Debiti con Innolva? Come fare saldo e stralcio bene se hai ricevuto una lettera di sollecito di pagamento

Introduzione

Quando arriva una lettera di sollecito da parte di Innolva o di un’altra società di recupero crediti è facile farsi prendere dal panico. Molti debitori pensano di non avere alternative: pagare immediatamente, magari integralmente, per evitare conseguenze peggiori. In realtà la legge italiana offre numerosi strumenti per difendersi da richieste illegittime, evitare abusi e negoziare accordi di saldo e stralcio vantaggiosi. La problematica non riguarda solo i consumatori: imprenditori, liberi professionisti e famiglie sono sempre più esposti alla cessione e cartolarizzazione dei crediti da parte delle banche e al passaggio dei loro debiti a fondi e società come Innolva.

Le pressioni delle società di recupero crediti possono sfociare in pratiche illegali (telefonate ripetute, minacce di pignoramento, comunicazioni a terzi). Il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte richiamato gli operatori al rispetto della dignità del debitore, vietando le modalità invasive come visite domiciliari, telefonate preregistrate e invio di plichi con la scritta “recupero crediti” . La legislazione italiana tutela inoltre il consumatore contro le pratiche commerciali aggressive: l’articolo 24 del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) considera aggressiva la pratica che tramite molestie, coercizione o indebito condizionamento limita la libertà di scelta del consumatore . Ricevere solleciti in violazione di queste regole può costituire un illecito da segnalare all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) o al Garante Privacy.

Spesso chi riceve una diffida di pagamento ignora che il debito potrebbe essere prescritto: la prescrizione ordinaria per la maggior parte dei crediti è di dieci anni (art. 2946 c.c.) , mentre per i debiti periodici (canoni di locazione, interessi, canoni assicurativi, etc.) vige la prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.) e per le bollette di energia elettrica, gas e acqua, a seguito della Legge 205/2017, la prescrizione è scesa a due anni per i consumi successivi al 1° marzo 2018 per l’elettricità, al 1° gennaio 2019 per il gas e al 1° gennaio 2020 per il servizio idrico . Nel caso dei debiti bancari, la prescrizione si interrompe solo mediante atto formale di costituzione in mora (art. 2943 c.c.) .

Prima di affrontare il cuore del problema, è utile sapere che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare possono offrire assistenza professionale mirata. L’Avv. Monardo è Cassazionista e coordina avvocati e commercialisti specializzati a livello nazionale in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, nonché professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021. Il suo studio è in grado di:

  • Analizzare le lettere di sollecito o gli atti giudiziari per verificarne la legittimità;
  • Proporre ricorsi e opposizioni contro cartelle o decreti ingiuntivi;
  • Ottenere sospensioni e bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi;
  • Gestire trattative di saldo e stralcio con Innolva e con gli istituti cessionari;
  • Elaborare piani di rientro sostenibili e soluzioni sia giudiziali sia stragiudiziali;
  • Utilizzare gli strumenti di composizione della crisi (Legge 3/2012, Codice della crisi d’impresa, rottamazioni e definizioni agevolate) per ridurre o azzerare il debito.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Notifica della lettera di sollecito e costituzione in mora

In diritto civile la costituzione in mora del debitore richiede una intimazione scritta (art. 1219 c.c.): salvo casi particolari, il debitore è costituito in mora soltanto mediante richiesta scritta con l’ingiunzione di adempiere . La stessa norma elenca le ipotesi in cui l’intimazione non è necessaria (debito derivante da fatto illecito, dichiarazione di non voler adempiere, scadenza della prestazione da effettuare al domicilio del creditore). La notifica di sollecito inviata da Innolva può costituire atto interruttivo della prescrizione se contenente l’intimazione formale; in caso contrario si tratta di mera comunicazione priva di effetti legali.

Quando il debitore non adempie, il creditore può promuovere un procedimento monitorio per ottenere un decreto ingiuntivo: ai sensi dell’art. 633 c.p.c. il giudice emette il decreto su richiesta del creditore munito di prova scritta di un credito liquido ed esigibile . La prova scritta deve essere rigorosa e, come chiarito dalla giurisprudenza recente (Cass. ord. n. 25547/2025), la semplice pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non basta a dimostrare la titolarità del credito . La società cessionaria deve produrre documentazione contrattuale che identifichi il singolo credito ceduto. Se il creditore non fornisce prova documentale sufficiente, il decreto ingiuntivo può essere opposto e annullato.

Prescrizione, termini e interruzione

La prescrizione ordinaria estingue i diritti con il decorso di dieci anni salvo diversa previsione . I debiti derivanti da forniture e prestazioni periodiche (canoni di locazione, interessi, premi assicurativi) si prescrivono in cinque anni (art. 2948 c.c.) . La Legge 205/2017 (art. 1, commi 4-10) ha ridotto a due anni la prescrizione delle bollette di luce, gas e acqua per i consumi successivi al 1º marzo 2018, 1º gennaio 2019 e 1º gennaio 2020 rispettivamente; per i periodi precedenti resta il termine quinquennale . La prescrizione si interrompe con qualsiasi atto che costituisca il debitore in mora o con l’avvio di un’azione giudiziaria (art. 2943 c.c.) ; tuttavia, semplici solleciti telefonici o lettere generiche non idonee a individuare il credito non interrompono il termine.

Cessione dei crediti e onere della prova

Le banche e le società finanziarie cedono spesso i crediti in blocco a veicoli di cartolarizzazione (SPV) che affidano il recupero a società come Innolva. L’art. 58 del Testo Unico Bancario (T.U.B.) stabilisce che la cessione deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e registrata nel registro delle imprese; i debitori possono adempiere verso il cedente fino a tre mesi dalla pubblicazione . La Corte di Cassazione ha però precisato che la pubblicazione dell’avviso non è sufficiente a dimostrare che il singolo credito sia incluso nella cessione: l’onere probatorio ricade sul cessionario, che deve produrre il contratto di cessione o un estratto autentico identificativo del credito . In mancanza, il debitore può contestare la legittimazione di Innolva a pretendere il pagamento.

In diverse ordinanze del 2025 (nn. 9073, 8173 e 34641) la Cassazione ha ribadito che il mero elenco nominativo dei crediti o l’avviso sulla Gazzetta Ufficiale non prova l’acquisto: è necessario che l’atto di cessione contenga l’indicazione analitica del credito, con estremi, importo e dati identificativi del debitore . Inoltre la Corte ha chiarito che il diritto del cliente ex art. 119 T.U.B. di ottenere copia della documentazione bancaria si estende anche dopo l’estinzione del rapporto; la richiesta può essere fatta per ottenere estratti conto e contratti, senza dover anticipare i costi di riproduzione . Questo strumento è fondamentale per verificare l’esistenza e l’ammontare del debito.

Pratiche illegali nel recupero crediti

Il Garante Privacy ha emanato un Vademecum sul recupero crediti che impone alle società incaricate di rispettare la dignità del debitore . Sono considerate illegittime le seguenti modalità:

  • Visite domiciliari o sul luogo di lavoro accompagnate da comunicazione a terzi della condizione di inadempimento del debitore ;
  • Telefonate preregistrate senza intervento di un operatore, che potrebbero far conoscere a terzi la situazione debitoria ;
  • Plichi postali con la scritta “recupero crediti” o “preavviso di esecuzione” visibile all’esterno, che rivelano a estranei la natura del contenuto ;
  • Affissione di avvisi di mora sulla porta di casa ;
  • Trattamento di dati diversi da quelli strettamente necessari (solo dati anagrafici, codice fiscale/partita IVA, importo del credito e recapiti) .

Il creditore deve inoltre fornire al debitore l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Codice privacy, indicare i responsabili del trattamento e cancellare i dati una volta assolto l’incarico . Il debitore può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 .

Codice del consumo e pratiche commerciali aggressive

L’art. 24 del Codice del consumo definisce aggressiva la pratica che, mediante molestie o indebito condizionamento, limita la libertà di scelta del consumatore e lo induce a una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso . La norma vieta espressamente le molestie (telefonate insistenti), l’indebito condizionamento (sfruttare una posizione di potere per esercitare pressione) e la coercizione (minacce esplicite) . Le società di recupero crediti che minacciano pignoramenti senza titolo, iscrivono il debitore in banche dati o chiamano parenti e colleghi rischiano pesanti sanzioni. Il consumatore può segnalare tali condotte all’AGCM, che può irrogare multe e ordinare la cessazione della pratica.

Limiti al pignoramento e protezione del reddito

Se la società di recupero ottiene un decreto ingiuntivo e passa alla fase di esecuzione forzata, è importante conoscere i limiti al pignoramento previsti dall’art. 545 c.p.c. Alcuni crediti non sono pignorabili (crediti alimentari e sussidi di grazia) . Gli stipendi e le pensioni possono essere pignorati solo nella misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari e fino a un quinto per tributi e altri crediti . Le pensioni non possono essere pignorate per un importo corrispondente al doppio dell’assegno sociale (minimo 1.000 €); la parte eccedente è pignorabile nei limiti di un quinto . Le somme accreditate su conto corrente sono pignorabili per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale se l’accredito è antecedente al pignoramento . Il pignoramento oltre tali limiti è parzialmente inefficace . Conoscere questi limiti aiuta a contestare eventuali esecuzioni sproporzionate.

Rottamazioni e definizioni agevolate dei debiti fiscali

Per i debiti tributari gestiti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), il legislatore ha introdotto varie rottamazioni e misure di definizione agevolata. L’ultima, denominata “rottamazione quinquies” e prevista dalla Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), consente di estinguere i carichi affidati a AdER dal 2000 al 2023 pagando solo l’imposta e azzerando sanzioni e interessi. È possibile pagare in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali con interessi al 3 % a decorrere da agosto 2026 . Restano esclusi i debiti già oggetto di “rottamazione quater” in regola con i versamenti al 30 settembre 2025. L’istanza deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 e riguarda tributi, contributi INPS non iscritti a ruolo e altre entrate; l’AdER comunica l’esito entro il 30 giugno 2026.

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

La Legge 3/2012, aggiornata dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa) e dalle successive modifiche, ha introdotto procedure per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative). L’art. 7 prevede che il debitore sovraindebitato può proporre, con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC), un accordo di ristrutturazione dei debiti e un piano del consumatore . Il piano deve garantire il pagamento regolare dei crediti impignorabili (art. 545 c.p.c.) e indicare scadenze, modalità di pagamento e garanzie; può prevedere che i crediti privilegiati non siano soddisfatti integralmente se viene assicurato un pagamento pari a quello ottenibile dalla liquidazione . Il comma 1‑bis consente al consumatore di proporre un piano senza accordo . La proposta è inammissibile se il debitore ha già beneficiato di esdebitazione due volte o ha causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave .

L’art. 8 della stessa legge, come modificato nel 2020, disciplina il contenuto dell’accordo o del piano: la proposta può prevedere falcidia e ristrutturazione dei debiti derivanti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione , il rimborso a scadenza delle rate del mutuo sulla casa principale se il debitore è in regola e una moratoria di un anno per il pagamento dei creditori privilegiati . La proposta deve essere corredata dalla relazione dell’OCC che attesta la fattibilità e la convenienza .

La procedura si avvia depositando la proposta al tribunale competente (art. 9) . Se il giudice omologa l’accordo o il piano, i creditori sono vincolati e non possono iniziare o proseguire azioni esecutive; la trasgressione può essere sanzionata. L’OCC svolge un ruolo fondamentale di assistenza e garanzia della trasparenza.

Composizione negoziata della crisi e strumenti extragiudiziali

Per imprenditori commerciali e agricoli in difficoltà è disponibile la composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. 118/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 147/2021) e successivamente integrata nel Codice della crisi. Secondo la Camera di Commercio delle Marche, la procedura è volontaria ed extragiudiziale: l’imprenditore presenta l’istanza tramite una piattaforma telematica, viene nominato un esperto indipendente che assiste nelle trattative con i creditori e individua possibili soluzioni per evitare l’insolvenza . È prevista una tariffa di 252 € + marca da bollo; la procedura mira a concordare ristrutturazioni del debito senza ricorrere al tribunale.

Procedura passo‑passo dopo la notifica del sollecito

Ricevere una lettera di sollecito da Innolva non significa che la società abbia automaticamente ragione. Seguendo una procedura strutturata è possibile tutelare i propri diritti e, se necessario, arrivare a un saldo e stralcio vantaggioso.

1. Verifica preliminare della notifica e della prescrizione

  1. Leggere attentamente la lettera: verificare la data di invio, l’importo richiesto, la descrizione del debito e la persona giuridica cessionaria. Se mancano dati identificativi o la lettera è generica, potrebbe non costituire valida intimazione.
  2. Controllare la prescrizione: in base alla natura del debito e alla data dell’ultima attività interruttiva, valutare se il diritto del creditore si è estinto. Ad esempio, un mutuo o prestito bancario si prescrive in dieci anni dalla scadenza della rata non pagata, salvo atti interruttivi; le bollette di luce/gas si prescrivono in due anni se successive al 2018/2019/2020 ; il credito per canoni di locazione o interessi si prescrive in cinque anni . Se il termine è decorso e non è stato interrotto da una richiesta scritta, il debito è prescritto e può essere contestato.
  3. Controllare la legittimazione: verificare se Innolva agisce come mandataria del creditore originario o come cessionaria. Chiedere copia del contratto di cessione o di mandato e degli estratti conto. La Cassazione richiede che la cessionaria produca documenti analitici del credito .

2. Richiesta di documentazione

Inviate una richiesta scritta a Innolva (via PEC o raccomandata A/R) per:

  • Ottenere copia del contratto originario, degli estratti conto e degli eventuali atti di cessione, richiamando il vostro diritto ex art. 119 T.U.B. e art. 7 D.Lgs. 196/2003 . Precise che la richiesta è essenziale per verificare la fondatezza della pretesa.
  • Chiedere prova della legittimazione attiva e indicare che in assenza di riscontro si contesterà formalmente il debito.
  • Qualora riteniate prescritto il debito, comunicare che la richiesta è prescritta e non si intende riconoscere alcuna somma.

Nel frattempo, si può consultare l’Avv. Monardo per predisporre una diffida mirata. Richiedere informazioni non interrompe la prescrizione, a differenza del riconoscimento del debito o di un pagamento parziale.

3. Analisi della documentazione e verifica dei vizi

Una volta ricevuti i documenti, è necessario analizzarli con attenzione:

  • Contratto originario: verificare la presenza di vizi formali (mancanza di firma, clausole vessatorie, interessi usurari). Se il contratto non è prodotto o risulta nullo, il credito può essere contestato.
  • Estratti conto: controllare l’esatto calcolo del capitale, degli interessi e delle spese. Spesso l’importo richiesto include commissioni illegittime, interessi anatocistici o penali sproporzionate.
  • Titolarità del credito: verificare se l’atto di cessione include espressamente il vostro debito. In assenza, la società non può agire; potete chiedere l’annullamento del sollecito.
  • Atti interruttivi: analizzare se la banca o la cessionaria hanno inviato richieste scritte, notificato atti giudiziari o avviato procedure che interrompono la prescrizione. Accertare la data dell’ultima interruzione.

4. Scelta della strategia

Dopo aver verificato la documentazione, occorre decidere la strategia più opportuna:

  1. Contro‑diffida e contestazione del debito: se mancano prova della cessione, contratto o estratti conto, inviate una diffida contestando la legittimazione e minacciando azioni legali per violazione del Codice del consumo (pratiche aggressive) e del Codice privacy. Spesso la società rinuncia o propone un forte sconto.
  2. Saldo e stralcio: se il debito è valido ma eccessivamente oneroso o prescritto in parte, potete proporre un accordo di saldo e stralcio pagando una percentuale del dovuto (es. 10‑30 %); la società preferisce incassare subito piuttosto che intraprendere azioni costose. È fondamentale redigere l’accordo per iscritto, indicando l’importo definitivo, la data di pagamento e la rinuncia a pretese future. L’Avv. Monardo assiste nelle trattative, valutando la capacità finanziaria e definendo un’offerta realistica.
  3. Piano di rientro: se non disponete della somma per un pagamento unico, si può concordare un piano rateale. È importante ottenere la sospensione degli interessi e la cancellazione delle segnalazioni in banca dati; definire un importo mensile sostenibile per evitare inadempienze.
  4. Ricorso giudiziale: qualora Innolva ottenga un decreto ingiuntivo senza produrre adeguata prova, è possibile proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica. L’opposizione sospende l’esecutività del decreto e consente di far valere l’inesistenza del credito o la prescrizione. Se sono state già avviate procedure esecutive (pignoramento), si può chiedere la sospensione in sede di opposizione all’esecuzione.
  5. Sovraindebitamento: se i debiti sono molteplici e non sostenibili, valutate le procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione del patrimonio) con l’assistenza di un OCC. Queste procedure consentono di proporre un pagamento parziale dei debiti, ottenere la sospensione delle azioni esecutive e, una volta eseguito il piano, accedere all’esdebitazione (liberazione dai debiti residui).

Difese e strategie legali

Impugnazione della legittimazione e opposizione al decreto ingiuntivo

La strategia difensiva più comune consiste nell’impugnare la legittimazione attiva di Innolva o del cessionario. Come evidenziato dalla Cassazione, l’onere di provare l’avvenuta cessione grava sulla società recuperatrice . In sede di opposizione al decreto ingiuntivo è possibile eccepire:

  • Mancata produzione del contratto di cessione o del mandato: l’avviso in G.U. non è sufficiente .
  • Assenza di prova del credito: mancano estratti conto o rendiconti che documentano l’esposizione debitoria.
  • Prescrizione: l’azione è stata intrapresa oltre il termine decennale, quinquennale o biennale; le lettere inviate non interrompono la prescrizione perché non contengono l’intimazione formale.
  • Nulità del contratto o clausole abusive: usura, anatocismo, tassi oltre soglia, mancanza di sottoscrizione.
  • Violazione dell’art. 119 T.U.B.: il debitore non ha ricevuto la documentazione richiesta e non può verificare il debito .

L’opposizione deve essere presentata entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (20 giorni in caso di decreto provvisoriamente esecutivo). È consigliato chiedere anche la sospensione della provvisoria esecuzione e sollevare eccezioni sulla infondatezza del credito.

Contestazione delle pratiche aggressive e privacy

Se Innolva utilizza modalità invasive vietate dal Vademecum del Garante Privacy (es. telefonate preregistrate, plichi con diciture “recupero crediti”, visite a domicilio) , si può presentare:

  • Reclamo al Garante Privacy: segnalare la violazione del principio di liceità e proporzionalità nel trattamento dei dati. Il Garante può ordinare la cessazione della condotta e irrogare sanzioni.
  • Segnalazione all’AGCM per pratiche commerciali aggressive ex art. 24 Codice del consumo. L’Autorità può multare la società e imporre la rettifica .
  • Denuncia penale: in caso di minacce, molestie o diffamazione (ad esempio se vengono contattati familiari o colleghi), è possibile denunciare per violenza privata, diffamazione o molestia.

Negoziazione del saldo e stralcio

Il saldo e stralcio è un accordo transattivo con cui il debitore paga solo una parte del debito e il creditore rinuncia al residuo. È un’operazione completamente stragiudiziale, che richiede abilità negoziale e preparazione giuridica.

Per negoziare efficacemente:

  1. Determinare la reale esposizione: dopo aver ricevuto la documentazione, calcolare capitale, interessi e spese legittimi; escludere voci indebite (commissioni, penali, assicurazioni). Con un importo realistico si può presentare un’offerta proporzionata.
  2. Evidenziare la prescrizione parziale o totale: se alcune rate sono prescritte, calcolate l’importo residuo ridotto e comunicate al creditore la vostra posizione, proponendo il pagamento della sola parte non prescritta.
  3. Valutare la capacità di pagamento: l’offerta deve essere sostenibile. Molte società accettano percentuali tra il 20 % e il 40 % del capitale. In presenza di vizi contrattuali o prescrizione si può ottenere uno sconto maggiore. Includete nella proposta la clausola di cancellazione di segnalazioni presso banche dati (CRIF) e la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa.
  4. Formalizzare l’accordo: l’intesa deve essere redatta per iscritto, firmata da entrambe le parti e contenere: l’indicazione del credito, l’importo da versare, la data di pagamento, la rinuncia alle azioni future e la liberatoria. Effettuate il pagamento solo dopo aver ricevuto l’accordo firmato.
  5. Richiedere assistenza legale: l’Avv. Monardo può gestire la trattativa, verificare la legittimità delle condizioni e garantire che la liberatoria sia valida. In caso di importi rilevanti, può essere opportuno depositare l’accordo in tribunale per ottenere efficacia esecutiva.

Piani di rientro e dilazioni

Se non è possibile chiudere il debito con un’unica somma, è consigliabile chiedere un piano di rientro. La società di recupero potrebbe accettare rate mensili per un periodo di 24–60 mesi, a condizione che:

  • L’importo rateale sia proporzionato al reddito del debitore e non superi la quota pignorabile (un quinto dello stipendio o pensione). È opportuno richiamare l’art. 545 c.p.c., secondo cui la somma complessivamente pignorabile non può superare la metà del reddito .
  • Le rate siano senza interessi o con un tasso molto basso, avendo riguardo agli orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario e della Cassazione.
  • L’accordo preveda la cancellazione delle segnalazioni negative e la rinuncia a ogni azione giudiziale finché il piano è rispettato.
  • In caso di inadempienza, il creditore potrà chiedere un decreto ingiuntivo per la somma residua.

La consulenza di un avvocato è utile per negoziare condizioni equilibrate e per inserire clausole di salvaguardia.

Ricorso ai procedimenti di sovraindebitamento

Quando la somma dei debiti supera le possibilità di rimborso e il debitore non è soggetto a procedure concorsuali, la Legge 3/2012 offre tre soluzioni:

  1. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Permette di proporre la ristrutturazione con falcidia dei debiti anche derivanti da cessioni del quinto ; prevede il coinvolgimento dell’OCC e l’omologa del tribunale. Una volta eseguito il piano, il debitore ottiene l’esdebitazione e non è tenuto a pagare la parte residua.
  2. Accordo di ristrutturazione: destinato anche agli imprenditori agricoli, start‑up e professionisti. Consente di ristrutturare i debiti offrendo la soddisfazione dei creditori secondo un piano attestato dall’OCC . L’accordo deve essere approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti.
  3. Liquidazione del patrimonio: il debitore mette a disposizione i propri beni per soddisfare i creditori; al termine del procedimento, dopo la ripartizione, ottiene l’esdebitazione. Questa soluzione è indicata quando non vi sono redditi sufficienti per un piano di rientro.

Avvalersi della Legge 3/2012 richiede l’ausilio di un professionista nominato dall’OCC; l’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali, può assistere i debitori in tutte le fasi.

Composizione negoziata e altri strumenti

Per gli imprenditori che rientrano nell’ambito del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza si può attivare la composizione negoziata prevista dal D.L. 118/2021. Presentando l’istanza sulla piattaforma delle Camere di commercio, viene nominato un esperto che agevola le trattative con i creditori e propone soluzioni per riequilibrare la situazione finanziaria . Il procedimento è confidenziale, evita l’apertura di procedure concorsuali e può concludersi con accordi di ristrutturazione, convenzioni moratorie o concordati semplificati.

Altre misure da considerare sono:

  • Definizioni agevolate di tributi locali (rottamazioni dei ruoli comunali e regionali, stralcio automatico dei debiti sotto 1.000 €);
  • Transazioni fiscali nell’ambito di procedure concorsuali;
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti bancari con l’intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario.

Errori comuni e consigli pratici

1. Ignorare la lettera di sollecito – Molti debitori cestinano la comunicazione pensando che si tratti di spam. Questo è un errore: rispondere entro tempi ragionevoli permette di far valere la prescrizione o di negoziare condizioni migliori prima che la pratica sia affidata a un legale.

2. Ammettere il debito senza verificare – Riconoscere verbalmente o per iscritto la propria obbligazione interrompe la prescrizione e può legittimare richieste infondate. Prima di firmare o pagare, consultate un professionista.

3. Concordare pagamenti telefonici – Le proposte telefoniche non hanno valore legale e possono essere ritrattate dalla società. Pretendete sempre un accordo scritto, inviato via PEC o raccomandata.

4. Trascurare la tutela della privacy – Se la società chiama parenti, colleghi o altri soggetti, inviate immediatamente un reclamo al Garante Privacy: tali prassi sono vietate .

5. Non considerare le procedure di sovraindebitamento – Molti non sanno di poter ottenere la cancellazione del debito tramite un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione. Informatevi su questi strumenti prima di impegnare beni o proprietà.

6. Accettare piani di rientro insostenibili – Rate troppo elevate provocano nuovo inadempimento e ulteriori costi. Valutate la sostenibilità rispetto al vostro reddito e ai limiti pignorabili .

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali norme di riferimento

NormaContenuto essenzialeRilevanza per il debitore
Art. 1219 c.c.La costituzione in mora richiede intimazione scritta; non necessaria in caso di debiti da fatto illecito, dichiarazione di non voler adempiere o scadenza a domicilio del creditore .Stabilisce quando la lettera di sollecito costituisce atto interruttivo della prescrizione.
Art. 2946 c.c.Prescrizione ordinaria decennale .Tutti i crediti non soggetti a prescrizione breve si estinguono in 10 anni.
Art. 2948 c.c.Prescrizione quinquennale per rendite, canoni, pigioni e interessi; tutto ciò che si paga periodicamente .Debiti periodici (canoni, interessi) si prescrivono in 5 anni.
Legge 205/2017, art. 1 commi 4‑10Introduce la prescrizione biennale per bollette di energia elettrica, gas (dal 2018‑2019) e acqua (dal 2020) .Le bollette emesse dopo tali date si prescrivono in 2 anni.
Art. 2943 c.c.L’azione giudiziaria o la costituzione in mora interrompe la prescrizione .Le lettere generiche non interrompono la prescrizione.
Art. 58 T.U.B.Regola la cessione in blocco dei crediti bancari; obbliga alla pubblicazione in G.U. e al deposito nel registro imprese; i debitori possono adempiere verso il cedente entro tre mesi .Il debitore può contestare la legittimazione del cessionario se non produce il contratto di cessione.
Cass. ord. 25547/2025L’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non prova l’acquisto del singolo credito; occorre documentazione analitica .Base per opporsi a decreti ingiuntivi emessi su prove insufficienti.
Cass. ord. 9073/2025 e 34641/2025Confermano l’onere di provare l’inclusione del credito nella cessione; la mancanza di documenti produce nullità dell’azione .Rafforzano la tutela del debitore contro società recuperatrici.
Art. 119 T.U.B.Il cliente può ottenere copie della documentazione bancaria; diritto sopravvive alla cessazione del rapporto .Consente di richiedere contratti ed estratti per verificare il debito.
Vademecum Garante PrivacyVietate prassi invasive (visite, plichi con indicazioni “recupero crediti”, telefonate preregistrate), consentito trattare solo i dati necessari; previsto diritto all’informativa e alla cancellazione .Strumento per contestare molestie e violazioni della privacy.
Art. 24 Codice del consumoDefinisce le pratiche commerciali aggressive: molestie, indebito condizionamento e coercizione .Permette di denunciare telefonate pressanti e minacce ingiustificate.
Art. 545 c.p.c.Limita il pignoramento di stipendi e pensioni a un quinto e stabilisce la quota impignorabile dell’assegno sociale; somme accreditate sul conto sono pignorabili solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale .Protegge il reddito del debitore dagli attacchi esecutivi.
Legge 3/2012Introduce accordo di ristrutturazione, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio; disciplina presupposti e contenuto della proposta .Strumento per ristrutturare i debiti e ottenere esdebitazione.
Legge 199/2025 (Rottamazione quinquies)Permette di definire i carichi affidati a AdER dal 2000 al 2023 pagando solo il tributo, con pagamento in unica soluzione o 54 rate; esclusi i debiti già in rottamazione quater .Possibilità di estinguere i debiti fiscali con sconto di interessi e sanzioni.

Tabella 2 – Termini di prescrizione dei principali debiti

Tipologia di debitoTermine di prescrizioneNorma / fonte
Mutui, prestiti personali, carte di credito10 anni dalla scadenza della rata non pagataArt. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria)
Canoni di locazione, pigioni, interessi5 anniArt. 2948 c.c.
Bollette energia elettrica2 anni per le fatture emesse dal 1º marzo 2018; 5 anni per le fatture precedentiLegge 205/2017, art. 1, commi 4‑10
Bollette gas2 anni per le fatture emesse dal 1º gennaio 2019; 5 anni per le precedentiLegge 205/2017
Bollette acqua2 anni per le fatture emesse dal 1º gennaio 2020; 5 anni per le precedentiLegge 205/2017
Imposte erariali10 anni (prescrizione ordinaria); il termine decorre dal passaggio in giudicato dell’avviso di accertamento o della cartella esattorialeArt. 2946 c.c.; Cassazione; Codice tributario
Contributi INPS/INAIL5 anni; la prescrizione si interrompe con la notifica di avvisi bonari o cartelleArt. 3, co. 9, L. 335/1995
TARI e tributi locali5 anniArt. 2948 c.c.
Multe e sanzioni amministrative5 anniArt. 28 L. 689/1981

Tabella 3 – Limiti di pignoramento di stipendi e pensioni

Reddito o beneQuota impignorabileRiferimento normativo
Crediti alimentariNon pignorabili salvo autorizzazione del giudiceArt. 545 c.p.c.
Stipendi, salari e indennità da lavoroPignorabili per crediti alimentari entro i limiti fissati dal giudice; per tributi e altri crediti nella misura di un quintoArt. 545 c.p.c.
PensioniImpignorabili per un importo pari al doppio dell’assegno sociale (min. 1.000 €); l’eccedenza è pignorabile nei limiti di un quintoArt. 545 c.p.c.
Somme accreditate in conto corrente (stipendi/pensioni)Pignorabili per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale se accreditate prima del pignoramento; se accreditate dopo, si applicano i limiti precedentiArt. 545 c.p.c.

Domande e risposte frequenti (FAQ)

1. Chi è Innolva?
Innolva è una società specializzata nel recupero crediti appartenente al gruppo Tinexta. Opera per conto di istituti finanziari, banche, utilities e fondi di cartolarizzazione, gestendo la riscossione di crediti deteriorati (NPL). Non ha poteri coercitivi autonomi: può solo sollecitare il pagamento e, se munita di mandato, inviare una lettera di intimazione.

2. Devo pagare immediatamente quando ricevo una lettera di sollecito?
No. La lettera non equivale a una sentenza o a un decreto ingiuntivo. È necessario verificare la legittimità della richiesta (prescrizione, prova del credito, titolarità) prima di effettuare pagamenti. Un pagamento anche parziale può costituire riconoscimento del debito e interrompere la prescrizione.

3. Cosa significa “saldo e stralcio”?
È un accordo stragiudiziale in cui il debitore paga solo una parte del debito e il creditore rinuncia al resto. Deve essere formalizzato per iscritto e comporta la definitiva estinzione del debito. L’accordo è conveniente per entrambe le parti: il debitore paga meno, il creditore ottiene un incasso rapido.

4. Quali documenti posso chiedere a Innolva?
Potete chiedere copia del contratto originario, degli estratti conto, delle comunicazioni di recesso e dell’atto di cessione del credito. In base all’art. 119 T.U.B. la banca o la società cessionaria devono consegnare la documentazione senza che il cliente anticipi i costi .

5. Innolva può segnalarmi al CRIF?
Solo il creditore originario può segnalare l’inadempimento alle banche dati dei sistemi di informazioni creditizie (SIC). Le società di recupero non possono effettuare direttamente la segnalazione; se lo fanno commettono un illecito. Inoltre la segnalazione deve essere preceduta da un preavviso di 15 giorni conforme al Codice deontologico.

6. Cosa succede se ignoro la lettera?
L’agenzia potrebbe trasferire la pratica a un legale che richiederà un decreto ingiuntivo. Non rispondere fa perdere l’opportunità di contestare la pretesa e può portare all’avvio di un’esecuzione forzata. È consigliabile inviare subito una richiesta di documentazione e verificare la prescrizione.

7. Le telefonate di sollecito a parenti o colleghi sono lecite?
No. Il vademecum del Garante Privacy vieta comunicazioni al di fuori del debitore e considera illecite le visite a domicilio e le telefonate preregistrate che possono rendere nota a terzi la situazione di inadempimento . In questi casi si può presentare reclamo al Garante o segnalazione all’AGCM.

8. Come si calcola la prescrizione del debito?
La prescrizione decorre dal momento in cui il creditore può agire per ottenere il pagamento; il termine varia a seconda del tipo di credito (10 anni per mutui e prestiti, 5 anni per canoni, 2 anni per bollette di luce/gas/acqua). Il termine si interrompe con una richiesta scritta che costituisca in mora o con l’avvio di un’azione giudiziaria .

9. Cos’è un decreto ingiuntivo e come si contesta?
È un provvedimento emesso dal giudice su richiesta del creditore che prova la propria pretesa con un documento scritto (contratto, fattura, estratto). Il decreto ingiuntivo ordina di pagare entro 40 giorni; trascorso questo termine diventa esecutivo. Si può contestare con un’opposizione dinanzi al tribunale; l’opposizione sospende l’efficacia del decreto e consente di far valere eccezioni sulla legittimità del credito .

10. Se la cessione del credito non è provata posso rifiutare il pagamento?
Sì. La Cassazione ha stabilito che il cessionario deve dimostrare che il credito ceduto include il vostro nominativo; l’avviso in Gazzetta Ufficiale non basta . In mancanza di prova, potete continuare a pagare il cedente o opporvi al pagamento.

11. Quanto posso offrire in saldo e stralcio?
Dipende da diversi fattori: prescrizione, importo residuo, possibilità di successo in giudizio per la società, capacità finanziaria. In generale le società accettano tra il 20 % e il 40 % del capitale. Prima di definire l’offerta, fate analizzare la pratica a un professionista per stimare il valore reale e sfruttare eventuali vizi contrattuali.

12. Posso chiedere la rateazione del debito a Innolva?
Sì. Molte società sono disposte a concedere dilazioni (12‑60 mesi). La rateazione deve essere messa per iscritto, indicare il numero di rate, l’importo, la data e prevedere l’estinzione del debito al termine. Siate consapevoli dei limiti pignorabili dello stipendio .

13. Cosa succede se non rispetto un piano di rientro?
La società potrà revocare le condizioni agevolate, richiedere il pagamento del residuo e ottenere un decreto ingiuntivo per l’intero debito. Talvolta è possibile rinegoziare una nuova rateazione se l’inadempienza è momentanea; in caso contrario, si rischia il pignoramento.

14. Posso includere i debiti verso Innolva nel piano del consumatore?
Sì. Tutti i debiti, anche ceduti o derivanti da cessioni del quinto, possono essere inseriti nel piano del consumatore . L’OCC valuterà la fattibilità e il giudice potrà falcidiare il debito. Dopo l’esecuzione del piano, il debitore ottiene l’esdebitazione.

15. Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?
Il piano del consumatore non richiede l’approvazione dei creditori; è sufficiente l’omologa del giudice se il piano è fattibile e non arreca pregiudizio ai creditori. L’accordo di ristrutturazione invece richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti . Entrambe le procedure si svolgono con l’assistenza di un OCC.

16. I debiti fiscali possono essere stralciati?
Con le recenti rottamazioni (come la rottamazione quinquies della Legge 199/2025) è possibile pagare solo l’imposta, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o in 54 rate . Inoltre, per i debiti inferiori a 1.000 € affidati a AdER, la legge prevede lo stralcio automatico. Per importi superiori è possibile rateizzare.

17. Se ho più debiti con diverse finanziarie cosa conviene fare?
È opportuno valutare un piano di rientro globale, magari attraverso una procedura di sovraindebitamento. Un professionista può analizzare la situazione complessiva, proporre una falcidia e suddividere le risorse in modo equo tra i creditori. Questo evita pagamenti preferenziali e consente di ottenere l’esdebitazione.

18. Come posso evitare le segnalazioni alla Centrale Rischi?
La segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d’Italia o nei SIC (CRIF, CERVED) avviene dopo un certo numero di rate non pagate e previa comunicazione al debitore. Per evitarla è necessario regolarizzare i pagamenti o stipulare un accordo con il creditore. Le società di recupero non possono segnalare autonomamente; solo il creditore originario o la banca può farlo.

19. Posso detrarre le spese legali per il recupero crediti?
Le spese legali sostenute per difendersi da una pretesa illegittima possono essere richieste a rimborso se il giudice dichiara infondato il credito. Nel saldo e stralcio, tuttavia, ciascuna parte sopporta le proprie spese salvo diverso accordo.

20. Cosa succede se Innolva minaccia l’immediato pignoramento?
Senza un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo passato in giudicato) non è possibile procedere al pignoramento. Le minacce di azione esecutiva senza titolo rientrano nelle pratiche commerciali aggressive e possono essere sanzionate . Diffidate la società e segnalate il comportamento alle autorità competenti.

Simulazioni pratiche

Simulazione 1 – Debito bancario prescritto

Situazione: Mario ha un vecchio prestito personale erogato nel 2012. L’ultima rata non pagata risale al dicembre 2013; la banca non ha mai inviato lettere raccomandate di costituzione in mora né ha promosso azioni giudiziarie. Nel 2025 riceve una lettera da Innolva che gli chiede 8.000 €.

Analisi: Il diritto della banca si prescrive in dieci anni (art. 2946 c.c.) . La prescrizione è decorso a dicembre 2023, non essendo mai stata interrotta da un atto formale. La lettera di Innolva nel 2025 è tardiva e non può interrompere la prescrizione. Mario può inviare una diffida contestando la prescrizione e rifiutare il pagamento. Innolva non potrà ottenere un decreto ingiuntivo, perché il credito è estinto.

Simulazione 2 – Bolletta del gas in prescrizione biennale

Situazione: Anna riceve nel 2026 una richiesta di pagamento di 400 € relativa a consumi gas del 2018. La società è stata ceduta a Innolva, che minaccia il distacco della fornitura se non paga entro 5 giorni.

Analisi: Per le bollette del gas emesse dal 1º gennaio 2019 la prescrizione è biennale; per quelle del 2018 la prescrizione è quinquennale . Pertanto le bollette 2018 sono prescritte dal 2023; la richiesta nel 2026 è illegittima. Anna può eccepire la prescrizione e, se necessario, rivolgersi all’ARERA o al Giudice di pace. La minaccia di distacco senza provvedimento costituisce pratica aggressiva.

Simulazione 3 – Cessione del credito non provata

Situazione: Luigi aveva un mutuo con la banca Alfa. Nel 2025 riceve una lettera di Innolva che pretende 50.000 €; allega solo l’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale senza indicare i dati del mutuo.

Analisi: L’avviso in G.U. rende la cessione opponibile ma non prova l’inclusione del singolo credito . Luigi può chiedere a Innolva il contratto di cessione che identifichi il suo mutuo; se non lo riceve, può inviare una contestazione. In caso di decreto ingiuntivo, eccepirà l’assenza di legittimazione e la violazione dell’art. 58 T.U.B. La Cassazione ha più volte annullato decreti basati solo su avvisi generici .

Conclusione

Affrontare un debito gestito da Innolva richiede informazione, lucidità e strategie mirate. La legge offre numerosi strumenti per contrastare pretese illegittime: la verifica della prescrizione, l’eccezione sulla legittimazione del cessionario, il ricorso ai limiti di pignoramento, la denuncia di pratiche aggressive e il ricorso alle procedure di sovraindebitamento. In molti casi è possibile negoziare accordi di saldo e stralcio convenienti o rateizzazioni sostenibili. Quando i debiti sono insostenibili, la Legge 3/2012 e la composizione negoziata della crisi permettono di ristrutturarli o eliminarli.

È essenziale agire tempestivamente: ignorare il sollecito può portare all’emissione di un decreto ingiuntivo e a procedimenti di pignoramento. La difesa deve essere affidata a professionisti esperti capaci di analizzare la documentazione, individuare vizi e negoziare con la controparte. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti, grazie alle competenze nel diritto bancario, tributario e nella gestione della crisi, offrono assistenza personalizzata in ogni fase:

  • Analisi della posizione debitoria e verifica della legittimità della pretesa;
  • Impugnazione di solleciti, decreti ingiuntivi e pignoramenti;
  • Trattativa di saldo e stralcio con condizioni vantaggiose;
  • Predisposizione di piani di rientro e soluzioni stragiudiziali;
  • Accesso alle procedure di sovraindebitamento e alle definizioni agevolate dei debiti fiscali.

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