Sarto con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Quando un sarto o un piccolo imprenditore artigiano accumula debiti con il fisco o con le banche, la pressione può diventare insostenibile. La notifica di una cartella esattoriale, l’arrivo di un’intimazione di pagamento o la minaccia di pignoramenti mettono a rischio non solo il lavoro ma anche la serenità personale e familiare. La normativa italiana sulla riscossione delle imposte e sulla tutela dei debitori è complessa, piena di termini e condizioni stringenti, e spesso chi lavora in proprio non conosce le regole o i rimedi a disposizione. Questo articolo, aggiornato a gennaio 2026, vuole fornire un quadro completo delle soluzioni normative e giurisprudenziali utili a difendersi da fisco e banche, con un taglio pratico che tenga conto delle esigenze di un artigiano indebitato.

Nel 2026 entrano in vigore importanti novità: il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33) razionalizza le norme della riscossione e, grazie al Decreto Milleproroghe 200/2025, vedrà la piena operatività nel 2027. Contiene disposizioni per il discarico automatico dei crediti non riscossi entro cinque anni , l’obbligo di utilizzare i servizi telematici per la compensazione e la riduzione delle spese delle procedure coattive . La Legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) introduce la rottamazione quinquies, che consente di definire i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 senza sanzioni né interessi . Lo stesso intervento autorizza l’Agenzia delle Entrate a utilizzare i dati della fatturazione elettronica per individuare i crediti da pignorare .

Il tema è urgente per chi, come il sarto, rischia di vedersi pignorare il conto corrente o il TFR, o perdere la casa. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 35019/2025 ha sancito che ignorare l’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate cristallizza il debito e impedisce di contestare successivamente cartelle e prescrizione . L’ordinanza n. 28520/2025 ha chiarito che il pignoramento speciale ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, dal 2026 trasfuso nell’art. 170 del Testo unico, resta efficace solo se il terzo paga entro 60 giorni; per i crediti futuri non è previsto un nuovo tempo di riflessione e le somme vanno versate alle scadenze . La Legge prevede limiti di pignorabilità sui salari (art. 72-ter D.P.R. 602/1973), con percentuali differenziate in base all’importo .

In questo panorama articolato, l’assistenza di un professionista è fondamentale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con esperienza vastissima, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È iscritto come gestore della crisi da sovraindebitamento presso il Ministero della Giustizia (L. 3/2012), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), ed è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio multidisciplinare analizza gli atti ricevuti dal contribuente, individua vizi formali e sostanziali, propone ricorsi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, chiede la sospensione dei pignoramenti, avvia trattative con i creditori per ottenere stralci o dilazioni e costruisce piani di rientro sostenibili. L’analisi personalizzata della situazione debitoria consente di scegliere fra strumenti giudiziali (impugnazioni, opposizioni all’esecuzione, soluzioni concorsuali) e stragiudiziali (accordi transattivi, rottamazioni, piani del consumatore). L’obiettivo è evitare che la situazione precipiti, salvaguardando beni essenziali come la casa o l’attività.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Il quadro della riscossione: D.P.R. 602/1973 e Testo unico 2025–2027

Il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 raccoglie le norme sulla riscossione delle imposte sul reddito. Negli anni è stato più volte modificato; oggi, gran parte delle disposizioni sono trasfuse nel Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025). Quest’ultimo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 marzo 2025 , consta di 243 articoli suddivisi in tredici titoli e razionalizza le regole su riscossione spontanea e coattiva, garanzie e rimborsi, assistenza nell’UE e procedure concorsuali. La sua entrata in vigore è stata posticipata al 1° gennaio 2027 dal Decreto Milleproroghe , ma alcune norme sono già operative: fra queste, l’obbligo di usare i servizi telematici per compensazioni e la generalizzazione del ravvedimento operoso .

Discarico automatico e annullamento delle cartelle: l’articolo 211 del Testo unico prevede che le cartelle affidate all’Agenzia delle Entrate – Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo siano automaticamente discaricate . Il discarico può essere anche anticipato se l’Agenzia accerta che il debitore è fallito o privo di beni aggredibili . Questa procedura non è un condono ma una contabilizzazione: l’ente creditore può decidere se rinunciare o mantenere il credito .

Rateizzazione delle cartelle (art. 19 D.P.R. 602/1973): chi è in temporanea difficoltà economica può chiedere la dilazione del pagamento dei ruoli. La norma, aggiornata al 2024 e coordinata con il D.Lgs. 110/2024 e con il Testo unico, prevede che per debiti fino a 120.000 euro è possibile chiedere fino a 84 rate mensili se la domanda è presentata nel 2025–2026, 96 rate se presentata nel 2027–2028 e 108 rate dal 2029 . Per importi oltre 120.000 euro si può ottenere fino a 120 rate mensili . La dilazione sospende i termini di prescrizione e decadenza, blocca l’iscrizione di nuovi fermi e ipoteche e impedisce l’avvio di nuove esecuzioni . Il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive determina la decadenza e l’immediata esigibilità dell’intero importo .

Pignoramento presso terzi (art. 72-bis D.P.R. 602/1973 e art. 170 T.U.): il legislatore ha introdotto una procedura semplificata per l’esattore, che può ordinare al terzo (banca, datore di lavoro, committente) di pagare direttamente l’Agenzia senza passare dal giudice. L’atto di pignoramento indica le somme già maturate e quelle future: per le somme esigibili al momento della notifica il terzo deve pagare entro 60 giorni; per le somme a scadenza successiva, deve versarle quando maturano . Se non ottempera, l’Agenzia può rivolgersi al giudice dell’esecuzione . La Cassazione ha affermato, con la sentenza n. 28520/2025, che il termine di 60 giorni serve a consentire al terzo di verificare la propria posizione; per i crediti futuri non esiste un nuovo spatium deliberandi e la banca deve versare le somme alla scadenza . Dal 2026 l’art. 72-bis sarà sostituito dall’art. 170 del Testo unico, ma la disciplina rimarrà sostanzialmente invariata.

Limiti di pignorabilità del salario e dei crediti (art. 72-ter D.P.R. 602/1973): la procedura speciale esattoriale non consente di aggredire integralmente le retribuzioni. Il pignoramento esattoriale può colpire un decimo delle somme fino a 2.500 euro, un settimo per importi fra 2.500 e 5.000 euro e un quinto oltre tale soglia . L’obbligo non si estende all’ultimo emolumento accreditato sul conto corrente , e l’Agenzia delle Entrate può accedere direttamente alle banche dati INPS per verificare rapporti di lavoro . Queste percentuali si sommano a quelle previste dal codice di procedura civile (art. 545 c.p.c.) per i crediti ordinari: in caso di concorso fra pignoramenti fiscali e alimentari il totale non può superare la metà del netto .

Rateizzazione ordinaria e rottamazioni: La rottamazione-quater del 2023 è stata seguita dalla rottamazione quinquies introdotta con la Legge di Bilancio 2026. Questa misura consente di definire carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale, senza interessi e sanzioni. Possono aderire solo contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi . L’istanza va inviata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2026 e il contribuente deve indicare il numero delle rate desiderate . Dopo la domanda, l’Agente comunica l’importo dovuto e un calendario che può arrivare a 54 rate bimestrali (9 anni), con importo minimo di 100 euro e interesse del 3% dal 1° agosto 2026 . Le prime tre rate scadono nel 2026 (31 luglio, fine settembre e fine novembre) ; dal 2027 al 2034 si pagano sei rate l’anno . Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza . L’invio della domanda sospende le azioni esecutive dell’Agenzia, comprese iscrizioni di ipoteca, fermi amministrativi e pignoramenti presso terzi , ma il contribuente deve informare la banca o il datore di lavoro affinché restituiscano le somme già accantonate .

Legge di Bilancio 2026 e pignoramenti digitali: l’art. 1, comma 117, della legge 199/2025 prevede che l’Agenzia delle Entrate trasmetta all’Agente della riscossione i dati delle fatture elettroniche emesse nei sei mesi precedenti. L’obiettivo è permettere all’Ader di individuare i clienti abituali del debitore e notificare loro l’ordine di pagamento, potenziando il pignoramento presso terzi . L’Ader potrà così intercettare i flussi di cassa prima che arrivino al contribuente e utilizzare applicativi informatici basati sul nuovo art. 75-ter del D.P.R. 602/1973 . La richiesta di informazioni ai clienti potrà avvenire tramite dichiarazione stragiudiziale ex art. 75-bis, con sanzioni da 1.500 a 15.000 euro per chi non risponde o risponde in modo mendace .

Protezione della casa e dei beni essenziali

Uno dei timori principali per chi ha debiti è perdere l’abitazione o i beni necessari alla professione. L’art. 76 D.P.R. 602/1973 vieta l’espropriazione dell’unica abitazione principale non di lusso in cui il debitore risiede: l’Agenzia non può procedere all’espropriazione immobiliare quando il debito è inferiore a 120.000 euro o quando l’immobile è l’unica casa di residenza . Per procedere contro altri immobili, è necessario che l’ipoteca sia stata iscritta da almeno sei mesi e che il debito superi 120.000 euro . Inoltre, l’Agenzia non può pignorare beni essenziali come strumenti di lavoro, letti, tavoli, vestiti, animali di compagnia, assicurazioni, né veicoli adattati per disabili . Queste tutele derivano dalle norme del codice di procedura civile (art. 514 c.p.c.) e si applicano anche all’esecuzione tributaria.

In caso di notifica di un’intimazione di pagamento, la Cassazione ha ribadito che il contribuente ha sessanta giorni per impugnarla; se non lo fa, il debito diventa definitivo e tutte le eventuali irregolarità precedenti (omessa notifica della cartella, prescrizione) si considerano sanate . Questo principio di cristallizzazione rende fondamentale reagire tempestivamente: il ricorso all’OCC o all’avvocato deve avvenire subito dopo aver ricevuto la comunicazione.

Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (CCII)

Dal 2020 il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto strumenti per le persone fisiche e per i piccoli imprenditori che non possono accedere al fallimento. La riforma del 2024 (D.Lgs. 136/2024) e gli interventi del 2025 hanno semplificato le procedure, valorizzando il ruolo degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC).

  • Ambito di applicazione (art. 65 CCII). Possono accedere alle procedure di composizione i debitori non assoggettabili al fallimento, compresi imprenditori minori, professionisti, start‑up innovative e consumatori. Gli OCC svolgono le funzioni di commissario, liquidatore o gestore e possono accedere ai dati fiscali e creditizi necessari alla redazione delle relazioni .
  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII). Il consumatore in stato di sovraindebitamento, con l’assistenza dell’OCC, può proporre ai creditori un piano che preveda il pagamento, anche parziale, dei debiti secondo tempi e modalità sostenibili. Sono richiesti l’elenco dei creditori, l’indicazione dei beni e redditi, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni . La proposta non richiede il voto dei creditori ma l’omologazione del giudice; i creditori privilegiati devono ricevere almeno quanto otterrebbero in una liquidazione. Le modifiche del 2024 hanno semplificato la procedura e ampliato i poteri del debitore.
  • Concordato minore (art. 74 CCII). Riservato ai debitori diversi dai consumatori, permette di proseguire l’attività d’impresa o professionale con un accordo di soddisfacimento parziale dei creditori. La proposta può prevedere classi di creditori e l’apporto di risorse esterne quando non si prosegua l’attività . La spiegazione sottolinea che il concordato minore è un negoziato assistito dall’OCC in cui il debitore deve dimostrare la fattibilità del piano e garantire ai creditori prelatizi un trattamento non peggiore rispetto alla liquidazione giudiziale .
  • Liquidazione controllata (art. 268 CCII). È la procedura concorsuale aperta su domanda del debitore o di un creditore quando il debitore è sovraindebitato e non può accedere al fallimento. Il decreto di apertura è pronunciato dal tribunale; l’OCC diventa liquidatore e cura la vendita dei beni del debitore, esclusi quelli impignorabili (come gli strumenti indispensabili per la professione, stipendio e pensione, e la casa di abitazione se priva di ipoteca). La domanda sospende il decorso degli interessi e impedisce ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive . Per i creditori, la liquidazione controllata è proponibile solo se i debiti superano 50.000 euro e se esistono beni da liquidare .
  • Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII). Questa misura straordinaria consente al debitore privo di patrimonio e con reddito inferiore a un limite (1,5 volte l’assegno sociale moltiplicato per l’indice ISEE) di ottenere la cancellazione integrale dei debiti una sola volta nella vita. La domanda, redatta con l’assistenza dell’OCC, deve indicare i creditori, gli atti straordinari compiuti negli ultimi cinque anni e le dichiarazioni fiscali. Il giudice valuta la meritevolezza del debitore, cioè l’assenza di dolo o colpa grave nella contrazione dei debiti, e può revocare l’esdebitazione se nei tre anni successivi il debitore acquisisce beni o entrate straordinarie . La Corte di Cassazione (ord. 30108/2025) ha negato l’esdebitazione a un imprenditore che aveva ottenuto la precedente procedura fallimentare in malafede: chi si rende colpevole di frodi non può beneficiare dell’esdebitazione .
  • Condizioni ostative (art. 69 CCII). I consumatori non possono accedere nuovamente alla procedura di ristrutturazione se sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti o per due volte complessive, o se l’indebitamento deriva da grave colpa, malafede o frode . Questo limita l’abuso degli strumenti di composizione.

Norme complementari e giurisprudenza recente

  • Prescrizione delle imposte e decadenza: le tasse erariali (IRPEF, IRES, IVA, contributi) si prescrivono in dieci anni, mentre i tributi locali (IMU, TARI) in cinque anni e il bollo auto in tre anni . Il nuovo Testo unico prevede il discarico automatico dopo cinque anni per i carichi affidati dal 2025, ma ciò non impedisce al creditore di riavviare la riscossione se emergono beni . La Cassazione ha riaffermato che per i contributi al Servizio Sanitario Nazionale la prescrizione è quinquennale .
  • Validità delle notifiche: la sentenza n. 398/2025 della Cassazione ha stabilito che la notifica di un atto è valida solo se l’ente produce copia dell’atto notificato e prova la corrispondenza fra numero della raccomandata e contenuto; in mancanza, l’avviso di ricevimento non interrompe la prescrizione . Ciò offre un’ulteriore arma difensiva al contribuente che contesti cartelle prescritte.
  • Uso della fatturazione elettronica per i pignoramenti: come visto, la legge di Bilancio 2026 consente all’Ader di analizzare i dati delle fatture elettroniche per individuare i crediti da aggredire . Questa innovazione rende più aggressiva la riscossione, ma aumenta anche l’obbligo di trasparenza e tracciabilità dei flussi di cassa.

Nelle sezioni che seguono, descriveremo passo per passo cosa accade quando arriva una cartella o un’intimazione, quali termini bisogna rispettare, come si impugnano gli atti e quali strategie è possibile adottare per contenere o eliminare il debito. Verranno inoltre analizzate le misure straordinarie come le rottamazioni, i piani del consumatore, il concordato minore e l’esdebitazione, con tabelle di sintesi e simulazioni numeriche. L’obiettivo è fornire una guida operativa al debitore, dal momento in cui riceve un atto fino alla completa risoluzione della crisi, con il supporto professionale dell’Avv. Monardo e del suo staff.

Procedura passo‑passo: cosa fare quando arriva un atto di riscossione

Ricevere una cartella esattoriale, un avviso di addebito Inps o un’intimazione di pagamento fa scattare termini perentori e richiede scelte rapide. È fondamentale non ignorare la comunicazione, perché dopo la scadenza il debito diventa definitivo e non potrà più essere contestato. Di seguito si descrive la procedura operativa da seguire.

1. Verificare la natura e il contenuto dell’atto

Occorre innanzitutto capire che tipo di atto è stato notificato e quali debiti contiene.

  1. Cartella esattoriale: è l’atto con cui l’Agente della riscossione richiede il pagamento di imposte, contributi e altre somme iscritte a ruolo. Contiene il dettaglio del credito, degli interessi e delle sanzioni. Se la cartella riguarda tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP, ecc.), il termine per contestarla è di 60 giorni ; se contiene sanzioni amministrative (multe stradali) il termine è di 30 giorni ; se riguarda contributi previdenziali INPS o INAIL il termine è di 40 giorni ; per vizi formali del pignoramento o del precetto il termine è di 20 giorni .
  2. Avviso di addebito INPS: è il titolo esecutivo che sostituisce la cartella per i contributi previdenziali. Si impugna davanti al Tribunale del lavoro entro 40 giorni. Spesso è seguito dall’iscrizione di un’ipoteca o dal pignoramento.
  3. Intimazione di pagamento: è l’atto che l’Agente deve notificare se non ha avviato l’espropriazione entro un anno dalla cartella (art. 50 D.P.R. 602/1973). L’intimazione ordina di pagare entro 5 giorni e preannuncia che, in caso di mancato pagamento, seguirà l’esecuzione. La guida dell’Avv. Alberto Bindi ricorda che l’intimazione è un atto vincolato: deve intimare il pagamento entro 5 giorni, seguire un modello ministeriale e perde efficacia se l’espropriazione non inizia entro un anno . L’intimazione non è una nuova cartella ma richiama debiti già iscritti a ruolo. Anche per l’intimazione vale il termine generale di 60 giorni per il ricorso .
  4. Precetto o atto di pignoramento: se dopo l’intimazione il debitore non paga, l’Agenzia può notificare un precetto (diffida a pagare entro 10 giorni) o procedere direttamente al pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973. Contro il precetto si può proporre opposizione entro 20 giorni (art. 615 c.p.c.), mentre l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) va proposta entro 20 giorni dalla notifica del primo atto di esecuzione .

2. Controllare la notifica e la prescrizione

Prima di decidere se pagare o impugnare, è necessario verificare se l’atto è stato notificato correttamente e se il credito è prescritto:

  • Verifica della notifica: l’atto deve essere consegnato al contribuente o a un familiare convivente. Se il destinatario è assente, l’atto viene depositato presso l’ufficio postale o la casa comunale; il termine decorre dal ritiro ma non oltre 10 giorni dalla raccomandata informativa . La Cassazione ha stabilito che l’agente deve produrre in giudizio la copia dell’atto notificato con la busta o la raccomandata corrispondente; se non prova il contenuto, la notifica è nulla .
  • Prescrizione del credito: i tributi erariali si prescrivono in 10 anni, le sanzioni e gli interessi in 5 anni e i tributi locali in 5 anni; il bollo auto in 3 anni . In sede di intimazione la prescrizione colpisce le componenti del debito separatamente: ad esempio, l’Irpef si prescrive in dieci anni mentre sanzioni e interessi in cinque anni . Se la cartella o l’intimazione sono notificate dopo la prescrizione, si può chiedere la declaratoria di estinzione.

3. Valutare l’autotutela e la sospensione amministrativa

Prima di promuovere un ricorso, il contribuente può presentare un’istanza di autotutela all’ente impositore o all’ente creditore, chiedendo l’annullamento dell’atto per errori manifesti (omessa notifica dell’atto presupposto, doppia imposizione, errore di persona, importo già pagato). La guida di Angelo Greco ricorda che l’autotutela è un potere-dovere delle amministrazioni fondato sullo Statuto del contribuente e sui principi di legalità e buon andamento . Il D.Lgs. 219/2023 ha inserito nello Statuto del contribuente gli articoli 10‑quater (autotutela obbligatoria) e 10‑quinquies (autotutela facoltativa), che obbligano l’ente a eliminare gli atti nulli e lo autorizzano a correggere quelli inopportuni . Tuttavia la richiesta non sospende i termini per il ricorso: l’Agente della riscossione sospende le azioni e trasmette la pratica all’ente creditore, che deve rispondere entro 220 giorni , ma ciò non interrompe il termine di 60 giorni per impugnare . Di conseguenza, l’autotutela va presentata solo per vizi evidenti e, in parallelo, può essere necessario presentare ricorso per non incorrere in decadenza.

4. Decidere se pagare, rateizzare o impugnare

Una volta verificati i vizi e la prescrizione, si devono scegliere le strategie:

  1. Pagare entro i termini: se il debito è dovuto e non vi sono vizi, pagare integralmente entro 60 giorni evita ulteriori interessi e azioni esecutive. Con l’intimazione, il pagamento deve avvenire entro 5 giorni .
  2. Rateizzare il debito: l’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente di chiedere la dilazione fino a 84 rate mensili per debiti fino a 120.000 € se la domanda viene presentata nel biennio 2025–2026; fino a 96 rate se presentata nel 2027–2028; fino a 108 rate dal 2029 . Per importi superiori, il massimo è 120 rate . La richiesta sospende le procedure esecutive e i termini di prescrizione , ma l’omissione di 8 rate anche non consecutive provoca la decadenza .
  3. Aderire alla rottamazione o alla definizione agevolata: la rottamazione quinquies consente di estinguere i carichi affidati dal 2000 al 2023 pagando solo il capitale senza sanzioni e interessi . Le domande vanno presentate entro il 30 aprile 2026; si può pagare in un’unica soluzione il 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali con interesse del 3% a partire da agosto 2026 . Questa definizione sospende le azioni esecutive e fa restituire le somme accantonate .
  4. Impugnare l’atto: se ci sono vizi di notifica, prescrizione o illegittimità della pretesa, si propone ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria o al giudice competente (Tribunale o Giudice di Pace) entro i termini indicati . Per importi fino a 50.000 € è necessario attivare la procedura di mediazione tributaria prima di costituirsi in giudizio. In caso di intimazione, i motivi principali di ricorso sono: mancanza di notifica della cartella o dell’avviso presupposto; prescrizione delle sanzioni e degli interessi; incompetenza territoriale dell’ufficio .
  5. Avvalersi delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: se i debiti sono molteplici e si è in stato di insolvenza, è possibile ricorrere agli strumenti del Codice della crisi: piano del consumatore, concordato minore, accordi di ristrutturazione, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente. Queste soluzioni permettono di ridurre i debiti, sospendere le esecuzioni e, in alcuni casi, ottenere la cancellazione completa del passivo. La fase di scelta della procedura richiede la consulenza di un OCC e di un avvocato esperto, come l’Avv. Monardo.

5. Presentare il ricorso e richiedere la sospensione

Per impugnare la cartella o l’intimazione, il ricorso deve essere notificato entro il termine previsto all’ente impositore e all’Agente della riscossione. Occorre allegare l’atto impugnato e indicare i motivi di illegittimità. Dopo la notifica, il ricorrente deve costituirsi in giudizio depositando il fascicolo. Se il ricorso riguarda tributi erariali o locali, la competenza è della Corte di Giustizia Tributaria; per contributi previdenziali la competenza è del Tribunale ordinario; per sanzioni stradali si va dal Giudice di Pace .

Durante il giudizio è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’atto se sussistono gravi motivi, come vizi apparenti o la difficoltà a recuperare le somme una volta pagate. L’istanza cautelare deve essere motivata e corredata da documenti. In caso di pignoramento già avviato, si può chiedere la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 624 c.p.c., prestando eventualmente una cauzione .

6. Opporsi al pignoramento

Se il debitore non paga e l’Agenzia avvia l’espropriazione, il pignoramento può essere impugnato. Esistono due forme di opposizione:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): serve a contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione. Si propone con citazione al giudice competente prima dell’inizio dell’esecuzione e si può chiedere la sospensione per gravi motivi . Se l’esecuzione è già iniziata, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione entro il termine stabilito dall’ordinanza di pignoramento .
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): si utilizza per contestare vizi formali del precetto, dell’atto di pignoramento o di altri atti della procedura. Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto o dalla conoscenza dello stesso . Questa azione riguarda errori come l’omessa indicazione del giudice competente nel precetto, la mancata notifica dell’atto, o il superamento dei limiti di pignoramento (es. prelievi superiori a un quinto del salario o oltre tre volte l’assegno sociale ).

In caso di pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, la banca o il datore di lavoro devono versare all’Agenzia le somme dovute entro 60 giorni per i crediti già maturati e alle scadenze previste per i crediti futuri . La Cassazione ha precisato che il termine di 60 giorni serve per verificare la posizione del terzo; per le somme future non è previsto un nuovo termine di riflessione e le somme devono essere versate quando maturano . Se il terzo non ottempera, l’Agenzia può rivolgersi al giudice; il debitore può contestare l’eccessività del prelievo o la mancata osservanza dei limiti di pignorabilità.

7. Conclusione della procedura

L’esito del ricorso o dell’opposizione può essere favorevole (annullamento dell’atto, riduzione del debito, sospensione) o sfavorevole (conferma del debito). In ogni caso, durante la procedura si possono avviare negoziazioni con l’Agenzia o con le banche per definire il debito in via transattiva. Se il giudice accerta la prescrizione parziale o totale, il credito viene ridotto. Se annulla la cartella per vizi di notifica, il debito viene azzerato. Se invece conferma la validità, il contribuente può ancora accedere alla rateizzazione o ai piani del consumatore per evitare l’esecuzione.

L’assistenza di un avvocato esperto consente di individuare il momento giusto per proporre ricorso, di redigere l’istanza di autotutela e di negoziare con l’Agenzia e le banche. L’Avv. Monardo e il suo team seguono ogni fase: analisi dell’atto, verifica delle notifiche e della prescrizione, presentazione del ricorso, richiesta di sospensione, trattative per la rateizzazione o la rottamazione, fino alla conclusione del procedimento.

Difese e strategie legali

Una volta identificato il problema e scelto l’intervento, occorre definire le strategie difensive per ridurre o eliminare il debito. Le difese possono essere formali (inerenti alla regolarità dell’atto) o sostanziali (inerenti all’esistenza e all’entità del credito). Di seguito si illustrano le principali.

Vizi di notifica e inesistenza dell’atto presupposto

Molte cartelle e intimazioni vengono annullate perché l’ente non prova di aver notificato gli atti presupposti. La Cassazione ha stabilito che, se l’ente non esibisce il documento notificato con la raccomandata corrispondente, la notifica è nulla . La contestazione può riguardare:

  • Mancata notifica dell’avviso di accertamento o dell’avviso di addebito: l’intimazione è invalida se il debitore non ha mai ricevuto l’atto che fonda il ruolo .
  • Notifica a indirizzo errato o a soggetto diverso: l’atto deve essere consegnato al contribuente o a un familiare convivente; la notifica a un vicino o a un familiare non convivente è nulla.
  • Omessa allegazione della relata di notifica: nel giudizio tributario, l’agente deve depositare la relata di notifica completa; in mancanza il giudice può annullare l’atto.

Quando il vizio riguarda l’atto impositivo (avviso di accertamento), il ricorso deve essere proposto contro l’ente impositore e non solo contro l’Agente della riscossione ; tuttavia il contribuente può convenire entrambe le parti senza incorrere in litisconsorzio necessario .

Eccezione di prescrizione

Il contribuente può chiedere l’estinzione del credito se è decorso il termine di prescrizione. Come visto, i tributi erariali si prescrivono in dieci anni, i tributi locali e le sanzioni in cinque anni, il bollo auto in tre anni . In sede di intimazione si applicano termini diversi per le singole componenti del debito . Il ricorso deve essere notificato all’ente impositore e all’Agente della riscossione; se la cartella è divenuta definitiva per mancato ricorso, la prescrizione non può più essere eccepita.

Incompetenza territoriale dell’ufficio

La legge impone che l’atto di riscossione sia emesso dall’ufficio competente per territorio. Se l’intimazione è stata notificata da un ufficio diverso da quello del domicilio fiscale del contribuente, essa è nulla . Nella pratica è frequente che gli uffici sbaglino la competenza; occorre quindi verificare l’indicazione dell’ufficio e del territorio nel frontespizio dell’atto.

Limiti di pignorabilità e impignorabilità

Il pignoramento esattoriale deve rispettare i limiti previsti dall’art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 e dagli artt. 544‑548 c.p.c.:

  • Stipendi, pensioni e salari: possono essere pignorati nella misura di un decimo fino a 2 500 €, un settimo fra 2 500 e 5 000 € e un quinto oltre 5 000 € . L’ultima mensilità accreditata sul conto non è pignorabile . Il concorso con altri pignoramenti (es. alimentari) non può superare la metà del netto . In caso di violazione di tali limiti, il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. .
  • Casa di abitazione: l’Agenzia non può espropriare l’unica abitazione principale non di lusso in cui il debitore risiede, salvo che il debito superi 120.000 € e sia stata iscritta ipoteca da almeno sei mesi . In ogni caso è esclusa l’espropriazione per immobili privi di ipoteca e i beni indispensabili per la vita quotidiana (letti, tavoli, vestiti, strumenti di lavoro) .
  • Conto corrente: la banca è obbligata a versare all’Agenzia non solo il saldo presente al momento del pignoramento ma anche le somme che maturano nei 60 giorni successivi . Questo pignoramento è impugnabile se viola i limiti di impignorabilità, se non rispetta il termine di 60 giorni o se è stato eseguito senza l’intimazione preventiva prevista dall’art. 50 D.P.R. 602/1973 .

Nullità della fideiussione bancaria

Per i debiti bancari occorre verificare la validità delle garanzie. Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 ha dichiarato anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e 8 del modello ABI di fideiussione omnibus (reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.), ordinando alle banche di eliminarle . La Cassazione, con sentenza n. 41994/2021, ha riconosciuto la nullità parziale di tali clausole . Chi ha sottoscritto una fideiussione conforme allo schema ABI può chiedere la cancellazione delle clausole nulle e limitare la responsabilità del garante. L’Avv. Monardo analizza i contratti di garanzia, individua le clausole abusive e propone azioni per ottenere la nullità o la riduzione della garanzia, con effetti sulle richieste di pagamento delle banche.

Ricorso per cassazione e giurisprudenza favorevole

Molte decisioni recenti della Corte di Cassazione sono favorevoli ai contribuenti. L’ordinanza n. 35019/2025 ha affermato che l’intimazione di pagamento cristallizza il debito: se il contribuente non la impugna entro 60 giorni non potrà più far valere vizi della cartella presupposta o la prescrizione . La sentenza n. 28520/2025 ha chiarito che il pignoramento presso terzi perde efficacia se il terzo non paga entro 60 giorni; per i crediti futuri non è previsto un nuovo termine e la banca deve versare le somme alle scadenze . La Corte ha inoltre ribadito che la notifica deve essere provata con la produzione dell’atto completo e che la parte incapiente del credito privilegiato, non coperta dal valore del bene ipotecato, si degrada a chirografo e può essere falcidiata in sede di piano del consumatore .

Mediazione e transazione

Per debiti fino a 50.000 € la legge impone la mediazione tributaria: prima di adire il giudice, bisogna presentare un’istanza al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. La presentazione dell’istanza sospende i termini per la costituzione in giudizio e consente un eventuale accordo. Se la mediazione riesce, il debito può essere ridotto. In alternativa, si possono avviare transazioni fiscali nell’ambito del piano del consumatore o del concordato minore (art. 63 CCII), che consentono di ridurre tributi e interessi con il consenso dell’Agenzia delle Entrate.

Piani personalizzati e trattative con le banche

Accanto alle difese formali, è fondamentale affrontare il debito nel suo complesso. L’Avv. Monardo e il suo team propongono:

  • Analisi del merito creditizio: verifica della corretta applicazione degli interessi, della commissione di massimo scoperto e delle spese bancarie; contestazione dell’anatocismo e delle clausole abusive.
  • Rinegoziazione dei mutui e dei prestiti: attraverso accordi con le banche si può ridurre il tasso di interesse, allungare la durata o ottenere la sospensione delle rate. Le banche sono più disponibili a trattare quando il debitore è assistito da professionisti e ha avviato un piano del consumatore o un concordato.
  • Combinazione di strumenti: è possibile utilizzare la rottamazione per definire i debiti fiscali e, contemporaneamente, un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione per i debiti bancari . L’esperienza dell’Avv. Monardo consente di scegliere la combinazione più adatta.

Strumenti alternativi alla riscossione

Se il debitore non riesce a pagare integralmente e rischia l’esecuzione, la legge offre strumenti alternativi che permettono di ristrutturare i debiti o estinguerli in modo agevolato. Le principali soluzioni sono riepilogate di seguito.

Rottamazione e definizione agevolata

La rottamazione (o “definizione agevolata”) consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando soltanto il capitale e una quota ridotta di spese. La rottamazione quinquies 2026, introdotta dalla legge 199/2025, riguarda i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e richiede la presentazione dell’istanza entro il 30 aprile 2026 . È riservata ai contribuenti in regola con le dichiarazioni dei redditi e permette di pagare il debito in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali con interesse del 3% dal 1° agosto 2026 . Le prime tre rate scadono nel 2026 (31 luglio, 30 settembre e 30 novembre); successivamente sono previste sei rate l’anno . Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive determina la decadenza . L’invio dell’istanza sospende le azioni esecutive e il contribuente può chiedere la restituzione delle somme già accantonate dal terzo pignorato .

Oltre alla rottamazione quinquies, la legge di bilancio prevede altre definizioni agevolate: il saldo e stralcio dei debiti di importo ridotto e la definizione delle violazioni formali. Questi strumenti possono essere abbinati alla procedura di sovraindebitamento per ridurre il passivo fiscale prima di presentare un piano del consumatore .

Piano del consumatore

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) è rivolto a persone fisiche sovraindebitate che hanno contratto debiti per esigenze personali o familiari. Con l’assistenza di un OCC, il debitore propone al giudice un piano che può prevedere:

  • il pagamento parziale dei creditori chirografari (senza garanzia);
  • il riconoscimento integrale dei creditori privilegiati fino al valore della garanzia e la falcidia della parte eccedente ;
  • moratorie fino a due anni per mutui e finanziamenti ;
  • la vendita di beni non essenziali e l’eventuale apporto di risorse da terzi.

La proposta deve includere l’elenco dei creditori, l’indicazione dei beni e delle entrate, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni . Il piano non richiede il voto dei creditori ma deve essere omologato dal giudice se garantisce ai creditori privilegiati un trattamento non inferiore a quello ottenibile in caso di liquidazione. Dopo l’omologazione, il debitore esegue i pagamenti secondo il piano e, al termine, ottiene l’esdebitazione. Gli esempi riportati dall’Osservatorio giuridico mostrano che un piano può prevedere il pagamento al 30 % dei creditori chirografari e la moratoria sul mutuo .

Concordato minore

Il concordato minore (art. 74 CCII) è riservato ai debitori diversi dai consumatori (imprenditori, professionisti, imprese agricole, start‑up) che non superano le soglie di accesso alla liquidazione giudiziale. Consente di proseguire l’attività o di liquidare il patrimonio con l’apporto di risorse esterne. La proposta può suddividere i creditori in classi e prevedere il pagamento parziale dei chirografari. Per essere approvata, deve assicurare ai creditori privilegiati almeno quanto otterrebbero in caso di liquidazione . Se l’attività prosegue, è necessario dimostrare la fattibilità economica e l’apporto di risorse; se invece si termina l’attività, occorre destinare al concordato un patrimonio aggiuntivo di origine esterna . Un esempio di concordato minore con continuità prevede l’iniezione di nuove risorse, il pagamento dei fornitori al 40 % in tre anni, la riduzione del debito fiscale tramite transazione e la rinegoziazione del mutuo .

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli accordi di ristrutturazione (artt. 57–63 CCII) sono contratti tra il debitore e i suoi creditori, omologati dal tribunale. Possono essere standard (art. 57), agevolati (art. 60) o ad efficacia estesa (art. 61). Consentono di ristrutturare i debiti con il consenso di almeno il 60 % o 75 % dei creditori e di estendere gli effetti ai dissenzienti. Gli accordi possono essere accompagnati da una transazione fiscale (art. 63 CCII) per ridurre le imposte dovute e dilazionare i pagamenti. Ad esempio, un imprenditore con debiti bancari e tributari può stipulare un accordo con le banche per rinegoziare i mutui, una convenzione di moratoria con i fornitori e una transazione fiscale per ridurre del 50 % il debito erariale .

Liquidazione controllata e esdebitazione

La liquidazione controllata (art. 268 CCII) è la procedura concorsuale per il debitore sovraindebitato che non può proporre un piano o un concordato. La domanda può essere presentata dal debitore o dai creditori (se i debiti superano 50.000 € e ci sono beni da liquidare) . Il tribunale nomina un liquidatore (OCC) che vende i beni del debitore, distribuisce il ricavato ai creditori e chiude la procedura. Alcuni beni sono esclusi (stipendi, pensioni, strumenti di lavoro, casa di abitazione non di lusso) . Alla fine il debitore può chiedere l’esdebitazione.

L’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) permette al debitore privo di beni e con redditi al di sotto di 1,5 volte l’assegno sociale di ottenere la cancellazione integrale dei debiti una sola volta nella vita . La richiesta deve essere depositata con l’assistenza dell’OCC e deve dimostrare la meritevolezza (assenza di dolo o colpa grave). L’esdebitazione può essere revocata se, nei tre anni successivi, il debitore acquisisce beni o entrate di valore superiore a un certo limite .

Transazione fiscale, saldo e stralcio bancario e nullità delle garanzie

In molti casi, i debiti fiscali o bancari possono essere rinegoziati senza ricorrere alla procedura concorsuale. L’Avv. Monardo utilizza vari strumenti:

  • Transazione fiscale (art. 63 CCII): consente di concordare con l’Agenzia delle Entrate una riduzione delle imposte e delle sanzioni nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato minore. È particolarmente utile per imprese con debiti tributari elevati che intendono continuare l’attività.
  • Saldo e stralcio bancario: mediante trattative con la banca e con il supporto di perizie economiche, si può ottenere uno sconto sul debito in cambio di un pagamento immediato. Questo strumento è spesso utilizzato da chi vende un immobile ipotecato per estinguere il mutuo e liberare la casa.
  • Nullità delle fideiussioni ABI: come illustrato nella sezione precedente, molte fideiussioni stipulate con lo schema ABI sono nulle nelle clausole principali . L’azione di nullità può ridurre significativamente il debito garantito.

Errori comuni e consigli pratici

Affrontare un debito non è semplice e molti contribuenti commettono errori che aggravano la loro posizione. Riportiamo gli errori più frequenti e i consigli per evitarli.

  1. Ignorare gli atti: non aprire una raccomandata o una PEC può sembrare una soluzione per rimandare il problema, ma in realtà consente al debito di diventare definitivo. È essenziale leggere ogni comunicazione e agire entro i termini.
  2. Pagare senza verificare: molti pagano la cartella senza controllare la correttezza dell’importo o l’esistenza di vizi. Una semplice verifica può far emergere errori di notifica o prescrizione e ridurre il debito.
  3. Utilizzare solo l’autotutela: l’istanza di autotutela non sospende i termini per il ricorso . Presentarla da sola può portare alla decadenza. Occorre valutare se, parallelamente, proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
  4. Attendere troppo a lungo: rivolgersi a un professionista solo dopo che è iniziato il pignoramento riduce le possibilità di difesa. È consigliabile agire subito dopo la notifica della cartella o dell’intimazione.
  5. Sottovalutare le transazioni: molti pensano che le banche non siano disposte a trattare. In realtà, un professionista può negoziare riduzioni consistenti dei debiti bancari e fiscali, soprattutto se il debitore dimostra di voler pagare una parte della somma.
  6. Non considerare le procedure di sovraindebitamento: il Codice della crisi offre strumenti potenti per uscire dalla spirale dei debiti. Non valutarli per pregiudizio o per mancanza di informazione può portare a perdere la casa o l’azienda.
  7. Sbagliare il giudice competente: proporre il ricorso all’ufficio sbagliato rende l’azione inammissibile. È fondamentale scegliere la Corte di Giustizia Tributaria per tributi, il Tribunale del lavoro per contributi previdenziali, il Giudice di Pace per multe .
  8. Dimenticare le scadenze: i termini (5 giorni per pagare l’intimazione, 60/30/40/20 giorni per impugnare a seconda dell’atto) sono perentori. Bisogna segnarseli e rispettarli.
  9. Non separare i debiti: spesso conviene definire i debiti fiscali con la rottamazione e trattare separatamente quelli bancari. Una consulenza integrata consente di costruire un piano personalizzato.
  10. Non tutelare i garanti: chi ha firmato una fideiussione può essere chiamato a pagare. È importante verificare la nullità delle clausole e agire per tempo .

Seguire questi consigli e affidarsi a professionisti competenti riduce significativamente il rischio di perdere la casa, il salario o l’attività. L’Avv. Monardo e il suo team assistono i clienti in tutte le fasi, prevenendo errori e individuando la strategia più efficace.

Tabelle riepilogative

Per una consultazione rapida riportiamo alcune tabelle riassuntive con i termini, le autorità competenti e le caratteristiche dei principali strumenti.

Termini per impugnare gli atti di riscossione

Atto notificatoTermine per il ricorsoAutorità competente
Cartella esattoriale per tributi erariali (IRPEF, IVA, IRES)60 giorni dalla notificaCorte di Giustizia Tributaria (primo grado)
Cartella esattoriale per sanzioni amministrative (es. multe)30 giorniGiudice di Pace
Cartella per contributi INPS/INAIL (avviso di addebito)40 giorniTribunale ordinario (sezione lavoro)
Pignoramento o precetto (vizi formali/procedurali)20 giorniGiudice dell’esecuzione (art. 615 o 617 c.p.c.)
Intimazione di pagamento60 giorni per il ricorsoCorte di Giustizia Tributaria o giudice competente in base al tributo
Ricorso per autotutela negataRicorso al giudice dopo 90 giorni di silenzio dell’amministrazioneCorte di Giustizia Tributaria (o giudice ordinario per contributi)

Limiti di pignoramento e beni impignorabili

CategoriaLimiti e tutelaFonte
Stipendi e pensioniPignorabili fino a 1/10 per importi fino a 2 500 €, 1/7 tra 2 500 e 5 000 €, 1/5 oltre 5 000 €; l’ultima mensilità accreditata è impignorabileArt. 72‑ter D.P.R. 602/1973
Casa di abitazione principaleImpignorabile se è l’unica abitazione non di lusso e il debito non supera 120 000 €; per altri immobili occorre ipoteca registrata da sei mesiArt. 76 D.P.R. 602/1973
Beni essenzialiImpignorabili i beni di uso domestico e i beni necessari per il lavoro (letti, tavoli, strumenti del mestiere, animali domestici)Art. 514 c.p.c.
Conto correnteIl saldo e le somme maturate nei 60 giorni successivi devono essere versati all’Agenzia ; il prelievo non può superare i limiti di pignorabilità dello stipendioArt. 72‑bis D.P.R. 602/1973

Strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

ProceduraDestinatariCaratteristiche principali
Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII)Consumatori sovraindebitatiPiano giudiziale che può falcidiare i debiti chirografari, prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati fino al valore della garanzia e moratorie fino a due anni
Concordato minore (art. 74 CCII)Imprenditori, professionisti e imprese agricole sotto sogliaAccordo con i creditori che consente di proseguire l’attività o liquidare il patrimonio; richiede l’approvazione dei creditori e il rispetto dei prelatizi; può prevedere apporti esterni e transazioni fiscali
Accordi di ristrutturazione (artt. 57–63 CCII)Debitori vari, con accordo di almeno il 60 % o 75 % dei creditoriContratto omologato dal tribunale che ristruttura i debiti; può essere standard, agevolato o ad efficacia estesa; può includere la transazione fiscale
Liquidazione controllata (art. 268 CCII)Debitori sovraindebitati con patrimonio liquidabileProcedura concorsuale gestita dal tribunale; il liquidatore vende i beni, con esclusione della casa e dei beni impignorabili; sospende gli interessi e le azioni esecutive
Esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII)Debitori privi di patrimonio e con reddito minimoCancellazione totale dei debiti una sola volta; richiede meritevolezza e può essere revocata se sopraggiungono nuove disponibilità

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una serie di domande ricorrenti con risposte concise. Per approfondire la propria posizione è sempre consigliabile una consulenza personalizzata.

  1. Che differenza c’è tra una cartella esattoriale e un’intimazione di pagamento?
    La cartella è il titolo esecutivo con cui l’Agente della riscossione richiede il pagamento di imposte, contributi e sanzioni. L’intimazione di pagamento è un sollecito che deve essere notificato se l’esecuzione non viene avviata entro un anno dalla cartella; ordina di pagare entro 5 giorni e precede il pignoramento . L’intimazione non crea un nuovo debito ma richiama quello già iscritto a ruolo.
  2. Entro quanti giorni devo impugnare la cartella e quale giudice è competente?
    Dipende dalla natura del debito. Per i tributi erariali il termine è 60 giorni e la competenza spetta alla Corte di Giustizia Tributaria . Per le sanzioni amministrative (multe) il termine è di 30 giorni e si ricorre al Giudice di Pace . Per i contributi previdenziali il termine è 40 giorni e la competenza spetta al Tribunale del lavoro . Per vizi formali del pignoramento il termine è 20 giorni .
  3. Se ricevo un’intimazione di pagamento quanti giorni ho per pagare e quanti per impugnare?
    L’intimazione ordina di pagare entro 5 giorni dalla notifica . Se non si paga, si ha normalmente 60 giorni per proporre ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria; per contributi o sanzioni si applicano i termini di 20 o 40 giorni .
  4. Cosa succede se non pago o non impugno entro 60 giorni?
    Il debito si consolida e non è più contestabile. La Cassazione ha affermato che l’intimazione di pagamento cristallizza definitivamente la pretesa: chi non impugna non potrà più far valere la prescrizione o i vizi della cartella . L’Agenzia può quindi procedere al pignoramento del conto corrente, dello stipendio o dei beni immobili.
  5. Posso chiedere la rateizzazione dopo aver ricevuto l’intimazione?
    Sì. L’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente di rateizzare il debito fino a 84, 96, 108 o 120 rate a seconda dell’importo e dell’anno di presentazione . La domanda va presentata all’Agente della riscossione e sospende l’esecuzione . Tuttavia la decadenza scatta se non si pagano 8 rate .
  6. Che cos’è l’autotutela e conviene utilizzarla?
    L’autotutela è il potere dell’amministrazione di annullare i propri atti illegittimi. Può essere richiesta dal contribuente in presenza di errori evidenti (es. doppia imposizione, notifica a persona sbagliata). Il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto l’autotutela obbligatoria (art. 10‑quater L. 212/2000) e facoltativa (art. 10‑quinquies) . La presentazione dell’istanza non sospende i termini di ricorso ; pertanto è opportuno presentarla unitamente a un ricorso per non incorrere in decadenze.
  7. Come verifico la validità della notifica?
    Bisogna controllare che l’atto sia stato consegnato al contribuente o a un convivente e che la relata di notifica indichi il numero della raccomandata. In caso di assenza, il termine decorre dal ritiro all’ufficio postale ma non oltre 10 giorni dalla raccomandata informativa . Se l’ente non produce in giudizio la copia dell’atto notificato con la busta corrispondente, la notifica è nulla .
  8. Quali sono i termini di prescrizione per i debiti fiscali?
    I tributi erariali (IRPEF, IVA, IRES) si prescrivono in 10 anni, mentre le sanzioni amministrative e gli interessi si prescrivono in 5 anni, i tributi locali (IMU, TARI) in 5 anni e il bollo auto in 3 anni . La prescrizione decorre dalla data di notifica della cartella o dell’avviso di addebito. In caso di intimazione, le componenti del debito si prescrivono separatamente .
  9. Quali beni non possono essere pignorati?
    Sono impignorabili gli strumenti indispensabili per il lavoro, i letti, i tavoli, i vestiti, gli animali domestici e i veicoli adattati per disabili . La prima casa di abitazione non di lusso è impignorabile per debiti fiscali inferiori a 120 000 € e in assenza di ipoteca . Lo stipendio e la pensione sono pignorabili solo entro limiti percentuali .
  10. Come si impugna un pignoramento presso terzi?
    Si può presentare opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se si contesta il diritto del creditore a procedere, o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se si contestano vizi formali . L’opposizione all’esecuzione si propone con citazione prima dell’inizio dell’esecuzione o con ricorso entro il termine indicato nell’ordinanza di pignoramento; l’opposizione agli atti deve essere proposta entro 20 giorni . Si può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione per gravi motivi .
  11. Cosa prevede la rottamazione quinquies 2026?
    Consente di definire i carichi affidati dal 2000 al 2023 pagando solo il capitale e pochi oneri. L’istanza va presentata entro il 30 aprile 2026 ; si può pagare in un’unica soluzione il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali con interessi del 3% dal 1° agosto 2026 . Il mancato pagamento di due rate fa decadere dal beneficio . L’adesione sospende i pignoramenti e consente di recuperare le somme accantonate .
  12. Cos’è il piano del consumatore e chi può utilizzarlo?
    È una procedura riservata a consumatori sovraindebitati che consente di ristrutturare i debiti, pagare solo una parte dei chirografari, prevedere moratorie sui mutui e ottenere l’esdebitazione finale . Possono accedervi le persone fisiche che hanno contratto debiti per bisogni personali o familiari (non imprenditoriali). È necessario l’intervento di un OCC e l’omologazione del giudice. Esempi pratici dimostrano che il piano può salvare la casa e ridurre sensibilmente il debito .
  13. In cosa consiste il concordato minore e quali vantaggi offre?
    Il concordato minore è destinato a imprenditori e professionisti sotto soglia. Consente di proseguire l’attività o di liquidare il patrimonio con il consenso dei creditori. Il piano può prevedere il pagamento parziale, l’apporto di risorse esterne e la rinegoziazione dei mutui; occorre il voto favorevole dei creditori e l’omologazione del giudice .
  14. Quando posso ricorrere alla liquidazione controllata?
    Quando non si dispone di reddito sufficiente per proporre un piano o un concordato. La liquidazione controllata (art. 268 CCII) consente al tribunale di nominare un liquidatore che vende i beni non indispensabili e ripartisce il ricavato . È una procedura di ultima istanza e può essere richiesta anche dai creditori se il debito supera 50 000 € e ci sono beni da liquidare .
  15. Che cos’è l’esdebitazione dell’incapiente?
    È uno strumento eccezionale che permette al debitore senza patrimonio e con reddito inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale di ottenere la cancellazione totale dei debiti. Può essere concesso una sola volta nella vita e richiede la meritevolezza del debitore . Può essere revocato se nei tre anni successivi il debitore ottiene entrate significative .
  16. Che cos’è la transazione fiscale e quando conviene?
    La transazione fiscale (art. 63 CCII) è un accordo con l’Agenzia delle Entrate all’interno di un piano del consumatore, di un accordo di ristrutturazione o di un concordato, che consente di ridurre tributi e sanzioni e di dilazionare i pagamenti. Conviene quando il debito fiscale è elevato e il contribuente vuole mantenere l’attività, evitando l’espropriazione. Deve essere approvata dal giudice e accettata dall’Agenzia.
  17. Le fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI 2003 sono sempre nulle?
    Non tutte, ma le clausole 2, 6 e 8 (reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.) del modello ABI 2003 sono state dichiarate anticoncorrenziali dalla Banca d’Italia e dalla Cassazione . Le fideiussioni che le riproducono sono nulle in tali clausole e il garante può chiedere la limitazione della responsabilità. È necessario esaminare il contratto con un professionista.
  18. Cosa succede se ignoro le intimazioni per anni?
    L’Agente della riscossione può notificare più intimazioni; ciascuna perde efficacia se non è seguita da espropriazione entro un anno. Tuttavia, ogni nuova intimazione interrompe i termini e cristallizza il debito . Ignorare gli atti non fa sparire il debito e può portare a pignoramenti su conto corrente, stipendio o immobili.
  19. Posso perdere la casa se ho un’unica abitazione?
    La legge vieta l’espropriazione dell’unica casa di abitazione non di lusso in cui il debitore risiede, a condizione che il debito non superi 120 000 € e non sia stata iscritta un’ipoteca da almeno sei mesi . Se l’immobile è gravato da ipoteca o se esistono altri immobili, l’Agenzia può procedere all’espropriazione secondo le regole ordinarie.
  20. Devo pagare interessi e sanzioni con la rottamazione?
    No. La rottamazione prevede il pagamento del solo capitale con esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora . Restano dovute le spese di notifica e l’aggio. Il piano può essere dilazionato fino a 54 rate bimestrali con interesse del 3% .

Queste risposte offrono un orientamento generale; per valutare la propria situazione è indispensabile consultare un avvocato specializzato.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’impatto concreto degli strumenti descritti, proponiamo alcune simulazioni numeriche basate su casi reali. Le cifre sono indicative e servono a illustrare il funzionamento delle procedure; ogni situazione richiede una valutazione personalizzata.

Esempio 1 – Debiti misti (bancari e fiscali)

Situazione iniziale: un sarto ha debiti per 80.000 € così suddivisi: 50.000 € verso la banca garantiti da ipoteca sulla casa, 20.000 € verso finanziarie e 10.000 € di cartelle esattoriali. Il suo reddito mensile netto è di 1.800 €; le spese mensili per la famiglia e l’affitto sono pari a 1.200 €, quindi il residuo disponibile è di 600 €.

Procedura scelta: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Con l’assistenza dell’OCC, il sarto propone al giudice:

  • pagamento integrale della banca fino al valore dell’immobile: la casa vale 45.000 €; la parte eccedente (5.000 €) è degradata a chirografo e sarà pagata proporzionalmente ;
  • pagamento dei debiti chirografari (finanziarie e tributi) al 30 %, quindi 9.000 € su 30.000 €;
  • durata del piano: 7 anni, di cui 2 anni di moratoria sul mutuo con pagamento dei soli interessi legali e 5 anni di pagamenti mensili;
  • rata mensile: 9.000 € da ripartire in 60 mensilità → 150 € al mese; il mutuo riprende dopo due anni con una rata ridotta grazie alla rinegoziazione.

Risultato: al termine dei 7 anni il sarto sarà esdebitato dai debiti residui, avrà conservato la casa e pagato in proporzione alle sue capacità. La banca recupera l’ipoteca mentre i creditori chirografari ricevono il 30 % del loro credito. Senza il piano, egli avrebbe rischiato il pignoramento della casa e la perdita dell’attività.

Esempio 2 – Debiti da cessione del quinto

Situazione iniziale: un dipendente ha debiti per 25.000 € derivanti da più prestiti con cessione del quinto e un finanziamento revolving. Il suo reddito netto mensile è 1.600 €; la cessione del quinto assorbe 320 € al mese e le spese familiari ammontano a 1.000 €.

Procedura scelta: piano del consumatore con sospensione della cessione del quinto. La proposta prevede:

  • sospensione delle trattenute per 12 mesi al fine di recuperare liquidità;
  • pagamento del debito in 6 anni con una rata di 400 € a partire dal secondo anno;
  • falcidia del 20 % del debito residuo (5.000 €). Il debito sarà quindi ridotto a 20.000 € da rimborsare con rate sostenibili .

Risultato: la sospensione consente al debitore di riequilibrare il bilancio familiare. Alla fine del piano, dopo aver pagato circa 240 € mensili (400 € × 48 mesi diviso due, se la rata inizia al secondo anno e dopo 12 mesi di sospensione) e grazie alla falcidia, il debito sarà estinto e il lavoratore riacquisterà la piena disponibilità del proprio stipendio.

Esempio 3 – Rottamazione e saldo con l’Agenzia

Situazione iniziale: un artigiano ha cartelle esattoriali per 15.000 € riferite agli anni 2017–2020. Di questi, 10.000 € sono capitale e 5.000 € sono sanzioni e interessi. Nel 2026 decide di aderire alla rottamazione quinquies.

Procedura scelta: rottamazione quinquies. L’artigiano presenta la domanda entro il 30 aprile 2026 e opta per il pagamento in 54 rate bimestrali. Poiché la rottamazione elimina sanzioni e interessi, dovrà pagare solo il capitale di 10.000 € più 3% di interessi dal 1° agosto 2026 . Dividendo 10.000 € in 54 rate bimestrali otteniamo rate da circa 185 € ogni due mesi.

Risultato: l’artigiano pagherà complessivamente 10.000 € (capitale) più circa 300 € di interessi, estinguendo il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi moratori. Durante il pagamento sarà protetto da nuove azioni esecutive .

Esempio 4 – Liquidazione controllata

Situazione iniziale: una sarta in pensione ha debiti per 70.000 € verso banche e l’Erario, ma non possiede beni se non modesti arredi e percepisce una pensione di 800 € mensili. Non può proporre un piano perché non ha eccedenze.

Procedura scelta: liquidazione controllata. La sarta deposita domanda presso il tribunale competente; l’OCC verifica che non ci sono beni da liquidare e segnala che stipendio e pensione sono impignorabili nei limiti di legge. Il giudice apre la liquidazione, nomina il liquidatore e sospende gli interessi . Durante la procedura non sono avviate azioni esecutive e dopo la distribuzione (pressoché nulla) la sarta chiede l’esdebitazione.

Risultato: al termine della liquidazione la sarta ottiene l’esdebitazione dell’incapiente prevista dall’art. 283 CCII . Tutti i debiti vengono cancellati e la pensione resta protetta. Senza questa procedura, avrebbe subito pignoramenti sul conto e trattenute sulla pensione.

Queste simulazioni dimostrano che i rimedi legali permettono di trasformare situazioni gravissime in percorsi gestibili. Con la consulenza di professionisti è possibile salvare la casa, preservare l’attività e ripartire da zero.

Conclusione

L’importanza di reagire tempestivamente

La tutela del debitore in Italia non è una chimera ma un percorso codificato e accessibile. L’errore più grave che un sarto o una piccola impresa può commettere è rimanere inerte dinanzi alla notifica di una cartella esattoriale, di un’intimazione di pagamento o di un pignoramento. La legislazione prevede termini rigidi: 60 giorni per contestare una cartella riferita a tributi erariali, 30 giorni per contravvenzioni stradali, 40 giorni per contributi previdenziali INPS e 20 giorni per impugnare un pignoramento . Ignorare questi termini fa decadere ogni possibilità di eccepire vizi di notifica, prescrizione o incompetenza dell’ente creditore e rende il debito “cristallizzato”, come chiarito dalla Cassazione n. 35019/2025 . Reagire significa analizzare immediatamente l’atto, individuare la natura del credito, verificare la legittimità della notifica e scegliere la strada più opportuna: ricorso, rateizzazione, rottamazione o piani di composizione della crisi.

Il panorama normativo a favore del contribuente

Nel corso degli ultimi anni il legislatore ha introdotto strumenti sempre più sofisticati per favorire la definizione dei debiti e per evitare l’insolvenza irreversibile. Il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), in vigore dal 2027, ha razionalizzato le regole e introdotto il discarico automatico dei crediti non riscossi dopo cinque anni . Questo significa che se l’Agente non riesce a recuperare il debito entro cinque anni dalla notifica, lo deve eliminare dal proprio bilancio senza poterlo riscuotere oltre. La riforma porta anche la generalizzazione del ravvedimento operoso e la compensazione telematica , riducendo le sanzioni per chi regolarizza spontaneamente la propria posizione. La legge di bilancio 2026, con la rottamazione quinquies, permette di definire i carichi affidati dal 2000 al 2023 senza pagare sanzioni e interessi , versando solo il capitale e un interesse minimo del 3% dilazionato fino a 54 rate .

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) offre ulteriori vie. Il piano del consumatore consente a chi ha un reddito regolare ma debiti insostenibili di proporre un pagamento parziale senza necessità del consenso dei creditori, purché rispetti l’ordine delle preferenze . Il concordato minore permette al piccolo imprenditore o artigiano di continuare l’attività con un piano sostenuto da risorse esterne o dalla prosecuzione dell’attività stessa . La liquidazione controllata offre un’uscita per chi non ha beni o redditi sufficienti, prevedendo l’esdebitazione al termine della procedura , mentre l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) consente a chi ha un reddito inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale di ottenere la cancellazione dei debiti una sola volta . A ciò si aggiungono le transazioni fiscali e gli accordi di ristrutturazione che, grazie alla collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, permettono di concordare dilazioni e stralci anche su tributi erariali.

Protezioni per la casa e per il lavoro

Tra le garanzie che il legislatore riconosce ai contribuenti vi è la tutela della casa di abitazione e dei mezzi di sostentamento. L’art. 76 D.P.R. 602/1973 vieta l’espropriazione dell’unico immobile di proprietà se esso è la residenza principale e non di lusso; inoltre impone che, per procedere su altri beni immobili, il debito deve superare 120 mila euro e sia stata iscritta ipoteca da almeno sei mesi . Gli stipendi e le pensioni possono essere pignorati solo nei limiti di una percentuale: un decimo fino a 2.500 €, un settimo tra 2.500 e 5.000 €, un quinto oltre tale soglia , e l’ultima mensilità accreditata sul conto non può essere toccata. Queste norme, insieme all’impignorabilità degli strumenti da lavoro e dei beni indispensabili elencati nell’art. 514 c.p.c. e ricordati dalle circolari dell’Agenzia , proteggono il nucleo essenziale della vita personale e professionale del debitore.

Difese e strategie: notifiche, prescrizione e vizi contrattuali

L’analisi tecnica dell’atto è la prima arma di difesa. Molte cartelle e intimazioni sono viziate perché manca la prova della notifica della sottostante cartella o avviso, oppure perché l’atto è stato spedito all’indirizzo errato o ritirato da un convivente non legittimato. In questi casi, il ricorso entro i 60 giorni fa decadere la cartella e consente di annullare la pretesa . Un’altra leva efficace è la prescrizione: i debiti fiscali verso lo Stato si prescrivono in 10 anni, quelli verso i Comuni in 5 anni e la tassa auto in 3 anni ; i contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni. Se l’intimazione è emessa dopo la scadenza, la pretesa va eccepita e annullata.

Oltre ai vizi di notifica e alla prescrizione, esistono vizi contrattuali nei rapporti bancari. La Banca d’Italia ha dichiarato nulle alcune clausole standard delle fideiussioni ABI del 2003 (reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.), perché anticoncorrenziali . Un sarto che ha firmato queste garanzie può chiedere la nullità parziale e ridurre il proprio debito garantito. Anche l’usura e l’anatocismo nei contratti di mutuo, leasing o conto corrente possono essere contestati con perizie tecniche e domande di rimborso. L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) consente di far valere questi vizi in sede di pignoramento ; inoltre, l’art. 624 c.p.c. permette di chiedere la sospensione del pignoramento in presenza di gravi motivi .

Soluzioni stragiudiziali: rateizzazioni, rottamazioni e accordi

Le soluzioni stragiudiziali rappresentano spesso la via più rapida per mettersi al riparo. Rateizzare un debito permette di sospendere la prescrizione e l’esecuzione ; oggi sono previste fino a 84 rate mensili per debiti sotto 120 mila euro, 96 rate nel biennio 2027–2028, 108 dal 2029 e 120 rate per debiti superiori , con decadenza solo dopo otto rate non pagate . La rottamazione quinquies è un’opportunità imperdibile: elimina sanzioni e interessi, consente di rateizzare fino a nove anni e sospende le azioni esecutive .

Per le cartelle recenti o per chi non rientra nella rottamazione, è possibile richiedere l’autotutela: grazie al D.Lgs. 219/2023, l’istanza sospende temporaneamente la riscossione e, se il creditore non risponde entro 220 giorni, porta all’annullamento del debito . Va ricordato però che la richiesta di autotutela non interrompe il termine per il ricorso : per sicurezza è bene presentare contestualmente il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.

Infine, la mediazione e le transazioni fiscali consentono di raggiungere accordi personalizzati con Agenzia delle Entrate e banche, soprattutto se la situazione economica è recuperabile. Un buon accordo può prevedere la rinuncia alle cause civili, lo stralcio parziale e un piano di rientro sostenibile, evitando l’insolvenza e la segnalazione nelle banche dati.

Il ruolo determinante dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

Tutte le soluzioni illustrate richiedono competenze specifiche in diritto tributario, bancario e concorsuale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, ha maturato una vasta esperienza nell’assistere artigiani e piccoli imprenditori. Il suo studio multidisciplinare analizza la posizione debitoria, recupera la documentazione, verifica la prescrizione e i vizi degli atti, predispone ricorsi, istanze di sospensione, opposizioni all’esecuzione e piani di rientro, e gestisce la negoziazione con l’Agenzia delle Entrate Riscossione e gli istituti bancari. Come professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, guida i debitori nella predisposizione di piani del consumatore, concordati minori e liquidazioni controllate. L’assistenza di un consulente qualificato evita errori procedurali, permette di sfruttare tutte le opzioni normative e tutela il patrimonio familiare e professionale.

Un impegno concreto per ripartire

Alla luce di quanto analizzato, la strada verso la soluzione dei debiti è complessa ma percorribile. È fondamentale comprendere che tempo e documentazione sono i principali alleati del contribuente: ogni documento (cartelle, avvisi, intimazioni, contratti bancari) deve essere conservato e trasmesso al legale, che potrà valutarne la validità e i termini. È necessario agire con tempestività per non perdere le opportunità previste dalla legge, come la rottamazione, il ravvedimento operoso e i piani del consumatore.

Per il professionista artigiano, l’obiettivo non è soltanto evitare il pignoramento ma anche mantenere l’attività e continuare a lavorare. Grazie agli strumenti del CCII è possibile richiedere la sospensione delle azioni esecutive, proporre un piano che consenta di pagare i debiti in modo sostenibile e ottenere, al termine, la cancellazione del debito residuo. Le tabelle riepilogative e le FAQ fornite in questo articolo offrono una mappa utile per orientarsi nei termini e nei requisiti; tuttavia, ogni caso è unico e merita una strategia personalizzata.

Conclusioni

Se sei un sarto, un artigiano o un imprenditore e hai debiti con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS o con le banche, non aspettare che la situazione si aggravi. Agisci ora: analizza gli atti ricevuti, verifica i termini, valuta la possibilità di contestare e di aderire agli strumenti agevolativi. Rivolgersi a un professionista competente può fare la differenza fra subire un pignoramento e ottenere un piano di rientro che ti consenta di continuare a lavorare e mantenere la tua famiglia.

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