Comunicazione di rateizzazione o diniego rateizzazione Agenzia delle Entrate 2026: Come Difendersi

Introduzione

La rateizzazione dei debiti fiscali è divenuta, soprattutto negli ultimi anni, uno degli strumenti più importanti per gestire le esposizioni con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Quando l’ente di riscossione invia una comunicazione di rateizzazione in risposta ad una richiesta di dilazione, o quando notifica un diniego della rateizzazione – cioè il rifiuto di concedere il beneficio – il contribuente si trova di fronte a scadenze e conseguenze rilevanti. Nel 2026 il quadro normativo è stato profondamente modificato: il D.Lgs. 110/2024 ha riscritto l’art. 19 del D.P.R. 602/1973, aumentando il numero massimo di rate e introducendo criteri differenziati a seconda dell’anno di richiesta; la Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto la “rottamazione quinquies” che consente di estinguere numerosi debiti senza interessi e sanzioni; la giurisprudenza, infine, ha precisato i limiti della rateizzazione e quando il diniego è impugnabile.

Questo articolo, aggiornato a gennaio 2026, fornisce una guida pratica per chi riceve una comunicazione di rateizzazione o un diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e vuole difendersi efficacemente. Analizzeremo le principali norme e sentenze, illustreremo le procedure passo per passo, suggeriremo le strategie difensive e presenteremo alternative come la rottamazione e gli strumenti di sovraindebitamento. Il punto di vista è quello del debitore‑contribuente, con l’obiettivo di mostrare i mezzi per tutelare i propri diritti.

Perché è importante agire subito

Ricevere un diniego o una revoca della rateizzazione comporta conseguenze immediate: l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può iscrivere ipoteche, avviare pignoramenti o fermi amministrativi, e applicare interessi e sanzioni. Per questo è essenziale:

  • conoscere i termini entro i quali impugnare il diniego o chiedere la riammissione;
  • comprendere i criteri di accoglimento e le nuove regole del 2025–2029 introdotte dal D.Lgs. 110/2024, che prevedono fino a 120 rate se la temporanea difficoltà è documentata ;
  • evitare gli errori più frequenti, come non rispettare le scadenze o chiedere la rateizzazione di debiti non definibili.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati nel diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale. È:

  • Cassazionista, abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie alle competenze maturate in oltre vent’anni di attività, l’Avv. Monardo e il suo team offrono assistenza personalizzata in ogni fase: analisi degli atti, predisposizione di ricorsi al giudice tributario, sospensioni, trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali. Il nostro obiettivo è tutelare il contribuente e fermare rapidamente le azioni esecutive, salvando patrimoni e attività imprenditoriali.

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Contesto normativo: art. 19 DPR 602/1973 e le modifiche del D.Lgs. 110/2024

Evoluzione della rateizzazione

L’art. 19 DPR 602/1973 disciplina la possibilità di pagare in forma rateale le somme iscritte a ruolo. Prima delle modifiche del D.Lgs. 110/2024, la normativa prevedeva 72 rate mensili, estendibili a 120 solo in caso di grave e comprovata situazione di difficoltà. Dal 1° gennaio 2025, il decreto ha riscritto la disposizione e ha introdotto regole graduata per anno:

  • Richiesta semplice (senza necessità di documentare la difficoltà): si possono ottenere fino a 84 rate mensili per le domande presentate nel 2025–2026, 96 rate per le domande del 2027–2028 e 108 rate per quelle dal 2029 .
  • Richiesta motivata con documentazione: se il contribuente dimostra una “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” (es. via ISEE per persone fisiche o rapporto tra attività e passività per imprese), può ottenere:
  • da 85 a 120 rate per richieste nel 2025–2026;
  • da 97 a 120 rate per richieste nel 2027–2028;
  • da 109 a 120 rate per richieste dal 2029 .

Per importi superiori a 120.000 € la rateizzazione documentata può sempre arrivare a 120 rate. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione valuta l’istanza sulla base di parametri predeterminati (indicatori di liquidità e reddito) ed emette una comunicazione di accoglimento oppure un diniego.

Effetti della domanda

La presentazione della domanda sospende i termini di prescrizione e decadenza e inibisce l’avvio di procedure cautelari ed esecutive: l’agente non può iscrivere ipoteche o fermare beni e non può procedere ad esecuzione fino a quando la richiesta non è respinta o non si verifica la decadenza .

Decadenza della rateizzazione

Il nuovo art. 19 prevede che il piano decada se il contribuente omette il pagamento di otto rate anche non consecutive. In tal caso, l’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile e non è più possibile rateizzare gli stessi carichi . La norma specifica che la decadenza riguardante una serie di carichi non impedisce al contribuente di richiedere la rateizzazione per altri carichi inseriti in ruoli diversi .

Ulteriori novità

Il decreto prevede anche la possibilità di variare l’importo delle rate in base al reddito del contribuente (rate crescenti), la proroga una sola volta in caso di peggioramento delle condizioni economiche e la riduzione delle garanzie per gli importi inferiori a 60.000 €.

Rottamazione quinquies e definizione agevolata (Legge 199/2025)

La Legge 199/2025, art. 1 commi 82–101, ha introdotto la rottamazione quinquies, una definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023. Le principali caratteristiche:

  • Ambito oggettivo: possono rientrare cartelle relative a tributi erariali, contributi previdenziali e altri debiti, affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 .
  • Benefici: è possibile estinguere il debito pagando soltanto le imposte e il capitale; vengono abbonate sanzioni, interessi di mora e aggio .
  • Modalità di pagamento: il debitore può optare per il versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o per un piano fino a 54 rate bimestrali (9 anni). Le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026; poi si pagherà il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno .
  • Interessi: dal 1° agosto 2026 si applica un tasso del 3% annuo sulle somme dilazionate .
  • Decadenza: la definizione agevolata si perde se il contribuente non versa l’unica rata o due rate consecutive; in tal caso tornano dovuti sanzioni e interessi originari .
  • Effetti sospensivi: dopo la presentazione dell’istanza e fino al pagamento della prima rata, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e non possono essere attivate nuove procedure cautelari o esecutive .

La rottamazione quinquies è un’opportunità preziosa soprattutto per chi non ha ottenuto o ha perso la rateizzazione ordinaria. Tuttavia, l’adesione comporta il riconoscimento del debito: le pretese fiscali non potranno più essere contestate in seguito. Di conseguenza, è consigliabile farsi assistere da un professionista per valutare se la definizione agevolata sia conveniente o se sia preferibile impugnare le cartelle per vizi di notifica o decadenza.

Giurisprudenza recentissima (Cassazione e giudici tributari)

Limiti all’impugnazione del diniego di rateizzazione

Una delle sentenze più rilevanti è l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 32085/2024, che ha stabilito che il diniego della rateizzazione non può essere utilizzato per riaprire la discussione sul merito degli atti impositivi sottostanti: l’atto è impugnabile solo per i suoi vizi propri, come difetto di motivazione o violazione delle norme procedurali . Questo principio conferma che l’istanza di rateizzazione non sospende né annulla automaticamente la pretesa tributaria, ma rappresenta una mera modalità di pagamento. Pertanto, eventuali contestazioni sulle cartelle originarie devono essere sollevate con ricorsi separati nei termini previsti.

Necessità di motivazione e rispetto del “Statuto del contribuente”

Più sentenze hanno annullato il diniego o la revoca della rateizzazione per difetto di motivazione. La CTR Puglia (sentenza n. 1918/2025) ha ritenuto illegittimo il diniego di riattivazione di un precedente piano perché privo dell’indicazione dell’ufficio competente, del responsabile del procedimento e dei rimedi esperibili; secondo il giudice, tale atto rientra tra i “dinieghi di agevolazioni” di cui all’art. 19, co. 1, lett. h), del D.Lgs. 546/1992 ed è impugnabile davanti al giudice tributario . La decisione richiama l’art. 7 dello Statuto del contribuente, che impone alle amministrazioni di motivare gli atti indicando fatti, ragioni giuridiche e riferimenti normativi . In assenza di tali elementi, il provvedimento è nullo .

Analogo orientamento è stato espresso da varie Commissioni di giustizia tributaria: la Corte di giustizia tributaria del Lazio ha annullato una revoca per omesso pagamento ritenendo che la decadenza possa essere dichiarata solo dopo l’omissione di otto rate e che la valutazione deve rispettare i principi di proporzionalità e buona fede previsti dallo Statuto del contribuente .

Distinzione tra ritardo e omissione

La giurisprudenza ha distinto la decadenza per omissione di rate da quella per semplice ritardo. La Corte di giustizia tributaria di Napoli (sentenza n. 8878/2025) ha stabilito che la decadenza si verifica solo in caso di otto rate omesse, mentre un ritardo nel pagamento non comporta revoca se la rata è comunque versata prima della comunicazione della decadenza . Questo principio è stato già affermato dalla Cassazione nel 2016 (sent. 25213/2016) e confermato dal nuovo art. 19, co. 3, che distingue tra tardivo pagamento (consentito con interessi di mora) e omesso pagamento .

Impossibilità di iscrivere ipoteche e fermi durante la richiesta

L’ordinanza della Cassazione n. 17031/2024 ha ribadito che, ai sensi dell’art. 19, co. 1‑quater, l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca o fermo finché la richiesta di rateizzazione non è rigettata o non si verifica la decadenza . L’inosservanza di questo divieto costituisce abuso e permette al contribuente di chiedere l’annullamento delle misure cautelari.

La decadenza per cause di forza maggiore

In alcune pronunce i giudici hanno applicato i principi di ragionevolezza per evitare la decadenza in presenza di eventi di forza maggiore. Un caso del 2025 (Corte di giustizia tributaria del Lazio) ha escluso la decadenza quando il contribuente, in coma per Covid‑19, aveva omesso alcune rate; il giudice ha ritenuto sproporzionato applicare il meccanismo automatico delle otto rate omesse in assenza di colpa, richiamando i principi dello Statuto del contribuente e della legittima aspettativa .

Effetto della domanda di rateizzazione sulla prescrizione

Un’altra questione affrontata dalla Cassazione (ord. 27504/2024) è l’effetto interruttivo della prescrizione. La richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione, sanando eventuali vizi di notifica della cartella . Perciò, prima di presentare l’istanza è necessario valutare se la cartella sia prescritta; in caso positivo, conviene eccepire la prescrizione in giudizio piuttosto che richiedere la rateizzazione.

Cassazione 398/2026: chiarezza dell’atto interruttivo

Nel gennaio 2026 la Cassazione (ord. n. 398/2026) ha affermato che l’atto notificato dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, per interrompere la prescrizione, deve indicare chiaramente l’oggetto della richiesta di pagamento. Se la comunicazione è generica e non identifica il debito, non può interrompere la prescrizione . Questa pronuncia suggerisce ai contribuenti di esaminare attentamente le comunicazioni ricevute: se le richieste sono vaghe, si può eccepire l’intervenuta prescrizione invece di chiedere la rateizzazione.

Procedura passo‑passo dopo la notifica di una comunicazione o di un diniego

La comunicazione di rateizzazione (accoglimento) e il diniego rappresentano due esiti possibili dell’istanza presentata all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Vediamo come comportarsi in entrambi i casi.

1. Ricezione della comunicazione di rateizzazione

Controllare la correttezza: la comunicazione deve indicare l’importo dovuto, la durata e la data di scadenza della prima rata. Verificate che le somme corrispondano ai carichi iscritti e che il numero di rate sia quello previsto.

Pagare la prima rata: la rateizzazione si perfeziona solo con il pagamento tempestivo della prima rata. Un ritardo eccessivo può comportare la revoca; tuttavia, i giudici distinguono tra ritardo e omissione, quindi un versamento effettuato prima della notifica della decadenza evita la revoca .

Monitorare i pagamenti: per non incorrere nella decadenza, occorre evitare l’omissione di otto rate. Se la propria situazione finanziaria peggiora, è possibile chiedere una proroga unica per ottenere più rate o ricalcolare l’importo (rate crescenti) .

2. Ricezione del diniego della rateizzazione

Leggere attentamente la motivazione: il diniego deve contenere l’indicazione dei motivi, del responsabile del procedimento, delle normative applicate e delle modalità di impugnazione . Spesso l’Agenzia nega la rateizzazione per carenza di requisiti (ad esempio, superamento del limite di 120.000 € senza documentazione; presenza di otto rate omesse in precedenti piani; mancanza di temporanea difficoltà ecc.). Se la motivazione è assente o generica, l’atto è illegittimo .

Ricorso al giudice tributario: entro 60 giorni dal ricevimento del diniego si può presentare ricorso alla Commissione tributaria (ora Corte di giustizia tributaria) ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992. La giurisprudenza ha chiarito che il diniego costituisce un diniego di agevolazione e rientra tra gli atti impugnabili . Nel ricorso è possibile far valere l’illogicità o la sproporzione del diniego e chiedere l’annullamento.

Chiedere la sospensione dell’esecuzione: contestualmente al ricorso, si può richiedere la sospensione delle misure esecutive (es. pignoramenti) se si dimostra un pregiudizio grave e irreparabile. La Corte può sospendere le procedure fino alla decisione di merito.

Istanza di autotutela: oltre al ricorso, è consigliabile inviare all’Agenzia una richiesta di riesame in autotutela, soprattutto se la motivazione è viziata o se vi sono stati eventi eccezionali (malattia, calamità) che giustificano la difficoltà di pagamento. L’amministrazione, tuttavia, non è obbligata ad accogliere l’istanza.

3. Revoca della rateizzazione per ritardo o omissione

Quando l’Agenzia dichiara la decadenza dal piano, occorre verificare:

  1. Quante rate sono state omesse: la decadenza scatta solo con otto rate omesse, non semplicemente pagate in ritardo .
  2. Se sussistono cause di forza maggiore: malattia grave, calamità naturali e cause imprevedibili possono escludere la decadenza in virtù dei principi di proporzionalità e buona fede .
  3. La corretta motivazione: la revoca deve contenere i motivi specifici e non può limitarsi ad affermare genericamente che “le rate sono state pagate in ritardo”; in caso contrario può essere impugnata per violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente.
  4. Nuova rateizzazione per altri carichi: la decadenza su una serie di carichi non preclude la possibilità di chiedere un nuovo piano per altri ruoli .

4. Strategie quando non conviene rateizzare

In alcuni casi è preferibile non presentare la domanda di rateizzazione. Ad esempio:

  • se la cartella è prescritta perché sono trascorsi i termini senza validi atti interruttivi, la rateizzazione costituirebbe riconoscimento del debito e sanerebbe i vizi ;
  • se la pretesa è fondata su un atto viziato (ad es. errata notifica), è più opportuno impugnare direttamente la cartella;
  • se il diniego è inevitabile (es. superamento dei 120.000 € senza documentazione), conviene valutare la rottamazione quinquies o gli strumenti del sovraindebitamento.

Difese e strategie legali

Impugnazione giudiziale del diniego e della revoca

  1. Motivi di ricorso: difetto di motivazione, violazione dell’art. 7 L. 212/2000, violazione delle istruzioni interne dell’Agenzia (circolari), errata valutazione della situazione economica, applicazione retroattiva di norme più severe, sussistenza di forza maggiore.
  2. Prova della temporanea difficoltà: è fondamentale documentare con precisione la propria situazione economica (ISEE, bilanci, fatture). L’Agenzia utilizza parametri rigidi: un ISEE inferiore a 36.000 € o un rapporto tra attività e passività < 1,5 per le imprese. Fornire documenti dettagliati aumenta le probabilità di accoglimento.
  3. Principi di ragionevolezza e proporzionalità: nei ricorsi è utile richiamare le pronunce che applicano tali principi per evitare la decadenza automatica quando gli inadempimenti sono lievi o giustificati da cause eccezionali .

Sospensione e opposizione alle misure cautelari

Se, nonostante la richiesta pendente, l’Agenzia iscrive ipoteche o ferma i veicoli, è possibile impugnare l’atto chiedendo l’annullamento poiché l’art. 19 DPR 602/73 prevede il divieto di tali iscrizioni fino al rigetto o alla decadenza .

Rottamazione quinquies come alternativa

La definizione agevolata del 2026 è spesso più conveniente della rateizzazione, in quanto consente di eliminare sanzioni e interessi. Tuttavia:

  • l’adesione comporta la rinuncia a contestare il merito del debito;
  • è necessario rispettare rigorosamente i termini: presentazione dell’istanza entro il 30 aprile 2026 e pagamento della prima (o unica) rata entro il 31 luglio 2026 ;
  • la decadenza scatta con l’omissione di due rate .

Strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

Per debiti di entità significativa o per soggetti insolventi, gli strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) possono rappresentare una soluzione efficace:

  • Piano del consumatore (art. 67 CCII): destinato a consumatori sovraindebitati; consente di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti omologato dal tribunale, con falcidia e dilazioni anche verso l’Agenzia delle Entrate.
  • Concordato minore (art. 74 CCII): per imprenditori minori, professionisti e start‑up; permette di offrire ai creditori un piano con soddisfacimento non integrale e dilazionato.
  • Accordi di ristrutturazione del debito (artt. 57–61 CCII) e transazione fiscale (art. 63 CCII): consentono di negoziare con i creditori un accordo omologato, con riduzione di debiti fiscali e previdenziali.
  • Liquidazione controllata (art. 268 CCII) e esdebitazione del debitore incapiente (art. 278 CCII): quando la situazione è irrimediabile, si può procedere alla liquidazione di tutti i beni con cancellazione dei debiti residui .

L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi iscritto al Ministero, può assistere il debitore in tutte le fasi della procedura di sovraindebitamento, predisponendo piani sostenibili e difendendo il cliente dinanzi al tribunale.

Strategie negoziali e giudiziali

  • Rate crescenti e rinegoziazione del piano: se la situazione economica migliora, si può proporre un piano con rate inizialmente ridotte e crescenti nel tempo. Ciò può convincere l’Agenzia a concedere più rate.
  • Opposizione agli atti esecutivi: se l’Agenzia procede con pignoramenti, si può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. (quando si contesta il diritto della riscossione) o art. 617 c.p.c. (vizi formali dell’atto). È utile impugnare contestualmente il diniego di rateizzazione.
  • Patrocinio dinanzi alla Cassazione: l’Avv. Monardo, cassazionista, può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze delle Corti di giustizia tributaria quando siano stati violati principi di diritto o norme costituzionali.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Durata della rateizzazione (art. 19 DPR 602/73)

Tipo di richiestaAnni della domandaNumero di rate consentiteNote
Semplice (senza documentazione)2025–2026Fino a 84 rate mensiliNecessaria dichiarazione di temporanea difficoltà senza documenti
2027–2028Fino a 96 rate mensili
Dal 2029Fino a 108 rate mensili
Motivata con documentazione2025–202685–120 rateOccorre dimostrare la temporanea difficoltà tramite ISEE o indicatori di liquidità
2027–202897–120 rate
Dal 2029109–120 rate
Importi > 120.000 €Qualsiasi annoFino a 120 rateSempre necessaria documentazione; possibili garanzie (fideiussione)

Tabella 2 – Scadenze e condizioni della rottamazione quinquies

ElementoContenuto
Carichi definibiliDebiti affidati alla riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2023, incluse imposte erariali, contributi previdenziali e multe
BeneficiCancellazione di sanzioni, interessi di mora e aggio; pagamento del solo capitale e interesse ridotto
Modalità di pagamentoUnica soluzione entro 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali in 9 anni
Tasso di interesse3% annuo sulle rate a partire dal 1° agosto 2026
DecadenzaOmissione del pagamento unico o di due rate consecutive comporta perdita dei benefici
Sospensione delle azioni esecutiveDalla presentazione della domanda fino alla prima rata non possono essere attivati fermi, ipoteche o esecuzioni
Termine per presentare domanda30 aprile 2026

Errori comuni e consigli pratici

  1. Pensare che la rateizzazione sani i vizi della cartella: la rateizzazione è solo una modalità di pagamento; se la cartella presenta vizi, occorre impugnarla nei termini. Chiedere la rateizzazione può costituire riconoscimento del debito e interrompere la prescrizione .
  2. Dimenticare le scadenze: il mancato versamento di otto rate (o due rate per la rottamazione) porta alla decadenza automatica. È consigliabile impostare promemoria e accantonare tempestivamente le somme dovute.
  3. Non allegare la documentazione necessaria: per ottenere oltre 84 rate è indispensabile presentare documenti che attestino la situazione di difficoltà economica. L’assenza di questi documenti porta al diniego.
  4. Ignorare la motivazione del diniego: molti contribuenti non leggono attentamente il provvedimento e non presentano ricorso. In realtà, se il diniego è immotivato o erroneo, può essere annullato.
  5. Trascurare le alternative: in presenza di debiti elevati o situazioni d’insolvenza, i piani di sovraindebitamento e la rottamazione possono essere più efficaci della rateizzazione.

Domande e risposte (FAQ)

  1. Cos’è la rateizzazione delle cartelle esattoriali?

È la possibilità di pagare il debito iscritto a ruolo mediante un piano di rate mensili concesso dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione ai sensi dell’art. 19 DPR 602/73. Dal 2025 le rate possono arrivare fino a 120 a seconda dell’anno di richiesta e della documentazione presentata .

  1. Quanti anni dura la rateizzazione nel 2026?

Per le richieste presentate nel 2026, le rate sono al massimo 84 se si presenta una richiesta semplice; se si documenta la difficoltà economica, il piano può arrivare a 120 rate (10 anni). Per importi superiori a 120.000 € la durata può essere sempre di 120 rate .

  1. Cosa succede se l’Agenzia nega la rateizzazione?

Il diniego può essere impugnato entro 60 giorni davanti alla Corte di giustizia tributaria. Il ricorso può contestare l’assenza di motivazione, l’errata applicazione dei parametri o la violazione delle norme procedurali .

  1. Quante rate devono essere omesse per perdere la rateizzazione?

Il nuovo art. 19 prevede la decadenza dopo l’omissione di otto rate anche non consecutive . Nei piani definiti con la rottamazione quinquies la decadenza scatta con due rate omesse .

  1. Un ritardo di qualche giorno comporta la revoca?

In linea generale, il ritardo nel pagamento di una rata non comporta la decadenza se la rata è comunque versata prima della comunicazione di revoca. La giurisprudenza distingue tra ritardo e omissione .

  1. Posso rateizzare un debito dopo essere decaduto da un precedente piano?

Non è possibile rateizzare gli stessi carichi per i quali si è decaduti; tuttavia, è possibile presentare una nuova richiesta per diversi carichi presenti in ruoli successivi .

  1. Cosa conviene fare se la cartella è prescritta?

In caso di prescrizione, la rateizzazione sarebbe controproducente perché riconosce il debito e interrompe la prescrizione. È preferibile sollevare l’eccezione di prescrizione davanti al giudice .

  1. Qual è la differenza tra rateizzazione e rottamazione quinquies?

La rateizzazione consente di pagare tutte le somme (imposta, sanzioni, interessi) in più rate; la rottamazione quinquies elimina sanzioni e interessi ma impone il pagamento del solo capitale entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali . Inoltre, per la rottamazione la decadenza scatta con due rate omesse .

  1. Posso aderire alla rottamazione se sono decaduto da un’altra definizione?

Sì, la legge consente anche ai decaduti dalle precedenti rottamazioni di aderire alla quinquies, ma non possono essere inseriti i debiti che sono stati integralmente pagati nella rottamazione‑quater .

  1. Come si calcolano le rate crescenti?

Le rate crescenti sono modulate in base alla capacità reddituale: le prime rate sono più basse e aumentano progressivamente. L’Agenzia valuta la proposta del contribuente e può approvarla se la previsione di reddito è documentata. Questo strumento evita la decadenza iniziale e consente di allineare i versamenti alle entrate.

  1. Cosa succede se l’Agenzia iscrive ipoteca mentre la richiesta è in esame?

È un comportamento illegittimo: l’art. 19, co. 1‑quater, vieta l’iscrizione di ipoteche e fermi durante la fase di esame della richiesta . È possibile impugnare l’iscrizione e chiedere la cancellazione.

  1. È possibile ottenere ulteriori dilazioni oltre il piano concesso?

Una volta concesso un piano, si può chiedere la proroga solo una volta, se la propria situazione economica peggiora (es. perdita del lavoro). Tuttavia, l’Agenzia deve valutare la richiesta sulla base di documenti recenti e può concedere l’allungamento fino a 120 rate .

  1. Come influisce la rateizzazione sulla possibilità di richiedere il bonus prima casa?

La rateizzazione in sé non preclude l’accesso alle agevolazioni fiscali, ma eventuali ipoteche o pignoramenti possono impedire la stipula di mutui. È consigliabile regolarizzare la posizione prima di richiedere agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

  1. Che differenza c’è tra “carichi” e “ruoli”?

I carichi sono singoli importi iscritti a ruolo (imposte, sanzioni ecc.). I ruoli sono l’insieme dei carichi affidati in un determinato periodo. La decadenza dalla rateizzazione riguarda i carichi indicati nella comunicazione; si può richiedere un nuovo piano per carichi diversi inseriti in un altro ruolo .

  1. È consigliabile farsi assistere da un avvocato per la rateizzazione?

Sì. La procedura è complessa: occorre valutare la prescrizione, verificare la correttezza dell’atto, presentare ricorsi e gestire i rapporti con l’Agenzia. L’assistenza di un avvocato esperto e di un commercialista può fare la differenza tra il successo e la perdita del beneficio.

  1. Posso includere anche le multe stradali nella rateizzazione?

Sì, le sanzioni amministrative come le multe stradali possono essere rateizzate secondo l’art. 19 DPR 602/73. Tuttavia, la rottamazione quinquies non consente di condonare completamente le sanzioni per le multe, ma solo gli interessi di mora.

  1. Cosa posso fare se ho già pagato gran parte delle rate e mi resta un residuo?

Si può chiedere una estinzione anticipata del piano pagando il residuo in un’unica soluzione, risparmiando sugli interessi di mora. È possibile anche proporre una transazione fiscale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione.

  1. Quali documenti devo allegare alla richiesta di rateizzazione?

Per la richiesta semplice bastano un’autocertificazione di temporanea difficoltà e il prospetto dei carichi. Per la richiesta documentata occorrono: ISEE, bilanci, dichiarazioni fiscali, stato patrimoniale, indice di liquidità e ogni documento che attesti il calo del fatturato o le emergenze sanitarie.

  1. Posso chiedere la rateizzazione se ho un contenzioso fiscale in corso?

In caso di contenzioso, il debito non è ancora iscritto a ruolo; quindi la rateizzazione può essere chiesta solo dopo la definizione e l’iscrizione. In alternativa, si può accedere alla transazione fiscale nell’ambito di accordi di ristrutturazione.

  1. Cosa fa l’Avv. Monardo per difendermi?

L’Avv. Monardo e il suo team analizzano le cartelle e i provvedimenti, verificano vizi di notifica e prescrizione, predispongono la richiesta di rateizzazione con la documentazione necessaria, presentano ricorso contro il diniego o la revoca, intervengono per sospendere pignoramenti e ipoteche e valutano la convenienza della rottamazione o degli strumenti di sovraindebitamento. Essendo cassazionista e gestore della crisi, può rappresentarvi in ogni grado di giudizio e nei procedimenti di composizione della crisi.

Simulazioni pratiche

Simulazione 1 – Diniego per superamento del limite di 120.000 €

Il sig. Rossi ha debiti per 150.000 € derivanti da cartelle del 2020. Nel 2026 presenta un’istanza di rateizzazione semplice chiedendo 96 rate. L’Agenzia rigetta la richiesta perché l’importo supera il limite di 120.000 €. Che fare?

  • Soluzione: il diniego è legittimo in quanto per importi superiori a 120.000 € è necessaria la documentazione della temporanea difficoltà. Rossi può presentare una nuova domanda allegando ISEE e bilanci per dimostrare la propria incapacità finanziaria; in alternativa può valutare la rottamazione quinquies entro il 30 aprile 2026, pagando il capitale in 54 rate (9 anni) con interessi del 3%.

Simulazione 2 – Decadenza per otto rate omesse

La sig.ra Bianchi ha ottenuto nel 2025 un piano di 84 rate. Nel 2026, a causa di problemi di salute, omette di pagare nove rate non consecutive. L’Agenzia dichiara la decadenza. Bianchi può opporsi?

  • Soluzione: la legge prevede la decadenza dopo otto rate omesse . Tuttavia, se la contribuente documenta la causa di forza maggiore (ad esempio, ricovero ospedaliero prolungato) può chiedere al giudice tributario di annullare la decadenza applicando i principi di ragionevolezza e buona fede . Nel frattempo può aderire alla rottamazione quinquies per definire i carichi residui.

Simulazione 3 – Diniego immotivato

L’impresa XYZ presenta nel 2026 una richiesta di 120 rate documentata con bilanci. L’Agenzia nega senza spiegare i motivi. L’azienda riceve solo una comunicazione con l’indicazione “situazione economica non conforme”.

  • Soluzione: il diniego è impugnabile per carenza di motivazione. Secondo l’art. 7 dello Statuto del contribuente e la giurisprudenza, l’atto deve indicare i fatti e le ragioni giuridiche . L’azienda può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni e chiedere l’annullamento del diniego. Può inoltre presentare istanza di autotutela e rinnovare la domanda.

Conclusione

La gestione dei debiti fiscali tramite rateizzazione o diniego è materia complessa, in continua evoluzione e ricca di insidie. Il D.Lgs. 110/2024 ha ampliato notevolmente le possibilità di dilazione, prevedendo piani fino a 120 rate con criteri differenziati in base all’anno di richiesta . Parallelamente, la rottamazione quinquies introdotta dalla Legge 199/2025 offre un’occasione unica per estinguere i debiti eliminando sanzioni e interessi . Tuttavia, occorre fare attenzione: il riconoscimento del debito interrompe la prescrizione ; la decadenza scatta con otto rate omesse ; la giurisprudenza richiede motivazioni puntuali e rispetta i principi di proporzionalità .

Agire tempestivamente e con cognizione di causa è fondamentale: impugnare un diniego immotivato, documentare la propria situazione, valutare la prescrizione e scegliere tra rateizzazione e rottamazione sono decisioni che non possono essere improvvisate. L’assistenza di un professionista consente di individuare la strategia più adatta, evitare errori procedurali e, se necessario, accedere agli strumenti di sovraindebitamento previsti dal Codice della crisi .

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