Organizzatore di eventi con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Organizzare eventi non significa solo creare esperienze memorabili. Per il professionista che organizza concerti, fiere, congressi o matrimoni la gestione economico‑finanziaria è fondamentale e, in un contesto economico incerto, l’esposizione ai debiti verso fornitori, banche o l’Amministrazione finanziaria può diventare rapidamente critica. La stretta creditizia degli ultimi anni e l’introduzione di nuove regole di riscossione coattiva hanno reso più aggressiva la tutela dei creditori pubblici e privati. Un pignoramento sul conto aziendale o un’ipoteca sull’immobile adibito a sede possono paralizzare l’attività; un fermo amministrativo sui mezzi impiegati negli allestimenti blocca le commesse; un’intimazione di pagamento diventa definitiva in pochi mesi se non impugnata tempestivamente. In gioco non c’è solo il patrimonio personale, ma la sopravvivenza dell’impresa e i posti di lavoro delle persone che vi lavorano.

Gli errori più comuni in queste situazioni sono tre: sottovalutare la notifica degli atti, posticipare la difesa oltre i termini di legge, e rivolgersi a professionisti senza specializzazione nel diritto bancario e tributario. È invece fondamentale attivarsi immediatamente per verificare la legittimità degli atti, usufruire delle misure di definizione agevolata e proporre ricorsi o istanze di sospensione ove ne ricorrano i presupposti.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

Questa guida è redatta in collaborazione con l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con molti anni di esperienza in diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale. Tra le sue qualifiche ricordiamo:

  • Avvocato cassazionista: abilitato a patrocinare innanzi alle Sezioni Unite e alle Sezioni Semplici della Corte di Cassazione. Le sue competenze permettono di seguire le controversie tributarie e bancarie fino al terzo grado di giudizio.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: ai sensi della L. 3/2012 e del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), assiste imprenditori, professionisti e consumatori nell’accesso agli strumenti di regolazione della crisi come piani del consumatore, concordati minori e liquidazioni controllate.
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi): nominato dall’Organismo per assistere il debitore in tutte le fasi, dalla predisposizione della proposta fino all’omologazione.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: affianca le imprese nella procedura di composizione negoziata della crisi, istituto introdotto nel 2021 e riservato alle imprese che necessitano di ristrutturare i debiti con creditori pubblici e privati tramite un percorso extragiudiziale.

L’Avv. Monardo, insieme al suo team, può aiutare concretamente l’organizzatore di eventi a:

  • Analizzare gli atti e la posizione debitoria per individuare eventuali vizi di notifica, errori nella cartella o prescrizioni.
  • Redigere ricorsi tributari e opposizioni all’esecuzione, richiedendo la sospensione delle procedure esecutive in corso (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi).
  • Assistere nelle trattative con banche e fornitori per la ristrutturazione dei debiti, valutando ipotesi di saldo e stralcio, transazioni o concordati stragiudiziali.
  • Predisporre e depositare piani del consumatore, concordati minori o liquidazioni controllate presso l’Organismo di Composizione della Crisi, con possibilità di bloccare tutte le azioni esecutive e ottenere l’esdebitazione.
  • Seguire le domande di rateizzazione o definizione agevolata (rottamazione quinquies, quater e successive) presso l’Agenzia delle entrate‑Riscossione, curando la documentazione e le interlocuzioni con l’agente della riscossione.

👉 Se sei un organizzatore di eventi alle prese con debiti fiscali, bancari o verso fornitori, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Una valutazione tempestiva e personalizzata è la chiave per bloccare pignoramenti, ipoteche o fermi e recuperare serenità nella gestione della tua attività.

1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Riscossione coattiva e intimazione di pagamento

La riscossione dei tributi avviene secondo le regole del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina il recupero delle imposte sul reddito. L’articolo 50 prevede che l’agente della riscossione possa procedere all’espropriazione forzata soltanto dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento . Questo termine consente al debitore di verificare l’atto, proporre ricorso o chiedere la rateizzazione. Se l’espropriazione non inizia entro un anno dalla notifica della cartella, l’art. 50 stabilisce che l’agente debba notificare un avviso di intimazione a pagare entro cinque giorni . L’intimazione è quindi un atto intermedio che precede le azioni esecutive e serve a ricordare al debitore l’imminenza dell’espropriazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025, ha confermato che l’avviso di intimazione costituisce un atto rientrante nell’elenco tassativo dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 (atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie) e deve essere assimilato all’avviso di mora. Non contestare nei termini l’intimazione cristallizza la pretesa impositiva e preclude al contribuente la possibilità di far valere la prescrizione maturata prima di tale atto . Per gli organizzatori di eventi questa pronuncia è fondamentale: l’intimazione va impugnata entro 60 giorni, pena la definitività del debito.

1.2 Pignoramento presso terzi e regola dei 60 giorni

Il pignoramento presso terzi è lo strumento con cui l’Agenzia delle entrate‑Riscossione o una banca aggredisce i crediti che il debitore vanta verso terzi, in particolare il saldo del conto corrente o i pagamenti dovuti dai clienti. Gli articoli 543 e 546 del codice di procedura civile disciplinano forma e obblighi del terzo. L’atto di pignoramento deve essere notificato sia al terzo (es. banca) sia al debitore e deve contenere l’indicazione del credito, del titolo esecutivo e del precetto . La banca, dal momento della notifica, assume il ruolo di custode e non può disporre dei beni o somme pignorate se non autorizzata dal giudice .

L’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 consente all’agente della riscossione di ordinare direttamente al terzo di versare le somme dovute entro 60 giorni e alle scadenze successive dei crediti . Questa disposizione rende la procedura molto più rapida: non serve l’intervento del giudice esecutivo e, dopo la notifica, la banca deve trattenere e versare al fisco il denaro maturato fino al sessantesimo giorno.

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 28520 del 27 ottobre 2025 la disciplina ha subìto un importante chiarimento. La Corte ha stabilito che la banca non solo deve bloccare il saldo esistente al momento del pignoramento, ma è obbligata a trattenere anche i bonifici e gli accrediti futuri per sessanta giorni . Durante questo periodo la banca agisce come custode e deve versare al fisco tutte le somme accreditate, anche se il saldo era zero o negativo. Trascorsi i sessanta giorni, eventuali nuovi accrediti tornano nella disponibilità del correntista, sempre che non intervenga un nuovo pignoramento. Questa pronuncia ha enormi conseguenze per gli organizzatori di eventi, poiché i pagamenti dei clienti che arrivano dopo il pignoramento possono essere assorbiti dall’Agenzia delle entrate‑Riscossione.

1.3 Fermo amministrativo e ipoteca esattoriale

Il fermo amministrativo (o fermo fiscale) sui beni mobili registrati è previsto dall’art. 86 del D.P.R. 602/1973. L’Agente della riscossione può disporre il fermo sull’autoveicolo, motoveicolo o rimorchio del debitore quando siano trascorsi i termini di pagamento previsti dall’art. 50. È obbligatorio notificare al contribuente un preavviso di fermo con l’invito a regolarizzare la posizione entro 30 giorni; trascorso inutilmente questo termine il fermo viene iscritto nel Pubblico Registro e il veicolo non può circolare . L’utilizzo del veicolo nonostante il fermo comporta sanzioni amministrative e il possibile sequestro del mezzo; per gli organizzatori di eventi che utilizzano furgoni e mezzi di trasporto, il fermo può determinare un’immediata interruzione dell’attività.

L’ipoteca esattoriale è disciplinata dall’art. 77 del D.P.R. 602/1973: trascorsi i termini di cui all’art. 50, l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore per un importo pari al doppio del credito . Il comma 1‑bis consente l’iscrizione dell’ipoteca come misura cautelare per debiti di importo almeno pari a 20 000 euro. L’agente deve comunicare al debitore che, se non paga entro 30 giorni, l’ipoteca sarà iscritta; trascorso questo termine senza pagamento, l’iscrizione viene effettuata e il debitore può proporre opposizione davanti al giudice ordinario. L’ipoteca non comporta l’immediata vendita dell’immobile ma rappresenta un vincolo gravoso che ne riduce la commerciabilità e prelude alla procedura espropriativa.

1.4 Tutela del contribuente: contraddittorio preventivo e accertamento con adesione

Il diritto al contraddittorio è espressamente riconosciuto dall’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente (L. 212/2000). La norma stabilisce che tutti gli atti che possono essere impugnati autonomamente devono essere preceduti da un contraddittorio: l’Amministrazione finanziaria deve inviare un invito al contraddittorio (cd. “invito a comparire” o “processo verbale di constatazione”) con il quale illustra la pretesa e concede almeno 60 giorni per formulare osservazioni . Il termine è elevato a 120 giorni se la scadenza dell’atto ricade nei 60 giorni successivi. L’omessa instaurazione del contraddittorio determina la nullità dell’atto e può essere eccepita in sede di ricorso.

L’accertamento con adesione, previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 218/1997, permette al contribuente di chiudere la lite con l’Amministrazione prima di ricevere la cartella di pagamento. Dopo la notifica del verbale di contestazione o dell’atto di accertamento, il contribuente può chiedere all’Ufficio di formulare una proposta di adesione. Se l’accordo viene raggiunto, le sanzioni sono ridotte e il debito può essere rateizzato. Il termine per presentare l’istanza è quello per proporre ricorso (60 giorni) e, dalla data di presentazione, i termini per impugnare e per pagare restano sospesi per 90 giorni . Recenti modifiche hanno introdotto un termine di 30 giorni per richiedere l’adesione dopo la bozza di atto, estendendo la procedura anche agli accertamenti esecutivi.

1.5 Rateizzazione e definizione agevolata dei ruoli (rottamazione)

L’organizzatore di eventi che non può saldare integralmente i propri debiti fiscali può chiedere la rateizzazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973. Il debitore in temporanea difficoltà economica può ottenere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120 000 euro fino a un massimo di:

  • 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026 ;
  • 96 rate per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 ;
  • 108 rate per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029 .

Quando il debito supera 120 000 euro o il contribuente dimostra un’effettiva impossibilità a pagare nei termini ordinari, la rateizzazione può arrivare fino a 120 rate mensili . Il pagamento della prima rata sospende le procedure esecutive: eventuali fermi amministrativi vengono revocati e i pignoramenti in corso sono estinti se non è ancora stata assegnata la somma pignorata . La decadenza dalla rateizzazione avviene al mancato pagamento di alcune rate, anche non consecutive .

Altra opportunità è la definizione agevolata delle cartelle, comunemente chiamata “rottamazione”. Dal 2023 al 2025 si sono succedute la rottamazione quater e la rottamazione quinquies, che consentono di estinguere il debito pagando solo l’imposta e rinunciando a sanzioni, interessi e aggio. La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha previsto la rottamazione quinquies per i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. I contribuenti decaduti dalla rottamazione quater per mancato pagamento delle rate entro dicembre 2024 possono essere riammessi, pagando le rate arretrate entro il 30 aprile 2026. Ogni piano di definizione agevolata prevede scadenze rigide e, in caso di mancato versamento anche di una sola rata, si decade dal beneficio con ripristino di sanzioni e interessi.

1.6 Limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni

Gli organizzatori di eventi che svolgono anche attività lavorativa subordinata o percepiscono pensioni devono conoscere i limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 del codice di procedura civile. In sintesi:

  • I crediti alimentari e i sussidi di grazia o di sostentamento sono impignorabili .
  • Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità di lavoro possono essere pignorate nella misura di un quinto per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, e in egual misura per gli altri crediti .
  • Il cumulo di più pignoramenti non può superare la metà del reddito mensile .
  • Le pensioni e gli assegni di quiescenza sono impignorabili nella misura corrispondente al doppio dell’assegno sociale con un minimo di 1 000 euro; la parte eccedente è pignorabile nei limiti di legge .
  • Nel caso in cui lo stipendio o la pensione siano accreditati in banca prima del pignoramento, l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale può essere pignorato; se l’accredito avviene dopo la notifica del pignoramento, si applicano i limiti previsti ai commi precedenti .

Queste regole valgono tanto per i pignoramenti fiscali quanto per quelli richiesti da banche o fornitori; conoscere le soglie di impignorabilità permette di verificare la correttezza delle trattenute e di opporsi in caso di violazione.

1.7 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Dal 15 luglio 2022 la Legge 3/2012 è stata integralmente sostituita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), aggiornato dai decreti correttivi del 2022, 2023 e 2024. Gli strumenti a disposizione del debitore sovraindebitato sono tre: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67), concordato minore (art. 74) e liquidazione controllata (art. 268), tutti finalizzati a ottenere l’esdebitazione definitiva (artt. 278 e 282). Vediamoli in dettaglio.

1.7.1 Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII)

È la procedura riservata alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Il consumatore, con l’ausilio dell’OCC, propone ai creditori un piano che indichi tempi e modalità per superare la crisi; il piano può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma . Il tribunale verifica l’ammissibilità e l’attestazione di fattibilità e omologa il piano se nessuno dei creditori fa opposizione.

I requisiti soggettivi per accedere alla procedura sono indicati nella stessa pagina informativa della Camera di commercio di Modena: il debitore deve essere consumatore; non deve essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti o più di due volte; non deve aver causato la propria insolvenza con colpa grave, malafede o frode . La procedura comporta la sospensione delle azioni esecutive e, se il piano viene eseguito correttamente, permette di ottenere l’esdebitazione dei debiti residui.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, ha precisato che non può accedere al piano del consumatore chi si è fatto garante di debiti societari (fideiussore o socio amministratore). La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza europea secondo cui il consumatore è chi agisce per scopi estranei all’attività professionale, e ha ribadito che la garanzia prestata dal socio o amministratore in favore della società costituisce atto strumentale all’attività d’impresa; pertanto il garante non è qualificabile come consumatore . Nel caso di specie, il fideiussore socio non poteva usufruire del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e doveva ricorrere al concordato minore.

1.7.2 Concordato minore (artt. 74 ss. CCII)

Il concordato minore sostituisce il precedente “accordo di composizione della crisi” della legge 3/2012 ed è riservato agli imprenditori sotto soglia, ai professionisti e agli altri debitori non consumatori. L’art. 74 dispone che i debitori sovraindebitati (non consumatori) possono proporre ai creditori una proposta di concordato minore quando l’accordo consente la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale . Fuori da questi casi, il concordato minore può essere proposto solo se è previsto un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori . La proposta ha contenuto libero: indica tempi e modalità per superare la crisi, può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e il pagamento anche parziale dei crediti ; la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori dotati di garanzie prestate da terzi .

La procedura si svolge con l’assistenza dell’OCC; il tribunale convoca i creditori per l’approvazione e omologa il concordato se ricorrono i presupposti. Al pari del piano del consumatore, il concordato sospende le azioni esecutive e prevede l’esdebitazione dei debiti residui dopo l’esecuzione.

1.7.3 Liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII)

Quando non è possibile elaborare un piano o un concordato sostenibile, il debitore può domandare la liquidazione controllata del proprio patrimonio. L’art. 268 precisa che il debitore sovraindebitato può chiedere al tribunale l’apertura della procedura . Nei casi di insolvenza, la domanda può essere presentata anche da un creditore, ma il tribunale non apre la procedura se i debiti scaduti non superano 50 000 euro . Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di una persona fisica, l’OCC deve attestare che esiste un attivo da distribuire ai creditori; in mancanza di beni utilmente liquidabili, il tribunale può rigettare la domanda .

Non rientrano nella liquidazione le somme impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c., le pensioni, gli stipendi nei limiti necessari al mantenimento della famiglia e i beni costituiti in fondo patrimoniale . Il deposito della domanda sospende il decorso degli interessi salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio . La liquidazione controllata prevede la nomina di un liquidatore giudiziale e, dopo la distribuzione dell’attivo, consente al debitore di ottenere l’esdebitazione.

1.7.4 Esdebitazione (artt. 278 e 282 CCII)

L’esdebitazione è il “fresh start” del debitore onesto ma sfortunato. L’art. 278 definisce l’esdebitazione come il beneficio che libera il debitore sovraindebitato dai debiti residui una volta chiusa la procedura di liquidazione controllata; rimangono esclusi i debiti per alimenti, danni extracontrattuali, sanzioni amministrative e penali . L’art. 282 stabilisce che l’esdebitazione può essere dichiarata con decreto del tribunale a richiesta del debitore dopo la chiusura della liquidazione o dopo tre anni dall’inizio della procedura; la concessione richiede la meritevolezza del debitore (art. 280) e l’assenza di condanne per reati contro la Pubblica amministrazione o delitti dolosi .

Queste norme consentono agli organizzatori di eventi sovraindebitati di ottenere una cancellazione definitiva dei debiti residui, purché dimostrino di aver collaborato e agito con correttezza durante la procedura.

1.8 Altre fonti normative e prassi rilevanti

  • Codice civile e legislazione bancaria: per contestare gli interessi usurari o anatocistici nei contratti di apertura di credito e nei mutui con le banche, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di nullità delle clausole usurarie (art. 1815, comma 2 c.c.) e i decreti ministeriali che fissano i tassi soglia. La verifica della correttezza del tasso effettivo globale (TEG) e la comparazione con i tassi medi è spesso la base per azioni di ripetizione di indebito o di rinegoziazione del debito bancario.
  • D.L. 118/2021 conv. in L. 147/2021: introduce la composizione negoziata della crisi, procedura volontaria in cui l’imprenditore, assistito da un esperto nominato dalla Camera di commercio, negozia con i creditori misure di risanamento. Per le imprese dell’evento (anche non commerciali) può essere utile per ristrutturare debiti verso banche e fornitori evitando l’apertura di procedure concorsuali.
  • Legge di bilancio 2026 e decreti collegati: oltre alla rottamazione quinquies, la manovra ha prorogato la possibilità di pagare la prima rata delle rateizzazioni entro 50 euro mensili e ha ridotto da 180 a 60 giorni i termini per i comuni per avviare pignoramenti in caso di mancato pagamento di IMU e TARI .

2 Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

2.1 Notifica della cartella o dell’atto esecutivo

La riscossione inizia con la notifica della cartella di pagamento o, per alcune imposte, con l’accertamento esecutivo (senza cartella). La cartella deve indicare l’ammontare del debito, le sanzioni, gli interessi e l’aggio. L’organizzatore di eventi deve verificare:

  1. Regolarità della notifica: la cartella deve essere notificata a mezzo posta o PEC alla sede dell’impresa. La mancata notifica o una notifica a indirizzo errato rendono l’atto inesistente e impugnabile.
  2. Prescrizione: i tributi si prescrivono di regola in cinque anni; se tra un atto e l’altro sono trascorsi più di cinque anni, la pretesa può essere estinta per prescrizione. La Cassazione ha precisato che l’intimazione cristallizza la pretesa a quella data , per cui è inutile eccepire la prescrizione maturata prima se non si è impugnata l’intimazione.
  3. Vizi dell’atto: errori di calcolo, mancata indicazione delle rate già versate, duplicazione di addebiti o mancanza di motivazione.

Se la cartella o l’accertamento contengono errori, il debitore può:

  • presentare istanza di autotutela per chiedere l’annullamento totale o parziale dell’atto;
  • inviare un istanza di annullamento in via di autotutela all’Agenzia delle entrate o all’ente creditore prima di proporre il ricorso;
  • proporre ricorso alla giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica.

2.2 Termini per impugnare e per pagare

Dal momento della notifica, decorrono diverse scadenze:

  • 60 giorni per proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria o per pagare integralmente; trascorso questo termine il debito diventa definitivo e può essere avviata l’espropriazione .
  • 30 giorni per chiedere l’annullamento in autotutela o la rateizzazione; in caso di accertamento con adesione, il termine di 60 giorni è sospeso per 90 giorni .
  • 5 giorni per adempiere all’intimazione ex art. 50, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla cartella .

Per gli organizzatori di eventi che devono coordinare pagamenti, incassi e scadenze multiple, è essenziale segnare queste date e attivarsi immediatamente.

2.3 Avvio della procedura esecutiva: pignoramento, fermo, ipoteca

Se il debito non è pagato né rateizzato, l’Agente della riscossione può avviare diverse misure:

  1. Pignoramento presso terzi: notifica di un atto di pignoramento alla banca o ai clienti con indicazione del credito e dell’ordine di non disporne . La banca deve dichiarare le somme dovute e versarle all’Agenzia delle entrate‑Riscossione entro 60 giorni . In caso di pignoramento del conto corrente, i nuovi accrediti sono bloccati per sessanta giorni .
  2. Pignoramento immobiliare o mobiliare: se il debitore possiede beni mobili registrati (macchinari, furgoni, attrezzature) o immobili, il pignoramento è notificato e viene avviata la vendita all’asta. La prima casa è impignorabile solo per i debiti tributari e se non è di lusso; per i debiti bancari, anche la prima casa può essere pignorata .
  3. Fermo amministrativo: preavviso e successiva iscrizione del fermo sul veicolo; comporta l’impossibilità di utilizzare il mezzo .
  4. Ipoteca: iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili con preavviso di 30 giorni .

Durante queste fasi, il contribuente può proporre opposizione al giudice dell’esecuzione (art. 615 c.p.c.), chiedere la sospensione o contestare la legittimità dell’atto.

2.4 Comportamento della banca e obblighi del terzo pignorato

Quando l’organizzatore di eventi utilizza conti correnti bancari o ha clienti che gli devono somme, occorre monitorare il ruolo del terzo pignorato (banca). In base agli articoli 543 e 546 c.p.c., la banca deve:

  • Ricevere la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi e sospendere ogni pagamento al debitore;
  • Rendere una dichiarazione entro 10 giorni in cui indica l’esistenza e la consistenza del credito pignorato;
  • Trattenere le somme ed eventualmente versarle all’Agente della riscossione entro 60 giorni se l’atto contiene l’ordine di pagamento diretto ;
  • Applicare i limiti di impignorabilità sulle somme derivanti da stipendi o pensioni accreditate .

In caso di inadempimento, il terzo può essere condannato al pagamento dell’intero credito. Per questo, molte banche adottano un approccio prudenziale e bloccano l’intero saldo, inclusi i bonifici futuri, seguendo l’orientamento della Cassazione n. 28520/2025 .

2.5 Rateizzazione e sospensione delle procedure

Dopo l’avvio dell’esecuzione, il debitore può ancora chiedere la rateizzazione o aderire alle definizioni agevolate. Il pagamento della prima rata determina diversi effetti:

  • sospende l’eventuale fermo amministrativo sui beni mobili registrati e ne impedisce l’iscrizione ;
  • estingue le procedure esecutive in corso, a condizione che non sia già stato assegnato il bene pignorato ;
  • consente di chiedere la riduzione o la restrizione dell’ipoteca iscritta .

L’Agenzia delle entrate‑Riscossione non può avviare nuove azioni cautelari o esecutive sui debiti inclusi nella rateizzazione. Tuttavia, se il contribuente salta alcune rate, perde i benefici e le procedure possono riprendere.

2.6 Ricorsi e opposizioni

L’organizzatore di eventi può difendersi proponendo:

  • Ricorso tributario entro 60 giorni dalla notifica della cartella, dell’avviso di accertamento esecutivo o dell’intimazione (art. 50) per contestare la legittimità della pretesa, la prescrizione, la violazione del contraddittorio, l’inesistenza della notifica, l’illegittimo cumulo di interessi e sanzioni.
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) contro pignoramenti, fermi e ipoteche: si propone davanti al tribunale competente e consente di sospendere la procedura se sussistono gravi motivi (vizi degli atti presupposti, mancata notifica della cartella, prescrizione del credito).
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): impugnazione per vizi formali del pignoramento, del fermo o dell’ipoteca.

Il ricorso deve essere motivato e corredato di documenti; per questo è consigliabile farsi assistere da professionisti esperti in diritto tributario e bancario.

3 Difese e strategie legali per l’organizzatore di eventi indebitato

3.1 Verifica preliminare del debito

Prima di impostare qualsiasi difesa occorre ricostruire la posizione debitoria. L’Avv. Monardo suggerisce di:

  1. Recuperare tutti gli atti notificati (cartelle, intimazioni, avvisi di accertamento) tramite estratto di ruolo presso l’Agenzia delle entrate‑Riscossione.
  2. Verificare la notifica: la cartella deve essere notificata a mezzo posta con raccomandata A/R o via PEC all’indirizzo del domicilio digitale. Notifiche a indirizzi errati o a soggetti diversi dal contribuente sono nulle.
  3. Calcolare la prescrizione: se tra un atto e l’altro intercorrono più di cinque anni senza attività interruttiva, la pretesa si estingue; la prescrizione per le imposte dirette è decennale solo dopo la notifica dell’intimazione .
  4. Controllare l’attività esecutiva: se l’esecuzione è iniziata oltre un anno dopo la cartella senza intimazione, il pignoramento è illegittimo .
  5. Verificare usura e anatocismo sui contratti bancari: i tassi applicati nei mutui e nei finanziamenti devono essere confrontati con i tassi soglia pubblicati trimestralmente. Gli interessi anatocistici (capitalizzazione trimestrale degli interessi) sono vietati.

3.2 Contestare la legittimità degli atti

3.2.1 Vizi della cartella o dell’intimazione

Una cartella di pagamento può essere nulla per:

  • Mancanza di motivazione: l’atto deve indicare l’origine del debito, l’anno di riferimento, l’imposta e le sanzioni. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che una cartella sprovvista di questi elementi è invalida.
  • Irregolarità nella notifica: ad esempio, la notifica tramite posta privata senza prova dell’avvenuta consegna o la notifica a soggetto non legittimato.
  • Doppia imposizione: a volte gli avvisi di accertamento sono già pagati o annullati e la cartella riporta importi duplicati.
  • Difetto di contraddittorio: l’atto che può essere impugnato deve essere preceduto dal contraddittorio, pena nullità .

Nel caso dell’intimazione, vanno verificati i seguenti aspetti:

  • Tempistica: deve essere notificata entro un anno dalla cartella, altrimenti l’espropriazione è illegittima ;
  • Contenuto: deve intimare a pagare entro cinque giorni e indicare il ruolo e le somme dovute; se mancano questi elementi l’atto è nullo;
  • Impugnabilità: come ricorda la Cassazione n. 20476/2025, l’intimazione è atto impugnabile e deve essere contestata entro 60 giorni .

3.2.2 Pignoramento illegittimo e obblighi della banca

Può essere opposto il pignoramento per vizi formali (mancanza di firma, notifica incompleta), per violazione dei limiti di pignorabilità (art. 545 c.p.c.) o per esecuzione oltre i termini. In particolare:

  • Pignoramento oltre i limiti: se il pignoramento di uno stipendio eccede un quinto o se sulla pensione è trattenuta una somma inferiore alla soglia di 1 000 euro, l’atto è inefficace .
  • Violazione dell’art. 72‑bis: la banca che trattiene somme oltre il sessantesimo giorno o che non versa l’importo pignorato rischia di essere convenuta in giudizio sia dal creditore sia dal debitore; l’opposizione può essere proposta per ottenere la restituzione degli importi prelevati illegittimamente.
  • Prescrizione: se sono trascorsi cinque anni dall’ultimo atto interruttivo, il debitore può eccepire la prescrizione; ma se l’intimazione non è stata impugnata, la prescrizione si cristallizza .

3.3 Sospendere l’esecuzione: ricorsi e misure cautelari

Per bloccare fermi, ipoteche o pignoramenti è possibile richiedere la sospensione in sede giudiziale o amministrativa. Le principali strade sono:

  • Istanza di sospensione alla giustizia tributaria: con il ricorso, il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dimostrando il danno grave e irreparabile (es. blocco dell’attività) e la fondatezza delle ragioni.
  • Istanza di sospensione all’Agente della riscossione: è prevista per le rateizzazioni e per le definizioni agevolate; l’ente, valutando la documentazione, sospende la procedura in attesa della decisione.
  • Ricorso al giudice dell’esecuzione: in caso di pignoramenti, ipoteche o fermi illegittimi, il giudice può sospendere l’esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 618 c.p.c.

3.4 Utilizzare le procedure di definizione agevolata

Per debiti fiscali maturati entro il 2023 la rottamazione consente di pagare l’imposta senza sanzioni né interessi. La rottamazione quater, introdotta con la legge di bilancio 2023, è stata riaperta dalla legge 24 marzo 2025, n. 15 (decreto Milleproroghe), che ha consentito ai contribuenti decaduti di rientrare pagando le rate scadute entro il 31 maggio 2025. La rottamazione quinquies, introdotta dalla legge di bilancio 2026, riguarda i debiti affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023; i versamenti delle rate sono dilazionati fino al 2035.

Il vantaggio per l’organizzatore di eventi consiste nella possibilità di abbattere considerevolmente il debito (stralcio di sanzioni e interessi di mora) e di dilazionare il pagamento con rate semestrali. È però cruciale rispettare le scadenze; la mancanza anche di una sola rata comporta la perdita del beneficio.

3.5 Ristrutturazione dei debiti con banche e fornitori

Oltre ai debiti tributari, gli organizzatori di eventi sono esposti ai debiti bancari (mutui per l’acquisto di locali, fidi per la gestione della liquidità) e ai crediti dei fornitori. Le banche possono avviare pignoramenti sui conti o ipoteche sugli immobili sulla base di contratti di mutuo e di fideiussioni.

Per difendersi occorre esaminare:

  • Clausole usurarie o anatocistiche: la legge punisce la pattuizione di interessi usurari (art. 1815 c.c.); se il tasso effettivo globale (TEG) supera il tasso soglia, gli interessi non sono dovuti. La presenza di interessi anatocistici (capitalizzazione trimestrale) può comportare la nullità parziale del contratto. Una perizia econometrica può quantificare l’indebito e consentire di chiedere la restituzione o la rinegoziazione del contratto.
  • Nullità delle fideiussioni omnibus: molte garanzie sono state ritenute nulle perché conformi a un modello ABI dichiarato restrittivo dall’Antitrust; la nullità può liberare il garante dal debito.

La ristrutturazione privata si attua tramite accordi stragiudiziali o piani attestati di risanamento (art. 56 CCII) o accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 ss. CCII). Questi strumenti, riservati agli imprenditori, permettono di negoziare con i creditori l’allungamento delle scadenze e lo stralcio parziale del debito; l’omologazione del tribunale rende l’accordo opponibile ai dissenzienti e impedisce azioni esecutive individuali.

3.6 Accesso agli strumenti di sovraindebitamento

Le procedure piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata descritte nella sezione 1.7 sono le difese principali per chi non riesce a pagare i propri debiti neppure con rateizzazioni o rottamazioni. Alcuni punti strategici:

  • Verificare il requisito soggettivo: se l’attività di organizzazione eventi è svolta in forma di ditta individuale o come società, occorre distinguere se il debitore è consumatore (piano del consumatore) o imprenditore/professionista (concordato minore). Se il debitore ha prestato garanzie per la propria società, non può qualificarsi consumatore .
  • Presentare domanda all’OCC: è necessario rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi. L’Avv. Monardo, come professionista fiduciario dell’OCC, cura la predisposizione della domanda, la redazione del piano o del concordato e l’assistenza durante l’omologa.
  • Effetto sospensivo: dal deposito della domanda, tutte le azioni esecutive sono sospese; non possono essere avviate nuove procedure e quelle in corso sono bloccate, compresi pignoramenti e ipoteche.
  • Esdebitazione: l’obiettivo finale è ottenere il decreto di esdebitazione che libera dai debiti residui .

Un professionista esperto può valutare quale strumento utilizzare e redigere un piano realistico di rientro basato sul fatturato dell’azienda e sui beni disponibili.

3.7 Negoziazione assistita e composizione negoziata

Per le imprese con caratteristiche di azienda (anche ditte individuali) il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi. Il debitore, coadiuvato da un esperto iscritto presso la Camera di commercio, elabora un piano di risanamento e negozia con banche, fornitori e Fisco. La procedura è volontaria e non richiede l’apertura di una procedura concorsuale; può essere accompagnata da misure protettive concesse dal tribunale. Questa soluzione è particolarmente indicata per le società di organizzazione eventi che vogliono continuare l’attività, preservando i contratti in essere.

4 Strumenti alternativi e opportunità

4.1 Saldo e stralcio con banche e finanziarie

Il saldo e stralcio è un accordo transattivo con cui il debitore paga una somma inferiore al totale dovuto, ottenendo la liberazione dal debito residuo. Nel settore bancario, il saldo e stralcio è spesso utilizzato per i crediti in sofferenza (NPL) ceduti a società di recupero. Gli elementi che favoriscono l’accordo sono:

  • Anomalia nei contratti (usura, anatocismo, indeterminatezza delle clausole); la possibilità di eccepire la nullità di interessi o di spese consente di ridurre notevolmente il capitale dovuto.
  • Fondo patrimoniale o beni non aggredibili: se il debitore ha un patrimonio difficilmente escutibile, i creditori accettano più facilmente una percentuale.
  • Assistenza legale: la presenza di un avvocato esperto in negoziazione aumenta la probabilità di ottenere condizioni favorevoli.

4.2 Piani del consumatore e concordati minori con apporto esterno

Molti organizzatori di eventi sono ditte individuali o professionisti e, se i debiti derivano dall’attività, non possono accedere al piano del consumatore. Tuttavia, possono presentare un concordato minore con apporto esterno. Ad esempio, un familiare o un partner commerciale può fornire una somma per incrementare la soddisfazione dei creditori; la norma prevede che l’apporto deve essere “apprezzabile” . Questa soluzione consente di ottenere l’omologa anche quando l’attivo dell’impresa è insufficiente, evitando la liquidazione controllata.

4.3 Liquidazione controllata con mantenimento dell’abitazione

Alcuni imprenditori temono la liquidazione controllata perché implica la cessione dei beni. In realtà, la legge tutela determinati beni e crediti:

  • sono esclusi i crediti impignorabili, gli stipendi e le pensioni nei limiti di mantenimento ;
  • restano fuori i beni costituiti in fondo patrimoniale se non destinati all’attività;
  • il giudice può autorizzare il debitore a continuare a utilizzare l’immobile se ritenuto essenziale per l’attività o per la vita familiare.

L’assistenza di un professionista permette di concludere la procedura limitando i sacrifici patrimoniali e garantendo l’accesso all’esdebitazione.

4.4 Composizione negoziata e transazione sui crediti fiscali

Nel 2021 il legislatore ha introdotto la composizione negoziata per le imprese in crisi. L’istituto prevede che il debitore elabori, con l’assistenza di un esperto, un piano di risanamento. Le negoziazioni possono portare a:

  • un accordo di ristrutturazione con i creditori (art. 57 ss. CCII) che, se omologato, è efficace anche nei confronti dei creditori dissenzienti;
  • una transazione fiscale (art. 63 CCII) con l’Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali, con riduzione di sanzioni e interessi;
  • una convenzione di moratoria con banche e fornitori per sospendere le azioni esecutive e allungare i termini di pagamento.

L’Avv. Monardo, come esperto negoziatore, può assistere il debitore in questo percorso stragiudiziale, tutelando l’azienda e i posti di lavoro.

5 Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare le notifiche: ogni raccomandata o PEC proveniente dall’Agenzia delle entrate, dall’INPS o da un creditore va aperta immediatamente. Molti contribuenti trascurano le notifiche e si ritrovano con un pignoramento improvviso.
  2. Perdere i termini: ricordare che la scadenza per impugnare è di 60 giorni. Decorso il termine l’atto diventa definitivo . Non attendere l’ultimo giorno.
  3. Accettare rateizzazioni non sostenibili: chiedere rate troppo alte porta alla decadenza e alla ripresa delle azioni esecutive. È meglio fare un piano realistico basato su entrate e uscite.
  4. Pagare senza verificare: prima di versare somme cospicue a banche o ad agenzie di recupero crediti è opportuno far esaminare il contratto da un professionista per accertare eventuali usura o clausole nulle.
  5. Non considerare la sovraindebitamento: molti imprenditori non sanno di poter accedere a concordati minori o liquidazioni controllate. Queste procedure, se ben gestite, permettono di ottenere l’esdebitazione e ripartire da zero.
  6. Farsi assistere da consulenti non specializzati: la materia della riscossione e del diritto bancario è complessa e in continua evoluzione; avvalersi di professionisti esperti come l’Avv. Monardo evita errori irreversibili.

6 Tabelle riepilogative

6.1 Norme principali della riscossione coattiva

NormaOggettoSintesi del contenuto
Art. 50 D.P.R. 602/1973Termine per l’inizio dell’esecuzioneL’espropriazione può iniziare solo dopo 60 giorni dalla notifica della cartella. Se non inizia entro un anno, è necessaria l’intimazione ad adempiere entro 5 giorni .
Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973Pignoramento diretto presso terziConsente all’Agente della riscossione di ordinare al terzo (es. banca) di versare le somme dovute entro 60 giorni e alle scadenze successive .
Art. 86 D.P.R. 602/1973Fermo amministrativoDopo il preavviso, se non si paga entro 30 giorni, è iscritto il fermo sui veicoli che impedisce la circolazione .
Art. 77 D.P.R. 602/1973Ipoteca esattorialeL’ipoteca può essere iscritta per debiti ≥ 20 000 €, con preavviso di 30 giorni; l’importo dell’iscrizione è pari al doppio del credito .
Art. 6‑bis L. 212/2000Diritto al contraddittorioGli atti impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio; l’Agenzia deve inviare il progetto di atto e concedere almeno 60 giorni per le osservazioni .
Art. 6 D.Lgs. 218/1997Accertamento con adesioneIl contribuente può chiedere l’adesione all’accertamento; i termini per ricorrere e pagare sono sospesi per 90 giorni .
Art. 19 D.P.R. 602/1973RateizzazioneConcede la dilazione del pagamento fino a 84 rate per importi ≤ 120 000 €; fino a 120 rate per importi più elevati .
Art. 545 c.p.c.Crediti impignorabiliStabilisce limiti alla pignorabilità di stipendi, pensioni e altri crediti: massimo un quinto per tributi; doppio dell’assegno sociale per pensioni .
Art. 67 CCIIRistrutturazione dei debiti del consumatoreConsente al consumatore di proporre un piano ai creditori con l’ausilio dell’OCC; il piano può prevedere pagamenti parziali .
Art. 74 CCIIConcordato minoreDebitori non consumatori possono presentare una proposta di concordato minore; il piano può prevedere la prosecuzione dell’attività e l’apporto di risorse esterne .
Art. 268 CCIILiquidazione controllataIl debitore sovraindebitato può chiedere al tribunale di aprire la liquidazione controllata; il creditore può presentare domanda se i debiti superano 50 000 € .
Art. 278 CCIIOggetto dell’esdebitazioneDefinisce l’esdebitazione e ne delimita l’ambito: non sono estinguibili debiti per alimenti, danni extracontrattuali e sanzioni .
Art. 282 CCIIProcedura di esdebitazioneL’esdebitazione è dichiarata dal tribunale dopo la liquidazione o dopo tre anni; richiede la meritevolezza del debitore .

6.2 Termini e scadenze principali

AzioneTermineConseguenza
Impugnazione di cartella/accertamento/intimazione60 giorni dalla notificaDecorso il termine l’atto diventa definitivo e può essere eseguito .
Richiesta di accertamento con adesioneEntro il termine per impugnare (60 giorni) o entro 30 giorni dal ricevimento della bozza di attoSospensione di 90 giorni dei termini per ricorrere e pagare; possibile riduzione delle sanzioni.
Pagare l’intimazione (art. 50)5 giorniSe non si paga, l’agente può procedere all’espropriazione .
Proporre ricorso in opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)20 giorni dalla notifica del pignoramento o dell’ipotecaSi chiede la sospensione dell’esecuzione e l’accertamento della nullità dell’atto.
Presentazione domanda di rateizzazioneIn qualsiasi momento prima dell’astaIl pagamento della prima rata sospende l’esecuzione .
Presentazione domanda di piano del consumatore o concordato minorePrima che sia eseguita la vendita dei beniSospende tutte le azioni esecutive e consente l’esdebitazione.

7 Domande frequenti (FAQ)

1. Sono un organizzatore di eventi e ho ricevuto un’intimazione di pagamento: posso ignorarla perché non si tratta di una cartella?
No. La sentenza della Cassazione n. 20476/2025 ha chiarito che l’intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973 è un atto impugnabile assimilato all’avviso di mora . Se non la impugni entro 60 giorni, la pretesa si cristallizza e non potrai più contestare la prescrizione o i vizi delle cartelle antecedenti.

2. La banca può trattenere i bonifici dei clienti dopo un pignoramento del mio conto?
Sì. La Cassazione (sent. 28520/2025) ha stabilito che la banca deve trattenere e versare all’agente della riscossione non solo il saldo esistente ma anche i bonifici e gli accrediti futuri entro 60 giorni dalla notifica . Dopo questo periodo, eventuali nuovi accrediti rientrano nella disponibilità del correntista.

3. La mia attività è una ditta individuale: posso accedere al piano del consumatore?
Solo se i debiti sono legati a esigenze personali e non all’attività. La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è riservata a chi agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale . Se i debiti derivano dall’impresa, dovrai ricorrere al concordato minore.

4. Posso evitare l’iscrizione del fermo amministrativo pagando la prima rata della rateizzazione?
Sì. Il pagamento della prima rata di una rateizzazione sospende e impedisce l’iscrizione del fermo amministrativo . Assicurati che tutti i debiti relativi al veicolo siano compresi nella rateizzazione.

5. Quanto può essere pignorato del mio stipendio?
Per i debiti tributari lo stipendio è pignorabile fino a un quinto dell’importo netto . Per la pensione è impignorabile una quota pari al doppio dell’assegno sociale (minimo 1 000 €) e il resto è pignorabile nei limiti di legge .

6. Cosa succede se non pago alcune rate della rateizzazione?
Se non paghi anche solo alcune rate (anche non consecutive), decadi dal beneficio della rateizzazione . L’Agente può riprendere le azioni esecutive e chiedere l’intero importo residuo.

7. Posso impugnare il pignoramento presso terzi per vizi dell’atto?
Sì. Puoi proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per contestare vizi formali (mancanza di requisiti dell’atto, notifiche irregolari) o opposizione all’esecuzione (art. 615) per eccepire la prescrizione, la nullità della cartella o altri vizi di sostanza.

8. Se ricevo un preavviso di ipoteca esattoriale, devo vendere subito l’immobile?
No. L’ipoteca non comporta la vendita immediata ma costituisce una garanzia; l’espropriazione può essere avviata solo se il debito è superiore al 5 % del valore dell’immobile e dopo che sono trascorsi sei mesi . Puoi impugnare il preavviso se l’importo è inferiore a 20 000 € o se manca il preavviso.

9. Quali debiti posso inserire nella rottamazione quinquies?
I carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi a imposte, contributi Inps, bolli auto e multe stradali. Non sono inclusi i debiti relativi a risorse proprie dell’Unione europea (IVA all’importazione e dazi doganali) e le somme derivanti da pronunce della Corte dei conti.

10. Posso rateizzare un debito bancario come avviene con l’Agenzia delle entrate?
Le banche non sono obbligate per legge a concedere rateizzazioni, ma è possibile negoziare un piano di rientro. Un avvocato esperto può proporre una transazione che preveda il pagamento dilazionato e lo stralcio degli interessi moratori; in caso di rifiuto, si possono percorrere le vie giudiziali per far valere l’usura o le clausole nulle.

11. Posso ottenere la sospensione di un pignoramento in attesa di concordato minore?
Sì. Il deposito della domanda di concordato minore o di liquidazione controllata sospende automaticamente tutte le azioni esecutive e cautelari; eventuali pignoramenti in corso vengono bloccati .

12. La fideiussione prestata per un mutuo aziendale rientra nel piano del consumatore?
No. La Cassazione ha escluso che il fideiussore socio o amministratore possa essere qualificato come consumatore perché la garanzia è collegata all’attività d’impresa . Può invece accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata.

13. Dopo la liquidazione controllata resterò indebitato?
No. Se rispetti gli obblighi della procedura e non hai commesso atti dolosi, otterrai il decreto di esdebitazione che cancella i debiti residui .

14. Posso partecipare a bandi pubblici o ottenere finanziamenti se ho debiti tributari?
In linea generale l’esistenza di debiti iscritti a ruolo può impedire la partecipazione a gare pubbliche o l’accesso a crediti garantiti dallo Stato. Tuttavia, se hai ottenuto la rateizzazione e stai rispettando i pagamenti, o se hai aderito a un piano di sovraindebitamento omologato, puoi ottenere il DURC regolare e partecipare alle gare.

15. Posso estinguere i debiti bancari con la rottamazione?
No. La rottamazione riguarda solo i debiti iscritti a ruolo dall’Agenzia delle entrate‑Riscossione. Per i debiti con banche e fornitori occorre negoziare direttamente con i creditori o utilizzare le procedure di concordato minore o composizione negoziata.

16. Le spese legali per il ricorso sono deducibili?
Le spese legali sostenute per tutelare i propri interessi professionali o imprenditoriali sono deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 TUIR, purché inerenti e documentate; consulta il commercialista per l’inquadramento fiscale.

17. Posso presentare la domanda di sovraindebitamento se ho debiti Inps?
Sì. I debiti previdenziali e contributivi possono essere inclusi nel piano o nel concordato. La giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di falcidiare tali debiti purché sia assicurata la convenienza della proposta e sia versata la quota di debito assistita da privilegio nella misura prevista dalla legge.

18. La mia azienda non è più in attività: posso accedere al piano del consumatore?
Se l’attività è cessata e i debiti residui riguardano spese personali o familiari, puoi presentare il piano del consumatore. Se i debiti derivano da un’azienda cessata (es. debiti bancari per l’impresa), la qualifica di consumatore potrebbe essere contestata e sarà più opportuno ricorrere al concordato minore.

19. Quanto tempo dura la procedura di liquidazione controllata?
La durata varia a seconda della complessità del patrimonio, ma la legge prevede che l’esdebitazione possa essere concessa già dopo tre anni dall’apertura della procedura .

20. Cosa succede se ometto beni o redditi nella procedura di sovraindebitamento?
L’omissione dolosa comporta l’esclusione dalla procedura e la revoca dell’esdebitazione. Il debitore deve collaborare con l’OCC, presentare un inventario completo e fornire documenti veritieri; in caso contrario può essere punito penalmente e perdere i benefici.

8 Simulazioni pratiche

8.1 Esempio di rateizzazione e pignoramento

Scenario: una società di organizzazione eventi ha un debito con l’Agenzia delle entrate‑Riscossione di 50 000 euro per IVA e contributi non versati, iscritti a ruolo nel 2024. Non avendo pagato la cartella entro 60 giorni, riceve un atto di pignoramento del conto corrente presso la banca principale, in data 1 luglio 2025. Il conto ha un saldo di 5 000 euro; nei mesi successivi sono previsti incassi di 20 000 euro da eventi già organizzati.

Passo 1: verifica dell’atto – La società riceve la notifica del pignoramento e verifica che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata. L’atto contiene l’indicazione del credito, del titolo esecutivo e dell’ordine alla banca di non disporre delle somme.

Passo 2: richiesta di rateizzazione – Il giorno seguente la società presenta richiesta di rateizzazione per l’intero debito, chiedendo la dilazione massima (84 rate mensili) ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973 . L’Agenzia delle entrate accoglie la richiesta e comunica la rata da 600 euro mensili.

Passo 3: pagamento della prima rata e sospensione – Il 31 luglio 2025 la società paga la prima rata di 600 euro. Secondo l’articolo 19, questo pagamento determina la sospensione del pignoramento: la banca deve sbloccare il conto e restituire le somme oltre la quota pignorata . Le procedure esecutive su quel debito sono estinte.

Passo 4: incasso dei bonifici – Dal momento del pignoramento al pagamento della prima rata trascorrono 30 giorni. Ai sensi dell’art. 72‑bis, la banca trattiene i bonifici che arrivano in questo intervallo (circa 10 000 euro) e li versa al fisco; i bonifici successivi alla sospensione restano sul conto.

Passo 5: prosecuzione del piano – La società prosegue con il pagamento delle rate; se dovesse saltare 2 o più rate, decadrebbe dal beneficio e verrebbero avviate nuove azioni esecutive.

8.2 Esempio di concordato minore con apporto esterno

Scenario: un organizzatore di matrimoni individuale ha debiti complessivi per 120 000 euro: 60 000 euro di debiti fiscali (IVA e tasse comunali), 40 000 euro verso banche e 20 000 euro verso fornitori di allestimenti. Gli incassi annuali sono calati e i beni sono limitati a un magazzino di attrezzature dal valore stimato di 30 000 euro. L’imprenditore non è qualificabile come consumatore perché i debiti sono legati all’attività. Decide di accedere al concordato minore con l’assistenza dell’Avv. Monardo.

Fase 1: valutazione e piano – L’OCC redige una relazione sulla situazione economica; il piano prevede la continuità aziendale e un apporto esterno di 30 000 euro da parte di un parente, che verrà versato a favore dei creditori. L’imprenditore propone di pagare 0,30 €/€ sui crediti chirografari e di mantenere integralmente i creditori con privilegio (40 000 euro alle banche da pagare in 5 anni con tasso concordato). La soddisfazione complessiva dei creditori è stimata pari al 50 %.

Fase 2: deposito e sospensione – La domanda di concordato viene depositata presso il tribunale competente. Automaticamente si sospendono tutti i pignoramenti; una banca aveva già iscritto ipoteca su un immobile ma la procedura si blocca .

Fase 3: votazione dei creditori – I creditori sono convocati dall’OCC. I creditori privilegiati (banche) votano favorevolmente, poiché riceveranno l’integrale pagamento. I creditori chirografari (fornitori) sono divisi in classi e accettano di ricevere il 30 % grazie all’apporto esterno.

Fase 4: omologa e esecuzione – Il tribunale omologa il concordato minore perché sono rispettati i requisiti dell’art. 74: è prevista la continuazione dell’attività e un apporto esterno apprezzabile . Tutti i creditori devono attenersi al piano; eventuali pignoramenti sono revocati. L’imprenditore paga gli importi previsti; al termine, i debiti residui sono estinti.

8.3 Esempio di liquidazione controllata con esdebitazione

Scenario: una società di eventi a responsabilità limitata cessa l’attività nel 2024 accumulando debiti per 200 000 euro (tributari e bancari). Il patrimonio residuo è composto da attrezzature obsolete (10 000 euro) e da un magazzino in affitto; i soci non vogliono immettere liquidità. Non c’è possibilità di accordo con i creditori. L’amministratore decide di ricorrere alla liquidazione controllata.

Fase 1: domanda di liquidazione – La società, assistita dall’Avv. Monardo, presenta ricorso al tribunale ai sensi dell’art. 268 CCII . Essendo una società, la domanda può essere presentata dal debitore e dai creditori. Il tribunale apre la procedura e nomina un liquidatore.

Fase 2: inventario e liquidazione – Il liquidatore redige l’inventario dei beni e cede le attrezzature per 10 000 euro. I proventi vengono distribuiti proporzionalmente ai creditori; il rimanente 190 000 euro resta insoddisfatto.

Fase 3: esdebitazione – Dopo la chiusura della procedura, i soci chiedono l’esdebitazione. Il tribunale verifica che non vi siano state frodi o distrazioni e concede il decreto di esdebitazione . I soci sono liberati dai debiti residui e possono intraprendere nuove attività.

9 Le sentenze più aggiornate e rilevanti (2024‑2025)

Anno e riferimentoCortePrincipio di diritto
Cass. Civ., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n. 20476Corte di CassazioneHa stabilito che l’intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973 è un atto impugnabile e deve essere considerata avviso di mora; se non impugnata nei termini, cristallizza la pretesa tributaria e preclude la prescrizione .
Cass. Civ., Sez. 5, 27 ottobre 2025, n. 28520Corte di CassazioneHa affermato che nel pignoramento del conto corrente ex art. 72‑bis la banca deve trattenere non solo il saldo esistente ma anche tutti i accrediti futuri nei successivi 60 giorni e versarli al fisco .
Cass. Civ., Sez. 1, 11 novembre 2025, n. 29746Corte di CassazioneHa escluso la possibilità di accedere al piano del consumatore per il fideiussore socio o amministratore della società: il garante non può essere considerato consumatore e deve ricorrere al concordato minore .
Cass. Civ., Sez. 3, 8 marzo 2024, n. 7486Corte di CassazioneHa ribadito che le sanzioni amministrative si prescrivono in cinque anni e che la notifica delle cartelle interrompe la prescrizione solo per le sanzioni, non per gli interessi; tale pronuncia è richiamata dalla sentenza 20476/2025 .
Cass. Civ., Sez. U., 27 febbraio 2023, n. 5868Sezioni UniteHa precisato che il fideiussore non è qualificabile come professionista “di riflesso” e, pertanto, può essere consumatore solo se il rapporto di garanzia non è connesso all’attività imprenditoriale; la sentenza 29746/2025 ha richiamato questo principio .
Cass. Civ., Sez. 5, 26 marzo 2024, n. 2095Corte di CassazioneHa affermato che gli interessi fiscali si prescrivono in cinque anni; questa massima è richiamata dalla sentenza 20476/2025 .
Tribunale di Terni, Decreto 30 ottobre 2025Tribunale civileHa confermato che per accedere al piano del consumatore non devono esistere debiti originati da attività d’impresa; in caso contrario, occorre ricorrere al concordato minore.

Conclusione

L’organizzazione di eventi è un’attività dinamica che richiede creatività e capacità imprenditoriali, ma espone anche a rischi finanziari significativi. Gestire debiti fiscali e bancari in maniera tempestiva è essenziale per preservare la continuità aziendale e proteggere il proprio patrimonio. La normativa italiana, aggiornata al gennaio 2026, offre numerosi strumenti per difendersi: dall’impugnazione tempestiva di cartelle e intimazioni alla richiesta di rateizzazione, dalla definizione agevolata alla negoziazione con le banche, fino agli strumenti di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata) che consentono di azzerare i debiti e ripartire.

Le sentenze recenti della Corte di Cassazione sottolineano l’importanza di agire tempestivamente: l’intimazione è equiparata all’avviso di mora e va impugnata entro 60 giorni ; il pignoramento del conto corrente blocca anche i bonifici futuri per sessanta giorni ; il fideiussore socio non può accedere al piano del consumatore . Ogni inadempimento o ritardo può essere fatale.

In questo percorso complesso, l’assistenza di professionisti esperti è fondamentale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono un servizio completo: analisi degli atti, redazione di ricorsi, sospensione delle procedure esecutive, negoziazioni con banche e fornitori, predisposizione di piani di sovraindebitamento e supporto nella composizione negoziata della crisi. La loro esperienza a livello nazionale e le competenze certificate (cassazionista, gestore della crisi, professionista fiduciario OCC, esperto negoziatore) garantiscono soluzioni concrete e tempestive.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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