Azienda di produzione carta con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire un’azienda di produzione di carta richiede ingenti investimenti in impianti, materie prime e personale. Quando la congiuntura economica peggiora e le commesse calano, è facile accumulare debiti verso il Fisco, l’INPS e le banche. Nel 2026 la pressione tributaria e contributiva resta elevata e le sanzioni per inadempimento sono severe. Molti imprenditori, spinti dall’urgenza di pagare fornitori e stipendi, tardano nel saldare tributi, contributi previdenziali o rate dei finanziamenti. Questo comportamento può dar luogo a cartelle esattoriali, pignoramenti dei conti correnti, ipoteche sugli immobili o richieste di rientro dai finanziamenti bancari. Conoscere i propri diritti e le soluzioni offerte dalla legge è fondamentale per evitare errori irreparabili.

In questa guida aggiornata a gennaio 2026 analizziamo la normativa, la giurisprudenza più recente e gli strumenti a disposizione di una cartiera in difficoltà finanziaria. L’obiettivo è offrire un quadro completo e pratico per difendersi e ristrutturare i debiti, con un focus sull’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti.

Perché questo tema è importante

Chi gestisce un’azienda indebitata spesso tende a rinviare l’analisi delle proprie posizioni con il Fisco e con l’INPS. Questa scelta può comportare:

  • Azione esecutiva immediata da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che dopo aver notificato la cartella può procedere al pignoramento dei beni trascorsi 60 giorni .
  • Pignoramento del conto corrente: per effetto dell’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973, la banca deve bloccare tutte le somme esistenti e quelle che arriveranno nei successivi 60 giorni .
  • Pignoramento stipendi e pensioni dei soci o degli amministratori garanti: la legge consente la trattenuta fino a un quinto del reddito .
  • Responsabilità personale di amministratori e liquidatori: l’art. 36 del D.P.R. 602/1973 estende la responsabilità patrimoniale per i debiti erariali in caso di distribuzione ai soci prima del pagamento delle imposte .

Comprendere questi rischi permette di valutare tempestivamente le strategie di difesa: impugnazione delle cartelle, richiesta di sospensione, rateizzazione, ricorso alle procedure di composizione della crisi, transazioni fiscali e accordi di ristrutturazione dei debiti. La tempestività è essenziale perché molte tutele decadono se non vengono fatte valere entro termini stringenti.

Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con pluriennale esperienza in materia bancaria e tributaria. Coordina un team di avvocati e commercialisti presenti su tutto il territorio nazionale, specializzati nella gestione della crisi d’impresa. Le sue credenziali includono:

  1. Cassazionista: abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori, può quindi impugnare le sentenze fino al massimo grado.
  2. Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della L. 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII).
  3. Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), in grado di assistere i debitori nelle procedure di sovraindebitamento e nelle nuove misure di composizione negoziata.
  4. Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualificato per gestire la composizione negoziata introdotta dal CCII e dal decreto citato.

Lo studio dell’Avv. Monardo offre:

  • Analisi preventiva degli atti: verifica della legittimità delle notifiche, prescrizione e decadenza dei debiti.
  • Ricorsi e opposizioni: presentazione di ricorsi alla Commissione tributaria o al giudice del lavoro, istanze di sospensione dell’esecuzione o impugnazioni ex art. 615 c.p.c.
  • Trattative con l’Agente della Riscossione: definizione agevolata, dilazioni (rateizzazione), rottamazioni, saldo e stralcio.
  • Piani di rientro e soluzioni stragiudiziali con banche e fornitori, anche tramite i nuovi strumenti di composizione negoziata.

Per consulenze personalizzate e immediate puoi contattare l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo attraverso il modulo in fondo all’articolo.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Responsabilità patrimoniale e pignoramenti

In Italia vige il principio della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c.: il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri. Tuttavia il legislatore prevede limiti volti a salvaguardare la dignità del debitore e la sua capacità di sostentamento.

Art. 545 c.p.c. e limiti al pignoramento

L’art. 545 del codice di procedura civile stabilisce che alcune somme sono assolutamente impignorabili, tra cui:

  • Sussidi di povertà, indennità di maternità, di malattia e spese funerarie.
  • Assegni familiari e assegni di maternità.
  • Pensioni, assegni di quiescenza e salari, entro limiti percentuali. Per il pignoramento di stipendi e pensioni si applicano regole precise: si può prelevare al massimo un quinto del reddito per debiti tributari o ordinari; in presenza di più cause di credito, la trattenuta complessiva non può superare la metà del reddito .
  • Le pensioni e i salari versati su conto corrente sono impignorabili fino a tre volte l’importo dell’assegno sociale se l’accredito è precedente al pignoramento .

L’INPS ha emanato la circolare n. 130/2025 per chiarire che tali eccezioni hanno natura tassativa e non possono essere estese analogicamente . La circolare ricorda che queste deroghe bilanciano la tutela del credito con la salvaguardia della dignità del debitore, come ribadito dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 20/1968 e n. 248/2015.

Disposizioni sulla riscossione delle imposte (D.P.R. 602/1973)

Il D.P.R. 602/1973 regola la riscossione coattiva delle imposte. Le norme chiave per un imprenditore indebitato sono:

  • Art. 25: l’Agente della Riscossione deve notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. La cartella ordina di pagare entro 60 giorni, decorsi i quali si procede all’esecuzione .
  • Art. 50: trascorsi 60 giorni dalla notifica senza pagamento, l’Agente può avviare l’espropriazione forzata. Se dal momento della notifica è trascorso un anno senza azioni esecutive, l’Agente deve inviare un avviso di intimazione che perde efficacia se non si procede entro 180 giorni .
  • Art. 39: la proposizione di un ricorso non sospende automaticamente la riscossione; la sospensione può essere disposta solo con provvedimento motivato dell’ente impositore .
  • Art. 48-bis: gli enti pubblici, prima di pagare somme superiori a 5.000 euro, devono verificare se il beneficiario ha debiti iscritti a ruolo e, in caso positivo, sospendere il pagamento fino a concorrenza del debito .
  • Art. 72‑bis: l’Agente della Riscossione può pignorare i conti correnti bancari mediante ordine diretto all’istituto, che deve versare le somme esistenti e quelle accreditate nei successivi 60 giorni . Questa norma è stata confermata dalla Cassazione n. 28520/2025: la banca deve bloccare tutte le somme e trasferirle all’Erario; il pignoramento resta efficace anche per le somme future entro 60 giorni .
Responsabilità di liquidatori, amministratori e soci

L’art. 36 del D.P.R. 602/1973 prevede che i liquidatori e gli amministratori di società sono responsabili in proprio per i debiti tributari qualora distribuiscano o occultino beni prima di saldare le imposte . La responsabilità si estende ai soci che abbiano ricevuto beni nei due anni precedenti alla messa in liquidazione, ma solo entro il limite di quanto percepito. La Cassazione (ad esempio Cass. n. 10975/2019, n. 9448/2020 e ord. n. 29746/2025) ha chiarito che la responsabilità ex art. 36 è di natura civile e non automatica: l’Agenzia deve dimostrare la colpa dell’amministratore e notificare un apposito avviso di accertamento . Le sentenze hanno altresì precisato che, in mancanza di atti di accertamento, l’amministratore non può essere chiamato a rispondere personalmente.

Il recente divieto di compensazione contributi

La Legge di bilancio 2026 (L. 213/2025) ha introdotto un importante novità: a partire dal 1° luglio 2026 è vietato compensare crediti tributari (es. IVA, bonus edilizi) con debiti previdenziali verso INPS e INAIL. Inoltre, il limite per la sospensione delle compensazioni è stato abbassato da 100.000 a 50.000 euro . Le aziende con cartelle superiori a tale soglia vedranno bloccate le compensazioni automatiche. Il fisco avrà accesso ai dati delle fatture elettroniche per eseguire pignoramenti mirati. È quindi ancora più urgente monitorare i debiti previdenziali e richiedere rateazioni o definizioni agevolate.

Strumenti di composizione della crisi d’impresa (CCII)

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore pienamente dal 15 luglio 2022 e aggiornato dal D.Lgs. 83/2022, offre diverse procedure per la ristrutturazione dei debiti. Ne analizziamo due particolarmente utili per le PMI e le cartiere in difficoltà.

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII)

Se la cartiera è gestita sotto forma di ditta individuale e i debiti sono prevalentemente personali (ad esempio un socio garante che ha indebitato il proprio patrimonio), è possibile utilizzare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. L’art. 67 CCII prevede che il debitore persona fisica presenti all’OCC un piano in cui esporre: elenco dei creditori, inventario dei beni, atti compiuti negli ultimi cinque anni, redditi e spese correnti, e la descrizione di eventuali coobbligati . Il piano può prevedere:

  • Pagamento integrale o parziale dei creditori, purché i crediti privilegiati vengano soddisfatti in misura non inferiore a quanto otterrebbero in caso di liquidazione .
  • Moratoria fino a due anni per il pagamento dei creditori muniti di privilegio.
  • Stralcio dei debiti residuali dopo l’esecuzione del piano, con possibilità di liberarsi integralmente.
  • Sospensione delle azioni esecutive e cautelari dalla data di deposito della proposta.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 29746/2025, ha chiarito che il piano di ristrutturazione non si applica ai soci o garanti che abbiano contratto debiti per scopi aziendali: costoro devono ricorrere alle procedure riservate all’impresa .

Concordato minore (art. 74 CCII)

Le società di persone e le micro-imprese possono accedere al concordato minore, procedura semplificata finalizzata alla continuità aziendale o alla liquidazione. L’art. 74 prevede che la proposta venga presentata al tribunale con l’assistenza dell’OCC. Il debitore deve indicare le risorse necessarie per il pagamento dei creditori e può prevedere l’apporto di beni esterni. Le somme offerte ai creditori privilegiati non possono essere inferiori a quanto verrebbe loro corrisposto nella liquidazione giudiziale . La norma consente di formare classi di creditori e di derogare al principio della par condicio solo se vi sia consenso delle classi dissenzienti o apporto di risorse esterne .

Secondo la Cassazione n. 28574/2025, nel concordato minore non è possibile preferire arbitrariamente i creditori ipotecari (es. banche) a scapito dei creditori privilegiati (es. fisco e INPS): qualsiasi deroga all’ordine delle prelazioni richiede esplicita autorizzazione .

Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182‑bis l. fall.)

L’art. 182‑bis della Legge Fallimentare (ora art. 57 CCII) disciplina gli accordi di ristrutturazione con i creditori. Il debitore negozia un accordo con almeno il 60% dei creditori; dopo la pubblicazione dell’accordo, sono sospese le azioni esecutive per 60 giorni . Il tribunale può omologare l’accordo anche senza il voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS se il piano risulta più conveniente per l’Erario rispetto all’alternativa liquidatoria .

Transazione fiscale e contributiva (art. 182‑ter l. fall.)

La transazione fiscale, ora trasfusa negli artt. 63 e 84 del CCII, consente di proporre a Fisco e INPS un pagamento parziale di imposte e contributi in misura non inferiore a quanto otterrebbero nella liquidazione fallimentare. La norma consente di ristrutturare i debiti tributari prevedendo:

  • Pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute operate e non versate .
  • Trattamento anche dei tributi assistiti da privilegio (erariali e previdenziali) prevedendo una falcidia, purché il Fisco ottenga più di quanto otterrebbe nella liquidazione .
  • In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro 90 giorni dall’omologa, l’accordo si risolve di diritto .

Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Dal novembre 2021 è operativa la composizione negoziata della crisi: un percorso confidenziale in cui un imprenditore in difficoltà, assistito da un esperto indipendente, negozia con creditori ed enti un accordo per ripristinare l’equilibrio economico. Grazie al decreto 118/2021, l’imprenditore può chiedere misure protettive temporanee contro i pignoramenti e le istanze di fallimento, continuando l’attività. Questa procedura è particolarmente adatta alle imprese ancora in bonis che necessitano di rimodulare debiti bancari e fiscali.

Rottamazione e definizioni agevolate

Le definizioni agevolate permettono di estinguere i carichi iscritti a ruolo con pagamento del solo capitale e di una quota ridotta di sanzioni e interessi. Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse rottamazioni. La Legge di bilancio 2026 ha riaperto i termini con la rottamazione‑quinquies, che consente di definire i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 pagando solo imposta e contributi, senza sanzioni né interessi. I contribuenti possono presentare domanda entro il 30 aprile 2026; è possibile pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali con interessi al 2% annuo. Possono essere inseriti anche carichi già oggetto di precedenti rottamazioni decadute.

Ulteriore giurisprudenza rilevante

La Cassazione, con l’ordinanza n. 27137/2025, ha affermato che l’estratto di ruolo non è impugnabile di per sé, salvo che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio (ad esempio iscrizione ipotecaria, pignoramento, diniego di contributi). Il principio si applica anche ai procedimenti pendenti . Ciò significa che l’impresa può contestare la cartella solo se prova un danno attuale.

Procedura passo dopo passo dopo la notifica di un atto

Ricevere un avviso di accertamento, una cartella esattoriale o un atto di pignoramento richiede reazioni rapide. Di seguito una guida operativa per una cartiera indebitata.

1. Verifica della notifica e dei termini

  1. Controllare la regolarità della notifica: la cartella deve essere notificata entro i termini di decadenza previsti (art. 25 D.P.R. 602/1973). Se la notifica è tardiva o inesistente (es. indirizzo errato, tentativi insuffici), la cartella è nulla e va contestata.
  2. Verificare la prescrizione: i tributi si prescrivono in 10 anni (imposte erariali) o 5 anni (contributi INPS). Spesso l’Agenzia notifica la cartella dopo decenni; in caso di prescrizione, si può chiedere l’annullamento.
  3. Controllare il contenuto dell’atto: gli importi devono essere dettagliati e comprensivi di capitale, sanzioni, interessi. La Cassazione ha sancito la nullità degli atti privi di motivazione adeguata.

2. Richiesta dell’estratto di ruolo e analisi

Richiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’estratto di ruolo per verificare tutti i carichi pendenti. Anche se l’estratto non è impugnabile salvo pregiudizi, è utile per controllare gli importi affidati e valutare eventuali sospensioni o prescrizioni.

3. Valutazione delle possibilità di ricorso

Entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento o della cartella l’imprenditore può presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale. Le motivazioni più comuni sono:

  1. Nullità dell’atto per vizi di forma (mancanza di firma, notifica irregolare, intestazione errata).
  2. Vizi sostanziali: errata quantificazione delle imposte, doppia imposizione, mancata applicazione di agevolazioni.
  3. Prescrizione e decadenza.
  4. Illegittimità della responsabilità solidale del socio o dell’amministratore ex art. 36 D.P.R. 602/1973 se l’Agenzia non prova la colpa.

È consigliabile presentare contestualmente un’istanza di sospensione dell’esecuzione (ex art. 39 D.P.R. 602/1973). In caso di mancato accoglimento, si può chiedere al giudice tributario la sospensione cautelare.

4. Sospensione e rateizzazione

Mentre si attende l’esito del ricorso, l’imprenditore può:

  • Richiedere rateizzazione ordinaria del debito fino a 72 rate (6 anni), dimostrando temporanea difficoltà economica. In alcuni casi è possibile ottenere piani fino a 120 rate.
  • Se la cartiera ha debiti superiori a 120.000 euro e dimostra un peggioramento congiunturale, può richiedere la rateizzazione straordinaria.
  • Presentare un’istanza di sospensione amministrativa all’Agenzia, ad esempio per ruolo prescritto o per procedimento di accertamento pendente.
  • Accedere alle rottamazioni: se è aperta una definizione agevolata (come la rottamazione‑quinquies), conviene inviare la domanda entro i termini previsti e sospendere i pagamenti in attesa dell’esito.

5. Gestire i pignoramenti

Se l’Agenzia procede al pignoramento:

  1. Pignoramento conto corrente: la banca blocca le somme disponibili e quelle future per 60 giorni . È possibile opporsi ex art. 615 c.p.c. se il pignoramento riguarda somme impignorabili (es. stipendi entro il minimo vitale) o se è intervenuta la prescrizione. In caso di adesione alla rottamazione o alla rateizzazione, il pignoramento viene sospeso dopo il pagamento della prima rata .
  2. Pignoramento stipendio/pensione: rivolgersi al giudice dell’esecuzione per ridurre la quota trattenuta nel rispetto dei limiti di legge (un quinto del reddito). L’INPS non può pignorare più di due quinti complessivi anche in presenza di più cause .
  3. Pignoramento di beni mobili e immobili: verificare se l’immobile è sede principale della produzione o strumentale all’attività. Alcuni beni, come attrezzature indispensabili per l’esercizio dell’attività industriale, sono assolutamente impignorabili ai sensi dell’art. 514 c.p.c. È possibile chiedere l’esclusione dall’espropriazione o la conversione del pignoramento in denaro.

6. Trattative con banche e fornitori

Le banche spesso reagiscono ai ritardi nei pagamenti con l’iscrizione di ipoteche sui beni aziendali o la richiesta di rientro anticipato. L’imprenditore deve:

  • Verificare se i contratti di finanziamento contengono clausole abusive (interessi usurari, anatocismo) e, in caso affermativo, avviare azioni di nullità.
  • Negoziare una rinegoziazione del debito o un piano di rientro; la composizione negoziata consente di ottenere accordi più vantaggiosi grazie all’intervento dell’esperto nominato.
  • Valutare un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182‑bis, coinvolgendo anche i creditori bancari.

Difese e strategie legali

Contestazione della legittimità degli atti

  1. Eccezione di nullità della cartella: la cartella deve indicare il tributo, l’anno di imposta, la base imponibile, l’aliquota applicata e l’atto presupposto. La Cassazione annulla le cartelle che non riportano tali elementi.
  2. Mancata motivazione: l’avviso di addebito dell’INPS deve contenere gli estremi dei verbali ispettivi e l’indicazione delle norme violate. In mancanza, è nullo.
  3. Erronea notifica: la notifica tramite PEC è valida solo se l’indirizzo mittente è presente in un pubblico elenco (INI-PEC). La notifica tramite posta deve avvenire con raccomandata A/R o consegna a mani. Se la notifica è stata effettuata a un indirizzo errato o non risultano gli avvisi di giacenza, si può eccepire l’inesistenza della notifica.

Sospensione e rateizzazione

Come detto, la mera proposizione del ricorso non sospende la riscossione (art. 39 D.P.R. 602/1973). Occorre presentare domanda di sospensione all’ente impositore e, in caso di diniego, al giudice tributario. In parallelo è opportuno chiedere la rateizzazione o aderire a rottamazioni per evitare l’aggressione immediata.

Procedure concorsuali e strumenti del CCII

  1. Piano del consumatore: utile per debitori persone fisiche garanti. Consente lo stralcio del debito residuo una volta pagata la quota stabilita .
  2. Concordato minore: permette alla micro-impresa di proseguire l’attività con un piano sostenibile, prevedendo anche l’apporto di terzi. Le somme offerte ai creditori devono rispettare la graduazione legale .
  3. Accordi di ristrutturazione: negoziazione con la maggioranza dei creditori (60%) e possibile omologa forzosa in caso di convenienza .
  4. Transazione fiscale: consente di ridurre imposte e contributi, fermo l’obbligo di pagare l’IVA integralmente .
  5. Composizione negoziata: procedura confidenziale per evitare l’insolvenza, con misure protettive e rinegoziazione del debito.

Strumenti alternativi per definire la posizione debitoria

Rottamazioni e saldo e stralcio

  • Rottamazione-quater e quinquies: permettono di estinguere i carichi con pagamento del solo capitale e interessi ridotti. La rottamazione-quinquies consente di presentare domanda fino al 30 aprile 2026. È possibile versare in 54 rate e includere debiti da rottamazioni precedenti.
  • Saldo e stralcio: previsto in passato per contribuenti in difficoltà economica; non è al momento attivo, ma potrebbe essere riproposto. Consente di pagare percentuali ridotte (16, 20, 35%) in base all’ISEE.

Esdebitazione dell’imprenditore cessato

L’imprenditore che ha cessato l’attività da almeno tre anni può chiedere, ai sensi dell’art. 14-terdecies L. 3/2012 (ora art. 278 CCII), l’esdebitazione del debitore incapiente: i debiti residuali vengono cancellati se il debitore ha offerto ai creditori tutto il proprio patrimonio liquidabile.

Accordi stragiudiziali con banche e fornitori

Spesso i fornitori e le banche preferiscono un accordo stragiudiziale piuttosto che l’insolvenza del cliente. È possibile proporre:

  • Saldo e stralcio su base volontaria: pagamento immediato del 40-60% del credito in cambio dell’estinzione del residuo.
  • Rinegoziazione dei finanziamenti con allungamento delle scadenze, riduzione dei tassi o conversione in finanziamenti a medio-lungo termine.
  • Conversione dei debiti in partecipazioni: i creditori possono entrare nel capitale sociale, trasformando il debito in equity.

Protezione del patrimonio personale

Gli imprenditori individuali e i soci rispondono illimitatamente con i propri beni. Per proteggersi:

  1. Costituire un fondo patrimoniale per i beni familiari estranei all’attività imprenditoriale.
  2. Usufruire dell’impignorabilità della prima casa a condizione che non sia oggetto di ipoteca a garanzia di debiti fiscali.
  3. Ricorrere a trust o vincoli di destinazione conformi alla legge, tenendo conto della disciplina antielusiva.

Controllo dei contratti bancari e usura

Molte cartiere hanno accesso a linee di credito che applicano interessi elevati. È importante:

  • Verificare se il TAEG supera i limiti fissati dalla legge sull’usura.
  • Controllare la presenza di anatocismo (capitalizzazione trimestrale degli interessi) vietata fino al 2014 e oggi ammessa solo con condizioni stringenti.
  • Chiedere la ripetizione degli interessi indebitamente pagati e utilizzare il credito riconosciuto per compensare i debiti.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Scadenze principali per la riscossione

AttoTermine per la notificaTempi per pagareConseguenze in caso di mancato pagamento
Avviso di accertamentoEntro 5 anni dall’obbligo tributario60 giorni dalla notificaIscrizione a ruolo e cartella esattoriale
Cartella di pagamentoEntro il 31 dicembre del terzo o quarto anno (art. 25 D.P.R. 602/1973)60 giorniPignoramento, ipoteca, fermo amministrativo
Avviso di intimazioneDa inviare se è trascorso più di un anno dalla cartella senza esecuzione (art. 50)5 giorni per pagareAzione esecutiva immediata, decadenza se non eseguita entro 180 giorni
Istanza di sospensioneEntro 60 giorni dal ricorsoSospende la riscossione in presenza di provvedimento motivato
Rottamazione‑quinquiesDomanda entro 30 aprile 2026Pagamento prima rata 31 luglio 2026Estinzione con abbuono di sanzioni e interessi

Tabella 2 – Limiti di pignoramento di stipendi e pensioni

Tipo di redditoPercentuale pignorabileNote
Stipendi, salari, compensi da rapporto di lavoro o di agenziaFino a 1/5Se coesistono più pignoramenti, limite complessivo 1/2
Pensioni erogate dall’INPSFino a 1/5 sulla parte eccedente il minimo vitale (2 x assegno sociale)Applicazione diretta dell’INPS; tetto minimo intoccabile
Pensioni e stipendi accreditati in conto correnteImpignorabili fino a 3 x assegno sociale se il credito è anteriore al pignoramentoIn base alla legge di bilancio 2022 e alle sentenze costituzionali
Trattamento di fine rapporto (TFR)Pignorabile fino a 1/5Solo per debiti fiscali o alimentari
Reddito di cittadinanzaImpignorabileDeroghe solo in caso di debiti alimentari

Tabella 3 – Confronto tra gli strumenti del CCII

ProceduraSoggetti ammissibiliQuorum e condizioniVantaggiSvantaggi
Piano del consumatore (art. 67 CCII)Debitori persone fisiche non imprenditoriNessun quorum: approvazione del giudice su proposta presentata all’OCCStralcio del debito residuo, esdebitazione, tutela del patrimonioNon accessibile ai soci garanti con debiti professionali
Concordato minore (art. 74 CCII)Micro-imprese e società di personeApprovazione delle classi di creditori; rispetto prelazioniContinuità aziendale, possibilità di apporti esterniNecessità di risorse per soddisfare creditori privilegiati
Accordi di ristrutturazione (art. 182‑bis l.f.)Imprese di tutte le dimensioniConsenso del 60% dei creditoriSospensione delle azioni esecutive, possibile omologa forzosaCosti procedurali elevati, pubblicità del piano
Transazione fiscale (art. 182‑ter l.f.)Imprese e societàOfferta non inferiore al valore liquidatorio; pagamento integrale IVARiduzione di sanzioni e interessi, trattamento privilegiatoRischio di decadenza se non si paga entro 90 giorni
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Imprese in crisiNomina di esperto, negoziazione con creditoriFlessibilità, misure protettive, nessuna pubblicità obbligatoriaNecessità di un progetto di risanamento credibile

FAQ (Domande e Risposte)

Di seguito alcune domande frequenti che riceviamo dai titolari di aziende di produzione carta in difficoltà finanziaria.

  1. Cosa succede se non pago una cartella esattoriale?
  2. Dopo 60 giorni dalla notifica, l’Agente della Riscossione può procedere al pignoramento dei beni, al fermo dei veicoli o all’iscrizione di ipoteca .
  3. Posso oppormi al pignoramento del mio conto corrente?
  4. Sì, se ritieni che la cartella sia prescritta o nulla; inoltre sono impignorabili le somme accreditate prima del pignoramento fino a tre volte l’assegno sociale .
  5. È vero che l’estratto di ruolo non è più impugnabile?
  6. L’ordinanza 27137/2025 ha stabilito che l’estratto di ruolo non può essere impugnato salvo che il contribuente dimostri un pregiudizio concreto (ad esempio pignoramento, ipoteca, rifiuto di rimborso) .
  7. Quanto dura la prescrizione dei contributi INPS?
  8. In generale i contributi si prescrivono in 5 anni. Una volta notificata l’ingiunzione, il termine si interrompe e riparte. .
  9. Posso pagare i debiti fiscali in comode rate?
  10. Sì, è possibile chiedere la rateizzazione fino a 72 rate (piano ordinario) o fino a 120 rate (piano straordinario) in presenza di comprovate difficoltà economiche.
  11. La rottamazione‑quinquies cancella tutte le sanzioni e gli interessi?
  12. Sì, prevede il pagamento del solo capitale e di una quota di interessi legali. Non sono dovute sanzioni né interessi di mora.
  13. Le procedure del CCII sospendono i pignoramenti?
  14. Sì, il deposito della domanda di omologazione di un piano del consumatore, concordato minore o accordo di ristrutturazione produce la sospensione delle azioni esecutive. Anche la composizione negoziata può prevedere misure protettive.
  15. In cosa consiste la transazione fiscale?
  16. È un accordo con l’Erario che prevede il pagamento di tributi e sanzioni in misura ridotta rispetto al dovuto, purché l’Erario ottenga almeno quanto recupererebbe dalla liquidazione .
  17. Se ho garantito la società con beni personali posso accedere al piano del consumatore?
  18. No, la Cassazione ha escluso che i garanti possano utilizzare questo strumento quando il debito deriva da attività d’impresa .
  19. Cosa succede se non rispetto le rate della transazione fiscale?
    • Il mancato pagamento entro 90 giorni comporta la risoluzione dell’accordo e la ripresa della riscossione coattiva .
  20. Posso chiedere la composizione negoziata se ho già ricevuto un pignoramento?
    • Sì, ma occorre valutare la tempistica: la domanda di composizione negoziata può sospendere le azioni esecutive in corso; tuttavia, se i beni sono già stati venduti, non si può recuperare ciò che è stato incassato.
  21. Le banche possono pignorare i macchinari dell’azienda?
    • Solo se il macchinario non è indispensabile alla produzione. L’art. 514 c.p.c. esclude dall’espropriazione i beni strumentali indispensabili per l’attività d’impresa.
  22. È possibile ridurre i debiti bancari tramite un piano di rientro?
    • Sì, spesso le banche accettano piani di rientro con rinegoziazione dei tassi e allungamento delle scadenze. La composizione negoziata facilita tali accordi.
  23. Esiste un limite all’azione dell’Agente della Riscossione?
    • Sì: l’azione esecutiva deve iniziare entro un anno dalla notifica della cartella, altrimenti deve essere preceduta da un avviso di intimazione .
  24. Sono responsabile dei debiti fiscali della società?
    • Gli amministratori e i liquidatori rispondono personalmente solo se, dopo aver ricevuto l’incarico, distribuiscono i beni senza pagare le imposte (art. 36 D.P.R. 602/1973) . Occorre dimostrare la colpa dell’amministratore .

Simulazioni pratiche

Caso 1: Cartiera con debito IVA di 150.000 €

Una cartiera riceve una cartella per IVA relativa agli anni 2019-2022 pari a 150.000 euro. La notifica avviene il 10 gennaio 2026. Il legale verifica che gli avvisi di accertamento sono stati notificati nel 2023, dunque la cartella è tempestiva. L’azienda decide di aderire alla rottamazione‑quinquies. Presenta domanda entro il 30 aprile 2026 e opta per 54 rate bimestrali. Pagando la prima rata il 31 luglio 2026, le procedure esecutive vengono sospese. L’importo residuo viene pagato in 54 rate con interessi al 2%. Le sanzioni e gli interessi di mora sono abbuonati.

Caso 2: Pignoramento del conto corrente per debito INPS

Il 15 novembre 2025 l’Agente della Riscossione notifica a una cartiera un avviso di addebito INPS di 30.000 euro. La società non paga e il 20 gennaio 2026 viene disposto il pignoramento del conto corrente ai sensi dell’art. 72‑bis. La banca blocca le somme esistenti e quelle in entrata per 60 giorni . L’imprenditore si attiva subito: verifica che il pignoramento comprende anche l’accredito di stipendi dei dipendenti e richiede al giudice dell’esecuzione la riduzione del pignoramento per preservare le somme impignorabili. Contesta inoltre la legittimità dell’avviso di addebito per carenza di motivazione.

Caso 3: Amministratore di cartiera chiamato a rispondere dei debiti societari

Una SRL produttrice di carta è posta in liquidazione nel 2024. Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate notifica all’ex amministratore un avviso di accertamento ex art. 36 D.P.R. 602/1973 per 80.000 euro, sostenendo che durante la liquidazione sono stati distribuiti beni ai soci senza saldare le imposte. Il legale dell’amministratore impugna l’avviso contestando:

  • Mancanza di colpa: l’asserita distribuzione ai soci non risulta documentata.
  • Prescrizione: la notifica arriva oltre il termine quinquennale.
  • Assenza di atto motivato: l’Agenzia non ha provato la colpa grave o il dolo. La Cassazione ha più volte precisato che la responsabilità degli amministratori è di natura civilistica e richiede la prova del comportamento illecito .

Il giudice accoglie il ricorso, annullando l’atto. L’amministratore non risponde personalmente dei debiti societari.

Conclusione

Gestire una cartiera indebitata richiede lucidità e conoscenza del diritto. La normativa tributaria e contributiva è complessa e prevede termini e procedure stringenti. È fondamentale agire tempestivamente: verificare la validità degli atti, contestare le cartelle viziate, richiedere sospensioni e rateizzazioni, e valutare gli strumenti di composizione della crisi d’impresa. Le recenti novità legislative, come il divieto di compensazione contributi dal 2026 e la rottamazione‑quinquies, offrono nuove opportunità ma anche nuovi rischi.

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