Certificatore energetico con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

La figura del certificatore energetico – ingegnere, architetto o tecnico abilitato che redige e assevera gli attestati di prestazione energetica (APE) per edifici e unità immobiliari – è centrale nel mercato immobiliare italiano. La normativa impone obblighi stringenti: il professionista deve rispettare le norme tecniche e dichiarare dati veritieri, mentre il proprietario deve acquisire e allegare l’APE in varie fasi della vita dell’immobile. Dal Decreto Legislativo 192/2005, che recepisce le direttive europee sul rendimento energetico degli edifici, derivano sanzioni pesanti per chi non si conforma: i tecnici che rilasciano certificati non conformi rischiano multe da 700 a 4.200 euro e segnalazioni agli ordini professionali , mentre i committenti che omettono l’APE possono subire sanzioni fino a 18.000 euro . A queste responsabilità professionali si sommano, per molti certificatori, situazioni di debito fiscale e bancario: cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS, pignoramenti presso terzi e rate di mutui o finanziamenti non pagati.

Con l’aumento degli investimenti in riqualificazione energetica e l’impennata di procedure di recupero crediti da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e delle banche, i tecnici che si trovano in stato di sovraindebitamento rischiano di subire fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti e di vedersi bloccati i pagamenti dei propri committenti. La giurisprudenza tributaria ha stabilito che, in caso di pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973, il terzo (es. la banca) deve versare all’agente della riscossione le somme dovute al contribuente entro sessanta giorni dalla notifica e, per le somme che maturano successivamente, alle scadenze contrattuali . È quindi essenziale conoscere non solo i rischi, ma anche le difese legali e gli strumenti di composizione della crisi.

Nel presente articolo – aggiornato a gennaio 2026 – verranno analizzate le norme di riferimento, le sentenze più recenti della Corte di cassazione, della Corte costituzionale e dei giudici tributari, nonché le procedure introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e dal D.L. 118/2021. L’obiettivo è fornire al certificatore energetico indebitato una guida completa su come difendersi dal fisco e dalle banche, quali errori evitare e quali soluzioni operative attivare.

Chi siamo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della L. 3/2012, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti con competenze specifiche nel diritto bancario, tributario e societario, operativi su tutto il territorio nazionale. Lo studio assiste professionisti e imprese in ogni fase: analisi degli atti e delle cartelle, ricorsi, sospensione di esecuzioni, trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e con gli istituti di credito, piani di rientro, procedure di composizione negoziata e di ristrutturazione del debito.

Se sei un certificatore energetico in difficoltà, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo utilizzando il modulo a fine articolo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Obblighi e responsabilità del certificatore energetico

L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) è disciplinato dal Decreto legislativo 192/2005 e dalle sue modifiche. La normativa stabilisce che i professionisti incaricati devono essere indipendenti e qualificati, utilizzare metodologie di calcolo riconosciute e compilare il certificato con veridicità. Il decreto prevede sanzioni specifiche:

  • Sanzioni per certificatori: l’APE è considerato “dichiarazione giurata”; il professionista che rilascia un certificato senza il rispetto dei criteri stabiliti è punito con una multa da 700 a 4.200 €. Inoltre, il comune deve segnalare l’inadempimento all’ordine professionale per eventuali provvedimenti disciplinari .
  • Sanzioni per proprietari: chi non rende disponibile l’APE al momento della compravendita o della locazione è soggetto a una multa da 3.000 a 18.000 € . Nel caso di locazioni di singole unità abitative la sanzione va da 500 a 2.000 €.
  • False certificazioni: l’art. 481 del Codice penale punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa chi, nell’esercizio di una professione obbligatoria, attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità . Il certificatore che falsifica dati energetici può quindi incorrere in responsabilità penale.

Oltre a queste sanzioni, la Cassazione ha precisato che l’obbligo di trasmissione dei dati all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico ha solo finalità statistiche e non costituisce condizione per fruire delle detrazioni fiscali. Le ordinanze n. 12422 e 12426/2025 affermano che la comunicazione all’ENEA “ha una finalità di monitoraggio” e “non è un requisito per l’accesso alla detrazione” . Pertanto, l’omesso invio dei dati può comportare una sanzione amministrativa, ma non fa decadere l’ecobonus.

1.2 Sovraindebitamento e definizioni del Codice della crisi

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), le situazioni di sovraindebitamento sono disciplinate con maggiore dettaglio. L’art. 2, comma 1, lettera c) definisce il “sovraindebitamento” come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, del lavoratore autonomo, del piccolo imprenditore o di altri debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali maggiori . La norma distingue tra diversi soggetti:

SoggettoQualifica secondo il CCIIProcedura prevalente
Consumatorepersona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionaleRistrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67‑73)
Professionista/Certificatore energeticolavoratore autonomo o imprenditore minore che presta attività professionaleConcordato minore (artt. 74‑83) o composizione negoziata
Imprenditore sotto soglia, agricolo o start‑upsoggetto che non supera i limiti per l’accesso al fallimentoConcordato minore o liquidazione controllata

L’art. 65 del CCII precisa che i debitori indicati all’art. 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni di sovraindebitamento secondo le norme del capo II del titolo IV o del titolo V, capo IX . Lo stesso articolo stabilisce che i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore, in queste procedure, sono svolti dall’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e che gli organismi possono accedere ai dati delle centrali rischi e dell’anagrafe tributaria per redigere le relazioni .

L’art. 66 consente ai membri della stessa famiglia convivente o con debiti di origine comune di presentare un’unica domanda, mantenendo distinte le masse attive e passive e ripartendo i costi dell’OCC in proporzione all’attivo . Questa disposizione è utile per i nuclei familiari in cui il certificatore energetico con debiti conviva con un coniuge o un parente che abbia anch’egli debiti; si può presentare una procedura unica, riducendo i costi e ottenendo una visione complessiva del patrimonio.

1.3 Strumenti di regolazione della crisi: concordato minore e piano del consumatore

Il CCII distingue tra diversi strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento:

  1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67‑73 CCII) – destinata ai soli consumatori. L’art. 67 consente di proporre, tramite l’assistenza dell’OCC, un piano di ristrutturazione che preveda il pagamento parziale dei debiti e la moratoria fino a due anni per i creditori privilegiati. Il piano deve indicare l’elenco dei creditori, dei beni e dei redditi, e garantire ai creditori privilegiati almeno il valore realizzabile dal bene . L’OCC verifica la completezza della documentazione, valuta la fattibilità e la convenienza del piano e certifica se il debitore meriti il beneficio.
  2. Concordato minore (artt. 74‑83 CCII) – destinato ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore (professionisti, micro‑imprese e lavoratori autonomi, come i certificatori energetici). L’art. 74 prevede che questi debitori possano formulare ai creditori una proposta di concordato minore che consenta di proseguire l’attività professionale ; fuori dai casi di continuità la proposta è ammessa solo se sono apportate risorse esterne che aumentano l’attivo . La proposta deve indicare modalità e tempi di adempimento, può suddividere i creditori in classi e prevedere il pagamento anche parziale dei crediti . L’art. 75 richiede che alla domanda siano allegati i bilanci, le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni, l’elenco dei creditori con le cause di prelazione e la documentazione sulle entrate familiari . È possibile ridurre i crediti privilegiati, ma solo se il pagamento assicuri ai creditori l’equivalente di quanto otterrebbero dalla liquidazione del bene .
  3. Liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII) – procedura volontaria con cui il debitore chiede al tribunale di liquidare tutti i propri beni per soddisfare i creditori. La Cassazione, con sentenza n. 14401/2025, ha chiarito che, nella liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 (ora art. 268 CCII), le spese del gestore della crisi non sono spese generali della procedura e non devono essere detratte dal ricavato dei beni ipotecati .
  4. Esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) – consente al debitore persona fisica meritevole, che abbia concluso la liquidazione controllata e non abbia soddisfatto integralmente i creditori, di ottenere la liberazione dai debiti residui. È un beneficio eccezionale riservato a chi non dispone di redditi o beni per proporre un piano; non è automaticamente connesso a una procedura, ma richiede requisiti di meritevolezza e buona fede.

1.4 Composizione negoziata e misure protettive

Il D.L. 118/2021, convertito con modificazioni, ha introdotto la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. L’art. 2 stabilisce che l’imprenditore in stato di crisi può chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente che favorisca le trattative con i creditori . L’art. 3 prevede l’istituzione di una piattaforma telematica con check‑list e test per valutare la sostenibilità dell’impresa e predisporre un piano di risanamento . Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può ottenere misure protettive e prenotative, come la sospensione delle azioni esecutive e dei pagamenti di determinati crediti, al fine di favorire la negoziazione.

1.5 Pignoramenti tributari e tutela del patrimonio

L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può attivare il pignoramento presso terzi quando il debitore non paga la cartella esattoriale. Ai sensi dell’art. 72‑bis, D.P.R. 602/1973, l’agente della riscossione ordina al terzo (di solito una banca o un datore di lavoro) di versare le somme dovute al debitore entro sessanta giorni e di versare le somme future alle scadenze . Questo blocca il conto corrente o lo stipendio del certificatore. Il pignoramento tributario è eseguibile senza l’intervento del giudice, ma il contribuente può impugnarlo dinanzi al giudice tributario per vizi del titolo, prescrizione o mancanza di notifica.

1.6 Definizione agevolata dei carichi: rottamazioni, stralci e pace fiscale

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto vari strumenti per consentire ai contribuenti di regolarizzare le posizioni debitorie con l’agente della riscossione pagando solo una parte degli importi. Le più rilevanti per i certificatori energetici sono:

  • Rottamazione-quater (Legge 197/2022 e Circolare AdE n. 6/E/2023) – consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica, senza interessi e sanzioni. La circolare 6/E chiarisce che la definizione si applica anche ai carichi costituiti da sole sanzioni amministrative, con alcune eccezioni, e che il contribuente deve presentare un’istanza per aderire .
  • Rottamazione-quinquies (Legge 199/2025, “Legge di bilancio 2026”) – estende la definizione agevolata ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali, con interessi al 3% da agosto 2026. In caso di adesione, vengono stralciati sanzioni, interessi e aggio; i pignoramenti in essere sono sospesi e non possono essere avviate nuove azioni esecutive . La decadenza dalla rottamazione avviene in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive .
  • Stralcio dei debiti fino a 1.000 € – varie “pace fiscali” (Legge 145/2018, Legge 119/2020 e successive) hanno previsto l’annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 € affidati entro determinate date. Per il 2024‑2025 sono state cancellate le mini‑cartelle affidate fino al 2015.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti – consente di chiudere i contenziosi tributari pagando una percentuale dell’imposta contestata a seconda del grado di giudizio. Per il 2024‑2025 il D.L. 151/2023 (decreto “tregua fiscale”) ha prorogato i termini per presentare istanza.

1.7 Giurisprudenza recente sulla tutela del debitore

La Corte di cassazione ha emesso nel 2024‑2025 diverse decisioni a tutela del sovraindebitato:

  • Cass. 4622/2024 – ha stabilito che, nel piano del consumatore, la moratoria prevista dall’art. 8, comma 4, L. 3/2012 (ora art. 70 CCII) non è inderogabile; il piano può prevedere dilazioni anche oltre un anno per il pagamento dei crediti privilegiati se ciò tutela meglio i creditori .
  • Cass. 14401/2025 – ha affermato che, nella liquidazione del patrimonio, le spese del gestore della crisi non possono essere detratte dal ricavato dei beni ipotecati, poiché la procedura è volontaria e nell’interesse del debitore .
  • Altre pronunce del 2025 (Cass. 28574/2025) hanno ribadito che nel concordato minore occorre rispettare le regole sulla graduazione delle prelazioni: i creditori privilegiati non possono essere trattati alla pari dei chirografari senza un’adeguata motivazione .

Queste sentenze confermano che la giurisprudenza tende a favorire soluzioni negoziali volte alla salvaguardia dell’attività professionale e del patrimonio del debitore, purché siano rispettate le garanzie dei creditori.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto di riscossione

Affrontare un debito tributario o bancario richiede metodo e tempestività. Di seguito un percorso in dieci passi che il certificatore energetico dovrebbe seguire per difendersi efficacemente.

2.1 Ricezione della cartella o dell’atto di precetto

L’atto può essere una cartella esattoriale, un avviso di accertamento esecutivo, un avviso di addebito emesso dagli enti previdenziali o un decreto ingiuntivo della banca. È fondamentale verificare subito:

  1. Data di notifica – La notifica può avvenire tramite PEC, raccomandata A/R o messo notificatore. Annotare la data è essenziale per calcolare i termini di impugnazione (30 o 60 giorni a seconda della tipologia). Per gli atti fiscali, il termine ordinario è 60 giorni; per i ruoli notificati con cartella, l’opposizione si propone entro 40 giorni davanti al giudice tributario.
  2. Contenuto dell’atto – Verificare la legittimità formale (autorità che lo ha emesso, indicazione della norma violata, calcolo degli interessi e delle sanzioni), eventuali vizi di notificazione e la presenza dell’estratto di ruolo.
  3. Prescrizione e decadenza – I tributi si prescrivono in 5 o 10 anni a seconda della natura; il termine decorre dalla scadenza dell’imposta. È opportuno controllare se l’atto sia stato notificato oltre il termine.

2.2 Analisi dell’estratto di ruolo e verifica dei vizi

L’estratto di ruolo è il documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione che riassume le cartelle notificate e i relativi importi. Molto spesso contiene cartelle mai notificate o importi duplicati. Il professionista deve verificare:

  • La corretta notifica di ogni cartella riportata; in mancanza, la pretesa è nulla.
  • La prescrizione: se l’estratto di ruolo riporta una cartella notificata più di 5/10 anni prima senza ulteriori atti interruttivi, il debito è prescritto.
  • L’esattezza degli importi (capitale, interessi, aggio). Errori di calcolo sono frequenti.
  • La presenza di sanzioni e interessi sgravati da rottamazioni precedenti.

2.3 Valutazione della situazione patrimoniale e reddituale

Per impostare una difesa efficace è necessario redigere un quadro patrimoniale e reddituale completo:

  • Immobili e beni registrati (fabbricati, autoveicoli, quote societarie).
  • Debiti bancari (mutui, prestiti, scoperti di conto), indicando tassi, importi residui e eventuali garanzie ipotecarie.
  • Entrate professionali (parcelle emesse, contratti in corso). Nel caso del certificatore energetico, la presenza di pagamenti a distanza può rendere particolarmente insidioso il pignoramento presso terzi.
  • Familiari a carico e spese indispensabili (affitto/mutuo prima casa, spese sanitarie, istruzione). Questo quadro è indispensabile per valutare la fattibilità di un concordato minore o di un piano del consumatore.

2.4 Scelta della procedura: opposizione, rateazione o definizione agevolata

In base alla natura del debito e alla situazione personale, si possono seguire diverse strade:

  1. Ricorso giudiziale – Se l’atto contiene vizi (mancata notifica, prescrizione, difetto di motivazione, importi illegittimi) si può presentare ricorso al Giudice tributario o al Tribunale ordinario entro i termini di legge, chiedendo la sospensione dell’esecuzione. La Cassazione ha ribadito che, in assenza di adeguata notifica, gli atti della riscossione sono nulli.
  2. Rateazione ordinaria – L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione consente di rateizzare i debiti fino a 10 anni (120 rate), previa richiesta e dimostrazione della temporanea difficoltà economica. La rateazione evita il pignoramento ma comporta il pagamento di interessi di dilazione e l’impossibilità di ottenere il DURC in caso di ritardi.
  3. Definizione agevolata (rottamazione) – Se il debito rientra nei periodi coperti dalla rottamazione‑quater o quinquies, conviene aderire pagando solo capitale e costi. Bisogna presentare domanda telematica entro i termini (30/04/2026 per la rottamazione‑quinquies ) e rispettare le scadenze per evitare la decadenza.
  4. Transazione fiscale – Nelle procedure di sovraindebitamento, è possibile chiedere la riduzione di sanzioni e interessi e la falcidia dei tributi mediante transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate. La transazione deve essere inserita nel concordato minore o nel piano del consumatore e approvata dal giudice.
  5. Procedura esecutiva – Se non si impugna o non si definisce il debito, l’agente della riscossione può procedere con fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti presso terzi. In tal caso è fondamentale intervenire tempestivamente con i rimedi del sovraindebitamento per bloccare le azioni.

2.5 Avvio di una procedura di sovraindebitamento

Se il debito è tale da non poter essere gestito con la rateazione o la rottamazione e compromette l’attività professionale, conviene attivare una procedura di sovraindebitamento. I passi sono:

  1. Scelta dello strumento – Se il certificatore energetico opera come libero professionista o micro‑impresa e vuole continuare l’attività, la procedura idonea è il concordato minore. Se invece agisce come consumatore (nessuna partita IVA) o se il debito è personale, si applica la ristrutturazione dei debiti del consumatore.
  2. Nomina dell’OCC – È necessario rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi iscritto al Ministero della Giustizia. L’OCC nomina un gestore della crisi che assiste il debitore nella predisposizione della domanda e redige la relazione particolareggiata. La relazione deve indicare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, la completezza della documentazione, la fattibilità del piano e la sua convenienza rispetto alla liquidazione .
  3. Predisposizione della proposta – Con l’ausilio del gestore e dei consulenti (commercialisti, periti), si redige il piano o la proposta di concordato. Occorre allegare bilanci, dichiarazioni dei redditi, elenco dei creditori, situazione patrimoniale e reddituale, atti compiuti negli ultimi cinque anni e documenti relativi ai beni su cui gravano ipoteche .
  4. Deposito e omologazione – La domanda e la relazione dell’OCC vengono depositate presso il tribunale competente. Il giudice valuta la ammissibilità, dispone la comunicazione ai creditori e, nel concordato minore, convoca l’assemblea per il voto. Se i creditori e il giudice approvano, il piano viene omologato e diventa vincolante per tutti i creditori. Dal deposito della domanda si sospendono gli interessi convenzionali o legali, salvo per i crediti garantiti .

2.6 Monitoraggio e adempimento del piano

Una volta omologato, il piano deve essere eseguito nei tempi e nei modi previsti. Il debitore ha l’obbligo di:

  • Effettuare i pagamenti ai creditori secondo le scadenze.
  • Mantenere la trasparenza sui propri redditi e patrimoni.
  • Informare l’OCC di eventuali variazioni significative (entrate straordinarie, vendite di beni, eredità).
  • Richiedere al giudice, tramite l’OCC, eventuali modifiche del piano in caso di eventi imprevisti.

Il mancato adempimento può comportare la revoca del piano e la ripresa delle azioni esecutive. Tuttavia, la legge prevede la possibilità di ottenere l’esdebitazione al termine della procedura, liberando il debitore dai debiti residui se ha dimostrato correttezza e collaborazione.

3. Difese e strategie legali contro fisco e banche

Il certificatore energetico con debiti deve conoscere le diverse strategie legali per difendersi da fisco e banche. Ecco le principali.

3.1 Impugnazione degli atti fiscali

È possibile contestare avvisi di accertamento, cartelle esattoriali e pignoramenti per:

  • Vizi formali: mancata indicazione del responsabile del procedimento, degli estremi di notifica, della motivazione; inesistenza del ruolo; irregolarità della firma digitale.
  • Vizi sostanziali: calcolo errato dell’imposta, mancata deduzione di spese, illegittimità della sanzione, prescrizione o decadenza.
  • Vizi di notifica: notifica a indirizzo errato o dopo il termine di decadenza.

L’opposizione si propone al Giudice tributario (Commissione tributaria di primo e secondo grado) o al Tribunale ordinario (per alcune sanzioni amministrative e per le opposizioni ex art. 615 c.p.c. avverso il pignoramento). In molti casi, l’istanza di sospensione cautelare è accolta quando il contribuente dimostra la sussistenza di vizi gravi.

3.2 Eccezioni in materia di pignoramento tributario

Il pignoramento ex art. 72‑bis DPR 602/1973 consente all’agente della riscossione di “bloccare” le somme del contribuente presso banche o datori di lavoro. Tuttavia, esistono eccezioni che possono essere sollevate:

  1. Violazione delle norme sul contenuto dell’atto – Il pignoramento deve indicare il debito, il termine di sessanta giorni per il terzo pignorato e l’avvertimento che la somma è bloccata . In mancanza, l’atto è nullo.
  2. Impignorabilità di determinati beni – Sono impignorabili i crediti aventi carattere alimentare o strettamente personale, gli assegni di mantenimento per i figli, le somme destinate agli stipendi in misura oltre la quota pignorabile (un quinto per le ritenute fiscali). Le somme percepite a titolo di Ecobonus o altri incentivi possono essere oggetto di controversia.
  3. Opposizione all’esecuzione – Il contribuente può proporre opposizione al giudice dell’esecuzione quando contesta la legittimità del pignoramento. L’opposizione deve essere proposta entro venti giorni dalla notifica del primo atto esecutivo (art. 617 c.p.c.) e può ottenere la sospensione del pignoramento.

3.3 Strategie nei confronti delle banche

I debiti bancari, come mutui, linee di credito o finanziamenti, richiedono un approccio negoziale. Le possibili strategie includono:

  1. Rinegoziazione del mutuo – È possibile chiedere la rinegoziazione del mutuo con allungamento della durata, riduzione del tasso, sospensione temporanea delle rate (moratoria) o conversione a tasso fisso. Alcune banche aderiscono ai protocolli ABI per la sospensione delle rate in caso di difficoltà.
  2. Saldi e stralci – Quando l’attività è in crisi e non si riesce a sostenere il debito, è possibile proporre alla banca un saldo e stralcio, offrendo il pagamento di una percentuale del debito residuo in un’unica soluzione. La banca potrebbe accettare per evitare costi di recupero e rischio di insolvenza.
  3. Contestazione degli interessi usurari – Se il tasso applicato supera il tasso soglia, si può chiedere la rideterminazione del debito, la restituzione degli interessi usurari e la sospensione dell’esecuzione. La verifica deve essere affidata a un consulente tecnico.
  4. Accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 57 CCII e art. 182‑bis L.F.) – Le imprese con debiti rilevanti possono stipulare un accordo di ristrutturazione con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e chiedere l’omologazione al tribunale. La procedura consente la falcidia dei debiti fiscali previa adesione dell’Agenzia delle Entrate.
  5. Transazione fiscale e previdenziale – Nelle procedure di concordato minore e concordato preventivo, è consentito ridurre l’importo di imposte e contributi previo voto favorevole dell’amministrazione. Una transazione ben costruita può ridurre drasticamente il debito bancario subordinato a ipoteca.

3.4 Tutela della prima casa e del patrimonio strumentale

Il professionista indebitato teme soprattutto l’espropriazione dell’immobile di residenza e dell’ufficio. La normativa offre alcune forme di protezione:

  • Esenzione prima casa – L’immobile destinato ad abitazione principale del debitore non può essere espropriato dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione se ricorrono tre condizioni: è l’unico immobile di proprietà, non è classificato di lusso (categorie A/1, A/8, A/9) e il debitore vi risiede anagraficamente. Tuttavia, l’esenzione non si applica a mutui ipotecari bancari.
  • Patto di famiglia e cessione del ramo d’azienda – Il professionista può trasferire l’attività a una società di capitali, separando il patrimonio personale da quello professionale. Il trasferimento deve essere pianificato con anticipo e senza intento fraudolento.
  • Fondo patrimoniale o trust – Soluzioni estreme per proteggere il patrimonio familiare. Devono essere costituite prima del sorgere del debito e non possono essere utilizzate per sottrarre beni ai creditori; in caso contrario, sono revocabili.

3.5 Composizione negoziata con i creditori pubblici

La composizione negoziata può essere un’arma strategica per il certificatore con partita IVA. Grazie al D.L. 118/2021, l’impresa può ottenere la nomina di un esperto e convocare un tavolo con banche, fornitori e Fisco. L’esperto verifica la sostenibilità del piano e, se ritiene la continuità preferibile, predispone una proposta di ristrutturazione. Durante la procedura si può chiedere al tribunale misure protettive (sospensione delle esecuzioni) e accedere alla transazione fiscale e contributiva .

4. Strumenti alternativi per uscire dalla crisi

Oltre alle procedure di sovraindebitamento e alla composizione negoziata, esistono ulteriori strumenti che permettono al certificatore energetico di liberarsi dai debiti o di ridurli sensibilmente.

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Le rottamazioni permettono di estinguere i debiti affidati all’Agente della Riscossione pagando solo il capitale e le spese di notifica, senza sanzioni né interessi. Vediamo le due principali.

Rottamazione‑quater

Introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), questa definizione riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. La Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la definizione consente di pagare solo capitale e spese, escludendo interessi e sanzioni e che l’istanza deve essere presentata entro i termini fissati dalla legge. Possono essere rottamati anche i debiti costituiti da sole sanzioni, con l’eccezione di somme dovute per il recupero di aiuti di Stato o per condanne della Corte dei conti .

Rottamazione‑quinquies

La Legge 199/2025 (“Legge di bilancio 2026”) introduce la rottamazione‑quinquies, estendendo la platea dei debiti definibili ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. I punti essenziali:

  • Domanda: va presentata entro il 30 aprile 2026 tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.
  • Pagamento: il contribuente può scegliere il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o la rateizzazione fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 3% annuo .
  • Benefici: stralcio di sanzioni, interessi e aggio; sospensione dei pignoramenti e delle misure cautelari fino al 31 luglio 2026 .
  • Decadenza: la definizione decade per il mancato pagamento di due rate anche non consecutive; in caso di decadenza i versamenti già effettuati restano acquisiti a titolo di acconto .

Altre misure di pace fiscale

Il legislatore ha inoltre previsto lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 € e la definizione delle liti pendenti: misure che, pur non risolvendo tutti i problemi, alleggeriscono il carico complessivo.

4.2 Piano del consumatore (artt. 67‑73 CCII)

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è lo strumento per le persone fisiche che agiscono da consumatori. Il piano prevede:

  1. Elenco completo dei debiti – Devono essere indicati tutti i creditori, i beni, le entrate e le spese vive. È necessario allegare le dichiarazioni fiscali, i contratti e gli atti di straordinaria amministrazione.
  2. Proposta di pagamento – Il piano può prevedere la falcidia del debito, distinguendo tra creditori privilegiati e chirografari. Ai creditori garantiti deve essere offerto almeno il valore di realizzo del bene .
  3. Moratoria per i creditori privilegiati – È possibile proporre una moratoria fino a due anni per il pagamento dei crediti garantiti; la Cassazione ha precisato che il limite annuale previsto dalla L. 3/2012 può essere superato quando la dilazione tutela meglio i creditori .
  4. Esdebitazione a fine procedura – Se il piano è eseguito correttamente, il debitore ottiene la liberazione dai debiti residui.

4.3 Concordato minore (artt. 74‑83 CCII)

Pensato per i professionisti, imprenditori agricoli, micro‑imprese e start‑up, il concordato minore mira a preservare la continuità dell’attività. I punti chiave:

  1. Continuità aziendale – La proposta deve prevedere il proseguimento dell’attività professionale; se ciò non è possibile, è ammessa solo con l’apporto di risorse esterne che incrementino l’attivo .
  2. Soddisfacimento dei creditori – Il piano può prevedere il pagamento parziale dei crediti e la suddivisione in classi . Per i creditori privilegiati la proposta deve garantire un trattamento non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione .
  3. Documentazione – Alla domanda vanno allegati bilanci, scritture contabili, dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni, elenco dei creditori con le cause di prelazione e documentazione relativa alle entrate familiari .
  4. Relazione dell’OCC – L’OCC deve attestare la causa dell’indebitamento, la diligenza del debitore, l’eventuale esistenza di atti in frode, la completezza della documentazione e la convenienza del piano rispetto alla liquidazione .
  5. Voto dei creditori – È necessaria la maggioranza dei voti calcolata per classi; se la proposta viene approvata e omologata dal tribunale, diviene vincolante per tutti i creditori, anche dissenzienti.

4.4 Liquidazione controllata e esdebitazione

La liquidazione controllata è una procedura residuale: il debitore chiede al giudice di vendere tutti i propri beni per pagare i creditori. La Cassazione ha chiarito che le spese del gestore non sono deducibili dai beni ipotecati e che la procedura è volontaria. Al termine, il debitore persona fisica meritevole può ottenere la esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII), che cancella i debiti non soddisfatti.

4.5 Composizione negoziata (D.L. 118/2021)

Per i certificatori che esercitano l’attività attraverso una micro‑impresa o studio associato e che si trovano in squilibrio finanziario, la composizione negoziata può essere il percorso più rapido. L’esperto nominato dalla camera di commercio aiuta l’imprenditore a predisporre un piano di risanamento e a negoziare con banche, fornitori e Fisco . L’accesso alla piattaforma telematica fornisce check‑list e indicatori per valutare la sostenibilità . Se le trattative riescono, si può concludere un accordo di ristrutturazione che evita il ricorso alle procedure giudiziali.

4.6 Accordi stragiudiziali con i creditori

Al di fuori delle procedure codificate, il certificatore energetico può tentare accordi stragiudiziali con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e le banche:

  • Transazione diretta con l’Agenzia delle Entrate: la legge consente di pagare il debito in modalità rateale anche oltre i 120 mesi, presentando una garanzia ipotecaria o fideiussoria.
  • Proposte di saldo e stralcio ai fornitori o alle banche: in presenza di un patrimonio immobiliare, si può concordare la vendita con destinazione del ricavato al pagamento parziale dei debiti.
  • Acquisto di crediti da parte di terzi: un familiare o un socio può acquistare i crediti a un prezzo inferiore e poi concedere al debitore condizioni più favorevoli.

Gli accordi stragiudiziali richiedono preparazione, trasparenza e l’assistenza di un consulente legale esperto.

5. Errori comuni e consigli pratici

Chi affronta il fisco e le banche per la prima volta commette spesso errori che possono aggravare la situazione. Di seguito i più comuni e i relativi consigli per evitarli:

  1. Ignorare o procrastinare – Non aprire le notifiche o rimandare l’esame della cartella è l’errore più grave. I termini di impugnazione decorrono dalla notifica; perderli significa perdere possibilità di difesa. Consiglio: controlla quotidianamente la PEC e la posta; conserva le ricevute di consegna.
  2. Pagare senza verificare – Molti contribuenti pagano cartelle prescritte o non dovute. Consiglio: prima di pagare verifica la legittimità dell’atto con un professionista.
  3. Non raccogliere la documentazione – Senza bilanci, dichiarazioni e contratti non si può predisporre un piano. Consiglio: organizza i documenti in anticipo e richiedi eventuali copie mancanti a banche, ordini professionali o enti pubblici.
  4. Nascondere informazioni all’OCC – Non dichiarare tutti i debiti o i beni può comportare la revoca della procedura e l’impossibilità di ottenere l’esdebitazione. Consiglio: sii trasparente con il gestore della crisi; tutte le informazioni sono coperte da segreto professionale.
  5. Confondere i ruoli – Talvolta si rivolgono all’avvocato quando bisognerebbe coinvolgere anche un commercialista o un consulente del lavoro per ricostruire il carico fiscale. Consiglio: affida la pratica a un team multidisciplinare.
  6. Sottovalutare la continuità dell’attività – Per il concordato minore è essenziale dimostrare la sostenibilità del business. Consiglio: predisponi un business plan realistico, prevedendo eventuali riduzioni di parcelle e nuovi servizi (es. consulenze energetiche) per garantire entrate future.
  7. Saltare le rate – Nelle rottamazioni e nelle rateazioni è sufficiente saltare due rate per decadere dal beneficio . Consiglio: imposta promemoria e accantona fondi per i pagamenti.
  8. Affidarsi a soluzioni fai‑da‑te – Le procedure di sovraindebitamento sono complesse; un errore di compilazione può portare all’inammissibilità. Consiglio: affidati a professionisti esperti.
  9. Ignorare le opportunità di transazione – Molti pensano che con il Fisco non si possa trattare. Consiglio: esplora la transazione fiscale e la composizione negoziata; spesso l’Agenzia aderisce a piani ragionevoli.
  10. Non considerare la protezione del patrimonio familiare – Trascurare strumenti come l’esenzione prima casa o la protezione dei beni strumentali può esporre beni essenziali all’aggressione. Consiglio: consulta un avvocato su come tutelare i beni senza compiere atti in frode.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, si riportano alcune tabelle che sintetizzano norme, termini e strumenti di difesa.

6.1 Sanzioni e responsabilità per il certificatore energetico

NormaOggettoSanzione
D.Lgs. 192/2005, art. 15Rilascio di APE non conformeMulta da 700 a 4.200 € e segnalazione all’ordine
D.Lgs. 192/2005, art. 15Omissione dell’APE da parte del proprietarioMulta da 3.000 a 18.000 €
Art. 481 c.p.Falsa certificazione da parte del professionistaReclusione fino a 1 anno o multa fino a 516 €

6.2 Strumenti di sovraindebitamento

StrumentoSoggetti ammessiCaratteristiche principaliFonti
Ristrutturazione dei debiti del consumatoreConsumatoriPiano con pagamento anche parziale, moratoria fino a due anni, esdebitazione finaleCCII, art. 67 ss.
Concordato minoreProfessionisti, micro‑imprese, imprenditori agricoli, start‑upProsecuzione dell’attività professionale, pagamento parziale dei debiti, eventuale apporto di risorse esterneCCII, art. 74 ss.
Liquidazione controllataTutti i debitori sovraindebitatiLiquidazione di tutti i beni, pagamento ai creditori secondo prelazioni, possibilità di esdebitazioneCCII, art. 268 ss.; Cass. 14401/2025
Esdebitazione dell’incapienteDebitori privi di beni e redditiLiberazione dai debiti residui dopo la liquidazione controllata, previa meritevolezzaCCII, art. 283
Composizione negoziataImprenditori in crisiNomina di un esperto; trattativa con creditori; misure protettiveD.L. 118/2021, artt. 2‑3

6.3 Termini principali per la difesa dei debitori

AttoTermine per l’impugnazioneAutorità competente
Avviso di accertamento esecutivo60 giorni dalla notificaGiudice tributario
Cartella esattoriale60 giorni (oppure 40 giorni per opposizione su estratto di ruolo)Giudice tributario
Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis)20 giorni per opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)Tribunale ordinario
Domanda rottamazione‑quinquies30 aprile 2026Agenzia delle Entrate‑Riscossione
Pagamento prima rata rottamazione‑quinquies31 luglio 2026Agenzia delle Entrate‑Riscossione

6.4 Benefici e scadenze della rottamazione‑quinquies

DescrizioneScadenzaRiferimento
Presentazione domanda30 aprile 2026Legge 199/2025
Comunicazione esito da parte dell’Agente30 giugno 2026Legge 199/2025
Pagamento in unica soluzione o 1a rata31 luglio 2026Legge 199/2025
Rateizzazione (54 rate bimestrali)2026‑2035Legge 199/2025
Tasso di interesse per le rate3% annuoLegge 199/2025

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Sono un certificatore energetico con partita IVA e ho ricevuto una cartella esattoriale per IVA e Irpef non versata. Posso aderire alla rottamazione‑quinquies?

Sì, se il debito rientra nei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Presenta domanda entro il 30 aprile 2026 e potrai pagare solo capitale e spese, senza interessi e sanzioni, in unica soluzione o fino a 54 rate . Ricorda che la decadenza scatta se non paghi due rate .

2. L’APE che ho redatto contiene un errore; cosa rischio?

Se il certificato è impreciso o non conforme alle norme tecniche, rischi una sanzione da 700 a 4.200 € e la segnalazione all’ordine professionale. Se l’errore configura una falsa attestazione, potresti incorrere nel reato di falso in certificazione (art. 481 c.p.) con pena fino a un anno .

3. È vero che se non trasmetto la pratica ENEA per l’ecobonus perdo la detrazione?

No. La Corte di cassazione, con le ordinanze n. 12422 e 12426/2025, ha precisato che la comunicazione all’ENEA ha natura statistica e non è requisito per la detrazione; l’omesso invio comporta solo una sanzione . Tuttavia, conviene inviare comunque la comunicazione per evitare controversie.

4. Posso contestare un pignoramento del conto corrente eseguito dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione?

Sì. Il pignoramento deve rispettare i requisiti dell’art. 72‑bis DPR 602/1973; ad esempio, deve essere notificato correttamente al terzo e indicare l’importo dovuto. Puoi proporre opposizione al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni per contestare vizi o prescrizione .

5. Quanto costa avviare una procedura di sovraindebitamento?

I costi comprendono il compenso dell’OCC (fissato secondo tabelle ministeriali), il contributo unificato e gli onorari dei professionisti. Nel concordato minore, il compenso dell’OCC è pagato in proporzione all’attivo della procedura . È importante chiedere preventivi e valutare la convenienza della procedura rispetto alla rottamazione.

6. Cosa succede se dopo l’omologazione non rispetto il piano?

Il mancato pagamento comporta la risoluzione del piano e la ripresa delle azioni esecutive. Tuttavia, è possibile chiedere al giudice una modifica del piano o una proroga, dimostrando eventi imprevedibili. In alcuni casi, l’esdebitazione può comunque essere concessa, ma solo se il debitore ha dato prova di correttezza e se i creditori sono stati soddisfatti per quanto possibile.

7. Posso includere anche debiti bancari e di fornitori nel concordato minore?

Sì. Il concordato minore consente di falcidiare tutti i debiti, compresi quelli verso banche e fornitori. È possibile proporre un saldo e stralcio o il pagamento in percentuale, purché il piano garantisca un trattamento non peggiorativo rispetto alla liquidazione .

8. La mia famiglia ha debiti per utenze e finanziamenti; possiamo presentare un’unica procedura?

Sì. L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia convivente o con debiti di origine comune di presentare un’unica domanda, ripartendo i costi dell’OCC in proporzione all’attivo . Ogni massa patrimoniale rimane distinta.

9. Come posso proteggere la mia abitazione principale dal pignoramento?

Se l’immobile è l’unico di tua proprietà, non è di lusso e vi risiedi anagraficamente, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione non può iscrivere ipoteca né procedere all’espropriazione. Tuttavia, la protezione non vale per debiti bancari con ipoteca. In un concordato minore puoi prevedere il mantenimento della casa offrendo ai creditori un corrispettivo equivalente al valore ipotecario.

10. Devo essere in regola con i versamenti correnti per accedere alla procedura?

Per le procedure di sovraindebitamento non è necessario essere in regola con i versamenti correnti. Tuttavia, nel concordato minore si richiede la predisposizione di un piano finanziario sostenibile; se non versi regolarmente imposte e contributi correnti, potresti dover presentare un business plan più rigoroso per dimostrare la sostenibilità.

11. Posso proporre un concordato minore se ho già in corso una rottamazione?

In linea di principio sì, ma occorre valutare caso per caso. Se sei in regola con i pagamenti della rottamazione, potresti continuare; se invece hai difficoltà a rispettare le scadenze, conviene sospendere la rottamazione (nei casi consentiti) e inglobare il debito residuo nel concordato minore. L’art. 75 CCII richiede la documentazione dei debiti fiscali e delle rottamazioni in corso .

12. Un terzo può acquistare i miei debiti a un prezzo più basso?

In alcuni casi sì. Le banche cedono i crediti deteriorati a società di recupero (NPL). Se un familiare vuole rilevare il tuo debito per poi proporre condizioni migliori, può farlo previa autorizzazione della banca. Tale operazione va pianificata con un legale per evitare contestazioni di frode.

13. Quanto tempo dura una procedura di concordato minore?

In media da 12 a 24 mesi, in base alla complessità della posizione e alla disponibilità dei creditori. Dopo il deposito della domanda, l’OCC e il tribunale impiegano circa 3‑4 mesi per l’ammissione e il voto. L’esecuzione del piano può durare da 3 a 6 anni, a seconda della proposta.

14. Che differenza c’è tra composizione negoziata e concordato minore?

La composizione negoziata è una procedura volontaria e stragiudiziale avviata tramite la camera di commercio con l’assistenza di un esperto; mira a ristrutturare l’azienda in continuità e prevede misure protettive temporanee . Il concordato minore è una procedura giudiziale prevista dal CCII che, dopo l’approvazione dei creditori e l’omologazione, produce effetti vincolanti e può prevedere la falcidia dei debiti.

15. L’esdebitazione è automatica al termine della liquidazione?

No. L’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) richiede che il debitore abbia collaborato, non abbia distratto beni e si trovi in una condizione di effettiva incapienza. Il giudice valuta la meritevolezza e può rigettare l’istanza se emergono comportamenti dolosi.

16. Posso utilizzare il bonus edilizio per pagare i miei debiti?

Le detrazioni fiscali per ristrutturazioni e efficientamento energetico (ecobonus, bonus facciate) non sono cedibili direttamente ai creditori. Tuttavia, potresti cedere il credito a un istituto finanziario e utilizzare l’incasso per saldare parte del debito. È importante verificare con un professionista la compatibilità e le tempistiche.

17. I fornitori possono interrompere i lavori se scoprono i miei debiti?

In assenza di procedure concorsuali, i fornitori possono sospendere i lavori solo se non vengono pagati. Una volta avviato un concordato minore o una composizione negoziata, le “misure protettive” dispongono la sospensione delle azioni esecutive, ma non obbligano i fornitori a continuare. Per questo è importante negoziare con loro la prosecuzione delle prestazioni.

18. È possibile revocare un atto di vendita del mio immobile effettuato per sottrarre beni ai creditori?

Gli atti compiuti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla procedura possono essere revocati e annullati. Il giudice può disporre la revoca se ritiene che l’atto sia stato compiuto al solo scopo di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dei creditori. Per questo è sconsigliato alienare beni strategici senza una valida ragione e senza aver consultato un avvocato.

19. Ho un debito INPS per contributi non versati; posso ristrutturarlo?

Sì. I debiti contributivi rientrano nelle procedure di sovraindebitamento e nelle rottamazioni. È possibile chiedere una rateazione all’INPS o includere il debito nel concordato minore. Alcune sentenze hanno escluso la possibilità di stralciare completamente i contributi, ma è consentita la riduzione di sanzioni e interessi tramite transazione fiscale.

20. Posso continuare a rilasciare APE durante la procedura di sovraindebitamento?

Sì. L’apertura di una procedura di sovraindebitamento non sospende l’esercizio della professione, a meno che non sia prevista la liquidazione dell’attività. Nel concordato minore con continuità, il certificatore può continuare a rilasciare APE e incassare compensi, che saranno utilizzati secondo il piano per pagare i creditori.

8. Simulazioni pratiche

Per comprendere come gli strumenti descritti possano incidere concretamente sui debiti di un certificatore energetico, presentiamo alcune simulazioni numeriche. Le cifre sono indicative e servono a illustrare i meccanismi; per una valutazione puntuale occorre analizzare il caso specifico con un professionista.

8.1 Caso A – Certificatore con debito tributario e adesione alla rottamazione‑quinquies

Situazione iniziale: Debito complessivo con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione pari a 20.000 €, così composto: 10.000 € di capitale, 6.000 € di sanzioni, 3.000 € di interessi e 1.000 € di aggio e spese.

Opzione rottamazione‑quinquies:

  • Capitale: 10.000 € (da pagare).
  • Sanzioni, interessi e aggio: annullati .
  • Spese di notifica e procedura: 1.000 € (da pagare).
  • Totale da versare: 11.000 €.
  • Rateazione: fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con interesse al 3%; le prime tre rate scadono il 31/07/2026, 30/09/2026 e 30/11/2026 .

Risparmio: 9.000 € (sanzioni e interessi). Il pignoramento in corso viene sospeso fino al 31/07/2026 . Se il certificatore paga regolarmente le rate, può liberarsi del debito residuo con un costo sostenibile.

8.2 Caso B – Concordato minore per professionista con debiti bancari e fiscali

Situazione iniziale: Certificatore con partita IVA, debito fiscale di 50.000 € (capitale 30.000 €, sanzioni e interessi 20.000 €) e debito bancario di 100.000 € garantito da ipoteca su laboratorio. Reddito annuo: 40.000 €. Valore del laboratorio: 80.000 €.

Proposta di concordato minore:

  1. Continuità dell’attività – Il certificatore dimostra di poter generare un reddito annuo stabile di 40.000 € e prevede un incremento grazie a nuovi servizi di consulenza energetica.
  2. Pagamento ai creditori – Propone un piano di 5 anni con versamento annuale di 10.000 € (50.000 € in totale) da destinare ai creditori. I 30.000 € di capitale fiscale vengono pagati integralmente, mentre le sanzioni e gli interessi vengono ridotti del 80% tramite transazione fiscale. Alla banca viene offerto il 40% del credito (40.000 €), più l’impegno a mantenere l’ipoteca sul laboratorio fino a fine piano.
  3. Apporto di risorse esterne – Un parente conferisce 10.000 € alla procedura per incrementare l’attivo, requisito necessario quando la proposta non assicura piena soddisfazione ai creditori .
  4. Voto dei creditori – I creditori fiscali (30.000 €) accettano in virtù della transazione; la banca (100.000 €) approva perché, in caso di liquidazione, recupererebbe solo il valore del laboratorio (80.000 €) meno i costi. L’accordo viene omologato.

Esito: dopo 5 anni, il certificatore avrà pagato 50.000 € più i 10.000 € di apporto. Ottiene l’esdebitazione dei 60.000 € residui e mantiene il laboratorio. Il risparmio complessivo è di 60.000 € più le sanzioni fiscali condonate.

8.3 Caso C – Liquidazione controllata e esdebitazione dell’incapiente

Situazione iniziale: Certificatore in età avanzata, privo di beni e con reddito minimo. Debito fiscale e bancario complessivo: 70.000 €. Nessun immobile di proprietà; unico reddito da pensione (800 € al mese).

Scelta della procedura: Il certificatore, non avendo capacità di pagamento, richiede la liquidazione controllata e la successiva esdebitazione dell’incapiente.

Sviluppo della procedura:

  1. Nomina dell’OCC e presentazione di relazione che attesta l’assenza di beni e la meritevolezza.
  2. Il giudice apre la liquidazione, ma non ci sono beni da liquidare. Vengono ammesse solo spese vive.
  3. Dopo la chiusura, il certificatore presenta istanza di esdebitazione. Il giudice verifica che non vi siano stati atti in frode e concede il beneficio, liberandolo dai debiti residui.

Esito: il certificatore ottiene la cancellazione di 70.000 € di debiti. L’esdebitazione è concessa perché il debitore è incapiente e ha agito con correttezza.

Conclusione

Il percorso per un certificatore energetico con debiti è complesso ma non impossibile. Le normative vigenti offrono una gamma di strumenti – dalle rottamazioni ai piani del consumatore, dal concordato minore alla composizione negoziata – che consentono di difendersi dal fisco e dalle banche, di bloccare pignoramenti e ipoteche e di ripartire con la propria attività. Le recenti pronunce della Cassazione confermano l’orientamento verso soluzioni flessibili che privilegiano la continuità e la tutela dei diritti dei creditori .

Agire tempestivamente è fondamentale: verificare gli atti ricevuti, controllare prescrizione e notifiche, valutare le rottamazioni disponibili, preparare una proposta di concordato minore o di piano del consumatore con l’assistenza di un OCC possono fare la differenza tra la perdita del proprio patrimonio e un nuovo inizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare, grazie alla competenza nel diritto bancario e tributario e all’esperienza nelle procedure di sovraindebitamento, sono in grado di analizzare la tua posizione, individuare i vizi degli atti, sospendere le esecuzioni, negoziare con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e le banche, e predisporre soluzioni giudiziali e stragiudiziali efficaci.

Se sei un certificatore energetico o un professionista alle prese con debiti fiscali, bancari o contributivi, contatta immediatamente l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Una consulenza tempestiva e personalizzata può salvaguardare la tua attività, proteggere la tua casa e liberarti dal peso dei debiti.

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