Introduzione
Gestire un’azienda di packaging alimentare significa operare in un settore ad alta intensità di capitale e di requisiti normativi. Si acquistano materie prime, si utilizzano macchinari costosi e spesso si lavorano per conto terzi con margini ridotti. Quando la liquidità si riduce, il rischio di accumulare debiti fiscali, contributivi e bancari cresce rapidamente e le conseguenze possono essere devastanti: l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può emettere cartelle esattoriali e pignoramenti, l’INPS può iscrivere ipoteche e fermi amministrativi per i contributi non versati e le banche possono revocare le linee di credito o procedere all’esecuzione sui beni aziendali. Senza una corretta strategia difensiva e un supporto professionale adeguato, un’impresa può essere travolta in poche settimane.
Questo articolo, aggiornato a gennaio 2026, ha l’obiettivo di fornire un quadro completo delle norme italiane e delle pronunce giurisprudenziali più recenti, nonché degli strumenti pratici a disposizione degli imprenditori del settore del packaging alimentare che si trovano in condizioni di insolvenza o sovraindebitamento. Verranno analizzate le leggi e i regolamenti applicabili (dal Codice civile al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, passando per la Legge 3/2012 e il D.L. 118/2021), le procedure da seguire dopo la notifica di una cartella o di un avviso di addebito, le difese legali disponibili e le soluzioni alternative per definire il debito (rottamazioni, piani di rientro, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore). Saranno inoltre presentati errori comuni, consigli pratici, tabelle riepilogative e simulazioni numeriche, insieme a una corposa sezione di domande e risposte frequenti.
Chi è l’avvocato Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, è specializzato nella difesa di imprese indebitate. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenza nazionale in diritto bancario, tributario e fallimentare. È Gestore della crisi da sovraindebitamento secondo la Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario presso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’avvocato è anche esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, normativa che ha introdotto la composizione negoziata per la crisi aziendale. Grazie a questa esperienza, lo studio Monardo è in grado di:
- analizzare la legittimità degli atti notificati (cartelle esattoriali, avvisi di addebito, decreti ingiuntivi);
- proporre ricorsi al giudice tributario o al giudice del lavoro chiedendo l’annullamento o la sospensione degli atti esecutivi;
- avviare trattative con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e le banche per ottenere rateizzazioni, definizioni agevolate o rinegoziazioni;
- predisporre piani di rientro e accordi di ristrutturazione omologati dal tribunale;
- attivare procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato minore) o composizione negoziata con l’ausilio degli OCC.
Se hai ricevuto una cartella, un avviso di addebito o un precetto bancario, non perdere tempo: contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. L’intervento tempestivo è determinante per bloccare fermo amministrativo, pignoramento o altre azioni esecutive e per poter accedere alle definizioni agevolate o alle procedure di sovraindebitamento.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Responsabilità della società e dei soci per i debiti fiscali
Le imprese di packaging alimentare sono generalmente costituite sotto forma di società di capitali (s.r.l. o s.p.a.). Quando la società viene cancellata dal registro delle imprese, la legge stabilisce le sorti dei crediti e dei debiti residui. L’articolo 2495 del Codice civile dispone che, dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società e che, «ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione» . In altre parole, se i soci hanno percepito somme o beni in sede di liquidazione, il Fisco può agire nei loro confronti fino all’ammontare di quanto ricevuto.
Questa norma è stata interpretata in senso estensivo dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 3625/2025. La Suprema Corte ha chiarito che l’interesse ad agire dell’amministrazione finanziaria non è limitato alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ma può essere radicato anche in altre circostanze, come l’assegnazione di beni ai soci o l’escussione di garanzie . Ciò significa che, nel caso di una società di packaging alimentare estinta, l’Agenzia delle Entrate può richiedere agli ex soci il pagamento delle imposte ancora dovute se dimostra che essi hanno beneficiato di beni o valori sociali.
L’articolo 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede inoltre che i soci che hanno ricevuto beni o denaro nei due anni precedenti la messa in liquidazione o durante la liquidazione sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dalla società estinta, nei limiti del valore dei beni ricevuti. La norma, richiamata dalla giurisprudenza, rafforza la tutela dei creditori pubblici e va tenuta presente quando si pianifica la chiusura dell’attività.
1.2 Prescrizione e notifiche delle cartelle esattoriali
Le cartelle esattoriali sono l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ingiunge il pagamento di tributi, sanzioni e interessi. La prescrizione è il termine oltre il quale il creditore non può più esigere il pagamento; distinguiamo:
- Tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro): il credito si prescrive in 10 anni, secondo l’art. 2946 c.c.;
- Sanzioni e interessi: si prescrivono in 5 anni, secondo l’art. 20, comma 3 del d.lgs. 472/1997 e l’art. 2948, n. 4 c.c.
L’ordinanza n. 6916/2025 della Corte di Cassazione ha ribadito che la scadenza del termine per proporre opposizione a una cartella non trasforma la prescrizione quinquennale in decennale. La Suprema Corte ha affermato che la conversione al termine decennale prevista dall’art. 2953 c.c. opera solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo . Pertanto, l’impresa che riceve una cartella esattoriale deve verificare attentamente la decorrenza dei termini: trascorsi cinque anni dalla notifica, gli interessi e le sanzioni si prescrivono, mentre le imposte possono essere richieste entro dieci anni .
La notifica della cartella deve essere correttamente documentata. L’ordinanza 398/2025 della Cassazione ha statuito che l’ente impositore deve dimostrare con precisione quale atto sia stato spedito; non basta provare l’invio di una raccomandata. Se dall’avviso di ricevimento non si riesce a identificare l’oggetto del plico, la notifica è nulla e non interrompe la prescrizione . La Corte ha precisato che l’onere della prova del contenuto grava sull’ente creditore, il quale deve depositare almeno una copia dell’atto e dimostrare che i dati sulla notifica corrispondano all’atto in questione . Questa pronuncia è un’arma difensiva importante: le imprese che ricevono cartelle devono sempre richiedere all’Agenzia di provare l’oggetto del plico; in mancanza, si può eccepire la nullità della notificazione.
1.3 Sanzioni fiscali non trasmissibili agli eredi
Il principio di personalità della sanzione è stato riaffermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 22476/2025. La Corte ha stabilito che le sanzioni fiscali si estinguono con la morte del contribuente e non passano agli eredi . Richiamando l’art. 8 del decreto legislativo sulle sanzioni amministrative tributarie e l’art. 2 dello stesso decreto, i giudici hanno precisato che la sanzione è riferibile alla persona che ha commesso la violazione e si estingue con il suo decesso . Pertanto, se un imprenditore muore lasciando debiti fiscali, gli eredi sono tenuti a pagare le imposte e gli interessi ma non le sanzioni; questa regola può essere invocata anche nel contenzioso relativo a cartelle esattoriali successive al decesso.
1.4 Obbligo contributivo dei soci e avvisi di addebito INPS
Molte imprese di packaging alimentare hanno soci-amministratori che partecipano alla gestione. L’INPS può iscrivere tali soci alla Gestione Commercianti e pretendere i contributi anche in assenza di retribuzione. La giurisprudenza ha tuttavia delimitato questa iscrizione. La sentenza n. 589/2025 del Tribunale di Potenza ha annullato un avviso di addebito da oltre 15.000 euro emesso dall’INPS nei confronti di un socio-amministratore di una s.r.l. perché mancava la prova dell’attività lavorativa abituale e prevalente . Il tribunale ha ribadito che l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti (previsto dall’art. 29 legge 613/1966 e dall’art. 1, comma 203, legge 662/1996) sussiste solo quando il soggetto:
- partecipa personalmente al lavoro aziendale;
- lo fa con carattere di abitualità e prevalenza;
- assume la piena responsabilità dell’impresa .
Il giudice ha evidenziato che grava sull’INPS l’onere di dimostrare i requisiti sostanziali e ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite n. 3240/2010, la quale impone di comparare l’apporto operativo del socio ai fattori produttivi dell’impresa . In assenza di prova concreta (per esempio organigrammi, contratti di lavoro, rendicontazioni che attestino l’operatività del socio), l’avviso di addebito è illegittimo . Questa pronuncia è importante per le società di packaging in cui i soci rivestono solo ruoli di governance: in tali casi si può evitare l’iscrizione alla Gestione Commercianti e i relativi contributi.
1.5 Sovraindebitamento: Legge 3/2012 e Codice della crisi
La Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (cosiddetta “legge salva suicidi”) ha introdotto le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per i soggetti non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali. La Camera dei Deputati ne ricorda l’obiettivo: fornire una nuova tipologia di concordato per il singolo debitore, escludendo l’applicazione delle procedure concorsuali ordinarie . Il sovraindebitamento viene definito come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente ai propri debiti . Per porvi rimedio il debitore può, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), proporre ai creditori un piano di ristrutturazione o un accordo con la maggioranza dei creditori; il tribunale omologa il piano e, per tre anni, i creditori non possono avviare azioni esecutive o cautelari .
Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), dal 15 luglio 2022 le procedure di sovraindebitamento sono state ridisegnate. Oggi esistono:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 65–68 CCII): riservato alle persone fisiche non imprenditori e ai professionisti; richiede il voto favorevole del 60 % dei creditori e l’intervento di un giudice per l’omologazione.
- Piano del consumatore (artt. 71–78 CCII): una procedura più semplice, che non richiede il consenso dei creditori ma deve essere ritenuta fattibile dal tribunale; consente l’esdebitazione dopo l’esecuzione del piano.
- Concordato minore (artt. 74–83 CCII): destinato agli imprenditori sotto soglia (microimprese) e ai professionisti; comporta la liquidazione controllata del patrimonio con eventuale continuità aziendale.
- Esdebitazione del debitore incapiente (artt. 283–289 CCII): permette a chi non ha alcun patrimonio liquidabile di ottenere l’esdebitazione dei debiti residui dopo aver dimostrato di aver diligentemente cooperato.
1.6 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)
Nel 2021 è stata introdotta una procedura innovativa per affrontare tempestivamente la crisi d’impresa: la composizione negoziata prevista dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla legge 147/2021 e successivamente modificato dal D.Lgs. 83/2022. La Camera di Commercio di Firenze spiega che il decreto ha introdotto il nuovo istituto, destinato agli imprenditori commerciali e agricoli che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza . L’imprenditore può presentare un’istanza tramite una piattaforma telematica per la nomina di un esperto indipendente che lo affiancherà nelle trattative con i creditori. La domanda deve essere corredata di documenti contabili e di una lista di controllo (check list) prevista dalla norma .
L’esperto nominato coordina le trattative e può chiedere al tribunale misure protettive del patrimonio (sospensione delle azioni esecutive). Durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Tra i vantaggi del procedimento si annoverano la riduzione delle sanzioni tributarie e degli interessi su debiti fiscali e la possibilità di chiedere misure protettive . Il compenso dell’esperto è determinato in percentuale sull’attivo dell’impresa, come stabilito dall’art. 16 del decreto .
1.7 Accordo di ristrutturazione dei debiti (CCII)
Nel Codice della crisi d’impresa, l’accordo di ristrutturazione è disciplinato dagli articoli 57 e seguenti. L’art. 57 CCII consente all’imprenditore (anche non commerciale) in stato di crisi o insolvenza di concludere con i creditori un accordo che consente la ristrutturazione dei debiti se aderisce almeno il 60 % dell’ammontare dei crediti . I creditori non aderenti devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza del debito se successiva. È necessario l’intervento di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità dell’accordo .
L’art. 60 CCII introduce l’accordo di ristrutturazione agevolato, che riduce la percentuale minima dei creditori aderenti al 30 % quando il debitore non chiede misure protettive e non offre moratorie ai creditori estranei . Infine, l’art. 61 CCII consente un accordo ad efficacia estesa: gli effetti dell’accordo sono vincolanti anche per i creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria omogenea, se l’adesione è almeno del 75 % della categoria e se il piano prevede la continuità aziendale .
1.8 Definizione agevolata delle cartelle (rottamazione)
La legislazione recente ha introdotto misure di definizione agevolata per le cartelle esattoriali, comunemente note come rottamazione. Con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) è stata introdotta la “rottamazione‑quater” delle cartelle affidate all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. La misura consente di estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese esecutive, mentre sanzioni, interessi di mora e aggio sono azzerati . I versamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 o in un massimo di 18 rate con scadenze il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e, dal 2024, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno . Una tolleranza di cinque giorni è prevista per i ritardi .
Le prime due rate corrispondono al 10 % del totale dovuto; le restanti sono di pari importo e gli interessi per la rateizzazione sono fissati al 2 % annuo . Per chi non ha rispettato le scadenze entro il 31 dicembre 2024, il decreto “Milleproroghe” (legge 15/2025) ha introdotto la riammissione alla rottamazione-quater: entro il 30 aprile 2025 è possibile presentare domanda di riammissione per i debiti già inseriti nella definizione agevolata , purché non siano state pagate o siano state pagate in ritardo le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024 . La riammissione comporta la sospensione delle rateizzazioni precedenti e consente di pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate con scadenze dal 2025 al 2027 .
La Legge di Bilancio 2026 ha inoltre istituito una nuova definizione agevolata denominata “rottamazione‑quinquies”. Questa misura riguarda i debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 per imposte dichiarate e contributi INPS, escludendo quelli derivanti da accertamento . La domanda va presentata online entro il 30 aprile 2026; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali in nove anni, con interessi al 3 % annuo in caso di rateizzazione . Il mancato pagamento dell’unica rata o di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dai benefici .
Queste misure rappresentano importanti strumenti per le imprese indebitate che intendono regolarizzare la propria posizione senza subire l’intero carico sanzionatorio. Nei paragrafi successivi vedremo come accedervi e quali strategie adottare per massimizzare i vantaggi.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto
Per un’azienda di packaging alimentare indebitata è fondamentale conoscere le tempistiche e le azioni da intraprendere immediatamente dopo la notifica di un atto (cartella esattoriale, avviso di addebito INPS, precetto bancario). Ecco una procedura passo‑passo:
2.1 Ricezione dell’atto
- Cartella esattoriale: viene notificata dall’Agente della riscossione mediante raccomandata A/R o pec. Contiene il dettaglio delle imposte, delle sanzioni e degli interessi dovuti. È essenziale verificare la data di notifica e conservare l’avviso di ricevimento. Ricordiamo che l’ente impositore deve provare l’esatto contenuto del plico; in difetto, la notifica è nulla .
- Avviso di addebito INPS: è l’atto con cui l’INPS iscrive a ruolo le proprie pretese contributive. Ha efficacia di titolo esecutivo decorsi 30 giorni dalla notifica. Anche in questo caso bisogna verificare la correttezza della notifica, la tipologia di gestione previdenziale e la sussistenza dei requisiti (attività abituale e prevalente) .
- Precetto bancario o decreto ingiuntivo: le banche possono agire in via giudiziale per recuperare i crediti. Il precetto intimato dal tribunale contiene l’intimazione a pagare entro dieci giorni; trascorso tale termine, si può procedere al pignoramento. È possibile proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se il titolo è viziato.
2.2 Analisi preliminare
Appena ricevuto l’atto, l’imprenditore dovrebbe:
- Verificare la prescrizione: controllare se sono trascorsi i termini quinquennali per sanzioni e interessi o decennali per le imposte .
- Esaminare la notifica: accertarsi che l’atto contenga tutte le indicazioni richieste (motivazione, norma violata, calcolo degli interessi). Se l’oggetto non è identificabile, la notifica è nulla .
- Controllare la legittimità della pretesa contributiva: nel caso dell’INPS, verificare se il socio-amministratore svolge effettivamente attività operativa e prevalente, come richiesto dalla giurisprudenza .
- Raccogliere documentazione: copie di bilanci, estratti conto, contratti, quietanze di pagamento, comunicazioni pregresse. Questi documenti serviranno per predisporre il ricorso o la domanda di definizione agevolata.
2.3 Ricorso e sospensione
Se dall’analisi emergono profili di illegittimità, è opportuno proporre ricorso nei termini di legge:
- Ricorso al giudice tributario: per cartelle esattoriali o atti dell’Agenzia delle Entrate, il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica. Contemporaneamente è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività (art. 47 D.Lgs. 546/1992) allegando documentazione che dimostri il pericolo di un danno grave e irreparabile.
- Ricorso al giudice del lavoro: contro l’avviso di addebito INPS si ricorre entro 40 giorni al tribunale in funzione di giudice del lavoro. La sospensione può essere chiesta con ricorso ex art. 700 c.p.c., dimostrando la mancanza dei presupposti della pretesa contributiva.
- Opposizione a decreto ingiuntivo o a precetto: entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo o entro 10 giorni dalla notifica del precetto è possibile proporre opposizione per contestare la validità del titolo o l’inesistenza del debito.
Durante la fase di ricorso, lo studio legale può verificare la possibilità di definizione agevolata: se la cartella è compresa tra quelle definibili, si può presentare domanda di rottamazione senza rinunciare al ricorso (la rinuncia sarà chiesta al momento dell’adesione) .
2.4 Trattative con l’ente
In molti casi è conveniente aprire un dialogo con l’Agente della riscossione, l’INPS o la banca per ottenere una rateizzazione o un piano di rientro. Gli strumenti principali sono:
- Rateizzazione ordinaria (art. 19 DPR 602/1973): consente di pagare il debito in 72 rate mensili, estendibili a 120 rate in caso di comprovato stato di difficoltà economica.
- Definizione agevolata (rottamazione): come visto nel paragrafo 1.8, consente di pagare solo il capitale e le spese esecutive .
- Transazione fiscale e contributiva: nell’ambito delle procedure concorsuali (piano del consumatore, concordato minore, accordo di ristrutturazione), è possibile proporre all’Agenzia delle Entrate e all’INPS una transazione che preveda l’abbattimento di imposte, sanzioni e interessi.
- Ristrutturazione del debito bancario: tramite trattative stragiudiziali, moratorie bancarie (ad esempio accordi ABI), consolidamento dei debiti o rifinanziamenti assistiti da garanzie pubbliche (Fondo di garanzia PMI), si può ottenere la dilazione dei debiti bancari con riduzione degli interessi.
2.5 Attivazione di procedure concorsuali o negoziate
Quando il debito è troppo elevato per essere pagato tramite rate o definizioni agevolate, l’impresa può ricorrere alle procedure di composizione della crisi previste dal CCII e dalla Legge 3/2012:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: richiede l’adesione di almeno il 60 % dei creditori (30 % nella versione agevolata) e consente la ristrutturazione del debito con taglio o dilazione .
- Concordato minore: riservato alle microimprese; permette di proporre un piano che può prevedere la continuità aziendale o la liquidazione dei beni.
- Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditrici; permette di soddisfare i creditori senza il voto degli stessi.
- Esdebitazione del debitore incapiente: consente di liberarsi dai debiti residui quando non esistono beni da liquidare.
- Composizione negoziata della crisi: introdotta dal D.L. 118/2021, permette di avviare trattative con i creditori assistiti da un esperto nominato dal tribunale . È particolarmente utile per le imprese che vogliono continuare l’attività e hanno prospettive di risanamento.
3. Difese e strategie legali per i debitori
In questa sezione analizziamo le principali strategie difensive che un’azienda di packaging alimentare può adottare per contestare o ridurre i debiti. Ogni caso va valutato singolarmente con l’aiuto di un professionista, ma esistono linee guida generali.
3.1 Contestare cartelle esattoriali e avvisi di accertamento
Quando si riceve una cartella esattoriale o un avviso di accertamento, le possibili difese sono:
- Eccezione di prescrizione o decadenza: verificare se sono trascorsi cinque anni (sanzioni e interessi) o dieci anni (imposte) dall’ultima notifica valida . L’Agenzia delle Entrate spesso calcola la prescrizione dal momento del ruolo, ma la giurisprudenza conferma che è necessaria l’esistenza di un titolo giudiziale per applicare il termine decennale .
- Nullità della notifica: contestare la mancanza di prova dell’oggetto del plico. L’ordinanza 398/2025 sancisce che la notifica non produce effetti se dall’avviso di ricevimento non è individuabile l’atto . Se l’ente non produce il documento notificato, la cartella è nulla.
- Carenza di motivazione: la cartella deve indicare il dettaglio del calcolo delle imposte e delle sanzioni. In mancanza di motivazione o in caso di indicazioni generiche, il contribuente può chiedere l’annullamento.
- Vizi del ruolo: errori nel calcolo, duplicazioni, applicazione di interessi superiori a quelli legali, mancata indicazione del responsabile del procedimento. Il ricorso deve evidenziare questi vizi e chiedere la rideterminazione dell’importo.
- Sospensione cautelare: in presenza di un pericolo di danno grave e irreparabile (ad esempio pignoramento in arrivo), è possibile chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecutività dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/92) o presentare un’istanza in autotutela all’Agenzia.
3.2 Difendersi dalle pretese INPS
Oltre alle cartelle dell’Agenzia delle Entrate, le imprese del packaging spesso affrontano avvisi di addebito INPS per contributi non versati. Le strategie difensive comprendono:
- Verifica della gestione previdenziale: accertare se l’iscrizione alla Gestione Commercianti è corretta. Come affermato dalla sentenza n. 589/2025, l’obbligo sussiste solo in presenza di partecipazione personale abituale e prevalente alla gestione dell’impresa .
- Contestare la prova dell’INPS: l’ente deve dimostrare il carattere abituale dell’attività; non basta la visura camerale. In mancanza di elementi concreti (organigrammi, contratti, prove dell’apporto operativo) l’avviso è illegittimo .
- Eccepire la prescrizione: i contributi INPS si prescrivono in 5 anni (10 anni se è intervenuta una sentenza passata in giudicato). Verificare se la notifica dell’avviso interrompe la prescrizione e contestare eventuali notifiche irregolari.
- Opporsi al pignoramento: se l’INPS procede al pignoramento presso terzi (ad esempio crediti verso clienti), è possibile proporre opposizione all’esecuzione e chiedere la conversione del pignoramento con un versamento rateale (art. 495 c.p.c.).
- Accedere alla rottamazione dei contributi: la rottamazione-quater e la rottamazione‑quinquies consentono di estinguere anche i contributi INPS senza sanzioni ed interessi .
3.3 Gestire i debiti bancari
Le banche sono spesso i principali finanziatori delle imprese di packaging. In caso di insolvenza le banche possono revocare i fidi, chiedere il rientro immediato e avviare azioni esecutive. Alcune strategie utili sono:
- Verifica delle clausole contrattuali: controllare i contratti di mutuo o di apertura di credito per individuare eventuali clausole vessatorie, anatocistiche o usurarie. La rideterminazione del tasso effettivo può portare a una sensibile riduzione del debito.
- Negoziazione del piano di rientro: presentare alla banca un piano dettagliato basato su previsioni realistiche di fatturato e margini. Spesso gli istituti accettano la rimodulazione del debito se l’imprenditore dimostra serietà e collaborazione.
- Ristrutturazione del debito: utilizzare gli strumenti del CCII (accordo di ristrutturazione, concordato minore) per includere le banche in un piano omologato. L’accordo ad efficacia estesa può vincolare anche i creditori non aderenti .
- Sospensione delle rate: in periodi di crisi straordinaria (ad esempio calamità naturali) sono previste moratorie bancarie. È possibile chiedere la sospensione delle rate o la trasformazione del debito a breve termine in finanziamenti a medio-lungo termine.
3.4 Strategie integrate
Spesso le imprese si trovano a dover gestire contemporaneamente debiti fiscali, contributivi e bancari. Una strategia integrata può prevedere:
- Accesso alla composizione negoziata per guadagnare tempo, ottenere misure protettive e avviare trattative con i creditori .
- Presentazione di un accordo di ristrutturazione con adesione del 60 % (o del 30 % nella versione agevolata), includendo Fisco, INPS e banche . L’accordo può prevedere la definizione agevolata delle cartelle, la riduzione dei contributi e la ristrutturazione dei prestiti bancari.
- Utilizzo della rottamazione per i debiti tributari e contributivi: rottamazione-quater, riammissione entro il 30 aprile 2025 e rottamazione‑quinquies 2026 .
- Eventuale liquidazione controllata per liberarsi dei debiti residui e ripartire con un’attività nuova.
4. Strumenti alternativi per la gestione dei debiti
Oltre alle difese processuali, l’ordinamento mette a disposizione degli imprenditori diversi strumenti per regolarizzare o ridurre i debiti. Di seguito le principali alternative, con indicazioni pratiche.
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate
La rottamazione‑quater consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese esecutive . Le scadenze principali sono: presentazione della domanda (entro il 30 aprile 2023), pagamento in 18 rate con scadenze che vanno dal 2023 al 2028 . Le prime due rate corrispondono al 10 % del debito; le restanti al 2 % di interessi annui.
La riammissione alla rottamazione-quater prevista dal decreto Milleproroghe consente a chi è decaduto per mancato pagamento delle rate entro il 2024 di presentare domanda entro il 30 aprile 2025 . Possono essere riammesse solo le cartelle già inserite nella definizione agevolata; la nuova rateizzazione prevede un’unica soluzione (31 luglio 2025) o dieci rate tra il 2025 e il 2027 .
La rottamazione‑quinquies 2026 amplia ulteriormente l’ambito ai debiti affidati fino al 31 dicembre 2023. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 3 % . La definizione non riguarda i debiti derivanti da accertamento ma solo quelli già iscritti a ruolo.
Inoltre, la Legge di Bilancio ogni anno prevede definizioni agevolate di specifiche liti fiscali o contributive (ad esempio per importi sotto i 1000 euro o per sanzioni). È importante consultare un professionista per verificare la possibilità di aderire.
4.2 Rateizzazioni ordinarie e straordinarie
L’art. 19 DPR 602/1973 consente ai contribuenti di chiedere all’Agente della riscossione la rateizzazione delle somme dovute fino a 72 rate mensili (6 anni). In caso di comprovato e grave stato di difficoltà economica, il numero di rate può essere aumentato fino a 120 (10 anni) con interessi. La domanda può essere presentata online e richiede la dimostrazione dell’indice di solvibilità; il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive comporta la decadenza.
L’INPS prevede analoghe possibilità di rateizzazione dei contributi. Per importi inferiori a 150.000 euro le rate sono concesse fino a 60 mesi; per importi superiori è necessaria una fideiussione. È possibile richiedere la rateizzazione anche per i debiti iscritti a ruolo, con sospensione della procedura esecutiva.
4.3 Accordo di ristrutturazione dei debiti
L’accordo di ristrutturazione permette all’imprenditore di proporre un piano di rientro con abbattimento o dilazione dei debiti. L’accordo ordinario richiede il consenso del 60 % dei creditori . La versione agevolata consente l’adesione con il 30 % dei creditori , mentre l’accordo ad efficacia estesa può vincolare l’intera categoria con il voto favorevole del 75 % .
Per predisporre l’accordo è necessario:
- nominare un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati;
- predisporre un piano attestato con proiezioni economico-finanziarie;
- ottenere il consenso dei creditori (o delle categorie di creditori) e depositare la domanda presso il tribunale;
- ottenere l’omologazione del giudice. A seguito dell’omologazione, l’accordo produce effetto esdebitatorio e sospende le azioni esecutive.
L’accordo può essere integrato da una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, prevedendo la riduzione delle imposte, delle sanzioni e degli interessi. È uno strumento adatto alle imprese di packaging che vogliono continuare l’attività e hanno una struttura di debito gestibile nel medio termine.
4.4 Piano del consumatore e concordato minore
Il piano del consumatore (artt. 71–78 CCII) consente alla persona fisica che non svolge attività imprenditoriale di proporre un piano ai creditori senza il loro voto; basta la valutazione di fattibilità del tribunale. È utilizzabile dai soci che hanno garantito personalmente i debiti della società o che hanno prestato fideiussioni. Il piano deve assicurare una soddisfazione almeno parziale dei creditori; una volta eseguito, il consumatore ottiene l’esdebitazione.
Il concordato minore (artt. 74–83 CCII) si rivolge alle microimprese e consente di presentare un piano di continuità o liquidazione. È richiesto il voto dei creditori e l’intervento di un organismo di composizione della crisi. Il concordato minore può prevedere la cessione parziale dell’azienda e la salvaguardia di rami produttivi.
4.5 Esdebitazione del debitore incapiente
L’esdebitazione del debitore incapiente (artt. 283–289 CCII) è una procedura residua che consente al debitore privo di beni e di redditi di cancellare i debiti residui. È riservata alle persone fisiche che hanno concluso la liquidazione del patrimonio senza soddisfare integralmente i creditori. Il tribunale verifica la diligenza del debitore e, se sussistono i requisiti, dichiara l’esdebitazione, liberando definitivamente il debitore.
4.6 Composizione negoziata della crisi
Come ricordato, la composizione negoziata prevista dal D.L. 118/2021 permette all’imprenditore di avviare trattative assistite da un esperto per evitare il fallimento. La procedura si attiva tramite una piattaforma telematica e prevede un test di autovalutazione. L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma sotto la supervisione dell’esperto. Si possono chiedere misure protettive al tribunale per sospendere le azioni esecutive e cautelari . Se l’accordo va a buon fine, si può procedere alla sottoscrizione di un contratto di ristrutturazione o a un piano attestato.
4.7 Altre soluzioni
Oltre agli strumenti elencati, si segnalano:
- Mediazione e negoziazione assistita: prima di agire in giudizio contro le banche o altri creditori, è possibile attivare un procedimento di mediazione o negoziazione assistita per trovare un accordo stragiudiziale.
- Contestazione di anatocismo e usura: l’analisi dei contratti bancari può rivelare tassi usurari o anatocistici. In tal caso si può chiedere la restituzione degli interessi illegittimi e la riduzione del debito residuo.
- Opposizione a fermo amministrativo e ipoteca: se l’Agente della riscossione iscrive un fermo sul veicolo aziendale o un’ipoteca sui beni, è possibile impugnare l’atto per vizi di procedura o eccepire il mancato rispetto dei termini.
- Piani attestati di risanamento ex art. 56 CCII: accordi con i creditori che non richiedono omologazione ma devono essere attestati da un professionista e depositati per la pubblicazione nel registro imprese.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti imprenditori compiono errori che compromettono la possibilità di difendersi efficacemente. Ecco i più frequenti:
| Errore comune | Descrizione | Consiglio pratico |
|---|---|---|
| Ignorare le notifiche | Alcuni imprenditori non ritirano le raccomandate o non aprono la posta elettronica certificata, pensando di guadagnare tempo. In realtà, la notifica si perfeziona e i termini decorrono comunque. | Ritira sempre la posta e controlla regolarmente la PEC. Annota la data di ricezione e conserva gli avvisi. |
| Non rispettare i termini | I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni per le cartelle e 40 giorni per gli avvisi INPS. Chi perde il termine difficilmente può recuperare. | Consulta subito un avvocato e prepara il ricorso entro i termini, chiedendo la sospensione dell’atto. |
| Pagare senza verificare | Spesso si paga una cartella senza controllare prescrizione, errori di calcolo o mancanza di motivazione. | Prima di pagare, verifica sempre se la cartella è corretta e prescritta. In caso di dubbio, chiedi una consulenza. |
| Rinviare la richiesta di rateizzazione o rottamazione | Aspettare l’ultimo giorno può impedire di presentare la domanda a causa di problemi tecnici. | Predisponi la domanda di definizione agevolata con anticipo, verificando i requisiti e tenendo conto delle scadenze (ad esempio 30 aprile 2025 per la riammissione ). |
| Non coinvolgere professionisti | Gestire autonomamente le procedure può portare a errori formali, esclusione da definizioni agevolate o mancata sospensione delle azioni esecutive. | Affidati a un professionista esperto in diritto tributario, bancario e fallimentare (come l’Avv. Monardo) per analizzare la situazione e scegliere la strategia migliore. |
| Sottovalutare la composizione negoziata | Alcuni imprenditori credono che la composizione negoziata sia una procedura onerosa e inutile. In realtà consente misure protettive e la riduzione delle sanzioni . | Valuta l’accesso alla composizione negoziata già ai primi segnali di crisi: un esperto può aiutarti a negoziare con i creditori e ottenere accordi sostenibili. |
6. Domande frequenti (FAQ)
Di seguito una serie di quesiti ricorrenti che riguardano le imprese di packaging alimentare indebitate. Le risposte sono di carattere generale e non sostituiscono la consulenza legale individuale.
- Ho ricevuto una cartella esattoriale per IVA non pagata del 2017. È ancora esigibile?
Le imposte dirette e indirette si prescrivono in dieci anni . Pertanto la cartella relativa all’IVA 2017 è generalmente esigibile fino al 2027, salvo che nel frattempo non siano decorsi cinque anni dalla notifica degli atti relativi a sanzioni e interessi. Verifica la data dell’ultima notifica e valuta se eccepire la prescrizione per le sanzioni. - Cosa posso fare se la cartella è stata notificata a un indirizzo errato?
È possibile eccepire la nullità della notifica se l’ente non riesce a dimostrare che l’atto è stato recapitato all’indirizzo corretto. La Cassazione ha stabilito che l’ente impositore deve provare il contenuto del plico . In assenza di prova, la cartella non produce effetti. - Sono socio di una s.r.l., devo pagare i contributi commercianti?
Solo se partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere abituale e prevalente e se assumi la responsabilità dell’impresa . Altrimenti, l’iscrizione alla Gestione Commercianti può essere contestata. - La mia società è stata cancellata. L’Agenzia delle Entrate può chiedere ai soci di pagare le imposte?
Sì, se i soci hanno ricevuto somme o beni in sede di liquidazione. L’art. 2495 c.c. prevede che i creditori possono agire verso i soci fino a concorrenza di quanto percepito . La Cassazione ha esteso questa responsabilità anche a beni assegnati ai soci o garanzie escusse . - Posso aderire alla rottamazione-quater se ho un contenzioso in corso?
Sì, la Legge 197/2022 consente di includere in rottamazione le cartelle oggetto di contenzioso , ma nella domanda di adesione dovrai dichiarare la rinuncia al ricorso. È consigliabile valutare con un professionista la convenienza della rinuncia rispetto alle possibilità di annullamento giudiziale. - Che succede se perdo la rottamazione-quater e voglio rientrare?
È prevista la riammissione per chi non ha pagato le rate in scadenza entro il 31 dicembre 2024. È necessario presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e pagare in un’unica soluzione o in dieci rate tra il 2025 e il 2027 . - Quali debiti posso includere nella rottamazione-quinquies?
Puoi includere i debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 per imposte dichiarate e contributi INPS, escludendo quelli da accertamento . La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e puoi pagare in un’unica soluzione o in 54 rate . - Quanto tempo ho per impugnare un avviso di addebito INPS?
Il ricorso al giudice del lavoro deve essere proposto entro 40 giorni dalla notifica. Oltre il termine l’avviso diventa definitivo e l’INPS può procedere al pignoramento. - Posso includere le banche in un accordo di ristrutturazione?
Sì. L’accordo di ristrutturazione prevede la partecipazione di tutti i creditori; con l’accordo ad efficacia estesa gli effetti si applicano anche ai creditori che non hanno votato favorevolmente se appartengono alla stessa categoria . - Cosa succede se l’INPS procede al pignoramento del mio conto?
È possibile proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) contestando la legittimità dell’avviso o la prescrizione del debito e chiedere la conversione del pignoramento in rate. Durante la composizione negoziata o altre procedure concorsuali, puoi chiedere al tribunale misure protettive che sospendano l’esecuzione . - Ho garantito personalmente i debiti della società; posso liberarmene?
Se sei un fideiussore o hai rilasciato garanzie personali, potresti accedere alle procedure di sovraindebitamento come il piano del consumatore o l’esdebitazione. Il piano del consumatore consente l’esdebitazione dei debiti residui al termine del piano. - Posso impugnare un fermo amministrativo iscritto sui veicoli aziendali?
Sì, se la procedura non ha rispettato i termini (ad esempio mancato preavviso) o se vi sono vizi nella cartella. L’opposizione deve essere proposta entro 30 giorni dalla notifica del fermo. - È possibile ottenere un DURC regolare durante la rottamazione?
Sì. Presentando la domanda di definizione agevolata, l’Agente della riscossione non ti considera inadempiente ai fini del rilascio del DURC . Le procedure esecutive si sospendono, ma eventuali fermi o ipoteche rimangono in essere. - Quanto costa la composizione negoziata della crisi?
Il costo principale è il compenso dell’esperto, determinato in percentuale sull’attivo dell’impresa secondo l’art. 16 del D.L. 118/2021 . Sono inoltre dovuti diritti di segreteria (circa 252 euro) e imposta di bollo . Tuttavia i benefici in termini di sospensione delle azioni esecutive e riduzione delle sanzioni possono superare i costi. - Cosa succede se non riesco a pagare nemmeno con l’accordo di ristrutturazione?
In ultima istanza è possibile ricorrere alla liquidazione controllata o all’esdebitazione del debitore incapiente, che consentono di liberarsi definitivamente dai debiti residui al termine della procedura. - Le sanzioni fiscali si trasmettono agli eredi?
No, la Cassazione ha ribadito che le sanzioni fiscali si estinguono con la morte del contribuente e non si trasmettono agli eredi . Gli eredi rispondono solo di imposte e interessi. - È possibile impugnare un’ipoteca iscritta dall’Agente della riscossione?
Sì, qualora l’importo iscritto a ruolo sia inferiore alla soglia di legge (oggi 20.000 euro) o se l’Agente non ha rispettato l’obbligo di notificare il preavviso di ipoteca. Il giudice può annullare l’iscrizione. - Come posso prevenire il pignoramento dei macchinari?
Presentando un’istanza di sospensione dell’esecuzione e attivando una procedura concorsuale o la composizione negoziata. È fondamentale agire prima che il creditore proceda alla vendita. - È possibile negoziare con le banche un taglio del debito?
Sì, soprattutto in presenza di tassi usurari o inadempienze contrattuali. Una perizia econometrica può dimostrare la presenza di anatocismo e usura e consentire la rinegoziazione o la riduzione del debito. - Come funzionano i piani del consumatore per i soci che hanno prestato garanzie?
I soci che hanno garantito personalmente i debiti della società possono accedere al piano del consumatore se non sono imprenditori. Il piano consente di ristrutturare il debito personale (derivante dalla garanzia) e di ottenere l’esdebitazione al termine.
7. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere l’impatto degli strumenti illustrati, proponiamo due simulazioni riferite a un’azienda di packaging alimentare con sede in Calabria che presenta debiti verso il Fisco, l’INPS e le banche.
7.1 Simulazione A: rottamazione‑quater e accordo di ristrutturazione
Situazione iniziale: la società Alfa Packaging s.r.l. ha accumulato debiti fiscali e contributivi per 240.000 euro, di cui 150.000 euro di tributi e interessi, 40.000 euro di sanzioni e aggio, 50.000 euro di contributi INPS. Inoltre ha un debito bancario di 200.000 euro con un tasso d’interesse del 6 %.
Applicazione della rottamazione-quater: la società decide di aderire alla rottamazione-quater. Il calcolo prevede l’azzeramento di sanzioni, interessi di mora e aggio . Il debito definibile (tributi + contributi) si riduce a 200.000 euro (150.000 tributi + 50.000 contributi). La società opta per il pagamento in 18 rate su cinque anni. Le prime due rate saranno pari al 10 % del debito (20.000 euro ciascuna) ; le restanti 16 rate saranno di circa 10.000 euro (con un interesse del 2 % annuo per la rateizzazione). In questo modo la società risparmia i 40.000 euro di sanzioni e aggio e può diluire il debito in cinque anni.
Accordo di ristrutturazione con le banche: parallelamente, la società avvia la composizione negoziata per convincere la banca a ristrutturare il debito di 200.000 euro. Grazie all’assistenza dell’esperto nominato dal tribunale, la banca accetta di ridurre il tasso al 3 % e di estendere la durata del prestito da 5 a 10 anni. Ciò riduce l’esborso annuale da circa 48.000 euro a circa 23.000 euro, consentendo alla società di mantenere la produzione. Nel piano è prevista la sospensione dei pignoramenti e l’adesione dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate; gli effetti dell’accordo vincolano tutti i creditori perché si è raggiunto il 60 % dei crediti aderenti .
Risultato: l’azienda riesce a evitare l’esecuzione forzata, mantiene i macchinari e, grazie alla ristrutturazione, torna a produrre utili. Dopo cinque anni, i debiti fiscali e contributivi sono estinti; dopo dieci anni, il debito bancario sarà terminato.
7.2 Simulazione B: riammissione e rottamazione‑quinquies
Situazione iniziale: la società Beta Packaging s.n.c. aderisce alla rottamazione-quater nel 2023 per un debito di 120.000 euro. Pagate le prime due rate, a causa di una crisi di mercato non riesce a versare le rate del 2024 e perde i benefici. Nel frattempo accumula ulteriori 30.000 euro di contributi INPS e 50.000 euro di debiti bancari.
Riammissione alla rottamazione-quater: nel marzo 2025 la società presenta domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 . Vengono riammesse solo le cartelle già inserite nella definizione agevolata. L’ammontare residuo è di 100.000 euro. La società opta per il pagamento in dieci rate (31 luglio e 30 novembre 2025, poi 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre negli anni 2026 e 2027) . Le rate sono pari a 10.000 euro ciascuna. Nel frattempo, per i nuovi debiti contributivi di 30.000 euro chiede una rateizzazione in 60 mesi.
Accesso alla rottamazione-quinquies: nel 2026 la società ha ancora debiti bancari e alcune cartelle per tributi dichiarati nel 2023. Decide di aderire alla rottamazione‑quinquies per i debiti affidati al ruolo fino al 31 dicembre 2023 . Presenta domanda entro il 30 aprile 2026 e opta per il pagamento in 54 rate bimestrali (9 anni), con interessi al 3 % annuo . In questo modo può gestire la nuova posizione debitoria diluendo il pagamento in nove anni.
Risultato: grazie alla riammissione e alla nuova rottamazione, la società evita l’esecuzione, riesce a riaprire linee di credito con i fornitori e a mantenere l’attività. La dilazione consente di pagare rate sostenibili; nel frattempo, i soci accedono a un accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori privati per ridurre i debiti bancari.
8. Conclusione
Le imprese del packaging alimentare operano in un contesto in cui la liquidità e la capacità di far fronte a imposte, contributi e finanziamenti sono determinanti. La normativa italiana offre numerosi strumenti per difendersi dalle pretese del Fisco, dell’INPS e delle banche, ma è fondamentale conoscerne i requisiti e le scadenze. Le pronunce giurisprudenziali recenti hanno chiarito che:
- i soci di società estinte rispondono dei debiti fiscali solo fino all’importo percepito dal bilancio finale ;
- la prescrizione quinquennale continua ad applicarsi alle sanzioni e agli interessi in assenza di titoli giudiziali ;
- le notifiche devono contenere l’atto identificabile, altrimenti sono nulle ;
- le sanzioni fiscali non si trasmettono agli eredi ;
- l’obbligo contributivo per i soci-amministratori sussiste solo se vi è partecipazione abituale e prevalente .
Le definizioni agevolate (rottamazioni) rappresentano un’opportunità irripetibile per abbattere sanzioni e interessi. La rottamazione-quater (2023) permette di sanare i debiti iscritti fino al giugno 2022 , la riammissione (2025) offre una seconda chance a chi è decaduto e la rottamazione‑quinquies (2026) estende la definizione ai debiti affidati fino al dicembre 2023 . Parallelamente, gli accordi di ristrutturazione, il piano del consumatore, il concordato minore, l’esdebitazione e la composizione negoziata consentono di rinegoziare i debiti con l’intervento del tribunale e ottenere l’esdebitazione.
Il tempo è la variabile decisiva: agire presto consente di presentare ricorsi nei termini, bloccare pignoramenti e aderire alle definizioni agevolate. Affidarsi a un professionista esperto come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo permette di individuare la strategia più adatta, valutare i vizi degli atti (prescrizione, notifiche, motivazione), attivare procedure conciliative con l’INPS e le banche, e accedere alle forme di composizione della crisi previste dalla legge.
Non aspettare che i debiti paralizzino la tua attività. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo team di avvocati e commercialisti sapranno analizzare la tua situazione, proporre ricorsi, ottenere sospensioni, trattare con creditori pubblici e privati, predisporre piani di rientro e attivare le procedure giudiziali e stragiudiziali più adeguate. Con un’azione tempestiva e mirata è possibile difendere la tua azienda di packaging alimentare e ripartire con una base finanziaria solida.