Azienda di imballaggi industriali con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

La crisi di liquidità e la volatilità dei mercati degli ultimi anni hanno colpito in modo particolare le aziende di imballaggi industriali, un settore che per natura richiede ingenti investimenti in macchinari, materie prime e logistica. Molte imprese si sono indebitate con banche, fornitori o con il fisco per far fronte agli ordini e alla concorrenza estera. Quando il debito sfugge al controllo, i rischi sono enormi: fermi amministrativi, pignoramenti di conti correnti, iscrizioni ipotecarie e blocchi ai rimborsi fiscali. I contributi previdenziali e assicurativi possono generare cartelle salatissime e le banche, in presenza di esposizioni in sofferenza, pretendono il rientro immediato, applicano interessi composti e non esitano a procedere giudizialmente. È quindi fondamentale conoscere i propri diritti e attivare tempestivamente tutte le difese consentite dalla legge per tutelare il patrimonio dell’impresa e dei soci.

Questa guida aggiornata a gennaio 2026 si rivolge principalmente agli imprenditori del packaging industriale, ma contiene indicazioni preziose per tutte le piccole e medie imprese in difficoltà. Dopo aver illustrato le norme più recenti e le sentenze di Cassazione di maggiore impatto, verrà spiegato in modo chiaro e operativo cosa fare dal momento in cui si riceve una cartella o un’intimazione di pagamento: quali sono i termini da rispettare, quali gli strumenti per sospendere la riscossione e quali i nuovi programmi di definizione agevolata introdotti dalla Legge di bilancio 2026. Verranno inoltre analizzate le strategie difensive contro INPS e banche, con particolare attenzione ai contenziosi per anatocismo bancario e usura, e agli strumenti alternativi previsti dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa per ristrutturare i debiti e ripartire.

Chi può aiutarti: lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

Alla base di ogni strategia di successo vi è l’assistenza di un professionista esperto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con molti anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con presenza capillare su tutto il territorio nazionale. Lo studio dell’Avv. Monardo offre ai suoi clienti:

  • Analisi personalizzata degli atti ricevuti (cartelle, avvisi di addebito, intimazioni, pignoramenti) con individuazione immediata di vizi formali e sostanziali.
  • Ricorsi e opposizioni presso le commissioni tributarie e i tribunali ordinari, incluse le istanze di sospensione e l’opposizione agli atti esecutivi.
  • Trattative stragiudiziali con agenzie di riscossione, INPS e istituti di credito per ottenere sconti, rateazioni e stralci del debito.
  • Piani di rientro e soluzioni negoziate, anche avvalendosi degli strumenti della legge sul sovraindebitamento (Legge 3/2012) e della composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021).
  • Tutela penale in caso di ipotesi di reati tributari o finanziari.

L’Avv. Monardo è gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Queste qualifiche gli consentono di seguire l’imprenditore non solo nella fase contenziosa ma anche nel percorso di risanamento e ristrutturazione, con la garanzia di un approccio integrato e conforme agli standard ministeriali.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La disciplina della riscossione: cartelle, avvisi e intimazioni

L’attività di riscossione dei tributi e dei contributi in Italia è regolata da un complesso di norme tra cui il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (riscossione coattiva delle entrate statali e previdenziali), il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (affidamento del servizio di riscossione) e numerosi interventi successivi. Dal 27 marzo 2025 è entrato in vigore il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 che ha varato il Testo unico in materia di versamenti e riscossione, destinato a sostituire progressivamente le norme precedenti. L’azione di recupero dei debiti erariali e previdenziali si svolge in fasi:

  1. Cartella di pagamento o avviso di addebito: è l’atto con cui l’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione) o l’INPS chiede il pagamento di somme dovute a seguito di accertamento o liquidazione. Deve contenere la descrizione del tributo o contributo, l’anno di riferimento, la base imponibile e le sanzioni. Se deriva da un accertamento con adesione, la cartella non richiede una motivazione autonoma; è sufficiente il richiamo all’atto di definizione, come affermato dalla Cassazione n. 24715/2025 .
  2. Intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973: se la cartella non è impugnata né pagata entro 60 giorni, l’agente della riscossione può notificare un’intimazione che intima il pagamento entro cinque giorni. La Cassazione ha stabilito che l’intimazione è un atto autonomo, equiparabile a un avviso di mora, e deve essere impugnato entro 60 giorni; in mancanza il debito si cristallizza e non è più contestabile . Anche l’ordinanza 20476/2025 ha ribadito che l’intimazione va impugnata immediatamente, anche se la cartella originaria è prescritta, altrimenti il credito si “rivivifica” .
  3. Misure cautelari ed esecutive: in assenza di pagamento l’Agente può iscrivere fermo amministrativo su veicoli, ipoteca sui beni immobili ex art. 77 D.P.R. 602/1973 e, trascorso un ulteriore termine, attivare l’espropriazione forzata. Nel recupero dei crediti previdenziali, l’INPS può iscrivere ipoteca o pignorare somme presso terzi.
  4. Pignoramenti speciali: l’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 (oggi confluito negli artt. 170 e ss. del D.Lgs. 33/2025) consente all’agente di intimare al terzo (banche, datori di lavoro) il pagamento immediato delle somme dovute dal debitore, senza necessità di autorizzazione del giudice. La Cassazione n. 28520/2025 ha precisato che la banca, una volta notificato il pignoramento, deve versare all’ente creditore non solo il saldo al momento della notifica ma anche le somme che maturano nei 60 giorni successivi; il debito può essere azionato senza bisogno di un atto aggiuntivo . Un’altra ordinanza (Cass. 30214/2025) ha chiarito che il termine di 60 giorni per il versamento è perentorio: se il terzo non paga entro il termine, il pignoramento decade automaticamente e l’agente deve notificare un nuovo pignoramento .

1.2 La prescrizione e decadenza dei crediti tributari e contributivi

La conoscenza dei termini di prescrizione è fondamentale per contestare correttamente le pretese di fisco e INPS. Secondo l’ordinanza Cass. 398/2026, i contributi previdenziali e assistenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 3, comma 9, della legge 335/1995: il contributo si prescrive in cinque anni e spetta all’ente dimostrare l’interruzione della prescrizione con atti idonei . Se l’ente non prova la tempestiva notifica dell’atto, il giudice deve dichiarare estinto il debito.

Per le imposte si applicano diversi termini:

  • Tasse e imposte sui redditi: in genere l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; la successiva cartella deve essere emessa entro l’ottavo anno. Tuttavia, una volta notificata la cartella, la prescrizione del credito iscritto è decennale (se il titolo è giudiziale) o quinquennale per i contributi e per le sanzioni amministrative tributarie.
  • IVA: si applicano regole analoghe; in caso di omessa dichiarazione, l’accertamento si prescrive in sette anni.
  • Sanzioni amministrative (codice della strada e altre): il termine per esigere la sanzione è cinque anni; la rottamazione quinquies riduce gli interessi e l’aggio sulle sanzioni ex art. 30 D.P.R. 602/1973 .

1.3 La Legge di bilancio 2026 e la “rottamazione‑quinquies”

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione‑quinquies, nuova forma di definizione agevolata delle cartelle. Essa consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo affidati all’agente della riscossione nel periodo 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2023, pagando solo l’imposta o il contributo e le spese di notifica, senza interessi e sanzioni. I commi 82‑100 dell’art. 1 della legge disciplinano la procedura. Il testo normativo prevede che il contribuente presenti una dichiarazione entro il 30 aprile 2026 scegliendo il numero delle rate e, con tale dichiarazione, rinunci agli eventuali giudizi pendenti. La presentazione della dichiarazione sospende i termini di prescrizione e decadenza e impedisce nuove iscrizioni di ipoteca o avvio di procedure esecutive . L’agente della riscossione comunica l’ammontare dovuto entro il 30 giugno 2026; il pagamento può avvenire:

  • In un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
  • In rate (massimo 54 rate bimestrali) con interessi del 3 % annuo a decorrere dal 1° agosto 2026 .

In caso di inadempimento (mancato pagamento dell’unica rata, o di due rate anche non consecutive, o dell’ultima rata), la definizione agevolata diventa inefficace e riprendono i termini di prescrizione; le somme versate restano acquisite a titolo di acconto . La norma consente di includere nella definizione i debiti oggetto di procedure concorsuali o di composizione negoziale della crisi (Capo II, sezione I della Legge 3/2012 e Titolo IV del Codice della crisi d’impresa) con possibilità di falcidiare il debito secondo quanto previsto nel decreto di omologazione .

Dal punto di vista operativo la rottamazione‑quinquies riguarda imposte delle dichiarazioni e attività di controllo (artt. 36‑bis e 36‑ter del D.P.R. 600/1973 e artt. 54‑bis e 54‑ter del D.P.R. 633/1972), contributi previdenziali dovuti all’INPS (esclusi quelli derivanti da accertamento) e sanzioni amministrative. È aperta anche ai contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni e definizioni, purché i carichi rientrino nel periodo 2000‑2023 . Restano esclusi i carichi per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano pagate tutte le rate di una definizione precedente .

1.4 Gli interessi legali e le sanzioni INPS nel 2026

La misura degli interessi incide direttamente sul calcolo delle sanzioni civili e degli interessi di mora per i contributi dovuti all’INPS. Il decreto del Ministero dell’Economia 10 dicembre 2025 ha fissato il tasso legale all’1,60 % dal 1° gennaio 2026; l’INPS, con circolare n. 157 del 30 dicembre 2025, ha chiarito che la nuova misura si applica sia ai contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2026, sia alle prestazioni pensionistiche e di fine servizio corrisposte dal medesimo giorno . La circolare indica che la riduzione all’1,60 % ha effetti anche sul calcolo delle somme aggiuntive dovute per omesso o tardivo versamento dei contributi e che, per le esposizioni debitorie pendenti, gli interessi vanno calcolati con i tassi vigenti alle rispettive decorrenze .

L’INPS aveva già aggiornato, con circolare n. 34 del 6 febbraio 2025, le aliquote di interesse sulle rateazioni dei debiti contributivi dopo il taglio dei tassi della Banca centrale europea. La circolare fissava gli interessi sulle rateazioni a 8,90 % annuo a partire dal 5 febbraio 2025 e riduceva le sanzioni civili all’8,40 %, chiarendo che in caso di auto‑denuncia il datore di lavoro può beneficiare di una riduzione della sanzione . Per il 2026, grazie al nuovo tasso legale, le rateazioni relative a contributi che verranno affidati dopo il 1° gennaio saranno ancora più convenienti. È quindi opportuno verificare se è possibile rinegoziare piani di rateazione già in corso e valutare l’adesione alla rottamazione‑quinquies.

1.5 Giurisprudenza bancaria: anatocismo, usura e contratti bancari

Le aziende di imballaggi industriali sono frequentemente esposte a affidamenti bancari, anticipazioni su fatture e leasing. Spesso le banche applicano interessi composti (anatocismo) o condizioni di usura. La Corte di Cassazione ha elaborato negli ultimi anni una vasta giurisprudenza in materia:

  • Nullità dell’anatocismo ante 2000: le clausole di capitalizzazione degli interessi inserite in contratti di conto corrente conclusi prima della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle. Per introdurre validamente una clausola anatocistica dopo il 2000 è necessaria una nuova pattuizione scritta con l’espresso consenso del correntista. La Cassazione ha ribadito che per i contratti stipulati prima del 2000 non è sufficiente l’adeguamento unilaterale della banca tramite pubblicazione in Gazzetta; occorre una nuova pattuizione a norma dell’art. 2 della delibera CICR .
  • Pari periodicità della capitalizzazione: la Cassazione n. 31778 del 4 dicembre 2025 ha confermato che, anche quando la banca proponga la capitalizzazione con pari periodicità (ad esempio passaggio da trimestrale ad annuale), la clausola può essere peggiorativa per il cliente e quindi richiede il consenso scritto. Senza tale consenso la clausola è nulla .
  • Adeguamento unilaterale e onere della prova: un’altra pronuncia della Cassazione del 18 dicembre 2025 ha respinto i ricorsi di due istituti di credito ribadendo che le clausole anatocistiche ante 2000 sono nulle e che è onere della banca dimostrare il miglioramento delle condizioni; la nullità di una clausola radicalmente nulla non può essere sanata con un adeguamento unilaterale .
  • Interessi usurari: la Suprema Corte ha più volte ricordato che per verificare l’usurarietà occorre confrontare il tasso effettivo globale medio (TEGM) con la somma del tasso soglia e delle commissioni. Eventuali interessi moratori vanno sommati al tasso corrispettivo. Se il tasso supera la soglia usura il contratto è nullo nella parte eccedente, e la banca deve restituire le somme.

Questi principi offrono margini di difesa consistenti contro le pretese bancarie. Le aziende devono sempre esaminare con un consulente i propri conti correnti e contratti di leasing per accertare la presenza di anatocismo illegittimo o di tassi usurari.

1.6 Le procedure di composizione della crisi e sovraindebitamento

Quando l’indebitamento raggiunge livelli insostenibili, oltre alla difesa sugli atti singoli esistono strumenti strutturali per ristrutturare il debito. Le principali normative di riferimento sono la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, entrato in vigore nel 2022). La legge 3/2012, così come riformata dal Codice della crisi, consente a persone fisiche, imprenditori agricoli, start‑up e imprenditori minori di accedere a procedure di sovraindebitamento quali:

  • Piano del consumatore: dedicato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività professionale. La Cassazione n. 9549/2025 ha chiarito che i creditori non hanno diritto di voto e che il giudice può omologare il piano anche senza l’assenso dei creditori privilegiati, consentendo falcidia e dilazioni . Questo strumento può essere utilizzato dagli imprenditori quando i debiti sono personali o a garanzia di finanziamenti societari (ad esempio fideiussioni).
  • Accordo di composizione della crisi: rivolto ai debitori non fallibili (imprenditori agricoli, start‑up innovative, professionisti). Richiede l’approvazione di almeno il 60 % dei creditori e può prevedere falcidia del debito. L’organo di controllo (OCC) svolge le funzioni di attestatore e garantisce la regolarità della proposta.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: permette al debitore di liquidare i propri beni per liberarsi dei debiti residui (esdebitazione). È simile al fallimento ma con procedure semplificate.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta dal D.Lgs. 14/2019, consente al debitore privo di beni di ottenere il beneficio della cancellazione dei debiti residui a determinate condizioni.

Il Codice della crisi d’impresa ha inoltre istituito la composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e ora regolata dagli artt. 12 e ss. del D.Lgs. 14/2019. L’imprenditore in difficoltà può chiedere la nomina di un esperto indipendente che assista le parti nella ricerca di una soluzione. L’art. 23 del codice prevede tre possibili esiti: (a) un contratto con i creditori che assicuri la continuità aziendale per almeno due anni, (b) una convenzione di moratoria che sospenda temporaneamente i pagamenti, (c) un accordo sottoscritto da debitore, creditori ed esperto con gli effetti previsti dagli artt. 14 e 15 . Questa procedura non comporta l’interruzione dell’attività e può essere un valido strumento per le aziende di imballaggi che vogliono ristrutturare i debiti bancari e tributari mantenendo operativa l’impresa.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

Di seguito si illustra una sequenza operativa per reagire efficacemente a una cartella, un avviso di addebito, un’intimazione o un pignoramento. I passaggi sono generalizzati; ogni caso specifico va valutato con un professionista.

2.1 Ricezione della cartella o dell’avviso di addebito

  1. Verificare la data di notifica: la data è essenziale per calcolare i termini di impugnazione. Per le cartelle notificate a mezzo posta, fa fede la data di consegna al destinatario; per quelle inviate tramite PEC, fa fede l’avviso di ricezione.
  2. Controllare la prescrizione: prima di analizzare il merito, verificare se il credito risulta prescritto. Per i contributi INPS la prescrizione è di cinque anni ; per le imposte può arrivare a dieci anni. Se il credito è prescritto, è possibile eccepire la prescrizione in sede di ricorso.
  3. Analizzare la motivazione e la regolarità dell’atto: accertarsi che la cartella o l’avviso indichino l’imposta/contributo, l’anno, le somme dovute, e che siano firmati dall’ente competente. In caso di cartelle dopo un accertamento con adesione, è sufficiente il rinvio all’atto .
  4. Richiedere copia degli atti presupposti: se la cartella si basa su un accertamento non notificato, è possibile chiedere all’Agenzia copia dell’atto; se non viene fornita, la cartella può essere annullata per carenza di motivazione.
  5. Calcolare l’eventuale vantaggio della rottamazione: confrontare l’importo richiesto con il capitale dovuto e verificare se il debito rientra nel periodo 2000‑2023. In caso affermativo potrebbe essere conveniente aderire alla rottamazione‑quinquies.

2.2 Come impugnare la cartella o l’intimazione

L’impugnazione di cartelle, avvisi di addebito e intimazioni avviene avanti alle Corti di giustizia tributaria (per i tributi) o al Tribunale ordinario (per i contributi INPS). I passaggi principali sono:

  1. Termini di impugnazione: la cartella di pagamento può essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica; per gli avvisi di addebito INPS il termine è 40 giorni. L’intimazione di pagamento deve essere impugnata entro 60 giorni . Un ricorso tardivo viene dichiarato inammissibile e il debito si consolida.
  2. Redazione del ricorso: nel ricorso è necessario esporre i fatti, eccepire eventuali vizi (difetto di motivazione, prescrizione, decadenza, difetto di delega, errore di calcolo), allegare la documentazione e indicare le prove da assumere. È consigliabile farsi assistere da un professionista.
  3. Istanza di sospensione: contestualmente al ricorso si può presentare un’istanza di sospensione per ottenere il blocco delle procedure cautelari ed esecutive. La sospensione può essere concessa dal giudice se sussiste il fumus boni iuris e il periculum in mora (rischio di danno grave e irreparabile).
  4. Notifica del ricorso: il ricorso va notificato all’ente impositore e all’Agente della riscossione, via PEC o tramite ufficiale giudiziario. Successivamente viene depositato presso la segreteria della commissione tributaria o del tribunale con la prova dell’avvenuta notifica.
  5. Discussione e decisione: dopo la fase istruttoria, il giudice decide con sentenza. È possibile impugnare la decisione in appello e successivamente in Cassazione.

2.3 Quando e come ricorrere al giudice ordinario

Non tutti gli atti dell’INPS rientrano nella giurisdizione tributaria. Gli avvisi di addebito per contributi previdenziali devono essere impugnati avanti al giudice ordinario (sezione lavoro). Qui il ricorso va presentato entro 40 giorni. Per contestare un pignoramento ex art. 72‑bis o un fermo amministrativo è necessario promuovere l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (si contesta il titolo) o dell’art. 617 c.p.c. (si contestano gli atti esecutivi). Il termine è di 20 giorni dalla notifica del primo atto di esecuzione o dalla conoscenza dell’atto. La Cassazione ha stabilito che, in caso di pignoramento speciale, il termine di 60 giorni entro cui il terzo deve versare le somme è perentorio; trascorso tale termine, il pignoramento perde efficacia senza bisogno di opposizione .

2.4 Rateizzazione e sospensione del debito

L’art. 19 D.P.R. 602/1973 (che sarà sostituito dagli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 33/2025) consente al contribuente di chiedere la rateizzazione delle cartelle fino a 72 rate mensili (o 120 rate in casi di comprovata situazione di difficoltà). La domanda va presentata all’Agente della riscossione e, in caso di importi superiori a 120.000 euro, richiede la presentazione dell’ISEE o di documenti sulla situazione finanziaria. La rateizzazione comporta l’applicazione di interessi che, dal febbraio 2025, sono stati fissati all’8,90 % annuo ; dal 2026, per le nuove rateazioni, il tasso legale è 1,60 % ma restano applicabili le maggiorazioni previste per l’omissione.

L’istanza di rateizzazione sospende le azioni esecutive finché le rate vengono pagate regolarmente. Tuttavia, se il contribuente salta due rate anche non consecutive, perde il beneficio e il debito diventa immediatamente esigibile. La rottamazione‑quinquies consente di sospendere anche le rateazioni in corso: presentando la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026, il contribuente sospende i pagamenti in essere fino alla scadenza della prima rata della rottamazione .

2.5 Notifica del pignoramento e tutela del debitore

Qualora l’Agente della riscossione proceda con il pignoramento, il debitore ha diritto a ricevere la notifica dell’atto, che deve contenere l’indicazione dell’importo dovuto e dei beni pignorati. Nel pignoramento presso terzi (conto corrente, crediti verso clienti) è necessaria la notifica sia al terzo pignorato sia al debitore. La Cassazione ha precisato che nel pignoramento ex art. 72‑bis, la banca è tenuta a versare entro 60 giorni anche le somme maturate successivamente ; trascorso il termine, il pignoramento non produce più effetti . Nel nuovo Testo Unico di riscossione (art. 170 D.Lgs. 33/2025) il legislatore ha codificato l’obbligo di notifica sia al terzo sia al debitore e confermato la perentorietà del termine.

In caso di pignoramento di beni mobili o immobili, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi per contestare l’inesistenza del credito, la prescrizione, la nullità dell’atto o la violazione delle norme sull’espropriazione. È inoltre possibile chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), offrendo una somma pari al totale del credito, degli interessi e delle spese esecutive.

3. Difese e strategie legali

3.1 Contestare i vizi formali e sostanziali degli atti

Spesso le cartelle e gli avvisi contengono errori che ne determinano l’annullabilità. Fra i vizi più frequenti si segnalano:

  • Difetto di motivazione: la cartella deve indicare l’imposta o il contributo e riferirsi all’atto presupposto. In mancanza di motivazione o di allegazione dell’atto, la cartella è nulla. Per le cartelle derivanti da accertamenti con adesione la motivazione può essere sintetica .
  • Mancata notifica dell’atto presupposto: se l’accertamento non è stato notificato, la cartella può essere contestata. È onere dell’ente dimostrare la prova della notifica.
  • Prescrizione o decadenza: la presentazione dell’intimazione non interrompe automaticamente la prescrizione; l’ente deve provare l’efficacia dell’atto interruttivo .
  • Errore di calcolo: spesso le cartelle contengono conteggi errati di imposta, sanzioni o interessi. È possibile chiedere la correzione o l’annullamento parziale dell’atto.

Contestare tempestivamente questi vizi permette di ottenere l’annullamento totale o parziale del debito. La consulenza di un avvocato consente di individuare i profili più efficaci da sollevare in giudizio.

3.2 Opporsi all’intimazione di pagamento e all’esecuzione

Come ricordato, l’intimazione di pagamento è un atto autonomo impugnabile. In mancanza di impugnazione entro 60 giorni, tutte le eccezioni (prescrizione, vizi dell’atto presupposto) sono precluse . È quindi essenziale presentare ricorso tempestivamente, anche se si ritiene che la cartella sia prescritta. L’opposizione al pignoramento ex art. 72‑bis deve essere proposta entro 20 giorni dal primo atto esecutivo. Nelle opposizioni all’esecuzione è possibile contestare la legittimità del titolo (ad esempio l’inesistenza del debito o la nullità della notifica). Nelle opposizioni agli atti esecutivi si possono far valere vizi del pignoramento (ad esempio la mancata notifica, la violazione del divieto di pignoramento di beni strumentali o di crediti impignorabili).

3.3 Rateizzazione, rottamazione e definizione agevolata

Oltre alla difesa contenziosa, vi sono strumenti per sospendere o ridurre il debito:

  1. Rateizzazione ordinaria: si richiede all’Agente della riscossione di dilazionare l’importo fino a 72 o 120 rate. Dal 2026 il tasso legale è 1,60 % ma vanno applicate le maggiorazioni di legge . In caso di comprovata difficoltà economica si può chiedere la dilazione straordinaria fino a dieci anni.
  2. Rottamazione‑quinquies: consente di pagare solo la quota capitale dei debiti 2000‑2023 e le spese di notifica, senza interessi e sanzioni. È necessario presentare la dichiarazione entro il 30 aprile 2026 ; i termini di prescrizione e decadenza sono sospesi fino al pagamento della prima rata . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in massimo 54 rate con interessi del 3 % . In caso di mancato pagamento la rottamazione diventa inefficace .
  3. Definizione agevolata delle liti pendenti: la Legge di bilancio 2026 ha prorogato la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti in ogni grado di giudizio con il pagamento del solo tributo e rinuncia a sanzioni e interessi. Le modalità variano in base allo stato del giudizio (primo grado, secondo grado, Cassazione). Questo strumento può essere utile se il contenzioso è in stato avanzato.
  4. Stralcio dei mini‑debiti: la Legge 199/2025 prevede l’annullamento automatico, entro il 30 giugno 2026, dei debiti residui fino a 100 euro per ciascuna cartella affidata dal 2000 al 2015. Questo stralcio avviene d’ufficio e non richiede domanda.

3.4 Difesa contro l’INPS

Le aziende di imballaggi, spesso molto labor‑intensive, devono gestire ogni mese versamenti contributivi elevati. È quindi frequente che accumulino arretrati. Le strategie di difesa includono:

  • Verifica della pretesa contributiva: controllare che i contributi richiesti siano effettivamente dovuti e che non siano prescritti (termine quinquennale) . La prescrizione si interrompe solo con atti idonei e la prova è a carico dell’ente.
  • Impugnazione dell’avviso di addebito: entro 40 giorni davanti al Tribunale del lavoro. È possibile chiedere la sospensione in caso di vizi gravi o di prescrizione.
  • Rateizzazione del debito: l’INPS concede dilazioni fino a 60 rate; in caso di difficoltà può essere chiesto l’allungamento a 120 rate. È fondamentale rispettare le scadenze per non decadere. Le sanzioni civili per omesso versamento sono ridotte se il datore di lavoro denuncia spontaneamente l’irregolarità .
  • Rottamazione INPS: i contributi previdenziali (esclusi quelli derivanti da accertamento) rientrano nella rottamazione‑quinquies; il debito può essere pagato senza sanzioni e interessi .

3.5 Difesa contro le banche

Le esposizioni bancarie costituiscono un’ulteriore fonte di stress per le imprese. Per difendersi è consigliabile:

  • Richiedere la documentazione contrattuale: la banca deve fornire copia dei contratti, degli estratti conto e delle comunicazioni periodiche. La mancanza di un estratto conto può impedire alla banca di agire in giudizio.
  • Verificare l’anatocismo e la capitalizzazione: se il contratto è antecedente al 2000, l’anatocismo è nullo e la banca deve rimborsare le somme capitalizzate. Dopo il 2000, la banca può applicare la capitalizzazione solo se ha stipulato un accordo scritto e separato con il cliente . Anche in caso di pari periodicità (ad es. passaggio da trimestrale a trimestrale) occorre un consenso scritto .
  • Controllare i tassi usurari: confrontare il tasso effettivo globale (incluse commissioni e spese) con il tasso soglia pubblicato trimestralmente dal MEF. Se il tasso applicato è superiore, il cliente può chiedere la restituzione degli interessi e la conversione del contratto a tasso legale.
  • Negoziare con l’istituto: spesso le banche sono disposte a rinegoziare il debito per evitare contenziosi. L’assistenza di un avvocato esperto aiuta a ottenere piani di rientro sostenibili, riduzione di interessi e stralcio di oneri accessori.
  • Ricorrere all’OCC e alla composizione negoziata: se il debito bancario è insostenibile, l’imprenditore può attivare la composizione negoziata della crisi. Il contratto con i creditori può prevedere moratorie sui pagamenti o la conversione del debito in strumenti partecipativi . In alternativa, si può accedere a un accordo di ristrutturazione o a un piano del consumatore.

4. Strumenti alternativi e soluzioni personalizzate

4.1 Rottamazione‑quinquies: requisiti e vantaggi

La rottamazione‑quinquies è al momento il principale strumento per ridurre il peso dei debiti tributari e contributivi. Di seguito una sintesi dei suoi punti chiave:

ElementoDescrizione
Debiti ammessiCarichi affidati all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023; imposte delle dichiarazioni (36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973; 54‑bis e 54‑ter DPR 633/1972); contributi previdenziali dovuti all’INPS; sanzioni amministrative e interessi maturati
Debiti esclusiCarichi derivanti da accertamenti (avvisi di accertamento o adesione); debiti per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate di una definizione precedente
DomandaCompilazione e invio telematico entro il 30 aprile 2026; il contribuente indica il numero di rate e rinuncia ai giudizi pendenti
Effetti della domandaSospensione dei termini di prescrizione e decadenza; sospensione delle dilazioni in essere; sospensione di fermi, ipoteche e procedure esecutive
PagamentoUnica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure fino a 54 rate bimestrali con interessi del 3 % a partire dal 1° agosto 2026
DecadenzaMancato pagamento dell’unica rata; mancato pagamento di due rate anche non consecutive; mancato pagamento dell’ultima rata

I vantaggi sono evidenti: si eliminano interessi, sanzioni e aggio; si ottiene la sospensione immediata delle procedure esecutive; si possono inserire i debiti delle precedenti rottamazioni decadute. Tuttavia occorre valutare la capacità di sostenere il pagamento del capitale in tempi relativamente brevi.

4.2 Definizione agevolata delle liti tributarie e conciliazione giudiziale

Oltre alla rottamazione, la Legge di bilancio 2026 consente di definire le controversie tributarie pendenti al 31 dicembre 2025. In sintesi:

  • Ricorsi pendenti in primo grado: è possibile definire la lite con il pagamento di 90 % delle imposte accertate; se il ricorso riguarda solo sanzioni, si paga il 15 %.
  • Ricorsi pendenti in secondo grado: si paga il 40 % dell’imposta se l’Agenzia ha vinto in primo grado; il 15 % se ha vinto il contribuente.
  • Ricorsi pendenti in Cassazione: si paga il 15 % dell’imposta se il contribuente ha vinto in entrambi i gradi precedenti; si paga il 5 % delle sanzioni se la lite riguarda solo la penalità.

È inoltre possibile ricorrere alla conciliazione giudiziale, ossia un accordo con l’ente impositore nel corso del processo, ottenendo lo sconto delle sanzioni e l’eliminazione degli interessi di mora. Per i contributi INPS è ammessa la conciliazione avanti al giudice del lavoro con riduzione delle sanzioni civili.

4.3 Strumenti di sovraindebitamento e composizione negoziata

Le imprese di imballaggi in crisi possono accedere a soluzioni più strutturate:

  1. Piano del consumatore e ristrutturazione dei debiti del consumatore: riservato ai soggetti non fallibili (persone fisiche, imprenditori agricoli, start‑up innovative) che hanno assunto debiti per finalità non professionali. Come ricordato, la Cassazione ha stabilito che il piano può essere omologato anche contro la volontà dei creditori privilegiati . Il piano può prevedere la falcidia del debito e l’eventuale cessione del quinto dello stipendio o della pensione.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: richiede l’assenso della maggioranza dei creditori e l’approvazione del tribunale. Permette di rimodulare scadenze, interessi e importi e di mantenere in vita l’azienda. Può essere cumulato con la rottamazione per i debiti tributari.
  3. Liquidazione controllata e esdebitazione: qualora l’azienda non possa garantire la continuità aziendale, è possibile ricorrere alla liquidazione controllata del patrimonio. Dopo la liquidazione dei beni, il debitore può ottenere l’esdebitazione e ripartire.
  4. Composizione negoziata: l’imprenditore può nominare un esperto e negoziare con i creditori. L’art. 23 del Codice della crisi prevede esiti quali contratto con i creditori, convenzione di moratoria o accordo con effetti esdebitatori . Il procedimento è riservato, non pubblicizzato, e consente di sospendere le azioni esecutive per il tempo necessario a negoziare.

4.4 Transazione fiscale e contributiva

Nel contesto di un concordato preventivo, accordo di ristrutturazione o composizione negoziata, è possibile proporre una transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate e una transazione contributiva all’INPS. La transazione consente di proporre il pagamento parziale dei tributi e dei contributi con stralcio di sanzioni e interessi. La riforma del Codice della crisi ha ampliato l’ambito di applicazione permettendo anche la transazione in piani di sovraindebitamento.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori da evitare

  1. Ignorare le notifiche: molte aziende non ritirano le raccomandate pensando di guadagnare tempo. Questo è un errore grave: i termini decorrono anche in caso di compiuta giacenza. Ritirare l’atto consente di calcolare con precisione i termini di impugnazione.
  2. Trascurare l’intimazione: come spiegato, l’intimazione di pagamento va impugnata entro 60 giorni . Ignorarla comporta la cristallizzazione del debito.
  3. Confondere decadenza e prescrizione: la decadenza riguarda il termine entro cui l’ente deve emettere l’atto; la prescrizione riguarda il termine entro cui può essere riscosso il credito. Spesso la prescrizione (5 anni per contributi) può essere eccepita anche dopo la decadenza.
  4. Pagare senza verificare: prima di versare somme elevate, valutare se il debito può essere contestato o definito in modo agevolato. Pagare implica riconoscere il debito e può precludere la contestazione.
  5. Rivolgersi a consulenti improvvisati: affidare la propria posizione a professionisti non specializzati può portare a errori procedurali. È preferibile rivolgersi a avvocati esperti in materia tributaria e bancaria.

5.2 Consigli operativi

  • Tenere un archivio ordinato: conservare tutte le notifiche, le ricevute PEC e i documenti relativi ai debiti. Un fascicolo completo agevola la difesa.
  • Fare calcoli accurati: confrontare l’importo richiesto con il capitale effettivamente dovuto. Chiedere la riliquidazione in caso di errori.
  • Valutare la rottamazione subito: se il debito rientra nel periodo 2000‑2023, aderire alla rottamazione entro il 30 aprile 2026 può portare grandi risparmi e sospendere l’esecuzione .
  • Monitorare i tassi di interesse: per le rateazioni del 2026, tenere conto del nuovo tasso legale all’1,60 %; per i piani del 2025 restano validi gli interessi del 8,90 % .
  • Verificare le clausole bancarie: far analizzare i conti correnti da un consulente per individuare anatocismo e usura. In caso di contratti ante 2000, la capitalizzazione degli interessi è nulla .
  • Agire tempestivamente: la tempestività è determinante. Anche un giorno di ritardo può rendere inammissibile un ricorso o far decadere una rottamazione.

6. Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa succede se non pago una cartella di pagamento?
Se non paghi entro 60 giorni, l’Agente della riscossione può notificare un’intimazione di pagamento e successivamente procedere con fermo amministrativo, ipoteca e pignoramenti. L’importo aumenta per effetto degli interessi di mora e delle spese esecutive. Potresti inoltre perdere la possibilità di accedere alla rottamazione.

2. In quali casi posso aderire alla rottamazione‑quinquies?
Puoi aderire se il debito deriva da carichi affidati all’Agente tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e riguarda imposte o contributi (escluse le somme derivanti da accertamento). Devi presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 .

3. Posso includere i contributi INPS nella rottamazione?
Sì. I contributi previdenziali dovuti all’INPS (tranne quelli derivanti da accertamento) rientrano nella rottamazione. Potrai estinguere il debito pagando solo il capitale e le spese, senza sanzioni né interessi .

4. Cosa accade se salto una rata della rottamazione?
Se non paghi l’unica rata o due rate, anche non consecutive, o l’ultima rata, la definizione agevolata diventa inefficace; riprendono i termini di prescrizione e le somme versate restano acquisite a titolo di acconto .

5. Come posso contestare una cartella prescritta?
Devi presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’intimazione, eccependo la prescrizione. È onere dell’ente provare l’interruzione della prescrizione .

6. Cosa significa che l’intimazione è atto autonomo?
Significa che l’intimazione di pagamento deve essere impugnata a parte e nei termini: non impugnarla comporta la cristallizzazione del debito e preclude la contestazione successiva, anche se la cartella era prescritta .

7. Posso rateizzare i debiti con l’INPS?
Sì. L’INPS consente rateazioni fino a 60 o 120 rate. Dal 2026, l’interesse legale è 1,60 %, ma si applicano maggiorazioni previste per l’omissione . Se denunci spontaneamente il debito, le sanzioni civili possono essere ridotte .

8. Come si calcola la prescrizione dei contributi?
I contributi si prescrivono in cinque anni; il termine decorre dalla data di scadenza del versamento. Se il credito è accertato con sentenza passata in giudicato, la prescrizione è decennale. È l’ente a dover provare l’interruzione .

9. Cosa posso fare se la banca applica l’anatocismo?
Se il contratto è stipulato prima del 2000, l’anatocismo è nullo. Se il contratto è successivo, la banca può applicare la capitalizzazione solo se ti ha fatto firmare un’apposita clausola scritta e se la periodicità della capitalizzazione non ti peggiora la posizione . In mancanza, puoi chiedere il rimborso degli interessi illegittimi.

10. Quando è usurario un tasso bancario?
Un tasso è usurario quando supera il tasso soglia calcolato trimestralmente dal Ministero dell’Economia. Si devono sommare il tasso corrispettivo, gli interessi moratori, le commissioni e ogni costo collegato. Se il tasso effettivo globale supera la soglia, il contratto è nullo nella parte eccedente e il cliente ha diritto alla restituzione degli interessi.

11. Posso includere nella rottamazione i debiti bancari?
No. La rottamazione riguarda solo i debiti tributari e contributivi. Per i debiti bancari occorre negoziare con la banca, ricorrere alla composizione negoziata o utilizzare le procedure di sovraindebitamento (accordo, piano del consumatore, liquidazione).

12. La composizione negoziata sospende le azioni esecutive?
L’apertura della composizione negoziata comporta la sospensione delle azioni esecutive nei confronti dell’impresa per la durata delle trattative. L’esperto può chiedere al tribunale l’adozione di misure protettive e la nomina di un commissario giudiziale .

13. Cosa succede se il terzo non paga nel pignoramento speciale?
Nel pignoramento ex art. 72‑bis, se il terzo (ad esempio la banca) non paga entro 60 giorni, il pignoramento perde efficacia e l’Agente deve notificare un nuovo atto. La sospensione dei termini prevista dal DL “Cura Italia” si applica solo ai debitori e non al terzo pignorato .

14. I debiti personali del socio ricadono sulla società?
In linea generale i debiti personali del socio non ricadono sulla società, salvo il caso delle società di persone in cui i soci rispondono anche con il proprio patrimonio. Tuttavia, se il socio presta una fideiussione per un finanziamento societario, può essere chiamato a rispondere. In tal caso potrà ricorrere al piano del consumatore se la garanzia è personale e non finalizzata all’attività .

15. Cosa posso fare se ricevo un pre‑avviso di fermo amministrativo?
Puoi saldare il debito o chiedere la rateizzazione entro 20 giorni dal ricevimento del pre‑avviso. Se il fermo è illegittimo (ad esempio per vizi di notifica o per prescrizione), puoi presentare ricorso al giudice di pace o al giudice tributario chiedendo l’annullamento.

16. È possibile ricorrere contro le ipoteche iscritte dall’Agente della riscossione?
Sì. Puoi proporre ricorso davanti al giudice tributario o al tribunale ordinario per far valere la prescrizione, la decadenza, l’irregolarità della notifica o l’inesistenza del debito. In caso di rottamazione o rateizzazione, puoi chiedere la cancellazione dell’ipoteca dopo il pagamento della prima rata.

17. Posso chiedere l’esdebitazione se non possiedo beni?
La legge sul sovraindebitamento prevede l’esdebitazione del debitore incapiente: se non possiedi beni e il tuo reddito non consente di soddisfare neppure parzialmente i creditori, puoi ottenere la cancellazione dei debiti residui previa procedura presso l’OCC. La procedura richiede la buona fede del debitore e la dimostrazione di aver cooperato con i creditori.

18. Cosa succede alle procedure in corso dopo l’adesione alla rottamazione?
Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione, le procedure esecutive in corso vengono sospese fino alla scadenza della prima rata . Se paghi la prima rata, le procedure si estinguono; in caso contrario riprendono.

19. Come ottenere il DURC in presenza di debiti rateizzati o rottamati?
La normativa prevede che il debitore che ha presentato la domanda di rottamazione è considerato in regola ai fini del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La sospensione vale fino alla scadenza della prima rata . Anche il contribuente che paga regolarmente le rate è considerato regolare.

20. Posso cumulare la rottamazione con altre agevolazioni?
La rottamazione può essere cumulata con l’accordo di composizione della crisi o con il concordato preventivo. Tuttavia non è cumulabile con la rateizzazione ordinaria sulla stessa cartella: la rateizzazione si sospende e viene definitivamente revocata alla scadenza della prima rata della rottamazione .

7. Simulazioni pratiche e numeriche

7.1 Calcolo del risparmio con la rottamazione‑quinquies

Supponiamo che un’azienda di imballaggi abbia ricevuto nel 2024 una cartella riferita a IVA per l’anno 2018, con un debito totale di 50 000 € composto da:

  • Capitale (imposta): 20 000 €;
  • Interessi e sanzioni: 25 000 €;
  • Aggio e spese: 5 000 €.

Grazie alla rottamazione‑quinquies l’azienda può estinguere il debito pagando solo il capitale (20 000 €) e le spese (5 000 €), per un totale di 25 000 €. Il risparmio è quindi pari al 50 % dell’importo originario. L’azienda potrà scegliere di versare questa somma in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali da circa 463 € (25 000 € / 54) più gli interessi del 3 % annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. Se decide di pagare in 54 rate e ipotizziamo un interesse annuo del 3 %, l’interesse totale sarà di circa 1 500 €, portando il costo complessivo a circa 26 500 €, ancora molto inferiore rispetto ai 50 000 € originari.

7.2 Esempio di rateizzazione del debito INPS

Un’azienda deve 60 000 € di contributi non versati nel 2021. Chiede la rateizzazione ordinaria in 60 mesi. Con la circolare INPS 34/2025, il tasso di interesse annuo è 8,90 %. L’interesse su ciascuna rata decresce con il capitale residuo; per semplicità ipotizziamo un ammortamento a rate costanti. L’interesse complessivo in 5 anni sarà circa 14 000 €, portando il costo totale a 74 000 €. Con l’entrata in vigore del tasso legale dell’1,60 % dal 2026, per le nuove rateazioni gli interessi saranno notevolmente inferiori (circa 3 000 € su 60 000 € in cinque anni). In questo caso potrebbe essere conveniente attendere l’affidamento a ruolo e aderire alla rottamazione, che eliminerebbe interessi e sanzioni.

7.3 Simulazione di anatocismo su un conto corrente

Un imprenditore ha un conto corrente affidato con fido di 100 000 € stipulato nel 1998. La banca applica l’interesse dell’8 % con capitalizzazione trimestrale. Nel 2025 l’imprenditore accerta che la clausola anatocistica è nulla perché il contratto è ante 2000. Presenta quindi un’azione di ripetizione di indebito chiedendo la restituzione degli interessi anatocistici. Con l’assistenza di un perito econometrico si accerta che negli ultimi dieci anni la banca ha capitalizzato interessi per 40 000 €. Il giudice, applicando il principio sancito dalla Cassazione , riconosce la nullità della clausola e condanna la banca a restituire gli interessi anatocistici con applicazione del tasso legale. L’imprenditore ottiene così un rimborso di circa 35 000 € (interessi illegittimi al netto di quanto già prescritto) che può utilizzare per saldare parzialmente i debiti fiscali.

7.4 Piano del consumatore con falcidia dei debiti

Un socio amministratore ha sottoscritto fideiussioni personali per finanziamenti bancari alla propria azienda di imballaggi e ora è esposto per 200 000 €. Non possiede beni immobili ma percepisce uno stipendio di 2 500 € al mese. Decide di presentare un piano del consumatore ai sensi della Legge 3/2012. Con l’aiuto dell’OCC elabora un piano in cui offre il 30 % del debito (60 000 €) da pagare in 5 anni tramite trattenute sullo stipendio. I creditori bancari si oppongono, ma il giudice, applicando la Cassazione 9549/2025 , omologa il piano anche senza il loro consenso. Al termine dei 5 anni il debitore è liberato dal residuo di 140 000 €.

Conclusioni

L’indebitamento non è necessariamente la fine di un’attività, nemmeno in un settore complesso come quello degli imballaggi industriali. La Legge di bilancio 2026 offre importanti opportunità per estinguere o ridurre i debiti grazie alla rottamazione‑quinquies, alla definizione agevolata delle liti e allo stralcio dei piccoli importi. Le recenti sentenze della Cassazione hanno rafforzato la tutela del contribuente, richiedendo la tempestiva impugnazione dell’intimazione di pagamento, affermando la prescrizione quinquennale dei contributi e ribadendo la nullità delle clausole anatocistiche nei contratti bancari più vecchi. Le procedure di sovraindebitamento consentono di ristrutturare i debiti in modo strutturale, mentre la composizione negoziata permette di evitare il dissesto negoziando con i creditori sotto la guida di un esperto.

È tuttavia essenziale agire per tempo e con competenza: i termini di impugnazione sono stringenti, e un errore può rendere definitivo un debito ingiusto. Non bisogna aspettare che arrivi il pignoramento del conto corrente o che l’azienda subisca un fermo operativo. Affidarsi a un professionista consente di individuare la migliore strategia, modulata sulle specifiche esigenze dell’impresa.

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