decadere il piano. L’ipoteca del 2023 è legittima se il debito supera 20 000 € e la notifica è regolare . Il pignoramento immobiliare del 2025 è possibile solo dopo 6 mesi dall’ipoteca e per debiti oltre 120 000 € . La difesa deve verificare la prescrizione (10 anni dal 2015 meno interruzioni valide) e i vizi di notifica. Se qualche atto non è stato notificato, è possibile eccepire la prescrizione e l’inesistenza dell’atto presupposto.
Esito atteso: Se viene accertato che la cartella non è stata notificata o che uno degli atti esecutivi è nullo, la procedura può essere annullata e il debito dichiarato prescritto.
16.2 Simulazione 6: Utilizzo combinato di rottamazione e stralcio
Scenario: Il signor Roberto ha 15 cartelle affidate dal Comune per TARI e TOSAP (importo residuo 400 € ciascuna, per anni 2012‑2014) e 8 cartelle dell’Agenzia delle Entrate relative a IRPEF e IVA per anni 2018‑2021 per un totale di 20 000 €. Vuole regolarizzare la posizione nel 2026.
Analisi: Le cartelle comunali presentano importi residui inferiori a 1 000 € e rientrano nello stralcio automatico se l’ente ha deliberato l’adesione . Roberto deve verificare se il Comune ha adottato la delibera. In caso affermativo, le cartelle saranno cancellate per la parte relativa a interessi e sanzioni; il capitale potrebbe restare dovuto o essere anch’esso annullato se si tratta di enti statali . Le cartelle statali per IRPEF e IVA possono essere incluse nella rottamazione‑quinquies, presentando domanda entro il 30 aprile 2026 . Roberto potrà scegliere tra pagamento unico o 54 rate bimestrali . Le sanzioni e gli interessi saranno cancellati. Se il Comune non aderisce allo stralcio, potrà tentare la definizione agevolata locale o inserire i debiti nella procedura di sovraindebitamento.
Esito atteso: Roberto libererà la posizione con il Comune tramite lo stralcio (se attivo) e estinguerà i debiti erariali con la rottamazione‑quinquies, ottenendo una forte riduzione del carico e una dilazione fino a nove anni. Potrà inoltre chiedere la rateizzazione di eventuali somme residue. La sua posizione sarà regolare e potrà ottenere il DURC per l’attività lavorativa.
16.3 Simulazione 7: Uso del concordato minore per salvare l’azienda
Scenario: La società Gamma Srl, piccola azienda artigiana con 6 dipendenti, accumula debiti per 250 000 € (IVA, IRAP e contributi), oltre a 150 000 € di finanziamenti bancari. Il mercato rallenta e la società non riesce più a pagare i fornitori. Vuole evitare il fallimento e salvare l’attività.
Analisi: Gamma Srl non rientra nelle soglie per la liquidazione giudiziale ma è ammissibile al concordato minore (ex accordo di ristrutturazione). Con l’assistenza dell’OCC e dell’Avv. Monardo, la società predispone un piano che prevede la continuità aziendale: vendita di un immobile non strumentale per 200 000 €, apporto di capitale da parte dei soci, riduzione del debito fiscale al 40% e del debito bancario al 50%. Il piano destina ai creditori privilegiati (INPS, Agenzia delle Entrate) il pagamento integrale entro cinque anni; ai chirografari (banche e fornitori) il 40% in cinque anni. I creditori votano il piano, che viene approvato dalla maggioranza, e il tribunale omologa la proposta sospendendo le procedure esecutive .
Esito atteso: La società continua l’attività, paga i debiti secondo le nuove condizioni e, al termine, ottiene la cancellazione dei debiti residui. Grazie alla procedura la società evita il fallimento, conserva i posti di lavoro e mantiene l’accesso al credito.