Decoratore edile con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Il settore dell’edilizia è stato tra i più colpiti dalle oscillazioni economiche degli ultimi anni. Tantissimi decoratori edili, artigiani e imprese familiari si trovano oggi a fronteggiare debiti importanti con il Fisco e con le banche: cartelle esattoriali non pagate, rientri di IVA e imposte sostitutive, mutui e affidamenti divenuti insostenibili, oltre a pignoramenti e ipoteche sui beni di famiglia. La mancanza di liquidità, l’aumento dei costi delle materie prime e la riduzione dei committenti hanno creato una pressione finanziaria enorme. In questo contesto è fondamentale conoscere le normative più recenti e le strategie di difesa per evitare errori che possono compromettere irreversibilmente il patrimonio dell’imprenditore o dell’artigiano.

Negli ultimi mesi sono stati introdotti nuovi strumenti per regolarizzare la posizione fiscale, come la rottamazione‑quinquies prevista dalla legge di bilancio 2026. È stata confermata la possibilità di rateizzare le cartelle affidate ad Agenzia Entrate Riscossione con un massimo di 54 rate in nove anni, con rate di importo non inferiore a 100 euro . Contestualmente, la Cassazione ha precisato i confini dell’esecuzione esattoriale speciale: il pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis del d.P.R. 602/1973 perde efficacia se il terzo non paga entro 60 giorni, e la sospensione dei versamenti prevista dal decreto “Cura Italia” non si applica ai pagamenti che il terzo deve effettuare .

Nel presente articolo analizzeremo in modo approfondito la normativa vigente e la giurisprudenza più recente per offrire a decoratori edili con debiti una guida completa e aggiornata. Verranno illustrati i passi da compiere dopo la notifica di un atto esattoriale o bancario, i termini e i diritti del contribuente, le difese e le strategie legali per impugnare, sospendere o definire il debito. Parleremo della composizione negoziata della crisi, dei piani del consumatore, dell’esdebitazione, dei nuovi strumenti di rottamazione e delle definizioni agevolate. Verranno forniti esempi pratici e simulazioni numeriche per comprendere l’impatto concreto delle diverse soluzioni.

Il ruolo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con una pluriennale esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti presenti su tutto il territorio nazionale, specializzati nella tutela di debitori e contribuenti contro banche, finanziarie e Agenzia Entrate Riscossione. Fra le sue qualifiche:

  • Cassazionista e patrocinante in Cassazione.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n. 3.
  • Professionista fiduciario di un OCC – Organismo di Composizione della Crisi, in grado di certificare i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa secondo il D.L. 118/2021 .
  • Coordinatore di professionisti con competenze in diritto bancario, finanziario, tributario e crisi d’impresa.

Lo studio Monardo aiuta concretamente i decoratori edili nella gestione delle difficoltà finanziarie attraverso:

  • Analisi dell’atto esecutivo o della cartella per individuare vizi formali e sostanziali.
  • Ricorsi alla giustizia tributaria o civile per contestare cartelle, avvisi di intimazione, ipoteche e pignoramenti.
  • Sospensioni ed opposizioni agli atti esecutivi, con richiesta di sospensione immediata al giudice competente.
  • Trattative stragiudiziali con banche e società finanziarie per la rinegoziazione di mutui e finanziamenti, contestazione di anatocismo e usura.
  • Piani di rientro personalizzati e soluzioni giudiziali/stragiudiziali, compresi accordi di composizione, piani del consumatore e liquidazioni controllate.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione vengono illustrate le principali norme e pronunce che interessano un decoratore edile con debiti verso il Fisco e le banche. Conoscere le fonti consente di costruire difese efficaci e di scegliere gli strumenti più appropriati per risolvere la crisi.

1.1 Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa

La legge 27 gennaio 2012 n. 3 ha introdotto gli strumenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione controllata del patrimonio del debitore non fallibile. Nel preambolo la norma dispone “disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” . Essa consente a imprenditori e professionisti in difficoltà di accedere a tre principali procedure:

  • Piano del consumatore, destinato alle persone fisiche consumatrici (ad esempio, artigiani o lavoratori autonomi con indebitamento personale). Il piano richiede la valutazione dell’OCC, prevede la falcidia dei debiti non privilegiati e l’omologazione da parte del tribunale.
  • Accordo di composizione della crisi, rivolto a imprenditori commerciali non soggetti a fallimento e professionisti. L’accordo va approvato dai creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti e consente la sospensione delle procedure esecutive.
  • Liquidazione controllata dei beni (art. 14‑ter L. 3/2012), procedura assimilabile al fallimento per i soggetti non fallibili: prevede la vendita del patrimonio del debitore da parte di un liquidatore nominato dal tribunale. La Cassazione ha chiarito che, una volta aperta la liquidazione, il debitore non può rinunciarvi; la procedura resta aperta almeno per quattro anni e può essere chiusa solo se nessuno dei creditori presenta domande di ammissione . La Suprema Corte ha assimilato la liquidazione controllata a una procedura concorsuale irreversibile, a tutela della par condicio creditorum .

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), introdotto con il d.lgs. 14/2019 e più volte modificato (da ultimo dal d.lgs. 136/2024, cd. terzo correttivo), ha riordinato la disciplina delle procedure concorsuali e recepito la Composizione negoziata della crisi. Per i decoratori edili che svolgono attività imprenditoriale (impresa individuale o società di persone), il CCII prevede strumenti come:

  • Concordato minore: procedura sostitutiva del piano del consumatore, accessibile a imprenditori minori (ricavi inferiori a due milioni di euro, debiti inferiori a due milioni) che prevede una proposta di soddisfacimento parziale ai creditori e la falcidia dei debiti fiscali.
  • Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): consente al debitore persona fisica priva di patrimonio di ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo la liquidazione controllata. La Cassazione, con ordinanza 29915/2025 (Sez. I civile), ha ribadito che l’ammissione a tale beneficio richiede un’adeguata relazione dell’OCC sulla meritevolezza del debitore .
  • Requisito della meritevolezza: la giurisprudenza ha sottolineato che la trasparenza del debitore e la completezza della documentazione sono elementi essenziali per l’ammissibilità della procedura . La Corte di cassazione ha ribadito che omissioni e reticenze (ad esempio, nascondere beni o debiti) possono comportare la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza.

1.2 Composizione negoziata della crisi

Con il D.L. 24 agosto 2021 n. 118, convertito nella legge 147/2021, il legislatore ha introdotto la composizione negoziata della crisi. L’articolo 2 stabilisce che l’imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario può, tramite un’istanza telematica, chiedere che la Camera di Commercio nomini un esperto indipendente per agevolare le trattative con i creditori e favorire la continuità aziendale . L’esperto verifica la sostenibilità economica del risanamento e propone soluzioni contrattuali come moratorie, ristrutturazioni e transazioni fiscali. Questa procedura, ora integrata nel CCII (artt. 12 bis ss.), rappresenta un’alternativa rapida e riservata per imprese artigiane in difficoltà.

1.3 Normativa fiscale e misure emergenziali

Durante la pandemia la riscossione coattiva è stata sospesa. L’art. 68 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (decreto Cura Italia) ha disposto la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 . La norma prevede che i versamenti sospesi siano effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione . La Cassazione ha chiarito che tale sospensione riguarda esclusivamente i versamenti dovuti dai contribuenti e non si applica alle somme che il terzo pignorato deve versare nell’ambito del pignoramento speciale .

Il pignoramento dei crediti verso terzi è disciplinato dall’art. 72‑bis del d.P.R. 602/1973. La norma consente all’agente della riscossione di intimare direttamente al terzo (ad esempio, alla banca o a un committente) il pagamento del credito del debitore entro 60 giorni dalla notifica dell’atto . Il terzo deve versare le somme maturate fino alla data di notifica entro 60 giorni e le somme future alle rispettive scadenze . Se il terzo non paga, si applicano le sanzioni dell’art. 72 del d.P.R. 602/1973. Secondo la Cassazione, decorso il termine di 60 giorni senza pagamento, il pignoramento speciale perde efficacia: l’agente della riscossione deve procedere con un nuovo pignoramento nelle forme ordinarie .

1.4 Rottamazione‑quinquies e manovra 2026

La Legge di bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione‑quinquies, un nuovo strumento di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia Entrate Riscossione. Secondo il sito Informazione Fiscale, la nuova rottamazione riguarda i carichi affidati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023; le domande si presenteranno esclusivamente online dal 21 gennaio 2026 e dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2026 . Il pagamento potrà avvenire in un massimo di 54 rate bimestrali (nove anni), con importo minimo della rata di 100 euro . La definizione consente di estinguere i carichi senza pagare sanzioni e interessi, versando la sola quota capitale e i costi di notifica . Si tratta di un’importante opportunità per i debitori che non hanno potuto aderire alle precedenti rottamazioni o che sono decaduti.

1.5 Anatocismo bancario e usura

Il rapporto con le banche rappresenta un altro fronte critico per il decoratore edile indebitato. Molti contratti di conto corrente e mutuo stipulati prima della delibera CICR 9 febbraio 2000 contengono clausole di anatocismo (capitalizzazione degli interessi debitori). La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27460 del 14 ottobre 2025, ha ribadito che la capitalizzazione degli interessi nei contratti di conto corrente stipulati prima del 2000 è valida solo se esiste una espressa pattuizione conforme all’art. 2 della delibera CICR . La Cassazione ha chiarito che la nullità delle clausole anatocistiche preesistenti non può essere “sanata” mediante una valutazione comparativa delle nuove condizioni; occorre una nuova clausola scritta che stabilisca la capitalizzazione . In mancanza, il cliente ha diritto alla restituzione degli interessi indebitamente pagati. .

Il fenomeno dell’usura bancaria, invece, consiste nell’applicazione di tassi oltre il “tasso soglia” fissato trimestralmente dal MEF. In caso di usura, gli interessi sono nulli e il cliente deve restituire solo il capitale. Lo studio Monardo effettua perizie econometriche per verificare la presenza di usura o anatocismo nei rapporti bancari e intraprendere azioni di recupero.

1.6 Impossibilità di modificare il piano di ristrutturazione dopo l’inadempimento

La Cassazione, con ordinanza n. 17501 del 29 giugno 2025, ha precisato che se il debitore non rispetta i pagamenti previsti dal piano di ristrutturazione dei debiti (art. 11, comma 5, L. 3/2012) l’accordo cessa automaticamente i suoi effetti e non è più possibile chiedere la modifica del piano prevista dall’art. 13, comma 4‑ter . La facoltà di modifica è ammessa solo quando l’accordo è ancora efficace; in caso di inadempimento l’unica strada è avviare una nuova procedura. La decisione sottolinea l’importanza di rispettare scrupolosamente gli impegni assunti e di monitorare la sostenibilità del piano .

2. Procedura passo‑passo: cosa fare dopo la notifica di un atto

Di seguito viene descritto l’iter che un decoratore edile deve seguire quando riceve un atto dal Fisco o dalla banca. Conoscere i termini e le modalità di impugnazione è essenziale per non perdere le opportunità di difesa.

2.1 Ricezione di una cartella o di un avviso di intimazione

  1. Verifica dell’atto: controllare attentamente la data di notifica, il numero di ruolo, gli importi e l’origine del debito. Una cartella esattoriale irregolare (ad esempio, notificata oltre i termini di prescrizione, priva di motivazione o di firma digitale) può essere annullata.
  2. Calcolo della prescrizione: l’imposta sul reddito e l’IVA hanno termini di prescrizione diversi (in genere cinque anni per imposte dirette e tre anni per tributi locali). Se l’Agenzia notifica la cartella oltre tali termini, si può eccepire la prescrizione in giudizio.
  3. Valutazione di vizi formali: errori nella relata di notifica, mancanza del codice di attestazione di conformità o notifica a indirizzo errato sono motivi validi per contestare l’atto.
  4. Termini per impugnare: l’avviso di accertamento impugnabile va contestato entro 30 giorni dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione tributaria). Per gli estratti di ruolo e le cartelle esattoriali l’impugnazione va proposta entro 60 giorni.
  5. Sospensione cautelare: contestualmente al ricorso si può chiedere la sospensione dell’esecuzione per evitare ipoteche o pignoramenti. È necessario dimostrare il fumus boni iuris (la fondatezza della contestazione) e il periculum in mora (il rischio di pregiudizio grave in caso di esecuzione).

2.2 Notifica di pignoramento presso terzi (art. 72‑bis d.P.R. 602/1973)

  1. Ordine di pagamento diretto: l’agente della riscossione notifica al terzo (per esempio, al committente di un decoratore) l’ordine di pagare direttamente il credito entro 60 giorni . Il terzo deve versare le somme maturate prima della notifica entro 60 giorni e le successive alle rispettive scadenze. Se non paga, il pignoramento perde efficacia e l’agente deve procedere secondo le forme ordinarie .
  2. Impugnazione: il debitore può proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi presso il giudice dell’esecuzione (tribunale ordinario) entro 20 giorni dalla notifica, eccependo la nullità dell’atto per violazione dei limiti impignorabili (art. 545 c.p.c.) o per mancanza di notifica della cartella originaria. La Cassazione ha ribadito che la sospensione dei versamenti prevista dall’art. 68 DL 18/2020 riguarda solo i versamenti dei contribuenti e non si estende all’obbligo del terzo .
  3. Tutela del terzo: se il terzo paga dopo 60 giorni, il pagamento è inefficace e potrà opporsi; in ogni caso, il debitore può sollecitare il terzo a rispettare i termini per evitare sanzioni.

2.3 Azioni delle banche: solleciti, decadenza dal beneficio del termine, ipoteche

  1. Messa in mora: quando un prestito o un mutuo è in arretrato, la banca invia un avviso di messa in mora con richiesta di rientro. Se il debitore non rientra nei tempi, la banca può revocare il fido e chiedere l’immediato pagamento dell’intero debito.
  2. Decadenza dal beneficio del termine: la banca può dichiarare il mutuo risolto e pretendere la restituzione totale del capitale. In questo caso è fondamentale verificare se la clausola di decadenza è stata rispettata e se il preavviso è stato comunicato correttamente.
  3. Ipoteca giudiziale: le banche possono iscrivere ipoteca sui beni del decoratore senza necessità di autorizzazione giudiziale, ma solo dopo aver notificato il precetto. L’ipoteca può essere contestata per eccesso di garanzia o per vizi formali nella notifica.
  4. Pignoramento del conto corrente: in presenza di un titolo esecutivo (sentenza, mutuo non pagato), la banca può pignorare i crediti del debitore. È essenziale verificare la legittimità degli interessi applicati: l’ordinanza 27460/2025 ha chiarito che la capitalizzazione degli interessi (anatocismo) è valida solo se prevista da una clausola espressa conforme alla delibera CICR .
  5. Opposizione agli atti esecutivi: se il pignoramento bancario contiene irregolarità (assenza di notifica, errori nel calcolo del debito, usura), è possibile opporsi dinanzi al tribunale per ottenere la sospensione e la riduzione delle somme richieste.

2.4 Avvio di una procedura concorsuale

  1. Valutazione preliminare: con l’aiuto dello studio Monardo, il decoratore verifica se possiede i requisiti per accedere al piano del consumatore, al concordato minore o alla liquidazione controllata. Si analizzano reddito, patrimonio, numero di creditori e costanza delle entrate.
  2. Nomina dell’OCC: per il piano del consumatore e l’accordo di composizione della crisi è necessario rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi che nomina un gestore. L’Avv. Monardo, in quanto gestore della crisi accreditato, può assistere il debitore nella redazione della domanda e nella relazione particolareggiata.
  3. Deposito della domanda: la domanda viene depositata presso il tribunale competente con allegata la relazione dell’OCC. In caso di accordo, è necessario il voto favorevole del 60 % dei creditori; in caso di piano del consumatore la decisione spetta al giudice.
  4. Apertura della procedura: con il decreto di apertura vengono sospese tutte le azioni esecutive e i crediti sono cristallizzati. Nel caso di liquidazione controllata, il giudice nomina un liquidatore che amministra il patrimonio per almeno quattro anni .
  5. Omologazione e vigilanza: una volta approvato o omologato il piano, il debitore deve rispettare i pagamenti. In caso di inadempimento, l’accordo cessa di diritto e non può essere modificato ; il debitore può però avviare una nuova procedura.

3. Difese e strategie legali

3.1 Contestazione delle cartelle e degli avvisi

  1. Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria: il ricorso deve indicare i motivi di contestazione (vizi di notifica, prescrizione, calcolo errato, indebito cumulo di interessi). L’udienza si svolge con modalità telematica e, in caso di accoglimento, la cartella viene annullata in tutto o in parte.
  2. Eccezione di prescrizione: il professionista verifica se il termine di prescrizione (cinque anni per tributi erariali, tre anni per tributi locali) sia decorso e, in tal caso, solleva l’eccezione. La sospensione prevista dall’art. 68 DL 18/2020 non può essere applicata oltre i limiti temporali fissati dalla norma .
  3. Rinegoziazione del debito: in alcuni casi è possibile chiedere un piano di rateizzazione direttamente ad Agenzia Entrate Riscossione, ottenendo la sospensione delle procedure esecutive. I piani possono arrivare a 120 rate; con la rottamazione‑quinquies le rate sono 54 ma senza sanzioni e interessi .
  4. Transazione fiscale e contributiva: nell’ambito del concordato preventivo o del piano del consumatore, è possibile proporre una transazione con il Fisco per ridurre sanzioni e interessi e dilazionare il pagamento.

3.2 Difesa contro il pignoramento speciale e ordinario

  1. Verifica della corretta notifica: se l’atto di pignoramento non è stato notificato al debitore o se mancano i riferimenti alla cartella esattoriale, l’atto è nullo. Occorre inoltre verificare se l’agente della riscossione ha rispettato l’obbligo di attendere i 60 giorni dal ricevimento della cartella prima di avviare il pignoramento.
  2. Eccezione di inefficacia del pignoramento speciale: decorso il termine di 60 giorni senza pagamento da parte del terzo, il pignoramento perde efficacia . Il debitore può eccepire l’inefficacia dell’atto e chiedere la cancellazione del vincolo.
  3. Esclusione dei beni impignorabili: art. 545 c.p.c. prevede che stipendi, pensioni e strumenti indispensabili per l’attività professionale siano impignorabili fino a certi limiti. Il decoratore può far valere tali limiti dinanzi al giudice dell’esecuzione.
  4. Conversione del pignoramento: è possibile sostituire i beni pignorati con una somma di denaro da versare a rate, ottenendo la liberazione dei beni; il giudice stabilisce l’importo e le rate.

3.3 Difesa nei confronti delle banche

  1. Contestazione dell’anatocismo e dell’usura: come chiarito dalla Cassazione, nei contratti di conto corrente stipulati prima della delibera CICR 9 febbraio 2000 l’anatocismo è valido solo se vi è una clausola espressa conforme . In mancanza di pattuizione scritta, il debitore può chiedere la restituzione degli interessi capitalizzati e il ricalcolo del saldo. In presenza di tassi superiori al tasso soglia, l’interesse è nullo e il debito viene ridotto alla sola quota capitale.
  2. Verifica delle clausole di decadenza: la banca deve inviare un preavviso di decadenza dal beneficio del termine; se non lo fa, il debitore può eccepire l’inefficacia della risoluzione del contratto.
  3. Rinegoziazione e saldo e stralcio: lo studio Monardo avvia trattative con l’istituto di credito per ridurre il debito o ottenere un saldo e stralcio, specialmente quando il debito è gravemente deteriorato e la banca preferisce recuperare subito una percentuale del credito.
  4. Utilizzo della composizione negoziata: se l’attività del decoratore è in crisi ma ancora potenzialmente redditizia, si può accedere alla composizione negoziata della crisi per ottenere la moratoria dei debiti bancari e la ristrutturazione del mutuo .

3.4 Errori da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare le comunicazioni: non rispondere a una cartella o a un avviso di intimazione comporta l’iscrizione di ipoteca o pignoramenti immediati. È quindi fondamentale leggere e conservare tutta la corrispondenza.
  2. Non rivolgersi a un professionista: la legislazione tributaria è complessa e i termini sono perentori. Un errore nella procedura può comportare la perdita del diritto di ricorrere. Rivolgersi per tempo a un avvocato esperto permette di individuare la migliore strategia.
  3. Omettere documenti o dichiarare il falso: la meritevolezza nella procedura di sovraindebitamento richiede trasparenza. Omissioni di beni o debiti possono comportare l’inammissibilità della procedura .
  4. Rinunciare troppo presto alla liquidazione: la Cassazione ha stabilito che la liquidazione controllata non può essere revocata dal debitore dopo l’apertura . È quindi necessario valutare attentamente la scelta della procedura.
  5. Firmare accordi non vantaggiosi con la banca: prima di firmare un accordo di saldo e stralcio o un piano di rientro, occorre verificare l’assenza di anatocismo e usura. Le clausole devono essere chiare e riportare importi e tempi di pagamento.

4. Strumenti alternativi e soluzioni agevolate

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Negli ultimi anni si sono succedute diverse rottamazioni: prima rottamazione (2017), rottamazione‑bis, rottamazione‑ter, saldo e stralcio e rottamazione‑quater. La rottamazione‑quinquies, introdotta dalla legge di bilancio 2026, rappresenta la quinta edizione.

Carichi ammessi: sono definibili i debiti affidati ad Agenzia Entrate Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . Restano esclusi i debiti derivanti da condanne penali e i carichi relativi a risorse proprie dell’Unione europea (IVA riscossa all’importazione).

Domanda: la domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica dal 21 gennaio 2026 e deve essere inviata entro il 30 aprile 2026 .

Rateizzazione: il pagamento può avvenire fino a 54 rate bimestrali (nove anni) di importo costante. Ogni rata non può essere inferiore a 100 euro . Le prime due rate, pari al 20 % del dovuto, scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2026.

Benefici: con la rottamazione‑quinquies si paga solo il capitale e il rimborso delle spese per le procedure esecutive, mentre sanzioni, interessi e aggio vengono cancellati . Inoltre, la procedura prevede che si perda il beneficio solo dopo due rate non pagate (e non più alla prima rata, come nelle precedenti rottamazioni) .

Decorso dei termini: per i debitori che non aderiscono alla rottamazione o decadono per mancato pagamento, l’Agenzia potrà procedere con il pignoramento sprint previsto dalla manovra 2026. Grazie all’utilizzo delle banche dati delle fatture elettroniche, l’agente può individuare rapidamente i crediti del contribuente e avviare il pignoramento ex art. 72‑bis.

4.2 Saldo e stralcio e definizione liti pendenti

Il saldo e stralcio consente di estinguere i debiti tributari e contributivi derivanti da carichi di ruolo con una percentuale variabile (dal 16 % al 35 %) a seconda dell’indice ISEE del debitore. Le definizioni precedenti sono state applicate nel 2019 e nel 2023. In attesa di una nuova edizione, è possibile ottenere una riduzione simile attraverso l’omologa di un piano del consumatore o di un accordo di composizione, in cui il giudice può applicare la falcidia dei tributi.

La definizione delle liti pendenti riguarda i ricorsi in corso dinanzi alle corti tributarie: il contribuente può chiudere il contenzioso pagando una percentuale del tributo in base al grado di giudizio (40 % in primo grado, 15 % in appello, 5 % in Cassazione). Se la lite riguarda solo sanzioni, è prevista la riduzione a un terzo.

4.3 Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e concordato minore

Piano del consumatore (art. 70 CCII): è rivolto alla persona fisica sovraindebitata. Prevede la ristrutturazione dei debiti senza necessità di approvazione da parte dei creditori. Il giudice omologa il piano se il debitore è meritevole e se il piano offre ai creditori un risultato non inferiore a quello della liquidazione controllata.

Accordo di ristrutturazione (art. 75 CCII): rivolto agli imprenditori minori o ai professionisti con debiti superiori a 50.000 euro. Richiede l’approvazione del 60 % dei creditori. All’approvazione segue la sospensione delle azioni esecutive e la possibilità di falcidiare tributi e contributi.

Concordato minore (art. 78 CCII): simile al piano del consumatore ma riservato a imprenditori commerciali sotto soglia. Prevede un piano di ristrutturazione con la possibile cessione di beni e il pagamento dei crediti privilegiati. Se i creditori non approvano, il giudice può comunque omologare il piano se la percentuale di soddisfacimento non è inferiore a quanto avrebbero ottenuto nella liquidazione.

4.4 Liquidazione controllata ed esdebitazione

La liquidazione controllata (art. 268 CCII) consente la vendita del patrimonio del debitore sotto il controllo di un liquidatore nominato dal tribunale. La Cassazione ha chiarito che dopo l’apertura della procedura il debitore non può revocarla e che la procedura dura almeno quattro anni . Al termine, se il debitore ha cooperato, può ottenere l’esdebitazione con la cancellazione dei debiti residui. L’art. 283 CCII disciplina l’esdebitazione del debitore incapiente: l’ordinanza 29915/2025 richiede la relazione dell’OCC e la valutazione della meritevolezza .

4.5 Composizione negoziata e strumento di negoziazione assistita

Per il decoratore che svolge attività di impresa, la composizione negoziata della crisi è uno strumento prezioso. In base all’art. 2 del D.L. 118/2021, l’imprenditore può presentare istanza al segretario della Camera di Commercio per nominare un esperto indipendente che lo assista nelle trattative con i creditori e con il Fisco . L’esperto esamina la situazione aziendale, propone soluzioni e, se necessario, redige un piano di risanamento. Durante le trattative, il debitore può chiedere al tribunale misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) e l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili.

Il D.lgs. 136/2024 (terzo correttivo al CCII) ha ampliato gli strumenti disponibili: ha rafforzato il ruolo dell’esperto, ha introdotto la possibilità di concludere accordi transattivi con l’Erario e ha semplificato l’accesso al concordato minore per gli imprenditori agricoli e artigiani . Queste novità permettono ai decoratori edili di gestire la crisi in modo meno conflittuale e più rapido.

5. Tabelle riepilogative

Per agevolare la consultazione, di seguito sono riportate alcune tabelle che sintetizzano le principali norme e strumenti difensivi. Le tabelle contengono parole chiave e cifre; le spiegazioni approfondite sono fornite nel testo.

Tabella 1 – Principali norme applicabili ai debiti fiscali e bancari

Norma/AttoOggettoPunti chiaveFonte
L. 3/2012Composizione crisi da sovraindebitamentoIntroduce piano del consumatore, accordo di composizione e liquidazione controllata. Liquidazione irreversibile e durata minima quattro anniNormativa
CCII (d.lgs. 14/2019) e d.lgs. 136/2024Codice della crisi d’impresa e sue modificheConcordato minore, accordo di ristrutturazione, piano del consumatore, esdebitazione dell’incapiente; rafforzamento della composizione negoziataNormativa
D.L. 118/2021, art. 2Composizione negoziataNomina di un esperto per favorire le trattative e l’accordo con i creditoriNormativa
d.P.R. 602/1973, art. 72‑bisPignoramento specialeOrdina al terzo di pagare entro 60 giorni, pena inefficacia del pignoramentoNormativa
D.L. 18/2020, art. 68Sospensione versamentiSospende i versamenti derivanti da cartelle dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 ; non si applica ai pagamenti del terzoNormativa
Legge di bilancio 2026Rottamazione‑quinquiesCarichi 2000‑2023, domanda entro 30 aprile 2026, massimo 54 rate bimestrali , cancellazione di sanzioni e interessiNormativa
Cass. n. 18118/2025Liquidazione controllataIl debitore non può rinunciare alla liquidazione una volta aperta; procedura dura almeno quattro anniGiurisprudenza
Cass. n. 17501/2025Modifica del pianoIl piano di ristrutturazione non può essere modificato dopo l’inadempimentoGiurisprudenza
Cass. n. 27460/2025AnatocismoL’anatocismo nei contratti ante 2000 è valido solo con clausola scritta conforme alla delibera CICRGiurisprudenza
Cass. Ord. 16 novembre 2025Pignoramento specialeIl pignoramento ex art. 72‑bis perde efficacia se il terzo non paga entro 60 giorni e la sospensione del DL 18/2020 non si applicaGiurisprudenza

Tabella 2 – Principali termini e scadenze

EventoTermini/ScadenzeRiferimento
Impugnazione avviso di accertamento30 giorni dalla notificaCGT
Impugnazione cartella/estratto di ruolo60 giorni dalla notificaCGT
Pagamento dopo pignoramento speciale60 giorni per il terzoart. 72‑bis d.P.R. 602/1973
Domanda rottamazione‑quinquiesDal 21 gennaio al 30 aprile 2026Legge di bilancio 2026
Prime due rate rottamazione31 luglio e 30 novembre 2026Legge di bilancio 2026
Durata liquidazione controllataMinimo 4 anniCass. 18118/2025
Termini sospesi DL 18/2020dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021art. 68 D.L. 18/2020

6. Simulazioni pratiche e numeriche

Le simulazioni consentono di comprendere l’effettiva convenienza delle varie soluzioni. Presentiamo due casi tipici per un decoratore edile: debiti fiscali con cartelle e debiti bancari con mutuo e conto corrente.

6.1 Caso A – Decoratore con cartelle esattoriali per 30 000 euro

Situazione iniziale: un decoratore edile riceve cartelle per imposte non versate (IRPEF, IVA e contributi) per un totale di 30 000 euro. Alcune cartelle risalgono al 2016–2018, altre al 2022. Il contribuente non ha pagato per mancanza di liquidità e riceve un avviso di intimazione seguito da un pignoramento presso terzi: l’agente notifica al principale committente l’ordine di versare le fatture in scadenza.

Opzione 1 – Impugnazione: tramite l’avv. Monardo si verifica che le cartelle del 2016–2017 sono prescritte (oltre cinque anni). Viene proposto ricorso alla CGT eccependo la prescrizione e la nullità della notifica. Il giudice sospende l’esecuzione e, successivamente, annulla le cartelle prescritte, riducendo il debito a 18 000 euro. Il pignoramento perde efficacia perché il terzo non aveva ancora pagato e perché l’atto non indicava tutte le cartelle.

Opzione 2 – Rottamazione‑quinquies: il debitore decide di aderire alla rottamazione‑quinquies per il residuo di 18 000 euro. Presenta la domanda entro il 30 aprile 2026. Pagherà il capitale in 54 rate bimestrali di circa 333 euro, senza sanzioni né interessi . L’onere annuale (6 rate) sarà di circa 2 000 euro, sostenibile rispetto al reddito medio di un artigiano. Se salda le prime due rate (circa 6 666 euro) non perderà il beneficio; in caso di due rate non pagate, decadrà e dovrà versare interamente il debito.

Risultato: grazie alla contestazione e alla rottamazione, il debitore paga solo 18 000 euro in nove anni invece dei 30 000 euro iniziali più sanzioni e interessi (che avrebbero portato il debito a oltre 42 000 euro). Evita il pignoramento sui crediti e può continuare la propria attività.

6.2 Caso B – Decoratore con debito bancario e conto corrente in rosso

Situazione iniziale: il decoratore ha un mutuo prima casa di 150 000 euro con rata mensile di 800 euro e uno scoperto di conto corrente di 20 000 euro. A causa del calo delle commesse non riesce a pagare le rate. La banca invia l’avviso di messa in mora e minaccia l’ipoteca giudiziale.

Perizia sul contratto: l’Avv. Monardo incarica un consulente tecnico di esaminare il contratto di mutuo e le condizioni di conto corrente. La perizia accerta che nel conto corrente, aperto nel 1998, la banca applicava la capitalizzazione trimestrale degli interessi senza una clausola conforme alla delibera CICR. In base all’ordinanza 27460/2025, la capitalizzazione è nulla . Si calcola che il cliente ha pagato 12 000 euro di interessi anatocistici illegittimi.

Azione giudiziaria: viene proposto ricorso al tribunale per chiedere la restituzione degli interessi e la rideterminazione del saldo. La banca è condannata a restituire 12 000 euro, che vengono portati a compensazione del mutuo. La rata mensile scende da 800 a 720 euro.

Rinegoziazione: parallelamente si avvia una composizione negoziata per ristrutturare il debito. La banca, vista la perizia e la prospettiva di ulteriore contenzioso, accetta di allungare il mutuo a 25 anni con tasso fisso più basso. Lo scoperto di conto corrente viene convertito in prestito chirografario a 10 anni.

Risultato: il debito bancario diventa sostenibile, l’imprenditore mantiene la proprietà della casa e il conto corrente torna in equilibrio senza il rischio di ipoteca e pignoramento.

7. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito vengono riportate 20 domande ricorrenti poste dai decoratori edili indebitati. Le risposte sono sintetiche e orientate alla pratica.

  1. Cosa devo fare se ricevo una cartella esattoriale? Bisogna verificare la data di notifica e gli importi. Se vi sono vizi di notifica, prescrizione o errori, è possibile fare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni. In caso contrario si può chiedere una rateizzazione o aderire alla rottamazione.
  2. La cartella può essere notificata per posta elettronica certificata (PEC)? Sì, l’Agenzia può notificare via PEC a imprese e professionisti. È essenziale controllare la propria casella e‑mail certificata perché la notifica è valida dal momento della ricezione.
  3. Cos’è l’avviso di intimazione? È l’atto con cui l’agente della riscossione intima il pagamento entro cinque giorni prima di procedere con l’espropriazione forzata. Se non si paga o non si impugna, può seguire l’iscrizione di ipoteca o il pignoramento.
  4. Come funziona il pignoramento presso terzi? L’agente ordina al terzo debitore (committente, banca) di versare il credito entro 60 giorni . Se il terzo paga in ritardo, il pignoramento perde efficacia .
  5. Posso oppormi al pignoramento? Sì, entro 20 giorni dalla notifica è possibile proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, contestando la legittimità del pignoramento.
  6. Che differenza c’è tra pignoramento speciale e pignoramento ordinario? Nel pignoramento speciale ex art. 72‑bis il terzo è tenuto a pagare direttamente all’agente; l’atto può essere notificato senza passare dal giudice e dura 60 giorni. Il pignoramento ordinario segue invece le regole del codice di procedura civile e richiede l’intervento del giudice.
  7. La sospensione Covid‑19 si applica al pignoramento presso terzi? No. La sospensione prevista dall’art. 68 DL 18/2020 riguarda i versamenti dei contribuenti e non i pagamenti che il terzo deve effettuare .
  8. Cosa succede se non aderisco alla rottamazione‑quinquies? Dopo il 30 aprile 2026 l’Agenzia potrà attivare il pignoramento sprint; le nuove cartelle non saranno più definibili con i benefici della rottamazione e le sanzioni e gli interessi torneranno ad applicarsi.
  9. Che vantaggi offre la rottamazione‑quinquies rispetto alle rateizzazioni ordinarie? Si paga solo il capitale e le spese di notifica, senza sanzioni e interessi , e si può dilazionare in 54 rate bimestrali . La decadenza scatta solo dopo due rate non pagate.
  10. Posso aderire alla rottamazione se ho già aderito a una precedente rottamazione e sono decaduto? Sì, la legge di bilancio 2026 consente ai decaduti dalle precedenti rottamazioni di presentare domanda per la rottamazione‑quinquies, pagando il residuo dovuto senza sanzioni.
  11. Come si calcola il tasso usurario? Si confronta il tasso effettivo applicato dalla banca (TAN più oneri) con il tasso soglia pubblicato trimestralmente dal MEF. Se il tasso effettivo supera il tasso soglia maggiorato di un quarto e di ulteriori quattro punti percentuali, c’è usura. In caso di usura, gli interessi sono nulli.
  12. Cosa devo fare se il mio contratto contiene anatocismo illegittimo? È possibile chiedere la restituzione degli interessi capitalizzati senza una clausola espressa conforme alla delibera CICR . Occorre fare una perizia contabile e proporre azione giudiziaria di ripetizione dell’indebito.
  13. È possibile salvare la casa dal pignoramento? Sì, se la casa è l’unico immobile di proprietà destinato ad abitazione principale e il debito con il Fisco è inferiore a 120 000 euro, l’ipoteca non può essere iscritta. Inoltre, la procedura di sovraindebitamento permette di salvaguardare l’abitazione offrendo un piano di pagamento ai creditori.
  14. Quali beni sono impignorabili? Gli strumenti necessari per l’attività professionale, i beni mobili indispensabili, le pensioni e gli stipendi nei limiti di un quinto, i sussidi per invalidità e le case di abitazione di valore modesto (in alcuni casi). È possibile eccepire l’impignorabilità davanti al giudice dell’esecuzione.
  15. È possibile rinegoziare il mutuo in sofferenza? Sì. Con l’assistenza di un avvocato esperto è possibile chiedere una rinegoziazione alla banca o accedere al Fondo Gasparrini per la sospensione delle rate. Nella composizione negoziata l’esperto può proporre alla banca un piano di rientro sostenibile.
  16. Cosa succede se non rispetto il piano del consumatore? L’accordo cessa di diritto e non può essere modificato . Il debitore potrà avviare una nuova procedura ma rischia di perdere la fiducia dei creditori.
  17. Posso ottenere la cancellazione totale dei miei debiti? L’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) consente la cancellazione dei debiti residui al termine della liquidazione controllata se il debitore è privo di patrimonio e ha cooperato. La Cassazione ha precisato che è necessaria una relazione completa dell’OCC sulla meritevolezza .
  18. Qual è la differenza tra accordo di ristrutturazione e concordato minore? L’accordo di ristrutturazione richiede l’approvazione del 60 % dei creditori e si rivolge anche a professionisti e imprenditori non fallibili. Il concordato minore è riservato agli imprenditori minori e prevede una proposta ai creditori che può essere omologata dal giudice anche senza l’assenso della maggioranza se migliora la loro posizione rispetto alla liquidazione.
  19. È possibile sospendere i pignoramenti durante la procedura di sovraindebitamento? Sì. Con il decreto di apertura del piano del consumatore, dell’accordo o della liquidazione controllata vengono sospese tutte le azioni esecutive e cautelari sui beni del debitore.
  20. Perché devo rivolgermi a un avvocato cassazionista? Un avvocato cassazionista ha la competenza per rappresentare il cliente innanzi alla Corte di Cassazione e possiede un’esperienza approfondita nel diritto processuale. Ciò è fondamentale per impugnare decisioni sfavorevoli e per garantire una difesa completa in tutte le fasi del contenzioso.

Conclusione

Affrontare debiti con il Fisco e con le banche è possibile, ma richiede tempestività, competenza e strategia. La normativa vigente offre diversi strumenti per i decoratori edili in crisi: dalla rottamazione‑quinquies della legge di bilancio 2026 ai piani del consumatore e agli accordi di ristrutturazione, passando per la composizione negoziata e la liquidazione controllata. La giurisprudenza recente della Cassazione fornisce indicazioni preziose: la inefficacia del pignoramento speciale se il terzo non paga entro 60 giorni ; l’impossibilità di modificare un piano di ristrutturazione dopo l’inadempimento ; la necessità di una pattuizione scritta per la capitalizzazione degli interessi ; e la irrevocabilità della liquidazione controllata . Conoscere queste pronunce consente di evitare errori e di indirizzare correttamente la propria difesa.

Il primo passo è sempre l’analisi approfondita della posizione debitoria, sia nei confronti del Fisco che delle banche. Occorre verificare la legittimità degli atti, calcolare la prescrizione, individuare eventuali vizi formali e contestare usura e anatocismo. In parallelo è indispensabile valutare la sostenibilità del proprio business e considerare l’accesso a procedure concorsuali o a strumenti agevolati come la rottamazione. L’errore più grave è procrastinare: i termini per impugnare sono brevi e l’inerzia comporta l’aggressione del patrimonio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare mettono a disposizione le loro competenze per aiutare decoratori edili e professionisti in difficoltà. Grazie all’esperienza nella gestione della crisi da sovraindebitamento, nelle trattative bancarie e nel contenzioso tributario, lo studio offre soluzioni personalizzate: dall’analisi dei contratti alla redazione di ricorsi, dalla negoziazione di piani di rientro alla predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione. Il team coordina esperti contabili e legali per offrire una strategia integrata, proteggere i beni di famiglia e consentire la ripartenza dell’attività.

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