Introduzione
Il lavoro dell’addetto stampa freelance unisce creatività e capacità relazionali ma, come per molti liberi professionisti, comporta anche la gestione di obblighi fiscali e bancari. L’indipendenza professionale porta con sé il rischio di ritrovarsi sovraindebitati a causa di imposte non pagate, contributi previdenziali insoluti o rate di finanziamenti in arretrato. Le conseguenze possono essere pesanti: dal blocco dei conti e delle attività promozionali al fermo del veicolo aziendale, dall’iscrizione di ipoteca sulla casa ai pignoramenti sui compensi. Chi opera in questo settore deve conoscere i propri diritti e le soluzioni legali per difendersi dal Fisco e dalle banche.
Quest’articolo guida passo per passo l’addetto stampa freelance alle prese con debiti fiscali o bancari. Perché è importante? Perché la riscossione coattiva e l’esecuzione forzata possono compromettere definitivamente la continuità dell’attività. Eppure, molte contestazioni delle cartelle o delle pretese delle banche vanno in prescrizione o contengono errori procedurali. Chi non impugna tempestivamente un’intimazione di pagamento o una comunicazione di ipoteca perde la possibilità di far valere la prescrizione, come ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza 30 ottobre 2025 n. 28706 . Inoltre, una notifica irregolare del pignoramento presso terzi rende l’atto inesistente , e la Corte ha ribadito che l’obbligo di notificare l’atto al debitore non è un mero formalismo .
Nel corso del testo anticiperemo le soluzioni legali più efficaci: dalla sospensione e impugnazione delle cartelle esattoriali, alla rottamazione-quinquies prevista dalla Legge di Bilancio 2026 che consente di pagare i soli tributi, senza sanzioni e interessi , alle procedure di sovraindebitamento (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazione controllata). Esamineremo la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione su preavvisi di ipoteca , pignoramenti , fermo amministrativo e esdebitazione . L’obbiettivo è fornire all’addetto stampa strumenti concreti per difendersi e ristrutturare i propri debiti.
Chi può aiutarti: l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
- L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti distribuiti in tutta Italia e segue personalmente i casi più complessi.
- È gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
- È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021.
- Lo studio offre analisi preventive degli atti, ricorsi tributari, sospensioni giudiziali, trattative con banche, piani di rientro e percorsi di ristrutturazione sia giudiziali che stragiudiziali.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Quadri normativi di riferimento
- D.P.R. 602/1973 – disciplina della riscossione: gli art. 50 e 86 regolano la notifica dell’intimazione di pagamento e il fermo amministrativo. Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella senza pagamento il concessionario può iscrivere il fermo sui veicoli . L’art. 77 disciplina l’iscrizione di ipoteca sugli immobili per un importo pari al doppio del credito . Gli artt. 48‑bis e 72‑bis consentono all’Agenzia della Riscossione il pignoramento presso terzi (es. banche, clienti) anche senza passare dal giudice, ma la Corte ha precisato che la notifica al debitore è comunque essenziale .
- D.P.R. 600/1973 e D.P.R. 633/1972: si riferiscono rispettivamente alle imposte sui redditi e all’IVA. La Legge di Bilancio 2026 prevede la definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 , consentendo di estinguere i debiti pagando solo il tributo dovuto ; sono incluse le imposte ex artt. 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973 e 54‑bis e 54‑ter del DPR 633/1972 .
- Legge 3/2012 (Crisi da sovraindebitamento) e D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII): disciplinano i piani del consumatore, gli accordi di ristrutturazione e la liquidazione controllata dei debiti. La riforma del 2020 e il nuovo CCII hanno ridimensionato il concetto di “meritevolezza” sostituendolo con la verifica della assenza di colpa grave o frode . Per accedere agli strumenti di ristrutturazione i debitori devono dimostrare di non aver generato l’indebitamento con grave imprudenza . Il CCII prevede anche l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283) e la liquidazione controllata (art. 268 e ss.), mentre l’art. 67 disciplina la ristrutturazione dei debiti del consumatore.
- D.L. 118/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata della crisi e l’esperto negoziatore: un professionista iscritto in appositi elenchi che assiste l’imprenditore nel risanamento; l’Avv. Monardo è abilitato come esperto negoziatore.
1.2 La Legge di Bilancio 2026 e la rottamazione‑quinquies
La Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione‑quinquies, quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle. È una misura dedicata ai carichi affidati ad Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . I punti principali:
- Estinzione senza sanzioni, interessi e aggio: i debitori pagano solo le imposte e i contributi dovuti, con lo stralcio delle sanzioni e degli interessi moratori . L’agevolazione si applica a imposte dirette e IVA (artt. 36‑bis, 36‑ter DPR 600/1973, artt. 54‑bis, 54‑ter DPR 633/1972) e ai contributi previdenziali INPS se non derivano da accertamento .
- Ambito temporale: possono essere inclusi i debiti affidati alla riscossione entro il 31 dicembre 2023 . Sono esclusi i carichi già pagati con la precedente rottamazione‑quater .
- Domanda online e scadenze: la domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia . L’AdER deve attivare la procedura entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge (21 gennaio 2026) .
- Pagamento: il versamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni). Le prime tre rate scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima rata le scadenze sono fisse al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno . In caso di rateizzazione, si applicano interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026 . Il mancato pagamento anche di due rate comporta la decadenza dalla definizione .
- Recupero dei decaduti: possono accedere anche i contribuenti decaduti da precedenti definizioni agevolate purché i carichi rientrino nell’arco temporale previsto . La norma costituisce quindi una seconda chance per chi non è riuscito a rispettare le rate delle rottamazioni passate.
La rottamazione‑quinquies rappresenta un’importante ancora di salvezza per i liberi professionisti che hanno accumulato debiti fiscali. Tuttavia è necessario verificare la propria posizione e presentare la domanda entro i termini.
1.3 Le pronunce della Corte di Cassazione più recenti
Nel 2024–2026 la giurisprudenza di legittimità è intervenuta su molti aspetti della riscossione e dei rimedi per il debitore. Alcune massime sono diventate fondamentali per impostare le difese.
1.3.1 Piano del consumatore e qualifica di “consumatore”
Con ordinanza 11 novembre 2025 n. 29746 la Cassazione ha stabilito che la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII non è accessibile a chi presta garanzie (fideiussioni) a favore di società in cui riveste ruoli gestori o possiede quote rilevanti . La Suprema Corte ha precisato che:
- “Consumatore” è solo la persona fisica che opera per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale . Il socio amministratore che presta fideiussioni in favore delle società partecipate non agisce come consumatore ma come professionista, anche se non esercita formalmente l’attività al momento della richiesta .
- La persona fisica può essere “consumatore” se stipula un contratto finalizzato alla vita quotidiana . Viceversa, chi rilascia garanzie connesse alla propria attività imprenditoriale rientra nella categoria dei “professionisti” .
- In caso di fideiussioni a favore di società in cui si detengono partecipazioni, il piano del consumatore non è ammissibile; la Corte ha richiamato i principi della Corte di giustizia UE secondo cui il garante non è consumatore se esiste un collegamento funzionale con l’attività .
Per gli addetti stampa che hanno garantito debiti di società (ad esempio, come soci in cooperative editoriali) questa pronuncia è decisiva: non possono accedere al piano del consumatore ma dovranno usare altri strumenti (accordo di ristrutturazione o liquidazione controllata).
1.3.2 Accordi di ristrutturazione dei debiti: requisiti formali
Con sentenza 28 aprile 2025 n. 11218 la Cassazione ha chiarito che, per accedere all’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 57 CCII, ex art. 182‑bis L.Fall.), è necessario che l’iscrizione nel registro delle imprese del ricorso sia antecedente o quantomeno contestuale al deposito in tribunale . L’iscrizione tardiva non è consentita, poiché pregiudica il diritto dei creditori a conoscere tempestivamente la scelta dello strumento . La Corte ha ribadito che la pubblicità nel registro tutela i terzi e la trasparenza.
Questa pronuncia è fondamentale per gli imprenditori, ma anche per i freelance con partita IVA che intendono ristrutturare i debiti tramite accordo. La tempistica della pubblicazione è un requisito imprescindibile.
1.3.3 Concordato semplificato per la liquidazione e ruolo dell’esperto
L’ordinanza 4 dicembre 2025 n. 31641 ha confermato che il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25‑sexies CCII) non si esaurisce in un controllo formale. Il tribunale deve verificare anche la legalità sostanziale: la relazione finale dell’esperto negoziatore deve attestare che le trattative si sono svolte correttamente, che hanno avuto esito negativo e che non sono percorribili altre soluzioni negoziali (contratti, convenzioni di moratoria, accordi di ristrutturazione) . Se la relazione è priva di motivazione o non trova riscontro nella documentazione, la proposta è inammissibile . Questa decisione rafforza il ruolo dell’esperto e spinge i debitori a preparare dossier completi e attendibili.
1.3.4 Prescrizione delle cartelle esattoriali
Con l’ordinanza 30 ottobre 2025 n. 28706 la Cassazione ha affermato che la prescrizione delle cartelle esattoriali non è automatica. Per far valere la prescrizione il contribuente deve impugnare tempestivamente l’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 entro 60 giorni . Il mancato ricorso rende il credito definitivo e impedisce di eccepire la prescrizione maturata prima della notifica .
La pronuncia riepiloga anche i termini di prescrizione: 10 anni per le imposte statali (IRPEF, IVA, IRES, imposta di registro) , 5 anni per tributi locali e contributi previdenziali e 3 anni per il bollo auto . In pratica, se ricevi un’intimazione di pagamento e non reagisci, perdi la possibilità di contestare la prescrizione.
1.3.5 Preavviso di ipoteca e contenuto minimo
L’ordinanza 17 settembre 2025 n. 25456 ha precisato il contenuto del preavviso di iscrizione ipotecaria. La Cassazione ha stabilito che la comunicazione preventiva deve contenere soltanto l’indicazione del credito tributario (titolo e ammontare) per cui si procede, mentre non è necessario indicare gli immobili da ipotecare . Tale preavviso ha funzione meramente informativa e sollecitatoria . La Corte ha inoltre ribadito che i tributi erariali come IRPEF e IVA si prescrivono in dieci anni .
Per l’addetto stampa che riceve un preavviso di ipoteca è importante sapere che la mancata indicazione dell’immobile non costituisce vizio; tuttavia restano impugnabili altri eventuali difetti della cartella sottostante o la prescrizione.
1.3.6 Pignoramento esattoriale e obbligo di notifica
La Cassazione ha ricordato con l’ordinanza 1° gennaio 2026 n. 6 (pubblicata 9 gennaio 2026) che l’atto di pignoramento presso terzi è inesistente se non viene notificato al debitore oltre che al terzo pignorato . Nel caso analizzato l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione aveva notificato il pignoramento al solo terzo, ma non al contribuente; la Suprema Corte ha ritenuto essenziale la notifica perché il pignoramento costituisce un’ingiunzione rivolta al debitore e la sua omissione impedisce l’esercizio del diritto di difesa . Pertanto, qualunque pignoramento non notificato è giuridicamente inesistente e può essere impugnato.
1.3.7 Fermo amministrativo e proporzionalità
L’ordinanza 12 dicembre 2024 n. 32062 ha affrontato il tema della proporzionalità del fermo amministrativo. La Corte ha affermato che la sproporzione tra il valore del veicolo e il debito non rileva, poiché l’art. 86 DPR 602/1973 non prevede limiti di valore . Tuttavia, l’agente della riscossione deve agire secondo ragionevolezza: la misura cautelare deve rispettare i principi dello Statuto del contribuente e non può diventare arbitraria . In altre parole, la Corte conferma che non esiste un tetto minimo ma che l’Amministrazione deve ponderare il sacrificio imposto al debitore .
1.3.8 Danno da fermo illegittimo: niente risarcimento per “ansia”
Con l’ordinanza 27343/2024 la Cassazione ha escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale per fermo amministrativo illegittimo. La Corte ha precisato che il danno da ansia o stress non è risarcibile di per sé; occorre provare un danno concreto, come l’impossibilità di utilizzare il veicolo o la perdita di guadagni . Chi chiede il risarcimento deve dimostrare le spese sostenute per un mezzo sostitutivo o la perdita di reddito . Questa pronuncia scoraggia i ricorsi privi di prova.
1.3.9 Esdebitazione dell’incapiente e divieto di “seconda chance” post fallimento
L’ordinanza 14 novembre 2025 n. 30108 ha chiarito che l’esdebitazione dell’incapiente prevista dall’art. 283 CCII non può essere invocata da chi è già stato dichiarato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione nel fallimento. La Corte ha rilevato che l’istituto non può essere utilizzato come strumento sostitutivo o correttivo di pregresse decisioni; serve a favorire il recupero del debitore privo di attivo, ma non consente una seconda chance dopo il fallimento . Il provvedimento, pur dichiarando inammissibile il ricorso, delimita il campo di applicazione dell’esdebitazione .
1.4 Meritevolezza e colpa grave nel sovraindebitamento
Il nuovo CCII richiede che il debitore non abbia agito con colpa grave nella genesi del proprio indebitamento. La dottrina e la giurisprudenza hanno precisato che:
- L’assenza di colpa grave è requisito per accedere al piano del consumatore e agli altri strumenti . L’indebitamento deve derivare da eventi non imputabili al debitore o da colpe lievi. La colpa grave, equiparata al dolo , si configura quando il debitore agisce con estrema imprudenza o fraudolenza.
- La riforma ha ridimensionato il concetto di meritevolezza: la non meritevolezza coincide con la presenza di colpa grave o frode ; non è sufficiente un semplice errore di gestione. Questo garantisce un favor debitoris, dando una seconda chance a chi ha commesso errori veniali .
- L’onere della prova è stato invertito: spetta ai creditori dimostrare la colpa grave del debitore . In caso di dubbio, il piano dovrebbe essere ammesso.
- Alcune sentenze di merito (Tribunale di Brindisi, 2 aprile 2025; Tribunale di Napoli, 5 maggio 2025) hanno ribadito che la colpa grave richiede condotte gravemente imprudenti o fraudolente . Il Tribunale di Roma, con sentenza 30 maggio 2025, ha adottato il criterio della minima diligenza, escludendo la colpa grave se il debitore ha mantenuto un livello base di attenzione .
Questi principi sono rilevanti per gli addetti stampa che vogliono accedere alla ristrutturazione: occorre dimostrare di aver agito con prudenza e buona fede, anche se l’attività ha risentito di ritardi nei pagamenti dei clienti o della congiuntura economica.
1.5 Altre norme e circolari utili
- Circolare AdER: l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione pubblica periodicamente circolari e istruzioni operative per rottamazioni, rateizzazioni e sospensioni. Le istruzioni della rottamazione‑quinquies (gennaio 2026) forniscono procedure on‑line e moduli di domanda.
- Circolari dell’Agenzia delle Entrate in materia di definizioni agevolate, ravvedimento e transazione fiscale. Ad esempio, la circolare n. 2/E del 2023 chiarisce i limiti della transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione.
- D.Lgs. 83/2024 (terzo correttivo al CCII) ha introdotto il cram‑down fiscale, consentendo ai tribunali di imporre l’accordo anche contro il dissenso dell’Agenzia delle Entrate in determinate condizioni.
- Decreto ministeriale 2023 sul registro dei gestori della crisi da sovraindebitamento, che disciplina requisiti e formazione.
Le norme su banche e finanza includono il Testo unico bancario (D.Lgs. 385/1993) e il Testo unico della finanza (D.Lgs. 58/1998). Per i rapporti con gli istituti di credito sono importanti le istruzioni della Banca d’Italia e le normative sulla trasparenza bancaria.
1.6 Il nuovo Statuto dei diritti del contribuente (2023‑2025)
La riforma fiscale avviata con la legge delega 9 agosto 2023 n. 111 e attuata dal D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219 ha profondamente rivisto lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000). Le nuove norme mirano a rafforzare il dialogo con il cittadino, incrementare la motivazione degli atti impositivi e garantire un effettivo contraddittorio preventivo. Secondo la relazione governativa, la riforma rende il rapporto con l’amministrazione finanziaria più democratico e trasparente . Tra i principi cardine inseriti nella delega e nel decreto correttivo figurano:
- Obbligo di motivazione: gli atti devono indicare le prove poste a fondamento della pretesa e illustrare le ragioni della decisione . Per i freelance è essenziale verificare che cartelle e avvisi contengano tutti gli elementi di fatto e di diritto; in caso contrario l’atto è annullabile per difetto di motivazione.
- Principio del legittimo affidamento e della buona fede: il legislatore impone di valorizzare la certezza del diritto e la tutela dell’affidamento del contribuente . Ciò significa che il Fisco non può cambiare interpretazione retroattivamente a danno del contribuente e deve fornire istruzioni chiare.
- Diritto di accesso agli atti e contraddittorio a pena di nullità: è stata prevista una disciplina generale del diritto di accesso alla documentazione e l’applicazione del contraddittorio nei procedimenti tributari, con termini non inferiori a sessanta giorni per presentare osservazioni . Per i professionisti è fondamentale partecipare attivamente al procedimento, fornendo documenti e argomentazioni; la mancanza del contraddittorio può determinare la nullità degli atti.
- Potere di autotutela e annullabilità degli atti: la riforma chiede di estendere l’autotutela per errori manifesti e di rendere impugnabili i dinieghi . Questo consente ai debitori di chiedere la cancellazione o la riduzione dei debiti senza ricorrere subito al giudice.
Per l’addetto stampa freelance lo Statuto riformato rappresenta uno strumento di tutela. L’art. 6 L. 212/2000, come modificato, impone all’amministrazione di assicurare l’effettiva conoscenza degli atti tramite comunicazioni al domicilio effettivo del contribuente e con modalità idonee a garantire la riservatezza . Viene anche vietato all’amministrazione di chiedere documenti già in suo possesso e di inviare modelli e istruzioni almeno sessanta giorni prima delle scadenze . Queste disposizioni sono utili per contestare notifiche irregolari e richiedere informazioni mancanti.
1.7 La PEC e il “domicilio digitale unico”: orientamenti 2025–2026
Le notifiche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) hanno assunto un ruolo centrale nella riscossione e nei rapporti con l’Agenzia. Il legislatore ha introdotto l’istituto del domicilio digitale unico per professionisti e imprese, obbligandoli a dotarsi di un indirizzo PEC iscritto nel registro pubblico (INI‑PEC). Recenti pronunce della Cassazione hanno chiarito diversi profili:
- Cassazione 8261/2025: l’estraneità dell’indirizzo PEC del mittente dal registro INI‑PEC non invalida la notifica. La Corte ha affermato che l’assenza dell’indirizzo nel registro non determina di per sé la nullità della cartella; il contribuente deve dimostrare il concreto pregiudizio al diritto di difesa . La stessa ordinanza ribadisce che i motivi di ricorso devono confrontarsi con l’intero contenuto motivazionale della sentenza impugnata e non possono limitarsi a singoli passaggi .
- Cassazione 15710/2025: l’ordinanza ha chiarito che la notifica della cartella tramite PEC proveniente da un indirizzo non presente nell’INI‑PEC non invalida “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica; spetta al contribuente provare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano derivati da tale irregolarità . In altre parole, la notifica resta valida se il mittente è comunque riconoscibile e il contribuente può difendersi.
- Cassazione 33514/2025: la Corte ha stabilito che l’indirizzo PEC professionale costituisce domicilio digitale unico anche per atti estranei all’attività principale. Finché la casella PEC rimane attiva, la notifica è valida, a prescindere dalla cancellazione dal registro delle imprese o dalla cessazione dell’attività . La pronuncia evidenzia che l’unicità del domicilio digitale impedisce al contribuente di eccepire la nullità delle notifiche inviate alla PEC professionale; l’elemento decisivo è che la casella fosse attiva e funzionante .
Questi orientamenti impongono agli addetti stampa freelance di monitorare costantemente la propria casella PEC e di aggiornare l’indirizzo nel registro INI‑PEC. Non rispondere alle comunicazioni può comportare la perdita dei termini per impugnare gli atti. In caso di notifica da un indirizzo non censito, è comunque necessario dimostrare il pregiudizio.
1.8 Pignoramento speciale dei conti correnti: la sentenza 28520/2025
Con la sentenza 27 ottobre 2025 n. 28520 la Cassazione ha ridefinito i contorni del pignoramento esattoriale dei conti correnti. La Suprema Corte ha stabilito che, nel pignoramento speciale di cui all’art. 72‑bis DPR 602/1973, la banca terza pignorata deve versare all’agente della riscossione il saldo attivo del conto corrente anche se maturato dopo il pignoramento, purché entro il periodo di sessanta giorni dalla notifica dell’ordine di pagamento . Ciò significa che:
- il vincolo di custodia scatta immediatamente e si estende ai crediti futuri ed eventuali; per 60 giorni il conto corrente diventa una “scatola vuota” pronta ad inghiottire ogni somma che vi transita ;
- è irrilevante lo stato del conto al momento della notifica: anche se il saldo è negativo o a zero, ogni bonifico o accredito futuro sarà destinato a soddisfare il debito ;
- la banca deve bloccare le somme incassate entro la finestra di sessanta giorni e versarle all’Agente della Riscossione, in forza dell’art. 546 c.p.c. che impone al terzo pignorato l’obbligo di custodia ;
- la decisione si applica ai pignoramenti notificati fino all’entrata in vigore del Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33), che dal 1° gennaio 2026 sostituirà gli artt. 72 e seguenti del DPR 602/1973 .
Per gli addetti stampa la sentenza comporta conseguenze importanti: quando il conto corrente viene pignorato, i compensi e i bonifici che arrivano nei due mesi successivi verranno girati al Fisco. È quindi essenziale attivarsi subito per contestare il pignoramento (ad esempio per vizi di notifica o prescrizione), richiedere la sospensione giudiziale o trovare un accordo con l’Agente.
2. Procedura passo per passo dopo la notifica di un atto
Quando un addetto stampa freelance riceve una cartella esattoriale, un pignoramento o un preavviso di ipoteca, il primo passo è comprendere la natura dell’atto e rispettare i termini per esercitare i propri diritti. Di seguito una guida procedurale.
2.1 Cartella di pagamento
- Notifica: la cartella di pagamento è emessa dopo l’iscrizione a ruolo e contiene l’indicazione del tributo, degli interessi, delle sanzioni e dell’agente della riscossione. Deve essere notificata entro il termine di decadenza (tipicamente entro due anni dall’affidamento).
- Termini di pagamento: entro 60 giorni dalla notifica il debitore può pagare integralmente o rateizzare (fino a 72 rate ordinarie o 120 in casi di grave difficoltà). Trascorso tale termine senza pagamento, l’Agente può notificare l’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 e procedere al pignoramento.
- Impugnazione: la cartella si può impugnare entro 60 giorni (tributi erariali) davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Per contributi INPS il termine è di 40 giorni e la competenza è del tribunale in funzione di giudice del lavoro. I vizi possono riguardare la mancata notifica dell’atto presupposto, la prescrizione del credito, errori di calcolo, duplicazione di imposta.
- Rottamazione e definizioni agevolate: se la cartella rientra nell’arco temporale previsto dalla rottamazione‑quinquies, è possibile presentare domanda di definizione entro il 30 aprile 2026 .
- Sospensione: in caso di ricorso, si può chiedere la sospensione giudiziale dell’esecuzione; occorre dimostrare il fumus boni iuris (fondamento del ricorso) e il periculum in mora (danno irreparabile). L’Agente della riscossione può anche sospendere in autotutela su istanza motivata.
2.2 Intimazione di pagamento e iscrizione ipotecaria
L’intimazione di pagamento è un sollecito inviato dopo la cartella; la Cassazione ha precisato che è un atto autonomo e va impugnato entro 60 giorni per eccepire la prescrizione .
L’iscrizione ipotecaria richiede un preavviso di 30 giorni. La comunicazione preventiva deve indicare solo l’importo dovuto; non deve indicare gli immobili . Il debitore può presentare opposizione per vizi propri del preavviso o per la prescrizione del credito. Se non si agisce, l’ipoteca sarà iscritta presso la Conservatoria.
2.3 Pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi consente all’agente della riscossione di bloccare i crediti verso terzi (incarichi con clienti, depositi bancari, compensi futuri). Per essere valido deve essere notificato sia al terzo che al debitore . In caso contrario l’atto è inesistente e può essere annullato . Dopo la notifica il terzo deve dichiarare l’ammontare del credito; in assenza di opposizione, l’Agente può ordinare il pagamento.
Per l’addetto stampa freelance i crediti pignorabili includono i compensi dei clienti o i depositi bancari. Si possono impugnare il pignoramento e l’ordinanza di assegnazione per vizi formali (mancata notifica), prescrizione o inesistenza del credito.
2.4 Fermo amministrativo sui veicoli
Il fermo amministrativo è un vincolo sui veicoli registrati. Può essere iscritto dopo 60 giorni dalla cartella e dopo la comunicazione preventiva di 30 giorni. L’ordinanza 32062/2024 ha precisato che la sproporzione tra valore del veicolo e importo del debito è irrilevante ai fini della legittimità , ma l’Agente deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza .
Il fermo è illegittimo se:
- la cartella non è stata notificata;
- l’importo è inferiore al limite (1.000 € per l’ipoteca; per il fermo il limite è di norma 500 €);
- manca la comunicazione preventiva;
- il veicolo è strumentale all’attività professionale o appartiene a un disabile ;
- il debito è prescritto.
L’addetto stampa può chiedere la sospensione e l’annullamento del fermo in autotutela o con ricorso. In caso di fermo illegittimo, si può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali; tuttavia, la Corte di cassazione ha chiarito che l’ansia o lo stress non sono risarcibili .
2.5 Procedure bancarie: ingiunzioni e sofferenze
Oltre al Fisco, l’addetto stampa freelance può avere debiti verso banche o finanziarie: rate di mutui, prestiti o anticipi fatture. Se i pagamenti non vengono onorati:
- Sollecito e messa in mora: la banca invia diffide di pagamento. È possibile negoziare un piano di rientro e ridurre la rata.
- Decadenza dal beneficio del termine: in caso di inadempimento grave, la banca può chiedere l’immediato pagamento dell’intero residuo. Verificare se la clausola è stata validamente pattuita e se la banca ha rispettato gli obblighi di trasparenza.
- Segnalazione in Centrale rischi: il debitore inadempiente viene segnalato come “sofferenza” presso la Centrale rischi della Banca d’Italia, con conseguenze sull’accesso al credito. La segnalazione può essere contestata se il credito è contestato o prescritto.
- Azioni esecutive: dopo l’ingiunzione, la banca può iscrivere ipoteca o pignorare beni e conti. Anche qui valgono le regole generali del codice di procedura civile e le garanzie costituzionali.
L’assistenza di professionisti specializzati consente di contestare anatocismo, usura, costi occulti e di negoziare transazioni. In molti casi la mediazione bancaria (OBF) o l’arbitrato finanziario sono strade utili.
3. Difese e strategie legali
3.1 Contestare la cartella e l’intimazione
L’impugnazione tempestiva della cartella o dell’intimazione è la prima difesa. Occorre:
- Verificare la notifica: controllare che l’atto sia stato notificato a mezzo posta raccomandata o Pec e che l’indirizzo sia corretto. Notifiche a indirizzi sbagliati sono nulle.
- Esaminare gli atti presupposti: la cartella deve richiamare l’avviso di accertamento o l’avviso bonario. Se questi atti non sono stati notificati, la cartella è nulla.
- Verificare la prescrizione: secondo la Cassazione l’intimazione di pagamento è il momento decisivo per eccepire la prescrizione . Imposte statali: 10 anni; contributi e tributi locali: 5 anni ; bollo auto: 3 anni .
- Contestare vizi di motivazione: la Cassazione ha censurato preavvisi e sentenze con motivazioni apparenti . La cartella deve contenere dati che permettano al contribuente di identificare il debito.
Il ricorso si presenta davanti alla Corte di giustizia tributaria tramite difensore (obbligatorio per importi superiori a 3.000 €) e consente di chiedere la sospensione della riscossione.
3.2 Istanza di autotutela
Prima o in alternativa al ricorso si può presentare un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate o all’AdER. L’istanza chiede l’annullamento totale o parziale della cartella per errori evidenti (es. doppia imposizione, importo già pagato, prescrizione, scomputi). L’Ente può sospendere la riscossione ma non è obbligato a rispondere; tuttavia la presentazione dell’istanza può giustificare la sospensione dell’esecuzione.
3.3 Rateizzazione del debito
Se il debito è certo ma non si dispone della somma, si può chiedere la rateizzazione. Le forme principali:
- Rateizzazione ordinaria: fino a 72 rate mensili (o 120 in casi di grave difficoltà). Occorre dimostrare di non avere procedure concorsuali in corso. Per importi inferiori a 60.000 € la concessione è automatica.
- Rateizzazione nella rottamazione‑quinquies: fino a 54 rate bimestrali in 9 anni . Il mancato pagamento di due rate determina la decadenza .
- Piani di dilazione con le banche: rinegoziazione dei mutui, consolidamento dei debiti, sospensione ex legge (moratorie) o accordi stragiudiziali. È possibile ridurre le rate, prolungare la durata, abbassare i tassi.
La rateizzazione consente di evitare atti cautelari. Tuttavia, in caso di morosità, l’Agente procede con ipoteca e pignoramento.
3.4 Piani del consumatore e ristrutturazione dei debiti
Il piano del consumatore (art. 67 CCII) è riservato alle persone fisiche che hanno debiti per motivi estranei all’attività imprenditoriale. Consente di proporre ai creditori un pagamento parziale, con eventuale falcidia, sotto la supervisione dell’OCC. I punti principali:
- Requisiti soggettivi: essere consumatore (non svolgere attività d’impresa in modo abituale) e non aver prestato garanzie per società in cui si è soci o amministratori, alla luce della Cassazione 29746/2025 .
- Assenza di colpa grave: il debitore deve dimostrare di non aver causato il sovraindebitamento con dolo o grave imprudenza .
- Contenuto del piano: pagamento delle spese obbligatorie (crediti alimentari, TFR, imposte) e proposta di soddisfazione parziale per gli altri creditori, proporzionata al reddito del debitore.
- Durata: il piano può avere durata fino a 5 anni, prorogabile. Può prevedere la cessione di una parte del reddito futuro o la liquidazione di beni non indispensabili.
- Effetti: dopo l’omologazione i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive. Il piano è obbligatorio anche per i creditori dissenzienti.
L’addetto stampa freelance che lavora come ditta individuale potrebbe ricorrere al piano del consumatore per debiti personali (carta di credito, prestiti) non connessi all’attività professionale. Se invece opera con partita IVA e ha debiti fiscali e bancari legati all’attività, dovrà ricorrere ad altri strumenti (concordato minore o accordo di ristrutturazione).
3.5 Accordi di ristrutturazione e concordato minore
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e 58 CCII): è uno strumento negoziale per imprenditori e professionisti con debiti superiori a 120.000 €. Richiede la maggioranza dei creditori e l’omologazione del tribunale. La Cassazione 11218/2025 ha ribadito che il ricorso deve essere iscritto nel registro delle imprese prima o contestualmente al deposito . Gli addetti stampa con partita IVA e debiti professionali possono utilizzare l’accordo per ridurre, dilazionare o stralciare le passività, incluse le imposte (è prevista la transazione fiscale). La procedura offre protezione dai creditori fin dalla pubblicazione del ricorso e consente di continuare l’attività.
- Concordato minore (artt. 74 e 75 CCII): destinato a imprenditori minori e professionisti che non superano i limiti per il fallimento. Richiede l’intervento dell’OCC. L’esperto verifica la proposta e il tribunale ne valuta l’ammissibilità. Può prevedere la liquidazione dei beni o la continuità aziendale. È un’alternativa flessibile ma più impegnativa rispetto al piano del consumatore.
- Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: introdotto dal D.L. 118/2021 per chi non riesce a chiudere la crisi con la composizione negoziata. L’ordinanza 31641/2025 ha chiarito che il tribunale deve esaminare non solo la regolarità formale ma anche la sostanza della proposta e della relazione dell’esperto .
3.6 Liquidazione controllata e esdebitazione
- Liquidazione controllata (art. 268 CCII e seguenti): consente al debitore sovraindebitato di mettere a disposizione il proprio patrimonio per soddisfare i creditori. La procedura è gestita dal tribunale con l’ausilio del liquidatore nominato dall’OCC. Dopo la liquidazione, il debitore può ottenere l’esdebitazione (art. 282 CCII), cioè la liberazione dai debiti insoddisfatti, purché dimostri di aver collaborato lealmente e di non aver causato la crisi con dolo o colpa grave.
- Esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII): permette al debitore privo di beni o redditi di cancellare i debiti residui senza passare per la liquidazione. Tuttavia la Cassazione 30108/2025 ha chiarito che non può essere utilizzata da chi è già stato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione nel fallimento . La procedura è riservata a chi non ha mai beneficiato della cancellazione dei debiti e non è stato oggetto di procedure concorsuali.
3.7 Transazioni fiscali e bancarie
La transazione fiscale all’interno di accordi e concordati consente di ridurre i debiti tributari attraverso un accordo con l’Agenzia delle Entrate. L’ente può accettare un pagamento parziale se ritiene che il recupero altrimenti sarebbe inferiore. Il D.Lgs. 83/2024 ha introdotto la possibilità di cram‑down fiscale, ossia l’omologazione forzosa anche contro il dissenso dell’Erario quando il piano assicura un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione.
Con le banche è possibile negoziare:
- Ristrutturazione dei mutui: riduzione tassi, allungamento durata, moratoria.
- Saldo e stralcio: pagamento di una somma inferiore al dovuto in un’unica soluzione, con cancellazione del residuo.
- Rinegoziazione e consolidamento: unificazione di più prestiti in un’unica rata più sostenibile.
- Conversione del debito in equity: per società editoriali, la banca può convertire il credito in partecipazioni (ristrutturazione aziendale).
In molte situazioni, soprattutto con crediti deteriorati ceduti a società di recupero (NPL), è possibile ottenere riduzioni significative.
4. Strumenti alternativi e agevolazioni
4.1 Rottamazione‑quinquies e definizioni agevolate
Come visto, la rottamazione‑quinquies consente di regolarizzare i debiti dal 2000 al 2023 pagando solo il capitale e abbattendo sanzioni e interessi . Per utilizzare al meglio questo strumento:
- Verifica dei carichi: accedere al proprio cassetto fiscale per visualizzare tutte le cartelle e selezionare quelle da inserire nella definizione .
- Confronto con altre rottamazioni: i debiti già pagati nella rottamazione‑quater non possono essere inseriti . I decaduti dalle precedenti definizioni possono rientrare nella quinquies .
- Domanda online: da presentare entro il 30 aprile 2026 . Lo studio Monardo può assistere nella compilazione e nell’indicazione delle cartelle da includere.
- Pagamento in unica soluzione o rate: valutare se convenga pagare subito (risparmiando gli interessi) o dilazionare. Ricordare che la decadenza per due rate non pagate comporta la perdita del beneficio .
Esistono altre definizioni agevolate (stralcio dei mini debiti fino a 1.000 €; definizione agevolata delle liti pendenti; sanatoria degli avvisi bonari) che possono interessare l’addetto stampa freelance. Ogni misura ha termini e requisiti diversi.
4.2 Piano del consumatore e ristrutturazione dei debiti (esempi pratici)
Esempio 1 – Addetto stampa con debiti personali
- Situazione: Marta, addetta stampa freelance, ha 35.000 € di debiti tra carte di credito, prestiti personali e rate auto. Non ha partita IVA e i suoi debiti sono legati alla vita privata.
- Soluzione: Marta può accedere al piano del consumatore, proponendo ai creditori un rimborso del 40% in 5 anni, con una rata mensile di circa 230 €. Dopo l’omologazione, i creditori non possono aggredire il suo stipendio. La procedura richiede la relazione dell’OCC e l’assenza di colpa grave. Marta dimostra che i debiti derivano da spese mediche e un periodo di inattività lavorativa, quindi non vi è colpa grave.
- Risultato: Il tribunale omologa il piano e dopo 5 anni Marta ottiene l’esdebitazione dei residui.
Esempio 2 – Addetto stampa con partita IVA e debiti fiscali
- Situazione: Paolo, addetto stampa freelance con partita IVA, ha debiti IVA per 20.000 €, contributi INPS per 15.000 € e un finanziamento bancario residuo di 25.000 €. I compensi annuali sono altalenanti.
- Soluzione: Paolo non può accedere al piano del consumatore perché i debiti sono professionali. Con l’aiuto dell’Avv. Monardo, avvia la composizione negoziata della crisi. L’esperto negoziatore verifica la sostenibilità; si propone un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII con pagamento del 60% ai creditori in 8 anni e cancellazione del restante 40%. L’Agenzia delle Entrate accetta la transazione fiscale; la banca riduce gli interessi e rinuncia alle spese.
- Risultato: L’accordo viene omologato; Paolo mantiene la partita IVA e versa rate sostenibili, evitando l’ipoteca sulla casa.
4.3 Liquidazione controllata (esempio)
Esempio 3 – Liquidazione del patrimonio per ripartire
- Situazione: Lucia, ex addetta stampa, ha chiuso l’attività per malattia. Ha debiti per 80.000 € con il Fisco e 40.000 € con banche. Non percepisce reddito e possiede solo un’automobile e qualche apparecchiatura.
- Soluzione: Lucia decide di ricorrere alla liquidazione controllata. Metterà a disposizione l’automobile e i beni non necessari; l’OCC nomina un liquidatore che vende i beni, ricavando 20.000 €. Dopo tre anni Lucia ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.
- Risultato: Lucia è libera dai debiti e può ripartire con un nuovo lavoro subordinato.
4.4 Esdebitazione dell’incapiente
Esempio 4 – Incapiente
- Situazione: Marco, addetto stampa senza beni né redditi, ha 30.000 € di debiti fiscali. Non è mai stato soggetto a procedure concorsuali.
- Soluzione: Marco richiede l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII). Dimostra di essere privo di patrimonio e di aver collaborato con l’OCC.
- Risultato: Il tribunale concede l’esdebitazione. Tuttavia, se Marco fosse stato già fallito, non avrebbe potuto ottenere il beneficio, come chiarito dall’ordinanza 30108/2025 .
5. Errori comuni e consigli pratici
5.1 Errori da evitare
- Ignorare le notifiche: molti professionisti ignorano cartelle, intimazioni o preavvisi, pensando che i debiti si prescrivano da soli. Invece la prescrizione va eccepita impugnando l’intimazione entro 60 giorni .
- Presentare ricorso fuori termine: i termini per impugnare sono tassativi. In mancanza, l’atto diventa definitivo e non più contestabile .
- Pagare senza verificare: prima di saldare è necessario controllare se l’atto è nullo o prescrittI.
- Non chiedere la rateizzazione: molti rinunciano a rateizzare temendo i costi. La rateizzazione sospende l’esecuzione e consente di evitare ipoteche e pignoramenti.
- Usare il piano del consumatore in modo improprio: i soci fideiussori non sono considerati consumatori . Usare il piano in tali casi porta all’inammissibilità.
- Confondere fermi, ipoteche e pignoramenti: sono strumenti diversi, con termini e rimedi differenti. L’ipoteca si applica agli immobili e richiede preavviso ; il fermo riguarda i veicoli ; il pignoramento può essere su beni mobili, immobili o crediti, e la notifica è essenziale .
- Sottovalutare la colpa grave: per accedere alle procedure di sovraindebitamento occorre dimostrare un comportamento diligente . Debiti causati da azzardo, frodi o spese sproporzionate possono precludere l’omologazione.
5.2 Consigli operativi
- Conserva tutta la documentazione: contratti, ricevute di pagamento, e‑mail, notifiche. Sono indispensabili per dimostrare pagamenti già effettuati o vizi di notifica.
- Richiedi l’estratto di ruolo: consente di verificare i carichi iscritti a ruolo e i dettagli dei debiti.
- Analizza le clausole bancarie: verifica tassi di interesse, spese occulte, anatocismo. L’aiuto di un consulente può individuare illeciti e consentire la restituzione.
- Valuta la rottamazione: se hai cartelle rientranti nel periodo 2000‑2023, la definizione quinquies permette risparmi significativi .
- Consulta un OCC: se la situazione è grave, rivolgiti a un Organismo di Composizione della Crisi. Il gestore esaminerà la tua situazione e proporrà lo strumento più adatto.
- Negozia con le banche: spesso banche e finanziarie preferiscono recuperare qualcosa piuttosto che avviare lunghi contenziosi. Trattative e mediazioni sono efficaci se condotte da professionisti.
- Proteggi i beni indispensabili: è possibile richiedere l’esclusione dei beni strumentali dal fermo (ad esempio, l’autovettura utilizzata per l’attività) .
- Agisci tempestivamente: la tempestività è la chiave. Ogni giorno di ritardo può pregiudicare il diritto alla tutela.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Scadenze e termini principali
| Atto o procedura | Termine per agire | Riferimenti normativi o giurisprudenziali |
|---|---|---|
| Impugnazione cartella esattoriale | 60 giorni (40 per contributi INPS) | art. 21 D.Lgs. 546/1992; Cass. 28706/2025 sulla necessità di impugnare l’intimazione |
| Impugnazione intimazione di pagamento | 60 giorni | art. 50 DPR 602/1973; Cass. 28706/2025 |
| Prescrizione tributi statali (IRPEF, IVA, IRES, imposta registro, IRAP) | 10 anni | art. 2946 c.c.; Cass. 25456/2025 |
| Prescrizione tributi locali e contributi | 5 anni | art. 2948 c.c. |
| Prescrizione bollo auto | 3 anni | Art. 23 D.Lgs. 504/1992 |
| Presentazione domanda rottamazione‑quinquies | 30 aprile 2026 | Legge n. 199/2025 |
| Pagamento unico rottamazione | 31 luglio 2026 | Legge n. 199/2025 |
| Pagamento rate rottamazione | Fino a 54 rate bimestrali in 9 anni | Legge n. 199/2025 |
| Preavviso di iscrizione ipotecaria | 30 giorni | art. 77 DPR 602/1973; Cass. 25456/2025 |
| Fermo amministrativo | decorso 60 giorni dalla cartella; preavviso 30 giorni | art. 86 DPR 602/1973; Cass. 32062/2024 sulla proporzionalità |
| Pignoramento presso terzi | notifica al terzo e al debitore; opposizione entro 20 giorni | artt. 48‑bis, 72‑bis DPR 602/1973; Cass. 2026 n. 6 |
6.2 Procedure di sovraindebitamento
| Strumento | Destinatari | Durata | Caratteristiche principali |
|---|---|---|---|
| Piano del consumatore (art. 67 CCII) | Consumatori (non imprenditori) senza colpa grave | Fino a 5 anni | Proposta di pagamento parziale; richiede omologazione; tutela dal pignoramento; esclusi i fideiussori di società |
| Accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII) | Imprenditori e professionisti con debiti > 120.000 € | Flessibile (di norma 5–7 anni) | Necessita il consenso della maggioranza dei creditori; prevede la transazione fiscale; pubblicazione nel registro imprese è requisito essenziale |
| Concordato minore (art. 74 CCII) | Imprenditori minori e liberi professionisti | Variabile | Gestito dall’OCC; può prevedere liquidazione o continuità; richiede l’approvazione dei creditori; consente la falcidia dei debiti |
| Concordato semplificato (art. 25‑sexies CCII) | Debitori che non hanno risolto la crisi con la composizione negoziata | Rapida | Proposta di liquidazione semplificata; controllo del tribunale sul merito; relazione finale dell’esperto necessaria |
| Liquidazione controllata (art. 268 CCII) | Tutte le categorie di debitori | 3–5 anni | Mette a disposizione l’intero patrimonio per soddisfare i creditori; porta all’esdebitazione (art. 282 CCII); adatta a chi non può proporre un piano |
| Esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) | Persone fisiche prive di beni e redditi che non hanno procedure concorsuali pregresse | Immediata | Cancella i debiti residui senza liquidazione; esclusa per chi è già stato fallito |
7. Domande e risposte frequenti (FAQ)
1. Cosa devo fare se ricevo una cartella di pagamento?
Entro 60 giorni devi decidere se pagare, rateizzare o impugnare la cartella davanti al giudice tributario. È fondamentale controllare la notifica, la prescrizione e gli atti presupposti. Se la cartella rientra nel periodo 2000‑2023 puoi valutare la rottamazione‑quinquies .
2. Posso contestare l’intimazione di pagamento senza impugnare la cartella?
Sì. L’intimazione è un atto autonomo e va impugnata entro 60 giorni per eccepire la prescrizione . Se non impugni, perdi la possibilità di contestare la prescrizione maturata prima.
3. Qual è la differenza tra ipoteca, fermo amministrativo e pignoramento?
L’ipoteca è una garanzia reale sugli immobili e richiede un preavviso con l’indicazione del credito ma non degli immobili . Il fermo amministrativo riguarda i veicoli e comporta l’impossibilità di circolare; può essere iscritto dopo 60 giorni dalla cartella . Il pignoramento può riguardare immobili, beni mobili o crediti e per essere valido deve essere notificato al debitore e al terzo .
4. Se non pago la rata della rottamazione, perdo tutto?
Nella rottamazione‑quinquies la perdita del beneficio scatta se non si paga l’unica rata o se si saltano due rate, anche non consecutive . In tal caso quanto versato resta a titolo di acconto e il debito residuo viene ripristinato.
5. Posso pagare solo alcune cartelle con la rottamazione?
Sì. Puoi selezionare le cartelle che intendi definire e lasciare fuori quelle contestate in giudizio. È opportuno valutare quali carichi conviene includere per massimizzare il risparmio.
6. Un addetto stampa freelance con partita IVA può accedere al piano del consumatore?
Solo se i debiti sono di natura personale (es. prestiti al consumo). Se i debiti derivano dall’attività professionale o da fideiussioni a favore della propria società, la Cassazione nega la qualifica di consumatore . In tal caso occorre ricorrere ad altri strumenti (accordo di ristrutturazione o concordato minore).
7. Quanto tempo ho per presentare un ricorso contro un pignoramento presso terzi?
L’opposizione agli atti esecutivi (pignoramento) si propone entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto. Nel caso di pignoramento esattoriale, la notifica al debitore è essenziale; se manca, l’atto è inesistente e può essere impugnato anche oltre i 20 giorni .
8. Se la mia auto è indispensabile per lavorare, posso evitare il fermo amministrativo?
Sì. L’art. 86 DPR 602/1973 prevede l’esclusione dal fermo per i veicoli strumentali all’attività d’impresa o professionale. È necessario dimostrare che l’auto è indispensabile per svolgere gli incarichi; in tal caso la misura deve essere revocata .
9. Un fermo amministrativo illegittimo mi dà diritto al risarcimento?
Il danno patrimoniale è risarcibile se si prova che il fermo ha causato la perdita di guadagni (es. impossibilità di svolgere attività, costi per un’auto sostitutiva). Il danno per ansia o stress non è risarcibile .
10. Che succede se la banca mi segnala alla Centrale rischi?
La segnalazione di sofferenza comporta difficoltà ad ottenere nuovi finanziamenti. Può essere contestata se il credito è contestato, prescritto o se la banca non ha inviato un preavviso di segnalazione. Una trattativa con la banca può evitare la segnalazione.
11. Posso ottenere la cancellazione dei debiti se non ho beni né redditi?
Sì, tramite l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII). Devi dimostrare di essere privo di patrimonio e di aver collaborato con la procedura. Non puoi aver già beneficiato dell’esdebitazione nel fallimento .
12. Cosa succede se, dopo aver aderito alla rottamazione, ricevo nuove cartelle?
Le nuove cartelle non rientrano nella rottamazione e devono essere gestite a parte. Tuttavia è possibile chiedere la rateizzazione o, se il debito è di modesta entità, attendere eventuali future definizioni agevolate.
13. Devo pagare un professionista per avviare il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione?
Sì. La procedura richiede l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi e il compenso del gestore. Tuttavia le spese sono generalmente comprese nel piano e vengono ripagate nel corso del procedimento.
14. È possibile unire debiti fiscali e bancari nello stesso piano?
Sì. Nelle procedure di sovraindebitamento (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordati) si devono inserire tutti i debiti, siano essi fiscali, bancari o personali. L’omessa indicazione di un debito può portare all’inammissibilità o all’annullamento dell’omologa.
15. Se ho già aderito a una rottamazione precedente e sono decaduto, posso rientrare nella quinquies?
Sì. La Legge di Bilancio 2026 consente l’accesso anche ai contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni, purché i carichi rientrino nel periodo previsto .
16. È vero che la sproporzione tra il valore dell’auto e il debito rende illegittimo il fermo?
No. La Cassazione ha chiarito che la sproporzione è irrilevante , ma l’agente della riscossione deve rispettare il principio di ragionevolezza e evitare abusi .
17. Devo iscrivere l’accordo di ristrutturazione nel registro delle imprese?
Sì. La Cassazione ha stabilito che l’iscrizione deve precedere o essere contestuale al deposito del ricorso in tribunale . La mancata iscrizione rende inammissibile l’accordo.
18. La banca può pignorare i crediti dei miei clienti?
No. Solo l’Agenzia della Riscossione può procedere al pignoramento presso terzi in via amministrativa. Le banche devono seguire la procedura esecutiva ordinaria davanti al giudice.
19. Posso chiedere la sospensione del pignoramento sul mio stipendio?
Se presenti un piano di ristrutturazione o un accordo e il giudice concede misure protettive, il pignoramento può essere sospeso per consentirti di pagare i debiti nel piano. L’art. 18 CCII prevede misure protettive che bloccano le esecuzioni in corso.
20. Cosa fa un esperto negoziatore della crisi d’impresa?
L’esperto negoziatore, istituito dal D.L. 118/2021, assiste l’imprenditore o il professionista nel negoziare con creditori e Fisco. Verifica la praticabilità delle soluzioni e redige una relazione finale. La Cassazione 31641/2025 ha affermato che il tribunale deve valutare la sostanza della relazione per ammettere il concordato semplificato .
8. Simulazioni numeriche
8.1 Calcolo delle rate nella rottamazione‑quinquies
Supponiamo che un addetto stampa abbia un debito di 15.000 € tra IRPEF e IVA iscritto a ruolo tra il 2000 e il 2023. Grazie alla rottamazione‑quinquies pagherà solo l’imposta dovuta, senza sanzioni e interessi. Poniamo che l’imposta originaria sia 9.000 € e che le sanzioni e interessi ammontino a 6.000 €.
- In unica soluzione: pagamento entro il 31 luglio 2026 di 9.000 €, senza interessi aggiuntivi.
- Rateizzazione: 54 rate bimestrali in 9 anni. Calcoliamo gli interessi al 3% annuo applicati dal 1° agosto 2026. Con un piano ammortizzabile su base bimestrale, la rata iniziale è di circa 180 €. Dopo le prime tre rate (luglio, settembre, novembre 2026) le rate successive scadono a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ciascun anno . Le ultime rate nel 2035 saranno di importo simile; il costo complessivo includerà circa 1.200 € di interessi.
8.2 Piano del consumatore: simulazione di un piano quinquennale
Consideriamo un debitore con reddito netto mensile di 1.600 € e spese vitali di 1.000 €. Egli può destinare 600 € al mese al rimborso dei debiti. Debito complessivo: 50.000 € (30.000 € banca, 15.000 € carte di credito, 5.000 € Fisco).
- Proposta ai creditori: pagamento del 50% (25.000 €) in 5 anni, rata mensile di 420 €, con un margine di 180 € per eventuali spese impreviste.
- Ripartizione: 15.000 € alla banca, 7.500 € alle carte di credito, 2.500 € al Fisco (a titolo di stralcio, essendo l’imposta privilegiata).
- Risultato: dopo 5 anni il debitore paga 25.000 €, ottiene l’esdebitazione per i residui 25.000 € e mantiene un tenore di vita dignitoso.
8.3 Accordo di ristrutturazione: esempio con cram‑down fiscale
Un addetto stampa professionista con partita IVA ha debiti totali pari a 200.000 € (100.000 € Fisco, 50.000 € banca, 50.000 € fornitori). Propone ai creditori un pagamento del 40% (80.000 €) in 6 anni, offrendo il conferimento di un immobile del valore di 60.000 € e il versamento di rate per i restanti 20.000 €. La maggioranza dei creditori aderisce, ma l’Agenzia delle Entrate dissente.
Grazie al D.Lgs. 83/2024 (cram‑down fiscale) il tribunale può omologare l’accordo anche contro il dissenso dell’Erario se dimostra che la proposta assicura all’Erario un recupero superiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Il Fisco otterrà 40.000 € (40% dei crediti), più dell’ipotetico ricavo in caso di liquidazione (stimato al 20%).
Il professionista evita l’espropriazione e continua l’attività, mantenendo la credibilità sul mercato.
8.4 Pignoramento speciale: simulazione di un conto corrente pignorato
Un’altra simulazione utile riguarda gli effetti concreti del pignoramento speciale del conto corrente disciplinato dall’art. 72‑bis DPR 602/1973 e interpretato dalla sentenza n. 28520/2025. Questa norma, come visto, consente all’agente della riscossione di vincolare tutte le somme presenti e future in un conto bancario per i 60 giorni successivi alla notifica . Vediamo come funziona in pratica.
Scenario: Mario è un addetto stampa in regime forfettario. Il 1° febbraio 2026 riceve dalla banca una comunicazione di pignoramento speciale notificatagli dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. In quel momento il suo conto corrente presenta un saldo negativo di –500 €. Nelle settimane successive, in virtù di tre commesse completate, egli riceve:
- il 10 febbraio, un bonifico di 2.000 € per un comunicato stampa istituzionale;
- il 20 marzo, un bonifico di 1.000 € per la gestione di una conferenza stampa;
- il 25 marzo, un pagamento di 700 € per un servizio di media relations.
Calcolo del vincolo:
- Accensione del vincolo: alla data della notifica, la banca blocca qualsiasi somma che entrerà nel conto, indipendentemente dal fatto che il saldo sia negativo. Lo scoperto di –500 € non viene immediatamente saldato dall’erario ma viene recuperato con i successivi accrediti.
- Primo accredito del 10 febbraio: arrivano 2.000 €. La banca compensa i 500 € di scoperto e accantona i restanti 1.500 € sul conto vincolato. Tali somme non sono disponibili per Mario e sono destinate al pagamento del debito esattoriale.
- Secondo accredito del 20 marzo: arrivano 1.000 €. L’intero importo viene “congelato” perché il vincolo è ancora in vigore. Il saldo disponibile del cliente resta quindi zero.
- Terzo accredito del 25 marzo: vengono accreditati 700 €. Anche questa somma è bloccata dalla banca.
Esito finale: allo scadere dei 60 giorni (1° aprile 2026), la banca versa all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione la somma complessivamente accantonata (1.500 € + 1.000 € + 700 € = 3.200 €), soddisfacendo così, interamente o in parte, il credito erariale. Mario non ha potuto utilizzare le somme entrate nel conto durante tale periodo e si è trovato senza liquidità per le spese correnti.
Strategie di difesa:
- Impugnare tempestivamente: Mario deve verificare la regolarità della notifica del pignoramento (ad esempio controllando la PEC del mittente ) e la prescrizione del credito . Una notifica irregolare rende l’atto inesistente e consente di sospendere l’esecuzione.
- Chiedere la sospensione: può presentare un’istanza cautelare al giudice dell’esecuzione dimostrando l’illegittimità del pignoramento e il grave pregiudizio derivante dal blocco del conto.
- Aprire un altro conto: per evitare che nuovi incassi vengano trattenuti, è consigliabile aprire un ulteriore conto bancario presso un istituto non pignorato e indirizzare lì i futuri pagamenti. La sentenza 28520/2025 sottolinea infatti che il vincolo riguarda solo il conto indicato nel pignoramento .
- Negoziare e definire: qualora il debito rientri tra i carichi definibili, Mario può aderire alla rottamazione‑quinquies o negoziare con l’Agente della riscossione un piano di rientro rateale.
Questa simulazione rende evidente come il pignoramento speciale trasformi il conto corrente in un contenitore destinato al Fisco per due mesi, indipendentemente dalla situazione economica del contribuente. Per i professionisti che vivono di bonifici e compensi variabili è fondamentale prevenire o limitare questo effetto con azioni tempestive e consulenza specializzata.
9. Conclusione
Gestire debiti fiscali e bancari non è facile per un addetto stampa freelance, soprattutto se i compensi sono incostanti e le scadenze fiscali stringenti. Tuttavia, l’ordinamento italiano offre strumenti efficaci per difendersi dal fisco e dalle banche, e la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione ha rafforzato i diritti del debitore. La rottamazione‑quinquies prevista dalla Legge di Bilancio 2026 consente di estinguere i debiti iscritti dal 2000 al 2023 pagando solo il tributo . Le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata) permettono di proporre pagamenti sostenibili e di ottenere l’esdebitazione. La Cassazione ha precisato i limiti e i requisiti per accedere a tali strumenti: la qualifica di consumatore non si applica ai fideiussori professionisti , la pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese è requisito essenziale , la relazione dell’esperto deve essere completa , la prescrizione va eccepita tempestivamente e il preavviso di ipoteca deve contenere solo l’indicazione del credito .
Il percorso per uscire dal sovraindebitamento richiede competenza legale e tempestività. Rivolgersi a professionisti esperti consente di analizzare gli atti, verificare i vizi, avviare ricorsi, ottenere sospensioni e negoziare piani di rientro. Lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, con la sua rete di avvocati, commercialisti e gestori della crisi, offre un supporto completo: dalla verifica delle cartelle alla predisposizione del piano del consumatore, dalla transazione bancaria alla difesa nei pignoramenti. L’Avv. Monardo è cassazionista, gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, oltre a essere esperto negoziatore della crisi d’impresa.
In conclusione, non lasciare che i debiti compromettano il tuo lavoro di addetto stampa. Ogni situazione è diversa e merita una strategia personalizzata. Conoscere le leggi e le sentenze aggiornate al gennaio 2026, utilizzare gli strumenti di definizione agevolata, attivare tempestivamente i rimedi giudiziari e affidarsi a un professionista sono le chiavi per recuperare serenità e tornare a concentrarsi sulla tua carriera.
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10. Approfondimenti normativi e giurisprudenziali
Le sezioni precedenti hanno fornito una panoramica completa delle principali procedure e soluzioni per l’addetto stampa sovraindebitato. Di seguito proponiamo alcuni approfondimenti che permettono di capire meglio il contesto normativo e le evoluzioni giurisprudenziali recenti. La conoscenza di questi dettagli può fare la differenza in un ricorso o in una trattativa con l’Agente della riscossione.
10.1 Il nuovo Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025)
Il decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33 è destinato a rivoluzionare il sistema della riscossione a partire dal 1° gennaio 2026. Questa nuova codificazione sostituirà il Titolo II del DPR 602/1973 (compresi gli artt. 72 e 72‑bis relativi al pignoramento) e si propone di concentrare in un testo unico tutte le disposizioni su versamenti, recupero coattivo e procedure esecutive. Alcuni punti salienti della riforma:
- Unificazione delle procedure: il Testo unico raccoglie in un solo corpo normativo le regole sulla riscossione delle imposte, dei contributi e delle sanzioni, oggi disperse tra DPR 602/1973, c.p.c. e leggi speciali. Ciò semplifica la consultazione e riduce i conflitti interpretativi.
- Digitalizzazione e trasparenza: il decreto prevede l’utilizzo prioritario del domicilio digitale unico e di piattaforme telematiche per le notifiche, i pagamenti e le istanze di rateizzazione. La digitalizzazione si connette con la riforma dello Statuto del contribuente, assicurando che gli atti siano facilmente accessibili .
- Riforma del pignoramento speciale: l’art. 72‑bis sarà abrogato e sostituito da una disciplina analoga che mantiene il vincolo di 60 giorni ma introduce garanzie maggiori per il debitore. È prevista, ad esempio, la possibilità di ottenere la sospensione automatica del pignoramento in caso di presentazione di un piano del consumatore o di un accordo di ristrutturazione, per favorire la composizione della crisi.
- Maggiore tutela del contraddittorio: il nuovo Testo unico prevede che, prima di procedere a ipoteche, fermi o pignoramenti, l’Agente debba avviare un contraddittorio preventivo con il debitore, concedendogli un termine per presentare osservazioni o proporre un piano di pagamento. Questo recepisce i principi della legge delega fiscale e dello Statuto del contribuente .
- Coordinamento con le definizioni agevolate: il decreto individua regole speciali per coordinare le procedure di riscossione con le rottamazioni e gli stralci. Ciò evita che i debiti già oggetto di definizione siano nuovamente iscritti a ruolo o pignorati.
Per gli addetti stampa e i professionisti la riforma comporterà un cambiamento significativo. Dal 2026 i procedimenti di pignoramento, ipoteca e fermo seguiranno regole più omogenee e sarà possibile gestire in modo unitario debiti fiscali e contributivi. È quindi consigliabile monitorare l’entrata in vigore del Testo unico e, se necessario, anticipare le contestazioni prima che le regole cambino.
10.2 Dettaglio del nuovo Statuto dei diritti del contribuente
La L. 212/2000, nota come Statuto dei diritti del contribuente, ha subito una profonda revisione con la legge delega 2023 e il D.Lgs. 219/2023. Le finalità della riforma sono state illustrate dalla dottrina e dalla relazione governativa: garantire un sistema tributario basato sulla trasparenza, sulla cooperazione e sulla tutela della fiducia del contribuente . Vediamo alcuni articoli rilevanti e il loro impatto pratico per un freelance:
- Art. 2 (Principio di buona fede e legittimo affidamento): sancisce che l’amministrazione finanziaria deve comportarsi con trasparenza e coerenza. Il contribuente che si è fidato di istruzioni o prassi dell’amministrazione non può essere penalizzato se queste vengono successivamente modificate . Per l’addetto stampa ciò significa che interpretazioni favorevoli dell’Agenzia, se poi smentite, non possono retroagire a suo svantaggio.
- Art. 4 (Motivazione degli atti): impone che gli avvisi di accertamento, le cartelle e gli altri atti contengano l’esposizione chiara dei presupposti di fatto e di diritto, oltre alla menzione dei documenti su cui si basa la pretesa . Un atto generico o privo di motivazione può essere impugnato e annullato per violazione dell’art. 4. Questa norma è cruciale per individuare errori nelle cartelle e nelle intimazioni.
- Art. 5‑bis (Contraddittorio e diritto di partecipazione): estende l’obbligo di contraddittorio a tutti i procedimenti tributari, prevedendo che il contribuente debba avere almeno 60 giorni per presentare memorie o documenti prima dell’emissione di un atto impositivo . La mancata attivazione del contraddittorio determina la nullità dell’atto, come confermato dalla recente giurisprudenza della Cassazione. Il freelance deve quindi sfruttare il contraddittorio per spiegare la propria posizione, depositare prove e cercare una soluzione bonaria.
- Art. 6 (Domicilio digitale e obblighi dell’amministrazione): il nuovo testo prevede che le comunicazioni siano inviate al domicilio digitale unico (PEC) e che l’Amministrazione assicuri l’effettiva conoscenza degli atti . È vietato richiedere al contribuente documenti già in possesso dell’amministrazione . Inoltre, l’amministrazione è tenuta a pubblicare modelli e istruzioni almeno 60 giorni prima delle scadenze , evitando così sorprese.
- Art. 10 (Autotutela): la riforma rafforza l’istituto dell’autotutela, consentendo l’annullamento d’ufficio degli atti palesemente illegittimi e prevedendo l’obbligo di risposta alle istanze del contribuente . Per l’addetto stampa ciò costituisce una via per correggere errori senza affrontare costosi contenziosi.
L’approfondimento dello Statuto evidenzia come il legislatore stia spostando il baricentro dalla mera riscossione alla cooperazione. Conoscere e invocare questi diritti permette di impostare difese più solide e di ottenere la cancellazione o la riduzione di debiti ingiusti.
10.3 Il cram‑down fiscale: presupposti e funzionamento
Il cram‑down fiscale è una novità introdotta nel sistema italiano con la riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e successivamente precisata dal D.Lgs. 83/2024. Il termine indica il potere del giudice di omologare un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo anche contro il dissenso dell’Agenzia delle Entrate o di altri enti pubblici, quando ciò risulta più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale. Questo istituto, di derivazione statunitense, ha una forte rilevanza per i professionisti sovraindebitati.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, affinché il cram‑down sia applicabile occorrono alcune condizioni:
- Migliore soddisfazione dei creditori pubblici: l’accordo deve garantire al Fisco un recupero superiore o almeno equivalente a quanto otterrebbe nella procedura liquidatoria . Nella simulazione dell’accordo di ristrutturazione sopra esaminata, ad esempio, l’Erario recupera il 40% anziché il 20% stimato in caso di liquidazione.
- Adesione della maggioranza degli altri creditori: i creditori privati devono approvare la proposta. L’opposizione può provenire solo dai creditori pubblici; se questi restano isolati, il giudice può imporre loro la partecipazione .
- Sostenibilità del piano: il piano deve essere realistico, basato su dati economici verificabili e contenere misure di tutela come la nomina di un professionista attestatore. Il tribunale valuta la veridicità dei dati e la fattibilità dei pagamenti .
- Assenza di abusi: il creditore pubblico non può essere sacrificato oltre il limite del sacrificio consentito dalla legge; l’omologazione forzata non può stravolgere la graduazione dei crediti. In pratica, l’Erario dovrà ricevere almeno quanto spetta alla sua categoria.
Per l’addetto stampa con partita IVA e debiti fiscali significativi, il cram‑down offre un mezzo potente per superare il veto dell’Agenzia delle Entrate. Presentare un piano ben strutturato e sostenibile, con l’assistenza di un avvocato e di un commercialista, permette di ottenere l’approvazione anche quando il Fisco è contrario. Questo strumento rende più fluida la transazione fiscale e incentiva i debitori a proporre soluzioni realistiche.
10.4 Ulteriori sentenze di rilievo
Oltre alle pronunce già commentate, alcune sentenze della Corte di cassazione meritano un’analisi più approfondita perché fissano principi utili per la difesa.
Preavviso di ipoteca (Cass. 25456/2025) – L’ordinanza ha stabilito che il preavviso di iscrizione ipotecaria deve contenere solo l’indicazione del credito per cui si procede e non i dettagli dei beni da ipotecare . La sua funzione è meramente sollecitatoria, finalizzata a mettere il debitore in condizione di pagare o contestare. Tuttavia, ciò non esonera l’Agente dall’obbligo di indicare correttamente gli atti presupposti e di rispettare i termini di prescrizione. Il contribuente può impugnare il preavviso se la cartella sottostante è nulla o prescritta.
Fermo amministrativo e proporzionalità (Cass. 32062/2024) – La Suprema Corte ha chiarito che la sproporzione tra il valore del veicolo e l’importo del debito non rende illegittimo il fermo . Tuttavia, l’agente della riscossione deve sempre operare con proporzionalità e ragionevolezza, evitando misure eccessive rispetto al fine perseguito . Ciò significa che, in presenza di debiti di modesta entità, è preferibile ricorrere ad altri strumenti (ad esempio, rateizzazione) piuttosto che immobilizzare un veicolo essenziale per l’attività del debitore.
Danno non patrimoniale da fermo illegittimo (Cass. 27343/2024) – L’ordinanza ha ribadito che il danno non patrimoniale derivante da un fermo illegittimo (ansia, stress) non è automaticamente risarcibile . È necessario dimostrare un pregiudizio concreto, come l’impossibilità di utilizzare il veicolo per lavorare o le spese sostenute per un mezzo sostitutivo. Questa pronuncia invita i professionisti a documentare puntualmente i danni subiti per ottenere risarcimenti.
Preavviso di pignoramento e nullità – La giurisprudenza del 2026 (ordinanza n. 6/2026) ha affermato che l’atto di pignoramento deve essere notificato al debitore oltre che al terzo pignorato . In assenza di questa notifica l’atto è inesistente e non produce effetti. Questa massima è essenziale per chi riceve pignoramenti su crediti professionali o conti correnti: la mancanza di notifica può essere eccepita in qualunque momento.
Questi ulteriori arresti confermano l’attenzione della Corte di cassazione alla tutela del debitore e la necessità per l’Agente della riscossione di rispettare scrupolosamente le norme. Conoscerli significa individuare tempestivamente i vizi dell’atto e costruire una difesa efficace.