Introduzione
Essere un geometra in Italia significa confrontarsi ogni giorno con norme fiscali, previdenziali e bancarie complesse. Chi svolge la professione può trovarsi in situazioni di sovraindebitamento a causa di tributi non versati, contributi pensionistici (ad esempio quelli dovuti alla Cassa Geometri) o finanziamenti bancari. La crisi economica degli ultimi anni e l’evoluzione della normativa hanno reso più frequenti gli atti esecutivi, come pignoramenti di conti correnti e stipendi, iscrizioni ipotecarie o fermi amministrativi. Molti professionisti ignorano le proprie tutele e i termini per reagire: rischiano così di perdere i risparmi accumulati, vedere bloccata la propria auto o la propria casa, oppure subire restrizioni nella vita professionale.
Questo articolo si rivolge ai geometri che si trovano in debito con il fisco o con le banche. La lunghezza e la profondità dell’analisi sono volutamente elevate: l’obiettivo è fornire una guida completa (oltre 10 000 parole) che illustri le norme vigenti, la giurisprudenza più recente, le procedure step‑by‑step e le strategie di difesa per proteggere il patrimonio e riprendere il controllo della propria situazione finanziaria. La guida è aggiornata a gennaio 2026, tiene conto della nuova disciplina del Testo unico sulla giustizia tributaria e del Testo unico sulla riscossione e adotta un punto di vista orientato al debitore, affinché il professionista possa capire come reagire e quali errori evitare.
Per tutto il documento sarà presente la voce dell’avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario. L’avv. Monardo è gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. Il suo studio si occupa di impugnazione di atti esattoriali, sospensioni, trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, piani di rientro, procedure di sovraindebitamento e soluzioni giudiziali e stragiudiziali.
Se hai ricevuto un avviso di iscrizione ipotecaria, un preavviso di fermo o un pignoramento, contatta l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Un intervento tempestivo può bloccare l’azione esecutiva e salvare i tuoi beni.
Nelle sezioni successive troverai un’analisi approfondita di:
- Contesto normativo e giurisprudenziale: spiegazione di leggi, decreti legislativi, circolari dell’Agenzia delle Entrate e sentenze recenti della Corte di cassazione e delle commissioni tributarie.
- Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica di un atto esattoriale, quali sono i termini per reagire, come funzionano le notifiche telematiche secondo il nuovo Testo unico della giustizia tributaria .
- Difese e strategie legali: come impugnare, sospendere o contestare un atto; limiti alle azioni del fisco; principi di proporzionalità e ragionevolezza; tutela del primo immobile; limiti al pignoramento di stipendi e pensioni .
- Strumenti alternativi: rottamazioni e definizioni agevolate, rateizzazioni, piani del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione e concordato minore.
- Errori comuni e consigli pratici: cosa evitare, come preparare i documenti, perché non fare affidamento sui “ferri del mestiere” senza un professionista.
- Tabelle riepilogative: sinossi di norme, scadenze, strumenti difensivi, sanzioni e benefici.
- FAQ: risposte a 15–20 domande frequenti per chiarire dubbi pratici.
- Simulazioni numeriche: esempi reali e calcoli che mostrano l’impatto di un fermo, di un pignoramento o di una rateizzazione.
Per facilitare la lettura sono previste suddivisioni in paragrafi, punti elenco e tabelle brevi. Il tono è giuridico‑divulgativo: i concetti tecnici vengono spiegati con un linguaggio comprensibile anche a imprenditori, professionisti e privati senza formazione giuridica.
Perché questo tema è urgente
Negli ultimi anni la normativa fiscale è diventata sempre più rigida e i controlli si sono intensificati. La digitalizzazione del processo tributario impone l’uso di PEC e portali telematici per notifiche e depositi: il Testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 175/2024) dispone che le notificazioni siano effettuate esclusivamente con modalità telematiche e che i termini decorrono dalla data di ricezione . Chi non consulta la posta certificata rischia di perdere scadenze fondamentali e di vedere consolidarsi un debito impugnabile. Parallelamente, il Testo unico sulla riscossione (d.lgs. 33/2025) ha abrogato l’art. 86 d.p.r. 602/1973 sulla disciplina del fermo amministrativo, introducendo una norma organica (art. 187) che consente il fermo dopo 60 giorni dalla cartella e prevede un preavviso di 30 giorni .
Le sentenze della Corte di cassazione hanno chiarito i limiti del pignoramento di conti correnti e stipendi: nel pignoramento ex art. 72‑bis d.p.r. 602/1973 la banca deve bloccare tutte le somme accreditate entro 60 giorni dal pignoramento ; l’art. 545 c.p.c. stabilisce che pensioni e stipendi accreditati sul conto sono pignorabili solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale . Nuove pronunce hanno confermato che l’iscrizione all’albo dei geometri è sufficiente per l’obbligo di contribuire alla Cassa Geometri, anche se l’attività è occasionale, ma il contributo minimo si distingue dal contributo di solidarietà .
Infine, la Legge di bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione‑quinquies, consentendo di definire i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 con condono di sanzioni e interessi, domande entro il 30 aprile 2026 e pagamento in un’unica soluzione o in 54 rate bi‑mensili . Conoscere queste opportunità consente di liberarsi da cartelle esattoriali e ripartire.
L’immagine seguente, generata a scopo illustrativo, rappresenta in modo simbolico l’equilibrio tra debiti e giustizia: una bilancia con monete e documenti, un martello del giudice e un’abitazione incatenata. Serve a ricordare che, anche se le istituzioni fiscali sembrano “pesare” sulle spalle del professionista, esistono strumenti legali per ristabilire l’equilibrio.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 La normativa sulla riscossione: d.p.r. 602/1973 e d.lgs. 33/2025
La disciplina della riscossione dei tributi iscritti a ruolo nasce nel 1973 con il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, che regolava cartelle, ruoli, pignoramenti, ipoteche e fermi. Tuttavia, negli anni successivi numerose modifiche legislative ne hanno complicato l’assetto. La riforma più recente è il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico sulla riscossione), entrato in vigore il 1° gennaio 2026. Questo decreto ha abrogato alcune norme del d.p.r. 602/1973 (tra cui l’art. 86 sul fermo amministrativo) e ne ha riscritto altre, mantenendo però validi alcuni principi consolidati.
1.1.1 Cartella di pagamento e ruolo esecutivo
La cartella di pagamento rimane il titolo esecutivo principale per l’azione esattoriale: l’art. 50 d.p.r. 602/1973 stabilisce che la cartella, una volta notificata, consente al fisco di procedere dopo 60 giorni all’espropriazione forzata . Il ruolo deve essere formato dall’ente impositore e affidato all’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione, AdER). Il contribuente può contestare la cartella davanti al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica (30 giorni se riguarda tributi locali) o presentare istanza di sospensione.
In base al nuovo art. 187 del d.lgs. 33/2025, l’agente della riscossione, trascorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella, può procedere al fermo dei beni mobili registrati, previa comunicazione di preavviso al contribuente con 30 giorni di anticipo . Il preavviso serve a sollecitare il pagamento o la regolarizzazione e non costituisce un atto esecutivo. La procedura è analoga a quella previgente (art. 86 d.p.r. 602/73), ma viene codificata in maniera sistematica.
1.1.2 Iscrizione ipotecaria: art. 77 d.p.r. 602/1973 e novità legislative
L’iscrizione di ipoteca sui beni immobili è regolata dall’art. 77 d.p.r. 602/1973. L’agente della riscossione può iscrivere ipoteca sul bene del debitore dopo 60 giorni dalla notifica della cartella e dell’intimazione ad adempiere . La norma richiede che il debito superi 20 000 euro e che l’ipoteca garantisca un importo pari al doppio del credito . Prima di iscrivere, deve essere inviato un preavviso di 30 giorni al contribuente .
Nel Testo unico sulla riscossione l’ipoteca rimane disciplinata dal d.p.r. 602/1973; è stata mantenuta la soglia di 20 000 euro e la necessità di preavviso. La norma chiarisce che l’ipoteca è un atto cautelare, non comporta la perdita immediata del bene e non preclude l’utilizzo dell’immobile. Tuttavia, la successiva espropriazione immobiliare (art. 76 d.p.r. 602/1973) non può essere eseguita se l’immobile è l’abitazione principale non di lusso, salvo che il debito superi 120 000 euro e siano trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione . In tal modo il legislatore tutela il diritto alla casa, bilanciando gli interessi del fisco e del contribuente.
Il d.lgs. 33/2025 introduce anche la sospensione di nuove ipoteche e fermi quando il contribuente presenta domanda di rateizzazione o di definizione agevolata (rottamazione): l’art. 19 d.p.r. 602/1973, come richiamato dalla riforma, dispone che la richiesta di dilazione sospende l’iscrizione di nuove ipoteche e fermi e che il pagamento della prima rata estingue le procedure già avviate . Questa previsione è fondamentale per chi intende regolarizzare la posizione senza subire ulteriori misure cautelari.
1.1.3 Fermo amministrativo: dal vecchio art. 86 al nuovo art. 187 d.lgs. 33/2025
Il fermo amministrativo è un provvedimento con cui l’AdER vincola i beni mobili registrati (auto, moto, imbarcazioni, macchinari) impedendone la circolazione o la vendita. L’istituto era disciplinato dall’art. 86 d.p.r. 602/1973; la riforma del 2025 lo ha abrogato, sostituendolo con l’art. 187 del d.lgs. 33/2025. La nuova norma ribadisce che, trascorsi inutilmente 60 giorni dalla cartella, l’agente può iscrivere il fermo, ma prima deve inviare un preavviso di 30 giorni . La legge non prevede soglie minime di debito: anche importi di poche centinaia di euro possono giustificare il fermo . Tuttavia, l’agente deve rispettare i principi di proporzionalità (art. 10‑ter d.lgs. 219/2023), verificando se il fermo sia strumentale alla riscossione e bilanciando i diritti del contribuente .
Alcune categorie di beni sono escluse dal fermo: veicoli strumentali all’attività d’impresa o professione, se il debitore dimostra l’effettiva indispensabilità del mezzo; veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità; beni utilizzati per la collettività o per servizi pubblici . Queste esenzioni, introdotte dalla riforma, rispondono alle esigenze di tutela di chi esercita la libera professione e di soggetti vulnerabili.
1.1.4 Pignoramento dei conti e delle retribuzioni: art. 72‑bis d.p.r. 602/1973 e art. 545 c.p.c.
L’art. 72‑bis d.p.r. 602/1973 consente all’agente della riscossione di procedere al pignoramento presso terzi, ordinando a banche o datori di lavoro di versare direttamente al fisco le somme dovute dal debitore. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 28520/2025, ha stabilito che il pignoramento bancario estende il vincolo a tutte le somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica: la banca deve bloccare ogni pagamento in arrivo nel periodo, trasformando il conto in una “trappola” . Questa interpretazione, pur contestata, evidenzia l’urgenza di agire prima dell’esaurimento del termine.
Per quanto riguarda le retribuzioni e pensioni, l’art. 545 c.p.c. fissa limiti precisi: le somme da chiunque dovute a titolo di pensione o assegni di quiescenza sono impignorabili fino al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale . Quando la pensione o lo stipendio sono accreditati su un conto bancario, sono pignorabili solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento; se l’accredito avviene successivamente, si applicano i limiti ordinari . Il giudice deve rilevare d’ufficio l’inefficacia del pignoramento oltre i limiti. Questo significa che il debitore, soprattutto se pensionato o dipendente, può opporsi a un pignoramento e chiedere la restituzione delle somme prelevate oltre i limiti di legge.
1.1.5 Impignorabilità di beni essenziali: art. 514 c.p.c.
L’art. 514 c.p.c. elenca le cose mobili assolutamente impignorabili (vestiti, letti, utensili indispensabili, alimenti, animali da affezione, strumenti per svolgere l’attività professionale, ecc.). Anche se non riportiamo qui l’intero elenco, è importante ricordare che il funzionario dell’AdER non può pignorare questi beni. La violazione rende il pignoramento inefficace e dà diritto al contribuente di chiedere l’annullamento dell’atto.
1.1.6 Contributi previdenziali della Cassa Geometri (CIPAG)
I geometri iscritti all’albo sono obbligati a versare contributi alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG). La normativa di riferimento è la legge n. 773/1982, modificata dalla legge n. 236/1990 e dal d.lgs. 509/1994. L’art. 22 della legge 773/1982 prevede che l’iscrizione alla cassa è obbligatoria per chi esercita la libera professione in modo continuativo e non soggetto ad altra forma previdenziale, mentre l’art. 10 stabilisce il pagamento di una contribuzione minima. Nel tempo, il regolamento della CIPAG ha esteso l’obbligo anche a chi esercita la professione in modo occasionale o senza reddito; numerosi geometri hanno contestato questa estensione.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 12695/2024, ha chiarito che la contribuzione minima è dovuta anche da chi è iscritto solo all’albo e non alla cassa, distinguendo tra contribuzione minima e contributo di solidarietà. La sentenza afferma che il comma 6 dell’art. 10 della legge 773/1982 impone la contribuzione minima sia agli iscritti alla cassa sia a quelli iscritti solo all’albo . Di conseguenza, la mancata iscrizione alla CIPAG non esonera dal pagamento del contributo minimo; tuttavia il contributo di solidarietà può essere limitato. Al contrario, alcune sentenze di merito (Tribunale di Pescara 2016, Tribunale di Potenza 2025) hanno disapplicato le norme statutarie che eliminavano il requisito della continuità, riaffermando che l’obbligo di iscrizione deriva dalla legge e non può essere esteso dal regolamento . La giurisprudenza rimane dunque contrastante, ma il professionista deve essere consapevole che la contestazione richiede un’attenta analisi dei periodi di attività e dei contributi versati.
1.2 La giustizia tributaria telematica: d.lgs. 175/2024
Il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, noto come Testo unico della giustizia tributaria, ha riformato il processo tributario, introducendo un sistema telematico obbligatorio per notificazioni, comunicazioni e depositi. Secondo l’art. 60 del decreto, le notificazioni sono effettuate secondo le norme degli artt. 137 e ss. c.p.c., ma esclusivamente con modalità telematiche; solo in casi eccezionali è possibile ricorrere alla raccomandata senza busta . L’art. 61 stabilisce che le comunicazioni e i depositi sono eseguiti tramite posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, mediante deposito in segreteria . La data della spedizione rileva per la validità della notifica, mentre i termini decorrono dalla data di ricezione .
Questa riforma comporta che il professionista, per essere informato, debba controllare regolarmente la PEC. La mancata consultazione può far scattare la decadenza dai termini per impugnare un avviso di accertamento o un atto esecutivo. Inoltre, la digitalizzazione rende più veloce la procedura: l’agente della riscossione e i giudici tributari depositano atti, allegati e sentenze online. Il difensore deve quindi essere esperto delle piattaforme telematiche e predisporre gli atti in formato digitale.
1.3 Lo Statuto dei diritti del contribuente
La legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) contiene norme a tutela dei contribuenti nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Tra i principi fondamentali vi sono:
- il principio di chiarezza e comprensibilità degli atti, che obbliga l’amministrazione a motivare adeguatamente gli accertamenti;
- la non retroattività delle norme tributarie, a meno che non sia favorevole al contribuente;
- il diritto di ricorrere contro gli atti dell’amministrazione nelle forme previste dalla legge .
Rispettare questi principi significa che l’atto esattoriale deve contenere l’indicazione dell’imposta, dell’interesse e delle sanzioni, la motivazione e la normativa di riferimento. In mancanza, il contribuente può eccepire la nullità. Lo Statuto si applica anche alle società di riscossione, che devono agire secondo buona fede e tutela dell’affidamento.
1.4 La legge sulla crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) e il Codice della crisi d’impresa (d.lgs. 14/2019)
Dal 2012 i privati, i professionisti e le microimprese che non possono accedere al fallimento hanno a disposizione la legge n. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, oggi inglobata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019). Questa disciplina consente a persone fisiche e professionisti di ristrutturare i debiti mediante tre istituti principali:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 6–11 L. 3/2012, ora artt. 73–83 d.lgs. 14/2019): il debitore propone ai creditori un piano per pagare in tutto o in parte il debito; occorre il consenso della maggioranza dei creditori e l’omologa del giudice.
- Piano del consumatore (artt. 12–12‑bis L. 3/2012, ora artt. 65–72 d.lgs. 14/2019): rivolto al consumatore (chi ha debiti di natura non imprenditoriale), non richiede il voto dei creditori, ma deve essere omologato dal giudice che valuta la fattibilità e la meritevolezza del debitore. La Cassazione n. 9549/2025 ha stabilito che la moratoria per il pagamento dei crediti privilegiati può estendersi oltre un anno se il piano inizia a pagare entro un anno dall’omologa .
- Liquidazione del patrimonio (artt. 14‑ter ss. L. 3/2012, ora artt. 89–107 d.lgs. 14/2019): il debitore mette a disposizione tutti i beni per soddisfare i creditori e ottiene l’esdebitazione al termine della procedura, cioè la liberazione dai debiti residui. La Cassazione n. 18118/2025 ha affermato che, una volta avviata la procedura di liquidazione, il debitore non può ritirarsi se vi sono creditori che abbiano presentato domande di ammissione .
Il Codice ha introdotto anche la figura del debitore incapiente (art. 283 CCII), che può ottenere l’esdebitazione pur non avendo beni da liquidare se dimostra la meritevolezza e l’assenza di frode. La valutazione della meritevolezza richiede che il debitore non abbia agito con dolo o colpa grave e che non abbia occultato beni. La Cassazione n. 11448/2025 e ordinanza n. 29915/2025 hanno ribadito che la meritevolezza va valutata al momento in cui si contraggono i debiti e che l’occultamento anche di beni di modesto valore può far dichiarare inammissibile la procedura .
1.5 Ulteriori fonti normative e giurisprudenziali di rilievo
Oltre alle norme citate, occorre ricordare:
- Decreto legge 118/2021, che introduce l’istituto della composizione negoziata per la crisi d’impresa. L’avv. Monardo è esperto negoziatore e può assistere il geometra che gestisce una piccola impresa.
- Circolari dell’Agenzia delle Entrate: ad esempio la risoluzione 69/E/2025, che fornisce indicazioni sulla rinnovazione delle ipoteche .
- Sentenza Cass. 28520/2025 sul pignoramento di conti correnti; Cass. 11703/2025 e Cass. 25456/2025 sull’impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria .
- Cass. 17031/2024 sulla sospensione delle ipoteche in presenza di rateizzazioni .
- Cass. 11703/2025 che qualifica l’impugnazione del preavviso di ipoteca come azione di accertamento negativo .
La conoscenza di queste fonti è essenziale per formulare strategie difensive efficaci.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto esattoriale
Quando un geometra riceve un atto esattoriale (cartella, intimazione, preavviso di fermo o di ipoteca, pignoramento), è necessario seguire una procedura precisa per tutelarsi. Questa sezione descrive i passaggi da compiere, i termini da rispettare e i diritti da esercitare.
2.1 Ricezione della cartella di pagamento
La cartella di pagamento è notificata tramite PEC o raccomandata A/R. Ai sensi del Testo unico della giustizia tributaria, la notifica è valida anche se effettuata esclusivamente per via telematica . L’atto deve contenere:
- i dati del contribuente;
- l’importo del debito e la sua composizione (imposta, interessi, sanzioni, compensi dell’agente);
- il riferimento al ruolo esecutivo;
- l’indicazione dei 60 giorni per pagare o impugnare.
Attenzione: se la notifica avviene via PEC e il contribuente non ha un indirizzo PEC valido o non lo ha comunicato, la notifica può essere effettuata mediante deposito in segreteria . È quindi fondamentale tenere aggiornata la propria PEC e controllarla regolarmente. In assenza di notifica regolare, la cartella è nulla e può essere impugnata.
2.2 Analisi dell’atto
Dopo aver ricevuto l’atto, è opportuno rivolgersi subito ad un avvocato esperto per verificare la legittimità. L’avv. Monardo e il suo staff controllano:
- La regolarità della notifica: se mancano la relazione di notifica, la firma digitale o la prova di ricezione, l’atto è annullabile.
- La prescrizione: tributi e contributi si prescrivono in termini variabili (ad esempio, 3 anni per tributi locali, 5 anni per imposte sui redditi, 10 anni per contributi previdenziali). Se il ruolo è prescritto, occorre eccepirlo.
- La decadenza: l’Agenzia deve iscrivere a ruolo l’imposta entro termini perentori (3 anni dall’accertamento, 2 anni dall’avviso bonario, ecc.).
- I vizi di motivazione: se l’atto non espone chiaramente i criteri di calcolo o non allega gli atti presupposti, viola lo Statuto del contribuente .
- Il rispetto dei limiti di legge: per ipoteche e fermi si verificano soglie, presenza del preavviso, strumentalità del bene; per pignoramenti si controllano i limiti di impignorabilità.
Se emerge un vizio, l’avv. Monardo può presentare ricorso al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica; l’atto può essere annullato e il debito stralciato.
2.3 Scadenze e termini da rispettare
| Atto | Termine per reagire | Norma di riferimento |
|---|---|---|
| Cartella di pagamento | 60 giorni dalla notifica per il ricorso; 30 giorni se tributo locale | art. 19 d.lgs. 546/1992; art. 50 d.p.r. 602/1973 |
| Intimazione ad adempiere | 60 giorni per pagare o impugnare | art. 50 d.p.r. 602/1973 |
| Preavviso di fermo | 30 giorni per pagare o impugnare; la mancata impugnazione non preclude la contestazione dell’atto successivo | art. 187 d.lgs. 33/2025 |
| Fermo amministrativo | 60 giorni dalla notifica per ricorso (termine ordinario del processo tributario); impugnabile dinanzi alla corte di giustizia tributaria | art. 19 d.lgs. 546/1992 |
| Preavviso di iscrizione ipotecaria | 30 giorni per pagare o opporsi; impugnabile con azione di accertamento negativo | art. 77 d.p.r. 602/1973 |
| Iscrizione ipotecaria | 60 giorni per ricorso davanti al giudice tributario o al giudice civile (per profili di diritto civile); 180 giorni per richiedere la riduzione dell’ipoteca | art. 77 d.p.r. 602/1973; art. 2872 c.c. |
| Pignoramento presso terzi | 20 giorni per opposizione all’esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione (art. 617 c.p.c.); 60 giorni per ricorso tributario se si contestano i presupposti tributari | art. 72‑bis d.p.r. 602/1973 |
2.4 Dal preavviso al provvedimento definitivo: cosa accade
Per comprendere la sequenza degli atti, consideriamo l’esempio del fermo amministrativo:
- Notifica della cartella: l’AdER notifica la cartella; da questo momento il contribuente ha 60 giorni per pagare o impugnare. Se non si attiva, la cartella diventa definitiva.
- Decorso del termine e invio del preavviso: trascorsi 60 giorni senza pagamento, l’AdER invia al debitore (e ai coobbligati intestatari del bene) un preavviso di fermo che concede 30 giorni per saldare o rateizzare .
- Iscrizione del fermo nel pubblico registro: se il debitore non regolarizza la posizione entro 30 giorni, l’AdER iscrive il fermo al Pubblico registro automobilistico (PRA) o nel registro dei beni. Da quel momento il bene è bloccato, non può circolare e perde valore .
- Conseguenze: circolare con un veicolo sottoposto a fermo comporta una sanzione amministrativa e la confisca dell’auto (art. 214 c.d.s.); il bene non può essere venduto o demolito senza prima cancellare il fermo. .
- Cancellazione del fermo: avviene automaticamente dopo il pagamento del debito o l’annullamento giudiziale; non occorre pagare ulteriori spese di cancellazione .
La procedura dell’iscrizione ipotecaria è simile: cartella → intimazione → preavviso di ipoteca → iscrizione nel registro immobiliare. Tuttavia, la norma prevede la soglia di 20 000 euro, la comunicazione deve indicare il titolo e l’importo del debito ma non l’immobile che sarà ipotecato . L’espropriazione immobiliare può avvenire solo se il debito supera 120 000 euro e l’immobile non è l’abitazione principale .
In caso di pignoramento del conto corrente, la procedura avviene così: cartella → intimazione (se trascorso un anno) → atto di pignoramento ex art. 72‑bis notificato alla banca e al debitore. La banca blocca le somme presenti e tutte quelle accreditate nei 60 giorni successivi . Il debitore può presentare opposizione al giudice dell’esecuzione per contestare l’atto e far valere i limiti di pignorabilità.
2.5 I diritti del contribuente nella procedura esattoriale
Il debitore ha diversi diritti da esercitare, spesso ignorati:
- Diritto di accesso agli atti: può richiedere all’AdER copia del ruolo, della cartella, degli avvisi di accertamento e di tutti gli atti presupposti; se l’ente non consegna la documentazione, l’atto può essere impugnato per mancanza di motivazione.
- Diritto alla rateizzazione: secondo l’art. 19 d.p.r. 602/1973, il contribuente in temporanea difficoltà economica può ottenere la dilazione fino a 120 rate mensili; la domanda sospende nuove azioni cautelari .
- Diritto alla sospensione per errore di notifica: se il preavviso o l’atto esecutivo non sono stati notificati correttamente (ad esempio, inviati ad un indirizzo errato), il debitore può chiedere la sospensione e l’annullamento.
- Diritto all’impugnazione del preavviso: anche se il preavviso di fermo o di ipoteca non rientra tra gli atti elencati nel catalogo impugnabile, la Cassazione ha riconosciuto la possibilità di impugnarlo con azione di accertamento negativo .
- Diritto alla protezione dei beni essenziali: ai sensi degli artt. 514 e 545 c.p.c., beni come la casa d’abitazione non di lusso, gli strumenti indispensabili per la professione, le pensioni minime e una quota di stipendio sono impignorabili .
Un’assistenza professionale è fondamentale per far valere questi diritti nei tempi giusti.
3. Difese e strategie legali
Difendersi non significa “fuggire” dal debito, ma valutare la legittimità degli atti e adottare le misure più efficaci per tutelare i propri beni e la propria attività. In questa sezione analizziamo le principali strategie difensive a disposizione del geometra con debiti.
3.1 Impugnazione degli atti esattoriali
- Ricorso alla corte di giustizia tributaria: è lo strumento principale per contestare cartelle di pagamento, intimazioni, fermi e ipoteche. Il ricorso va depositato entro 60 giorni dalla notifica e può contenere domande cautelari per ottenere la sospensione dell’esecuzione. Tra le eccezioni che si possono sollevare vi sono:
- Nullità della notifica (mancanza di firma digitale, notifica a soggetto non legittimato);
- Decadenza o prescrizione del tributo;
- Difetto di motivazione;
- Violazione dei limiti di impignorabilità;
- Invalidità degli atti presupposti (ad esempio, mancanza di un avviso di accertamento).
- Opposizione all’esecuzione: se l’atto è già nella fase esecutiva (pignoramento), il ricorso si propone al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica (art. 617 c.p.c.). È possibile eccepire la nullità del pignoramento per vizi formali o per violazione dei limiti di pignorabilità.
- Azione di accertamento negativo: come chiarito dalla Cassazione, il preavviso di ipoteca può essere impugnato con un’azione di accertamento negativo che mira a far dichiarare inesistente il diritto dell’ente a iscrivere l’ipoteca . Non c’è un termine decadenziale breve: si applicano i termini ordinari per il ricorso tributario.
Per gestire queste azioni è consigliabile affidarsi ad un avvocato esperto, che sappia redigere il ricorso e curare il contraddittorio con l’AdER.
3.2 Sospensione della riscossione
Il provvedimento di sospensione è essenziale per evitare che un pignoramento, un fermo o un’ipoteca producano effetti irreversibili durante il giudizio. Può essere ottenuto:
- In sede amministrativa: presentando domanda di sospensione all’AdER, che può disporla in caso di: rateizzazione in corso; definizione agevolata pendente; annullamento dell’atto da parte dell’ente impositore; errore di notifica.
- In sede giudiziale: il ricorrente può chiedere al presidente della corte di giustizia tributaria la sospensione cautelare, depositando un’istanza motivata. Il giudice valuterà il fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile) e potrà sospendere l’atto fino alla decisione di merito.
Ottenere la sospensione è fondamentale per evitare che la banca blocchi il conto o che l’auto venga immobilizzata. Una volta sospeso l’atto, l’AdER non può procedere con ulteriori misure.
3.3 Rateizzazione e piani di rientro
Il sistema offre la possibilità di rateizzare i debiti iscritti a ruolo. L’art. 19 d.p.r. 602/1973 consente la dilazione fino a 72 rate mensili (6 anni) per debiti ordinari, estendibili a 120 rate (10 anni) in caso di grave e comprovata difficoltà. La domanda deve essere presentata all’AdER e deve contenere la situazione economica aggiornata.
In presenza di rateizzazione:
- le misure cautelari (ipoteca e fermo) sono sospese ;
- il pagamento della prima rata comporta l’estinzione delle procedure esecutive avviate (salvo che la vendita sia già avvenuta);
- in caso di decadenza dal piano (mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive), le tutele vengono meno e l’AdER può riprendere l’esecuzione.
Consiglio pratico: prima di chiedere una rateizzazione è opportuno valutare se la posizione può essere definita con una rottamazione (che abbatte sanzioni e interessi). In ogni caso, la rateizzazione consente di evitare il blocco dei beni e di pianificare il pagamento in base al cash flow.
3.4 Difese contro l’iscrizione ipotecaria
L’ipoteca esattoriale è un atto che grava gli immobili del debitore. Le difese principali sono:
- Verificare i presupposti: l’ipoteca è illegittima se il debito è inferiore a 20 000 euro o se non è stata notificata la cartella o l’intimazione.
- Contestare il preavviso: il preavviso deve indicare l’importo e il titolo del credito; la mancata indicazione dell’immobile non è causa di nullità , ma se l’importo non è corretto o se non sono stati notificati gli atti presupposti, è possibile chiedere l’annullamento.
- Impugnare l’atto di iscrizione: il ricorso può essere proposto sia davanti alla corte di giustizia tributaria (per contestare il debito) sia al giudice civile (per violazione delle norme civilistiche sull’ipoteca). In alternativa, è possibile chiedere la riduzione dell’ipoteca (art. 2872 c.c.) per limitare il vincolo a una parte del bene .
- Invocare l’abitazione principale: la prima casa non di lusso è impignorabile ai sensi dell’art. 76 d.p.r. 602/1973, a meno che il debito superi 120 000 euro e che l’ipoteca sia iscritta da almeno sei mesi . Pertanto, se l’immobile è l’abitazione principale e il debito è inferiore, l’espropriazione è vietata e l’ipoteca può essere contestata come strumentalmente inutilizzabile.
3.5 Difese contro il fermo amministrativo
Per opporsi al fermo occorre:
- Verificare la cartella e gli atti presupposti: se la cartella non è stata notificata o se è prescritta, il fermo è nullo. La Commissione tributaria di Lombardia (sentenza 19 dicembre 2025) ha annullato un preavviso di fermo per mancata notifica delle cartelle .
- Contestare il preavviso: il preavviso concede 30 giorni; se non indica il diritto all’esenzione per veicolo strumentale o per disabilità, può essere impugnato. La legge consente l’esenzione per veicoli indispensabili all’attività d’impresa o per il trasporto di disabili .
- Far valere la proporzionalità: il d.lgs. 219/2023 (art. 10‑ter) obbliga l’amministrazione a bilanciare l’interesse erariale con la salvaguardia del patrimonio e della professione. Se il fermo su un veicolo causa danni superiori al credito, può essere illegittimo .
- Pagare o rateizzare entro i 30 giorni: il pagamento estingue il fermo; la rateizzazione sospende l’iscrizione. Se la pratica di rateizzazione è pendente, il fermo non può essere iscritto .
3.6 Difese contro il pignoramento di conti correnti e stipendi
- Limitazione del pignoramento: l’art. 545 c.p.c. stabilisce che pensioni e stipendi sono impignorabili fino al doppio della misura massima dell’assegno sociale e che i depositi in banca sono pignorabili solo oltre il triplo dell’assegno sociale . Il debitore può eccepire l’inefficacia del pignoramento per la parte eccedente.
- Verifica dell’atto: il pignoramento deve indicare il titolo esecutivo (cartella), l’ammontare del credito e il soggetto pignorato. In mancanza, è nullo.
- Opposizione tempestiva: l’opposizione va proposta entro 20 giorni (art. 617 c.p.c.). Il giudice può sospendere l’esecuzione e dichiarare il pignoramento improcedibile.
- Tutela dei conti cointestati: se il conto è cointestato con una persona non debitrice, il pignoramento dovrebbe colpire solo la quota del debitore; molte pronunce considerano illegittimo pignorare l’intero saldo .
3.7 Contestazioni sui contributi CIPAG
I geometri che ricevono cartelle della CIPAG devono considerare:
- Verifica della continuità della professione: se l’attività è stata svolta in modo sporadico o se esiste un’altra copertura previdenziale (ad esempio, cassa degli ingegneri o Inps gestione separata), si può contestare l’obbligo di iscrizione. Alcune pronunce di merito hanno disapplicato il regolamento CIPAG, riconoscendo l’obbligo di iscrizione solo in presenza di continuità .
- Distinzione tra contributo minimo e contributo di solidarietà: la Cassazione n. 12695/2024 ha stabilito che la contribuzione minima è dovuta anche a chi non è iscritto alla Cassa ma è iscritto all’albo; il contributo di solidarietà è distinto e può essere dovuto in misura diversa . In sede giudiziale bisogna dimostrare di aver pagato la quota di solidarietà, eventualmente ridotta.
- Prescrizione: le pretese della CIPAG si prescrivono in cinque anni; oltre questo termine non possono essere richieste.
- Strumenti di definizione: con la rottamazione o con la definizione agevolata delle cartelle, è possibile eliminare sanzioni e interessi sui contributi dovuti, pagando solo la parte capitale.
3.8 Strategie integrate: difesa giudiziale e trattative stragiudiziali
Un’adeguata difesa spesso combina azioni giudiziali e trattative stragiudiziali. Per esempio:
- presentare ricorso per vizi formali e, parallelamente, chiedere una rateizzazione; se il ricorso viene accolto, il debito viene annullato; se viene rigettato, la rateizzazione consente comunque di evitare l’esecuzione;
- negoziare con la banca la ristrutturazione di un mutuo ipotecario mentre si contestano in giudizio interessi usurari o clausole vessatorie;
- proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano del consumatore ai creditori bancari; l’omologa giudiziale rende il piano vincolante e sospende le azioni esecutive.
L’avv. Monardo e il suo staff seguono il professionista in tutte queste fasi, coordinando commercialisti e consulenti del lavoro per elaborare piani sostenibili.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e sovraindebitamento
Quando il debito è ingente o quando non sussistono vizi per annullare gli atti, il contribuente può aderire a definizioni agevolate o procedure di composizione della crisi. Questi strumenti consentono di ridurre l’importo dovuto, dilazionare i pagamenti e azzerare le sanzioni.
4.1 Rottamazione‑quinquies 2026
La Legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 82‑101) ha introdotto la cosiddetta rottamazione‑quinquies delle cartelle. Essa permette di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando solo le somme dovute a titolo di imposta e contributo, senza sanzioni, interessi di mora né aggio . Rientrano nell’agevolazione:
- imposte derivanti da dichiarazioni dei redditi (Irpef, Iva, Ires), contributi Inps (anche relativi a artigiani e commercianti), contributi CIPAG dovuti in base alle leggi;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada;
- contributi dovuti agli ordini professionali.
Non possono essere rottamati i carichi da recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, le risorse proprie comunitarie e l’Iva all’importazione.
Come funziona la procedura:
- Domanda: il debitore presenta istanza telematica sul portale AdER entro il 30 aprile 2026. L’istanza sospende i termini di prescrizione e impedisce all’agente della riscossione di avviare nuove azioni esecutive .
- Comunicazione delle somme: entro il 30 giugno 2026 l’AdER invia l’esito della domanda e indica l’importo dovuto.
- Pagamento: il contribuente può scegliere di pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali, con un tasso d’interesse del 3 % dal 1° agosto 2026. Le prime due rate (luglio e settembre 2026) devono coprire il 10 % del debito .
- Effetti: la rottamazione estingue il debito per intero; consente di ottenere il Durc regolare e i certificati di regolarità contributiva; i pignoramenti e le ipoteche rimangono sospesi e vengono cancellati dopo il pagamento. Se il debitore omette il pagamento di due rate, perde i benefici e deve versare l’intero importo residuo senza condono .
La rottamazione è uno strumento potente: consente di ridurre significativamente il carico contributivo e fiscale. Per i geometri con cartelle relative ai contributi CIPAG, la rottamazione rappresenta una chance per azzerare sanzioni e interessi.
4.2 Definizione agevolata delle liti pendenti e delle rateizzazioni
Oltre alla rottamazione, la legge prevede altre definizioni agevolate:
- Definizione delle liti tributarie pendenti: per le controversie con l’Agenzia delle Entrate pendenti al 1° gennaio 2026, è possibile definire pagando una percentuale dell’imposta (ad esempio, 90 % in primo grado, 40 % in secondo grado, 15 % in Cassazione). La definizione estingue la lite e annulla sanzioni e interessi.
- Definizione agevolata degli avvisi bonari: consente di ridurre del 3 % gli interessi e le sanzioni sugli avvisi bonari, pagando in cinque rate annuali.
- “Scivolo” per le rateizzazioni: i debitori decaduti dalle rateizzazioni entro il 31 dicembre 2025 possono rientrare pagando le rate scadute entro il 30 aprile 2026; il piano viene riattivato e non sono iscritti nuovi fermi o ipoteche.
4.3 Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazione controllata
Per chi ha debiti troppo elevati e non riesce a pagare neppure con la rottamazione, la soluzione può essere la procedura di sovraindebitamento. L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento, assiste i geometri nell’accesso a queste procedure:
- Accordo di ristrutturazione: il debitore, insieme all’OCC, presenta una proposta ai creditori, che devono approvarla con la maggioranza dei crediti. Il piano può prevedere la ristrutturazione dei debiti fiscali con falcidia delle sanzioni, purché sia rispettato il principio di par condicio. La Cassazione n. 28574/2025 ha sancito che il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione: un piano che equipara i creditori privilegiati ai chirografari è inammissibile .
- Piano del consumatore: rivolto a persone fisiche con debiti personali (mutui, prestiti, imposte); non richiede l’approvazione dei creditori. Deve essere “sostenibile” e il giudice valuta la meritevolezza. La Cassazione n. 9549/2025 ha precisato che la moratoria per il pagamento dei crediti privilegiati può estendersi oltre un anno purché i pagamenti inizino entro un anno dall’omologa .
- Liquidazione controllata: il debitore mette a disposizione tutti i beni e ottiene l’esdebitazione finale. La Cassazione n. 18118/2025 ha stabilito che, una volta iniziata la liquidazione, il debitore non può ritirarsi, salvo che non vi siano creditori .
- Esdebitazione del debitore incapiente: prevista dall’art. 283 CCII, consente di liberarsi dai debiti residui senza offrire beni, se il debitore è privo di patrimonio e ha agito senza dolo o colpa grave. Le sentenze del 2025 hanno chiarito che il giudice deve valutare la meritevolezza e l’assenza di frode .
Procedura pratica: il debitore presenta istanza all’OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Il gestore (che può essere l’avv. Monardo) redige la relazione sulla situazione economica e propone la soluzione. Successivamente, il giudice valuta la meritevolezza, convoca i creditori e omologa il piano. Durante la procedura i pignoramenti e le ipoteche sono sospesi.
4.4 Ristrutturazione dei debiti bancari
Oltre ai debiti fiscali, molti geometri hanno debiti bancari (mutui, prestiti, linee di credito) che possono portare a pignoramenti e ipoteche. Le strategie includono:
- Mediazione bancaria: negoziare con l’istituto per rinegoziare tasso, durata e garanzie; si può ottenere un tasso più basso, un allungamento del piano o la sospensione temporanea.
- Verifica di interessi usurari o anatocistici: un perito può controllare se il tasso applicato supera il tasso soglia; in caso positivo si può chiedere la nullità delle clausole e la restituzione di interessi.
- Ristrutturazione ai sensi del Codice della crisi: i debiti bancari possono essere inclusi negli accordi di ristrutturazione o nei piani del consumatore. L’omologa rende il piano vincolante per la banca.
- Fondo patrimoniale o trust: strumenti di protezione patrimoniale che, se istituiti prima della nascita del debito e non in frode ai creditori, possono proteggere i beni da azioni esecutive. Tuttavia, devono essere valutati con attenzione poiché un uso improprio può essere impugnato come atto in frode.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti professionisti commettono errori che compromettono la difesa. Di seguito si elencano le situazioni più frequenti e i consigli pratici per evitarle.
5.1 Ignorare la notifica o non controllare la PEC
Con la digitalizzazione del processo tributario, le notifiche avvengono principalmente via PEC . Ignorare la PEC equivale a non ritirare una raccomandata: i termini decorrono comunque e l’atto diventa definitivo. Consiglio: attivare un sistema di alert sulla PEC, delegare il controllo a un collaboratore o all’avvocato di fiducia e conservare tutte le ricevute di accettazione e consegna.
5.2 Pagare senza verificare
Molti contribuenti, per timore, pagano immediatamente quanto richiesto. Tuttavia, spesso la cartella è viziata, prescritta o riferita a importi già pagati. Consiglio: prima di versare, chiedere la consulenza di un esperto che verifichi la legittimità della richiesta.
5.3 Confondere la rateizzazione con la rottamazione
Rateizzare consente di dilazionare il debito, ma non cancella sanzioni e interessi; la rottamazione (o definizione agevolata) li cancella . Molti contribuenti chiedono la rateizzazione e poi scoprono che avrebbero potuto pagare meno con la rottamazione. Consiglio: valutare tutte le opzioni disponibili prima di fare domanda.
5.4 Utilizzare i conti cointestati per sfuggire al pignoramento
Credere che un conto cointestato sia al riparo è un errore: l’AdER può pignorare il conto per intero se non distingue le quote e i giudici spesso ritengono legittimo colpire la quota del debitore . Consiglio: separare i fondi personali da quelli del convivente o del coniuge e documentare sempre la provenienza delle somme.
5.5 Aspettare passivamente
L’inazione è il nemico peggiore: dopo i termini, l’atto diventa definitivo e il giudice non può più annullarlo. Consiglio: agire subito, anche se si hanno dubbi; un avvocato può valutare se sospendere il pagamento o impugnare.
5.6 Non predisporre un dossier completo
Per affrontare un ricorso o una procedura di sovraindebitamento servono documenti: cartelle, avvisi di accertamento, estratti di ruolo, conti correnti, bilanci, dichiarazioni dei redditi, elenco dei beni. Consiglio: raccogliere e catalogare tutta la documentazione, preferibilmente in formato digitale.
5.7 Fidarsi di consigli non professionali
Ogni situazione è diversa. Consigli generici trovati online o forniti da persone senza formazione giuridica possono portare a scelte sbagliate. Consiglio: affidarsi a professionisti abilitati e diffidare da chi propone “scorciatoie” prive di base legale.
6. Tabelle riepilogative
Le seguenti tabelle sintetizzano le principali norme e strumenti illustrati nell’articolo. Le colonne contengono solo parole chiave e numeri per migliorare la leggibilità.
6.1 Norme sulla riscossione
| Norma | Oggetto | Elementi chiave |
|---|---|---|
| art. 50 d.p.r. 602/1973 | Cartella di pagamento | titolo esecutivo; 60 giorni prima dell’esecuzione |
| art. 76 d.p.r. 602/1973 | Espropriazione immobiliare | non prima casa; debito >120 000 €; 6 mesi dall’ipoteca |
| art. 77 d.p.r. 602/1973 | Iscrizione ipoteca | debito >20 000 €; preavviso 30 giorni; importo pari al doppio del credito |
| art. 19 d.p.r. 602/1973 | Rateizzazione | dilazione fino a 120 rate; sospensione delle ipoteche |
| art. 187 d.lgs. 33/2025 | Fermo amministrativo | preavviso di 30 giorni; può colpire veicoli e macchinari; nessuna soglia di debito |
6.2 Limiti di impignorabilità
| Normativa | Bene | Limite |
|---|---|---|
| art. 514 c.p.c. | Beni essenziali | assolutamente impignorabili (vestiti, letti, strumenti di lavoro, animali da affezione) |
| art. 545 c.p.c. | Pensioni | impignorabili fino al doppio dell’assegno sociale |
| art. 545 c.p.c. | Pensioni/stipendi in banca | pignorabili solo oltre il triplo dell’assegno sociale |
| art. 76 d.p.r. 602/1973 | Prima casa | impignorabile per debiti <120 000 € |
| art. 187 d.lgs. 33/2025 | Veicoli strumentali | esenti se indispensabili alla professione |
6.3 Scadenze per la rottamazione‑quinquies
| Fase | Scadenza | Riferimento |
|---|---|---|
| presentazione domanda | 30 aprile 2026 | Legge di bilancio 2026 |
| comunicazione esito | 30 giugno 2026 | idem |
| pagamento unica soluzione | 31 luglio 2026 | idem |
| pagamento rateale | 54 rate bi‑mensili (agosto 2026 – ottobre 2028) | idem |
| numero rate con possibilità di perdere il beneficio | 2 rate non pagate | idem |
7. FAQ: domande frequenti
1. Ho ricevuto un preavviso di fermo per un’autovettura, ma l’auto è indispensabile per recarmi dai clienti. Posso evitare il fermo?
Sì. L’art. 187 d.lgs. 33/2025 prevede che il fermo non si applichi ai veicoli strumentali all’attività d’impresa o professionale. È necessario dimostrare, entro i 30 giorni del preavviso, che l’auto è indispensabile per svolgere il lavoro (ad esempio, allegando fatture di trasferte o dichiarazioni dei clienti) .
2. Posso impugnare il preavviso di iscrizione ipotecaria anche se non ho ancora ricevuto l’atto di iscrizione?
Sì. La Cassazione ha riconosciuto che il preavviso è impugnabile con un’azione di accertamento negativo, pur non rientrando tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992 . L’impugnazione può essere proposta entro 60 giorni dalla notifica.
3. Se non pago la cartella entro 60 giorni, l’agente può procedere immediatamente all’ipoteca o al fermo?
No. Deve attendere 60 giorni e notificare un preavviso di 30 giorni prima di iscrivere il fermo o l’ipoteca . Senza preavviso l’atto è nullo.
4. La mia casa principale è ipotecata per un debito fiscale di 25 000 €. Posso rischiare il pignoramento?
No, se è l’abitazione principale e non di lusso. L’espropriazione immobiliare è vietata per debiti inferiori a 120 000 € . Tuttavia l’ipoteca rimane come garanzia.
5. Ho un conto cointestato con mia moglie. Possono pignorarlo per intero?
La banca può ricevere l’atto di pignoramento per l’intero conto, ma il debitore può contestare chiedendo che siano esclusi i fondi di pertinenza del coniuge. Alcune pronunce ritengono illegittimo il pignoramento sulla quota non appartenente al debitore .
6. Sono un geometra e ho esercitato solo occasionalmente. Devo pagare il contributo minimo alla CIPAG?
Secondo la Cassazione n. 12695/2024, sì: il contributo minimo è dovuto anche da chi non è iscritto alla cassa ma è iscritto all’albo . Tuttavia, in giudizio si può eccepire che la legge impone l’iscrizione solo in presenza di esercizio continuativo e che il contributo di solidarietà è diverso da quello minimo .
7. Se rottamo il debito, perdo il diritto di ricorrere?
No. La rottamazione è un’adesione volontaria che estingue il debito; se ritieni che il tributo non sia dovuto, puoi scegliere di non aderire e impugnare. Tuttavia, se aderisci e paghi quanto dovuto, rinunci implicitamente a contestare gli importi rottamati.
8. Ho aderito alla rottamazione‑quater 2024 ma non ho pagato alcune rate. Posso aderire alla rottamazione‑quinquies 2026?
La rottamazione‑quinquies non preclude l’adesione a chi è decaduto dalla precedente rottamazione; tuttavia, non consente di recuperare gli importi già rottamati ma non pagati. È necessario consultare l’AdER per calcolare gli importi residui.
9. Cosa succede se non pago due rate della rottamazione?
La legge stabilisce che il mancato pagamento di due rate comporta la perdita dei benefici e la restituzione integrale delle somme condonate . Pertanto, occorre programmare attentamente i pagamenti.
10. Posso ottenere l’esdebitazione se non ho beni da liquidare?
Sì. L’art. 283 CCII consente l’esdebitazione del debitore incapiente se non possiede beni e se dimostra la meritevolezza (assenza di frode e di colpa grave). La procedura comporta la verifica delle condizioni da parte del giudice .
11. Il fisco può pignorare un bene già ipotecato da una banca?
Sì. L’ipoteca del fisco è compatibile con quella della banca, ma l’ordine di pagamento segue la priorità. Se l’immobile viene venduto, si pagano prima i crediti privilegiati (banca) e poi quelli del fisco.
12. Posso iscrivere un veicolo cointestato a un figlio minore per evitare il fermo?
Atto rischioso. Il trasferimento di beni a parenti dopo la nascita del debito può essere considerato frode ai creditori e può essere impugnato con l’azione revocatoria.
13. Sono titolare di una microimpresa. Posso accedere al concordato minore?
Sì. Il concordato minore (artt. 74–83 d.lgs. 14/2019) consente alle imprese minori e ai professionisti di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione con possibile falcidia dei crediti fiscali, ma richiede l’approvazione dei creditori e il rispetto delle cause di prelazione .
14. La banca può pignorare lo stipendio direttamente dal datore di lavoro e contestualmente il fisco può pignorarlo?
I pignoramenti concorrenti sono possibili, ma la somma complessivamente trattenuta non può superare i limiti dell’art. 545 c.p.c. Se il datore versa già un quinto per la banca, il fisco potrà pignorare solo la quota residua fino al limite della metà della retribuzione.
15. Come dimostrare che la cartella è prescritta?
Occorre richiedere l’estratto di ruolo e la documentazione di notifica. Se tra un atto e l’altro decorre un tempo superiore al termine di prescrizione (5 anni per contributi, 10 anni per Irpef), si può eccepire la prescrizione.
16. È possibile ricorrere in Cassazione contro la sentenza della corte tributaria?
Sì. La sentenza di secondo grado può essere impugnata in cassazione per motivi di legittimità (violazione di legge, vizio di motivazione). L’avv. Monardo, essendo cassazionista, può rappresentarti in questa fase.
17. Posso ottenere un saldo e stralcio con la banca come con l’AdER?
La banca può accettare un saldo e stralcio (pagamento a saldo inferiore) in sede stragiudiziale, ma non esiste un obbligo legislativo come per la rottamazione. È frutto di negoziazione e valutazione della convenienza per la banca. L’avv. Monardo può assistere nella trattativa.
18. Se ho un contenzioso tributario pendente, posso chiedere la rateizzazione?
Sì. La rateizzazione può essere richiesta anche durante il giudizio; tuttavia, l’adesione a una definizione agevolata comporta la rinuncia al contenzioso. Occorre valutare con l’avvocato la soluzione più vantaggiosa.
19. La CIPAG può iscrivere ipoteca se non ho pagato il contributo minimo?
Sì, se il credito supera 20 000 € e se sono trascorsi 60 giorni dalla cartella. Tuttavia, è possibile contestare l’obbligo di contribuzione se l’attività non è continuativa . Inoltre, la CIPAG deve inviare un preavviso.
20. Il Covid‑19 o eventi calamitosi permettono di sospendere i termini?
In passato il legislatore ha previsto sospensioni straordinarie per emergenze sanitarie; al momento dell’aggiornamento (gennaio 2026) non sono previste sospensioni generalizzate. Tuttavia, per regioni colpite da calamità potrebbero esserci proroghe. È necessario verificare di volta in volta.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere l’impatto delle procedure, esaminiamo alcune simulazioni basate su casi reali. Le cifre sono esemplificative e hanno valore puramente indicativo.
8.1 Simulazione: fermo amministrativo su autocarro professionale
Scenario: un geometra utilizza un furgone per spostarsi sui cantieri. Riceve una cartella per debiti Irpef dell’importo di 4 500 € e, dopo 60 giorni senza pagamento, un preavviso di fermo. Il veicolo vale 20 000 €.
- Presupposti: la norma (art. 187 d.lgs. 33/2025) consente il fermo anche per debiti modesti . Tuttavia, l’articolo prevede l’esenzione se il veicolo è strumentale all’attività.
- Calcolo: il professionista raccoglie documenti (fatture, contratti di appalto) che dimostrano l’uso esclusivo del veicolo per l’attività professionale. Entro i 30 giorni del preavviso presenta richiesta di esenzione con allegati. L’AdER deve valutare l’istanza. Se accolta, il fermo non viene iscritto.
- Effetto della difesa: senza difesa il furgone sarebbe immobilizzato e non avrebbe potuto circolare; con la difesa il professionista può continuare a lavorare.
8.2 Simulazione: pignoramento del conto con stipendio accreditato
Scenario: un geometra dipendente di un’azienda percepisce uno stipendio netto di 1 600 € al mese. Sul suo conto corrente sono accreditate pensioni del padre (1 200 €). L’AdER pignora il conto per un debito di 10 000 €.
- Presupposti: l’art. 545 c.p.c. stabilisce che pensioni e stipendi accreditati sul conto sono impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale (circa 1 650 €) .
- Calcolo: il saldo del conto è 3 000 € (1 600 € + 1 200 € + piccola giacenza). La banca riceve l’atto di pignoramento e blocca l’intero saldo. Il geometra presenta opposizione al giudice dell’esecuzione eccependo che solo 3 000 € – 1 650 € = 1 350 € possono essere pignorati. Chiede che l’AdER restituisca la parte eccedente e che il pignoramento colpisca solo il 1/5 dello stipendio futuro.
- Risultato: il giudice accoglie l’eccezione; la banca sblocca 1 650 €; il pignoramento prosegue per 1 350 € e per 320 € al mese (un quinto dello stipendio). Senza questa opposizione, l’AdER avrebbe potuto trattenere l’intero saldo.
8.3 Simulazione: iscrizione ipotecaria su immobile con debito CIPAG
Scenario: un geometra ha un debito CIPAG di 25 000 € accumulato negli anni. Dopo la cartella e l’intimazione, riceve il preavviso di iscrizione ipotecaria.
- Presupposti: l’ipoteca è consentita perché il debito supera 20 000 € . Il geometra ritiene che parte del debito sia prescritto e che le contribuzioni minime non siano dovute perché non ha esercitato la professione in modo continuativo.
- Azioni: l’avvocato presenta ricorso per contestare il debito, basandosi sulle pronunce che limitano l’iscrizione obbligatoria alle attività continuative . Chiede inoltre la sospensione dell’iscrizione in attesa della decisione.
- Risultato: la corte di giustizia tributaria sospende l’ipoteca. Se il ricorso sarà accolto, il geometra potrà vedere annullata la cartella e cancellata l’ipoteca. In alternativa, potrà accedere alla rottamazione e chiudere il debito con una cifra inferiore.
8.4 Simulazione: adesione alla rottamazione‑quinquies
Scenario: un professionista ha 60 000 € di cartelle relative a Irpef, Iva e contributi CIPAG affidati dal 2005 al 2022. Decide di aderire alla rottamazione‑quinquies.
- Calcolo del debito: gli interessi di mora e le sanzioni ammontano a 20 000 €; l’aggio è 5 000 €. Con la rottamazione, pagherà solo 60 000 € – 20 000 € – 5 000 € = 35 000 € .
- Piano di pagamento: sceglie il pagamento rateale in 54 rate bi‑mensili. Ogni rata (al netto degli interessi) sarà 35 000 € / 54 ≈ 648 €. Nei primi mesi dovrà versare il 10 % (3 500 €) entro luglio 2026.
- Effetti: durante la rottamazione, le ipoteche e i fermi sono sospesi; se paga regolarmente, il debito è estinto senza sanzioni. Se salta due rate, perde i benefici.
8.5 Simulazione: piano del consumatore
Scenario: un geometra ha debiti personali per 200 000 € (mutui, prestiti) e tributi per 50 000 €. Non ha beni immobili e percepisce un reddito di 2 500 € al mese. Si rivolge all’OCC per un piano del consumatore.
- Elaborazione del piano: il gestore redige la relazione; propone ai creditori un pagamento del 40 % del debito in 5 anni (250 € al mese), lasciando al debitore un minimo vitale. Prevede la falcidia totale delle sanzioni e la moratoria di un anno per i crediti privilegiati, con inizio dei pagamenti entro un anno dall’omologa .
- Omologa: il giudice verifica la meritevolezza (assenza di colpa grave) e approva il piano. I creditori non votano.
- Risultati: il professionista paga 100 000 € in 5 anni e viene liberato dal resto. Durante la procedura, i pignoramenti e le ipoteche sono sospesi.
9. Conclusione
Affrontare un debito con il fisco o con le banche è un percorso complesso che richiede conoscenze normative approfondite, tempismo e pianificazione. Questo articolo ha illustrato in modo dettagliato gli strumenti a disposizione di un geometra in difficoltà: dal controllo degli atti alla procedura esattoriale, dalle difese legali alle definizioni agevolate, fino alle procedure di sovraindebitamento. Abbiamo visto che ogni atto (cartella, preavviso, pignoramento) ha termini e condizioni specifiche; che il legislatore prevede soglie e limiti per proteggere beni essenziali come la casa e lo stipendio ; che le sentenze recenti hanno chiarito le responsabilità in tema di CIPAG e i poteri dell’AdER . Abbiamo illustrato come la rottamazione‑quinquies rappresenti un’occasione unica per ridurre il debito, e come i piani del consumatore o gli accordi di ristrutturazione possano riportare il contribuente in bonis.
Il messaggio più importante è che non bisogna rassegnarsi. Esistono vie legali per difendersi, ma occorre agire tempestivamente e con l’assistenza di professionisti qualificati. L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per analizzare ogni posizione debitoria, individuare vizi e opportunità, proporre ricorsi, rateizzazioni, piani di rientro, rottamazioni e procedure di sovraindebitamento. Grazie alla sua qualifica di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC ed esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’avv. Monardo può accompagnarti in ogni fase del percorso, fino al giudizio di legittimità.
Se hai ricevuto un atto di riscossione o vuoi pianificare la gestione del debito, contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo. Lui e il suo staff di avvocati e commercialisti valuteranno gratuitamente la tua posizione e ti proporranno strategie concrete e tempestive per difendere il tuo patrimonio, sospendere pignoramenti, fermi e ipoteche, aderire alle rottamazioni o avviare piani del consumatore. Agire ora significa evitare danni futuri e ripartire con serenità.