Serigrafia con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire un laboratorio di serigrafia o un’impresa artigiana richiede competenze creative e amministrative. Quando la liquidità si riduce e i debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER), dell’INPS o delle banche diventano ingestibili, il titolare rischia il pignoramento dei macchinari, il blocco dei conti correnti e la perdita della reputazione. Molti imprenditori sottovalutano i termini di notifica degli atti, ignorano le opportunità di rateizzazione e non conoscono le nuove procedure di sovraindebitamento introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Le conseguenze sono rovinose: si accumulano sanzioni e interessi, si ricevono intimazioni di pagamento e si rischia la vendita forzata dei beni personali.

Questo articolo fornisce una guida completa e aggiornata a gennaio 2026 per serigrafi e artigiani indebitati. Attraverso un’analisi sistematica delle norme (leggi, decreti legislativi e circolari), della giurisprudenza più recente (Corte di Cassazione, Corte costituzionale e Tribunali), e dell’esperienza professionale, spiegheremo:

  • come verificare la legittimità di cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento e avvisi di addebito;
  • quali sono i termini e le scadenze per presentare ricorso e quali vizi di notifica fanno annullare l’atto;
  • come sospendere il pignoramento di conti correnti, fatture e macchinari;
  • quali sono le difese giudiziali e stragiudiziali per ridurre o azzerare il debito (rottamazione quinquies, definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione);
  • come affrontare i debiti previdenziali e le pretese INPS, comprese le novità sulla prescrizione e i limiti al pignoramento delle pensioni ;
  • quali cautele adottare con banche e finanziarie, tra cui la verifica di usura, anatocismo e clausole abusive nei mutui e nei fidi ;
  • quali errori evitare e quali strategie pratiche adottare per salvare la propria azienda e il patrimonio familiare.

Chi siamo: lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario. Coordina un network nazionale di avvocati e commercialisti esperti in contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, con le banche e con l’INPS. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 . Grazie alla doppia competenza giuridica e contabile, lo studio offre un’assistenza integrata che comprende:

  • analisi e contestazione di cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento e avvisi di addebito;
  • ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria, al Tribunale, alla Corte d’Appello o alla Cassazione;
  • sospensione di pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche e blocchi di conti;
  • trattative con banche e finanziarie per ristrutturazioni del debito, saldo e stralcio e piani di rientro;
  • gestione delle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata, esdebitazione) con predisposizione di istanze ai Tribunali competenti;
  • consulenza su misure agevolative come rateizzazione, rottamazione e definizione agevolata.

Se hai ricevuto una cartella, un’intimazione di pagamento o un pignoramento, non aspettare: i termini di impugnazione sono stringenti e ogni giorno fanno maturare interessi e sanzioni. Contatta subito l’Avv. Monardo per una valutazione personalizzata: basta compilare il form alla fine di questo articolo o telefonare allo studio. Interverremo tempestivamente per bloccare le azioni esecutive e valutare la strategia più vantaggiosa.

Contesto normativo: leggi e sentenze da conoscere

Affrontare un debito con l’Erario, l’INPS o la banca richiede la conoscenza delle fonti normative e giurisprudenziali di riferimento. Di seguito presentiamo le leggi e le principali sentenze che, alla data di 22 gennaio 2026, disciplinano la materia.

1. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)

Il D.Lgs. 14/2019, modificato dal D.Lgs. 83/2022, dal D.Lgs. 149/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, ha introdotto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Tra le disposizioni più rilevanti per il piccolo imprenditore in difficoltà figurano:

  • Art. 67 – Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: consente al consumatore sovraindebitato di presentare un piano al Tribunale per la ristrutturazione dei debiti. Il piano deve indicare tutti i creditori, i beni a disposizione e le modalità di soddisfacimento. È ammessa la falcidia (riduzione) dei crediti privilegiati, ipotecari e pignoratizi e si può prevedere la ristrutturazione delle rate del mutuo sulla prima casa qualora il debitore risulti in regola al momento della domanda . Il tribunale, valutata la fattibilità e l’attestazione del gestore della crisi, può approvare il piano anche contro il dissenso dei creditori.
  • Art. 71 – Concordato minore: consente all’imprenditore minore o all’artigiano di proporre un piano per la continuazione dell’attività o la liquidazione del patrimonio con percentuali di soddisfazione ridotte; prevede la moratoria sino a due anni per il pagamento dei crediti privilegiati (modifica introdotta dal D.Lgs. 136/2024) .
  • Art. 74 e 277 – Liquidazione controllata del sovraindebitato: procedura che permette la liquidazione giudiziale di tutti i beni del debitore con la supervisione del Tribunale e l’esdebitazione finale.
  • Art. 283 – Esdebitazione del debitore incapiente: prevede la cancellazione totale dei debiti residui del consumatore incapiente, a condizione che non vi siano redditi o beni e che il debitore abbia adempiuto agli obblighi informativi. La Cassazione ha ribadito che tale esdebitazione non è utilizzabile da chi ha già beneficiato del fallimento; la procedura deve seguire le regole fallimentari .

2. Legge 3/2012 e Organismi di Composizione della Crisi (OCC)

La Legge 3/2012 (modificata dalla Legge 132/2015 e dal CCII) ha introdotto le prime procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per chi non poteva ricorrere al fallimento. Le procedure principali, ora recepite dal CCII, sono:

  • Piano del consumatore: rivolto a chi non svolge attività d’impresa. Prevede un piano di rientro da presentare al Tribunale con l’ausilio di un Gestore della crisi, figura iscritta presso un OCC. In assenza di contestazioni, il giudice omologa il piano e i creditori non possono procedere con azioni esecutive.
  • Accordo di ristrutturazione: applicabile a imprenditori minori; richiede l’approvazione di almeno il 60 % dei crediti e la relazione dell’OCC. Consente la moratoria per i crediti privilegiati e la riduzione dei debiti fiscali.
  • Liquidazione controllata: procedura per liquidare tutti i beni e ottenere la liberazione dai debiti residui.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: procedura diretta al consumatore che non possiede beni o redditi significativi; comporta la cancellazione totale dei debiti dopo aver dimostrato la propria incapienza .

La riforma del Codice della crisi ha armonizzato queste procedure, introducendo obblighi di allerta per l’imprenditore in crisi e la possibilità di percorsi extragiudiziali per prevenire l’insolvenza.

3. Normativa sulla riscossione e rateizzazione

La riscossione coattiva è regolata dal D.P.R. 602/1973 e dal D.Lgs. 46/1999. Tra le disposizioni da conoscere:

  1. Cartella di pagamento: l’atto con cui l’Agente della riscossione ingiunge il pagamento di tributi, contributi e sanzioni. Deve indicare la data di notifica, l’ammontare del debito e la possibilità di impugnare entro 60 giorni.
  2. Intimazione di pagamento: ai sensi dell’art. 50 D.P.R. 602/1973, se l’agente non procede all’esecuzione entro un anno dalla notifica della cartella, deve notificare una nuova intimazione con l’invito a pagare entro cinque giorni, altrimenti può iniziare l’espropriazione. La Cassazione (ord. n. 6436/2025) ha chiarito che l’intimazione è impugnabile entro 60 giorni e se non è contestata tempestivamente il debito si cristallizza .
  3. Avviso di addebito INPS: l’atto autonomo con cui l’INPS ingiunge al datore di lavoro o al lavoratore autonomo il pagamento dei contributi. È immediatamente esecutivo e impugnabile dinanzi al giudice ordinario entro 40 giorni (per contributi) o 60 giorni (per cartelle INPS). Le omissioni contributive si prescrivono in cinque anni (art. 3, comma 9, legge 335/1995). La Cassazione (ord. n. 14548/2025) ha precisato che la prescrizione decorre dalla scadenza del periodo contributivo e non è interrotta da sentenze che riconoscono differenze retributive .
  4. Rottamazioni e definizioni agevolate: nel 2026 è attiva la rottamazione quinquies introdotta dalla Legge 199/2025 e dal D.Lgs. 110/2024. Possono aderire solo i contribuenti decaduti dalla rottamazione quater; sono definibili i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Il termine per presentare l’istanza è il 30 aprile 2026; il pagamento può essere in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali con interessi al 3 % a partire dal 1° agosto 2026 . La domanda sospende i termini di prescrizione e impedisce nuovi pignoramenti; la decadenza si verifica in caso di mancato pagamento di due rate .
  5. Rateizzazioni ordinarie: il D.Lgs. 110/2024 ha riordinato la disciplina della rateizzazione. Dal 2025 al 2026 i debiti fino a 120 000 euro possono essere rateizzati in 84 rate mensili; nel 2027–2028 in 96 rate; dal 2029 in 108 rate. Per i debiti superiori o per durate maggiori è necessaria la prova dello stato di difficoltà e si può arrivare a 120 rate .

4. Limiti al pignoramento e tutela dei beni essenziali

Il Codice di procedura civile (art. 545) tutela alcuni crediti dal pignoramento e pone limiti alle somme sequestrabili:

  • Stipendi, pensioni e trattamenti assimilati: sono pignorabili nella misura di un quinto del netto. In caso di più creditori, la quota complessiva non può superare la metà. Tuttavia, per il recupero di indebiti contributivi, l’INPS può procedere in deroga (art. 69 Legge 153/1969). La Corte costituzionale (sent. n. 216/2025) ha confermato la legittimità di questa disciplina: per preservare la sostenibilità del sistema previdenziale, l’INPS può pignorare fino a un quinto delle pensioni e di altre prestazioni, garantendo il minimo vitale . Questa regola vale solo per recuperi previdenziali; per gli altri debiti si applicano i limiti generali .
  • Crediti impignorabili: assegni per maternità, assegni familiari e sussidi di malattia sono assolutamente impignorabili. Altre indennità (NASpI, DIS‑COLL, maternità) sono pignorabili sino a un quinto solo se l’INPS recupera indebiti contributivi .
  • Pignoramento presso terzi e art. 72‑bis D.P.R. 602/1973: l’Agente della riscossione può procedere al pignoramento presso terzi (conto corrente, crediti commerciali) con un atto che produce immediatamente il vincolo sui conti. La Cassazione (n. 28520/2025) ha stabilito che la banca deve vincolare non solo le somme presenti al momento del pignoramento ma anche quelle accreditate entro 60 giorni, il cosiddetto “periodo di cattura”, trasferendole all’Erario .

5. Giurisprudenza in materia bancaria e finanziaria

L’esame dei contratti di conto corrente, mutui e leasing può rivelare clausole abusive, usura o anatocismo che permettono al correntista di recuperare somme o ridurre il debito. La Cassazione civile, Sez. III, 29 agosto 2025, n. 24197, ha ribadito che il piano di ammortamento alla francese non comporta anatocismo perché gli interessi sono calcolati sul capitale residuo e non sugli interessi. Il giudice ha precisato che la denuncia di usura richiede la produzione dei decreti ministeriali che fissano il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM); in mancanza, la domanda è inammissibile . Lo stesso principio è stato richiamato dal Tribunale di Milano, sentenza n. 5902/2025, che ha sottolineato come la capitalizzazione implicita nelle rate non violi l’art. 1283 c.c. .

Nel settore delle fideiussioni, la Cassazione (ord. n. 18834/2025) ha affermato che le clausole abusive predisposte dall’ABI nel 2003 non sono automaticamente nulle ma devono essere oggetto di eccezione specifica; inoltre, la normativa a tutela del consumatore si applica solo quando il fideiussore agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale. I soci che prestano garanzia per la propria società non godono delle tutele del Codice del consumo .

Procedura passo per passo: dalla notifica all’impugnazione

Per difendersi efficacemente occorre conoscere le fasi che portano dal sorgere del debito alla riscossione coattiva. Di seguito illustriamo il percorso con consigli operativi.

1. Contestare la cartella esattoriale

La cartella esattoriale viene notificata dall’Agente della riscossione mediante posta certificata (PEC), raccomandata o messo notificatore. È importante:

  1. Verificare i vizi di notifica: controllare la data di spedizione, la corretta indicazione della residenza e la presenza della relata di notifica. Un vizio può comportare l’annullamento. Se la cartella è stata notificata a mezzo PEC, verificare la data di invio, l’indirizzo PEC del mittente e la firma digitale.
  2. Verificare la legittimità del carico: confrontare il dettaglio degli importi con il ruolo sottostante. Spesso l’Agenzia somma interessi e sanzioni non dovuti o iscrive importi prescritti. Ad esempio, i contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni; eventuali sentenze in sede di lavoro non interrompono il termine .
  3. Impugnare entro 60 giorni: il termine decorre dalla data di notifica. Il ricorso deve essere presentato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (per tributi) o al Tribunale (per contributi o altre entrate). Oltre il termine non è possibile contestare la cartella, salvo vizi di notifica o nullità assoluta.
  4. Chiedere la sospensione dell’esecuzione: unitamente al ricorso, si può chiedere la sospensione cautelare al giudice competente allegando la copia dell’atto e i motivi di impugnazione. Se accolta, l’Agenzia non può procedere a pignoramenti o fermi.

Motivi di contestazione più comuni

VizioDescrizioneFonti normative
PrescrizioneDebiti tributari e contributivi sono prescritti se non riscossi entro cinque anni (salvo eccezioni); la Cassazione ha precisato che la prescrizione dei contributi decorre dall’esigibilità e non è interrotta da sentenze sui differenziali .Art. 2948 c.c., art. 3, comma 9, legge 335/1995
Difetto di motivazioneLa cartella deve indicare le somme dovute, la natura del tributo, gli interessi e le sanzioni; la mancanza di questi elementi rende l’atto nullo.Art. 7, legge 212/2000
Notifica irregolareLa notifica deve avvenire tramite messo, PEC o raccomandata; errori sull’indirizzo o mancata prova della consegna comportano la nullità.Art. 26, D.P.R. 602/1973
Mancata sottoscrizione dell’estratto di ruoloSe l’estratto di ruolo non è firmato dal dirigente responsabile, la cartella è nulla.Art. 12, D.P.R. 602/1973
Somme inesatte o interessi anatocisticiTalvolta l’Agenzia applica interessi su interessi o include spese non dovute; occorre richiedere lo stralcio e contestare i calcoli.Cass. n. 24197/2025

2. Ricezione dell’intimazione di pagamento

Quando la cartella non viene eseguita entro un anno, l’agente della riscossione deve notificare l’intimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/1973). È un atto che invita il debitore a pagare entro cinque giorni; se ciò non avviene, l’Agente può procedere a pignoramento o fermo amministrativo. Secondo la più recente giurisprudenza:

  • Impugnabilità entro 60 giorni: la Cassazione (ord. n. 6436/2025) ha equiparato l’intimazione ad un avviso di mora, imponendo la proposizione del ricorso entro 60 giorni; la mancata impugnazione rende definitivo il debito .
  • Contenuto obbligatorio: l’intimazione deve indicare l’importo, i riferimenti della cartella, la data di notifica e l’avvertimento che, in mancanza di pagamento, si procederà al pignoramento .
  • Nullità per carenza di motivazione: se l’atto non riporta gli estremi del ruolo o il dettaglio delle somme, è nullo e impugnabile.

La difesa consiste nel verificare i vizi di notifica e la legittimità dell’intimazione; in caso di irregolarità, si propone ricorso alla Commissione Tributaria o al giudice ordinario. È possibile chiedere la sospensione cautelare dell’esecuzione.

3. Pignoramento presso terzi, fermi e ipoteche

Se il contribuente non paga dopo l’intimazione, l’Agente della riscossione può avviare il pignoramento presso terzi (conto corrente, crediti commerciali) o il pignoramento immobiliare. Per proteggersi:

  1. Verificare la legittimità del pignoramento: l’atto deve indicare il titolo esecutivo (cartella o avviso), la notifica dell’intimazione e la somma esatta. Se l’intimazione è assente o invalida, l’atto è nullo.
  2. Limiti al pignoramento del conto corrente: secondo la Cassazione n. 28520/2025, la banca deve congelare non solo il saldo presente al momento della notifica ma anche tutte le somme accreditate nei 60 giorni successivi . Il pignoramento può essere impugnato se eccede il credito o se avviene senza previa intimazione.
  3. Pignoramento della pensione o dello stipendio: il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve rispettare i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. (un quinto) e dall’art. 69 della legge 153/1969 per i crediti previdenziali. La Corte costituzionale ha confermato la legittimità del pignoramento diretto da parte dell’INPS fino a un quinto . Se il pignoramento supera i limiti o colpisce il minimo vitale, è annullabile.
  4. Fermo amministrativo e ipoteca: possono essere iscritti dopo l’inutile decorso di 60 giorni dalla notifica della cartella (senza necessità dell’intimazione). L’ipoteca è iscrivibile per debiti superiori a 20 000 euro; il fermo colpisce i veicoli. In entrambi i casi, occorre contestare la legittimità dell’atto entro 60 giorni.

4. Piani di rientro e trattative con la banca

Oltre alle azioni giudiziarie, lo studio legale consiglia di avviare una trattativa stragiudiziale con la banca o l’istituto finanziario. I principali strumenti sono:

  • Rinegoziazione del mutuo: la banca può concedere la sospensione temporanea delle rate o l’allungamento del piano ammortamento. Il decreto “Sostegni” e il decreto “Cura Italia” hanno introdotto misure straordinarie che, pur non più in vigore nel 2026, hanno creato prassi favorevoli; molte banche continuano a offrire moratorie volontarie.
  • Saldo e stralcio: si propone il pagamento di una somma una tantum inferiore al debito residuo con cancellazione della posizione. Funziona se il debitore dimostra difficoltà economica e se la banca ritiene conveniente chiudere il contenzioso.
  • Contestazione di usura e anatocismo: qualora siano presenti tassi usurari, interessi oltre soglia o interessi anatocistici, è possibile richiedere la nullità delle clausole e la restituzione delle somme. Le decisioni della Cassazione n. 24197/2025 e della giurisprudenza di merito confermano la legittimità dell’ammortamento alla francese , ma restano valide le contestazioni per tassi usurari se si producono i decreti ministeriali che fissano i TEGM.
  • Clausole abusive nelle fideiussioni: le fideiussioni conformi allo schema ABI 2003 contengono clausole (contrarie al TUB) che, se eccepite in giudizio, possono essere dichiarate nulle. La Cassazione ha chiarito che tali clausole devono essere contestate puntualmente e che le tutele del consumatore non si applicano al socio fideiussore .

Difese e strategie legali

Di seguito analizziamo le principali strategie difensive a disposizione dell’imprenditore indebitato. La scelta deve essere calibrata in base alla situazione patrimoniale, alla tipologia di debito (fiscale, previdenziale o bancario) e ai tempi di reazione.

1. Eccezione di prescrizione e decadenza

La prescrizione estingue il debito quando trascorre un periodo di tempo senza che il creditore lo richieda formalmente. Nella maggior parte dei debiti tributari e contributivi, la prescrizione è quinquennale. Tuttavia, il termine può variare (decennale per imposte erariali accertate con sentenza). I passi da seguire sono:

  1. Verificare la data di notifica degli atti: se tra l’ultimo atto interruttivo (cartella, avviso di addebito, intimazione) e il nuovo atto decorrono più di cinque anni, è possibile eccepire la prescrizione.
  2. Esaminare la documentazione: richiedere all’Agente della riscossione l’estratto di ruolo e il dettaglio degli atti notificati. Spesso mancano atti interruttivi o sono stati notificati in modo irregolare.
  3. Sollevare l’eccezione dinanzi al giudice: la prescrizione deve essere eccepita in giudizio; il giudice non può rilevarla d’ufficio. È fondamentale depositare copia degli atti e dimostrare l’inerzia dell’amministrazione.

La decadenza, invece, riguarda i termini entro i quali l’amministrazione deve esercitare il potere di accertamento o di iscrizione a ruolo (ad esempio, entro 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione). Se la cartella è emessa oltre tali termini, l’atto è nullo.

2. Vizi di notifica e difetto di motivazione

L’omessa o irregolare notifica rende l’atto inesistente o nullo. Alcuni casi:

  • Notifica a indirizzo errato: se la PEC è stata inviata ad un indirizzo non registrato presso l’INI‑PEC o se la raccomandata è stata depositata in un luogo differente dalla residenza, l’atto è inesistente e può essere impugnato anche oltre 60 giorni.
  • Mancata allegazione della relata di notifica: la cartella deve contenere la relata di notifica; in assenza, l’atto è nullo.
  • Difetto di motivazione: un atto che non indica la ragione del debito, gli estremi degli avvisi o le norme applicate, viola lo Statuto del Contribuente (art. 7 Legge 212/2000) ed è annullabile.

3. Sospensione giudiziale e amministrativa

Quando si presenta ricorso, il contribuente può chiedere al giudice la sospensione dell’esecutività della cartella o dell’intimazione. I presupposti sono il fumus boni iuris (presunta fondatezza delle ragioni) e il periculum in mora (danno irreparabile). La Commissione Tributaria decide entro 30 giorni; in attesa, l’Agente può proseguire l’esecuzione, ma è frequente che sospenda spontaneamente se informato del ricorso.

Esiste anche la sospensione amministrativa: l’Agente può sospendere autonomamente le attività esecutive se il debitore dimostra di aver presentato ricorso o se si configurano gravi situazioni (ad esempio, errore di persona, prescrizione, pagamento avvenuto). In tal caso, occorre compilare il modulo disponibile sul sito di AdER.

4. Rateizzazione e definizione agevolata

Se il debito è fondato ma non si ha liquidità immediata, la rateizzazione rappresenta un’alternativa per evitare l’aggressione ai beni. Le regole vigenti nel 2026 sono:

  • Rateizzazione ordinaria: fino a 120 000 euro è concessa una rateizzazione automatica in 84 rate mensili (nel 2025–26), 96 rate (2027–28) o 108 rate (dal 2029); oltre i 120 000 euro o per dilazioni più lunghe, occorre dimostrare la temporanea difficoltà economica e si può ottenere una dilazione fino a 120 rate . Il piano decade se si omettono più di cinque rate.
  • Definizione agevolata (rottamazione quinquies): riservata a chi è decaduto dalla rottamazione quater entro il 30 settembre 2025. Riguarda i carichi affidati dal 2000 al 31 dicembre 2023; permette di pagare solo l’imposta, gli interessi da ritardata iscrizione e l’aggio di riscossione, con l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026; si può scegliere tra pagamento in un’unica soluzione (31 luglio 2026) o in 54 rate bimestrali; dalle terza rata maturano interessi al 3 % . La domanda sospende i termini di prescrizione e decadenzza e blocca le azioni esecutive . La decadenza dalla definizione avviene se non si pagano due rate .
  • Saldo e stralcio per le persone fisiche in difficoltà: se il contribuente non possiede beni e ha un ISEE inferiore a 20 000 euro, può richiedere un piano di saldo e stralcio pagando una percentuale tra il 16 % e il 35 % dei debiti. Per il 2026 non sono previste nuove edizioni di questa misura, ma restano valide le istanze presentate nelle rottamazioni precedenti.
  • Transazione fiscale e previdenziale: nelle procedure di sovraindebitamento, il debitore può proporre all’Erario e all’INPS un pagamento parziale dei crediti privilegiati; l’accettazione avviene tramite l’omologa del piano. L’Agenzia delle Entrate può dare parere negativo solo per motivi di convenienza, dimostrando che in caso di liquidazione otterrebbe di più; in assenza di tale prova, il giudice può approvare il piano anche contro il parere del fisco.

5. Sovraindebitamento: piani del consumatore e concordato minore

Quando l’imprenditore non riesce più a far fronte a tutti i debiti e non è assoggettabile al fallimento (imprenditore minore, artigiano, professionista), può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento del CCII:

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII): il consumatore (non imprenditore) può proporre un piano che prevede il pagamento parziale o dilazionato dei debiti e la falcidia dei creditori privilegiati, ipotecari o pignoratizi. È possibile rinegoziare il mutuo sulla prima casa e prevedere una moratoria fino a due anni . Il piano va accompagnato dalla relazione dell’OCC che ne attesta la fattibilità. La Corte di Cassazione (ord. n. 9549/2025) ha stabilito che la moratoria prevista per il pagamento dei crediti privilegiati è un termine iniziale e non finale; quindi le rate possono iniziare dopo due anni e proseguire oltre .
  2. Concordato minore (art. 71 CCII): l’imprenditore minore o il professionista propone ai creditori un piano che può prevedere la continuazione dell’attività con il pagamento parziale dei debiti. Richiede il voto favorevole dei creditori rappresentanti almeno la maggioranza del passivo; la moratoria per i crediti privilegiati può estendersi a due anni grazie alla riforma del 2024 .
  3. Liquidazione controllata (artt. 74 e 277 CCII): il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni (esclusi quelli impignorabili) per soddisfare i creditori. Dopo la liquidazione e la ripartizione, ottiene l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): riservata a chi non possiede beni né redditi e non può offrire nemmeno un modesto piano di rientro. La Cassazione (ord. n. 30108/2025) ha precisato che questa procedura non può essere utilizzata da chi è già stato fallito e ha beneficiato di una precedente esdebitazione; deve rispettare la procedura fallimentare .

Per avviare la procedura occorre rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Lo studio dell’Avv. Monardo, essendo iscritto in un OCC, assiste nella predisposizione dell’istanza, nella redazione del piano e nell’interlocuzione con il giudice. È fondamentale fornire una documentazione completa di tutti i debiti e beni per evitare contestazioni.

6. Alternative giudiziali: opposizione all’esecuzione e azione revocatoria

Se la riscossione è già iniziata (pignoramento in corso), oltre alle contestazioni sul titolo esecutivo, si possono esperire:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): se si contesta il diritto dell’Agente a procedere, ad esempio per prescrizione o difetto di notifica. L’atto va proposto al giudice dell’esecuzione competente (Tribunale); è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): se si contestano le modalità del pignoramento, l’eccesso dell’importo o la violazione dei limiti di pignorabilità. Il termine per proporla è di 20 giorni dalla notifica dell’atto.
  • Azione revocatoria (art. 2901 c.c.): per recuperare beni donati o ceduti a terzi in frode ai creditori. Può essere proposta dal creditore per far dichiarare inefficace il trasferimento.

Lo studio legale valuta la percorribilità di queste azioni sulla base del valore del bene pignorato e dei costi di giudizio.

Errori comuni e consigli pratici

Molti imprenditori commettono errori che compromettono la possibilità di difesa. Di seguito evidenziamo i più frequenti e forniamo consigli concreti.

Errori da evitare

  1. Ignorare la posta: non ritirare le raccomandate o non controllare la PEC porta alla notifica per compiuta giacenza; i termini decorrono comunque e si perde il diritto di impugnare.
  2. Pagare subito senza verificare: talvolta le somme sono prescritte o inesatte. Prima di pagare, richiedi l’estratto di ruolo e verifica la legittimità del carico.
  3. Rivolgersi a improvvisati: affidarsi a società non qualificate che promettono miracoli può aggravare la situazione. È indispensabile rivolgersi a professionisti iscritti agli ordini competenti.
  4. Attendere troppo per rateizzare: la rateizzazione deve essere richiesta prima che l’Agente proceda al pignoramento; una volta avviata l’esecuzione, la concessione è discrezionale.
  5. Non comunicare la propria situazione economica: nella procedura di sovraindebitamento, l’omissione di debiti o beni può comportare la revoca dell’omologa e l’impossibilità di accedere nuovamente alla procedura.

Consigli pratici

  • Organizza la documentazione: crea un fascicolo con tutte le cartelle, gli avvisi, i contratti bancari, i bonifici e i documenti fiscali degli ultimi dieci anni. Questa documentazione sarà necessaria per la valutazione.
  • Richiedi l’estratto di ruolo: l’estratto riporta tutte le cartelle affidate alla riscossione; spesso emergono carichi prescritti o già pagati.
  • Analizza i contratti bancari: verifica tassi, clausole di anatocismo, commissioni di massimo scoperto e clausole di fideiussione. La giurisprudenza recente consente di recuperare somme o annullare interessi usurari .
  • Valuta la rottamazione: se sei decaduto dalla rottamazione quater, presentare la domanda per la quinquies entro il 30 aprile 2026 può ridurre sensibilmente il debito .
  • Considera la procedura di sovraindebitamento: se i debiti superano il valore dei beni e non riesci a pagare tutte le rate, un piano del consumatore o un concordato minore può salvare l’azienda e la casa.
  • Mantieni una comunicazione costante: informati presso l’Agente della riscossione sullo stato delle pratiche, invia le richieste di sospensione e conserva tutte le ricevute.

Tabelle riepilogative

Tabelle sintetiche su norme e termini

StrumentoSoggetti destinatariTermine per aderireCarichi definibiliModalità di pagamento
Rateizzazione ordinariaTutti i contribuenti con debiti fiscali <120 000 €Nessuna scadenza fissa; domanda entro la notifica della cartellaTutti i tributi e contributi84 rate (2025–26), 96 rate (2027–28), 108 rate (dal 2029); fino a 120 rate con prova di difficoltà
Rottamazione quinquiesContribuenti decaduti dalla rottamazione quater (art. 1 L. 199/2025)30 aprile 2026Carichi affidati dal 2000 al 31 dicembre 2023; esclusi recuperi di aiuti di Stato, multe stradali, multe per condanne penaliPagamento unico entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali con interessi al 3 %
Piano del consumatore (art. 67 CCII)Consumatori sovraindebitati (non imprenditori)Nessuna scadenza prestabilita; presentazione al Tribunale con OCCTutti i debiti, compresi tributi e crediti privilegiatiPagamento parziale; moratoria fino a 2 anni per crediti privilegiati
Concordato minore (art. 71 CCII)Imprenditori minori, artigiani, professionistiIdem sopraTutti i debitiPiano soggetto a voto dei creditori; moratoria fino a 2 anni
Liquidazione controllataTutti i debitori insolventiPresentazione istanza; durata variabileTutti i beni eccetto impignorabiliLiquidazione dell’intero patrimonio con esdebitazione finale
Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII)Consumatori senza beni o redditiDopo la chiusura della liquidazioneDebiti residui non pagatiCancellazione totale dei debiti se ricorrono le condizioni

Limiti al pignoramento di stipendi e pensioni

PrestazioneLimite pignorabileNormativa/giurisprudenza
Pensione/assegno socialeFino a 1/5 del netto, preservando il minimo vitaleArt. 545 c.p.c.; Corte cost. 216/2025
Stipendio1/5 del netto; fino a 1/2 in caso di più creditoriArt. 545 c.p.c.; deroga per crediti alimentari
Indennità di maternità, assegni familiariImpignorabiliArt. 545 c.p.c.; circolare INPS
NASpI e DIS‑COLLPignorabili fino a 1/5 solo per indebiti contributiviArt. 69 L. 153/1969; INPS circ. 130/2025
Prestazioni assistenziali (CIG, bonus)ImpignorabiliArt. 545 c.p.c.

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito rispondiamo a 20 domande ricorrenti che i serigrafi e gli artigiani ci rivolgono.

  1. Come posso sapere se la cartella esattoriale è prescritta? La prescrizione si verifica se tra l’ultimo atto notificato (cartella, avviso di addebito o intimazione) e la successiva azione trascorrono più di 5 anni. Occorre richiedere all’AdER l’estratto di ruolo e verificare la presenza di atti interruttivi. La Cassazione ha stabilito che la prescrizione dei contributi decorre dalla data di esigibilità e non è interrotta da sentenze di lavoro .
  2. Qual è la differenza tra cartella di pagamento e intimazione di pagamento? La cartella è l’atto che iscrive a ruolo il tributo o il contributo; l’intimazione, prevista dall’art. 50 D.P.R. 602/1973, è un sollecito che l’Agente invia se non procede all’esecuzione entro un anno dalla cartella. La giurisprudenza recente la considera impugnabile entro 60 giorni .
  3. È obbligatorio impugnare l’intimazione? Sì. Dal 2025 la Cassazione ritiene che, come l’avviso di mora, anche l’intimazione cristallizzi il debito se non viene contestata entro 60 giorni. Non impugnare significa perdere la possibilità di far valere vizi precedenti .
  4. Posso aderire alla rottamazione quinquies se non avevo aderito alla quater? No. La legge 199/2025 riserva la rottamazione quinquies solo a chi è decaduto dalla quater; non possono aderirvi i soggetti che non avevano presentato la domanda precedente .
  5. Cosa succede se non pago due rate della rottamazione quinquies? Decadi dal beneficio e perdi lo sconto sulle sanzioni. Le somme versate sono trattenute come acconto e l’Agente riprende la riscossione ordinaria .
  6. È possibile rateizzare un debito superiore a 120 000 euro? Sì, ma bisogna dimostrare la temporanea difficoltà economica presentando documenti contabili. L’AdER può concedere fino a 120 rate mensili (10 anni) .
  7. Che cos’è la moratoria nei piani del consumatore e nel concordato minore? È la sospensione dei pagamenti verso i creditori privilegiati (come banche e fisco) per un periodo massimo di due anni. La Cassazione ha chiarito che il termine è iniziale e che i pagamenti possono iniziare dopo due anni .
  8. L’ammortamento alla francese è illegittimo? No. La Cassazione n. 24197/2025 ha confermato che non produce anatocismo. Tuttavia si possono impugnare i contratti se contengono tassi usurari o clausole abusive .
  9. Come difendersi da un pignoramento del conto corrente? Verificare la presenza dell’intimazione di pagamento e la regolarità della notifica. Controllare che il pignoramento non superi l’importo dovuto e che la banca non abbia prelevato somme oltre il limite dei 60 giorni . Presentare opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni.
  10. Posso oppormi al pignoramento della pensione per contributi INPS? Solo se la trattenuta supera un quinto del netto o se intacca il minimo vitale. La Corte costituzionale ha sancito che l’INPS può pignorare fino a un quinto per recuperare indebiti contributivi .
  11. Ho ricevuto un avviso di addebito dall’INPS: cosa devo fare? L’avviso è immediatamente esecutivo. Puoi contestarlo dinanzi al Tribunale entro 40 giorni (se riguarda contributi) o 60 giorni (se riguarda prestazioni assistenziali). Verifica la prescrizione e l’esattezza del calcolo. La Cassazione ha stabilito che la prescrizione decorre dalla scadenza del contributo .
  12. Qual è la differenza tra piano del consumatore e concordato minore? Il piano del consumatore è rivolto a chi non esercita attività d’impresa e non richiede l’approvazione dei creditori; basta l’omologa del giudice. Il concordato minore è destinato agli imprenditori minori e richiede il voto favorevole della maggioranza dei crediti; inoltre prevede la possibilità di liquidazione o di continuità aziendale .
  13. Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione senza ricorso? Sì. Se ci sono errori evidenti (soggetto sbagliato, doppio pagamento, prescrizione), puoi chiedere all’AdER la sospensione amministrativa compilando il modulo online. Tuttavia è consigliabile presentare anche un ricorso per tutelare i tuoi diritti.
  14. È possibile ridurre il tasso di un finanziamento usurario? Sì. Se i tassi superano il TEGM maggiorato di un quarto più quattro punti percentuali, il contratto è usurario e gli interessi non sono dovuti. È necessario fornire i decreti ministeriali di riferimento; in caso positivo, si può chiedere la restituzione degli interessi e la rinegoziazione .
  15. Cosa succede se cedo i macchinari a un parente per evitare il pignoramento? La cessione può essere revocata se avviene dopo la notifica del debito o se lede i diritti dei creditori. I trasferimenti in frode sono inefficaci ex art. 2901 c.c. ed espongono a possibili responsabilità penali.
  16. Posso includere i debiti bancari nel piano del consumatore? Sì. Tutti i debiti, compresi mutui, leasing e scoperti di conto, rientrano nelle procedure di sovraindebitamento. Il piano può prevedere la rinegoziazione del mutuo sulla prima casa .
  17. Che ruolo ha l’Organismo di Composizione della Crisi? L’OCC nomina un Gestore della crisi che analizza la situazione, redige la relazione e attesta la veridicità dei dati. Senza la sua relazione il giudice non può omologare il piano.
  18. Cosa succede dopo l’omologa del piano del consumatore? I creditori sono vincolati al piano e non possono intraprendere o proseguire azioni esecutive. Il debitore è tenuto a versare le somme secondo le modalità stabilite; se rispetta il piano, ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.
  19. Come si calcola il minimo vitale in caso di pignoramento della pensione? Si prende a riferimento il trattamento minimo INPS (circa 600 € mensili per il 2026) e si sottrae dalla pensione; su quanto eccede si calcola il quinto pignorabile. La Corte costituzionale ha stabilito che il pignoramento non può intaccare questo minimo .
  20. È possibile avviare il piano del consumatore se ho già un pignoramento in corso? Sì. La presentazione della domanda di ammissione e la nomina del Gestore comportano la sospensione automatica delle procedure esecutive. Sarà poi il giudice a omologare il piano e, se del caso, a revocare il pignoramento.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto delle diverse procedure, presentiamo alcune simulazioni basate su situazioni reali (i numeri sono indicativi e non rappresentano preventivi ufficiali). Qualsiasi decisione va presa previa consulenza professionale.

Simulazione 1: Rottamazione quinquies con pagamento rateale

Situazione: Un artigiano serigrafo ha accumulato debiti fiscali per 40 000 € (tributi, sanzioni e interessi) affidati alla riscossione nel 2023. Ha aderito alla rottamazione quater ma è decaduto per il mancato pagamento di due rate. Decide di aderire alla rottamazione quinquies 2026.

Calcolo:

  1. Importo definibile: la rottamazione abbuona sanzioni e interessi di mora, lasciando solo la quota di imposta e l’aggio di riscossione. Supponiamo che su 40 000 € ci siano 25 000 € di imposta, 10 000 € di sanzioni e 5 000 € di interessi. Con la rottamazione pagherà 25 000 € + l’aggio (circa 3 % = 750 €) = 25 750 €.
  2. Rate bimestrali: il pagamento si effettua in 54 rate bimestrali, quindi 27 rate annuali in 27 mesi. Ogni rata è pari a 25 750 € / 54 ≈ 477 €. Dalla terza rata, si applica un interesse del 3 % annuo sul debito residuo (circa 580 € totali). La rata sale a circa 485 €.
  3. Risparmio: il contribuente risparmia circa 14 250 € (sanzioni + interessi di mora) e può gestire il debito in comode rate.
  4. Rischio di decadenza: la mancata corresponsione di due rate fa decadere dal beneficio ; i versamenti effettuati vengono considerati acconto e l’Agenzia riprende l’azione esecutiva.

Simulazione 2: Piano del consumatore con moratoria

Situazione: Un professionista con reddito annuo di 20 000 € ha debiti complessivi per 100 000 € (50 000 € verso banche, 30 000 € verso l’Erario e 20 000 € verso fornitori). Possiede un appartamento su cui grava un mutuo di 80 000 € con tasso fisso e ammortamento francese. Non è proprietario di altri beni.

Procedura:

  1. Nomina dell’OCC: il professionista presenta domanda al Tribunale tramite l’Organismo di Composizione della Crisi; il Gestore valuta la sostenibilità di un piano del consumatore.
  2. Piano proposto: prevede il pagamento di 500 € mensili per 7 anni (42 000 €). I crediti sono ripartiti proporzionalmente; si propone di sospendere per 24 mesi il pagamento dei crediti privilegiati (banche e fisco) e di rinegoziare il mutuo per allungarlo e abbassare la rata. Il valore dell’abitazione (120 000 €) viene mantenuto per il debitore.
  3. Moratoria: grazie all’art. 67 CCII e alla giurisprudenza del 2025, si prevede una moratoria di due anni per i crediti privilegiati , durante la quale il debitore paga solo i creditori chirografari (fornitori) con 200 € mensili. Dal terzo anno riprende i pagamenti ai creditori privilegiati con rate da 500 €.
  4. Esdebitazione finale: al termine dei 7 anni, se il professionista ha rispettato i pagamenti, i debiti residui vengono cancellati. Ottiene così una riduzione del debito del 58 %.

Simulazione 3: Rateizzazione ordinaria con debiti INPS

Situazione: Una serigrafia artigiana deve contributi INPS per 80 000 € relativi a quattro anni di omissioni contributive. L’INPS notifica l’avviso di addebito. L’azienda non può pagare in unica soluzione ma vuole evitare il pignoramento.

Piano:

  1. Richiesta di rateizzazione: ai sensi del D.Lgs. 110/2024, l’azienda chiede una dilazione in 84 rate da 952 € (80 000 € / 84) perché il debito è inferiore a 120 000 € . Dimostra la momentanea difficoltà finanziaria allegando bilanci e previsioni.
  2. Contributi correnti: contestualmente, l’azienda deve continuare a versare i contributi correnti; la rateizzazione riguarda solo gli arretrati.
  3. Rischio di decadenza: se salta più di cinque rate, l’INPS annulla la rateizzazione e avvia il pignoramento. È opportuno predisporre un piano di cassa.
  4. Prescrizione: se parte del debito rientra nel quinquennio precedente alla notifica dell’avviso, si può contestare l’importo prescritto .

Simulazione 4: Contestazione di anatocismo e usura

Situazione: Un serigrafo stipula un mutuo per macchinari industriali con tasso variabile; dopo alcuni anni ritiene che la banca abbia applicato interessi eccessivi.

Azioni:

  1. Analisi contrattuale: uno specialista analizza il contratto, verifica la formula di ammortamento (alla francese) e i tassi applicati. È necessario reperire i decreti ministeriali sui tassi soglia usura del periodo.
  2. Confronto con TEGM: se il tasso effettivo globale (TAEG) supera il TEGM aumentato di 1/4 più 4 punti (art. 644 c.p.), il contratto è usurario e gli interessi non sono dovuti. In tal caso, si può promuovere azione di nullità e restituzione.
  3. Assenza di anatocismo: se l’ammortamento è alla francese, non vi è anatocismo; la Cassazione ha escluso che il calcolo degli interessi sulle rate costanti integri interessi su interessi .
  4. Transazione con la banca: spesso si preferisce una transazione stragiudiziale per ridurre il debito e rinegoziare il mutuo.

Conclusione

La gestione dei debiti con l’Erario, l’INPS e le banche è complessa ma non disperata. Questo articolo ha illustrato il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato a gennaio 2026, offrendo strategie pratiche per difendersi. Le principali soluzioni vanno dalla verifica dei vizi di notifica e della prescrizione, alla rateizzazione e alla rottamazione quinquies, fino ai piani di sovraindebitamento come il piano del consumatore e il concordato minore. La giurisprudenza recente ha precisato molti aspetti: dall’impugnabilità dell’intimazione di pagamento , ai limiti al pignoramento delle pensioni , passando per la legittimità dell’ammortamento alla francese . Ogni caso va analizzato singolarmente da un professionista.

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