Ingegnere edile con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

La crisi economica degli ultimi anni, la lenta ripresa del settore edile e l’inasprimento delle politiche di controllo fiscale hanno messo in difficoltà numerosi professionisti. L’ingegnere edile, spesso titolare di partita IVA, si trova a gestire debiti verso il fisco, l’INPS, le banche e i fornitori con il rischio di pignoramenti, ipoteche sulla casa e blocchi delle attività professionali. Comprendere quali errori evitare e quali strumenti legali attivare è fondamentale per tutelare il proprio patrimonio e continuare a lavorare.

Questo articolo approfondisce ogni aspetto della difesa del debitore, con una prospettiva pratica: analizza le norme di legge, la giurisprudenza aggiornata, i diritti del contribuente e le procedure per impugnare gli atti. È pensato per ingegneri edili, architetti, professionisti e imprenditori, ma anche per consulenti che assistono clienti indebitati.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con tanti anni di esperienza, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specifiche in diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa. Lo studio dell’Avv. Monardo opera su tutto il territorio nazionale e si distingue per:

  • Iscrizione nell’Albo speciale degli avvocati cassazionisti: abilita l’avvocato a difendere i propri clienti dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: ciò consente di assistere professionisti e piccole imprese nell’accesso alle procedure di composizione della crisi e di esdebitazione.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): autorizzato a proporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti e liquidazioni patrimoniali.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: figura chiave nella composizione negoziata per le imprese in stato di pre-crisi o crisi, regolata dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).

Lo studio legale Monardo offre assistenza completa: dalla verifica della legittimità degli atti (cartelle di pagamento, avvisi di addebito, pignoramenti) all’impugnazione innanzi al giudice tributario o ordinario; dalla sospensione di fermo e ipoteche alla trattativa stragiudiziale con banche e creditori; dall’accesso a definizioni agevolate (rottamazioni) a piani di rientro personalizzati; fino alla gestione delle procedure concorsuali previste dalla Legge 3/2012 e dal CCII.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Per difendersi da fisco e banche è indispensabile conoscere le fonti normative (leggi, decreti, circolari) e la giurisprudenza che delineano i confini della tutela del debitore. In questa sezione analizzeremo i principali testi legislativi applicabili ai professionisti con debiti e le pronunce più recenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.

1. Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000)

La Legge 212/2000 contiene i principi generali che regolano i rapporti fra amministrazione finanziaria e contribuenti. L’art. 12, comma 7, stabilisce che, dopo la consegna del processo verbale di chiusura di verifica da parte degli ispettori fiscali, il contribuente ha 60 giorni per presentare memorie e osservazioni, e l’amministrazione non può emettere l’atto impositivo prima del decorso di tale termine, salvo casi di particolare urgenza . Tale diritto al contraddittorio è stato riconosciuto come principio generale dall’Unione europea (art. 41 della Carta dei diritti fondamentali) e dalla giurisprudenza di legittimità .

Dal punto di vista dell’ingegnere edile, il rispetto di questo termine consente di contestare eventuali irregolarità o errori nei verbali di ispezione prima che vengano irrogate sanzioni o emessi avvisi di accertamento. Per esempio, se l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento senza attendere i 60 giorni, l’atto può essere annullato per violazione del diritto di difesa.

2. Riscossione e atti esecutivi: DPR 602/1973

Il D.P.R. 602/1973 disciplina la riscossione delle imposte mediante ruolo. Esso prevede numerose misure cautelari ed esecutive che possono colpire il professionista indebitato:

a. Pignoramento presso terzi (art. 72-bis)

L’art. 72-bis consente all’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione, ex Equitalia) di emettere un pignoramento diretto nei confronti dei crediti del debitore vantati verso terzi (ad esempio clienti o banche), senza la necessità di rivolgersi al tribunale. L’atto contiene l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario entro 60 giorni. La norma prevede che l’atto sia notificato sia al terzo che al debitore e che si applichino, per quanto compatibili, le regole del pignoramento previsto dall’art. 543 c.p.c. . La Cassazione ha precisato che, nel pignoramento esattoriale del conto corrente, la banca deve versare anche le somme che maturano nei 60 giorni successivi al pignoramento, indipendentemente dal saldo esistente al momento del blocco . Questa regola è particolarmente penalizzante per i professionisti che incassano pagamenti successivamente al pignoramento.

b. Pignoramento di canoni di locazione (art. 72)

Se il debitore percepisce redditi da locazione di immobili, l’art. 72 prevede che l’agente della riscossione possa ordinare all’inquilino di versare i canoni futuri direttamente all’erario entro 15 giorni dalla notifica e, per le rate successive, alla loro naturale scadenza . Anche in questo caso, la notifica deve avvenire al debitore e all’inquilino, e valgono le regole del pignoramento presso terzi.

c. Pignoramento di stipendi e pensioni (art. 72-ter)

L’art. 72-ter disciplina il pignoramento delle retribuzioni e delle pensioni. Prevede limiti differenziati in base all’importo dello stipendio: un decimo per redditi fino a 2.500 €, un settimo tra 2.500 € e 5.000 € e un quinto per redditi superiori; la quota pignorabile si applica sul netto dopo ritenute . L’articolo integra le limitazioni generali dell’art. 545 c.p.c., secondo cui il complesso delle cessioni e dei pignoramenti non può superare la metà del salario . Inoltre, il legislatore tutela il primo stipendio accreditato in banca e le somme destinate al sostentamento vitale.

d. Fermo amministrativo (art. 86)

L’art. 86 del DPR 602/1973 consente di iscrivere il fermo amministrativo sui beni mobili registrati, come i veicoli. La misura è puramente cautelare: il veicolo non può essere circolare, ma non viene venduto. Affinché il fermo sia valido deve essere iscritto presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e notificato al debitore; la semplice consultazione del Portale dell’Automobilista non prova l’iscrizione . Pertanto, un ingegnere che utilizza l’auto per lavoro può contestare un fermo se non vi è iscrizione formale o se non è stata ricevuta la notifica.

e. Ipoteca e espropriazione immobiliare (artt. 76 e 77)

L’art. 77 consente all’agente della riscossione di iscrivere ipoteca su beni immobili del debitore. L’iscrizione ha funzione cautelare e può essere eseguita se il debito supera 20.000 €. Secondo l’art. 77, prima della notifica dell’ipoteca l’agente deve inviare un preavviso di trenta giorni che consente al debitore di effettuare il pagamento o chiedere un rateizzo . L’espropriazione immobiliare (art. 76) è invece subordinata a condizioni più restrittive: può avviarsi solo se il debito complessivo supera 120.000 €, se l’immobile non è abitazione principale del debitore e se sono trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca . La giurisprudenza recente (Cass. 2025 n. 24714 e n. 15567) ha discusso se l’iscrizione ipotecaria debba rispettare la soglia dei 120.000 €: alcune sentenze ritengono che la soglia si applichi anche all’ipoteca in quanto preludio all’espropriazione, altre la reputano misura autonoma, consentita per debiti superiori a 20.000 € .

3. Codice civile e codice di procedura civile

Oltre ai decreti tributari, il codice di procedura civile (c.p.c.) stabilisce le regole generali dei pignoramenti. L’art. 543 c.p.c. regola il pignoramento presso terzi e si applica in via residuale ai pignoramenti esattoriali: l’atto deve essere notificato a debitore e terzo, contenere l’ingiunzione al terzo di non pagare il credito al debitore e indicare la data dell’udienza innanzi al giudice. Nelle procedure esattoriali, la citazione è sostituita dall’ordine di pagamento contenuto nell’atto di pignoramento . L’art. 545 c.p.c. stabilisce che non sono pignorabili somme destinate al sostentamento minimo (es. pensione sociale) e che il pignoramento di salari e stipendi non può superare la metà del netto .

4. Legge 3/2012 (sovraindebitamento) e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019)

La Legge 3/2012, tuttora in vigore anche dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), permette al professionista sovraindebitato di ristrutturare o estinguere i debiti attraverso tre procedure:

  1. Piano del consumatore: destinato al debitore persona fisica che non svolge attività imprenditoriale o che svolge attività agricola/artigiana non soggetta a fallimento. Prevede la presentazione di un piano di rientro, predisposto con l’assistenza di un OCC, e l’omologazione del tribunale. Gli articoli 8, 9 e 10 della Legge 3/2012 stabiliscono che la presentazione della proposta sospende gli interessi e blocca le procedure esecutive fino all’omologazione . I piani possono prevedere la cessione di crediti futuri e la moratoria di pagamento ai creditori privilegiati per massimo un anno, prorogabile fino a due anni dal D.Lgs. 136/2024 . La giurisprudenza di Cassazione (ord. n. 4451/2018, sent. n. 17834/2019, n. 27544/2019 e più recenti n. 9549/2025) ha riconosciuto la possibilità di moratorie superiori a un anno se i creditori esprimono parere favorevole e se la proposta offre una convenienza maggiore rispetto alla liquidazione .
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti (o concordato minore): previsto dalla Legge 3/2012 e ora disciplinato dagli artt. 74‑83 CCII, è destinato alle imprese minori e ai professionisti che esercitano attività di impresa non assoggettabili a fallimento. Consente di proporre ai creditori un accordo che può prevedere anche l’intervento di nuovi finanziamenti, la ristrutturazione dei debiti bancari e la continuità aziendale. L’approvazione richiede l’adesione della maggioranza dei creditori ammessi al voto. L’atto di deposito della domanda sospende le azioni esecutive, e l’omologazione comporta la falcidia dei crediti chirografari.
  3. Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio): procedura concorsuale che consente la vendita dei beni del debitore per soddisfare i creditori. È applicabile quando il piano o l’accordo non sono praticabili. L’introduzione del CCII (D.Lgs. 14/2019) ha coordinato la Legge 3/2012 con il diritto fallimentare, prevedendo che tutte le procedure siano gestite dall’OCC e dal tribunale competente.

Per gli ingegneri edili che operano come ditte individuali o professionisti senza società, il piano del consumatore resta lo strumento principale, mentre l’accordo di ristrutturazione è utilizzabile se l’attività assume caratteristiche d’impresa soggetta al CCII. Le sentenze di Cassazione del 2024-2025 confermano la flessibilità del piano, consentendo dilazioni oltre i cinque/sette anni se la proposta offre maggiore soddisfazione ai creditori .

5. Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021 e CCII)

Il D.L. 118/2021, convertito dalla legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi, ora confluita negli artt. 12‑25‑quinquies CCII. È una procedura volontaria e non concorsuale: l’imprenditore in stato di pre-crisi o crisi può chiedere la nomina di un esperto indipendente per negoziare con i creditori. L’art. 12, co. 1 CCII specifica che la composizione negoziata può essere richiesta anche in caso di insolvenza se appare ragionevolmente perseguibile il risanamento . La procedura consente pagamenti selettivi e non richiede il rispetto della par condicio tra creditori : l’imprenditore può, ad esempio, continuare a pagare fornitori strategici e trattenere temporaneamente gli oneri fiscali, negoziando con l’Agenzia delle Entrate le dilazioni dovute.

È importante sottolineare che la composizione negoziata non è accessibile ai liberi professionisti individuali che non operano attraverso una società. Gli ingegneri edili che esercitano come ditte individuali devono fare riferimento agli strumenti della Legge 3/2012; quelli che operano mediante società di ingegneria possono invece accedere alla composizione negoziata e sfruttare la flessibilità per evitare procedure concorsuali più invasive .

6. Rottamazioni e definizioni agevolate dei ruoli

Nel 2025 la Legge di Bilancio n. 199/2025 (in vigore dal 1° gennaio 2026) ha introdotto la rottamazione-quinquies, una definizione agevolata dei ruoli che affianca le precedenti rottamazioni. I debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti pagando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e spese, con eliminazione di interessi e sanzioni【873648410490092†L259-L312】. Il termine di presentazione della domanda è fissato al 30 aprile 2026 . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in rate: le prime tre scadono il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; le successive sono bimestrali e proseguono fino al 2035 . In caso di rateizzazione, è dovuto un interesse annuo del 3% a decorrere da agosto 2026 .

Con la presentazione della domanda sono sospese le procedure esecutive e i pignoramenti derivanti dai carichi inseriti nella rottamazione: anche fermi e ipoteche non verranno iscritti o verranno sospesi . Tuttavia, il beneficio decade con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive . La rottamazione-quinquies rappresenta quindi uno strumento prezioso per gli ingegneri con debiti fiscali accumulati negli anni, in quanto consente di abbattere il carico fiscale residuo e recuperare liquidità.

7. Ulteriori normative rilevanti

  • Decreto del Presidente della Repubblica 180/1950 (Testo unico delle norme relative al prestito su pegno e al pignoramento presso terzi) disciplina la cessione del quinto e le modalità di intervento dell’INPS sulle pensioni. L’art. 13 stabilisce che la quota ceduta non può superare un quinto e che la somma delle trattenute per cessione e pignoramento non può eccedere la metà del salario .
  • Codice della Strada, art. 214, comma 8: guida con veicolo soggetto a fermo amministrativo iscritto e notificato comporta sanzioni amministrative e la revoca della carta di circolazione. Cass. Civ. n. 16787/2022 ha precisato che è punibile la circolazione con fermo solo se l’iscrizione è avvenuta nel PRA e se il proprietario è stato regolarmente avvisato .
  • Circolari dell’Agenzia delle Entrate e INPS: ad esempio, la circolare INPS n. 130/2025 ha fornito chiarimenti su impignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche, ribadendo il limite di pignorabilità fissato dall’art. 545 c.p.c. e la necessità di un coordinamento tra cessione del quinto e pignoramento .

Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto esattoriale o bancario

Quando l’ingegnere edile riceve una cartella di pagamento, un avviso di addebito dell’INPS, un atto di pignoramento o una lettera della banca che minaccia l’escussione del debito, è fondamentale agire rapidamente seguendo un percorso strutturato. In questa sezione illustreremo i passaggi principali per gestire correttamente la pratica, proteggere i beni personali e preparare una difesa efficace.

1. Verificare la regolarità della notifica

Molti atti possono essere annullati per vizi di notifica. Occorre controllare:

  1. Soggetto notificante: l’agente della riscossione deve essere legittimato a procedere (ad esempio, Agenzia delle Entrate-Riscossione). L’atto proveniente da società di recupero crediti prive di titolo esecutivo può essere contestato per difetto di legittimazione.
  2. Indirizzo: la notifica deve essere effettuata all’indirizzo di residenza o domicilio fiscale del debitore. Notifiche inviate a indirizzi errati o non aggiornati sono invalide.
  3. Modalità: la notifica può avvenire tramite posta raccomandata, PEC o messo notificatore. Se avviene via PEC, occorre verificare la conformità dell’indirizzo e la completezza dei file allegati.
  4. Contenuto: l’atto deve indicare l’oggetto della pretesa, il numero di ruolo e la data di esecutività. Nei pignoramenti, deve essere presente l’ingiunzione al terzo di non pagare e l’avviso al debitore. La mancanza di questi elementi può determinare la nullità .

In caso di difetto di notifica, si può presentare ricorso per nullità innanzi al giudice competente (tribunale o commissione tributaria) chiedendo la sospensione dell’esecuzione.

2. Richiedere l’estratto di ruolo e la documentazione completa

Dopo aver ricevuto l’atto, è consigliabile richiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione:

  • Estratto di ruolo: documento che riporta l’elenco di tutte le cartelle riferite al contribuente, con importi, interessi e sanzioni. Serve a verificare la prescrizione, l’eventuale pagamento pregresso e l’esigibilità.
  • Originali delle cartelle e degli avvisi di accertamento: spesso la riscossione si basa su atti mai notificati. L’onere di dimostrare la notifica incombe sull’amministrazione; se non viene fornita la prova, l’atto è nullo.
  • Eventuali rateizzazioni in corso: è importante conoscere se vi sono piani di pagamento attivi o decaduti, perché ciò influisce sulla possibilità di sospendere l’esecuzione e accedere a definizioni agevolate.

3. Valutare la prescrizione e la decadenza

Molti debiti tributari e contributivi si estinguono dopo un certo periodo. Ad esempio:

  • Tasse erariali (IRPEF, IVA, IRES): si prescrivono in 10 anni; la decadenza dell’azione di riscossione avviene di norma entro i termini indicati negli avvisi di accertamento.
  • Contributi previdenziali INPS: prescrizione quinquennale; se non viene notificato l’avviso di addebito entro cinque anni, il credito non può più essere riscosso.
  • Contravvenzioni e sanzioni amministrative: prescrizione di 5 anni, salvo interruzione.

Il controllo delle scadenze consente di eccepire la prescrizione dinanzi al giudice o di chiedere lo sgravio dell’iscrizione a ruolo.

4. Presentare ricorso o opposizione

Se l’atto è illegittimo o se vi sono vizi (difetto di notifica, decadenza, prescrizione, mancanza di motivazione), è possibile proporre un ricorso. La scelta del giudice competente dipende dalla natura del debito:

  • Debiti fiscali (IRPEF, IVA, imposte locali): ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. È possibile richiedere la sospensione cautelare per evitare esecuzioni.
  • Contributi previdenziali (INPS) e sanzioni amministrative: opposizione al giudice ordinario (Tribunale civile – giudice del lavoro) entro 30 giorni dall’atto esecutivo.
  • Pignoramento presso terzi: opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., a seconda dei vizi.

Occorre predisporre un atto di citazione o ricorso contenente i motivi di illegittimità e depositarlo con prova delle notifiche. Lo studio Monardo assiste il professionista in tutte le fasi processuali, dalla redazione del ricorso all’udienza.

5. Richiedere la sospensione dell’esecuzione

In parallelo al ricorso, è possibile chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto. La sospensione può essere concessa dal giudice se sussistono gravi motivi e se il contribuente dimostra il pericolo di danno grave e irreparabile. In alternativa, alcuni atti (fermo, ipoteca, pignoramento) possono essere sospesi tramite la presentazione di una domanda di rateizzazione o rottamazione. Ad esempio, con la rottamazione-quinquies le procedure esecutive vengono sospese fino all’esito della definizione .

6. Valutare strumenti stragiudiziali: rateizzazioni e definizioni agevolate

Se il debito è fondato ma l’importo è insostenibile, il professionista può chiedere una rateizzazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le rateizzazioni possono essere ordinarie (fino a 72 rate) o straordinarie (fino a 120 rate). Durante il pagamento è sospesa l’esecuzione e non possono essere iscritte nuove ipoteche; l’ipoteca esistente rimane ma non progredisce.

In alternativa, la definizione agevolata (rottamazione-quater o quinquies) consente di pagare solo il capitale e le spese, riducendo notevolmente il debito. La domanda va presentata online sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; una volta inviata, l’agente sospende le azioni esecutive . La definizione non è automatica: occorre rispettare tutte le scadenze, altrimenti si decade e le somme già versate restano acquisite.

7. Analisi patrimoniale e protezione dei beni

Parallela alla gestione degli atti esecutivi è l’analisi del patrimonio del professionista. Ecco alcuni accorgimenti:

  • Distinzione tra patrimonio personale e professionale: per chi opera tramite società di ingegneria o STP (società tra professionisti), il patrimonio societario resta distinto da quello personale. Una corretta gestione societaria può proteggere l’abitazione privata.
  • Tutela della casa familiare: l’espropriazione della prima casa non è consentita per debiti fiscali inferiori a 120.000 € e se l’immobile non è di lusso . Conviene valutare la conversione dell’immobile in residenza principale e la verifica delle visure ipotecarie.
  • Protezione dell’auto: in caso di fermo amministrativo, è possibile chiedere la sospensione se il veicolo è necessario per l’attività professionale, dimostrando l’utilità per lo svolgimento del lavoro (ad esempio, sopralluoghi in cantiere). La giurisprudenza ammette la sospensione del fermo per motivi di lavoro.

8. Coinvolgere la banca e gestire i debiti bancari

Oltre ai debiti fiscali, l’ingegnere edile può avere esposizioni verso banche (mutui, leasing, affidamenti). In caso di insolvenza, la banca può procedere con decadenza dal beneficio del termine e avvio di esecuzione. È fondamentale:

  • Negoziare una ristrutturazione del debito: molte banche preferiscono rinegoziare piuttosto che incorrere in costose esecuzioni. La presenza di un avvocato esperto favorisce un accordo, ad esempio tramite riduzione del tasso, allungamento del piano o concessione di periodo di grazia.
  • Verificare l’eventuale anatocismo o usura: l’analisi delle clausole contrattuali può evidenziare applicazione di interessi oltre il tasso soglia, consentendo di contestare la pretesa e ottenere un ricalcolo.
  • Avvalersi della composizione negoziata se si opera con una società: la procedura consente di trovare un accordo con gli istituti di credito sotto la supervisione di un esperto nominato dal tribunale .

9. Attivare la procedura di sovraindebitamento o di crisi d’impresa

Se il debito complessivo è tale da non permettere il rientro con rate o rottamazioni, occorre valutare l’accesso alle procedure della Legge 3/2012 o del CCII. In particolare:

  • Piano del consumatore: consente di proporre un pagamento parziale del debito compatibile con le risorse del professionista; è omologato dal giudice e vincola tutti i creditori, inclusi quelli fiscali, salvo i privilegiati che devono essere soddisfatti per intero o in misura maggiore di quanto avverrebbe in liquidazione.
  • Concordato minore: per società di ingegneria o studi associati, consente di continuare l’attività con una ristrutturazione complessiva dei debiti.
  • Liquidazione controllata: se non vi sono prospettive di risanamento, permette l’esdebitazione a seguito della vendita dei beni e della ripartizione ai creditori; una volta conclusa la procedura, il debitore è esdebitato dai debiti residui non soddisfatti, eccetto quelli derivanti da dolo o colpa grave.

Per attivare queste procedure è necessario rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi e depositare l’istanza presso il tribunale competente. L’Avv. Monardo, come gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, accompagna il professionista in tutte le fasi: preparazione del piano, deposito, omologazione, rapporti con i creditori.

10. Monitorare la posizione fiscale

Infine, è consigliabile utilizzare i servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS (cassetto fiscale, estratto contributivo) per monitorare la propria posizione. In questo modo è possibile verificare tempestivamente l’emissione di nuove cartelle o eventuali irregolarità e intervenire prima che le somme vengano iscritte a ruolo.

Difese e strategie legali per specifici atti di riscossione e bancari

Ogni tipo di atto richiede una strategia difensiva specifica. Di seguito analizziamo le situazioni più frequenti incontrate da un ingegnere edile con debiti: pignoramento del conto, pignoramento dello stipendio, ipoteca ed espropriazione immobiliare, fermo amministrativo e contratti bancari.

1. Pignoramento del conto corrente e dei crediti verso terzi

Quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia un pignoramento presso la banca (art. 72‑bis DPR 602/1973), il conto del professionista viene bloccato e la banca è tenuta a versare all’Erario tutte le somme giacenti al momento della notifica e quelle che maturano nei successivi 60 giorni . Questa norma rende estremamente invasivo il pignoramento esattoriale, perché include anche i bonifici futuri che il professionista riceverà dai clienti.

Difese possibili

  1. Eccepire l’incompletezza dell’atto: l’atto deve essere notificato sia al debitore sia alla banca; se manca la notifica al debitore, il pignoramento è nullo .
  2. Contestare l’importo: richiedere l’estratto di ruolo per verificare se gli importi indicati sono effettivamente dovuti; spesso l’atto contiene somme già pagate o prescritte.
  3. Rateizzazione e rottamazione: presentare domanda di rateizzazione o di rottamazione sospende il pignoramento. Con la rottamazione-quinquies si possono sbloccare le somme in attesa dell’approvazione. .
  4. Utilizzo del conto di appoggio: aprire un conto corrente dedicato all’incasso dei crediti futuri, intestato a un soggetto diverso (società o coniuge) o con mandato all’incasso, può evitare che le somme finiscano sul conto pignorato. Tale strategia deve essere valutata attentamente con un consulente per evitare contestazioni di simulazione o frode.

Punto di vista giurisprudenziale

La Corte di Cassazione ha affermato nel 2025 (ord. n. 28520/2025) che, nel pignoramento esattoriale, la banca deve versare all’agente della riscossione anche i crediti che maturano dopo il pignoramento, purché entro 60 giorni, e che le somme accreditate dopo tale termine tornano nella disponibilità del correntista . La sentenza ha sottolineato la natura speciale della procedura ex art. 72‑bis e la non applicabilità del limite del saldo al momento del blocco.

2. Pignoramento dello stipendio e della pensione

Il pignoramento della retribuzione colpisce il compenso percepito dall’ingegnere quando è dipendente o ha un contratto a progetto presso uno studio. La legge distingue tra pignoramento ordinario (art. 545 c.p.c.) e pignoramento esattoriale (art. 72‑ter DPR 602/1973).

Limiti legali

  1. Art. 545 c.p.c.: non possono essere pignorati il minimo vitale e l’ultima mensilità accreditata in banca. La somma complessiva delle trattenute (pignoramenti e cessioni del quinto) non può superare la metà dello stipendio .
  2. Art. 72‑ter DPR 602/1973: fissa aliquote specifiche in base allo stipendio netto: un decimo per retribuzioni fino a 2.500 €; un settimo tra 2.500 € e 5.000 €; un quinto oltre i 5.000 € .
  3. D.P.R. 180/1950: regola la cessione del quinto; se è già presente una cessione, il pignoramento successivo deve rispettare il limite complessivo del 50 % del salario. L’INPS, con la circolare n. 130/2025, ha ribadito che in caso di più pignoramenti o cessioni, occorre coordinare le ritenute evitando di superare la metà del netto .

Difese possibili

  1. Verificare l’ordine dei pignoramenti: se esistono più trattenute, la priorità spetta ai crediti alimentari, poi ai tributi, infine ai creditori privati. L’ordine errato può essere impugnato.
  2. Contestare la notifica: anche per il pignoramento dello stipendio occorre la notifica al datore di lavoro e al debitore; la mancanza produce nullità.
  3. Eccepire la presenza di cessione del quinto: se è già in atto una cessione, il nuovo pignoramento deve essere ridotto; se il cumulo eccede il limite, è possibile chiedere al giudice la rimodulazione delle percentuali o la sospensione.
  4. Opposizione all’esecuzione: si può presentare opposizione presso il giudice dell’esecuzione per chiedere la riduzione della quota pignorata o l’estinzione del pignoramento in caso di prescrizione.
  5. Accedere alla Legge 3/2012: il piano del consumatore può rimodulare i pignoramenti e imporre una rateizzazione unica, sospendendo le trattenute durante la procedura .

3. Ipoteca e espropriazione immobiliare

L’iscrizione dell’ipoteca ha natura cautelare e viene spesso utilizzata dall’agente della riscossione per bloccare la casa dell’ingegnere. Ricordiamo i requisiti:

  1. Preavviso di iscrizione: l’agente deve inviare un preavviso di 30 giorni con l’indicazione dell’importo dovuto e invitare al pagamento .
  2. Importo minimo: l’iscrizione può essere effettuata per debiti superiori a 20.000 €. Tuttavia, parte della giurisprudenza ritiene che, essendo propedeutica all’espropriazione, l’ipoteca debba rispettare il limite di 120.000 € .
  3. Espropriazione: può iniziare solo se il debito supera 120.000 €, se l’immobile non è abitazione principale e se sono trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione .

Difese possibili

  1. Verificare la residenza e la natura dell’immobile: l’espropriazione non è possibile sulla prima casa non di lusso; se il professionista vi risiede, si può chiedere la cancellazione dell’ipoteca.
  2. Controllare i valori: l’ipoteca non può essere iscritta se l’importo a ruolo è inferiore al 20 % del valore del bene. Occorre ottenere perizia e visure per dimostrare l’eccesso.
  3. Chiedere il rateizzo: la rateizzazione sospende l’esecuzione e impedisce l’espropriazione, pur lasciando in essere l’ipoteca.
  4. Impugnare per difetto di notifica: se manca il preavviso o l’ipoteca è stata iscritta senza rispettare i termini, è possibile chiedere la nullità.
  5. Rottamazione e definizione agevolata: accedendo alla rottamazione si può ridurre il debito e ottenere lo sblocco; tuttavia l’ipoteca potrà essere cancellata solo dopo il pagamento integrale delle somme dovute.

4. Fermo amministrativo

Il fermo amministrativo blocca l’utilizzo di un veicolo. Per l’ingegnere che si sposta per raggiungere cantieri e clienti, è un danno significativo.

Difese possibili

  1. Contestare la mancanza di iscrizione e di notifica: il fermo è valido solo se iscritto al PRA e notificato al proprietario . Se l’iscrizione non è avvenuta, è possibile chiedere l’annullamento.
  2. Dimostrare l’uso strumentale del veicolo: il giudice può disporre la sospensione del fermo se il veicolo è essenziale per l’attività professionale.
  3. Rateizzazione: con la presentazione di un piano di rateizzo, l’agente della riscossione sospende l’efficacia del fermo.
  4. Verificare la prescrizione: se il fermo è basato su crediti prescritti, può essere annullato.

5. Contratti bancari: mutui, leasing e affidamenti

Le banche possono agire in via giudiziale per recuperare i crediti, iscrivere ipoteca e avviare la vendita dei beni in garanzia. Le principali strategie per difendersi sono:

  1. Rinegoziazione del mutuo: rinegoziare il tasso, la durata o un periodo di sospensione (moratoria) può ridurre la rata mensile e prevenire l’insoluto.
  2. Verifica di anatocismo e usura: un’analisi tecnica del contratto può individuare interessi usurari (sopra la soglia di legge) o anatocistici (capitalizzazione degli interessi) e consentire un’azione di restituzione o di rideterminazione del debito.
  3. Fondo di garanzia per la prima casa: per i mutui abitativi è possibile accedere al Fondo di Garanzia prima casa (Legge 147/2013) che prevede la sospensione del mutuo in caso di difficoltà temporanee.
  4. Accordo di ristrutturazione dei debiti: nel contesto della Legge 3/2012 o del CCII, si possono ricomprendere anche i debiti bancari. L’accordo, una volta omologato, impedisce alla banca di procedere autonomamente.
  5. Composizione negoziata: le imprese in crisi possono avviare la composizione negoziata; l’intervento dell’esperto facilita la definizione di accordi con le banche .

Strumenti alternativi: rottamazione, definizioni agevolate, piani del consumatore e concordati

Oltre alle azioni giudiziarie e alle opposizioni, esistono strumenti che permettono al professionista indebitato di regolarizzare la propria posizione con un pagamento agevolato o di azzerare i debiti non sostenibili. Di seguito una panoramica delle principali soluzioni.

1. Rottamazione-quater e quinquies

Negli ultimi anni il legislatore ha varato diverse definizioni agevolate dei carichi fiscali. La rottamazione-quater (decreto legge 34/2023 convertito in legge 2023 n. 60) è stata seguita dalla rottamazione-quinquies introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. Le principali caratteristiche di quest’ultima sono:

CaratteristicaRottamazione-quinquies
Debiti ammessiCarichi affidati alla riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2023
DomandaDa presentare entro il 30 aprile 2026
Importi da pagareSolo capitale e spese di riscossione; interessi e sanzioni azzerati【873648410490092†L259-L312】
RateFino a 54 rate bimestrali: prime tre scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; poi 3 rate all’anno fino a maggio 2035
Interesse3% annuo dal 1° agosto 2026
SospensioneSospende azioni esecutive, fermi, ipoteche
DecadenzaDalla definizione con il mancato pagamento di 2 rate

La domanda si presenta online tramite il servizio “Definizione agevolata” nel sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Dopo l’invio si riceve l’importo da pagare e i bollettini. È possibile includere anche cartelle già interessate da rateizzazioni decadute.

2. Saldo e stralcio

Il saldo e stralcio (Legge 145/2018 e successive proroghe) consentiva di estinguere i debiti di persone fisiche in difficoltà economica pagando una percentuale compresa tra il 16% e il 35% dell’importo dovuto. Tale misura non è al momento attiva per i debiti affidati dopo il 2017, ma è bene monitorare eventuali riaperture. Lo studio Monardo verifica periodicamente la normativa per cogliere nuove opportunità.

3. Piano del consumatore e concordato minore (Legge 3/2012 e CCII)

Come descritto sopra, il piano del consumatore consente al professionista di ristrutturare tutti i debiti (tributari, bancari, verso fornitori) con un unico piano approvato dal tribunale. Vantaggi:

  1. Sospensione immediata delle azioni esecutive alla presentazione della proposta .
  2. Possibilità di falcidiare i debiti chirografari e di ottenere la cancellazione dei residui alla fine del piano, fatta salva la soddisfazione dei privilegiati (Agenzia delle Entrate, INPS) in misura almeno pari alla liquidazione.
  3. Flessibilità delle moratorie: la Cassazione ha ammesso moratorie di uno o due anni e dilazioni oltre cinque anni se i creditori sono favorevoli e la convenienza è superiore .

Lo strumento è accessibile anche ai professionisti che esercitano come lavoratori autonomi o che non hanno una struttura societaria. La procedura richiede la nomina di un gestore della crisi (spesso l’avvocato stesso se iscritto negli elenchi) e la predisposizione di un budget familiare e professionale.

4. Liquidazione controllata del patrimonio

Se il professionista non è in grado di presentare un piano o se i creditori non approvano l’accordo, la liquidazione controllata permette di liquidare i beni presenti (ad esempio immobili, auto, attrezzature) e ottenere l’esdebitazione delle somme non pagate. Pur essendo la scelta più drastica, può essere l’unica via per chi non dispone di redditi sufficienti a sostenere un piano. Al termine, il debitore viene liberato dai debiti residui, eccetto quelli derivanti da condotte dolose o da obbligazioni alimentari.

5. Composizione negoziata per società di ingegneria

Gli ingegneri che operano tramite società possono attivare la composizione negoziata. La procedura prevede:

  1. Domanda online presso la camera di commercio e nomina di un esperto indipendente. Il richiedente deve allegare documentazione contabile (ultimi bilanci, business plan) e un test pratico di autodiagnosi (strumento on‑line per la valutazione della solvibilità).
  2. Incontro con i creditori: l’esperto avvia le trattative; l’imprenditore può proporre accordi diversi a ciascun creditore senza par condicio . Ciò permette di trattare separatamente con l’Agenzia delle Entrate, la banca o i fornitori.
  3. Durata: la procedura dura sei mesi prorogabili e può concludersi con un accordo, con un piano attestato di risanamento o, se non riesce, con l’accesso alle procedure concorsuali.
  4. Vantaggi: consente di proseguire l’attività evitando la liquidazione giudiziale (ex fallimento) e di accedere a misure protettive (impossibilità di avviare o proseguire esecuzioni) con decreti del tribunale.

Errori comuni e consigli pratici

Nel gestire i debiti verso fisco e banche, molti professionisti commettono errori che aggravano la situazione. Ecco i più frequenti e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare gli atti: non aprire le raccomandate o ignorare le PEC è il peggior errore. I termini per ricorrere decorrono dalla notifica, e perdendo i termini si rendono gli atti definitivi.
  2. Pagare solo parte delle cartelle: talvolta il debitore versa somme a titolo di acconto senza un accordo formale. Ciò non evita ulteriori pignoramenti e non blocca interessi e sanzioni. È preferibile richiedere un piano di rateizzo ufficiale.
  3. Fidarsi di soluzioni “fai da te”: vendere beni a parenti o aprire conti intestati a terzi per sottrarre il patrimonio può integrare reati di sottrazione fraudolenta o simulazione e non garantisce protezione.
  4. Non distinguere tra debiti personali e della società: per chi opera con una società, è importante mantenere separate le finanze societarie da quelle personali. Confondere i conti espone il patrimonio personale alle azioni dei creditori sociali.
  5. Accettare passivamente le richieste della banca: le banche tendono a richiedere rientri immediati. Una negoziazione assistita da un professionista può ottenere dilazioni e riduzioni.
  6. Dimenticare i propri diritti: il contribuente ha diritto al contraddittorio endoprocedimentale, a conoscere le ragioni dell’accertamento, a presentare memorie e a essere ascoltato . Non far valere questi diritti compromette la possibilità di annullare l’atto.
  7. Sopravvalutare le rottamazioni: la definizione agevolata riduce gli importi ma richiede comunque il pagamento del capitale. Chi non ha liquidità rischia di decadere. Valuta se la Legge 3/2012 o il CCII siano più adatti.

Consiglio pratico principale: rivolgersi tempestivamente a un avvocato specializzato. Solo un professionista può valutare se esistono vizi per annullare l’atto o se conviene accedere a procedure concorsuali. Anche la consulenza di un commercialista è fondamentale per pianificare la gestione fiscale futura.

Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione delle norme, presentiamo alcune tabelle di sintesi con le informazioni principali. Le tabelle sono concise e riportano parole chiave, termini e importi, senza frasi troppo lunghe.

Tabella 1 – Limiti di pignoramento su stipendi e pensioni

Reddito netto mensileQuota pignorabile (art. 72‑ter)Note
≤ 2.500 €1/10Per debiti fiscali
2.500 € – 5.000 €1/7
> 5.000 €1/5
Pensioni e prestazioni assistenzialiImpignorabilità del minimo vitaleArt. 545 c.p.c.; limite costituzionale al sostentamento

Tabella 2 – Condizioni per ipoteca ed espropriazione (DPR 602/1973)

MisuraSoglia di debitoAltre condizioniFonte
Iscrizione ipotecaria> 20.000 €Preavviso di 30 giorniArt. 77 DPR 602/1973
Espropriazione immobiliare> 120.000 €Immobile non abitazione principale; passaggio di 6 mesi dall’ipotecaArt. 76 DPR 602/1973
Esenzione prima casaN/DNon è ammessa l’espropriazione della prima casa non di lussoLegge 69/2013

Tabella 3 – Rottamazione-quinquies

ScadenzaImporto richiestoEffetti
30 aprile 2026Presentazione domandaSospensione esecuzioni
31 luglio 2026Pagamento unica soluzione / prima rata
30 settembre 2026Seconda rata
30 novembre 2026Terza rata
Da gennaio 2027Ulteriori rate bimestrali fino a 54 rateInteresse 3%
DecadenzaMancato pagamento di due ratePerdita dei benefici

Tabella 4 – Differenze fra piano del consumatore e composizione negoziata

CaratteristicaPiano del consumatoreComposizione negoziata
SoggettoPersona fisica sovraindebitataImpresa commerciale/agricola in crisi
Norme di riferimentoLegge 3/2012; artt. 67‑73 CCIIArt. 12 ss. CCII; D.L. 118/2021
Necessità di voto dei creditoriNo (è un giudice ad omologare)Sì, trattativa con singoli creditori
EffettiSospensione esecuzioni; esdebitazione finaleContinuazione attività; possibili pagamenti selettivi
Accessibilità al libero professionistaNo, salvo esercizio tramite società

Tabella 5 – Termini processuali per i ricorsi

Tipo di attoGiudice competenteTermine per ricorsoSuspensione automatica
Cartella di pagamento/avviso di accertamentoCorte di Giustizia Tributaria60 giorniPossibile con istanza cautelare
Avviso di addebito INPSTribunale – giudice del lavoro30 giorniPossibile con ricorso ex art. 700 c.p.c.
Pignoramento presso terziTribunale civile – giudice dell’esecuzione20 giorni per opposizione agli atti; 60 giorni per opposizione all’esecuzioneSì, se il giudice la concede
Iscrizione ipotecaCommissione tributaria / Tribunale60 giorniPossibile con istanza cautelare

Domande frequenti (FAQ)

  1. Ho ricevuto un pignoramento del conto corrente per debiti fiscali; posso continuare a ricevere i pagamenti dei miei clienti?

Nel pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis, la banca è tenuta a versare all’Agente della Riscossione anche le somme che maturano nei 60 giorni successivi al pignoramento . Tuttavia, i pagamenti ricevuti dopo tale termine tornano nella tua disponibilità. Puoi sospendere il pignoramento chiedendo la rateizzazione o la definizione agevolata.

  1. È possibile impugnare il pignoramento se non ho ricevuto la notifica?

Sì. Il pignoramento è valido solo se l’atto è notificato al debitore e al terzo. La mancata notifica comporta la nullità .

  1. Quali sono i limiti di pignoramento dello stipendio?

La quota pignorabile dipende dall’importo netto: un decimo fino a 2.500 €, un settimo tra 2.500 € e 5.000 € e un quinto oltre i 5.000 € . Inoltre, il totale di cessione del quinto e pignoramenti non può superare la metà dello stipendio .

  1. La mia abitazione principale può essere pignorata dall’Agenzia delle Entrate?

L’espropriazione della prima casa non di lusso non è ammessa per debiti fiscali inferiori a 120.000 € . Tuttavia, può essere iscritta un’ipoteca se il debito supera 20.000 € .

  1. Cosa succede se rateizzo il debito?

La rateizzazione sospende le azioni esecutive e consente di pagare in massimo 72 o 120 rate. Se viene meno il pagamento di 8 rate, la rateizzazione decade e l’agente può riprendere le esecuzioni.

  1. La rottamazione-quinquies è conveniente?

Consente di eliminare interessi e sanzioni, ma richiede il pagamento integrale del capitale in tempi stabiliti. È conveniente se disponi della liquidità necessaria. In caso contrario, valuta il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione.

  1. Posso includere anche i debiti bancari nella Legge 3/2012?

Sì. La Legge 3/2012 consente di inserire tutti i debiti, compresi quelli bancari. Tuttavia, i crediti assistiti da ipoteca devono essere soddisfatti in misura non inferiore al valore di liquidazione.

  1. La composizione negoziata è accessibile a un ingegnere con studio individuale?

No. La composizione negoziata è riservata alle imprese commerciali o agricole. Il professionista individuale deve ricorrere al piano del consumatore o all’accordo di ristrutturazione .

  1. Il fermo amministrativo sull’auto è legittimo se non ho mai ricevuto la notifica?

No. Il fermo è valido solo se iscritto al PRA e se hai ricevuto la notifica . In assenza, puoi chiedere l’annullamento.

  1. La banca può pignorare il mio conto per un fido revocato?
  • Sì, se esiste un titolo esecutivo (ad esempio decreto ingiuntivo). Tuttavia, prima di procedere la banca deve notificare la decadenza dal beneficio del termine. Puoi contestare l’anatocismo e l’usura per ridurre il debito.
  1. Se aderisco alla rottamazione, i pignoramenti attivi si bloccano subito?
  • Sì, la presentazione della domanda sospende i pignoramenti e i fermi . Tuttavia, l’istituto bancario o il datore di lavoro deve essere informato; in mancanza potrebbe continuare a versare.
  1. Posso rinunciare alla rateizzazione in corso per aderire alla rottamazione?
  • Sì. È possibile includere nella rottamazione i debiti già in rateizzazione; le rate versate saranno considerate a titolo di capitale.
  1. Quanto tempo ho per contestare un avviso di addebito INPS?
  • L’opposizione deve essere proposta entro 30 giorni dalla notifica dinanzi al giudice del lavoro. È consigliabile chiedere contestualmente la sospensione dell’efficacia.
  1. Il piano del consumatore può includere anche i debiti futuri?
  • Sì, la normativa consente di prevedere l’inclusione di crediti futuri attraverso cessione di quote di reddito e la moratoria dei creditori privilegiati per due anni .
  1. Sono amministratore di una società di ingegneria in crisi: posso utilizzare la composizione negoziata e contemporaneamente richiedere la rateizzazione dei debiti fiscali?
  • La composizione negoziata consente di sospendere i pagamenti verso alcuni creditori e negoziare selettivamente . Tuttavia, l’accesso alla rateizzazione può essere valutato come segnale di difficoltà dai creditori e ridurre la fiducia. È preferibile attivare la composizione negoziata con l’assistenza di un esperto che coordinerà la trattativa con l’Agenzia delle Entrate.
  1. Cosa succede se la Cassazione dichiara illegittimo il mio pignoramento?
  • La sentenza di Cassazione vincola i giudici di merito solo nel caso concreto, ma può costituire precedente. Nel tuo caso l’atto sarà annullato e potrai chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate.
  1. Se non presento dichiarazione dei redditi, posso aderire alla rottamazione?
  • No. La rottamazione-quinquies esclude chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni in cui i carichi sono stati affidati .
  1. Cosa prevede l’INPS per chi percepisce indennità di disoccupazione?
  • L’INPS, con la circolare 130/2025, ha chiarito che le prestazioni assistenziali non pensionistiche sono impignorabili entro i limiti del minimo vitale e che eventuali pignoramenti devono rispettare il cumulo massimo di metà della prestazione .
  1. È possibile ottenere l’esdebitazione totale?
  • Sì, con la liquidazione controllata la legge prevede l’esdebitazione dopo la vendita dei beni. Inoltre, dopo tre anni dalla chiusura è possibile ottenere l’esdebitazione anche per i debiti residui non soddisfatti, salvo poche eccezioni (danni da fatto illecito, alimenti).
  1. La Legge 3/2012 è compatibile con il mantenimento dell’attività professionale?
  • Sì. Nel piano del consumatore è possibile prevedere la continuazione dell’attività professionale dell’ingegnere e destinare una parte del reddito al soddisfacimento dei creditori, mantenendo i beni strumentali indispensabili.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto delle norme e delle soluzioni disponibili, presentiamo alcune simulazioni basate su casi reali. I nomi sono inventati e le cifre sono esemplificative, ma i calcoli rispecchiano la normativa vigente.

Caso 1: pignoramento del conto corrente di un ingegnere libero professionista

Situazione: l’ing. Alberto ha un debito fiscale di 25.000 € per IRPEF e IVA relativi agli anni passati. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia un pignoramento del suo conto. Nel conto sono presenti 5.000 € e nei successivi 60 giorni l’ingegnere incassa 10.000 € da un lavoro.

Applicazione dell’art. 72‑bis: la banca deve versare all’ente l’intero saldo di 5.000 € più i 10.000 € incassati nei 60 giorni successivi , per un totale di 15.000 €. Le somme accreditate dopo i 60 giorni rimarranno nella disponibilità di Alberto. Se Alberto presenta una domanda di rottamazione, il pignoramento viene sospeso e i 10.000 € incassati successivamente non verranno sequestrati .

Caso 2: ingegnere dipendente con cessione del quinto e debiti fiscali

Situazione: l’ing. Beatrice lavora come dipendente in un grande studio. Il suo stipendio netto è di 3.000 € al mese. Ha una cessione del quinto per un prestito personale (600 € mensili) e riceve un pignoramento esattoriale per un debito di 10.000 €.

Calcolo della quota pignorabile:

  • Stipendio netto: 3.000 €
  • Cessione del quinto: 600 € (pari a 1/5 dello stipendio)
  • Restante disponibile: 2.400 €
  • Limite complessivo di pignoramento e cessione: 50 % dello stipendio (1.500 €)

Secondo l’art. 72‑ter, per stipendi tra 2.500 € e 5.000 € la quota pignorabile è 1/7 (circa 428 €). Tuttavia, sommando cessione (600 €) e pignoramento (428 €) il totale sarebbe 1.028 €, che rientra nel limite del 50 % (1.500 €). Pertanto il pignoramento è legittimo ma ridotto a 428 €. Se Beatrice accede a un piano del consumatore, la trattenuta può essere sospesa e riordinata in un’unica rata a seconda della sua capacità economica.

Caso 3: ipoteca sulla prima casa e debito superiore a 120.000 €

Situazione: l’ing. Carlo deve 150.000 € all’Agenzia delle Entrate. L’immobile di proprietà è l’abitazione principale, con un valore catastale di 200.000 €. L’agente procede all’iscrizione dell’ipoteca e minaccia l’espropriazione.

Applicazione delle norme: poiché il debito supera 120.000 €, l’agente può iscrivere l’ipoteca e, trascorsi sei mesi, iniziare l’espropriazione . Tuttavia l’immobile è prima casa non di lusso, quindi l’espropriazione non è ammessa; l’ipoteca, sebbene iscritta, non può trasformarsi in vendita coattiva. Carlo può chiedere l’annullamento dell’ipoteca invocando la tutela della prima casa o accedere alla rottamazione per ridurre il debito.

Caso 4: rottamazione-quinquies di 40.000 €

Situazione: l’ing. Donatella ha diversi debiti fiscali per un totale di 40.000 €, compresi interessi e sanzioni. Presenta la domanda di rottamazione-quinquies.

Calcolo:

  • Capitale e spese: 25.000 € (interessi e sanzioni pari a 15.000 € vengono azzerati)
  • Pagamento unico: Donatella versa 25.000 € entro il 31 luglio 2026 e il debito è estinto.
  • Pagamento rateale: Donatella sceglie 54 rate bimestrali. Ogni rata (prima delle prime tre) sarà di 25.000 € / 54 ≈ 463 €; a tali rate si aggiunge un interesse del 3% annuo. Il piano dura fino al 2035 . Se Donatella non paga due rate, decade dalla definizione e i pagamenti effettuati restano a titolo di acconto .

Caso 5: Piano del consumatore per un professionista con debiti bancari e fiscali

Situazione: l’ing. Elena ha debiti per 70.000 € verso l’Agenzia delle Entrate, 30.000 € verso l’INPS e 50.000 € verso una banca per un fido. Il suo reddito mensile è 2.500 € al netto delle spese familiari e dispone di una casa di proprietà del valore di 120.000 € con ipoteca di primo grado della banca per 80.000 €.

Proposta di piano:

  1. Valutazione del fabbisogno: si calcola il minimo vitale (ad esempio 1.200 € mensili) e la quota destinabile al piano (1.300 € mensili). In cinque anni Elena può versare 78.000 €.
  2. Offerta ai creditori privilegiati: la banca ipotecaria riceverà l’intero importo dovuto (50.000 €) in 5 anni; l’Agenzia delle Entrate e l’INPS riceveranno 28.000 € proporzionalmente. I creditori chirografari (fornitori) potrebbero non ricevere nulla.
  3. Moratoria: si prevede una moratoria di 12 mesi per i privilegiati e la possibilità di vendita di un’autovettura per integrare il piano.
  4. Esdebitazione: al termine dei cinque anni, Elena sarà liberata dai debiti residui. Qualora i creditori privilegiati non accettino, si potrà ricorrere alla liquidazione controllata.

Caso 6: Composizione negoziata per una società di ingegneria

Situazione: la società “EdilProgetti S.r.l.”, con 10 dipendenti, ha debiti per 200.000 € (fiscali e bancari) e un fatturato in calo a causa della riduzione degli appalti. Il socio amministratore vuole evitare la liquidazione giudiziale.

Fasi della composizione negoziata:

  1. Domanda e nomina dell’esperto: il legale rappresentante presenta l’istanza sulla piattaforma telematica; la camera di commercio nomina un esperto.
  2. Analisi dello stato di crisi: l’esperto esamina i bilanci, individua le cause e verifica se esistono concrete possibilità di risanamento .
  3. Proposta ai creditori: l’azienda propone alla banca la sospensione delle rate del mutuo per due anni; all’Agenzia delle Entrate una dilazione extra; ai fornitori un pagamento del 60% dei crediti. Non è necessario coinvolgere tutti i creditori e non si applica la par condicio .
  4. Durata: la negoziazione dura sei mesi prorogabili; se l’accordo riesce, la società prosegue l’attività e rientra gradualmente; se fallisce, potrà accedere al concordato minore o alla liquidazione giudiziale.

Caso 7: Annullamento del fermo amministrativo per difetto di notifica

Situazione: l’ing. Francesco scopre che sul portale dell’ACI risulta un fermo sulla sua automobile, ma non ha mai ricevuto comunicazioni. Necessita dell’auto per recarsi in cantiere.

Azioni:

  1. Richiesta visura PRA: presso l’ACI verifica se esiste l’iscrizione e la data. Se non è presente, il fermo non è valido.
  2. Richiesta della prova di notifica: si chiede all’Agente della riscossione di esibire la prova di notifica. Se non esiste, il fermo è inesistente .
  3. Ricorso al giudice di pace: qualora l’ente rifiuti di cancellare il fermo, Francesco può ricorrere al giudice di pace per l’accertamento negativo del credito e la cancellazione del fermo. Nel ricorso è utile allegare documentazione che dimostri l’uso professionale del veicolo.

Conclusione

Essere ingegnere edile con debiti non significa essere destinati a perdere tutto. Le norme vigenti e la giurisprudenza della Corte di Cassazione offrono numerose tutele per chi sa come attivarle: dal diritto al contraddittorio endoprocedimentale alla possibilità di impugnare vizi formali e sostanziali negli atti di riscossione; dai limiti di pignoramento di stipendi e pensioni alle protezioni contro l’espropriazione della prima casa ; dalle definizioni agevolate (rottamazione-quinquies【873648410490092†L259-L312】) ai piani del consumatore e alla composizione negoziata .

Agire tempestivamente è la chiave: ogni atto ha termini di impugnazione precisi e una strategia efficace richiede l’intervento di un professionista. L’ingegnere può evitare il blocco dell’attività, proteggere la casa e l’automobile, ridurre i debiti e, in alcuni casi, ottenere l’esdebitazione totale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti sono pronti ad assistere i professionisti in tutta Italia: verificano gli atti, predispongono ricorsi e opposizioni, avviano la composizione negoziata o i piani di sovraindebitamento e trattano con le banche per ristrutturare i debiti. La profonda conoscenza delle norme, delle sentenze recenti e delle prassi degli enti di riscossione consente di costruire strategie su misura, efficaci e tempestive.

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