Escavatorista con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Gestire un’attività di escavazione o di movimento terra richiede grandi investimenti in mezzi meccanici, carburante, manutenzione e personale. Quando l’imprenditore è alle prese con cartelle esattoriali, pignoramenti, intimazioni di pagamento o procedure cautelari, l’intera attività rischia di bloccarsi: senza liquidità e con veicoli bloccati non si possono onorare i contratti, pagare i fornitori o garantire gli stipendi. Nel gennaio 2026, con l’entrata in vigore di nuove norme fiscali e del Testo Unico sulla riscossione, l’urgenza di capire come difendersi da fisco e banche è ancora più stringente. Le domande sono inevitabili: è possibile fermare un pignoramento? Come tutelare la prima casa e i mezzi strumentali? È ancora possibile rateizzare o rottamare le cartelle? Si può ottenere una “seconda possibilità” attraverso il piano del consumatore o la liquidazione controllata?

In questo articolo forniamo una guida completa per gli escavatoristi e, più in generale, per imprenditori, professionisti e partite IVA che abbiano debiti fiscali o bancari. Analizziamo il quadro normativo aggiornato a gennaio 2026, esaminando le leggi (D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, L. 3/2012 e Codice della crisi), le circolari di Agenzia delle Entrate‑Riscossione, le sentenze più recenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale e le linee guida dell’Agenzia delle Entrate. Verranno illustrati i termini, i presupposti e le strategie difensive contro cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, pignoramenti di conti correnti e stipendi, fermi amministrativi, ipoteche, nonché gli strumenti alternativi come rottamazione‑quinquies, rateizzazione, piano del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordato minore ed esdebitazione.

Perché questo tema è importante

  • Rischio di blocco dell’attività – Il pignoramento di un conto corrente o il fermo del veicolo strumentale impediscono di pagare fornitori, acquistare carburante o raggiungere i cantieri. Il blocco può derivare da una semplice intimazione non contestata: la Cassazione ha chiarito che l’intimazione di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione deve essere impugnata entro 60 giorni, altrimenti il debito si cristallizza .
  • Perdita di beni essenziali – Il fermo amministrativo blocca l’uso del veicolo; l’ipoteca fiscale compromette la disponibilità dell’immobile e può preludere alla vendita all’asta; il pignoramento del conto corrente congela gli accrediti per 60 giorni . Con il nuovo Testo Unico le procedure esattoriali diventano ancora più rapide e automatiche .
  • Procedure complesse – Le regole su notifiche, termini e impugnazioni sono articolate. Una cartella o un preavviso di ipoteca contengono termini brevissimi (30 o 60 giorni); la mancata osservanza comporta decadenza dal diritto di ricorrere .
  • Soluzioni preventive – Oltre alla difesa giudiziaria esistono strumenti alternativi: definizioni agevolate (rottamazione‑quinquies) con sospensione immediata delle azioni esecutive , rateizzazioni fino a 120 rate , piani del consumatore senza la rigidità del requisito di “meritevolezza” , accordi di ristrutturazione e concordati minori.

Chi può aiutarti concretamente

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono specializzati in diritto bancario e tributario a livello nazionale. L’avvocato è:

  • Cassazionista e patrocinante in Cassazione;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa secondo il D.L. 118/2021;
  • Coordinatore di un team di professionisti che opera in tutta Italia nel diritto bancario e tributario.

Grazie a queste competenze l’avv. Monardo e i suoi collaboratori possono:

  1. Analizzare la regolarità degli atti – verificarne la notifica, la motivazione (statuto del contribuente), l’ammontare del debito, i termini e i diritti di opposizione ;
  2. Presentare ricorsi e opposizioni – presso le commissioni tributarie, i giudici dell’esecuzione o in Cassazione per annullare cartelle, ipoteche e fermi ingiustificati;
  3. Richiedere sospensioni e rateizzazioni – utilizzare le nuove norme su rateizzazione (fino a 84, 96, 108 o 120 rate) ;
  4. Trattare con banche e Agenzia delle Entrate – negoziare piani di rientro e soluzioni extragiudiziali che preservino la continuità aziendale;
  5. Proporre piani del consumatore o accordi di ristrutturazione – redigere piani sostenibili e presentare istanze all’OCC o al tribunale;
  6. Assistere nella liquidazione controllata e nell’esdebitazione – ottenere l’esdebitazione del sovraindebitato secondo le norme del Codice della crisi .

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Contesto normativo e giurisprudenziale

La difesa del debitore si basa sulla conoscenza delle norme e delle sentenze che regolano la riscossione, le misure cautelari e gli strumenti di composizione della crisi. Nel 2026 il quadro è stato profondamente rinnovato. Di seguito esponiamo le fonti principali.

Normativa sulla riscossione esattoriale (D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 33/2025 e Testo Unico in vigore dal 1° gennaio 2026)

  1. Cartella di pagamento e intimazione (artt. 25, 50 e 19 D.P.R. 602/1973) – La cartella deve essere notificata al debitore entro termini precisi e contiene l’elenco dei tributi, degli interessi e delle sanzioni; dopo la notifica il debitore ha 60 giorni per pagare o impugnare . Se non paga, trascorsi 60 giorni l’agente della riscossione può procedere all’esecuzione forzata; trascorso un anno dalla notifica della cartella senza che sia iniziata l’esecuzione, l’agente deve notificare un’intimazione di pagamento che concede 5 giorni per pagare . La Cassazione ha precisato che l’intimazione deve essere impugnata entro 60 giorni; in mancanza il debito si cristallizza e non può più essere contestato .
  2. Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973) – Il pignoramento esattoriale consente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di ordinare direttamente al terzo (banca, datore di lavoro, committente) di versare le somme dovute al debitore. La norma dispone che le somme maturate prima della notifica devono essere versate entro 60 giorni e quelle successive alle rispettive scadenze . La banca deve trattenere non solo il saldo attivo al momento della notifica ma anche gli accrediti che arrivano nei 60 giorni successivi, anche se il conto era in rosso . In caso di inottemperanza l’istituto può subire sanzioni e responsabilità erariale. L’art. 72‑bis rimanda ai limiti di pignorabilità stabiliti dall’art. 545 c.p.c., secondo cui sono impignorabili le pensioni fino al doppio dell’assegno sociale (circa 1.000 euro) . Dal 1° gennaio 2026 gli articoli 169‑176 del nuovo D.Lgs. 33/2025 – Testo Unico in materia di versamenti e riscossione sostituiscono gli artt. 72‑75‑bis, riproducendo sostanzialmente le stesse regole .
  3. Fermo amministrativo (art. 86 D.P.R. 602/1973) – Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla cartella, il concessionario può iscrivere fermo sui beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli, natanti, aeromobili). Prima dell’iscrizione deve notificare al debitore un preavviso di fermo che concede 30 giorni per pagare o rateizzare . In mancanza di pagamento, il fermo è iscritto al Pubblico Registro Automobilistico e il veicolo non può circolare né essere venduto; l’utilizzo comporta sanzione e possibilità di confisca . Il fermo non richiede una soglia minima di debito, ma la giurisprudenza ha riconosciuto che per beni strumentali all’attività (come un escavatore o un camion) o veicoli utilizzati per trasporto di persone disabili la legge vieta il fermo . Inoltre, il fermo può essere contestato per eccesso di garanzia quando il debito è modesto .
  4. Ipoteca esattoriale (art. 77 D.P.R. 602/1973) – Trascorsi 60 giorni dalla cartella, l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per un importo fino al doppio del credito. È obbligatorio notificare un preavviso di ipoteca con 30 giorni di preavviso . L’ipoteca è legittima solo se il debito complessivo affidato supera 20.000 euro (comma 1‑bis), introdotto dal D.L. 70/2011 ; se la somma è inferiore, l’iscrizione è nulla. Il preavviso non deve indicare l’immobile da colpire: è sufficiente indicare l’ammontare dovuto, come ha chiarito la Cassazione nel 2025 . La giurisprudenza ha precisato che l’ipoteca è atto cautelare e non esecutivo: serve a tutelare il credito e non comporta la perdita immediata della casa【597825721646311†L342-L414】.
  5. Impignorabilità della prima casa (art. 76 D.P.R. 602/1973 come modificato dalla L. 69/2013) – L’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione dell’unico immobile adibito ad abitazione principale del debitore, purché non sia un bene di lusso (categorie catastali A/8 o A/9) e vi sia la residenza anagrafica . Se l’esecuzione immobiliare è stata avviata prima dell’entrata in vigore del divieto e il processo è ancora pendente, il giudice deve cancellare la trascrizione e interrompere l’azione . La norma prevede che per procedere all’espropriazione immobiliare (nei casi in cui la casa non è protetta) il debito complessivo deve superare €120.000 e l’agente deve aver già iscritto l’ipoteca da almeno sei mesi .
  6. Motivazione degli atti e statuto del contribuente – L’art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) impone che gli atti dell’amministrazione finanziaria siano motivati e che indichino le norme applicate, i fatti, l’importo del debito e il responsabile del procedimento . La mancata motivazione è causa di nullità; inoltre l’amministrazione deve osservare il contraddittorio con il contribuente (obbligo rafforzato dal D.Lgs. 219/2023) e indicare le modalità di impugnazione .
  7. Nuovo Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024) – A partire dal 1° gennaio 2026 si applica il nuovo Testo unico della giustizia tributaria, che sostituisce il D.Lgs. 546/1992. L’art. 131 del nuovo codice stabilisce che le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2026 . Tra le novità: termini processuali uniformati, obbligo di contraddittorio anticipato, possibilità per il giudice di condannare l’amministrazione a rimborsare le spese a tariffa piena se la contestazione era infondata e riduzione del contributo unificato.

Rateizzazione e definizione agevolata (Rottamazione‑quinquies 2026)

Il 2025 ha visto l’entrata in vigore del D.Lgs. 110/2024 e del Decreto MEF 27 dicembre 2024, che hanno riformato la rateizzazione dei debiti fiscali. La Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la rottamazione‑quinquies, una definizione agevolata che consente di pagare solo l’imposta e i costi di notifica, escludendo sanzioni e interessi.

Rateizzazione ordinaria e straordinaria – Dal 1° gennaio 2025 chi ha debiti iscritti a ruolo può chiedere rateizzazioni più lunghe:

  • Importo complessivo fino a 120.000 € – 84 rate se la richiesta è presentata entro il 2026, 96 rate se presentata nel biennio 2027‑2028, 108 rate se richiesta dal 2029 in avanti .
  • Importo superiore a 120.000 € – 120 rate ordinarie fin da subito .
  • Rateizzazione straordinaria (documentata difficoltà economica) – prevede piani da 85 a 120 rate per domande entro il 2026, 97‑120 rate per richieste 2027‑2028, 109‑120 dal 2029 . La valutazione si basa su indicatori: per le persone fisiche l’ISEE e l’indice di liquidità, per le imprese il rapporto tra debiti scaduti e patrimonio netto.

La presentazione dell’istanza sospende la prescrizione e impedisce nuove azioni esecutive fino alla decisione dell’agenzia . La decadenza si verifica con il mancato pagamento di 8 rate (consecutive o meno). La rateizzazione può cumularsi con la rottamazione.

Rottamazione‑quinquies 2026 – La Legge 199/2025 prevede che i contribuenti possano definire i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo l’imposta e le spese. Le principali regole sono:

  1. Ambito – sono inclusi i carichi relativi a imposte dirette e indirette, IVA, IRAP, contributi INPS e INAIL, sanzioni amministrative (escluse le multe stradali già rottamate) e gli avvisi bonari non pagati, ma restano esclusi i debiti derivanti da pronunce penali definitive e i carichi con liti pendenti in Cassazione .
  2. Scadenze – L’istanza deve essere presentata entro il 30 aprile 2026; l’Agenzia comunica gli importi dovuti entro il 30 giugno 2026. Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni). Gli interessi del 3% decorrono dal 1° agosto 2026 . Il mancato pagamento di due rate comporta la perdita dei benefici .
  3. Effetti sospensivi – Con la presentazione della domanda si sospendono la prescrizione e tutti i procedimenti esecutivi (pignoramenti, ipoteche, fermi), anche se già avviati; l’agente non può disporre nuove ipoteche o fermi . Se è in corso un pignoramento presso terzi, il debitore deve comunicare alla banca o al datore di lavoro l’avvenuta presentazione della domanda e la sospensione per impedire il versamento .
  4. Decadenza – La definizione si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata; il mancato versamento di due rate comporta la perdita dei benefici e i versamenti eseguiti sono considerati acconto .

Normativa bancaria e anatocismo

Per gli escavatoristi che hanno debiti con le banche (fidi, mutui, leasing per mezzi d’opera) è essenziale conoscere i limiti alla capitalizzazione degli interessi e alle clausole anatocistiche. L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27460/2025 ha ribadito che:

  • Dopo la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, D.Lgs. 342/1999 (sentenza Corte Cost. 425/2000) le clausole di capitalizzazione automatica contenute nei contratti di conto corrente stipulati prima della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono nulle; l’anatocismo può essere pattuito solo con un accordo scritto che rispetti l’art. 2 della delibera CICR ;
  • Per i contratti ante 2000 è necessario che il cliente esprima per iscritto la volontà di introdurre la capitalizzazione con pari periodicità; tale clausola è considerata peggiorativa rispetto alle condizioni originarie e richiede il consenso del correntista ;
  • Le nuove condizioni anatocistiche devono essere assistite da una pattuizione scritta, altrimenti non sono valide ;
  • In caso di azione per la ripetizione di interessi non dovuti, la banca che eccepisce la prescrizione deve dimostrare la natura solutoria delle rimesse; il correntista deve provare che i versamenti erano ripristinatori .

Sovraindebitamento e procedure concorsuali per soggetti non fallibili (Legge 3/2012 e Codice della crisi)

Gli escavatoristi in forte crisi finanziaria possono ricorrere agli strumenti previsti dalla Legge 3/2012 (in vigore per le procedure avviate prima del 15 luglio 2022) e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII (D.Lgs. 14/2019, come modificato). Le procedure più rilevanti sono:

  1. Piano del consumatore – È rivolto alle persone fisiche consumatrici e, dal 2021, anche agli imprenditori minori e ai professionisti con preponderanza di debiti personali. Dopo la riforma dell’art. 69 CCII la valutazione si concentra sulla assenza di colpa grave, frode o dolo (“non colpevolezza grave”) e non più sulla generica “meritevolezza” . Il Tribunale di Napoli ha ammesso un piano con debiti misti, ritenendo sufficiente che i debiti personali siano prevalenti e che il debitore non abbia agito con dolo o colpa grave . La Cassazione e i tribunali hanno sottolineato che la banca non può eccepire la responsabilità del debitore se essa non ha valutato la sua solvibilità (dovere di istruttoria ex art. 124‑bis TUB) . In presenza di ludopatia o altre patologie la Corte d’Appello di Caltanissetta ha richiesto comunque la prova della prudenza e dell’effettivo sforzo del debitore nel contenere l’indebitamento .
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti – Per imprenditori non fallibili l’art. 11 L. 3/2012 e gli artt. 57‑62 CCII prevedono la possibilità di stipulare un accordo con i creditori che rappresentino almeno il 60 % del totale (accordo ordinario) . L’accordo può essere “agevolato” con l’adesione del 30 % dei crediti se il debitore rinuncia alla moratoria e chiede solo la riduzione degli interessi . Con l’art. 61 CCII gli effetti dell’accordo possono essere estesi ai creditori dissenzienti della stessa categoria se il 75 % della categoria aderisce e sono soddisfatte condizioni di par condicio . Gli accordi possono includere la transazione fiscale (art. 63 CCII) con l’Agenzia delle Entrate.
  3. Concordato minore – È una procedura concorsuale che consente all’imprenditore minore o al professionista di evitare il fallimento con un piano di pagamento parziale. La Cassazione (sent. 28574/2025) ha ribadito che la proposta di concordato deve rispettare l’ordine dei privilegi e non può discriminare arbitrariamente i creditori: un piano che offre il 5 % ad alcuni creditori e il 100 % ai garantiti è inammissibile .
  4. Liquidazione controllata ed esdebitazione – Dal 15 luglio 2022 la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII) sostituisce la liquidazione del patrimonio prevista dalla L. 3/2012. Il debitore sovraindebitato può chiedere l’esdebitazione dopo tre anni dalla chiusura o dall’apertura della procedura, a condizione di aver collaborato lealmente, non aver commesso reati e non essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti . Per i debitori “incapienti” (senza beni) l’art. 283 CCII consente l’esdebitazione immediata se il patrimonio è insufficiente; il giudice può concederla con decreto . La Cassazione ha chiarito che le procedure avviate prima del 15 luglio 2022 restano disciplinate dalla L. 3/2012 e non possono beneficiare del CCII .

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Quando il contribuente riceve una cartella, un intimazione di pagamento, un preavviso di fermo o ipoteca o un atto di pignoramento presso terzi, il tempo diventa un fattore cruciale. Ecco un percorso operativo in dieci passi per non commettere errori.

  1. Verifica della notifica e del termine – Controllare come e quando è stato notificato l’atto (raccomandata, PEC, messo notificatore). La cartella, l’intimazione o il preavviso di fermo/ipoteca devono essere notificati al domicilio fiscale o alla residenza; la notifica irregolare rende nullo l’atto. Annotare la data di ricezione perché da quel momento decorrono i termini per il pagamento o il ricorso (60 giorni per cartella e intimazione, 30 giorni per il preavviso di fermo/ipoteca, 5 giorni per l’intimazione ex art. 50) .
  2. Richiesta di estratto di ruolo e accesso agli atti – Attraverso un’istanza all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione si può ottenere l’estratto di ruolo, l’elenco delle cartelle e degli interessi maturati. È necessario per verificare la prescrizione, la duplicazione di importi o la presenza di sanzioni già condonate.
  3. Controllo della motivazione e dei vizi – L’atto deve indicare la fonte normativa, l’importo, la causale, il responsabile e le modalità di impugnazione . La mancanza di motivazione o di firma è motivo di nullità. Verificare se la cartella discende da un avviso di accertamento non impugnato: in assenza di notifiche degli atti presupposti è possibile contestare la cartella.
  4. Valutazione della prescrizione – Molti debiti di natura tributaria si prescrivono in 10 anni (imposte erariali) o 5 anni (contributi previdenziali, multe). Occorre verificare l’ultima interruzione della prescrizione (notifica, pagamento, rateizzazione). La Cassazione ha affermato che la prescrizione può essere eccepita anche se non si è impugnata la prima cartella .
  5. Considerazione delle soglie e delle tutele – Se il debito è inferiore a 20.000 €, l’iscrizione di ipoteca è vietata ; se il veicolo è strumentale all’attività o indispensabile per il trasporto di persone disabili, il fermo è illegittimo ; se l’immobile è l’unica abitazione di residenza e non è di lusso, è impignorabile . Verificare quindi se esistono i presupposti per chiedere l’annullamento.
  6. Scelta della strategia – Se il debito è fondato e non prescritto, valutare:
  7. Rateizzazione – presentare l’istanza per ottenere da 84 a 120 rate . La domanda sospende la prescrizione e le azioni esecutive fino alla decisione.
  8. Rottamazione‑quinquies – se rientra nei carichi 2000‑2023 e si presenta entro il 30 aprile 2026; consente la sospensione di pignoramenti e l’esclusione di sanzioni .
  9. Definizione in autotutela – domandare all’Agenzia delle Entrate lo sgravio totale o parziale per errori materiali, duplicazioni o somme non dovute.
  10. Ricorso in commissione tributaria – impugnare cartella, intimazione, pignoramento o preavviso entro i termini (60 o 30 giorni). Con il nuovo Testo unico il ricorso si propone alla Corte di giustizia tributaria provinciale e, se necessario, alla corte di giustizia tributaria regionale.
  11. Opposizione agli atti esecutivi – proposta al giudice ordinario (esecuzione civile) entro 20 giorni dalla notifica del primo atto; idonea per contestare vizi formali del pignoramento o del fermo.
  12. Tutela del conto corrente – Se si riceve l’atto di pignoramento ex art. 72‑bis, informare immediatamente la banca della volontà di contestare e chiedere la sospensione. È possibile ottenere un provvedimento cautelare per la liberazione delle somme necessarie alla sopravvivenza (stipendi, minimi vitali). La Cassazione ha stabilito che nel pignoramento esattoriale la banca deve trattenere e versare al fisco anche gli accrediti futuri entro 60 giorni , ma restano impignorabili le pensioni fino al doppio dell’assegno sociale .
  13. Tutela dei beni mobili e immobili – Se ricevi un preavviso di fermo amministrativo, verifica se il veicolo è strumentale; se sì, segnala all’Agenzia la sua funzione per chiedere la sospensione. In caso di preavviso di ipoteca, verifica che il debito superi €20.000 e valuta la possibilità di pagare o rateizzare entro 30 giorni per evitarne l’iscrizione .
  14. Valutazione di un piano del consumatore o accordo – Se i debiti sono insostenibili e la situazione di crisi è strutturale, contatta un professionista per verificare l’accesso alla procedura di sovraindebitamento: redigere un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione o un concordato minore richiede la nomina di un Gestore della crisi e l’apertura di un procedimento presso il tribunale. Gli escavatoristi titolari di imprese individuali possono accedere al concordato minore se la struttura è “imprenditore minore”.
  15. Monitoraggio costante – Anche dopo aver presentato un ricorso o una domanda di rottamazione/rateizzazione, occorre monitorare il rispetto dei termini e dei pagamenti; il mancato pagamento di due rate nella rottamazione o di 8 rate nella rateizzazione fa decadere dal beneficio .

Difese e strategie legali

Il principio fondamentale per difendersi da fisco e banche è agire tempestivamente. Di seguito elenchiamo le principali strategie, suddivise in difesa giudiziale e strumenti stragiudiziali/concorsuali.

Difesa giudiziale

  1. Ricorso contro cartella e intimazione – Il contribuente può ricorrere alla giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’intimazione. I motivi tipici riguardano l’omessa o irregolare notifica degli atti presupposti, la prescrizione, l’inesistenza o incertezza del titolo, la mancanza di motivazione e la violazione del contraddittorio . È importante indicare tutti i vizi e allegare i documenti di prova. La mancata impugnazione nei termini comporta la cristallizzazione del debito .
  2. Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi – Se l’atto di pignoramento o l’esecuzione immobiliare presenta vizi (ad esempio mancano gli estremi dell’atto, non sono rispettati i limiti di pignorabilità o la notifica è nulla), il debitore può proporre opposizione dinanzi al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni. Questa opposizione può sospendere l’esecuzione e condurre alla revoca del pignoramento.
  3. Sospensione giudiziale – In caso di ricorso tributario o opposizione, il debitore può chiedere la sospensione degli effetti dell’atto impugnato. La sospensione può essere concessa quando ricorrono gravi e irreparabili danni. Nel pignoramento presso terzi, il giudice può ordinare la restituzione delle somme già versate se il pignoramento era illegittimo.
  4. Nullità del pignoramento del conto corrente – È contestabile l’atto di pignoramento che non indica con precisione il conto, l’importo e il termine; la Cassazione ha stabilito che il pignoramento è nullo se non contiene tutti gli elementi necessari a individuare il credito . Inoltre, se il conto è cointestato, la banca deve limitare il pignoramento alla quota di spettanza del debitore .
  5. Tutela del minimo vitale – L’art. 545 c.p.c. stabilisce che le pensioni sono impignorabili fino al doppio dell’assegno sociale (circa 1.000 €) . Anche i conti su cui sono accreditate pensioni o stipendi godono di una franchigia: l’ultimo stipendio o pensione accreditati prima del pignoramento sono impignorabili. In caso di pignoramento eccedente, si può chiedere al giudice la riduzione della somma pignorata.
  6. Contestazione di fermo e ipoteca – Il fermo amministrativo può essere impugnato dinanzi al giudice competente per eccesso di potere o violazione di legge (mancanza di preavviso, sproporzione, veicolo strumentale). L’ipoteca può essere impugnata in commissione tributaria o con ricorso ex art. 19 D.Lgs. 546/1992: se il debito è inferiore a €20.000, se l’atto non contiene un debito certo o se non è stato notificato il preavviso . La Cassazione ha riconosciuto che l’ipoteca e il fermo sono atti cautelari e non esecutivi, pertanto impugnabili senza termini di decadenza se mancano presupposti【597825721646311†L342-L414】.
  7. Impugnazione di atti bancari e anatocismo – Il correntista può agire in giudizio per la restituzione degli interessi anatocistici illegittimamente capitalizzati; la Cassazione ha affermato che in assenza di una pattuizione scritta conforme alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 la capitalizzazione è nulla . Il debitore può chiedere la rideterminazione del saldo e la restituzione degli interessi. Se la banca eccepisce la prescrizione, deve provare che i versamenti erano a saldo e non di rimpinguamento .

Strumenti stragiudiziali e compositivi

  1. Rateizzazione – Ottenere un piano di pagamento dilazionato consente di bloccare le azioni esecutive e di mantenere l’attività. Le rate possono arrivare fino a 120 nei piani ordinari per debiti sopra €120.000 e 108 nei piani ordinari dal 2029 . Per richiedere la rateizzazione basta compilare l’istanza sul sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, allegare ISEE (persone fisiche) o indici finanziari (società) e attendere l’esito. La domanda è accolta automaticamente per debiti fino a €120.000; per importi superiori occorre documentare la temporanea difficoltà.
  2. Rottamazione‑quinquies – Consente di definire i carichi 2000‑2023 escludendo sanzioni e interessi. È consigliata quando il debito è elevato ma rientra nel periodo ammesso e non sono intervenuti giudizi definitivi. Bisogna presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 e pagare la prima rata entro il 31 luglio 2026 . La definizione sospende i pignoramenti e gli altri atti esecutivi . È importante valutare la convenienza: se il debito è prescritto o contestabile, la rottamazione potrebbe comportare la rinuncia a difese più vantaggiose.
  3. Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione – L’art. 63 CCII consente di transigere i debiti tributari e contributivi all’interno di un accordo di ristrutturazione o di un concordato, con l’approvazione dell’Agenzia delle Entrate. Ciò permette di ridurre interessi e sanzioni e di ottenere una falcidia del debito. Per gli escavatoristi con debiti anche verso fornitori e banche, l’accordo di ristrutturazione (artt. 57‑62 CCII) richiede il consenso di almeno il 60 % dei crediti e può estendere gli effetti ai creditori dissenzienti della stessa categoria se la maggioranza del 75 % approva . È una soluzione adatta per chi ha un’azienda ancora attiva e vuole proseguire l’attività.
  4. Piano del consumatore – Per l’imprenditore individuale con debiti misti (personali e professionali), il piano del consumatore consente di proporre al tribunale un piano di rimborso basato sul proprio reddito, ottenendo la falcidia dei debiti chirografari e la protezione dell’abitazione. La riforma ha eliminato il rigido requisito di “meritevolezza” e ha introdotto il criterio di non colpevolezza grave . Il tribunale valuta la fattibilità del piano e la capacità del debitore di soddisfare i creditori in misura maggiore di quanto otterrebbero nella liquidazione. Il piano può prevedere la continuazione dell’attività di escavazione.
  5. Concordato minore – Consente all’imprenditore minore o al professionista di concordare con i creditori un pagamento parziale. La proposta deve rispettare l’ordine dei privilegi (artt. 2740‑2741 c.c.); se discrimina ingiustamente i creditori è inammissibile . È una soluzione complessa ma utile quando l’attività produce reddito sufficiente a soddisfare una quota dei debiti nel tempo.
  6. Liquidazione controllata e esdebitazione – Quando il debitore non può proporre un piano o un accordo, può chiedere la liquidazione controllata dei beni. Dopo tre anni (o alla chiusura anticipata) può ottenere l’esdebitazione, liberandosi dai debiti residui . Per i debitori incapienti, l’esdebitazione può essere immediata (art. 283 CCII). Questa procedura estingue tutti i debiti salvo quelli derivanti da obblighi alimentari o danni da illecito.

Strumenti alternativi: rottamazione, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione e accordi

Per organizzare meglio i diversi strumenti a disposizione del debitore presentiamo una tabella di sintesi.

StrumentoNorma di riferimentoCaratteristiche principali
RateizzazioneArt. 19 D.P.R. 602/1973 come modificato da D.Lgs. 110/2024; DM 27/12/2024Piani fino a 84/96/108/120 rate; sospensione delle azioni esecutive durante l’esame; decadenza con 8 rate non pagate
Rottamazione‑quinquiesL. 199/2025 art. 1 commi 82‑101Definizione dei carichi 2000‑2023; domanda entro 30/04/2026; pagamento in unica soluzione o 54 rate bimestrali; sospensione di pignoramenti e ipoteche
Piano del consumatoreArt. 69 CCII; L. 3/2012 per le procedure pre‑2022Piano di rientro presentato al tribunale; giudizio sulla non colpevolezza grave e sulla sostenibilità; tutela della casa di abitazione; adatto anche a debiti misti
Accordo di ristrutturazioneArtt. 57‑62 CCII; art. 11 L. 3/2012Necessita del consenso del 60 % dei crediti (o 30 % per l’accordo agevolato); possibilità di estendere gli effetti ai creditori dissenzienti della stessa categoria
Concordato minoreArtt. 74‑83 CCIIProcedura concorsuale per imprenditori minori; la proposta deve rispettare il rango dei creditori; inammissibile se prevede disparità ingiustificata
Liquidazione controllata ed esdebitazioneArtt. 268‑283 CCII; L. 3/2012 art. 14‑terdeciesLiquidazione del patrimonio, esdebitazione dopo 3 anni; esdebitazione immediata per debitori incapienti; richiede collaborazione leale e assenza di condanne

Termini di impugnazione e scadenze principali

Atto/ProcedimentoTermine per agireRiferimento normativo
Cartella di pagamento60 giorni per pagare o ricorrereArt. 25 D.P.R. 602/1973; art. 21 D.Lgs. 546/1992
Intimazione di pagamento5 giorni per pagare; 60 giorni per ricorsoArt. 50 D.P.R. 602/1973
Preavviso di fermo30 giorni per pagare o rateizzareArt. 86 D.P.R. 602/1973
Preavviso di ipoteca30 giorni per pagare o rateizzareArt. 77 D.P.R. 602/1973
Pignoramento presso terziVersamento entro 60 giorni per le somme già maturate; ricorso entro 60 giorniArt. 72‑bis D.P.R. 602/1973
RateizzazionePresentazione domanda prima dell’esecuzione; sospende le azioni esecutiveArt. 19 D.P.R. 602/1973
Rottamazione‑quinquiesDomanda entro 30 aprile 2026; pagamento prima rata entro 31 luglio 2026L. 199/2025
EsdebitazioneRichiesta dopo la chiusura della liquidazione controllata o dopo 3 anniArt. 282 e 283 CCII

Errori comuni e consigli pratici

  • Ignorare le comunicazioni – Non aprire le PEC o le raccomandate o non ritirare l’atto è un errore gravissimo. La notifica per compiuta giacenza o per pubblici proclami produce ugualmente i suoi effetti. Occorre controllare regolarmente la PEC e l’indirizzo di residenza.
  • Agire tardi – Molte procedure prevedono termini molto brevi (5, 30 o 60 giorni). Anche una settimana di ritardo può comportare la perdita del diritto di ricorrere o la decadenza dai benefici.
  • Pignorare i conti per pagare il fisco – Alcuni debitori, per paura del pignoramento, prelevano tutto il saldo dal conto. Tuttavia la banca, ricevuta la notifica, può bloccare anche gli accrediti futuri per 60 giorni e il debito continua a maturare interessi . È meglio presentare un’istanza di sospensione o un ricorso.
  • Non distinguere tra pignoramento ordinario e esattoriale – Nel pignoramento ordinario (creditore privato) il giudice fissa un’udienza e dispone l’assegnazione; nel pignoramento esattoriale l’agente ordina direttamente al terzo di pagare e il giudice interviene solo in caso di opposizione . Conoscere la differenza è fondamentale per individuare la competenza del giudice.
  • Sottovalutare i limiti di pignorabilità – Le pensioni e i salari hanno una soglia impignorabile; i beni strumentali e l’abitazione principale sono protetti; i veicoli strumentali non sono soggetti a fermo . Fare valere questi limiti può salvare il patrimonio.
  • Ignorare la prescrizione – Molti debiti sono prescritti ma vengono riscossi ugualmente. La Cassazione ha affermato che la prescrizione può essere eccepita anche dopo l’intimazione . È necessario verificare le date di notifica e le interruzioni.
  • Non valutare gli strumenti concorsuali – Il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e il concordato minore sono soluzioni efficaci per ristrutturare i debiti e salvare l’azienda. Spesso vengono ignorati per mancanza di informazione.
  • Non rivolgersi a un professionista – Le procedure di riscossione e di sovraindebitamento sono complesse; errori procedurali possono pregiudicare il successo. Consultare un avvocato o un gestore della crisi consente di evitare errori e di scegliere la migliore strategia.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Il mio escavatore può essere sottoposto a fermo amministrativo?

In linea di principio sì: l’art. 86 D.P.R. 602/1973 non prevede una soglia minima di debito e consente di iscrivere fermo su qualsiasi veicolo intestato al debitore . Tuttavia la giurisprudenza e la prassi riconoscono che i veicoli strumentali all’attività d’impresa o utilizzati per il trasporto di persone con disabilità sono esclusi dal fermo . L’escavatore, trattore o camion utilizzato per i cantieri è considerato bene strumentale: occorre dimostrarne la funzione (contratti di lavoro, fatture, registrazioni) e chiedere la sospensione del fermo.

  1. Possono pignorarmi il conto corrente anche se è in rosso?

Sì. La Corte di Cassazione (sent. 28520/2025) ha affermato che nel pignoramento speciale ex art. 72‑bis la banca deve versare al fisco anche gli accrediti futuri che arrivano entro 60 giorni dalla notifica, indipendentemente dal saldo esistente al momento del pignoramento . Ciò significa che se il conto era negativo o con saldo zero, gli accrediti successivi (bonifici, stipendi, fatture) saranno trattenuti e versati all’Agenzia delle Entrate. Restano impignorabili solo le somme pensionistiche fino al doppio dell’assegno sociale .

  1. Il preavviso di fermo deve indicare il veicolo?

No. L’art. 86 D.P.R. 602/1973 stabilisce che è sufficiente indicare l’ammontare del debito e concedere 30 giorni per pagare; il preavviso non deve identificare il bene da colpire. La Cassazione ha precisato che la mancanza di indicazioni sull’auto o sulla targa non rende nullo il preavviso . Tuttavia, se il fermo è iscritto su un veicolo strumentale si può chiedere l’annullamento.

  1. Posso ottenere la cancellazione dell’ipoteca se il debito è inferiore a 20.000 €?

Sì. L’art. 77 D.P.R. 602/1973, comma 1‑bis, prevede che l’iscrizione ipotecaria sia vietata per debiti inferiori a 20.000 € . Se l’Agente della riscossione ha iscritto ipoteca per un importo inferiore, l’atto è illegittimo e può essere annullato dalla commissione tributaria. È sufficiente presentare ricorso con la prova del debito complessivo.

  1. Se non impugno l’intimazione, posso ancora contestare la cartella?

Dipende. La Cassazione ha affermato che la mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento entro 60 giorni impedisce di contestare gli importi iscritti a ruolo, salvo vizi non rilevabili con l’intimazione (ad esempio difetto di notifica della cartella presupposta) . Pertanto, è fondamentale impugnare tempestivamente l’intimazione se si ritiene illegittima.

  1. Il primo pignoramento del conto corrente si estingue dopo il pagamento del saldo?

No. Nel pignoramento speciale esattoriale la banca deve versare non solo il saldo esistente ma anche gli accrediti futuri nei 60 giorni successivi . Il pignoramento non si esaurisce con il primo versamento, ma resta efficace fino a concorrenza del credito. Il debitore deve chiedere la revoca del pignoramento una volta estinto il debito.

  1. Posso rateizzare anche se ho già aderito alla rottamazione?

Sì. La rateizzazione ordinaria può cumularsi con la rottamazione; tuttavia occorre pagare regolarmente le rate di entrambe. Se si decadere dalla rateizzazione (8 rate non pagate) si perde anche il beneficio della definizione agevolata. È opportuno valutare le proprie capacità finanziarie prima di aderire .

  1. È vero che la prima casa non è più pignorabile?

La prima casa è impignorabile solo a determinate condizioni: deve essere l’unico immobile di proprietà del debitore, non deve essere di lusso (categorie A/8 o A/9) e deve essere adibito a abitazione principale con residenza anagrafica . Se questi requisiti non sono rispettati, l’immobile può essere pignorato se il debito supera 120.000 € e l’ipoteca è stata iscritta da almeno sei mesi .

  1. Cosa succede se trasferisco i miei beni a familiari per evitare il pignoramento?

Il trasferimento di beni in pregiudizio dei creditori può costituire un atto revocabile (azione revocatoria ex art. 2901 c.c.) e, se compiuto per frodare il fisco, può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000). È altamente sconsigliato cedere beni a terzi per evitare il pignoramento: la legge consente di proteggere i beni attraverso strumenti legittimi (trust, fondi patrimoniali, polizze) ma richiede consulenza professionale.

  1. Sono un imprenditore individuale: posso accedere al piano del consumatore?

Sì, se la maggior parte dei debiti è di natura personale (es. debiti verso fisco per IRPEF, mutuo della casa, prestiti personali) e se l’attività d’impresa è marginale. Il Tribunale di Napoli ha riconosciuto l’ammissibilità di un piano del consumatore con debiti misti purché i debiti personali prevalgano . Il requisito principale è l’assenza di colpa grave o frode e la possibilità di offrire ai creditori una soddisfazione maggiore rispetto alla liquidazione.

  1. Che differenza c’è tra accordo di ristrutturazione e concordato minore?

L’accordo di ristrutturazione richiede l’adesione di almeno il 60 % (o 30 % nell’accordo agevolato) dei crediti; il concordato minore non richiede percentuali di adesione ma è approvato dal tribunale se la proposta rispetta l’ordine dei privilegi e offre una utilità maggiore rispetto alla liquidazione. Il concordato minore è più flessibile ma soggetto a maggiore controllo giudiziale .

  1. Quali debiti non sono compresi nella rottamazione‑quinquies?

Sono esclusi i carichi affidati dal 1° gennaio 2024, i debiti derivanti da pronunce penali definitive, le somme recuperate a seguito di aiuti di Stato, i contributi a favore delle casse professionali private, le multe stradali già rottamate e i debiti relativi a risorse proprie dell’UE. Inoltre non rientrano i debiti per i quali è stata già emessa sentenza passata in giudicato e quelli oggetto di definizione precedente regolarmente perfezionata .

  1. Quante rate posso saltare nella rateizzazione senza perdere il beneficio?

Nella rateizzazione ordinaria e straordinaria si decade dopo il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive . Nella rottamazione‑quinquies si perde il beneficio con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive .

  1. Posso impugnare l’ipoteca anche dopo molti anni?

Sì. L’ipoteca e il fermo sono atti cautelari, non esecutivi; la Corte di Cassazione ha riconosciuto che possono essere impugnati in qualsiasi momento quando mancano i presupposti di legge (assenza di preavviso, debito inferiore alla soglia, mancanza di motivazione)【597825721646311†L342-L414】. Tuttavia è opportuno agire tempestivamente per evitare l’espropriazione.

  1. Che cosa significa esdebitazione e chi può ottenerla?

L’esdebitazione è l’istituto che consente al sovraindebitato di liberarsi dai debiti residui dopo la liquidazione controllata. Può essere chiesta da persone fisiche e imprenditori non fallibili che abbiano cooperato lealmente e non siano stati condannati per reati fiscali o patrimoniali; si ottiene dopo tre anni dalla chiusura della liquidazione . Per i debitori incapienti l’esdebitazione può essere concessa immediatamente .

  1. Quali sono i vantaggi del piano del consumatore rispetto all’accordo?

Il piano del consumatore non richiede il consenso dei creditori: è approvato dal giudice se rispettano i requisiti e garantisce una soddisfazione migliore rispetto alla liquidazione. È adatto a chi ha debiti diffusi e non riesce a ottenere l’adesione dei creditori. L’accordo di ristrutturazione richiede l’approvazione della maggioranza ma offre una maggiore flessibilità negoziale.

  1. Cosa succede se non pago la rottamazione entro il 31 luglio 2026?

Il mancato versamento della prima rata o dell’unica rata entro il 31 luglio 2026 determina la perdita automatica dei benefici della rottamazione: le somme versate sono considerate acconto sul debito residuo, che torna riscossibile con interessi e sanzioni . La sospensione delle azioni esecutive cessa e riprendono pignoramenti, fermi e ipoteche.

  1. È possibile opporsi a un pignoramento esattoriale senza giudice?

Sì. Anche se il pignoramento ex art. 72‑bis si svolge in via stragiudiziale, il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi o ricorso alla commissione tributaria contestando la legittimità dell’atto. La Cassazione ha affermato che il pignoramento speciale è un processo esecutivo vero e proprio e rimane soggetto alla disciplina del codice di procedura civile .

  1. Se aderisco al concordato minore, cosa succede ai debiti con il fisco?

I debiti tributari rientrano nel concordato minore e possono essere falcidiati. Tuttavia, se la proposta non rispetta la graduazione dei crediti, l’accordo non è omologabile . È essenziale negoziare con l’Agenzia delle Entrate e presentare una proposta equilibrata.

  1. Quanto costa proporre un ricorso in commissione tributaria?

Dal 2026 il contributo unificato per i ricorsi in materia di riscossione varia in base all’importo contestato; per importi fino a 10.000 € la tassa è di circa 60 €, da 10.000 a 25.000 € è di 100 €, oltre 25.000 € è di 200 €. Se il ricorso è accolto integralmente le spese possono essere compensate o poste a carico dell’amministrazione.

Simulazioni pratiche e calcoli

Per rendere concreti gli strumenti descritti, presentiamo alcune simulazioni numeriche.

1. Calcolo delle rate della rottamazione‑quinquies

Esempio: un escavatorista ha un debito di 60.000 € affidato alla riscossione nel 2018. Vuole aderire alla rottamazione‑quinquies. Supponiamo che le sanzioni e gli interessi rappresentino il 35 % del debito (21.000 €). Con la rottamazione pagherà solo l’imposta (39.000 €) e le spese di notifica (1.000 €). Il totale da versare sarà 40.000 €. Se sceglie il piano in 54 rate bimestrali, pagherà 54 rate da circa 740 € ciascuna, con interessi del 3 % annuo a partire dal 1° agosto 2026 . Il risparmio complessivo rispetto alla somma originaria è di circa 20.000 €.

2. Rateizzazione ordinaria

Supponiamo che lo stesso escavatorista abbia un secondo debito di 30.000 € per cartelle del 2024 non rientranti nella rottamazione. Può chiedere la rateizzazione ordinaria con 84 rate (domanda presentata nel 2026). La rata mensile sarà di circa 357 € (30.000 / 84). Se documenta un’economia in forte crisi, può accedere alla rateizzazione straordinaria con 100 rate, ottenendo una rata di circa 300 €. Durante la rateizzazione non verranno disposte azioni esecutive .

3. Pignoramento del conto corrente

Immaginiamo che l’Agenzia notifichi un pignoramento ex art. 72‑bis per un debito di 10.000 €. Al momento della notifica il conto è quasi vuoto (50 €). Nei 60 giorni successivi però entrano 5.000 € di pagamenti da clienti. In base alla sentenza n. 28520/2025, la banca deve trattenere e versare questi 5.000 € al fisco . Se l’escavatorista ha presentato domanda di rottamazione, può comunicare alla banca la sospensione per evitare il versamento .

4. Ipoteca su immobile con debito modesto

Un imprenditore ha un debito complessivo di 18.000 €. L’agente della riscossione iscrive ipoteca sull’unico appartamento dell’imprenditore. Poiché il debito è inferiore alla soglia di 20.000 €, l’iscrizione è illegittima: può essere annullata . Il ricorso alla commissione tributaria porterà alla cancellazione dell’ipoteca e alla condanna dell’amministrazione alle spese.

5. Piano del consumatore con debiti misti

Un escavatorista che esercita attività in forma individuale ha debiti per 40.000 € verso l’Agenzia delle Entrate, 20.000 € verso una banca per un prestito personale e 10.000 € verso fornitori. Ha un reddito mensile di 2.500 € e una famiglia da mantenere. Presenta un piano del consumatore proponendo di pagare 300 € al mese per 5 anni (totale 18.000 €) e di liquidare un’autovettura non strumentale (valore 7.000 €). I creditori otterrebbero circa 25.000 €, mentre nella liquidazione forzata riceverebbero 10.000 €. Il tribunale omologa il piano, riconoscendo l’assenza di colpa grave (ha perso fatturato a causa di lavori pubblici fermi) e il miglior soddisfacimento dei creditori . L’escavatorista prosegue l’attività e salva la casa.

6. Liquidazione controllata ed esdebitazione

Una persona fisica indebitata per 50.000 € con varie finanziarie e per 20.000 € di cartelle decide di accedere alla liquidazione controllata. Vengono venduti l’auto non strumentale (6.000 €) e alcuni beni mobili (4.000 €). Dopo tre anni i creditori hanno incassato 10.000 €; il giudice concede l’esdebitazione per i 60.000 € residui, liberando il debitore . L’esdebitazione comporta la cancellazione di tutte le pendenze escluse le obbligazioni alimentari e i risarcimenti da dolo.

Conclusione

Gli escavatoristi e, più in generale, gli imprenditori e i professionisti con debiti fiscali o bancari devono affrontare un sistema di riscossione sempre più efficace e automatizzato. Nel 2026 entrano in vigore il nuovo Testo Unico sulla riscossione e la riforma della giustizia tributaria; la rottamazione‑quinquies offre un’ultima finestra per regolarizzare i carichi 2000‑2023, mentre le rateizzazioni permettono di diluire i pagamenti fino a 10 anni. Le procedure concorsuali del Codice della crisi (piano del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordato minore e liquidazione controllata) rappresentano strumenti flessibili per ristrutturare i debiti e ripartire.

Dal punto di vista giuridico la difesa del debitore si fonda sui principi di legalità, motivazione e proporzionalità: un atto privo di motivazione è nullo ; l’ipoteca non è legittima per debiti inferiori a 20.000 € ; il fermo non si applica ai veicoli strumentali ; la prima casa non è pignorabile se è l’unica abitazione e non è di lusso ; i pignoramenti del conto devono rispettare i limiti di pignorabilità e garantire il minimo vitale . La Cassazione ha fornito orientamenti recenti su intimazioni, anatocismo, pignoramenti e concordati che rafforzano i diritti del contribuente .

In conclusione, la chiave per difendersi è agire tempestivamente, analizzare la situazione con l’aiuto di professionisti e scegliere lo strumento più idoneo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono consulenze specializzate per verificare la regolarità degli atti, presentare ricorsi, sospendere le procedure, negoziare con i creditori e accompagnare i debitori nelle procedure di sovraindebitamento. Non lasciate che fisco e banche blocchino la vostra attività: con un’azione pronta e informata potete proteggere il vostro patrimonio, la vostra casa e i vostri mezzi di lavoro.

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