Consulente sicurezza sul lavoro con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Nell’ultimo quinquennio il legislatore e la giurisprudenza hanno rivolto sempre maggiore attenzione al professionista della sicurezza sul lavoro che, oltre a garantire la conformità normativa in materia di prevenzione degli infortuni, si trova a dover affrontare indebitamenti con il fisco e con gli istituti di credito. Si tratta di un tema di grande attualità: i consulenti per la salute e la sicurezza operano in un mercato in cui la committenza pubblica e privata paga spesso con ritardo, mentre le spese per mantenere la propria struttura e l’aggiornamento professionale aumentano. Un debito non gestito può portare a pignoramenti, revoche di affidamenti bancari, segnalazioni alla Centrale rischi e perfino all’impossibilità di esercitare l’attività. È quindi essenziale conoscere i diritti del contribuente, i limiti alla riscossione coattiva e gli strumenti per ridurre o rinegoziare i carichi iscritti a ruolo.

Questo articolo è aggiornato a gennaio 2026 e si basa su normativa italiana vigente e su pronunce recenti della Cassazione. Sarà illustrato, con taglio pratico e giuridico-divulgativo, come un consulente della sicurezza con debiti può difendersi dalle pretese del fisco e delle banche, evitando gli errori più comuni e sfruttando le opportunità offerte dalla legge: dilazioni di pagamento, definizioni agevolate, ristrutturazioni del debito e procedure di sovraindebitamento. Verranno analizzati i passaggi chiave dopo la notifica di cartelle e atti di pignoramento, i termini per agire in giudizio, le strategie difensive e gli strumenti alternativi.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con tanti anni di esperienza, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specifiche in diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 ed è iscritto negli elenchi del Ministero della giustizia. In qualità di professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), assiste privati, professionisti e imprese non fallibili nella predisposizione di piani di rientro e nella richiesta di esdebitazione. Inoltre è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, norma che ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi delle imprese. Il suo Studio opera a livello nazionale ed è in grado di affiancare il consulente della sicurezza sia sul piano tributario che su quello bancario, predisponendo ricorsi, chiedendo sospensioni, negoziando piani di rientro con le banche e, se necessario, attivando procedure giudiziali e stragiudiziali.

L’Avv. Monardo non si limita a fornire pareri astratti: grazie a un’analisi preliminare dell’atto di riscossione o della posizione bancaria, individua vizi procedurali, cause di nullità, prescrizioni e possibilità di ottenere sospensioni immediate. La sinergia con commercialisti esperti consente di predisporre piani finanziari sostenibili e di gestire la trattativa con i creditori per abbassare l’esposizione. Rivolgersi tempestivamente a un professionista evita l’aggravarsi della posizione e può bloccare sul nascere pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche.

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Illustrazione consulente con debiti

Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere come difendersi occorre innanzitutto conoscere le leggi e le sentenze che disciplinano la riscossione dei debiti fiscali e bancari, nonché la responsabilità del consulente della sicurezza. Di seguito sono esaminate le principali fonti normative.

Obblighi e responsabilità del consulente per la sicurezza sul lavoro

Il consulente della sicurezza (responsabile del servizio di prevenzione e protezione – RSPP) svolge una funzione consultiva e di supporto al datore di lavoro. L’art. 33, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il RSPP propone programmi di informazione e formazione dei lavoratori, mentre gli obblighi formativi restano a carico del datore di lavoro e dei dirigenti (artt. 18, 36 e 37 del medesimo decreto). Un autorevole commento sottolinea che la formazione può essere erogata dal RSPP solo se questi possiede i requisiti previsti dall’Accordo Stato‑Regioni del 2025; diversamente, l’assunzione di ruoli gestionali potrebbe farlo considerare dirigente di fatto, con conseguenti responsabilità .

La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 1° settembre 2025 n. 30039, ha circoscritto la responsabilità del RSPP quale “consulente”. La Corte ha affermato che il responsabile della sicurezza può essere ritenuto responsabile unitamente al datore di lavoro soltanto quando commetta errori tecnici o ometta di segnalare rischi evidenti . In assenza di una delega formale, il datore di lavoro rimane il principale garante della sicurezza e il RSPP non è tenuto a esercitare poteri direttivi; egli deve tuttavia vigilare affinché siano adottate misure idonee e segnalare al committente eventuali pericoli. La stessa pronuncia ha ribadito che il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (CSE) deve vigilare con particolare diligenza e, in caso di pericolo grave, ordinare la sospensione dei lavori .

Riscossione e pignoramento dei conti correnti

La riscossione delle imposte è disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L’art. 72‑bis (cosiddetto pignoramento esattoriale) consente all’agente della riscossione di ordinare direttamente al terzo (ad esempio la banca) di versare il credito spettante al contribuente. Secondo la norma, l’atto di pignoramento può contenere l’ordine al terzo di pagare entro sessanta giorni dalla notifica le somme già maturate alla data dell’atto e di pagare alle successive scadenze le somme che maturano dopo la notifica . La disposizione precisa che il pignoramento esattoriale opera in forma stragiudiziale e che, in caso di inottemperanza, si applicano le sanzioni dell’art. 72 .

La Cassazione civile, Sez. III, sentenza 27 ottobre 2025 n. 28520, ha fornito un’importante interpretazione dell’art. 72‑bis. La Corte ha stabilito che, nel pignoramento del saldo attivo di un conto corrente bancario, la banca deve versare all’agente della riscossione anche le somme accreditate dopo la notifica, purché maturate nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni . Questo principio vale anche se, al momento della notifica, il saldo era negativo: il vincolo opera su ogni accredito registrato entro sessanta giorni . La stessa pronuncia ricorda che il pignoramento speciale esattoriale costituisce un vero e proprio processo esecutivo e che al terzo non è richiesta la dichiarazione di quantità prevista dall’art. 543 c.p.c. . In sintesi, per un consulente della sicurezza con un conto pignorato, è essenziale sapere che per 60 giorni ogni accredito (anche futuro) potrà essere girato all’Agente della riscossione.

Limiti al pignoramento di stipendi, salari e pensioni

L’art. 545 del codice di procedura civile stabilisce i limiti di pignorabilità delle retribuzioni e delle pensioni. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità di lavoro sono pignorabili nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato e in egual misura per qualsiasi altro credito . Se concorrono più cause di pignoramento, la trattenuta complessiva non può superare la metà dell’emolumento . Per quanto riguarda le pensioni, la norma prevede l’impignorabilità di un importo pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1 000 euro; la parte eccedente è pignorabile secondo i limiti previsti . In caso di accredito su conto bancario, le somme sono pignorabili solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale se l’accredito è avvenuto prima della notifica . Tali limiti sono fondamentali per i consulenti della sicurezza che svolgono attività come lavoratori autonomi o dipendenti: conoscere i confini della pignorabilità consente di verificare la legittimità delle trattenute operate da banche e agenti della riscossione.

Dilazioni e definizioni agevolate

L’art. 19 del D.P.R. 602/1973 (come modificato dal D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110) disciplina le dilazioni di pagamento dei carichi iscritti a ruolo. Il decreto, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha ampliato il numero massimo di rate mensili concedibili. Per importi fino a 120 000 euro il debitore può ottenere fino a 84 rate per le richieste presentate negli anni 2025‑2026, 96 rate per le richieste presentate nel biennio 2027‑2028 e 108 rate a partire dal 2029 . Per ottenere la dilazione massima di 120 rate, il contribuente deve dimostrare una situazione di difficoltà economica mediante documentazione reddituale o indici di liquidità . Prima della riforma la dilazione ordinaria era di 72 rate e quella straordinaria solo in casi eccezionali ; quindi il nuovo regime è più favorevole.

Oltre alla rateizzazione ordinaria, la legislazione recente ha introdotto varie definizioni agevolate. La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (“Legge di Bilancio 2023”) ha istituito la rottamazione‑quater (commi 231‑252 dell’art. 1), consentendo ai contribuenti di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando soltanto capitale e spese di notifica ed esecuzione, senza interessi e sanzioni . Analoga misura è stata riproposta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) con la rottamazione‑quinquies: i debitori possono includere carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 e pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali (durata di 9 anni), senza interessi e sanzioni . L’adesione dovrà avvenire entro il 30 aprile 2026 e il mancato pagamento di due rate comporta la decadenza dal beneficio .

Legge 3/2012 e procedure di sovraindebitamento

La Legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal Codice della crisi d’impresa e da provvedimenti successivi, consente ai debitori non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori) di accedere a procedure di composizione delle crisi e di ottenere l’esdebitazione. L’art. 6 definisce il sovraindebitamento come la condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che determina la difficoltà o l’impossibilità di adempiere . Il debitore può concludere un accordo con i creditori con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi (OCC) e proporre un piano del consumatore . L’art. 7 precisa che il soggetto sovraindebitato può presentare, tramite l’OCC, un piano che prevede la ristrutturazione dei debiti, assicurando il pagamento integrale dei crediti impignorabili e individuando modalità e scadenze di pagamento per gli altri creditori . Il piano può prevedere che i crediti privilegiati non siano soddisfatti integralmente se viene assicurato un pagamento non inferiore al valore di realizzo del bene gravato . La normativa riconosce, inoltre, la possibilità di affidare il patrimonio a un gestore che si occupa della liquidazione e distribuzione ai creditori . Tale strumento consente al consulente della sicurezza sovraindebitato di sospendere le procedure esecutive in corso e di ripartire attraverso un programma sostenibile.

Un’evoluzione significativa è stata introdotta dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147. L’art. 2 istituisce la composizione negoziata della crisi d’impresa: l’imprenditore in squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario può chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente per agevolare le trattative con i creditori . L’esperto assiste le parti per individuare una soluzione che possa includere anche il trasferimento dell’azienda o di rami di essa . L’art. 3 del decreto prevede la creazione di una piattaforma telematica nazionale che contiene una lista di controllo, un test pratico per verificare la sostenibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della procedura . La piattaforma è gestita da Unioncamere sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico . La procedura negoziata è volontaria e consente di fermare temporaneamente le azioni esecutive, predisponendo un piano di risanamento sotto la supervisione dell’esperto.

Prescrizione e decadenza dei crediti erariali

Un’altra questione centrale riguarda la prescrizione delle sanzioni tributarie. Con l’ordinanza n. 24900/2025 la Corte di cassazione ha affermato che, in assenza di un accertamento giudiziale, il diritto dell’erario a riscuotere le sanzioni amministrative si prescrive in cinque anni ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 472/1997; quando invece le sanzioni sono state confermate con provvedimento definitivo di condanna, si applica la prescrizione decennale prevista dall’art. 2953 c.c. . Conoscere questi termini è essenziale per eccepire la prescrizione dinanzi alla Commissione tributaria.

Ulteriori approfondimenti sulla responsabilità del consulente e obblighi normativi

Il ruolo del consulente della sicurezza sul lavoro è definito in modo puntuale dal D.Lgs. 81/2008, che ha riordinato e sostituito la precedente normativa (D.Lgs. 626/1994). Questo decreto attribuisce al datore di lavoro l’obbligo non delegabile di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) e nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) (art. 17). Gli articoli 18 e 19 enumerano gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, mentre l’art. 20 indica le obbligazioni dei lavoratori. In questo quadro, il consulente RSPP opera come supporto tecnico: ai sensi dell’art. 31 il datore di lavoro organizza il Servizio di prevenzione e protezione interno o esterno e, ai sensi dell’art. 33, affida al servizio compiti quali la identificazione dei fattori di rischio, l’elaborazione delle misure preventive, la proposta di programmi di informazione e formazione e la partecipazione alle riunioni periodiche .

È importante comprendere che il RSPP non sostituisce il datore di lavoro nelle decisioni né assume poteri direttivi: egli prepara il DVR, propone misure e collabora alla formazione ma non è responsabile della scelta finale delle misure preventive. La giurisprudenza ha chiarito che il consulente risponde soltanto per colpa professionale, ad esempio per aver omesso di segnalare un rischio evidente o per aver redatto un DVR incompleto . In mancanza di una delega formale, la responsabilità penale resta in capo al datore di lavoro. Tuttavia, l’esperienza dimostra che molti consulenti superano i confini del proprio ruolo assumendo di fatto funzioni gestionali: organizzano le squadre di lavoro, impartiscono istruzioni operative e firmano ordini di servizio. In tali casi, possono essere considerati dirigenti di fatto e rispondere degli infortuni alla pari del datore .

Per evitare questo rischio, il consulente deve:

  • Definire chiaramente l’incarico: il contratto deve specificare che il RSPP svolge esclusivamente compiti di consulenza e supporto e non ha poteri decisionali.
  • Redigere un DVR completo e aggiornato: il documento deve identificare tutti i pericoli, valutare i rischi e indicare le misure di prevenzione. È buona prassi allegare anche il cronoprogramma degli interventi e i nominativi dei responsabili.
  • Proporre programmi di formazione: ai sensi dell’art. 33, il RSPP propone i programmi di informazione e formazione, ma la gestione operativa resta a carico dell’azienda. Quando il consulente eroga la formazione deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli accordi Stato‑Regioni e dall’art. 32, altrimenti rischia di essere considerato formale responsabile .
  • Segnalare tempestivamente i rischi: la sentenza n. 30039/2025 della Cassazione ha evidenziato che il RSPP deve segnalare al datore di lavoro e al coordinatore della sicurezza qualsiasi condizione di pericolo evidente. L’omissione di tale segnalazione può comportare una corresponsabilità .
  • Mantenere l’autonomia professionale: il consulente non deve accettare pressioni per “alleggerire” il DVR o omettere elementi critici. L’indipendenza tecnica è tutelata dalla legge e gli consente di rifiutare incarichi che lo espongono a responsabilità.

L’obbligo di nominare un RSPP è inderogabile; il datore di lavoro può svolgere tale ruolo solo in aziende fino a 200 lavoratori e previa frequenza di corsi specifici (art. 34). In caso di mancata nomina, l’organo di vigilanza può adottare provvedimenti sospensivi e sanzioni. Il consulente che accetta l’incarico deve verificare di possedere i requisiti di cui all’art. 32 (titolo di studio e formazione). Egli collabora con il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il preposto, ma non ne assume le funzioni. Questa distinzione è rilevante anche in materia di debiti: se il consulente, per esempio, è ritenuto corresponsabile di un infortunio perché ha agito da dirigente, l’eventuale risarcimento può generare un debito fuori controllo. Avere chiare le linee di confine tra il ruolo consultivo e quello gestionale permette di evitare responsabilità impreviste e di contenere i rischi economici.

Un ulteriore profilo riguarda le sanzioni per omessa formazione: se la formazione non viene erogata o è inadeguata, l’azienda incorre in sanzioni amministrative e penali. Anche in questo caso, la responsabilità ricade in primo luogo sul datore di lavoro; tuttavia il consulente può essere chiamato in causa se ha fornito informazioni errate sui corsi o se ha dichiarato falsamente di aver svolto attività formative. Pertanto, è essenziale mantenere registri accurati delle attività svolte e aggiornare periodicamente la propria formazione professionale.

Infine, occorre ricordare che i debiti fiscali del consulente non sono collegati alle violazioni in materia di sicurezza, ma derivano spesso dalla gestione dell’attività professionale (IVA, imposte sui redditi, INPS). Tuttavia, un accertamento per inadempienze in materia di sicurezza può comportare sanzioni amministrative salate che si aggiungono ai tributi ordinari. Conoscere gli obblighi normativi e operare nel rispetto delle procedure permette al consulente non solo di tutelare la salute dei lavoratori, ma anche di ridurre il rischio di esposizione economica e di contenziosi.

Procedura passo‑passo dopo la notifica di cartelle e atti di pignoramento

Ricevere una cartella di pagamento, un avviso di accertamento o un atto di pignoramento può gettare nel panico. Eppure la legge prevede passaggi precisi e tempi per esercitare i propri diritti. In questa sezione indichiamo una guida operativa rivolta al consulente della sicurezza che riceve un atto di riscossione.

1. Verifica preliminare dell’atto

  1. Identificazione dell’atto: distinguere tra cartella di pagamento, avviso di accertamento, intimazione o atto di pignoramento. Ogni tipo di atto ha effetti e termini diversi.
  2. Verifica dei dati: controllare la correttezza dei dati del contribuente, l’anno di imposta, l’importo e gli estremi dell’atto impositivo. Errori formali possono comportare la nullità.
  3. Controllo della notifica: l’atto deve essere notificato nel rispetto delle norme sul servizio postale o tramite PEC. La notifica non regolare è motivo di impugnazione.
  4. Verifica della prescrizione: determinare se il tributo o la sanzione sono prescritti (cinque o dieci anni a seconda dei casi ).
  5. Identificazione dei vizi: i vizi più frequenti riguardano l’inesistenza del titolo esecutivo, la mancata motivazione, l’indeterminatezza dell’importo o la carenza di legittimazione dell’ente impositore.

2. Termini per l’impugnazione

  • Ricorso avverso l’avviso di accertamento: va proposto alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica. In tal caso è possibile chiedere anche la sospensione degli effetti dell’atto.
  • Opposizione a cartella di pagamento: se la cartella costituisce il primo atto, il ricorso va proposto entro 60 giorni; se deriva da un precedente avviso già definitivo, sono possibili soltanto opposizioni relative alla notificazione o alla prescrizione.
  • Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi: l’atto di pignoramento può essere impugnato con opposizione ex art. 615 c.p.c. (contro il diritto del creditore a procedere) o con opposizione ex art. 617 c.p.c. (contro le modalità di esecuzione). Il termine è di 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto esecutivo.
  • Reclamo e opposizione nell’ambito della sovraindebitamento: la legge 3/2012 prevede specifici termini per l’omologazione dell’accordo o del piano e per l’opposizione da parte dei creditori.

3. Gestione del pignoramento del conto corrente

Quando l’agente della riscossione notifica un ordine di pignoramento al terzo (banca) ai sensi dell’art. 72‑bis, il contribuente deve conoscere i seguenti passaggi:

  1. Notifica al debitore e al terzo: l’ordine viene notificato contestualmente al debitore e alla banca. Dal momento della notifica la banca assume il ruolo di custode.
  2. Obblighi della banca: la banca deve bloccare il saldo disponibile e versarlo all’agente della riscossione entro sessanta giorni, comprensivo degli accrediti maturati nello stesso periodo .
  3. Diritto di opposizione: il debitore può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. eccependo vizi dell’atto o inesistenza del credito. Ad esempio, se le somme sono impignorabili (stipendi o pensioni nei limiti di cui all’art. 545 c.p.c. ), l’opposizione può ottenere la restituzione.
  4. Effetti del pagamento al concessionario: se la banca esegue il pagamento, il pignoramento si estingue. Tuttavia, il diritto dell’agente a ricevere le somme maturate nelle scadenze successive entro i 60 giorni resta valido .
  5. Accrediti successivi al 60° giorno: dopo i 60 giorni, l’ordine di pagamento perde efficacia. Se permangono somme sul conto, l’agente dovrà notificare un nuovo atto.

4. Pignoramento di stipendi e pensioni

In caso di pignoramento di stipendi o pensioni, occorre verificare che il prelievo non superi i limiti di legge:

  • Stipendi e salari: pignorabili fino a un quinto per tributi e crediti ordinari .
  • Concorso di più pignoramenti: la somma delle ritenute non può superare la metà delle somme percepite .
  • Pensioni: impignorabili per la parte corrispondente al doppio dell’assegno sociale, minimo 1 000 euro ; la parte eccedente segue i limiti previsti.
  • Accrediti bancari di stipendi/pensioni: sono pignorabili per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale se l’accredito avviene prima della notifica; dopo la notifica si applicano i limiti ordinari .

5. Verifica della rateizzazione e delle definizioni agevolate

Quando le somme iscritte a ruolo sono elevate, occorre valutare la possibilità di:

  1. Presentare una richiesta di rateizzazione: per debiti fino a 120 000 euro è possibile ottenere fino a 84, 96 o 108 rate a seconda dell’anno di presentazione . Per importi superiori o per ottenere 120 rate è necessario documentare la situazione di difficoltà .
  2. Accedere alla rottamazione‑quater (Legge 197/2022): riguarda i carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022 e consente di pagare solo il capitale e le spese . L’adesione alla rottamazione estingue il debito alla condizione di pagare integralmente le rate previste; il mancato pagamento di una rata fa decadere dal beneficio.
  3. Accedere alla rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025): estende la definizione ai carichi fino al 31 dicembre 2023; prevede un termine di adesione al 30 aprile 2026 e il pagamento in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali .
  4. Verificare il saldo e stralcio: alcuni Comuni possono aderire allo stralcio delle cartelle fino a 1 000 euro relativo ai ruoli affidati dal 2000 al 2015. Se l’ente non aderisce, resta comunque possibile la definizione agevolata .

6. Valutare la procedura di sovraindebitamento

Se la situazione debitoria è insostenibile e il consulente rientra tra i soggetti non fallibili, la procedura di sovraindebitamento può offrire una soluzione. Attraverso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è possibile:

  1. Presentare un accordo o piano del consumatore: il piano deve assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e stabilire scadenze e modalità per gli altri creditori .
  2. Ottenere la sospensione delle azioni esecutive: con il deposito della domanda i pignoramenti e le procedure esecutive vengono sospesi per il tempo necessario all’omologazione del piano .
  3. Accedere all’esdebitazione: al termine della procedura, il giudice può dichiarare il debitore esdebitato dalle obbligazioni residue, offrendogli una nuova possibilità .
  4. Avvalersi del gestore della crisi: un professionista (commercialista o avvocato) nominato dall’OCC si occupa della liquidazione del patrimonio e del rispetto del piano .

7. Composizione negoziata per l’imprenditore consulente

Se il consulente svolge attività imprenditoriale (ad esempio attraverso una società di consulenza) e si trova in uno stato di crisi, può attivare la composizione negoziata prevista dall’art. 2 del D.L. 118/2021. La procedura richiede:

  • Domanda alla Camera di commercio: il legale rappresentante dell’impresa chiede la nomina di un esperto indipendente qualora il risanamento sia ragionevolmente perseguibile .
  • Accesso alla piattaforma nazionale: la piattaforma telematica offre una lista di controllo e un test per verificare la sostenibilità del piano .
  • Ruolo dell’esperto: l’esperto agevola le trattative con i creditori per individuare una soluzione; può proporre la rinegoziazione dei debiti bancari o la cessione dell’azienda.

Attivare tempestivamente la composizione negoziata può evitare il fallimento e consentire di negoziare con l’erario e le banche soluzioni più sostenibili.

Difese e strategie legali del consulente debitore

Il consulente della sicurezza che si trova in difficoltà finanziaria non è disarmato. Esistono numerose strategie legali per ridurre il debito, opporsi a pretese illegittime e ristabilire un equilibrio finanziario. In questa sezione vengono presentate le principali difese, con un taglio pratico e orientato alle soluzioni.

Eccezioni procedurali e vizi dell’atto

  1. Nullità della notifica: se l’atto è notificato a un indirizzo errato o con modalità non previste (ad esempio tramite un messo non autorizzato), è possibile eccepirne la nullità e chiedere l’annullamento.
  2. Mancanza del titolo esecutivo: un pignoramento è valido solo se è preceduto da un titolo (cartella, avviso di accertamento) definitivamente esecutivo. Se manca, il pignoramento può essere annullato.
  3. Decadenza: la Legge 197/2022 prevede che il pagamento tardivo di una rata della rottamazione fa decadere dal beneficio. Tuttavia, la decadenza deve essere dichiarata con atto formale e può essere impugnata se non adeguatamente motivata. Il D.Lgs. 110/2024, inoltre, prevede che il contribuente possa essere autorizzato a non versare le rate residue se interviene un provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione .
  4. Prescrizione: come già ricordato, le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni se non sono cristallizzate da un provvedimento giurisdizionale . È possibile eccepire la prescrizione sia in fase amministrativa sia in sede giudiziale.

Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

  • Opposizione ex art. 615 c.p.c.: consente di contestare il diritto dell’agente della riscossione a procedere all’esecuzione. È utile per eccepire l’inesistenza del titolo, la prescrizione, il pagamento già avvenuto o l’impignorabilità del bene.
  • Opposizione ex art. 617 c.p.c.: riguarda i vizi formali dell’atto esecutivo (ad esempio la mancata indicazione del responsabile del procedimento o la violazione dei limiti di pignoramento). La proposizione entro 20 giorni è fondamentale.
  • Sospensione dell’esecuzione: il giudice dell’esecuzione può sospendere l’efficacia del pignoramento se ritiene che sussistano gravi motivi. Ad esempio, se la somma pignorata è superiore ai limiti di legge o se il debito è stato già definito con rottamazione.

Strategie per la riduzione del debito fiscale

  1. Verifica degli interessi e delle sanzioni: spesso le cartelle esattoriali includono interessi illegittimi o sanzioni calcolate in modo non corretto. Un’analisi contabile può portare a una riduzione dell’importo.
  2. Rateizzazione: come illustrato, la richiesta di dilazione può estendere notevolmente il periodo di pagamento (fino a 108 o 120 rate) . È consigliabile presentare la richiesta prima che inizi la procedura esecutiva.
  3. Rottamazione: aderire alla rottamazione‑quater o quinquies consente di estinguere il debito pagando solo il capitale. Tuttavia, è importante verificare se il carico rientra tra quelli ammissibili e rispettare le scadenze .
  4. Definizione agevolata degli avvisi di accertamento: la Legge 197/2022 prevede una definizione agevolata degli avvisi di accertamento derivanti dal controllo automatizzato (3% di sanzioni) . La legge potrebbe essere prorogata con successive finanziarie; è opportuno monitorare le circolari dell’Agenzia delle Entrate.
  5. Ricorso in Commissione Tributaria: impugnare l’atto può portare alla totale o parziale annullamento del debito. È essenziale produrre prove (ad esempio contratti, fatture, perizie) e utilizzare la giurisprudenza favorevole.

Difesa nei confronti delle banche

Oltre al fisco, il consulente potrebbe trovarsi in difficoltà con le banche per finanziamenti in essere, affidamenti revocati o sconfinamenti dovuti al pignoramento del conto. Ecco alcune strategie:

  1. Opposizione alla segnalazione in Centrale Rischi: la Cassazione (sentenza 28520/2025) ha evidenziato che la banca non può segnalare a sofferenza il debitore per somme che ha dovuto versare all’agente della riscossione a seguito di un ordine di pignoramento . Una segnalazione illegittima può essere contestata con ricorso d’urgenza.
  2. Rinegoziazione del mutuo o del finanziamento: se il pignoramento ha ridotto la liquidità, è opportuno negoziare con la banca la rimodulazione del piano di ammortamento o la sospensione temporanea delle rate. L’esperto negoziatore nominato ai sensi del D.L. 118/2021 può facilitare questa trattativa.
  3. Opposizione al decreto ingiuntivo: se la banca ottiene un decreto ingiuntivo per il rientro delle somme, è possibile proporre opposizione entro 40 giorni eccependo anatocismo, usura o violazione degli obblighi di trasparenza bancaria.
  4. Valutazione della nullità delle clausole: la giurisprudenza ha riconosciuto la nullità di clausole contrattuali vessatorie, di interessi usurari o di anatocismo illegittimo. Un’analisi contrattuale può portare alla riduzione del debito.

Soluzioni per la crisi d’impresa e la sovraindebitamento

  1. Piano del consumatore: se il consulente opera come professionista autonomo, può accedere alla procedura di sovraindebitamento proponendo un piano che preveda il pagamento parziale dei debiti con falcidia, a condizione che le somme impignorabili siano soddisfatte . Il piano deve essere attestato da un professionista e omologato dal giudice.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: questa procedura presuppone l’adesione della maggioranza dei creditori e consente di omologare il piano anche nei confronti dei dissenzienti, con effetti vincolanti.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: qualora non sia possibile ristrutturare il debito, il consulente può optare per la liquidazione del patrimonio; il giudice nomina un liquidatore che vende i beni e distribuisce il ricavato. Al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione.
  4. Composizione negoziata della crisi: per le società di consulenza, la nomina dell’esperto indipendente ai sensi del D.L. 118/2021 consente di negoziare con banche e fornitori un accordo di ristrutturazione. La piattaforma Unioncamere offre strumenti operativi e la procedura prevede la protezione dalle azioni esecutive per tutta la durata delle trattative .

Strumenti alternativi: rottamazioni, piani di rientro e sovraindebitamento

In questa sezione vengono esaminati nel dettaglio i principali strumenti a disposizione del consulente per regolare i propri debiti, con particolare attenzione alle normative vigenti e alle scadenze.

Rottamazione‑quater

La rottamazione‑quater, introdotta dalla Legge 197/2022, riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. I vantaggi principali sono:

  • Pagamento ridotto: il contribuente versa solo il capitale e le spese di notifica ed esecuzione; sono abbonati gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni e l’aggio .
  • Numero di rate: la norma prevede fino a 18 rate in 5 anni. Le scadenze sono fissate dal calendario dell’Agenzia delle Entrate; le prime due rate scadono il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, le successive ogni tre mesi.
  • Decadenza: il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza e i versamenti effettuati si considerano acconti sull’intero debito.
  • Compatibilità con il sovraindebitamento: l’adesione alla rottamazione non preclude la successiva presentazione di un piano del consumatore; tuttavia, l’eventuale decadenza può far rivivere l’intero debito maggiorato di interessi e sanzioni.

Rottamazione‑quinquies

La rottamazione‑quinquies (commi 82‑101 della Legge 199/2025) amplia la precedente definizione agevolata:

  • Ambito di applicazione: riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . Sono ammessi anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni, purché i carichi siano ricompresi nel nuovo perimetro .
  • Modalità di adesione: la domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 mediante procedura telematica predisposta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione .
  • Pagamento: è possibile scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o un piano fino a 54 rate bimestrali (9 anni), con interessi al 3% a partire dal 1° agosto 2026 .
  • Decadenza: il mancato versamento dell’unica rata o di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza .

Rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973

La rateizzazione ordinaria consente di diluire il pagamento delle cartelle in un periodo prolungato:

Anno di presentazioneImporto debitoNumero massimo di rateCondizioni
2025‑2026≤ €120 00084 rateRichiesta semplice, senza documentazione
2027‑2028≤ €120 00096 rateRichiesta semplice
Dal 2029≤ €120 000108 rateRichiesta semplice
Tutti gli anniDebiti > €120 000 o richieste di 120 rate120 rateNecessaria documentazione che provi la difficoltà economica (ISEE per persone fisiche o indice di liquidità per imprese)

La domanda va presentata all’Agente della riscossione allegando l’eventuale documentazione richiesta. In caso di accoglimento, il mancato pagamento di 8 rate (anche non consecutive) determina la decadenza dal beneficio, con conseguente impossibilità di ottenere ulteriori rateizzazioni per lo stesso carico e ripresa delle azioni esecutive.

Definizione agevolata degli avvisi di accertamento

La Legge 197/2022 ha previsto una definizione agevolata delle somme derivanti dal controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni per i periodi d’imposta 2019‑2021, con riduzione delle sanzioni al 3% . Il versamento deve avvenire nei termini indicati nei provvedimenti di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate. È prevista anche la possibilità di rateizzare tali somme. Questa misura è stata prorogata con decreti successivi; è importante monitorare circolari e provvedimenti attuativi.

Procedura di sovraindebitamento

ProceduraSoggetti ammessiCaratteristiche principaliBenefici
Piano del consumatoreConsumatori, professionisti e piccoli imprenditori non soggetti a fallimentoPresentazione di un piano di ristrutturazione con pagamento parziale dei debiti, redatto con l’ausilio di un OCCSospensione delle azioni esecutive; esdebitazione finale
Accordo di ristrutturazioneDebitori con almeno un creditore privilegiato; necessita il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranzaOmologazione del piano anche nei confronti dei creditori dissenzientiEffetto vincolante per tutti i creditori; possibile falcidia dei crediti chirografari
Liquidazione controllata del patrimonioDebitori che non possono proporre un piano sostenibileVendita dei beni da parte di un liquidatore nominato dal giudiceAl termine, esdebitazione delle obbligazioni non soddisfatte

Composizione negoziata della crisi d’impresa

La composizione negoziata è rivolta agli imprenditori in squilibrio finanziario. L’accesso avviene tramite la piattaforma nazionale e comporta:

  1. Nomina di un esperto: il quale agevola le trattative con creditori pubblici (agenzia entrate, INPS) e privati. Egli può proporre soluzioni come la moratoria dei debiti, la conversione di crediti in capitale o la cessione di rami d’azienda.
  2. Misure premiali: durante le trattative gli amministratori restano in carica; sono previste misure protettive che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive.
  3. Possibilità di conversione: se l’accordo non riesce, la procedura può sfociare in un concordato semplificato o nel fallimento; tuttavia, l’intervento tempestivo aumenta le possibilità di successo.

Approfondimento sulle definizioni agevolate, tregua fiscale e stralcio

La tregua fiscale introdotta con la Legge di Bilancio 2023 e prorogata con provvedimenti successivi non si esaurisce nella rottamazione. La normativa prevede una serie di definizioni agevolate rivolte a diverse categorie di debiti e di procedimenti. È importante che il consulente della sicurezza comprenda le differenze tra questi istituti per scegliere quello più vantaggioso.

  1. Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (commi 186‑205 Legge 197/2022): i contribuenti che hanno un contenzioso pendente davanti alle Commissioni tributarie o alla Cassazione al 1° gennaio 2023 possono definire la lite versando una percentuale del tributo in base all’esito del grado di giudizio. In sintesi:
  2. Se la sentenza di primo grado è favorevole al contribuente, si versa il 15% del valore della lite; se l’esito è sfavorevole, si paga l’100% delle imposte e interessi.
  3. Se la Commissione regionale ha dato ragione al contribuente, si paga il 5%; se ha dato torto, si paga il 50%.
  4. Per le liti pendenti in Cassazione con doppia pronuncia favorevole al contribuente, la definizione richiede il 5% del tributo; negli altri casi il 20%.
  5. Il pagamento va effettuato entro la data stabilita dal provvedimento attuativo, spesso in un’unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali. Il vantaggio è l’estinzione del giudizio e la cancellazione delle sanzioni.
  6. Ravvedimento speciale e regolarizzazione degli errori formali: la Legge 197/2022 ha introdotto un ravvedimento speciale (commi 174‑178) che consente di regolarizzare le violazioni dichiarative per periodi d’imposta 2021 e precedenti versando le imposte e gli interessi con una sanzione ridotta a un diciottesimo del minimo. L’istituto è particolarmente utile per i professionisti che hanno dimenticato di dichiarare compensi o hanno detratto costi non spettanti: sanare subito evita un accertamento futuro e il rischio di sanzioni più elevate. È prevista la possibilità di rateizzare in otto rate trimestrali, con interessi legali.
  7. Conciliazione agevolata e rinuncia agli atti: per le liti pendenti, la stessa legge consente di chiudere il contenzioso tramite conciliazione, con riduzione delle sanzioni al 35% del minimo. La rinuncia agli atti processuali comporta il pagamento del tributo e degli interessi e la riduzione delle sanzioni, con un risparmio significativo sulle spese di difesa.
  8. Stralcio dei mini‑debiti fino a 1 000 euro: uno degli istituti più discussi è lo stralcio automatico dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a 1 000 euro. La Legge 197/2022 ha previsto che i ruoli fino a 1 000 euro vengano annullati d’ufficio. Tuttavia, i Comuni e gli enti locali possono non aderire allo stralcio; in tal caso il contribuente può comunque chiedere l’adesione alla rottamazione, estinguendo il debito con il pagamento del solo capitale . Lo stralcio si applica una sola volta e riguarda sia le imposte sia le sanzioni; ciò ha consentito a molti professionisti di liberarsi di vecchi carichi che impedivano il rilascio del DURC o altre certificazioni.
  9. Definizione agevolata degli avvisi di accertamento: come già descritto, i commi 153‑159 della Legge 197/2022 prevedono la possibilità di definire gli avvisi derivanti dal controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni pagando il tributo, gli interessi e una sanzione ridotta al 3% . La definizione si perfeziona con il pagamento o con la prima rata e comporta la cancellazione delle sanzioni residue. È un’opportunità preziosa per i consulenti che hanno ricevuto avvisi su errori formali nelle dichiarazioni dei redditi, degli studi di settore o sull’IVA.
  10. Saldo e stralcio delle cartelle per contribuenti in difficoltà: il decreto legge n. 119/2018 aveva introdotto il cosiddetto “saldo e stralcio” per i contribuenti con ISEE sotto 20 000 euro. Anche se non più in vigore, il legislatore potrebbe riproporre in futuro misure simili per i soggetti in condizioni economiche disagiate. Occorre monitorare la normativa: spesso le leggi di bilancio contengono provvedimenti analoghi alle rottamazioni, con riduzioni delle sanzioni e interessi.
  11. La tregua fiscale per i tributi locali: molti Comuni hanno approvato regolamenti che permettono la definizione agevolata dei tributi locali (IMU, TARI) mediante il pagamento del capitale e degli interessi legali. Anche in assenza di una normativa nazionale, gli enti locali possono deliberare autonomamente lo stralcio delle sanzioni. Il consulente deve verificare i bandi pubblicati sul sito del proprio Comune.

Comprendere questa articolata disciplina è fondamentale per scegliere lo strumento adatto: ad esempio, se si hanno contenziosi pendenti conviene valutare la definizione delle liti; se si è in ritardo con le dichiarazioni, può essere più utile il ravvedimento speciale. In ogni caso, è consigliabile programmare i pagamenti verificando la propria capacità finanziaria, poiché la decadenza comporta la perdita dei benefici e la ripresa delle azioni esecutive.

Errori comuni e consigli pratici

Anche i professionisti più preparati commettono errori quando affrontano debiti fiscali o bancari. Ecco i più frequenti e i suggerimenti per evitarli:

  1. Ignorare le scadenze: spesso si rimanda la gestione degli atti di riscossione per timore o mancanza di tempo. Tuttavia, perdere i termini per il ricorso o per la rateizzazione compromette gravemente la posizione. Consiglio: appena ricevi un atto, segnalo subito al tuo legale e verifica i termini.
  2. Pagare senza verificare: molti contribuenti pagano integralmente una cartella senza controllare se vi sono vizi o se il debito è prescritto. Consiglio: richiedi sempre un’analisi dell’atto; potresti risparmiare migliaia di euro.
  3. Richiedere rateizzazioni non sostenibili: presentare una richiesta di 120 rate senza documentare la difficoltà economica porta al rigetto. Consiglio: valuta la tua capacità finanziaria e allega la documentazione richiesta .
  4. Non considerare le alternative: limitarsi alla rateizzazione può non essere sufficiente. Consiglio: verifica la possibilità di aderire a definizioni agevolate, rottamazioni, stralcio o procedure di sovraindebitamento.
  5. Affidarsi a consulenti improvvisati: gestire un debito richiede competenze legali e contabili; affidarsi a soggetti non qualificati aumenta il rischio di errori. Consiglio: scegli professionisti iscritti agli ordini (avvocati, commercialisti) e verifica le loro esperienze.
  6. Sottovalutare la responsabilità da RSPP: assumere ruoli operativi nella sicurezza senza una delega formale può trasformare il consulente in dirigente di fatto, con responsabilità penali . Consiglio: mantieni un ruolo consultivo e formalizza ogni incarico.
  7. Non negoziare con la banca: la banca può essere più disponibile di quanto si pensi a rinegoziare un finanziamento; ignorare questa possibilità può portare alla segnalazione a sofferenza e alla revoca degli affidamenti. Consiglio: avvia subito il dialogo e valuta l’assistenza di un esperto negoziatore.
  8. Omettere di attivare la sovraindebitamento: alcuni professionisti ritengono, erroneamente, che la procedura sia riservata solo ai consumatori. Consiglio: la legge 3/2012 si applica anche ai professionisti e ai piccoli imprenditori che non sono soggetti a fallimento .
  9. Continuare a contrarre debiti: per far fronte alle richieste immediate molti ricorrono a nuovi finanziamenti o al factoring. Consiglio: affronta la situazione a monte; un piano di ristrutturazione evita l’aggravarsi dell’indebitamento.
  10. Non documentare le difficoltà: per ottenere dilazioni o definizioni agevolate occorre dimostrare la difficoltà economica (ISEE, indici di liquidità). Consiglio: prepara la documentazione prima di presentare la domanda.
  11. Ignorare le comunicazioni dei creditori: alcuni debitori smettono di rispondere a telefonate o email per paura delle richieste. Tuttavia, il silenzio può essere interpretato come indisponibilità e spingere il creditore ad agire giudizialmente. Consiglio: rispondi sempre ai solleciti, anche solo per comunicare che stai preparando una proposta; un dialogo aperto aumenta le possibilità di accordo.
  12. Trascurare la definizione delle liti pendenti: molti professionisti si limitano a impugnare gli atti senza considerare che la legge offre l’opportunità di chiudere il contenzioso con sconti significativi sulle sanzioni. Consiglio: valuta la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti se il giudizio non è favorevole; potresti risparmiare tempo e denaro.
  13. Sottovalutare gli effetti del fermo amministrativo: il fermo del veicolo può impedire di recarsi sui cantieri o presso i clienti, causando ulteriori perdite. Consiglio: controlla periodicamente la tua posizione nella banca dati del PRA e, se ricevi un preavviso di fermo, richiedi subito la rateizzazione o il ricorso.
  14. Aprire conti intestati a parenti o terzi per sfuggire al pignoramento: trasferire la propria attività su conti di altri soggetti può configurare reati come la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e non protegge dalle azioni revocatorie. Consiglio: evita pratiche illecite; utilizza invece gli strumenti legali di protezione del patrimonio come il fondo patrimoniale o il trust, previa consulenza professionale.
  15. Procrastinare per mancanza di liquidità: aspettare di avere denaro disponibile per pagare le rate o presentare il ricorso può portare alla decadenza dai benefici e all’esecuzione coattiva. Consiglio: anche se non hai liquidità immediata, attiva le procedure di rateizzazione o rottamazione; spesso il semplice deposito della domanda sospende le azioni esecutive e ti dà il tempo di riorganizzare le finanze.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Sono un consulente RSPP e ho ricevuto una cartella di pagamento per tasse non versate. Posso chiedere la rateizzazione?
    Sì. L’art. 19 del D.P.R. 602/1973 consente di rateizzare il debito. Per importi fino a 120 000 euro puoi ottenere fino a 84 rate se presenti la domanda nel 2025‑2026, 96 rate nel 2027‑2028 o 108 rate dal 2029 . Per ottenere 120 rate dovrai dimostrare la difficoltà economica .
  2. Ho aderito alla rottamazione‑quater ma non sono riuscito a pagare una rata. Cosa succede?
    La decadenza dalla rottamazione comporta la perdita del beneficio e i versamenti effettuati si considerano acconti sul debito residuo. Tuttavia puoi valutare l’adesione alla rottamazione‑quinquies se i carichi rientrano tra quelli ammessi .
  3. La banca può pignorare il mio conto anche se non ci sono soldi?
    Sì. L’ordine di pignoramento ex art. 72‑bis si applica anche se il saldo è negativo; la banca deve versare all’agente della riscossione tutti gli accrediti che maturano nei sessanta giorni successivi alla notifica .
  4. Quanto della mia pensione può essere pignorato?
    La pensione è impignorabile per un importo pari al doppio dell’assegno sociale (almeno 1 000 euro) e la parte eccedente può essere pignorata nei limiti di un quinto per tributi .
  5. Sono un libero professionista e il fisco mi richiede contributi non versati da più di sei anni. Sono prescritti?
    Se non vi è stato un accertamento giudiziale, le sanzioni si prescrivono in cinque anni . Tuttavia i tributi non riscossi si prescrivono in dieci anni. È opportuno far analizzare la cartella per verificare i termini.
  6. In caso di pignoramento dello stipendio, cosa succede se ho già un pignoramento in corso?
    Se concorrono più pignoramenti, la trattenuta complessiva non può superare la metà dello stipendio . Ogni nuovo pignoramento dovrà rispettare tale limite.
  7. Quali debiti posso includere nel piano del consumatore?
    Puoi includere debiti fiscali, bancari, fornitori e debiti personali. Tuttavia, i tributi che costituiscono risorse proprie dell’UE, l’IVA e le ritenute non versate possono essere solo dilazionati .
  8. La procedura di sovraindebitamento blocca i pignoramenti?
    Sì. Con il deposito del ricorso l’esecuzione individuale è sospesa fino all’omologazione del piano .
  9. Cosa succede se il piano del consumatore non viene rispettato?
    Il mancato rispetto del piano comporta la revoca dei benefici; i creditori possono riprendere le azioni esecutive e il debitore non otterrà l’esdebitazione.
  10. Come posso difendermi dalla banca che mi richiede il rientro immediato del fido?
    Verifica se la banca ha rispettato gli obblighi di informazione e trasparenza. Puoi negoziare una rimodulazione del finanziamento, eccepire la nullità di clausole usurarie o contestare la segnalazione alla Centrale rischi se illegittima .
  11. Un consulente RSPP è responsabile in caso di infortunio anche se non ha potere decisionale?
    La Cassazione ha precisato che il RSPP risponde solo per errori tecnici o per la mancata segnalazione di rischi evidenti; la responsabilità principale resta del datore di lavoro . È importante delimitare contrattualmente il proprio ruolo.
  12. È possibile aderire alla rottamazione se ho già una rateizzazione in corso?
    Sì. Puoi estinguere la rateizzazione e aderire alla rottamazione. I versamenti eseguiti restano acquisiti e non sono rimborsabili; l’importo residuo sarà oggetto di definizione.
  13. Che differenza c’è tra composizione negoziata e accordo di ristrutturazione?
    La composizione negoziata (D.L. 118/2021) è una procedura volontaria e stragiudiziale finalizzata alla ricerca di un accordo con l’aiuto di un esperto . L’accordo di ristrutturazione è una procedura giudiziale prevista dalla legge 3/2012 che richiede l’adesione di determinati creditori e l’omologazione del tribunale.
  14. Cosa succede se l’agente della riscossione pignora un credito impignorabile?
    Il pignoramento è parzialmente inefficace. Il giudice può rilevare d’ufficio la violazione delle norme sui limiti di pignorabilità . È consigliabile proporre opposizione per ottenere la restituzione delle somme.
  15. Posso includere i debiti bancari nel piano del consumatore?
    Sì. I debiti verso banche possono essere ristrutturati. Il piano può prevedere il pagamento parziale o la conversione in patrimonio, ma occorre il consenso dell’istituto o la conferma del giudice.
  16. La rateizzazione sospende i termini di prescrizione?
    Secondo l’art. 25‑bis introdotto dal D.Lgs. 110/2024, la richiesta di rateazione sospende la prescrizione anche nei confronti dei coobligati solidali .
  17. È possibile richiedere la sospensione del pignoramento mentre si attende l’esito di un ricorso tributario?
    Sì. La Commissione Tributaria può concedere la sospensione degli effetti dell’atto impugnato quando esistono gravi e fondati motivi. Occorre presentare un’apposita istanza.
  18. Cosa significa esdebitazione?
    L’esdebitazione è la liberazione del debitore dalle obbligazioni rimaste insoddisfatte al termine della procedura di sovraindebitamento. È uno strumento che consente di ripartire senza il peso dei debiti residui .
  19. Quali sono i requisiti per diventare esperto negoziatore della crisi?
    L’art. 3 del D.L. 118/2021 prevede che nell’elenco degli esperti possano essere inseriti gli avvocati e i commercialisti iscritti da almeno cinque anni e in possesso di comprovate esperienze nella ristrutturazione aziendale .
  20. Una volta avviata la composizione negoziata, posso richiedere anche la rateizzazione delle cartelle?
    Sì. Le due procedure sono compatibili; l’esperto potrà trattare con l’Agente della riscossione per ottenere un piano di pagamento che tenga conto del risanamento complessivo.
  21. Cos’è un avviso bonario e posso contestarlo?
    L’avviso bonario è una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che segnala irregolarità riscontrate nel controllo automatizzato delle dichiarazioni. Non è un atto esecutivo, ma consente di regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte. Se l’irregolarità è infondata, puoi inviare una memoria entro 30 giorni per chiedere l’annullamento o la rettifica. Ignorare l’avviso comporta l’emissione di un avviso di accertamento con sanzioni più elevate .
  22. Cosa succede se ricevo un fermo amministrativo sul mio veicolo?
    Il fermo amministrativo (art. 86 D.P.R. 602/1973) è un provvedimento che impedisce di utilizzare il veicolo finché il debito non viene pagato o rateizzato. Puoi chiederne la sospensione dimostrando che il veicolo è indispensabile per l’attività lavorativa o aderendo a una rateizzazione; in alcuni casi il giudice può dichiarare illegittimo il fermo se non sono stati rispettati i limiti di impignorabilità dei beni strumentali.
  23. Posso accordarmi con la banca per un saldo e stralcio dei debiti?
    Sì. Le banche, soprattutto se il debitore è già in sofferenza, possono accettare una somma inferiore al debito residuo a saldo definitivo. Tale accordo è stragiudiziale e necessita di una trattativa che tenga conto della garanzia offerta. È opportuno farsi assistere da un professionista per valutare l’impatto fiscale e la segnalazione in Centrale Rischi.
  24. Quali beni sono completamente impignorabili?
    Oltre alla quota impignorabile di stipendi e pensioni, la legge prevede che non siano soggetti a pignoramento i beni mobili indispensabili per l’esercizio della professione, i ricordi di famiglia, gli animali di affezione e i supporti per i disabili. Inoltre, l’abitazione principale non può essere espropriata dall’Agenzia delle Entrate per debiti erariali se il valore del debito è inferiore a 120 000 euro e l’immobile non è di lusso.
  25. Qual è la differenza tra rottamazione e definizione agevolata degli avvisi di accertamento?
    La rottamazione riguarda i carichi già affidati all’Agente della riscossione e consente di cancellare interessi e sanzioni pagando solo il capitale e le spese . La definizione agevolata degli avvisi di accertamento, invece, interviene prima dell’iscrizione a ruolo e consente di chiudere gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento con una sanzione ridotta al 3% . In entrambi i casi, il contribuente deve rispettare le scadenze previste dalle norme.

Simulazioni pratiche e casi reali

Per comprendere meglio come applicare le regole esaminate, proponiamo alcune simulazioni numeriche basate su situazioni tipiche che un consulente della sicurezza può trovarsi ad affrontare.

Caso 1 – Pignoramento del conto corrente con saldo negativo

Situazione: un consulente libero professionista riceve un ordine di pignoramento ex art. 72‑bis per un debito fiscale di 15 000 euro. Al momento della notifica il conto corrente presenta un saldo di –500 euro. Nei 60 giorni successivi il conto riceve tre accrediti: 5 000 euro per il pagamento di un cliente, 3 000 euro come rimborso spese e 2 000 euro come indennità di malattia.

Applicazione della normativa: secondo la Cassazione 28520/2025, la banca deve versare all’Agente della riscossione non solo il saldo disponibile alla data di notifica, ma anche gli accrediti maturati durante lo spatium deliberandi . Pertanto, la banca dovrà trattenere l’intero importo dei tre accrediti (10 000 euro) e versarlo al fisco, fino a concorrenza del credito. Dopo il versamento, il debito residuo sarà di 5 000 euro. Se entro 60 giorni non si realizzeranno ulteriori accrediti, l’ordine si estinguerà e l’agente dovrà notificare un nuovo pignoramento per recuperare il residuo.

Strategie di difesa: il professionista può valutare di presentare un’opposizione se alcune somme sono impignorabili (ad esempio indennità di malattia assimilate a redditi da lavoro) . È inoltre consigliabile richiedere subito la rateizzazione del residuo e verificare l’eventuale prescrizione delle sanzioni.

Caso 2 – Rateizzazione con ISEE basso

Situazione: un consulente ha debiti fiscali per 50 000 euro e presenta la domanda di rateizzazione nel 2025 allegando un ISEE di 9 000 euro.

Applicazione della normativa: per importi fino a 120 000 euro e domande presentate nel 2025‑2026, il D.Lgs. 110/2024 consente 84 rate senza allegare documentazione. Tuttavia, l’Agente della riscossione può concedere fino a 120 rate se il contribuente dimostra una grave difficoltà economica . Con un ISEE molto basso è probabile ottenere un piano di 120 rate (dieci anni), con una rata mensile di circa 416 euro.

Strategie di difesa: durante il pagamento è importante non saltare più di 8 rate per non decadere dal beneficio. Il consulente può anche aderire a eventuali definizioni agevolate future per abbattere ulteriormente il debito.

Caso 3 – Rottamazione‑quinquies e decadenza da precedenti rottamazioni

Situazione: un consulente ha aderito alla rottamazione‑quater, ma è decaduto per il mancato pagamento delle rate. Ha carichi affidati nel 2018, 2019 e 2022 e un debito di 30 000 euro.

Applicazione della normativa: la rottamazione‑quinquies ammette anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni a condizione che i carichi rientrino nel periodo 2000‑2023 . Il professionista può dunque ripresentare la domanda entro il 30 aprile 2026 e scegliere se pagare in un’unica soluzione o in 54 rate . In caso di adesione in 54 rate, la rata bimestrale sarà di circa 556 euro (30 000 ÷ 54) più gli interessi del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026.

Strategie di difesa: è fondamentale rispettare le prime tre rate (31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026); il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza . È consigliabile valutare la sostenibilità del piano prima di aderire e verificare se vi siano sanzioni prescritte o cartelle annullabili.

Caso 4 – Procedura di sovraindebitamento per professionista con più debiti

Situazione: un consulente possiede un’abitazione del valore di 200 000 euro, un’autovettura e strumenti professionali. Ha debiti fiscali per 70 000 euro, debiti bancari per 50 000 euro e debiti verso fornitori per 20 000 euro. I suoi redditi annuali non superano 25 000 euro.

Applicazione della normativa: può accedere alla procedura di piano del consumatore prevista dalla legge 3/2012. Con l’aiuto dell’OCC potrà proporre un piano che preveda la vendita dell’autovettura e la riduzione del valore dell’abitazione tramite un saldo e stralcio, garantendo ai creditori un pagamento complessivo di 40 000 euro. Il piano dovrà assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e potrà prevedere una moratoria per i creditori privilegiati . Una volta omologato, i pignoramenti saranno sospesi e, al termine del piano, il consulente otterrà l’esdebitazione.

Strategie di difesa: è importante predisporre una proposta realistica, allegare tutta la documentazione reddituale e patrimoniale e farsi assistere da un legale esperto. La buona fede e la cooperazione con i creditori sono requisiti fondamentali.

Caso 5 – Consulente con società di consulenza in crisi

Situazione: un consulente gestisce una società di consulenza con sei dipendenti. A causa della perdita di un grande cliente e del ritardo nei pagamenti, la società presenta squilibrio finanziario e non riesce a pagare l’IVA e i contributi.

Applicazione della normativa: l’imprenditore può attivare la composizione negoziata della crisi d’impresa. Deve presentare domanda alla Camera di commercio per la nomina di un esperto indipendente . Tramite la piattaforma nazionale, elaborerà un piano di risanamento e avvierà trattative con i creditori, comprese l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. Durante la procedura gli verranno accordate misure protettive che sospendono le azioni esecutive. Se l’accordo non dovesse essere raggiunto, potrà accedere al concordato semplificato o ad altre procedure concorsuali.

Strategie di difesa: preparare una diagnosi precoce della crisi (analisi dei flussi di cassa, proiezioni) e coinvolgere tempestivamente l’esperto aumenta le possibilità di risanamento. È consigliabile rinegoziare le linee di credito bancarie e proporre ai creditori un piano che preveda il rientro graduale dei debiti fiscali.

Caso 6 – Stralcio di mini‑debiti e scelta tra stralcio e rottamazione

Situazione: un consulente ha ricevuto negli anni precedenti varie cartelle esattoriali relative a multe per violazioni stradali e a tributi locali. Al 2026 rimangono 12 cartelle con un importo residuo di 500 euro ciascuna, affidate alla riscossione tra il 2001 e il 2014. Inoltre, lo stesso professionista ha una cartella del 2019 con un debito residuo di 4 000 euro.

Applicazione della normativa: la Legge 197/2022 ha previsto l’annullamento automatico dei carichi affidati dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a 1 000 euro. In assenza di delibere contrarie dell’ente locale, l’Agente della riscossione procede allo stralcio dei 12 mini‑debiti: il consulente vedrà quindi cancellati 6 000 euro di debiti minori (12 × 500). Tuttavia, la cartella del 2019 resta integra. Per questa è possibile aderire alla rottamazione‑quinquies pagando solo il capitale e le spese . Se la rottamazione non viene pagata, il debito tornerà a comprendere interessi e sanzioni.

Strategie di difesa: prima di scegliere tra stralcio e rottamazione è utile verificare se il Comune ha deliberato di non applicare l’annullamento; in tal caso occorre presentare istanza di rottamazione per tutte le cartelle, compresi i mini‑debiti. Conviene inoltre controllare se alcune cartelle sono prescritte o viziate nella notifica. Nel caso in esame, aderire alla rottamazione per la cartella da 4 000 euro comporterebbe il pagamento del solo capitale, mentre i 6 000 euro di mini‑debiti sarebbero cancellati senza costi. Una volta annullate o definite le cartelle, il consulente potrà richiedere il DURC regolare e accedere a nuovi affidamenti bancari.

Caso 7 – Definizione agevolata di un avviso di accertamento

Situazione: l’Agenzia delle Entrate invia a un consulente un avviso di accertamento per redditi non dichiarati riferiti all’anno d’imposta 2022. L’avviso richiede il pagamento di 8 000 euro di imposte, 2 000 euro di interessi e 2 000 euro di sanzioni. Il professionista non vuole contestare il merito, ma desidera ridurre l’esborso complessivo.

Applicazione della normativa: la Legge 197/2022 consente la definizione agevolata degli avvisi derivanti dal controllo automatizzato e formale, prevedendo la riduzione delle sanzioni al 3% . Nel caso di un avviso di accertamento, l’importo da versare sarà così calcolato: 8 000 euro (imposta) + 2 000 euro (interessi) + 240 euro (3% di 8 000) = 10 240 euro. Rispetto alle sanzioni originarie di 2 000 euro, il risparmio è di 1 760 euro. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o rateizzato secondo le istruzioni dell’avviso bonario.

Strategie di difesa: è consigliabile aderire alla definizione agevolata se il contribuente ritiene fondato l’accertamento o non ha elementi per contestarlo. In caso contrario, è opportuno proporre ricorso e valutare la definizione solo in un secondo momento. È essenziale rispettare i termini di pagamento per non perdere il beneficio; in mancanza, l’avviso diventerà definitivo e l’Agenzia iscriverà a ruolo l’importo con sanzioni piene. Qualora il consulente abbia già rateizzazioni in corso, dovrà verificare la compatibilità con la definizione.

Caso 8 – Eccezione di prescrizione e decadenza in sede di opposizione

Situazione: nel 2026 un consulente riceve dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione una serie di cartelle esattoriali relative a tributi e sanzioni risalenti agli anni 2012–2013. Alcuni importi sono già stati pagati in passato, altri risultano maturati da avvisi di accertamento non impugnati. Il totale richiesto è di 15 000 euro, comprensivi di sanzioni e interessi. Il consulente, in difficoltà economica, ritiene che i crediti più vecchi possano essere prescritti.

Applicazione della normativa: la prescrizione dei tributi e delle sanzioni è disciplinata dal D.Lgs. 472/1997 e dal codice civile. La Cassazione (ord. n. 24900/2025) ha precisato che le sanzioni amministrative tributarie si prescrivono in cinque anni, salvo che il loro accertamento sia divenuto definitivo per effetto di una sentenza passata in giudicato, nel qual caso si applica la prescrizione decennale . Per i tributi erariali, la prescrizione varia (in genere 10 anni) ma la decadenza per la notifica della cartella è più breve (3 o 5 anni a seconda del tributo). Se l’agente della riscossione notifica la cartella oltre i termini, il contribuente può eccepire la decadenza.

Nel caso concreto, è necessario verificare la data di notifica degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2012–2013 e se i carichi fossero stati affidati entro il termine di decadenza. Se le cartelle sono state notificate dopo più di cinque anni dalla definitività dell’avviso, le sanzioni sono prescritte. È altresì possibile che il tributo sia decaduto se non è stata emessa la cartella entro i termini di legge. Tali eccezioni possono essere sollevate sia in fase amministrativa sia con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., contestando il diritto dell’agente a procedere alla riscossione.

Strategie di difesa: il consulente dovrà: (1) richiedere all’agente della riscossione l’estratto di ruolo e verificare le date di notifica degli atti; (2) presentare un’istanza di sgravio per i crediti prescritti; (3) se la riscossione prosegue, proporre opposizione al giudice dell’esecuzione eccependo la prescrizione e la decadenza; (4) valutare l’adesione alla rottamazione per i carichi non prescritti, in modo da ridurre interessi e sanzioni. Una corretta strategia processuale può portare alla riduzione significativa del debito e alla sospensione del pignoramento.

Caso 9 – Fermo amministrativo su veicolo strumentale all’attività

Situazione: a causa del mancato pagamento di alcune cartelle relative a contributi INPS, l’Agente della riscossione dispone un fermo amministrativo su un furgone utilizzato dal consulente per raggiungere i cantieri e trasportare attrezzature. Il fermo impedisce la circolazione del veicolo, mettendo a rischio l’attività professionale.

Applicazione della normativa: ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. 602/1973, l’agente della riscossione può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore. Tuttavia, la giurisprudenza riconosce la possibilità di ottenere la cancellazione del fermo se il veicolo è strumentale all’attività lavorativa e non esistono altri mezzi idonei. Inoltre, l’art. 515 c.p.c. limita il pignoramento degli strumenti necessari all’esercizio della professione. Il fermo amministrativo, pur essendo un atto esecutivo diverso dal pignoramento, deve rispettare il principio di proporzionalità e non può impedire l’esercizio dell’attività lavorativa se esistono altre forme di tutela del credito.

Per ottenere la sospensione o la cancellazione del fermo, il consulente può: (a) presentare un’istanza di rateizzazione, poiché il pagamento della prima rata sospende il fermo; (b) dimostrare con documenti (fatture, contratti di appalto) che il veicolo è indispensabile per la sua attività professionale; (c) proporre ricorso al giudice di pace o al giudice dell’esecuzione chiedendo la revoca del fermo per violazione del principio di proporzionalità; (d) in alternativa, sostituire il fermo con una garanzia reale (ad esempio un pegno su altro bene).

Strategie di difesa: in prima battuta è consigliabile richiedere la rateizzazione per congelare gli effetti del fermo. Qualora l’istanza venga rigettata, il ricorso va fondato sulla funzione strumentale del bene: numerose pronunce di merito hanno annullato fermi su veicoli utilizzati da artigiani e professionisti in assenza di beni alternativi. Anche durante il ricorso è possibile proporre un piano di rientro per dimostrare la buona fede e la volontà di pagare il debito.

Caso 10 – Rinegoziazione del debito bancario dopo segnalazione in Centrale Rischi

Situazione: a seguito del pignoramento del conto corrente per tributi non pagati, la banca segnala il consulente alla Centrale Rischi di Banca d’Italia come “in sofferenza”, pregiudicando la sua reputazione creditizia. La segnalazione fa scattare la revoca degli affidamenti e mette in difficoltà la gestione della liquidità.

Applicazione della normativa: la segnalazione a sofferenza presuppone l’esistenza di una situazione di insolvenza non temporanea. Secondo la Cassazione (sentenza 28520/2025), la banca non può segnalare come in sofferenza un cliente che ha subito il pignoramento del saldo per ordine dell’agente della riscossione, perché in tal caso il mancato pagamento deriva da un vincolo legale . Inoltre, la disciplina della Centrale Rischi richiede che la banca informi preventivamente il cliente della imminente segnalazione.

Il consulente può contestare l’illegittima segnalazione presentando un reclamo scritto alla banca e, in caso di mancato riscontro, ricorrendo all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o al tribunale. Nel contempo, può rinegoziare il debito: grazie alla composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021), l’esperto nominato dalla Camera di commercio può assisterlo nel negoziare con la banca una sospensione temporanea delle rate o un allungamento del piano di ammortamento. A livello pratico, è utile predisporre un business plan che dimostri la capacità di rientro e l’incidenza del pignoramento sull’incasso.

Strategie di difesa: agire prontamente per contestare la segnalazione ed evitare la diffusione di informazioni negative è essenziale. Parallelamente, occorre avviare una trattativa con l’istituto di credito per ristrutturare il debito, magari tramite la procedura di composizione negoziata o con l’assistenza di un esperto negoziatore. In molti casi la banca preferisce accettare un allungamento o la sospensione temporanea delle rate piuttosto che affrontare un contenzioso e rischiare di perdere il cliente.

Caso 11 – RSPP sanzionato e ricadute sui debiti professionali

Situazione: un consulente RSPP è stato condannato con sentenza penale a una multa di 10 000 euro per non aver segnalato una condizione di rischio in cantiere. La condanna diventa definitiva nel 2025. A causa della multa e delle spese legali, il professionista accumula altri debiti fiscali e bancari.

Applicazione della normativa: la responsabilità del RSPP è limitata ai casi in cui commetta un errore tecnico o ometta di segnalare rischi evidenti . Nel caso di condanna definitiva, l’importo della multa rientra tra le obbligazioni civili e può essere iscritto a ruolo. Tuttavia, le sanzioni penali prescritte in dieci anni a decorrere dalla sentenza di condanna. Inoltre, il professionista può evitare la ricaduta finanziaria ricorrendo agli strumenti di definizione agevolata per le sanzioni tributarie, ai piani di rateizzazione e alla procedura di sovraindebitamento per i debiti derivanti dalle spese legali.

Strategie di difesa: è consigliabile verificare se la multa rientra tra le sanzioni soggette a riduzione tramite definizione agevolata. In ogni caso, la multa può essere rateizzata ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973. Se il cumulo dei debiti supera la capacità di rimborso, il consulente può accedere al piano del consumatore. Fondamentale è prevenire le responsabilità penali adottando comportamenti diligenti: definire chiaramente i compiti con il committente, segnalare tempestivamente i rischi e mantenere l’autonomia tecnica . Evitare un comportamento da “dirigente di fatto” riduce il rischio di sanzioni e, di conseguenza, di debiti.

Conclusione

Il consulente della sicurezza sul lavoro che si trova a fronteggiare debiti fiscali e bancari deve affrontare una normativa complessa e in continua evoluzione. Come abbiamo visto, è fondamentale conoscere i propri diritti e i limiti della riscossione: l’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 consente all’agente della riscossione di pignorare direttamente i crediti ma solo entro il termine di sessanta giorni e rispettando i limiti di impignorabilità ; la Cassazione ha chiarito che anche i saldi negativi possono essere colpiti ma solo relativamente agli accrediti futuri . Conoscere queste regole permette di opporsi efficacemente a pignoramenti illegittimi.

Abbiamo altresì illustrato le numerose soluzioni legali: rateizzazioni fino a 120 rate, definizioni agevolate come la rottamazione‑quater e quinquies, stralcio delle cartelle di importo minimo e accordi di ristrutturazione. In casi di crisi più profonda, la legge 3/2012 consente di accedere a piani del consumatore e a procedure di sovraindebitamento che sospendono le azioni esecutive e offrono una prospettiva di esdebitazione . Per le imprese organizzate in forma societaria, la composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. 118/2021 costituisce un prezioso strumento per negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente .

L’esperienza dimostra che agire tempestivamente è determinante. Spesso bastano pochi giorni di ritardo per perdere la possibilità di rateizzare o di aderire a una definizione agevolata; allo stesso modo, un’opposizione tardiva può essere dichiarata inammissibile. È dunque indispensabile rivolgersi subito a un professionista che possa analizzare la posizione, individuare i vizi e proporre la strategia più efficace.

Il valore dell’Avv. Monardo e del suo team

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Lo Studio è organizzato per operare a livello nazionale e gestire anche le posizioni più complesse: ricorsi tributari, opposizioni a pignoramenti, negoziazioni con le banche, predisposizione di piani di rientro e assistenza nella procedura di sovraindebitamento. L’approccio multidisciplinare consente di affrontare in modo unitario le questioni fiscali, civili e penali legate alla professione del consulente della sicurezza.

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