Debiti con iQera Italia? Come fare saldo e stralcio bene se hai ricevuto una lettera di sollecito di pagamento

Introduzione

Ricevere una lettera di sollecito da iQera Italia S.p.A. può generare inquietudine e molte domande: è legittima? devo pagarla subito? quali sono i rischi se ignoro l’avviso? In Italia la cessione dei crediti deteriorati (non performing loans, NPL) da parte di banche e finanziarie è disciplinata da una serie di norme del codice civile e del Testo unico bancario; negli ultimi anni molti pacchetti di crediti sono stati ceduti a società specializzate – tra cui iQera – che provvedono al recupero stragiudiziale o giudiziale. Per il debitore, tuttavia, sapere come muoversi è essenziale: dalla verifica della legittimità della cessione alla valutazione di eventuali vizi dell’atto, dalla richiesta di documentazione alla scelta tra un’azione giudiziale, un piano di rientro o un accordo transattivo (“saldo e stralcio”).

Il tema è ancora più attuale perché la giurisprudenza recente della Corte di Cassazione e dei tribunali di merito ha tracciato linee guida importanti sulla prova della titolarità del credito e sull’opponibilità della cessione al debitore. Numerose sentenze del 2024 e del 2025 hanno stabilito che la sola pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale – prevista dall’art. 58 del Testo unico bancario – non basta a dimostrare l’effettivo trasferimento di un determinato credito; la cessionaria deve produrre documenti specifici (contratto di cessione, estratti notarili, elenchi analitici) che identifichino il rapporto ceduto . Al contempo le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 5968/2025, hanno fatto chiarezza sul mutuo “condizionato” e sulla validità di alcuni atti come titolo esecutivo ; altre decisioni (Cass. n. 3405/2024 e Cass. nn. 23834/2025 e ss.) hanno ribadito l’onere probatorio rigoroso sulle cessionarie.

Questo articolo offre una guida completa e aggiornata (gennaio 2026) per chi ha ricevuto un sollecito da iQera e vuole difendersi efficacemente o negoziare una soluzione vantaggiosa. Le informazioni riportate si basano su norme italiane (codice civile, Testo unico bancario, leggi speciali) e su sentenze recenti della Corte di Cassazione e di tribunali italiani. L’obiettivo è fornire una panoramica operativa che permetta al debitore di:

  • capire se la cessione del proprio credito è stata effettuata correttamente;
  • valutare l’eventuale prescrizione del debito o la nullità del contratto;
  • contestare la legittimità dell’atto o opporsi al precetto;
  • negoziare un saldo e stralcio equilibrato, magari accedendo a misure fiscali di “rottamazione” o alle procedure di sovraindebitamento;
  • evitare gli errori più comuni (pagare senza verifica, sottovalutare i termini, ignorare le norme sulla privacy).

Chi può aiutarti: l’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

Alla luce della complessità della materia, è fondamentale affidarsi a professionisti esperti. Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, coordinatore di uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La cessione del credito e l’opponibilità al debitore

In Italia la disciplina generale della cessione del credito è contenuta negli articoli 1260–1267 del codice civile. L’art. 1260 c.c. stabilisce che un credito può essere trasferito “anche senza il consenso del debitore” salvo che abbia carattere strettamente personale o che la legge lo vieti . La cessione può avvenire a titolo oneroso o gratuito, mediante contratto, e in generale il debitore non è parte necessaria della pattuizione. L’art. 1264 c.c. prevede che la cessione produce effetto nei confronti del debitore quando questi l’abbia accettata o quando gli sia stata notificata; fino a quel momento il debitore può legittimamente pagare al cedente originario . Questo principio è cruciale: se iQera o un’altra società vi invia un sollecito, devono dimostrare che vi sia stata notifica dell’avvenuta cessione. Un pagamento effettuato prima della notifica in favore del cedente estingue il debito anche nei confronti del cessionario.

Il codice civile regola anche la garanzia di solvenza: l’art. 1267 stabilisce che chi cede un credito non risponde dell’insolvenza del debitore se non diversamente pattuito; se fornisce garanzia, essa è limitata alla somma effettivamente riscossa e agli interessi . La cessione, quindi, non comporta di per sé la certezza di recupero per la società acquirente: il debitore conserva i propri diritti e può eccepire, ad esempio, l’inesistenza del credito o la sua prescrizione. Inoltre l’art. 1265 c.c. consente al debitore di opporre al cessionario “tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente” (nullità, annullabilità, prescrizione, inadempimento), pur non essendo menzionato esplicitamente nell’atto.

1.1.1 La cessione in blocco ex art. 58 TUB

Le banche spesso cedono portafogli di crediti deteriorati mediante la procedura prevista dall’art. 58 del Testo unico bancario (d.lgs. 385/1993). La norma consente la cessione “in blocco” di rapporti giuridici (mutui, leasing, finanziamenti) a intermediari finanziari o veicoli di cartolarizzazione, previa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e iscrizione nei pubblici registri. L’avviso in Gazzetta produce gli effetti di cui all’art. 1264 c.c., rendendo la cessione opponibile al debitore senza bisogno di notifica individuale . Tuttavia la pubblicazione ha natura pubblicitaria: serve a rendere noto il trasferimento, ma non prova la titolarità del singolo credito.

La giurisprudenza recente ha posto limiti stringenti: la Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 6 febbraio 2024 n. 3405 ha affermato che la produzione dell’avviso in Gazzetta non è sufficiente a dimostrare l’inclusione del credito ceduto; occorre esibire il contratto di cessione e la documentazione che attesti l’inserimento del rapporto nel portafoglio . Nello stesso senso il Tribunale di Brindisi con sentenza del 20 novembre 2025 ha ribadito che la pubblicazione è un adempimento meramente pubblicitario e non prova l’effetto traslativo. Il giudice ha chiarito che la cessionaria deve produrre “documenti diretti e specifici che il credito oggetto di causa è incluso nel perimetro della cessione. Non basta l’avviso in G.U., né l’elenco sintetico dei rapporti ceduti, né l’autodichiarazione del cedente” . Questo orientamento è stato richiamato da numerose pronunce, tra cui Cass. nn. 23834/2025, 23849/2025 e 23852/2025, consolidando l’onere probatorio a carico della cessionaria.

Non mancano tuttavia pronunce di segno opposto: con sentenza 2 dicembre 2025 n. 31457, la Cassazione ha ritenuto ammissibile la prova indiziaria della cessione in caso di scissione societaria. Secondo la Corte, quando il debitore non contesta specificamente la scissione, è possibile dimostrare il trasferimento del credito attraverso elementi presuntivi e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; la forma scritta ad substantiam non è richiesta per la prova del fenomeno scissione . Ciò dimostra che la giurisprudenza non è uniforme e che la strategia difensiva deve tener conto dei singoli precedenti.

1.2 La costituzione in mora e le lettere di sollecito

Le società di recupero crediti inviano spesso lettere di sollecito o diffide di pagamento per costituire il debitore in mora. L’art. 1219 c.c. stabilisce che il debitore è in mora se non adempie dopo che il creditore gli ha intimato per iscritto l’adempimento, indicando un termine ragionevole . Tuttavia esistono casi in cui la costituzione in mora è automatica (debiti derivanti da illecito, rifiuto del debitore, scadenza del termine con prestazione da eseguire al domicilio del creditore). La messa in mora interrompe la prescrizione e consente al creditore di chiedere gli interessi moratori. Per questo motivo è importante analizzare attentamente la lettera ricevuta: deve indicare il creditore, l’importo, la base contrattuale o legale del debito, il termine per adempiere, i riferimenti del contratto ceduto e la documentazione a supporto. Una diffida generica, priva di dettagli, potrebbe essere inefficace.

1.3 Prescrizione del credito

La prescrizione estingue il diritto del creditore dopo il decorso di un certo periodo senza esercizio. L’art. 2946 c.c. prevede la prescrizione ordinaria decennale per tutti i diritti non soggetti a termine diverso . I mutui ipotecari, i finanziamenti e le rate di prestiti rientrano solitamente in questo termine. L’art. 2948 c.c., invece, stabilisce la prescrizione quinquennale per interessi, canoni e rate periodiche . Ad esempio: se un mutuo prevede rate mensili, ogni rata si prescrive in cinque anni; il capitale residuo si prescrive in dieci anni. Nei contratti di conto corrente la prescrizione può essere biennale per le spese telefoniche o quadriennale per i canoni assicurativi. La prescrizione decorre dalla scadenza della singola rata o dalla data in cui il credito è esigibile e può essere interrotta da atti con efficacia interruttiva (riconoscimento del debito, diffida scritta, domanda giudiziale). Una diffida inviata da iQera interrompe il termine se contiene l’indicazione specifica del credito e il creditore manifesta la volontà di esercitare il diritto.

1.4 Titoli esecutivi, mutui cauzionati e usura

Per procedere a un’esecuzione forzata, la società deve possedere un titolo esecutivo valido (sentenza, decreto ingiuntivo, mutuo notarile). Negli ultimi anni si è discusso se il contratto di mutuo con deposito cauzionale costituisca titolo esecutivo. Con sentenza Sezioni Unite n. 5968/2025, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario, e questi abbia assunto l’obbligazione univoca, espressa ed incondizionata di restituirla” . Non è necessario un atto successivo che attesti lo svincolo; la disponibilità contabile e l’obbligazione di restituzione sono sufficienti. Questo orientamento ha chiarito molti contenziosi su precetti emessi da banche e società di recupero.

Molti debitori contestano anche l’usurarietà dei tassi applicati o l’anatocismo. Le Sezioni Unite n. 19597/2020 avevano escluso la somma di interessi corrispettivi e moratori nel calcolo dell’usura; la sentenza n. 12007/2024 aveva richiesto, per la validità del titolo esecutivo, un atto che attestasse lo svincolo della somma in caso di mutuo condizionato. Il Tribunale di Brindisi nella decisione del 20 novembre 2025 ha ritenuto infondate le doglianze relative all’usura e all’anatocismo, ritenendo che la maggiorazione di due punti a titolo di mora rientrasse nei limiti di legge e che il piano di ammortamento alla francese non generasse anatocismo . Queste indicazioni sono importanti per chi desidera contestare la validità del mutuo.

1.5 Definizioni agevolate e rottamazioni fiscali

Oltre alle procedure ordinarie, il legislatore ha introdotto negli ultimi anni diverse misure di definizione agevolata dei debiti fiscali e previdenziali. La “Rottamazione-quater” (art. 1, commi 231–252 della legge 197/2023, conv. con L. 15/2025) ha consentito la regolarizzazione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione entro il 30 giugno 2022 con pagamento dell’imposta senza sanzioni né interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o fino a 10 rate; chi era decaduto dalle rateazioni precedenti poteva essere riammesso . La Rottamazione-quinquies, introdotta dall’art. 23 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), amplia il periodo di riferimento (carichi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023) e consente il pagamento in 54 rate bimestrali (nove anni) con interessi al 3%, senza sanzioni né aggio . La richiesta deve essere presentata entro il 30 aprile 2026; in caso di versamento in un’unica soluzione, il pagamento avviene entro il 31 luglio 2026, mentre per la rateazione le scadenze decorrono da luglio 2026 . Sono ammessi anche i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni ma non quelli in regola con la rottamazione‑quater .

Nel 2019 la legge di bilancio (L. 145/2018, commi 184‑197) aveva introdotto un saldo e stralcio fiscale per i contribuenti con ISEE fino a 20.000 euro: la cancellazione di sanzioni e interessi e il pagamento della sola imposta con percentuali variabili (16% per ISEE fino a 8.500 €, 20% per 8.500‑12.500 €, 35% per 12.500‑20.000 €), oltre al 10% per chi avesse una procedura di liquidazione in corso . Pur essendo stata una misura straordinaria, molte famiglie hanno usufruito di questa opportunità per estinguere cartelle relative agli anni 2000‑2017.

1.6 Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa

Per le situazioni di grave insolvenza o sovraindebitamento esistono specifiche procedure disciplinate dalla Legge 3/2012 (Legge sul sovraindebitamento, detta anche “Legge Salva Suicidi”) e, a partire dal 2022, dal Codice della crisi e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, come modificato dal d.lgs. 83/2022 e dal d.lgs. 136/2024). Queste norme prevedono quattro tipologie di procedure:

  • Concordato minore: riservato a imprenditori sotto soglia e professionisti; consente di proporre un piano di ristrutturazione ai creditori con falcidia dei debiti e prosecuzione dell’attività.
  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore (piano del consumatore): dedicato a privati e lavoratori autonomi; permette di proporre un piano di rimborso sulla base del reddito disponibile, con durata massima di 5 anni e possibile falcidia dei debiti fiscali .
  • Liquidazione controllata: in caso di insolvenza irrimediabile, prevede la liquidazione del patrimonio con distribuzione ai creditori; il debitore può liberarsi dei debiti residui.
  • Esdebitazione dell’incapiente: procedura semplificata introdotta nel 2021 che consente al debitore che non abbia beni o redditi sufficienti di ottenere la liberazione dai debiti residui .

La riforma del 2025 ha semplificato l’accesso a queste procedure, ampliato la tutela del debitore (possibilità di salvare l’abitazione principale), consentito la ristrutturazione di debiti fiscali e previdenziali e introdotto la composizione negoziata per le imprese in crisi . Quest’ultima, nata con il D.L. 118/2021 e integrata nel codice dal d.lgs. 136/2024, permette all’imprenditore di attivare un tavolo di negoziazione con i creditori sotto la guida di un esperto negoziatore; prevede misure protettive, accesso alla finanza ponte e conversione in strumenti di regolazione come l’accordo di ristrutturazione o il concordato semplificato .

1.7 Privacy e recupero crediti

Oltre alle norme civilistiche e fallimentari, i debitori devono conoscere i propri diritti in materia di protezione dei dati personali. Il Garante per la privacy ha più volte sanzionato società finanziarie che, nel recupero crediti, hanno comunicato informazioni a terzi (familiari, vicini, colleghi) o hanno utilizzato numeri telefonici non autorizzati. In un provvedimento del 2005 ha prescritto agli operatori del settore di utilizzare modalità rispettose dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione; la violazione di tali regole può comportare sanzioni e obblighi risarcitori. In un caso del 2022 la finanziaria è stata multata perché aveva inviato sms alla moglie del debitore, non garante, rivelando la situazione di insolvenza; il Garante ha ricordato che le banche non possono far conoscere a terzi la posizione debitoria del cliente . Pertanto, se la società di recupero contatta altre persone o diffonde informazioni sul debito, il debitore può rivolgersi al Garante e chiedere la tutela dei propri diritti.

2. Procedura passo‑passo: cosa fare dopo la notifica del sollecito

Chi riceve una lettera di sollecito o un precetto da iQera o da un’altra cessionaria del credito deve mantenere la calma e adottare un percorso metodico. Di seguito presentiamo una procedura dettagliata, con tempistiche e riferimenti normativi, che aiuta a comprendere i propri diritti e a individuare la strategia migliore.

2.1 Verifica della notifica e dell’identità del creditore

  1. Leggere attentamente la lettera. Verificare che contenga: il nome del creditore originario, la data e il numero del contratto, l’ammontare del debito (capitale, interessi, spese), la data della cessione, i riferimenti dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, eventuali coordinate per il pagamento. Se mancano elementi essenziali, la diffida potrebbe essere inefficace (art. 1219 c.c.).
  2. Richiedere la documentazione. In base agli artt. 1260 ss. c.c. e alla giurisprudenza, il debitore può chiedere alla cessionaria copia del contratto di cessione e degli elenchi nominativi che dimostrino l’inclusione del proprio credito. Ai sensi dell’art. 1264 c.c., la cessione è opponibile solo se notificata o accettata. Invitate iQera a trasmettere entro un termine (es. 15 giorni) la prova della cessione; in mancanza, si può contestare l’addebito.
  3. Verificare la notifica del precetto. Se si riceve un atto di precetto (ex art. 480 c.p.c.), controllare che sia stato notificato correttamente e che il titolo esecutivo sia allegato (mutuo notarile, decreto ingiuntivo, sentenza). In assenza di titolo valido, l’esecuzione è nulla.
  4. Controllare la prescrizione. Calcolare il termine di prescrizione in base alla natura del credito (decennale per il capitale , quinquennale per le rate e gli interessi ). Verificare se vi sono stati atti interruttivi (diffide, riconoscimenti) e se l’ultima rata o l’ultimo sollecito risale a oltre cinque o dieci anni. Se il termine è decorso, inviare una raccomandata o PEC eccependo la prescrizione e diffidando la controparte dal procedere.
  5. Verificare eventuali vizi del contratto originario. La cessione non sana i vizi del contratto di mutuo o di finanziamento: si possono far valere la nullità per difetto di causa, la mancanza di pattuizione degli interessi ex art. 1284 c.c., l’usurarietà dei tassi (legge 108/1996), l’anatocismo. Queste contestazioni richiedono spesso una perizia tecnica.
  6. Verificare la liceità del trattamento dei dati. Se iQera contatta familiari o colleghi, conservare prove (sms, e‑mail) e segnalare l’abuso al Garante per la privacy .

2.2 Redazione di una diffida o richiesta di chiarimenti

Dopo la verifica preliminare, è opportuno predisporre una lettera formale (diffida o richiesta di chiarimenti) da inviare via PEC o raccomandata a.r. alla società iQera. Nella lettera si dovrà:

  • contestare l’inesistenza del credito o la prescrizione;
  • richiedere copia del contratto di cessione e degli estratti analitici che dimostrino l’inclusione del rapporto nel portafoglio ceduto (art. 58 TUB e art. 1264 c.c.);
  • diffidare la società dal proseguire nelle azioni esecutive in assenza della prova della titolarità, richiamando le sentenze più recenti che impongono un onere probatorio rigoroso ;
  • avvisare che, in difetto, si provvederà a proporre opposizione al precetto e a segnalare eventuali violazioni del codice della privacy.

Questa comunicazione è importante perché interrompe i termini procedurali, consente di documentare la posizione del debitore e spesso favorisce l’avvio di una trattativa. È consigliabile farsi assistere da un avvocato per redigere il testo e inviarlo con le formule corrette.

2.3 Opposizione al precetto o all’esecuzione

Se iQera promuove un’esecuzione immobiliare, mobiliare o presso terzi, è possibile opporre il precetto (art. 615 c.p.c.) o opporre l’esecuzione (art. 617 c.p.c.) entro il termine di venti giorni dalla notifica. La giurisprudenza chiarisce che nel giudizio di opposizione l’onere probatorio grava sulla cessionaria: deve produrre il titolo esecutivo, il contratto di cessione e la prova della legittimazione. Il Tribunale di Brindisi nel 2025 ha evidenziato che la semplice produzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non basta e che la mancanza di documentazione specifica comporta la nullità del precetto . Nel ricorso è possibile eccepire anche la nullità del titolo, l’incompetenza territoriale, la prescrizione e l’usura. Contestualmente si può chiedere la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., depositando istanza al giudice dell’esecuzione. Se il giudice sospende l’esecuzione, la procedura resta ferma fino alla decisione sull’opposizione.

2.4 Valutazione di un accordo di saldo e stralcio

Se, all’esito delle verifiche, il debito risulta esistente e la cessione è valida, il debitore può comunque negoziare un accordo transattivo (“saldo e stralcio”) con iQera. La società, avendo acquistato il credito spesso a un prezzo inferiore al valore nominale, è interessata a concludere rapidamente e può accettare un pagamento inferiore al debito originario. La trattativa dovrebbe considerare:

  1. Valore nominale del credito: capitale residuo, interessi maturati, spese di recupero.
  2. Valore di mercato: le cessionarie acquistano i portafogli a prezzi ridotti (dal 10 al 30% del nominale). In alcuni casi un’offerta pari al 30–40% del capitale può essere accettata.
  3. Situazione patrimoniale del debitore: reddito disponibile, beni aggredibili, presenza di ipoteche o pignoramenti. Una posizione debitoria “debole” può favorire un saldo più basso.
  4. Procedure fiscali vigenti: se il credito è un tributo, valutare l’adesione alle rottamazioni (quater o quinquies) che azzerano sanzioni e interessi ; se rientra nel periodo 2000‑2017 e si possiede un ISEE basso, considerare il saldo e stralcio fiscale 2019 .
  5. Assistenza professionale: un avvocato può negoziare condizioni più favorevoli e predisporre l’accordo scritto, verificando l’effettiva cancellazione del debito e la revoca di ipoteche o pignoramenti.

2.5 Piano di rientro e rateazione ordinaria

Se non si dispone della somma per un saldo e stralcio, si può richiedere a iQera un piano di rientro rateizzato. Questo strumento consente di diluire il debito nel tempo, con rate mensili o trimestrali. È importante che l’accordo sia formalizzato per iscritto e preveda:

  • numero e importo delle rate;
  • eventuale riduzione o azzeramento degli interessi di mora;
  • rinuncia alla procedura esecutiva finché il debitore paga regolarmente;
  • sospensione delle segnalazioni nelle banche dati creditizie.

Le società di recupero tendono ad applicare tassi moratori elevati; occorre verificare che la somma complessiva non superi il tasso soglia usura previsto trimestralmente dalla Banca d’Italia. Un piano di rientro ben negoziato può essere meno oneroso di una sentenza, ma è consigliabile farsi assistere da un professionista.

2.6 Accesso alle procedure di sovraindebitamento

Se i debiti complessivi sono eccessivi e non è possibile onorarli con un piano di rientro, si può accedere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi. Il debitore (consumatore, professionista, imprenditore agricolo o imprenditore minore) presenta domanda all’Organismo di composizione della crisi (OCC) allegando la documentazione sulla propria situazione patrimoniale, reddituale e debitoria. Un professionista designato dall’OCC (gestore) redige la proposta di piano (concordato minore o ristrutturazione del debito del consumatore) che viene sottoposta ai creditori e al tribunale. Se approvata, il debito residuo viene ridotto secondo le possibilità reali del debitore e le eventuali garanzie. In alternativa, se non vi sono beni, è possibile accedere alla esdebitazione dell’incapiente, che comporta la cancellazione totale dei debiti non pagati . L’avv. Monardo, essendo gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può seguire tutto l’iter e predisporre le istanze necessarie.

3. Difese e strategie legali

3.1 Eccezioni di merito e di rito

Nel giudizio di opposizione o nella fase pre‑contenziosa, il debitore può sollevare diverse eccezioni. Le principali sono:

  1. Difetto di legittimazione attiva della cessionaria. Come evidenziato da molte sentenze recenti, la società deve dimostrare con documenti specifici l’inclusione del credito nella cessione in blocco . La sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è insufficiente. Se iQera non produce il contratto di cessione o un elenco analitico, il giudice può dichiarare nullo il precetto.
  2. Prescrizione del credito. Se il credito o le rate sono prescritti, il debitore può eccepirlo e ottenere l’estinzione dell’obbligazione . È utile allegare una tabella con le date delle rate e gli eventuali atti interruttivi.
  3. Nullità o invalidità del contratto originario. Si può contestare la violazione della normativa sull’usura (Legge 108/1996), la mancata consegna del contratto, la nullità per indeterminatezza degli interessi, la violazione della disciplina sul credito ai consumatori (d.lgs. 141/2010), la violazione del codice del consumo e delle norme sulla trasparenza bancaria.
  4. Manifesta sproporzione tra il credito e la garanzia. Nel caso di mutui ipotecari, si può contestare che il valore dell’immobile pignorato sia di molto superiore al debito residuo, chiedendo la riduzione della garanzia ex art. 2873 c.c.
  5. Vizi della notifica. Se il precetto o gli atti successivi sono stati notificati a persona diversa dal debitore o non rispettano i termini di legge, l’esecuzione è nulla.
  6. Vizio dell’estratto di ruolo (per debiti fiscali). In caso di cartelle di pagamento, si può contestare l’omessa notifica degli atti prodromici (avviso di accertamento), la mancata motivazione, la prescrizione e la decadenza.

3.2 Strategie negoziali

Spesso la via giudiziale non è la soluzione più conveniente. Una trattativa stragiudiziale può portare a risultati migliori in termini di tempi e costi. Alcuni suggerimenti:

  • Offerta motivata: presentare una proposta di pagamento basata sulla situazione patrimoniale reale, indicando perché non si può corrispondere l’intero importo e allegando documentazione (ISEE, estratti conto). Una proposta ragionevole (ad esempio 30–50% del capitale) può essere accettata soprattutto se il credito è stato acquistato a sconto.
  • Condizioni scritte: pretendere che l’accordo di saldo e stralcio sia formalizzato per iscritto, con indicazione del debito originario, del pagamento concordato, della rinuncia al resto e della cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli.
  • Pagamento sicuro: effettuare il versamento con bonifico tracciato e richiedere quietanza liberatoria. Diffidare da richieste di pagamento su conti non intestati alla società.
  • Assistenza legale: un avvocato può condurre la negoziazione, garantire il rispetto delle normative e verificare che l’accordo impedisca futuri recuperi.

3.3 Strumenti giudiziali alternativi

Oltre all’opposizione all’esecuzione, il debitore può avvalersi di altri strumenti:

  • Azione di accertamento negativo: per far dichiarare l’inesistenza del debito o l’illegittimità della cessione.
  • Ricorso ex art. 700 c.p.c.: per ottenere un provvedimento d’urgenza che sospenda le azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche) in attesa del giudizio ordinario.
  • Rimedi cautelari: se il creditore ha iscritto ipoteca sull’abitazione, si può chiedere la sospensione dell’efficacia dell’ipoteca nei casi in cui il debito sia prescritto o non sussista.

3.4 Procedimenti di composizione della crisi e negoziazione assistita

Per le imprese e i professionisti in crisi, la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 e incorporata nel Codice della crisi è uno strumento fondamentale. L’imprenditore può nominare un esperto negoziatore (come l’avv. Monardo) che assiste nella ricerca di accordi con banche, fornitori e Agenzia delle Entrate, proponendo soluzioni di ristrutturazione o transazione fiscale . Questo strumento consente di ottenere misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) e l’accesso alla finanza ponte. Per i consumatori e gli imprenditori minori restano le procedure di concordato minore e di ristrutturazione del debito del consumatore.

4. Strumenti alternativi e definizioni agevolate

4.1 Rottamazioni fiscali (quater e quinquies)

Come già accennato, il legislatore ha previsto definizioni agevolate che permettono di estinguere i debiti fiscali e previdenziali con il pagamento della sola imposta o contributo. Questi strumenti non sono applicabili ai debiti bancari ceduti a iQera, ma sono utili per chi abbia cartelle di pagamento o avvisi di addebito dell’INPS. Riassumiamo le caratteristiche principali:

MisuraCarichi definibiliVantaggiScadenze principali
Rottamazione‑quater (L. 15/2025)Debiti affidati all’Agente della Riscossione entro il 30 giugno 2022Azzeramento di sanzioni e interessi, pagamento della sola imposta in unica soluzione o fino a 10 rate; riammissione per chi era decaduto dalle precedenti rottamazioniDomanda entro 30 aprile 2025; pagamento unico entro 31 luglio 2025 o prima rata; decadenza se salta una rata
Rottamazione‑quinquies (art. 23, L. 199/2025)Debiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023Pagamento della sola imposta senza sanzioni e aggio; rateazione fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 3%Domanda entro 30 aprile 2026; pagamento unico entro 31 luglio 2026 o prime rate bimestrali dal luglio 2026; decadenza se salta una rata
Saldo e stralcio fiscale 2019 (commi 184‑197, L. 145/2018)Debiti fiscali e contributivi dal 2000 al 2017 di persone fisiche con ISEE < 20.000 €Pagamento del solo tributo con percentuali ridotte (16%, 20%, 35%, 10% se è in corso una procedura concorsuale) ; cancellazione di sanzioni e interessiDomanda entro aprile 2019 (misura ormai esaurita, ma utile come precedente)

Per aderire alla rottamazione-quinquies occorre essere in regola con le dichiarazioni fiscali e presentare la domanda tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La misura sospende le azioni esecutive e i fermi amministrativi finché si è in regola con i pagamenti . In caso di decadenza, il debito residuo viene interamente ripristinato con sanzioni e interessi.

4.2 Procedure di sovraindebitamento e esdebitazione

Le procedure previste dal Codice della crisi sono pensate per chi non può far fronte ai debiti con i propri mezzi. Riassumiamo brevemente le differenze:

ProceduraSoggettiDurata / effettiRequisiti
Concordato minoreImprenditori sotto soglia, professionistiPiano concordato con i creditori, prosecuzione attività; possibile falcidia dei debitiPresentazione di un piano attestato; approvazione da parte della maggioranza dei creditori; nomina di un liquidatore
Ristrutturazione dei debiti del consumatorePersone fisiche non imprenditoriPiano di rimborso fino a 5 anni con possibile taglio dei debitiDebitore non colpevole di sovraindebitamento; presentazione di un piano con attestazione OCC
Liquidazione controllataTutti i debitori sovraindebitatiLiquidazione del patrimonio con liberazione dalle obbligazioni residueImpignorabilità dei beni necessari; possibilità di salvare l’abitazione principale con il concordato minore
Esdebitazione dell’incapienteDebitori senza beni né redditi sufficientiCancellazione totale dei debiti residualiDimostrazione di assenza di patrimonio e reddito; buona fede

L’accesso a queste procedure richiede la predisposizione di un fascicolo completo (anagrafiche, stato di famiglia, redditi, spese, attivo patrimoniale, elenco dei debiti con importi e creditori). Il professionista nominato (gestore) verifica la fattibilità del piano e assiste il debitore nelle trattative con i creditori. Una volta omologato il piano, il debitore può ottenere la liberazione dai debiti residui e tornare a una situazione di normalità finanziaria.

4.3 Composizione negoziata e accordi di ristrutturazione

Per le imprese in crisi, la composizione negoziata costituisce un percorso di risanamento flessibile. L’imprenditore presenta istanza attraverso la piattaforma telematica nazionale, indicando la propria situazione patrimoniale e nominando un esperto. Durante la procedura, l’azienda continua ad operare e negozia con i creditori la ristrutturazione dei debiti e la continuità aziendale. Sono previsti benefici fiscali, sospensione delle azioni esecutive e possibilità di convertire la negoziazione in un accordo di ristrutturazione o in un concordato semplificato . Il D.L. 118/2021 e i successivi decreti hanno esteso l’accesso anche a situazioni di squilibrio patrimoniale, introducendo misure più rapide e l’obbligo, per banche e Agenzia delle Entrate, di partecipare al tavolo negoziale.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori da evitare

  1. Ignorare la lettera. Molti debitori lasciano passare la notifica sperando che la società non agisca; in realtà, la mancata reazione può portare a pignoramenti e ipoteche. È fondamentale rispondere nei termini e richiedere la documentazione.
  2. Pagare senza verificare. Alcuni, per paura, versano subito l’importo richiesto senza controllare la prescrizione o la legittimazione della cessionaria. Si rischia di pagare somme non dovute.
  3. Non contestare la prescrizione. La prescrizione non viene rilevata d’ufficio: deve essere eccepita dal debitore. In mancanza, il giudice non potrà dichiararla.
  4. Fidarsi di informazioni non ufficiali. È importante basarsi su fonti normative e giurisprudenziali affidabili; molte fake news suggeriscono che i debiti ceduti non siano più dovuti: è falso. La cessione è valida salvo vizi; occorre contestare nel modo giusto.
  5. Sottovalutare la privacy. Se la società diffonde il debito a terzi, è possibile agire dinanzi al Garante . Non trascurare questa tutela.
  6. Negoziare senza assistenza. Trattare direttamente con la cessionaria può portare a accordi svantaggiosi; un professionista esperto conosce i margini di trattativa e gli oneri probatori della controparte.

5.2 Consigli pratici

  • Archiviare tutti i documenti: contratti, estratti conto, lettere, PEC, copie delle notifiche. Un fascicolo completo è essenziale per qualsiasi azione.
  • Usare la PEC: la posta elettronica certificata ha valore legale e attesta la ricezione. Se non si possiede una PEC, è opportuno attivarla.
  • Chiedere una visura CRIF: prima di negoziare, verificare l’iscrizione nelle banche dati creditizie (CRIF, Experian) e richiedere la cancellazione dopo il saldo.
  • Monitorare i termini: segnare scadenze (20 giorni per l’opposizione, 30 aprile per le rottamazioni) e rispettare i pagamenti.
  • Consultare un avvocato: anche per un semplice parere; l’interpretazione della giurisprudenza richiede competenza.

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è iQera Italia e perché ricevo un sollecito?
    iQera Italia è una società del gruppo iQera che gestisce la riscossione di crediti ceduti da banche, finanziarie e società di servizi. Se ricevete un sollecito è perché il vostro mutuo, prestito o carta di credito è stato acquistato dalla società e questa vi invita a saldare il debito.
  2. La cessione del credito è valida anche se non ho dato il consenso?
    Sì. L’art. 1260 c.c. prevede che il credito può essere ceduto senza il consenso del debitore salvo che il credito abbia carattere personale o la legge lo vieti . Il debitore deve essere informato della cessione (accettazione o notifica) per renderla opponibile .
  3. Devo pagare subito l’importo richiesto da iQera?
    No. Prima di pagare verificate che la società sia effettivamente titolare del credito. Richiedete copia del contratto di cessione e la documentazione che dimostri l’inclusione del vostro debito. Valutate la prescrizione e l’eventuale invalidità del contratto.
  4. Cosa succede se ignoro la lettera?
    La società potrà avviare azioni legali: ottenere un decreto ingiuntivo o agire direttamente in esecuzione se dispone di un titolo. Ignorare la lettera comporta il rischio di pignoramenti e ipoteche.
  5. È vero che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale basta a dimostrare la cessione?
    No. La giurisprudenza prevalente ritiene che l’avviso in Gazzetta serva solo a rendere opponibile la cessione, ma non prova l’inclusione del credito; la cessionaria deve produrre il contratto e l’elenco analitico .
  6. Quali sono i termini di prescrizione del mio debito?
    La prescrizione ordinaria è di 10 anni per il capitale e di 5 anni per le rate e gli interessi . Se sono trascorsi questi termini dall’ultima rata o dall’ultimo sollecito, il debito può essere prescritto. La prescrizione deve essere eccepita; il giudice non la rileva d’ufficio.
  7. Posso oppormi al precetto o all’esecuzione?
    Sì. Entro 20 giorni dalla notifica del precetto si può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c.; entro 5 giorni dalla prima notifica dell’espropriazione si può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Il giudice può sospendere l’esecuzione se ritiene fondati i motivi.
  8. Cosa devo scrivere nella richiesta di documentazione a iQera?
    Indicate i dati del contratto originario (numero, data), contestate la mancanza di prova della cessione, richiedete il contratto di cessione, l’elenco nominativo dei crediti ceduti, eventuali estratti di ruolo o piani di ammortamento, e diffidate la società dal procedere senza prova.
  9. Se iQera non risponde alla mia diffida cosa posso fare?
    Potete depositare ricorso per accertamento negativo o proporre opposizione al precetto. Potete inoltre segnalare la società all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato per pratiche scorrette e al Garante per la privacy se vi sono violazioni dei dati.
  10. Cos’è il saldo e stralcio e come funziona?
    È un accordo transattivo con cui il debitore paga una somma inferiore al debito nominale; in cambio, la cessionaria rinuncia al residuo e cancella il debito. È necessario negoziare la somma, definire per iscritto l’accordo e ottenere la quietanza liberatoria.
  11. Qual è la differenza tra saldo e stralcio e rottamazione?
    Il saldo e stralcio è una trattativa privata con la cessionaria e riguarda debiti bancari o finanziari; la rottamazione è una misura legislativa che consente di estinguere cartelle fiscali pagando solo l’imposta e si applica ai debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione .
  12. Posso aderire alla rottamazione-quinquies se ho debiti ceduti a iQera?
    No. La rottamazione-quinquies riguarda solo debiti affidati all’Agente della Riscossione. Se i vostri debiti sono stati ceduti a iQera non rientrano nel perimetro della definizione agevolata; tuttavia potete valutare il saldo e stralcio o l’accesso alle procedure di sovraindebitamento.
  13. Cosa succede se aderisco alla rottamazione e non pago le rate?
    In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, si decade dalla rottamazione e l’intero debito, con sanzioni e interessi, torna a essere esigibile . Le somme già versate restano acquisite a titolo di acconto.
  14. In quali casi posso accedere alla esdebitazione dell’incapiente?
    Se non avete beni né redditi sufficienti e vivete in una condizione di povertà certificata, potete presentare domanda al tribunale per ottenere la cancellazione totale dei debiti residui . Occorre dimostrare la buona fede e l’assenza di precedenti procedure.
  15. La società può contattare i miei familiari o i colleghi di lavoro?
    No. Secondo il Garante per la privacy, le società di recupero non possono rivelare a terzi la vostra posizione debitoria; la violazione comporta sanzioni . Se ciò accade, potete presentare un reclamo e chiedere il risarcimento dei danni.
  16. Cosa fare se la lettera di iQera contiene dati sbagliati?
    Contestate immediatamente per iscritto, chiedendo la correzione e l’invio di documenti aggiornati. Errori sul saldo, sul numero di conto o sulla vostra identità possono compromettere la legittimità della richiesta.
  17. Posso chiedere la sospensione della segnalazione al CRIF?
    Sì. Durante la negoziazione o dopo il pagamento del saldo e stralcio potete chiedere la cancellazione o l’aggiornamento dei dati negativi presso le banche dati creditizie. L’accordo deve prevedere espressamente la cancellazione.
  18. Che differenza c’è tra l’usura e l’anatocismo?
    L’usura è l’applicazione di interessi superiori ai tassi soglia stabiliti dalla Banca d’Italia (L. 108/1996); l’anatocismo è la capitalizzazione degli interessi su interessi. Entrambe possono rendere nullo o parzialmente invalido il contratto. La giurisprudenza recente esclude l’anatocismo nel piano alla francese .
  19. Devo partecipare all’udienza in caso di opposizione?
    Sì. La mancata comparizione può determinare la rinuncia implicita. È consigliabile farsi rappresentare da un avvocato.
  20. Perché affidarsi all’avv. Monardo?
    L’avv. Monardo è cassazionista, esperto in diritto bancario e tributario, gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC. Coordina un team di avvocati e commercialisti che forniscono assistenza completa nella valutazione dei debiti, nelle opposizioni giudiziali e nella negoziazione di accordi. Offre servizi in tutta Italia e può analizzare la vostra posizione per individuare la strategia migliore.

7. Simulazioni pratiche

7.1 Caso 1: mutuo ceduto a iQera con ipoteca sulla prima casa

Scenario: Marco ha sottoscritto nel 2010 un mutuo ipotecario di 120.000 € per l’acquisto della prima casa. Dopo alcune difficoltà lavorative, ha interrotto il pagamento delle rate nel 2018. La banca ha ceduto il credito a iQera nel 2022 tramite cessione in blocco ex art. 58 TUB. Nel gennaio 2026 riceve un precetto da 110.000 € (capitale residuo, interessi, spese) con minaccia di esecuzione immobiliare.

Procedura seguita:

  1. Marco contatta l’avv. Monardo che verifica il contratto originario di mutuo, i piani di ammortamento e l’avviso in Gazzetta Ufficiale. Constatato che la cessionaria non ha inviato alcun documento che dimostri l’inclusione del credito, viene inviata diffida a iQera chiedendo la prova della cessione. Si eccepisce la prescrizione quinquennale delle rate dal 2018 al 2020 .
  2. iQera risponde producendo solo l’avviso in Gazzetta. Viene depositata opposizione al precetto presso il tribunale, eccependo il difetto di legittimazione attiva e chiedendo la sospensione dell’esecuzione. Il giudice sospende la procedura e fissa l’udienza.
  3. Nel frattempo Marco valuta le opzioni: aderire alla composizione negoziata oppure proporre un saldo e stralcio. La perizia sul valore dell’immobile rivela che la casa vale 180.000 €. La banca (ora iQera) potrebbe recuperare l’intero importo; tuttavia, i costi e i tempi dell’esecuzione la inducono ad accettare una somma inferiore.
  4. Si avvia la trattativa: viene proposta una somma pari a 45.000 €, pari al 40% del capitale residuo. La cessionaria, dopo varie trattative, accetta 55.000 € a saldo. Marco ottiene un prestito dai familiari e paga; iQera concede la quietanza liberatoria e revoca il pignoramento. L’avvocato cura la cancellazione dell’ipoteca e la rimozione delle segnalazioni CRIF.

Risultato: Marco conserva la casa pagando meno della metà del debito e chiude la vicenda. L’opposizione al precetto si estingue per cessazione della materia del contendere. Questo caso dimostra l’importanza di contestare la legittimazione della cessionaria e di negoziare tempestivamente.

7.2 Caso 2: cartelle esattoriali e rottamazione-quinquies

Scenario: Laura è una lavoratrice autonoma che ha accumulato cartelle esattoriali per IVA e contributi INPS pari a 25.000 € riferiti agli anni 2010‑2018. Nel 2024 ha aderito alla rottamazione‑quater, ma non è riuscita a pagare tutte le rate e ne è decaduta. Nel gennaio 2026 vuole regolarizzare la sua posizione e chiede se può aderire alla rottamazione‑quinquies.

Analisi: la rottamazione‑quinquies (art. 23 L. 199/2025) consente di includere i debiti affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000 e il 2023, anche se si è decaduti dalle precedenti rottamazioni . Laura rientra quindi nella platea. Dovrà presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 e scegliere se pagare in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali con interessi al 3% . Le sanzioni e gli interessi di mora saranno azzerati; dovrà versare solo l’imposta e l’aggio.

Procedura: 1. Laura accede al portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, inserisce le cartelle da definire e invia la domanda entro il 30 aprile 2026. 2. Riceve la comunicazione con l’importo dovuto e il calendario dei pagamenti. Sceglie la rateazione: 54 rate bimestrali da circa 463 €. 3. Per rimanere in regola deve pagare le prime tre rate (luglio, settembre, novembre 2026) entro le scadenze; in caso di ritardo perde i benefici e dovrà pagare l’intero debito con sanzioni . 4. Durante la rateazione le azioni esecutive e i fermi vengono sospesi. Laura continua a lavorare e pianifica i pagamenti.

Risultato: grazie alla rottamazione‑quinquies Laura paga solo l’imposta e diluisce il debito in nove anni, evitando pignoramenti e ipoteche. È importante rispettare le scadenze per non decadere.

Conclusione

Gestire i debiti con iQera Italia richiede consapevolezza normativa, rapidità d’azione e capacità di negoziazione. La disciplina civile e bancaria italiana riconosce al debitore numerosi strumenti di difesa: dalla contestazione della cessione ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c. e dell’art. 58 TUB , all’eccezione di prescrizione , dalla verifica dei titoli esecutivi alle eccezioni di nullità per usura o anatocismo . La giurisprudenza degli ultimi anni ha rafforzato l’onere probatorio a carico delle cessionarie, richiedendo documentazione specifica che dimostri l’inclusione del credito nella cessione. In parallelo, le misure legislative di definizione agevolata (rottamazione‑quater, rottamazione‑quinquies) e le procedure di sovraindebitamento offrono al contribuente strumenti straordinari per ristrutturare o cancellare i debiti fiscali.

Non bisogna però sottovalutare i rischi: ignorare un sollecito può portare a pignoramenti e ipoteche; pagare senza verifica significa rinunciare a possibili eccezioni; trattare senza assistenza può generare accordi sfavorevoli. È quindi essenziale agire tempestivamente, raccogliere la documentazione, contestare gli addebiti infondati e valutare tutte le opzioni (saldo e stralcio, piani di rientro, procedure concorsuali). La protezione dei dati personali, inoltre, impone alle società di recupero di rispettare la privacy del debitore e limita le comunicazioni a terzi .

In questo percorso complesso la figura del professionista diventa determinante. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare offrono un supporto completo: analisi degli atti, redazione di diffide e opposizioni, negoziazione di saldo e stralcio, gestione delle procedure concorsuali. Grazie all’esperienza maturata in diritto bancario e tributario, alla qualifica di gestore della crisi e alla rete di professionisti su tutto il territorio nazionale, sono in grado di individuare la strategia più efficace per tutelare il debitore.

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