Introduzione
Ricevere una lettera di sollecito di pagamento dal servicer doNext (società del gruppo doValue) o da altri soggetti che gestiscono crediti deteriorati può generare ansia e spinge molti debitori a reagire in modo impulsivo. In questa sede l’obiettivo è fornire un quadro giuridico aggiornato al gennaio 2026 per chi, come privato cittadino o imprenditore, riceve un avviso di pagamento per debiti bancari o fiscali e desidera regolarizzare la propria posizione attraverso strumenti legali come il saldo e stralcio o le definizioni agevolate. L’articolo è impostato dal punto di vista del debitore e pone al centro le sue tutele: diritti procedurali, termini, strategie difensive e opportunità di riduzione dei debiti.
Perché è importante? Molti trascurano di valutare attentamente la legittimità delle richieste di pagamento e finiscono per sottoscrivere accordi svantaggiosi o per perdere le scadenze per presentare opposizioni. Inoltre il quadro normativo italiano è complesso e in continua evoluzione: la Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto il primo saldo e stralcio per le cartelle esattoriali; il Decreto‑legge 41/2021 (Decreto Sostegni) ha previsto l’annullamento automatico dei carichi fino a 5.000 €; la Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha disposto lo stralcio dei carichi fino a 1.000 €; mentre la manovra 2026 annuncia la rottamazione‑quinquies con ulteriori definizioni agevolate. Ogni misura prevede requisiti, percentuali, termini e modalità diverse. Comprendere queste regole consente di evitare errori e di sfruttare al meglio le opportunità di riduzione dei debiti.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario. Coordina un team di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale con competenze integrate: diritto bancario, diritto tributario, diritto fallimentare, procedure concorsuali e diritto civile. L’Avv. Monardo è:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi), che assiste i debitori nelle procedure di composizione della crisi e di esdebitazione;
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (strumento introdotto per la composizione assistita della crisi);
- Un professionista che vanta numerose difese vittoriose avanti la Suprema Corte di Cassazione e la Corte di giustizia tributaria.
Il suo team assiste clienti nella analisi degli atti di sollecito, nella proposizione di ricorsi e opposizioni (ad esempio ricorso contro ingiunzione, opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione a fermo amministrativo), nella richiesta di sospensione di pignoramenti, nell’apertura di trattative a saldo e stralcio, nella predisposizione di piani di rientro e nell’accesso a procedure concorsuali come piano del consumatore o accordo di ristrutturazione. L’approccio è pratico e orientato ai risultati: valutazione preliminare della legittimità del credito, individuazione della strategia più efficace, protezione del patrimonio del debitore.
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1 Contesto normativo: leggi, decreti e giurisprudenza
1.1 doNext e la gestione dei crediti deteriorati
Prima di analizzare le soluzioni per il debitore è opportuno chiarire chi è doNext. Sul sito ufficiale del gruppo doValue si legge che doNext opera come Master Servicer nelle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/1999: gestisce i crediti ceduti, cura l’incasso dei pagamenti e verifica la conformità delle operazioni . Ciò significa che doNext non è l’originario creditore ma un soggetto delegato a recuperare i crediti per conto del veicolo di cartolarizzazione o della banca cedente. Le richieste di pagamento provenienti dal servicer devono quindi rispettare precisi requisiti: indicazione del cedente, prova della cessione, indicazione della somma dovuta e degli interessi. Il debitore ha diritto di visionare la documentazione di cessione e di contestare eventuali irregolarità.
1.2 Transazione a saldo e stralcio e natura non novativa
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito la natura giuridica della transazione a saldo e stralcio. In diverse pronunce (es. Cass. n. 12876/2015, n. 15444/2011, n. 13717/2006) ha affermato che la transazione non è novativa quando si limita a ridurre quantitativamente il debito senza estinguerlo e sostituirlo con un nuovo rapporto . Perché la transazione produca novazione occorre che il nuovo accordo sia oggettivamente incompatibile con il precedente e lo sostituisca integralmente . Nelle transazioni “semplici”, invece, si conserva il rapporto originario e il creditore ha ancora titolo per segnalare il debitore alla Centrale dei Rischi per la parte non riscossa .
Nel 2020 la Banca d’Italia, rispondendo a quesiti sulla segnalazione di accordi di saldo e stralcio, ha pubblicato la Comunicazione del 19 giugno 2020. Tale documento, accessibile sul sito istituzionale, fornisce importanti indicazioni agli intermediari su come segnalare alla Centrale dei Rischi gli accordi transattivi liberatori:
- se il saldo e stralcio prevede il pagamento in unica soluzione, l’intermediario segnala il cliente come “sofferenza – crediti passati a perdita” per la parte stralciata e non effettua altre segnalazioni ;
- se l’accordo prevede un piano rateale, la quota da rimborsare diventa un nuovo finanziamento; l’intermediario segnala la parte stralciata tra i crediti passati a perdita e in seguito registra nella categoria “sofferenze” l’importo residuo decrescente ;
- se il pagamento dell’ultima rata condiziona l’efficacia dell’accordo, l’intermediario segnala il cliente tra le sofferenze fino alla data dell’ultima rata e registra la quota non pagata come credito passato a perdita .
La comunicazione richiama inoltre l’obbligo di informare il cliente sulle conseguenze dell’accordo sulla propria posizione in Centrale dei Rischi . Tali chiarimenti sono fondamentali per i debitori che vogliono negoziare un saldo e stralcio senza subire segnalazioni scorrette.
1.3 Saldo e stralcio 2019 – Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019)
La Legge 145/2018 ha introdotto un regime speciale di definizione per le cartelle esattoriali affidate all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Il modello di adesione “SA–ST” predisposto dall’Agenzia Entrate – Riscossione chiarisce i requisiti e le tipologie di debito ammesse:
- la definizione è riservata alle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica;
- la domanda va presentata entro una data prestabilita (nel 2019 era il 30 aprile) e riguarda i carichi affidati dal 2000 al 2017 derivanti da omesso versamento di tributi risultanti dalle dichiarazioni annuali o dai controlli automatizzati (art. 36‑bis DPR 600/1973 e art. 54‑bis DPR 633/1972) e da contributi dovuti alle casse professionali o all’INPS ;
- il requisito della difficoltà economica è attestato da un ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000 € oppure dall’apertura di una procedura di liquidazione ai sensi dell’art. 14‑ter della L. 3/2012 .
Le somme dovute sono calcolate in base all’ISEE:
| Fascia ISEE | Percentuale del debito da versare | Note |
|---|---|---|
| Fino a 8.500 € | 16 % del capitale e interessi | si stralciano sanzioni e interessi di mora |
| Fino a 12.500 € | 20 % | |
| Fino a 20.000 € | 35 % |
Il saldo può essere versato in unica soluzione (entro il 30 novembre 2019) o in cinque rate con scadenze fino a luglio 2021 . Questo strumento ha consentito a molti contribuenti di definire cartelle pregresse a un costo ridotto.
1.4 Rottamazione‑ter e rottamazione‑quater (DL 119/2018 e Legge 197/2022)
Il D.L. 119/2018, convertito nella Legge 136/2018, ha introdotto la cosiddetta rottamazione‑ter. Tale misura consente di estinguere i debiti affidati fino al 31 dicembre 2017 pagando solo il capitale e le spese esecutive, con esclusione di sanzioni e interessi. Le rate (massimo 18) sono suddivise in 5 anni e il tasso di interesse applicato è pari al 2 %. A differenza del saldo e stralcio, la rottamazione‑ter non richiede requisiti reddituali e si rivolge a tutti i contribuenti, comprese le società.
La Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto la rottamazione‑quater per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. I contribuenti possono estinguere i debiti senza versare sanzioni e interessi di mora, pagando solo capitale e spese esecutive, con un tasso di interesse ridotto (3 %). Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. Il termine per presentare la domanda è scaduto il 30 aprile 2024, ma la Legge 15/2025 ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti.
Per le cartelle fino a 1.000 € affidate dal 2000 al 2015, la Legge 197/2022 ha disposto uno stralcio automatico. La Circolare n. 2/2023 del Ministero dell’economia spiega che al 31 marzo 2023 gli agenti della riscossione annullano automaticamente i debiti, comprese sanzioni e interessi, salvo alcune eccezioni (recupero di aiuti di Stato, risorse proprie UE, multe penali). Le somme versate prima dello stralcio restano acquisite .
1.5 Stralcio dei debiti fino a 5.000 € – DL 41/2021 (Decreto Sostegni)
L’art. 4 del Decreto‑legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito nella Legge 69/2021, ha previsto l’annullamento automatico dei ruoli fino a 5.000 € per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il documento di Studio Raimondo illustra i criteri applicativi: il limite di 5.000 € si riferisce al singolo carico e comprende capitale, interessi e sanzioni, mentre sono esclusi aggio e interessi di mora . Possono beneficiare dello stralcio:
- le persone fisiche con reddito imponibile 2019 non superiore a 30.000 €; per il calcolo si sommano il reddito IRPEF, i redditi assoggettati a cedolare secca e i redditi da regime forfetario ;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche con reddito imponibile 2019 non superiore a 30.000 € .
L’annullamento è effettuato dall’agente della riscossione entro il 31 ottobre 2021 senza comunicazione preventiva. È consigliato richiedere un estratto di ruolo per verificare l’annullamento .
1.6 Accordi di ristrutturazione, piano del consumatore e liquidazione dei beni
Oltre alle definizioni agevolate fiscali, il debitore può accedere a procedure concorsuali previste dalla Legge 3/2012 (composizione della crisi da sovraindebitamento) e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Queste procedure consentono di ottenere la ristrutturazione dei debiti con l’omologazione del tribunale.
Liquidazione dei beni (art. 14‑ter L. 3/2012)
Il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni in alternativa alla proposta di accordo . La domanda è presentata al tribunale con un inventario dei beni e una relazione dell’Organismo di composizione della crisi (OCC) che indica le cause dell’indebitamento e valuta la solvibilità del debitore . Sono esclusi dalla liquidazione i crediti impignorabili (stipendi, pensioni entro i limiti di mantenimento, beni costituiti in fondo patrimoniale, ecc.) . La presentazione della domanda sospende gli interessi sino alla chiusura della procedura .
Piano del consumatore
Il piano del consumatore è una proposta formulata da un debitore non imprenditore che prevede la ristrutturazione dei debiti e il soddisfacimento dei creditori tramite un piano di pagamenti. La legge consente di includere anche la falcidia dei finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione . La proposta può prevedere il rimborso delle rate del mutuo sull’abitazione principale alla scadenza convenuta se il debitore è in regola con i pagamenti . L’OCC notifica la proposta all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, che comunicano i debiti pendenti . Se i beni del debitore non sono sufficienti, possono intervenire terzi garantendo risorse aggiuntive . È previsto un periodo di moratoria fino a un anno per i creditori privilegiati .
Concordato minore (art. 74 D.Lgs. 14/2019)
Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa nel 2024, l’istituto del concordato minore sostituisce l’accordo di composizione della crisi per i debitori non consumatori (imprese minori e professionisti). L’art. 74 prevede che i debitori in stato di sovraindebitamento possono proporre ai creditori un piano che consenta di proseguire l’attività imprenditoriale . La proposta deve indicare le modalità e i tempi per superare la crisi e può prevedere il soddisfacimento parziale dei crediti e la suddivisione in classi . In assenza di apporto di risorse esterne, il concordato minore è ammesso solo se consente la prosecuzione dell’attività; diversamente è necessario l’apporto di risorse da terzi .
1.7 Giurisprudenza recente rilevante
- Cassazione n. 22231/2014: ha stabilito che l’adesione di un co‑obbligato a un accordo di saldo e stralcio non libera automaticamente gli altri debitori solidali; la transazione ha effetto relativo e non estingue il debito per gli altri obbligati.
- Cassazione n. 3671/2024: ha condannato un istituto di credito per non aver aggiornato tempestivamente la posizione del cliente nella Centrale dei Rischi dopo la conclusione di un accordo di transazione.
- Corte costituzionale sentenza n. 245/2019: ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme sulle procedure di riscossione dell’INPS, ribadendo la necessità di notificare correttamente gli atti.
Le pronunce della Cassazione confermano la necessità di esaminare con attenzione le clausole degli accordi di transazione e di tutelare il diritto all’onorabilità creditizia del debitore.
2 Ricevere una lettera di sollecito doNext: procedura passo‑passo
2.1 Cosa contiene la lettera di sollecito
La lettera di sollecito inviata da doNext o da altri servicer indica solitamente:
- Dati del credito ceduto: origine del credito (banca o finanziaria), importo capitale, interessi, penali e spese;
- Data di cessione e riferimento all’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/1999;
- Invito al pagamento entro un determinato termine, con avvertenza che, in caso di mancato pagamento, il servicer procederà all’avvio delle azioni di recupero (decreto ingiuntivo, pignoramento);
- Indicazione del canale di pagamento e recapiti per contattare il servicer.
Molti debitori non sono al corrente dell’avvenuta cessione del loro credito e scoprono solo a seguito della lettera che un soggetto diverso dalla banca chiede il pagamento. Questo scenario richiede alcune verifiche preliminari.
2.2 Verificare la legittimità della richiesta
- Richiedere copia dell’atto di cessione: il servicer deve produrre prova della cessione dei crediti con indicazione della data e del soggetto cedente. La mancata prova può costituire eccezione in giudizio.
- Verificare la prescrizione: molti crediti bancari sono prescritti (10 anni per mutui e finanziamenti; 5 anni per contratti di apertura di credito; 3 anni per interessi). Se dalla data di scadenza delle rate sono passati i termini senza atti interruttivi validi, il debitore può eccepire la prescrizione.
- Controllare eventuali vizi formali: assenza di firma, importo errato, interessi usurari o anatocistici, nullità del contratto originario. L’avvocato può richiedere copia integrale del contratto e degli estratti conto per verificare.
- Accertare la posizione nella Centrale dei Rischi: il debitore può richiedere gratuitamente alla Banca d’Italia la propria segnalazione e verificare se l’intermediario ha correttamente aggiornato la posizione dopo eventuali accordi .
2.3 Termini e azioni successive alla notifica
Se la lettera di sollecito preannuncia l’avvio di azioni giudiziarie, il debitore può prepararsi in tempo:
- Decreto ingiuntivo: il creditore può chiedere al tribunale un decreto ingiuntivo. Dal momento della notifica l’opponente ha 40 giorni per presentare opposizione con l’assistenza di un avvocato, depositando motivi di contestazione (es. prescrizione, inesistenza del credito, anatocismo). In casi urgenti è possibile chiedere la sospensione della provvisoria esecutività.
- Pignoramento: se il decreto diventa esecutivo o se esiste già un titolo esecutivo, il servicer può procedere con pignoramento di beni mobili, immobili o crediti (es. stipendio). Prima del pignoramento il creditore deve notificare un atto di precetto concedendo 10 giorni per pagare. Anche in questa fase è possibile negoziare un saldo e stralcio.
- Cartella esattoriale: per i debiti fiscali, l’Agenzia Entrate – Riscossione invia una cartella. Il contribuente può proporre ricorso entro 60 giorni (per tributi erariali) o 40 giorni (per contributi INPS) davanti al giudice tributario. È fondamentale verificare la regolare notifica e l’iscrizione a ruolo.
2.4 Analisi personalizzata con l’Avv. Monardo
Ogni situazione debitoria è diversa. L’Avv. Monardo, dopo aver esaminato la documentazione (contratti, solleciti, estratti di ruolo), fornisce una valutazione personalizzata e consiglia la strategia migliore: opposizione giudiziaria, trattativa a saldo e stralcio, adesione a definizioni agevolate o accesso a procedure concorsuali. Il suo staff può anche richiedere la sospensione delle azioni esecutive e negoziare con i servicer per ottenere una riduzione significativa del debito.
3 Difese e strategie legali a favore del debitore
3.1 Impugnazioni e opposizioni
Opposizione a decreto ingiuntivo: se doNext o la banca ottiene un decreto ingiuntivo, il debitore può proporre opposizione entro 40 giorni con l’assistenza di un avvocato. Tra le eccezioni più frequenti:
- Difetto di prova: il servicer non dimostra la cessione del credito;
- Prescrizione: il credito è prescritto per mancata interruzione del termine;
- Nullità del contratto originario (anatocismo, interessi usurari, difetto di forma);
- Indeterminatezza del credito: mancano i conteggi o sono errati.
Opposizione a cartella esattoriale: il contribuente può impugnare la cartella dinanzi alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni (40 per contributi INPS). È possibile eccepire la mancata notifica dell’atto presupposto (avviso di accertamento), l’erronea iscrizione a ruolo, la prescrizione o la decadenza. Se il giudice sospende l’esecuzione, l’agente della riscossione non può procedere con pignoramenti.
Opposizione al pignoramento: entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, il debitore può contestare l’esecuzione per vizi formali o per inesistenza del credito. Anche il terzo pignorato (es. datore di lavoro) può sollevare eccezioni.
3.2 Trattativa a saldo e stralcio
Quando il debitore riconosce l’esistenza del debito ma non riesce a pagare l’intero importo, la transazione a saldo e stralcio consente di chiudere la posizione pagando una somma inferiore rispetto all’esposizione totale. La trattativa richiede:
- Analisi del valore di realizzo: il creditore valuta quanto potrebbe recuperare in caso di azione esecutiva (valore dell’immobile, durata dell’esecuzione, oneri). Offrire una somma ragionevole (30‑40 % per i mutui ipotecari, 10‑20 % per i crediti al consumo) spesso convince il creditore ad accettare.
- Proposta scritta: l’avvocato formalizza una proposta di pagamento immediato o rateale, specificando che la somma offerta è a saldo e stralcio definitivo di ogni pretesa.
- Accordo con rinuncia a ogni pretesa: l’accordo deve contenere la rinuncia espressa del creditore ad eventuali azioni future e l’impegno a cancellare le segnalazioni alla Centrale dei Rischi secondo le istruzioni della Banca d’Italia . È consigliabile far sottoscrivere l’accordo anche al cessionario del credito e ottenere la quietanza liberatoria.
- Pagamento tracciato: per ragioni probatorie, è indispensabile pagare tramite bonifico o altro mezzo tracciato, con causale “saldo e stralcio”.
La trattativa a saldo e stralcio non produce novazione: se il debitore non adempie integralmente, il credito originario rivive .
3.3 Rottamazioni e definizioni agevolate fiscali
Il contribuente con cartelle esattoriali può aderire alle definizioni agevolate previste dalla legge. Oltre al saldo e stralcio 2019 già descritto, ricordiamo:
- Rottamazione‑ter (DL 119/2018): pagamento del solo capitale e spese, in massimo 18 rate, con scadenze 2020‑2024.
- Rottamazione‑quater (Legge 197/2022): carichi affidati fino al 30 giugno 2022, pagamento di capitale e spese con interessi al 3 %, rate fino a 18; riapertura dei termini con Legge 15/2025.
- Rottamazione‑quinquies (Legge di bilancio 2026): novità in discussione al Parlamento (non ancora approvata al 15 gennaio 2026) che dovrebbe estendere la definizione ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 e consentire rate fino a 54 mensilità.
- Stralcio automatico 1.000 € (Legge 197/2022): annullamento dei carichi fino a 1.000 € affidati dal 2000 al 2015 .
- Stralcio 5.000 € (DL 41/2021): annullamento dei carichi affidati dal 2000 al 2010 con importo residuo fino a 5.000 € per soggetti con reddito 2019 non superiore a 30.000 € .
3.4 Piano del consumatore e concordato minore
Per i debitori che non riescono a trovare un accordo con i creditori o che hanno una situazione di sovraindebitamento strutturale, le procedure concorsuali offrono una soluzione giudiziale.
Piano del consumatore: il consumatore presenta al tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti con l’assistenza di un OCC. Il piano può prevedere la falcidia anche dei debiti derivanti da cessioni del quinto , il pagamento delle rate del mutuo sulla casa principale e la moratoria fino a un anno per i creditori privilegiati . Se il giudice omologa il piano, i creditori sono vincolati e il debitore paga secondo le modalità concordate. Al termine può ottenere l’esdebitazione dei debiti residui.
Concordato minore: riservato a imprenditori minori e professionisti, consente di proseguire l’attività presentando un piano ai creditori. Il piano deve prevedere il soddisfacimento parziale dei crediti e può suddividerli in classi . È ammesso solo se l’apporto di risorse esterne incrementa l’attivo o se l’attività può proseguire .
Liquidazione controllata: se il debitore non è in grado di presentare un piano, può chiedere la liquidazione di tutti i beni (art. 14‑ter L. 3/2012). L’OCC predispone un inventario e il tribunale nomina un liquidatore . Al termine della procedura, dopo aver pagato quanto possibile ai creditori, il debitore può ottenere l’esdebitazione (art. 14‑decies), cioè la liberazione dai debiti rimasti. Nel codice della crisi, l’esdebitazione diventa automatica per le persone fisiche dopo tre anni dal completamento della procedura.
3.5 Strumenti extra‑giudiziali e ADR
- Mediazione e negoziazione assistita: per i rapporti bancari è spesso obbligatoria la mediazione prima del giudizio. Un buon accordo in mediazione può ridurre notevolmente il debito ed evitare un contenzioso lungo.
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF): gli utenti dei servizi bancari possono rivolgersi all’ABF per contestare costi, segnalazioni alla Centrale dei Rischi o scorrettezze nella gestione dell’accordo. L’ABF ha affermato che l’intermediario deve continuare a segnalare la quota non recuperata anche dopo un accordo a saldo e stralcio .
- Reclamo e ricorso all’Ombudsman bancario: possono essere utilizzati per contestare le segnalazioni alla CR.
4 Strumenti alternativi alla definizione: rottamazioni, piani del consumatore, accordi
Nella pratica quotidiana i debitori si trovano a valutare quale tra saldo e stralcio, rottamazione, piano del consumatore o concordato minore sia la soluzione più adeguata. La tabella seguente offre una sintesi comparativa.
| Strumento | Destinatari | Debiti ammessi | Percentuali/costi | Termini e scadenze |
|---|---|---|---|---|
| Saldo e stralcio 2019 (Legge 145/2018) | Persone fisiche con ISEE ≤ 20.000 € o procedura di liquidazione | Carichi affidati 2000‑2017 per tributi e contributi previdenziali | 16 %, 20 % o 35 % del capitale, esclusi interessi e sanzioni | Domanda entro il 30 aprile 2019; pagamento in 1 o 5 rate entro luglio 2021 |
| Rottamazione‑ter (DL 119/2018) | Tutti i contribuenti | Carichi affidati 2000‑2017 | Pagamento di capitale e spese, con interessi al 2 % | 18 rate in 5 anni (2019‑2024) |
| Rottamazione‑quater (Legge 197/2022) | Tutti i contribuenti | Carichi affidati 2000‑2022 | Pagamento di capitale e spese, interessi al 3 % | Domande fino al 30 aprile 2024; rate fino a 18 (2023‑2027) |
| Stralcio 1.000 € (Legge 197/2022) | Tutti i contribuenti | Carichi ≤ 1.000 € affidati 2000‑2015 | Annullamento automatico | Avvenuto il 31 marzo 2023 |
| Stralcio 5.000 € (DL 41/2021) | Contribuenti con reddito 2019 ≤ 30.000 € | Carichi ≤ 5.000 € affidati 2000‑2010 | Annullamento automatico | Annullamento al 31 ottobre 2021 |
| Piano del consumatore | Consumatori (non imprenditori) | Tutti i debiti, inclusi mutui e finanziamenti con cessione del quinto | Ristrutturazione con falcidia, moratoria e intervento di terzi | Proposta al tribunale; pagamento secondo il piano omologato |
| Concordato minore | Imprenditori minori e professionisti | Debiti derivanti dall’attività | Proposta di soddisfazione parziale con classi di creditori | Domanda al tribunale con OCC; piano omologato |
| Liquidazione controllata (art. 14‑ter) | Debitori sovraindebitati | Tutti i debiti | Liquidazione dei beni esclusi quelli impignorabili | Procedura con OCC; esdebitazione finale |
5 Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è il saldo e stralcio? È un accordo transattivo tra debitore e creditore in cui quest’ultimo accetta di incassare una somma inferiore all’intero debito, rinunciando alla parte residua. Non comporta la novazione del debito se non espressamente pattuito .
- È obbligatorio che il creditore accetti un saldo e stralcio? No. L’accettazione è facoltativa; tuttavia, se il creditore valuta che la somma offerta è più conveniente rispetto ai tempi e ai costi dell’esecuzione, può accettare. La negoziazione assistita da un professionista aumenta le probabilità di successo.
- Cosa succede se non pago le rate di un saldo e stralcio? In assenza di novazione, il mancato pagamento comporta il ripristino del debito originario e il creditore può agire per il recupero integrale.
- Il saldo e stralcio incide sulla Centrale dei Rischi? Sì. La Banca d’Italia ha chiarito che l’intermediario deve segnalare la quota stralciata come “crediti passati a perdita” e, in caso di pagamento rateale, segnalare l’importo residuo come sofferenza fino a completa estinzione .
- È possibile richiedere un saldo e stralcio per i debiti con doNext? Sì. doNext agisce come servicer e può accettare transazioni. È importante verificare la prova della cessione del credito e negoziare la proposta tramite un avvocato.
- Cosa devo fare se ricevo un decreto ingiuntivo da doNext? Contattare subito un avvocato e valutare i motivi di opposizione. È possibile eccepire la prescrizione, l’assenza di prova della cessione o la nullità del contratto.
- Posso aderire al saldo e stralcio se ho un ISEE superiore a 20.000 €? No. Il saldo e stralcio previsto dalla Legge 145/2018 è riservato a chi ha un ISEE non superiore a 20.000 €. Chi supera la soglia può aderire alla rottamazione‑ter o quater.
- Quali debiti rientrano nello stralcio 1.000 €? I carichi affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2015 di importo residuo fino a 1.000 € (compresi capitale, interessi e sanzioni) sono automaticamente annullati . Restano esclusi i debiti per risorse proprie dell’UE, dazi doganali, multe penali e recupero di aiuti di Stato.
- Sono un artigiano con debiti fiscali del 2010; posso beneficiare dello stralcio 5.000 €? Sì se il reddito 2019 non supera 30.000 € e i singoli carichi affidati dal 2000 al 2010 hanno importo residuo non superiore a 5.000 € .
- Qual è la differenza tra rottamazione e saldo e stralcio? La rottamazione consente di pagare l’intero capitale e le spese esecutive eliminando sanzioni e interessi, senza requisiti di reddito. Il saldo e stralcio permette di pagare solo una percentuale del capitale, ma richiede l’ISEE entro 20.000 € e riguarda solo alcuni tipi di debito.
- Cosa succede se una cartella è stata già pagata parzialmente prima dello stralcio 1.000 €? Le somme versate restano acquisite e non vengono rimborsate . La parte residua è annullata se non supera 1.000 €.
- Posso chiedere la sospensione di un pignoramento se sto trattando un saldo e stralcio? Sì, presentando istanza al giudice dell’esecuzione e dimostrando la concreta possibilità di chiudere la posizione con l’accordo. Il giudice può concedere una sospensione condizionata al pagamento della somma offerta.
- Come si accede alla procedura di liquidazione dei beni? Occorre rivolgersi a un OCC, predisporre l’inventario dei beni e depositare la domanda di liquidazione al tribunale competente . La procedura prevede la nomina di un liquidatore e, al termine, consente l’esdebitazione.
- Il concordato minore è adatto ai professionisti? Sì. È uno strumento pensato per imprenditori minori e professionisti in sovraindebitamento. Permette di proseguire l’attività e proporre ai creditori il pagamento parziale dei debiti con eventuali risorse esterne .
- Cosa fare se l’agenzia di riscossione non cancella un debito stralciato? È consigliabile richiedere l’estratto di ruolo aggiornato; se il debito risulta ancora iscritto, si può inoltrare reclamo all’Agenzia delle Entrate – Riscossione e, in caso di inerzia, presentare ricorso al giudice tributario.
- Posso chiedere l’esdebitazione anche se non possiedo beni? Sì. Le procedure di esdebitazione dopo la liquidazione o il piano del consumatore consentono la liberazione dai debiti anche quando il patrimonio è insufficiente. Con il Codice della crisi, l’esdebitazione per le persone fisiche può avvenire dopo tre anni dall’apertura della procedura, a determinate condizioni.
- Chi paga le spese della procedura di composizione della crisi? Le spese (compenso dell’OCC, onorari professionali) sono anticipate dal debitore ma sono inserite nel piano e possono essere pagate con le prime somme disponibili. In alcuni casi può intervenire un terzo o un fondo di solidarietà.
- È possibile ottenere la cancellazione delle segnalazioni in CR dopo il saldo e stralcio? Sì. L’intermediario deve seguire i criteri indicati dalla Banca d’Italia . In caso di inadempimento, è possibile presentare reclamo all’Arbitro Bancario Finanziario o ricorrere al tribunale.
- Esiste un saldo e stralcio 2026? Al 15 gennaio 2026 il Parlamento sta discutendo la rottamazione‑quinquies, che potrebbe estendere la definizione agevolata ai carichi affidati fino al 2023. Non esiste (ancora) un saldo e stralcio simile a quello del 2019.
- Come posso ottenere assistenza immediata? Contatta l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo compilando il form qui sotto o tramite PEC. Lo studio analizzerà la tua situazione e individuerà la strategia più efficace.
6 Simulazioni pratiche e numeriche
6.1 Esempio di saldo e stralcio 2019
Supponiamo che Tizio abbia debiti fiscali per 10.000 € (capitale + interessi) relativi a cartelle affidate nel 2015 per omesso versamento IVA. Il suo ISEE familiare è 7.500 €. Presentando domanda entro il 30 aprile 2019 può aderire al saldo e stralcio e versare il 16 % del debito: 10.000 € × 0,16 = 1.600 €. Il pagamento può essere effettuato in cinque rate: quattro da 320 € e una finale da 320 €. Dopo il pagamento riceverà la liberatoria e le sanzioni e gli interessi di mora saranno cancellati .
6.2 Esempio di stralcio 5.000 €
Caio ha ricevuto più cartelle relative a tributi comunali per un importo residuo di 4.800 € affidato nel 2009. Il suo reddito imponibile 2019 è 28.000 €. Rientra nello stralcio automatico del DL 41/2021: il debito sarà annullato senza necessità di domanda entro il 31 ottobre 2021 . Se avesse percepito 31.000 €, avrebbe dovuto saldare regolarmente oppure aderire ad altre definizioni.
6.3 Accordo a saldo e stralcio con doNext
Sempronio ha un debito bancario di 25.000 € originato da un prestito al consumo ceduto a una società di cartolarizzazione gestita da doNext. Dopo anni di inattività, riceve un sollecito. L’avvocato verifica che il credito è prescritto per la parte oltre 10 anni e che il valore di realizzo del pignoramento sarebbe inferiore a 15.000 € a causa dell’inesistenza di beni aggredibili. Propone quindi a doNext un saldo e stralcio di 5.000 € in un’unica soluzione. doNext accetta, poiché i costi di recupero supererebbero l’incasso previsto. L’accordo prevede la rinuncia ad ogni residua pretesa e la cancellazione della segnalazione in CR.
6.4 Piano del consumatore per debiti misti
Lucia è una lavoratrice dipendente con debiti per 80.000 € (mutuo ipotecario, carte di credito, debiti fiscali). Presenta un piano del consumatore attraverso un OCC. Il piano prevede:
- continuazione del pagamento del mutuo ipotecario sulla prima casa con rimborso delle rate scadute;
- falcidia del 70 % dei debiti al consumo e fiscali, con pagamento di 24 rate mensili da 500 € finanziate anche dal marito;
- esdebitazione finale per i debiti residui.
Il giudice omologa il piano, vincolando i creditori. Lucia evita pignoramenti e salva l’abitazione.
Conclusione
Ricevere un sollecito di pagamento da doNext o da altri servicer non significa dover soccombere alle pretese senza strumenti di difesa. L’ordinamento italiano offre numerose tutele e definizioni agevolate che permettono di ridurre o cancellare i debiti: dal saldo e stralcio 2019 con percentuali agevolate , alla rottamazione dei ruoli, fino agli stralci automatici previsti dalle manovre successive . Anche al di fuori dell’ambito fiscale è possibile negoziare accordi transattivi efficaci, ricordando che la transazione non crea un nuovo debito se non vi è espressa novazione .
Agire tempestivamente è essenziale: i termini per opporsi a un decreto ingiuntivo, impugnare una cartella o aderire alle definizioni agevolate sono brevi. Una valutazione professionale consente di individuare eccezioni (prescrizione, nullità del titolo, difetto di prova della cessione) e di scegliere la soluzione più conveniente: trattativa a saldo e stralcio, rottamazione, piano del consumatore o concordato minore. Le procedure di composizione della crisi, inoltre, offrono la possibilità di ripartire liberandosi dai debiti residui.
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