Introduzione
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate prevede di inviare milioni di comunicazioni di compliance (o comunicazioni di anomalie fiscali) per segnalare irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni dei contribuenti. Secondo il piano triennale concordato con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’anno in corso saranno spedite circa 2,4 milioni di lettere di compliance con l’obiettivo di recuperare 14,5 miliardi di euro . Le comunicazioni vengono inviate mediante PEC o nel cassetto fiscale e rappresentano un avviso preventivo; non sono un atto impositivo, ma un invito al contribuente a verificare eventuali errori e a correggerli spontaneamente.
Perché è così importante? Ignorare una comunicazione di compliance può trasformarsi in accertamento con sanzioni aggravate; al contrario, rispondere per tempo consente di sanare le irregolarità con sanzioni ridotte grazie al ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) e di far valere le proprie ragioni attraverso il contraddittorio preventivo disciplinato dal nuovo art. 6‑bis dello Statuto del contribuente . Inoltre, nel 2026 sono entrate in vigore numerose riforme: dall’introduzione del contraddittorio obbligatorio alle nuove percentuali di riduzione delle sanzioni, dalla rottamazione quinquies per i carichi affidati alla riscossione alle procedure di concordato preventivo biennale e al ravvedimento speciale per chi aderisce al concordato. Questi strumenti, se utilizzati correttamente, permettono di risolvere le pendenze con risparmi significativi.
Affrontare le comunicazioni di anomalie richiede però competenza tecnica, tempestività e conoscenza aggiornata della normativa e della giurisprudenza. Ecco perché può essere determinante affidarsi ad un avvocato tributarista specializzato che coordini anche commercialisti e consulenti fiscali. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Dirige uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specifiche in diritto tributario e bancario. Questa equipe può:
- analizzare le comunicazioni ricevute e i dati rilevati dall’Agenzia;
- verificare la presenza di errori o duplicazioni e predisporre le controdeduzioni;
- presentare istanze di sospensione, richiedere informazioni agli uffici e attivare il contraddittorio preventivo;
- elaborare ricorsi e difese giudiziali davanti alle Corti di giustizia tributaria;
- proporre soluzioni stragiudiziali come ravvedimento operoso, rateizzazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o le nuove rottamazioni;
- assistere nella partecipazione al concordato preventivo biennale e nel ravvedimento speciale;
- impedire l’avvio di esecuzioni (pignoramenti, ipoteche, fermi) intervenendo in via preventiva.
Con una strategia personalizzata, l’Avv. Monardo e il suo team aiutano i contribuenti a reagire rapidamente, ridurre o azzerare le sanzioni e, quando possibile, a far annullare l’anomalia. Per valutare la tua situazione e ricevere assistenza immediata, contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo tramite il modulo presente nel sito: riceverai una consulenza legale personalizzata.
Contesto normativo e giurisprudenziale aggiornato
Prima di spiegare come difendersi concretamente da una comunicazione di anomalie fiscali, è necessario analizzare il quadro normativo e giurisprudenziale vigente al gennaio 2026. In questa sezione vengono esaminati i principali riferimenti legislativi, le sentenze più recenti, le circolari dell’Agenzia delle Entrate e le novità introdotte negli ultimi anni.
1. La disciplina delle comunicazioni di compliance
Le comunicazioni di anomalie nascono con la legge di stabilità 2015 (l. 190/2014, commi 634‑636), che ha introdotto la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di inviare ai contribuenti segnalazioni di anomalie riscontrate dalle banche dati fiscali. Lo scopo è favorire la collaborazione volontaria tra amministrazione e contribuente: se quest’ultimo regolarizza spontaneamente, può fruire di sanzioni ridotte. La procedura è stata attuata con provvedimenti annuali dell’Agenzia; il provvedimento n. 369141/2025 del 9 ottobre 2025, ad esempio, ha disciplinato l’invio delle comunicazioni IVA per l’anno d’imposta 2023 . Le lettere contengono:
- i dati identificativi del contribuente e della comunicazione;
- l’anno d’imposta interessato e le anomalie riscontrate (es. scostamenti tra fatture elettroniche e dichiarazioni IVA);
- le istruzioni per consultare il dettaglio nella sezione “L’Agenzia ti scrive” del cassetto fiscale;
- le modalità per fornire chiarimenti (CIVIS, PEC) o per regolarizzare con ravvedimento operoso .
Le anomalie possono riguardare redditi non dichiarati, omessa o errata indicazione di costi e compensi, scostamenti tra fatture elettroniche, corrispettivi telematici e dichiarazioni, mancata compilazione di righi nei modelli per i forfettari, ecc. In ambito IVA, il provvedimento 369141/2025 prevede il confronto tra i campi VE24/VE37/VE38/VE39 della dichiarazione (operazioni attive) e i campi VJ6/VJ7 ecc. (operazioni passive in reverse charge) .
Oltre ai contribuenti in regime ordinario, dal 2023 anche i forfettari ricevono comunicazioni relative all’omessa compilazione dei righi RS 375‑381 (oneri e elementi informativi) e agli scostamenti tra incassi e fatture elettroniche . È opportuno notare che i forfettari determinano il reddito con criterio forfettario e spesso incassano secondo il principio di cassa; pertanto gli importi delle fatture elettroniche possono non coincidere con i ricavi dichiarati. Questo genera errori che vanno spiegati nella risposta.
2. Il principio del contraddittorio e lo Statuto del contribuente
Il contraddittorio preventivo costituisce uno dei pilastri della difesa del contribuente. La legge delega 111/2023 e il decreto legislativo 219/2023 hanno modificato lo Statuto del contribuente (legge 212/2000) introducendo l’art. 6‑bis, in vigore dal 30 aprile 2024. Tale norma stabilisce che gli atti impugnabili dell’amministrazione finanziaria devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo eccezioni per atti automatizzati o di stretta liquidazione . L’ufficio deve inviare al contribuente un progetto di atto contenente i motivi, concedendo almeno 60 giorni per presentare osservazioni; la decisione finale deve motivare l’accoglimento o il rigetto delle istanze.
Il contraddittorio è espressione dei principi costituzionali di parità delle parti (art. 3 e 24 Cost.) e di buon andamento (art. 97 Cost.) e trova fondamento anche nella Carta dei diritti fondamentali UE (art. 41). La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito, con la sentenza 25 luglio 2025 n. 21271, che prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis il contraddittorio era obbligatorio solo per le imposte armonizzate (IVA) e per gli atti per i quali fosse espressamente previsto; per gli altri tributi l’assenza di contraddittorio determinava l’annullamento dell’atto solo se il contribuente dimostrava che avrebbe potuto presentare specifiche difese (“prova di resistenza”) . La dottrina ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e della CEDU sottolineando che il diritto al contraddittorio è strumentale a garantire il diritto di difesa e a prevenire decisioni arbitrarie .
Dal 2024, grazie all’art. 6‑bis, l’amministrazione deve sempre concedere un contraddittorio salvo per: atti automatizzati; richieste di rimborso; istanze senza istruttoria; casi d’urgenza motivata; atti soggetti a termini di decadenza ravvicinati fissati da decreto ministeriale. L’inosservanza determina l’invalidità dell’atto. Di conseguenza, se il contribuente riceve una comunicazione di anomalia e fornisce controdeduzioni, l’ufficio dovrà valutarle e motivare eventuali discordanze prima di emettere un avviso di accertamento.
3. Ravvedimento operoso ordinario e riforma del sistema sanzionatorio
Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare violazioni fiscali prima che l’amministrazione avvii procedimenti di controllo o notifiche di accertamento. L’art. 13 D.Lgs. 472/1997 è stato profondamente modificato nel 2024 (decreti legislativi 87/2024 e 91/2024) nell’ambito della riforma del sistema sanzionatorio. Le principali novità, in vigore dal 1° settembre 2024, sono:
- Riduzioni progressive delle sanzioni: la nuova norma prevede riduzioni calcolate come frazioni del minimo edittale. Ad esempio, la sanzione è ridotta a 1/9 se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, a 1/7 se effettuata dopo i 90 giorni ma prima dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche, a 1/6 se avviene dopo la notifica del progetto di atto ai sensi dell’art. 6‑bis, a 1/5 dopo la notifica del PVC (processo verbale di constatazione) e a 1/4 dopo la notifica dell’avviso di accertamento . La flessibilità delle frazioni mira a incentivare la collaborazione in ogni fase.
- Possibilità di ravvedimento dopo la proposta di atto: diversamente dal passato, oggi il contribuente può ravvedersi anche dopo aver ricevuto il progetto di atto tramite contraddittorio; in tal caso la sanzione è ridotta a 1/6 .
- Cumulo giuridico delle sanzioni: se la violazione riguarda più periodi o fattispecie collegate, è ammesso il cumulo giuridico; la sanzione si calcola sul tributo più elevato con un aumento compreso tra 1/3 e il doppio .
- Interessi legali: devono essere corrisposti dal giorno della scadenza originaria al giorno del pagamento, calcolati al tasso legale vigente .
Il ravvedimento operoso resta precluso se la violazione è già stata constatata e notificata, salvo la possibilità di regolarizzare entro 30 giorni dalla notifica di un pvc con riduzione a 1/6. Ai fini della difesa, è essenziale valutare tempestivamente se l’anomalia è corretta o frutto di errore, per decidere se ravvedersi o contestare.
4. Rottamazione quinquies e definizioni agevolate 2026
La legge di bilancio 2026 (l. 31 dicembre 2025 n. 208) ha riaperto i termini della definizione agevolata delle cartelle esattoriali introducendo la rottamazione quinquies per i carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 1º gennaio 2000 – 31 dicembre 2023. La definizione consente di estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese di notifica: sanzioni e interessi sono azzerati . Le principali condizioni sono:
- Domanda entro il 30 aprile 2026;
- Versamento dell’intero importo o della prima rata entro il 31 luglio 2026 ;
- Possibilità di rateizzare fino a 54 rate bimestrali (4 anni e mezzo); le rate successive decorrono dal 30 novembre 2026 con interesse al 3% annuo ;
- Sospensione delle procedure esecutive e cautelari (pignoramenti, fermi, ipoteche) finché si rispettano le rate; l’iscrizione ipotecaria rimane ma l’agente non può procedere al pignoramento ;
- Decadenza in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive .
La rottamazione non si applica ai debiti relativi ai dazi doganali e all’IVA all’importazione, né ai carichi derivanti da sentenze penali. Non riguarda inoltre i ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate ma solo quelli in mano all’Agente della Riscossione.
5. Ravvedimento speciale 2026 per il concordato preventivo biennale
Il ravvedimento speciale introdotto dall’art. 12‑ter del D.L. 84/2025 (convertito nella legge 108/2025) consente ai contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) di regolarizzare le annualità dal 2019 al 2023 versando una imposta sostitutiva entro il 15 marzo 2026 . Le caratteristiche:
- Destinato a titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che applicano gli ISA e che aderiscono al CPB;
- Esclude i contribuenti per i quali è stato notificato un atto di accertamento o un invito ai sensi dell’art. 6‑bis dello Statuto;
- L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione o in 10 rate mensili fino a ottobre 2026 ;
- L’adesione sospende i termini per gli accertamenti e congela eventuali contestazioni per gli anni regolarizzati .
Questo strumento è complementare al ravvedimento operoso ordinario: chi non aderisce al CPB può comunque ravvedersi seguendo le regole generali; chi aderisce può utilizzare il ravvedimento speciale per chiudere le annualità pregresse.
6. Nuovi obblighi di interoperabilità POS–registratore telematico
Con la legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) e il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 424470 del 29 dicembre 2025, dal 1º gennaio 2026 i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi verso consumatori finali devono collegare il POS al registratore telematico. Il collegamento non è fisico ma informatico: il titolare deve abbinare i dispositivi tramite l’area “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia . L’obiettivo è abbinare i pagamenti digitali ai corrispettivi telematici, prevenendo difformità tra incassi e fatture. Le principali caratteristiche :
- Obbligo per esercenti che emettono scontrini o ricevute fiscali, esclusi i professionisti che emettono solo fatture;
- Possibilità di un solo abbinamento per ogni registratore; successive modifiche vanno comunicate;
- Esclusione degli esercenti per cause tecniche certificate;
- Mancata attivazione soggetta a sanzione (oltre al rischio di ricevere comunicazioni di anomalia) e possibile chiusura dell’esercizio;
- Il contribuente potrà verificare la corretta trasmissione sul cassetto fiscale.
L’obbligo si integra con il sistema di compliance: i dati POS e RT verranno incrociati e in caso di scostamenti l’Agenzia invierà comunicazioni. Per evitare anomalie è consigliabile verificare periodicamente la corrispondenza tra incassi POS e corrispettivi telematici.
7. Riforma della giustizia tributaria e altre novità normative
Il Decreto legislativo 175/2024 (Testo unico della giustizia tributaria) e il successivo decreto correttivo bis (D.lgs. 81/2025) hanno modernizzato il contenzioso fiscale. Tra le misure rilevanti :
- Digitalizzazione del processo: estensione dell’uso della PEC, facoltà per i difensori di attestare la conformità dei documenti anche senza copia cartacea, possibilità di ottenere la lettura immediata del dispositivo in udienza;
- Modifica dei termini per le impugnazioni e la disciplina delle prove documentali;
- Adeguamento delle sanzioni procedurali e modifica del D.lgs. 472/1997;
- Estensione del perimetro di applicazione dell’art. 6‑bis anche ai giudizi pendenti e introduzione di sanzioni a carico dell’amministrazione in caso di violazione del contraddittorio.
Inoltre, il D.L. 39/2024 (convertito nella l. 67/2024) ha previsto numerosi interventi in materia edilizia e di fiscalità indiretta; benché non direttamente collegato alla compliance, ha contribuito a rafforzare il contesto sanzionatorio e la digitalizzazione. L’insieme di queste riforme evidenzia l’attenzione del legislatore alla tutela dei diritti del contribuente e alla trasparenza dei procedimenti.
8. Precedenti giurisprudenziali rilevanti
Oltre alla sopra citata sentenza a Sezioni Unite 21271/2025, altre decisioni della Cassazione e della giurisprudenza tributaria offrono spunti utili:
- Cassazione, ord. 11 settembre 2025 n. 25049 – ha stabilito che, in caso di accessi domiciliari autorizzati ai sensi dell’art. 52 DPR 633/1972 (applicabile anche alle imposte sui redditi via art. 33 DPR 600/1973), il giudice tributario deve verificare la legittimità dell’autorizzazione, la quale deve contenere i gravi indizi e deve essere sorretta da un’adeguata istruttoria; l’amministrazione deve produrre sia l’autorizzazione sia la richiesta, altrimenti l’atto è nullo . Tale principio si applica analogicamente anche alle comunicazioni di anomalia derivanti da accessi fisici o verifiche.
- Giurisprudenza costituzionale e CEDU – La Corte costituzionale ha più volte ribadito che il contraddittorio è principio essenziale dell’ordinamento (sentenze 132/2020 e 175/2022) e la CEDU ha dichiarato che anche nei procedimenti fiscali deve essere garantito un “fair trial”.
- Giurisprudenza di merito – Le Corti di giustizia tributaria (CGT) hanno annullato comunicazioni di compliance e accertamenti quando l’amministrazione non ha considerato le controdeduzioni del contribuente o non ha fornito sufficienti motivazioni. Ad esempio, una CGT regionale nel 2025 ha ritenuto illegittima una comunicazione basata su incroci POS–corrispettivi perché il contribuente aveva fornito prove documentali che l’incasso era stato registrato correttamente; l’ufficio non le aveva valutate.
Nelle sezioni successive vedremo come utilizzare questi principi per costruire una difesa efficace.
Procedura passo‑passo dopo la notifica della comunicazione
La ricezione di una comunicazione di anomalia non significa che vi sia già un accertamento definitivo. È un invito al contribuente a verificare i dati e a mettersi in regola. Seguendo una procedura ordinata è possibile ridurre o eliminare le sanzioni. Qui di seguito una guida operativa.
1. Verifica della comunicazione e raccolta documenti
- Leggere attentamente la comunicazione. Verificare data, codice identificativo, anno d’imposta e tipologia di anomalia. La lettera riporta il codice comunicazione (es. “COM23_IVA”) e i riferimenti normativi.
- Accedere al cassetto fiscale nell’area “L’Agenzia ti scrive”, utilizzando SPID/CNS, per visionare il dettaglio delle anomalie. È possibile scaricare un file riepilogativo con l’elenco delle fatture considerate, i corrispettivi telematici, i dati provenienti da CU, modello 730, ecc .
- Raccogliere documentazione: fatture, ricevute, estratti conto POS, certificazioni uniche, contratti di affitto, bilanci, registri IVA e incassi. È importante reperire anche eventuali note di credito, scontrini annullati, ecc. Nei regimi forfettari conviene estrarre i registri delle fatture elettroniche e confrontarli con le fatture pagate (cassa) per spiegare eventuali discordanze .
- Controllare scadenze: dal momento della notifica decorre un termine indicato nella comunicazione (in genere 30 giorni) entro cui fornire elementi utili o ravvedersi. Tuttavia, se l’ufficio intende emettere un avviso di accertamento, dovrà prima attivare il contraddittorio ex art. 6‑bis, concedendo 60 giorni; pertanto, in assenza di risposta l’amministrazione potrebbe inviarti un progetto di atto.
2. Analisi professionale e scelta della strategia
Consultare un professionista esperto è essenziale per valutare le opzioni. L’Avv. Monardo e il suo team, attraverso un’analisi accurata dei dati, ti aiuteranno a stabilire se:
- L’anomalia è fondata: in caso di errori effettivi (es. omissione di redditi, errata indicazione di costi o IVA), conviene sanare tramite ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni. Si dovrà calcolare il tributo dovuto, gli interessi legali e applicare la frazione di riduzione in base al momento della regolarizzazione (1/9, 1/7, 1/6, ecc.) .
- L’anomalia è infondata: se l’ufficio ha commesso errori, si devono predisporre controdeduzioni documentate da inviare tramite il canale CIVIS o PEC, spiegando ad esempio che le fatture elettroniche non coincidono con i ricavi perché incassate in anni diversi (principio di cassa), che un corrispettivo POS è stato registrato ma poi stornato, che un reddito è esente o già tassato alla fonte, ecc.
- Esistono parziali errori: si potrà pagare la parte dovuta e contestare la restante.
Per ogni ipotesi occorre tenere presente l’interazione con gli altri strumenti: ravvedimento speciale, rottamazione quinquies, sospensione dell’atto tramite ricorso e contraddittorio.
3. Presentazione delle controdeduzioni e richiesta di contraddittorio
- Invio di chiarimenti tramite CIVIS: accedendo al servizio CIVIS del cassetto fiscale o inviando una PEC alla Direzione Provinciale si possono allegare documenti e spiegazioni. Specificare sempre il numero della comunicazione e riportare i dati contabili. In questo modo si chiede formalmente all’ufficio di rettificare l’anomalia.
- Richiesta di contraddittorio preventivo: se i chiarimenti non bastano o se si teme un accertamento, si può richiedere l’attivazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 6‑bis. In tale sede, l’ufficio dovrà fornire un progetto di atto e concedere 60 giorni per le osservazioni; nel frattempo non potrà emettere l’avviso definitivo. Il contribuente, assistito dal proprio difensore, potrà presentare ulteriori memorie, documenti e avviare trattative per la definizione.
- Verbalizzazione e redazione dell’accordo: se il contraddittorio si chiude con un accordo, l’atto emesso può essere parzialmente o totalmente annullato; diversamente, l’avviso di accertamento conterrà le motivazioni per cui l’ufficio ha respinto le difese e potrà essere impugnato.
4. Regolarizzazione tramite ravvedimento operoso
Se la scelta ricade sulla regolarizzazione, occorre seguire questi passaggi:
- Calcolo del tributo: determinare l’imposta non versata (o la differenza dovuta) sulla base delle discordanze riscontrate. Nel regime forfettario l’imposta è calcolata applicando la percentuale di redditività al volume d’affari.
- Calcolo della sanzione ridotta: applicare la frazione di riduzione (1/9, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4) in base al momento in cui si effettua il ravvedimento. Ad esempio, un contribuente che, dopo avere ricevuto la comunicazione ma prima dell’emissione del progetto di accertamento, regolarizza versando 10 000 € di imposta dovrà aggiungere una sanzione pari a 10 000 × 30% × (1/7) ≈ 428,57 €, oltre agli interessi .
- Versamento con modello F24: utilizzare i codici tributo indicati nell’apposita risoluzione dell’Agenzia (es. 8911 per IVA, 4034 per IRPEF). Indicare nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta e versare contestualmente imposta, sanzione ridotta e interessi.
- Dichiarazione integrativa: presentare entro i termini la dichiarazione integrativa (es. mod. REDDITI o IVA) con i nuovi dati e barrare i campi relativi al ravvedimento.
È importante rispettare le scadenze: se l’amministrazione ha già notificato un pvc o un avviso di accertamento, le opzioni di ravvedimento cambiano (riduzione 1/6 o 1/4). Il professionista potrà suggerire la soluzione più conveniente.
5. Accesso a definizioni agevolate e rottamazioni
Se l’anomalia riguarda imposte già iscritte a ruolo o cartelle esattoriali, può essere conveniente aderire alla rottamazione quinquies. La procedura prevede la presentazione della domanda sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2026 e il pagamento dell’importo dovuto (capitale senza interessi né sanzioni) in unica soluzione o a rate . Durante la fase di adesione le azioni esecutive sono sospese .
Per i contribuenti che intendono partecipare al concordato preventivo biennale, si può valutare il ravvedimento speciale per regolarizzare gli anni 2019‑2023 versando l’imposta sostitutiva entro il 15 marzo 2026 . La partecipazione al CPB comporta l’obbligo di rispettare un piano biennale di ricavi/pagamenti e la possibilità di definire le pendenze pregresse. Questo strumento può essere vantaggioso in combinazione con la compliance.
6. Ricorso giurisdizionale e tutela giudiziale
Se l’ufficio emette un avviso di accertamento nonostante le controdeduzioni, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria. La procedura prevede:
- Presentazione del ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, a mezzo PEC o depositando presso la segreteria della CGT competente. Il ricorso deve contenere l’indicazione dei motivi di illegittimità, la prova documentale e la richiesta di sospensione dell’esecutività.
- Istanza di sospensione: per evitare il pagamento immediato, si può chiedere la sospensione dell’atto; occorre dimostrare il periculum in mora (danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (probabilità di successo). La CGT può sospendere in tutto o in parte le pretese.
- Udienza e contraddittorio: con il nuovo processo tributario digitale, il difensore può collegarsi da remoto. La CGT valuterà le prove e le controdeduzioni; se ritiene che l’amministrazione non abbia fornito sufficienti motivi o abbia violato il contraddittorio, annullerà l’accertamento. In caso di esito negativo, si può proporre appello presso la CGT di secondo grado e successivamente ricorso in cassazione.
L’assistenza di un avvocato cassazionista come l’Avv. Monardo è fondamentale per predisporre atti e memorie, sfruttare la giurisprudenza favorevole e ottenere risultati.
Difese e strategie legali per contestare le anomalie
La difesa del contribuente può avvenire su più fronti: amministrativo, contenzioso e stragiudiziale. Di seguito vengono illustrate le principali strategie e argomentazioni.
1. Verifica della correttezza dei dati dell’Agenzia
Molte comunicazioni contengono errori perché si basano su banche dati non aggiornate o su incroci automatizzati. È fondamentale:
- Controllare la fonte dei dati: le fatture elettroniche possono essere duplicate o registrate con importi errati. Spesso l’Agenzia considera l’importo lordo, comprensivo di IVA, come reddito netto, generando scostamenti.
- Applicare il principio di cassa per i forfettari: l’anomalia può derivare dal fatto che la fattura è emessa nel 2023 ma incassata nel 2024; in tal caso il reddito è dichiarato nel 2024, mentre l’Agenzia confronta i dati del 2023 .
- Verificare l’IVA in reverse charge: nel provvedimento 369141/2025 l’Agenzia incrocia le operazioni attive con le passività in reverse charge; eventuali importi non coincidenti vanno spiegati con note di variazione .
- Escludere ricavi esenti o fuori campo: alcune operazioni (es. cessioni a esportatori abituali, operazioni intracomunitarie) non generano imponibile; se il sistema le considera ricavi, occorre chiarire.
2. Invocare l’obbligo di contraddittorio
Se l’Agenzia non attiva il contraddittorio o emette un avviso di accertamento prima dei 60 giorni senza esaminare le controdeduzioni, l’atto è illegittimo per violazione dell’art. 6‑bis. In ricorso, si può far valere la mancanza di contraddittorio effettivo; secondo la Cassazione, l’invalidità richiede anche la prova di resistenza (dimostrare che le argomentazioni avrebbero potuto cambiare l’esito) . È quindi necessario documentare con precisione le ragioni addotte.
3. Contestare le presunzioni e gli indizi
L’amministrazione spesso basa le comunicazioni su presunzioni semplici: scostamenti tra incassi POS e scontrini, incremento di fatturato non giustificato, movimenti bancari sospetti. Tali presunzioni devono essere supportate da indizi gravi, precisi e concordanti. La Cassazione (ord. 25049/2025) ha richiamato il concetto di gravi indizi per l’autorizzazione agli accessi domiciliari ; analogamente, nelle comunicazioni di compliance non possono essere considerati prove definitive gli scostamenti se il contribuente fornisce spiegazioni plausibili. È possibile contestare la natura presuntiva degli indizi e chiedere l’annullamento.
4. Eccepire la decadenza o la prescrizione
Le comunicazioni devono essere inviate entro i termini di decadenza per l’accertamento (in genere 31 dicembre del quinto anno successivo per le imposte sui redditi e IVA); se sono tardive, non producono effetti. Inoltre, in presenza di rottamazione o definizioni agevolate, il termine di prescrizione viene sospeso; eventuali atti emessi dopo la scadenza sono illegittimi.
5. Ricorso per vizi formali e sostanziali
È possibile impugnare la comunicazione (qualora contenga anche un preavviso di irrogazione sanzioni) o l’avviso di accertamento per:
- Vizi formali: mancata indicazione dei dati essenziali (riferimenti normativi, fatti contestati, criteri di calcolo), errata notificazione, mancanza di sottoscrizione da parte del dirigente competente;
- Vizi sostanziali: illegittimità della base imponibile, inesistenza dei presupposti, errata qualificazione di ricavi o costi, violazione dell’art. 53 Cost. (principio di capacità contributiva);
- Vizi di motivazione: l’amministrazione deve spiegare come sono state individuate le anomalie e perché le controdeduzioni sono respinte, altrimenti l’atto è nullo.
6. Utilizzare soluzioni stragiudiziali e piani di rientro
Oltre ai rimedi giudiziari, esistono strumenti per chiudere bonariamente le pendenze:
- Accordi rateali con l’Agenzia delle Entrate: gli uffici possono concedere dilazioni anche su somme non ancora iscritte a ruolo; in caso di gravi difficoltà il contribuente può chiedere un piano personalizzato.
- Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione previsti dalla legge 3/2012 sul sovraindebitamento, per persone fisiche e piccoli imprenditori. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi, può assistere nell’accesso a queste procedure che consentono la falcidia dei debiti fiscali e la sospensione delle esecuzioni.
- Procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): l’esperto nominato (ad es. l’Avv. Monardo) supporta l’imprenditore nel negoziare con l’erario e i creditori piani di ristrutturazione.
Strumenti alternativi per risolvere le pendenze fiscali
In questa sezione vengono approfonditi gli strumenti che il contribuente può utilizzare in alternativa o in aggiunta al ravvedimento ordinario, al fine di sanare le proprie posizioni in modo agevolato.
1. Rottamazione quinquies (definizione agevolata)
La rottamazione quinquies rappresenta la quinta edizione delle definizioni agevolate. È rivolta a chi ha cartelle esattoriali affidate all’Agente della Riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Il vantaggio consiste nel pagare solo il capitale e i diritti di notifica; sanzioni, interessi di mora, aggio e somme accessorie vengono cancellati . La domanda va presentata online e deve indicare le cartelle che si intendono rottamare. Ecco un riepilogo dei principali requisiti:
| Aspetto | Regola principale | Note |
|---|---|---|
| Ambito soggettivo | Tutti i contribuenti (persone fisiche e giuridiche) con carichi iscritti a ruolo presso l’Agente della Riscossione | Non si applica ai debiti affidati direttamente all’Agenzia delle Entrate o all’INPS |
| Periodo di riferimento | Cartelle affidate dal 1/01/2000 al 31/12/2023 | Escluse somme derivanti da sentenze penali, dazi doganali, IVA all’importazione |
| Domanda | Entro il 30/04/2026 | Da presentare tramite area riservata del sito Agenzia delle Entrate-Riscossione |
| Pagamento | Unica soluzione o rate fino a 54 rate bimestrali | Prima rata entro 31/07/2026, interesse 3% annuo sulle rate successive |
| Decadenza | Decadenza in caso di mancato pagamento di due rate | Comporta la perdita dei benefici e l’obbligo di pagare interamente il debito |
La rottamazione consente anche di ottenere la sospensione delle procedure esecutive, ma non estingue eventuali fermi o ipoteche già iscritti (restano, ma le esecuzioni non proseguono). È quindi opportuno valutare se convenga aderire alla rottamazione o, nel caso di posizioni contestabili, impugnare le cartelle.
2. Ravvedimento speciale per chi aderisce al CPB
Come visto, il ravvedimento speciale 2026 è riservato a chi aderisce al concordato preventivo biennale (CPB). Quest’ultimo è uno strumento che prevede, a fronte dell’accettazione di un reddito imponibile biennale proposto dall’Agenzia (basato sugli ISA), l’accesso a incentivi e la definizione dei debiti pregressi. Il ravvedimento speciale consente di sanare le dichiarazioni dal 2019 al 2023 con un’imposta sostitutiva ridotta .
Per poter aderire:
- Occorre presentare la domanda di partecipazione al CPB entro i termini previsti (indicativamente 15 settembre 2026);
- È necessario versare l’imposta sostitutiva entro il 15 marzo 2026 in unica soluzione o in 10 rate mensili ;
- Non devono essere stati notificati avvisi di accertamento per gli anni interessati;
- La procedura sospende gli accertamenti fino al 31 dicembre 2028 .
Questo strumento può essere particolarmente utile per chi riceve comunicazioni di anomalie relative agli anni 2019‑2023, in quanto consente di chiudere le posizioni con un’unica operazione.
3. Concordato preventivo biennale (CPB)
Il concordato preventivo biennale è stato introdotto con la riforma fiscale del 2024 e riguarda i soggetti titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA). L’Agenzia propone un reddito imponibile biennale (per il 2024‑2025 e per il 2026‑2027) calcolato sulla base di vari fattori (volume d’affari, redditività, storicità). L’impresa o il professionista che accetta il concordato versa le imposte sul reddito concordato, in cambio di:
- Esclusione dagli accertamenti: per il biennio concordato non potranno essere emessi avvisi di accertamento, salvo il caso di infedeltà o dichiarazione omessa;
- Semplificazioni: riduzione degli adempimenti e bonus reputazionali;
- Accesso al ravvedimento speciale per regolarizzare gli anni precedenti .
La scelta di aderire al CPB richiede una valutazione accurata del reddito proposto rispetto ai ricavi effettivi, delle prospettive di business e dell’eventuale contenzioso pendente. L’Avv. Monardo, coadiuvato da commercialisti, può assistere nella simulazione degli scenari.
4. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (legge 3/2012)
I debitori in stato di sovraindebitamento possono accedere alle procedure previste dalla legge 3/2012 (codice della crisi e dell’insolvenza). Esistono tre tipologie:
- Piano del consumatore: riservato alla persona fisica non imprenditore e prevede la proposta di un piano di rimborso ridotto ai creditori, con omologa del giudice. I debiti fiscali possono essere falcidiati nel rispetto del principio di parità.
- Accordo di composizione della crisi: per professionisti, imprenditori sotto soglia e start‑up; richiede l’adesione della maggioranza dei creditori e consente di proporre una percentuale di soddisfazione su imposte e sanzioni.
- Liquidazione controllata: prevede la liquidazione del patrimonio del debitore con esdebitazione finale.
L’accesso a tali procedure sospende o blocca azioni esecutive e pignoramenti. L’Avv. Monardo, come Gestore della crisi, può presentare l’istanza e gestire il rapporto con l’OCC.
5. Composizione negoziata della crisi d’impresa
La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021, consente alle imprese in difficoltà di nominare un esperto negoziatore che coordina le trattative con i creditori, compresa l’amministrazione finanziaria. Nel contesto delle anomalie fiscali, questa procedura può essere utilizzata per:
- negoziare la rateizzazione di debiti fiscali rilevati nelle comunicazioni;
- ridurre sanzioni e interessi mediante accordi transattivi;
- ottenere misure protettive che sospendono procedure esecutive e cautelari.
Errori comuni e consigli pratici
Affrontare una comunicazione di anomalia senza preparazione comporta rischi. Ecco gli errori da evitare e i consigli pratici per una gestione efficace.
- Ignorare la comunicazione: molti contribuenti sottovalutano le lettere di compliance, credendo che siano generiche. In realtà l’inerzia può portare a un avviso di accertamento con sanzioni fino al 90% del tributo dovuto. Rispondere per tempo consente di usufruire del ravvedimento e di evitare contenziosi.
- Pagare senza verificare: talvolta i contribuenti pagano l’importo indicato nella comunicazione senza analizzare se l’anomalia è corretta. È opportuno controllare i dati; se l’errore è dell’Agenzia, si rischia di versare somme non dovute.
- Affidarsi a modelli standard: le controdeduzioni devono essere personalizzate. Evitare risposte generiche; allegare sempre documenti comprovanti le ragioni.
- Perdere i termini: esistono diversi termini (30 giorni per i chiarimenti, 60 giorni per il contraddittorio, 90 giorni per alcune comunicazioni IVA, ecc.). Occorre calcolarli correttamente e operare con anticipo.
- Trascurare la conservazione dei documenti: la contabilità va conservata per almeno 10 anni. In caso di richiesta di documentazione, la mancanza di prove può portare a presunzioni negative.
- Non aggiornarsi sulle novità normative: ogni anno cambiano norme, percentuali di sanzioni, scadenze. È fondamentale restare aggiornati, magari iscrivendosi alle newsletter dell’Agenzia e consultando professionisti.
Tabelle riepilogative
Per rendere più chiari i concetti, di seguito alcune tabelle riepilogative con norme, scadenze e strumenti difensivi.
Tabella 1 – Confronto fra ravvedimento ordinario, ravvedimento speciale e rottamazione quinquies
| Strumento | Anni/ambito | Sanzione/benefici | Termine adesione | Modalità di pagamento | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Ravvedimento ordinario | Violazioni tributarie in qualsiasi annualità prima di notifica di avvisi | Sanzioni ridotte: 1/9 entro 90 gg, 1/7 prima di verifiche, 1/6 dopo proposta di atto, 1/5 dopo PVC, 1/4 dopo avviso | Sempre entro termini ordinari di accertamento | F24, in unica soluzione; possibilità di rateizzare solo il tributo (ma non la sanzione) se importo > 50 000 € | Non precluso da comunicazioni di anomalia; richiede dichiarazione integrativa |
| Ravvedimento speciale (art. 12‑ter DL 84/2025) | Annualità 2019‑2023 per contribuenti che aderiscono al CPB | Imposta sostitutiva ridotta; estinzione di sanzioni e interessi per gli anni regolarizzati | Domanda CPB entro 15/09/2026; versamento entro 15/03/2026 (o 10 rate) | Unica soluzione o 10 rate mensili | Disponibile solo per soggetti ISA aderenti al CPB; sospende accertamenti fino al 31/12/2028 |
| Rottamazione quinquies | Cartelle affidate dal 2000 al 2023 | Pagamento solo del capitale e spese di notifica; azzeramento di sanzioni, interessi, aggio | Domanda entro 30/04/2026 | Unica soluzione o 54 rate bimestrali con interesse 3% dal 1/08/2026 | Sospende le azioni esecutive, ma decadono i benefici con il mancato pagamento di due rate |
Tabella 2 – Principali scadenze e termini nel 2026
| Scadenza | Descrizione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| 30 aprile 2026 | Termine per presentare domanda di rottamazione quinquies | l. 208/2025 art. 1 commi 231‑246 |
| 31 luglio 2026 | Versamento prima rata o intero importo della rottamazione quinquies | Idem |
| 15 marzo 2026 | Scadenza versamento ravvedimento speciale per CPB (imposta sostitutiva) | art. 12‑ter DL 84/2025 |
| 30 novembre 2026 | Decorrenza seconda rata rottamazione quinquies | l. 208/2025 |
| 15 settembre 2026 (indicativa) | Termine per aderire al CPB per biennio 2026‑2027 | DL 84/2025 |
| 60 giorni dalla notifica | Termine minimo per rispondere al progetto di atto ai sensi dell’art. 6‑bis | l. 212/2000 art. 6‑bis |
| 5 anni dalla dichiarazione (fino al 31/12) | Termine ordinario di accertamento (redditi e IVA) | DPR 600/1973, DPR 633/1972 |
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito si riportano alcune domande ricorrenti dei contribuenti che ricevono una comunicazione di anomalie fiscali, con risposte formulate in modo semplice ma basate sulla normativa.
- Cos’è una comunicazione di compliance?
È un avviso inviato dall’Agenzia delle Entrate che segnala discordanze tra i dati dichiarati e quelli presenti nelle banche dati (fatture elettroniche, corrispettivi, certificazioni, modelli 770, ecc.). Non è un accertamento definitivo ma un invito a verificare e, se necessario, a regolarizzare . - La comunicazione è obbligatoria?
Sì, dal 2015 l’Agenzia invia le comunicazioni in base alla legge 190/2014 per favorire la compliance. Non tutti i contribuenti sono interessati; l’Agenzia seleziona quelli con anomalie rilevanti. - Se ricevo la comunicazione, devo pagare subito?
No. Prima è necessario verificare se l’anomalia è corretta. Se lo è, conviene aderire al ravvedimento operoso per pagare il tributo con sanzioni ridotte; se l’anomalia è infondata, si devono inviare chiarimenti tramite CIVIS e attendere la risposta. - Posso ignorare la comunicazione?
No. Ignorarla comporta l’emissione di un avviso di accertamento con sanzioni più elevate (dal 90% al 180%). È sempre consigliabile rispondere o regolarizzare. - Quanto tempo ho per rispondere?
La comunicazione indica un termine (solitamente 30 giorni) per fornire chiarimenti o regolarizzarsi. Se l’Agenzia decide di emettere un avviso, dovrà comunque attivare il contraddittorio preventivo e concedere 60 giorni per le osservazioni . - Se l’anomalia riguarda la dichiarazione IVA 2023, quali dati vengono incrociati?
Il provvedimento 369141/2025 incrocia i campi VE24, VE37, VE38 e VE39 della dichiarazione (operazioni attive) con i campi VJ6, VJ7, VJ9, VJ10 (reverse charge) . Vengono utilizzate anche le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici. - I contribuenti in regime forfettario ricevono comunicazioni?
Sì, l’Agenzia invia comunicazioni ai forfettari che non compilano i righi RS375‑381 o per i quali risultano scostamenti tra incassi e fatture. È importante spiegare che il reddito forfettario segue il principio di cassa . - Posso ravvedermi dopo aver ricevuto il progetto di accertamento?
Sì, la riforma del 2024 consente il ravvedimento anche dopo la notifica del progetto di atto (contraddittorio), con sanzioni ridotte a 1/6 del minimo . - Cosa succede se l’Agenzia non risponde alle mie controdeduzioni?
Se l’ufficio non considera le difese o non attiva il contraddittorio, l’atto successivo può essere impugnato per violazione dell’art. 6‑bis. La Cassazione richiede però la prova che le controdeduzioni avrebbero potuto cambiare l’esito . - La comunicazione può essere impugnata?
In linea generale la comunicazione è un atto di invito e non è direttamente impugnabile. Tuttavia, se contiene anche una richiesta di pagamento o sanzioni, può essere contestata davanti alla CGT. Spesso conviene attendere l’avviso di accertamento per impugnare. - Posso rateizzare il ravvedimento?
La sanzione e gli interessi vanno pagati in unica soluzione; è però possibile rateizzare il tributo se previsto dalla normativa. Per importi elevati si può richiedere la rateizzazione all’Agenzia. - Se ho già rateizzato una cartella, posso aderire alla rottamazione?
Sì, la domanda di rottamazione quinquies può riguardare anche cartelle in rateizzazione; in tal caso le rate decadono e viene ricalcolato l’importo dovuto. Occorre valutarne la convenienza. - Il ravvedimento speciale sostituisce quello ordinario?
No, sono strumenti diversi. Il ravvedimento speciale si applica solo agli anni 2019‑2023 per chi aderisce al CPB ; per gli altri anni resta valido il ravvedimento ordinario. - Cosa comporta il collegamento POS–registratore telematico?
Dal 1º gennaio 2026 i commercianti devono abbinare POS e registratore telematico tramite il sito AE. L’obiettivo è trasmettere dati coerenti e prevenire anomalie. L’inosservanza può portare a sanzioni e comunicazioni . - Se non ho documenti, come faccio a difendermi?
È fondamentale conservare la documentazione contabile. In mancanza, si possono cercare prove indirette (estratti conto, email, contratti). In alcuni casi, la giurisprudenza riconosce la non punibilità per irrilevanza fiscale o per buona fede, ma occorre dimostrarla. - Cosa succede se aderisco alla rottamazione ma poi non pago?
In caso di mancato pagamento di due rate, la rottamazione decade e i benefici (cancellazione di sanzioni e interessi) vengono meno; l’Agente della Riscossione riprende le azioni esecutive con il residuo carico . - Posso cumulare ravvedimento e rottamazione?
Sì, è possibile regolarizzare alcune violazioni con ravvedimento e aderire alla rottamazione per altre pendenze. È necessaria un’analisi strategica caso per caso. - Se l’accertamento è già definitivo, posso ancora agire?
Una volta notificato l’avviso di accertamento e decorsi i termini per l’impugnazione, il debito diventa definitivo e può essere iscrizione a ruolo. In tal caso restano possibili le definizioni agevolate (rottamazioni) e le procedure concorsuali (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione). La difesa richiede l’assistenza di un professionista. - Quando conviene aderire al concordato preventivo biennale?
Conviene se il reddito proposto dall’Agenzia è vicino al reddito previsto e se i vantaggi (esonero dagli accertamenti, accesso al ravvedimento speciale) superano i costi. È necessario simulare gli scenari con un commercialista. - Che ruolo ha l’avvocato nella gestione delle anomalie?
L’avvocato tributarista analizza la comunicazione, consiglia se ravvedersi o contestare, predispone le controdeduzioni, gestisce il contraddittorio, redige ricorsi, negozia piani con l’Erario e assiste in eventuali procedure concorsuali. L’esperienza di un cassazionista come l’Avv. Monardo e del suo staff multidisciplinare è decisiva per tutelare i diritti e minimizzare i costi.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio il funzionamento delle regolarizzazioni e le implicazioni economiche, proponiamo alcune simulazioni semplificate. I valori sono ipotetici e non sostituiscono una consulenza professionale.
Caso A – Piccolo imprenditore in regime forfettario
Scenario: Maria, artigiana in regime forfettario, riceve nel marzo 2026 una comunicazione in cui l’Agenzia segnala che per l’anno d’imposta 2024 risultano fatture elettroniche per 50 000 € mentre Maria ha dichiarato ricavi pari a 40 000 €. Maria spiega che alcune fatture sono state incassate nel 2025 e che 5 000 € si riferiscono a un rimborso spese. Dopo la verifica, resta una differenza di 3 000 €.
Azioni: 1. Maria prepara le controdeduzioni allegando l’elenco delle fatture incassate nel 2025 e le ricevute dei rimborsi. 2. L’Agenzia accetta le giustificazioni per 7 000 € ma conferma l’anomalia di 3 000 €. Maria decide di regolarizzare tale differenza con il ravvedimento operoso. 3. Poiché la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla comunicazione e prima di accertamenti, la sanzione è ridotta a 1/9. Supponendo un’aliquota forfettaria del 15% e un coefficiente di redditività del 78%: – Imposta dovuta: 3 000 × 78% × 15% = 351 €. – Sanzione minima (30%) ridotta a 1/9: 351 × 30% × (1/9) ≈ 11,7 €. – Interessi legali (1,25% ipotetico) calcolati per 1 anno: 351 × 1,25% = 4,39 €. 4. Maria versa 351 € + 11,7 € + 4,39 € = 367,09 € e presenta la dichiarazione integrativa.
Risultato: grazie alla collaborazione e al ravvedimento, la sanzione è minima e Maria evita un accertamento con sanzione del 90% (che avrebbe comportato una penalità di 94,77 €).
Caso B – Società di servizi con anomalia IVA e rottamazione quinquies
Scenario: La società Beta S.r.l. riceve una comunicazione per l’anno 2023 in cui si segnalano scostamenti di 80 000 € tra il totale delle fatture elettroniche attive e l’imponibile dichiarato. Dopo l’analisi, emerge che effettivamente 50 000 € non erano stati dichiarati per errore. Inoltre, la società ha cartelle esattoriali affidate alla riscossione per IVA degli anni 2015‑2018 pari a 100 000 € (capitale 60 000 €, sanzioni e interessi 40 000 €).
Azioni: 1. Per l’anomalia 2023, la società decide di avvalersi del ravvedimento operoso. L’imposta dovuta (22% su 50 000 €) è 11 000 €. Essendo passato oltre un anno dalla violazione ma prima di verifiche, la sanzione è ridotta a 1/7: – Sanzione minima (30%) × 1/7: 11 000 × 30% × (1/7) ≈ 471,43 €. – Interessi ipotetici 1,25% per 1 anno: 11 000 × 1,25% = 137,50 €. – Totale da versare: 11 000 + 471,43 + 137,50 = 11 608,93 €. 2. Per le cartelle esattoriali 2015‑2018, la società aderisce alla rottamazione quinquies: – Paga solo il capitale residuo (60 000 €) e le spese di notifica (500 €); – Presenta domanda entro il 30 aprile 2026; – Decide di rateizzare in 54 rate bimestrali: la prima rata (31 luglio 2026) è di circa 1 120 €, le successive con interessi al 3% decorrono dal 30 novembre 2026 .
Risultato: Beta S.r.l. regolarizza la violazione riducendo le sanzioni del 85%, evita sanzioni aggiuntive e definisce le cartelle con un risparmio di 40 000 € sugli interessi e le sanzioni.
Caso C – Professionista che aderisce al CPB e ravvedimento speciale
Scenario: Andrea è un commercialista con ricavi soggetti agli ISA. Nel 2026 aderisce al concordato preventivo biennale; l’Agenzia propone un reddito di 80 000 € l’anno per il biennio 2026‑2027, mentre la media dei suoi ricavi degli ultimi anni è stata 75 000 €. Andrea accetta. Ha però un’irregolarità nel 2021 (reddito non dichiarato di 10 000 €).
Azioni: 1. Grazie all’adesione al CPB, Andrea può avvalersi del ravvedimento speciale per il 2021. L’imposta sostitutiva prevista dalla norma è, ad esempio, del 18% sulla base imponibile regolarizzata (dipende dalla norma finale). Supponendo 18% su 10 000 €: 1 800 €. Nessuna sanzione o interesse. 2. Deve versare tale importo entro il 15 marzo 2026 (o in 10 rate). 3. La partecipazione al CPB sospende gli accertamenti per il biennio 2026‑2027 e regolarizza gli anni pregressi .
Risultato: Andrea chiude l’irregolarità del 2021 pagando solo l’imposta sostitutiva, senza sanzioni o interessi, e ottiene tranquillità fiscale per il biennio 2026‑2027.
Sentenze e fonti normative più aggiornate (2025‑2026)
In fondo all’articolo si riportano, in ordine cronologico, le principali sentenze e norme utilizzate come riferimento per il tema trattato:
- Cassazione a Sezioni Unite, 25 luglio 2025 n. 21271 – Riconosce che, prima dell’introduzione dell’art. 6‑bis, il contraddittorio era obbligatorio solo per le imposte armonizzate e che l’illegittimità per assenza di contraddittorio richiede la prova di resistenza .
- Cassazione, ordinanza 11 settembre 2025 n. 25049 – Stabilisce che per l’accesso domiciliare il giudice deve verificare l’esistenza di gravi indizi e che l’autorizzazione deve essere motivata; in mancanza l’atto è nullo .
- Provvedimento Agenzia Entrate 369141/2025 – Attua le comunicazioni di compliance per l’anno d’imposta 2023 e definisce le regole per l’analisi dei campi della dichiarazione IVA .
- Provvedimento Agenzia Entrate 325550/2023 – Invio di comunicazioni per i forfettari che non compilano i righi RS o che presentano scostamenti; invita alla regolarizzazione tramite ravvedimento .
- Decreto legislativo 219/2023 (art. 6‑bis dello Statuto del contribuente) – Introduzione del contraddittorio preventivo con termini di 60 giorni e obbligo di motivazione .
- Riforma delle sanzioni (D.Lgs. 87/2024 e 91/2024) – Introduzione delle nuove frazioni di riduzione della sanzione nel ravvedimento operoso .
- Legge di bilancio 2026 (l. 208/2025) – Introduzione della rottamazione quinquies e definizione delle regole operative .
- D.L. 84/2025, art. 12‑ter – Ravvedimento speciale per il concordato preventivo biennale .
- Legge 207/2024 e provvedimento AE 424470/2025 – Obbligo di collegamento POS–registratore telematico .
- Decreto legislativo 175/2024 e D.lgs. 81/2025 – Riforma della giustizia tributaria e correttivo bis .
Conclusione
La crescente digitalizzazione del fisco e l’incremento delle banche dati portano a un numero sempre maggiore di comunicazioni di anomalie fiscali. Nel 2026, secondo le stime, saranno inviati 2,4 milioni di avvisi . Questa attività mira a favorire la compliance spontanea, ma può rappresentare un ostacolo per chi non conosce i meccanismi. L’articolo ha illustrato come funzionano le comunicazioni, quali sono le norme di riferimento (l. 190/2014, art. 6‑bis, riforma delle sanzioni, rottamazione quinquies, ravvedimento speciale), i termini da rispettare, le difese possibili e gli strumenti alternativi.
Per affrontare una comunicazione di anomalia, occorre:
- leggere attentamente l’avviso e accedere al cassetto fiscale;
- raccogliere la documentazione e verificare la fondatezza dell’anomalia;
- valutare se ravvedersi con sanzioni ridotte o contestare con controdeduzioni;
- invocare il contraddittorio preventivo e far valere la prova di resistenza;
- considerare le definizioni agevolate (rottamazioni, ravvedimento speciale) e le procedure di composizione della crisi;
- non commettere errori comuni (inerzia, pagamenti non dovuti, omissione di documenti) e rispettare i termini.
L’assistenza di un professionista specializzato è fondamentale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi, insieme al suo staff di avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale nel diritto bancario e tributario, può offrire una valutazione legale personalizzata. Grazie alla sua esperienza nel contenzioso e nelle soluzioni stragiudiziali, l’Avv. Monardo ti aiuta a:
- analizzare la comunicazione e individuare eventuali errori dell’Agenzia;
- predisporre controdeduzioni efficaci e attivare il contraddittorio;
- avviare ricorsi presso le Corti di giustizia tributaria per annullare accertamenti illegittimi;
- adottare strategie di ravvedimento, rottamazione, piani del consumatore o concordato preventivo;
- ottenere sospensioni e piani di pagamento; bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi.
Non aspettare che l’anomalia diventi un accertamento definitivo con sanzioni elevate. Agisci ora.
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