Carpenteria metallica con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Perché il tema è urgente

La crisi delle imprese metalmeccaniche e, in particolare, delle aziende di carpenteria metallica, è diventata una costante negli ultimi anni. L’aumento dei prezzi delle materie prime (acciaio, zincatura, vernici e componentistica), il boom dei costi energetici e di trasporto, i ritardi nei pagamenti da parte di committenti pubblici e privati e la concorrenza di produttori esteri hanno ridotto la liquidità delle imprese. Molte aziende di carpenteria accumulano debiti verso l’Erario, l’INPS, le banche e i fornitori. In mancanza di una gestione tempestiva, questi debiti possono tradursi in cartelle di pagamento, pignoramenti di conti correnti, ipoteche su beni immobili e freni alla continuità produttiva. La normativa fiscale italiana prevede infatti che l’esecuzione forzata possa iniziare dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e che, trascorso un anno senza avviare l’espropriazione, il concessionario notifichi un’“intimazione ad adempiere” (art. 50 del D.P.R. 602/1973) . La mancata impugnazione della cartella o dell’intimazione entro 60 giorni comporta la cristallizzazione del debito, come ribadito dalla Corte di Cassazione nel 2025 .

In questo scenario un’impresa di carpenteria non può più permettersi errori o rinvii. Il rischio è la sospensione dell’attività, la perdita di appalti e forniture strategiche e, nei casi più gravi, la liquidazione coatta. Occorre conoscere i propri diritti e i rimedi messi a disposizione dalla legge per impugnare atti viziati, sospendere le procedure esecutive, negoziare piani di rientro sostenibili e, quando necessario, accedere agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Chi può aiutarti: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista che da anni assiste imprenditori e professionisti in materia di diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante su tutto il territorio italiano e vanta competenze particolarmente adatte alle imprese in crisi:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e quindi abilitato a redigere i piani di ristrutturazione dei debiti e a seguire la procedura con il tribunale;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che prevede la composizione negoziata per le imprese in difficoltà ;
  • Profondo conoscitore del diritto bancario e finanziario, capace di negoziare con banche e intermediari finanziari piani di rientro e stralci del debito;
  • Avvocato cassazionista, dunque abilitato a rappresentare il cliente anche di fronte alla Suprema Corte.

Lo staff dello Studio Monardo, composto da avvocati e commercialisti specializzati in fiscalità, diritto del lavoro e crisi d’impresa, è in grado di supportare il cliente in ogni fase: dall’analisi degli atti ricevuti (cartelle, avvisi di addebito, ipoteche, pignoramenti) alla predisposizione di ricorsi tributari e opposizioni agli atti esecutivi, dalla richiesta di sospensioni e rateizzazioni alla gestione di piani di rientro e di procedure di sovraindebitamento o negoziazione assistita con i creditori.

Come possiamo aiutarti concretamente?

  1. Analisi preliminare dell’atto e della posizione debitoria. Verifica dei vizi formali e sostanziali, controllo delle notifiche, prescrizione e decadenza dei crediti.
  2. Assistenza nei ricorsi e nelle opposizioni. Predisposizione e deposito di ricorsi tributari presso le Corti di Giustizia Tributaria, con richiesta di sospensione dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/1992) e difesa in giudizio .
  3. Trattative e piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS e banche. Richiesta di rateizzazioni, rottamazioni e accordi stragiudiziali.
  4. Accesso agli strumenti di composizione della crisi. Predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti e liquidazione controllata (Codice della Crisi), con eventuale protezione del patrimonio (esdebitazione) .
  5. Difesa in procedimenti esecutivi. Opposizione a pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi; richiesta di conversione del pignoramento; tutela della prima casa e dei beni strumentali.

In questo articolo forniremo una guida completa e aggiornata (gennaio 2026) su come un’impresa di carpenteria metallica con debiti può difendersi da Fisco, INPS e banche. Spiegheremo le normative di riferimento, illustreremo le procedure passo per passo, presenteremo le principali strategie legali e gli strumenti alternativi per la risoluzione della crisi. Troverete tabelle riepilogative, FAQ, simulazioni numeriche e, soprattutto, un punto di vista pratico e difensivo per il debitore.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Le fonti principali della riscossione esattoriale

Il sistema italiano di riscossione coattiva delle imposte e dei contributi si fonda sul D.P.R. 602/1973, che disciplina l’iscrizione a ruolo dei tributi, la notifica della cartella di pagamento, l’avvio dell’esecuzione forzata e le diverse modalità di pignoramento. Alcuni articoli fondamentali sono:

NormaContenuto essenzialeCitazione
Art. 25 D.P.R. 602/1973La cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di consegna del ruolo; essa contiene l’intimazione ad adempiere entro 60 giorni, decorso il quale l’agente della riscossione può avviare l’esecuzione .
Art. 50 D.P.R. 602/1973L’espropriazione forzata può essere iniziata solo dopo 60 giorni dalla notifica della cartella. Se l’espropriazione non viene avviata entro un anno dalla cartella, l’agente deve notificare un avviso con intimazione a pagare entro 5 giorni; tale avviso perde efficacia trascorso un anno .
Art. 72-bis e 72-ter D.P.R. 602/1973Prevedono il pignoramento dei crediti presso terzi (ad esempio conti correnti bancari) e fissano i limiti di pignorabilità per stipendi e pensioni: 1/10 per importi fino a 2.500 euro e 1/7 per importi tra 2.500 e 5.000 euro .
Art. 19 D.Lgs. 546/1992Individua gli atti impugnabili dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria: avviso di accertamento, avviso di liquidazione, provvedimenti sanzionatori, cartella di pagamento, avviso di mora, iscrizione ipotecaria, fermo amministrativo, rifiuto di rimborso o di autotutela, diniego di agevolazioni e ogni altro atto autonomamente impugnabile .
Art. 21 D.Lgs. 546/1992Stabilisce che il ricorso contro un atto impugnabile deve essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione .
Art. 47 D.Lgs. 546/1992Prevede la sospensione dell’atto impugnato; il giudice può sospendere l’esecuzione se il ricorso presenta fumus boni iuris (probabilità di fondatezza) e il contribuente dimostra un danno grave e irreparabile.

Accanto a queste norme, la Corte di Cassazione ha precisato in numerose pronunce che l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 D.P.R. 602/1973 è autonomamente impugnabile. La sentenza n. 6436/2025 ha ribadito che l’intimazione è equiparabile all’avviso di mora e deve essere impugnata entro 60 giorni; il mancato ricorso cristallizza definitivamente il debito . Analogamente, l’ordinanza n. 6873/2025 in materia di sovraindebitamento ha chiarito che il termine per depositare le domande dei creditori è perentorio .

1.2 La normativa sul sovraindebitamento e la crisi d’impresa

Dal 2022 la disciplina delle procedure di sovraindebitamento è stata confluita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Le norme riguardano non solo le imprese commerciali, ma anche i consumatori, gli imprenditori agricoli, i professionisti e le imprese minori. Per le imprese di carpenteria metallica, i principali strumenti sono:

  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 65–72 C.C.I.I.): possono accedervi i debitori non fallibili (consumatori o imprenditori minori). L’art. 65 prevede che i debitori di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) (consumatore, professionista, imprenditore minore, ecc.) possano proporre soluzioni di crisi secondo le norme del titolo V . L’art. 67 consente al consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, di presentare ai creditori un piano di ristrutturazione con pagamento anche parziale dei debiti . Il piano può prevedere la falcidia dei crediti privilegiati nei limiti del valore di realizzo dei beni , nonché la continuità del pagamento del mutuo sulla casa principale . L’art. 68 regola la presentazione della domanda e la relazione dell’OCC . L’art. 69 elenca le cause ostative: il consumatore non può accedere se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o se ha agito con colpa grave o frode . L’art. 70 disciplina l’omologazione del piano e le misure protettive, comprese la sospensione delle esecuzioni e il divieto di azioni cautelari . L’art. 71 regola l’esecuzione del piano e l’art. 72 la revoca dell’omologazione .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (titolo V, capo IX C.C.I.I.): consente al debitore non fallibile di proporre un accordo ai creditori, che richiede l’adesione della maggioranza dei crediti e deve essere omologato dal giudice. È simile al precedente accordo di ristrutturazione della Legge 3/2012.
  • Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio): procedura alternativa quando non è possibile la ristrutturazione; prevede la liquidazione di tutti i beni del debitore con eventuale esdebitazione finale.

Per le imprese in crisi ma ancora operanti (come le aziende di carpenteria che vogliono evitare il default), il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata: l’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto indipendente che facilita la trattativa con i creditori, al fine di salvaguardare la continuità aziendale .

1.3 Le novità della Legge di Bilancio 2026: la Rottamazione-quinquies

La Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione: la Rottamazione-quinquies. Secondo le informazioni istituzionali (Agenzia delle entrate-Riscossione e fonti specializzate) e gli approfondimenti pubblicati su Diritto.it, le caratteristiche principali sono:

  • Debiti ammessi: possono aderire i contribuenti con carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023, relativi a imposte dichiarate e non versate e agli esiti dei controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter D.P.R. 633/1972) . Sono inclusi i contributi previdenziali dovuti all’INPS per omesso versamento, con esclusione di quelli accertati a seguito di verifiche , nonché le sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture .
  • Debiti già oggetto di altre definizioni: possono essere ricompresi anche i carichi già inclusi in precedenti rottamazioni o nel saldo e stralcio, purché decaduti . Sono ammessi anche i debiti inseriti nella Rottamazione-quater qualora al 30 settembre 2025 il contribuente abbia perso i benefici . Sono invece esclusi i carichi per i quali, alla stessa data, risultano pagate tutte le rate della Rottamazione-quater .
  • Vantaggi economici: la definizione comporta l’azzeramento di sanzioni, interessi, interessi di mora, sanzioni civili sui contributi previdenziali e aggio; il contribuente paga solo il capitale residuo e le spese esecutive . Per le multe stradali, vengono tagliati anche gli interessi e le maggiorazioni .
  • Procedura e scadenze: la domanda deve essere presentata esclusivamente online entro il 30 aprile 2026 tramite il sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione . In area riservata (con SPID, CIE, CNS o credenziali AdE) il sistema propone automaticamente i carichi rottamabili; in area pubblica il contribuente deve inserire i dati delle cartelle e allegare un documento di identità . Entro il 30 giugno 2026 l’agente comunicherà le somme dovute e i moduli di pagamento; il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali (durata massima 9 anni), con prima rata al 31 luglio 2026 . Il mancato o insufficiente versamento della prima rata, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata determina l’inefficacia della definizione .

La rottamazione-quinquies rappresenta quindi un importante strumento di respiro per le imprese indebitate, ma ha un ambito applicativo più selettivo rispetto alle precedenti rottamazioni: restano esclusi i debiti derivanti da atti di accertamento esecutivo, ruoli relativi a contributi accertati e alcune tipologie di sanzioni.

1.4 La giurisprudenza più recente

Oltre alla Cassazione 6436/2025 sulla necessità di impugnare l’intimazione di pagamento, la giurisprudenza recente offre ulteriori spunti utili per le imprese indebitate:

  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 6873/2025: riguardante la liquidazione controllata, ha stabilito che il termine per la presentazione delle domande dei creditori è perentorio; l’omissione impedisce l’ammissione tardiva salvo causa di non imputabilità .
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 25756/2025 (non riportata integralmente per motivi di spazio): ha affermato che l’avviso di accertamento immediatamente esecutivo e la successiva intimazione di pagamento costituiscono atti autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992; il contribuente che non impugna l’intimazione non può sollevare successivamente eccezioni sulla prescrizione o su vizi della cartella.
  • Giurisprudenza di merito: numerose sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado hanno ribadito che il sollecito di pagamento e l’intimazione devono contenere il riferimento ai ruoli e agli atti presupposti e che, in difetto, l’atto è nullo. Alcune decisioni hanno riconosciuto la nullità delle notifiche via PEC senza attestazione di conformità.

2. Procedure dopo la notifica dell’atto: cosa accade e quali sono i termini

La gestione corretta dei debiti dipende dalla tempestività delle azioni. Dopo aver ricevuto un atto della riscossione (cartella di pagamento, avviso di addebito INPS, accertamento esecutivo o intimazione di pagamento), è fondamentale conoscere i termini per agire e i diritti del debitore.

2.1 Cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

La cartella di pagamento è il documento con cui l’agente della riscossione notifica al contribuente l’iscrizione a ruolo di un credito tributario o previdenziale e gli intima il pagamento entro 60 giorni. La cartella deve contenere:

  • l’indicazione del ruolo, dell’imposta o del contributo dovuto e delle relative sanzioni;
  • l’indicazione del soggetto creditore (Agenzia delle Entrate, INPS, Comune, ecc.);
  • l’intimazione ad adempiere entro 60 giorni, decorso il quale l’agente può avviare l’esecuzione ;
  • l’indicazione dell’ufficio presso il quale chiedere informazioni o presentare ricorso.

Cosa fare alla ricezione della cartella:

  1. Verificare la notifica. La cartella deve essere notificata secondo le modalità previste dall’art. 26 D.P.R. 602/1973 (ufficiale giudiziario, messo notificatore, servizio postale o PEC). È necessario controllare che la consegna sia avvenuta nei termini e nei modi previsti dalla legge; eventuali vizi di notifica possono essere fatti valere con il ricorso.
  2. Analizzare il contenuto. Verificare l’esattezza dell’importo, la presenza di eventuali sospensioni o rateazioni in corso e la legittimità del credito (ad es. prescrizione, decadenza, inesistenza della notifica dell’atto presupposto). L’art. 19 D.Lgs. 546/1992 consente di impugnare la cartella per vizi propri o per omessa notifica degli atti presupposti .
  3. Presentare ricorso entro 60 giorni. In assenza di pagamenti, il ricorso va depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria competente entro 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992) . È possibile richiedere la sospensione dell’esecuzione (art. 47) allegando i motivi di ricorso e la prova del danno grave e irreparabile.
  4. Chiedere la rateazione. In alternativa alla contestazione, il debitore può chiedere la rateizzazione del debito direttamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Le rateazioni ordinarie prevedono 72 rate mensili; le imprese in difficoltà possono chiedere il piano straordinario fino a 120 rate. È necessario dimostrare di essere in temporanea situazione di difficoltà.
  5. Verificare la possibilità di definizione agevolata. Se rientra tra i carichi ammessi, il contribuente può aderire alla rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026 .

2.2 Avviso di addebito INPS

L’INPS, per la riscossione dei contributi previdenziali, emette un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L’avviso indica l’importo dei contributi non versati e dà immediata legittimazione all’agente della riscossione per procedere al pignoramento dopo 60 giorni. La procedura è analoga alla cartella di pagamento: il debitore può impugnare l’avviso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria entro 40 giorni (per le sanzioni) o 60 giorni (per gli altri contributi) a seconda della norma specifica. In presenza di vizi (ad es. prescrizione, inesatta iscrizione, errata classificazione di lavoratori) il ricorso è il mezzo per farli valere.

2.3 Intimazione di pagamento

Quando l’agente della riscossione non avvia l’esecuzione entro un anno dalla notifica della cartella, deve prima notificare un avviso di intimazione ad adempiere entro 5 giorni . Questo avviso rappresenta un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992 . Non è solo un sollecito: la Cassazione ha affermato che la mancata impugnazione preclude ogni contestazione successiva . Pertanto, alla ricezione di un’intimazione occorre:

  1. Controllare la regolarità della notifica e l’esistenza della cartella di pagamento originaria. Talvolta l’intimazione fa riferimento a cartelle mai notificate o già prescritte.
  2. Impugnare l’intimazione entro 60 giorni se si rilevano vizi della cartella, prescrizione del credito o illegittimità dell’avviso. L’art. 21 D.Lgs. 546/1992 stabilisce il termine di 60 giorni .
  3. Richiedere la sospensione della riscossione in pendenza di ricorso (art. 47).
  4. Pagare o aderire alla rottamazione, se non vi sono motivi di contestazione.

2.4 Pignoramento presso terzi e conti bancari

Trascorsi 60 giorni dalla cartella (o, se necessario, 5 giorni dall’intimazione), l’agente può procedere al pignoramento presso terzi: ordina alla banca di bloccare il saldo del conto corrente per l’importo dovuto e di versarlo all’erario. Il pignoramento può riguardare anche crediti verso clienti, fitti, rimborsi fiscali e stipendi. L’art. 72-bis D.P.R. 602/1973 consente all’agente di ordinare al terzo di versare le somme dovute al debitore entro 60 giorni per le somme già maturate e alle scadenze future . L’art. 72-ter limita la quota pignorabile degli stipendi: un decimo per importi fino a 2.500 euro e un settimo per importi tra 2.500 e 5.000 euro .

Difesa dal pignoramento:

  1. Opposizione all’esecuzione: se il pignoramento si fonda su un titolo nullo o prescritto (ad esempio cartelle non notificate), è possibile presentare opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice dell’esecuzione, chiedendo la sospensione immediata.
  2. Conversione del pignoramento: il debitore può chiedere di sostituire i beni o crediti pignorati con una somma da versare ratealmente (art. 495 c.p.c.), mantenendo la disponibilità del conto corrente.
  3. Verifica dei limiti di pignorabilità: in presenza di stipendi o pensioni, verificare che l’agente abbia rispettato i limiti di un decimo o un settimo ; eventuali pignoramenti superiori sono nulli.
  4. Domanda di sospensione della procedura nell’ambito di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di liquidazione controllata (art. 70 C.C.I.I.) .

3. Difese e strategie legali per la carpenteria metallica indebitata

3.1 Verifica preliminare dei debiti e degli atti

La prima difesa consiste nel verificare con attenzione la posizione debitoria. Spesso le cartelle contengono importi non dovuti, sanzioni inesatte o interessi calcolati erroneamente. Occorre richiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e all’INPS l’estratto di ruolo aggiornato e analizzarlo punto per punto. In collaborazione con il commercialista dell’impresa, si valuta:

  • Prescrizione: per le imposte dirette e l’IVA la prescrizione è di 10 anni; per i contributi previdenziali è di 5 anni. La prescrizione decorre dalla data di notifica della cartella; eventuali atti successivi (intimazioni, pignoramenti) interrompono il termine ma devono essere notificati regolarmente.
  • Decadenza: la cartella deve essere notificata entro il termine fissato dalle leggi d’imposta (ad esempio 2 anni per il bollo auto). La decadenza può essere eccepita in sede di ricorso.
  • Vizi formali: mancanza di indicazione del responsabile del procedimento, errata intestazione, motivazione insufficiente, omessa indicazione del termine di impugnazione o dell’organo competente.
  • Difetto di legittimazione: verificare se l’atto è stato emesso da un ufficio non competente o se l’agente della riscossione non ha delega per il territorio.

3.2 Ricorso tributario e sospensione dell’atto

Se emergono vizi, è opportuno presentare ricorso entro 60 giorni. Il ricorso deve contenere l’identificazione delle parti, la descrizione dell’atto impugnato, i motivi in fatto e in diritto, la prova della notifica e la richiesta di sospensione dell’esecuzione. Grazie all’art. 47 D.Lgs. 546/1992, è possibile chiedere la sospensione del pagamento sino alla decisione di merito.

Motivi principali di ricorso:

  • Inesistenza dell’atto presupposto: se la cartella si riferisce a un accertamento mai notificato, il ruolo è inesistente.
  • Prescrizione del credito: se tra la notifica della cartella e dell’intimazione sono trascorsi più di 5 o 10 anni, a seconda della natura del credito.
  • Vizi di notifica: la cartella o l’intimazione possono essere annullate se notificate a indirizzi errati, senza deposito presso il Comune, senza avviso di deposito, oppure via PEC senza attestatione di conformità.
  • Eccezione di incompetenza territoriale: se l’atto è emesso da un agente della riscossione privo di delega per il comune dove ha sede l’azienda.

In sede di ricorso è consigliabile allegare la documentazione completa (bilanci, contabilità, estratti di ruolo) e richiedere la sospensione per evitare l’avvio di pignoramenti.

3.3 Trattativa con il Fisco, l’INPS e le banche

Non sempre il contenzioso è la via migliore. Spesso è preferibile una trattativa stragiudiziale per ristrutturare il debito. Lo Studio Monardo opera regolarmente con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’INPS e gli istituti di credito per ottenere:

  • Rateazioni sostenibili: piani fino a 120 rate mensili per debiti fiscali; fino a 60 rate per contributi; piani personalizzati con banche.
  • Sospensione o revoca dei pignoramenti mediante la presentazione di una proposta di piano di rientro o l’ammissione a una procedura di ristrutturazione dei debiti.
  • Stralcio di sanzioni e interessi tramite adesione alla rottamazione-quinquies o transazioni fiscali (nel caso di concordato preventivo minore).
  • Rinegoziazione di mutui e leasing: rideterminazione dei tassi, allungamento delle durate, consolidamento delle esposizioni.

3.4 Accesso alle procedure di sovraindebitamento (Codice della Crisi)

Se il debito complessivo dell’azienda di carpenteria non è sostenibile con il reddito e il patrimonio, può essere opportuno accedere a una procedura di sovraindebitamento. Le principali opzioni sono:

a) Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 65–72 C.C.I.I.)

Questa procedura è destinata agli imprenditori minori, ai professionisti e ai consumatori. L’azienda di carpenteria gestita in forma di ditta individuale o di società di persone può accedervi se non supera i limiti previsti per l’impresa minore (attivo ≤ € 300.000, ricavi ≤ € 200.000, debiti ≤ € 500.000). Il piano di ristrutturazione consente di proporre ai creditori pagamenti anche parziali, con falcidia dei privilegi e continuità dei mutui . La procedura richiede:

  1. Domanda all’OCC competente, indicando l’elenco dei creditori, la composizione del patrimonio, i redditi e le spese familiari .
  2. Nomina del gestore della crisi: l’OCC verifica i documenti e redige una relazione sulla fattibilità del piano .
  3. Deposito in tribunale e omologazione: il giudice valuta la meritevolezza del debitore, la convenienza del piano rispetto alla liquidazione e, se ritiene soddisfatti i creditori in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria, omologa il piano .
  4. Misure protettive: con il decreto di pubblicazione del piano il giudice può sospendere i procedimenti esecutivi e vietare nuove azioni cautelari .
  5. Esecuzione e controllo: l’OCC vigila sull’adempimento; al termine l’eventuale debito residuo può essere esdebitato.

b) Accordo di ristrutturazione dei debiti (capo IX C.C.I.I.)

È simile al precedente, ma richiede l’adesione della maggioranza dei crediti per essere omologato. Può essere più adatto alle società di capitali o alle imprese che presentano una struttura debitoria complessa. Permette la transazione fiscale e contributiva con l’erario.

c) Liquidazione controllata

Quando non è possibile proporre un piano o un accordo sostenibile, il debitore può optare per la liquidazione controllata. Tutti i beni vengono liquidati da un curatore nominato dal giudice e il ricavato viene distribuito ai creditori; al termine il debitore ottiene l’esdebitazione (salvo eccezioni). La procedura tutela i beni essenziali per la vita e l’attività professionale (beni impignorabili).

d) Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Per le imprese ancora operative che vogliono evitare la liquidazione, la composizione negoziata consente di avviare una trattativa assistita con i creditori sotto la supervisione di un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio . L’esperto aiuta a individuare soluzioni per la continuità aziendale, come la ristrutturazione del debito, la cessione dell’azienda, il conferimento in newco, la conversione di crediti in capitale. In caso di accordo, l’imprenditore può accedere a misure protettive e ottenere la sospensione delle esecuzioni.

4. Strumenti alternativi per la gestione del debito

Oltre al ricorso e alle procedure di crisi, esistono diversi strumenti deflattivi della riscossione che permettono di ridurre l’importo dovuto e di evitare contenziosi lunghi e costosi.

4.1 Rottamazione-quinquies (Legge di Bilancio 2026)

Abbiamo già descritto i principi della nuova rottamazione. Vediamo ora come aderire e quali sono gli effetti pratici per un’azienda di carpenteria metallica:

  1. Verifica dei carichi rottamabili: accedere all’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione con SPID, CIE o CNS e consultare il prospetto dei carichi definibili. È importante distinguere i debiti derivanti da imposte dichiarate e non versate (ad esempio IVA, IRES, IRAP) dai debiti da accertamento; solo i primi sono ammessi .
  2. Presentazione della domanda entro il 30 aprile 2026: la domanda deve indicare i carichi che si intende definire e la modalità di pagamento (unica soluzione o rate). Per presentare la domanda occorre fornire un indirizzo e‑mail e allegare un documento d’identità .
  3. Ricezione della comunicazione: entro il 30 giugno 2026 l’agente invierà la comunicazione delle somme dovute e il numero di rate. Per le imprese la scelta delle 54 rate bimestrali (9 anni) consente di diluire l’esborso. Ogni rata non può essere inferiore a 100 euro .
  4. Effetti della definizione: il pagamento cancella le sanzioni, gli interessi e l’aggio; per le multe stradali vengono abbuonate anche le maggiorazioni . In caso di adesione si evita l’iscrizione di ipoteche e l’avvio di pignoramenti per i debiti inclusi nella rottamazione. Tuttavia, il mancato pagamento della prima rata o di due rate comporta la perdita del beneficio e l’intero importo ritorna dovuto .

4.2 Definizione agevolata degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento

Nel 2026 continuano ad applicarsi alcune definizioni introdotte dal D.Lgs. 73/2022 e successivamente prorogate: la definizione agevolata degli avvisi bonari (cioè gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni) prevede la riduzione delle sanzioni al 3%; la definizione degli avvisi di accertamento consente la riduzione delle sanzioni a un terzo. Per le imprese di carpenteria che hanno ricevuto accertamenti, queste definizioni possono essere un’alternativa alla contestazione.

4.3 Transazione fiscale nel concordato o nel piano di ristrutturazione dei debiti

Nell’ambito del concordato preventivo minore o del piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 56 e 64 C.C.I.I.) è possibile proporre una transazione fiscale e contributiva con l’Erario e l’INPS. La proposta può prevedere il pagamento parziale dei tributi e dei contributi, previa attestazione dell’esperto che la proposta è migliore per il fisco rispetto all’alternativa liquidatoria. Questa opzione è particolarmente utile per le società di capitali e per le S.r.l. di carpenteria con grandi debiti.

4.4 Accordi stragiudiziali con i fornitori e le banche

Spesso le imprese metalmeccaniche accumulano debiti non solo verso il fisco ma anche verso i fornitori di acciaio, bulloneria, vernici e macchinari, nonché verso le banche. Lo Studio Monardo assiste le aziende in accordi stragiudiziali per:

  • Rinegoziare i tempi di pagamento e ottenere sconti sul debito commerciale, ad esempio trasformando la fornitura in leasing o concordando pagamenti a 90 giorni con garanzie;
  • Consolidare i debiti bancari mediante la trasformazione di linee di scoperto in mutui a medio termine o la garanzia del Medio Credito Centrale (Fondo di garanzia per le PMI);
  • Ridurre tassi e spese contestando clausole anatocistiche o usurarie nei contratti di mutuo e leasing; la giurisprudenza riconosce il diritto alla restituzione degli interessi usurari.

5. Errori comuni da evitare

Molte aziende indebitate commettono errori che aggravano la situazione. Conoscere questi errori è il primo passo per evitarli:

  1. Ignorare gli atti ricevuti: non aprire una raccomandata o una PEC non fa sparire la cartella. La notifica si perfeziona comunque e i termini iniziano a decorrere.
  2. Pagare spontaneamente senza verifiche: versare l’intero importo della cartella senza controllare prescrizione, decadenza o importi non dovuti impedisce di recuperare le somme versate.
  3. Confondere sollecito e intimazione: il sollecito di pagamento non è un atto impugnabile, ma l’intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973 sì. Non impugnarla comporta la cristallizzazione del debito .
  4. Non rispettare i termini: il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica. Un giorno di ritardo rende inammissibile il ricorso.
  5. Ricorrere senza prova: impugnare un atto senza documenti o motivazioni rischia di essere respinto; è necessario allegare prove (estratti di ruolo, notifiche, ricevute) e argomentare in diritto.
  6. Accettare rateizzazioni insostenibili: un piano di 72 rate può essere pesante per un’azienda con poca liquidità. Meglio trattare un piano personalizzato o aderire a una procedura di sovraindebitamento.
  7. Non comunicare con i creditori: tacere con i fornitori e le banche peggiora i rapporti; un confronto tempestivo consente di mantenere la fiducia e negoziare soluzioni.
  8. Rinviare la decisione: più tempo passa, più interessi e sanzioni si accumulano e maggiori sono le possibilità di pignoramenti e ipoteche.

6. Tabelle riepilogative

Per agevolare la comprensione, si riportano alcune tabelle sintetiche con i termini, gli strumenti difensivi e le sanzioni applicabili.

6.1 Termini e atti della riscossione

AttoTermine per adempiereTermine per impugnareRiferimenti normativi
Cartella di pagamento60 giorni dalla notifica per pagare o chiedere la rateazione60 giorni dalla notifica per ricorrereArt. 25 D.P.R. 602/1973; art. 21 D.Lgs. 546/1992
Avviso di addebito INPS30 giorni per opporsi in via amministrativa; 40–60 giorni per ricorrere (a seconda della natura del contributo)40–60 giorniD.L. 78/2010; art. 24 D.Lgs. 46/1999
Intimazione di pagamento (art. 50)5 giorni per pagare dal ricevimento60 giorni per ricorrereArt. 50 D.P.R. 602/1973; art. 19 D.Lgs. 546/1992
Pignoramento presso terziÈ immediato dopo 60 giorni (o 5 giorni dopo l’intimazione)Opposizione entro 20 giorni (opposizione agli atti esecutivi)Art. 72-bis D.P.R. 602/1973
Rottamazione-quinquiesDomanda entro 30 aprile 2026Non previsto ricorso; in caso di diniego è impugnabile in via amministrativaLegge n. 199/2025

6.2 Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni

Fascia di reddito mensileQuota pignorabile (pignoramento erariale)Riferimento
fino a 2.500 €1/10 dello stipendio o della pensioneArt. 72-ter D.P.R. 602/1973
da 2.500 a 5.000 €1/7 dello stipendio o della pensioneArt. 72-ter D.P.R. 602/1973
oltre 5.000 €1/5 dello stipendio o della pensione (regola generale)Art. 545 c.p.c. (norma civile)

6.3 Strumenti di composizione della crisi e requisiti

StrumentoSoggetti ammessiRequisiti principaliVantaggi
Ristrutturazione dei debiti del consumatoreConsumatori, professionisti, imprenditori minori (ditte individuali, S.n.c.)Elenco dei creditori, piano di pagamento anche parziale, relazione OCC, meritevolezza, assenza di esdebitazioni negli ultimi 5 anniSospensione delle esecuzioni, falcidia dei privilegi, esdebitazione finale
Accordo di ristrutturazione dei debitiTutti i debitori non fallibiliAdesione della maggioranza dei crediti, attestazione della convenienza, omologa del giudiceStralcio dei debiti, transazione fiscale, sospensione delle esecuzioni
Liquidazione controllataDebitori insolventiInsuccesso di piano o accordo, liquidazione di tutti i beni, relazione OCCEsdebitazione finale, tutela di beni essenziali
Composizione negoziataImprenditori commerciali e agricoli in crisi di impresaSegnalazione tempestiva, richiesta al segretario CCIAA, nomina esperto negoziatoreNegoziazione assistita con creditori, misure protettive, ristrutturazione dell’azienda

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Ho una ditta di carpenteria metallica e ho ricevuto una cartella per IVA non versata: cosa devo fare? – Innanzitutto verifichi che la cartella sia stata notificata correttamente e che non siano decorsi i termini di prescrizione. Se ci sono vizi (ad esempio, l’atto presupposto non è stato notificato), può presentare ricorso entro 60 giorni . In alternativa può chiedere una rateizzazione o valutare la rottamazione-quinquies.
  2. Cosa succede se non pago la cartella entro 60 giorni? – L’agente della riscossione può avviare l’espropriazione forzata (pignoramento di conti correnti, crediti, stipendi) . Se l’esecuzione non parte entro un anno, riceverà un’intimazione di pagamento da impugnare entro 60 giorni.
  3. L’intimazione di pagamento può essere ignorata? – No. L’intimazione è un atto impugnabile a parte; se non la impugna entro 60 giorni, il debito si cristallizza e non potrà eccepire la prescrizione o altri vizi .
  4. Sono una società di persone: i soci rispondono con il loro patrimonio? – Sì. Nelle società in nome collettivo (S.n.c.) e in accomandita semplice (S.a.s.), i soci illimitatamente responsabili rispondono solidalmente con il proprio patrimonio per i debiti sociali . Pertanto, un pignoramento può riguardare anche i beni personali dei soci se il patrimonio sociale non è sufficiente.
  5. Posso salvare il magazzino e i macchinari dal pignoramento? – È possibile chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) offrendo una somma rateale in sostituzione dei beni. In sede di procedura di sovraindebitamento o di composizione negoziata, è possibile ottenere la sospensione delle esecuzioni .
  6. Le sanzioni e gli interessi sono sempre dovuti? – No. Con la rottamazione-quinquies vengono cancellate le sanzioni e gli interessi . Anche in altre procedure (concordato, accordo) le sanzioni possono essere stralciate, ma è necessaria l’approvazione del giudice o dell’agenzia.
  7. È vero che l’INPS può pignorare il conto senza cartella? – L’INPS emette un avviso di addebito che è già titolo esecutivo; trascorsi 60 giorni può procedere al pignoramento. Tuttavia il debitore ha diritto a impugnare l’avviso e a chiedere la sospensione.
  8. Cosa succede se aderisco alla rottamazione-quinquies e poi non pago una rata? – La definizione diventa inefficace e i debiti residui ritornano esigibili in un’unica soluzione, con sanzioni e interessi . Conviene aderire solo se si è certi di poter pagare il piano.
  9. Sono un artigiano con debiti personali e aziendali: posso accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore? – Sì se rientra nei limiti dell’impresa minore e se i debiti non sono derivanti da attività professionale prevalente. Il Codice della Crisi consente ai professionisti e agli imprenditori minori di accedere alla procedura .
  10. La ristrutturazione del debito prevede sempre la vendita della casa? – Non necessariamente. Il piano può prevedere il pagamento delle rate di mutuo e salvare l’abitazione principale , purché il giudice ne autorizzi la continuità e i creditori accettino la falcidia sui crediti privilegiati.
  11. Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione? – Il piano del consumatore (ora “ristrutturazione dei debiti del consumatore”) non richiede il voto dei creditori ma solo l’omologazione del giudice; l’accordo, invece, necessita dell’adesione della maggioranza dei crediti. Inoltre il piano è riservato a consumatori e imprenditori minori, mentre l’accordo è aperto a tutti i debitori non fallibili.
  12. Posso proporre un accordo ai creditori senza passare per il tribunale? – Sì, tramite la composizione negoziata o un semplice accordo stragiudiziale. Tuttavia tali accordi non producono automaticamente effetti verso l’erario e l’INPS se non sono omologati o trasfusi in un piano di ristrutturazione.
  13. Il pignoramento del conto blocca tutti i pagamenti dell’azienda? – Il conto viene bloccato per l’importo indicato nell’atto; le somme eccedenti restano nella disponibilità dell’azienda. Tuttavia il blocco può compromettere la liquidità. Chiedere la conversione o la sospensione può salvaguardare l’operatività.
  14. Come vengono trattati i debiti bancari nelle procedure di sovraindebitamento? – I debiti bancari rientrano nel piano e possono essere falcidiati; le banche possono esprimere osservazioni. Se l’esecuzione ipotecaria è in corso, il giudice può sospenderla .
  15. Le cartelle prescritte possono essere inserite nella rottamazione? – Le cartelle prescritte dovrebbero essere contestate; inserirle nella rottamazione comporta la rinuncia a eccepire la prescrizione. È consigliabile impugnarle e richiederne l’annullamento.
  16. Se sono già decaduto da una precedente rottamazione, posso aderire alla rottamazione-quinquies? – Sì, la legge consente la riammissione dei carichi decaduti dalle precedenti definizioni , purché al 30 settembre 2025 non siano state pagate tutte le rate della rottamazione-quater .
  17. Quando conviene richiedere la composizione negoziata? – Conviene quando l’azienda è ancora operativa ma presenta tensioni finanziarie e vuole evitare l’insolvenza. La composizione negoziata consente di trattare con i creditori e di adottare misure protettive, migliorando le prospettive di continuità .
  18. Il gestore della crisi può essere scelto liberamente? – No. Il gestore è nominato dall’OCC o, in mancanza, dal presidente del tribunale. Tuttavia il debitore può indicare un professionista di fiducia che faccia parte dell’OCC .
  19. Quanto dura una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore? – La durata dipende dalla complessità, ma il Codice della Crisi mira a tempi brevi (6–12 mesi per l’omologazione). Il piano può prevedere pagamenti fino a 5 anni; alla fine, se tutto è stato rispettato, è prevista l’esdebitazione.
  20. Le procedure di sovraindebitamento sono pubbliche? – Sì, gli atti principali (domanda, decreto di omologazione) sono pubblicati sul sito del tribunale. Tuttavia la privacy del debitore è tutelata nei limiti previsti dalla legge.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Simulazione A: ditta individuale di carpenteria con cartelle fiscali

Scenario: l’impresa “Metal Serr” è una ditta individuale che produce strutture metalliche per capannoni. A dicembre 2025 riceve tre cartelle di pagamento per un totale di € 120.000: € 60.000 di IVA, € 30.000 di contributi INPS per i dipendenti e € 30.000 di ritenute. L’azienda ha un fatturato di € 500.000 ma margini ridotti e non può pagare subito.

Opzioni:

  1. Ricorso per vizi: analizzando le cartelle si scopre che una cartella (30 mila euro di ritenute) riguarda anni ormai prescritti e che l’atto presupposto non è stato notificato. Con il ricorso si può ottenere l’annullamento di tale cartella. Stimiamo di ridurre il debito di € 30.000.
  2. Rateazione e rottamazione: per l’IVA e i contributi, l’azienda può aderire alla rottamazione-quinquies. Presenta domanda entro il 30 aprile 2026. L’agente comunica che, al netto di sanzioni e interessi (40% dell’importo), l’azienda dovrà versare € 54.000 in 54 rate bimestrali da € 1.000. In 9 anni paga solo il capitale, senza interessi .
  3. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: se l’azienda non riesce a sostenere i pagamenti, può ricorrere alla procedura ex art. 65 C.C.I.I. Prepara un piano che prevede il pagamento di € 50.000 in 5 anni con la cessione del quinto dello stipendio del titolare (imprenditore individuale) e la rinuncia dei creditori al residuo. Il giudice omologa il piano perché assicura ai creditori una somma superiore a quella realizzabile con la liquidazione .

Risultato: grazie alla combinazione di ricorso, rottamazione e procedura di ristrutturazione, l’azienda riduce i debiti da € 120.000 a € 80.000, con rate sostenibili e salvaguardia dell’attività.

8.2 Simulazione B: S.r.l. di carpenteria con debiti bancari e fiscali

Scenario: la società “Steel Frame S.r.l.” ha debiti bancari per € 300.000 (mutui e scoperti), debiti fiscali per € 200.000 e debiti verso fornitori per € 150.000. Le entrate mensili sono di € 100.000, ma gli incassi vengono ritardati. Le banche minacciano la revoca degli affidamenti.

Strategia proposta dallo Studio Monardo:

  1. Composizione negoziata: la società accede alla procedura prevista dal D.L. 118/2021. Viene nominato un esperto che, dopo aver analizzato la situazione economica, convoca i creditori (banche, Agenzia Entrate, INPS, fornitori) . L’azienda presenta un piano di risanamento che prevede:
  2. riduzione dei costi e dismissione di rami non redditizi;
  3. cessione di un capannone non più utilizzato per € 400.000;
  4. rinegoziazione dei mutui con allungamento della durata e riduzione del tasso;
  5. adesione alla rottamazione-quinquies per i debiti fiscali.
  6. Accordo stragiudiziale con le banche: grazie alla presenza dell’esperto, le banche accettano di consolidare le esposizioni e sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate, in attesa della vendita del capannone.
  7. Rottamazione-quinquies e accordo di ristrutturazione: la società presenta domanda di rottamazione per € 200.000 di debiti fiscali, riducendo l’importo a € 120.000 da pagare in 9 anni . Per i debiti residui propone un accordo di ristrutturazione ai fornitori, con pagamento del 60% entro 3 anni.
  8. Risultati attesi: l’azienda ottiene la sospensione delle azioni esecutive, salvaguarda il rapporto con le banche e riduce il carico fiscale; la vendita del capannone consente di rimborsare una parte dei debiti e di ristrutturare la restante quota.

9. Conclusioni

La gestione dei debiti in un’impresa di carpenteria metallica non può essere improvvisata. Le normative fiscali, previdenziali e bancarie sono complesse e si evolvono continuamente. Nel 2026, il legislatore ha introdotto strumenti nuovi come la rottamazione-quinquies e ha consolidato le procedure di ristrutturazione dei debiti e di composizione negoziata. Tuttavia, la chiave per uscirne vittoriosi è agire tempestivamente, conoscere i propri diritti e affidarsi a professionisti esperti.

In questo articolo abbiamo analizzato:

  • Le principali norme della riscossione, tra cui gli artt. 25, 50, 72-bis e 72-ter del D.P.R. 602/1973 e gli artt. 19–21 del D.Lgs. 546/1992 .
  • Le procedure dopo la notifica di una cartella, di un avviso di addebito e di un’intimazione, con i termini per impugnare e le strategie difensive.
  • Le soluzioni legali: ricorso tributario, sospensione dell’atto, rateazione, pignoramento presso terzi e conversione, oltre alle procedure di sovraindebitamento e di composizione negoziata .
  • La nuova rottamazione-quinquies e gli strumenti deflattivi per ridurre sanzioni e interessi .
  • Gli errori da evitare, le domande più frequenti e due simulazioni pratiche.

Il messaggio principale è che esistono soluzioni: la legge offre numerosi strumenti per contestare debiti non dovuti, rateizzare quelli dovuti e, se necessario, ristrutturare o liquidare il debito proteggendo la continuità dell’impresa. Tuttavia, ogni situazione è diversa e richiede una valutazione personalizzata.

Affidati all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e al suo team

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, con la sua esperienza in diritto bancario e tributario e la sua qualifica di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, può analizzare la tua posizione, individuare i vizi degli atti, proporre ricorsi efficaci e accompagnarti nelle trattative con fisco, INPS e banche. Il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti è in grado di:

  • fermare i pignoramenti e le procedure esecutive;
  • negoziare piani di rientro sostenibili e transazioni fiscali;
  • predisporre piani di ristrutturazione dei debiti e assisterti nel percorso di esdebitazione;
  • tutelare il tuo patrimonio personale e professionale.

Non aspettare che sia troppo tardi. Ogni giorno di ritardo può compromettere la possibilità di difendersi e aumentare le somme dovute. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff sapranno valutare la tua situazione e indicarti le strategie legali più adatte per salvare la tua azienda di carpenteria e ripartire con serenità.

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