Tecnico rilievi e misurazioni con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

La figura del tecnico rilievi e misurazioni (geometra, topografo, perito industriale, ingegnere o altro professionista che effettua misurazioni e rilievi) è cruciale in numerosi settori: dal settore edile e infrastrutturale alle attività catastali, passando per la consulenza tecnica in cause civili e amministrative. Si tratta spesso di lavoratori autonomi o titolari di micro‑imprese che devono investire ingenti risorse in attrezzature, corsi di aggiornamento e strumenti di misura. La congiuntura economica degli ultimi anni – prima la pandemia da Covid‑19, poi l’inflazione e l’aumento del costo del denaro – ha costretto molti professionisti ad indebitarsi per finanziare la propria attività. Molti tecnici hanno sottoscritto prestiti con banche e intermediari o hanno omesso versamenti contributivi e fiscali sperando in tempi migliori. Tuttavia il fisco e le banche non aspettano: cartelle esattoriali, avvisi di accertamento, pignoramenti di conti correnti, iscrizioni ipotecarie e fermo amministrativo dei mezzi sono strumenti che possono rapidamente compromettere il lavoro e la reputazione del tecnico.

In questo scenario è fondamentale conoscere i propri diritti e le strategie legali per difendersi da pretese illegittime e per gestire i debiti in modo sostenibile. L’ordinamento italiano mette a disposizione diversi strumenti: ricorsi alla giustizia tributaria, opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., impugnazioni degli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione del sovraindebitato incapiente, rottamazioni delle cartelle, accordi di ristrutturazione con le banche, composizione negoziata della crisi d’impresa e molto altro. Questa guida – aggiornata a gennaio 2026 – analizza in dettaglio le normative vigenti e le più recenti pronunce della Corte di cassazione e delle Corti di giustizia tributaria, fornendo al professionista un vademecum pratico per navigare la giungla fiscale e bancaria.

Perché rivolgersi all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con una solida esperienza nel diritto bancario, tributario e nella gestione della crisi da sovraindebitamento. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale e specializzato nella difesa di professionisti, imprenditori e privati sovraindebitati. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 ed è iscritto negli elenchi del Ministero della giustizia; inoltre è professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) ed è stato nominato Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze l’Avv. Monardo e il suo staff sono in grado di:

  • analizzare la legittimità di cartelle esattoriali, avvisi di accertamento, intimazioni di pagamento, pignoramenti e ipoteche, individuando eventuali vizi di notifica, di motivazione o di prescrizione;
  • predisporre ricorsi alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, istanze di sospensione dell’efficacia degli atti o di rateizzazione del debito;
  • avviare trattative con Agenzia delle entrate‑Riscossione e istituti bancari per ottenere soluzioni stragiudiziali (saldo e stralcio, piani di rientro, transazioni fiscali e bancarie);
  • assistere i clienti in procedure giudiziali e procedure concorsuali quali il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’accordo di ristrutturazione, il concordato minore o la liquidazione controllata, con eventuale richiesta di esdebitazione;
  • affiancare l’imprenditore nella composizione negoziata della crisi, nominando un esperto negoziatore che faciliti il dialogo con i creditori e consenta di proseguire l’attività.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Le fonti della riscossione e dell’esecuzione tributaria

Per comprendere come difendersi dagli atti del fisco bisogna prima conoscere le norme che regolano la riscossione. Le principali fonti sono:

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disciplina la riscossione coattiva delle imposte e prevede gli strumenti esecutivi che l’Agenzia delle entrate‑Riscossione (Ader) può utilizzare: iscrizione di ipoteca (art. 77), fermo amministrativo (art. 86), pignoramento mobiliare e immobiliare (artt. 52–79). L’art. 77, comma 1‑bis, consente all’Agente della riscossione di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore come tutela preordinata del credito anche quando non sono ancora maturi i presupposti per l’espropriazione .
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Regola l’accertamento delle imposte sui redditi. Gli avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione finanziaria possono essere impugnati davanti alle Corti di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica. L’art. 36‑bis disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni, mentre l’art. 36‑ter regola il controllo formale.
  • D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Concerne la riscossione tramite ruolo e stabilisce i termini per la notifica della cartella di pagamento e dell’intimazione; disciplina l’intervento del giudice dell’esecuzione in caso di opposizione.
  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Garantisce diritti fondamentali al contribuente, quali la conoscenza degli atti, la chiarezza e comprensibilità dei modelli e la possibilità di interloquire con l’Amministrazione. L’art. 6 stabilisce che l’Amministrazione deve assicurare la “effettiva conoscenza” degli atti destinati al contribuente, mediante comunicazione nel luogo di domicilio e con modalità che garantiscano la riservatezza . La norma impone anche di informare il contribuente di ogni fatto o circostanza che può comportare il mancato riconoscimento di un credito o l’irrogazione di una sanzione .
  • Codice di procedura civile – Le opposizioni agli atti di riscossione sono regolate dalle norme sul processo di esecuzione. L’art. 615 c.p.c. consente di contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (opposizione all’esecuzione) e prevede la sospensione dell’efficacia del titolo da parte del giudice in presenza di gravi motivi . L’art. 617 c.p.c. disciplina l’opposizione agli atti esecutivi, da proporre entro 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto .
  • Legge 3 gennaio 2012, n. 3 (cosiddetta “legge salva‑suicidi”) – Istituisce gli strumenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative, associazioni, ecc.), previsti oggi dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII) – Entrato pienamente in vigore dal 15 luglio 2022, sostituisce e integra la legge 3/2012. Prevede diverse procedure: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–74), il concordato minore (artt. 74–84), la liquidazione controllata (artt. 268–282), l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283) e l’accordo di ristrutturazione dei debiti. L’art. 283 consente al debitore meritevole, privo di utilità per i creditori, di ottenere l’esdebitazione, con requisiti stringenti: deve trattarsi di una persona fisica meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità neppure in prospettiva futura; l’esdebitazione può essere concessa una sola volta; l’istanza deve essere presentata tramite l’OCC e accompagnata da relazione particolareggiata .
  • D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito in L. 147/2021 – Ha introdotto la composizione negoziata della crisi e la figura dell’esperto negoziatore, che assiste l’imprenditore nel dialogo con i creditori per individuare una soluzione alla crisi. Questa procedura è stata integrata nel CCII e aggiornata dal D.Lgs. 136/2024.
  • Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) – Ha introdotto la “rottamazione‑quinquies” dei carichi affidati agli agenti della riscossione. La norma consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 senza pagare sanzioni e interessi di mora; si può optare per il pagamento in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali (9 anni). I commi 82‑101 disciplinano termini, effetti e cause di decadenza; l’Agenzia delle entrate‑Riscossione comunicherà l’importo entro il 30 giugno 2026 e le scadenze delle rate saranno fissate dal 31 luglio 2026 al 31 maggio 2035 .

1.2 La giurisprudenza più recente

Nel corso del 2024 e del 2025 la Corte di cassazione e le Corti di giustizia tributaria hanno dettato principi importanti in materia di riscossione e di crisi da sovraindebitamento. Di seguito alcune pronunce significative da conoscere.

Iscrizione ipotecaria e presupposti per l’espropriazione

Con l’ordinanza 15567/2025 la Corte di cassazione ha chiarito che l’iscrizione di ipoteca da parte dell’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 77, comma 1‑bis, D.P.R. 602/1973 è una misura di tutela preventiva del credito e può essere effettuata anche senza i presupposti per l’espropriazione. Secondo la Suprema Corte, l’ipoteca non costituisce inizio della procedura espropriativa e l’amministrazione può iscriverla su immobili del debitore a prescindere dal raggiungimento della soglia per il pignoramento . Questa pronuncia conferma che la mera iscrizione ipotecaria non è sindacabile con l’opposizione all’esecuzione, ma può essere contestata in sede di giudizio amministrativo o con ricorso alla Corte di giustizia tributaria se vi sono vizi di notifica o se il debito è inferiore alle soglie di legge.

Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

L’ordinanza 30108/2025 della Cassazione (sez. I civile) ha esaminato la domanda di esdebitazione presentata da un ex imprenditore fallito che, anni dopo, svolgeva un lavoro dipendente con reddito modesto. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda per difetto di meritevolezza, rilevando condotte distrattive e lacune contabili nella gestione dell’impresa fallita. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, sottolineando che il provvedimento impugnato (decreto del giudice) non aveva natura decisoria, e ha richiamato l’art. 283 del CCII, secondo il quale il giudice deve accertare l’assenza di atti in frode e di dolo o colpa grave prima di concedere l’esdebitazione . La pronuncia rimarca l’importanza del requisito di meritevolezza e del comportamento corretto nella gestione dell’impresa prima del fallimento.

Piano del consumatore e fideiussioni per attività d’impresa

Con la sentenza 29746/2025 la Cassazione si è pronunciata sulla possibilità per una persona fisica che ha prestato fideiussioni in favore di società di accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. La Corte ha precisato che la qualifica di “consumatore” spetta solo alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale. Nel caso in esame, la ricorrente deteneva partecipazioni rilevanti in due società e aveva prestato fideiussioni poco dopo la cessazione delle cariche; i debiti erano dunque strettamente funzionali all’attività imprenditoriale. La Corte ha quindi escluso l’applicazione del piano del consumatore, ribadendo che la tutela del consumatore non spetta quando il garante è amministratore o socio di maggioranza e la garanzia è funzionalmente connessa all’attività imprenditoriale .

Altre sentenze di rilievo (2025–2026)

  • Cass. civ., ord. 11597/2025: ha affermato la legittimità della cartella esattoriale che non contiene il dettaglio degli interessi maturati, poiché il contribuente può consultarli tramite i servizi telematici dell’Ader.
  • Cass. civ., ord. 26807/2025: ha ribadito che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presuppone la non fittizietà dell’indebitamento e la buona fede del debitore.
  • Corte di giustizia tributaria di secondo grado, sez. Lombardia, 2024: ha stabilito che la notifica della cartella tramite PEC all’indirizzo errato comporta la nullità dell’atto.
  • Cass. civ., sent. 27916/20 ottobre 2025: ha chiarito i requisiti per la corretta iscrizione di ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/1973, ricordando l’obbligo di preavviso e l’assenza di effetti espropriativi.

Queste pronunce dimostrano che la giurisprudenza è in continua evoluzione e che le decisioni degli organi giudicanti incidono notevolmente sulle strategie difensive del debitore.

2. Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica dell’atto

Quando il tecnico riceve una cartella esattoriale o un atto di pignoramento, deve reagire tempestivamente. Di seguito una procedura in fasi che illustra cosa fare, entro quali termini e quali sono i principali diritti del contribuente.

2.1 Ricezione della cartella o dell’avviso di accertamento

  1. Verifica formale dell’atto – Controllare l’indicazione del codice fiscale, dell’importo dovuto, delle sanzioni, degli interessi e dell’anno di riferimento. L’atto deve essere motivato e contenere le normative applicate; la mancanza di motivazione può determinare l’annullamento.
  2. Controllo della notifica – L’atto deve essere notificato nel domicilio fiscale o nell’indirizzo PEC risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi della pubblica amministrazione (INI‑PEC). Lo Statuto del contribuente impone che l’Amministrazione assicuri la conoscenza dell’atto comunicandolo nel luogo di effettivo domicilio e con modalità che ne preservino la riservatezza . Se la notifica è stata effettuata a un indirizzo errato o per mezzo non consentito, l’atto è nullo.
  3. Calcolo dei termini per ricorrere – Gli avvisi di accertamento devono essere impugnati entro 60 giorni dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale); le cartelle esattoriali che seguono a un avviso non impugnato si contestano per vizi propri entro 60 giorni (che diventano 30 per le cartelle relative a sanzioni del Codice della strada). L’intimazione di pagamento si impugna entro 60 giorni. Gli atti dell’Ader che non presuppongono un avviso (ad esempio per omesso versamento di rate di rottamazione) possono essere impugnati entro 60 giorni dall’ultima notifica.
  4. Richiesta di sospensione – Se sussistono motivi di illegittimità, si può presentare, unitamente al ricorso, un’istanza cautelare per sospendere l’efficacia dell’atto. Nei giudizi tributari l’istanza è presentata contestualmente al ricorso; il giudice decide sulla sospensione in tempi rapidi. Per i pignoramenti, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. comporta la richiesta di sospensione dell’esecuzione che il giudice può concedere in presenza di gravi motivi .

2.2 Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Se il contribuente riceve un pignoramento (mobiliare, presso terzi o immobiliare) e ritiene illegittimo il titolo esecutivo o inesigibile il credito, può proporre:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – Può essere proposta prima dell’inizio dell’esecuzione con atto di citazione davanti al giudice competente oppure, se l’esecuzione è già iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione. La norma prevede che il giudice, ricorrendo gravi motivi, possa sospendere l’efficacia esecutiva del titolo . Ad esempio si può eccepire la prescrizione del credito, la mancanza di titolo esecutivo o l’estinzione del debito per pagamento.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – Si propone per vizi formali del titolo o del precetto. Deve essere introdotta entro 20 giorni dalla notifica del titolo o dal compimento dell’atto di esecuzione . È l’opposizione tipica contro cartelle esattoriali affette da vizi di notifica, mancanza di sottoscrizione, errori di calcolo o duplicazione di importi.

Nelle opposizioni, oltre ad allegare i vizi dell’atto, è opportuno chiedere al giudice la sospensione dell’efficacia esecutiva per evitare che la procedura prosegua durante il giudizio. Il mancato deposito della documentazione o l’omessa indicazione del domicilio può comportare l’inammissibilità dell’opposizione.

2.3 Impugnazione degli atti innanzi alla Corte di giustizia tributaria

Per contestare un avviso di accertamento, una cartella o un’intimazione di pagamento, il contribuente deve proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Dal 1° gennaio 2023 le Commissioni tributarie sono state ridenominate in Corti di giustizia tributaria; le regole processuali sono rimaste sostanzialmente immutate. Il ricorso deve contenere:

  • i dati del ricorrente (codice fiscale, domicilio)
  • l’indicazione dell’atto impugnato
  • i motivi di ricorso (vizi di notifica, decadenza, prescrizione, infondatezza nel merito)
  • la richiesta di sospensione dell’esecuzione
  • la prova della notifica all’ente impositore e all’Ader

Il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto (30 giorni per le cartelle relative a sanzioni stradali). La costituzione in giudizio deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica del ricorso. La sentenza di primo grado è appellabile entro 60 giorni innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado e successivamente ricorribile in Cassazione per violazione di legge.

2.4 Iscrizione di ipoteca e fermo amministrativo

L’iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore è prevista dall’art. 77 D.P.R. 602/1973. Prima di procedere all’iscrizione, l’Ader deve notificare un preavviso invitando il debitore a regolarizzare il debito entro 60 giorni. In molti casi, l’amministrazione iscrive l’ipoteca su debiti inferiori alla soglia di 20.000 euro o senza attendere il termine di 60 giorni. L’ordinanza 15567/2025 della Cassazione ha chiarito che l’ipoteca ha natura preventiva e può essere iscritta anche quando non sono maturi i presupposti per l’espropriazione ; tuttavia l’iscrizione può essere contestata se il debito non supera la soglia legale (20.000 euro) o se non è stato rispettato il contraddittorio. Analoga disciplina si applica al fermo amministrativo dei veicoli (art. 86 D.P.R. 602/1973).

2.5 Pignoramento di conti correnti, stipendio e beni immobili

Una volta decorso il termine dell’intimazione di pagamento, l’Ader può avviare il pignoramento. Il pignoramento presso terzi (conto corrente, stipendio, pensione) si esegue notificando l’atto al terzo debitor debitoris (banca o datore di lavoro) che deve versare le somme al concessionario. Per i pignoramenti presso terzi, la legge prevede limiti di impignorabilità e riduzioni: la pensione è pignorabile fino a un quinto solo sulla parte eccedente il trattamento minimo. Per i professionisti con partita IVA i crediti derivanti dalla loro attività sono pignorabili nel limite di un quinto ma la soglia non si applica ai crediti da lavoro autonomo.

Il pignoramento immobiliare segue il rito dell’espropriazione forzata: il giudice fissa la vendita o l’assegnazione e ordina la trascrizione del pignoramento. Prima di pignorare la prima casa, la legge impone all’Ader di iscrivere ipoteca e attendere il decorso di un anno dal preavviso: se il debito complessivo è inferiore a 120.000 euro e l’immobile è l’unica abitazione del debitore, il pignoramento non può essere eseguito. La tutela della prima casa è stata ribadita dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa.

2.6 Rateizzazione e sospensione della riscossione

Se il debito non è contestato, il contribuente può chiedere la rateizzazione della cartella. La rateizzazione ordinaria prevede piani fino a 72 rate mensili (6 anni); la rateizzazione straordinaria consente piani fino a 120 rate (10 anni) per chi si trova in comprovate difficoltà economiche. La richiesta di rateizzazione comporta la sospensione delle procedure esecutive, ma in caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive il beneficio decade e riprendono le azioni di riscossione.

In caso di ricorso, il giudice può sospendere l’esecuzione se sussistono gravi motivi. L’Ader, in autotutela, può sospendere la riscossione in presenza di atti annullati, pagamenti già effettuati o sentenze favorevoli.

3. Difese e strategie legali

3.1 Contestare la cartella o l’avviso

Una delle strategie più efficaci per chi riceve un atto della riscossione è contestare tempestivamente la pretesa. Le motivazioni più frequenti sono:

  1. Notifica nulla o inesistente – Quando l’atto non è stato notificato al corretto indirizzo o non è stato consegnato da un ufficiale giudiziario/postale competente; se la notifica avviene via PEC all’indirizzo errato, l’atto è inesistente.
  2. Decadenza – Molte imposte (IVA, IRPEF, contributi previdenziali) sono assoggettate a termini di decadenza: se la cartella è notificata oltre i termini, il credito è estinto. Ad esempio, le contribuzioni previdenziali si prescrivono in cinque anni.
  3. Prescrizione – La cartella può essere contestata se il diritto di credito è prescritto: i termini variano (10 anni per le imposte dirette, 8 anni per l’IVA, 5 anni per le sanzioni amministrative, 3 anni per le multe stradali). L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è il rimedio per far valere la prescrizione .
  4. Errata determinazione degli importi – A volte l’Ader calcola interessi e sanzioni in modo errato; il contribuente può chiedere il ricalcolo e l’annullamento delle somme non dovute.
  5. Doppia imposizione o mancanza di motivazione – L’avviso di accertamento deve indicare le ragioni giuridiche e fattuali; l’assenza di motivazione comporta la nullità dell’atto.

L’Avv. Monardo effettua una analisi dell’atto per verificare i vizi formali e sostanziali e propone il ricorso più idoneo: ricorso tributario, istanza di autotutela, reclamo‑mediazione, opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.

3.2 Difese contro i pignoramenti e le ipoteche

Per i pignoramenti, oltre alle opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c., si può eccepire la nullità del titolo esecutivo. Ad esempio, se la cartella sottostante è stata annullata o è prescritta, il pignoramento è nullo. Inoltre, la legge tutela alcuni beni:

  • Prima casa – Non può essere pignorata dall’Ader se il debito è inferiore a 120.000 euro e l’immobile è l’unica abitazione del debitore. Se l’immobile è adibito ad uso professionale (studio tecnico), la tutela è più debole ma si può eccepire la sproporzione tra credito e valore del bene.
  • Beni mobili strumentali – Gli strumenti indispensabili per l’esercizio della professione (strumenti di misura, computer, software CAD) sono impignorabili fino a un valore di 10.000 euro.
  • Stipendio e pensione – Sono pignorabili nel limite di 1/5; tuttavia gli importi accreditati sul conto corrente per stipendio o pensione sono in gran parte impignorabili nei primi sette giorni.

Per le ipoteche è possibile contestare il preavviso di iscrizione. L’Amministrazione deve infatti inviare un preavviso e concedere 30 giorni di tempo per eventuali osservazioni. La Corte di cassazione ha chiarito che l’iscrizione ipotecaria può avvenire anche senza i presupposti per l’espropriazione , ma resta illegittima se il debito è inferiore alla soglia prevista dalla legge (20.000 euro) o se il bene è l’unica abitazione del debitore. In sede di ricorso si può chiedere la cancellazione dell’ipoteca e l’annullamento della cartella.

3.3 Piani di rientro e accordi con le banche

Molti tecnici si trovano esposti verso le banche per mutui, leasing e prestiti personali. In presenza di difficoltà nel pagamento, è consigliabile avviare subito una trattativa per rinegoziare il debito. Le banche, piuttosto che arrivare al pignoramento dei beni, preferiscono recuperare almeno una parte del credito attraverso un piano di rientro. Tra le opzioni:

  • Rinegoziazione del mutuo – Si può chiedere un allungamento della durata, la sospensione temporanea delle rate (moratoria) o la riduzione del tasso d’interesse. Ai sensi delle normative ABI, le banche devono valutare positivamente la rinegoziazione se il debitore dimostra un temporaneo calo di reddito.
  • Saldo e stralcio – L’accordo prevede il pagamento immediato di una parte del debito (in genere tra il 30 e il 60 %) a fronte dell’esdebitazione del residuo. È particolarmente utile quando il debitore può ottenere liquidità tramite finanziamenti agevolati o terzi garanti.
  • Consolidamento dei debiti – Consiste nell’estinzione dei singoli prestiti e nell’accensione di un unico finanziamento a tasso agevolato con rata sostenibile. Alcune società specializzate propongono piani di consolidamento, ma è fondamentale farsi assistere da un professionista per evitare clausole vessatorie.
  • Accordo di ristrutturazione (artt. 57 e ss. CCII) – È una procedura negoziata che consente a imprenditori non fallibili di raggiungere un accordo con i creditori che abbia efficacia anche nei confronti dei dissenzienti se omologato dal tribunale. L’accordo prevede il pagamento integrale dei crediti privilegiati e una percentuale concordata dei chirografari.

3.4 Strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede diverse procedure che consentono di gestire i debiti in modo ordinato. Le principali sono:

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–74 CCII) – Destinato a consumatori (persone fisiche che contraggono debiti per finalità estranee all’attività imprenditoriale). Con questa procedura il debitore propone un piano di pagamento sostenibile ai creditori, che può prevedere dilazioni e falcidie. Il piano deve essere attestato da un professionista (Gestore della crisi) e approvato dal giudice. La Cassazione ha chiarito che non può accedere al piano chi ha prestato fideiussioni per attività societarie e detiene partecipazioni rilevanti, poiché non agisce come consumatore .
  2. Concordato minore (artt. 74–84 CCII) – Rappresenta l’evoluzione dell’accordo con i creditori della legge 3/2012. È rivolto a imprenditori minori, professionisti, start‑up innovative, imprese agricole e società semplici. Prevede la predisposizione di un piano che assicuri il pagamento di una percentuale ai creditori chirografari e integrale ai privilegiati. Il piano è approvato dai creditori e omologato dal tribunale.
  3. Liquidazione controllata (artt. 268–282 CCII) – È l’istituto successore della liquidazione del patrimonio. Il debitore mette a disposizione dei creditori i propri beni da liquidare tramite un liquidatore nominato dal tribunale. Consente di conseguire l’esdebitazione successiva per i debiti residui.
  4. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII) – È uno strumento eccezionale per il debitore persona fisica privo di utilità per i creditori. Il meritevole incapiente può ottenere la liberazione da tutti i debiti a patto che non possa offrire alcuna utilità ai creditori né presente né futura. La norma specifica che l’istanza si presenta tramite l’OCC, allegando l’elenco dei creditori, delle entrate e delle spese, nonché la documentazione comprovante la propria incapacità reddituale . Il giudice, valutata la meritevolezza e l’assenza di frode, concede l’esdebitazione con decreto; i creditori possono proporre reclamo entro 30 giorni .
  5. Composizione negoziata della crisi – Prevista dal D.L. 118/2021 e integrata nel CCII. È un percorso volontario per l’imprenditore in difficoltà che, con l’assistenza di un esperto negoziatore, ricerca un accordo con i creditori. Il percorso prevede la presentazione di un piano di risanamento e la possibilità di accedere a misure protettive dal tribunale (sospensione dei pignoramenti) mentre proseguono le trattative.

3.5 Rottamazione e definizioni agevolate

La tregua fiscale avviata nel 2023 continua con la rottamazione‑quinquies introdotta dalla Legge di bilancio 2026. Questa misura consente ai contribuenti di regolarizzare i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2023 senza pagare sanzioni e interessi di mora. Le caratteristiche principali:

  • Ambito applicativo – Comprende i carichi iscritti a ruolo per imposte, contributi previdenziali (esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento) e tributi locali . Sono ammessi anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni, purché i carichi rientrino nel periodo indicato .
  • Domanda di adesione – Va presentata entro il 30 aprile 2026 con modalità telematiche; Ader comunicherà l’esito entro il 30 giugno 2026, indicando l’ammontare dovuto e le scadenze .
  • Modalità di pagamento – È possibile pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni). Le prime tre rate scadono il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima rata, le scadenze cadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno dal 2027 al 2034; le ultime tre rate scadono nel 2035 . In caso di pagamento rateale sono dovuti interessi al 3% annuo .
  • Cause di decadenza – L’adesione è inefficace se non si paga l’unica rata o se si omettono o ritardano due rate anche non consecutive. In questo caso, quanto versato è considerato acconto e riprendono gli interessi e le sanzioni .
  • Incompatibilità – Non rientrano nella rottamazione‑quinquies i debiti inclusi nella rottamazione‑quater che, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente pagati .

Accanto alla rottamazione‑quinquies, nel 2025 e 2026 sono state varate altre definizioni agevolate: conciliazione agevolata degli avvisi bonari, ravvedimento speciale, definizione delle liti pendenti (con il pagamento del 40% del tributo per chi rinuncia all’appello) e sanatoria delle sanzioni formali. Il professionista deve valutare se tali misure siano applicabili al proprio caso e se convenga aderirvi o intraprendere il contenzioso.

4. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Molti professionisti commettono errori che rendono più difficile la difesa. Ecco quelli più frequenti e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare le comunicazioni – Non aprire le PEC o le raccomandate può comportare la perdita dei termini per impugnare. È indispensabile monitorare la casella PEC e il domicilio fiscale.
  2. Pagare senza contestare – A volte i contribuenti pagano per paura delle conseguenze, rinunciando a eccepire vizi che avrebbero potuto annullare l’atto. Prima di pagare, è opportuno far verificare l’atto da un professionista.
  3. Affidarsi a soluzioni “fai da te” – Modelli di ricorso scaricati dal web o consigli di amici spesso non tengono conto della giurisprudenza aggiornata e rischiano di precludere le difese. È preferibile rivolgersi a un avvocato esperto in diritto tributario.
  4. Ritardare l’inizio della procedura di sovraindebitamento – Molti aspettano di essere travolti dai pignoramenti prima di chiedere l’accesso alle procedure di composizione della crisi. Invece, avviarle con anticipo consente di salvare i beni e di negoziare con i creditori.
  5. Trasferire beni a terzi – Donazioni o vendite simulate per sottrarre i beni ai creditori configurano atti in frode e pregiudicano la possibilità di ottenere l’esdebitazione (art. 283 CCII richiede l’assenza di frode ). Inoltre tali atti possono essere revocati dal curatore o dal creditore.
  6. Non conservare la documentazione – Per la procedura di sovraindebitamento occorrono le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’elenco dei creditori, le scritture contabili e i contratti. Senza documentazione il piano non può essere omologato.
  7. Sottovalutare le soluzioni stragiudiziali con le banche – La rinegoziazione del mutuo o l’accordo di saldo e stralcio spesso consentono di evitare il pignoramento e ridurre l’esposizione. Non va trascurata la mediazione bancaria e la possibilità di ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario.

5. Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle che sintetizzano norme, termini e strumenti difensivi. Le tabelle contengono parole chiave e numeri essenziali; la spiegazione dettagliata è fornita nei paragrafi precedenti.

5.1 Principali norme di riferimento

NormaOggettoInformazione chiave
Art. 6 L. 212/2000Statuto del contribuenteL’Amministrazione deve assicurare l’effettiva conoscenza degli atti e garantire comunicazioni nel luogo di domicilio del contribuente .
Art. 615 c.p.c.Opposizione all’esecuzioneSi contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata; il giudice può sospendere l’efficacia del titolo in presenza di gravi motivi .
Art. 617 c.p.c.Opposizione agli atti esecutiviConsente di eccepire vizi formali del titolo o del precetto entro 20 giorni dalla notifica .
Art. 77 D.P.R. 602/1973Iscrizione ipotecariaL’Ader può iscrivere ipoteca come tutela preordinata del credito anche senza i presupposti per l’espropriazione .
Art. 283 CCIIEsdebitazione incapientePrevede la liberazione dai debiti per il debitore persona fisica meritevole incapace di offrire utilità; occorre l’assenza di frode e la procedura tramite OCC .
Legge 199/2025, commi 82‑101Rottamazione‑quinquiesConsente di estinguere i carichi affidati dal 2000 al 2023 senza sanzioni, con pagamento in unica soluzione o in 54 rate .

5.2 Termini e scadenze principali

Atto o proceduraTermine per ricorso/adesioneNote
Avviso di accertamento60 giorniRicorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.
Cartella esattoriale (tributi)60 giorniRicorso per vizi propri se l’avviso non è stato impugnato.
Cartella esattoriale (sanzioni stradali)30 giorniRicorso alla Corte di giustizia tributaria o al giudice di pace.
Intimazione di pagamento60 giorniRicorso tributario o opposizione ex art. 615 c.p.c.
Opposizione agli atti esecutivi20 giorniDal primo atto esecutivo .
Istanza di esdebitazione incapienteNessun termine fissoPresentazione tramite OCC con documentazione completa .
Domanda rottamazione‑quinquies30 aprile 2026Presentazione telematica.
Pagamento rottamazione (una rata)31 luglio 2026Oppure piani rateali fino al 31 maggio 2035 .

5.3 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoBeneficioQuando usarlo
Ricorso tributarioAnnulla o riduce il debito contestando vizi di notifica, motivazione o decadenzaAvvisi di accertamento, cartelle, intimazioni
Opposizione ex art. 615 c.p.c.Sospende o annulla la procedura esecutiva per mancanza di titolo o per estinzione del debitoPignoramenti mobiliare, immobiliare o presso terzi
Opposizione ex art. 617 c.p.c.Elimina l’atto esecutivo viziato (pignoramento, precetto, cartella)Vizi formali del titolo o del precetto
RateizzazioneDilazione del pagamento fino a 72 o 120 rate; sospende le procedure esecutiveDebiti di importo elevato senza contestazioni
Rottamazione‑quinquiesEstingue il debito senza sanzioni né interessi; rateizzazione fino a 54 rateDebiti affidati dal 2000 al 2023
Piano di ristrutturazione del consumatoreRiduce e dilaziona i debiti, salvaguarda l’abitazionePersone fisiche con debiti non imprenditoriali
Concordato minoreRistruttura l’attività e protegge il patrimonio dell’imprenditore minoreMicro‑imprese, professionisti, società semplici
Liquidazione controllata ed esdebitazioneEstingue i debiti residui dopo la liquidazione; l’esdebitazione libera il debitore incapientePersone fisiche meritevoli prive di utilità
Composizione negoziataConsente di negoziare con i creditori con l’assistenza di un esperto; sospende le azioni esecutiveImprese con squilibri finanziari ma prospettive di risanamento

6. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito vengono fornite risposte concise a quesiti comuni che i tecnici e i professionisti pongono spesso quando ricevono atti di riscossione o si trovano in stato di indebitamento.

  1. Cosa succede se non pago la cartella esattoriale nei termini? – Se non paghi la cartella entro 60 giorni dalla notifica (o 30 giorni per le sanzioni stradali), l’Ader potrà iscrivere ipoteca, fermo amministrativo e avviare il pignoramento dei tuoi beni. Potrai comunque contestare il titolo esecutivo con opposizione ex art. 615 c.p.c. .
  2. Posso impugnare la cartella se non ho impugnato l’avviso di accertamento? – Se l’avviso di accertamento non è stato impugnato e non presenta vizi di notifica, la cartella è definitiva; potrai impugnarla solo per vizi propri (mancanza di notifica, errore di calcolo, prescrizione). In caso contrario, il giudice dichiarerà inammissibile il ricorso.
  3. La prima casa è sempre impignorabile? – La legge vieta il pignoramento della prima casa da parte dell’Ader se il debito complessivo è inferiore a 120.000 euro e l’immobile è l’unica abitazione del debitore. Tuttavia l’iscrizione ipotecaria può avvenire comunque, come misura preventiva .
  4. Posso chiedere la rateizzazione della cartella se ho già un piano rateale in corso? – Sì, puoi chiedere la rateizzazione per nuovi debiti, ma il mancato pagamento di cinque rate (anche non consecutive) fa decadere dal beneficio e l’Ader può iscrivere ipoteca e avviare pignoramenti.
  5. Che differenza c’è tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi? – L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) si usa per contestare il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata; l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) si propone per vizi formali del titolo o del precetto entro 20 giorni .
  6. La rottamazione‑quinquies azzera anche i contributi INPS? – La rottamazione comprende i contributi previdenziali dovuti all’INPS, ma restano esclusi i contributi richiesti a seguito di accertamento . Dovrai verificare se il tuo debito rientra nell’ambito di applicazione.
  7. Posso accedere al piano del consumatore se sono socio di una società? – Solo se i debiti sono estranei all’attività imprenditoriale. La Cassazione ha escluso la qualifica di consumatore per chi presta fideiussioni funzionali all’attività della società .
  8. Quanto tempo occorre per ottenere l’esdebitazione incapiente? – La procedura richiede la presentazione della domanda tramite l’OCC e la valutazione della meritevolezza da parte del giudice. In genere si conclude in qualche mese; l’esdebitazione è concessa una sola volta e può essere revocata se sopravvengono utilità entro tre anni .
  9. Se mi pignorano il conto corrente, posso continuare a ricevere bonifici? – Il pignoramento presso terzi blocca il saldo del conto al momento della notifica. Tuttavia i nuovi bonifici ricevuti dopo la data di pignoramento non sono automaticamente pignorati: la banca deve accantonare solo la somma indicata nell’atto di pignoramento e versarla all’Ader; l’eccedenza è disponibile per il debitore.
  10. È vero che le cartelle si prescrivono dopo 10 anni? – La prescrizione dipende dal tipo di tributo: 10 anni per imposte dirette, 8 anni per l’IVA, 5 anni per contributi previdenziali e sanzioni amministrative, 3 anni per le sanzioni stradali. La notifica di una cartella o di un’intimazione interrompe il termine di prescrizione.
  11. Cosa prevede la composizione negoziata della crisi? – È un percorso volontario attivato tramite la piattaforma telematica delle Camere di commercio. L’imprenditore è affiancato da un esperto negoziatore che facilita le trattative con i creditori e può proporre misure protettive al tribunale; non comporta la perdita della gestione dell’impresa e può sfociare in un concordato.
  12. Posso perdere l’esdebitazione per colpa grave? – Sì, l’esdebitazione ex art. 283 CCII richiede assenza di dolo o colpa grave nella formazione del debito . Se emergono atti in frode o condotte dolose, il giudice può negare o revocare l’esdebitazione.
  13. È possibile contestare l’iscrizione dell’ipoteca solo per un vizio di notifica? – La contestazione può riguardare sia la mancanza di notifica del preavviso sia il mancato rispetto della soglia di 20.000 euro. Si può anche eccepire la sproporzione tra il valore del bene ipotecato e l’importo del debito.
  14. Quali documenti servono per la procedura di sovraindebitamento? – Occorrono l’elenco completo dei creditori, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, i contratti, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, l’indicazione delle entrate e delle uscite. La mancanza di documentazione può portare all’inammissibilità della domanda .
  15. Cosa succede se decado dalla rateizzazione o dalla rottamazione? – La decadenza comporta la perdita dei benefici e la ripresa delle procedure esecutive. Le somme versate sono considerate acconto; non è possibile rientrare nella definizione a meno che non sia prevista una riapertura dei termini (come avvenuto con la legge di conversione del decreto Milleproroghe 2025).
  16. Posso estinguere i debiti con il fisco aderendo a una procedura di sovraindebitamento? – Sì. Le procedure di sovraindebitamento consentono di includere i debiti tributari e previdenziali; il piano di ristrutturazione o il concordato minore può prevedere la falcidia del tributo, ma occorre l’autorizzazione dell’Agenzia e la previsione del pagamento integrale dei crediti privilegiati.
  17. Qual è il ruolo dell’OCC? – L’Organismo di composizione della crisi riceve l’istanza del debitore, nomina un gestore della crisi, redige la relazione particolareggiata (nel caso di esdebitazione incapiente) e vigila sul rispetto del piano. Il professionista si interfaccia con l’OCC per predisporre la domanda e gestire la procedura.
  18. Una volta ottenuta l’esdebitazione, posso contrarre nuovi debiti? – L’esdebitazione non impedisce di contrarre nuovi debiti, ma eventuali utilità sopravvenute entro tre anni possono essere aggredite dai creditori . È consigliabile non esporsi nuovamente oltre le proprie possibilità.
  19. Cosa fare se ricevo una diffida della banca per mancato pagamento del mutuo? – Contatta subito un professionista. Potrai proporre una sospensione temporanea del pagamento, la rinegoziazione o il saldo e stralcio. Se la banca avvia il pignoramento, è possibile contestare il precetto per vizi del titolo o opporsi all’esecuzione.
  20. Come posso difendermi da una richiesta di restituzione di contributi percepiti (INPS/INARCASSA)? – Occorre verificare la prescrizione (5 anni), la correttezza della notifica e la fondatezza della richiesta. Se il debito deriva da una cartella, si procede con ricorso alla Corte di giustizia tributaria; se deriva da un avviso di addebito INPS, si può impugnare davanti al giudice del lavoro.

7. Simulazioni pratiche

7.1 Rottamazione‑quinquies: esempio numerico

Scenario: Mario, geometra, ha debiti iscritti a ruolo per IVA e IRPEF relativi agli anni 2018–2021 per un importo complessivo di 30.000 euro, di cui 20.000 di tributo e 10.000 tra sanzioni e interessi. Desidera aderire alla rottamazione‑quinquies.

  • Adesione: Mario presenta la domanda entro il 30 aprile 2026. L’Ader calcola le somme dovute escludendo le sanzioni e gli interessi di mora; resta dovuto solo il tributo (20.000 euro) e l’aggio.
  • Pagamento in unica rata: se paga entro il 31 luglio 2026, estingue il debito con 20.000 euro più l’aggio.
  • Pagamento rateale: se sceglie le 54 rate bimestrali, paga circa 370 euro a rata per nove anni (20.000 ÷ 54 = 370,37), più il 3 % annuo di interessi. Se non paga due rate, decade e riprendono le procedure esecutive .

Vantaggio: Mario risparmia 10.000 euro di sanzioni e interessi e evita l’iscrizione di ipoteca o il pignoramento.

7.2 Piano del consumatore vs. concordato minore

Scenario: Laura è un’architetta che ha contratto debiti personali (prestito personale per ristrutturazione casa, finanziamenti per attrezzature) per 60.000 euro. Ha anche prestato fideiussioni in favore della società di cui è socia. Il reddito annuale è di 25.000 euro. Vuole sapere se può accedere al piano del consumatore.

  • Valutazione: Il piano del consumatore è riservato a debiti contratti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Le fideiussioni rilasciate a favore della società sono funzionali all’attività imprenditoriale; pertanto, secondo la Cassazione 29746/2025, Laura non può essere considerata “consumatore” .
  • Soluzione alternativa: Laura può accedere al concordato minore o all’accordo di ristrutturazione dei debiti, procedure destinate a imprenditori minori e professionisti. Potrà predisporre un piano in cui i creditori privilegiati siano soddisfatti integralmente e quelli chirografari ricevano una percentuale. Se il tribunale omologa il piano, Laura evita il fallimento e mantiene la propria attività.

7.3 Esdebitazione incapiente

Scenario: Carlo, ex topografo, ha chiuso la partita IVA e svolge lavori saltuari. È disoccupato, con un reddito annuo inferiore all’assegno sociale; possiede solo un’auto del valore di 3.000 euro. Ha debiti tributari e bancari per 90.000 euro. Chiede se può liberarsi dai debiti.

  • Valutazione della meritevolezza: Carlo non ha commesso frodi e non ha trasferito beni ai familiari. Non possiede utilità per i creditori e vive al di sotto della soglia di povertà. Il suo reddito annuale è inferiore all’assegno sociale aumentato della metà come richiesto dal comma 2 dell’art. 283 CCII . Può quindi accedere all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente.
  • Procedura: La domanda deve essere presentata tramite un OCC. Carlo dovrà allegare l’elenco dei creditori, la copia delle dichiarazioni dei redditi, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione e una relazione particolareggiata del gestore . Il giudice, verificata la meritevolezza e l’assenza di atti in frode , potrà concedere l’esdebitazione. In tal caso Carlo sarà liberato dai debiti, con l’obbligo di dichiarare eventuali utilità sopravvenute nei tre anni successivi.

7.4 Trattativa con la banca e saldo e stralcio

Scenario: Sara è un’ingegnera che ha stipulato un mutuo ipotecario per acquistare lo studio e un leasing per una stazione totale. A causa del calo di commesse, ha accumulato arretrati per 25.000 euro. La banca le invia una diffida. Sara teme il pignoramento.

  • Intervento dell’Avv. Monardo: Dopo aver analizzato il contratto di mutuo e il piano di ammortamento, l’avvocato verifica la presenza di clausole illegittime (anatocismo, tassi usurari). Propone alla banca una rinegoziazione con allungamento del mutuo e sospensione temporanea delle rate. In alternativa, prepara una proposta di saldo e stralcio offrendo il pagamento immediato di 15.000 euro (60 % del debito) a fronte della rinuncia all’azione giudiziaria.
  • Risultato: La banca, tenuto conto dei tempi e dei costi del contenzioso, accetta la proposta di saldo e stralcio. Sara versa 15.000 euro, ottiene la cancellazione dell’ipoteca e può ricominciare a lavorare senza la spada di Damocle del pignoramento.

Conclusioni

Il tecnico incaricato di rilievi e misurazioni è un professionista che lavora in un contesto altamente specializzato e che spesso deve sostenere costi elevati per attrezzature e formazione. Negli ultimi anni l’aumento dei tassi e l’instabilità economica hanno determinato un forte incremento dei debiti nei confronti dell’Erario e delle banche. Conoscere le norme e i rimedi legali è fondamentale per evitare errori e per scegliere la strategia più adatta. Le recenti riforme e la giurisprudenza – dalla rottamazione‑quinquies della Legge di bilancio 2026 , alle importanti pronunce della Cassazione sulla qualifica di consumatore , sull’iscrizione ipotecaria e sull’esdebitazione del sovraindebitato incapiente – offrono nuove opportunità ai debitori meritevoli. Tuttavia occorre agire tempestivamente e con il supporto di professionisti specializzati.

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