Introduzione
In un contesto economico globalizzato, l’export consultant è una figura sempre più richiesta. Aiuta le imprese a espandersi all’estero, cura le pratiche doganali e fiscali e dialoga con istituti di credito per finanziare gli scambi internazionali. Spesso lavora come libero professionista o come imprenditore individuale e, proprio per questo, risponde personalmente dei debiti contratti con banche e fisco. Un problema di liquidità, un accertamento fiscale o la perdita improvvisa di un cliente estero possono trasformarsi rapidamente in una crisi patrimoniale: cartelle esattoriali, pignoramenti, blocco dei conti correnti e revoca dei fidi bancari. Per questo motivo è essenziale conoscere gli strumenti di tutela offerti dall’ordinamento italiano e muoversi con tempestività.
Perché il tema è urgente
- Responsabilità personale – L’esportatore è considerato un imprenditore. Il codice civile stabilisce che l’imprenditore deve organizzare adeguatamente la propria attività e adottare le misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi o di insolvenza . Se non lo fa, rischia responsabilità patrimoniale per le conseguenze della crisi e, in alcuni casi, anche penali.
- Pignoramento dei conti – L’Agenzia delle Entrate–Riscossione può bloccare il conto corrente del debitore e trattenere gli accrediti che arrivano nei 60 giorni successivi alla notifica dell’atto. La Corte di Cassazione ha chiarito che questo vincolo “dinamico” si estende anche ai futuri versamenti e che la banca ha l’obbligo di versare tali somme all’ente della riscossione.
- Termini rigidi per le impugnazioni – Chi riceve un avviso di accertamento o una cartella esattoriale ha termini perentori (generalmente 60 giorni) per proporre ricorso . Trascorso il termine, l’atto diventa definitivo e ogni difesa sarà molto più difficile.
- Procedura tributaria complessa – Le norme sulla riscossione (D.P.R. 602/1973), sul processo tributario (D.Lgs. 546/1992) e sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa) sono numerose e in continuo cambiamento. Per agire correttamente è necessario uno studio aggiornato della legge e della giurisprudenza.
- Opportunità di esdebitazione e pace fiscale – Il legislatore ha introdotto strumenti come la definizione agevolata (c.d. rottamazione), il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata. Le recenti versioni quater e quinquies della rottamazione permettono di chiudere le cartelle pagando solo il capitale e le spese , mentre le procedure di esdebitazione consentono di liberarsi dai debiti residui se si dimostra meritevolezza .
Come può aiutare lo Studio Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario, tributario e fallimentare. Egli è:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
- Consulente esperto in contenzioso bancario e tributario, con centinaia di casi risolti.
Grazie a queste competenze, lo studio può offrire:
- Analisi dell’atto: esamina cartelle esattoriali, avvisi di accertamento, pignoramenti, ipoteche e altri atti esecutivi, individuando vizi formali e sostanziali.
- Redazione di ricorsi e opposizioni: predispone ricorsi in autotutela o davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, opposizioni all’esecuzione (artt. 615 e 617 c.p.c.), istanze cautelari per sospendere la riscossione.
- Trattative e piani di rientro: negozia con l’Agenzia delle Entrate–Riscossione (AdER) e con banche o finanziarie piani di pagamento sostenibili o accede alle definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio).
- Procedure di sovraindebitamento: assiste nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti e liquidazioni controllate, con possibilità di ottenere l’esdebitazione finale.
- Difesa nei pignoramenti esteri: gestisce procedure di cooperazione internazionale (direttiva 2010/24/UE, regolamento UE 655/2014), verifica la legge applicabile e impugna ordinanze di sequestro conservativo.
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Parte I – Contesto normativo e giurisprudenziale
1. Responsabilità dell’esportatore e doveri dell’imprenditore
Chi opera come consulente export può assumere diverse forme giuridiche (libero professionista, impresa individuale, società). In tutti i casi la normativa impone la cura degli assetti organizzativi: l’articolo 2086 del codice civile prevede che l’imprenditore deve adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e volto a rilevare tempestivamente la crisi e la perdita di continuità aziendale . Ciò implica l’obbligo di tenere una contabilità regolare, predisporre budget, monitorare la liquidità e adottare misure per superare la crisi, ad esempio rinegoziando i debiti o cercando nuovi finanziamenti.
L’inadempimento di tali obblighi può avere conseguenze rilevanti:
- Responsabilità verso i creditori e il fisco – L’assenza di adeguati assetti può essere considerata come comportamento imprudente; in sede fallimentare o in procedure di crisi può determinare la revoca dell’esdebitazione o la responsabilità per i debiti contratti.
- Responsabilità penale del consulente – La Cassazione penale n. 1028/2025 ha stabilito che il consulente fiscale può essere perseguibile per concorso nella dichiarazione fraudolenta del cliente se la sua attività (consigli, redazione di documenti) consapevolmente agevola l’evasione . Nel contesto export, consigliare pratiche illegali (sottofatturazione, uso di società estere fittizie) può esporre non solo il cliente ma anche il consulente stesso a imputazioni penali.
2. Notifica degli atti fiscali e termini per impugnare
La riscossione dei tributi segue la disciplina del D.P.R. 602/1973 e del Codice del processo tributario (D.Lgs. 546/1992). Il contribuente ha diritti importanti ma legati a termini stringenti.
2.1 Atti impugnabili
L’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti che possono essere impugnati davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. Rientrano fra essi l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione, i provvedimenti che irrogano sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l’avviso di mora, l’iscrizione di ipoteca e il fermo di beni mobili registrati, i provvedimenti catastali e il diniego o la revoca di agevolazioni . Ogni altro atto è impugnabile solo se la legge ne prevede l’autonoma impugnabilità. L’art. 19, comma 2 stabilisce che gli atti espressi devono indicare il termine entro il quale proporre ricorso e il giudice competente .
2.2 Termini per il ricorso
Il ricorso contro gli atti dell’Agenzia delle Entrate o dell’AdER deve essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione, salvo termini diversi previsti da specifiche norme (ad esempio, 30 giorni per gli atti relativi alle imposte di registro). L’articolo 21 del D.Lgs. 546/1992, che fissava questi termini, è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2026, ma la stessa disciplina è stata recepita dalle nuove norme introdotte dal D.Lgs. 220/2023 e dal D.Lgs. 175/2024. Rimane pertanto in vigore il termine perentorio di 60 giorni (ridotto a 30 per alcune imposte) e la possibilità di proporre ricorso contro il rifiuto tacito di restituzione dei tributi dopo 90 giorni dalla domanda .
Per le cartelle esattoriali, la notifica vale anche come notifica del ruolo. Il ricorso può essere presentato anche dopo la scadenza dei termini se l’atto è affetto da nullità assoluta (ad esempio per mancanza di sottoscrizione o per notifica inesistente); in tal caso si può presentare un’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) o una opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), da proporre nel termine di 20 giorni dalla conoscenza dell’atto.
3. Il pignoramento presso terzi e la protezione delle somme essenziali
Quando il contribuente non paga spontaneamente, l’Agente della riscossione può procedere all’espropriazione forzata dei beni. Nel caso di crediti presso terzi (stipendi, pensioni, conti correnti), gli articoli 72 e 72‑bis del D.P.R. 602/1973 consentono all’AdER di ordinare direttamente alla banca o al datore di lavoro di versare le somme dovute entro 60 giorni (per i canoni di locazione il termine è 15 giorni) . La procedura si svolge in via stragiudiziale ma costituisce a tutti gli effetti un processo esecutivo.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28520/2025 ha affermato che il pignoramento ex art. 72‑bis ha natura “dinamica”: il vincolo riguarda non solo il saldo esistente al momento della notifica ma anche tutte le somme accreditate nei 60 giorni successivi . La banca deve quindi trasferire all’AdER anche lo stipendio o i bonifici ricevuti dopo la notifica, trasformando il conto in una vera e propria “gabbia fiscale” .
L’ordinanza n. 30214/2025 ha precisato che il vincolo cessa automaticamente dopo 60 giorni: se la banca non versa le somme nel termine, l’Agente deve procedere con il pignoramento ordinario . Questo chiarimento è importante perché consente di contestare il prolungamento arbitrario del blocco.
3.1 Limiti di pignorabilità
Il pignoramento non è illimitato. L’articolo 545 del codice di procedura civile disciplina le somme impignorabili: crediti alimentari, assegni di mantenimento e alcune indennità sono totalmente esclusi; stipendi e pensioni possono essere pignorati nel limite di un quinto del loro ammontare ; il cumulo di pignoramenti non può superare la metà dello stipendio. Le pensioni sono impignorabili fino a un importo pari al doppio dell’assegno sociale (1 000 €), e la parte eccedente è pignorabile entro il limite di un quinto . Quando lo stipendio o la pensione sono accreditati su un conto bancario, è pignorabile solo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale . Queste regole servono a garantire una soglia minima di sussistenza.
3.2 Pignoramento dei canoni di locazione
L’art. 72 del D.P.R. 602/1973 consente all’AdER di pignorare i fitti e i canoni di locazione dovuti al debitore. L’ordine intimato all’inquilino deve essere eseguito entro 15 giorni . Se il locatario non paga, l’Agente potrà agire giudizialmente contro di lui.
4. Sovraindebitamento e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
La Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) disciplinano le procedure di composizione delle crisi per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccole imprese). Dal 15 luglio 2022 il CCII (d.lgs. 14/2019) ha assorbito la Legge 3/2012, ma molti istituti restano sostanzialmente invariati.
4.1 Definizioni fondamentali
L’articolo 6 della Legge 3/2012 definiva il sovraindebitamento come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che determina l’incapacità di adempiere regolarmente . Il consumatore è la persona che ha contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale . Queste definizioni sono oggi riprese dagli articoli 2 e 3 del CCII.
Il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione dei debiti consentono al debitore di proporre, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), un programma di pagamento destinato a soddisfare i creditori, eventualmente prevedendo falcidie o dilazioni. L’articolo 7 della Legge 3/2012 stabilisce che il debitore può proporre una ristrutturazione dei debiti con diverse modalità: pagamento integrale o parziale, dilazione, cessione di beni futuri, garanzie di terzi e anche il trasferimento di un immobile ai creditori .
L’articolo 8 consente di inserire nel piano una moratoria fino a un anno per il pagamento dei creditori privilegiati e prevede la possibilità di falcidiare i debiti derivanti da cessione del quinto . La Cassazione (sentenza 9549/2025) ha chiarito che tale termine non è finale: il pagamento dei crediti prelatizi non deve avvenire entro l’anno, ma il debitore deve iniziare a pagare almeno un acconto entro un anno dall’omologazione . L’art. 67 CCII (nella versione modificata dal d.lgs. 136/2024) ha esteso la moratoria a due anni per i piani del consumatore, prevedendo che sono comunque dovuti gli interessi legali .
L’articolo 12‑bis disciplina l’omologazione del piano del consumatore: il giudice verifica la fattibilità del piano e, in assenza di atti in frode e di contestazioni sulla convenienza, lo omologa; l’omologazione vincola tutti i creditori e sospende o impedisce le azioni esecutive . Eventuali opposizioni dei creditori sulla convenienza vengono valutate dal giudice solo se i creditori dimostrano che otterrebbero di più in una liquidazione.
4.2 Liquidazione controllata ed esdebitazione
Quando il debitore non dispone di un reddito sufficiente per proporre un piano o un accordo, può chiedere la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII). In questa procedura un liquidatore professionista vende i beni del debitore per pagare i creditori; vengono esclusi dalla liquidazione i crediti impignorabili e i redditi necessari al mantenimento della famiglia . Il Tribunale di Bologna (sentenza 38/2024), quello di Pisa (36/2025) e altri tribunali hanno riconosciuto al debitore una somma mensile (1 270–1 380 €) per vivere dignitosamente . L’apertura della liquidazione blocca tutte le esecuzioni individuali e annulla i pignoramenti e le cessioni del quinto, secondo il principio di par condicio creditorum .
Al termine della liquidazione, se il debitore non è in grado di offrire nulla ai creditori ma si comporta diligentemente, può ottenere l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). Questo beneficio è concesso solo una volta nella vita e richiede che il debitore non superi un determinato reddito (1,5 volte l’assegno sociale moltiplicato per la scala di equivalenza) . La Cassazione (ordinanza 30108/2025) ha ribadito che l’esdebitazione richiede la meritevolezza: il giudice deve escluderla se il debitore ha tenuto comportamenti fraudolenti o gravemente imprudenti .
4.3 Divieto di abbandono della procedura di liquidazione
L’ordinanza Cassazione 18118/2025 ha chiarito che, una volta aperta la procedura di liquidazione dei beni (oggi liquidazione controllata), il debitore non può ritirare la domanda. La procedura può essere chiusa solo dopo che tutti i creditori sono stati soddisfatti o dopo che nessuno ha presentato domanda di insinuazione e sono state pagate almeno le spese prededucibili . Questa decisione rafforza la serietà della scelta: chi avvia la liquidazione non può sospenderla a piacimento.
5. La definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie edizioni della “rottamazione” per permettere ai contribuenti di regolarizzare le cartelle esattoriali pagando solo il capitale e le spese di notifica ed esecuzione. La rottamazione-quater (Legge 197/2022) consente di estinguere i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando soltanto le somme a titolo di capitale . Secondo il dossier parlamentare, il pagamento può essere rateizzato in un massimo di 18 rate in 5 anni e non sono dovuti interessi e sanzioni . La norma prevede anche lo stralcio automatico dei debiti fino a 1 000 € per il periodo 2000‑2015 (commi 222‑230 della legge 197/2022) .
La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la rottamazione-quinquies, estendendo la definizione ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. I contribuenti possono pagare in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni) con un interesse del 4 % . La definizione include tributi erariali (IRPEF, IRES, IVA), contributi INPS e sanzioni amministrative statali . Sono escluse le cartelle affidate dopo il 31/12/2023 e i debiti già saldati con le precedenti rottamazioni .
L’adesione alla rottamazione comporta la rinuncia ai giudizi pendenti relativi ai carichi inclusi: la Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse quando il contribuente ha aderito alla definizione .
6. Prescrizione delle sanzioni e decadenza del potere di riscossione
La Corte di Cassazione (ordinanza 24900/2025) ha affermato che la pretesa dello Stato di riscuotere le sanzioni fiscali si prescrive in 5 anni se le sanzioni non derivano da una sentenza passata in giudicato . Solo nel caso in cui la sanzione sia confermata da una sentenza definitiva si applica la prescrizione decennale (art. 2953 c.c.). Questa distinzione è fondamentale per eccepire la prescrizione delle cartelle esattoriali e delle irregolarità notificate da AdER.
7. Strumenti di composizione negoziata della crisi d’impresa
Il D.L. 118/2021, convertito con modificazioni dalla L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi. Si tratta di una procedura stragiudiziale che consente all’imprenditore in difficoltà di nominare un esperto indipendente, iscritto in appositi elenchi, per negoziare con i creditori e cercare soluzioni di risanamento. L’imprenditore continua a gestire l’azienda, ma può beneficiare di misure protettive (sospensione delle azioni esecutive e cautelari) previa autorizzazione del tribunale . Se l’accordo riesce, le parti possono stipulare un contratto di ristrutturazione o una transazione. In caso contrario, l’imprenditore può accedere alle procedure concorsuali (concordato semplificato, liquidazione controllata). L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, supporta l’imprenditore nella predisposizione dell’istanza e nelle trattative.
Parte II – Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
Un consulente export che riceve una cartella esattoriale, un avviso di accertamento o un pignoramento deve agire con tempestività. Di seguito un percorso operativo per difendersi.
1. Esame dell’atto ricevuto
- Verifica dei dati essenziali – Controllare se l’atto è stato notificato correttamente (tramite PEC o messo notificatore), se contiene l’indicazione del responsabile del procedimento, la motivazione e la firma digitale. La notifica irregolare può rendere l’atto inesistente o nullo. Ad esempio, l’assenza della sottoscrizione dell’agente della riscossione può essere eccepita con un’opposizione agli atti esecutivi.
- Calcolo dei termini – Annotare la data di notifica; il termine per impugnare decorre da quel giorno. Per i ricorsi tributari, come visto, il termine è di 60 giorni ; per l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) è di 20 giorni dalla notifica del pignoramento.
- Verifica dei presupposti – Accertare se il debito è prescritto (soprattutto per sanzioni vecchie) alla luce della pronuncia 24900/2025 ; verificare la regolarità del ruolo (esattezza degli importi, applicazione degli interessi legali) e l’eventuale avvenuta notifica di precedenti atti (avviso di accertamento, intimazione). In mancanza di notifica, l’atto è nullo.
- Analisi della propria situazione economica – Valutare l’entità dei debiti complessivi (fiscali, bancari, fornitori), il valore del patrimonio e dei flussi di cassa, l’esistenza di pignoramenti o ipoteche. Questa analisi serve a determinare la strategia migliore (ricorso immediato, rateizzazione, rottamazione, procedura di sovraindebitamento).
2. Scelta del rimedio giuridico
2.1 Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
Se l’atto presenta vizi (inesistenza o nullità della notifica, mancanza di motivazione, infondatezza del tributo), il contribuente può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Il ricorso deve:
- Indicare il giudice competente e le parti;
- Esporre i fatti e i motivi di diritto;
- Allegare l’atto impugnato;
- Concludere con la richiesta di annullamento totale o parziale.
Il ricorso si notifica all’ente entro 60 giorni dalla notifica dell’atto e si deposita presso la segreteria della corte (oggi obbligatoriamente tramite PEC). A seguito della riforma del processo tributario (L. 130/2022 e D.Lgs. 220/2023), l’udienza si svolge tendenzialmente da remoto e la sentenza deve essere depositata entro 270 giorni. Se la sentenza è sfavorevole, si può proporre appello entro 60 giorni e, in seguito, ricorso per cassazione per violazione di legge o nullità del procedimento.
2.2 Istanza di sospensione e ricorso in autotutela
Se il debito è manifestamente infondato o vi sono gravi motivi, è possibile chiedere la sospensione della riscossione. Si può presentare:
- Istanza all’AdER per ottenere la sospensione amministrativa dell’esecuzione (ex art. 39 D.Lgs. 112/1999), allegando la documentazione che dimostra l’illegittimità dell’atto (ad esempio, pagamenti già effettuati).
- Ricorso cautelare alla Corte di Giustizia Tributaria per la sospensione dell’atto impugnato. La Corte decide con decreto motivato; in caso di rigetto, si può proporre reclamo.
- Istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate: consente di correggere errori evidenti (duplicazioni, errori materiali) anche oltre i termini per l’impugnazione, ma è discrezionale. Se l’ente rifiuta o tace, si può impugnare il rifiuto davanti al giudice (art. 19, comma 1, lett. g bis e g ter ).
2.3 Piani di rateizzazione e definizione agevolata
Se il debito è dovuto ma il contribuente non può pagare in unica soluzione, può chiedere la rateizzazione ordinaria: fino a 72 rate mensili (o 120 rate se la situazione economica è grave) ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973. Il pagamento della prima rata sospende i pignoramenti esecutivi fino a quando il piano è in regola . Tuttavia, la rateizzazione non annulla sanzioni e interessi.
Le definizioni agevolate (rottamazione-quater e quinquies) permettono di pagare solo il capitale e le spese, cancellando interessi e sanzioni . Per aderire occorre presentare domanda sul sito di AdER entro i termini stabiliti (es. 30 aprile 2026 per la rottamazione quinquies ), attendere la comunicazione dell’importo dovuto e rispettare le scadenze delle rate. L’adesione comporta la sospensione delle procedure esecutive in corso e il rilascio del DURC regolare .
2.4 Opposizione al pignoramento del conto corrente
Se l’AdER ha pignorato il conto corrente, il debitore può:
- Eccepire l’illegittimità dell’atto per mancanza di notifica previa o per violazione dei limiti di pignorabilità (ad esempio se sono stati trattenuti fondi impignorabili come stipendi entro i limiti di un quinto). In tal caso si propone ricorso al giudice dell’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione) entro 20 giorni dalla notifica. L’opposizione sospende l’esecuzione se il giudice lo dispone.
- Contestare l’inosservanza dei termini: la Cassazione ha stabilito che il vincolo sul conto cessa dopo 60 giorni ; se la banca continua a bloccare le somme, si può chiedere la revoca del pignoramento e il risarcimento dei danni.
- Verificare i requisiti del terzo: la banca deve comportarsi da custode e trasferire le somme in presenza di regolare notifica. Se l’atto non è stato notificato al debitore, il pignoramento è nullo. Se il conto è cointestato, solo la quota del debitore può essere pignorata.
2.5 Accesso alle procedure di sovraindebitamento
Quando i debiti complessivi (fiscali e bancari) sono insostenibili, il consulente export può valutare le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata).
Procedura di accesso:
- Nomina del gestore – Occorre rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e presentare istanza di nomina del gestore della crisi. Il gestore verifica i requisiti soggettivi (consumatore, professionista, imprenditore minore) e la documentazione (elenco dei creditori, certificati catastali, bilanci, ISEE, eventuali contratti di leasing o factoring). L’Avv. Monardo può assistere nella redazione della domanda e nella raccolta dei documenti.
- Proposta di piano o accordo – Con l’assistenza del gestore si predispone un piano che preveda il pagamento dei debiti con eventuali falcidie e dilazioni; il piano deve indicare i beni ceduti e i tempi di pagamento, e può prevedere la moratoria per i creditori privilegiati . Nel caso dell’accordo di ristrutturazione, serve il voto favorevole dei creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti chirografari.
- Deposito e omologazione – La proposta viene depositata presso il Tribunale; il giudice fissa l’udienza entro 60 giorni e può sospendere le procedure esecutive . Se il piano è fattibile e il debitore ha agito con correttezza, il giudice lo omologa. L’omologazione rende il piano vincolante per tutti i creditori.
- Esecuzione e esdebitazione – Il debitore esegue il piano sotto la supervisione del gestore; al termine, può ottenere l’esdebitazione dei debiti residui, purché abbia rispettato gli obblighi e non abbia commesso frodi. Nel caso di liquidazione controllata, l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente può essere ottenuta una sola volta .
2.6 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Per l’export consultant che opera come imprenditore, la composizione negoziata costituisce uno strumento preventivo. Il percorso prevede:
- Valutazione preliminare tramite l’applicativo on‑line (gestito da Unioncamere) che analizza la situazione economica e i flussi di cassa.
- Nomina dell’esperto dalla camera di commercio competente; l’esperto, come figura indipendente, convoca i creditori e propone soluzioni per il risanamento dell’impresa.
- Misure protettive – Se l’imprenditore richiede misure protettive, il tribunale può sospendere le azioni esecutive e i contratti pendenti. L’imprenditore può chiedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, a vendere beni senza pregiudizio per i creditori o a risolvere contratti onerosi .
- Esiti – La composizione può concludersi con un accordo con i creditori, con un contratto di ristrutturazione, con la sottoscrizione di un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o con il ricorso a una procedura concorsuale ordinaria.
Parte III – Difese e strategie legali
1. Contestazione degli atti per vizi formali e sostanziali
Molte cartelle esattoriali e avvisi di accertamento contengono errori o vizi che ne determinano la nullità o l’annullabilità. Alcuni esempi:
- Notifica inesistente o irregolare – Se l’atto non è stato notificato al domicilio fiscale corretto o se manca la relata di notifica, il contribuente può eccepire la nullità della notifica e richiedere l’annullamento. Ciò vale anche per le notifiche tramite PEC inviate ad indirizzi non censiti.
- Mancanza di motivazione – Gli avvisi devono contenere le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la pretesa; la mancanza o l’insufficienza della motivazione integra violazione dello Statuto del contribuente e legittima l’annullamento.
- Errore di calcolo o di applicazione della legge – Talvolta gli uffici sommano impropriamente sanzioni e interessi o applicano tassi usurari nelle rateazioni. Un controllo contabile può evidenziare l’illegittimità e portare alla riduzione del debito.
- Prescrizione – Come ricordato, la Cassazione distingue tra sanzioni oggetto di giudicato (prescrizione decennale) e sanzioni non ancora confermate (prescrizione quinquennale) . Contestare la prescrizione può annullare integralmente le somme richieste.
- Difetto di delega – Le cartelle e gli avvisi devono indicare il funzionario che li firma e la relativa delega di firma. L’assenza della delega rende l’atto nullo.
2. Sospensione e opposizione al pignoramento
In caso di pignoramento del conto corrente, oltre a contestare i vizi di notifica e il superamento dei limiti, si può chiedere al giudice la sospensione in quanto il pignoramento dinamico comporta un pregiudizio grave e irreparabile (ad esempio per il pagamento degli stipendi dei dipendenti). Il giudice può autorizzare il debitore ad utilizzare le somme per far fronte alle spese essenziali, anche in applicazione dell’art. 268 CCII, che salvaguarda i redditi necessari al mantenimento della famiglia .
Inoltre, la giurisprudenza ritiene che se il pignoramento è basato su un atto impugnato con istanza di sospensione o ricorso, il giudice dell’esecuzione possa sospendere la procedura in attesa della decisione del giudice tributario.
3. Trattative e piani di rientro con le banche
Molti consulenti export hanno debiti bancari derivanti da fidi e mutui. Prima di arrivare al contenzioso è opportuno aprire una trattativa con l’istituto di credito, eventualmente con l’assistenza di un mediatore creditizio. Le leve negoziali possono essere:
- Rinegoziazione dei tassi e delle scadenze – Prolungare la durata del mutuo o trasformare un fido a revoca in un finanziamento a termine.
- Transazione – Se la banca ha iscritto ipoteca sull’immobile, si può proporre una transazione in cui si paga una parte del debito a saldo e stralcio, evitando la vendita forzata.
- Verifica dell’usura e dell’anatocismo – La perizia tecnica può rilevare tassi usurari o interessi calcolati in modo illegittimo; in tal caso il debitore può chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate o proporre una causa di accertamento. L’Avv. Monardo, con il supporto di commercialisti e periti, può assistere nella redazione della perizia.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) – L’imprenditore può proporre ai creditori (compresa la banca) un accordo con il 60 % dei consensi. La Cassazione (sent. 34842/2024 e altre) ha affermato che l’accordo può essere omologato anche contro il voto dell’Agenzia delle Entrate quando il piano prevede il pagamento integrale del debito tributario e la convenienza è attestata da un professionista. Il nuovo art. 63 CCII consente anche il cram down fiscale (omologazione forzata nei confronti del Fisco).
4. Procedure giudiziali speciali
Oltre al processo tributario e alla composizione della crisi, vi sono rimedi giudiziali specifici:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – Si propone davanti al giudice dell’esecuzione per contestare l’an debeatur (esistenza del titolo) o la pignorabilità del bene. Può sospendere l’esecuzione.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – Contesta la regolarità formale dell’atto di pignoramento. Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notificazione.
- Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – Si utilizza contro i provvedimenti cautelari emessi dal giudice tributario in sede di sospensione.
- Procedimento di opposizione a cartella esattoriale per motivi diversi (giudizio di cognizione ordinario) – In alcuni casi (ad esempio, per contestare la prescrizione o la non debenza del tributo) il contribuente può proporre un’azione ordinaria davanti al tribunale civile.
5. Utilizzo mirato delle procedure di sovraindebitamento
5.1 Piano del consumatore
È riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi non imprenditoriali. Il piano prevede la soddisfazione dei creditori senza necessità di approvazione: il giudice verifica la fattibilità e la meritevolezza e, se non vi sono contestazioni, omologa la proposta . Il piano può prevedere la moratoria fino a due anni per i creditori privilegiati . I creditori non votano ma possono contestare la convenienza; il giudice omologa solo se il piano è più favorevole rispetto alla liquidazione.
5.2 Accordo di ristrutturazione dei debiti
È applicabile a imprenditori e professionisti che non superano i limiti di fatturato e debiti previsti dalla legge. Richiede l’adesione di almeno il 60 % dei crediti; il restante 40 % rimane vincolato se il giudice omologa l’accordo. Può prevedere la falcidia dei debiti fiscali con cram down e la conversione dei debiti bancari. In caso di voto negativo dell’AdER, il giudice può omologare se il trattamento offerto al Fisco è equivalente a quello che otterrebbe in caso di liquidazione.
5.3 Liquidazione controllata
Utilizzata quando non è possibile proporre un piano o un accordo. Il liquidatore vende i beni del debitore; come detto, restano impignorabili i beni necessari (abitazione familiare entro un certo valore, strumenti di lavoro, somme vitali) . La procedura dura al massimo tre anni; al termine il debitore può ottenere l’esdebitazione. È indispensabile esibire correttamente tutti i documenti e collaborare con il gestore; eventuali omissioni possono portare al rigetto dell’esdebitazione .
6. Strategie nel pignoramento transfrontaliero
Con la globalizzazione, molti consulenti export hanno conti esteri. Il regolamento UE 655/2014 consente al creditore civile di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari di un debitore in un altro Stato membro, ma tale strumento non si applica ai debiti tributari . Per i debiti fiscali si applica la direttiva 2010/24/UE, recepita in Italia dal D.Lgs. 149/2012, che permette alle autorità fiscali degli Stati membri di assistersi nel recupero dei tributi . Le richieste di assistenza sono rifiutate se l’importo è inferiore a 1 500 € o se sono trascorsi più di cinque anni . L’Avv. Monardo può verificare la correttezza della procedura estera e impugnare eventuali violazioni.
In caso di conti esteri extra‑UE, la procedura è più complessa: occorrono azioni giudiziarie nello Stato estero basate su accordi bilaterali o sul riconoscimento del titolo esecutivo. È fondamentale affidarsi a professionisti con esperienza in diritto internazionale.
7. Protezione del patrimonio e pianificazione preventiva
Per evitare di arrivare alla crisi, il consulente export può adottare strumenti di asset protection perfettamente legittimi:
- Costituzione di società di capitali – Trasformare l’attività professionale in S.r.l. o S.p.A. limita la responsabilità al capitale sociale. Tuttavia, le banche spesso chiedono garanzie personali (fideiussioni) e, in caso di insolvenza, possono pignorare i beni personali.
- Trust o fondi patrimoniali – Permettono di segregare i beni destinati alla famiglia o a un determinato scopo. Occorre valutare attentamente la compatibilità con la normativa antielusiva; le somme versate nel trust negli ultimi cinque anni possono essere oggetto di revocatoria.
- Polizze vita e piani di risparmio – Alcuni prodotti assicurativi sono impignorabili. Il codice civile (art. 1923) stabilisce l’impignorabilità e insequestrabilità delle somme derivanti da assicurazioni sulla vita.
- Previdenza integrativa – I versamenti ai fondi pensione godono di un regime di impignorabilità e insequestrabilità, salvo i contributi eccedenti i limiti di deducibilità. Questo strumento può costituire un “cuscino” non aggredibile dai creditori.
Parte IV – Strumenti alternativi per definire e ridurre i debiti
1. Rottamazione-quater e quinquies: confronto e regole
| Caratteristica | Rottamazione-quater (L. 197/2022) | Rottamazione-quinquies (L. 199/2025) |
|---|---|---|
| Periodo dei carichi ammissibili | 1 gennaio 2000 – 30 giugno 2022 | 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2023 |
| Somme da pagare | Solo capitale e spese di notifica/esecuzione | Solo capitale e spese; scontati interessi, sanzioni e aggio |
| Rateizzazione | Fino a 18 rate in 5 anni | Fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con interesse del 4 % |
| Termini di adesione | Domanda entro 30 aprile 2023 (proroghe fino al 30 giugno 2023); pagamento entro 31 ottobre 2023 | Domanda online entro 30 aprile 2026; ADER comunica l’importo entro il 30 giugno 2026; pagamento entro 31 luglio 2026 |
| Benefici | Stralcio debiti fino a 1 000 € (commi 222‑230) | Sospensione delle azioni esecutive, regolarizzazione DURC e riconoscimento come contribuente adempiente |
| Debiti esclusi | Carichi affidati dopo il 30/06/2022, tributi locali se l’ente non aderisce | Carichi affidati dopo il 31/12/2023; debiti già saldati nelle precedenti rottamazioni |
2. Saldo e stralcio e definizioni locali
Oltre alla rottamazione, il legislatore ha introdotto misure di saldo e stralcio per specifiche categorie di contribuenti (pensionati, disoccupati, soggetti in grave difficoltà economica) in alcune leggi di bilancio passate. Queste misure prevedono il pagamento di una quota percentuale del debito (ad esempio 16 %, 20 %, 35 %) e la cancellazione del residuo. Le regioni e i comuni possono introdurre definizioni agevolate per i tributi locali (IMU, TARI); occorre verificare i bandi e i regolamenti di ciascun ente.
3. Piano del consumatore
Nel piano del consumatore, il debitore propone un programma di rientro senza necessità di voto dei creditori. La Cassazione ha ribadito che i creditori privilegiati non hanno diritto di voto e che la moratoria prevista dall’art. 8 può essere fino a un anno (oggi due anni nel CCII) . Il piano può prevedere la cessione dell’immobile, l’utilizzo del reddito futuro, la falcidia dei debiti chirografari e il mantenimento di un minimo vitale; se omologato, sospende le azioni esecutive .
4. Accordo di ristrutturazione dei debiti
L’accordo è simile a un concordato minore: è negoziato con i creditori ed è omologato dal giudice. Prevede:
- Voto favorevole del 60 % dei crediti chirografari;
- Trattamento differenziato dei creditori privilegiati, che devono essere soddisfatti almeno per il valore del bene su cui sussiste la garanzia;
- Possibilità di cram down nei confronti del Fisco se il trattamento non è peggiorativo rispetto alla liquidazione.
L’accordo può prevedere la conversione dei debiti in strumenti finanziari (es. partecipazioni), la vendita di rami d’azienda, la rinegoziazione dei mutui. È particolarmente adatto agli imprenditori minori e ai professionisti che vogliono salvare l’attività.
5. Liquidazione controllata ed esdebitazione
La liquidazione controllata è una procedura di ultima istanza. Consente di liberarsi dai debiti attraverso la vendita dei beni e, successivamente, l’esdebitazione. Importante:
- Esclusione di beni essenziali – Sono esclusi i beni impignorabili e i redditi necessari alla vita della famiglia .
- Durata limitata – La procedura dura in genere tre anni; se il ricavato non è sufficiente, il debitore può accedere all’esdebitazione incapiente .
- Meritevolezza – Il debitore deve dimostrare di aver cooperato lealmente; la Cassazione ha negato l’esdebitazione a chi aveva tenuto una contabilità irregolare o compiuto atti in frode .
6. Composizione negoziata
Gli imprenditori con debiti bancari e fiscali possono utilizzare la composizione negoziata per trattare con tutti i creditori sotto la guida di un esperto indipendente. Il vantaggio principale è la riservatezza: la procedura non è pubblica finché non si chiedono misure protettive; inoltre permette di evitare la dichiarazione di insolvenza e di accedere a finanziamenti prededucibili .
Parte V – Errori comuni e consigli pratici
1. Ignorare gli avvisi e lasciare decorrere i termini
Molti contribuenti, soprattutto i professionisti impegnati nelle attività export, tendono a trascurare notifiche, considerando le somme richieste ingiuste o eccessive. Tuttavia, trascorrere i termini senza reagire comporta la definitività dell’atto. È fondamentale segnare la data di notifica e contattare immediatamente un professionista.
2. Pagare rate senza valutare alternative
Il pagamento spontaneo o la rateizzazione ordinaria comportano il riconoscimento del debito e l’inefficacia di eventuali contestazioni future. Prima di pagare è opportuno verificare la possibilità di aderire alla rottamazione (pagando solo il capitale) o di ottenere uno sconto tramite un piano del consumatore o un accordo.
3. Firmare fideiussioni senza riflettere
Le banche spesso richiedono garanzie personali ai consulenti export che operano con società di capitali. Firmare una fideiussione omnibus può esporre il patrimonio personale. È consigliabile negoziare clausole limitative (es. importo massimo garantito) o chiedere alla banca di accettare altre garanzie (pegno su merci, ipoteca su bene aziendale).
4. Affidarsi a consulenti improvvisati
La complessità delle procedure fiscali e concorsuali richiede la guida di professionisti specializzati. Affidarsi a pseudo‑consulenti può peggiorare la situazione: la Cassazione ha sanzionato penalmente i consulenti che hanno aiutato i clienti a frodare il Fisco .
5. Nascondere beni o conti all’estero
In passato alcuni debitori trasferivano fondi su conti esteri per sottrarli ai creditori. Oggi lo scambio automatico di informazioni bancarie (CRS/FATCA) e la cooperazione tra Stati membri rendono questa strategia inefficace. Il Fisco può agire anche sui conti esteri grazie alla direttiva 2010/24/UE e al regolamento 655/2014 (per crediti civili e commerciali) . Tentare di occultare beni può comportare reati penali e la revoca dell’esdebitazione.
6. Confondere i ruoli di piano del consumatore e accordo di ristrutturazione
Alcuni debitori pensano che il piano del consumatore e l’accordo siano intercambiabili. In realtà:
- Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche non imprenditrici e non richiede il voto dei creditori .
- L’accordo di ristrutturazione è rivolto a imprenditori e professionisti e richiede l’approvazione del 60 % dei creditori; è quindi più complesso ma adatto a salvare l’attività.
- La liquidazione controllata è l’ultima soluzione, da scegliere solo quando non vi sono alternative.
Parte VI – Domande frequenti (FAQ)
- Entro quanti giorni devo presentare il ricorso contro una cartella esattoriale?
In generale il termine è 60 giorni dalla notifica . Per alcune imposte (registro) il termine è di 30 giorni. È importante non confondere la notifica con la data di ricezione informale: fa fede la data apposta sulla relata di notifica o la ricevuta PEC. - Posso fare opposizione se non ho ricevuto l’avviso di accertamento ma direttamente il pignoramento?
Sì. L’art. 19 D.Lgs. 546/1992 consente di impugnare il ruolo e la cartella . Se non hai mai ricevuto l’avviso di accertamento o la cartella, puoi contestarne la notifica tramite opposizione all’esecuzione. - La banca può bloccare i bonifici che ricevo dopo il pignoramento del conto?
Sì. La Cassazione ha stabilito che il pignoramento presso terzi è dinamico: il vincolo si estende ai versamenti ricevuti nei 60 giorni successivi . Tuttavia, il vincolo cessa trascorsi 60 giorni . - È possibile sospendere il pignoramento del conto?
Si può chiedere la sospensione al giudice dell’esecuzione se il pignoramento è illegittimo (difetti di notifica, somme impignorabili) o se è stata presentata domanda di rateizzazione o procedura di sovraindebitamento. Nel frattempo, si può negoziare con l’AdER un piano di rientro. - Quali somme sono impignorabili?
Sono impignorabili gli assegni di mantenimento, i crediti alimentari, alcune indennità (malattia, disoccupazione) e i redditi minimi. Stipendi e pensioni sono pignorabili nel limite di un quinto ; le pensioni sono tutelate fino al doppio dell’assegno sociale (1 000 €) . - Posso accedere alla rottamazione se ho già aderito in passato?
Sì, ma solo per i debiti non pagati. La rottamazione quater e quinquies escludono i carichi già integralmente saldati nelle precedenti definizioni . Occorre presentare una nuova domanda per i debiti residui. - La rottamazione blocca le azioni esecutive?
Sì. L’adesione alla definizione agevolata sospende i pignoramenti e gli altri atti esecutivi relativi ai carichi inclusi . Tuttavia, se non si paga una rata entro 5 giorni dalla scadenza, la definizione decade e le azioni esecutive riprendono . - Quanto posso detrarre fiscalmente dalle somme pagate per le imposte definibili?
Le imposte pagate con la rottamazione (IRPEF, IRES, IRAP, IVA) non sono deducibili dal reddito d’impresa. Diversamente, le imposte locali (IMU, TASI) sono deducibili nell’anno in cui sono pagate . - Chi può proporre un piano del consumatore?
Tutte le persone fisiche che non sono imprenditori o professionisti, compresi i soci illimitatamente responsabili per debiti personali. Il piano è idoneo a chi ha debiti misti (fiscali, bancari, privati) e un reddito regolare. - Posso inserire i debiti fiscali nel piano del consumatore?
Sì, i debiti erariali e contributivi possono essere ricompresi nel piano. La normativa consente la falcidia dei debiti fiscali e contributivi purché sia rispettata la par condicio creditorum e i debiti privilegiati siano soddisfatti almeno per il valore del bene su cui è iscritta la garanzia. - Qual è la differenza tra accordo di ristrutturazione e piano del consumatore?
Il piano del consumatore non richiede l’approvazione dei creditori ed è riservato alle persone fisiche non imprenditrici . L’accordo richiede il voto favorevole del 60 % dei crediti e può essere proposto da imprenditori e professionisti. - La liquidazione controllata comporta la perdita di tutti i beni?
Il liquidatore vende i beni ma non può toccare quelli impignorabili (strumenti di lavoro, somme necessarie alla vita, abitazione entro certi limiti) . Inoltre, i beni necessari alla famiglia possono essere esclusi se il giudice lo ritiene opportuno. - Posso ottenere l’esdebitazione se ho commesso errori nella gestione?
Il giudice valuta la meritevolezza. L’esdebitazione è negata a chi ha agito con dolo o colpa grave, ad esempio tenendo una contabilità irregolare o nascondendo beni . È quindi essenziale dimostrare collaborazione e trasparenza. - Cosa succede se non rispetto le rate del piano del consumatore o dell’accordo?
Il piano o l’accordo può decadere. I creditori recuperano la facoltà di agire in via esecutiva per l’intero importo originario, con aggiunta di interessi e sanzioni. Tuttavia, si può chiedere una modifica del piano in caso di eventi imprevisti (malattia, perdita del lavoro) ma occorre l’autorizzazione del giudice. - È possibile aderire contemporaneamente alla rottamazione e a una procedura di sovraindebitamento?
No. L’adesione alla rottamazione comporta la rinuncia ai giudizi pendenti e alla possibilità di ristrutturare gli stessi debiti tramite una procedura concorsuale. Tuttavia, si può includere nel piano del consumatore o nell’accordo di ristrutturazione i debiti non definibili con la rottamazione (ad esempio, debiti bancari). È consigliabile valutare con un professionista quale strumento sia più conveniente. - Posso richiedere la composizione negoziata se ho già un pignoramento in corso?
Sì. L’imprenditore può avviare la composizione negoziata anche dopo l’avvio di azioni esecutive. Per ottenere le misure protettive (sospensione dei pignoramenti) occorre presentare istanza al tribunale e dimostrare che sono indispensabili per la riuscita delle trattative . - I debiti con le banche possono essere falcidiati?
Nelle procedure di sovraindebitamento e negli accordi di ristrutturazione è possibile prevedere la falcidia dei debiti bancari se i creditori chirografari (non privilegiati) accettano. Per i creditori privilegiati (mutui ipotecari) il pagamento deve essere almeno pari al valore del bene ipotecato; la parte residua può essere trasformata in chirografo. - Cosa succede ai debiti derivanti da fideiussioni quando la società fallisce?
I fideiussori rimangono obbligati. Tuttavia, se sono consumatori o professionisti possono accedere al piano del consumatore o all’accordo di ristrutturazione. Nelle procedure concorsuali, il pagamento del debitore principale riduce il debito del garante. - È possibile cancellare le segnalazioni in centrale rischi dopo l’esecuzione del piano?
Sì. Se il piano del consumatore o l’accordo è stato eseguito integralmente, il giudice o il gestore può ordinare la cancellazione delle segnalazioni di sofferenza presso le banche dati. La giurisprudenza (tribunale di Verona 2022) ha riconosciuto il potere del giudice di disporre la cancellazione dei gravami dopo l’esecuzione . - Come si calcola l’importo minimo vitale nella liquidazione controllata?
Non esiste un importo fisso. I tribunali utilizzano il parametro dell’assegno sociale e dell’indice ISEE. Le pronunce più recenti (Bologna 2024, Pisa 2025, Santa Maria Capua Vetere 2025) hanno riconosciuto al debitore un importo mensile compreso fra 1 270 € e 1 380 € .
Parte VII – Simulazioni pratiche e casi esemplificativi
Caso 1 – Consulente export con debiti fiscali e bancari: scelta fra rottamazione e piano del consumatore
Scenario: Davide è un consulente export che opera come ditta individuale. A causa del fallimento di un cliente estero, non ha incassato fatture per 100 000 €. I suoi debiti attuali sono:
- 35 000 € di cartelle esattoriali (IRPEF e IVA) affidate all’AdER dal 2021 al 2023;
- 20 000 € di contributi INPS non versati;
- 10 000 € di multe stradali;
- 50 000 € di scoperto bancario garantito da fideiussione personale.
Il suo reddito netto mensile è di 2 200 €; non possiede immobili di proprietà.
Soluzione possibile:
- Verifica dei termini e adesione alla rottamazione-quinquies – Poiché i debiti fiscali e contributivi sono stati affidati entro il 31 dicembre 2023, Davide può aderire alla rottamazione-quinquies. Dovrà presentare domanda entro il 30 aprile 2026 . Gli verrà chiesto di pagare solo il capitale (35 000 € + 20 000 € + 10 000 € = 65 000 €) rateizzabile fino a 9 anni. Gli interessi e le sanzioni (circa 15 000 €) verranno cancellati.
- Piano di rientro con la banca – Dopo aver aderito alla rottamazione, Davide può proporre alla banca un piano di rientro triennale sullo scoperto, con rata di 1 500 € mensili. Potrà sostenere la rata utilizzando il reddito non impegnato nelle rate della rottamazione. È consigliabile negoziare una riduzione degli interessi e, se possibile, un taglio sul capitale in cambio dell’estinzione anticipata.
- Garanzia sui limiti di pignoramento – Poiché la rottamazione sospenderà le azioni esecutive , la banca non potrà pignorare il conto. In ogni caso, eventuali pignoramenti dovranno rispettare i limiti di un quinto sul reddito .
- Alternative – Se Davide non potesse sostenere le rate della rottamazione, potrebbe accedere al piano del consumatore. In questo caso inserirebbe nel piano tutti i debiti (fiscali, bancari e privati) e proporrebbe un rimborso proporzionato al suo reddito (ad esempio 1 000 € mensili per 5 anni), ottenendo la cancellazione del residuo finale. I creditori non potrebbero opporsi se il piano risultasse più conveniente della liquidazione .
Caso 2 – Export consultant con società di capitali e debiti bancari rilevanti
Scenario: Laura gestisce una S.r.l. che si occupa di export di prodotti alimentari. Ha contratto con una banca un finanziamento da 300 000 € garantito da ipoteca sull’immobile aziendale e da fideiussione personale. A causa dell’aumento dei costi di trasporto e della perdita di alcuni mercati extra‑UE, l’impresa non è in grado di pagare le rate. Inoltre, l’azienda ha ricevuto un avviso di accertamento per 70 000 € (IVA) relativo al 2024.
Soluzione possibile:
- Ricorso contro l’avviso – Verificare se l’avviso di accertamento è fondato; controllare i termini per impugnare (60 giorni) . Se vi sono errori (ad esempio spese di trasporto non dedotte), proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria; nel frattempo chiedere la sospensione del pagamento.
- Composizione negoziata della crisi – Avviare la composizione negoziata per negoziare con la banca. Con l’aiuto dell’esperto nominato dalla CCIAA si possono valutare diverse soluzioni: ristrutturazione del debito, vendita parziale dell’immobile aziendale, concessione di una moratoria temporanea. Le misure protettive consentirebbero di sospendere i pignoramenti .
- Accordo di ristrutturazione dei debiti – Se l’azienda non riesce a riprendersi, proporre ai creditori un accordo ex art. 57 CCII con il voto favorevole del 60 % dei chirografari. Nel piano si prevede la vendita dell’immobile per estinguere il mutuo e la falcidia del residuo. L’Agenzia delle Entrate potrebbe essere soggetta a cram down se la proposta assicura un recupero migliore rispetto alla liquidazione.
- Protezione della fideiussione – Durante la negoziazione, chiedere alla banca la liberatoria parziale del garante o la limitazione della fideiussione all’importo residuo dopo la vendita. Se il debito residuo viene falcidiato nell’accordo, anche la fideiussione verrà ridotta.
Caso 3 – Pignoramento dinamico del conto corrente
Scenario: Marco, consulente export, riceve una notifica di pignoramento del conto corrente da parte dell’AdER per un debito IVA di 8 000 €. Al momento della notifica il saldo del conto è 500 €. Nei giorni successivi riceve un bonifico di 3 000 € da un cliente e lo stipendio di 2 000 €. La banca trattiene l’intero importo di 5 500 € e lo versa all’AdER.
Analisi: Secondo l’ordinanza 28520/2025, la banca deve versare non solo il saldo esistente ma anche le somme accreditate nei 60 giorni successivi . Pertanto il vincolo è legittimo. Tuttavia, la banca non può trattenere somme eccedenti i limiti di pignorabilità dello stipendio (un quinto) . Se parte dello stipendio rientra nel limite impignorabile, Marco può proporre opposizione per ottenere la restituzione dell’eccedenza. Dopo 60 giorni, la banca non potrà più trattenere i nuovi accrediti ; eventuali somme trattenute successivamente possono essere richieste indietro.
Caso 4 – Richiesta di esdebitazione incapiente
Scenario: Francesca, consulente export, ha perduto l’unico committente. Non ha proprietà né redditi stabili; vive con un reddito ISEE di 6 000 € all’anno e ha debiti complessivi per 50 000 €. Ha già tentato un accordo di ristrutturazione senza successo. Decide di chiedere la liquidazione controllata.
Procedura: Con l’assistenza dell’OCC, Francesca presenta domanda di liquidazione; il tribunale apre la procedura e nomina un liquidatore. Poiché Francesca non ha beni da liquidare e percepisce un reddito inferiore alla soglia (1,5 volte l’assegno sociale moltiplicato per la scala di equivalenza), il giudice può concedere l’esdebitazione del debitore incapiente ai sensi dell’art. 283 CCII . Il beneficio le consente di liberarsi dai debiti residui. Questa esdebitazione può essere ottenuta una sola volta e richiede che Francesca non abbia agito con colpa grave o in malafede. Se, per ipotesi, avesse nascosto proventi o falsificato i bilanci, la Cassazione (ord. 30108/2025) avrebbe escluso la meritevolezza .
Caso 5 – Verifica della prescrizione delle sanzioni
Scenario: Luca riceve nel 2026 un estratto di ruolo con sanzioni per omesso versamento IVA del 2017, non derivanti da sentenze passate in giudicato. L’importo preteso è 12 000 €, di cui 6 000 € di tributo, 4 000 € di sanzioni e 2 000 € di interessi.
Strategia: Secondo l’ordinanza 24900/2025, la pretesa di riscuotere le sanzioni non basate su sentenza definitiva si prescrive in 5 anni . Pertanto le sanzioni e gli interessi accessori sono prescritti. Luca può proporre ricorso eccependo la prescrizione quinquennale e chiedere la cancellazione delle sanzioni; resterà dovuto solo il tributo e, eventualmente, gli interessi legali.
Conclusione
Un consulente export che si trova in difficoltà finanziarie deve affrontare un sistema normativo complesso, ma ricco di strumenti di tutela. La chiave per difendersi è agire tempestivamente, valutare con attenzione gli atti ricevuti, conoscere i termini per impugnare e scegliere lo strumento più adatto alla propria situazione:
- Il processo tributario consente di contestare cartelle e avvisi viziati .
- I limiti di pignorabilità proteggono una parte dello stipendio o della pensione .
- Le definizioni agevolate (rottamazione-quater e quinquies) permettono di pagare solo il capitale .
- Le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) offrono soluzioni personalizzate e la possibilità di ottenere l’esdebitazione .
- La composizione negoziata rappresenta uno strumento moderno e riservato per prevenire l’insolvenza e negoziare con i creditori .
Ignorare gli avvisi o pagare senza verificare può compromettere irrimediabilmente i propri diritti. Al contrario, affidarsi a professionisti esperti e agire con diligenza permette di ridurre i debiti, salvare il patrimonio e ripartire. Lo Studio Monardo, con le sue competenze multidisciplinari, è al fianco dei consulenti export e di tutti i debitori che desiderano una soluzione concreta ai propri problemi fiscali e bancari. Non aspettare che sia troppo tardi: contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata e scopri quale strumento può restituirti serenità economica.