Advisor ristrutturazione debiti con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Affrontare una situazione di sovraindebitamento nei confronti dell’Erario e delle banche è una delle sfide più complesse che un contribuente o un imprenditore possa incontrare. In questi casi l’inerzia può trasformare un problema finanziario in una valanga: trascorsi i termini di legge l’agente della riscossione può iscrivere ipoteche, procedere a pignoramenti o disporre fermi amministrativi. Le banche, dal canto loro, possono attivare azioni esecutive con tempi spesso più rapidi. Un atto di riscossione o la comunicazione di un insoluto bancario non vanno quindi mai sottovalutati; occorre conoscere i propri diritti, i rimedi offerti dalla legge e le strategie per utilizzare correttamente gli strumenti giudiziali e stragiudiziali.

L’evoluzione normativa degli ultimi anni – dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha sostituito molte delle procedure della Legge 3/2012, fino alle recentissime rottamazioni dei ruoli introdotte dalla Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) – offre al debitore strumenti efficaci per ristrutturare i debiti, sospendere le azioni esecutive e, in determinati casi, ottenere l’esdebitazione. Tuttavia, l’accesso a queste procedure richiede un’attenta valutazione dei requisiti e il rispetto di termini stringenti. Da qui l’importanza di affidarsi a un professionista qualificato che sappia guidare il debitore tra norme, giurisprudenza e prassi amministrativa.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono un punto di riferimento nazionale per la difesa di cittadini e imprese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e degli istituti di credito. L’Avvocato è cassazionista e coordina un team di avvocati e commercialisti con competenze trasversali in diritto bancario, tributario e procedure concorsuali. Tra le sue qualifiche spiccano:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 3/2012;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC), organismo che assiste i debitori nella redazione del piano di ristrutturazione e nella gestione dei rapporti con i creditori;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, decreto che ha introdotto la composizione negoziata come strumento preventivo e stragiudiziale per risolvere la crisi aziendale;
  • Specialista in diritto bancario, con pluriennale esperienza nei contenziosi relativi a contratti di finanziamento, usura, anatocismo e responsabilità della banca nella concessione del credito.

Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo offre un’assistenza completa che spazia dall’analisi degli atti di riscossione, alla predisposizione di ricorsi tributari e di opposizioni esecutive, fino alla gestione delle trattative stragiudiziali con fisco e banche e alla presentazione di piani di rientro o accordi di ristrutturazione. Il suo approccio combina rigore tecnico e pragmatismo: ogni soluzione viene costruita su misura, partendo dall’analisi della posizione debitoria, dalla verifica della legittimità degli atti notificati e dalla valutazione delle capacità reddituali e patrimoniali del cliente.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Le fonti normative di riferimento

Per comprendere le possibilità difensive del debitore è necessario partire dalle principali norme vigenti. Di seguito sono riportati gli articoli chiave con riferimento alle imposte erariali, alle procedure di riscossione e alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

1.1 Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 – riscossione coattiva

Il D.P.R. 602/1973 disciplina la riscossione delle imposte sul reddito e stabilisce i tempi e le modalità con cui l’agente della riscossione può avviare l’esecuzione forzata.

  • Art. 50 – Termine per l’inizio dell’esecuzione. Il concessionario procede all’espropriazione forzata quando sono trascorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento . Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica, essa deve essere preceduta da un avviso di intimazione che invita il debitore ad adempiere entro cinque giorni . Questo articolo rappresenta il fondamento giuridico per impugnare pignoramenti o iscrizioni ipotecarie avviate oltre i termini previsti.
  • Art. 72‑bis – Pignoramento dei crediti verso terzi. L’agente della riscossione può notificare direttamente al terzo (per esempio il datore di lavoro o la banca) un ordine di pagamento affinché versi le somme dovute al debitore entro 60 giorni per i crediti già maturati e alle rispettive scadenze per quelli futuri . L’atto può essere redatto anche da dipendenti non abilitati a funzioni di ufficiale della riscossione, ma deve contenere l’indicazione dell’agente . Il terzo che non ottempera all’ordine subisce l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 72.
  • Art. 77 – Iscrizione di ipoteca. Trascorsi i 60 giorni senza pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. L’ipoteca può essere iscritta per un importo fino al doppio del credito e solo quando il debito residuo supera 20.000 euro; l’agente deve inviare un preavviso con cui concede 30 giorni per pagare . Se il preavviso è omesso o se l’importo è inferiore a 20.000 euro, l’ipoteca è illegittima e può essere annullata con ricorso.
  • Art. 86 – Fermo amministrativo. Dopo il decorso del termine di 60 giorni, il concessionario può iscrivere il fermo sui beni mobili registrati (tipicamente, i veicoli). Anche in questo caso deve essere inviato un preavviso che concede 30 giorni per il pagamento; il debitore può evitare il fermo dimostrando che il veicolo è strumentale alla sua attività lavorativa . La circolazione di un veicolo sottoposto a fermo è vietata e comporta sanzioni amministrative.
  • Art. 19 – Rateizzazione del debito. Il debitore può richiedere la rateazione dei debiti iscritti a ruolo. La norma prevede, a partire dal 2026, piani di rateizzazione fino a 84 rate mensili per importi fino a €120.000, 96 rate per i bienni successivi e fino a 120 rate per importi più elevati . La dilazione permette di sospendere le procedure esecutive purché si paghino regolarmente le rate.

1.2 Decreto Legislativo 546/1992 – Processo tributario

Il contenzioso tributario è disciplinato dal D.Lgs. 546/1992. L’art. 21 stabilisce che il ricorso contro gli atti dell’amministrazione finanziaria deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica . Decorso inutilmente il termine per il ricorso, l’atto diventa definitivo. Lo stesso articolo precisa che è possibile presentare un’istanza di rimborso per crediti non dovuti e, qualora l’Agenzia delle Entrate non risponda entro 90 giorni, il contribuente può agire in giudizio .

1.3 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019)

Dal 15 luglio 2022 la Legge 3/2012 è stata sostituita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), che ha riordinato le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Di seguito gli articoli più rilevanti per i consumatori e i piccoli imprenditori:

  • Art. 67 – Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il consumatore in stato di sovraindebitamento può, con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi (OCC), presentare un piano ai creditori che indichi tempi e modalità di pagamento. Il piano può prevedere la soddisfazione parziale dei creditori, anche privilegiati, purché il pagamento non sia inferiore al valore di realizzo in caso di liquidazione . È possibile sospendere il pagamento delle rate di mutui e altre obbligazioni (moratoria) e ristrutturare anche i debiti derivanti da cessioni del quinto dello stipendio . La proposta deve essere corredata da un inventario dei beni, dal rendiconto delle entrate e dalla dichiarazione dei redditi; l’OCC attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Il giudice del tribunale monocratico verifica l’assenza di colpa grave, malafede o frode da parte del debitore e omologa il piano.
  • Art. 63 – Transazione su crediti tributari e contributivi. Nell’ambito degli accordi di ristrutturazione e dei piani del consumatore, il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e previdenziali. La proposta deve essere accompagnata da una relazione attestativa di un professionista indipendente che certifichi la convenienza del piano rispetto alla liquidazione . Se l’amministrazione finanziaria non partecipa all’accordo, il giudice può omologare ugualmente la proposta se ritiene che il trattamento del fisco non sia inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale .
  • Art. 283 – Esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Questo istituto consente al debitore persona fisica che non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori di ottenere la cancellazione dei debiti residui. È ammesso solo una volta nella vita e presuppone che il debitore non abbia commesso colpa grave né frode. L’OCC redige una relazione sulle cause dell’indebitamento e sull’atteggiamento tenuto dal debitore; il giudice può concedere l’esdebitazione, fermo restando che, se nei quattro anni successivi emergono utilità rilevanti, il debitore dovrà corrisponderle ai creditori .
  • Artt. 69 e 70 CCII – Meritevolezza e opposizione dei creditori. Le norme prevedono che l’accesso ai piani di ristrutturazione sia precluso solo in caso di colpa grave, malafede o frode del debitore. Al di fuori di questi casi, il debitore può essere ritenuto “meritevole” anche se ha compiuto scelte finanziarie rischiose. Le banche che hanno concesso credito in violazione delle regole di merito creditizio possono essere ammesse al voto ma non possono opporsi per contestare la convenienza del piano: possono sollevare solo questioni di legittimità .

1.4 Legge 3/2012 – Piano del consumatore e accordo con i creditori (norme previgenti)

Pur essendo stata sostituita dal CCII, la Legge 3/2012 resta importante perché molte procedure ancora pendenti sono disciplinate da essa e la giurisprudenza continua a richiamarne i principi. L’art. 12‑bis dispone che, qualora la proposta del consumatore soddisfi i requisiti di legge (assenza di atti in frode, fattibilità economica e pagamento dei creditori impignorabili), il giudice convoca l’udienza entro 60 giorni e può sospendere le procedure esecutive in corso . Il decreto di omologa deve essere emesso entro sei mesi e, dal deposito dell’istanza, i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive . L’art. 12‑bis prevede inoltre che il creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento non possa opporsi alla omologazione .

2. Giurisprudenza recente

La Corte di Cassazione e i Tribunali di merito hanno fornito importanti chiarimenti sull’interpretazione delle norme in materia di sovraindebitamento e di responsabilità delle banche. Le seguenti pronunce, tutte del 2025, rappresentano i principali orientamenti.

2.1 Responsabilità del creditore e limiti all’opposizione

  • Cass. 20725/2025 – La Suprema Corte ha stabilito che per impedire a un istituto finanziatore di opporsi all’omologazione del piano di ristrutturazione non è sufficiente provare che la banca abbia omesso i controlli sul merito creditizio; è necessario dimostrare che tale omissione abbia contribuito in modo determinante al sovraindebitamento . In difetto, la banca mantiene il diritto di opporsi per violazioni dei requisiti di legge (colpa grave, malafede, frode).
  • Cass. 21048/2025 – La Corte ha precisato che la negligenza della banca nel concedere il finanziamento non esclude la colpa del debitore: la colpa grave del consumatore va valutata autonomamente. Pertanto l’accesso ai piani di ristrutturazione è impedito solo se il consumatore ha agito con dolo o colpa grave, indipendentemente dall’eventuale scorrettezza del finanziatore .
  • Cass. 20672/2025 – Il creditore che ha concorso a determinare la situazione di indebitamento (per esempio concedendo credito in modo irresponsabile) non può contestare la convenienza economica del piano, ma può comunque eccepire i requisiti di legittimità, come l’assenza di colpa grave o malafede del debitore .

2.2 Moratoria e pagamento dei creditori privilegiati

  • Cass. 9549/2025 – Pronuncia riguardante ancora la Legge 3/2012: la Corte ha stabilito che il termine di un anno previsto per la moratoria dei crediti privilegiati costituisce solo un periodo di sospensione iniziale; i pagamenti devono comunque essere avviati entro tale termine. La sentenza anticipa l’attuale normativa del CCII, che ha portato la moratoria a due anni. I creditori privilegiati non partecipano al voto sul piano, ma possono contestarne la convenienza .
  • Tribunale di Napoli Nord, 13 giugno 2025 – Interpretando l’art. 67 CCII, il Tribunale ha ritenuto che la moratoria biennale introdotta dal D.Lgs. 136/2024 (modifica del CCII) non sia un mero rinvio ma un termine finale entro cui devono essere pagati i crediti privilegiati. La decisione fornisce un orientamento utile per le proposte di piano che prevedono la sospensione iniziale dei pagamenti .

2.3 Meritevolezza del consumatore e ruolo dei garanti

  • Tribunale di Roma, 30 maggio 2025 – Il giudice ha affermato che il parametro di accesso alla procedura del piano del consumatore è la assenza di colpa grave, non una generica valutazione di “meritevolezza”. Pertanto, anche chi ha preso decisioni finanziarie discutibili può accedere alla procedura, a condizione che non abbia agito con dolo o grave imprudenza .
  • Tribunale di Termini Imerese, 30 maggio 2025 – È stato riconosciuto che i genitori che hanno prestato garanzie per il figlio sono ancora considerati consumatori, in quanto il debito garantito non rientra nell’attività professionale dei garanti; di conseguenza essi possono accedere al piano di ristrutturazione .

2.4 Esdebitazione e successione ereditaria

  • Cass. 30412/2025 – Con questa sentenza la Corte ha chiarito che l’erede che accetta l’eredità con beneficio d’inventario non può proporre un piano di ristrutturazione per i debiti del defunto, poiché non diventa a sua volta sovraindebitato; manca quindi il requisito oggettivo per accedere alla procedura .
  • Cass. 30108/2025 – È stato stabilito che il debitore dichiarato fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione nel fallimento (ex art. 142 legge fallimentare) non può successivamente chiedere l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente prevista dall’art. 283 CCII per gli stessi debiti . Le esdebitazioni non sono cumulative; occorre scegliere la procedura adeguata al proprio caso.

3. Rottamazioni e definizioni agevolate dei ruoli

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie procedure di definizione agevolata che consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese, con l’azzeramento di sanzioni e interessi. Tali procedure si applicano ai ruoli affidati all’agente della riscossione in specifici periodi e consentono di ottenere la sospensione immediata delle azioni esecutive.

3.1 Rottamazione-Quinques (Legge 199/2025)

La Legge di bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione quinquies, che riguarda i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. I punti principali sono:

  1. Benefici: il debitore paga solo le somme dovute a titolo di capitale e le spese di notifica; non sono dovuti interessi, sanzioni o aggio .
  2. Modalità di pagamento: è possibile pagare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali con scadenze predefinite (le prime 8 rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre dal 2026 al 2029; le restanti 46 rate proseguono fino al 2035) .
  3. Interessi: per i pagamenti dilazionati l’importo è maggiorato degli interessi al 3% annuo a decorrere dal 1º agosto 2026 .
  4. Adesione: il contribuente deve presentare la dichiarazione di adesione all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2026 e può scegliere il numero delle rate . Nella dichiarazione deve impegnarsi a rinunciare ai contenziosi pendenti; l’adesione perfeziona l’estinzione delle liti con il pagamento della prima rata .
  5. Effetti: con la presentazione della dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, così come le procedure cautelari ed esecutive; il contribuente non è considerato inadempiente ai fini del DURC e può beneficiare di certificazioni fiscali regolari .

3.2 Rottamazione-Quater (Legge 197/2022)

Introdotta con la Legge di bilancio 2023, la rottamazione-quater riguarda i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Anche in questo caso si pagano solo capitale e spese: niente sanzioni, interessi o aggio. La domanda di adesione andava presentata entro il 30 aprile 2023 e il pagamento poteva avvenire in un’unica soluzione (scadenza 31 luglio 2023) o in 18 rate: le prime due (ciascuna pari al 10% del dovuto) scadute il 31 luglio e il 30 novembre 2023, le altre 16 rate in scadenze trimestrali dal 2024 con interessi al 2% .

3.3 Rottamazione-Ter (D.L. 119/2018 e L. 145/2018)

La rottamazione-ter ha interessato i debiti affidati dal 2000 al 2017. La domanda andava presentata entro il 30 aprile 2019 e prevedeva la possibilità di pagare in un’unica soluzione o in 18 rate: le prime due (ciascuna pari al 10%) entro il 31 luglio e 30 novembre 2019, le restanti in quattro rate annue dal 2020 al 2023 con interessi al 2% . Chi aveva aderito a questa rottamazione ed era decaduto per mancato pagamento delle rate ha potuto rientrare con la rottamazione-quater.

3.4 Definizione agevolata dei ruoli per multe e carichi locali

Oltre alle rottamazioni nazionali, alcuni Comuni e Regioni hanno previsto definizioni agevolate per multe e tributi locali, spesso denominate “rottamazione locale”. Le condizioni variano in base ai regolamenti degli enti e devono essere valutate caso per caso. In genere prevedono l’esonero da interessi e sanzioni, con pagamento in un’unica soluzione o in rate brevi.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Quando si riceve una cartella di pagamento, un pignoramento presso terzi, un preavviso di fermo o un preavviso di ipoteca, è fondamentale reagire tempestivamente. Di seguito un percorso operativo per gestire correttamente la situazione e valutare le migliori strategie difensive.

1. Verificare la legittimità dell’atto e i termini di impugnazione

  1. Controllo formale: verificare che la cartella o l’atto indichi correttamente il codice fiscale, il motivo del credito e l’anno di riferimento. Vizi di notifica o errori di intestazione rendono l’atto annullabile.
  2. Termini di impugnazione: annotare la data di notifica (fa fede la data di consegna al domicilio, PEC o raccomandata). Il ricorso tributario deve essere presentato entro 60 giorni , mentre l’istanza di definizione agevolata (rottamazione) richiede di rispettare i termini previsti dalla legge (es. 30 aprile 2026 per la rottamazione quinquies). Se l’atto è un preavviso di ipoteca o fermo, il termine di 30 giorni decorre dalla notifica .
  3. Verificare la prescrizione: per molte imposte (IVA, IRPEF) la prescrizione è di 10 anni; per le sanzioni amministrative è di 5 anni. Se il credito è prescritto, la cartella è annullabile.
  4. Controllare la natura del debito: alcuni carichi possono essere rottamati (tributi, contributi INPS), altri no (recupero di aiuti di Stato, risorse proprie dell’UE, danni erariali). È essenziale comprendere se il debito è ammissibile alla definizione agevolata.

2. Valutare la possibilità di rateizzare o sospendere il pagamento

  1. Rateizzazione amministrativa: se non si intende contestare il debito ma si desidera dilazionare, si può presentare istanza di rateizzazione all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973. Per debiti fino a €120.000 è possibile ottenere fino a 84 rate (dal 2026), con la possibilità di estensione fino a 120 rate per importi maggiori .
  2. Sospensione amministrativa: in presenza di vizi dell’atto o se è in corso un’istanza di definizione agevolata, è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione presentando apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La sospensione impedisce l’iscrizione di ipoteche e fermi sino alla decisione.
  3. Sospensione in sede giudiziaria: il deposito di un ricorso tributario consente di richiedere la sospensione dell’atto impugnato; il giudice valuta l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile e la fondatezza del ricorso. In caso positivo sospende la riscossione fino alla sentenza.

3. Presentare ricorso o opposizione

  1. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria: entro 60 giorni si può impugnare la cartella, l’avviso di intimazione o l’accertamento esecutivo davanti alla sezione tributaria competente. Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate e all’agente della riscossione; entro 30 giorni dalla notifica si deve depositare in cancelleria.
  2. Opposizione all’esecuzione: se l’atto viziato è già una misura esecutiva (pignoramento, fermo, ipoteca), si può proporre opposizione innanzi al giudice dell’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare il titolo esecutivo o l’inesistenza del diritto di procedere. Ad esempio, il pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis che non rispetti i termini di 60 giorni per i crediti maturati è impugnabile .
  3. Opposizione agli atti esecutivi: in presenza di errori formali nell’atto (mancata indicazione del responsabile, difformità rispetto al modello ministeriale), si può ricorrere al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica.

4. Esplorare le soluzioni di composizione della crisi

Quando la posizione debitoria è ingente o coinvolge più creditori, i rimedi amministrativi o giudiziali ordinari possono non essere sufficienti. In questi casi occorre valutare gli strumenti offerti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e dalla Legge 3/2012 (per le procedure ancora pendenti).

4.1 Piano di ristrutturazione del consumatore (art. 67 CCII)

Il piano del consumatore consente di proporre ai creditori un accordo che preveda la ristrutturazione complessiva dei debiti. La proposta, redatta con l’assistenza dell’OCC, deve contenere:

  1. L’elenco dei creditori e l’indicazione dei crediti privilegiati e chirografari;
  2. L’inventario dettagliato dei beni del debitore e l’indicazione dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
  3. Le modalità e i tempi di pagamento, che possono prevedere la soddisfazione anche parziale dei creditori privilegiati a condizione che il pagamento non sia inferiore al valore che il creditore otterrebbe in caso di liquidazione ;
  4. Clausole di moratoria o sospensione delle rate dei finanziamenti, inclusi mutui sulla prima casa o cessioni del quinto ;
  5. La relazione dell’OCC che attesta la veridicità dei dati, la diligenza del debitore e la fattibilità economica.

Il giudice valuta se il consumatore ha agito con colpa grave, malafede o frode. In assenza di tali comportamenti, convoca l’udienza entro 60 giorni e, se il piano è fattibile, lo omologa. Con l’omologazione cessano le azioni esecutive e il piano diviene obbligatorio per tutti i creditori.

4.2 Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII)

L’accordo si rivolge a imprenditori e professionisti (anche non fallibili) e prevede la possibilità di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti fiscali e contributivi. La proposta deve essere accompagnata da un’attestazione che dimostri la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria . Se l’amministrazione finanziaria non aderisce, l’accordo può essere omologato dal giudice quando il trattamento riservato al fisco è comunque non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione .

4.3 Liquidazione controllata e concordato minore

Per le situazioni più gravi è previsto lo strumento della liquidazione controllata, che consente di vendere i beni del debitore sotto il controllo del giudice. In alternativa, il concordato minore permette all’imprenditore non soggetto a fallimento di proporre il pagamento dei debiti attraverso la continuità aziendale o la liquidazione parziale. Questi strumenti richiedono l’intervento del tribunale e la nomina di un liquidatore; comportano sacrifici maggiori ma consentono l’esdebitazione al termine della procedura.

4.4 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII)

Quando il debitore non possiede beni o redditi sufficienti a offrire alcuna utilità ai creditori, può chiedere l’esdebitazione immediata. Deve dimostrare di non aver agito con colpa grave o frode e di non essere in grado di offrire neppure un pagamento dilazionato. L’OCC verifica le cause dell’indebitamento e, se il giudice approva, i debiti vengono cancellati . L’istituto può essere richiesto una sola volta; per i quattro anni successivi il debitore ha l’obbligo di versare ai creditori qualunque sopravvenienza patrimoniale rilevante.

4.5 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Il D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata come strumento di prevenzione rivolto alle imprese in difficoltà. L’imprenditore, con l’assistenza di un esperto indipendente iscritto in apposito albo (tra cui l’Avv. Monardo), avvia trattative con i creditori per trovare soluzioni sostenibili. La procedura prevede:

  • la predisposizione, tramite piattaforma ministeriale, di un test pratico per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento;
  • la possibilità di richiedere misure protettive, sospendendo azioni esecutive e cautelari durante le trattative;
  • incentivi fiscali e contributivi (es. rateazione dei debiti fiscali, riduzione degli interessi), previsti dal decreto attuativo del Ministero della Giustizia ;
  • l’eventuale accesso a un concordato semplificato in caso di fallimento delle trattative, con liquidazione rapida del patrimonio.

La composizione negoziata non è una procedura concorsuale vera e propria; l’imprenditore mantiene la gestione dell’azienda e può concludere contratti, cedere rami d’azienda o stipulare accordi di ristrutturazione con l’assistenza dell’esperto. È uno strumento particolarmente indicato per le piccole e medie imprese che vogliono evitare il fallimento e tutelare la continuità aziendale.

5. Errori comuni da evitare

  1. Ignorare le notifiche: trascurare una cartella di pagamento o un preavviso di fermo può comportare l’iscrizione di ipoteca o il pignoramento del conto corrente. È fondamentale aprire la posta (anche PEC) e segnare la data di notifica.
  2. Pagare acriticamente: spesso le cartelle contengono importi prescritti o già pagati. Verificare sempre la correttezza del debito prima di versare.
  3. Confondere le procedure: rateizzare non è lo stesso che aderire alla rottamazione; presentare un ricorso non sospende automaticamente l’atto; bisogna richiedere la sospensione.
  4. Tralasciare i requisiti soggettivi: per accedere al piano del consumatore occorre essere consumatori (debiti non professionali); per l’accordo di ristrutturazione bisogna dimostrare la regolarità contabile. Presentare un’istanza senza i requisiti comporta l’inammissibilità.
  5. Sottovalutare la colpa grave: la giurisprudenza richiede l’assenza di dolo o colpa grave; contrarre più mutui senza prospettiva di rimborso o produrre documenti falsi impedisce l’accesso alle procedure .

Strategie legali e strumenti alternativi

Per difendersi efficacemente occorre combinare le procedure previste dalla legge con una strategia personalizzata. Di seguito alcune delle soluzioni più utilizzate dai professionisti del settore.

1. Contestazione giudiziale delle pretese erariali e bancarie

L’analisi degli atti può rivelare vizi formali o sostanziali che rendono illegittima la pretesa. Tra le contestazioni più frequenti:

  • Difetto di motivazione dell’avviso di accertamento o di irrogazione di sanzioni;
  • Nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento;
  • Prescrizione del credito tributario o del mutuo bancario;
  • Anatocismo e interessi usurari nei contratti di finanziamento;
  • Mancata prova del credito nelle cessioni dei crediti a società di recupero.

In ambito bancario, il cliente può agire in via civile per la responsabilità da concessione abusiva del credito quando la banca ha erogato il finanziamento senza valutare adeguatamente la capacità di rimborso. Le sentenze della Cassazione del 2025 hanno chiarito che la responsabilità della banca non esonera il cliente dalla sua colpa grave, ma può ridurre l’importo dovuto e impedire alla banca di opporsi al piano di ristrutturazione .

2. Trattative stragiudiziali e transazioni

La maggior parte dei contenziosi si risolve con una trattativa. Il contribuente può proporre all’Agenzia delle Entrate una transazione fiscale ai sensi dell’art. 63 CCII, offrendo il pagamento parziale dei tributi. La stessa logica vale per l’INPS e le casse previdenziali. Le banche, dal canto loro, preferiscono spesso accettare un saldo e stralcio quando il debitore dimostra la propria incapienza. La presenza di un legale esperto facilita la negoziazione.

3. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

Come visto, il piano del consumatore (art. 67 CCII) permette di suddividere i debiti in più anni e di ridurre l’importo da pagare. È particolarmente indicato per chi ha debiti con finanziarie, banche e fisco senza possedere immobili o con un solo immobile adibito a prima casa. L’accordo di ristrutturazione (art. 63 CCII), invece, consente anche ai piccoli imprenditori e professionisti di ristrutturare debiti derivanti dall’attività, compresi quelli fiscali e contributivi. In entrambi i casi è necessario l’ausilio dell’OCC e l’omologazione del giudice.

4. Esdebitazione e ripartenza

Quando l’indebitamento è così elevato da rendere impossibile qualsiasi pagamento, l’unica soluzione è l’esdebitazione. L’art. 283 CCII consente di ottenere la cancellazione dei debiti residui a condizione che il debitore non possa offrire alcuna utilità e non abbia agito con dolo o colpa grave . Una volta ottenuta l’esdebitazione, il debitore può ripartire liberamente, fermo l’obbligo di versare ai creditori eventuali entrate straordinarie che dovessero sopravvenire entro quattro anni.

5. Composizione negoziata della crisi

Per le imprese che presentano segnali di crisi ma vogliono preservare la continuità aziendale, la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 rappresenta uno strumento agile. Con l’assistenza di un esperto indipendente – come l’Avv. Monardo, qualificato esperto negoziatore – l’imprenditore può trattare con i creditori, proporre piani di risanamento, chiedere la sospensione delle azioni esecutive e usufruire degli incentivi fiscali previsti dai decreti ministeriali . Questo strumento è utile anche per evitare il fallimento e transitare eventualmente in un concordato semplificato.

Tabelle riepilogative

Le tabelle seguenti sintetizzano le principali norme e procedure trattate. Le colonne contengono solo parole chiave e numeri, senza frasi complete, per consentire una consultazione rapida.

Tabella 1 – Riscossione coattiva (DPR 602/1973)

ArticoloOggettoPunti chiave
Art. 50Termine per l’esecuzione60 giorni per pagare cartella; dopo un anno serve intimazione
Art. 72‑bisPignoramento presso terziOrdine al terzo di pagare entro 60 giorni i crediti maturati
Art. 77IpotecaIscrizione ipoteca se debito >20.000 €; preavviso 30 giorni
Art. 86Fermo amministrativoFermo su veicoli dopo 60 gg; preavviso 30 gg
Art. 19Rateizzazione84/96/120 rate secondo importo e anno

Tabella 2 – Principali procedure di composizione della crisi

ProceduraNormativaDestinatariVantaggi
Piano del consumatoreArt. 67 CCIIConsumatori sovraindebitatiSoddisfazione parziale creditori; moratoria; protezione dagli esecutivi
Accordo di ristrutturazioneArt. 63 CCIIImprenditori e professionistiPagamento parziale dei tributi e contributi; omologazione anche senza adesione fisco
Liquidazione controllataArtt. 268 ss. CCIIDebitori incapaci di pagareVendita beni con cancellazione debiti; esdebitazione al termine
Esdebitazione incapienteArt. 283 CCIIPersone fisiche senza utilitàCancellazione debiti residui; monitoraggio utilità per 4 anni
Composizione negoziataD.L. 118/2021Imprese in crisiTrattative con creditori; misure protettive; esperto negoziatore

Tabella 3 – Definizioni agevolate (“rottamazioni”)

RottamazioneAnni dei ruoliRate/PagamentiInteressi
Quinques (L. 199/2025)2000–2023Unica soluzione entro 31 luglio 2026 o 54 rate bimestrali3% annuo dal 1º agosto 2026
Quater (L. 197/2022)2000–30 giugno 2022Unica soluzione entro 31 luglio 2023 o 18 rate2% dal 1º agosto 2023
Ter (D.L. 119/2018)2000–2017Unica soluzione entro 31 luglio 2019 o 18 rate2% dal 1º agosto 2019

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa succede se non pago la cartella di pagamento entro 60 giorni?

Trascorsi i 60 giorni dall’avvenuta notifica, l’agente della riscossione può avviare l’esecuzione forzata mediante pignoramento, iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo . Se la procedura non viene avviata entro un anno, è necessaria un’ulteriore intimazione con termine di 5 giorni.

2. È possibile annullare un fermo amministrativo?

Sì. È possibile impugnare il fermo entro 30 giorni dalla notifica eccependo la mancata comunicazione del preavviso o dimostrando che il veicolo è indispensabile per l’attività lavorativa . Inoltre il fermo cessa automaticamente con il pagamento del debito o con l’ammissione al piano del consumatore.

3. Posso rateizzare un debito già sottoposto a pignoramento?

La rateizzazione può essere richiesta anche dopo l’avvio dell’esecuzione; tuttavia l’agente della riscossione potrebbe subordinare la sospensione del pignoramento all’effettivo pagamento delle prime rate . Per questo è consigliabile presentare l’istanza di dilazione prima che inizi l’esecuzione.

4. Quali debiti posso inserire nel piano del consumatore?

Nel piano del consumatore possono essere ricompresi tutti i debiti della persona fisica, sia di natura tributaria che bancaria o commerciale, purché siano stati contratti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. I debiti derivanti da sanzioni penali o da risarcimento danni extracontrattuali per fatto illecito non sono esdebitabili. I tributi europei e le ritenute non versate possono essere solo dilazionati .

5. L’OCC può essere scelto liberamente?

No. L’OCC deve avere sede nel circondario del tribunale competente e viene individuato dall’Organismo di composizione della crisi tramite una procedura di nomina casuale. L’Avv. Monardo è professionista fiduciario di un OCC e può assumere il ruolo di gestore della crisi.

6. Se la banca ha concesso il mutuo senza valutare la mia capacità, può opporsi al piano?

La banca che ha violato i doveri di verifica del merito creditizio non può opporsi alla convenienza economica del piano, ma può sollevare obiezioni sulle condizioni di legittimità come la colpa grave del debitore . La responsabilità della banca può essere fatta valere anche in sede civile per ottenere la riduzione del debito.

7. È possibile accedere alla rottamazione se ho già un piano di rateizzazione?

Sì. Le rate residue della rateizzazione possono essere ricomprese nella domanda di definizione agevolata. Tuttavia, occorre essere in regola con i versamenti fino alla presentazione della domanda; in caso contrario, la richiesta potrebbe essere respinta.

8. Quanto tempo ho per aderire alla rottamazione quinquies?

La dichiarazione di adesione va presentata entro il 30 aprile 2026. Entro il 31 luglio 2026 bisogna versare l’intero importo o la prima rata . Dopo tale data non sarà più possibile accedere a questa definizione.

9. Posso inserire i debiti condominiali nel piano del consumatore?

Sì. I debiti verso il condominio sono considerati debiti di diritto privato e possono essere inclusi nel piano; tuttavia, qualora riguardino contributi straordinari destinati a opere urgenti, il tribunale potrebbe richiedere un pagamento prioritario per evitare pregiudizi agli altri condomini.

10. Come si calcola la convenienza del piano per il fisco?

Il professionista indipendente incaricato dal debitore deve redigere una relazione attestando che la somma offerta all’Agenzia delle Entrate e all’INPS non sia inferiore a quella che percepirebbero nel caso di liquidazione giudiziale. Si valuta il valore di mercato dei beni ipotecati, i costi della procedura e la probabilità di realizzo .

11. Cosa succede se il giudice non omologa il piano?

Se il piano viene rigettato per colpa grave o per difetto di fattibilità, il debitore può ripresentare la proposta correggendo i vizi; in alternativa può accedere alla liquidazione controllata o alla composizione negoziata. La semplice decisione del giudice non costituisce titolo esecutivo: eventuali moratorie cessano dalla pronuncia di rigetto .

12. Possono accedere al piano del consumatore i pensionati?

Sì, purché i debiti siano stati contratti per esigenze della vita personale e non per attività imprenditoriali. I crediti da pensione rientrano tra i beni impignorabili, ma è possibile destinare una quota della pensione al pagamento delle rate previa valutazione del giudice.

13. I garanti possono ottenere l’esdebitazione?

La giurisprudenza (Tribunale di Termini Imerese, 30 maggio 2025) ha riconosciuto che i genitori garanti mantengono la qualifica di consumatori e possono accedere alla procedura . Tuttavia, la garanzia potrebbe trasformarsi in un debito residuo in caso di insolvenza del debitore principale.

14. Posso proporre un saldo e stralcio alla banca durante la composizione negoziata?

La composizione negoziata consente di stipulare transazioni con i singoli creditori, inclusi gli istituti bancari. Nel corso delle trattative, l’imprenditore può offrire un saldo e stralcio in denaro o in beni (es. trasferimento di immobili) per chiudere la posizione. L’esperto negoziatore assiste nella valutazione e negoziazione delle offerte .

15. Cosa avviene ai debiti contratti dal defunto?

L’erede che accetta l’eredità con beneficio d’inventario non può chiedere il piano di ristrutturazione per i debiti del de cuius; la Corte di Cassazione ha negato l’accesso alla procedura per mancanza del requisito della sovraindebitamento . I debiti vengono soddisfatti con i beni ereditari; eventuali eccedenze non ricadono sull’erede.

16. Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?

Il piano del consumatore si rivolge solo alle persone fisiche che hanno assunto debiti per finalità non professionali; l’approvazione spetta al giudice, senza voto dei creditori. L’accordo di ristrutturazione, invece, può essere proposto anche da imprenditori e professionisti e richiede il voto favorevole della maggioranza dei creditori, salvo l’adesione coatta del fisco in caso di convenienza .

17. Posso presentare la domanda di esdebitazione immediatamente dopo il rigetto del piano?

Sì, qualora la situazione patrimoniale sia tale da non consentire alcuna utilità ai creditori e il debitore non abbia commesso colpa grave o frode. L’esdebitazione può essere chiesta una sola volta e richiede la relazione dell’OCC .

18. La definizione agevolata estingue anche le sanzioni penali?

No. Le rottamazioni e definizioni agevolate operano solo sui profili amministrativi e tributari; eventuali reati fiscali o penali restano perseguibili e le relative sanzioni non possono essere estinte con queste procedure.

19. Cosa succede se salto una rata della rottamazione?

Il mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine previsto comporta la decadenza dalla definizione agevolata; le somme versate restano acquisite e il debito ritorna integralmente esigibile con interessi e sanzioni . È quindi fondamentale rispettare puntualmente le scadenze.

20. È possibile rientrare nella rottamazione se si è decaduti da una precedente?

Chi è decaduto dalle precedenti rottamazioni (ter o quater) può accedere alla rottamazione quinquies; tuttavia non vengono restituiti gli importi già pagati e i pagamenti effettuati in precedenza vengono imputati al capitale .

Simulazioni pratiche

Per rendere concreti gli istituti descritti, si riportano alcune simulazioni numeriche. I valori sono indicativi e non sostituiscono una consulenza personalizzata.

Simulazione 1 – Rottamazione quinquies di un debito fiscale da € 20.000

  • Debito originario: € 20.000 (capitale € 15.000; interessi e sanzioni € 5.000).
  • Adesione alla rottamazione: il contribuente paga solo il capitale e le spese di notifica. Supponendo spese per € 200, l’importo totale da pagare è € 15.200.
  • Pagamenti:
  • Unica soluzione: € 15.200 entro il 31 luglio 2026.
  • Rate bimestrali: 54 rate da € 282,22 ciascuna, con interessi al 3% annuo a partire dal 1º agosto 2026. Le prime rate (da 2026 a 2029) saranno leggermente più elevate perché non maturano interessi.
  • Vantaggio: risparmio di € 5.000 di interessi e sanzioni.

Simulazione 2 – Piano del consumatore con debiti complessivi da € 100.000

  • Debiti: € 40.000 verso l’Agenzia delle Entrate (IRPEF e IVA), € 30.000 verso banche (prestiti personali), € 30.000 verso fornitori.
  • Patrimonio: immobile adibito a prima casa (valore € 120.000) gravato da mutuo ipotecario; reddito mensile € 1.800.
  • Proposta di piano:
  • Pagamento integrale del mutuo sulla prima casa, con richiesta di moratoria di due anni per i crediti privilegiati (banche e ipoteca) ;
  • Offerta del 40% ai creditori chirografari (debiti bancari e fornitori) da versare in cinque anni mediante cessione volontaria di € 700 al mese;
  • Dilazione del debito fiscale ai sensi dell’art. 63 CCII, con pagamento del 50% dell’IRPEF e del 100% dell’IVA in cinque anni ;
  • Stima del valore di realizzo dell’immobile pari a € 120.000; il pagamento proposto ai creditori privilegiati è superiore alla quota di realizzo in caso di vendita forzata.
  • Esito: se il giudice riterrà il piano fattibile e il debitore non responsabile di colpa grave, verrà omologato. Le azioni esecutive saranno sospese e il debitore potrà conservare la prima casa.

Simulazione 3 – Esdebitazione incapiente

  • Situazione: persona fisica disoccupata, senza beni immobili né redditi, con debiti complessivi per € 50.000 derivanti da carte di credito e tributi locali.
  • Procedura: presentazione dell’istanza di esdebitazione ex art. 283 CCII. L’OCC verifica che il debitore non abbia agito con dolo o colpa grave e che non possa offrire alcuna utilità ai creditori.
  • Esito: se il giudice concede l’esdebitazione, i debiti vengono cancellati. Per quattro anni il debitore dovrà comunicare eventuali entrate straordinarie (es. eredità, vincite) e versarne una parte ai creditori .

Conclusione

Gestire una situazione di sovraindebitamento richiede competenze tecniche, conoscenza approfondita della normativa e della giurisprudenza più recente e una strategia personalizzata. Il legislatore italiano, con il DPR 602/1973, il D.Lgs. 546/1992, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e le varie rottamazioni, ha messo a disposizione strumenti per difendersi efficacemente dal fisco e dalle banche. Tuttavia, l’accesso a questi strumenti è subordinato al rispetto di termini rigidi (60 giorni per impugnare, 30 giorni per preavvisi, scadenze per le rottamazioni) e alla prova della propria meritevolezza. Le sentenze del 2025 evidenziano inoltre che la responsabilità della banca non esonera il debitore dalla propria diligenza e che l’assenza di colpa grave è la chiave per ottenere l’omologa dei piani .

In questo quadro complesso, rivolgersi a un professionista specializzato è la scelta più prudente. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, insieme al suo staff di avvocati e commercialisti, offre assistenza completa: dall’analisi degli atti all’impugnazione in sede tributaria, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate alla predisposizione di piani di rientro e accordi di ristrutturazione. La sua esperienza come esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di affiancare anche le piccole e medie imprese nelle trattative con banche e fornitori, evitando il fallimento e preservando la continuità aziendale.

Ricordiamo che ogni caso è unico. I dati esposti nell’articolo hanno scopo informativo e non sostituiscono una consulenza legale individuale. Agire tempestivamente e con il supporto di un professionista può fare la differenza tra salvaguardare il proprio patrimonio o subire pignoramenti, ipoteche e sanzioni.

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