Introduzione
Le agenzie di viaggio svolgono un ruolo fondamentale nel mercato del turismo: organizzano pacchetti, emettono biglietti, raccolgono acconti e incassano il saldo delle vacanze dei clienti. Tuttavia, gestire un’agenzia richiede anche notevoli obblighi fiscali e contributivi: l’IVA si applica con il regime del margine di cui all’art. 74‑ter DPR 633/1972, occorre versare le imposte sul reddito, adeguare i corrispettivi telematici e – in quanto operatori soggetti al Codice del turismo – stipulare polizze che coprano la responsabilità civile e il rischio di insolvenza o fallimento degli organizzatori . Basta un calo imprevisto di fatturato, una crisi economica o il ritardo nei pagamenti dei clienti per trasformare l’impresa in debitore nei confronti del fisco o della banca.
Il mancato pagamento di imposte o contributi comporta l’iscrizione a ruolo e la notifica di cartelle e intimazioni. Se l’agenzia non interviene tempestivamente con un ricorso o con una rateizzazione, l’Agente della riscossione può attivare strumenti molto invasivi: pignoramento dei conti correnti (anche con la procedura speciale ex art. 72‑bis DPR 602/1973), iscrizione di fermi amministrativi e ipoteche sui beni, prelievi forzosi presso la banca e addirittura la vendita forzata dei beni mobili e immobili. Con l’entrata in vigore del Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs 24 marzo 2025 n. 33) dal 1° gennaio 2026, questi strumenti sono stati razionalizzati ma restano altrettanto rigorosi .
Nel frattempo, molte agenzie devono fare i conti anche con le banche. I finanziamenti bancari e le linee di credito sono necessari per anticipare i costi dei viaggi, ma possono diventare un cappio se i tassi di mora sono usurari o se il conto viene pignorato. La Corte di Cassazione ha di recente ribadito che l’interesse moratorio non deve superare il tasso soglia antiusura; in caso contrario si applica la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. 108/1996 e può essere chiesta l’annullabilità delle clausole .
A tutto questo si aggiungono le novità legislative: nel 2025 la Legge di bilancio ha introdotto la rottamazione‑quinquies dei carichi 2000‑2023 con pagamento del solo capitale più spese in 54 rate bimestrali ; il nuovo Testo Unico ha previsto che i crediti non riscossi entro cinque anni siano automaticamente discaricati ; la L. 3/2012, già nota come legge sul sovraindebitamento, consente ai soggetti non fallibili di proporre un accordo con i creditori o un piano del consumatore ; infine la composizione negoziata (D.L. 118/2021) offre alle imprese in crisi uno strumento per negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto.
In questo contesto complesso e in continua evoluzione, è facile commettere errori: ignorare le notifiche, pagare senza contestare i vizi dell’atto, non utilizzare le agevolazioni, non esaminare i contratti bancari. Per difendersi occorre conoscere le norme e la giurisprudenza, agire tempestivamente e affidarsi a professionisti esperti.
La competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
L’articolo è stato redatto con il contributo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della L. 3/2012. L’Avv. Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario, con una rete di professionisti in tutta Italia. È esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il suo studio assiste agenzie di viaggio, imprese e privati nell’analisi degli atti, nella redazione di ricorsi e opposizioni, nella sospensione dei pignoramenti e nella negoziazione di piani di rientro e accordi con banche e fisco.
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1 Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Obblighi fiscali e di garanzia per le agenzie di viaggio
Le agenzie di viaggio sono soggette a un regime IVA particolare – il regime del margine – disciplinato dall’art. 74‑ter DPR 633/1972. La norma prevede che i servizi di intermediazione e organizzazione di pacchetti turistici costituiscano un’unica prestazione. L’IVA è calcolata solo sulla differenza (margine) tra il prezzo totale pagato dal cliente e il costo sostenuto per acquistare i servizi turistici . La stessa disposizione stabilisce che la detrazione dell’IVA assolta a monte non è ammessa e fornisce regole speciali per le operazioni effettuate fuori dall’Unione europea . Le agenzie devono quindi conservare documentazione precisa sui costi sostenuti, individuare correttamente la base imponibile e tenere una contabilità separata per il regime del margine.
Oltre agli adempimenti fiscali ordinari, gli organizzatori e i venditori di pacchetti turistici devono garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile e del rischio di insolvenza o fallimento. L’art. 47 del Codice del Turismo (D.Lgs 79/2011) stabilisce che gli organizzatori e i venditori siano coperti da un’assicurazione per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali e che i contratti di pacchetto turistico siano assistiti da polizze o garanzie bancarie che, in caso di insolvenza o fallimento, assicurino il rimborso del prezzo versato e il rientro immediato dei viaggiatori . Il comma 3 consente agli operatori di costituirsi in consorzi o fondi di garanzia collettivi . Tali obblighi hanno l’obiettivo di tutelare i consumatori ma comportano per l’agenzia costi assicurativi e l’onere di mantenere la garanzia efficace e adeguata al volume d’affari .
1.2 Statuto del contribuente e diritto all’informazione
In tema di rapporti con il fisco, la Legge 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente – sancisce principi generali che si applicano anche alle agenzie di viaggio. L’art. 1 afferma che le disposizioni dello Statuto costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate solo da leggi speciali . L’art. 5 impone all’amministrazione di informare i contribuenti sulle disposizioni tributarie e di predisporre testi coordinati e accessibili . L’art. 6 garantisce che la notifica degli atti impositivi avvenga con modalità idonee a garantire la conoscenza effettiva e prevede la nullità degli atti notificati a un indirizzo errato . Questi principi sono spesso violati nella pratica (notifiche fatte a indirizzi obsoleti, mancanza di motivazione), fornendo al debitore motivi di impugnazione.
1.3 Pignoramento speciale dei crediti verso terzi (art. 72‑bis DPR 602/1973)
Quando il debitore non paga le somme iscritte a ruolo, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può pignorare direttamente i crediti che il debitore vanta verso terzi – per esempio il saldo del conto corrente bancario. L’art. 72‑bis DPR 602/1973 prevede una procedura speciale: l’atto di pignoramento contiene l’ordine al terzo (la banca) di versare entro 60 giorni le somme maturate prima della notifica e, alle scadenze, quelle maturate successivamente . Il pagamento deve essere effettuato fino a concorrenza del credito per cui si procede; l’atto può essere redatto da dipendenti dell’agente della riscossione . Se il terzo non paga, si applicano le disposizioni dell’art. 72, comma 2, ovvero l’agente della riscossione deve procedere al pignoramento ordinario .
Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha chiarito i confini di questa procedura. Con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel pignoramento speciale di crediti bancari, la banca deve versare all’Agente della riscossione anche i saldi attivi maturati dopo la notifica se si determinano entro 60 giorni . Non rileva che, al momento del pignoramento, il saldo fosse negativo; la banca deve bloccare i nuovi accrediti e girarli all’AdER . La stessa pronuncia evidenzia che dal 1° gennaio 2026 l’art. 72‑bis sarà sostituito dagli artt. 169‑176 del nuovo Testo Unico in materia di versamenti e riscossione, ma le disposizioni saranno sostanzialmente sovrapponibili .
Con l’ordinanza n. 30214 del 16 novembre 2025, la Suprema Corte ha precisato che se il terzo non versa le somme entro 60 giorni, il pignoramento speciale perde efficacia automaticamente senza necessità di opposizione o intervento del giudice . L’agente della riscossione dovrà procedere con un pignoramento ordinario ai sensi dell’art. 543 c.p.c.; in assenza di pagamento, non è ammissibile protrarre sine die gli effetti del vincolo . La pronuncia garantisce così la certezza del diritto e tutela il debitore e la banca da vincoli indefiniti.
Un’altra ordinanza (n. 28520/2025) ha confermato che il vincolo pignoratizio copre anche i crediti che maturano dopo la notifica; la Cassazione ha ricordato che la procedura speciale, pur svolgendosi in via stragiudiziale, dà luogo a un vero e proprio processo esecutivo e che al terzo incombe l’obbligo di versare le somme maturate successivamente . Questa pronuncia chiarisce che il pignoramento non si esaurisce con il primo pagamento: se entro 60 giorni maturano ulteriori crediti, essi devono essere versati. La regola tutela l’erario ma rende necessario per l’agenzia pianificare la gestione dei flussi bancari.
1.4 Codice di procedura civile e forme del pignoramento
Il pignoramento – mobiliare, immobiliare o presso terzi – è disciplinato nel Titolo II del Libro Terzo del Codice di procedura civile. L’art. 492 c.p.c. descrive la forma del pignoramento: l’ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre i beni indicati e i loro frutti, indicando esattamente i beni assoggettati alla garanzia . L’atto deve contenere l’invito al debitore a dichiarare un domicilio nel circondario del tribunale o un indirizzo PEC e l’avvertimento che le successive notifiche saranno effettuate presso la cancelleria . È inoltre previsto l’avvertimento che il debitore può sostituire le cose o i crediti pignorati con una somma di denaro (conversione del pignoramento). La Riforma Cartabia (D.Lgs 149/2022 e D.Lgs 164/2024) ha modificato la procedura introducendo la ricerca telematica dei beni da pignorare (art. 492‑bis c.p.c.), riducendo gli adempimenti burocratici e accelerando l’iscrizione a ruolo.
1.5 Fermi amministrativi e ipoteche (artt. 86 e 77 DPR 602/1973)
Oltre al pignoramento, l’Agente della riscossione dispone di altri strumenti cautelari. L’art. 86 DPR 602/1973 consente di iscrivere un fermo amministrativo sui veicoli del debitore; si tratta di un vincolo che impedisce la circolazione del mezzo e può essere rimosso solo dopo il pagamento del debito o la rateizzazione. L’art. 77 disciplina invece l’iscrizione di ipoteca sugli immobili per crediti superiori a 20.000 euro. Queste misure sono spesso contestate per vizi di forma o per sproporzione rispetto al debito: la giurisprudenza richiede che l’atto di iscrizione sia motivato e proporzionato; in caso contrario può essere annullato.
1.6 Usura bancaria e tassi di interesse
Le agenzie di viaggio ricorrono frequentemente a linee di credito bancarie per finanziare pacchetti turistici e anticipare le somme ai tour operator. La Legge 108/1996 stabilisce che gli interessi (anche quelli di mora) che superano il tasso soglia fissato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e della Banca d’Italia sono usurari; in tal caso il contratto è nullo per la clausola usuraria e il cliente deve pagare solo il capitale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5841/2025, ha ribadito che nel calcolo dell’usura vanno considerati anche gli interessi moratori e che il giudice deve verificare se il Tasso Effettivo Globale (TEG) supera la soglia: in caso affermativo, l’interesse moratorio è sostituito dal tasso legale . La decisione sottolinea che il debitore può contestare l’usurarietà dei tassi anche se non è imprenditore ma consumatore e che l’onere della prova grava sulla banca .
1.7 Legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012) e nuova normativa sulla crisi d’impresa
La Legge 3/2012 offre ai soggetti non fallibili (comprese le imprese minori, i lavoratori autonomi e i consumatori) tre strumenti per risolvere le situazioni di sovraindebitamento:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: il debitore, con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), propone ai creditori un piano di pagamento che può prevedere stralci, dilazioni, conversione dei debiti e la nomina di un gestore. L’art. 7 stabilisce che il piano deve assicurare il pagamento regolare dei crediti impignorabili (stipendi, pensioni) e può prevedere che i crediti privilegiati non siano soddisfatti integralmente se viene pagata almeno la somma realizzabile dalla liquidazione ; per i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea (IVA, ritenute) è ammessa solo la dilazione, non la riduzione .
- Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che hanno assunto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Anche in questo caso si prevede un piano di rientro con stralcio o dilazione; il giudice omologa il piano se valuta la meritevolezza del debitore e la fattibilità .
- Liquidazione controllata del patrimonio: il debitore può chiedere di liquidare i propri beni sotto il controllo del tribunale, ottenendo la esdebitazione finale. La procedura consente di ripartire il ricavato tra i creditori e di estinguere i debiti residui.
La legge è stata modificata dalla L. 176/2020 e confluisce, dal 15 luglio 2022, nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 14/2019). Quest’ultimo estende gli strumenti ai debitori commerciali e introduce la composizione negoziata, disciplinata dal D.L. 118/2021: l’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto indipendente che lo assista nelle trattative con i creditori per il risanamento e la continuazione dell’attività. Durante le trattative, su istanza dell’imprenditore, il tribunale può concedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive e cautelari. Questa procedura è particolarmente utile per le agenzie di viaggio che, pur essendo imprese minori, hanno un volume d’affari significativo e un rischio di insolvenza legato alla stagionalità.
1.8 Riforma della riscossione e rottamazione‑quinquies (2026)
Nel 2025 il Parlamento ha approvato la Legge di bilancio 2026 che introduce una nuova definizione agevolata – la rottamazione‑quinquies – e ha approvato il Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs 24 marzo 2025 n. 33). Secondo il portale Finanza & Fisco, l’art. 23 del disegno di legge prevede che i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possano essere estinti pagando solo il capitale e le spese, senza interessi di mora né sanzioni, presentando l’istanza entro 30 aprile 2026 . Il pagamento deve avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali con interessi del 4 % annuo dal 1° agosto 2026 . La norma sospende le procedure esecutive e prevede l’estinzione dei giudizi tributari pendenti dopo il pagamento della prima rata . Inoltre, l’AdER deve rendere disponibili nell’area riservata i carichi definibili, e l’istanza di adesione comporta l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti .
L’articolo evidenzia che la rottamazione‑quinquies consente di spalmare il debito su nove anni (54 rate bimestrali) ma richiede l’applicazione di un interesse; inoltre, prevede la sospensione di fermi, ipoteche e procedure esecutive a fronte della presentazione della dichiarazione . Queste misure sono confermate dall’articolo di Il Fatto Quotidiano, che sottolinea che la definizione agevolata riguarda i carichi 2000‑2023, senza selezione dei contribuenti, e che il debito può essere pagato su un massimo di 54 rate . Lo stesso articolo spiega che il nuovo Testo Unico prevede l’annullamento automatico dei crediti inesigibili che non producono incassi entro il quinto anno dall’affidamento e l’allungamento delle rateazioni ordinarie fino a 120 rate mensili per chi dimostra difficoltà finanziarie . La riforma mira a ridurre il magazzino dei crediti irrecuperabili e ad agevolare i contribuenti in difficoltà.
2 Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
Quando l’agenzia di viaggio riceve un avviso di accertamento, una cartella di pagamento o un’intimazione, deve conoscere i termini per agire. Di seguito un percorso operativo.
- Notifica dell’avviso di accertamento (o atto equivalente) da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente ha 60 giorni per presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 546/1992. Se non presenta ricorso, l’atto diventa definitivo. La notifica deve essere effettuata secondo le regole del domicilio fiscale e della PEC; eventuali irregolarità rendono l’atto annullabile.
- Iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento da parte dell’Agente della riscossione. Dal 2024 la cartella contiene il dettaglio delle somme dovute (capitale, sanzioni, interessi e aggio) e indica il termine di 60 giorni per il pagamento. Entro tale termine è possibile presentare ricorso per vizi propri della cartella (ad esempio, calcolo errato, prescrizione) oppure ricorrere alle definizioni agevolate (rottamazioni) o alla rateizzazione. Se il contribuente non agisce, l’Agente potrà procedere con l’intimazione.
- Intimazione di pagamento. Se la cartella rimane insoluta, l’Agente invia un’intimazione di pagamento con la quale sollecita il versamento entro 5 giorni. La Suprema Corte ha statuito che ignorare l’intimazione comporta l’accettazione del debito e preclude la contestazione dei vizi dell’atto presupposto. Perciò è fondamentale reagire immediatamente: presentare richiesta di sospensione, proporre ricorso o aderire a un piano di rateizzazione.
- Azioni esecutive. In caso di mancato pagamento dopo l’intimazione, l’Agente può attivare una o più delle seguenti misure:
- Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis DPR 602/1973): l’AdER notifica alla banca l’ordine di versare le somme nel conto corrente entro 60 giorni . Dal 2025 la Cassazione ha chiarito che il pignoramento riguarda anche i saldi futuri che maturano entro 60 giorni e che in caso di mancato pagamento nel termine il pignoramento perde efficacia .
- Pignoramento mobiliare e immobiliare: l’ufficiale giudiziario procede al sequestro dei beni mobili e alla trascrizione del pignoramento sugli immobili. L’art. 492 c.p.c. regola la forma dell’atto . Per i beni immobili può essere nominato un custode e fissata la vendita; il debitore può evitare la vendita proponendo il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione.
- Fermo amministrativo (art. 86 DPR 602/1973): l’AdER iscrive un fermo sui veicoli aziendali, impedendone la circolazione. È un atto amministrativo impugnabile dinanzi al giudice ordinario se mancano i presupposti (es. mancata notifica della cartella). La sospensione può essere ottenuta con la rateizzazione o la rottamazione.
- Iscrizione ipotecaria (art. 77 DPR 602/1973): per debiti superiori a 20.000 euro l’AdER può iscrivere ipoteca sui beni immobili. La Corte di Cassazione ha affermato che l’atto deve essere adeguatamente motivato e proporzionato al debito; la mancanza di proporzione può determinare l’illegittimità dell’iscrizione.
- Rimedi contro le azioni esecutive. Il debitore può:
- Presentare istanza di sospensione all’Agente per gravi motivi (es. impugnazione dell’atto, prescrizione).
- Proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) dinanzi al Giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica dell’atto impugnato.
- Impugnare l’atto impositivo presso il giudice tributario, se non lo ha già fatto nei termini.
- Richiedere la rateizzazione o aderire alla rottamazione‑quinquies entro i termini previsti .
- Attivare una procedura di composizione della crisi (accordo, piano del consumatore o composizione negoziata) con l’assistenza di un OCC o di un esperto. La presentazione dell’istanza può determinare la sospensione delle esecuzioni.
3 Difese e strategie legali
3.1 Verifica dell’atto e vizi di notifica
Il primo passo per difendersi è analizzare l’atto notificato. Molte cartelle e pignoramenti presentano errori che ne comportano la nullità o l’annullabilità. Tra i vizi più frequenti:
- Errata notifica: l’atto deve essere notificato all’indirizzo del contribuente risultante dagli archivi; una notifica a un indirizzo sbagliato o a una PEC inattiva viola l’art. 6 dello Statuto del contribuente e può essere contestata .
- Difetto di motivazione: la cartella deve indicare gli estremi dell’atto presupposto (avviso di accertamento o atto di irrogazione sanzioni). L’omessa indicazione rende l’atto nullo.
- Prescrizione e decadenza: i tributi erariali (IRPEF, IVA) si prescrivono in 10 anni; le sanzioni amministrative si prescrivono in 5 anni. Le cartelle notificate oltre i termini sono nulle. La Cassazione ha ribadito che l’intimazione successiva non interrompe la prescrizione se l’atto presupposto è nullo.
- Competenza territoriale: l’Agente deve essere competente per territorio. Una cartella emessa da un agente incompetente è nulla.
3.2 Ricorso in sede tributaria
Il ricorso avverso l’avviso di accertamento o la cartella va proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni (30 giorni per gli atti di recupero dei crediti d’imposta). Il ricorso deve contenere le doglianze specifiche, le prove documentali e, se necessario, la domanda di sospensione. In molti casi è opportuno invocare il principio del contraddittorio, il difetto di motivazione, l’incompetenza e la decadenza.
Nelle controversie contro l’Agente della riscossione è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione in sede tributaria (art. 47 D.Lgs 546/1992) dimostrando il periculum in mora e il fumus boni iuris. La sospensione blocca le procedure esecutive fino alla decisione nel merito.
3.3 Opposizione davanti al giudice ordinario
Quando l’azione esecutiva è già in corso (pignoramento presso terzi, mobiliare o immobiliare), il rimedio appropriato è l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). La prima è utilizzabile per contestare il diritto dell’Agente a procedere (es. prescrizione, difetto di titolo), la seconda per contestare la regolarità formale dell’atto (es. mancanza di requisiti del pignoramento). L’opposizione va presentata dinanzi al giudice competente entro termini brevi (solitamente 20 giorni). Se il pignoramento è presso terzi, l’opposizione spetta al tribunale del luogo dove risiede il terzo.
3.4 Rateizzazione e definizioni agevolate
L’art. 19 DPR 602/1973 consente al debitore di ottenere la rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo fino a 72 rate mensili; in presenza di comprovate difficoltà, l’AdER può concedere fino a 120 rate mensili, come previsto dal nuovo Testo Unico . Per importi inferiori a 120.000 euro la richiesta può essere presentata senza documentazione; per importi superiori occorre dimostrare la situazione di difficoltà economica (indice della capacità contributiva, bilanci, ecc.). La rateizzazione blocca le azioni esecutive e impedisce l’iscrizione di ipoteche e fermi.
La rottamazione‑quinquies, introdotta con la legge di bilancio 2026, rappresenta una sanatoria che consente di chiudere i debiti relativi ai carichi 2000‑2023 pagando solo il capitale e le spese entro 54 rate bimestrali . L’istanza va presentata entro il 30 aprile 2026; il pagamento può essere in unica soluzione (31 luglio 2026) o rateale con interessi del 4 %. Gli effetti principali:
- sospensione dei giudizi tributari pendenti e delle azioni esecutive;
- inibizione all’iscrizione di nuovi fermi e ipoteche;
- cancellazione dei debiti residui al pagamento dell’ultima rata.
Chi aveva già aderito alla rottamazione‑quater (2023‑2024) e non ha pagato le rate può essere riammesso, ma deve presentare una nuova dichiarazione.
3.5 Accordo di ristrutturazione e piano del consumatore (sovraindebitamento)
Per le agenzie di viaggio che non riescono a far fronte a tutti i debiti, gli strumenti di composizione della crisi possono rappresentare una via d’uscita. Il Gestore della Crisi (OCC) aiuta il debitore a redigere un piano, che può prevedere:
- Riduzione delle somme dovute: il piano può offrire un pagamento parziale del debito (stralcio), purché assicuri il pagamento almeno del valore di realizzo dei beni sui quali insistono ipoteche o privilegi .
- Dilazione delle scadenze: il piano può prevedere rate più lunghe; per i tributi europei e l’IVA è ammessa solo la dilazione .
- Conversione dei debiti in altre forme (es. concessione di garanzie).
- Liquidazione volontaria di parte del patrimonio per soddisfare i creditori.
Il piano del consumatore è dedicato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per motivi non imprenditoriali; può prevedere la soddisfazione parziale o dilazionata dei creditori e viene omologato dal giudice se il debitore è meritevole e il piano è fattibile.
Dopo l’omologazione, l’esecuzione del piano comporta la sospensione delle procedure esecutive; eventuali pignoramenti o ipoteche devono essere revocati. Alla fine del piano, il debitore può ottenere la esdebitazione (cancellazione dei debiti residui), salvo che per i debiti fiscali europei per i quali la legge non consente stralci.
3.6 Composizione negoziata e strumenti per l’impresa
Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, un istituto rivolto alle imprese in difficoltà economico‑finanziaria. L’imprenditore presenta istanza alla Camera di Commercio e viene nominato un esperto indipendente che, insieme all’imprenditore e ai creditori, elabora un piano di risanamento. Durante la procedura è possibile chiedere al tribunale misure protettive che sospendono le azioni esecutive e cautelari. Se le trattative hanno esito positivo, si può giungere a un accordo di ristrutturazione o a un concordato semplificato. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, assiste le imprese nell’elaborazione di piani di ristrutturazione con banche e fornitori, negoziando la riduzione dei debiti e la rinegoziazione dei mutui.
3.7 Contenzioso bancario e tutela contro l’usura
Le agenzie che hanno sottoscritto mutui o affidamenti bancari possono spesso contestare clausole vessatorie e tassi usurari. La Cassazione ha stabilito che nel calcolo dell’usura devono essere considerati anche gli interessi moratori e le commissioni: se il tasso effettivo supera il tasso soglia, l’interesse convenzionale e moratorio è dovuto nella misura del tasso legale . In presenza di anatocismo (capitalizzazione degli interessi) o di costi occulti, è possibile chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. L’analisi dei contratti bancari richiede competenze tecniche: i professionisti dello studio Monardo analizzano i conti correnti e i contratti di mutuo per rilevare tassi usurari, commissioni non dovute e clausole abusive, presentando ricorsi in sede civile o reclamando la riduzione del debito.
4 Strumenti alternativi e soluzioni pratiche
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie rottamazioni (ter, quater, quinquies) e definizioni agevolate per consentire ai contribuenti di chiudere i debiti fiscali pagando il solo capitale. Per le agenzie di viaggio in difficoltà queste sanatorie sono spesso la soluzione più rapida e meno onerosa. Di seguito le caratteristiche principali della rottamazione‑quinquies:
| Elemento | Caratteristica |
|---|---|
| Periodo dei carichi | Debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 |
| Termine per la domanda | 30 aprile 2026 |
| Pagamento | In unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in massimo 54 rate bimestrali (9 anni) |
| Interessi | 4 % annuo dal 1° agosto 2026 per i pagamenti rateali |
| Sospensione | Sospensione di fermi, ipoteche, pignoramenti e giudizi tributari fino al pagamento della prima rata |
| Debiti esclusi | Carichi derivanti da accertamenti esecutivi e da condanne penali; carichi affidati dopo il 31 dicembre 2023 |
L’adesione alla rottamazione comporta l’obbligo di rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definibili; il contribuente deve indicare i giudizi pendenti nella dichiarazione e assumere l’impegno a rinunciarvi . La sospensione delle procedure esecutive e la cancellazione dei fermi avvengono dal momento della presentazione dell’istanza.
4.2 Rateizzazione ordinaria
Se non si intende aderire alla rottamazione o se i carichi non rientrano nella definizione agevolata, è possibile chiedere la rateizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973. Per debiti fino a 120.000 euro la richiesta può essere presentata online senza allegare documenti; per importi superiori occorre dimostrare la situazione di difficoltà con bilanci, dichiarazioni dei redditi e documentazione bancaria. La rateizzazione consente di ottenere un piano fino a 120 rate mensili (10 anni) e sospende le procedure esecutive e cautelari. Il pagamento puntuale delle rate evita l’applicazione di interessi di mora e aggio.
4.3 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione
I piani previsti dalla L. 3/2012 sono strumenti molto flessibili. Ad esempio, un’agenzia in forma di società di persone può proporre un accordo con i creditori che prevede il pagamento del 50 % dei debiti chirografari in 5 anni e la conversione di un mutuo ipotecario in un affitto con riscatto; in cambio l’azienda mantiene la continuità aziendale. Il piano può prevedere la nomina di un gestore che liquidi alcuni beni non essenziali (ad esempio un veicolo non strumentale) per pagare i creditori privilegiati . Se l’accordo è omologato, i creditori non possono intraprendere azioni esecutive e devono rispettare le condizioni del piano. Alla fine del piano, il debito residuo viene cancellato (esdebitazione).
Per i consumatori (soci o titolari che hanno contratto debiti personali), il piano del consumatore consente di proporre un rimborso parziale o rateale, dimostrando la meritevolezza (non aver fatto debiti volontariamente). Il giudice valuta la sostenibilità del piano e, se omologa, i creditori sono vincolati. Dopo l’esecuzione, il consumatore può liberarsi definitivamente dai debiti residui.
4.4 Transazione fiscale e accordo di ristrutturazione dei debiti d’impresa
Per le imprese soggette a fallimento o liquidazione giudiziale, gli accordi di ristrutturazione ex art. 57 e seguenti del Codice della crisi consentono di concordare con l’amministrazione finanziaria una transazione fiscale. L’azienda propone un piano che prevede una percentuale di soddisfazione del debito e ottiene la falcidia dei crediti erariali. L’approvazione richiede il voto dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei debiti. La transazione fiscale può includere anche la conversione del debito in strumenti finanziari o la cessione di beni.
4.5 Esdebitazione e fresh start
La esdebitazione è il beneficio che consente al debitore, al termine della procedura di liquidazione controllata o del piano del consumatore, di ottenere l’inefficacia dei debiti residui. Il Codice della crisi d’impresa estende l’esdebitazione anche all’imprenditore individuale che ha subito una liquidazione giudiziale (ex fallimento). Per le agenzie di viaggio gestite in forma individuale, l’esdebitazione rappresenta l’opportunità di ottenere un fresh start e ripartire senza il peso dei debiti pregressi.
4.6 Negoziazione con le banche e revisione dei contratti
Quando i debiti principali sono nei confronti delle banche, la strategia può prevedere la negoziazione dei finanziamenti. Molte linee di credito per agenzie di viaggio includono tassi di mora elevati, commissioni di istruttoria o condizioni vessatorie. L’analisi tecnica dei contratti, dei piani di ammortamento e delle commissioni (CMS, spese di incasso) consente di rilevare le violazioni della normativa antiusura o dell’art. 117 TUB (che impone di indicare chiaramente il tasso). In presenza di usura, il giudice può dichiarare nulla la clausola e rideterminare gli interessi; la banca sarà costretta a restituire le somme indebitamente percepite. Spesso le banche accettano di rinegoziare il contratto (riducendo i tassi o allungando la durata) per evitare il contenzioso.
Lo studio Monardo assiste le agenzie nella trattativa, predisponendo diffide, perizie econometriche e ricorsi all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) o al tribunale. Nei casi più gravi, si ricorre a class action per contestare prassi scorrette e ottenere rimborsi per tutti i clienti coinvolti.
5 Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare le notifiche: molti imprenditori lasciano le cartelle chiuse in un cassetto. Questo comportamento comporta la decadenza dei termini di impugnazione e rende più difficile la difesa. È indispensabile aprire le raccomandate e far verificare l’atto a un professionista.
- Pagare senza contestare: spesso si paga la prima rata di un debito senza verificare se l’atto sia nullo o prescritto. Prima di pagare è bene verificare la legittimità dell’atto e, se del caso, presentare un ricorso.
- Confondere rottamazione e rateizzazione: la rottamazione consente di pagare solo il capitale e le spese, mentre la rateizzazione prevede il pagamento di tutto il debito (compresi interessi e sanzioni). Occorre valutare attentamente quale soluzione sia più conveniente.
- Non sfruttare gli strumenti di sovraindebitamento: molti imprenditori ignorano la possibilità di accedere a un accordo di ristrutturazione o a un piano del consumatore. Queste procedure permettono di ridurre sensibilmente i debiti e di proteggere i beni.
- Firmare contratti bancari senza analisi: tassi usurari, clausole vessatorie e costi occulti sono frequenti nei contratti di mutuo. Prima di firmare è opportuno farsi assistere da un consulente; se il contratto è già in essere, è possibile verificare l’usura e chiedere la restituzione degli interessi indebiti.
- Mancata documentazione: per ottenere la rateizzazione o l’accesso alla procedura di composizione della crisi occorrono bilanci aggiornati, dichiarazioni fiscali e documentazione bancaria. Senza questi documenti la domanda sarà respinta.
- Agire senza coordinamento: spesso si presentano ricorsi in maniera scoordinata, sovrapponendo difese in sede tributaria e civile. È fondamentale avere una strategia coordinata che valuti tutti gli atti in corso e scelga il foro più adeguato.
6 Tabelle riepilogative
6.1 Termini per impugnare gli atti della riscossione
| Atto notificato | Termini per il ricorso | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Avviso di accertamento | 60 giorni (ricorso alla Corte di giustizia tributaria) | Art. 21 D.Lgs 546/1992 |
| Cartella di pagamento | 60 giorni per motivi propri (vizi della cartella) | Artt. 24 D.Lgs 46/1999 e Statuto del contribuente |
| Intimazione di pagamento | 60 giorni per contestare l’atto presupposto; 5 giorni per pagare prima dell’esecuzione | Artt. 50‑51 DPR 602/1973 |
| Fermo amministrativo | 60 giorni dalla notifica per ricorso al giudice ordinario | Art. 86 DPR 602/1973 |
| Iscrizione ipotecaria | 60 giorni per ricorso al giudice ordinario o alla Corte di giustizia tributaria | Art. 77 DPR 602/1973 |
| Pignoramento presso terzi (speciale) | 20 giorni per opposizione ex art. 617 c.p.c.; 60 giorni per contestare l’atto impositivo | Artt. 72‑bis DPR 602/1973 e art. 617 c.p.c. |
| Pignoramento mobiliare o immobiliare | 20 giorni per opposizione agli atti esecutivi; 40 giorni per conversione del pignoramento | Artt. 492, 495 c.p.c. |
6.2 Differenze tra pignoramento, fermo e ipoteca
| Strumento | Caratteristiche | Conseguenze per l’agenzia | Come difendersi |
|---|---|---|---|
| Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis) | L’Agente ordina al terzo (banca) di versare le somme dovute al debitore entro 60 giorni; copre anche le somme che maturano dopo la notifica | Blocco del conto corrente; prelievo dei saldi attuali e futuri; possibili segnalazioni alla Centrale Rischi | Opposizione ex art. 617 c.p.c.; ricorso alla commissione tributaria; rateizzazione o rottamazione; verifica dei vizi di notifica |
| Pignoramento mobiliare | L’ufficiale giudiziario sequestra i beni mobili; redige verbale e intima al debitore di non sottrarre i beni | Perdita dei beni strumentali; sospensione dell’attività | Conversione del pignoramento in denaro; opposizione ex art. 615 c.p.c.; accordo di ristrutturazione |
| Pignoramento immobiliare | Iscrizione del pignoramento e vendita all’asta; nomina del custode | Rischio di perdita della sede dell’agenzia; degrado reputazionale | Piano del consumatore o accordo di ristrutturazione; opposizione per vizi; saldo e stralcio |
| Fermo amministrativo | Iscrizione del fermo sui veicoli; impedisce la circolazione | Impossibilità di utilizzare i veicoli per l’attività; sanzioni | Richiedere la sospensione; rateizzare; impugnare per vizi di notifica |
| Ipoteca | Iscrizione dell’ipoteca sugli immobili per debiti > 20.000 € | Limitazione della disponibilità dell’immobile; pregiudizio per l’accesso al credito | Opposizione per sproporzione; piano del consumatore; accordo con i creditori |
6.3 Strumenti di composizione della crisi
| Strumento | Soggetti | Caratteristiche principali | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Accordo di ristrutturazione dei debiti | Debitori non fallibili (imprese minori, professionisti, società tra professionisti) | Piano assistito dall’OCC; può prevedere stralcio e dilazione; necessita del voto favorevole dei creditori; prevede il pagamento integrale dei crediti privilegiati almeno fino al valore di realizzo | L. 3/2012, art. 7 |
| Piano del consumatore | Consumatori (debitori persona fisica) | Piano di rientro valutato dal giudice; non richiede l’accordo dei creditori; consente stralcio e dilazione; richiede meritevolezza | L. 3/2012, artt. 12‑bis e 12‑ter |
| Liquidazione controllata | Debitori sovraindebitati | Liquidazione dei beni sotto controllo del tribunale; distribuzione del ricavato; possibile esdebitazione finale | L. 3/2012, artt. 14‑ter – 14‑quater |
| Composizione negoziata | Imprese in crisi | Nomina di un esperto; trattative con i creditori; misure protettive; possibile concordato semplificato | D.L. 118/2021; D.Lgs 14/2019 |
7 FAQ – Domande frequenti
- Cosa succede se l’agenzia di viaggio riceve un pignoramento sul conto corrente?
Viene notificato un atto di pignoramento speciale (art. 72‑bis DPR 602/1973) alla banca e al debitore. La banca deve bloccare il saldo e versarlo all’Agente della riscossione entro 60 giorni. La Cassazione ha chiarito che il pignoramento riguarda anche i saldi attivi maturati dopo la notifica . Se il terzo non versa entro il termine, il pignoramento perde efficacia . Il debitore può opporsi entro 20 giorni (art. 617 c.p.c.), chiedere la sospensione o attivare un piano di rientro. - Il pignoramento blocca solo il saldo presente al momento della notifica?
No. La Cassazione (sentenza 28520/2025) ha stabilito che il pignoramento speciale copre anche i saldi attivi che maturano entro 60 giorni dalla notifica . La banca deve versare questi importi all’AdER. Questo principio è applicato anche nel nuovo Testo Unico. - È necessario il giudice per il pignoramento ex art. 72‑bis?
Generalmente no: la procedura si svolge in via stragiudiziale. Tuttavia, se sorgono contestazioni (mancato pagamento, vizi dell’atto), si interviene tramite opposizione al giudice dell’esecuzione. La Cassazione considera il pignoramento speciale un vero e proprio processo esecutivo, per cui si applicano le norme del codice di procedura civile . - Quando il pignoramento perde efficacia?
Se il terzo non versa le somme dovute entro 60 giorni, il pignoramento speciale perde efficacia automaticamente . L’Agente deve procedere con un pignoramento ordinario (art. 543 c.p.c.). - Come si calcola l’IVA nel regime del margine?
L’IVA si applica solo sulla differenza tra il prezzo pagato dal cliente e il costo dei servizi turistici acquistati (margine). Non è ammessa la detrazione dell’IVA pagata a monte . Occorre documentare i costi e separare le operazioni che rientrano nel regime del margine da quelle che ne sono escluse. - Quali beni dell’agenzia non sono pignorabili?
Sono impignorabili i beni necessari all’esercizio dell’attività (strumenti, arredi indispensabili) nei limiti previsti dall’art. 515 c.p.c. Alcuni beni sono relativamente impignorabili (stipendi, pensioni) ai sensi dell’art. 545 c.p.c. I fondi destinati all’adempimento delle polizze di insolvenza dei viaggiatori devono essere tutelati in quanto destinati a terzi. - Cosa prevede il fermo amministrativo?
L’Agente può iscrivere un fermo sui veicoli aziendali per crediti iscritti a ruolo. Il fermo impedisce la circolazione ed è rimosso solo dopo il pagamento o l’accettazione di un piano di rateizzazione. Il fermo è impugnabile se non è stato preceduto dalla notifica della cartella o se l’importo è inferiore al limite previsto (oggi 100 euro per i tributi locali). - Si può contestare l’usura nei contratti di finanziamento dell’agenzia?
Sì. La L. 108/1996 prevede che se il tasso effettivo globale (comprensivo di interessi, commissioni, oneri e interessi moratori) supera il tasso soglia, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. La Cassazione ha confermato che gli interessi moratori vanno considerati nel calcolo . È quindi possibile chiedere la riduzione dei tassi e la restituzione di quanto pagato in eccesso. - Cosa succede se l’agente della riscossione è incompetente per territorio?
La cartella e gli atti successivi sono nulli. È necessario verificare quale agente (nazionale o locale) aveva competenza territoriale al momento dell’emissione della cartella. L’atto nullo deve essere impugnato tempestivamente. - Qual è la differenza tra rottamazione e rateizzazione?
La rottamazione (ad esempio la rottamazione‑quinquies) prevede il pagamento del solo capitale e delle spese in un numero limitato di rate, con cancellazione di sanzioni e interessi . La rateizzazione ordinaria prevede il pagamento di tutto il debito (capitale, interessi, sanzioni e aggio) ma consente un piano più lungo (fino a 120 rate mensili). La scelta dipende dall’ammontare del debito, dalla capacità di pagamento e dalle agevolazioni disponibili. - Se aderisco alla rottamazione, posso mantenere i giudizi pendenti?
No. L’adesione comporta l’impegno a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi definibili . I giudizi sono sospesi fino al pagamento della prima rata e poi vengono estinti. - È possibile ottenere la sospensione delle azioni esecutive senza pagare?
Sì, se si presenta un ricorso con richiesta di sospensione o si avvia una procedura di composizione della crisi. Il giudice può sospendere il pignoramento se ritiene sussistenti gravi motivi. Inoltre, la presentazione di un piano del consumatore o di un accordo di ristrutturazione comporta la sospensione automatica delle azioni esecutive. - Un socio di società di persone risponde con il proprio patrimonio?
Nelle società di persone (snc, sas) i soci rispondono in modo illimitato e solidale per i debiti sociali. Pertanto, se l’agenzia è una snc e non paga le imposte, i soci possono subire il pignoramento dei propri beni personali. È dunque fondamentale valutare la forma societaria e, se del caso, trasformare la società in una srl. - Cosa accade se non pago le rate della rottamazione?
Il mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine di tolleranza (5 giorni) comporta la perdita dei benefici della rottamazione e la ripresa delle azioni esecutive. Le somme già versate sono acquisite e non rimborsabili. È possibile, tuttavia, chiedere la rateizzazione del debito residuo. - Posso trasferire la sede all’estero per sfuggire alla riscossione?
Trasferire la sede all’estero senza adempiere i debiti fiscali può costituire reato (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) e non impedisce all’AdER di attivare il recupero attraverso le procedure di cooperazione internazionale. È preferibile utilizzare strumenti legali di composizione della crisi. - La polizza di insolvenza tutela anche l’agenzia?
La polizza di cui all’art. 47 Codice del turismo tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore ; non copre i debiti dell’agenzia nei confronti del fisco o delle banche. Tuttavia, mantenere una garanzia adeguata evita di incorrere in sanzioni amministrative e sospensioni della licenza. - Cosa succede se ho già aderito alla rottamazione‑quater e non ho pagato?
L’art. 3‑bis del D.L. 202/2024 ha previsto la riammissione alla rottamazione‑quater, ma occorre presentare l’istanza entro i termini e pagare le rate scadute. La legge di bilancio 2026 consente di integrare la dichiarazione entro il 30 aprile 2026 . - Come funziona la nuova regola sul discarico dei crediti inesigibili?
Il nuovo Testo Unico prevede che i crediti affidati all’AdER dal 1° gennaio 2025 che non producono incassi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento siano cancellati dalle scritture della riscossione . Il discarico può avvenire anche prima se l’AdER accerta che il debitore non possiede beni pignorabili. Il credito viene restituito all’ente impositore che può decidere se recuperarlo con altri strumenti. - È possibile fare un piano del consumatore per debiti fiscali?
Sì, ma con limiti: i debiti per IVA, risorse proprie UE e ritenute non possono essere stralciati; il piano può prevedere solo la dilazione . Tuttavia, è possibile ridurre le sanzioni e gli interessi e proporre un piano sostenibile. - Cosa succede dopo la conclusione del piano?
Dopo l’esecuzione integrale del piano del consumatore o dell’accordo di ristrutturazione, il debitore ottiene l’esdebitazione: i debiti residui sono cancellati e non possono essere più richiesti dai creditori. Per ottenere l’esdebitazione è necessario aver adempiuto agli obblighi del piano, salvo casi di forza maggiore.
8 Simulazioni pratiche
8.1 Caso 1 – Agenzia di viaggio con debito di 50.000 € con l’AdER
Scenario: l’agenzia “Viaggi Azzurri Srl” riceve nel 2025 una cartella di pagamento per debiti IVA e IRPEF relativi agli anni 2020‑2022 per un totale di 50.000 € (capitale 35.000 €, sanzioni e interessi 15.000 €). La società non impugna l’avviso e riceve un’intimazione di pagamento. Nel gennaio 2026 decide di aderire alla rottamazione‑quinquies.
- Calcolo: con la rottamazione vengono azzerate le sanzioni e gli interessi, quindi l’agenzia paga solo il capitale (35.000 €) più le spese di notifica e aggio (supponiamo 1.000 €). L’importo definibile è 36.000 €.
- Rateazione: l’agenzia presenta l’istanza entro il 30 aprile 2026 indicando il pagamento in 54 rate bimestrali (9 anni). Ogni rata bimestrale sarà di circa 666 € (36.000 € / 54) cui si aggiungono gli interessi del 4 % annuo dal 1° agosto 2026. Considerando l’interesse, l’importo finale sarà di circa 38.000 €.
- Vantaggi: sospensione immediata dei pignoramenti, blocco del fermo sui veicoli, estinzione dei giudizi pendenti. L’agenzia paga una rata sostenibile e mantiene la continuità aziendale.
8.2 Caso 2 – Agenzia con conto pignorato e ritardo nel pagamento
Scenario: l’agenzia “Turismo Verde Snc” ha un debito di 80.000 € iscritto a ruolo; nel settembre 2025 l’AdER notifica alla banca un pignoramento ex art. 72‑bis. Il conto presenta un saldo di 5.000 € al momento della notifica, ma entro i successivi 60 giorni vengono accreditati bonifici per 10.000 € relativi a nuove prenotazioni.
- Obblighi della banca: la Cassazione ha stabilito che la banca deve versare all’AdER non solo i 5.000 € iniziali ma anche i 10.000 € maturati entro 60 giorni . I bonifici successivi devono quindi essere trasferiti all’AdER. Se la banca non versa, il pignoramento perde efficacia e l’AdER dovrà avviare un pignoramento ordinario .
- Difese dell’agenzia: la snc può impugnare l’atto per vizi di notifica o contestare la prescrizione. Può inoltre chiedere la conversione del pignoramento in denaro depositando una somma sufficiente (art. 495 c.p.c.) o richiedere la rateizzazione per sospendere l’azione.
- Trattativa con i clienti: poiché i bonifici riguardano anticipi dei viaggiatori, la società dovrà spiegare che i fondi sono temporaneamente vincolati e trovare soluzioni (es. fideiussione) per non compromettere il servizio.
8.3 Caso 3 – Procedura di sovraindebitamento
Scenario: l’agenzia “Mondo Viaggi di Rossi Maria”, ditta individuale, accumula debiti per un totale di 150.000 € (70.000 € con l’AdER, 50.000 € con la banca e 30.000 € con fornitori). Gli incassi sono crollati a causa di un evento straordinario (pandemia) e non può pagare gli stipendi. La titolare decide di avvalersi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con l’assistenza di un OCC.
- Piano proposto: il piano prevede il pagamento del 60 % dei debiti chirografari (fornitori) in 5 anni, la conversione del mutuo bancario in un leasing e la dilazione del debito fiscale in 10 anni. I crediti privilegiati (IVA e dipendenti) sono pagati integralmente grazie alla vendita di un immobile non strumentale. Si propone la cessione del 30 % degli utili futuri per 5 anni ai creditori.
- Omagazione: l’OCC attesta la fattibilità del piano; il tribunale omologa dopo aver riscontrato la meritevolezza della debitrice (non ha fatto debiti in mala fede). Le azioni esecutive sono sospese, compreso il pignoramento in corso e il fermo del veicolo aziendale.
- Esdebitazione: al termine del piano, dopo il pagamento delle rate previste, i debiti residui vengono cancellati. La signora Rossi può continuare l’attività senza l’ombra del debito.
8.4 Caso 4 – Contestazione di usura bancaria
Scenario: l’agenzia “Sole Tour Srl” sottoscrive un mutuo ipotecario di 200.000 € nel 2022 con un tasso variabile del 7 % e interessi moratori del 12 %. Nel 2025, a seguito dell’aumento dei tassi, il TEG supera il tasso soglia antiusura. La società è in difficoltà e il conto è in rosso. L’agenzia commissiona allo studio Monardo una perizia econometrica.
- Risultato della perizia: la perizia dimostra che il tasso effettivo (comprensivo di commissione di istruttoria e interessi moratori) è superiore al tasso soglia fissato dal MEF. Ai sensi della L. 108/1996, la clausola è nulla e non sono dovuti gli interessi usurari.
- Azione giudiziaria: con l’assistenza legale, la società propone una azione di accertamento chiedendo la rideterminazione del debito secondo il tasso legale e la restituzione degli interessi corrisposti in eccesso. La banca, per evitare la lite, propone una transazione: riduce il tasso al 4 % e allunga la durata del mutuo.
- Efficacia: grazie alla contestazione di usura, l’agenzia risparmia circa 50.000 € e riesce a mantenere la proprietà dell’immobile ipotecato.
Conclusione
Le agenzie di viaggio che si trovano in difficoltà economiche possono sentirsi sopraffatte dalla complessità di norme, scadenze e procedure. Tra il regime IVA del margine, gli obblighi del Codice del turismo, i pignoramenti speciali ex art. 72‑bis, i fermi amministrativi e le recenti novità su rottamazione e sovraindebitamento, il rischio di commettere errori è elevato. La giurisprudenza più recente ha chiarito aspetti rilevanti: la Corte di Cassazione ha esteso il pignoramento ai saldi futuri e ha imposto il rispetto rigoroso del termine di 60 giorni ; ha ribadito che l’usura si verifica anche per gli interessi di mora ; ha affermato che la rottamazione quater comporta l’estinzione dei giudizi con il versamento della prima rata .
In questo articolo abbiamo illustrato le principali difese e strategie per proteggere l’agenzia dai creditori: ricorsi tributari, opposizioni esecutive, rateizzazioni, rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata, transazioni bancarie e contestazioni di usura. Abbiamo analizzato gli strumenti alternativi e fornito esempi pratici per dimostrare come sia possibile ridurre o eliminare i debiti. L’importanza di agire tempestivamente è fondamentale: ogni atto ha termini precisi e la mancata reazione può comportare la perdita dei diritti.
Per affrontare con successo questi problemi è essenziale affidarsi a professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono competenze in diritto tributario, bancario e della crisi d’impresa. Come cassazionista e gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia, l’Avv. Monardo è in grado di valutare la legittimità degli atti, proporre ricorsi efficaci, gestire le trattative con le banche e assistere l’agenzia nella scelta degli strumenti più adatti (rottamazione, piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o composizione negoziata).
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