Introduzione
La realizzazione di impianti solari termici richiede spesso investimenti rilevanti e l’accesso a finanziamenti pubblici e bancari. Incentivi come il superbonus, il Conto Termico 2.0 e, dal 7 agosto 2025, il Conto Termico 3.0 permettono di recuperare parte dei costi per pannelli e sistemi di accumulo. Tuttavia, la gestione degli anticipi fiscali, la cessione del credito e l’incertezza legata alla revoca dei bonus possono esporre l’installatore a debiti tributari e bancari. Se l’impresa accumula debiti verso l’erario (cartelle di pagamento, avvisi di addebito o accertamenti) o verso le banche (prestiti, ipoteche), rischia procedure di pignoramento del conto corrente, fermi amministrativi sui veicoli, iscrizioni ipotecarie sugli immobili e, nei casi più gravi, l’espropriazione. Per difendersi occorre conoscere le norme, i termini per impugnare gli atti e le misure di definizione agevolata.
In questo articolo completo e aggiornato a gennaio 2026 illustreremo le principali tutele legali a disposizione di un installatore solare termico che si trova in una condizione di sovraindebitamento. L’obiettivo è offrire un’analisi giuridica e pratica su come contestare gli atti del Fisco e delle banche, evitare errori comuni e sfruttare gli strumenti di risanamento previsti dalla legge. Verranno analizzati:
- le procedure di riscossione e i limiti all’espropriazione della prima casa;
- il pignoramento del conto corrente e le regole sui prelievi forzosi;
- l’iscrizione di ipoteca e il fermo amministrativo dei veicoli;
- la rateizzazione delle cartelle e le conseguenze sul potere cautelare dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione;
- le soluzioni giudiziali e stragiudiziali: definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, piani di rateizzazione e composizione negoziata della crisi d’impresa;
- i rimedi per ottenere la esdebitazione e ripartire senza debiti residui.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e lo staff multidisciplinare
L’articolo è stato elaborato con il contributo professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con pluriennale esperienza nel diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo:
- coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti, specializzati nella tutela dei contribuenti contro cartelle, ipoteche e pignoramenti;
- è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 3/2012;
- è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e assiste privati e aziende nella predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione;
- svolge il ruolo di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordinando le trattative con banche e fornitori per la composizione negoziata.
Grazie alla formazione multidisciplinare dello studio, l’Avv. Monardo può offrire:
- analisi degli atti esecutivi (cartelle, preavvisi, ipoteche) per individuare vizi formali e sostanziali;
- presentazione di ricorsi amministrativi e giudiziari per annullare o sospendere le pretese fiscali;
- negoziazione con le banche per la ristrutturazione dei debiti e la riduzione degli interessi;
- redazione di piani di rientro, soluzioni giudiziali e stragiudiziali per ridurre l’esposizione debitoria;
- assistenza nelle procedure di definizione agevolata e nella richiesta di rateizzazione.
📩 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
1 Contesto normativo e giurisprudenziale
Per comprendere come difendersi da Fisco e banche è fondamentale conoscere le norme che regolano la riscossione coattiva, i limiti al pignoramento e le procedure di composizione della crisi. Di seguito una panoramica aggiornata a gennaio 2026.
1.1 Limiti all’espropriazione immobiliare: l’art. 76 D.P.R. 602/1973 e la tutela della prima casa
Il D.P.R. 602/1973 disciplina la riscossione coattiva delle imposte sul reddito. L’art. 76 stabilisce che l’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione immobiliare nei confronti del contribuente quando l’immobile:
- è l’unico bene di proprietà del debitore;
- è adibito ad uso abitativo e costituisce la sua residenza anagrafica;
- non è di lusso (categorie catastali A/8 e A/9);
In questi casi l’agente “non dà corso all’espropriazione” . Se l’immobile non rientra in queste condizioni, l’espropriazione è ammessa solo se l’importo complessivo del credito supera 120.000 euro e sono trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca . Questa protezione è stata introdotta con il decreto del fare (D.L. 69/2013) e viene confermata in numerose pronunce della Corte di Cassazione, tra cui l’ordinanza n. 32759/2024, che ribadisce l’impignorabilità dell’unica abitazione del contribuente non di lusso.
Principio di diritto (Cass. 32759/2024). La Corte ha chiarito che, se l’espropriazione immobiliare esattoriale è stata avviata prima dell’entrata in vigore del decreto del fare ma il processo esecutivo è ancora pendente al 21 agosto 2013, l’azione non può proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata se l’immobile ha le caratteristiche della prima casa . La protezione, però, riguarda solo i crediti tributari: banche, fornitori e altri creditori privati possono pignorare l’immobile secondo le regole generali del codice di procedura civile (artt. 495 e 499 c.p.c.).
1.2 Iscrizione di ipoteca: art. 77 D.P.R. 602/1973 e controllo sul preavviso
L’iscrizione di ipoteca è un atto cautelare con cui l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione tutela il proprio credito prima di avviare l’esecuzione. L’art. 77 prevede che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni di cui all’art. 50, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per un importo pari al doppio del credito . L’agente può iscrivere ipoteca anche a scopo cautelare, purché il debito non sia inferiore a 20.000 euro .
È obbligatorio notificare una comunicazione preventiva che avvisa il contribuente dell’intenzione di iscrivere l’ipoteca e concede 30 giorni per pagare. Solo dopo la scadenza di tale termine l’ipoteca può essere formalmente iscritta . La mancata notifica del preavviso costituisce motivo di annullamento della misura. Inoltre, se l’importo complessivo del credito è inferiore al 5 % del valore dell’immobile, il concessionario deve prima iscrivere ipoteca e solo dopo, decorso il semestre, avviare l’espropriazione .
Cassazione 17031/2024: ipoteca e rateizzazione
La Corte di Cassazione, ordinanza 20 giugno 2024 n. 17031 (Sezione tributaria) ha affermato un principio importante in materia di rateizzazione del debito. Se il contribuente presenta una richiesta di rateazione, l’agente della riscossione non può iscrivere l’ipoteca finché la domanda non è rigettata o finché il contribuente non decade dal piano rateale. La Corte ricorda che l’art. 19, comma 1‑quater, del D.P.R. 602/1973 stabilisce che, a seguito della richiesta di dilazione, non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche finché la richiesta non viene respinta . Solo dopo il rigetto o la decadenza è possibile procedere all’iscrizione . La mancanza di tali presupposti può essere eccepita dal contribuente nel giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria .
1.3 Fermo amministrativo sui veicoli: art. 86 D.P.R. 602/1973
Il fermo amministrativo è un provvedimento con cui l’agente della riscossione blocca l’utilizzo di un veicolo, autoscafi o aeromobile intestato al debitore. Ai sensi dell’art. 86, decorso inutilmente il termine di pagamento di 60 giorni, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili registrati, notificando al debitore una comunicazione preventiva che concede 30 giorni per pagare . Se il bene è strumentale all’attività d’impresa o professionale, il debitore può dimostrarlo e chiedere che il fermo non sia iscritto . Chi circola con un veicolo sottoposto a fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 214 del Codice della strada .
1.4 Pignoramento del conto corrente: art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 e massima della Cassazione 28520/2025
L’art. 72‑bis consente all’Agente della Riscossione di emettere un ordine di pagamento diretto nei confronti delle banche o di altri terzi debitori del contribuente. Quando il credito pignorato consiste nel saldo di un conto corrente bancario, la banca deve versare al Fisco le somme dovute entro 60 giorni per i crediti già maturati e alle rispettive scadenze per quelli futuri . La norma prevede che il pignoramento possa essere notificato anche dall’impiegato della stessa Agenzia della riscossione senza l’assistenza dell’ufficiale giudiziario .
Con la sentenza n. 28520/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che, nel pignoramento esattoriale del conto corrente, la banca è obbligata a pagare non solo il saldo positivo esistente al momento del pignoramento, ma anche gli accrediti successivi che maturano entro 60 giorni (c.d. spatium deliberandi). La banca deve riversare tali somme all’Agenzia anche se il conto aveva un saldo negativo all’atto della notifica . Questa regola, contenuta nell’art. 72‑bis, resterà valida fino all’entrata in vigore del Testo Unico sulla riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33) .
1.5 Rateizzazione del debito: art. 19 D.P.R. 602/1973 e sospensione della riscossione
Il contribuente può chiedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo quando si trova in difficoltà economica. L’art. 19 consente di ottenere un piano fino a 72 rate mensili, esteso a 120 rate in caso di comprovato stato di grave difficoltà. Durante il periodo in cui la domanda di rateizzazione è pendente, l’Agenzia non può procedere a nuove iscrizioni ipotecarie o fermi amministrativi . Se la richiesta è accolta e il contribuente rispetta il piano, la riscossione resta sospesa. Al contrario, il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio, con immediata ripresa delle azioni esecutive.
1.6 Diritti del contribuente: Statuto del contribuente (L. 212/2000)
Lo Statuto dei diritti del contribuente garantisce principi di conoscenza, trasparenza e contraddittorio. L’art. 6 impone all’amministrazione di assicurare l’effettiva conoscenza degli atti da parte del contribuente, comunicandoli al domicilio effettivo e con modalità idonee a preservare la riservatezza . L’amministrazione deve inoltre informare il contribuente di ogni fatto o circostanza che potrebbe comportare il mancato riconoscimento di un credito o l’irrogazione di una sanzione, chiedendo l’integrazione della documentazione .
L’art. 6‑bis, introdotto nel 2024 e modificato dal D.L. 39/2024, consacra il principio del contraddittorio: tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo . La norma prevede che l’amministrazione comunichi al contribuente lo schema di atto e assegni un termine non inferiore a 60 giorni per formulare osservazioni; l’atto non può essere adottato prima della scadenza . L’assenza del contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto. Il decreto legge 39/2024 ha precisato che il principio si applica solo agli atti recanti una pretesa impositiva e non agli atti per i quali sono previste altre forme di interlocuzione .
1.7 Composizione della crisi da sovraindebitamento: Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa
Per i debitori non soggetti alle procedure concorsuali (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative), la Legge 27 gennaio 2012 n. 3 offre tre strumenti di composizione della crisi:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori e omologazione del tribunale.
- Piano del consumatore, dedicato ai debitori che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale.
- Liquidazione del patrimonio, con possibilità di esdebitazione.
L’art. 8 consente al proponente di ristrutturare i debiti con qualsiasi forma, anche mediante la vendita di beni futuri; può prevedere una moratoria di un anno per i creditori assistiti da privilegio o ipoteca . L’art. 9 stabilisce che la proposta deve essere depositata presso il tribunale con una relazione dell’OCC, elencando i creditori, l’entità dei debiti, i beni e i redditi; la domanda sospende il pagamento degli interessi sui debiti chirografari .
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha riformato la materia e, all’art. 268, prevede la liquidazione controllata per i soggetti sovraindebitati. Il debitore o il creditore può chiedere l’apertura della procedura; se i debiti non superano una determinata soglia (50.000 euro, ridotta a 20.000 euro con successive modifiche), la liquidazione non è aperta . Determinati beni (stipendi, pensioni, beni impignorabili, beni di famiglia) sono esclusi dalla liquidazione . La presentazione della domanda sospende gli interessi sui debiti chirografari .
In fase finale, il debitore persona fisica può chiedere la esdebitazione dei debiti residui non soddisfatti, secondo l’istituto dell’art. 14‑terdecies L. 3/2012 (non qui riprodotto) e gli articoli 283‑292 del Codice della crisi. L’esdebitazione estingue i debiti non pagati (salvo quelli derivanti da obbligazioni alimentari) e consente al debitore di ripartire da zero.
1.8 Composizione negoziata della crisi d’impresa: D.L. 118/2021 e Codice della crisi
Per gli imprenditori in difficoltà, il D.L. 118/2021, convertito con L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. Dal 15 novembre 2021 l’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in squilibrio economico o finanziario ma ha possibilità di risanamento può chiedere la nomina di un esperto presso la Camera di Commercio competente . L’esperto facilita le trattative con creditori, banche e altri soggetti per individuare una soluzione che consenta di superare la crisi, anche tramite la cessione d’azienda . La domanda è presentata tramite una piattaforma telematica nazionale e richiede il pagamento di un diritto di segreteria . Oggi la procedura è stata recepita nel Codice della crisi d’impresa (artt. 12 e ss.) e rappresenta uno strumento flessibile per prevenire l’insolvenza.
1.9 Definizione agevolata dei carichi: rottamazione‑quater e riammissione 2025
Con la Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) è stata introdotta la rottamazione‑quater dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La definizione consente di pagare solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora. Le rate scadono a luglio e novembre di ciascun anno. La Legge 15/2025 (conversione del D.L. 202/2024, c.d. Milleproroghe 2024) ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti: entro il 30 aprile 2025 era possibile presentare una domanda di riammissione alla rottamazione‑quater; l’Agenzia ha comunicato l’importo dovuto entro il 30 giugno 2025 e la prima rata andava versata entro il 31 luglio 2025 . In alternativa, si poteva pagare in 10 rate con scadenze al 31 luglio e 30 novembre 2025 e, successivamente, al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027 . Il mancato versamento di una rata comporta la revoca della definizione con la pretesa integrale del debito . Un’informativa SEAC dell’11 luglio 2025 riepiloga i termini di riammissione e ricorda che il debito residuo deve essere saldato entro il 31 dicembre 2024 con interessi del 2 % .
1.10 Misure di incentivo per impianti solari e possibili rischi
Gli installatori di impianti solari termici possono beneficiare di incentivi statali che però comportano obblighi di rendicontazione e rischi di recuperi fiscali:
- Superbonus 110 % e 90 % (D.L. 34/2020 e successive modifiche) che permettono la detrazione integrale delle spese per interventi di efficienza energetica. Le continue proroghe e restrizioni (es. plafond di spesa, SAL del 30 %) hanno generato contenziosi con l’Agenzia delle Entrate in caso di irregolarità nella cessione del credito o di non conformità dei lavori.
- Conto Termico 2.0 (D.M. 16 febbraio 2016) che riconosce contributi in conto capitale fino al 65 % delle spese; dal 25 dicembre 2025 è in vigore il Conto Termico 3.0 (D.M. 7 agosto 2025). Secondo le regole applicative pubblicate dal ministero, il Conto Termico 3.0 incentiva impianti solari e sistemi di accumulo fino al 65 % delle spese e ammette interventi su edifici dell’ambito terziario; per i privati sono incentivate solo le fonti termiche rinnovabili, escludendo il fotovoltaico . Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori .
Un installatore che non rispetti i requisiti tecnici, i massimali di spesa o i tempi di rendicontazione rischia il recupero dell’incentivo e l’emissione di una cartella di pagamento. Inoltre, l’eventuale incasso di crediti d’imposta può essere pignorato con la procedura ex art. 72‑bis se l’installatore ha altri debiti tributari.
2 Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto
2.1 Cartella di pagamento e avvisi di addebito
Gli atti di riscossione più frequenti sono la cartella di pagamento (emessa da Agenzia delle Entrate‑Riscossione) e l’avviso di addebito (emesso da INPS e altri enti). Quando riceve una cartella, l’installatore deve verificare:
- Validità della notifica: la notifica deve essere effettuata nel rispetto delle norme (via PEC, posta raccomandata o messo notificatore). La cartella deve essere comunicata al domicilio effettivo del contribuente secondo l’art. 6 dello Statuto .
- Prescrizione del credito: molte imposte si prescrivono in 5 o 10 anni (es. IVA, IRPEF) dal momento della notifica dell’atto; occorre controllare la data degli avvisi.
- Motivazione e allegati: la cartella deve indicare in modo chiaro il dettaglio degli importi e i riferimenti agli atti presupposti (avviso di accertamento, avviso bonario). La mancanza di motivazione rende la cartella annullabile.
Una volta ricevuta la cartella, il contribuente ha 60 giorni per proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). Il ricorso sospende l’obbligo di pagamento se il giudice concede la sospensione dell’esecuzione.
2.2 Preavviso di fermo e fermo amministrativo
Se il contribuente non paga la cartella, l’Agenzia può inviare un preavviso di fermo sui veicoli. Il preavviso concede 30 giorni per regolarizzare la posizione e informare l’agente se il veicolo è strumentale all’attività. Dopo questo termine, l’agenzia iscrive il fermo nei registri, impedendo la circolazione del veicolo . Il debitore può chiedere l’annullamento se il bene è indispensabile all’attività (autocarro per trasporto pannelli solari, furgone per manutenzioni). Circolare con veicoli sottoposti a fermo comporta una sanzione amministrativa .
2.3 Preavviso di ipoteca e iscrizione di ipoteca
Il passo successivo è l’iscrizione di ipoteca sugli immobili. L’agente invia una comunicazione preventiva ex art. 77 che concede 30 giorni per pagare. Decorso tale termine, il ruolo costituisce titolo per l’iscrizione . L’iscrizione può essere eseguita anche se non ricorrono ancora i presupposti per l’espropriazione, purché il credito sia di almeno 20.000 euro . Se il contribuente ha presentato domanda di rateizzazione, l’ipoteca non può essere iscritta finché la richiesta non è rigettata o finché non interviene la decadenza .
L’atto di iscrizione ipotecaria può essere impugnato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni per i debiti tributari o dinanzi al giudice ordinario per i debiti previdenziali. Motivi di ricorso: mancanza di preavviso, importo del debito inferiore a 20.000 euro, prescrizione, mancata notifica dell’atto presupposto, presenza di istanza di rateizzazione.
2.4 Pignoramento dei crediti verso terzi e conto corrente
Il pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72‑bis è un procedimento rapido: l’Agente notifica un ordine di pagamento alla banca e al contribuente; la banca deve comunicare entro 5 giorni l’esistenza del conto e, se il saldo è positivo, versare le somme entro 60 giorni . La Cassazione 28520/2025 ha stabilito che il versamento comprende anche gli accrediti successivi maturati entro 60 giorni, indipendentemente dal saldo iniziale . Il contribuente può impugnare l’atto di pignoramento per vizi formali (mancanza della firma del funzionario, difetto di notifica) o sostanziali (prescrizione del credito, importo errato). L’opposizione va proposta al giudice ordinario entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto (art. 617 c.p.c.).
2.5 Espropriazione immobiliare e vendita forzata
Se il debito è superiore a 120.000 euro e l’immobile non costituisce prima casa, l’agenzia può procedere con l’espropriazione immobiliare. Il pignoramento immobiliare va notificato e trascritto nei registri immobiliari; l’azione può essere intrapresa solo dopo sei mesi dall’iscrizione di ipoteca . Durante la procedura, il debitore può proporre opposizioni agli atti esecutivi, chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) o l’estinzione della procedura mediante pagamento rateale.
In caso di beni mobili registrati (veicoli, imbarcazioni, aeromobili) la procedura esecutiva segue le regole del pignoramento mobiliare; i creditori possono intervenire fino al momento della vendita. Per un installatore di impianti solari che utilizza mezzi per trasporto dei materiali, il fermo o pignoramento può bloccare l’attività: è quindi strategico prevenire la misura con la rateizzazione o con il piano del consumatore.
2.6 Tempistiche riassuntive
| Atto | Termine per pagare o impugnare | Normativa di riferimento |
|---|---|---|
| Cartella di pagamento | 60 giorni per pagare o ricorrere | Art. 19 D.Lgs. 546/1992; art. 6 Statuto; art. 6‑bis (contraddittorio) |
| Preavviso di fermo | 30 giorni per pagare; possibile dimostrare che il veicolo è strumentale all’attività | Art. 86 D.P.R. 602/1973 |
| Fermo amministrativo | Si può chiedere la cancellazione se il bene è strumentale o se il credito è prescritto | Art. 86 D.P.R. 602/1973 |
| Preavviso di ipoteca | 30 giorni per pagare | Art. 77 D.P.R. 602/1973 |
| Iscrizione di ipoteca | Impugnabile entro 60 giorni (giudice tributario) | Art. 77 D.P.R. 602/1973 ; Cass. 17031/2024 |
| Pignoramento del conto | Banca deve versare entro 60 giorni; il debitore può opporsi entro 20 giorni | Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 ; Cass. 28520/2025 |
| Espropriazione immobiliare | Possibile solo se il debito supera 120.000 euro e non riguarda la prima casa; avvio dopo 6 mesi dall’ipoteca | Art. 76 D.P.R. 602/1973 |
| Richiesta di rateizzazione | Inibisce nuove ipoteche/fermi fino alla decisione | Art. 19 D.P.R. 602/1973 |
3 Difese e strategie legali
3.1 Contestare la cartella di pagamento
Dopo avere verificato la regolarità della notifica, la prima difesa consiste nel presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni. È consigliabile affidarsi a un avvocato tributarista per individuare le eccezioni opportune:
- Prescrizione o decadenza del credito: se l’avviso di accertamento è prescritto o se la cartella è stata notificata oltre il termine di legge (cinque anni per le imposte dirette, tre anni per il bollo auto, dieci anni per i tributi erariali), si chiede l’annullamento.
- Mancata motivazione: in assenza di indicazione delle somme e degli atti presupposti, la cartella è nulla.
- Difetto di contraddittorio: se l’amministrazione non ha instaurato il contraddittorio preventivo quando previsto dall’art. 6‑bis (ad esempio in caso di accertamento con adesione o invio di comunicazioni per recupero di crediti d’imposta), l’atto è annullabile .
- Nullità del ruolo: eventuali vizi del ruolo (mancata sottoscrizione, mancanza di delega) si riflettono sulla cartella.
È possibile anche presentare istanza in autotutela all’Agenzia delle Entrate o all’INPS per richiedere l’annullamento o la sgravazione senza dover ricorrere in giudizio. L’autotutela è discrezionale ma può essere efficace quando l’errore è evidente (esempio: doppio pagamento, codice fiscale errato).
3.2 Richiedere la rateizzazione o la sospensione
Se la cartella è corretta ma non è possibile pagare subito, la strada migliore è chiedere la rateizzazione. La domanda va presentata online sul sito dell’Agenzia Entrate‑Riscossione. Se il debito è inferiore a 120.000 euro, è possibile ottenere una dilazione fino a 72 rate senza necessità di documentare la situazione economica; per importi superiori occorre allegare l’ISEE aziendale o l’indice di liquidità (DL 50/2017). Durante l’esame della domanda non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche .
La rateizzazione consente di regolarizzare la posizione e, nel contempo, di evitare il pignoramento del conto corrente. Tuttavia è essenziale rispettare puntualmente le scadenze: il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza e il ripristino dell’azione esecutiva.
Oltre alla rateizzazione, la legge prevede la sospensione legale delle cartelle in alcune ipotesi (esempio: procedure concorsuali, ricorsi pendenti). È possibile richiedere la sospensione presentando la documentazione che attesta la pendenza della lite o la domanda di sovraindebitamento. L’Agenzia sospende la riscossione e comunica l’esito entro 90 giorni.
3.3 Impugnare il preavviso di fermo e il fermo amministrativo
L’installatore che riceve un preavviso di fermo può presentare istanza all’Agenzia per dimostrare che il veicolo è strumentale all’attività (ad esempio furgoni attrezzati per l’installazione di pannelli). La prova può consistere in fatture, iscrizione al registro delle imprese, foto del mezzo allestito. Se l’agenzia non accoglie l’istanza e iscrive il fermo, è possibile proporre opposizione al giudice ordinario per far dichiarare l’illegittimità del provvedimento. Gli argomenti tipici:
- mancato preavviso di 30 giorni;
- veicolo strumentale all’attività (art. 86 D.P.R. 602/1973) ;
- debito prescritto o oggetto di rateizzazione;
- carenza di motivazione.
L’opposizione deve essere proposta entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento presso il tribunale del luogo di residenza del debitore.
3.4 Impugnare l’iscrizione ipotecaria
Come anticipato, l’iscrizione di ipoteca può essere contestata per:
- mancanza di comunicazione preventiva;
- importo inferiore a 20.000 euro (ipoteca non consentita );
- prima casa (l’ipoteca può essere iscritta ma non è consentita l’espropriazione; tuttavia il pignoramento potrebbe essere opposto ai sensi dell’art. 76 );
- richiesta di rateizzazione pendente o accettata ;
- prescrizione del credito.
Il ricorso va proposto al giudice tributario entro 60 giorni o al giudice ordinario se il debito è previdenziale. In pendenza del giudizio è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione.
3.5 Opporsi al pignoramento del conto corrente
Nel pignoramento ex art. 72‑bis la banca è terzo pignorato; il debitore può contestare l’atto con opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Le principali eccezioni riguardano:
- mancanza della sottoscrizione del funzionario abilitato;
- notificazione irregolare dell’ordine di pagamento;
- erronea identificazione del conto (es. conto cointestato o saldo negativo);
- importo pignorato eccedente il debito o comprensivo di sanzioni/interesti cancellati dalla definizione agevolata.
Una difesa peculiare riguarda l’applicazione dell’art. 545 c.p.c. (limiti alla pignorabilità delle somme necessarie al sostentamento). Sebbene il pignoramento fiscale consenta il prelievo dell’intero saldo, la giurisprudenza ha riconosciuto la necessità di mantenere un minimo vitale in analogia con i crediti da lavoro. L’Avv. Monardo potrà valutare se proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria per ottenere la restituzione della parte indebita.
3.6 Difendersi dalle banche: piani di ristrutturazione e negoziazione
Oltre al Fisco, l’installatore può avere debiti verso le banche per finanziamenti o leasing. Le banche possono iscrivere ipoteca e avviare l’esecuzione immobiliare senza i limiti previsti per l’agente della riscossione. È quindi cruciale intervenire con:
- ristrutturazione del mutuo: il debitore può chiedere una rimodulazione della durata e della rata, l’allungamento del piano o la sospensione del pagamento delle rate (moratoria). In presenza di garanzie pubbliche (es. Fondo centrale di garanzia per le PMI) la banca può concedere la ristrutturazione alle condizioni previste dal Decreto Liquidità.
- accordo transattivo: con l’assistenza dell’Avv. Monardo è possibile negoziare un accordo a saldo e stralcio che riduca il debito residuo; spesso le banche preferiscono incassare una somma immediata piuttosto che procedere all’esecuzione giudiziale.
- piano del consumatore o accordo di ristrutturazione in tribunale: l’art. 8 L. 3/2012 consente di proporre un piano in cui le banche rinunciano agli interessi di mora e riducono il capitale . Il piano può prevedere un’attesa fino a un anno per i creditori privilegiati.
3.7 Usufruire della definizione agevolata (rottamazione‑quater) e riammissione
Se l’installatore ha già aderito alla rottamazione‑quater ma è decaduto per il mancato pagamento di una o più rate scadute entro il 31 dicembre 2024, la Legge 15/2025 gli permette di essere riammesso. Occorreva presentare la domanda entro il 30 aprile 2025; l’Agenzia comunica l’importo dovuto entro il 30 giugno 2025 e il pagamento va effettuato entro il 31 luglio 2025 (in unica soluzione o in 10 rate). Le scadenze successive sono fissate al 31 luglio e 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027 . Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita definitiva dei benefici .
3.8 Attivare la procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo o liquidazione)
Per chi non riesce a far fronte ai debiti, la Legge 3/2012 rappresenta un’opportunità di rinascita. Le principali soluzioni:
- Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che hanno debiti contratti per bisogni familiari o professionali di modesta entità. Il piano consente di proporre il pagamento dei debiti con rate sostenibili, prevedere la falcidia del capitale e una moratoria fino a un anno per i creditori privilegiati . Il tribunale verifica la meritevolezza del consumatore (assenza di colpa grave o frode) e omologa il piano, rendendolo vincolante anche per i creditori dissenzienti.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: aperto a imprenditori agricoli, start‑up innovative e professionisti; richiede l’adesione di almeno il 60 % dei creditori. Il debitore può prevedere la cessione di beni futuri, l’allungamento delle scadenze e la falcidia dei debiti. L’accordo è omologato dal tribunale e sospende gli interessi sui debiti chirografari .
- Liquidazione del patrimonio: se il debitore non può proporre un piano o un accordo, può chiedere la liquidazione di tutti i beni non essenziali. Il liquidatore realizza i beni e distribuisce il ricavato ai creditori. Al termine, il debitore persona fisica può ottenere la esdebitazione dei debiti residui (art. 14‑terdecies). La procedura è ora disciplinata anche dagli artt. 268 e ss. del Codice della crisi, che escludono dalla liquidazione i beni impignorabili, i crediti alimentari, il trattamento di fine rapporto e il patrimonio minimo . La domanda sospende gli interessi sui debiti chirografari .
3.9 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Per l’installatore che opera come impresa, la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 (ora nel Codice della crisi) consente di avviare, con l’assistenza di un esperto negoziatore, trattative con i creditori. La procedura prevede:
- la presentazione di un’istanza tramite la piattaforma telematica della Camera di Commercio;
- l’elaborazione di un test pratico per verificare la perseguibilità del risanamento;
- la predisposizione di un piano di risanamento e la negoziazione con banche, fornitori e Fisco, con la possibilità di ottenere una sospensione delle azioni esecutive e cautelari su richiesta al tribunale;
- la chiusura con un accordo che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la prosecuzione dell’attività .
Questa procedura è consigliata a chi, pur trovandosi in difficoltà, ha ancora possibilità di generare flussi finanziari. L’assistenza di un esperto come l’Avv. Monardo, iscritto negli elenchi, è fondamentale per gestire le trattative.
4 Strumenti alternativi e incentivi per ridurre il debito
4.1 Saldo e stralcio con l’Agenzia delle Entrate e con le banche
Il saldo e stralcio è un accordo con cui il debitore propone il pagamento di una quota del debito a fronte dell’estinzione completa. Per i debiti fiscali, il saldo e stralcio è stato previsto nel 2019 per i contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 euro, ma ad oggi non esistono normative analoghe. È comunque possibile proporre all’Agenzia un pagamento in misura ridotta nell’ambito della rateizzazione, soprattutto se il credito è ormai inesigibile o se il contribuente ha nulla da offrire; tuttavia l’accettazione è a discrezione dell’ente.
Per i debiti bancari, il saldo e stralcio è una pratica frequente: la banca accetta di ridurre il capitale (anche fino al 40 %) in cambio di un pagamento immediato. È fondamentale documentare lo stato di difficoltà, presentare un piano di rientro e, se necessario, minacciare l’azione di sovraindebitamento, che comporterebbe la falcidia giudiziale. Il supporto di professionisti esperti aumenta le possibilità di successo.
4.2 Definizione agevolata delle liti pendenti e conciliazione giudiziale
La definizione agevolata delle liti pendenti (art. 1, commi 206‑210, L. 197/2022) consente al contribuente di chiudere le cause tributarie versando l’imposta e una ridotta percentuale di sanzioni: 100 % per le pronunce favorevoli al Fisco, 40 % per le pronunce favorevoli al contribuente. È anche possibile concludere una conciliazione giudiziale in corso di causa, con riduzione del 40 % delle sanzioni e l’annullamento degli interessi di mora.
4.3 Bonus e incentivi per impianti solari: sfruttare i crediti d’imposta
Per ridurre la propria esposizione, l’installatore può utilizzare i crediti d’imposta e i contributi derivanti dagli incentivi energetici. Alcune strategie:
- Cessione del credito: i crediti derivanti da superbonus o conto termico possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari; il corrispettivo ottenuto può servire a ridurre i debiti. Occorre rispettare le comunicazioni telematiche e i termini dell’Agenzia delle Entrate.
- Compensazione dei crediti: i crediti fiscali maturati (es. IVA a credito) possono essere compensati con i debiti mediante modello F24, abbattendo l’importo delle cartelle.
- Partecipazione a bandi regionali: molte regioni italiane offrono contributi per le imprese che investono nelle energie rinnovabili; la liquidazione di tali contributi può migliorare la liquidità.
4.4 Esdebitazione e ripartenza
Al termine delle procedure di sovraindebitamento o della liquidazione controllata, l’installatore può chiedere l’esdebitazione dei debiti residui. Si tratta di una misura di “fresh start” che libera il debitore da obbligazioni non soddisfatte, consentendogli di avviare una nuova attività. Nel piano del consumatore e nell’accordo di ristrutturazione l’esdebitazione è contestuale all’omologazione; nella liquidazione del patrimonio deve essere chiesta con apposita istanza alla fine della procedura.
Per ottenere l’esdebitazione è necessario dimostrare di avere cooperato correttamente, di non avere determinato la situazione con dolo o colpa grave e di avere soddisfatto i creditori con quanto disponibile. I debiti derivanti da alimenti, assegni di mantenimento e risarcimento da fatto illecito non sono cancellabili.
5 Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare gli atti: molti debitori nascondono la testa sotto la sabbia, sperando che la situazione si risolva. In realtà, il decorso dei termini rende gli atti definitivi. È essenziale verificare tempestivamente ogni notifica.
- Pagare a rate senza piano: alcuni contribuenti versano somme sporadiche “a caso” senza presentare richiesta di rateizzazione; in assenza di piano approvato l’Agenzia considera i versamenti acconto e può procedere con il pignoramento.
- Trasferire beni a parenti: donazioni e vendite simulate per sottrarre beni al Fisco o alle banche sono facilmente revocate e possono integrare reati di sottrazione fraudolenta.
- Non documentare le difficoltà economiche: per ottenere la rateizzazione o la falcidia nei piani di sovraindebitamento occorre dimostrare l’effettiva incapacità di pagare; preparare bilanci, ISEE e contabilità è fondamentale.
- Affidarsi a professionisti improvvisati: la materia è complessa e richiede competenze tributarie, civilistiche e commerciali. Lo staff dell’Avv. Monardo include avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro in grado di fornire un’assistenza completa.
6 FAQ – Domande frequenti degli installatori solari termici
- La mia azienda ha ricevuto una cartella per crediti IRPEF, posso continuare a usufruire del superbonus? Sì, ma se non regolarizzi la cartella rischi il blocco dei crediti d’imposta o la compensazione forzata da parte dell’Agenzia. È consigliabile rateizzare il debito o aderire alla definizione agevolata.
- Il Fisco può pignorare la mia abitazione se ho debiti tributari? No, se l’immobile è l’unico di proprietà, non è di lusso e costituisce la tua residenza anagrafica, l’espropriazione non può essere avviata . Tuttavia può essere iscritta ipoteca a garanzia.
- Quanto deve essere grande il debito per consentire il pignoramento della casa? Per i debiti tributari l’esecuzione può essere avviata se il credito supera 120.000 euro e sono trascorsi sei mesi dall’iscrizione di ipoteca . Per i creditori privati non esiste una soglia minima.
- La banca può pignorare il mio conto corrente per un prestito non pagato? Sì, i creditori privati seguono la procedura ordinaria del pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.). La banca creditrice notifica l’atto al terzo (altra banca) e al debitore; il giudice fissa l’udienza e dispone il sequestro. È possibile opporsi per eccepire la prescrizione o contestare l’importo.
- Nel pignoramento fiscale la banca può prelevare anche le somme future? Secondo la Cassazione 28520/2025 la banca deve versare all’Agenzia le somme accreditate entro 60 giorni dalla notifica dell’ordine di pagamento, anche se il saldo era negativo .
- Posso salvare il furgone aziendale dal fermo amministrativo? Sì, dimostrando che il veicolo è strumentale all’attività (ad esempio per trasportare materiali e attrezzature solari) il fermo non può essere iscritto .
- Quanto tempo ho per contestare l’iscrizione ipotecaria? 60 giorni dalla notifica, rivolgendoti al giudice tributario; se il debito è previdenziale, si ricorre al giudice ordinario.
- Ho chiesto la rateizzazione: l’Agenzia può comunque iscrivere ipoteca? No, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca solo dopo il rigetto della richiesta o la decadenza dal piano .
- È vero che se salti cinque rate perdi la rateizzazione? Sì, il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa delle azioni esecutive.
- Cosa succede se non pago la rottamazione‑quater? Perdi definitivamente i benefici e il debito originario torna a essere integralmente dovuto con sanzioni e interessi .
- Posso usare i crediti d’imposta per pagare le cartelle? Sì, puoi utilizzare il modello F24 per compensare i crediti d’imposta con i debiti iscritti a ruolo. Occorre però rispettare i limiti annuali e le disposizioni dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997.
- Se vendo l’azienda, i debiti fiscali passano all’acquirente? In caso di cessione d’azienda, l’acquirente è responsabile in solido dei debiti tributari del cedente entro i limiti del valore dell’azienda ai sensi dell’art. 2560 c.c. È quindi necessario prevedere una clausola di manleva e utilizzare parte del prezzo per estinguere i debiti.
- Come funziona il piano del consumatore? È un programma presentato al tribunale tramite l’OCC per ristrutturare i debiti con rate sostenibili, prevedere la falcidia dei crediti e una moratoria fino a un anno per i creditori privilegiati . Il giudice valuta la meritevolezza e, se approva, omologa il piano.
- Cosa si intende per esdebitazione? È la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti al termine della liquidazione. Il debitore persona fisica ottiene una “seconda chance” e può ripartire senza l’onere dei debiti (salvo obbligazioni alimentari e risarcimenti da reato).
- Qual è la differenza tra accordo di ristrutturazione e composizione negoziata? L’accordo di ristrutturazione è una procedura giudiziale basata sulla Legge 3/2012 che richiede il consenso dei creditori e l’omologazione. La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021, è una procedura extragiudiziale in cui un esperto facilita le trattative; può sfociare in un accordo, in un concordato semplificato o in altre soluzioni .
- In quali casi posso aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti? Quando hai una causa tributaria in corso con l’Agenzia delle Entrate; la legge di bilancio 2023 permette di chiudere la lite versando l’imposta e una percentuale delle sanzioni, a seconda dell’esito delle pronunce.
- Posso utilizzare la procedura di sovraindebitamento se ho un’azienda individuale che installa impianti solari? Sì, se non sei assoggettabile a fallimento (ad esempio se il volume d’affari è inferiore ai limiti previsti o se sei imprenditore agricolo). Puoi scegliere tra piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione controllata.
- Il superbonus può essere revocato per irregolarità? Sì, l’Agenzia delle Entrate può recuperare il beneficio se rileva violazioni (false attestazioni di congruità, mancanza di asseverazioni). In tal caso viene emesso un avviso di recupero con sanzioni; è possibile impugnare l’atto e presentare ricorso.
- Se la mia azienda fallisce, posso essere perseguito personalmente? Per le ditte individuali e le società di persone il patrimonio del titolare o dei soci è aggredibile. Le società di capitali limitano la responsabilità, ma gli amministratori possono rispondere per omesso versamento di IVA e ritenute (art. 10‐bis e 10‐ter D.Lgs. 74/2000).
- Quanto costa rivolgersi a un OCC per il piano del consumatore? I costi variano a seconda dell’organismo; in genere comprendono il compenso del gestore e le spese vive. Lo studio dell’Avv. Monardo collabora con OCC convenzionati per garantire tariffe sostenibili.
7 Simulazioni pratiche
Per rendere concreti i principi illustrati, presentiamo alcune simulazioni numeriche riferite a un installatore di impianti solari termici.
7.1 Simulazione 1 – Debito fiscale inferiore a 120.000 euro e prima casa
Situazione: un installatore individuale ha debiti tributari per 80.000 euro e possiede un’unica abitazione del valore catastale di 200.000 euro dove risiede con la famiglia.
- Fase 1 – Cartella di pagamento: riceve cartelle per IVA e IRPEF. Dopo aver verificato la notifica e la prescrizione, decide di chiedere la rateizzazione in 72 rate. La richiesta sospende l’azione esecutiva .
- Fase 2 – Preavviso di ipoteca: l’Agenzia invia un preavviso di ipoteca. Poiché la casa è l’unica abitazione e il debito non supera 120.000 euro, l’espropriazione non può essere avviata . L’installatore paga le prime rate e l’ipoteca non viene iscritta.
- Fase 3 – Fermo amministrativo: l’installatore riceve un preavviso di fermo sul furgone. Dimostra che il veicolo è strumentale (trasporta pannelli e attrezzature) e ottiene la revoca del fermo .
Esito: grazie alla rateizzazione e alla tutela della prima casa, l’installatore mantiene l’abitazione, continua l’attività e paga il debito in maniera sostenibile.
7.2 Simulazione 2 – Debito fiscale superiore a 120.000 euro e seconda casa
Situazione: una società a responsabilità limitata che realizza impianti solari possiede due immobili: uno adibito a sede operativa e un altro dato in affitto. Ha debiti tributari per 150.000 euro.
- Fase 1 – Cartella di pagamento: la società non impugna le cartelle. L’Agenzia iscrive ipoteca su entrambi gli immobili perché il credito supera 20.000 euro .
- Fase 2 – Avvio dell’espropriazione: trascorsi sei mesi dall’ipoteca, l’agenzia avvia il pignoramento immobiliare dell’immobile concesso in affitto. L’immobile non è la sede principale né la prima casa, per cui l’espropriazione è legittima.
- Fase 3 – Soluzione: per evitare la vendita forzata la società si rivolge all’Avv. Monardo, che propone un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi della L. 3/2012. Viene presentato un piano che prevede il pagamento del 60 % dei crediti chirografari, la cessione dell’immobile pignorato per estinguere il debito privilegiato e la falcidia degli interessi. Il piano è approvato dai creditori e omologato.
Esito: la vendita dell’immobile evita la vendita coatta e permette di salvare la sede operativa. La società continua l’attività e riduce l’esposizione.
7.3 Simulazione 3 – Riammissione rottamazione‑quater
Situazione: un installatore aveva aderito alla rottamazione‑quater per un debito di 40.000 euro ma non ha pagato la rata di novembre 2024.
- Fase 1 – Decadenza: la mancata rata determina la decadenza dal beneficio e la pretesa integrale del debito.
- Fase 2 – Legge 15/2025: approfittando della riammissione, l’installatore presenta la domanda il 15 aprile 2025 . L’Agenzia comunica l’importo dovuto (38.000 euro) da pagare in 10 rate.
- Fase 3 – Pagamento: l’installatore paga la prima rata di 3.800 euro entro il 31 luglio 2025 e le altre rate secondo la scadenza prevista . Alla fine della definizione il debito è estinto.
Esito: l’installatore ha potuto recuperare la definizione agevolata e ridurre il debito senza sanzioni. La riammissione si rivela uno strumento fondamentale per chi è temporaneamente inadempiente.
7.4 Simulazione 4 – Composizione negoziata della crisi d’impresa
Situazione: una ditta individuale installa impianti solari e ha un’esposizione di 500.000 euro verso banche e fornitori. A causa della sospensione dei bonus e dell’aumento del costo dei materiali non riesce a pagare le rate del finanziamento.
- Fase 1 – Accesso alla composizione negoziata: con il supporto dell’Avv. Monardo la ditta presenta istanza alla Camera di Commercio per nominare un esperto . L’esperto valuta la situazione economica e ritiene possibile un risanamento.
- Fase 2 – Trattative: l’esperto convoca banche e fornitori; propone di cedere un ramo d’azienda e di convertire parte del debito in strumenti partecipativi. Le banche accettano la ristrutturazione del mutuo con riduzione degli interessi, mentre i fornitori accettano il pagamento del 50 % in tre anni.
- Fase 3 – Conclusione: l’accordo è formalizzato e depositato al registro delle imprese. L’Agenzia delle Entrate sospende le azioni esecutive su richiesta dell’esperto. La ditta continua l’attività e beneficia del nuovo Conto Termico 3.0 per gli impianti di teleriscaldamento.
Esito: la composizione negoziata permette di evitare la liquidazione ed è più flessibile rispetto alle procedure giudiziali.
8 Conclusione
Affrontare debiti fiscali e bancari è complesso, soprattutto per gli installatori di impianti solari termici che si trovano a gestire incentivi pubblici, cessioni di credito e investimenti importanti. Una conoscenza approfondita delle norme e una strategia tempestiva sono essenziali per difendersi da pignoramenti e ipoteche.
L’analisi condotta in questo articolo ha evidenziato:
- i limiti all’espropriazione della prima casa e la necessità di controllare l’importo del debito prima di avviare la procedura ;
- l’importanza del preavviso e del contraddittorio per ipoteche, fermi e altri atti esecutivi ;
- le opportunità offerte dalla rateizzazione, dalla definizione agevolata e dalla riammissione alla rottamazione‑quater ;
- le tutele fornite dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) ;
- l’efficacia della composizione negoziata per le imprese in difficoltà, introdotta dal D.L. 118/2021 ;
- la necessità di agire rapidamente e con l’assistenza di professionisti qualificati per evitare errori irreparabili.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono pronti ad assistere installatori, imprenditori, professionisti e privati in ogni fase: dall’analisi delle cartelle all’elaborazione di ricorsi, dalla negoziazione con banche e Fisco alla predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione. Grazie all’esperienza maturata come cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo offre soluzioni concrete e tempestive.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali efficaci per bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e cartelle esattoriali.