Introduzione: perché un vetraio artigiano deve agire subito
Gestire un’azienda artigiana nel settore della vetrofania e della lavorazione del vetro richiede cura e precisione, ma non sempre bastano abilità e dedizione per evitare problemi con il fisco e con le banche. Le difficoltà finanziarie possono nascere da rallentamenti del mercato, ritardi nei pagamenti dei clienti o da spese impreviste. Per un vetraio artigiano il rischio di indebitarsi è concreto: tributario (cartelle esattoriali, fermi amministrativi, ipoteche) e bancario (rate di mutui o leasing, scoperti di conto, concessioni revocate). Quando il debito diventa insostenibile, occorre attivarsi tempestivamente, conoscendo i propri diritti e le strategie legali per evitare che le esposizioni si trasformino in pignoramenti degli attrezzi o addirittura nella perdita della casa. Le norme italiane tutelano il debitore, ma è necessario conoscerle e agire nei tempi previsti.
In questa guida pratica e approfondita (oltre 10 000 parole) analizziamo tutte le soluzioni legali oggi disponibili per difendere un vetraio artigiano con debiti: dalla contestazione della cartella di pagamento al ricorso contro ipoteche e fermi, dalle procedure di rateizzazione alle definizioni agevolate (rottamazioni), fino agli strumenti per uscire dal sovraindebitamento (piano del consumatore, liquidazione controllata e esdebitazione). La trattazione, aggiornata a gennaio 2026, si basa su leggi, decreti e sentenze ufficiali: Codice di procedura civile, DPR 602/1973 sulla riscossione, Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019), Legge 3/2012 sul sovraindebitamento, Legge 108/1996 sull’usura, oltre a ordinanze della Cassazione e della Corte costituzionale.
Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e perché può aiutarti
L’analisi è arricchita dall’esperienza professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario. Coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale, l’Avv. Monardo è:
- Cassazionista: può rappresentare i clienti anche davanti alla Corte di cassazione, garantendo assistenza in tutte le fasi del processo.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, regolarmente iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
- Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC).
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: assiste le imprese nelle trattative con creditori e banche.
Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff sono in grado di offrire:
- Analisi degli atti ricevuti (cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, pignoramenti, atti di precetto, ipoteche, fermi amministrativi), verificando eventuali vizi di forma o decadenze.
- Redazione di ricorsi contro cartelle e atti illegittimi presso le commissioni tributarie o i giudici competenti, nonché opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi.
- Richieste di sospensione delle procedure esecutive o iscrizioni ipotecarie.
- Trattative con il fisco e con le banche, negoziando piani di rientro sostenibili e proponendo soluzioni stragiudiziali.
- Accesso a strumenti agevolati, come rottamazioni, rateizzazioni, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione.
- Gestione dell’intera procedura di sovraindebitamento, fino all’esdebitazione, per ottenere un “fresh start”.
Se sei un artigiano vetraio sommerso dai debiti, non rimandare: ogni giorno perso può aggravare la situazione e ridurre le opzioni. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per un consulto personalizzato e una valutazione immediata del tuo caso.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Riscossione coattiva e procedure esecutive: DPR 602/1973 e Codice di procedura civile
Il vetraio artigiano che riceve una cartella di pagamento o un’intimazione dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione deve conoscere le norme che regolano l’esecuzione forzata dei tributi. Il DPR 602/1973 disciplina la riscossione coattiva dei tributi e prevede vari strumenti di tutela per il debitore.
1.1.1 Termini per la riscossione e opposizioni
Quando la cartella esattoriale viene notificata, il contribuente ha 60 giorni per proporre ricorso innanzi al giudice tributario, secondo il D.Lgs. 546/1992. Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto . La stessa cartella può contenere l’avviso che, se non pagata, verranno attivate misure cautelari ed esecutive come il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 DPR 602/1973) o l’iscrizione ipotecaria (art. 77). Per importi inferiori a 50 000 € il ricorso svolge anche funzione di reclamo e mediazione ; deve essere notificato alla Direzione dell’Agenzia che ha emesso il ruolo e all’Agente della riscossione se si contestano vizi dell’attività di riscossione .
1.1.2 Fermo e pignoramento di beni mobili
L’art. 86 DPR 602/1973 consente all’agente della riscossione di disporre il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (auto, furgoni) trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella . Il fermo è preceduto da un preavviso che concede 30 giorni per pagare o dimostrare che il veicolo è strumentale all’attività; in quest’ultimo caso il fermo può essere evitato. Circolare stradale: circolare un veicolo sottoposto a fermo comporta una sanzione ai sensi del Codice della strada .
Il pignoramento mobiliare segue le regole del Codice di procedura civile. L’art. 514 c.p.c. elenca i beni assolutamente impignorabili, tra cui gli oggetti sacri, la biancheria e i letti di famiglia, gli strumenti scientifici e le attrezzature indispensabili per l’esercizio della professione del debitore . Il vetraio può quindi opporsi se l’ufficiale giudiziario intende pignorare i suoi banchi da lavoro o le sue attrezzature; questi beni non possono essere sequestrati perché necessari alla professione. L’art. 515 c.p.c., tuttavia, permette la pignorabilità relativa di questi strumenti fino a un quinto del valore quando gli altri beni del debitore sono insufficienti . Ciò significa che un pignoramento totale degli attrezzi violerebbe la legge, mentre la vendita di una quota può essere autorizzata solo in caso di mancanza di altre risorse. Qualsiasi abuso può essere contestato con l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), come descritto nella sezione 3.
1.1.3 Ipoteca e pignoramento immobiliare
L’art. 77 DPR 602/1973 disciplina l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore. La legge prevede che, scaduti i termini per il pagamento, l’agente della riscossione può iscrivere un’ipoteca fino al doppio dell’importo complessivo iscritto a ruolo, a condizione che la somma sia superiore a 20 000 € e previa notifica di un preavviso di 30 giorni . Se l’immobile è l’unica casa di proprietà del contribuente e costituisce abitazione principale, l’ipoteca non può dare luogo all’espropriazione (art. 76), salvo eccezioni: sono escluse le abitazioni di lusso e la soglia minima di debito per procedere all’espropriazione è 120 000 € . Queste garanzie proteggono il vetraio artigiano proprietario della sola casa di abitazione da misure eccessive.
1.2 Esdebitazione, sovraindebitamento e Codice della crisi d’impresa
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore a luglio 2022 e più volte aggiornato, fornisce strumenti per aiutare anche gli artigiani non fallibili. L’istituto dell’esdebitazione consente al debitore onesto ma sfortunato di liberarsi dei debiti residui dopo la procedura. La Corte costituzionale ha chiarito che l’esdebitazione comporta che i creditori rimasti insoddisfatti non possano più agire; mira a reintegrare il debitore nell’economia, garantendo una “seconda possibilità” . Per beneficiarne, il debitore non deve aver causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave; non deve aver riportato condanne per reati di bancarotta o usura; non deve aver sottratto beni o falsificato documentazione . Inoltre, la legge prevede che l’esdebitazione operi automaticamente alla chiusura della liquidazione controllata e comunque non oltre tre anni dall’apertura della procedura .
1.2.1 Legge 3/2012 sul sovraindebitamento
La Legge 27 gennaio 2012 n. 3, modificata più volte, permette a privati e piccoli imprenditori non fallibili di accedere a procedure di composizione della crisi. La legge definisce sovraindebitamento come “lo stato del debitore che non è in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni” e distingue tra consumatori e imprenditori minori. Il debitore può proporre un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore (art. 8): quest’ultimo consente di soddisfare i creditori con qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri, riduzione delle rate di prestiti (es. cessione del quinto) e continuazione del pagamento delle rate del mutuo ipotecario sulla prima casa . La procedura prevede la presentazione di un piano al tribunale, la nomina di un OCC che verifica la fattibilità e convoca i creditori. Una volta omologato, il piano è vincolante e consente al debitore di ottenere, alla fine, l’esdebitazione.
1.2.2 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)
Il D.L. 118/2021, convertito nella L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi: un percorso volontario che consente all’imprenditore in difficoltà di trattare con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente. L’esperto ha il compito di analizzare la situazione aziendale, mediare tra l’imprenditore e i creditori e suggerire le possibili soluzioni . L’imprenditore deve depositare un’istanza presso la Camera di commercio allegando bilanci, dichiarazioni fiscali, elenco dei creditori e un piano di risanamento . Questa procedura si applica anche agli imprenditori minori e agli artigiani; richiede la massima trasparenza e collaborazione e può sfociare in un accordo strutturato o nella richiesta di misure protettive.
1.3 Usura bancaria e anatocismo: tutela contro interessi illegittimi
Molti vetrai artigiani hanno finanziato la propria attività con mutui, fidi e leasing. È fondamentale verificare che le condizioni contrattuali non violino la normativa sull’usura e sull’anatocismo.
1.3.1 Legge 108/1996 sull’usura
La Legge 108/1996 stabilisce che la Banca d’Italia rileva ogni trimestre i tassi effettivi globali medi (TEGM) applicati dalle banche e che i contratti di finanziamento sono usurari se prevedono interessi superiori al TEGM aumentato di un quarto più un margine di quattro punti percentuali, con la condizione che la differenza tra tasso soglia e tasso medio non superi gli otto punti . In presenza di interessi usurari, l’art. 4 della legge dichiara nulla la clausola relativa agli interessi: il debitore non deve corrispondere alcun interesse e ha diritto alla restituzione di quanto pagato in eccesso .
1.3.2 Anatocismo (capitalizzazione degli interessi)
L’art. 1283 del Codice civile dispone che gli interessi scaduti possono produrre ulteriori interessi solo dalla domanda giudiziale o per effetto di un accordo posteriore alla scadenza, e solo se gli interessi sono dovuti da almeno sei mesi . Ciò significa che la capitalizzazione trimestrale applicata da alcune banche su conti correnti o mutui può essere illegittima. Le clausole che prevedono anatocismo in violazione di questa norma sono nulle: il debitore può chiedere la restituzione degli interessi capitalizzati illegittimamente. Questa tutela si affianca a quanto previsto dall’art. 2 della Legge 108/1996.
1.4 Novità 2025-2026: rateizzazioni, rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse misure per agevolare la regolarizzazione dei debiti fiscali.
1.4.1 Rateizzazione dei debiti (D.Lgs. 110/2024)
Il D.Lgs. 110/2024 ha riscritto l’art. 19 del DPR 602/1973, fissando nuovi criteri per concedere le rateizzazioni a partire dal 1° gennaio 2025. Il decreto prevede che i contribuenti in temporanea difficoltà finanziaria possono chiedere il pagamento dilazionato fino a 84 rate mensili se il debito non supera 120 000 €, senza documentazione, oppure fino a 120 rate mensili se viene fornita la documentazione che dimostra la difficoltà . Dal 2027 in poi il numero di rate aumenta in base al periodo della richiesta e, per debiti superiori a 120 000 €, è comunque possibile ottenere fino a 120 rate presentando specifici indicatori (ISEE, indice di liquidità, ecc.) . L’istanza può essere presentata anche quando il debito è stato affidato all’agente della riscossione; il pagamento puntuale delle rate evita fermi, ipoteche e pignoramenti. L’omesso versamento di cinque rate (anche non consecutive) determina la decadenza dalla rateizzazione.
1.4.2 Rottamazione quinquies 2026
La Legge di bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione quinquies, permettendo ai contribuenti di chiudere i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 con il pagamento del solo capitale e delle spese esecutive, senza interessi e sanzioni . Il debito può essere pagato in 54 rate bimestrali con un tasso d’interesse del 3% e la presentazione della domanda sospende automaticamente le procedure esecutive . Sono ammessi alla rottamazione i carichi relativi a imposte dirette e indirette, contributi INPS, multe stradali, imposte non versate mediante dichiarazione (art. 36-bis DPR 600/1973) . Restano esclusi i debiti relativi a risorse proprie dell’UE, accise, aiuti di Stato e tributi locali come IMU e TARI. La rottamazione è un’opportunità rilevante per i vetrai artigiani con debiti accumulati negli anni.
1.4.3 Altre definizioni agevolate e condoni
Oltre alla rottamazione, la Legge di bilancio e i decreti attuativi hanno previsto stralcio dei debiti fino a 1 000 €, definizioni agevolate per avvisi bonari e una serie di misure volte a ridurre i carichi pendenti. Ogni anno la normativa cambia; occorre verificare se i carichi affidati alla riscossione rientrano nei nuovi condoni. L’assistenza di un avvocato permette di valutare la convenienza di aderire e di calcolare il risparmio effettivo.
1.5 Giurisprudenza recente: notifiche e opposizioni
Le sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale orientano l’interpretazione delle norme. Tra le pronunce rilevanti per l’artigiano vetraio si segnalano:
- Cassazione, ordinanza n. 3629/2025: la Corte ha stabilito che, nelle notificazioni ex art. 140 c.p.c., la notifica si perfeziona nel momento in cui il destinatario riceve la raccomandata informativa; ciò assicura il diritto di difesa del contribuente . Se la raccomandata non è ricevuta, la notifica è inesistente e l’atto esecutivo può essere annullato. Questa pronuncia è fondamentale per chi intende contestare cartelle notificate senza il rispetto formale dell’art. 140.
- Corte costituzionale, sentenza n. 6/2024: la Consulta ha ribadito la centralità del principio di fresh start nell’esdebitazione, sottolineando che i debiti non soddisfatti nella procedura di liquidazione controllata diventano inesigibili e che la durata massima di tre anni è un termine sia minimo sia massimo, imposto dalla direttiva europea . La sentenza chiarisce le condizioni per accedere al beneficio.
Queste pronunce devono essere tenute presenti quando si impugnano gli atti di riscossione o si avvia una procedura di sovraindebitamento.
2. Procedura passo‑passo: cosa fare dopo la notifica dell’atto
2.1 Ricezione della cartella esattoriale o dell’atto di precetto
Quando il vetraio riceve una cartella di pagamento, un avviso di accertamento esecutivo o un atto di precetto bancario (relativo a un mutuo o a un leasing non pagato), è essenziale non farsi prendere dal panico ma seguire un percorso chiaro:
- Verificare la regolarità della notifica: controllare se l’atto è stato notificato correttamente. Se la notifica è avvenuta per posta e il postino non ha trovato il destinatario, l’atto deve essere depositato presso il Comune e va inviata una raccomandata informativa; in mancanza, la notifica è nulla (vedi Cass. 3629/2025 ).
- Controllare i termini: a partire dalla data di notifica decorre il termine di 60 giorni per proporre ricorso alla commissione tributaria (tributi) o di 20 giorni per proporre opposizione all’esecuzione (per pignoramenti) o per contestare le procedure bancarie. Nei periodi feriali i termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto .
- Analizzare il contenuto: esaminare il dettaglio degli importi richiesti (imposta, interessi, sanzioni, diritti di notifica), verificare se l’atto si riferisce a un accertamento mai ricevuto, se i debiti sono prescritti o se esiste un precedente condono applicabile.
- Recarsi da un professionista: l’analisi deve essere svolta da un avvocato esperto; il semplice pagamento, senza contestare gli errori, può comportare la perdita di diritti.
2.2 Verifica dei vizi formali e sostanziali dell’atto
Nel ricorso o nell’opposizione, occorre individuare i possibili vizi dell’atto:
- Vizi di notifica: mancata raccomandata ex art. 140 c.p.c.; notifica a indirizzo errato; notifica presso l’azienda invece che al domicilio; mancata indicazione del numero della cartella.
- Prescrizione: molti tributi si prescrivono in cinque anni; se il ruolo è stato emesso oltre il termine, la cartella è nulla.
- Vizi del ruolo: assenza di motivazione dell’atto; mancanza di prova dell’avvenuta notifica dell’accertamento presupposto; errata intestazione.
- Vizi del titolo bancario: interessi usurari o anatocistici (vedi § 1.3); mancata trasparenza; costi occulti.
- Violazione del diritto di difesa: mancata concessione del contraddittorio; assenza di allegati.
2.3 Presentazione del ricorso o dell’opposizione
2.3.1 Ricorso tributario
Il ricorso contro la cartella va presentato alla Commissione tributaria provinciale competente. Deve contenere i dati del ricorrente, l’atto impugnato, l’indicazione dell’importo contestato e i motivi di illegittimità . Per importi inferiori a 50 000 €, il ricorso ha funzione di reclamo/mediazione e può contenere una proposta transattiva. Il ricorso deve essere notificato alla Direzione dell’Agenzia delle Entrate e all’Agente della riscossione entro 60 giorni; successivamente va depositato in Commissione entro 30 giorni dalla notifica.
2.3.2 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Quando il pignoramento è già in corso, il debitore può proporre:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): mira a contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione. Ad esempio, se la cartella è nulla o il debito è prescritto, si può chiedere la sospensione e l’estinzione del pignoramento. L’opposizione si propone con atto di citazione davanti al giudice competente e può essere depositata anche prima che inizi la vendita .
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): riguarda i vizi formali degli atti dell’esecuzione (es. notifica del pignoramento, mancata indicazione degli estremi del titolo). Va proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto.
Per entrambe le opposizioni è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione. La legge consente al giudice di sospendere le operazioni di vendita o di assegnazione; nel frattempo l’imprenditore può regolarizzare la propria posizione con il creditore o avviare una procedura di sovraindebitamento.
2.3.3 Difendersi dal fermo amministrativo e dalle ipoteche
Contro il fermo di un automezzo strumentale all’attività artigiana si può proporre un’istanza di annullamento all’Agenzia delle Entrate – Riscossione dimostrando che il mezzo è indispensabile per la professione (es. trasporto di lastre di vetro) . In alternativa, è possibile presentare ricorso al giudice di pace o all’autorità giudiziaria competente se il fermo è illegittimo. Per quanto riguarda l’ipoteca, oltre a contestare la regolarità della notifica, si può eccepire la violazione dei limiti dell’art. 77 DPR 602/1973 (soglia di 20 000 € e preavviso di 30 giorni) o la tutela della prima casa (art. 76) .
2.4 Richieste di rateizzazione o di definizione agevolata
Se l’atto è legittimo ma il pagamento immediato è impossibile, il vetraio può attivare misure amministrative:
- Rateizzazione ordinaria: presentando la domanda all’Agente della riscossione e dimostrando una temporanea difficoltà, è possibile ottenere da 84 a 120 rate a seconda dell’importo e della documentazione . Per debiti superiori a 120 000 € occorrono indicatori economici . Le rateizzazione sospende le procedure cautelari ed esecutive.
- Rottamazione e definizioni agevolate: quando previste dalle leggi (es. rottamazione quinquies), consentono di pagare solo il capitale e le spese . Occorre presentare l’istanza nei termini e rispettare le scadenze di pagamento. L’adesione sospende i fermi e le ipoteche. È necessario verificare se i carichi rientrano nel periodo previsto (2000-2023) e se non riguardano debiti esclusi .
3. Difese e strategie legali del vetraio artigiano
3.1 Contrattazione con le banche: revisione dei contratti e rilevazione dell’usura
Spesso l’artigiano, oltre ai debiti fiscali, ha esposizioni con le banche: mutui per l’acquisto di capannoni, leasing per macchinari, affidamenti. Una strategia efficace prevede l’analisi del contratto per individuare clausole usurarie o anatocistiche:
- Rilevazione del TEG: si calcolano tutti i costi (interessi, commissioni, spese) applicati al finanziamento e si confrontano con il tasso soglia usura pubblicato trimestralmente dalla Banca d’Italia. Se il tasso effettivo supera il tasso soglia calcolato secondo la formula (TEGM + 25% + 4 punti, con limite di 8 punti) , gli interessi sono usurari e non sono dovuti .
- Verifica dell’anatocismo: si controlla se il contratto prevede capitalizzazione trimestrale o semestrale. Se non esiste un valido uso contrario o un accordo successivo alla maturazione, la clausola è nulla ai sensi dell’art. 1283 c.c. .
- Azione di ripetizione: il debitore può richiedere la restituzione degli interessi non dovuti o rideterminare il saldo del conto; questo consente di ridurre il debito con la banca e liberare risorse per pagare il fisco.
L’Avv. Monardo collabora con consulenti finanziari per redigere perizie econometriche che provano l’usura o l’anatocismo e avviare trattative o cause per ridurre o azzerare il debito bancario. Questa difesa spesso porta a una rinegoziazione con la banca o a una transazione a saldo e stralcio.
3.2 Usare le tutele del Codice di procedura civile per salvare l’attrezzatura
Come detto, gli attrezzi indispensabili per la professione del vetraio sono assolutamente impignorabili (art. 514 c.p.c.) o, in casi limite, relativamente impignorabili con limitazioni (art. 515) . In sede esecutiva l’avvocato può eccepire l’impignorabilità e chiedere al giudice di escludere gli strumenti dal pignoramento. È importante documentare che i beni sono effettivamente destinati alla lavorazione del vetro (trapani, smerigliatrici, forni) e non beni di lusso. In caso di contestazione, l’opposizione agli atti esecutivi consente di bloccare la vendita e recuperare gli strumenti.
3.3 Sospensione e riduzione del pignoramento immobiliare
Se il debitore è proprietario di un unico immobile destinato a abitazione principale, l’espropriazione da parte dell’agente della riscossione è preclusa ai sensi dell’art. 76 DPR 602/1973 . Il professionista può depositare un’istanza di sospensione e contestare l’avvio della procedura. In presenza di più immobili, l’avvocato valuterà se l’ipoteca è stata iscritta nel rispetto della soglia di 20 000 € e del preavviso di 30 giorni : in mancanza, l’ipoteca è illegittima e può essere cancellata. Qualora l’espropriazione sia avviata da una banca, si può tentare una soluzione stragiudiziale (piano di rientro, vendita dell’immobile con saldo e stralcio) o ricorrere al concordato minore previsto dal Codice della crisi (per imprenditori minori). La vendita giudiziaria può essere sospesa se si dimostra di avere avviato una procedura di sovraindebitamento o di composizione negoziata.
3.4 Procedura di sovraindebitamento: accordo, piano del consumatore e liquidazione controllata
Quando i debiti complessivi (fiscali e bancari) non sono più sostenibili, l’artigiano può attivare la procedura di sovraindebitamento. Le tre principali soluzioni sono:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato a imprenditori minori e professionisti. Prevede la presentazione di un piano ai creditori con la proposta di pagamento parziale o dilazionato. Occorre la maggioranza dei creditori (per numero e per valore) per l’approvazione. Il tribunale omologa l’accordo se ritiene tutelati i creditori; una volta omologato, impedisce azioni esecutive individuali.
- Piano del consumatore: riservato a persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività professionale ma è esteso anche ai soci o alle imprese familiari; consente di proporre un piano anche senza l’accordo dei creditori. Può prevedere la cessione di quote di reddito futuro, la falcidia dei debiti e la continuità del pagamento del mutuo per la prima casa . È particolarmente adatto a vetrai con prestiti personali o cessioni del quinto per cui si richiede una riduzione del prelievo.
- Liquidazione controllata dei beni: si attiva quando non è possibile trovare un accordo con i creditori; prevede la liquidazione del patrimonio (eccetto i beni impignorabili) e, al termine, l’esdebitazione entro tre anni . Questa soluzione garantisce al debitore la cancellazione dei debiti residui e un nuovo inizio.
L’avvio della procedura richiede la nomina di un gestore della crisi presso un OCC, la predisposizione di un piano dettagliato e l’assistenza di un avvocato. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore e fiduciario di un OCC, può seguire tutte le fasi: dalla verifica dei requisiti (assenza di dolo o colpa grave, come richiesto dalla Corte costituzionale ) alla predisposizione della documentazione necessaria.
3.5 Composizione negoziata e piano di ristrutturazione ad hoc
Se l’impresa artigiana ha prospettive di continuità ma è in crisi di liquidità, la composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. 118/2021 rappresenta una strada flessibile. Il vetraio può presentare domanda presso la Camera di commercio allegando bilanci, piani finanziari, elenco dei creditori e descrizione delle difficoltà . L’esperto indipendente, dopo aver verificato la propria competenza e disponibilità, analizza i dati e propone soluzioni . Se durante le trattative viene raggiunto un accordo con i principali creditori (banche, fornitori, Fisco), esso può essere omologato dal tribunale e divenire vincolante. Questo percorso è meno formalizzato rispetto alla procedura di sovraindebitamento e consente di sospendere temporaneamente le azioni esecutive. L’Avv. Monardo, come esperto negoziatore, è autorizzato a svolgere tale funzione.
4. Strumenti alternativi: rottamazione, rateizzazione, piani del consumatore e altri condoni
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha offerto varie edizioni della rottamazione (o “definizione agevolata”) delle cartelle. Il meccanismo consente di stralciare sanzioni e interessi di mora, pagando solo il tributo e le spese. La rottamazione quinquies introdotta nel 2026 estende il beneficio ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023, con pagamento in 54 rate bimestrali al 3% . È esclusa una serie di debiti (risorse UE, aiuti di Stato, IMU/TARI, multe INAIL) . Un artigiano può risparmiare migliaia di euro aderendo alla rottamazione, ma deve valutare se possiede la liquidità per rispettare i pagamenti; in caso di decadenza, i benefici vengono persi.
4.2 Rateizzazioni ordinarie e straordinarie
La rateizzazione consente di diluire il debito nel tempo. Secondo il D.Lgs. 110/2024, per domande presentate nel biennio 2025–2026, chi ha debiti fino a 120 000 € può chiedere fino a 84 rate senza documentazione; chi dimostra la temporanea difficoltà ottiene fino a 120 rate . Dal 2027 il numero di rate può aumentare (108, 156) in base al momento della richiesta e alla soglia del debito . Per importi superiori, la concessione dipende dall’esame di indicatori economici (ISEE, indice di liquidità, indice alfa/beta) . La rateizzazione è revocata se non si pagano cinque rate anche non consecutive; pertanto occorre programmare i pagamenti in modo sostenibile.
4.3 Stralcio parziale per debiti sotto 1 000 €
Periodicamente il legislatore dispone lo stralcio automatico dei mini-debiti (sotto i 1 000 €), spesso per i carichi affidati fino a una certa data (es. 2015). Lo stralcio può avvenire d’ufficio senza richiesta del contribuente. È consigliabile verificare presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione se i propri debiti sono stati annullati o se occorre presentare una domanda.
4.4 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione
Queste procedure (già descritte nella sezione 3.4) costituiscono una soluzione alternativa strutturata. Rispetto alla rateizzazione o alla rottamazione, che sono misure amministrative, il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione richiedono l’intervento del tribunale. Offrono però vantaggi maggiori: possono prevedere la riduzione dell’importo dovuto, la sospensione totale delle azioni esecutive e, alla fine, la cancellazione del debito residuo grazie all’esdebitazione .
4.5 Procedure concorsuali semplificate per le microimprese
Oltre alla composizione negoziata, il Codice della crisi prevede il concordato minore e gli accordi di ristrutturazione semplificati per le microimprese. Queste procedure consentono agli imprenditori artigiani di proporre un piano con riduzione dei debiti e continuità aziendale, con requisiti di consenso semplificati. Secondo il codice, gli attrezzi di lavoro e la continuità dell’impresa sono priorità: il giudice può autorizzare l’uso dei beni sequestrati fino all’omologazione della procedura .
5. Errori comuni e consigli pratici per il vetraio in crisi
Gestire una situazione di indebitamento richiede lucidità. Gli errori più frequenti tra gli artigiani sono:
- Ignorare o accantonare gli atti: buttare la cartella o il sollecito nel cassetto non ferma le procedure; al contrario, trascorrere i termini rende più difficile difendersi.
- Pagare senza controllare: molti debitori saldano importi non dovuti. È fondamentale verificare la legittimità dell’atto e la prescrizione prima di pagare.
- Affidarsi a improvvisati “risanatori”: esistono sedicenti consulenti che promettono la cancellazione dei debiti senza basi legali. Rivolgersi solo a professionisti iscritti a ordini (avvocati, commercialisti) e con esperienza.
- Non considerare la procedura di sovraindebitamento: spesso ritenuta una “sconfitta”, in realtà rappresenta l’unica via per liberarsi dai debiti e salvare l’impresa. Occorre superare la paura dello stigma sociale.
- Non comunicare con i creditori: banche e fisco sono più inclini a trattare quando il debitore dimostra buona fede. Presentare un piano realistico, basato su capacità reddituale, può evitare l’esecuzione.
Tra i consigli pratici:
- Conserva tutta la documentazione (atti notificati, ricevute di raccomandata, estratti di ruolo, estratti conto bancari).
- Attiva tempestivamente la procedura di conciliazione o mediazione quando la legge la richiede (es. per ricorsi sotto 50 000 € ).
- Se ricevi un preavviso di ipoteca o di fermo, contatta subito l’avvocato: hai 30 giorni per presentare opposizione .
- Se il tuo veicolo è indispensabile per il lavoro, allega prove (foto, fatture dei materiali trasportati) all’istanza per la revoca del fermo .
- Prima di firmare un contratto con la banca, chiedi un’analisi del TEG e verifica se i tassi superano quelli di soglia .
6. Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione, riportiamo alcune tabelle di sintesi. Le tabelle non sostituiscono l’analisi personalizzata ma aiutano a orientarsi tra norme e scadenze.
6.1 Norme di riferimento
| Norma | Ambito | Principale contenuto/chiave | Citazione |
|---|---|---|---|
| Art. 514 c.p.c. | Esecuzione civile | Elenca i beni assolutamente impignorabili, compresi gli attrezzi indispensabili alla professione | |
| Art. 515 c.p.c. | Esecuzione civile | Prevista la pignorabilità relativa degli attrezzi fino a un quinto se altri beni sono insufficienti | |
| Art. 77 DPR 602/1973 | Riscossione | Iscrizione di ipoteca: soglia 20 000 €, preavviso di 30 gg, tutela della prima casa | |
| Art. 86 DPR 602/1973 | Riscossione | Fermo amministrativo sui beni mobili registrati; preavviso e possibilità di evitare il fermo dimostrando la funzione strumentale | |
| Legge 108/1996, art. 2 | Usura | Determina il tasso soglia: TEGM + 25% + 4 punti, con limite di 8 punti | |
| Legge 108/1996, art. 4 | Usura | Nullità della clausola usuraria: non sono dovuti interessi | |
| Art. 1283 c.c. | Anatocismo | Vietata la capitalizzazione degli interessi salvo domande giudiziali o accordi successivi | |
| Art. 76 DPR 602/1973 | Riscossione | Divieto di esproprio immobiliare sulla prima casa se il debito è inferiore a 120 000 € | |
| Art. 19 DPR 602/1973 (modificato dal D.Lgs. 110/2024) | Riscossione | Rateizzazione fino a 84/120 rate secondo importo e documentazione | |
| Legge di bilancio 2026 | Riscossione | Introduce la rottamazione quinquies con pagamento in 54 rate bimestrali al 3% | |
| Legge 3/2012 | Sovraindebitamento | Consente il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione | |
| D.Lgs. 14/2019 (CCII), art. 282 | Esdebitazione | Stabilisce l’esdebitazione automatica entro 3 anni; condizioni e divieti | |
| Cass. 3629/2025 | Giurisprudenza | La notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona con la raccomandata informativa |
6.2 Termini e scadenze principali
| Atto o procedura | Termine per agire | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Presentazione del ricorso tributario | 60 giorni dalla notifica; sospesi dal 1° al 31 agosto | D.Lgs. 546/1992 |
| Presentazione reclamo/mediazione | Coincidente con il ricorso (importi < 50 000 €) | D.Lgs. 546/1992 |
| Opposizione agli atti esecutivi | 20 giorni dalla conoscenza dell’atto | Artt. 615-617 c.p.c. |
| Preavviso di fermo o ipoteca | 30 giorni per presentare opposizione o pagare | DPR 602/1973 |
| Rateizzazione < 120 000 € (senza documenti) | Fino a 84 rate | Art. 19 DPR 602/1973 |
| Rateizzazione con documenti o debiti > 120 000 € | Fino a 120 rate | Art. 19 DPR 602/1973 |
| Rottamazione quinquies | Domanda entro la data fissata dalla Legge di bilancio; fino a 54 rate bimestrali | Legge di bilancio 2026 |
| Esdebitazione | Automatica alla chiusura della liquidazione controllata, entro 3 anni | Art. 282 D.Lgs. 14/2019 |
6.3 Strumenti difensivi e loro benefici
| Strumento | A chi si applica | Benefici | Limiti |
|---|---|---|---|
| Ricorso tributario | Contribuenti destinatari di cartelle, avvisi di addebito | Annullamento dell’atto, sospensione dell’esecuzione, possibilità di reclamo/mediazione | Termini rigidi (60 gg); necessità di prove e motivazioni |
| Opposizione all’esecuzione (615 c.p.c.) | Debitori soggetti a pignoramento | Contestazione del diritto a procedere; sospensione della vendita | Va proposta prima dell’assegnazione; serve prova del vizio |
| Rateizzazione | Debitori con temporanea difficoltà economica | Dilazione fino a 84/120 rate; sospensione di fermi/pignoramenti | Decadenza per mancato pagamento di 5 rate |
| Rottamazione quinquies | Carichi affidati dal 2000 al 2023 | Pagamento di solo capitale e spese; eliminazione di interessi e sanzioni | Esclusi alcuni debiti; decadenza se non si pagano le rate |
| Piano del consumatore | Privati e piccoli imprenditori con debiti personali e bancari | Ristrutturazione senza necessità di consenso dei creditori; possibilità di ridurre le rate del mutuo | Richiede omologa del tribunale; presenza di un gestore OCC |
| Accordo di ristrutturazione | Imprenditori minori e professionisti | Falcidia dei debiti con accordo della maggioranza dei creditori; blocco delle azioni esecutive | Necessità di approvazione dei creditori; tutela dei dissenzienti |
| Liquidazione controllata e esdebitazione | Debitori incapaci di pagare i debiti residui | Liquidazione del patrimonio con esdebitazione entro 3 anni | Perdita dei beni non impignorabili; richiesta di buona fede |
| Composizione negoziata | Imprese in continuità con crisi temporanea | Trattativa assistita da esperto; possibili misure protettive | Servono bilanci e piano; non è garanzia di successo |
7. Domande frequenti (FAQ)
D1. Possono pignorare i miei attrezzi da vetraio?
Risposta: In linea generale, gli attrezzi indispensabili per l’esercizio dell’arte o della professione, come smerigliatrici, taglierini, banconi e forni, sono assolutamente impignorabili ai sensi dell’art. 514 c.p.c. . In circostanze estreme e in mancanza di altri beni, possono essere pignorati solo in misura limitata (un quinto) , ma il giudice può autorizzarne l’uso affinché l’impresa prosegua. È possibile opporsi al pignoramento con un’istanza ex art. 615 c.p.c.
D2. Dopo quanto tempo si prescrive una cartella esattoriale?
Risposta: Il termine di prescrizione varia a seconda della natura del tributo: cinque anni per la maggior parte delle imposte, tre anni per i contributi INPS e dieci anni per alcune imposte erariali. Se l’Agente della riscossione non compie atti interruttivi entro questi termini, la cartella può essere impugnata per prescrizione.
D3. Cosa succede se non pago la cartella entro 60 giorni?
Risposta: Scaduto il termine di 60 giorni, l’Agente della riscossione può adottare misure cautelari ed esecutive: fermo amministrativo dei veicoli, iscrizione ipotecaria, pignoramento dei conti correnti, dei crediti verso terzi o degli immobili. Tuttavia, la notifica del preavviso è obbligatoria e alcuni beni (prima casa e attrezzi di lavoro) sono protetti .
D4. Cosa fare se la notifica non è stata effettuata correttamente?
Risposta: Se la cartella o l’avviso non sono stati notificati secondo la legge (es. mancata raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.), l’atto è inesistente. Occorre proporre ricorso o opposizione indicando il vizio e chiedendo l’annullamento dell’atto, richiamando la giurisprudenza della Cassazione .
D5. Posso richiedere una rateizzazione se ho già un pignoramento?
Risposta: Sì. La legge consente di presentare domanda di rateizzazione anche dopo che il debito è stato iscritto a ruolo. Se l’istanza è accolta e le rate vengono pagate puntualmente, l’Agente della riscossione deve sospendere le procedure esecutive. È importante inviare la domanda prima della vendita dei beni.
D6. La rottamazione quinquies cancella anche i debiti bancari?
Risposta: No. La rottamazione riguarda esclusivamente i debiti erariali e contributivi affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2023 . I debiti verso banche o privati restano esclusi; possono essere trattati tramite accordi individuali o procedure di sovraindebitamento.
D7. Come si calcola il tasso di usura per i miei finanziamenti?
Risposta: Si sommano tutti i costi del finanziamento (interessi nominali, commissioni, spese) e si confrontano con il tasso soglia pubblicato dalla Banca d’Italia per la categoria di operazione. Se il tasso effettivo supera la soglia (TEGM + 25% + 4 punti, con limite di 8 punti) , gli interessi sono usurari. In tal caso, la legge prevede che non siano dovuti interessi .
D8. Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?
Risposta: Il piano del consumatore non richiede l’accordo dei creditori e può essere omologato anche con il dissenso; è adatto a persone fisiche con debiti personali o di famiglia . L’accordo di ristrutturazione, invece, richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e si rivolge ad imprenditori e professionisti. Entrambi portano all’esdebitazione finale.
D9. Come funziona la liquidazione controllata?
Risposta: Se non è possibile trovare un accordo o proporre un piano del consumatore, il debitore può chiedere la liquidazione controllata. Tutti i beni vengono liquidati sotto il controllo del tribunale, salvo quelli impignorabili. Al termine, entro massimo tre anni, il debitore beneficia dell’esdebitazione automatica .
D10. Posso perdere la mia casa a causa dei debiti tributari?
Risposta: Se la casa è l’unica abitazione del debitore, non di lusso, e vi risiede anagraficamente, l’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione (art. 76 DPR 602/1973) . Può però iscrivere un’ipoteca, che verrà cancellata al pagamento del debito. Se invece si tratta di una seconda casa o di un immobile di pregio, l’espropriazione è possibile dopo il preavviso.
D11. Cosa significa “decadenza dalla rateizzazione”?
Risposta: Significa che, in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, la rateizzazione si interrompe. Il debito residuo diventa immediatamente esigibile e l’Agente della riscossione può riprendere le procedure esecutive. È quindi essenziale rispettare le scadenze o chiedere la proroga prima del quinto inadempimento.
D12. È possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo?
Risposta: Sì. Presentando un’istanza motivata all’Agente della riscossione, si può ottenere la sospensione del fermo se il veicolo è indispensabile per l’attività lavorativa . In alternativa, il giudice di pace può accogliere il ricorso per motivi di urgenza.
D13. Quali documenti servono per avviare una procedura di sovraindebitamento?
Risposta: Occorrono: documenti di identità e codice fiscale del debitore e dei componenti del nucleo familiare; elenco completo dei creditori e debiti (fiscali e bancari); attestazione ISEE; copia delle dichiarazioni dei redditi e dei bilanci degli ultimi anni; contratto di locazione o titolo di proprietà; piano di risanamento proposto; indicazione dei beni disponibili e dei redditi futuri. Per la composizione negoziata sono richiesti anche bilanci, contabilità e piano finanziario .
D14. Quanto costa avviare un piano del consumatore?
Risposta: Le spese comprendono il compenso per il gestore della crisi (determinato secondo i parametri ministeriali), le spese legali e le eventuali imposte di bollo. Talvolta i costi possono essere rateizzati. È possibile accedere al gratuito patrocinio se si rientra nei limiti di reddito previsti dalla legge.
D15. Devo cessare l’attività se avvio la procedura di sovraindebitamento?
Risposta: No. Il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione mirano a salvaguardare l’attività. In molti casi è possibile proseguire l’attività artigianale durante la procedura, destinando parte dei guadagni al pagamento dei creditori. Solo nella liquidazione controllata si può arrivare alla chiusura dell’attività se non sostenibile.
D16. Posso partecipare a gare o bandi pubblici se ho debiti tributari?
Risposta: Le normative sui bandi pubblici richiedono il possesso del DURC e della regolarità fiscale. Tuttavia, la presentazione di una domanda di rateizzazione o l’adesione a una rottamazione sospende l’esigibilità del debito e consente di ottenere il DURC in regola. In caso di sovraindebitamento, il tribunale può autorizzare l’esercizio dell’attività per partecipare alle gare.
D17. Un protesto bancario può essere cancellato?
Risposta: Sì. Il protesto, derivante da un assegno o una cambiale non pagati, può essere cancellato trascorsi cinque anni o prima se si paga quanto dovuto e si ottiene l’autorizzazione del tribunale. L’esdebitazione non elimina di per sé il protesto; occorre un’azione specifica.
D18. Cosa succede se la banca applica anatocismo illegittimo?
Risposta: Si può chiedere la nullità della clausola e la restituzione degli interessi illegittimamente capitalizzati. Il tribunale può rideterminare il saldo, con un notevole risparmio per il debitore. In molte cause, l’istituto bancario preferisce una transazione evitando la condanna.
D19. È possibile rateizzare anche i debiti con l’INPS?
Risposta: Sì. I contributi previdenziali rientrano tra i carichi che possono essere rateizzati o inseriti nelle rottamazioni. L’INPS concede piani di rientro diretti o tramite l’Agente della riscossione. È però necessario essere in regola con i versamenti correnti per ottenere il DURC.
D20. Se ho più debiti con diversi creditori, come scegliere lo strumento adatto?
Risposta: Dipende dall’entità dei debiti, dal tipo di creditori (fisco, banche, privati), dal patrimonio e dalla capacità reddituale. In linea generale: per debiti tributari non eccessivamente elevati può bastare una rateizzazione o una rottamazione; per posizioni bancarie con usura o anatocismo conviene un’azione di accertamento; per debiti complessivi insostenibili la strada è la procedura di sovraindebitamento con eventuale esdebitazione. Un avvocato esperto può valutare la situazione e suggerire il percorso più vantaggioso.
8. Simulazioni pratiche
8.1 Caso 1: Vetraio con debiti tributari per 50 000 €
Un artigiano riceve tre cartelle di pagamento per IVA, IRPEF e contributi INPS relative agli anni 2021–2023, per un totale di 50 000 €, comprensivi di sanzioni e interessi. Non ha altri debiti bancari e possiede un furgone e gli attrezzi di lavoro.
Azioni consigliate:
- Controllare la notifica delle cartelle e la presenza di eventuali vizi (es. notifica irregolare ex art. 140 c.p.c.).
- Verificare se alcune cartelle sono prescritte (potrebbero essere state notificate oltre i termini). Se sì, proporre ricorso.
- Chiedere la rateizzazione: essendo il debito inferiore a 120 000 €, può ottenere fino a 84 rate senza documentazione . Ammontare rata: 50 000 €/84 ≃ 595 € al mese (oltre interessi legali). Se dimostra difficoltà, può richiedere fino a 120 rate con rata di circa 416 €.
- Verificare la rottamazione: se le cartelle rientrano nel periodo 2000–2023, l’artigiano può aderire alla rottamazione quinquies pagando solo il capitale. Se l’imposta dovuta (senza sanzioni e interessi) è ad esempio 35 000 €, con la rottamazione pagherà 35 000 € + spese, rateizzabili in 54 rate bimestrali (circa 1 300 € ogni due mesi). Bisogna valutare la sostenibilità del flusso di cassa.
- In presenza di eventuale fermo sul furgone, presentare un’istanza per dimostrare la strumentalità del mezzo .
8.2 Caso 2: Vetraio con debiti bancari e fiscali per 200 000 €
Un artigiano ha debiti complessivi per 200 000 €: 120 000 € con banche (mutuo per il laboratorio e leasing per un forno) e 80 000 € con il Fisco. I ricavi sono in forte calo a causa di una crisi del settore.
Soluzioni possibili:
- Analisi del mutuo e del leasing: calcolo del TEG per verificare l’usura; se viene superato il tasso soglia, si impugna il contratto e si chiede la rinegoziazione o la nullità degli interessi. Ad esempio, se il tasso effettivo applicato è 12% mentre il TEGM per la categoria è 6% e il tasso soglia è 6 × 1,25 + 4 = 11,5% , il contratto è usurario. In tal caso si può chiedere la restituzione degli interessi pagati (poniamo 20 000 €) e ridurre il debito bancario a 100 000 € .
- Rateizzazione del debito fiscale: con 80 000 € di cartelle può richiedere un piano di 84 o 120 rate (in base alla documentazione). Se non dispone di liquidità immediata, è consigliabile la rateizzazione.
- Piano del consumatore o accordo di ristrutturazione: se le banche non accettano la rinegoziazione, l’artigiano può avviare la procedura di sovraindebitamento. Supponendo che il reddito mensile netto sia 2 500 €, si può proporre un piano della durata di 5 anni destinando, ad esempio, 800 € al mese ai creditori. Grazie alla falcidia dei debiti e alla possibile riduzione degli interessi, il piano potrebbe prevedere il pagamento di 100 000 € complessivi. Al termine della procedura, il residuo verrebbe cancellato tramite esdebitazione.
- Composizione negoziata: in alternativa, se l’azienda ha possibilità di ripresa (nuovi contratti, ampliamento del mercato), può intraprendere la composizione negoziata con l’assistenza di un esperto . L’obiettivo è ottenere dalle banche la sospensione delle rate e una rimodulazione del debito; dall’Erario, la rateizzazione o la rottamazione; dai fornitori, dilazioni nei pagamenti. Con un piano credibile e documenti completi , è possibile evitare l’insolvenza.
9. Conclusioni e call to action
Il panorama normativo italiano offre numerose tutele e strumenti per gli artigiani vetrai che si trovano in difficoltà economica. Le norme sul pignoramento vietano la vendita degli attrezzi indispensabili ; la riscossione fiscale prevede preavvisi e limiti per fermo, ipoteca ed espropriazione ; la legge sull’usura e il divieto di anatocismo consentono di rinegoziare i debiti bancari . A ciò si aggiungono strumenti amministrativi (rateizzazioni, rottamazioni) e procedure concorsuali (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) che portano all’esdebitazione .
Ogni situazione è diversa e richiede una valutazione tecnica: non esiste una soluzione unica. Per questo è fondamentale affidarsi a un professionista qualificato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team offrono la consulenza di un avvocato cassazionista, esperto in diritto bancario e tributario, nonché gestore della crisi da sovraindebitamento e negoziatore della crisi d’impresa. Possono analizzare i tuoi atti, individuare vizi formali, assisterti nelle opposizioni, negoziare con banche e fisco, predisporre piani del consumatore o accordi di ristrutturazione e guidarti verso l’esdebitazione.
Non aspettare che le procedure esecutive mettano a rischio la tua azienda e il tuo patrimonio. Agisci ora: ogni giorno perso può ridurre le possibilità di successo.
Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione, bloccare fermi, ipoteche e pignoramenti e costruire una strategia concreta e tempestiva per difendere te e la tua impresa.