Introduzione
Gli operatori dei servizi fiduciari (gestori patrimoniali, consulenti finanziari, trustee o rappresentanti autorizzati che prestano servizi fiduciari alla clientela) svolgono un ruolo delicato nell’economia moderna. Gestiscono risorse altrui e sono chiamati a garantire la massima trasparenza, compliance e protezione patrimoniale. Tuttavia, come chiunque altro, possono trovarsi in situazioni di sovraindebitamento o di difficoltà finanziaria che mettono a rischio non solo il loro patrimonio personale, ma anche la reputazione professionale. Per chi gestisce patrimoni fiduciari, l’esposizione a debiti fiscali e bancari è particolarmente critica: errori, ritardi nei versamenti o passività derivanti da garanzie prestate possono trasformarsi in cartelle esattoriali, pignoramenti dei conti correnti e revoche di licenze. È quindi fondamentale conoscere gli strumenti legali a disposizione per difendersi efficacemente.
In Italia, il legislatore ha previsto procedure speciali per fronteggiare le situazioni di sovraindebitamento e per evitare che un debito comprometta la continuità professionale. La Legge 3/2012 sul sovraindebitamento e, più recentemente, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) permettono a privati, professionisti e piccole imprese di negoziare con i creditori piani di ristrutturazione e riduzione del debito, con moratorie e limitazioni alle azioni esecutive . Il presupposto è l’esistenza di uno squilibrio tra debiti e patrimonio che renda impossibile pagare i creditori secondo scadenze originarie. Accanto a questi strumenti, la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione) ha chiarito le modalità con cui contestare cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento e pignoramenti, indicando termini, competenze e strategie difensive.
Nel corso dell’articolo analizzeremo:
- Il quadro normativo: leggi, decreti e circolari dell’Agenzia delle Entrate che disciplinano la notifica degli atti, l’esigibilità dei crediti, le scadenze e le possibili sanatorie.
- Le procedure operative: cosa accade dopo la notifica di una cartella esattoriale, quali sono i termini per contestare un atto e come gestire i pignoramenti su conti correnti e stipendi.
- Le difese possibili: dalla verifica della prescrizione alla sospensione e impugnazione degli atti illegittimi, passando per le definizioni agevolate (rottamazione) e le procedure di composizione della crisi.
- Strumenti alternativi: concordati minori, piani del consumatore, esdebitazione e altre soluzioni previste dal Codice della crisi per chi non può accedere alla procedura fallimentare ordinaria.
- Errori da evitare: mancate impugnazioni, omissioni, comportamenti che aggravano la posizione del debitore.
L’analisi sarà condotta con un taglio pratico e orientato alle esigenze di un operatore dei servizi fiduciari, con costante riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione più recenti e alle circolari emanate fino a gennaio 2026. A conclusione di ciascuna sezione saranno presentate tabelle sintetiche, esempi numerici e domande frequenti per rendere la guida immediatamente fruibile.
La presentazione dell’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’autorevolezza di questa analisi è garantita dall’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, e del suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’avvocato coordina professionisti esperti in diritto bancario, tributario e finanziario su tutto il territorio nazionale. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. La struttura dello studio consente di affrontare in modo integrato le problematiche fiscali e bancarie, sia in sede giudiziale sia stragiudiziale.
Lo studio offre: analisi degli atti, ricorsi e impugnazioni, sospensioni di procedure esecutive, trattative con il fisco e le banche, piani di rientro personalizzati e assistenza nelle procedure di sovraindebitamento. Grazie alla conoscenza aggiornata della normativa e della giurisprudenza, l’Avv. Monardo è in grado di proporre soluzioni concrete e tempestive, anche per casi complessi come quelli degli operatori dei servizi fiduciari.
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Contesto normativo: leggi, decreti e giurisprudenza
1. Sovraindebitamento e Codice della crisi
La Legge 3/2012 ha introdotto in Italia le prime procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento per soggetti non fallibili. L’articolo 6 definisce il sovraindebitamento come la “persistente incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni” , aprendo la possibilità di concordare con i creditori un accordo di composizione o un piano del consumatore. L’art. 7 indica i presupposti: il debitore non deve essere assoggettabile a procedure concorsuali ordinarie (fallimento), non deve aver beneficiato di analoghe procedure nei tre anni precedenti e deve depositare tutta la documentazione patrimoniale .
L’articolo 8 della stessa legge consente, nel piano del consumatore, di prevedere una moratoria fino a un anno per il pagamento dei creditori che non partecipano all’accordo, purché la proposta assicuri che tali creditori non siano trattati in modo deteriore rispetto a quelli aderenti . In recenti interpretazioni la Corte di Cassazione ha chiarito che questa moratoria rappresenta un termine iniziale (dies a quo) e non finale: ciò significa che il pagamento ai creditori privilegiati può essere differito fino a un anno dall’omologazione del piano, non che debba concludersi entro quel termine . L’equiparazione con l’art. 67 del Codice della crisi (CCII) conferma che il termine inizia a decorrere dalla data di omologazione .
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato pienamente in vigore nel luglio 2022 e più volte modificato, ha sostituito e ampliato la disciplina. Tra le procedure rilevanti vi è la ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinata dall’art. 67 CCII: prevede la predisposizione di un piano con l’assistenza di un OCC, con riduzioni o dilazioni dei debiti e la possibilità di soddisfare parzialmente i creditori . Una novità rispetto alla legge 3/2012 è l’ampliamento della moratoria: i pagamenti ai creditori con privilegio possono essere sospesi fino a due anni . L’art. 74 CCII introduce il concordato minore per i debitori non consumatori (professionisti, imprenditori minori, ecc.) che intendono proseguire l’attività o liquidare i propri beni: possono proporre qualsiasi forma di soddisfazione dei creditori, anche parziale, e creare classi di creditori . Il legislatore ha chiarito che la finalità del concordato minore è favorire la continuità dell’attività professionale e la negoziazione con i creditori .
Il decreto legislativo 136/2024 ha limitato l’accesso alla procedura di ristrutturazione del consumatore solo a debiti contratti “in via esclusivamente personale”. Se i debiti sono misti (personali e professionali) occorre ricorrere alla liquidazione controllata . Questa modifica è particolarmente rilevante per gli operatori dei servizi fiduciari, che spesso contraggono debiti sia per motivi personali sia professionali; occorre quindi valutare con attenzione la natura delle passività.
2. Notifica di atti e ruoli esattoriali
La notifica degli atti impositivi e delle cartelle di pagamento è regolata dagli artt. 60 del D.P.R. 600/1973 e 26 del D.P.R. 602/1973. La dottrina ha chiarito che l’art. 60 costituisce la norma principale in materia tributaria, richiamando le regole del Codice di procedura civile e consentendo modifiche per esigenze di celerità . Le notifiche possono avvenire tramite servizio postale, messo notificatore o posta elettronica certificata; dal 2017 è stata estesa la notifica telematica . Nel contesto bancario, la notifica assume importanza perché l’atto di pignoramento su conto corrente viene comunicato alla banca e al debitore, attivando il blocco delle somme.
La Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza della corretta notifica. L’ordinanza n. 26548/2025 ha stabilito che l’agente della riscossione deve fornire prova rigorosa della notifica della cartella di pagamento a una società; se il destinatario è irreperibile, sono richieste specifiche ricerche e formalità . Per le società estinte, la Cassazione (ord. 3625/2025) ha affermato che il fisco deve emettere un nuovo avviso di accertamento nei confronti dei soci, provando l’arricchimento, ai sensi dell’art. 36 del DPR 602/1973; in mancanza, la cartella è nulla .
L’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti impugnabili in sede tributaria: avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi e altri atti espressamente previsti . Gli atti non inclusi nell’elenco non sono autonomamente impugnabili ; tuttavia, la giurisprudenza ha ammesso l’impugnazione del cosiddetto estratto di ruolo (documento riepilogativo dei debiti) solo in casi particolari (ad esempio quando preclude la partecipazione a gare pubbliche o erogazioni) . L’estratto non costituisce atto autonomo, ma può essere contestato se rappresenta la prima conoscenza del debito e ne deriva un pregiudizio concreto.
3. Termini di prescrizione e intimazioni di pagamento
Il tema della prescrizione è uno degli aspetti più delicati nella difesa del debitore. La giurisprudenza ha chiarito che la prescrizione del credito tributario o contributivo deve essere eccepita tempestivamente mediante impugnazione dell’atto notificato. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28706/2025, ha precisato che l’intimazione di pagamento deve essere contestata entro 60 giorni; in caso contrario, la cartella diventa definitiva e non è più possibile eccepire la prescrizione . Questo principio, denominato “cristallizzazione del debito”, impedisce al debitore di far valere la decadenza se resta inerte oltre il termine. La sentenza elenca inoltre i diversi termini prescrizionali: 10 anni per imposte erariali (IRPEF, IVA, IRES, registro), 5 anni per tributi locali, contributi INPS e multe stradali, 3 anni per la tassa automobilistica . L’entrata in vigore del D.Lgs. 110/2024, con l’introduzione del discarico automatico dei ruoli non riscossi da oltre 5 anni, non estingue il debito, ma riguarda esclusivamente i crediti non aggredibili dall’Agenzia per motivi procedurali.
4. Pignoramento esattoriale dei conti correnti
L’art. 72 bis del DPR 602/1973 introduce un procedimento speciale di pignoramento dei conti correnti e di altre somme presso terzi da parte dell’Agente della riscossione. L’atto può essere emesso da dipendenti dell’agenzia, non necessariamente da ufficiali giudiziari, e impone al terzo (banca o datore di lavoro) di pagare direttamente l’importo dovuto al fisco entro 60 giorni per le somme già maturate, e alle scadenze successive per le somme future . La Cassazione, con sentenza n. 28520/2025, ha interpretato la norma affermando che il pignoramento si estende anche alle somme accreditate sul conto dopo la notifica: la banca deve trattenere tutte le somme in entrata nei 60 giorni successivi e trasferirle al fisco . L’efficacia del pignoramento permane finché non si converte in pignoramento ordinario e comunque per almeno 60 giorni【847120550493114†L62-L169】. Questa disciplina sarà sostituita dall’art. 170 del D.Lgs. 33/2025 a partire dal 1° gennaio 2027 , ma per ora resta applicabile.
Una novità di rilievo è la modifica dell’art. 48 bis del DPR 602/1973 operata dalla Legge 199/2025 (Bilancio 2026). Dal 15 giugno 2026, per i professionisti che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione (compensi, rimborsi spese, gratuito patrocinio), la pubblica amministrazione deve verificare se esistono debiti iscritti a ruolo e, in caso affermativo, procedere al pagamento forzoso di tali debiti a favore dell’agente della riscossione, senza attendere l’emissione di un pignoramento . La soglia minima di 5 000 € è stata soppressa; ciò significa che anche piccoli debiti possono essere recuperati con la compensazione obbligatoria. Per i professionisti, questo meccanismo può generare gravi conseguenze: occorre monitorare costantemente la propria posizione e valutare eventuali contestazioni.
5. Definizioni agevolate e sanatorie (rottamazione)
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate dei ruoli per consentire ai contribuenti di regolarizzare la posizione, pagando solo l’imposta senza sanzioni e interessi. La Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) aveva istituito la rottamazione quater per i carichi dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022; la misura è stata ampiamente utilizzata. Nel dicembre 2025, la Legge 199/2025 ha introdotto la rottamazione quinquies (art. 1, commi 82‑101) destinata ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La misura permette di estinguere il debito pagando integralmente le imposte e i contributi, nonché le spese di notifica e le spese esecutive, eliminando sanzioni e interessi. I contribuenti possono rateizzare in un massimo di 54 rate bimestrali con interessi al 3% . L’istanza deve essere presentata entro il 30 aprile 2026; l’agente comunicherà l’esito entro il 30 giugno 2026 e i versamenti inizieranno il 31 luglio 2026 . I debitori che hanno aderito a rottamazioni precedenti e sono decaduti possono essere riammessi versando le rate scadute entro il 31 marzo 2026 .
Sono escluse da questa rottamazione le somme provenienti da recupero di aiuti di Stato, le risorse proprie dell’Unione europea, l’IVA all’importazione e le multe inflitte dalla Corte dei conti, nonché i debiti formati da avvisi di accertamento esecutivo o di adesione e le somme dovute a titolo di risarcimento danni erariali . Restano fuori anche le cartelle affidate dal 1° gennaio 2024.
6. Fiscalità dei procedimenti di crisi
Un aspetto trascurato è l’impatto fiscale delle procedure di esdebitazione e concordato. Il D.Lgs. 186/2025 (in vigore dal 13 dicembre 2025) ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 88, comma 4 ter, del TUIR (DPR 917/1986): le sopravvenienze attive da riduzione di debiti nell’ambito del concordato preventivo e delle altre procedure di crisi non concorrono alla formazione del reddito d’impresa. L’esenzione fiscale è estesa ai nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi, come il concordato nella liquidazione giudiziale, il concordato minore (sia liquidatorio sia in continuità), il concordato semplificato e il piano di ristrutturazione omologato . Ciò consente agli operatori dei servizi fiduciari, che spesso agiscono come imprenditori individuali o professionisti, di beneficiare della cancellazione del debito senza impatto fiscale sulle sopravvenienze.
7. Ulteriori normative e aggiornamenti fino a gennaio 2026
Tra le altre novità normative rilevanti per gli operatori dei servizi fiduciari si segnalano:
- Decreto legislativo 110/2024, che introduce il discarico automatico dei ruoli decorsi cinque anni dalla data di affidamento all’agente della riscossione. L’automatico discarico non estingue il debito ma limita le azioni esecutive. Questa norma non impedisce di attivare la prescrizione se il contribuente contesta le intimazioni nei termini.
- Decreto legislativo 33/2025, che riforma la riscossione e prevede la sostituzione dal 2027 dell’art. 72 bis con un nuovo art. 170, mantenendo l’esigibilità immediata da parte della banca dei fondi del debitore.
- Decreto legislativo 136/2024, oltre a limitare l’accesso alla procedura del consumatore, ha introdotto l’art. 33 bis che disciplina l’esdebitazione immediata per i debitori meritevoli dopo la liquidazione controllata.
- Norme sul contrasto all’evasione (legge 199/2025, commi 118–124), che rafforzano i controlli incrociati e le verifiche telematiche, rendendo più tempestiva la notifica degli atti e l’emissione di pignoramenti.
Procedura passo passo dopo la notifica degli atti: scadenze e diritti
1. Ricezione della cartella o dell’intimazione di pagamento
Quando l’operatore riceve una cartella di pagamento o un’intimazione di pagamento, è essenziale non ignorare l’atto. La cartella contiene l’indicazione delle imposte o contributi non pagati, degli interessi e delle sanzioni. La notifica può avvenire a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, messo notificatore o PEC. È necessario verificare che la notifica sia avvenuta in modo regolare: la giurisprudenza richiede un’attestazione rigorosa delle modalità e della correttezza della procedura .
Se la cartella non viene impugnata o pagata entro 60 giorni dalla notifica, l’agente della riscossione può emettere l’intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973). L’intimazione è l’ultimo avvertimento prima dell’azione esecutiva e deve essere impugnata nei 60 giorni successivi qualora si ritenga illegittima o prescritta. Trascurare tale termine comporta la cristallizzazione del debito .
2. Verifica della prescrizione
La prima difesa consiste nel verificare se il debito sia prescritto. I termini variano in base alla natura del tributo:
- 10 anni per imposte erariali (IRPEF, IVA, IRES, registro);
- 5 anni per tributi locali, contributi previdenziali, multe stradali e sanzioni amministrative;
- 3 anni per la tassa automobilistica .
Se il debitore riceve una cartella dopo che il termine di prescrizione è decorso, può eccepire la prescrizione in sede di ricorso. Tuttavia, se non impugna l’intimazione entro 60 giorni, perde la possibilità di far valere la prescrizione .
3. Impugnazione della cartella o dell’intimazione
Se esistono vizi, come errori di notifica, calcolo, prescrizione o mancanza di provvedimento accertativo (come nel caso di società estinta ), è possibile presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria competente entro 60 giorni dalla notifica. L’atto deve indicare tutti i motivi di contestazione e deve essere notificato all’ente impositore e all’agente della riscossione. L’art. 19 D.Lgs. 546/1992 stabilisce quali atti sono impugnabili .
Nel caso in cui il contribuente riceva un estratto di ruolo (ad esempio ottenuto tramite accesso al proprio estratto conto Equitalia o piattaforma Agenzia Entrate-Riscossione), l’impugnazione è ammessa solo se l’estratto produce un pregiudizio immediato (esclusione da un appalto, blocco di pagamenti, ecc.) . In assenza di pregiudizio, occorre attendere la notifica di un atto impugnabile.
4. Richiesta di sospensione
In pendenza di ricorso o domanda di definizione agevolata, il debitore può richiedere la sospensione dell’esecuzione, sia in sede giudiziale (istanza al giudice) sia all’agente della riscossione. La sospensione può essere concessa a fronte di pagamento di una cauzione o della prima rata. La presentazione della domanda di rottamazione quinquies sospende automaticamente i pignoramenti e le procedure esecutive per i carichi interessati .
5. Pignoramento del conto corrente
Se il debitore non interviene, l’agente può procedere con il pignoramento del conto corrente (art. 72 bis DPR 602/1973). La banca riceve l’ordine di bloccare le somme fino a concorrenza del credito e di versarle all’erario entro 60 giorni . È importante sapere che il pignoramento si estende anche alle somme future accreditate nel periodo: la banca deve trattenere qualsiasi somma in entrata e trasferirla all’agente . Pertanto, l’operatore dei servizi fiduciari dovrà prevedere eventuali paralisi nella liquidità e valutare di utilizzare conti diversi o conti dedicati al solo esercizio dell’attività fiduciaria.
6. Verifica della notifica
Qualora il debitore sospetti un vizio di notifica, può chiedere copia dell’avviso di ricevimento o della relata di notifica. L’onere della prova grava sull’agente della riscossione, che deve dimostrare di aver rispettato le formalità previste . Se la notifica non è valida, la cartella può essere annullata. In caso di notifica a un soggetto non più esistente (società estinta), l’atto è nullo se l’ente non dimostra di aver emesso un nuovo avviso di accertamento ai soci .
7. Crediti professionali e compensazione forzosa
Dal 15 giugno 2026, la pubblica amministrazione deve verificare eventuali debiti iscritti a ruolo prima di pagare i professionisti. Se risultano debiti, il pagamento del compenso viene versato direttamente all’agente della riscossione . Per evitare sorprese, l’operatore deve:
- Monitorare l’estratto di ruolo per conoscere la propria posizione debitoria;
- Valutare la possibilità di presentare istanza di rateazione o di aderire alla rottamazione;
- Aggiornare tempestivamente l’indirizzo PEC per ricevere le notifiche ed evitare decadenze;
- In caso di errori, presentare ricorso prima che la compensazione forzosa venga eseguita.
Difese e strategie legali
1. Eccezione di prescrizione e decadenza
Come accennato, la prescrizione costituisce una delle difese principali. Occorre verificare le date di notifica degli avvisi e se il tributo sia stato riscosso entro i termini. La giurisprudenza riconosce che la prescrizione si interrompe con la notifica della cartella; successivamente, se non vengono notificati altri atti interruttivi nei termini (5 o 10 anni), il credito si estingue. Un ricorso basato sulla prescrizione richiede la produzione di tutta la documentazione ricevuta e l’indicazione delle date esatte .
2. Vizi di notifica e mancanza di motivazione
Un altro motivo di annullamento delle cartelle consiste nei vizi di notifica. L’agente deve rispettare le regole dell’art. 60 DPR 600/1973; in mancanza di prova della consegna, l’atto è nullo. Inoltre, la cartella deve essere motivata, indicare l’imposta, gli interessi e le sanzioni, e riportare l’atto presupposto (accertamento o liquidazione). Se manca l’atto presupposto o non viene allegato, la cartella può essere annullata.
La Cassazione ha ribadito l’onere della prova per la notifica, specialmente nei confronti di persone giuridiche. Se il destinatario è irreperibile, l’agente deve effettuare ricerche, depositare l’avviso presso il comune e affiggerlo all’albo . In mancanza di tali adempimenti, la cartella è nulla. Anche la notifica a soggetti estinti o deceduti è nulla se non viene emesso un nuovo avviso di accertamento ai successori .
3. Eccesso di potere e sproporzione del pignoramento
Nell’ambito del pignoramento esattoriale, è possibile eccepire l’eccesso di potere qualora il pignoramento sia sproporzionato rispetto al credito. Ad esempio, se l’importo del debito è modesto ma l’agente pignora l’intero saldo del conto, il debitore può chiedere al giudice di limitare il pignoramento. L’art. 72 bis consente di pignorare anche crediti futuri ; tuttavia, la Corte costituzionale ha stabilito che le misure cautelari devono essere proporzionate alle esigenze di riscossione e non possono comprimere oltre il necessario la disponibilità del debitore. Sarà quindi compito dell’avvocato dimostrare la sproporzione e chiedere la sostituzione del pignoramento con garanzie alternative.
4. Rottamazione quinquies e altre definizioni agevolate
L’adesione alla rottamazione quinquies è una strategia efficace per ridurre il debito. Pagando solo l’imposta e i contributi, il debitore evita sanzioni e interessi e ottiene la sospensione delle azioni esecutive . È possibile pagare in un massimo di 54 rate bimestrali. Chi è decaduto da precedenti rottamazioni può essere riammesso pagando le rate scadute entro il 31 marzo 2026 .
Per debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 è previsto un condono parziale (commi 114 ‑ 117 della legge 199/2025) con riduzione di sanzioni e interessi, ma tali norme richiedono l’emanazione di un decreto attuativo.
5. Rateazione e sospensione legale
L’operatore può richiedere una rateazione del debito fino a 72 rate (fino a 120 rate in casi di comprovata difficoltà). La rateazione comporta la sospensione del pignoramento su beni mobili e immobili, ma non sospende gli interessi legali. In caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, la rateazione decade. È fondamentale rispettare le scadenze e comunicare tempestivamente eventuali difficoltà.
6. Accordi con i creditori e piani del consumatore
Se la situazione debitoria è tale da compromettere la continuità della professione, può essere opportuno avviare una procedura di composizione della crisi presso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il debitore, assistito da un gestore, predispone un piano da sottoporre ai creditori e al giudice. Il piano può prevedere la dilazione dei pagamenti, la falcidia dei debiti chirografari e la moratoria per i privilegiati fino a due anni . In presenza di debiti misti (personali e professionali), la procedura potrebbe non essere ammessa e sarà necessario ricorrere alla liquidazione controllata.
Il concordato minore, previsto dall’art. 74 CCII, consente a professionisti e imprenditori minori di continuare l’attività: il piano può prevedere cessioni di beni, accollo di debiti da parte di terzi, suddivisione dei creditori in classi e piani di rimborso personalizzati . La giurisprudenza ritiene che la presenza di risorse esterne o l’apporto di terzi (garanzie, fideiussioni) possa aumentare le chance di omologa. Per chi non ha attività, la liquidazione controllata permette di ripartire integralmente o parzialmente i beni tra i creditori e consente l’esdebitazione finale.
7. Opposizione al pignoramento e conversione
In caso di pignoramento, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. eccependo la prescrizione o la nullità dell’atto. Può altresì richiedere la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., offrendo un importo pari al valore del debito comprensivo di spese. La conversione consente di sostituire il bene pignorato (conto corrente, stipendio o immobile) con il deposito di una somma o di una fideiussione. Tale istanza va presentata al giudice dell’esecuzione entro dieci giorni dalla prima udienza.
Strumenti alternativi: soluzioni giudiziali e stragiudiziali
1. Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati
Gli accordi di ristrutturazione (artt. 57 ‑ 64 CCII) sono accordi negoziati con i creditori che prevedono la ristrutturazione del debito e possono essere omologati dal tribunale. Consentono di sospendere le azioni esecutive e offrire parziali soddisfazioni ai creditori. È necessario l’intervento di un professionista attestatore che certifichi la fattibilità del piano. Per gli operatori dei servizi fiduciari, questo strumento è utile in caso di indebitamento verso banche: un accordo può prevedere la riduzione dei tassi o la trasformazione del debito in strumenti partecipativi.
I piani attestati di risanamento ex art. 56 CCII sono invece accordi di carattere privatistico, che non richiedono l’omologazione, ma hanno effetti protettivi limitati: non sospendono automaticamente le azioni esecutive e non comportano l’esdebitazione. Tuttavia, se attuati correttamente, evitano la revocatoria degli atti compiuti in attuazione del piano e sono fiscalmente agevolati.
2. Concordato preventivo e concordato semplificato
Il concordato preventivo è rivolto a imprenditori soggetti a fallimento; per un operatore dei servizi fiduciari può essere invocato solo se si configura come impresa e raggiunge le soglie dimensionali previste dalla legge. Il concordato semplificato è una procedura residuale che consente a un imprenditore insolvente di liquidare il patrimonio in modo rapido con l’intervento del tribunale, senza votazione dei creditori. È previsto per casi di insolvenza grave e non richiede l’apporto di nuove risorse.
3. Esdebitazione del debitore incapiente
L’esdebitazione consente al debitore, dopo la liquidazione dei beni, di ottenere la cancellazione dei debiti residui non onorati. Il D.Lgs. 14/2019 ha introdotto l’art. 283 CCII che regola l’esdebitazione dell’incapiente: se il debitore non dispone di beni sufficienti, può ottenere l’esdebitazione immediata previa verifica del giudice e se ricorrono condizioni di meritevolezza. L’introduzione dell’art. 33 bis (D.Lgs. 136/2024) rende più agile il ricorso a questa forma di esdebitazione.
4. Crisi d’impresa e insolvenza bancarie
Gli operatori dei servizi fiduciari che gestiscono anche patrimoni di clienti possono incorrere in insolvenze bancarie. Le procedure appena illustrate (accordi, piani, concordati) si applicano anche ai debiti verso banche. È consigliabile agire prima che il credito bancario venga ceduto a società di recupero e gestito in modo più aggressivo. In fase di trattativa, l’avvocato può proporre soluzioni come la conversione del debito in strumenti partecipativi, la rinegoziazione dei tassi o la dilazione.
Errori comuni e consigli pratici
Errori da evitare
- Ignorare la notifica: trascurare una cartella, un avviso di accertamento o un’intimazione implica la decadenza dei diritti di difesa. È essenziale verificare i termini e agire rapidamente.
- Sottovalutare la prescrizione: spesso si ritiene erroneamente che il debito si estingua automaticamente dopo cinque o dieci anni; in realtà è necessario eccepire la prescrizione nel ricorso .
- Confondere estratto di ruolo e cartella: l’estratto di ruolo non è un atto impugnabile se non produce un pregiudizio immediato; impugnare un estratto senza causa può comportare condanna alle spese .
- Non conservare la documentazione: la prova della notifica e delle date di ricezione è indispensabile per contestare un atto. Occorre conservare buste, raccomandate, PEC e la ricevuta di avvenuta consegna.
- Pagare senza verificare: versare somme dovute senza controllare la correttezza dell’atto preclude la possibilità di contestare successivamente eventuali vizi.
- Non rivolgersi a un professionista: la normativa fiscale e bancaria è complessa e in continua evoluzione; affidarsi a un legale esperto consente di individuare la strategia migliore e di evitare errori procedurali.
Consigli pratici
- Tenere sempre sotto controllo la propria Pec e il domicilio fiscale. La maggior parte degli atti viene notificata telematicamente.
- Richiedere periodicamente l’estratto di ruolo per monitorare la posizione e individuare eventuali anomalie.
- In caso di più debiti, valutare l’adesione alle definizioni agevolate o l’accesso al concordato minore per bloccare le azioni esecutive e negoziare un piano sostenibile.
- Mantenere un conto corrente dedicato ai flussi finanziari personali e uno per l’attività fiduciaria; in caso di pignoramento, ciò evita che il blocco dei fondi dell’attività paralizzi anche le esigenze familiari.
- Documentare scrupolosamente entrate e uscite per dimostrare la natura delle somme accreditate e contestare eventuali pignoramenti sproporzionati.
Tabelle riepilogative
Tavola 1 – Normative e atti da conoscere (sintesi)
| Ambito | Riferimento normativo | Oggetto | Punti chiave |
|---|---|---|---|
| Sovraindebitamento (privati e professionisti) | Legge 3/2012 | Definizione di sovraindebitamento e possibilità di accordo con i creditori | Permette moratoria fino a 1 anno; richiede non soggezione a fallimento; assistenza OCC. |
| Codice della crisi – piano del consumatore | Art. 67 CCII | Ristrutturazione dei debiti del consumatore | Piano con OCC, moratoria fino a 2 anni per creditori privilegiati , possibilità di soddisfazione parziale. |
| Concordato minore | Art. 74 CCII | Procedura per professionisti e imprenditori minori | Prevede classi di creditori; può proseguire l’attività; richiede risorse esterne se liquidatorio . |
| Notifica degli atti | Art. 60 DPR 600/1973 | Notifica degli atti tributari | Richiama norme del c.p.c.; ammette PEC; necessità di prova rigorosa . |
| Atti impugnabili | Art. 19 D.Lgs. 546/1992 | Elenco degli atti impugnabili | Include avvisi di accertamento, cartelle, intimazioni, ipoteche e fermi; l’estratto è impugnabile solo in casi specifici . |
| Pignoramento esattoriale | Art. 72 bis DPR 602/1973 | Pignoramento di somme presso terzi | Terzo deve pagare entro 60 giorni; l’atto può essere firmato da dipendenti; si estende ai crediti futuri . |
| Rottamazione quinquies | Art. 1, commi 82‑101 L. 199/2025 | Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2023 | Eliminazione di sanzioni e interessi; domanda entro 30 aprile 2026; pagamento da luglio 2026 in 54 rate . |
| Compensazione forzosa crediti PA | Art. 48 bis DPR 602/1973 modificato da L. 199/2025 | Verifica debiti dei professionisti e compensazione forzata | Dal 15 giugno 2026 le PA pagano direttamente i debiti iscritti a ruolo; soglia minima soppressa. |
| Estratto di ruolo | Art. 12 DPR 602/1973 (comma 4 bis) | Non impugnabilità salvo pregiudizio immediato | L’impugnazione è ammessa se impedisce la partecipazione a gare o beneficia pubblici. |
Tavola 2 – Termini e scadenze principali
| Atto/Procedura | Termini/Scadenze | Note |
|---|---|---|
| Ricorso contro avviso di accertamento/cartella | 60 giorni dalla notifica | Oltre tale termine l’atto è definitivo. |
| Impugnazione intimazione di pagamento | 60 giorni | La mancata impugnazione cristallizza il debito. |
| Prescrizione imposte erariali | 10 anni | Interrotta dalla notifica della cartella. |
| Prescrizione tributi locali e contributi | 5 anni | Vale anche per multe stradali. |
| Prescrizione bollo auto | 3 anni | Scade il 31 dicembre del terzo anno successivo. |
| Presentazione domanda rottamazione quinquies | Entro 30 aprile 2026 | Include riammissione a rottamazioni precedenti. |
| Comunicazione esito rottamazione | Entro 30 giugno 2026 | L’Agente comunica importi e scadenze. |
| Versamento prima rata rottamazione | 31 luglio 2026 | Pagamento in 54 rate bimestrali. |
| Data di entrata in vigore compensazione forzosa | 15 giugno 2026 | La PA trattiene compensi professionali per saldare debiti. |
| Moratoria creditori privilegiati (piano consumatore) | Fino a 2 anni | Decorrono dall’omologazione del piano . |
Domande e risposte (FAQ)
- Cosa succede se non contesto una cartella esattoriale entro 60 giorni? Se il debitore non presenta ricorso o non paga, la cartella diventa definitiva. Eventuali vizi o la prescrizione non potranno più essere eccepiti; successivamente l’Agente potrà procedere a pignoramento e iscrizioni ipotecarie .
- Posso impugnare un estratto di ruolo? L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che impedisca la partecipazione a gare pubbliche, l’incasso di crediti verso la PA o l’ottenimento di benefici . In tal caso occorre dimostrare il pregiudizio.
- In caso di notifica irregolare, cosa devo fare? È consigliabile contestare immediatamente l’atto chiedendo la sospensione e presentando ricorso. Occorre allegare la prova della notifica e indicare i vizi procedurali. Se la notifica è nulla, il giudice annulla la cartella.
- Se ricevo un pignoramento sul conto corrente, posso utilizzare altri conti? Il pignoramento si limita al conto indicato nell’atto. Tuttavia, la banca deve trattenere anche i futuri accrediti entro 60 giorni . È possibile aprire un altro conto, purché non vi sia un nuovo pignoramento, ma occorre agire tempestivamente per sospendere l’esecuzione.
- Posso aderire alla rottamazione quinquies se ho già aderito alla quater? Sì, la legge consente la riammissione dei decaduti dalle precedenti rottamazioni a condizione che versino le rate scadute entro il 31 marzo 2026 e presentino la nuova domanda entro il 30 aprile 2026 .
- Cosa succede se non pago le rate della rottamazione? Se si omette il pagamento di cinque rate anche non consecutive, si decade dal beneficio e le somme restano dovute per intero, con sanzioni e interessi. È consigliabile valutare la sostenibilità del piano prima di aderire.
- Quali vantaggi offre la procedura di sovraindebitamento per un professionista? Consente di negoziare con i creditori un piano di rimborso sostenibile, ottenere moratorie fino a due anni per i privilegiati e, al termine, accedere all’esdebitazione. Evita il fallimento e permette di proseguire l’attività.
- Le somme versate dai clienti sui conti fiduciari possono essere pignorate? In linea generale, il pignoramento riguarda le somme di cui il debitore è titolare; se il conto è intestato al fiduciario ma contiene somme di terzi, si può eccepire la natura fiduciaria dimostrando che le somme non sono del debitore. Tuttavia, è consigliabile tenere conti separati per evitare contestazioni.
- La prescrizione vale anche per i contributi INPS? Sì, i contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni . Tuttavia, la prescrizione è interrotta da notifiche regolari di avvisi o cartelle.
- È possibile impugnare l’intimazione di pagamento per contestare la prescrizione? Assolutamente sì: l’ordinanza della Cassazione n. 28706/2025 ha stabilito che la prescrizione deve essere eccepita nella fase successiva alla notifica dell’intimazione . Se non si impugna, si perde il diritto.
- Cosa succede ai debiti dopo cinque anni di inattività da parte della riscossione? Il D.Lgs. 110/2024 prevede il discarico automatico dal carico della riscossione, ma il debito non si estingue. Sarà comunque possibile agire su altri beni del debitore; per ottenere l’estinzione occorre far valere la prescrizione.
- Quali debiti sono esclusi dalla rottamazione quinquies? Sono esclusi i debiti per risorse proprie dell’UE, l’IVA all’importazione, i recuperi di aiuti di Stato, le pene pecuniarie della Corte dei conti e i carichi affidati a partire dal 1° gennaio 2024 .
- Posso chiedere la rateazione dopo aver aderito alla rottamazione? No, la rottamazione prevede un piano di rate già definito (54 rate bimestrali). Se non si riesce a pagare, l’unica soluzione è la decadenza. È opportuno valutare se l’importo è sostenibile prima di aderire.
- La compensazione forzosa riguarda anche i crediti per spese legali? Sì, la modifica dell’art. 48 bis comprende tutte le somme dovute dalla PA, compresi i compensi per gratuito patrocinio . Ciò significa che la PA verificherà l’estratto di ruolo e verserà direttamente al fisco l’importo corrispondente al debito.
- Cosa succede se la società fiduciaria si scioglie? I soci sono responsabili dei debiti? La Cassazione ha stabilito che, in caso di estinzione della società, il fisco deve emettere un nuovo avviso di accertamento nei confronti dei soci e provare l’arricchimento ai sensi dell’art. 36 DPR 602/1973 . Senza questo avviso, la cartella è nulla.
- La moratoria nel piano del consumatore può essere superiore a un anno? Sì, nel Codice della crisi la moratoria può arrivare a due anni . Nel caso della legge 3/2012, invece, la moratoria era di un anno .
- È possibile sospendere il pignoramento in attesa dell’esito di un ricorso? Il giudice può concedere la sospensione su richiesta del debitore, specialmente se sussistono gravi motivi e se il ricorso appare fondato. Anche la presentazione della domanda di rottamazione quinquies sospende le procedure esecutive per i carichi interessati .
- Cosa sono le sopravvenienze attive nelle procedure di crisi e qual è il trattamento fiscale? Le sopravvenienze attive sono i guadagni derivanti dalla riduzione dei debiti. Il D.Lgs. 186/2025 ha chiarito che tali proventi non concorrono a formare il reddito d’impresa nelle procedure di concordato e ristrutturazione .
- Come funziona la liquidazione controllata per un professionista? Se il professionista non può accedere al piano del consumatore per debiti misti , può richiedere la liquidazione controllata: un giudice nomina un liquidatore che vende i beni; al termine si ottiene l’esdebitazione dei debiti residui. Questa procedura può durare diversi anni e richiede trasparenza totale.
- In quali casi l’estratto di ruolo può essere impugnato? Oltre ai casi già citati (pregiudizio immediato), l’estratto è impugnabile se costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza di un debito non preceduto da cartella o avviso. La Cassazione richiede comunque la prova dell’inesistenza di notifiche precedenti .
Simulazioni pratiche e numeriche
Simulazione 1 – Ristrutturazione debiti del consumatore con moratoria
Situazione: Marco, consulente finanziario, ha accumulato debiti IRPEF e IVA per 200 000 €, contributi INPS per 60 000 € e un mutuo personale per 80 000 €. Non è soggetto a procedure concorsuali e desidera mantenere l’attività professionale. Reddito annuale medio: 50 000 €. Patrimonio: un appartamento per 300 000 €, un’auto del valore di 10 000 €, conti correnti per 20 000 €.
Procedura: Marco si rivolge a un OCC e propone un piano del consumatore ai sensi dell’art. 67 CCII. Predispone un piano quinquennale che prevede:
- Cessione del 20 % del reddito netto annuale (10 000 €) ai creditori per cinque anni (totale 50 000 €).
- Cessione dell’auto (valore stimato 10 000 €) con versamento ai creditori.
- Moratoria di due anni per i creditori privilegiati (Agenzia Entrate e INPS), che saranno soddisfatti a partire dal terzo anno .
- Falcdia del 70 % dei debiti chirografari (mutuo personale); il resto verrà soddisfatto con la cessione del reddito.
Risultato: Se i creditori votano favorevolmente e il giudice omologa, Marco ottiene la sospensione delle azioni esecutive e paga complessivamente 60 000 € in cinque anni (10 000 € annui + 10 000 € derivanti dalla vendita dell’auto). Dopo cinque anni, il residuo debito viene cancellato. Grazie alla moratoria, Marco può riprendere i pagamenti dei debiti prioritari dal terzo anno, quando il reddito è più stabile.
Simulazione 2 – Pignoramento esattoriale su conto corrente
Scenario: Sara, responsabile di un trust, riceve un ordine di pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis per un debito IRPEF di 30 000 €. Il suo conto corrente personale contiene 12 000 € e riceve stipendi mensili di 4 000 €. Il pignoramento viene notificato il 1° marzo 2026.
Sviluppo: La banca deve bloccare l’intero saldo e trattenere anche gli accrediti fino alla concorrenza del debito entro il 30 aprile 2026 (60 giorni). Pertanto, il 12 marzo e il 12 aprile, quando entrano gli stipendi, la banca trattiene gli importi e li gira all’Agente. Sara non può operare sul conto per due mesi. Può tuttavia presentare opposizione se ritiene il debito prescritto o se l’importo pignorato è eccessivo; può anche chiedere la conversione offrendo una fideiussione. Se intende continuare la professione, è consigliabile aprire un altro conto per la gestione dei fondi fiduciari.
Simulazione 3 – Compensazione forzosa di crediti professionali
Situazione: Luigi, avvocato e gestore fiduciario, riceve dalla pubblica amministrazione un pagamento di 8 000 € per una consulenza. Tuttavia, risulta un debito iscritto a ruolo di 2 500 € per contributi previdenziali. Dal 15 giugno 2026, la PA procede automaticamente alla compensazione ai sensi dell’art. 48 bis modificato .
Esito: Senza pignoramento, la PA versa direttamente 2 500 € all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e paga a Luigi la differenza (5 500 €). Luigi riceve anche la comunicazione della compensazione. Se ritiene che il debito sia prescritto, può impugnarlo, ma la compensazione è già stata eseguita. In futuro, Luigi dovrà monitorare la propria posizione e valutare la rottamazione o la rateazione per evitare simili compensazioni.
Conclusione
Gli operatori dei servizi fiduciari, pur dedicandosi alla tutela patrimoniale dei loro clienti, non sono immuni dalle insidie del sovraindebitamento e delle azioni esecutive del fisco e delle banche. La complessità della normativa tributaria e delle procedure esecutive impone di conoscere in profondità i propri diritti e doveri. Come abbiamo visto, le leggi vigenti offrono una pluralità di strumenti per difendersi e ristrutturare i debiti: dalla verifica della prescrizione alle opposizioni per vizi di notifica, passando per le rottamazioni, le rateazioni e le procedure di composizione della crisi.
È fondamentale agire tempestivamente: contestare l’intimazione di pagamento entro i 60 giorni, aderire alle definizioni agevolate nei termini previsti, richiedere la sospensione prima che il pignoramento blocchi i conti. Anche nei casi più complessi, come i pignoramenti su conti fiduciari o la compensazione forzosa dei crediti professionali, la legge prevede soluzioni: conversione del pignoramento, esdebitazione, concordati, piani del consumatore e concordati minori.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono in grado di supportare l’operatore dei servizi fiduciari in ogni fase di questa complessa materia. Grazie alla competenza in diritto bancario, tributario e fallimentare, lo studio offre assistenza nella valutazione degli atti, nella predisposizione di ricorsi, nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e con le banche, nonché nell’elaborazione di piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali. L’Avv. Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento, coordina un team capace di intervenire tempestivamente e con professionalità su tutto il territorio nazionale.
Agire per tempo, con la guida di esperti, permette non solo di fermare pignoramenti, ipoteche e blocchi dei conti, ma anche di ristrutturare il debito e ripartire. La normativa evolverà ulteriormente nei prossimi anni (con la sostituzione dell’art. 72 bis nel 2027 e l’applicazione delle nuove disposizioni del Codice della crisi); monitorare gli aggiornamenti è indispensabile per difendersi al meglio.
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