Formatore sicurezza con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

La figura del formatore della sicurezza sul lavoro ricopre un ruolo essenziale nell’organizzazione e nella tutela della salute dei lavoratori. I formatori sono professionisti che spesso lavorano come liberi professionisti o titolari di microimprese, investono risorse nel mantenere una qualificazione elevata e sono costantemente esposti a rischi economici dovuti a ritardi nei pagamenti, mancati incassi o contestazioni contrattuali. Nel corso degli ultimi anni, soprattutto a causa della pandemia e della successiva crisi economica, molti formatori hanno accumulato debiti tributari e bancari. Queste esposizioni possono derivare dalla sospensione dell’attività, dal rinvio dei corsi o dai costi di aggiornamento continuo. In presenza di cartelle di pagamento, avvisi bonari, intimazioni e pignoramenti, il professionista spesso si trova isolato davanti a istituti di credito e Agenzia delle Entrate–Riscossione e non conosce i propri diritti o gli strumenti di difesa.

L’obiettivo di questo articolo è fornire un quadro completo, aggiornato al gennaio 2026, delle norme e delle sentenze più rilevanti che riguardano il formatore con debiti, spiegando passo dopo passo cosa fare per difendersi. L’argomento è importante perché la procedura esecutiva esattoriale consente al fisco di agire in tempi rapidi anche senza il controllo del giudice e può incidere direttamente sulla liquidità del professionista. Un approccio tempestivo e consapevole consente di evitare errori gravi, come il mancato rispetto di termini perentori o la sottovalutazione di soluzioni alternative (es. rottamazioni o piani del consumatore). Nel corso dell’articolo vedremo quali sono i limiti di pignorabilità dello stipendio e dei crediti presenti sul conto corrente, cosa prevede la procedura esattoriale speciale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, quali rimedi sono previsti contro anatocismo e usura da parte delle banche e quali strumenti offre la legislazione sulla crisi da sovraindebitamento per arrivare all’esdebitazione.

Prima di addentrarci nei dettagli normativi e giurisprudenziali, è importante presentare i professionisti che possono accompagnare il lettore nella difesa dei propri diritti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e formatore in diritto bancario e tributario, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza pluriennale nella tutela del debitore. L’Avv. Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 3/2012; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Attraverso un’attività coordinata su tutto il territorio nazionale, il team è in grado di analizzare il singolo atto ricevuto (cartella esattoriale, intimazione, pignoramento), proporre ricorsi presso il giudice competente, ottenere sospensioni e piani di rientro, intraprendere trattative stragiudiziali con banche e Agenzia Entrate Riscossione e, se necessario, attivare procedure giudiziali o di composizione della crisi. La presenza di commercialisti consente di valutare la sostenibilità economica dei piani e di quantificare le somme effettivamente dovute.

Se sei un formatore della sicurezza e hai ricevuto un avviso di pagamento, una cartella o una notifica di pignoramento, non rimandare. La legge prevede termini molto stretti per reagire e il mancato rispetto può precludere la possibilità di contestare. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff per una valutazione personalizzata e immediata, compilando il modulo in fondo a questo articolo oppure chiamando i recapiti indicati: potrai ricevere una consulenza su misura e scoprire la strategia più efficace per proteggere il tuo patrimonio professionale e familiare.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere quali strumenti di difesa siano disponibili, bisogna partire dal quadro normativo. La riscossione dei tributi avviene secondo procedure speciali disciplinate dal D.P.R. 602/1973 e dal Codice di procedura civile; la tutela del consumatore debole si rintraccia nella Legge 3/2012 e nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019); i rapporti bancari sono regolati dal Testo Unico Bancario e da norme specifiche su anatocismo e usura. In questa sezione esamineremo le principali disposizioni e le sentenze più recenti.

Limiti alla pignorabilità dello stipendio, salario e pensione (art. 545 c.p.c.)

L’art. 545 del codice di procedura civile disciplina i crediti impignorabili e stabilisce i limiti oltre i quali non si può procedere all’esecuzione su retribuzioni, salari, stipendi e pensioni. Nella versione aggiornata al 2026, la norma prevede che:

  • i crediti alimentari e i sussidi di sostentamento (come l’assegno sociale, le pensioni sociali o i sussidi per maternità e malattia) sono completamente impignorabili ;
  • le retribuzioni da lavoro dipendente sono pignorabili nei limiti di un quinto (20 %) del netto, salvo che per debiti alimentari, per cui la quota può essere aumentata, e con l’ulteriore limite che, quando concorrono più cause di pignoramento (es. debiti civili, fiscali e alimentari), la somma complessiva prelevata non può superare la metà della retribuzione ;
  • per le pensioni accreditate in banca, la quota non può essere aggredita fino a un importo pari al triplo dell’assegno sociale (circa 1 600 € al 2026). Solo l’eccedenza può essere pignorata . Inoltre, gli importi maturati dopo la notifica del pignoramento seguono i limiti di un quinto previsti dal quarto comma, come ribadito dalla giurisprudenza.

Questi limiti sono stati rafforzati dal D.L. 83/2015 e dal D.L. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti bis), che hanno innalzato la soglia di impignorabilità delle pensioni al valore minimo di 1 000 € e previsto l’applicazione del triplo dell’assegno sociale per i fondi depositati in conto corrente prima della notifica del pignoramento. Pertanto un formatore pensionato o lavoratore dipendente può conservare una somma minima per il proprio sostentamento e contestare pignoramenti che superano tali limiti.

Pignoramento esattoriale e limiti della procedura (artt. 50, 72‑bis e 72‑ter D.P.R. 602/1973)

Il D.P.R. 602/1973 regola la riscossione coattiva dei tributi e prevede un titolo esecutivo speciale che consente all’Agente della riscossione di procedere senza la necessità di ottenere un decreto ingiuntivo. I tre articoli più rilevanti sono:

  1. Art. 50 (Termini per l’inizio dell’esecuzione). Il concessionario può procedere all’espropriazione forzata quando sono trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella e l’obbligato non ha pagato; se trascorre più di un anno tra la notifica e l’inizio dell’esecuzione, è necessaria una nuova intimazione di pagamento, e l’efficacia dell’intimazione si estingue se non segue l’azione esecutiva entro un anno . Questo termine è fondamentale: se il pignoramento viene avviato oltre l’anno dalla cartella senza nuova intimazione, il debitore può eccepire la nullità dell’atto.
  2. Art. 72‑bis (Pignoramento dei crediti verso terzi). Questa disposizione introduce una procedura semplificata di pignoramento presso terzi. Diversamente dal pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c., l’atto notificato dall’Agente della riscossione alla banca o al datore di lavoro contiene direttamente l’ordine di pagamento delle somme dovute, sia di quelle già maturate che di quelle future entro 60 giorni . Il terzo deve versare all’Agente, entro il termine indicato, le somme maturate e continuare a versare le somme che matureranno alle scadenze, fino a copertura del debito. L’atto può essere redatto da funzionari senza autenticazione notarile e costituisce titolo esecutivo.
  3. Art. 72‑ter (Limiti di pignorabilità). Questa norma, aggiornata al 2026, stabilisce i limiti percentuali con cui l’Agenzia delle Entrate–Riscossione può pignorare stipendi, salari e indennità in un contesto esattoriale: un decimo (10 %) per importi netti fino a 2 500 €, un settimo (circa 14,28 %) per importi superiori a 2 500 € e non oltre 5 000 €, e un quinto (20 %) per importi superiori . Se l’importo supera 5 000 €, continua ad applicarsi il limite di un quinto previsto dall’art. 545 c.p.c. Questi limiti devono essere intesi sul netto pagato al lavoratore . La circolare INPS n. 130/2025 ha ribadito che gli importi soglia sono da calcolare al netto delle ritenute fiscali e ha specificato che, nel caso di più pignoramenti, occorre applicare il concorso di gravami .

Oltre a questi articoli, il D.P.R. 602/1973 contiene l’art. 75‑bis, che impone al terzo pignorato (banca o datore di lavoro) di fornire una dichiarazione stragiudiziale sulle somme dovute entro 30 giorni. Il mancato riscontro costituisce violazione punibile con una sanzione amministrativa da 2 065,83 € a 20 658,27 €, irrogata dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 471/1997【359125763347556†L121-L115】.

Ulteriori norme sulla riscossione: art. 72‑ter, art. 21‑bis e circolari interpretative

Per i professionisti che lavorano come titolari di partita IVA o come soci di studio, è importante conoscere anche la disciplina sui prelievi forzosi dal conto corrente. Oltre ai limiti già esposti, l’art. 72‑ter prevede che, qualora le somme di stipendio o pensione siano accreditate su un conto corrente, l’obbligo del terzo di versare le somme pignorate non si estende all’ultimo emolumento accreditato . Ciò significa che, se lo stipendio arriva sul conto, l’ultimo accredito non può essere toccato dall’Agente fino alla scadenza successiva.

Una disposizione collegata è l’art. 21‑bis del D.L. 115/2022, che ha innalzato a 1 000 € l’importo minimo impignorabile delle pensioni e ha introdotto la regola del triplo dell’assegno sociale per i saldi presenti sul conto corrente. Sebbene il testo integrale sia ospitato su Normattiva, la circolare INPS e varie fonti ministeriali specificano che l’Agente non può prelevare nulla se il saldo al momento del pignoramento è inferiore a circa 1 600 € (tre volte l’assegno sociale).

Composizione della crisi da sovraindebitamento: Legge 3/2012 e Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019)

Il legislatore ha introdotto strumenti specifici per chi si trova in stato di sovraindebitamento e non può accedere alle procedure concorsuali tradizionali. La Legge 3/2012, nota anche come legge antisuicidi, ha disciplinato inizialmente tre procedure (accordo con i creditori, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio). Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), queste procedure sono state riorganizzate e integrate. Oggi l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e il gestore nominato offrono quattro percorsi:

  1. Concordato minore: il debitore propone ai creditori un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo si perfeziona se sono favorevoli i creditori che rappresentano almeno il 50 % del passivo complessivo . Questo strumento è adatto anche ai professionisti con piccoli volumi d’affari, come i formatori.
  2. Ristrutturazione dei debiti del consumatore: funziona come il concordato ma non richiede l’adesione dei creditori; è riservato a persone fisiche e non può riguardare debiti derivanti dall’esercizio dell’impresa. È ideale per il formatore che abbia debiti personali e bancari ma non abbia un’attività imprenditoriale in corso .
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato: il debitore e il gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento di tutti i debiti, con la possibilità di mantenere gli strumenti essenziali per la vita e il lavoro . Al termine della procedura, se il debitore ha operato con diligenza, può ottenere l’esdebitazione parziale o totale dei debiti .
  4. Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta dal Codice della crisi, è riservata a chi non dispone di beni o reddito sufficiente. Il procedimento resta aperto per quattro anni e consente al debitore di ripartire liberamente dopo la conclusione .

Possono accedere a queste procedure non solo i consumatori ma anche gli imprenditori agricoli, le start‑up innovative, gli imprenditori sotto soglia e, in determinati limiti, gli imprenditori sopra soglia con debiti inferiori a 30 000 €, professionisti, artisti e lavoratori autonomi . Restano esclusi coloro che sono soggetti a procedure concorsuali diverse o che hanno già beneficiato di un’esdebitazione nei cinque anni precedenti.

Composizione negoziata della crisi d’impresa: D.L. 118/2021 e L. 147/2021

Per le imprese (inclusi i liberi professionisti organizzati in forma societaria) è stato introdotto un ulteriore strumento: la composizione negoziata della crisi d’impresa, disciplinata dal D.L. 118/2021 e successivamente convertita nella L. 147/2021. Questo istituto, confluito nel Codice della crisi, permette all’imprenditore di avviare una trattativa assistita da un esperto negoziatore con i creditori, al fine di trovare una soluzione stragiudiziale che consenta il risanamento. L’esperto è nominato da una commissione istituita presso la Camera di Commercio del capoluogo di Regione; può essere un avvocato, un commercialista o un consulente del lavoro con almeno cinque anni di iscrizione ai rispettivi albi . Il professionista deve esaminare la domanda e i documenti caricati sulla piattaforma telematica entro due giorni e comunicare se accetta l’incarico ; successivamente affianca l’imprenditore nelle trattative con i creditori.

Questa procedura consente di richiedere misure protettive (sospensione delle azioni esecutive e cautelari) ai sensi dell’art. 6 del D.L. 118/2021 e di predisporre piani che possano essere omologati dal tribunale con vari effetti, tra cui la continuità aziendale. Anche un formatore che gestisca una piccola società o operi tramite una start‑up può accedere a questa procedura per negoziare con banche e fornitori e preservare il proprio business.

Sanzioni tributarie per omesso versamento e obblighi del terzo (D.Lgs. 471/1997 e circolare INPS)

Le norme sulla riscossione si intrecciano con quelle sulle sanzioni tributarie. Nel caso di pignoramento esattoriale presso terzi, l’art. 75‑bis del D.P.R. 602/1973 impone al terzo di dichiarare l’esistenza e l’ammontare del credito pignorato. La mancata risposta entro il termine (30 giorni) costituisce violazione soggetta alla sanzione amministrativa di cui all’art. 10 D.Lgs. 471/1997, con una multa che può variare da 2 065,83 € a 20 658,27 €【359125763347556†L121-L115】. Queste sanzioni sono irrogate dall’Agenzia delle Entrate competente e servono a garantire la cooperazione del terzo.

Giurisprudenza recente: Cassazione 2025

Negli ultimi anni la Corte di cassazione ha chiarito diversi aspetti della riscossione e dei rapporti bancari. Tra le pronunce più rilevanti per il formatore indebitato segnaliamo:

  1. Sentenza n. 28 520/2025 (pignoramento dei conti correnti). La Suprema Corte ha stabilito che il pignoramento del conto corrente effettuato dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione ex art. 72‑bis aggancia non solo le somme presenti al momento della notifica, ma anche tutti i versamenti effettuati nei successivi sessanta giorni, fino alla soddisfazione del credito . La decisione sottolinea che il pignoramento esattoriale è una procedura speciale che non richiede l’intervento del giudice; la banca deve bloccare le somme esistenti e versare anche quelle accreditate durante i 60 giorni successivi . Di conseguenza, avere un saldo vicino a zero non impedisce al Fisco di prelevare i fondi che arriveranno nelle settimane successive: questo spiega perché è fondamentale attivarsi tempestivamente.
  2. Ordinanza n. 27 460/2025 (anatocismo bancario). La Cassazione ha ribadito che, dopo la dichiarazione di incostituzionalità del d.lgs. 342/1999 da parte della Corte costituzionale, l’anatocismo (la capitalizzazione degli interessi) può essere validamente pattuito solo se vi è una clausola scritta che preveda la stessa periodicità nella capitalizzazione reciproca tra cliente e banca . In mancanza di una pattuizione espressa, la clausola anatocistica è nulla e gli interessi vanno ricalcolati senza capitalizzazione . Questa pronuncia è utile al formatore che vuole contestare estratti conto bancari con interessi anatocistici illegittimi.
  3. Sentenza n. 32 076/2025 (usura sopravvenuta). La Corte ha chiarito che, ai fini della verifica dell’usura, occorre valutare il tasso di interesse promesso o pattuito al momento della stipula del contratto; eventuali incrementi successivi (usura sopravvenuta) non rilevano . Il tasso deve essere confrontato con il tasso soglia vigente alla stipula; se inferiore, non c’è usura anche se in seguito il tasso eccede. Questa decisione tutela i debitori che subiscono rialzi del tasso variabile e chiarisce che la verifica va condotta al momento della firma del contratto.

Queste sentenze, insieme alla legislazione, rappresentano la bussola per definire una strategia di difesa efficace. Nel prosieguo dell’articolo vedremo come utilizzarle.

Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica e quali diritti esercitare

Ricevere un atto dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione o della banca può creare ansia e confusione. È però fondamentale conoscere le fasi della procedura per reagire nel modo corretto.

1. Notifica della cartella o dell’avviso di accertamento

Il processo di riscossione inizia con la notifica dell’avviso di accertamento (in caso di imposte dirette) o della cartella di pagamento (per tributi iscritti a ruolo). L’avviso deve contenere la motivazione del tributo, l’indicazione della base imponibile e l’ammontare dovuto. La cartella deve indicare il codice fiscale, la descrizione del debito, la data di consegna e l’avviso che il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni . È fondamentale verificare che la notifica sia avvenuta correttamente (via PEC, posta raccomandata o messo notificatore) e, se si ritiene che l’atto sia viziato (mancata indicazione del responsabile del procedimento, difetto di motivazione, errata intestazione), presentare ricorso entro i termini:

  • 30 giorni se si tratta di atti dell’INPS o ingiunzioni fiscali;
  • 60 giorni per le cartelle relative a imposte erariali (IRPEF, IVA, IRES);
  • 90 giorni per tributi locali (IMU, TARI) e sanzioni.

Il ricorso va presentato alla Commissione tributaria provinciale (ora denominata “Corte di giustizia tributaria di primo grado”) o al giudice ordinario in caso di materia non tributaria (es. sanzioni amministrative). Il professionista deve allegare documenti probatori (fatture, contratto, comunicazioni) e può chiedere la sospensione della riscossione.

2. Intimazione di pagamento e decorsi i 60 giorni

Se il debitore non paga o non ottiene la sospensione, l’Agente della riscossione può emettere un’intimazione di pagamento; l’atto richiama la cartella e invita al pagamento entro 5 giorni. Secondo l’art. 50 D.P.R. 602/1973, trascorsi 60 giorni dalla cartella, l’Agente può intraprendere l’esecuzione. Tuttavia, se dalla notifica della cartella sono trascorsi più di 12 mesi, è necessaria una nuova intimazione . Molti pignoramenti sono illegittimi proprio perché avviati senza un avviso aggiornato: in questo caso è possibile proporre opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice competente.

3. Pignoramento dei crediti presso terzi (conti correnti, stipendi, fatture)

Trascorsi i termini, l’Agente procede al pignoramento. Esistono due procedure diverse:

a) Pignoramento ordinario (art. 543 c.p.c.). Richiede l’emanazione di un atto di pignoramento con citazione del terzo e dell’esecutato a comparire innanzi al giudice dell’esecuzione. Il terzo deve rendere dichiarazione entro 10 giorni e l’assegnazione delle somme avviene con ordinanza del giudice.

b) Pignoramento esattoriale speciale (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973). Prevede che l’Agente notifichi al terzo (banca, datore di lavoro, committente) un atto contenente l’ordine di pagamento delle somme dovute, da versare entro 60 giorni per quelle già scadute e alle rispettive scadenze per quelle future . Non è necessaria la citazione in giudizio; il terzo deve versare direttamente all’Agente, altrimenti può essere esso stesso assoggettato a esecuzione. Questa procedura è molto più rapida ed è la forma tipica di pignoramento dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione.

Nel caso di pignoramento del conto corrente, la banca deve bloccare e versare tutte le somme presenti al momento della notifica e, secondo la Cassazione, anche quelle accreditate nei 60 giorni successivi . È importante verificare che l’atto indichi correttamente il numero di ruolo, l’importo del debito e il codice fiscale del debitore; l’assenza di tali elementi comporta la nullità. Se la banca preleva somme oltre i limiti stabiliti (un decimo, un settimo o un quinto per gli stipendi), l’esecutato può contestare l’eccesso.

4. Pignoramento dello stipendio o del compenso professionale

Nel caso dei liberi professionisti come i formatori, la retribuzione può assumere varie forme: stipendio da lavoro subordinato (se assunti presso enti o scuole), compenso a partita IVA o acconti su fatture. L’applicazione dei limiti di pignorabilità varia:

  • Stipendi e salari (lavoratori subordinati). L’art. 72‑ter stabilisce che l’Agente può trattenere un decimo dell’importo netto fino a 2 500 €; un settimo per importi fra 2 500 € e 5 000 €; un quinto per importi superiori . Le somme devono essere calcolate al netto delle ritenute fiscali. In caso di più pignoramenti (es. fisco e banca), l’INPS raccomanda di applicare il concorso di gravami in modo da non superare i limiti complessivi .
  • Compensi da lavoro autonomo. I compensi dei liberi professionisti non seguono i limiti previsti per gli stipendi; tuttavia il professionista può opporsi se la quota trattenuta è manifestamente eccessiva rispetto al debito residuo o se l’atto non indica la data di notifica. Nel caso di pignoramento delle fatture emesse, il committente è obbligato a versare all’Agente la somma richiesta; per evitare la paralisi dell’attività, è consigliabile concordare con i committenti un piano di pagamenti che consenta la continuità.
  • Pensione di vecchiaia o di invalidità. Come indicato nell’art. 545 c.p.c., la pensione è pignorabile solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale e, in ogni caso, entro i limiti del quinto . Le pensioni sociali e gli assegni di accompagnamento sono impignorabili.

5. Esecuzioni su beni mobili e immobili

Se il pignoramento presso terzi non è sufficiente, l’Agente può iscrivere ipoteca sull’immobile del debitore o procedere al pignoramento mobiliare. Per l’ipoteca, è necessario che il debito superi 20 000 € e che sia stata notificata la cartella almeno 30 giorni prima; per il pignoramento immobiliare, il debito deve superare 120 000 € e l’immobile non deve essere adibito a prima casa del debitore. La prima casa di abitazione non può essere pignorata per debiti fiscali a condizione che sia l’unico immobile di proprietà, non di lusso e che vi sia la residenza anagrafica del debitore.

6. Termini di prescrizione e decadenza

I crediti fiscali sono soggetti a precisi termini di decadenza e prescrizione. Ad esempio, le imposte dirette vanno in prescrizione dopo 10 anni dalla notifica della cartella, mentre i contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni. Le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada si prescrivono in 5 anni. Se il creditore non attiva l’esecuzione entro tali termini, il debitore può eccepire la prescrizione e chiedere l’annullamento della cartella. È fondamentale tenere traccia delle notifiche e calcolare i termini con l’aiuto di un professionista.

Difese e strategie legali: come impugnare, sospendere o definire il debito

Dopo aver analizzato il quadro normativo, passiamo alle strategie difensive che un formatore con debiti può adottare per proteggersi da fisco e banche. Le soluzioni variano a seconda del tipo di debito (tributario o bancario), dell’entità dell’esposizione e delle garanzie del debitore. Di seguito vengono illustrati i rimedi più efficaci.

Verificare la legittimità degli atti notificati

La prima strategia consiste nel verificare la validità formale dell’atto ricevuto. Molte cartelle di pagamento presentano vizi che possono determinare la nullità o l’annullamento:

  • Mancanza di motivazione: l’avviso di accertamento deve motivare l’imposta; la cartella deve indicare il titolo del debito e l’ufficio che l’ha emesso. L’assenza di tali elementi comporta nullità.
  • Notifica irregolare: l’atto deve essere notificato presso la residenza o la sede del contribuente, a mezzo PEC o tramite messo notificatore. Eventuali notifiche a mani di persona estranea o in luogo errato sono impugnabili.
  • Indeterminatezza dell’importo: se la cartella non distingue tra imposta, interessi e sanzioni o se non indica il numero di ruolo, il giudice può dichiararla nulla.

Nel caso di pignoramento esattoriale, occorre verificare che sia stata rispettata la sequenza cartella–intimazione–pignoramento e che non sia trascorso più di un anno dall’intimazione senza l’avvio dell’esecuzione . In caso contrario, si può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. davanti al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento.

Eccezioni specifiche per i pignoramenti esattoriali

Oltre alle questioni formali, vi sono eccezioni di merito che consentono di limitare o annullare il pignoramento:

  1. Violazione dei limiti di pignorabilità: se il prelievo supera il decimo, il settimo o il quinto previsto dall’art. 72‑ter , il debitore può chiedere la riduzione delle trattenute. È opportuno controllare la busta paga o il saldo del conto per verificare che il terzo abbia rispettato le soglie.
  2. Assenza di nuove intimazioni: come visto, se tra la cartella e il pignoramento decorre più di un anno, l’Agente deve notificarne una nuova . Tale omissione comporta l’estinzione dell’esecuzione.
  3. Pignoramento su importi impignorabili: un’eccezione può essere sollevata quando sono state aggredite somme non pignorabili (es. assegno sociale, sussidi, indennità di malattia). Il professionista può produrre documentazione attestante la natura dei fondi depositati sul conto.
  4. Nullità dell’atto di pignoramento per mancanza di firma: l’atto deve essere sottoscritto dal funzionario competente; la mancanza di firma determina nullità.
  5. Errori nell’indicazione dei dati del debitore: un errore nel codice fiscale o nella denominazione dell’azienda del formatore può rendere l’atto inesistente.
  6. Prescrizione e decadenza: se il tributo è prescritto (vedi paragrafo sui termini), il pignoramento è illegittimo e va annullato.

Sospendere il pignoramento: istanza di rateizzazione e misure protettive

In presenza di un pignoramento esattoriale, il debitore può presentare domanda di rateizzazione del debito, ottenendo la sospensione delle procedure esecutive. L’Agenzia Entrate Riscossione concede piani fino a 72 rate (sei anni) o 120 rate in casi di comprovata difficoltà economica. Il pagamento della prima rata sospende il pignoramento e gli ulteriori atti esecutivi. Nel 2026 sono in vigore le definizioni agevolate (rottamazione), che consentono di estinguere il debito pagando solo l’imposta e gli interessi legali, con riduzione di sanzioni e interessi di mora. Ne parleremo più avanti.

Per i professionisti organizzati in forma d’impresa, è possibile chiedere l’accesso alla composizione negoziata della crisi. Come ricordato, l’imprenditore può richiedere al tribunale misure protettive (sospensione di pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche) al fine di negoziare con i creditori e predisporre un piano di risanamento .

Contestare interessi anatocistici e usurari

Molti formatori finanziano la propria attività attraverso affidamenti bancari, mutui o linee di credito. È quindi importante verificare che i contratti di conto corrente non contengano clausole anatocistiche o tassi usurari. Grazie alla pronuncia Cassazione n. 27 460/2025, l’anatocismo è lecito solo se espressamente pattuito per iscritto con la stessa periodicità di capitalizzazione per le banche e per il cliente . Se la clausola manca o è generica, il cliente può chiedere la restituzione degli interessi indebitamente capitalizzati e ottenere la riduzione del saldo a debito .

Riguardo all’usura, la Cassazione n. 32 076/2025 ha stabilito che la verifica deve essere effettuata con riferimento al tasso pattuito al momento della stipula; eventuali incrementi successivi non rilevano . Pertanto, se il tasso di un mutuo o di un prestito supera il tasso soglia stabilito trimestralmente dalla Banca d’Italia al momento della sottoscrizione, il cliente può chiedere la restituzione degli interessi usurari e l’applicazione del tasso legale. Esistono software e consulenze specialistiche per calcolare il TAEG effettivo e confrontarlo con il tasso soglia. In caso di usura accertata, il contratto può essere annullato e la banca deve restituire le somme indebitamente percepite.

Impugnare l’ipoteca e il fermo amministrativo

Se l’Agente iscrive un’ipoteca o dispone un fermo amministrativo su un bene mobile registrato (es. auto, motociclo), il debitore può impugnarlo per mancanza di presupposti. In particolare:

  • L’ipoteca è illegittima se il debito è inferiore a 20 000 € o se l’immobile pignorato è l’unica abitazione e sede della residenza del debitore.
  • Il fermo amministrativo (blocco del veicolo al PRA) può essere revocato se il veicolo è strumentale all’attività professionale (es. auto per raggiungere i cantieri), se la notifica è carente o se l’importo del debito è inferiore a 1 000 €.

Procedura di conciliazione e transazione fiscale

Il formatore può definire la propria posizione anche attraverso forme di conciliazione davanti alla Corte di giustizia tributaria. La legge prevede la transazione fiscale per le procedure di sovraindebitamento e concorsuali, che consente di proporre all’Erario un pagamento ridotto rispetto al credito, previa analisi della situazione patrimoniale. Questo strumento si utilizza frequentemente nei concordati minori e nelle ristrutturazioni dei debiti del consumatore, permettendo di ridurre la componente fiscale del debito.

Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione

Oltre alle strategie giudiziali appena viste, il formatore può usufruire di strumenti straordinari di definizione introdotti dal legislatore. Queste misure hanno l’obiettivo di dare respiro a imprese e cittadini in difficoltà, facilitando la chiusura di posizioni debitorie mediante pagamenti agevolati.

Rottamazione quinquies e definizioni agevolate (Legge 199/2025)

La Legge di bilancio 2026 (Legge 199/2025) ha introdotto la rottamazione quinquies, che consente di definire i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Le principali caratteristiche, come indicato dalle fonti normative e dai commenti ufficiali, sono:

  • Cancellazione di sanzioni e interessi di mora: il contribuente paga solo la quota capitale e gli interessi legali;
  • Dilazione fino a 54 rate bimestrali (pari a 9 anni). Il piano prevede scadenze semestrali (31 luglio e 30 novembre) e un tasso di interesse al 3 %;
  • Domanda entro il 30 aprile 2026 e versamento della prima rata entro il 31 luglio 2026. Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita del beneficio;
  • Sospensione delle azioni esecutive e delle misure cautelari dopo il pagamento della prima rata ;
  • Possibilità di usufruire del DURC (documento unico di regolarità contributiva) per le imprese che presentano domanda e pagano regolarmente le rate ;
  • Facoltà per regioni e comuni di aderire alla rottamazione per tributi locali.

Per il formatore indebitato, la rottamazione consente di azzerare le sanzioni, ridurre l’importo complessivo e rateizzare il debito in un periodo molto lungo. È importante presentare la domanda entro la scadenza e calcolare la convenienza rispetto alla rateizzazione ordinaria (72 rate).

Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti

La legge di bilancio ha previsto anche la possibilità di definire le liti pendenti presso le corti di giustizia tributaria. In pratica, se il contribuente ha impugnato un avviso o una cartella e la causa è ancora in corso al 16 gennaio 2026, può chiudere la controversia pagando una percentuale dell’imposta: il 40 % in caso di soccombenza dell’Agenzia, il 90 % se il contribuente ha perso in primo grado, fino al 5 % se la lite ha ad oggetto sanzioni. La definizione agevolata consente di evitare ulteriori spese legali e rischi, ma richiede il pagamento dell’importo dovuto entro il 31 luglio 2026.

Piano del consumatore e ristrutturazione del debito ex Legge 3/2012

Come già illustrato, il piano del consumatore è uno strumento fondamentale per chi non svolge attività d’impresa. Per attivarlo occorre:

  1. Rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) iscritto al registro del Ministero della Giustizia. L’OCC nomina un gestore che analizza la posizione debitoria e predispone una relazione.
  2. Predisporre un piano che indichi i proventi futuri e la proposta di rimborso. Il piano può prevedere la falcidia (riduzione) del capitale e la dilazione. Non occorre il consenso dei creditori, ma il piano deve essere omologato dal giudice.
  3. Deposito del ricorso presso il tribunale competente con la relazione del gestore. Il giudice può concedere misure protettive che bloccano ogni azione esecutiva durante l’esame del piano.
  4. Esecuzione del piano: il debitore effettua i pagamenti secondo le scadenze. Al termine, può chiedere l’esdebitazione delle somme residue. L’esdebitazione è l’istituto che consente di liberarsi dai debiti non pagati, permettendo un nuovo inizio.

Questa procedura è particolarmente utile per i formatori con debiti verso banche e fisco che non rientrano nelle soglie del Codice della crisi. Ad esempio, un professionista con un reddito medio può proporre di destinare una percentuale dei propri incassi alla soddisfazione dei creditori, mantenendo una quota per vivere dignitosamente.

Liquidazione controllata e esdebitazione del debitore incapiente

Se il debitore non ha la possibilità di proporre un piano sostenibile, può ricorrere alla liquidazione controllata. In questo caso vengono individuati e venduti i beni non essenziali; con il ricavato si pagano i debiti in tutto o in parte. Una volta completata la liquidazione, il debitore può chiedere l’esdebitazione. Se, invece, non possiede alcun bene né redditi (debitore incapiente), può accedere alla procedura speciale che prevede la liberazione dai debiti residui dopo quattro anni .

Composizione negoziata e convenzione di moratoria

Per i formatori che operano come piccole imprese, la composizione negoziata può offrire una soluzione su misura. Presentando la domanda sulla piattaforma della Camera di Commercio, si ottiene la nomina di un esperto negoziatore. Il professionista:

  • verifica la fattibilità della composizione e comunica l’accettazione o il rifiuto entro due giorni ;
  • affianca l’imprenditore nelle trattative con banche, fornitori e fiscali, cercando una soluzione condivisa;
  • può proporre la convenzione di moratoria, ossia un accordo con i creditori che sospende temporaneamente il pagamento degli interessi o delle rate;
  • richiede al tribunale misure protettive per sospendere pignoramenti e cautelari .

La composizione negoziata è meno formale del concordato e punta a tutelare la continuità aziendale; è quindi particolarmente adatta per quelle società di formazione che hanno debiti temporanei ma un’attività in crescita.

Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che aggravano la propria situazione debitoria. Conoscere i più frequenti aiuta a evitarli.

1. Ignorare gli atti e trascurare i termini

Il primo errore è non aprire le comunicazioni o trascurare la posta elettronica certificata. Anche se spiacevole, ogni notifica va letta attentamente e conservata. I termini per impugnare un avviso sono molto brevi (30–60 giorni) e decorrono dalla data di notifica, non dalla data in cui se ne prende visione. Ignorare l’atto comporta la decadenza dal diritto di ricorso.

2. Pagare a rate non autorizzate

Alcuni debitori iniziano a versare piccole somme all’Agente della riscossione sperando di ridurre il debito, ma senza un piano approvato. Il rischio è che tali pagamenti vengano imputati a sanzioni e interessi e non sospendano l’esecuzione. È fondamentale presentare una istanza di rateizzazione e attendere l’accoglimento prima di effettuare i versamenti.

3. Sperare che il conto in rosso blocchi il pignoramento

Un mito diffuso è che un saldo negativo o nullo sul conto corrente impedisca l’azione dell’Agente. La Cassazione ha chiarito che il pignoramento esattoriale aggancia i versamenti futuri ; pertanto la banca bloccherà anche i bonifici e gli incassi dei corsi che arriveranno nei 60 giorni successivi. Contattare subito un professionista consente di sospendere l’azione con un piano di pagamento.

4. Confondere i limiti per stipendi con quelli per compensi professionali

Molti formatori credono che anche il compenso da lavoro autonomo sia protetto dalle soglie dell’art. 72‑ter. In realtà, i limiti del decimo, settimo e quinto si applicano solo ai rapporti di lavoro dipendente ; per i compensi professionali non esiste un limite fisso, anche se la giurisprudenza riconosce il diritto alla dignità e alla continuità dell’attività.

5. Sottovalutare anatocismo e usura

La verifica di conti correnti e mutui è spesso trascurata. Le banche possono aver applicato anatocismo illegittimo o tassi usurari; ottenere una perizia econometrica e contestare formalmente gli estratti conto può ridurre sensibilmente il debito. La Cassazione riconosce il diritto alla restituzione degli interessi non dovuti .

6. Non chiedere la tutela del giudice

Le commissioni tributarie e i tribunali sono spesso percepiti come complicati; molti debitori rinunciano a ricorrere. In realtà, la giurisprudenza è spesso favorevole se sussistono vizi o illegittimità. Rivolgersi a un professionista e presentare un ricorso può bloccare la riscossione e ridurre il debito.

7. Non valutare la procedura di sovraindebitamento

Molti pensano che le procedure di sovraindebitamento siano destinate solo ai consumatori indebitati o ai piccoli artigiani. In realtà, anche i professionisti e i lavoratori autonomi possono accedervi . Un piano del consumatore o una ristrutturazione dei debiti può cancellare una parte consistente dei debiti bancari e fiscali.

8. Accumulare nuovi debiti durante la procedura

Chi presenta domanda di rottamazione o avvia una procedura di composizione della crisi deve evitare di accumulare ulteriori debiti tributari; altrimenti rischia di decadere dai benefici. È consigliabile prevedere una corretta gestione del cash‑flow e informare tempestivamente l’ente per nuove rateizzazioni.

Tabelle riepilogative

Per agevolare la consultazione, di seguito vengono riportate alcune tabelle con le principali norme, termini e strumenti difensivi. Le tabelle contengono parole chiave e numeri essenziali; le descrizioni dettagliate sono riportate nel testo.

Tabella 1 – Norme fondamentali sulla pignorabilità

NormaOggettoPunti chiave
Art. 545 c.p.c.Crediti impignorabili e limiti di pignorabilitàImpignorabilità di sussidi, assegni sociali e crediti alimentari; pignorabilità di stipendi e pensioni fino a 1/5; impignorabilità del saldo in conto corrente fino al triplo dell’assegno sociale
Art. 50 D.P.R. 602/1973Termine per l’inizio dell’esecuzioneL’Agente può agire dopo 60 giorni dalla cartella; se trascorre più di 12 mesi occorre nuova intimazione
Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973Pignoramento dei crediti verso terziL’atto contiene l’ordine di pagamento; il terzo versa le somme maturate e quelle future entro 60 giorni
Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973Limiti di pignorabilitàPrelievo del 10 % su importi fino a 2 500 €, 1/7 tra 2 500 € e 5 000 €, 1/5 oltre 5 000 €; riferito al netto
Legge 3/2012 & D.Lgs. 14/2019Crisi da sovraindebitamentoPrevede concordato minore, ristrutturazione del consumatore, liquidazione controllata, esdebitazione
D.L. 118/2021Composizione negoziata della crisiIntroduce l’esperto negoziatore, misure protettive e piani di risanamento
Cass. 28 520/2025Pignoramento conti correntiLa banca deve bloccare e versare le somme accreditate nei 60 giorni successivi
Cass. 27 460/2025Anatocismo bancarioL’anatocismo è valido solo se previsto da clausola scritta con periodicità reciproca
Cass. 32 076/2025Usura sopravvenutaL’usura si valuta al momento della stipula, non sugli interessi successivi

Tabella 2 – Principali termini e scadenze

SituazioneTermine/Scadenza
Presentazione del ricorso contro cartella/avviso30–60 giorni dalla notifica
Decorso minimo prima del pignoramento (art. 50)60 giorni dal ricevimento della cartella
Efficacia dell’intimazione1 anno; occorre nuova intimazione se l’esecuzione inizia oltre 12 mesi
Versamento da parte del terzo (art. 72‑bis)Entro 60 giorni per le somme scadute; alle scadenze per quelle future
Piani di rateizzazione ordinariaFino a 72 o 120 rate (rate mensili)
Rottamazione quinquies – domandaEntro 30 aprile 2026
Rottamazione quinquies – prima rata31 luglio 2026
Definizione agevolata liti31 luglio 2026
Presentazione domanda di piano del consumatoreIn qualsiasi momento; misure protettive con decreto del giudice

Tabella 3 – Strumenti difensivi e benefici

StrumentoA cosa serveBenefici
Ricorso alla Corte di giustizia tributariaContestare cartelle, avvisi di accertamento, intimazioniPuò annullare l’atto; sospensione dell’esecuzione; riduzione o cancellazione del debito
Opposizione agli atti esecutiviContestare irregolarità del pignoramentoAnnulla o riduce l’atto; applicazione dei limiti di pignorabilità
Istanza di rateizzazioneOttenere un piano di pagamentoSospensione dei pignoramenti; dilazione fino a 72/120 rate
Rottamazione quinquiesDefinire carichi 2000–2023Cancellazione sanzioni e interessi; rate fino a 9 anni; sospensione esecuzioni
Definizione agevolata litiChiudere processi pendentiPagamento ridotto; fine del contenzioso
Piano del consumatoreRistrutturare debiti personaliRiduzione del debito; piano sostenibile; esdebitazione finale
Concordato minoreAccordarsi con i creditoriNecessario consenso del 50 %; riduzione del debito
Liquidazione controllataVendere beni e chiudere debitiPossibilità di conservare beni essenziali; esdebitazione
Composizione negoziataGestire crisi d’impresaEsperto negoziatore; misure protettive; salvare l’attività

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa significa pignoramento esattoriale?

È la procedura con cui l’Agenzia delle Entrate–Riscossione ottiene il pagamento dei crediti fiscali, notificando al terzo (banca, datore di lavoro, committente) un atto contenente l’ordine di versare le somme dovute fino al soddisfacimento del debito . Differisce dal pignoramento ordinario perché non necessita dell’intervento del giudice e opera con maggiore rapidità.

2. Quanti soldi possono essere prelevati dal mio stipendio?

Se sei un lavoratore subordinato, l’Agente può trattenere un decimo dell’importo netto se lo stipendio non supera 2 500 €, un settimo per importi tra 2 500 € e 5 000 €, e un quinto per importi superiori . Per i liberi professionisti non esistono limiti fissi, ma si può chiedere al giudice la riduzione per eccessiva onerosità.

3. Il mio conto corrente è in rosso: possono pignorarlo lo stesso?

Sì. La Cassazione n. 28 520/2025 ha stabilito che il pignoramento si estende alle somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica . Quindi la banca deve versare anche gli importi che arriveranno (es. bonifici, stipendi). Se desideri evitare l’effetto “trappola”, devi presentare un’istanza di rateizzazione o una procedura di definizione.

4. Come posso sapere se una cartella è prescritta?

Verifica la data di notifica e quella dell’ultimo atto interruttivo (es. intimazione). Le imposte dirette e l’IVA si prescrivono in 10 anni, i contributi previdenziali in 5 anni. Se il pignoramento avviene dopo la scadenza senza atti interruttivi, puoi eccepire la prescrizione e chiedere l’annullamento.

5. Posso impugnare un pignoramento perché non firmato?

Sì. L’atto di pignoramento deve essere sottoscritto dal funzionario competente; l’assenza di firma rende l’atto nullo. Inoltre, l’atto deve indicare il numero di ruolo e gli estremi del debito; la loro mancanza è motivo di nullità.

6. Qual è la differenza tra rottamazione e rateizzazione ordinaria?

La rateizzazione ordinaria consente di pagare il debito con interessi di mora e sanzioni, fino a 72 o 120 rate mensili. La rottamazione quinquies elimina sanzioni e interessi, prevede un tasso di interesse al 3 % e un numero più elevato di rate (54 bimestrali), ma occorre presentare domanda entro il 30 aprile 2026 . Con la rottamazione le procedure esecutive si sospendono dopo il pagamento della prima rata.

7. Posso aderire alla rottamazione anche se ho già un piano rateale?

In linea generale sì: è possibile chiedere la sostituzione del piano rateale con la rottamazione. Tuttavia, le somme già versate a titolo di sanzioni non vengono restituite. È consigliabile calcolare la convenienza prima di aderire.

8. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio: le somme già versate vengono considerate acconto e il debito residuo torna riscuotibile per intero, con sanzioni e interessi. Non sono ammessi pagamenti oltre la scadenza.

9. Quali soggetti possono accedere alla procedura di sovraindebitamento?

Possono accedervi consumatori, imprenditori agricoli, start‑up innovative, imprenditori sotto soglia (attivo < 300 000 €, ricavi < 200 000 €, debiti < 500 000 €), professionisti, artisti, lavoratori autonomi, soci illimitatamente responsabili e società semplici . Sono esclusi gli imprenditori soggetti ad altre procedure concorsuali o che abbiano già beneficiato dell’esdebitazione negli ultimi cinque anni.

10. Quali sono i vantaggi del piano del consumatore?

Non richiede il consenso dei creditori, consente la falcidia del debito, blocca le azioni esecutive con misure protettive, permette di conservare beni essenziali e prevede l’esdebitazione finale. È ideale per i formatori che hanno debiti personali e vogliono preservare l’attività.

11. Cos’è l’esdebitazione del debitore incapiente?

È una procedura destinata a chi non ha beni né redditi sufficienti. Prevede una durata di quattro anni durante i quali la situazione economica viene monitorata . Al termine, il debitore è liberato da tutte le obbligazioni residue.

12. Chi è l’esperto negoziatore e come viene nominato?

L’esperto negoziatore è una figura terza e indipendente prevista dal D.L. 118/2021; può essere un avvocato, commercialista o consulente del lavoro con almeno cinque anni di iscrizione agli albi . È nominato da una commissione presso la Camera di Commercio regionale e accetta o rifiuta l’incarico entro due giorni .

13. Il pignoramento si estende ai crediti verso i miei clienti?

Sì. L’Agente può pignorare i crediti che il professionista vanta nei confronti dei clienti. In tal caso, il cliente riceve l’ordine di versare all’Agente le somme dovute al professionista. Il debitore può chiedere una dilazione al giudice se l’incasso dei crediti è necessario per il proprio sostentamento.

14. Posso chiedere la sospensione del pignoramento se ho un contenzioso pendente?

Sì. Presentando un ricorso alla Corte di giustizia tributaria e chiedendo la sospensione in via cautelare, il giudice può sospendere la riscossione se sussistono gravi motivi (fondato periculum e fumus boni iuris). La decisione viene normalmente emessa entro 180 giorni ma, in caso di urgenza, è possibile ottenere provvedimenti provvisori.

15. Posso continuare a lavorare se subisco un pignoramento dello stipendio?

Sì. Il datore di lavoro continua a pagare lo stipendio al dipendente, trattenendo la quota pignorata. È vietato licenziare il lavoratore a causa del pignoramento. Se il pignoramento è eccessivo, è possibile chiedere al giudice la riduzione.

16. Cosa succede se il datore di lavoro o la banca non rispettano l’ordine di pignoramento?

Il terzo che non ottempera all’ordine di pagamento può essere dichiarato debitore dell’intera somma dovuta, oltre a subire la sanzione amministrativa prevista dall’art. 10 D.Lgs. 471/1997【359125763347556†L121-L115】. Il Fisco può agire direttamente nei suoi confronti.

17. È possibile pignorare la prima casa?

Per i debiti fiscali inferiori a 120 000 €, l’Agente non può procedere al pignoramento immobiliare della prima casa se questa è l’unico immobile di proprietà e vi è la residenza anagrafica. Restano possibili l’ipoteca e il fermo amministrativo su autovetture. Per debiti bancari, invece, la prima casa è pignorabile; occorre valutare la possibilità di una procedura di composizione della crisi o di un accordo con la banca.

18. Posso estinguere i debiti bancari con la rottamazione?

No. La rottamazione riguarda solo i debiti iscritti a ruolo (tributi e contributi). Per i debiti bancari si può ricorrere alla procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore o concordato minore) o alla composizione negoziata, contestando eventuali anatocismo o usura.

19. Devo essere assistito da un avvocato per avviare queste procedure?

Per la presentazione del ricorso in commissione tributaria e per l’opposizione agli atti esecutivi, la legge richiede il patrocinio di un avvocato. Per le procedure di sovraindebitamento è necessario rivolgersi a un OCC, e spesso è opportuno farsi assistere da professionisti (avvocato e commercialista) per predisporre la documentazione.

20. Cosa succede se sono titolare di una società di formazione?

Se il formatore svolge attività mediante una società, i debiti tributari e bancari sono a carico della società, salvo garanzie personali. In presenza di crisi, è possibile attivare la composizione negoziata o il concordato minore, nominare un esperto e predisporre un piano. La tutela del patrimonio personale richiede attenzione nella gestione dei conferimenti e delle garanzie.

Simulazioni pratiche e numeriche

Le seguenti simulazioni mostrano come applicare concretamente le norme e le strategie illustrate. I dati sono puramente indicativi e servono a comprendere l’ordine di grandezza delle somme in gioco.

Simulazione 1 – Pignoramento di stipendio per un formatore dipendente

Scenario: Maria è una formatrice dipendente di un ente di formazione, percepisce uno stipendio netto di 3 000 € al mese. Riceve una cartella di pagamento dall’Agenzia Entrate Riscossione per debiti IRPEF arretrati di 15 000 €. Dopo la cartella e la scadenza dei 60 giorni senza pagamento, l’Agente notifica al datore di lavoro un atto di pignoramento esattoriale.

Calcolo della quota pignorabile:

  1. Lo stipendio netto è superiore a 2 500 € ma inferiore a 5 000 €; pertanto l’art. 72‑ter consente di trattenere un settimo (14,28 %).
  2. Un settimo di 3 000 € è circa 428,57 € al mese.
  3. La quota residua spettante a Maria è pari a 2 571,43 €; questa somma è sufficiente per coprire le spese di vita e l’attività professionale.
  4. Se Maria avesse già altri pignoramenti (es. da un ex coniuge), la somma complessiva trattenuta non potrebbe superare la metà dello stipendio .

Durata: Supponendo che l’Agenzia richieda un totale di 15 000 €, Maria dovrebbe subire la trattenuta per circa 35 mesi (15 000 € / 428,57 € ≈ 35). Tuttavia, può chiedere la rateizzazione su 72 rate (6 anni) con quota più bassa oppure aderire alla rottamazione quinquies se i debiti rientrano nei carichi 2000–2023, riducendo l’importo e dilazionandolo in 9 anni. Dopo il versamento della prima rata della rottamazione, l’Agente sospenderà il pignoramento.

Simulazione 2 – Contestazione di anatocismo e ricalcolo del saldo bancario

Scenario: Luca è un formatore autonomo che, per finanziare la propria attività, ha aperto nel 2018 una linea di credito in conto corrente. Nel 2025 riceve un estratto conto che indica un saldo passivo di 25 000 €. Verifica che la banca ha applicato interessi trimestrali capitalizzati (anatocismo) senza una clausola espressa nel contratto.

Verifica giuridica: La Cassazione n. 27 460/2025 afferma che l’anatocismo è valido solo se previsto da una clausola scritta con la stessa periodicità di capitalizzazione tra banca e cliente . Luca si accorge che il contratto non contiene tale clausola. Inoltre, in base alla stessa ordinanza, la capitalizzazione non può essere applicata retroattivamente .

Azione: Luca incarica un consulente di eseguire un ricalcolo del saldo senza capitalizzazione degli interessi. Dalla perizia risulta che, rimuovendo l’anatocismo, il saldo passivo scende a 17 000 €, con una riduzione di 8 000 €. Luca avvia quindi un ricorso al tribunale civile per la restituzione degli interessi illegittimi e la riduzione del debito. Nel frattempo sospende il pagamento delle rate e apre una trattativa con la banca per un accordo stragiudiziale. Qualora non si raggiunga l’accordo, può presentare un piano del consumatore per includere il debito residuo e ottenere l’esdebitazione.

Simulazione 3 – Ricorso al piano del consumatore per debiti fiscali e bancari

Scenario: Daniela, formatrice freelance, ha accumulato debiti per 60 000 €: 35 000 € di imposte e contributi e 25 000 € di un prestito bancario. Guadagna circa 2 500 € al mese e non possiede immobili. L’Agenzia Entrate Riscossione le ha notificato un pignoramento sul conto corrente che grava anche sugli incassi futuri.

Azione: Daniela si rivolge a un OCC e chiede di attivare la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il gestore analizza le sue entrate e le spese essenziali, verificando che può destinare 600 € al mese al rimborso dei creditori. Viene predisposto un piano quinquennale (60 rate) che prevede il pagamento di 36 000 € in totale, pari al 60 % del debito complessivo; il restante 40 % viene falcidiato. Il piano viene omologato dal tribunale e, grazie alle misure protettive, l’Agenzia sospende il pignoramento. Daniela paga regolarmente per cinque anni e ottiene l’esdebitazione delle somme residue, potendo ripartire senza il peso del debito.

Simulazione 4 – Utilizzo della composizione negoziata per una società di formazione

Scenario: La società “Safety Training S.r.l.”, che organizza corsi di sicurezza sul lavoro, ha debiti tributari per 200 000 € e debiti bancari per 150 000 €. Ha 10 dipendenti e un fatturato in calo a causa della perdita di un importante cliente. I pignoramenti su conti e crediti rischiano di bloccare l’attività.

Azione: Gli amministratori decidono di accedere alla composizione negoziata ex D.L. 118/2021. Tramite la piattaforma della Camera di Commercio ottengono la nomina di un esperto negoziatore. Entro due giorni l’esperto accetta l’incarico e richiede misure protettive al tribunale: il giudice sospende i pignoramenti e i fermi amministrativi per sei mesi. Nel frattempo, l’esperto conduce trattative con le banche e l’Agenzia Entrate Riscossione, proponendo un piano di risanamento che prevede la conversione di parte dei debiti in capitale sociale e la rateizzazione del resto in 8 anni. Le banche accettano grazie alla possibilità di convertire i crediti in partecipazioni; l’Erario aderisce alla transazione fiscale. Grazie alla composizione negoziata, la società evita il fallimento, preserva i posti di lavoro e paga i debiti secondo un accordo sostenibile.

Conclusione

Il formatore della sicurezza che affronta debiti tributari o bancari si trova spesso in una posizione di debolezza rispetto a istituti di credito e fisco. Tuttavia, la legge offre numerosi strumenti di difesa e di definizione, dal ricorso alla commissione tributaria al piano del consumatore, dalla rottamazione quinquies alla composizione negoziata della crisi. Conoscere i propri diritti e agire tempestivamente è fondamentale per evitare che i pignoramenti paralizzino l’attività o assorbano la totalità delle entrate. Le norme in vigore al gennaio 2026 tutelano il debitore prevedendo limiti stringenti alla pignorabilità di stipendi e pensioni , obblighi procedurali per l’Agenzia delle Entrate–Riscossione e la possibilità di sospendere le azioni esecutive attraverso rateizzazioni o misure protettive . Le più recenti decisioni della Cassazione chiariscono ulteriormente la tutela del debitore, impedendo prelievi su conti in rosso , imponendo il rispetto della forma scritta per l’anatocismo e fissando i criteri per l’usura .

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