Introduzione
Un investigatore privato opera quotidianamente a cavallo fra segretezza e legalità. Il compito di investigare per conto di privati e imprese può comportare responsabilità economiche: investimenti in attrezzature tecnologiche, assunzione di collaboratori o anticipazioni per l’esecuzione delle indagini. Se la mole di spese supera gli incassi, l’investigatore può trovarsi sommerso da debiti fiscali, contributivi o bancari. Ricevere una cartella esattoriale o un pignoramento su conto corrente può minacciare la sua capacità di lavorare. In questa guida analizziamo le strategie legali e giurisprudenziali aggiornate a gennaio 2026 per difendersi contro il Fisco e le banche e rientrare in regola.
Prenderemo in esame le novità normative del Testo Unico della giustizia tributaria (d.lgs. 14 novembre 2024 n. 175), la Rottamazione-quater e la nuova Rottamazione‑quinquies prevista dalla legge di bilancio 2026, le procedure di sovraindebitamento introdotte dalla legge 3/2012 e dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Illustreremo sentenze recenti della Cassazione sull’impugnabilità delle cartelle non notificate e sulla validità dei pignoramenti ex art. 72‑bis d.p.r. 602/1973. La prospettiva sarà sempre quella del debitore, con un taglio pratico: termini per presentare ricorsi, errori da evitare, domande frequenti, simulazioni numeriche e tabelle riassuntive.
La guida del nostro studio
L’articolo è redatto in collaborazione con l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). L’avvocato coordina un team di avvocati e commercialisti con competenze nazionali in diritto bancario e tributario ed è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. Il nostro studio esamina la tua posizione debitoria, valuta la legittimità degli atti, imposta ricorsi dinanzi alle corti di giustizia tributaria e al giudice ordinario, ottiene sospensioni di pignoramenti, conduce trattative con banche e Agenzia delle Entrate – Riscossione e predispone piani di rientro o accordi di ristrutturazione. In caso di crisi irreversibile possiamo attivare procedure di sovraindebitamento con l’OCC e percorsi di esdebitazione per liberarti definitivamente.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Per orientarsi occorre conoscere i principali testi normativi e le più recenti sentenze che regolano la riscossione e l’esecuzione forzata. Segue una panoramica con citazioni dalle fonti ufficiali.
1. Testo Unico della giustizia tributaria (d.lgs. 14 novembre 2024 n. 175)
Entrato in vigore il 29 novembre 2024, il nuovo Testo Unico della giustizia tributaria ha riordinato in un unico corpus le norme del processo tributario, sostituendo progressivamente il d.lgs. 546/1992. Il legislatore ha indicato gli atti impugnabili e i diritti del contribuente.
- Atti impugnabili e oggetto del ricorso (art. 65) – Il ricorso può essere proposto contro l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione, il provvedimento che irroga sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l’avviso di mora, l’iscrizione di ipoteca e il fermo amministrativo. Sono impugnabili anche il rifiuto di restituzione di tributi, il rifiuto di autotutela e il diniego o la revoca di agevolazioni. La norma chiarisce che ciascun atto può essere impugnato solo per vizi propri e che la mancata notifica di atti precedenti consente di impugnarli unitamente all’atto notificato . Il termine per ricorrere è di sessanta giorni dalla notifica .
- Sospensione dell’atto impugnato (art. 97) – Il contribuente che rischia un danno grave e irreparabile può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto. Il presidente della corte fissa l’udienza di sospensione entro 30 giorni e in casi urgenti può sospendere provvisoriamente con decreto. La sospensione può essere parziale e subordinata a garanzia; per i contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale” non è richiesta garanzia . Gli effetti cessano alla pubblicazione della sentenza .
- Novità rispetto al d.lgs. 546/1992 – Il T.U. ha introdotto la figura delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ha disciplinato il giudice monocratico e ha stabilito che le nuove norme sulla sospensione si applicano anche agli atti esecutivi. Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore le norme sostitutive in materia di riscossione (d.lgs. 24 marzo 2025 n. 33) .
2. Riscossione esattoriale: pignoramenti su conti e crediti (d.p.r. 602/1973)
Il decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 regola la riscossione coattiva delle imposte. Le disposizioni che interessano gli investigatori sono gli artt. 72 e 72‑bis.
- Art. 72 – Pignoramento di fitti o pigioni – L’agente della riscossione può notificare all’inquilino o all’affittuario l’ordine di pagare i canoni di locazione direttamente al concessionario per le somme scadute e per quelle a scadere fino a concorrenza del credito. In caso di inottemperanza si procede secondo le regole del pignoramento ordinario .
- Art. 72‑bis – Pignoramento dei crediti verso terzi – È la norma più utilizzata per bloccare conti correnti e crediti dei professionisti. Prevede che l’atto di pignoramento possa contenere l’ordine al terzo (banca, datore di lavoro, committente) di versare il credito direttamente all’agente entro 60 giorni per le somme già maturate e alle scadenze per quelle future . Se il terzo non ottempera, si applicano le disposizioni dell’art. 72 comma 2, cioè si deve passare al pignoramento ordinario .
- Giurisprudenza sul 72‑bis – La Cassazione ha qualificato il pignoramento ex art. 72‑bis come procedimento esecutivo speciale che, pur avvenendo senza intervento del giudice, è soggetto alla disciplina del processo esecutivo . Le sentenze recenti hanno chiarito due profili fondamentali:
- Obbligo di notifica al debitore: una ordinanza del 2026 riportata da Fiscal Focus ribadisce che il pignoramento ex art. 72‑bis deve essere notificato anche al debitore. La notifica al solo terzo rende l’atto inesistente e travolge l’intera procedura; il vizio è insanabile e va fatto valere con opposizione agli atti esecutivi .
- Effetto “trascinamento” sui saldi futuri (Cass. 27/10/2025 n. 28520): la Corte ha stabilito che, quando l’ordine di pagamento riguarda il saldo del conto corrente, esso comprende anche le somme che maturano dopo la notifica, purché maturino entro lo spatium deliberandi di 60 giorni. In pratica, il terzo deve versare all’agente della riscossione il saldo attivo anche se si forma successivamente . La pronuncia ha suscitato critiche perché amplia notevolmente l’effetto della misura.
- Decadenza del vincolo dopo 60 giorni (Cass. ord. 16 novembre 2025 n. 30214): la giurisprudenza ha precisato che, se il terzo non paga entro il termine di 60 giorni, il pignoramento speciale perde automaticamente efficacia. È necessario tornare al pignoramento ordinario; il vincolo non può durare sine die .
- Giurisdizione (Cass. SU 29 gennaio 2025 n. 2098): secondo le Sezioni Unite, la giurisdizione sulle controversie relative al pignoramento esattoriale appartiene al giudice tributario quando si contestano la validità della cartella, la prescrizione o la notifica degli atti prodromici. Solo i vizi formali del pignoramento ricadono nella competenza del giudice ordinario .
3. Prescrizione e impugnazione delle cartelle (Cassazione 2015 & 2016)
- Opposizione di cartelle non notificate – Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 19704/2015) hanno riconosciuto che il contribuente può impugnare un estratto di ruolo o una cartella non validamente notificata appena ne viene a conoscenza, anche prima della notifica di successivi atti. Tale possibilità discende da una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 . Per il privato investigatore questo significa che, se non ha mai ricevuto l’avviso di accertamento o la cartella, può sollevare eccezione nel momento in cui scopre l’esistenza del debito, ad esempio tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate o la banca.
- Prescrizione quinquennale – Con sentenza 23397/2016, le Sezioni Unite hanno statuito che il decorso del termine per impugnare la cartella produce soltanto l’irretrattabilità del credito; non si forma un titolo esecutivo giudiziale idoneo ad allungare la prescrizione. Pertanto la prescrizione rimane quinquennale (non decennale) per i crediti erariali e contributivi, salvo che intervenga una sentenza definitiva . Il professionista indebitato che riceve un pignoramento molti anni dopo la cartella può eccepire la prescrizione quinquennale.
4. Limiti al pignoramento di stipendi e pensioni (art. 545 c.p.c.)
L’art. 545 c.p.c. individua crediti impignorabili o parzialmente pignorabili. I punti di maggior interesse sono:
| Norma | Contenuto essenziale | Fonte |
|---|---|---|
| Crediti alimentari e sussidi | Sono impignorabili i crediti alimentari, salvo per cause di alimenti autorizzate dal giudice; sono impignorabili i sussidi di grazia o di sostentamento e quelli dovuti per maternità, malattie o funerali . | art. 545 c.p.c. |
| Stipendi, salari e indennità | Possono essere pignorati nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato e in eguale misura per ogni altro credito . Il pignoramento contemporaneo non può superare la metà delle somme . | art. 545 c.p.c. |
| Pensioni e assegni | Le pensioni sono impignorabili per un ammontare pari al doppio dell’assegno sociale (circa €1.000 per il 2025); la parte eccedente è pignorabile nei limiti del terzo, quarto e quinto comma . Se la pensione o lo stipendio sono accreditati su conto corrente, le somme eccedenti il triplo dell’assegno sociale sono pignorabili solo per importi superiori . | art. 545 c.p.c. |
| Effetti dell’illegittimo pignoramento | Un pignoramento che superi i limiti è parzialmente inefficace; l’inefficacia può essere rilevata d’ufficio dal giudice . | art. 545 c.p.c. |
Per gli investigatori che ricevono un pignoramento sullo stipendio o sulla pensione, questi limiti sono fondamentali: l’atto dell’agente della riscossione deve rispettare la quota di un quinto ed eccedervi solo in presenza di più cause concorrenti.
5. Sovraindebitamento e procedure di composizione della crisi
a. Legge 3/2012 (ora integrata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)
La legge 27 gennaio 2012 n. 3 ha introdotto le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. L’art. 6 definisce sovraindebitamento la situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni e patrimonio prontamente liquidabile che determina l’incapacità di soddisfare regolarmente i propri debiti . L’art. 7 consente al debitore non assoggettabile a fallimento (professionista, consumatore, ex imprenditore) di proporre alla corte un accordo con i creditori mediante un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Condizioni: non aver già usufruito della procedura negli ultimi cinque anni e non essere destinatari di procedure concorsuali . L’art. 8 stabilisce che la proposta può prevedere qualsiasi forma di ristrutturazione, incluso il pagamento con cessione di crediti futuri o con moratoria fino a un anno . L’art. 10 consente al giudice di sospendere le azioni esecutive per massimo 120 giorni dalla presentazione del piano .
b. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14)
Il Codice della crisi d’impresa ha riformato la materia e, a partire dal 2022, ha inglobato la disciplina della legge 3/2012. Nel Capo X del Titolo V (artt. 278–283) disciplina l’istituto dell’esdebitazione:
- L’art. 278 definisce l’esdebitazione come la liberazione dai debiti residui non soddisfatti in una procedura di liquidazione giudiziale o controllata. Il beneficio comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti ; possono accedervi tutti i debitori indicati nell’art. 1 del codice , compresi professionisti e consumatori. Restano esclusi gli obblighi di mantenimento e i debiti da risarcimento danni o sanzioni .
- La riforma del 2022 ha esteso l’esdebitazione alle società e agli imprenditori, con effetti anche sui soci illimitatamente responsabili .
Per il privato investigatore con debiti irrecuperabili, l’esdebitazione rappresenta un vero “fresh start”: dopo aver liquidato quanto possibile ai creditori, i debiti residui sono dichiarati inesigibili e non possono più essere pretesi.
c. Composizione negoziata della crisi (d.l. 118/2021)
Il decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118, convertito dalla legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi, uno strumento riservato alle imprese e agli imprenditori con crisi reversibile. Attraverso la piattaforma nazionale si può richiedere la nomina di un esperto indipendente che assiste imprenditore e creditori nella redazione di un piano di risanamento. Il percorso è confidenziale, prevede test e checklist di autodiagnosi e consente di chiedere misure protettive: dopo la pubblicazione dell’istanza, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive senza autorizzazione . Per le piccole imprese con ricavi inferiori a 200 mila euro e debiti inferiori a 500 mila euro la nomina dell’esperto è affidata al segretario generale della Camera di Commercio .
d. Nuove definizioni agevolate (rottamazione quater e quinquies)
La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la Rottamazione‑quater per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La definizione consente di pagare i debiti senza sanzioni, interessi di mora e aggio. I pagamenti possono avvenire:
- in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023;
- in 18 rate: le prime due entro il 31 ottobre e il 30 novembre 2023; le restanti 16 rate da saldare tra il 2024 e il 2026 con scadenze il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno . Le prime due rate rappresentano il 10 % del totale dovuto, le altre hanno importi costanti e interessi al 2 % annuo .
Nel 2025 il legislatore ha previsto la riammissione per chi era decaduto dalla definizione, consentendo di presentare domanda entro il 30 aprile 2025 . Nel 2026 la legge di bilancio ha introdotto la Rottamazione‑quinquies, che estende la definizione ai debiti affidati fino al 31 dicembre 2023. La domanda deve essere presentata online entro il 30 aprile 2026 e il versamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 3 % . Il mancato pagamento di due rate comporta la perdita dei benefici .
L’adesione alla definizione agevolata sospende le procedure esecutive per i debiti definibili; l’Agenzia non avvia nuove azioni e non prosegue quelle già avviate, salvo che la vendita sia già avvenuta . È necessaria la rinuncia ai contenziosi pendenti relativi alle cartelle inserite nella domanda .
e. Saldo e stralcio
Accanto alla rottamazione, le norme prevedono il saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà economica. Questa procedura consente di estinguere cartelle relative a imposte dichiarate e contributi previdenziali versando solo una percentuale del debito (varia dal 16 % al 35 % in base all’ISEE). È riservata a persone fisiche con ISEE non superiore a 20 mila euro e con debiti fino a 1 milione di euro.
Procedura passo per passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto
1. Notifica dell’avviso e della cartella
Quando l’Agenzia delle Entrate accerta un’imposta non pagata, emette l’avviso di accertamento. Dopo 60 giorni, se il contribuente non paga o non presenta ricorso, il debito diventa definitivo e viene iscritto a ruolo. L’agente della riscossione (Agenzia Entrate – Riscossione) notifica quindi la cartella di pagamento. Dal 2026, ai sensi del nuovo art. 65 T.U. giustizia tributaria, la cartella è autonomamente impugnabile entro 60 giorni .
2. Termini e modalità di ricorso
- Termine ordinario: 60 giorni dalla notifica per depositare il ricorso presso la corte di giustizia tributaria (art. 67 T.U.) . In caso di rifiuto tacito di rimborso il termine decorre dal 90° giorno dalla richiesta.
- Sospensione feriale: dal 1° agosto al 31 agosto il termine resta sospeso. Per le controversie tributarie inferiori a 3.000 euro, il ricorso può essere affidato al giudice monocratico.
- Modalità di notifica: il ricorso si notifica all’ente impositore e all’agente della riscossione via PEC. Deve contenere i motivi di impugnazione, le prove e la richiesta di sospensione, se necessaria.
3. Richiesta di sospensione dell’atto impugnato
Se l’esecuzione immediata della cartella o del pignoramento può provocare un danno grave e irreparabile, l’investigatore deve richiedere la sospensione. L’istanza va inserita nel ricorso o presentata separatamente con motivazione e prova del periculum. L’art. 97 T.U. prevede che l’udienza sulla sospensione sia fissata entro 30 giorni ; in casi di urgenza il presidente può sospendere provvisoriamente . La sospensione può essere parziale e subordinata a garanzia, ma i contribuenti con bollino di affidabilità fiscale sono esonerati .
4. Notifica del pignoramento ex art. 72‑bis
Se il debitore non paga la cartella e non aderisce a forme di definizione agevolata, l’agente della riscossione può procedere al pignoramento presso terzi. L’atto deve indicare:
- i dati del debitore e del terzo;
- l’ammontare del credito per cui si procede;
- l’ordine al terzo di pagare all’agente entro 60 giorni le somme maturate e alle scadenze le somme future ;
- l’avviso che, in caso di inottemperanza, si procederà al pignoramento ordinario;
- le istruzioni per il terzo (es. banca) su come effettuare il pagamento.
Secondo la giurisprudenza recente, la notifica deve essere effettuata sia al terzo che al debitore; la notifica soltanto al terzo rende l’atto inesistente .
5. Azioni successive e decadenza del pignoramento
- Pagamento del terzo: se il terzo paga entro 60 giorni, il pignoramento si perfeziona. Con la sentenza 28520/2025 la Cassazione ha stabilito che il pagamento deve includere anche le somme accreditate successivamente alla notifica, se maturate entro 60 giorni .
- Mancato pagamento: se il terzo non paga entro il termine, il vincolo del pignoramento decade automaticamente e l’agente deve avviare il pignoramento ordinario . La Corte ha chiarito che non occorre un’opposizione: la decadenza opera di diritto.
- Diritti del debitore: il debitore può impugnare il pignoramento davanti al giudice tributario se contesta la validità della cartella o la prescrizione; davanti al giudice ordinario se contesta vizi formali dell’atto (mancata indicazione del codice fiscale, errata notifica, assenza di firma dell’ufficiale). Il ricorso deve essere presentato entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto ex art. 617 c.p.c.
6. Prescrizione e decadenza dei crediti
Il professionista deve verificare la prescrizione del credito. Grazie alla sentenza 23397/2016, i crediti tributari e contributivi prescrivono in cinque anni se non interviene un titolo giudiziale . La prescrizione può essere interrotta da atti di intimazione validamente notificati; ogni notifica riapre il termine. Se la cartella non è stata notificata o è nulla, la prescrizione riprende a decorrere dalla data di esigibilità dell’imposta.
7. Accesso agli strumenti di definizione agevolata
Dopo aver ricevuto la cartella, l’investigatore può valutare di aderire alla rottamazione o al saldo e stralcio. La domanda si presenta online mediante SPID o CIE. La rinuncia a eventuali ricorsi pendenti relativi alle cartelle inserite è condizione per l’accoglimento . Una volta presentata la domanda, l’Agenzia invia una comunicazione con l’importo da pagare e i moduli . Durante la definizione, l’Agenzia non avvia né prosegue le procedure esecutive .
8. Attivazione delle procedure di sovraindebitamento
Se i debiti sono troppi e non è possibile pagarli neppure con rate o rottamazioni, il privato investigatore può ricorrere all’OCC per avviare una procedura di accordo con i creditori, piano del consumatore o liquidazione controllata. Il percorso inizia con il conferimento dell’incarico a un gestore (es. Avv. Monardo). Dopo la predisposizione del piano e la sua presentazione al giudice, le azioni esecutive sono sospese fino a 120 giorni . Se il piano viene omologato, il debitore paga quanto può e ottiene l’esdebitazione; se l’accordo non va a buon fine, si può chiedere la liquidazione controllata con esdebitazione al termine .
Difese e strategie legali
Il quadro normativo e giurisprudenziale offre numerosi strumenti per difendere il professionista indebitato. Il nostro studio li utilizza per predisporre strategie personalizzate.
1. Verificare la legittimità degli atti
- Controllo della notifica: verificare se l’avviso di accertamento, la cartella o il pignoramento sono stati notificati correttamente. Eventuali irregolarità (notifica a indirizzo errato, mancanza di firma digitale, notifica a mezzo posta senza ricevuta di ritorno) rendono l’atto nullo o inesistente. Le Sezioni Unite hanno affermato che la mancata notifica degli atti prodromici consente di impugnarli insieme al successivo atto .
- Prescrizione: calcolare gli anni trascorsi dall’esigibilità dell’imposta. Se l’Agenzia non ha notificato atti interruttivi validi entro 5 anni, il credito è prescritto e l’atto può essere annullato .
- Vizi formali del pignoramento: controllare la mancanza del codice fiscale o PEC, la mancata indicazione del 20 % di aggio e interessi, l’assenza di firma dell’ufficiale, l’omessa notifica al debitore. L’ordinanza 6/2026 ha ribadito l’obbligo di notifica al debitore .
- Quota pignorabile: per stipendi e pensioni verificare che l’atto rispetti la soglia di un quinto o la quota dell’assegno sociale . Se supera i limiti, il pignoramento è inefficace .
2. Impugnare la cartella o il ruolo
Se la cartella presenta vizi o è prescritta, l’investigatore deve impugnarla entro 60 giorni chiedendo l’annullamento e, se necessario, la sospensione. Il ricorso può contenere contestazioni di difetto di motivazione, difetto di sottoscrizione o nullità derivata dall’atto presupposto (es. avviso di accertamento annullato). Grazie al principio delle Sezioni Unite 19704/2015, è possibile impugnare il ruolo anche prima di ricevere la cartella se si viene a conoscenza del debito tramite estratto di ruolo .
3. Presentare opposizione agli atti esecutivi
Per i vizi formali del pignoramento (ad esempio omessa notifica o errata indicazione dell’importo) si propone opposizione ex art. 617 c.p.c. davanti al giudice ordinario entro 20 giorni. L’opposizione sospende l’esecuzione se il giudice concede la sospensione. È possibile ricorrere anche in Cassazione se il giudice errato dichiara l’inammissibilità.
4. Richiedere la sospensione o la riduzione del pignoramento
In parallelo al ricorso, il debitore può presentare istanza di sospensione dell’esecuzione alla corte di giustizia tributaria o al giudice ordinario, motivando il danno grave (es. impossibilità di sostenere le spese di vita e di lavorare). È possibile richiedere la riduzione del pignoramento sullo stipendio o sulla pensione dimostrando che la quota prelevata supera la soglia di un quinto e che, in presenza di più cause, la somma pignorata supera la metà del reddito.
5. Avviare la procedura di rottamazione o saldo e stralcio
Quando la cartella è corretta ma l’investigatore non può pagare l’intero importo, la definizione agevolata può azzerare sanzioni e interessi. La domanda va presentata online nei termini di legge; una volta accettata, l’Agenzia invia il piano di pagamento. È possibile scegliere la rateizzazione e l’addebito automatico. La decadenza scatta in caso di mancato versamento di due rate , ma il legislatore consente spesso la riammissione nei piani. Verifica sempre le proroghe (es. emergenza alluvione) .
6. Predisporre piani di rientro o accordi di ristrutturazione con la banca
Per i debiti bancari o finanziari, la negoziazione stragiudiziale può evitare il contenzioso. Il team legale può:
- Richiedere la sospensione del mutuo o una moratoria sui prestiti;
- Contestare interessi usurari: se il TAEG applicato supera il tasso soglia, il contratto di finanziamento è nullo per la parte eccedente e gli interessi non sono dovuti. È necessario un perito che calcoli il tasso.
- Predisporre un piano di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182‑bis l.f. (per le imprese) o un accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore (legge 3/2012). In caso di accettazione, la banca stralcia una parte del debito e concede nuove condizioni.
7. Avviare la procedura di sovraindebitamento
Quando i debiti eccedono la capacità di pagamento e non c’è accordo con i creditori, è opportuno ricorrere all’OCC. Il gestore analizza le entrate e le uscite dell’investigatore e predispone un piano del consumatore o un accordo con i creditori. Il piano può prevedere la cessione di una parte del reddito per alcuni anni, la liquidazione di beni non essenziali e la richiesta di esdebitazione. Una volta depositato, il giudice concede la sospensione degli atti esecutivi fino a 120 giorni .
8. Richiedere l’esdebitazione
Dopo la liquidazione controllata, il debitore meritevole può ottenere l’esdebitazione: i crediti non soddisfatti diventano inesigibili . Per i soggetti incapienti (che non possono offrire utilità ai creditori) l’art. 283 c.c.i. prevede un’esdebitazione “di diritto” immediata a fronte della buona fede. Ciò significa che, terminato il procedimento, l’investigatore riparte senza debiti e può tornare ad esercitare la propria attività.
Strumenti alternativi: rottamazioni, piani del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione
Per completare il panorama, illustriamo nel dettaglio i principali strumenti alternativi a disposizione del debitore.
Rottamazione-quater e quinquies
| Strumento | Caratteristiche principali | Scadenze e rate | Vantaggi | Rischi |
|---|---|---|---|---|
| Rottamazione‑quater (legge 197/2022) | Definizione agevolata per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Si pagano solo imposta e contributo, senza sanzioni, interessi di mora e aggio. | Una rata unica entro 31 ottobre 2023 o 18 rate: due nel 2023 e 16 dal 2024 al 2026 con scadenze 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre . Tolleranza di cinque giorni. | Riduzione del debito, sospensione delle procedure, pagamento rateale con interessi al 2 % . | Decadenza in caso di mancato pagamento di due rate. Riammissioni possibili solo in caso di legge successiva . |
| Rottamazione‑quinquies (legge di bilancio 2026) | Estende la definizione ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 e include debiti per imposte dichiarate e contributi INPS. | Domanda entro 30 aprile 2026; pagamento unico entro 31 luglio 2026 o 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 3 % . | Estensione del periodo di pagamento, nuova chance per chi non ha aderito al quater. | Perdita dei benefici in caso di mancato pagamento di due rate. |
| Saldo e stralcio | Riduzione percentuale del debito sulla base dell’ISEE (16 %–35 %). | Pagamento in 5 rate annuali. | Stralcio consistente per chi è in grave difficoltà economica. | Vincolato a limiti di reddito e alla tipologia di debito (solo imposte dichiarate e contributi). |
Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione
| Procedura | Descrizione | Chi può accedervi | Vantaggi | Durata |
|---|---|---|---|---|
| Piano del consumatore (legge 3/2012) | È una procedura di sovraindebitamento riservata a consumatori o professionisti non fallibili. Il debitore propone al giudice un piano di pagamento che può prevedere anche la falcidia dei debiti senza il consenso dei creditori; l’OCC svolge il ruolo di advisor e attestatore. | Persone fisiche, professionisti, ex imprenditori, lavoratori autonomi che non possono accedere al fallimento. | Sospensione delle procedure esecutive, esdebitazione alla fine del piano; non serve l’accordo dei creditori. | Da 3 a 5 anni, prorogabile di 12 mesi . |
| Accordo di ristrutturazione (legge 3/2012 e d.lgs. 14/2019) | Il debitore negozia con i creditori un accordo che prevede il pagamento parziale dei debiti; l’accordo è omologato dal tribunale se approvato da almeno il 60 % dei creditori. | Debitori non fallibili con debiti aziendali o da attività professionale. | Riduzione del debito con l’accordo dei creditori; possibilità di cedere beni o crediti futuri; sospensione delle azioni esecutive fino a 120 giorni . | Da 3 a 5 anni. |
| Liquidazione controllata | Procedura liquidatoria che sostituisce il fallimento per i soggetti non fallibili. I beni del debitore vengono liquidati a vantaggio dei creditori; al termine può essere chiesta l’esdebitazione . | Debitori con patrimonio insufficiente o incapienti. | Chiusura definitiva dei debiti con esdebitazione, anche per debitori incapienti (art. 283 c.c.i.). | Durata variabile; esdebitazione dopo 3 anni per il debitore incapiente. |
| Composizione negoziata (d.l. 118/2021) | Strumento volontario per imprenditori. Prevede la nomina di un esperto che assiste nella predisposizione di un piano di risanamento e nelle trattative con i creditori; il procedimento è riservato e prevede l’accesso a misure protettive . | Imprenditori, anche agricoli, in stato di crisi reversibile. | Possibilità di ristrutturare il debito evitando il fallimento, con protezione dalle azioni esecutive. | Variabile; dura fino a quando è necessario per negoziare il piano. |
Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare le comunicazioni: non aprire le PEC o le raccomandate per paura peggiora la situazione. La notifica si considera perfezionata anche se non si ritira la raccomandata o non si accede alla PEC; i termini per impugnare decorrono ugualmente.
- Pagare spontaneamente senza verificare: molti debitori pagano subito le somme richieste temendo l’aggravio di spese. Prima di pagare, verifica la legittimità dell’atto e i termini di prescrizione; potresti non dover pagare nulla.
- Aspettare la cartella per agire: grazie alla sentenza 19704/2015, è possibile impugnare l’estratto di ruolo subito . Controlla periodicamente il tuo cassetto fiscale per scoprire eventuali ruoli.
- Confondere giudice tributario e ordinario: per contestare la pretesa impositiva (prescrizione, notifica, motivazione) devi rivolgerti alla corte di giustizia tributaria. Per vizi formali del pignoramento devi fare opposizione al giudice ordinario .
- Sottovalutare i limiti di pignorabilità: se il pignoramento su stipendio, pensione o conto corrente supera i limiti dell’art. 545 c.p.c., puoi chiedere la riduzione o l’inefficacia .
- Trascurare le scadenze delle rottamazioni: la mancata osservanza anche di una sola rata comporta la decadenza e la perdita dei benefici. Segna le date sul calendario e valuta l’addebito automatico.
- Non considerare le procedure di sovraindebitamento: molti professionisti ignorano l’esistenza degli strumenti previsti dalla legge 3/2012 e dal codice della crisi. Se il tuo reddito non copre i debiti, l’OCC può salvarti.
- Non farsi assistere da professionisti: il diritto della riscossione è complesso e soggetto a continue modifiche. Un avvocato esperto può individuare vizi che sfuggono ai non addetti ai lavori.
Domande frequenti (FAQ)
- Sono un investigatore privato e ho ricevuto una cartella per IVA non versata. Posso impugnarla se non mi è stata notificata l’intimazione precedente?
Sì. L’art. 65 del nuovo T.U. prevede che la cartella è autonomamente impugnabile e le Sezioni Unite hanno riconosciuto che la mancata notifica degli atti precedenti consente di impugnarli unitamente alla cartella .
- Qual è il termine per impugnare una cartella?
Il termine è di 60 giorni dalla notifica . Se non impugni entro questo termine, la cartella diventa definitiva, ma potrai ancora eccepire la prescrizione quinquennale .
- Cosa posso fare se il pignoramento ex art. 72‑bis non mi è stato notificato?
Puoi opporlo per inesistenza dell’atto. La Cassazione ha ribadito che la notifica al solo terzo rende il pignoramento inesistente . L’opposizione va proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto.
- Il pignoramento del conto corrente blocca anche i bonifici successivi?
Sì, secondo la sentenza n. 28520/2025, l’ordine di pagamento ex art. 72‑bis si estende anche ai saldi che maturano nei 60 giorni successivi . La banca deve versare anche le somme accreditate dopo la notifica.
- Se la banca non paga entro 60 giorni, il pignoramento resta?
No. L’ordinanza 30214/2025 ha stabilito che, trascorsi 60 giorni senza pagamento, il vincolo perde automaticamente efficacia; l’agente deve procedere con il pignoramento ordinario .
- Quando devo rivolgermi al giudice tributario e quando al giudice ordinario?
Devi rivolgerti al giudice tributario per contestare la pretesa impositiva (mancata notifica, prescrizione, difetto di motivazione); al giudice ordinario per vizi formali del pignoramento. Le Sezioni Unite 2098/2025 hanno chiarito questa distinzione .
- Posso rateizzare il debito con l’Agenzia senza ricorrere alla rottamazione?
Sì. È possibile chiedere una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni) o, per importi superiori a €120.000, fino a 120 rate (10 anni). Occorre dimostrare la temporanea difficoltà economica. In caso di decadenza si può chiedere la ristrutturazione del piano.
- Posso aderire alla rottamazione se ho un contenzioso pendente?
Sì, ma devi dichiarare la rinuncia al contenzioso relativamente alle cartelle che inserisci nella domanda .
- Cosa succede se salto una rata della rottamazione?
La definizione decade; le somme versate sono acquisite a titolo di acconto. Tuttavia, il legislatore ha previsto possibilità di riammissione (es. 2025) .
- Come funziona il saldo e stralcio?
- Per ISEE fino a 20 mila euro, è possibile pagare una percentuale del debito (dal 16 % al 35 %) in cinque rate annuali. La procedura si attiva su istanza e comporta la cancellazione della restante parte del debito.
- Cos’è l’esdebitazione e come posso ottenerla?
- L’esdebitazione è la liberazione dai debiti residui dopo una procedura di liquidazione giudiziale o controllata. L’art. 278 del codice della crisi dispone che i crediti non soddisfatti diventano inesigibili . Per ottenerla devi concludere con merito la procedura, essere meritevole e non aver commesso frodi; se sei incapiente puoi ottenere l’esdebitazione immediata ex art. 283.
- Posso accedere al piano del consumatore se ho un’attività di investigazioni con partita IVA?
- Sì, la legge 3/2012 si applica a professionisti e lavoratori autonomi. Il piano può prevedere la ristrutturazione dei debiti anche senza il consenso dei creditori; il giudice valuta la fattibilità e l’onorabilità.
- È possibile sospendere temporaneamente il pignoramento del conto corrente?
- Sì, presentando istanza di sospensione dell’atto impugnato in sede tributaria (art. 97 T.U.) o di sospensione dell’esecuzione presso il giudice ordinario. Devi dimostrare il danno grave e irreparabile.
- Cosa succede se non pago le imposte ma richiedo la composizione negoziata?
- La composizione negoziata non sospende automaticamente le azioni del Fisco, ma puoi chiedere misure protettive: dopo la pubblicazione dell’istanza i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive senza autorizzazione del tribunale .
- Quali beni sono esclusi dal pignoramento?
- Sono impignorabili i beni indispensabili per l’esercizio della professione (es. computer, attrezzature investigative) entro certi limiti, i crediti alimentari, i sussidi e, in parte, lo stipendio e la pensione .
- Se aderisco alla rottamazione e poi torno a indebitarmi, posso chiederne un’altra?
- La rottamazione-quater e quinquies sono misure straordinarie; non è previsto il rinnovo, ma il legislatore potrebbe introdurre nuove definizioni. Nel frattempo puoi rateizzare i nuovi debiti.
- I miei debiti bancari possono essere inclusi nelle procedure di sovraindebitamento?
- Sì. Le procedure possono riguardare qualsiasi credito, compresi quelli bancari. È necessario includere tutti i creditori nella proposta.
- Cos’è la sospensione feriale?
- È il periodo dal 1° al 31 agosto durante il quale i termini processuali sono sospesi; si applica anche alle controversie tributarie.
- Quanto costa avviare la procedura di sovraindebitamento?
- Vi sono costi per l’OCC (onorari del gestore) e spese di giustizia. Gli onorari sono proporzionati all’entità dei debiti e possono essere rateizzati. Chi si trova in condizioni di incapacità può chiedere il gratuito patrocinio.
- Posso continuare a lavorare durante la procedura di sovraindebitamento?
- Sì, la procedura non impedisce di esercitare la professione. È anzi auspicabile per garantire il pagamento del piano. Solo i beni non indispensabili possono essere liquidati.
Simulazioni pratiche
Simulazione 1: Pignoramento di un conto corrente
Scenario: un investigatore privato riceve un pignoramento ex art. 72‑bis su un conto corrente con saldo di 10.000 € al momento della notifica (1 novembre 2025). Nei 60 giorni successivi, sul conto vengono accreditati 4.000 € di compensi per servizi svolti.
Applicazione della legge:
- Ordine al terzo: la banca riceve l’ordine di versare all’agente tutti i saldi attivi maturati fino al pagamento, inclusi quelli successivi alla notifica (Cass. 28520/2025) .
- Pagamento: la banca versa i 10.000 € entro 30 novembre e, dopo l’accredito dei 4.000 €, versa anche questi entro 60 giorni. Totale versato: 14.000 €.
- Diritti del debitore: l’investigatore può contestare la legittimità del pignoramento se ritiene la cartella non notificata o prescritta. Se il pignoramento non è stato notificato a lui, l’atto è inesistente .
Risultato: il Fisco incassa 14.000 €; l’investigatore può ancora agire per recuperare somme se dimostra la nullità della cartella o la prescrizione.
Simulazione 2: Rottamazione-quater con debito IRPEF
Scenario: l’investigatore ha tre cartelle per debiti IRPEF affidate all’agente nel 2016, 2017 e 2019 per un totale (tra imposta, sanzioni e interessi) di 30.000 €. Decide di aderire alla Rottamazione‑quater.
Calcolo:
- Debito originario (solo imposta e contributo): 20.000 €.
- Sanzioni e interessi vengono azzerati.
- Prima rata (10 %) entro 31 ottobre 2023: 2.000 €.
- Seconda rata (10 %) entro 30 novembre 2023: 2.000 €.
- Rate residue: 16 rate da 1.075 € ciascuna (calcolate distribuendo i 16.000 € rimanenti più interessi al 2 % su 16 rate).
Risparmio: 10.000 € di sanzioni e interessi annullati. L’investigatore risparmia 33 % del debito e ottiene rateizzazione su quattro anni.
Risvolti: Se non paga due rate, perde i benefici e dovrà versare l’importo residuo con sanzioni ripristinate. Potrebbe richiedere la riammissione nel 2025 .
Simulazione 3: Procedura di sovraindebitamento e esdebitazione
Scenario: un investigatore ha debiti per 100.000 € (50.000 € con l’agenzia di riscossione, 30.000 € con banche e 20.000 € con fornitori). Guadagna 25.000 € all’anno. Dopo aver tentato la rateizzazione, non riesce più a pagare.
Procedura:
- Nomina dell’OCC: affida il caso a un Gestore della crisi (Avv. Monardo). L’OCC analizza entrate, spese e patrimonio.
- Piano del consumatore: si propone di pagare il 30 % dei debiti in cinque anni (6.000 € all’anno). Il piano prevede la cessione di un’auto non necessaria e di attrezzature obsolete.
- Sospensione delle azioni esecutive: alla presentazione della domanda, il giudice sospende pignoramenti e fermi per 120 giorni .
- Omologazione: il giudice approva il piano nonostante l’opposizione di alcuni creditori (non serve l’accordo nella procedura di piano del consumatore). L’investigatore paga 30.000 € complessivi.
- Esdebitazione: al termine dei 5 anni, i 70.000 € residui sono dichiarati inesigibili .
Risultato: il professionista riparte senza debiti e può continuare l’attività.
Conclusione
Il panorama normativo in materia di riscossione e sovraindebitamento è in continua evoluzione. L’entrata in vigore del Testo Unico della giustizia tributaria e del Testo unico sulla riscossione nel 2026 introduce una disciplina più organica, ma non elimina le criticità per i contribuenti. Gli investigatori privati, come altri professionisti, sono esposti al rischio di cartelle non notificate, pignoramenti diretti e prescrizioni contestate. Le recenti sentenze della Cassazione offrono importanti strumenti di difesa: possibilità di impugnare gli estratti di ruolo, riconoscimento della prescrizione quinquennale, necessità di notifica al debitore nei pignoramenti ex art. 72‑bis e decadenza automatica del vincolo dopo 60 giorni .
Al tempo stesso, il legislatore ha previsto strumenti agevolativi come la Rottamazione-quater e la Rottamazione‑quinquies, piani di saldo e stralcio, rateizzazioni lunghe, nonché procedure di sovraindebitamento e esdebitazione per i soggetti meritevoli. La corretta scelta dipende dalla natura e dall’entità dei debiti e dalla capacità di pagamento del professionista.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono pronti ad assisterti in ogni fase: dall’analisi degli atti alla predisposizione dei ricorsi, dalla negoziazione con la banca alla presentazione di domande di rottamazione o di sovraindebitamento. La tempestività è fondamentale: agire entro i termini può evitare espropriazioni e ipoteche, recuperare somme indebitamente prelevate e ottenere l’annullamento delle cartelle. Rivolgersi a professionisti esperti consente di individuare la soluzione più adatta e di affrontare il Fisco e le banche con strumenti legali efficaci.
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