Perito industriale edile con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

I periti industriali edili svolgono un ruolo cruciale nella progettazione e nella direzione dei lavori nel settore delle costruzioni. Come tanti altri professionisti, tuttavia, possono trovarsi schiacciati da debiti tributari o bancari derivanti da un’errata pianificazione finanziaria, da mancate entrate o da contenziosi con la pubblica amministrazione. Le cartelle di pagamento, le intimazioni di pagamento dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AER), le procedure esecutive, le iscrizioni ipotecarie e i pignoramenti rischiano di bloccare l’attività o di mettere a repentaglio il patrimonio. Anche i rapporti bancari, contratti di mutuo o di apertura di credito talvolta contengono clausole abusive (anatocismo, interessi usurari, fideiussioni nulle) che possono aggravare la posizione del debitore. La gravità di queste situazioni richiede una risposta tempestiva e competente per evitare che i debiti aumentino o si cristallizzino.

In questo articolo approfondito di oltre 10.000 parole analizziamo:

  • Il quadro normativo aggiornato a gennaio 2026: le modifiche introdotte dal d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII), i correttivi del 2022 e del 2024, le più recenti leggi di bilancio sulla rottamazione dei carichi e gli strumenti di definizione agevolata. Il portato della Legge 3/2012 e la transizione verso il nuovo codice.
  • La giurisprudenza di Cassazione e dei tribunali che ha definito principi importanti in materia di notifiche, prescrizione delle cartelle, nullità delle fideiussioni, moratorie nei piani del consumatore e procedure di sovraindebitamento.
  • Una procedura passo‑passo su cosa fare quando arriva una cartella di pagamento o quando si riceve la comunicazione di una banca o di un creditore: dai termini per opporsi ai ricorsi e alle misure cautelari per sospendere esecuzioni e pignoramenti.
  • Le difese e le strategie legali per contestare o ridurre i debiti, incluse le eccezioni di prescrizione, la nullità degli atti, la sospensione giudiziale e la transazione con l’ente creditore.
  • Gli strumenti alternativi di composizione della crisi: rottamazione e definizione agevolata, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione (fresh start), composizione negoziata della crisi e le relative procedure di nomina dell’esperto negoziatore ex D.L. 118/2021.
  • Gli errori comuni da evitare e consigli pratici per mantenere il controllo della propria posizione debitoria.
  • Tabelle riepilogative, FAQ e simulazioni pratiche per facilitare la comprensione dei termini e delle scadenze.

Chi può aiutarti: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

Affrontare fisco e banche da soli spesso porta a commettere errori fatali. È fondamentale affidarsi a professionisti esperti che conoscano le leggi, la prassi amministrativa e le decisioni giurisprudenziali. Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale e offre assistenza qualificata a imprenditori, professionisti e privati.

L’avvocato è:

  • Cassazionista: può assisterti davanti alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, con esperienza nella redazione di piani del consumatore, accordi di composizione e liquidazioni controllate.
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), con competenze nell’assistenza ai debitori nelle procedure extragiudiziali.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, capace di guidare l’imprenditore verso il risanamento mediante la composizione negoziata.

L’avv. Monardo e il suo staff possono:

  • Analizzare rapidamente atti, cartelle e contratti bancari per individuare eventuali vizi, prescrizioni o clausole abusive.
  • Presentare ricorsi davanti alla Commissione tributaria o al giudice ordinario, curando anche le domande di sospensione.
  • Negoziare con banche e agenzie di riscossione per ottenere rateizzazioni o transazioni favorevoli.
  • Predisporre piani di rientro e soluzioni di composizione della crisi, anche mediante l’intervento di un OCC o l’accesso alle procedure di sovraindebitamento.
  • Difendere il contribuente in sede giudiziale e stragiudiziale, bloccando pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Normativa tributaria sulla riscossione

La riscossione dei tributi in Italia è disciplinata principalmente dal D.P.R. 602/1973 e dal D.Lgs. 546/1992 (processo tributario). Tra le disposizioni più rilevanti per il contribuente troviamo:

  1. Cartella di pagamento e termini per opporsi – L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può iscrivere a ruolo i crediti derivanti da accertamenti o liquidazioni e notificare una cartella al contribuente. Entro 60 giorni dalla notifica è possibile saldare il debito senza aggiunte. Trascorso il termine, l’ente può iscrivere ipoteca, pignorare i beni o predisporre fermi amministrativi . Il mancato pagamento comporta interessi e sanzioni che vengono calcolati secondo l’art. 30 del D.P.R. 602/1973. Il contribuente può chiedere rateizzazione o sgravio (annullamento del debito se non dovuto) e può proporre varie opposizioni giudiziarie a seconda dell’atto da impugnare .
  2. Obbligo di comunicazione nei controlli formali – Nei controlli automatizzati o formali ex art. 36‑ter D.P.R. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria deve comunicare l’esito al contribuente prima di iscrivere il ruolo; la Corte di Cassazione ha chiarito che la cartella è nulla se manca questa comunicazione . Questo principio tutela il diritto di difesa e permette al contribuente di correggere gli errori o fornire documentazione.
  3. Preavviso di ipoteca – L’art. 77 del D.P.R. 602/1973 impone all’agente della riscossione di inviare un preavviso di iscrizione ipotecaria per consentire al debitore di pagare o di opporsi. La Cassazione ha chiarito che tale preavviso non deve indicare il bene specifico su cui si iscriverà l’ipoteca: è sufficiente indicare l’ammontare complessivo e il termine per adempiere; la descrizione del bene sarà necessaria solo al momento dell’iscrizione .
  4. Prescrizione dei debiti tributari – I termini variano: 10 anni per tributi statali (IRPEF, IVA, imposte di registro), 5 anni per tributi locali, sanzioni amministrative e contributi previdenziali, 3 anni per il bollo auto . Tuttavia, la prescrizione non è automatica: deve essere eccepita tempestivamente. Secondo la Cassazione (ord. 28706/2025) la prescrizione può essere fatta valere solo impugnando l’intimazione di pagamento entro 60 giorni; tacere equivale ad accettare il debito . La stessa Corte ha affermato che l’intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile parificato all’avviso di mora .
  5. Intimazione di pagamento e cristallizzazione del debito – Una parte della giurisprudenza aveva considerato l’intimazione impugnabile facoltativamente; tuttavia, pronunce più recenti e le Sezioni Unite hanno ribadito che l’intimazione, essendo assimilabile all’avviso di mora, deve essere impugnata entro 60 giorni, altrimenti il debito si cristallizza e non è più possibile far valere la prescrizione . È quindi fondamentale non ignorare gli avvisi, anche se l’importo è prescritto, per non perdere il diritto a contestare la pretesa.

1.2 Procedure concorsuali e sovraindebitamento

La Legge 3/2012 ha introdotto strumenti di composizione della crisi per i debitori civili e professionisti non assoggettabili al fallimento. Successivamente, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), approvato con D.Lgs. 14/2019 e più volte modificato (d.lgs. 83/2022 e d.lgs. 136/2024), ha sistematizzato queste procedure. Alcuni passaggi chiave:

  • Esdebitazione del sovraindebitato incapiente – La Legge 3/2012 (art. 14‑quaterdecies) introdusse la possibilità per il debitore privo di patrimonio o redditi di ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti) una volta chiusa la liquidazione. Il CCII ha riordinato la materia: l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente è ora regolata dagli artt. 283 e 282. Il d.lgs. 83/2022 (correttivo) ha previsto che l’imprenditore insolvente possa ottenere il discharge entro un termine ragionevole, di norma non superiore a tre anni . Il d.lgs. 136/2024 ha modificato la rubrica dell’art. 282 e introdotto un procedimento con comunicazione ai creditori e osservazioni entro 15 giorni . Il Tribunale di Arezzo ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità della previsione secondo cui la domanda di esdebitazione va decisa contestualmente alla chiusura della procedura .
  • Liquidazione controllata e ruolo dell’OCC – Per accedere alla liquidazione controllata non è necessario farsi assistere da un legale; l’OCC e il gestore della crisi devono informare il debitore di tale facoltatività. La Corte di Verona ha ritenuto che la mancata informazione costituisca violazione dei doveri di assistenza; l’OCC deve segnalare al Ministero della Giustizia eventuali irregolarità e l’avvocato non può percepire compensi superiori ai parametri .
  • Moratoria e crediti privilegiati nei piani del consumatore – Secondo la Cassazione n. 9549/2025 la moratoria prevista dall’art. 8, comma 4, della Legge 3/2012 non va intesa come limite finale: il debitore deve iniziare a pagare i crediti privilegiati dopo l’omologazione ma può prevedere un rimborso più lungo; il termine annuale è quindi un dies a quo e non un dies ad quem . Inoltre, non è necessario applicare analogicamente il regime del concordato preventivo (con diritto di voto dei creditori) perché la legge non richiede il consenso dei creditori; essi possono però contestare la convenienza e il giudice verifica che ricevano almeno quanto otterrebbero in una liquidazione .
  • Concordato minore e prelazione – Il CCII prevede il concordato minore per imprenditori individuali o professionisti con debiti sino a € 200.000. La Cassazione ha stabilito che la proposta deve rispettare l’ordine di prelazione e non può sacrificare ingiustificatamente i creditori privilegiati; la Corte ha dichiarato inammissibile un concordato che riconosceva l’integrale pagamento del mutuo ipotecario ma riduceva gli altri creditori al 5 %, violando il principio del pari trattamento .
  • Accesso al concordato minore dell’imprenditore cancellato – L’art. 33 CCII prevede l’inammissibilità della domanda di concordato minore per l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese; tuttavia, la Corte d’Appello di Napoli ha interpretato tale norma riferendola solo alle ipotesi di continuità aziendale. Un imprenditore individuale cancellato può accedere al concordato minore liquidatorio se dimostra, attraverso finanza esterna, la capacità di offrire ai creditori un soddisfacimento superiore rispetto alla liquidazione controllata e di ottenere l’esdebitazione in tempi più rapidi .
  • Rapporto tra liquidazione controllata ed esdebitazione – Il Tribunale di Arezzo (12 novembre 2025) ha evidenziato che, anche quando il debitore appare privo di redditi e potenzialmente idoneo all’esdebitazione incapiente, è preferibile aprire la liquidazione controllata se il debitore può offrire una minima utilità ai creditori. La procedura permette ai creditori di recuperare qualcosa e non preclude l’esdebitazione dopo tre anni .
  • Composizione negoziata della crisi – Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata, un percorso volontario e stragiudiziale che mira al risanamento dell’impresa mediante la negoziazione assistita di un esperto indipendente. L’istituto sostituisce le precedenti procedure di allerta e composizione assistita e prevede la segnalazione da parte degli organi di controllo e dei creditori pubblici qualificati . Il Decreto stabilisce che l’imprenditore in crisi può chiedere la nomina di un esperto alla Camera di Commercio; l’esperto negoziatore facilita le trattative con i creditori e verifica la fattibilità del risanamento .

1.3 Normativa bancaria

Oltre alle norme tributarie e concorsuali, i rapporti con le banche possono causare gravosi debiti. Alcune pronunce recenti della Cassazione offrono spunti di difesa:

  • Amortamento “alla francese” e anatocismo – La Cassazione (ord. 24197/2025), richiamando le Sezioni Unite n. 15130/2024, ha confermato la legittimità del piano di ammortamento alla francese: gli interessi corrisposti nelle rate non costituiscono anatocismo (interesse su interesse) e, in assenza di contestazioni puntuali con dati tecnici e decreti ministeriali, le doglianze sono inammissibili . Questa giurisprudenza spiega che l’ammortamento francese non è automaticamente nullo per usura e obbliga il debitore a dimostrare concreti errori di calcolo.
  • Fideiussioni omnibus e nullità – Molti professionisti hanno firmato fideiussioni per garantire finanziamenti bancari. Le Sezioni Unite della Cassazione n. 41991/2021 hanno dichiarato la nullità delle clausole del modello ABI 2002 (reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.) perché frutto di un’intesa anticoncorrenziale. Una decisione del 2025 (Corte d’Appello di Torino, 15 luglio 2025) ha precisato che la nullità si presume per le fideiussioni stipulate tra il 2002 e il 2005 in piena vigenza dell’intesa; fuori da quel periodo, occorre provare la prosecuzione dell’accordo . È dunque essenziale verificare l’anno di sottoscrizione e, se la garanzia replica il modello ABI, chiedere la declaratoria di nullità delle clausole non conformi.

2. Cosa accade dopo la notifica dell’atto: procedura passo‑passo

La notifica di un atto di riscossione (cartella, avviso di accertamento esecutivo o intimazione di pagamento) rappresenta l’innesco della procedura di recupero. Di seguito una guida per i periti industriali edili che ricevono tali atti e devono difendersi tempestivamente.

2.1 Verificare la regolarità della notifica

  1. Identificare l’atto: determinare se si tratta di una cartella di pagamento, di un avviso di accertamento esecutivo, di un avviso bonario o di una intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973. Ognuno di questi atti ha termini e rimedi diversi.
  2. Controllare la notifica: la cartella deve essere notificata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Verificare che l’indirizzo sia corretto e che la notificazione sia completa. Irregolarità nella notifica (mancata consegna, indirizzo errato, difetto di relata) possono rendere l’atto nullo.
  3. Verificare la comunicazione ex art. 36‑ter: se l’atto deriva da un controllo formale o automatizzato, l’Amministrazione deve inviarti la comunicazione di esito e darti 30 giorni per fornire documenti o chiarimenti. La Cassazione ha annullato una cartella perché mancava questa comunicazione .
  4. Annotare la data di notifica: i termini per pagare, impugnare o chiedere la rateizzazione decorrono dalla data di notifica, non da quella di emissione.

2.2 Opzioni entro 60 giorni dalla notifica

Una volta verificata la regolarità della notifica, il professionista può scegliere fra diverse opzioni:

  1. Pagare integralmente entro 60 giorni per evitare interessi di mora e procedure esecutive. Questo può essere conveniente se l’importo è relativamente contenuto e non contestabile.
  2. Chiedere la rateizzazione: il D.P.R. 602/1973 consente di chiedere una rateizzazione fino a 72 rate mensili se si dimostra la temporanea difficoltà economica. L’istanza può essere presentata anche online sul sito AER. Se concessa, sospende le procedure esecutive.
  3. Presentare istanza di sgravio o autotutela: se ritieni che il debito sia inesistente (es. doppia imposizione, pagamento già effettuato, prescrizione), puoi chiedere l’annullamento in autotutela. La richiesta non sospende i termini per il ricorso; conviene quindi presentare contestualmente il ricorso.
  4. Impugnare l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale: il ricorso va depositato entro 60 giorni (30 giorni per le sanzioni amministrative ex L. 689/1981 o per accertamenti esecutivi). L’impugnazione della cartella consente di far valere vizi di notifica, prescrizione, decadenza, errori di calcolo, illegittimità degli interessi o delle sanzioni. Nel ricorso occorre chiedere la sospensione dell’atto; la commissione valuta l’esistenza di un fumus boni iuris e il periculum in mora (rischio irreparabile) prima di sospendere la riscossione.
  5. Impugnare l’intimazione di pagamento: se l’atto notificato è un’avviso di intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973, devi proporre ricorso entro 60 giorni per far valere la prescrizione o altri vizi . Ignorare l’intimazione comporta la cristallizzazione del debito .

2.3 Dopo i 60 giorni: fasi della riscossione e rimedi

Se non si paga o non si impugna entro i termini, l’AER può procedere con la riscossione coattiva:

  1. Iscrizione di ipoteca: trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, l’AER può iscrivere ipoteca sui beni immobili per debiti superiori a € 20.000. Deve inviare un preavviso con un termine di 30 giorni per pagare o opporsi. Come ha chiarito la Cassazione, il preavviso non deve indicare il bene ma solo l’importo dovuto .
  2. Fermo amministrativo sui veicoli: per debiti superiori a € 800 l’AER può iscrivere fermo sui veicoli. Anche in questo caso deve inviare un preavviso di fermo, che è impugnabile entro 60 giorni come atto autonomo. Il fermo impedisce la circolazione e l’utilizzo del veicolo, ma può essere sospeso se il bene è strumentale all’attività professionale (ad esempio autocarri o mezzi per i cantieri). Occorre dimostrare l’essenzialità del mezzo.
  3. Pignoramenti mobiliari e presso terzi: l’agente può pignorare conti correnti, crediti verso terzi (compensi professionali), stipendi e pensioni. Per evitare il pignoramento, si può chiedere la sospensione davanti al giudice dell’esecuzione o presentare istanza di rateizzazione. Il pignoramento presso terzi si impugna con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica.
  4. Pignoramento immobiliare: solo per debiti superiori a € 120.000 e a condizione che il bene non sia l’unica abitazione del debitore (prima casa non di lusso). Anche in questo caso l’ipoteca deve essere stata iscritta da almeno sei mesi.

2.4 Focus sui vizi più frequenti delle cartelle

  1. Mancata comunicazione di esito ex art. 36‑ter: rende nulla la cartella .
  2. Notifica irregolare: mancanza della relata, indirizzo sbagliato o uso improprio della PEC.
  3. Mancanza del ruolo: la cartella deve indicare il numero di ruolo e l’ente impositore; la mancanza rende l’atto inesistente.
  4. Calcolo errato di imposta, interessi o sanzioni: spesso l’importo è gonfiato da interessi illegittimi, interessi di mora non dovuti o sanzioni superiori al massimo previsto.
  5. Prescrizione: come visto, occorre eccepirla impugnando l’intimazione .
  6. Sospensione amministrativa o giudiziale: se è stata ottenuta una rateizzazione, un condono, la definizione agevolata o se pende un contenzioso, l’AER non può emettere ulteriori atti; la notifica di una cartella in violazione della sospensione è impugnabile.

3. Difese e strategie legali contro il fisco

3.1 Eccezioni di nullità e vizio formale

La prima linea di difesa consiste nell’esaminare la documentazione e individuare vizi formali che possono portare all’annullamento dell’atto. Un perito industriale, affiancato da un avvocato esperto, può contestare:

  1. Nullità della cartella per difetto di motivazione: la cartella deve indicare l’origine del credito, la sentenza o l’atto impositivo su cui si fonda. L’assenza di tali elementi viola il diritto di difesa e comporta la nullità.
  2. Mancata comunicazione ex art. 36‑ter: come detto, se il controllo formale non è preceduto da comunicazione, la cartella è nulla .
  3. Vizi di notifica: notifica inesistente (mancata consegna), nulla (omessa relata) o irregolare (errore nell’indirizzo). Il vizio rende l’atto inefficace e non fa decorrere i termini.
  4. Decadenza e prescrizione: sollevare la prescrizione significa eccepire che il credito si è estinto per decorrenza del termine. È necessario proporre ricorso contro l’intimazione di pagamento entro 60 giorni .
  5. Errore di calcolo: analizzare gli importi, le aliquote e i periodi contestati, specie per tributi complessi come IVA e IRPEF. In caso di errori, si può chiedere lo sgravio.

3.2 Ricorso alla Commissione tributaria e sospensione

Quando si presenta ricorso, è consigliabile depositare contestualmente un’istanza di sospensione cautelare per evitare che, nelle more del giudizio, l’AER proceda con il pignoramento. Il contribuente deve provare:

  • la fondatezza del ricorso (fumus boni iuris);
  • il pericolo di danno grave e irreparabile (periculum in mora);
  • l’assenza di altri rimedi idonei.

La Commissione può accordare la sospensione totale o parziale e imporre, ad esempio, il pagamento di una quota (cauzione). L’ordinanza è reclamabile.

3.3 Transazione con l’Agenzia delle Entrate e definizione giudiziale

In alcuni casi, soprattutto quando il debito è elevato ma non vi sono gravi vizi, può essere opportuno negoziare con l’Agenzia delle Entrate o con l’AER per ottenere una transazione. Nelle cause pendenti, il D.Lgs. 546/1992 consente di definire le liti con il pagamento parziale del debito; la transazione è omologata dal giudice tributario.

3.4 Rottamazione e definizioni agevolate

Il legislatore, negli ultimi anni, ha introdotto numerose “rottamazioni” che consentono di pagare solo l’imposta e le spese di notifica, riducendo o azzerando sanzioni e interessi. La Legge di Bilancio 2026 (l. 199/2025) ha previsto una nuova rottamazione quinquies per i debiti affidati alla riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Secondo Fisco e Tasse e Brocardi, la definizione consente di estinguere i carichi pagando solo la quota capitale e le spese, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali con interesse al 3 % a partire dal 1° agosto 2026 . La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e sospende gli atti esecutivi; possono essere inclusi anche i debiti derivanti da rottamazioni precedenti decadute .

Per i professionisti con debiti meno recenti o con difficoltà a pagare la quota capitale, la rottamazione può essere uno strumento utile per ridurre gli accessori e negoziare pagamenti sostenibili. Tuttavia, occorre verificare l’esistenza di pendenze impugnabili: l’adesione alla rottamazione comporta la rinuncia alle eccezioni relative alla notifica e alla prescrizione della cartella.

3.5 Transazione fiscale e piani del consumatore

Nel contesto delle procedure di sovraindebitamento, i debiti fiscali possono essere soddisfatti in modo parziale ma occorre rispettare alcune regole:

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti – Regolato dal CCII, consente al debitore di proporre un accordo con i creditori (inclusa l’Agenzia delle Entrate) con l’assistenza di un OCC. È necessario ottenere l’adesione di almeno il 60 % dei crediti. I debiti fiscali e contributivi possono essere falcidiati previo parere conforme dell’Ufficio legale dell’ente impositore e a condizione che il pagamento non sia inferiore a quanto si otterrebbe in caso di liquidazione. Se l’accordo non ottiene il parere favorevole, i crediti tributari sono comunque soddisfatti integralmente in base a quanto previsto dal piano.
  • Piano del consumatore – Destinato a consumatori che hanno contratto debiti al di fuori dell’attività professionale. Dopo il correttivo 2024, il consumatore è solo chi contrae debiti estranei a un’attività imprenditoriale o professionale . Le tasse e i contributi relativi all’attività di perito industriale non rientrano nella nozione di consumatore; per questi debiti sarà necessario ricorrere all’accordo di composizione o al concordato minore.

In entrambi i casi, gli enti fiscali possono aderire alla transazione; in mancanza di adesione, l’art. 12bis L. 3/2012 (oggi art. 80 CCII) consente al giudice di omologare comunque la proposta se il credito tributario riceve un trattamento non inferiore alla liquidazione. L’Avv. Monardo e il suo staff curano la predisposizione delle domande, la raccolta della documentazione e la relazione particolareggiata richiesta dall’OCC.

3.6 Esdebitazione e chiusura della procedura

L’esdebitazione è la cancellazione dei debiti residui al termine della procedura. Nel CCII essa opera:

  • In liquidazione controllata, al termine della procedura, se il debitore dimostra di aver collaborato e di aver messo a disposizione le risorse disponibili. Il diritto all’esdebitazione matura dopo tre anni dall’apertura o alla chiusura se antecedente . Il d.lgs. 136/2024 ha introdotto un sistema di comunicazione ai creditori e la partecipazione alle osservazioni. Per i debitori incapienti, l’esdebitazione del sovraindebitato privo di redditi (art. 283) può operare anche senza soddisfare i creditori se si dimostra l’assenza di risorse; il Tribunale di Arezzo raccomanda comunque di aprire la liquidazione se vi è una minima utilità .
  • Nel concordato minore e nell’accordo di ristrutturazione, l’esdebitazione scatta alla fine della procedura dopo l’esecuzione del piano. Nel concordato minore liquidatorio, l’esdebitazione è più rapida rispetto alla liquidazione controllata; per questo motivo la Corte d’Appello di Napoli ha ammesso l’imprenditore cancellato che propone un concordato minore liquidatorio con finanza esterna .

Per beneficiare dell’esdebitazione, il debitore deve essere meritevole: non aver causato la situazione debitoria con colpa grave o malafede, non aver fornito informazioni false e aver collaborato con l’OCC. Inoltre, alcuni debiti (obblighi di mantenimento, risarcimento per danno da fatto illecito, imposte e tributi non pagati per omesso versamento e risorse proprie dell’UE) sono indeguibili e non vengono cancellati.

3.7 Composizione negoziata: prevenzione della crisi

Il perito industriale con un’attività d’impresa può accedere alla composizione negoziata per prevenire l’insolvenza. Ai sensi del D.L. 118/2021, l’istituto:

  1. È volontario, negoziale e stragiudiziale, guidato da un esperto indipendente iscritto in un elenco tenuto dalle Camere di Commercio .
  2. L’imprenditore chiede la nomina dell’esperto mediante una piattaforma telematica; l’esperto analizza la situazione finanziaria, convoca l’imprenditore e verifica la possibilità di risanamento .
  3. Se la prospettiva di risanamento è concreta, l’esperto avvia le trattative con creditori e fornitori; in caso contrario l’istanza è archiviata. Il procedimento può portare a un accordo di ristrutturazione, un piano attestato o un concordato minore. Le negoziazioni sospendono l’esecuzione forzata e il pagamento di alcuni debiti, consentendo all’impresa di respirare e di evitare procedure concorsuali.

L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore della crisi d’impresa, può assistere i periti industriali nella preparazione dell’istanza, nella conduzione delle trattative e nella predisposizione del piano di risanamento.

4. Difese e strategie contro le banche e i creditori privati

I rapporti bancari possono generare debiti maggiori di quelli dovuti se i contratti contengono clausole illegittime o se i tassi superano i limiti di usura. Analizziamo le principali forme di difesa.

4.1 Verifica dei tassi usurari e anatocismo

  • Usura – La legge n. 108/1996 fissa i tassi soglia oltre i quali gli interessi sono considerati usurari. Il tasso effettivo globale medio (TEGM) è pubblicato trimestralmente. Occorre calcolare il TAEG del proprio finanziamento sommando interessi, commissioni, spese e oneri; se supera il limite (TEGM + 25 % + 4 punti), gli interessi devono essere ridotti a zero. È fondamentale allegare ai ricorsi la perizia econometrica con i decreti ministeriali; la Cassazione ha dichiarato inammissibili le doglianze generiche sull’anatocismo nel piano di ammortamento “alla francese” .
  • Anatocismo – L’anatocismo bancario (capitalizzazione degli interessi) è vietato salvo la capitalizzazione annuale, conforme alle delibere del CICR del 2000 e del 2016. Nei piani di ammortamento “alla francese” l’ammortamento combina quote capitali e interessi ma non produce interessi su interessi; la Cassazione ha ribadito che non sussiste anatocismo in quanto ogni rata è composta da interessi calcolati sul debito residuo . La contestazione deve quindi basarsi su errori di calcolo o su tassi usurari.

4.2 Nullità delle fideiussioni omnibus

Molti periti industriali hanno prestato garanzia personale a favore delle banche. Le fideiussioni standard predisposte dall’ABI nel 2002 sono state ritenute anticoncorrenziali dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 41991/2021) hanno dichiarato che le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. sono nulle se richiamano il testo del modello ABI. La Corte d’Appello di Torino (15 luglio 2025) ha chiarito che:

  1. la nullità di tali clausole si presume per le fideiussioni stipulate tra il 2002 e il 2005, periodo in cui l’intesa anticoncorrenziale era efficace ;
  2. per i contratti successivi occorre dimostrare la persistente pratica anticoncorrenziale; la garanzia non è automaticamente nulla .

I debitori possono chiedere in giudizio la declaratoria di nullità delle clausole e la restituzione di quanto pagato in eccesso. L’avv. Monardo può predisporre la perizia sui tassi, avviare l’azione di ripetizione e contestare la validità della garanzia.

4.3 Abuso di ius variandi e clausole vessatorie

Le banche spesso inseriscono nei contratti clausole che consentono di modificare unilateralmente il tasso o di applicare commissioni non pattuite. Tali clausole possono essere nulle perché vessatorie (artt. 1341–1342 c.c.) se non sono state specificamente approvate per iscritto o se determinano uno squilibrio eccessivo ai danni del cliente. Il professionista può opporsi, chiedere la rinegoziazione del mutuo e, se necessario, citare la banca per risarcimento.

5. Strumenti alternativi alla riscossione coattiva

Quando l’indebitamento diventa insostenibile, il perito industriale può valutare strumenti alternativi che permettono di ristrutturare o cancellare i debiti e di mantenere l’attività professionale. Di seguito una panoramica degli strumenti attualmente disponibili.

5.1 Rottamazione e definizioni agevolate

Le rottamazioni degli ultimi anni consentono di definire i carichi affidati alla riscossione pagando solo l’imposta e le spese. Ecco una sintesi (aggiornata al 20 gennaio 2026):

StrumentoPeriodo dei carichiBeneficiScadenzeNote
Rottamazione quinquies (Legge di Bilancio 2026)Debiti affidati a riscossione 1/1/2000 – 31/12/2023Pagamento del solo capitale e spese; sconto su sanzioni e interessiDomanda entro 30 aprile 2026; pagamento in unica soluzione entro 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali con 3 % di interessiPossono essere inclusi debiti di precedenti rottamazioni decadute
Rottamazione quater (2023)Carichi affidati fino al 30/6/2022Pagamento di imposta e spese senza sanzioni; massimo 18 rate in 5 anniDomande chiuse (scadute)Disponibile solo per chi ha aderito entro il 30/6/2023
Sanatoria liti pendentiControversie tributarie pendenti in ogni gradoPago una percentuale del valore in controversia (15 %, 40 % o 100 % a seconda dell’esito favorevole o sfavorevole)Domande aperte con scadenze stabilite dal decretoUtilizzabile per definire cause pendenti, ma non riguarda la riscossione

L’adesione alla rottamazione comporta la rinuncia ai ricorsi e sospende le procedure esecutive. Tuttavia, se il debito è prescritto o manifestamente nullo, conviene valutare con il proprio avvocato se aderire o impugnare per ottenere l’annullamento totale.

5.2 Accordo di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale

L’accordo di ristrutturazione è rivolto a imprenditori individuali e professionisti con debiti non superiori a € 300.000 (soglia aggiornata dal CCII). Occorre un piano che dimostri la capacità di rimborsare almeno il 20 % dei creditori chirografari e la continuità dell’attività. È necessario il voto favorevole del 60 % dei crediti e l’adesione dell’Agenzia delle Entrate per la falcidia dei tributi. L’accordo è omologato dal tribunale e, una volta eseguito, consente l’esdebitazione.

Vantaggi:

  • sospende le procedure esecutive e gli interessi;
  • consente una ristrutturazione flessibile con riduzione dei debiti;
  • tutela la continuità della professione, evitando la liquidazione dei beni.

Limiti:

  • richiede la maggioranza dei creditori;
  • comporta costi per l’OCC e per la relazione del professionista;
  • i debiti fiscali non possono essere ridotti oltre il valore di liquidazione.

5.3 Piano del consumatore

Lo strumento si rivolge al consumatore (non imprenditore) che ha contratto debiti per esigenze personali e familiari. Dopo le modifiche del 2024, sono esclusi i debiti derivanti da attività professionali o imprenditoriali . Il piano consente di proporre ai creditori il pagamento parziale in base alle risorse del debitore e di cancellare i debiti al termine della procedura. Il piano non prevede il voto dei creditori ma il giudice verifica la convenienza.

Per il perito industriale che svolge attività professionale, il piano del consumatore è utilizzabile solo per i debiti personali (es. mutuo per la casa, spese familiari). I debiti fiscali e professionali rientreranno invece nell’accordo o nel concordato minore.

5.4 Concordato minore

Il concordato minore è destinato a imprenditori commerciali, agricoli e professionisti che superano i limiti per il piano del consumatore ma non sono soggetti a liquidazione giudiziale. La proposta deve indicare modalità e tempi di pagamento e garantire un trattamento non inferiore al valore di liquidazione dei beni. La Cassazione ha chiarito che la proposta deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione e che la violazione è causa di inammissibilità . Nel concordato minore liquidatorio l’esdebitazione avviene alla chiusura senza attendere tre anni, offrendo una seconda chance al professionista .

5.5 Liquidazione controllata e esdebitazione dell’incapiente

Quando non è possibile proporre un accordo o un concordato, il perito può accedere alla liquidazione controllata. L’OCC redige una relazione sulla situazione patrimoniale e propone la liquidazione dei beni. Alla chiusura, il debitore può ottenere l’esdebitazione se ha collaborato e messo a disposizione il patrimonio . Se il debitore non dispone di beni e il reddito è inferiore alla soglia di povertà, può chiedere l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283; tuttavia, come ha osservato il Tribunale di Arezzo, è preferibile aprire comunque la procedura se vi sono prospettive di soddisfazione minima .

5.6 Composizione negoziata e ruolo dell’esperto

Per i periti edili che esercitano attività d’impresa, la composizione negoziata (D.L. 118/2021) rappresenta uno strumento di prevenzione. Presenta i seguenti vantaggi:

  • si attiva in presenza di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi ;
  • permette di nomina unui esperto indipendente presso la Camera di Commercio ;
  • sospende le azioni esecutive e gli interessi nel periodo di negoziazione;
  • consente di rinegoziare contratti, debiti e forniture con l’assistenza di un mediatore;
  • favorisce la continuità dell’attività evitando la liquidazione;
  • può sfociare in un accordo di ristrutturazione o in un concordato minore.

L’avv. Monardo può rivestire il ruolo di esperto negoziatore e affiancare l’imprenditore nell’intero percorso.

6. Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti aggravano la loro posizione perché non conoscono i propri diritti o ignorano gli atti ricevuti. Ecco alcuni errori da evitare e consigli utili:

6.1 Errori da evitare

  1. Ignorare la cartella o l’intimazione – Come visto, il silenzio comporta la cristallizzazione del debito . Bisogna sempre attivarsi entro i termini.
  2. Confondere le scadenze – I termini variano in base all’atto (30, 60, 90 giorni). È fondamentale annotare la data di notifica e calcolare correttamente i giorni.
  3. Adesione indiscriminata alla rottamazione – Se la cartella è nulla o prescritta, aderire alla rottamazione equivale a rinunciare a eccepire tali vizi. Occorre valutare con un professionista la convenienza.
  4. Fidarsi delle telefonate o email non ufficiali – L’AER comunica solo mediante PEC o raccomandata; diffidare di messaggi che richiedono pagamenti immediati.
  5. Affidarsi a consulenti non qualificati – Solo avvocati, commercialisti e gestori della crisi iscritti agli elenchi ministeriali possono assistere nelle procedure di sovraindebitamento.

6.2 Consigli pratici

  1. Conservare tutti i documenti: avvisi, cartelle, ricevute di pagamento, contratti, estratti conto. Saranno fondamentali per la difesa.
  2. Richiedere l’estratto di ruolo: consente di conoscere tutti i carichi affidati alla riscossione e di verificare prescrizioni e duplicazioni.
  3. Controllare i tassi bancari: richiedere la documentazione completa del mutuo o del finanziamento e farla analizzare da un esperto per individuare interessi usurari o anatocistici.
  4. Non affrontare da soli l’Agenzia delle Entrate o le banche: un professionista esperto può negoziare condizioni migliori e evitare errori procedurali.
  5. Valutare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento: se il debito è eccessivo rispetto al reddito, la legge offre strumenti per ristrutturarlo o azzerarlo. L’analisi preliminare è gratuita presso gli OCC e gli avvocati specializzati.

7. Tabelle riepilogative

7.1 Principali norme e termini per la difesa del contribuente

Atto/NormaTermine per il pagamentoTermine per l’impugnazioneNote essenziali
Cartella di pagamento60 giorni dalla notifica60 giorni per ricorso alla CTPDopo 60 giorni scattano ipoteca, fermo e pignoramenti
Avviso di accertamento esecutivo60 giorni60 giorniAgguanta imposta, sanzioni e interessi; equivarrebbe alla cartella
Intimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/73)5 giorni per pagare60 giorni per impugnareVa impugnata, altrimenti il debito si cristallizza
Preavviso di fermo/Ipoteca30 giorni60 giorniNon occorre indicare il bene ipotecato ; il preavviso di fermo è impugnabile
Sanzioni amministrative (L. 689/81)30 giorni per ricorso al giudice di pace
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)20 giorniPer contestare vizi formali del pignoramento

7.2 Strumenti di composizione della crisi

ProceduraDestinatariVantaggiLimiti
Piano del consumatoreDebitori non imprenditori con debiti di natura personalePagamento parziale dei debiti, nessun voto dei creditori, moratoria fino a un anno (due anni nel CCII), esdebitazione a fine pianoNon applicabile ai debiti professionali; occorre meritevolezza
Accordo di ristrutturazione dei debitiImprenditori individuali, professionisti, imprese minoriNecessità del 60 % dei crediti, possibile falcidia dei tributi con parere dell’ente, tutela della continuità aziendaleOccorre l’adesione della maggioranza; richiede relazione OCC
Concordato minoreImprenditori e professionisti con debiti fino a € 200.000Possibilità di falcidia e moratoria, rispetto delle prelazioni, esdebitazione più rapidaDeve rispettare l’ordine di prelazione ; presenza di finanza esterna
Liquidazione controllataDebitori sovraindebitati con patrimonio insufficienteLiquidazione del patrimonio con distribuzione ai creditori; esdebitazione dopo 3 anniPossibile vendita di beni; costi procedurali
Esdebitazione del sovraindebitato incapienteDebitori senza reddito e patrimonioCancellazione dei debiti residui senza pagamentoSolo se non esiste prospettiva di soddisfazione minima; il tribunale può preferire la liquidazione
Composizione negoziataImprenditori in crisi probabileRinegoziazione dei debiti con esperto, sospensione delle azioni esecutiveRichiede un piano di risanamento credibile; non cancella i debiti ma li ristruttura

8. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa devo fare se ricevo una cartella di pagamento?

Devi controllare la data di notifica, l’esatto ammontare e la legittimità della cartella. Entro 60 giorni puoi pagare o presentare ricorso. Se la cartella presenta vizi di notifica, prescrizione o errori di calcolo puoi chiederne l’annullamento. È consigliabile rivolgersi a un professionista per valutare la migliore strategia.

  1. Posso rateizzare le somme indicate nella cartella?

Sì. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione concede la rateizzazione fino a 72 rate mensili, ma devi dimostrare di essere in temporanea difficoltà economica. La rateizzazione sospende gli atti esecutivi e impedisce ipoteche e pignoramenti.

  1. Che differenza c’è tra cartella di pagamento e intimazione di pagamento?

La cartella di pagamento segue l’iscrizione a ruolo ed è il primo atto con cui il contribuente viene invitato a pagare. L’intimazione di pagamento è un atto successivo che sollecita il pagamento prima della procedura esecutiva ed è assimilato all’avviso di mora . L’intimazione deve essere impugnata entro 60 giorni per evitare la cristallizzazione del debito .

  1. Quali sono i termini di prescrizione dei debiti tributari?

Dieci anni per imposte statali (IRPEF, IVA, IRES, imposta di registro); cinque anni per tributi locali, sanzioni e contributi; tre anni per il bollo auto . La prescrizione non opera automaticamente: devi eccepirla impugnando l’intimazione entro 60 giorni .

  1. Se ho un mutuo con ammortamento alla francese posso contestare l’anatocismo?

No, la Cassazione ha stabilito che il piano di ammortamento alla francese non configura anatocismo perché ogni rata include una quota di interessi calcolata sul debito residuo . Puoi contestare solo errori di calcolo specifici o tassi usurari.

  1. Le fideiussioni che ho firmato per la banca sono nulle?

Dipende dal periodo e dal contenuto. Le fideiussioni conformi al modello ABI 2002 stipulate tra il 2002 e il 2005 possono essere parzialmente nulle; per i contratti successivi è necessario provare la permanenza dell’intesa anticoncorrenziale . Un avvocato può verificare la validità della garanzia e richiedere la restituzione degli importi indebitamente pagati.

  1. Posso includere i debiti tributari in un piano del consumatore?

Solo se i debiti derivano da esigenze personali e non dall’attività professionale. Le tasse relative alla tua attività di perito industriale rientrano nel concordato minore o nell’accordo di ristrutturazione. Nel piano del consumatore, puoi falcidiare i debiti personali e ottenere la cancellazione a fine piano .

  1. Cosa succede se non rispetto il piano concordato con i creditori?

Il mancato rispetto può comportare la revoca dell’omologazione e la decadenza dai benefici, incluse la sospensione e l’esdebitazione. È essenziale rispettare le scadenze e comunicare eventuali difficoltà al gestore della crisi per modificare il piano.

  1. Chi decide se sono meritevole per l’esdebitazione?

Il giudice verifica la tua condotta e valuta se hai collaborato lealmente, se non hai dolosamente aumentato l’indebitamento e se hai messo a disposizione il patrimonio. Per l’esdebitazione incapiente, occorre dimostrare di non avere mezzi e di aver rispettato le obbligazioni minime .

  1. È obbligatorio farsi assistere da un avvocato per la liquidazione controllata?

No, la procedura può essere avviata senza avvocato. Tuttavia, l’OCC e il gestore della crisi sono tenuti a informarti della facoltatività dell’assistenza legale. La mancata informazione costituisce violazione dei loro doveri .

  1. Posso chiedere l’esdebitazione se ho ancora immobili o redditi?

Per la liquidazione controllata l’esdebitazione opera dopo che i beni sono stati liquidati. Per l’esdebitazione dell’incapiente occorre non avere redditi o avere redditi inferiori alla soglia di povertà. Se possiedi beni, potresti accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata.

  1. È possibile impugnare l’iscrizione ipotecaria o il fermo amministrativo?

Sì. L’iscrizione ipotecaria può essere impugnata se l’AER non ha rispettato l’obbligo di preavviso o se il debito è inferiore a € 20.000. Il fermo può essere impugnato se il bene è strumentale all’attività professionale, se vi sono vizi nella cartella o se il fermo è stato iscritto senza preavviso.

  1. Quanto tempo dura la composizione negoziata?

La durata varia a seconda della complessità del caso. La nomina dell’esperto avviene entro 7 giorni ; le trattative proseguono per alcuni mesi e, se positive, si concludono con un accordo. Durante il periodo di composizione sono sospese le azioni esecutive.

  1. Le detrazioni d’imposta o i crediti d’imposta possono ridurre i debiti?

Sì. Puoi compensare i debiti fiscali con i crediti maturati; tuttavia, la compensazione va richiesta prima che l’AER avvii la riscossione coattiva. In alcuni casi è possibile anche il rimborso di imposte versate in eccesso.

  1. Posso ottenere la sospensione del pignoramento sul conto corrente?

Puoi chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione se dimostri l’illegittimità dell’atto presupposto (cartella nulla, notifica irregolare, prescrizione) o se hai presentato domanda di sovraindebitamento che prevede la sospensione della riscossione.

  1. Chi può accedere alla rottamazione quinquies?

Tutti i contribuenti con debiti affidati alla riscossione tra il 1/1/2000 e il 31/12/2023, compresi coloro che hanno aderito a precedenti rottamazioni decadute . Occorre presentare domanda entro il 30 aprile 2026 e pagare il capitale entro il 31 luglio 2026 o rateizzare in 54 rate .

  1. Le controversie bancarie devono essere affrontate al Tribunale ordinario o in arbitrato?

Dipende dal contratto. Molte polizze o contratti bancari prevedono clausole di mediazione o arbitrato. La contestazione di anatocismo e usura rientra nella giurisdizione del Tribunale ordinario. Prima di intraprendere la causa, è opportuno esperire la mediazione civile.

  1. Posso chiedere la sospensione della cartella se sto attivando la composizione negoziata?

La composizione negoziata non sospende automaticamente la riscossione, ma consente di chiedere misure protettive al tribunale; l’esperto può chiedere la sospensione delle azioni esecutive per tutta la durata delle trattative. È però consigliabile affiancare la composizione con un’istanza di rateizzazione o ricorso per evitare pignoramenti.

  1. La normativa cambia frequentemente, come posso restare aggiornato?

Il legislatore interviene spesso con definizioni agevolate e correttivi; per restare aggiornato è utile consultare siti istituzionali (Agenzia delle Entrate, Ministero della Giustizia), riviste giuridiche e farsi seguire da professionisti che monitorano costantemente le novità.

  1. Quanto costa avviare una procedura di sovraindebitamento?

I costi dipendono dalla complessità del caso, dall’intervento dell’OCC e dall’eventuale necessità di perizie. In generale, per il piano del consumatore e l’accordo di composizione sono previste spese proporzionate al patrimonio e al numero dei creditori. Molti professionisti offrono una prima analisi gratuita.

9. Simulazioni pratiche

Per comprendere concretamente l’applicazione di norme e procedure, ecco alcune simulazioni numeriche.

9.1 Debiti tributari del perito industriale: ricorso e rottamazione

Scenario – Un perito industriale riceve nel gennaio 2026 una cartella di pagamento per un importo complessivo di € 65.000, di cui € 30.000 di IRPEF e IVA, € 25.000 di sanzioni e interessi, € 5.000 di contributi INPS e € 5.000 di spese. La cartella si riferisce a dichiarazioni del 2016 notificate nel 2017. Nel 2025 l’AER aveva inviato una intimazione di pagamento, rimasta senza impugnazione.

Analisi – L’intimazione di pagamento del 2025 ha cristallizzato il debito: non è più possibile eccepire la prescrizione . I termini decennali per IRPEF e IVA (imposte statali) non si sono ancora compiuti. Le sanzioni e gli interessi rientrano nel regime quinquennale, ma anch’essi si sono cristallizzati. La cartella è quindi valida.

Opzioni

  1. Rateizzare il debito in 72 rate mensili da circa € 900; questa soluzione evita pignoramenti ma comporta il pagamento integrale.
  2. Rottamazione quinquies: poiché il carico è stato affidato nel 2017, rientra nel periodo 2000–2023. Il perito può presentare domanda entro il 30 aprile 2026 e versare € 35.000 (imposta + contributi + spese) senza pagare sanzioni e interessi . Se non dispone di liquidità, può pagare in 54 rate bimestrali (9 anni) con tasso del 3 %. La rata bimestrale sarebbe di circa € 650.
  3. Procedura di sovraindebitamento: se il perito non riesce a sostenere la rottamazione, può valutare un accordo di ristrutturazione o un concordato minore con falcidia dei debiti. Occorre predisporre un piano, nominare un OCC e proporre un pagamento del 20 % ai creditori, con moratoria per i privilegiati.

9.2 Debito bancario e fideiussione

Scenario – Il perito ha firmato nel 2004 una fideiussione omnibus per garantire un’apertura di credito concessa alla propria società. La banca richiama la clausola di reviviscenza per chiedere il pagamento delle somme rimaste dopo l’escussione; gli interessi pattuiti superano il TEGM.

Analisi – La fideiussione è stata stipulata durante il periodo 2002–2005 e riproduce il modello ABI 2002; le clausole di reviviscenza e sopravvivenza sono nulle perché frutto di una intesa anticoncorrenziale . Il debitore può chiedere in giudizio la nullità parziale della fideiussione e la restituzione degli importi pagati. Inoltre, se il tasso supera il TEGM, gli interessi sono usurari e si applica il tasso legale.

Opzioni

  1. Mediazione bancaria: avviare una procedura di mediazione per rinegoziare il contratto, ridurre gli interessi e ottenere la liberatoria della fideiussione.
  2. Azione giudiziale: impugnare la fideiussione per nullità delle clausole e contestare gli interessi usurari. Se la banca resiste, il giudice può ridurre il debito e dichiarare inefficace la garanzia.
  3. Procedura di sovraindebitamento: includere il debito nella proposta di accordo o di concordato minore, prevedendo la falcidia e la moratoria.

9.3 Liquidazione controllata ed esdebitazione

Scenario – Un perito industriale ha un debito complessivo di € 120.000 fra cartelle esattoriali e debiti bancari, ma possiede solo un piccolo appartamento e un reddito mensile di € 1.200. Non riesce a pagare le rate e rischia il pignoramento del conto.

Analisi – La situazione indica insolvenza. Il perito può chiedere l’apertura della liquidazione controllata. L’appartamento può essere venduto (salvo sia prima casa non di lusso) e il reddito minimo vitale viene tutelato. Dopo la liquidazione, può chiedere l’esdebitazione. Se il reddito è insufficiente e il bene immobiliare è di scarso valore, potrebbe chiedere l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283; tuttavia, come evidenziato dal Tribunale di Arezzo, il giudice potrebbe preferire aprire comunque la procedura se esiste una minima utilità per i creditori .

Opzioni

  1. Liquidazione controllata: presentare la domanda all’OCC, mettere a disposizione l’appartamento e una quota del reddito; ricevere l’esdebitazione dopo tre anni .
  2. Concordato minore: se ottiene finanza esterna (es. prestito da parenti) può proporre un concordato minore liquidatorio, offrendo ai creditori il ricavato della vendita dell’immobile più un contributo esterno; così otterrà l’esdebitazione al termine della procedura .
  3. Composizione negoziata: se opera come imprenditore e ha prospettive di recupero del reddito (es. nuovi cantieri), può avviare la composizione negoziata e negoziare un accordo con creditori e banche .

Conclusione

La posizione del perito industriale edile con debiti verso il fisco o le banche è complessa ma non disperata. Il diritto italiano offre una vasta gamma di strumenti per difendersi, negoziare e ripartire. Conoscere i propri diritti e agire tempestivamente è essenziale: non rispondere alle cartelle o alle intimazioni equivale ad accettare la pretesa fiscale ; presentare ricorso nei termini consente invece di far valere vizi di notifica, prescrizione e calcolo; la richiesta di rateizzazione o di sgravio offre respiro immediato; la rottamazione quinquies permette di ridurre sanzioni e interessi ; gli accordi e le procedure di sovraindebitamento consentono di ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione. Anche nei confronti delle banche è possibile reagire: verificare usura e anatocismo, contestare fideiussioni nulle e rinegoziare i contratti.

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