Installatore di pompe di calore con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Installare pompe di calore comporta investimenti iniziali elevati e il ricorso a incentivi fiscali come il superbonus 110/90/65 %. Nel triennio 2020‑2024 molti installatori hanno finanziato l’attività con cessioni del credito e anticipazioni bancarie. Quando i crediti fiscali sono stati bloccati o scontati dalle banche, molti operatori si sono ritrovati esposti verso fornitori, banche e fisco. L’attuale contesto economico e normativo rende essenziale conoscere le proprie tutele legali per evitare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e azioni esecutive.

L’ordinamento italiano tutela il “debitore onesto ma sfortunato” offrendo procedure giudiziali e stragiudiziali per ristrutturare o cancellare i debiti. La legge 3/2012 sul sovraindebitamento, confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, c.d. CCII), consente ai consumatori, ai piccoli imprenditori e ai professionisti non fallibili di accordarsi con i creditori o di liquidare il patrimonio ottenendo l’esdebitazione. Nel 2024 il terzo decreto correttivo (D.Lgs. 136/2024, “correttivo‑ter”) ha semplificato ulteriormente queste procedure, introducendo moratorie fino a due anni per i crediti privilegiati e ampliando la platea dei beneficiari . Con la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) è arrivata la rottamazione‑quinquies, che consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2023 pagando solo il capitale e i costi di notifica, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate , con sospensione delle procedure esecutive fino alla prima rata .

Nel corso del 2025 la Corte di cassazione ha emanato importanti pronunce: l’ordinanza 9549/2025 ha chiarito che nel piano del consumatore il termine di moratoria previsto dall’art. 8 L. 3/2012 è iniziale, non finale, e che il correttivo‑ter consente una moratoria fino a due anni ; la sentenza 28520/2025 ha esteso il pignoramento esattoriale anche ai nuovi accrediti sul conto corrente entro 60 giorni dall’ordine di pagamento ; altre decisioni hanno ribadito il controllo sulla meritevolezza del debitore (sent. 30108/2025) e la possibilità di avviare la liquidazione giudiziale in base allo stato d’insolvenza attuale (sent. 30903/2025). A inizio 2026 entrano in vigore le norme del Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), che sostituiscono gli artt. 72‑72‑bis D.P.R. 602/1973 ma confermano la disciplina del pignoramento .

Perché questo articolo è importante

Rischi per l’installatore – Il blocco dei crediti d’imposta per il superbonus e la contrazione della domanda hanno lasciato molti installatori con debiti verso fornitori e fisco. La normativa fiscale permette all’Agente della riscossione di pignorare i crediti del debitore presso terzi in via stragiudiziale (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973) . Le banche, a loro volta, applicano anatocismo e usura sui finanziamenti, o iscrivono ipoteche sull’abitazione.

Errori da evitare – Ignorare un preavviso di fermo o un pignoramento può portare alla perdita del conto corrente o dei beni strumentali. Anche pagare solo alcune rate della cartella senza aderire a una definizione agevolata fa decadere dai benefici. Molti debitori non conoscono i termini per opporsi o non depositano documenti completi, rendendo inammissibile il piano .

Soluzioni legali disponibili – L’ordinamento offre strumenti per sospendere, ridurre o cancellare i debiti: piani del consumatore, concordati minori, accordi di ristrutturazione, liquidazioni controllate, esdebitazione del debitore incapiente, rottamazioni e definizioni agevolate. Conoscere queste opzioni e le relative tempistiche consente di scegliere il percorso più adatto e di negoziare con banche e fisco.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con tanti anni di esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti a livello nazionale, con competenze specifiche in gestione della crisi di impresa e difesa del contribuente. È:

  • Cassazionista: patrocinante dinanzi alle giurisdizioni superiori, compresa la Corte di cassazione.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; svolge attività di professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, nominato dalle Camere di commercio per assistere gli imprenditori nelle procedure di composizione negoziata.

Lo studio assiste gli installatori di pompe di calore e altri professionisti in difficoltà attraverso:

  1. Analisi dell’atto ricevuto: valutazione di cartelle, avvisi bonari, intimazioni di pagamento, pignoramenti bancari e ipoteche. Verifica della legittimità dell’atto (motivi, notifiche, vizi formali) e del debito.
  2. Ricorsi e opposizioni: proposizione di ricorsi in Commissione tributaria, opposizioni all’esecuzione e a pignoramenti esattoriali, sospensioni e istanze cautelari.
  3. Trattative e piani di rientro: negoziazione con banche e finanziarie per ridurre o azzerare interessi anatocistici, ristrutturare mutui, ottenere moratorie e rientri sostenibili.
  4. Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: predisposizione di piani del consumatore, concordati minori e accordi di ristrutturazione; assistenza nella liquidazione controllata o nell’esdebitazione; richiesta di sospensioni e rateazioni straordinarie.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La legge sul sovraindebitamento e il Codice della crisi d’impresa

Origini della disciplina

La legge 3/2012 ha introdotto in Italia la disciplina del sovraindebitamento, permettendo a persone fisiche, professionisti e piccoli imprenditori non fallibili di risolvere una situazione di insolvenza o crisi attraverso tre strumenti: accordo con i creditori, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio. L’art. 2 definiva il sovraindebitamento come “lo stato di crisi o insolvenza del debitore non soggetto a procedure concorsuali, che comporta l’incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni” .

Dal luglio 2022 la legge è confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), D.Lgs. 14/2019, che ha riordinato la materia e introdotto la composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) . Il CCII definisce la crisi come lo stato che rende probabile l’insolvenza, con flussi di cassa prospettici inadeguati a soddisfare le obbligazioni nei successivi 12 mesi, e l’insolvenza come l’impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni . L’art. 65, come modificato dal correttivo‑ter, individua i soggetti ammessi alle procedure: consumatori, professionisti, imprenditori minori (imprese con parametri sotto determinate soglie), imprenditori agricoli, start‑up innovative e altri debitori non fallibili .

Il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024)

Il terzo decreto correttivo al CCII, entrato in vigore il 15 settembre 2024, ha introdotto importanti novità:

  • Maggiore flessibilità nelle procedure: ampliata la platea dei beneficiari e semplificate le formalità .
  • Moratoria sui crediti privilegiati: l’art. 67, co. 4, CCII (post correttivo‑ter) consente al piano del consumatore di prevedere una moratoria fino a 24 mesi per il pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, con corresponsione dei soli interessi legali .
  • Reclamo contro le decisioni del giudice: viene introdotto un reclamo per contestare l’omologa o il rigetto del piano, rafforzando le garanzie del debitore.
  • Ampliamento della platea: i soci di società di persone possono accedere come consumatori per i debiti contratti a fini personali .
  • Eliminazione di motivi di inammissibilità: è ridotto il periodo di “pregiudizio” (tre anni) che impediva l’accesso alle procedure in caso di pregressi accordi; resta l’obbligo di meritevolezza e buona fede .

Queste modifiche mirano a rendere le procedure più accessibili e a facilitare la ristrutturazione dei debiti per privati e micro‑imprese, offrendo un’alternativa concreta alla liquidazione giudiziale.

Procedure di regolazione della crisi

Il CCII prevede quattro strumenti principali per i debitori non fallibili:

  1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (piano del consumatore) – Il consumatore può proporre al giudice un piano di pagamento dei debiti contratti per esigenze personali. Il piano può prevedere la parziale soddisfazione dei creditori, includere i crediti privilegiati con moratoria fino a due anni e mantenere il mutuo sulla casa se questo è più conveniente per i creditori . Per l’omologa non è richiesto il consenso dei creditori, ma essi possono contestare la convenienza.
  2. Concordato minore – Destinato a imprenditori minori, professionisti e lavoratori autonomi che proseguono l’attività. Può prevedere la prosecuzione dell’impresa o la liquidazione, utilizzando risorse esterne a favore dei creditori . È richiesto il voto dei creditori e l’attestazione di un professionista.
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato – Permette di liquidare il patrimonio sotto la supervisione di un liquidatore nominato dal tribunale. Al termine, se il debitore ha cooperato e non ha commesso frodi, può ottenere l’esdebitazione residuale.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente – Consente al debitore privo di beni o redditi di cancellare i debiti residui dietro accertamento della meritevolezza; è prevista un’esdebitazione “automatica” per il debitore incapiente che non può offrire alcuna utilità ai creditori.

1.2 Il pignoramento esattoriale e le tutele del contribuente

Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 e pignoramento speciale

L’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 consente all’Agente della riscossione di pignorare i crediti del debitore verso terzi, come i saldi di conto corrente, senza necessità di rivolgersi al giudice. L’atto di pignoramento contiene l’ordine al terzo (ad es. la banca) di pagare il credito direttamente all’agente della riscossione entro 60 giorni per le somme già maturate e alle scadenze successive per i crediti futuri . La banca diventa custode e deve versare anche gli accrediti successivi, come confermato dalla Cassazione n. 28520/2025 .

Il pignoramento esattoriale mantiene natura processuale: pur svolgendosi in via stragiudiziale, applica, per quanto compatibile, le norme del processo esecutivo . La Cassazione ha precisato che il terzo pignorato deve versare i saldi maturati entro 60 giorni dalla notifica e i saldi futuri alle rispettive scadenze .

Testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025)

Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 ha approvato il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, destinato a sostituire dal 1° gennaio 2026 le disposizioni del D.P.R. 602/1973. Il decreto è entrato in vigore il 27 marzo 2025 e riunisce in un corpus unico le norme sui versamenti, la compensazione, la riscossione coattiva e i pignoramenti. Per quanto interessa il debitore, il nuovo testo conferma l’ordine di pagamento diretto al terzo e i termini di 60 giorni, ma estende la disciplina con maggiore coordinamento e con un regime transitorio. Pertanto, dal 2026, i pignoramenti esattoriali continueranno a seguire regole simili a quelle attuali , ma inserite nel nuovo testo unico.

Statuto del contribuente (L. 212/2000)

L’art. 6 dello Statuto del contribuente impone all’amministrazione finanziaria di assicurare al contribuente la conoscenza degli atti a lui destinati, inviandoli al domicilio effettivo o eletto, in modo da garantire la privacy e l’effettiva conoscenza . Le comunicazioni devono indicare i fatti che potrebbero comportare la negazione di un credito o l’irrogazione di sanzioni e invitare il contribuente a produrre osservazioni o documenti . L’omissione di tali informazioni può essere causa di nullità dell’atto.

1.3 La definizione agevolata delle cartelle

Rottamazione‑quater (Legge 197/2022)

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione‑quater per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Per aderire occorreva presentare una dichiarazione entro il 30 aprile 2023, scegliendo il numero di rate (massimo 18) e rinunciando agli eventuali giudizi pendenti . La definizione prevede il pagamento del solo capitale, rimborso delle spese di notifica ed esecutive, mentre sono stralciati sanzioni, interessi e aggio . Il pagamento poteva avvenire in un’unica soluzione (31 luglio 2023) o fino a 18 rate; la decadenza scatta se non si paga una rata oltre cinque giorni di ritardo .

Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025)

La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha istituito la nuova definizione agevolata “rottamazione‑quinquies”, per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, comprese sanzioni del Codice della strada e contributi previdenziali . Possono aderire anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni, purché i carichi siano compresi nell’ambito della misura . Sono esclusi i carichi oggetto di rottamazione‑quater per cui al 30 settembre 2025 risultano pagate tutte le rate .

Il contribuente può estinguere i debiti versando solo le somme a titolo di capitale e rimborso delle spese di notifica e delle procedure esecutive, mentre non sono dovuti interessi, sanzioni e aggio . L’istanza di adesione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro il 30 aprile 2026 ; l’Agente della riscossione rende disponibile nell’area riservata il prospetto dei carichi definibili .

La legge prevede due modalità di pagamento:

  1. Soluzione unica: pagamento entro il 31 luglio 2026.
  2. Rateizzazione fino a 54 rate bimestrali (9 anni): la prima tre rate maturano il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima rata le scadenze sono bimestrali (31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre) dal 2027; le ultime tre rate scadono nel 2035 . Ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro e sono dovuti interessi al 3 % annuo dal 1 agosto 2026 .

La presentazione della domanda sospende i termini di prescrizione e decadenza e blocca nuove procedure cautelari o esecutive: non si avviano fermi o ipoteche e non si proseguono le esecuzioni in corso . Se il contribuente salta la prima rata o due rate anche non consecutive, decade dalla definizione e riprendono le azioni esecutive .

1.4 Giurisprudenza recente rilevante

La sezione I civile della Corte di cassazione ha emesso nel 2025 una serie di pronunce fondamentali per i debitori:

  1. Cassazione 28520/2025 (27 ottobre 2025) – Ha affermato che nel pignoramento speciale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 la banca terza pignorata deve versare all’agente della riscossione non solo il saldo attivo esistente al momento della notifica dell’ordine di pagamento, ma anche tutte le somme che si accreditano sul conto nei 60 giorni successivi. Il pignoramento si estende quindi ai crediti futuri, anche se il saldo iniziale era negativo . La pronuncia richiama anche la prossima sostituzione delle norme con il D.Lgs. 33/2025 .
  2. Cassazione 9549/2025 (11 aprile 2025) – Riguarda la moratoria nel piano del consumatore: la Corte ha stabilito che il termine annuale previsto dall’art. 8, co. 4, L. 3/2012 è un termine iniziale, ossia il debitore deve iniziare a pagare i crediti privilegiati entro un anno dall’omologa, ma può proseguire oltre tale termine se il piano è conveniente; la modifica introdotta dal D.Lgs. 136/2024 (moratoria fino a due anni) è sostanzialmente analoga .
  3. Cassazione 30108/2025 – Ha negato l’esdebitazione al debitore dichiarato fallito perché non meritevole, sottolineando che la verifica della meritevolezza richiede l’assenza di frode, dolo o colpa grave .
  4. Cassazione 30903/2025 – Ha precisato che per aprire la liquidazione giudiziale il tribunale deve valutare l’insolvenza attuale e può basarsi su fatti sopravvenuti, anche se la società sostiene di avere accesso a finanziamenti futuri; tali affermazioni non escludono l’insolvenza .

Queste decisioni confermano la rigida interpretazione della meritevolezza e la tendenza a garantire la tutela dei creditori pubblici, ma allo stesso tempo riconoscono al piano del consumatore margini più ampi per gestire i pagamenti privilegiati.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

Quando l’installatore di pompe di calore riceve un avviso bonario, una cartella esattoriale, un’intimazione di pagamento o un pignoramento, è essenziale agire tempestivamente. Ecco le fasi principali:

2.1 Avviso bonario e accertamento esecutivo

  1. Avviso bonario (comunicazione di irregolarità) – È un invito a regolarizzare pagamenti (IVA, imposte dirette, ritenute) emersi da controlli automatizzati. Non è ancora una cartella, ma se non si paga entro 30 giorni, l’avviso diventa titolo esecutivo e viene iscritto a ruolo.
  2. Avviso di accertamento esecutivo – Contiene la liquidazione delle imposte, sanzioni e interessi ed è immediatamente esecutivo; dopo 60 giorni può essere affidato all’Agente della riscossione. È impugnabile entro 60 giorni dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

2.2 Cartella di pagamento

Quando il ruolo viene consegnato all’Agente della riscossione, la cartella di pagamento indica l’importo dovuto, il termine per il pagamento (60 giorni) e le modalità di impugnazione. L’omesso pagamento consente all’Agente di avviare esecuzione, iscrivere fermi o ipoteche e disporre pignoramenti presso terzi.

2.3 Intimazione di pagamento e preavviso di fermo/ipoteca

Se la cartella non è pagata, l’Agente invia un’intimazione di pagamento e, prima di procedere a fermi o ipoteche, deve notificare un preavviso. Il contribuente può chiedere la sospensione o proporre istanza di rateizzazione (art. 19 D.P.R. 602/1973), presentando la domanda entro 60 giorni. Con la rottamazione‑quinquies, la presentazione della domanda sospende automaticamente i fermi e le procedure esecutive .

2.4 Pignoramento esattoriale presso terzi

Quando non sono stati effettuati pagamenti o accordi, l’Agente può notificare al terzo (banca, datore di lavoro, cliente) un atto di pignoramento speciale ai sensi dell’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973. L’atto indica:

  • l’importo dovuto;
  • l’ordine al terzo di versare entro 60 giorni le somme dovute al momento della notifica e, alle scadenze, i crediti futuri ;
  • l’avviso che il terzo diventa custode del credito e, se non ottempera, sarà obbligato al pagamento del dovuto con le conseguenze ex art. 546 c.p.c.

Termini: il debitore può presentare opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica, oppure richiedere la sospensione dell’esecuzione nelle more di un ricorso tributario. È consigliabile depositare ricorso immediatamente, allegando motivi di nullità dell’atto (es. notifica irregolare, prescrizione, difetto di motivazione, importi inesatti).

2.5 Pignoramento del conto corrente bancario

Nel caso di pignoramento bancario, la banca è tenuta a bloccare il saldo del conto e a versare all’Agente le somme disponibili e quelle che maturano nei 60 giorni successivi . Dal 1° gennaio 2026 la disciplina sarà incorporata nel Testo unico (D.Lgs. 33/2025), ma i termini rimarranno invariati . Il cliente può tuttavia:

  • contestare la legittimità del pignoramento (es. se il saldo è composto da crediti impignorabili come stipendi entro il triplo dell’assegno sociale) o se l’atto è carente di motivazione;
  • richiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), offrendo una somma in denaro a copertura del debito;
  • opporsi all’esecuzione per vizi formali o sostanziali.

2.6 Tempi e scadenze

Atto ricevutoTermine per pagare/ricorrereEffetti del mancato pagamento
Avviso bonario30 giorniIscrizione a ruolo e cartella
Avviso di accertamento esecutivo60 giorni per ricorsoRiscossione immediata
Cartella di pagamento60 giorni per pagare o impugnareIntimazione di pagamento, fermi, ipoteche
Preavviso di fermo/ipoteca30 giorniIscrizione del fermo o ipoteca
Atto di pignoramento (72‑bis)60 giorni per il terzo per versare; 20 giorni per opporsiBlocco del conto, versamento delle somme presenti e future
Istanza rottamazione‑quinquies30 aprile 2026Sospensione delle procedure fino al 31 luglio 2026

3. Difese e strategie legali

3.1 Verifica preliminare e analisi dell’atto

Alla ricezione di una cartella o di un pignoramento, lo studio legale analizza:

  • Legittimità della notifica – verifica del corretto invio presso il domicilio eletto o digitale e della documentazione a supporto; la mancata indicazione del responsabile del procedimento o l’omessa motivazione può rendere nullo l’atto.
  • Prescrizione e decadenza – valutazione del termine quinquennale (imposte dirette) o decennale (IVA, tributi erariali) e dell’eventuale maturazione della prescrizione. La presentazione della rottamazione‑quinquies sospende i termini .
  • Difetto di motivazione – l’atto deve indicare le ragioni del debito; la mera indicazione dell’importo non basta. Se la cartella non riproduce le somme dovute o non allega l’atto presupposto, l’impugnazione può essere accolta.
  • Impignorabilità di somme – alcuni crediti sono parzialmente o totalmente impignorabili (pensioni, stipendi, assegni familiari, contributi per l’efficientamento energetico). È possibile opporsi se nel conto sono accreditate indennità impignorabili.

3.2 Opposizione a cartelle e pignoramenti

Ricorso tributario

Il ricorso contro la cartella o l’intimazione va proposto dinanzi alla Commissione tributaria (dal 2024 tribunale tributario) entro 60 giorni dalla notifica. È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione; il giudice la concede se ricorrono gravi e fondati motivi. Nel ricorso si possono contestare la notifica, la prescrizione, la carenza di motivazione, il difetto di delega, la mancata risposta a richieste di autotutela.

Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Il pignoramento esattoriale può essere impugnato:

  • con opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare il diritto della PA a procedere, ad esempio per prescrizione del titolo;
  • con opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali dell’atto di pignoramento (mancanza di sottoscrizione, errata notifica, importo sbagliato).

L’opposizione va proposta al giudice dell’esecuzione nel termine di 20 giorni dalla notifica; è necessario dimostrare il pregiudizio e allegare i documenti.

Conversione del pignoramento e riduzione del prelievo

Il debitore può chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), offrendo una somma in denaro pari al debito maggiorata delle spese. Nel pignoramento presso terzi, la conversione può limitare il blocco dei conti.

Nel pignoramento di stipendi e pensioni è possibile chiedere la riduzione della quota pignorata in caso di comprovata difficoltà economica; il giudice può ridurre la percentuale pignorata per garantire mezzi di sostentamento.

3.3 Trattative con le banche e contenzioso bancario

Molti installatori hanno contratto finanziamenti per anticipare i crediti fiscali derivanti dal superbonus. È frequente che gli istituti applichino anatocismo (capitalizzazione degli interessi) o tassi usurari. La Cassazione ha più volte ribadito che la capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti stipulati prima della delibera CICR del 1999 è nulla se non espressamente accettata; il debitore può chiedere la restituzione degli interessi indebitamente addebitati. Gli strumenti a disposizione sono:

  • Opposizione al decreto ingiuntivo emesso dalla banca; allegando eccezioni di anatocismo, usura, indeterminatezza dei tassi, mancanza di trasparenza.
  • Mediazione obbligatoria e negoziazione assistita, per cercare accordi stragiudiziali.
  • Accertamento giudiziale delle clausole contrattuali, con eventuale rideterminazione del saldo e restituzione delle somme pagate in eccedenza.

3.4 Procedura di sovraindebitamento

Accesso al piano del consumatore

  1. Raccolta della documentazione – elenco dei creditori, stato di famiglia, redditi, beni, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni fiscali, estratti conti. Omessa presentazione può rendere inammissibile il piano .
  2. Nomina dell’OCC – il debitore si rivolge all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) competente per territorio. L’OCC nomina un gestore che assiste nella predisposizione del piano.
  3. Proposta di piano – il piano deve prevedere la soddisfazione dei crediti impignorabili e, se possibile, la parziale soddisfazione di tutti gli altri. Può prevedere moratorie per i crediti privilegiati fino a due anni , la continuazione del mutuo per la prima casa e la liberazione del debitore al termine del pagamento.
  4. Deposito in tribunale – il piano, corredato dalla relazione dell’OCC, viene depositato presso il tribunale. Il giudice fissa l’udienza e dispone la pubblicazione dell’avviso ai creditori. Durante la procedura i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive.
  5. Omologa – il giudice omologa il piano se ne accerta la fattibilità e la convenienza per i creditori rispetto alla liquidazione. I creditori privilegiati non votano ma possono contestare la convenienza; se la giudice ritiene che riceveranno almeno quanto riceverebbero in caso di liquidazione, il piano è omologato. In caso di rigetto è ora previsto il reclamo grazie al correttivo‑ter.

Concordato minore e accordo di ristrutturazione

Per imprenditori minori e professionisti che proseguono l’attività, è possibile proporre un concordato minore o un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 74 CCII). La proposta può soddisfare i creditori anche parzialmente e può prevedere la suddivisione in classi e l’apporto di risorse esterne . Necessita del voto favorevole della maggioranza dei creditori e dell’attestazione di un professionista indipendente. L’omologa preclude le azioni esecutive individuali.

Liquidazione controllata e esdebitazione

Se il debitore non ha la capacità di proporre un piano sostenibile, può accedere alla liquidazione controllata, nella quale i beni vengono venduti sotto la guida di un liquidatore nominato dal tribunale. La procedura dura in media 3‑5 anni; al termine, se il debitore è meritevole, ottiene l’esdebitazione dei debiti rimasti. In caso di assenza di beni e redditi, la esdebitazione del debitore incapiente consente la cancellazione immediata dei debiti.

3.5 Strumenti agevolativi e piani di rientro

Rateizzazioni ordinarie e straordinarie

L’art. 19 D.P.R. 602/1973 (o le corrispondenti norme del D.Lgs. 33/2025) consente di rateizzare le somme iscritte a ruolo fino a 72 rate mensili; in casi eccezionali (grave difficoltà economica) è possibile chiedere una rateazione straordinaria fino a 120 rate. Il mancato pagamento di due rate comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa della riscossione.

Rottamazioni e sanatorie

Oltre alla rottamazione‑quater e quinquies, il legislatore ha previsto in passato il saldo e stralcio per contribuenti con ISEE basso (L. 145/2018) e la definizione agevolata delle liti pendenti (L. 130/2022). È possibile verificare se si rientra in tali misure e presentare domanda, ottenendo la cancellazione di sanzioni e interessi.

Piani del consumatore con moratoria dei privilegiati

Con il correttivo‑ter è possibile proporre piani che prevedano una moratoria dei crediti privilegiati fino a 24 mesi . La giurisprudenza successiva ha chiarito che il termine biennale è un termine iniziale; è ammissibile una durata superiore se il piano è conveniente . Nelle simulazioni pratiche (sez. 7) vedremo come utilizzare questa moratoria per evitare la vendita della casa e organizzare i flussi di cassa.

Accordi stragiudiziali con le banche

Le banche sono spesso disposte a rinegoziare i debiti se il debitore dimostra la capacità di pagamento e la convenienza della proposta. È possibile concordare:

  • Rinegoziazione del mutuo con allungamento della durata e riduzione della rata; talvolta con sospensione temporanea delle rate (moratoria ABI).
  • Saldo e stralcio della posizione a fronte di un pagamento immediato pari a una percentuale del debito residuo.
  • Consolidamento delle esposizioni in un unico finanziamento a tasso agevolato con garanzia pubblica (es. “Fondo PMI” o “Garanzia Italia”).

3.6 Errori comuni da evitare

  1. Non conservare le notifiche – molte opposizioni vengono respinte perché il contribuente non riesce a provare la data di notifica o la mancanza di allegati. Conservate sempre buste, ricevute PEC e raccomandate.
  2. Ignorare i termini – perdere i termini di 30 o 60 giorni compromette la difesa e limita le possibilità di rinegoziare. È fondamentale rivolgersi a un professionista subito dopo aver ricevuto l’atto.
  3. Pagare parzialmente senza accordi – pagare alcune rate senza aver formalizzato un piano di rateazione o rottamazione non sospende le azioni e comporta la decadenza dai benefici.
  4. Affidarsi a consulenti improvvisati – le procedure di sovraindebitamento richiedono la nomina di un gestore iscritto presso un OCC e l’assistenza di un avvocato esperto; improvvisare un piano senza i requisiti comporta l’inammissibilità.
  5. Sottovalutare la meritevolezza – la Cassazione ha ribadito che il giudice verifica sempre la buona fede e l’assenza di frodi ; nascondere passività o simulare atti pregiudica l’esdebitazione.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, piani del consumatore e oltre

4.1 Schemi riepilogativi delle principali norme

StrumentoNorma di riferimentoRequisitiBeneficiScadenze (gennaio 2026)
Rateizzazione ordinariaArt. 19 D.P.R. 602/1973 / D.Lgs. 33/2025Debiti iscritti a ruolo; dimostrazione della temporanea difficoltàFino a 72 rate mensili (120 rate in casi eccezionali)Domanda entro 60 giorni dalla cartella; decadenza dopo due rate saltate
Rottamazione‑quaterL. 197/2022, commi 231‑252Carichi affidati 1/2000‑30/06/2022; dichiarazione entro 30/04/2023; rinuncia ai giudiziPagamento del solo capitale e spese; stralcio di interessi, sanzioni e aggioUltima rata 30/11/2023 (beneficio decaduto se non pagate entro 5 giorni)
Rottamazione‑quinquiesL. 199/2025, commi 82‑101Carichi affidati 1/2000‑31/12/2023; domanda telematica entro 30/04/2026Pagamento solo capitale e spese; fino a 54 rate bimestrali; sospensione esecuzioniPrima rata 31/07/2026; decadenza se saltate due rate o la prima
Piano del consumatoreArtt. 65 ss. CCII (ex art. 8 L. 3/2012)Persona fisica con debiti di natura non professionale; meritevolezza; deposito presso OCCPagamento parziale e moratoria fino a 24 mesi per crediti privilegiati ; esdebitazione al termineNessuna votazione dei creditori; opposizioni sulla convenienza; omologa con decreto
Concordato minoreArt. 74 CCIIImprenditori minori e professionisti; continuazione o liquidazione dell’attivitàRistrutturazione o liquidazione con possibile falcidia; votazione dei creditoriPiano attestato, voto e omologa; possibilità di moratoria sui privilegiati
Liquidazione controllataArtt. 268 ss. CCIIDebitore non in grado di proporre un piano; patrimonio aggredibileLiquidazione dei beni con protezione dalle azioni esecutive; esdebitazione finaleNomina di un liquidatore; durata media 3‑5 anni
Esdebitazione del debitore incapienteArt. 283 CCIIDebitore persona fisica senza beni o redditi; meritevolezzaCancellazione dei debiti residui senza liquidazioneSu richiesta, previo accertamento del giudice

4.2 Domande e risposte (FAQ)

1. Ho ricevuto un atto di pignoramento sul conto corrente: cosa posso fare subito?

Richiedere immediatamente la copia integrale dell’atto e verificarne la regolarità. Entro 20 giorni si può proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi al giudice competente. È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione in attesa dell’esito del ricorso e valutare la conversione del pignoramento.

2. Posso impugnare un pignoramento esattoriale se il conto era a zero?

La Cassazione ha stabilito che l’atto si estende anche ai crediti futuri accreditati entro 60 giorni . Tuttavia si può contestare l’atto per difetto di motivazione, prescrizione o impignorabilità delle somme (stipendi, pensioni, crediti da bonus edilizi). È consigliabile presentare ricorso tempestivo.

3. Se aderisco alla rottamazione‑quinquies, le azioni esecutive si fermano?

Sì. La presentazione della domanda sospende le procedure cautelari ed esecutive relative ai carichi definibili e i termini di prescrizione e decadenza . Fino alla scadenza della prima rata (31 luglio 2026) non possono essere avviati o proseguiti fermi, ipoteche e pignoramenti. Se la domanda è accolta, le precedenti rateazioni sono revocate.

4. Devo pagare anche sanzioni e interessi nella rottamazione‑quinquies?

No. La legge prevede il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e delle spese di notifica ed esecuzione; non sono dovuti interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio . Per le sanzioni del Codice della strada, si pagano solo gli interessi e le somme a titolo di aggio.

5. Sono decaduto dalla rottamazione‑quater: posso aderire alla quinquies?

Sì. Possono aderire i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni, compresa la quater, purché i carichi rientrino nell’ambito della quinquies . Sono esclusi solo i carichi per i quali tutte le rate della quater risultavano pagate al 30 settembre 2025 .

6. Se non pago la prima rata della rottamazione‑quinquies entro il 31 luglio 2026, cosa accade?

La mancata corresponsione della prima rata (o dell’unica rata) determina la decadenza dalla definizione agevolata e la ripresa delle procedure esecutive . In caso di rateizzazione, è tollerata l’omissione di una rata (non l’ultima), ma il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza.

7. Posso cumulare la rottamazione con un piano del consumatore?

Sì. Il contribuente può presentare la domanda di rottamazione per alcune cartelle e, contemporaneamente, proporre un piano del consumatore per il residuo debito. È importante coordinare le procedure per evitare la revoca dei benefici: le somme rottamabili devono essere inserite come debiti privilegiati da pagare integralmente o con la moratoria concessa.

8. L’OCC può rifiutare di prendere il mio caso?

L’OCC non può rifiutare l’incarico se sussistono i requisiti formali; tuttavia, se la documentazione è incompleta o il debitore ha già fatto ricorso a una procedura nei cinque anni precedenti, l’istanza può essere dichiarata inammissibile .

9. Posso proporre un piano del consumatore se ho debiti da impresa?

No, il piano del consumatore riguarda solo debiti personali o familiari. Se i debiti derivano dall’attività di installatore (impresa individuale), occorre ricorrere al concordato minore o all’accordo di ristrutturazione, salvo che il socio possa essere considerato consumatore per i debiti personali .

10. La banca può pignorare il credito del superbonus?

I crediti d’imposta maturati per il superbonus sono cedibili, ma fino al momento della cessione costituiscono un credito verso lo Stato. In linea generale, possono essere pignorati in via esattoriale dal fisco; tuttavia, se ceduti a terzi, diventano credito di questi ultimi. È opportuno cedere il credito tempestivamente o inserirlo nel piano del consumatore come risorsa per il pagamento dei creditori.

11. Qual è la differenza tra moratoria e rateizzazione?

La moratoria è la sospensione temporanea del pagamento del capitale e/o degli interessi per un periodo predeterminato, finalizzata a permettere al debitore di riorganizzare i flussi di cassa. La rateizzazione consiste nella suddivisione dell’importo dovuto in più rate da pagare a scadenze regolari. Nel piano del consumatore, la moratoria sui crediti privilegiati sospende il pagamento fino a 24 mesi ; la rateizzazione può poi proseguire anche oltre il biennio se conveniente .

12. Che cos’è la conversione del pignoramento e quando conviene?

La conversione consente di sostituire i beni o i crediti pignorati con una somma in denaro pari al debito (più spese). Nel pignoramento bancario, il debitore può chiedere al giudice di versare l’importo dovuto in un’unica soluzione o in rate determinate dal giudice. Conviene quando si dispone di liquidità o si può ottenere un finanziamento per estinguere il pignoramento evitando il blocco dei conti.

13. Posso ottenere l’esdebitazione se ho commesso irregolarità fiscali?

La meritevolezza richiede l’assenza di frode o colpa grave. Se le irregolarità derivano da errori formali o difficoltà economiche e il debitore collabora con il fisco, è possibile ottenere l’esdebitazione. Tuttavia, se sono emersi comportamenti fraudolenti o la mancata tenuta delle scritture contabili, la Corte può negare la liberazione dai debiti .

14. Cosa succede ai debiti verso l’INPS?

I contributi previdenziali rientrano nella rottamazione‑quinquies (esclusi quelli da accertamento) e nelle procedure di sovraindebitamento come crediti privilegiati. Devono essere pagati integralmente, ma possono beneficiare della moratoria o della rateizzazione se i creditori ricevono almeno quanto otterrebbero in liquidazione.

15. Posso evitare l’ipoteca sulla casa?

L’Agente può iscrivere ipoteca per debiti superiori a 20.000 euro, previa notifica di preavviso. Presentare domanda di rateizzazione, rottamazione o piano del consumatore sospende l’iscrizione. Inoltre, il piano del consumatore può prevedere la continuazione del mutuo sulla casa con pagamento rateale ai creditori privilegiati .

16. Che ruolo ha l’esperto negoziatore della crisi?

L’esperto negoziatore (D.L. 118/2021) assiste l’imprenditore in difficoltà nell’ambito della composizione negoziata. Per un installatore con debiti aziendali, l’accesso a tale procedura può consentire di negoziare con creditori pubblici e privati, ristrutturare il debito e continuare l’attività senza ricorrere immediatamente alle procedure giudiziali. L’esperto valuta la situazione e suggerisce soluzioni, compresi accordi di moratoria, rinegoziazione o trasferimenti d’azienda.

17. Come tutelare i beni strumentali (furgoni, attrezzature)?

Nel pignoramento esattoriale la procedura riguarda solo crediti del debitore presso terzi; per pignorare beni mobili è necessaria l’esecuzione mobiliare ordinaria con intervento dell’ufficiale giudiziario. Nelle procedure di sovraindebitamento il debitore può continuare a usare i beni strumentali essenziali se previsti nel piano. Inoltre, si può chiedere la sospensione del fermo dei veicoli motivando la necessità per lo svolgimento dell’attività professionale.

18. È possibile cancellare un protesto o una segnalazione in Crif?

Il protesto e le segnalazioni presso le banche dati (CRIF, Centrale Rischi) si cancellano dopo il pagamento o mediante ricorso al giudice per irregolarità. La definizione dei debiti con piano del consumatore o concordato minore e la successiva esdebitazione consentono di richiedere la riabilitazione. Tuttavia, la segnalazione per sofferenza resta visibile per un certo periodo; è opportuno negoziare con la banca la cancellazione.

19. Se non ho beni, posso fare fallire la ditta individuale?

Le ditte individuali non soggette a liquidazione giudiziale accedono alle procedure da sovraindebitamento. Il fallimento (liquidazione giudiziale) riguarda solo imprenditori con requisiti dimensionali. Un installatore individuale in difficoltà può ricorrere al piano del consumatore (per debiti personali) o al concordato minore (per debiti da impresa) e, se privo di beni, chiedere l’esdebitazione del debitore incapiente.

20. Quanto costa la procedura di sovraindebitamento?

I costi comprendono i compensi dell’OCC, del professionista attestatore e l’imposta di registro sull’omologa. Sono proporzionati all’attivo e al passivo; in molte regioni è previsto un contributo minimo. Gli onorari dell’avvocato non rientrano nella procedura e sono concordati separatamente. Nel piano del consumatore i costi sono inseriti tra le spese prededucibili.

5. Simulazioni pratiche e numeriche

5.1 Simulazione 1: Piano del consumatore con moratoria biennale

Scenario: L’installatore Mario ha debiti per 80.000 €: 50.000 € di cartelle fiscali (IVA e ritenute), 20.000 € di finanziamenti bancari con tasso usurario e 10.000 € di contributi INPS. Il suo reddito mensile è di 2.500 € (stipendio da dipendente della propria ditta individuale) e ha una casa con mutuo residuo di 90.000 € (valore 150.000 €). Non ha altri beni.

Soluzione proposta: Mario si rivolge all’OCC e propone un piano del consumatore. Le principali caratteristiche sono:

  1. Durata: 8 anni.
  2. Moratoria sui crediti privilegiati: per i primi due anni, grazie al correttivo‑ter, sospende il pagamento del mutuo e dei contributi; durante la moratoria paga solo gli interessi legali ai creditori privilegiati (INPS e banca) .
  3. Quota mensile al piano: a partire dal 3° anno, Mario versa 600 € al mese (7.200 € l’anno) per 6 anni, per un totale di 43.200 €.
  4. Ripartizione: i 43.200 € coprono integralmente i 10.000 € di contributi INPS e gli interessi legali maturati, 13.200 € destinati al pagamento del mutuo sulla casa (al di fuori del piano, proseguendo il contratto) e il residuo 20.000 € ripartito tra l’Erario e i creditori chirografari. La banca rinuncia agli interessi anatocistici in sede di accordo.
  5. Esdebitazione: al termine del piano, Mario ottiene l’esdebitazione dei debiti fiscali residui e chiude il finanziamento bancario, mantenendo la casa.

Risultato: Il piano del consumatore consente a Mario di evitare il pignoramento del conto corrente, sospendere i pagamenti per due anni, conservare la casa e pagare i debiti in misura sostenibile. I creditori ricevono quanto avrebbero ottenuto in liquidazione e il giudice omologa il piano.

5.2 Simulazione 2: Rottamazione‑quinquies e accordo di ristrutturazione

Scenario: L’installatore Anna ha accumulato 120.000 € di debiti fiscali derivanti da IVA e ritenute non versate nel 2021‑2023. Nel 2024 ha aderito alla rottamazione‑quater ma è decaduta nel 2025. Non ha beni immobili; possiede un furgone e attrezzature per un valore di 30.000 €. La sua società ha un fatturato in calo.

Soluzione proposta: Anna presenta la domanda di rottamazione‑quinquies entro il 30 aprile 2026 , inserendo tutti i carichi affidati dal 2000 al 2023. Poiché i debiti sono rottamabili, il pagamento riguarderà solo il capitale (circa 90.000 €) e le spese di notifica. Per i restanti debiti commerciali e bancari (circa 50.000 €) presenta un concordato minore con apporto di risorse esterne: un parente le presta 20.000 € e la società eroga 5.000 € l’anno per 5 anni. Nel piano è prevista la vendita del furgone e di alcune attrezzature non essenziali per raccogliere 15.000 €. I creditori vengono pagati al 60 %.

Risultato: Grazie alla rottamazione‑quinquies Anna riduce il debito fiscale di circa 30.000 € (sanzioni e interessi). Il concordato minore permette di evitare la liquidazione giudiziale e di continuare l’attività; i creditori ottengono più di quanto avrebbero ricevuto in liquidazione. Anna non subisce pignoramenti e ottiene l’esdebitazione al termine del piano.

Conclusione

Per gli installatori di pompe di calore gravati da debiti fiscali e bancari, il panorama normativo di inizio 2026 offre diverse possibilità di difesa e risanamento. La legge sul sovraindebitamento, aggiornata dal correttivo‑ter e integrata nel CCII, consente di proporre piani del consumatore, concordati minori e liquidazioni controllate con moratorie fino a due anni per i crediti privilegiati . La giurisprudenza della Cassazione del 2025 ha confermato l’estensione del pignoramento esattoriale ai crediti futuri e ha definito la natura iniziale della moratoria nel piano del consumatore , ma ha anche ribadito che per accedere all’esdebitazione è indispensabile la meritevolezza .

La rottamazione‑quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026 permette di sanare i debiti affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, pagando solo il capitale e le spese, in un’unica soluzione o in 54 rate . Presentare la domanda sospende fermi, ipoteche e pignoramenti . Abbinare questa misura ai piani del consumatore o ai concordati minori consente di ridurre notevolmente l’esposizione e di evitare la liquidazione giudiziale.

È essenziale agire tempestivamente: analizzare l’atto ricevuto, verificare la prescrizione, impugnare quando necessario, aderire alle definizioni agevolate entro le scadenze e predisporre un piano sostenibile con l’ausilio di professionisti qualificati. La collaborazione con uno studio multidisciplinare come quello dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre un supporto concreto nella gestione integrata dei debiti: dallo screening della posizione fiscale e bancaria all’elaborazione di piani di ristrutturazione, dalle opposizioni ai pignoramenti alle trattative con le banche.

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