Coibentatore con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Negli ultimi anni la figura del coibentatore, cioè il professionista specializzato nell’isolamento termico degli edifici, è entrata sotto i riflettori per l’enorme volume di lavori legato agli incentivi fiscali come Ecobonus, Bonus facciate e, soprattutto, Superbonus 110 %. Questi programmi hanno generato un aumento di cantieri, cessioni di credito e anticipazioni finanziarie. Molti operatori si sono strutturati in tempi rapidissimi, assumendo personale, acquistando materiale e stipulando contratti con istituti di credito o intermediari per lo sconto in fattura dei crediti fiscali. La corsa all’incentivo, però, ha spesso comportato un eccesso di debiti: l’acquisizione di commesse a margini ridotti, l’incertezza sulle proroghe normative e la difficoltà di incassare i crediti ceduti hanno messo in crisi numerose imprese e lavoratori autonomi del settore. A tutto ciò si sommano le complesse regole fiscali e bancarie: notifiche di cartelle di pagamento, controlli dell’Agenzia delle Entrate e accertamenti della Guardia di Finanza, improvvise revoche dei fidi bancari o applicazione di interessi elevati. Il risultato è che molti coibentatori si trovano oggi indebitati sia verso l’Erario (per IVA, ritenute, IRPEF, contributi previdenziali, sanzioni e interessi) sia verso le banche (per anticipazioni, mutui ipotecari o aperture di credito).

Affrontare la situazione richiede conoscenze legali specifiche e la capacità di sfruttare tutte le tutele che la legge riconosce ai debitori. In questo articolo ti spieghiamo in modo approfondito, aggiornato a gennaio 2026, quali strumenti esistono per difendersi da fisco e banche, quali errori evitare e come predisporre una strategia efficace. Vedremo:

  • quali sono le norme che disciplinano la riscossione dei tributi, le rateizzazioni, le rottamazioni e le procedure di sovraindebitamento;
  • quali sentenze recenti della Corte di Cassazione e della giurisprudenza forniscono appigli difensivi al contribuente;
  • quali sono i termini e le modalità per impugnare una cartella o per chiedere la sospensione di un pignoramento;
  • come verificare la correttezza degli interessi applicati dalle banche (anatocismo e usura) e pretendere la restituzione di quanto indebitamente pagato;
  • quali strumenti alternativi come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti o la liquidazione del patrimonio permettono di azzerare i debiti e ripartire.

Per seguire questi percorsi è fondamentale affidarsi a professionisti qualificati. Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza decennale in diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), è professionista fiduciario presso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e svolge il ruolo di Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In qualità di cassazionista assiste i clienti anche nei giudizi davanti alla Corte di Cassazione e coordina professionisti operanti su tutto il territorio nazionale.

Il suo studio offre consulenze per:

  • analizzare cartelle di pagamento, avvisi di accertamento o contratti bancari;
  • proporre ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie o ai giudici civili;
  • chiedere la sospensione di pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche;
  • negoziare piani di rientro con l’Agente della riscossione o con gli istituti di credito;
  • predisporre domande di rottamazione, rateizzazione o saldo e stralcio;
  • attivare procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione del patrimonio, esdebitazione).

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Agire tempestivamente può fare la differenza tra recuperare la propria serenità economica o subire pesanti pignoramenti.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Cartelle di pagamento, ruoli coattivi e atti della riscossione

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) gestisce la riscossione coattiva dei tributi e di altri crediti dello Stato. L’iter inizia con l’iscrizione a ruolo del debito e la notificazione della cartella di pagamento o di un avviso di accertamento esecutivo. Nei casi di tributi locali o contributi previdenziali, la cartella può essere emessa anche da altri enti (INPS, Comuni, Consorzi). Il contribuente che riceve l’atto deve verificare:

  1. La legittimità della notifica. L’atto deve essere notificato mediante posta raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o ufficiale giudiziario. La Corte di Cassazione ha ribadito che, quando si utilizza la procedura semplificata di notifica per irreperibilità (art. 60, comma 1, lettera e) DPR 600/1973), il messo notificatore deve specificare in modo puntuale le ricerche effettuate per rintracciare il destinatario; l’utilizzo di un modulo pre‑stampato senza dettagli rende la notifica nullo . Se l’atto non arriva al giusto indirizzo o non contiene l’indicazione delle ricerche eseguite, è possibile eccepirne la nullità.
  2. La regolarità formale dell’atto. La cartella deve indicare l’imposta o il tributo, gli interessi, la sanzione, il compenso di riscossione e la base normativa. Deve essere firmata digitalmente dall’ente impositore. La mancanza di firma o la generica indicazione del debito possono costituire vizi che legittimano l’annullamento.
  3. La prescrizione. I tributi statali (IVA, IRPEF) si prescrivono in 10 anni dal momento in cui l’imposta è divenuta definitiva; i tributi locali si prescrivono in 5 anni. Se l’Agente della riscossione notifica la cartella dopo il termine prescritto o non prova di avere interrotto la prescrizione, il debito è estinto.

Dal 2025 i tempi e le procedure sono stati modificati dal D.Lgs. 110/2024 (c.d. “Decreto sulla riscossione”), che ha riscritto il testo dell’art. 19 del DPR 602/1973 sull’«accertamento esecutivo» e la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Il decreto fissa nuovi limiti per la notifica e l’avvio dell’esecuzione, ma soprattutto riforma i piani di dilazione, come vedremo nel paragrafo successivo.

1.2 La rateizzazione dei debiti tributari (art. 19 DPR 602/1973 e D.Lgs. 110/2024)

Il principale strumento per evitare il pignoramento e diluire il debito con il fisco è la rateizzazione. L’art. 19 del DPR 602/1973, come modificato dal D.Lgs. 110/2024, prevede che il contribuente possa chiedere all’Agente della riscossione di pagare il debito in un numero di rate mensili dipendente dall’importo e dall’anno di presentazione dell’istanza. I punti salienti sono:

  • Importo fino a 120 000 € e semplice richiesta: per importi complessivi (capitale, interessi, sanzioni) non superiori a 120 000 € è sufficiente una semplice richiesta per ottenere un piano automatico; il numero massimo di rate mensili dipende dall’anno in cui si presenta la domanda: 84 rate per le richieste presentate negli anni 2025‑2026, 96 rate per il biennio 2027‑2028 e 108 rate per le richieste dal 2029 in poi . La norma consente quindi di spalmare il debito su 7 anni (per le domande del 2025‑2026) fino a 9 anni (dal 2029).
  • Importo oltre 120 000 € o situazione di grave difficoltà economica: se il debito supera 120 000 € o se l’istante documenta una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, l’Agente della riscossione può concedere un piano di 120 rate mensili (10 anni) sin dal 2025. Il decreto attuativo del Ministero dell’Economia (D.M. 27 dicembre 2024) definisce i criteri di valutazione della difficoltà: si valutano l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), la liquidità dell’impresa e altri parametri . Per le istanze “documentate” il contribuente deve produrre documenti sulla propria condizione patrimoniale, reddituale e finanziaria.
  • Importo minimo della rata: ogni rata non può essere inferiore a 50 € . Nei piani di dilazione l’istante può pagare le rate tramite addebito diretto o modelli F24.
  • Decadenza: il mancato pagamento di 8 rate (anche non consecutive) comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l’intero debito torna immediatamente esigibile . L’Agente della riscossione può iscrivere fermo amministrativo, ipoteca o procedere a pignoramento.

Queste previsioni, introdotte nel 2024 ma operative dal 1° gennaio 2025, rappresentano un ampliamento rispetto al vecchio limite di 72 rate. Grazie alle nuove soglie, un coibentatore indebitato potrà chiedere di spalmarne il pagamento su un orizzonte più ampio, soprattutto se dimostra di essere in difficoltà economica.

1.3 Definizioni agevolate (rottamazione) e saldo e stralcio

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate (note come rottamazioni) per consentire ai contribuenti di estinguere i debiti fiscali beneficiando della cancellazione degli interessi di mora e delle sanzioni. Le principali misure, partite dal 2016 e prorogate negli anni successivi, hanno assunto varie denominazioni (rottamazione-ter, saldo e stralcio, rottamazione-quater). In linea generale, queste procedure prevedono:

  • Pagamento integrale del tributo e degli oneri di riscossione; sono cancellati sanzioni e interessi di mora. Ciò comporta un abbattimento del debito complessivo in molti casi superiore al 40 %.
  • Dilazione in più rate: le rottamazioni recenti hanno consentito di versare l’importo dovuto fino a un massimo di 18 rate in cinque anni. Mancando il pagamento anche di una sola rata, la definizione agevolata decade e si perde il beneficio.
  • Scadenze e presentazione dell’istanza: le finestre per aderire alle rottamazioni sono state fissate per legge (ad esempio il D.L. n. 34/2023 convertito nella L. 56/2023 ha consentito la rottamazione-quater delle cartelle affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022). Gli avvisi sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Chi ha perso una precedente rottamazione può aderire alle nuove definizioni, se previste, saldando quanto dovuto; tuttavia, al momento della stesura di questa guida (gennaio 2026) non è stata ancora prevista una nuova rottamazione nel 2025. È probabile che eventuali future sanatorie siano legate alla situazione di bilancio dello Stato e alle misure di sostegno per i crediti fiscali incagliati.

1.4 La procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012)

Per i piccoli imprenditori, i lavoratori autonomi e i consumatori che non sono assoggettabili alle procedure concorsuali (come il fallimento o il concordato preventivo) il legislatore ha introdotto la Legge 27 gennaio 2012, n. 3, nota come “Legge sul sovraindebitamento”. L’obiettivo è consentire a chi si trova in una situazione di squilibrio finanziario di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione o di ottenere la liberazione dai debiti residuali. Le disposizioni rilevanti per i coibentatori sono:

  • Definizione di sovraindebitamento: l’art. 6, comma 2, lettera a), definisce il sovraindebitamento come “lo stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni” . Ciò significa che il debitore non deve essere semplicemente in ritardo nei pagamenti, ma deve trovarsi in una condizione di impossibilità strutturale a onorare i debiti.
  • Soggetti ammessi: l’art. 7 stabilisce che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento i debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali maggiori (fallimento, amministrazione straordinaria). Sono ammessi imprenditori agricoli, professionisti, start‑up innovative, artigiani, piccoli imprenditori che non hanno superato determinati limiti dimensionali, ma anche consumatori e lavoratori autonomi . È escluso chi ha già beneficiato di una procedura di sovraindebitamento nei cinque anni precedenti o chi ha commesso determinati reati fiscali.
  • Tipi di procedura: la legge prevede tre strumenti: piano del consumatore (per chi ha debiti derivanti da bisogni personali o familiari), accordo di ristrutturazione dei debiti (per piccoli imprenditori e professionisti) e liquidazione controllata del patrimonio (per chi non ha prospettive di risanamento e vuole liquidare tutti i beni). Il procedimento inizia con il deposito della proposta presso il tribunale competente, allegando una relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), l’elenco dei creditori e il piano di rimborso . Dopo l’omologazione del piano da parte del giudice, i creditori sono vincolati e al termine dell’esecuzione il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui.

1.5 Usura e anatocismo nei contratti bancari

Molte imprese del settore edile si sono indebitate con le banche per anticipare i crediti fiscali derivanti dal Superbonus. È fondamentale verificare che i tassi praticati non superino i limiti di usura e che non vi sia la capitalizzazione illegittima degli interessi (anatocismo).

Tassi di usura. La Legge 108/1996 fissa la disciplina dell’usura. L’art. 2 stabilisce che un tasso è usurario quando supera il cosiddetto tasso soglia fissato trimestralmente dal Ministero dell’Economia su indicazione della Banca d’Italia. Dal 14 maggio 2011 il tasso soglia è pari al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di un quarto più quattro punti percentuali, purché la differenza tra tasso soglia e TEGM non superi otto punti . Se il tasso previsto dal contratto supera questa soglia al momento della stipula o nel corso dell’esecuzione, gli interessi sono considerati usurari e non sono dovuti; la banca può essere condannata a restituire gli interessi indebitamente percepiti e, nei casi più gravi, risponde penalmente (art. 644 cod. pen.).

Anatocismo. L’anatocismo è la capitalizzazione degli interessi, cioè il calcolo di interessi su interessi scaduti. L’art. 1283 del codice civile vieta la capitalizzazione se non per interessi scaduti da almeno sei mesi e su base di domanda giudiziale o di accordo successivo alla scadenza. Negli anni ’90 le banche applicavano abitualmente la capitalizzazione trimestrale nei contratti di conto corrente; per disciplinare il fenomeno, il D.Lgs. 342/1999 demandò al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) di fissare i criteri di capitalizzazione. La Delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha stabilito che:

  • nei contratti stipulati dopo il 22 aprile 2000 l’accredito e l’addebito degli interessi devono avvenire con la periodicità pattuita fra le parti; il saldo produce interessi secondo le stesse modalità, e la periodicità deve essere identica per interessi debitori e creditori ;
  • per i contratti stipulati prima del 22 aprile 2000 la banca doveva adeguare le condizioni entro il 30 giugno 2000 e pubblicare le nuove condizioni in Gazzetta Ufficiale; se le nuove condizioni comportavano un peggioramento, occorreva la approvazione espressa del cliente ;
  • l’art. 7, comma 3, prevede che le nuove clausole di capitalizzazione devono essere specificamente approvate per iscritto: in mancanza di pattuizione espressa le clausole anatocistiche sono nulle . La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27460 del 14 ottobre 2025, ha confermato che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del D.Lgs. 342/1999, le vecchie clausole di capitalizzazione sono nulle e l’anatocismo è legittimo solo se previsto da un nuovo accordo scritto conforme alla delibera CICR .

Per il coibentatore, verificare la presenza di clausole anatocistiche e l’applicazione di tassi usurari può comportare la riduzione o l’annullamento dei debiti bancari, oltre alla possibilità di ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte. Una consulenza tecnico-legale consente di analizzare il contratto, confrontarlo con i tassi soglia del trimestre e, se necessario, agire in giudizio per l’accertamento dell’usura o dell’illegittima capitalizzazione.

1.6 Giurisprudenza recente rilevante

Oltre alla già citata ordinanza n. 27460/2025 sulla nullità delle clausole anatocistiche, alcuni recenti pronunciamenti sono utili per la difesa del contribuente:

  • Cassazione, Sez. V, 2 ottobre 2025, n. 26548 – La Corte ha dichiarato nullo l’avviso di accertamento notificato tramite la procedura ex art. 60 DPR 600/1973 quando il messo notificatore si limita a compilare un modello prestampato senza indicare le ricerche effettuate per individuare il destinatario. Secondo la Corte, la notifica tramite deposito presso la casa comunale è valida solo se preceduta da un’attività concreta di ricerca dell’indirizzo e da una relazione dettagliata .
  • Giurisprudenza di merito su usura e anatocismo – Molte pronunce dei tribunali di merito (Tribunali di Treviso, Venezia, Firenze) hanno affermato la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale anteriori al 2000 e la necessità di una nuova pattuizione scritta per i contratti adeguati . In vari casi i giudici hanno condannato le banche a restituire gli interessi indebitamente incassati e a ricalcolare il saldo del conto.
  • Corte costituzionale e Cassazione sulle sanzioni – La Corte costituzionale, con sentenze emesse fra il 2024 e il 2025, ha confermato la legittimità delle sanatorie fiscali ma ha ribadito che esse non costituiscono un diritto soggettivo del contribuente: l’adesione alla rottamazione è una facoltà concessa dal legislatore e soggetta a precisi termini. La Cassazione, nel 2024, ha inoltre chiarito che la definizione agevolata non preclude il giudizio pendente se non vi è una specifica rinuncia agli atti.

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

Quando un coibentatore riceve un atto della riscossione (cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo, intimazione di pagamento), la situazione può essere recuperata solo se si rispettano precisi termini di legge e si attivano le corrette procedure. Di seguito una guida passo‑passo.

2.1 Riconoscere l’atto e verificare la legittimità

  1. Leggere attentamente l’intestazione: dalla tipologia dell’atto dipende la competenza del giudice e il termine per impugnare. Se si tratta di una cartella di pagamento emessa dall’Agente della riscossione, il tributo è già divenuto definitivo; se è un avviso di accertamento esecutivo, l’imposta è stata liquidata ma si può ancora contestare il merito.
  2. Controllare la notifica: verificare se l’atto è stato consegnato al domicilio fiscale corretto o alla PEC; se è stato notificato a un indirizzo diverso o se è stato depositato in Comune senza adeguate ricerche del destinatario, si può eccepire la nullità della notifica .
  3. Verificare il contenuto: la cartella deve contenere la descrizione del tributo, l’anno di riferimento, la data di iscrizione a ruolo, l’importo principale, interessi, sanzioni e oneri di riscossione. Errori nella descrizione o omissioni di elementi essenziali possono rendere l’atto invalido. Controllare inoltre se la cartella richiama un atto precedente (avviso di accertamento) o una sentenza; in tal caso occorre verificare se tale atto sia stato impugnato o divenuto definitivo.
  4. Calcolare la prescrizione: confrontare la data di notifica con i termini di prescrizione (10 anni per IVA, IRPEF, contributi previdenziali; 5 anni per multe e tributi locali). Se è decorso il termine senza interruzioni, il debito può essere contestato.

2.2 Impugnare l’atto: termini e competenze

La difesa contro gli atti della riscossione richiede il rispetto di termini rigorosi. In sintesi:

  • Cartelle di pagamento relative a tributi erariali: si impugnano davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica. L’impugnazione può avvenire per vizi propri (mancanza di motivazione, prescrizione, errori di calcolo) o per vizi derivati (invalidità dell’avviso di accertamento presupposto).
  • Avvisi di accertamento esecutivo: l’atto di accertamento diventa esecutivo dopo 60 giorni. Entro lo stesso termine il contribuente può presentare ricorso e contestare il merito della pretesa. Per impugnare è necessario versare un tributo unificato in misura ridotta.
  • Fermi amministrativi su beni mobili registrati: il fermo (blocco del veicolo) si può impugnare davanti al giudice competente (di solito il giudice ordinario o la Corte di Giustizia Tributaria a seconda della natura del credito) entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Il fermo deve essere preceduto da un preavviso e può essere annullato se il debito non supera 800 €.
  • Ipoteca: l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per crediti superiori a 20 000 €. L’ipoteca si può impugnare entro 60 giorni sollevando la mancanza di preventiva notifica del preavviso di ipoteca o contestando l’esistenza del debito.
  • Pignoramento presso terzi o immobiliare: dopo la notifica dell’intimazione di pagamento senza esito, l’Agente può procedere con il pignoramento. L’opposizione al pignoramento si propone dinanzi al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni per contestare vizi formali o la pignorabilità dei beni.

2.3 Richiedere la sospensione e la rateizzazione

Se non vi sono motivi per annullare l’atto ma il pagamento immediato è impossibile, il contribuente può:

  • Chiedere la rateizzazione (vedi § 1.2). L’istanza di rateizzazione si presenta online tramite la funzione “Rateizza adesso” dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure con modulo da inviare per PEC o consegnare agli sportelli. In caso di richiesta semplice (debiti fino a 120 000 €) occorrono copia del documento di identità e l’indicazione delle cartelle; per la richiesta documentata occorre allegare la dichiarazione ISEE, i bilanci o le dichiarazioni dei redditi e il piano di rientro. Il pagamento della prima rata determina la sospensione delle procedure esecutive.
  • Richiedere la sospensione giudiziale: se si propone ricorso contro l’atto (cartella, ipoteca, fermo), è possibile chiedere al giudice la sospensione degli effetti dell’atto fino alla decisione. Il giudice valuta l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile e la fondatezza del ricorso. In via amministrativa, si può chiedere la sospensione anche all’ente creditore in presenza di vizi evidenti o pagamenti già effettuati.
  • Presentare domanda di definizione agevolata (rottamazione) o saldo e stralcio: se sono aperti termini per una rottamazione, la domanda sospende le procedure esecutive fino alla decisione. Allo stato attuale (gennaio 2026) non vi è una finestra aperta, ma si attendono eventuali provvedimenti legislativi.

2.4 Valutare la negoziazione con le banche

Per i debiti bancari occorre agire su un doppio fronte: verificare la legittimità del contratto e negoziare un accordo. I passaggi fondamentali sono:

  1. Analisi del contratto e del piano di ammortamento: verificare se nel contratto sono presenti clausole di capitalizzazione degli interessi o commissioni di massimo scoperto e se tali clausole sono specificamente approvate per iscritto come richiesto dalla delibera CICR . Confrontare il tasso globale applicato con il tasso soglia stabilito trimestralmente dalla Banca d’Italia .
  2. Richiedere alla banca gli estratti conto per tutta la durata del rapporto. Questa documentazione permette di ricalcolare il saldo eliminando gli interessi usurari o anatocistici. In presenza di usura, la legge prevede la nullità delle clausole relative agli interessi e la sostituzione con il tasso nominale minimo dei Bot.
  3. Negoziare un accordo transattivo: una volta accertati i vizi del contratto o l’eventuale usura, si può proporre alla banca un saldo e stralcio o un piano di rientro a condizioni più favorevoli, minacciando l’azione giudiziaria. In molti casi gli istituti preferiscono chiudere il rapporto con un pagamento ridotto piuttosto che affrontare un contenzioso per usura, che potrebbe portare alla restituzione integrale degli interessi.
  4. Attivare la procedura di sovraindebitamento: se il debito bancario si inserisce in una situazione più ampia di insolvenza, è preferibile presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione. Attraverso l’omologazione giudiziale è possibile proporre ai creditori di ridurre il capitale o diluire i pagamenti, ottenendo la sospensione delle esecuzioni.

3. Difese e strategie legali contro il fisco e le banche

3.1 Vizi dell’atto: contestare forma e sostanza

Una efficace strategia difensiva parte dall’analisi tecnica della cartella o dell’avviso. I principali vizi eccepibili sono:

  • Difetto di notifica: se la cartella è stata notificata a un indirizzo errato, se non vi è stata la ricerca dell’indirizzo attuale del contribuente o se è mancata la relata di notifica, l’atto è nullo . Anche la notifica via PEC priva di firma digitale può essere contestata.
  • Mancanza di motivazione: il contribuente deve essere in grado di comprendere l’origine del debito. L’atto che non indica la norma violata, l’anno d’imposta o le somme dovute per capitale, interessi e sanzioni è carente e può essere annullato.
  • Prescrizione e decadenza: per le imposte dirette e l’IVA il termine di decadenza per l’emissione dell’accertamento è di 5 anni (8 se vi è stata omessa dichiarazione); per la riscossione si applicano i termini di prescrizione ordinari (10 anni per tributi erariali, 5 anni per tributi locali). La Cassazione ha confermato che l’invio di un semplice estratto di ruolo non interrompe la prescrizione.
  • Errori di calcolo e duplicazioni: spesso la cartella cumula sanzioni e interessi già pagati, oppure riporta importi sbagliati. Un controllo analitico del ruolo permette di eliminare duplicazioni e ridurre notevolmente l’esposizione.

3.2 Sospendere e annullare il fermo amministrativo e l’ipoteca

I fermi amministrativi (blocco del veicolo) e le ipoteche sugli immobili sono misure cautelari che l’Agente della riscossione può adottare dopo la notifica della cartella. Si possono contestare quando:

  • non è stato inviato il preavviso di fermo o di ipoteca entro 30 giorni prima dell’iscrizione;
  • il debito non supera i limiti previsti (800 € per il fermo; 20 000 € per l’ipoteca);
  • l’immobile è l’unica casa di abitazione del debitore e non è di lusso (in tal caso l’ipoteca può essere iscritta, ma non si può procedere con l’espropriazione se il debito è inferiore a 120 000 €);
  • il bene pignorato è funzionale all’attività d’impresa (ad esempio il furgone coibentatore) e il pignoramento comporterebbe il blocco della stessa. In tale situazione si può chiedere la substituzione con un bene di pari valore o la riduzione dell’ipoteca.

3.3 Difendersi dall’usura e dall’anatocismo

Per contestare l’usura e l’anatocismo nei contratti bancari occorre seguire un percorso tecnico:

  1. Richiedere tutta la documentazione: il cliente ha diritto di ricevere dalla banca i contratti, i prospetti informativi, i piani di ammortamento e gli estratti conto completi. L’istituto non può opporsi perché la mancata consegna costituisce inadempimento contrattuale.
  2. Calcolare il Tasso Effettivo Globale (TEG): sommare al tasso nominale tutte le spese e commissioni (commissione di massimo scoperto, spese di istruttoria, assicurazioni). Confrontare il TEG con il tasso soglia determinato dalla Banca d’Italia. Se il TEG supera il tasso soglia aumentato secondo la formula prevista dalla L. 108/1996 (TEGM + 25 % + 4 punti) , gli interessi devono essere sostituiti dal tasso nominale dei Bot e la banca deve restituire gli interessi pagati.
  3. Verificare la capitalizzazione: esaminare se il contratto prevede l’anatocismo e se la clausola è stata sottoscritta separatamente come richiesto dall’art. 7, comma 3, della delibera CICR . Se la clausola è mancante o non approvata per iscritto, la capitalizzazione degli interessi è nulla e il saldo deve essere ricalcolato su base semplice.
  4. Intraprendere l’azione giudiziaria: con l’assistenza di un avvocato si può promuovere una causa per ripetizione dell’indebito e per la rideterminazione del saldo. La Cassazione ha più volte riconosciuto il diritto del correntista a vedersi restituire gli interessi usurari e ad ottenere un ricalcolo del mutuo o del fido sulla base del capitale effettivamente dovuto.

3.4 Utilizzare il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione

Quando i debiti sono insostenibili e non è possibile gestirli con rateizzazioni o transazioni, la Legge 3/2012 offre tre procedure alternative:

  1. Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche che hanno debiti derivanti da esigenze personali o familiari (ad esempio un coibentatore che opera in forma individuale). Il debitore propone un piano di pagamento che può prevedere la falcidia del capitale e la dilazione sino a 5 anni. Il piano è sottoposto al giudice, che ne valuta la fattibilità e la convenienza per i creditori. Se omologato, vincola tutti i creditori, anche se dissenzienti, e sospende le procedure esecutive.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a piccoli imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi. Richiede l’adesione della maggioranza dei creditori (il 60 % del totale). È particolarmente utile per trattare con le banche poiché consente di rideterminare il debito sulla base di perizie e di offrire garanzie alternative. L’accordo deve essere presentato con il supporto di un OCC e viene omologato dal tribunale.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: procedura estrema per chi non può offrire un piano di rientro. Consiste nella liquidazione di tutti i beni del debitore (escluse le cose indispensabili per la vita e l’attività lavorativa) sotto la supervisione di un liquidatore nominato dal tribunale. Al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione e ripartire da zero.

Queste procedure richiedono la nomina di un Gestore della crisi iscritto all’OCC. L’Avv. Monardo, grazie alla sua iscrizione negli elenchi ministeriali, può assistere i debitori nella predisposizione della domanda e nella gestione della procedura, offrendo la possibilità di ottenere la liberazione integrale dai debiti residui.

3.5 Strumenti transattivi extra-giudiziali

Oltre alle procedure formali, esistono strumenti negoziali che possono risolvere il conflitto senza passare per il giudice:

  • Transazione fiscale: prevista dall’art. 182-ter della Legge fallimentare (oggi confluito nel Codice della crisi d’impresa). Permette di trattare con l’Agenzia delle Entrate e gli altri enti pubblici una riduzione delle sanzioni e degli interessi in cambio di un pagamento tempestivo del tributo. È utilizzabile anche in un accordo di ristrutturazione dei debiti.
  • Saldo e stralcio con le banche: consiste nel pagamento immediato di una somma inferiore al debito complessivo. È efficace quando la banca ha già iniziato procedure esecutive e preferisce ottenere una liquidità certa anziché rischiare un giudizio per usura o l’insolvenza del cliente.
  • Transazione stragiudiziale per controversie bancarie: tramite la negoziazione assistita si può raggiungere un accordo su anatocismo o usura, ottenendo il rimborso e la rinegoziazione del contratto.

4. Errori comuni da evitare e consigli pratici

1. Ignorare le notifiche. Molti contribuenti lasciano passare i termini per impugnare l’atto perché pensano di non avere alternative. Ricordati che il termine decorre dalla data di notifica e non è prorogabile: trascorsi 60 giorni, l’imposta diventa definitiva e la possibilità di contestarla si riduce.

2. Non controllare la legittimità della notifica. Anche un piccolo vizio nella relata o nella ricerca del destinatario può annullare l’atto . È sempre opportuno far verificare ad un professionista la correttezza della procedura di notifica.

3. Pagare immediatamente senza valutare alternative. Prima di pagare, verifica se puoi accedere a una definizione agevolata o a una rateizzazione. Un piano di 84 o 108 rate può rendere sostenibile il debito .

4. Trascurare gli interessi bancari. Molti titolari di conti correnti non controllano le condizioni contrattuali e subiscono anatocismo e usura. Il ricalcolo del contratto può ridurre drasticamente il debito .

5. Rinviare la richiesta di aiuto. Prima si interviene, maggiori sono le possibilità di sospendere le azioni esecutive e di negoziare con i creditori. Un professionista esperto può individuare la strategia migliore e evitare che il debito lieviti per effetto di sanzioni e interessi.

Consigli pratici

  • Raccogli tutta la documentazione: cartelle, avvisi, contratti, estratti conto. Più informazioni possiede il legale, più efficace sarà la difesa.
  • Mantieni la contabilità aggiornata: anche se l’attività è in crisi, conserva fatture, ordini, bilanci. Questi documenti servono per dimostrare la tua situazione patrimoniale e richiedere le procedure di sovraindebitamento.
  • Verifica periodicamente i tassi di interesse: consulta i bollettini trimestrali della Banca d’Italia per confrontare i tassi praticati dalla banca con il tasso soglia .
  • Utilizza la PEC: tutte le comunicazioni con la pubblica amministrazione devono avvenire tramite posta elettronica certificata. La PEC costituisce prova della data di invio e ricezione.
  • Non firmare accordi senza consulenza: clausole apparentemente innocue possono avere effetti gravosi (anatocismo, rinuncia ad impugnare). Un avvocato può valutare la convenienza e negoziare condizioni più favorevoli.

5. Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Rateizzazione delle cartelle di pagamento (art. 19 DPR 602/1973)

Anno di presentazione dell’istanzaImporto debito (capitale + interessi + sanzioni)Numero massimo di rate mensiliDurata complessivaFonte normativa
2025‑2026≤ 120 000 € (richiesta semplice)84 rate7 anniArt. 19 DPR 602/1973, come modificato dal D.Lgs. 110/2024
2027‑2028≤ 120 000 € (richiesta semplice)96 rate8 anniD.Lgs. 110/2024
Dal 2029≤ 120 000 € (richiesta semplice)108 rate9 anniD.Lgs. 110/2024
Qualsiasi anno> 120 000 € o grave difficoltà economica documentata120 rate10 anniD.M. 27 dicembre 2024 (criteri di difficoltà)

Tabella 2 – Strumenti per la gestione dei debiti

StrumentoDestinatariEffetti/beneficiNote e riferimenti
RateizzazioneTutti i contribuenti con debiti iscritti a ruoloDilazione del pagamento fino a 84/96/108/120 rate; sospensione delle procedure esecutive dopo il pagamento della prima rataArt. 19 DPR 602/1973 – D.Lgs. 110/2024
Definizione agevolata (rottamazione)Contribuenti con cartelle affidate entro le date indicate dalle leggi di sanatoriaEstinzione del debito pagando solo imposta, somme aggiuntive e aggio; cancellazione di sanzioni e interessiD.L. 34/2023, L. 56/2023; provvedimenti futuri
Saldo e stralcioContribuenti con ISEE basso e debiti fino a determinati importiPagamento di una quota ridotta del debito; cancellazione del residuoD.L. 4/2019 (saldo e stralcio); proroghe
Piano del consumatorePersone fisiche sovraindebitate (anche imprenditori individuali)Ristrutturazione dei debiti con possibile falcidia; sospensione delle azioni esecutive; esdebitazione a fine pianoL. 3/2012
Accordo di ristrutturazione dei debitiPiccoli imprenditori, professionisti, lavoratori autonomiRistrutturazione con voto favorevole del 60 % dei creditori; sospensione esecuzioni; possibile transazione fiscaleL. 3/2012; Codice della crisi
Liquidazione controllataDebitori incapaci di proporre un piano; soggetti che vogliono liquidare i beniLiquidazione di tutti i beni con esclusione dei beni indispensabili; esdebitazione finaleL. 3/2012
Transazione fiscaleImprese in procedure concorsuali o di sovraindebitamentoRiduzione di sanzioni e interessi; approvazione del FiscoArt. 182-ter L.F. (oggi nel Codice della crisi)
Azione di ripetizione per usura/anatocismoDebitori bancariRestituzione degli interessi usurari; ricalcolo del saldo; possibile riduzione del capitaleL. 108/1996 ; delibera CICR 9/2/2000

6. Domande frequenti (FAQ)

1. Chi è il coibentatore a cui si rivolge questa guida?
Si tratta di un imprenditore o di un lavoratore autonomo che esegue lavori di isolamento termico e acustico. Può operare in forma individuale o societaria e beneficiare degli incentivi edilizi. In questa guida usiamo il termine per descrivere chi ha maturato debiti con il fisco o con le banche a causa della gestione dei bonus edilizi.

2. Che cos’è una cartella di pagamento?
È l’atto con cui l’Agente della riscossione richiede il pagamento di un tributo o di un contributo iscritto a ruolo. Contiene l’indicazione del credito, degli interessi, delle sanzioni e degli oneri di riscossione. Viene notificata al debitore e costituisce titolo esecutivo.

3. Cosa devo fare appena ricevo una cartella?
Verifica la data di notifica, controlla che l’intestazione sia corretta, esamina il contenuto per individuare a quale tributo si riferisce e se l’importo è stato già contestato o pagato. Rivolgiti immediatamente a un professionista per valutare se ricorrere o chiedere la rateizzazione. Non attendere la scadenza dei 60 giorni.

4. Quali sono i termini per impugnare una cartella?
Per i tributi erariali il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente. Per i contributi previdenziali il termine è 30 giorni e il giudice competente è il tribunale del lavoro. Se il ricorso riguarda un fermo amministrativo o un’ipoteca, il termine è 30 giorni.

5. Cosa succede se non pago entro 60 giorni?
La cartella diventa definitiva e l’Agente della riscossione può iscrivere fermo sui veicoli, ipoteca sugli immobili o procedere al pignoramento dei beni. Puoi tuttavia presentare domanda di rateizzazione prima che inizi l’esecuzione, sospendendo le azioni cautelari.

6. In quali casi posso ottenere la rateizzazione?
Sempre, salvo che tu sia decaduto da una precedente rateizzazione. Fino a 120 000 € di debito puoi presentare una semplice istanza e ottenere 84, 96 o 108 rate a seconda dell’anno di richiesta . Oltre i 120 000 € o se sei in grave difficoltà economica puoi chiedere fino a 120 rate .

7. Cos’è la richiesta “documentata”?
È la domanda di rateizzazione che comporta la produzione di documenti reddituali e patrimoniali (ISEE, bilanci, dichiarazioni dei redditi) per dimostrare la tua difficoltà economica. È necessaria per i debiti superiori a 120 000 € o se richiedi più di 84/96/108 rate .

8. È possibile ottenere la sospensione della cartella?
Sì, se presenti ricorso puoi chiedere la sospensione al giudice dimostrando la fondatezza del ricorso e il pregiudizio grave che subiresti. Puoi chiedere anche la sospensione amministrativa se dimostri che l’atto è viziato o che hai già pagato il debito.

9. Che differenza c’è tra definizione agevolata e rateizzazione?
La rateizzazione ti consente di diluire il pagamento del debito complessivo (comprensivo di sanzioni e interessi) in un certo numero di rate; la definizione agevolata, invece, cancella sanzioni e interessi facendo pagare solo l’imposta e l’aggio. La rottamazione è quindi più conveniente ma è subordinata all’esistenza di una legge di sanatoria.

10. Come si calcola il tasso di usura?
Si prende il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dalla Banca d’Italia e si aumenta di un quarto più quattro punti percentuali. Se il tasso applicato dalla banca supera questo limite, gli interessi sono usurari .

11. Cosa accade se un contratto prevede l’anatocismo?
L’anatocismo è valido solo se il contratto è successivo al 22 aprile 2000 e prevede la stessa periodicità per interessi attivi e passivi . Per i contratti stipulati prima di quella data, la clausola è nulla a meno che la banca non abbia adeguato il contratto entro il 30 giugno 2000 e tu abbia accettato per iscritto le nuove condizioni . In assenza di approvazione scritta, l’anatocismo è vietato .

12. Chi può accedere al piano del consumatore?
Le persone fisiche che hanno debiti derivanti da esigenze personali o familiari. I lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori rientrano se i debiti non derivano da attività di impresa di rilevanti dimensioni. Il piano consente di falcidiare il capitale e di dilazionare i pagamenti; è omologato dal giudice e vincola tutti i creditori .

13. In cosa consiste l’accordo di ristrutturazione dei debiti?
È un accordo proposto ai creditori con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi. È necessario il voto favorevole della maggioranza dei creditori (60 %). L’accordo può prevedere la riduzione dei crediti e la dilazione; se omologato dal tribunale, sospende le esecuzioni e vincola anche i dissenzienti .

14. Che cos’è la liquidazione controllata del patrimonio?
È una procedura nella quale il debitore cede i propri beni (esclusi quelli indispensabili) a un liquidatore nominato dal tribunale; il ricavato viene distribuito ai creditori e, al termine della procedura, il debitore è liberato dai debiti residui (esdebitazione) .

15. Posso oppormi a un fermo amministrativo sul mio veicolo?
Sì. Il fermo è illegittimo se non ti è stato notificato un preavviso o se il debito è inferiore a 800 €. Puoi impugnare il provvedimento entro 30 giorni e chiedere la cancellazione se il veicolo è indispensabile per la tua attività lavorativa (ad esempio il furgone con cui trasporti i materiali).

16. L’Agenzia delle Entrate può pignorare la mia casa?
L’Agenzia può iscrivere ipoteca ma non può procedere all’espropriazione della prima casa se il debitore vi risiede anagraficamente e se non si tratta di un immobile di lusso. È possibile però pignorare altri immobili o quote di essi quando il debito supera 120 000 €.

17. Cosa fare se la notifica della cartella non è valida?
Puoi proporre ricorso eccependo la nullità della notifica. In caso di notifica tramite deposito in Comune senza adeguata ricerca del destinatario, la Cassazione ha stabilito che l’atto è nullo . Se la cartella è viziata, il giudice ne ordina l’annullamento.

18. È conveniente aderire al saldo e stralcio?
Dipende dalla tua situazione economica e dall’importo del debito. Il saldo e stralcio consente di pagare un importo ridotto (spesso il 10‑35 % del debito) in un’unica soluzione. È particolarmente utile quando la banca ha applicato tassi usurari e preferisce chiudere la posizione senza contenzioso.

19. Chi è il professionista fiduciario dell’OCC?
È un professionista iscritto in un apposito elenco presso il Ministero della Giustizia. Viene incaricato dall’Organismo di Composizione della Crisi di assistere il debitore nella predisposizione del piano e di vigilare sulla corretta esecuzione. L’Avv. Monardo riveste questo ruolo, potendo quindi affiancarti durante tutta la procedura.

20. Come posso ottenere assistenza legale immediata?
Puoi contattare l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo compilando il modulo alla fine di questo articolo o inviando una e‑mail alla sua segreteria. Dopo una breve analisi preliminare, ti sarà fornita una consulenza personalizzata e saranno individuate le soluzioni più adatte alla tua situazione.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

7.1 Simulazione A – Rateizzazione di un debito tributario

Il sig. Marco, coibentatore individuale, riceve nel 2026 una cartella di pagamento per un debito complessivo di 50 000 € (imposte, interessi e sanzioni). Marco non può pagare subito, ma non vuole rischiare il pignoramento. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 110/2024 può chiedere una rateizzazione semplice perché l’importo è inferiore a 120 000 €. Supponendo che presenti l’istanza nel 2026, potrà beneficiare di 84 rate mensili . L’importo di ciascuna rata sarà di circa:

50 000 € / 84 rate ≈ 595 € al mese.

Dovrà pagare la prima rata entro 30 giorni dall’accettazione del piano; il pagamento sospenderà ogni procedura esecutiva. Marco potrà così continuare a lavorare, gestire la propria azienda e recuperare la liquidità necessaria.

7.2 Simulazione B – Contestazione di interessi usurari

La società “Coibentazioni S.r.l.”, specializzata nell’isolamento termico, ha sottoscritto nel 2019 un contratto di apertura di credito con una banca per 80 000 € destinati all’anticipazione dei crediti fiscali. Nel 2025 la società riceve un estratto conto che mostra un addebito complessivo di 110 000 €, comprensivo di interessi e commissioni. L’amministratore sospetta la presenza di interessi usurari. Si rivolge ad un legale, che procede così:

  1. Richiede tutti gli estratti conto e i contratti;
  2. Ricalcola il tasso effettivo globale: spese di istruttoria 3 %, commissione di massimo scoperto 2 %, tasso nominale 10 %. Il TEG risulta del 15 %.
  3. Confronta il TEG con il tasso soglia del trimestre 2019: supponiamo che il TEGM fosse 8 %. Aumentandolo del 25 % (→ 10 %) e aggiungendo 4 punti (→ 14 %), il tasso soglia è 14 % . Il TEG di 15 % supera il limite; gli interessi sono usurari.
  4. Propone alla banca una transazione: annullamento degli interessi e pagamento del solo capitale residuo (circa 40 000 €). La banca, consapevole della possibile condanna, accetta. La società paga e risparmia 70 000 € di interessi.
  5. Se la banca avesse rifiutato, la società avrebbe potuto agire in giudizio chiedendo la restituzione degli interessi usurari e l’applicazione del tasso legale.

7.3 Simulazione C – Piano del consumatore per un lavoratore autonomo

La sig.ra Elena gestisce un’impresa individuale di coibentazione. A causa del blocco dei cantieri e della mancata cessione di crediti fiscali, accumula debiti per 100 000 € (60 000 € con il fisco e 40 000 € con la banca). Le rateizzazioni e le rottamazioni non bastano; le banche non concedono ulteriori dilazioni. Elena decide di attivare la procedura di sovraindebitamento e, con l’aiuto di un OCC, presenta un piano del consumatore. Il piano prevede:

  • pagamento di 600 € al mese per cinque anni (totale 36 000 €) destinati ai creditori privilegiati (INPS e Agenzia delle Entrate);
  • azzeramento delle sanzioni e degli interessi moratori;
  • stralcio totale dei 40 000 € di interessi bancari illegittimamente applicati per anatocismo;
  • mantenimento dell’abitazione principale e dei beni necessari all’attività (furgone e attrezzi);
  • impegno ad utilizzare eventuali crediti futuri derivanti da bonus edilizi per accelerare il pagamento.

Il tribunale omologa il piano; le banche e il fisco non possono agire esecutivamente. Al termine dei 5 anni, Elena ottiene l’esdebitazione: i debiti residui vengono cancellati e può riprendere l’attività senza passività pregresse.

Conclusioni

La professione del coibentatore, valorizzata dai bonus edilizi, espone anche al rischio di sovraindebitamento a causa dell’anticipo dei crediti fiscali, dell’instabilità normativa e della complessità dei rapporti con banche e fisco. Tuttavia, l’ordinamento italiano offre numerosi strumenti per difendere il contribuente: dalla rateizzazione delle cartelle (fino a 120 rate), alle definizioni agevolate, alla possibilità di contestare usura e anatocismo nei contratti bancari, fino alle procedure di sovraindebitamento che permettono di risolvere la crisi e ripartire. La giurisprudenza più recente della Cassazione rafforza queste tutele, ad esempio annullando le notifiche irregolari o ribadendo la nullità delle clausole anatocistiche prive di pattuizione scritta .

Agire tempestivamente è fondamentale: ogni atto ha termini perentori per essere impugnato e ogni procedura richiede documentazione puntuale. Affidarsi a un professionista esperto consente di non commettere errori, di individuare il percorso migliore e di tutelare il patrimonio personale e l’azienda.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti possono assisterti in tutte le fasi: dall’analisi degli atti alla presentazione dei ricorsi, dalla negoziazione con le banche alla predisposizione di piani di ristrutturazione o di liquidazione, fino alla rappresentanza in giudizio. La sua esperienza quale cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto negoziatore della crisi d’impresa garantisce un approccio integrato e personalizzato.

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