Cartiera con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Le cartiere, imprese che operano nella filiera della carta e del packaging, sono una componente fondamentale dell’economia italiana. Tuttavia, come molti altri settori manifatturieri, negli ultimi anni esse hanno dovuto affrontare crisi di liquidità, aumento dei costi energetici e sfide di mercato. Spesso questa congiuntura negativa porta alla maturazione di debiti tributari, contributivi e bancari che, se non gestiti tempestivamente, possono sfociare in cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS e procedure giudiziali come pignoramenti o ipoteche. Ignorare o sottovalutare questi atti è estremamente pericoloso: l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può avviare esecuzioni forzate su beni mobili, immobili o conti correnti; l’INPS può procedere con il recupero dei contributi previdenziali; le banche possono revocare fidi, escutere garanzie e chiedere la risoluzione dei contratti. Per i titolari e gli amministratori di una cartiera, è essenziale conoscere i propri diritti, i termini di legge e le strategie difensive disponibili per evitare il collasso dell’azienda o l’esposizione personale.

Questo articolo, aggiornato a gennaio 2026, illustra in maniera dettagliata e strutturata tutte le norme (Codice civile, Codice di procedura civile, Statuto del contribuente, DPR 602/1973, DPR 600/1973, Legge n. 335/1995, Legge n. 212/2000, D.Lgs. 46/1999, D.Lgs. 14/2019 e D.Lgs. 110/2024) e la giurisprudenza più recente (ordinanze e sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale) che regolano la riscossione e le modalità di difesa. Saranno analizzate le procedure passo‑passo da seguire dopo la notifica di un atto, le possibili eccezioni formali e sostanziali, gli strumenti alternativi (rottamazioni, definizione agevolata, concordati, sovraindebitamento), i frequenti errori da evitare e alcuni esempi pratici. Il punto di vista adottato è sempre quello del debitore/contribuente, nell’ottica di individuare le soluzioni più efficaci per uscire dalla crisi.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, con specializzazione in diritto tributario, bancario e crisi d’impresa. Coordina uno staff multidisciplinare formato da avvocati, commercialisti e consulenti che operano su tutto il territorio nazionale, offrendo assistenza integrata sia nella fase stragiudiziale sia in quella giudiziale. Le sue qualifiche includono:

  • Cassazionista: iscritto all’albo speciale, può patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012 (iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia). Tale qualifica lo abilita ad assistere imprese e professionisti in procedure di composizione della crisi.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): coordina e supervisiona pratiche di accordo con i creditori e piani del consumatore.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (ora incorporato nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). L’esperto negoziatore assiste l’imprenditore nel condurre trattative con i creditori per evitare l’insolvenza.

L’avv. Monardo e il suo team offrono un supporto concreto ai lettori in vari ambiti:

  • Analisi degli atti e dei vizi formali: verifica della regolarità della notifica, dell’esecutività del titolo, dei termini di decadenza e prescrizione.
  • Redazione di ricorsi e opposizioni: predisposizione di ricorsi al giudice tributario e al giudice del lavoro, opposizioni ex art. 615 c.p.c., reclami e mediazioni fiscali.
  • Richiesta di sospensioni: presentazione di istanze di sospensione amministrativa o giudiziale che consentano di bloccare procedure esecutive in corso.
  • Trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e con le banche: elaborazione di piani di rientro personalizzati, accordi transattivi, rinegoziazioni del debito.
  • Accesso a strumenti di composizione della crisi: piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato minore, esdebitazione e procedure di sovraindebitamento.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere come difendersi da fisco, INPS e banche è necessario familiarizzare con le principali norme che disciplinano la riscossione e con le pronunce giurisprudenziali più recenti. Di seguito analizziamo le fonti normative e le sentenze che costituiscono la base per le difese legali.

Cartelle di pagamento e avvisi di addebito: la normativa di riferimento

Art. 26 DPR 602/1973 – Notificazione della cartella di pagamento

Il DPR n. 602/1973 disciplina la riscossione delle imposte sul reddito. L’articolo 26 stabilisce le modalità di notifica della cartella di pagamento: l’atto può essere consegnato da ufficiali della riscossione o da messo notificatore abilitato oppure essere spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento. È prevista anche la notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) utilizzando l’indice nazionale degli indirizzi (INI‑PEC). La norma precisa che la notifica è perfezionata quando l’atto viene consegnato al destinatario o depositato presso il comune di residenza, e occorre conservare una copia dell’avviso. La cartella non può essere notificata oltre 365 giorni dalla consegna del ruolo all’agente e, se consegnata tramite PEC, deve essere allegata in formato PDF. In caso di notifica irregolare, la cartella è nulla e può essere impugnata.

Art. 60 DPR 600/1973 – Notificazioni degli avvisi e atti impositivi

L’articolo 60 del DPR n. 600/1973 contiene le regole generali per la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti dell’amministrazione finanziaria. L’atto deve essere consegnato da un messo notificatore o da un ufficiale giudiziario; se il destinatario rifiuta di riceverlo o è assente, l’atto viene messo in busta sigillata e consegnato a un familiare o vicino che ne attesti la ricezione, oppure depositato presso la casa comunale. È possibile eleggere un domicilio diverso; per professionisti e società iscritti agli albi e al registro imprese la notifica può essere effettuata via PEC. Importante: la notifica si considera eseguita alla data di spedizione, ma i termini per impugnare decorrono dalla data di ricezione. Se la notifica avviene dopo la scadenza dei termini o presso un indirizzo errato, l’atto è inesistente o nullo.

Statuto del contribuente – Legge 212/2000

La Legge n. 212/2000, noto come Statuto dei diritti del contribuente, garantisce principi di trasparenza, imparzialità e collaborazione. L’articolo 6 dispone che l’amministrazione finanziaria deve adottare comportamenti che assicurino al contribuente la piena conoscenza degli atti a lui destinati, comunicandoli al domicilio effettivo e concedendo un termine di almeno 30 giorni per fornire chiarimenti prima di iscrivere l’imposta a ruolo. Prevede inoltre il divieto di richiedere documenti già in possesso dell’amministrazione. L’articolo 6‑bis, inserito nel 2023, riconosce il diritto a un contraddittorio preventivo: ogni atto autonomamente impugnabile deve essere preceduto da un invito al contraddittorio che garantisca al contribuente almeno 60 giorni per replicare, prorogabili se la scadenza cade durante l’emergenza sanitaria; decorso tale termine, l’atto non può essere emesso se l’amministrazione non ha adeguatamente considerato le controdeduzioni. L’articolo 7 richiede che gli atti tributari siano motivati, con indicazione dei fatti e delle norme su cui si basano, e che l’amministrazione comunichi o renda disponibili gli atti richiamati.

Avviso di addebito INPS

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 46/1999, l’INPS è stata autorizzata a emettere un avviso di addebito che costituisce titolo esecutivo immediatamente valido per il recupero dei contributi previdenziali. L’avviso sostituisce la cartella esattoriale: il contribuente riceve un documento che specifica l’importo dovuto, gli interessi e le sanzioni. La normativa prevede la possibilità di pagamento entro 60 giorni tramite bollettino RAV; trascorso tale termine, l’INPS trasmette il carico all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione che avvia la riscossione coattiva. Gli oneri di riscossione sono pari al 3% se il pagamento avviene entro 60 giorni e al 6% se oltre tale termine per gli avvisi emessi fino al 31 dicembre 2021; per gli avvisi successivi tali oneri sono stati eliminati . È possibile proporre ricorso al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica e contestualmente chiedere la sospensione dell’esecutività; la notifica della sospensione deve essere comunicata all’agente della riscossione che dovrà adeguarsi .

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 111/2007, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 24 D.Lgs. 46/1999 – il quale attribuisce all’INPS la facoltà di formare titoli esecutivi senza intervento giudiziario – affermando che la normativa non viola i diritti di difesa poiché il contribuente può sempre proporre opposizione dinanzi al giudice ordinario .

Prescrizione dei contributi e delle imposte – L. 335/1995 e giurisprudenza recente

La Legge n. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico) prevede all’art. 3, comma 9, che i contributi obbligatori e le relative sanzioni si prescrivono in cinque anni. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che tale termine si applica anche ai contributi per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L’ordinanza della Cassazione n. 398/2026 ha chiarito che la prescrizione quinquennale vale per i contributi SSN, mentre il termine decennale si applica solo ai contributi dovuti fino al 31 dicembre 1995 laddove siano già intervenuti atti interruttivi, gravando sull’ente la prova del contenuto degli atti interruttivi . La stessa ordinanza ha stabilito che la mera produzione della ricevuta di spedizione non dimostra il contenuto dell’atto interruttivo: senza documento, non opera la presunzione di conoscenza .

Riforma della riscossione 2024 (D.Lgs. 110/2024)

Nel 2024 è entrata in vigore la riforma della riscossione prevista dal D.Lgs. n. 110/2024 (Decreto Riscossione), attuativo della legge delega fiscale. La novità principale è il discarico automatico dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2025: se entro cinque anni l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione non riesce a riscuotere il credito, i carichi sono automaticamente discaricati . Un ulteriore comma consente il discarico anticipato quando l’agente dimostra l’infruttuosità della procedura, ad esempio perché il debitore è nullatenente o è intervenuta chiusura della liquidazione giudiziale: in tali casi l’agente può comunicare il discarico anche prima dei cinque anni . Questo meccanismo non estingue il debito ma trasferisce la responsabilità di recupero all’ente creditore che potrà tentare la riscossione in futuro . Per i contribuenti nullatenenti il carico può quindi essere sospeso e poi stralciato se non recuperato nei cinque anni, ma la pretesa tributaria sopravvive.

Definizione agevolata e rottamazione

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la definizione agevolata delle cartelle nota come rottamazione‑quater. È applicabile ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e consente di pagare solo l’imposta, senza sanzioni, interessi e aggio. L’istanza andava presentata entro il 30 aprile 2023 e il pagamento può essere rateizzato fino a 18 rate. Questa misura, insieme alla rottamazione delle comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari), è disciplinata dai commi 153‑159 della L.197/2022 e dalle circolari applicative del MEF. La Circolare n. 2/2023 del Ministero dell’Economia ha precisato che l’agente della riscossione deve comunicare l’ammontare dovuto entro il 30 giugno 2023 e che la definizione prevede la sospensione di fermi, ipoteche e azioni esecutive solo dopo la presentazione dell’istanza . Per le comunicazioni di irregolarità derivanti da controlli automatici (art. 36‑bis DPR 600/1973 e art. 54‑bis DPR 633/1972), la definizione riduce le sanzioni al 3% se il contribuente versa quanto dovuto entro 30 giorni; questa agevolazione riguarda le comunicazioni relative agli anni d’imposta 2019‑2021 .

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e D.L. 118/2021

Il D.Lgs. n. 14/2019 ha introdotto un corpo organico di norme per la gestione della crisi e dell’insolvenza di imprese e professionisti. Le definizioni fondamentali includono:

  • Crisi: probabilità di insolvenza futura e difficoltà a soddisfare regolarmente le obbligazioni.
  • Insolvenza: incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni.
  • Sovraindebitamento: situazione del debitore (consumatore o professionista) che non può accedere alle procedure concorsuali ordinarie e non riesce a soddisfare i propri debiti .
  • Impresa minore: impresa con debiti inferiori a 1 milione di euro o con parametri limitati; è soggetta a procedure semplificate.

Il decreto legislativo disciplina diversi strumenti di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato semplificato per liquidazione, ecc.) e rimanda alla Legge n. 3/2012 per la gestione del sovraindebitamento di consumatori e professionisti. La Legge n. 3/2012, come ricordato dal dossier della Camera, mira a evitare il crollo economico e la caduta nell’usura; prevede l’accesso a un accordo con i creditori basato su un piano di ristrutturazione, con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), e richiede l’approvazione del 60% dei creditori .

Il Decreto‑legge 24 agosto 2021, n. 118 (convertito con modifiche dalla L. n. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata della crisi. L’articolo 2 consente all’imprenditore che rileva segnali di crisi di chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente che faciliti le trattative con i creditori per trovare una soluzione che eviti l’insolvenza, anche attraverso la cessione di rami d’azienda . L’esperto negoziatore (figura cui l’avv. Monardo è abilitato) ha un ruolo di guida e supervisione e non può imporre soluzioni, ma favorisce accordi e può proporre misure protettive.

Procedure di opposizione e tutela giudiziale

Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’articolo 615 del Codice di procedura civile disciplina l’opposizione all’esecuzione: il debitore che contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata può proporre opposizione prima dell’inizio della procedura (opposizione all’esecuzione) o, se l’esecuzione è già iniziata, dinanzi al giudice dell’esecuzione. Il giudice può sospendere l’efficacia del titolo esecutivo per gravi motivi e l’opposizione è inammissibile se proposta dopo la vendita dei beni . Questo strumento è cruciale per fermare pignoramenti o esecuzioni basate su titoli nulli o prescritti.

Responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.)

L’articolo 2740 del Codice civile sancisce che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri; limitazioni della responsabilità patrimoniale non sono ammesse se non nei casi espressamente previsti dalla legge . Ciò significa che, in assenza di protezioni legali, le cartiere e i loro amministratori rischiano di vedere pignorati beni personali e aziendali. Tuttavia, come vedremo, alcune procedure (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, definizione agevolata e prescrizione) possono limitare o estinguere il debito.

Giurisprudenza bancaria: anatocismo, usura e piani di ammortamento

Per le cartiere indebitate con le banche è essenziale conoscere le pronunce della Cassazione su anatocismo, ammortamento e usura. La sentenza Cass. n. 24197/2025 ha ribadito che il piano di ammortamento “alla francese” non realizza anatocismo perché gli interessi sono computati in modo tale che la quota di interessi di ogni rata non produce a sua volta interessi; la Corte ha precisato che per contestare l’ammortamento il correntista deve indicare specificamente l’errore nel calcolo e produrre un piano alternativo, altrimenti la contestazione è generica . La Corte ha inoltre affrontato il tema dell’usura: il debitore che assume l’usurarietà deve produrre i decreti ministeriali con i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) applicabili alla data di stipula e dimostrare concretamente il superamento della soglia; l’onere della prova non può essere invertito. Un’altra pronuncia importante è Cass. n. 27460/2025, che, dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, D.Lgs. 342/1999, ha affermato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi può essere validamente pattuita solo con un accordo scritto conforme al decreto CICR del 9 febbraio 2000; non è sufficiente presumere l’equivalenza del periodo di capitalizzazione per salvare la clausola . Queste pronunce offrono spunti per contenziosi con banche su mutui, leasing e affidamenti bancari.

Procedura passo‑passo per difendersi dopo la notifica di un atto

Una volta ricevuta una cartella di pagamento, un avviso di addebito INPS o un intimazione da parte di una banca, il debitore deve agire rapidamente. Di seguito è descritto un percorso in otto fasi per valutare la situazione e predisporre le difese:

1. Verificare la regolarità della notifica

Il primo passo consiste nel controllare la modalità e la data di notifica. Bisogna verificare:

  1. Soggetto notificante: l’atto deve essere notificato da un messo autorizzato, ufficiale giudiziario o tramite PEC all’indirizzo corretto. Una notifica fatta da soggetto non abilitato è inesistente.
  2. Indirizzo e PEC: per le società iscritte al Registro delle Imprese la notifica tramite PEC è obbligatoria e si considera perfezionata all’indirizzo risultante dall’INI‑PEC; se l’indirizzo è errato o inattivo, l’atto è nullo.
  3. Termini: la cartella deve essere notificata entro 12 mesi dalla consegna del ruolo all’agente; l’avviso di addebito deve essere notificato entro cinque anni dal momento in cui l’INPS può pretendere il pagamento; eventuali avvisi di intimazione devono essere notificati entro un anno dalla cartella.
  4. Prova della notifica: l’agente della riscossione deve fornire la relata e le ricevute; in mancanza, la cartella non è provata.

2. Calcolare decadenze e prescrizioni

Verificare se il credito è prescritto o decaduto è fondamentale. La prescrizione estingue definitivamente il debito; la decadenza colpisce il potere dell’ente di emettere l’atto. È necessario:

  • Distinguere tra tributi erariali (imposte dirette, IVA) soggetti a prescrizione decennale e contributi previdenziali e multe soggetti a prescrizione quinquennale, come chiarito dalla Cassazione .
  • Controllare se vi siano stati atti interruttivi validi (notifica di atti, lettere raccomandate con contenuto certo). La giurisprudenza richiede che l’ente provi il contenuto dell’atto interruttivo, non solo l’avviso di ricevimento .
  • Verificare le decadenze: ad esempio, l’Agenzia delle Entrate deve notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (quarto anno in caso di dichiarazione omessa); l’INPS deve emettere l’avviso di addebito entro cinque anni.

3. Analizzare la motivazione dell’atto e i vizi formali

Ai sensi dello Statuto del contribuente l’atto deve essere motivado: deve contenere i riferimenti normativi, i fatti che sostengono la pretesa e le eventuali contestazioni. È opportuno verificare se:

  • L’atto riporta il tipo di tributo, l’anno di riferimento, la base imponibile e il calcolo effettuato.
  • Sono allegate o richiamate le contestazioni precedenti; se un accertamento è fondato su un processo verbale di constatazione (PVC), questo deve essere allegato.
  • Vi sono errori materiali, ad esempio errate intestazioni, codici fiscali sbagliati, importi duplicati.

La mancanza di motivazione o la mancata allegazione di documenti rilevanti rende l’atto annullabile.

4. Valutare i vizi sostanziali e la legittimità della pretesa

Oltre ai vizi formali, è necessario esaminare la fondatezza della pretesa:

  • Calcolo errato: verificare se le somme sono state calcolate correttamente; ad esempio, per i piani di ammortamento bancari la Cassazione ha precisato che non si configura anatocismo se si applica un piano “alla francese” , ma è possibile contestare interessi usurari se superano la soglia.
  • Doppia imposizione: accertare se l’imposta è già stata pagata o contestata in altra sede.
  • Responsabilità del terzo: nel caso di cartiere che operano come appaltatori o subfornitori, verificare se l’obbligazione nasce da una errata qualificazione del rapporto (es. fatture per operazioni inesistenti, indagini di “cartiere fittizie”).
  • Prescrizione: contestare la pretesa se è decorso il termine quinquennale o decennale; la prescrizione deve essere eccepita con un ricorso motivato.

5. Scegliere la procedura di impugnazione

In base al tipo di atto e all’oggetto, esistono diversi rimedi:

  • Ricorso al giudice tributario: si propone contro cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, avvisi di intimazione e iscrizioni ipotecarie; deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica (40 giorni per gli avvisi di addebito INPS) e va depositato presso la Commissione tributaria provinciale o il nuovo Tribunale tributario (operativo dal 2024). È possibile richiedere la sospensione.
  • Opposizione davanti al giudice del lavoro: riguarda avvisi di addebito INPS; va proposta entro 40 giorni dal ricevimento e comporta la sospensione dell’esecuzione se il giudice lo ritiene opportuno .
  • Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.: da utilizzare quando la cartella è divenuta definitiva ma il debitore contesta la legittimità del titolo; ad esempio se il titolo non è mai stato notificato o è prescritto; consente di chiedere la sospensione dell’esecuzione .
  • Autotutela: è un’istanza rivolta all’amministrazione finanziaria per ottenere l’annullamento totale o parziale dell’atto in presenza di errori palesi; non sospende i termini per il ricorso, quindi è consigliabile presentarla contestualmente al ricorso.

È importante rispettare i termini e allegare tutte le prove (contratti, estratti ruolo, ricevute di pagamento) per evitare l’inammissibilità.

6. Richiedere la sospensione e la rateizzazione

Durante il contenzioso, il contribuente può chiedere la sospensione della riscossione. Esistono diversi tipi di sospensione:

  • Sospensione amministrativa: può essere richiesta all’agenzia della riscossione nel caso di ricorso già presentato o in caso di istanza di definizione agevolata; sospende le procedure esecutive fino alla decisione.
  • Sospensione giudiziale: prevista dall’art. 47 del D.Lgs. 546/1992; il giudice tributario può sospendere l’esecuzione dell’atto se sussistono gravi motivi. Analogamente, il giudice del lavoro può sospendere l’avviso di addebito INPS .

Per evitare la riscossione coattiva è anche possibile chiedere la rateizzazione del debito. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione consente piani fino a 72 rate mensili (e fino a 120 rate per debitori in comprovata difficoltà economica); la rateizzazione comporta la sospensione di fermi amministrativi e ipoteche, purché le rate siano pagate regolarmente.

7. Valutare strumenti straordinari: definizione agevolata, discarico, piani del consumatore, concordati

Oltre all’impugnazione giudiziale, esistono strumenti che consentono di ridurre o estinguere il debito:

  • Definizione agevolata (rottamazione): consente di pagare solo il capitale e le spese di notifica; al momento in cui scriviamo (gennaio 2026) non è attiva una nuova rottamazione, ma la legge delega fiscale permette al governo di introdurre ulteriori definizioni agevolate; è quindi opportuno monitorare future finestre di adesione.
  • Stralcio e discarico automatico: per i carichi dal 2025 il discarico automatico dopo cinque anni consente la sospensione delle procedure; tuttavia il debito rimane e può essere riscosso successivamente .
  • Sovraindebitamento (Legge 3/2012): se la cartiera è una piccola impresa o un imprenditore individuale, può accedere a tre procedure: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti o liquidazione controllata. L’OCC assiste nella predisposizione del piano e, se approvato, consente di ridurre notevolmente i debiti e ottenere l’esdebitazione.
  • Concordato semplificato e concordato minore: nel Codice della crisi d’impresa esistono procedure per imprese minori che non riuscirebbero ad accedere ai concordati ordinari; consentono la liquidazione del patrimonio con liberazione dai debiti residui.
  • Composizione negoziata: l’imprenditore può richiedere la nomina di un esperto negoziatore (come previsto dal D.L. 118/2021) per condurre trattative con i creditori e trovare accordi che evitino l’insolvenza .

8. Negoziare con banche e fornitori

Le cartiere spesso si trovano esposte verso banche e fornitori. Una gestione proattiva dei rapporti creditizi può evitare il default:

  • Rinegoziazione dei finanziamenti: chiedere la rimodulazione dei piani di ammortamento, l’allungamento della durata o la conversione da tasso variabile a fisso; la banca valuterà la sostenibilità del debito e potrà concedere nuovi termini.
  • Verifica delle clausole contrattuali: ricercare eventuali clausole vessatorie o anatocistiche; se il contratto è antecedente al 2000 e prevede capitalizzazione trimestrale degli interessi senza pattuizione scritta, tale clausola è nulla .
  • Accordi transattivi: se l’impresa è in difficoltà ma vuole evitare la procedura concorsuale, può proporre alla banca un saldo e stralcio o un accordo a saldo parziale con rinuncia a parte del credito.

Difese e strategie legali

Le difese attuabili contro fisco, INPS e banche possono essere suddivise in formali e sostanziali.

Difese formali

  1. Nullità/inesistenza della notifica: se la cartella o l’avviso è stato notificato da un soggetto non abilitato, se manca la relata o se l’indirizzo è errato, l’atto è inesistente e può essere impugnato.
  2. Violazione del contraddittorio: l’amministrazione deve avviare il contraddittorio preventivo; la mancanza di contraddittorio determina l’illegittimità dell’atto .
  3. Difetto di motivazione: la cartella deve indicare la fonte del credito e gli estremi dell’atto presupposto; la mancanza di motivazione comporta l’annullamento.
  4. Decadenza dal potere impositivo: se l’atto è notificato oltre i termini, la pretesa è nulla.

Difese sostanziali

  1. Prescrizione: eccepire la prescrizione quinquennale o decennale; come chiarito dalla Cassazione, per i contributi SSN il termine è di 5 anni .
  2. Usura e anatocismo: contestare clausole usurarie e interessi illegittimi; occorre allegare la documentazione bancaria e i decreti ministeriali sui tassi soglia .
  3. Doppia imposizione: contestare la duplicazione di tributi o contributi già pagati.
  4. Impossibilità sopravvenuta: se l’impresa non dispone di beni da aggredire, può invocare la procedura di esdebitazione dopo la liquidazione del patrimonio.

Strumenti alternativi e soluzioni straordinarie

Le soluzioni illustrate di seguito consentono di ridurre l’esposizione debitoria o ottenere la totale cancellazione dei debiti residui.

Rottamazione e definizione agevolata

Come illustrato, la rottamazione‑quater ha permesso la definizione di cartelle notificate tra il 2000 e il 2022. In futuro potrebbero essere varate nuove definizioni agevolate. Queste procedure prevedono:

  • Presentazione di un’istanza con elenco dei carichi che si intende definire.
  • Eliminazione di sanzioni, interessi e aggio; pagamento del solo tributo.
  • Possibilità di rateizzazione.
  • Sospensione delle procedure esecutive dopo la presentazione.

È importante verificare la tipologia di debito: talvolta le multe stradali, i contributi INPS e i tributi locali sono esclusi da alcune rottamazioni.

Discarico automatico e stralcio per nullatenenti

Il D.Lgs. 110/2024 prevede che, a partire dal 2025, i carichi non riscossi entro 5 anni sono discaricati dall’agente della riscossione . In caso di nullatenenti, il carico può essere discaricato anticipatamente se l’agente accerta l’assenza di beni. Tuttavia, il credito non è estinto; l’ente creditore potrà tentare la riscossione se emergono nuovi beni . Questa misura consente al contribuente di ottenere la sospensione delle procedure, ma non cancella il debito dal punto di vista civilistico.

Rateizzazione ordinaria e straordinaria

I contribuenti possono chiedere la rateizzazione dei debiti fino a 72 rate (6 anni), presentando un’istanza motivata all’agente della riscossione. Per importi superiori a 60.000 euro, occorre allegare l’ISEE o un bilancio che dimostri la temporanea difficoltà. Se la cartiera versa in grave e comprovata situazione di difficoltà, può richiedere un piano straordinario fino a 120 rate, dimostrando che l’importo della singola rata non è superiore al 20% del reddito mensile.

Procedura di sovraindebitamento

Quando la cartiera è un’impresa minore o un’imprenditoria individuale, può accedere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 e ora confluite nel Codice della crisi. Le principali sono:

  1. Accordo di composizione della crisi: negoziato con i creditori con l’aiuto dell’OCC; richiede l’approvazione del 60% dei creditori in termini di valore . Consente di falcidiare il debito e prevede l’esdebitazione residua.
  2. Piano del consumatore: riservato a persone fisiche o professionisti; non richiede l’approvazione dei creditori se il piano è ritenuto meritevole dal giudice. È utile per gli amministratori che abbiano prestato garanzie personali.
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato: comporta la liquidazione di tutti i beni del debitore sotto il controllo del tribunale e consente la liberazione dai debiti non soddisfatti.

Composizione negoziata e strumenti del Codice della crisi

L’introduzione della composizione negoziata consente all’imprenditore di prevenire la crisi dialogando con i creditori. L’esperto negoziatore aiuta a individuare soluzioni come:

  • Moratorie convenzionali: sospensione dei pagamenti per un periodo concordato.
  • Ristrutturazione del debito bancario: allungamento dei termini, riduzione dei tassi.
  • Cessione di rami d’azienda o conversione del debito in equity.

Queste soluzioni evitano l’apertura della liquidazione giudiziale e salvaguardano la continuità aziendale.

Concordati e accordi di ristrutturazione

In presenza di esposizioni rilevanti e rischi di insolvenza, la cartiera può accedere a:

  • Concordato preventivo: prevede un piano di risanamento con proposte di pagamento parziale dei crediti e cessione di beni. Necessita del voto favorevole della maggioranza dei creditori ammessi.
  • Accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII: conclusi con il 60% dei creditori (75% se comportano l’estinzione di debiti tributari); devono essere omologati dal tribunale.
  • Concordato semplificato per liquidazione del patrimonio (art. 25‑sexies CCII): procedura rapida per imprese che non hanno creditori finanziari significativi.

Usura e contenzioso bancario

Nel settore bancario, oltre alla rinegoziazione, il debitore può avviare contenziosi per anatocismo e usura se ritiene che la banca abbia applicato interessi illegittimi. È essenziale esaminare il contratto e calcolare gli interessi corrisposti rispetto ai tassi soglia pubblicati trimestralmente dal MEF. L’onere della prova spetta al cliente: occorre depositare gli estratti conto, i contratti, i decreti ministeriali sui TEGM, e fornire una perizia econometrica. In caso di usura accertata, il giudice può dichiarare la nullità della clausola e rideterminare gli interessi; in caso di anatocismo, può disporre la restituzione degli interessi illegittimamente capitalizzati .

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare l’atto: molti imprenditori si limitano a mettere da parte la cartella o l’avviso pensando che prima o poi arriverà una “sanatoria”. Questo comportamento è rischioso: i termini decorrono dalla notifica e non è possibile impugnare un atto scaduto.
  2. Pagare senza verificare: pagare immediatamente l’importo richiesto senza controllare la legittimità dell’atto può significare rinunciare a eventuali vizi o prescrizioni.
  3. Affidarsi a soluzioni “fai da te”: ricorsi generici o non argomentati comportano l’inammissibilità. È necessario presentare ricorsi tecnicamente fondati.
  4. Trascurare le scadenze di rateizzazione: ottenere la rateizzazione non è sufficiente; il mancato pagamento anche di una sola rata può far decadere il piano e riattivare le procedure esecutive.
  5. Ignorare la responsabilità personale: gli amministratori potrebbero essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio; è importante valutare la separazione dei beni e l’eventuale responsabilità penale (dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione).

Consigli pratici

  • Conservare tutti i documenti: raccomandate, ricevute, PEC, estratti di ruolo; senza prova documentale è difficile contestare.
  • Controllare periodicamente la propria posizione debitoria tramite l’area riservata di Agenzia delle Entrate‑Riscossione e INPS.
  • Ricorrere a professionisti qualificati: un avvocato e un commercialista esperti in diritto tributario e bancario possono individuare vizi non immediatamente evidenti.
  • Agire tempestivamente: per molte procedure i termini sono di 60 o 40 giorni; perdere il termine comporta la definitività dell’atto.

Tabelle riepilogative

Per rendere più immediata la consultazione delle norme e dei termini, si propongono alcune tabelle sintetiche.

Tabella 1 – Notifica e termini di impugnazione

AttoNorma di riferimentoChi notifica e modalitàTermine per impugnare
Cartella di pagamentoArt. 26 DPR 602/1973Messo notificatore, ufficiale di riscossione, PEC all’INI‑PEC60 giorni per ricorso al giudice tributario
Avviso di addebito INPSArt. 24 D.Lgs. 46/1999; giurisprudenzaINPS tramite raccomandata o PEC; incasso entro 60 giorni (3%/6% oneri)40 giorni per ricorso al giudice del lavoro
Avviso di accertamentoArt. 60 DPR 600/1973Ufficiale giudiziario o messo; PEC per professionisti e società60 giorni per ricorso
Intimazione di pagamentoDPR 602/1973AER tramite messo o PEC; deve essere notificata entro un anno dalla cartella60 giorni per ricorso
Avvisi bonariArt. 36‑bis e 54‑bisNotifica tramite posta ordinaria/PEC; definizione agevolata (3% sanzioni) per annualità 2019‑202130 giorni per il pagamento ridotto

Tabella 2 – Prescrizione e decadenza

Tipo di creditoTermine di prescrizioneTermine di decadenza e note
Imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA)10 anni se non riscosseAvviso di accertamento notificato entro il 31/12 del quinto anno successivo
Contributi previdenziali (INPS, SSN)5 anni secondo L. 335/1995 e CassazioneAvviso di addebito entro 5 anni; oneri 3%/6% se pagato entro o oltre 60 giorni
Sanzioni amministrative e multe5 anniIl termine decorre dalla violazione; eventuali atti interruttivi devono essere provati dall’ente
Cartelle affidate dal 2025Dopo 5 anni scatta il discarico automaticoIl discarico non estingue il debito; l’ente può recuperare in futuro

Tabella 3 – Strumenti di definizione e composizione

StrumentoDestinatariBeneficiNormativa
Rottamazione‑quaterTutti i contribuenti con carichi 2000‑2022Pagamento solo del capitale e spese; sanzioni e interessi eliminati; rate fino a 18L. 197/2022 e Circolare MEF 2/2023
Definizione avvisi bonariComunicazioni 2019‑2021 ex art. 36‑bis e 54‑bisSanzioni ridotte al 3% se pagate entro 30 giorniL. 197/2022
Discarico automaticoCarichi affidati dal 2025Stralcio dopo 5 anni; discarico anticipato per nullatenentiD.Lgs. 110/2024
SovraindebitamentoConsumatori, professionisti, imprese minoriPiano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione controllataL. 3/2012 e CCII
Composizione negoziataTutte le imprese in crisiNomina di un esperto che facilita trattative; misure protettiveD.L. 118/2021

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito sono riportate alcune domande frequenti con risposte pratiche.

  1. Cosa devo fare se ricevo una cartella esattoriale?
  2. Verifica subito la regolarità della notifica e la corretta indicazione degli importi; controlla il termine per il ricorso (60 giorni). Consulta un avvocato per valutare eventuali vizi.
  3. Entro quanto tempo devo impugnare un avviso di addebito INPS?
  4. Devi proporre ricorso al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica . Puoi contestare sia la prescrizione sia il merito.
  5. Posso sospendere il pagamento se presento ricorso?
  6. Sì, puoi chiedere la sospensione giudiziale; il giudice può sospendere l’esecuzione per gravi motivi . In attesa della decisione, puoi chiedere anche una sospensione amministrativa all’agente della riscossione.
  7. Quali sono i vizi formali più frequenti nelle cartelle?
  8. Notifica da parte di soggetto non abilitato, mancanza di motivazione, errato destinatario, mancata indicazione dell’atto presupposto, notifica oltre i termini.
  9. Come si calcola la prescrizione dei contributi INPS?
  10. I contributi si prescrivono in cinque anni secondo la L. 335/1995; la Cassazione ha chiarito che questo termine vale anche per i contributi SSN . Se non intervengono atti interruttivi validi, il debito è estinto.
  11. Cos’è l’avviso di intimazione e quando è necessario impugnarlo?
  12. L’avviso di intimazione è un sollecito che precede l’esecuzione forzata. Deve essere notificato entro un anno dalla cartella e va impugnato entro 60 giorni se presenta vizi.
  13. È possibile impugnare un avviso bonario?
  14. L’avviso bonario non è un atto impugnabile; tuttavia, se si ritiene infondato, si può presentare istanza di autotutela o attendere l’iscrizione a ruolo per proporre ricorso. Con la definizione agevolata le sanzioni sono ridotte al 3% .
  15. Cosa succede se non pago un debito dopo la rottamazione?
  16. Il mancato pagamento anche di una sola rata fa decadere dalla rottamazione; il debito ritorna intero e vengono riattivate sanzioni e interessi.
  17. La riforma 2024 cancella i miei debiti se sono nullatenente?
  18. La riforma prevede il discarico anticipato dei carichi se l’agente accerta l’assenza di beni, ma il debito non è estinto e l’ente può recuperarlo se nel frattempo emergono beni .
  19. Posso chiedere la rateizzazione se ho un procedimento giudiziale in corso?
  20. Sì, la rateizzazione è compatibile con il ricorso; è consigliabile richiederla per evitare misure cautelari.
  21. Come si impugna un pignoramento su conti correnti?
  22. Si propone opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica.
  23. Cosa devo fare se la banca applica tassi usurari?
  24. Devi far calcolare il Tasso Effettivo Globale (TEG) applicato e confrontarlo con il TEGM rilevato dal MEF; se è superiore, puoi chiedere la restituzione degli interessi usurari e la rideterminazione del debito .
  25. Come funziona la procedura di sovraindebitamento?
  26. L’OCC nomina un gestore che predispone un piano; il tribunale lo omologa e, se rispettato, consente l’esdebitazione. Richiede la soddisfazione parziale dei creditori.
  27. È possibile estinguere completamente i debiti con lo stralcio?
  28. Lo stralcio o discarico non estingue il debito ma impedisce all’agente della riscossione di proseguire; l’ente creditore può rivalersi in futuro .
  29. Cos’è l’anatocismo e come si contesta?
  30. L’anatocismo è la capitalizzazione degli interessi; la Cassazione ha stabilito che il piano alla francese non configura anatocismo, ma la capitalizzazione prima del 2000 è nulla se non c’è pattuizione scritta .
  31. In quali casi conviene la composizione negoziata?
  32. Quando l’impresa è in difficoltà ma ancora in continuità aziendale: l’esperto negoziatore aiuta a trovare accordi con banche e fornitori per evitare la procedura concorsuale .
  33. Cosa accade ai debiti in caso di liquidazione giudiziale?
  34. Tutti i crediti chirografari vengono falcidiati; i privilegiati sono soddisfatti nei limiti del ricavato della liquidazione; l’imprenditore può ottenere l’esdebitazione dopo tre anni.
  35. È possibile agire contro un fideiussore?
  36. Sì, le banche possono escutere la fideiussione prestata da soci o amministratori; è possibile contestare la conformità della fideiussione agli schemi ABI (alcune clausole sono state dichiarate nulle dall’Antitrust e dalla Cassazione).
  37. Cosa succede se ricevo un’accertamento per operazioni inesistenti?
  38. È necessario dimostrare la realtà delle operazioni con documenti, contratti, DDT, bonifici. La difesa dovrà evidenziare l’assenza di frode o l’inconsapevolezza.
  39. Quando scatta l’esdebitazione per il sovraindebitamento?
  40. Dopo l’esecuzione del piano o della liquidazione controllata, l’esdebitazione può essere concessa se il debitore ha collaborato e se i creditori sono stati soddisfatti almeno parzialmente; libera da tutti i debiti residui salvo eccezioni (debiti per mantenimento, sanzioni penali, ecc.).

Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio l’applicazione pratica delle norme, si presentano tre casi ipotetici con analisi numerica.

Caso 1 – Cartiera con debiti fiscali e contributivi

Situazione: La Cartiera Alfa riceve una cartella di pagamento per IRAP 2019 pari a 80.000 € e un avviso di addebito INPS per contributi non versati dei dipendenti per 40.000 €. La cartella è stata notificata via PEC in data 2 marzo 2025; l’avviso INPS il 4 aprile 2025. Entrambi contengono oneri e sanzioni. La società presenta già gravi difficoltà di liquidità.

Analisi:

  1. Verifica notifica: la cartella è stata notificata a un indirizzo PEC corretto. L’avviso INPS è stato spedito tramite raccomandata; occorre verificare la relata.
  2. Prescrizione: i contributi INPS 2020‑2022 sono ancora entro il termine quinquennale. Tuttavia, il contributo SSN 2018 compreso nell’avviso potrebbe essere prescritto; si contesta citando la Cassazione 398/2026 che sancisce la prescrizione quinquennale .
  3. Motivazione: l’avviso INPS non specifica in dettaglio le annualità; si richiede l’annullamento in autotutela e si presenta ricorso al giudice del lavoro entro 40 giorni .
  4. Strategia: proporre ricorso al giudice tributario per la cartella, eccepire vizi formali (mancata notifica dell’atto presupposto), richiedere la sospensione; nel frattempo chiedere la rateizzazione e valutare l’adesione a futuri condoni. Per i debiti residui considerare un piano di ristrutturazione ex Legge 3/2012.

Risultato atteso: se il giudice accoglie la prescrizione dei contributi SSN e la nullità parziale dell’avviso, l’importo potrebbe ridursi del 15%; la rateizzazione consente di dilazionare i 105.000 € residui in 72 rate da 1.458 €.

Caso 2 – Cartiera nullatenente con carichi pre‑2025

Situazione: Cartiera Beta, impresa minore con fatturato di 600.000 € annui, ha ricevuto dal 2017 al 2021 cartelle per un totale di 500.000 € (IVA e IRPEF) che non è riuscita a pagare. I soci sono nullatenenti e non possiedono immobili. Nel 2026 l’AER minaccia il pignoramento del magazzino.

Analisi:

  1. Verifica prescrizione: alcuni carichi 2017/2018 potrebbero essere prescritti se non ci sono stati atti interruttivi; occorre richiedere gli estratti di ruolo e eccepire la prescrizione decennale.
  2. Discarico: poiché i carichi sono pre‑2025, non sono automaticamente discaricabili. Tuttavia, in caso di accertata infruttuosità della procedura e nullatenenza si può chiedere la sospensione e lo stralcio in via amministrativa, invocando la direttiva interna dell’AER (nullatenenza con importo inferiore a 1.000 € per dieci anni). Dal 2025 eventuali nuovi carichi saranno discaricati dopo 5 anni .
  3. Sovraindebitamento: la cartiera può accedere alla liquidazione controllata tramite OCC; si redige un piano che prevede la liquidazione del magazzino e l’esdebitazione al termine .
  4. Esdebitazione: al termine della procedura, i soci amministratori possono ottenere l’esdebitazione anche personale, salvaguardando eventuali futuri redditi.

Risultato atteso: la procedura di sovraindebitamento consente di pagare i creditori privilegiati con il ricavato del magazzino e ottenere la cancellazione dei debiti residui; eventuali carichi futuri affidati dal 2025 saranno discaricati dopo 5 anni se non riscossi.

Caso 3 – Debito bancario con presunta usura

Situazione: Cartiera Gamma ha sottoscritto un mutuo ipotecario nel 2018 con ammortamento alla francese; nel 2023, a causa delle difficoltà, smette di pagare. La banca notifica un precetto per 300.000 € e minaccia esecuzione immobiliare.

Analisi:

  1. Verifica del contratto: si analizza il piano di ammortamento; secondo la Cassazione il piano alla francese non integra anatocismo . Occorre verificare se la banca ha applicato interessi di mora oltre la soglia.
  2. Usura: si calcola il TEG del mutuo includendo spese, commissioni e mora; si confronta con il TEGM alla data di stipula; se supera la soglia, l’intero contratto può essere rinegoziato; il cliente potrebbe chiedere la restituzione degli interessi usurari.
  3. Azioni giudiziali: si propone opposizione all’esecuzione eccependo l’illegittimità degli interessi; si chiede la sospensione e, in parallelo, si avvia trattativa con la banca per la ristrutturazione del debito.
  4. Soluzione negoziale: si propone un accordo a saldo e stralcio o un nuovo piano di ammortamento; in assenza di accordo, si valuta la domanda di composizione negoziata.

Risultato atteso: se la banca ha applicato interessi usurari, il giudice potrebbe ridurre il debito; in ogni caso, un accordo stragiudiziale consente di evitare la vendita dell’immobile ipotecato.

Conclusione

Affrontare debiti tributari, contributivi e bancari è un compito complesso che richiede preparazione e tempestività. Come abbiamo visto, la normativa italiana offre numerosi strumenti di difesa: dalle eccezioni formali sulla notifica e motivazione dell’atto, alla prescrizione e decadenza, dalle rottamazioni e definizioni agevolate alla composizione negoziata e al sovraindebitamento. La giurisprudenza più recente, come l’ordinanza della Cassazione n. 398/2026 che ha ribadito la prescrizione quinquennale dei contributi , conferma la necessità di far valere i propri diritti con ricorsi ben argomentati.

Il messaggio centrale è che il tempo è il nemico peggiore del contribuente: non bisogna attendere che il fisco o l’INPS procedano con pignoramenti o ipoteche. Controllare la regolarità degli atti, calcolare i termini e attivarsi per tempo consente di ridurre o eliminare il debito e salvare l’azienda.

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