Introduzione
Negli ultimi anni molti commercianti di calzature hanno visto crescere in modo esponenziale i propri debiti con l’erario e con le banche. Cartelle esattoriali, ipoteche, pignoramenti e richieste di rientro da parte degli istituti di credito minano la sopravvivenza delle attività commerciali e mettono a rischio il patrimonio personale dell’imprenditore. Nel 2025‐2026 la giurisprudenza della Corte di Cassazione e la normativa italiana hanno delineato regole sempre più precise in materia di riscossione coattiva e di tutela del debitore. È quindi fondamentale conoscere i propri diritti e le possibili soluzioni legali.
Questo articolo fornisce una guida completa alle strategie di difesa per il titolare di un negozio di calzature indebitato. Verranno analizzati il contesto normativo e giurisprudenziale aggiornato, le procedure da seguire dopo la notifica di un atto di riscossione o di una richiesta della banca, le difese da adottare e gli strumenti alternativi (rottamazioni, piani di rientro, composizione negoziata della crisi, piano del consumatore, concordato minore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata). L’obiettivo è offrire al lettore un quadro pratico e professionale per gestire i debiti, evitare errori e intraprendere le azioni più efficaci.
Presentazione dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
Lo studio legale guidato dall’avv. Giuseppe Angelo Monardo è specializzato in diritto bancario, tributario e gestione della crisi d’impresa. L’avvocato Monardo è cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza su tutto il territorio nazionale e vanta diverse qualifiche importanti:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della L. 3/2012;
- Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
- Consolidata esperienza nella redazione di ricorsi davanti alle Commissioni tributarie e alle Corti di Giustizia, nonché nella gestione delle trattative con banche e agenti della riscossione.
Lo studio analizza gli atti notificati al cliente (accertamenti, avvisi di pagamento, intimazioni, pignoramenti, ipoteche), verifica la correttezza della procedura, valuta la prescrizione o decadenza del diritto di riscossione, predispone ricorsi per l’annullamento totale o parziale del debito e avvia le trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e con gli istituti bancari. In caso di sovraindebitamento, il team propone soluzioni giudiziali e stragiudiziali come il piano del consumatore, il concordato minore o l’accordo di ristrutturazione. L’assistenza comprende anche l’analisi dei contratti di finanziamento per rilevare anatocismo o usura e ottenere la riduzione del debito bancario.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Prescrizione e decadenza delle sanzioni e degli interessi
Per i debiti tributari il legislatore prevede termini di decadenza per l’accertamento e di prescrizione per la riscossione. L’art. 20 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che l’atto di contestazione delle sanzioni deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione; se è notificato ad almeno un coobbligato, il termine è prorogato di un anno. La norma aggiunge che il diritto di riscuotere la sanzione si prescrive in cinque anni, con eventuale interruzione solo a seguito di impugnazione e sospensione durante il contenzioso . La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 872/2024, ha ribadito che anche gli interessi e le altre somme periodiche derivanti da un’obbligazione tributaria si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 2948 c.c. e dell’art. 20 citato . Il termine di prescrizione decorre dalla scadenza della cartella di pagamento e non dalla notifica dell’atto precedente; eventuali rateizzazioni non comportano una rinuncia alla prescrizione.
Il codice civile, all’art. 2948, prevede che le obbligazioni periodiche (come interessi, canoni o corrispettivi che si maturano annualmente) si prescrivano in cinque anni. Pertanto, se il contribuente riceve una cartella contenente interessi o sanzioni maturati oltre i cinque anni, può eccepire la prescrizione di tali importi e chiedere lo stralcio.
Contraddittorio e termine di 60 giorni
Lo Statuto del contribuente (Legge 212/2000) tutela il diritto di difesa del contribuente durante la fase di accertamento. L’art. 12, comma 7, prevede che dopo il rilascio del processo verbale di constatazione (PVC) l’amministrazione finanziaria debba attendere almeno sessanta giorni prima di emettere l’avviso di accertamento, salvo casi di particolare urgenza. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l’inosservanza di tale termine comporta la nullità dell’accertamento. Una sentenza del 2024, riportata in dottrina, ha ribadito che la fase di contraddittorio è essenziale e che l’atto emanato prima dei 60 giorni è illegittimo . È quindi fondamentale, per il commerciante che riceve un PVC, presentare osservazioni entro il termine e contestare eventuali violazioni procedurali.
Pignoramenti speciali e blocco dei conti correnti
Il D.P.R. 602/1973 disciplina la riscossione coattiva delle imposte. Gli artt. 72 e 72‑bis regolano il pignoramento dei crediti verso terzi: l’agenzia della riscossione può ordinare al terzo (ad esempio, la banca) di pagare direttamente il credito al fisco entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto . La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito, con la sentenza n. 28520/2025, che la banca terza pignorata deve bloccare e versare al fisco anche le somme maturate nei 60 giorni successivi alla notifica, indipendentemente dal saldo del conto al momento della notifica . Ciò significa che, nel pignoramento di un conto corrente, ogni nuovo accredito (bonifici, stipendi, incassi) nei sessanta giorni successivi è vincolato e destinato all’agente della riscossione . La Corte ha specificato che lo “spatium deliberandi” di sessanta giorni non è un periodo di attesa, ma una fase di custodia obbligatoria: durante questo intervallo la banca deve trattenere tutte le somme, anche se il saldo era negativo prima della notifica . L’art. 546 c.p.c. impone infatti al terzo pignorato il dovere di custodia e rende responsabile la banca in caso di inadempienza .
Questa interpretazione ha un impatto pesante per gli esercenti: un pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione blocca il conto per due mesi, rendendo impossibile pagare fornitori o dipendenti . Diventa perciò essenziale agire preventivamente e richiedere sospensioni giudiziali o misure protettive previste dal Codice della crisi d’impresa.
Ipoteca fiscale e tutela preventiva
L’art. 77 del D.P.R. 602/1973 consente all’agente della riscossione di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore. La Cassazione, con ordinanza n. 15567/2025, ha chiarito che l’ipoteca fiscale costituisce una misura di tutela preordinata e può essere iscritta anche in assenza dei presupposti per l’espropriazione . L’ipoteca non rappresenta l’inizio della procedura espropriativa, ma serve a garantire il credito: l’agente può quindi ipotecare l’immobile per bloccare eventuali alienazioni e assicurare la futura soddisfazione del fisco . Per il contribuente ciò significa che, se i debiti superano le soglie previste dalla legge, può subire un’ipoteca senza che sia ancora partita la vendita forzata. Tale forma di garanzia rende necessario analizzare tempestivamente la cartella esattoriale e verificare la legittimità dell’iscrizione: ad esempio, occorre controllare che l’importo del ruolo sia superiore a 5.000 euro (soglia prevista dal 2020) e che l’atto di preavviso sia stato notificato.
Responsabilità dell’ex socio e della società estinta
Quando una società è cancellata dal registro delle imprese, i debiti possono essere fatti valere nei confronti dei soci solo se questi hanno ricevuto beni in sede di liquidazione. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 3625/2025, hanno chiarito che l’amministrazione finanziaria può notificare gli atti alla società cancellata entro il termine di prescrizione, ma deve dimostrare che i soci hanno percepito somme o beni in sede di liquidazione. In mancanza di tale prova, la responsabilità non può essere estesa . Per l’imprenditore che ha ceduto una società o ne ha chiuso l’attività, questo principio costituisce un’importante garanzia: eventuali debiti fiscali non possono essere trasferiti automaticamente ai soci senza adeguata dimostrazione dell’arricchimento.
Anatocismo, usura e piano di ammortamento “alla francese”
Spesso i debiti bancari dei commercianti di calzature derivano da mutui o aperture di credito con interessi elevati. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24197/2025, ha ribadito che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non integra anatocismo: gli interessi inclusi nelle rate non vengono capitalizzati su interessi precedenti . La Corte ha precisato che il mutuatario che contesta l’usurarietà dei tassi deve specificare l’errore di calcolo e produrre i decreti ministeriali con i tassi soglia; in mancanza di prova concreta, le contestazioni generiche sono inammissibili . Per quanto riguarda l’usura, la Corte ha inoltre sottolineato che l’interesse ad agire sussiste anche durante l’esecuzione del rapporto: il debitore può contestare gli interessi moratori se questi superano il tasso soglia fissato per legge, ma deve dimostrare il superamento con dati oggettivi .
Rottamazione Quinquies 2026 e definizioni agevolate
La legge di bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione‐quinquies delle cartelle. La misura consente di saldare i ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023 pagando solo le imposte e i contributi, senza sanzioni né interessi né aggio; sono dovuti solo i diritti di notifica e le spese di esecuzione . L’adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 e permette di dilazionare il pagamento in unica soluzione o fino a 54 rate: le prime due rate scadono il 31 luglio 2026 e il 30 novembre 2026, le successive ripartite dal 2027 al 2035 . Con la presentazione della domanda, le procedure esecutive sono sospese e si estinguono con il pagamento della prima rata; tuttavia, il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, comporta la perdita dei benefici e la ripresa della riscossione per l’intero importo .
Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021 e Codice della crisi)
Il D.L. 24 agosto 2021 n. 118, convertito nella L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, che consente all’imprenditore in difficoltà di nominare un esperto indipendente per facilitare le trattative con i creditori e individuare una soluzione di risanamento. La relazione del Ministero della Giustizia evidenzia che l’art. 2 del decreto permette all’imprenditore commerciale o agricolo, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario e ritiene ragionevolmente perseguibile il risanamento, di chiedere al segretario generale della Camera di commercio la nomina di un esperto. L’esperto agevola le trattative e può proporre trasferimenti di azienda o rami per superare la crisi. La piattaforma nazionale istituita dall’art. 3 fornisce test di autovalutazione e una lista di controllo per la redazione del piano. L’elenco degli esperti è costituito presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione; possono essere iscritti avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro con almeno cinque anni di anzianità e altri professionisti con comprovata esperienza.
Nel 2024 il correttivo del Codice della crisi (D.Lgs. 136/2024) ha aggiornato numerose definizioni. È stato chiarito che il consumatore accede agli strumenti di regolazione della crisi solo per debiti contratti nella qualità di consumatore . La precisazione evita che imprenditori o professionisti possano utilizzare il piano del consumatore per debiti derivanti dall’attività. La relazione ha spiegato che gli imprenditori sovraindebitati possono invece ricorrere al concordato minore, dove i creditori votano e la proposta deve rispettare le cause di prelazione .
Concordato minore e accordo di ristrutturazione
Il concordato minore è uno strumento riservato a imprenditori minori e professionisti non assoggettabili alla procedura di liquidazione giudiziale. Con la sentenza n. 28574/2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che la proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione dei crediti: non è ammissibile equiparare i creditori privilegiati e chirografari; il mancato rispetto delle regole legali di trattamento costituisce causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio . L’art. 74 del Codice della crisi rinvia infatti agli artt. 84 e 112 CCII, che impongono il pagamento integrale dei privilegiati prima dei chirografari. Anche una proposta che preveda identico trattamento o falcidia senza giustificazione viola l’ordine di prelazione e viene respinta.
Per gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII), la Cassazione ha chiarito con sentenza n. 11218/2025 che l’iscrizione nel Registro delle imprese del ricorso deve avvenire prima o contestualmente al deposito del ricorso in tribunale; il mancato rispetto comporta l’inammissibilità della procedura . Questa formalità serve a garantire trasparenza e conoscibilità dell’accordo da parte dei creditori e dei terzi .
Piano del consumatore e moratoria dei crediti prelatizi
Il piano del consumatore è uno strumento dedicato alle persone fisiche che hanno debiti contratti per scopi non imprenditoriali. La Cassazione, con ordinanza n. 9549/2025, ha esaminato la possibilità di prevedere nel piano una moratoria superiore a un anno per i crediti privilegiati. L’art. 8, comma 4, della L. 3/2012 permette una moratoria fino a un anno dall’omologazione; la Corte ha chiarito che tale termine è iniziale e indica il momento a partire dal quale il debitore deve cominciare a pagare i crediti privilegiati . Una moratoria superiore o una falcidia dei privilegiati non comporta l’obbligo di acquisire il voto dei creditori, come avviene nel concordato preventivo, perché il piano del consumatore resta una procedura giurisdizionale priva di voto; tuttavia, il creditore può contestare la convenienza del piano e il giudice lo omologa solo se la proposta è più conveniente della liquidazione .
Liquidazione controllata e esdebitazione
La liquidazione controllata (ex art. 268 CCII) consente al debitore sovraindebitato di liquidare il patrimonio per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione residua. La Cassazione, con sentenza n. 17508/2025, ha stabilito che, nel valutare se i debiti scaduti superano la soglia minima di 50 mila euro per l’apertura della procedura, devono essere considerati anche i finanziamenti postergati dei soci (art. 2467 c.c.), benché siano temporaneamente inesigibili . La Corte ha affermato che tali finanziamenti costituiscono comunque debiti scaduti e devono essere inclusi nel calcolo . Questo principio aumenta le possibilità di accesso alla liquidazione controllata per le società di persone o di capitali in cui i soci hanno finanziato l’attività.
Procedura passo‑passo in caso di debiti fiscali e bancari
1. Notifica dell’atto e verifica preliminare
Il primo passaggio per il negoziante di calzature indebitato è analizzare la natura dell’atto ricevuto. Può trattarsi di un avviso di accertamento, di una cartella di pagamento, di un intimazione di pagamento, di un preavviso di ipoteca, di un pignoramento presso terzi o di un atto della banca (richiesta di rientro, atto di escussione delle garanzie). Ogni atto ha termini diversi per la difesa.
Cosa fare subito:
- Verificare la data di notifica: la notifica deve essere eseguita secondo le regole del codice di procedura; eventuali vizi (mancata consegna, notificazione a persona diversa, indirizzo errato) rendono l’atto nullo o inesistente.
- Identificare i termini per ricorrere: una cartella di pagamento può essere impugnata entro 60 giorni davanti alla Corte di giustizia tributaria, mentre un intimazione di pagamento deve essere contestata entro 40 giorni; il pignoramento va impugnato entro 60 giorni se si contesta l’atto presupposto .
- Verificare prescrizione o decadenza: controllare se la pretesa tributaria rientra nei termini di legge (5 anni per sanzioni e interessi ); se l’amministrazione ha notificato l’atto oltre il termine, va eccepita la prescrizione.
- Analizzare il merito: verificare se l’accertamento è fondato su presupposti corretti. In caso di accertamenti estimativi (ad es. studi di settore), controllare la documentazione dell’azienda; in caso di accertamenti bancari, verificare il contratto per individuare anatocismo o usura.
- Conservare tutta la documentazione: contratti bancari, estratti conto, dichiarazioni fiscali, F24, comunicazioni con l’agente della riscossione. Questa documentazione sarà indispensabile per il professionista che dovrà predisporre il ricorso o la domanda di composizione negoziata.
2. Presentazione di osservazioni e ricorsi
Se l’atto è un processo verbale di constatazione (PVC), il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni ai sensi dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. La mancata attesa dei 60 giorni rende illegittimo l’avviso di accertamento . Le osservazioni devono essere inviate mediante PEC o raccomandata A/R al reparto che ha redatto il PVC.
Per cartelle di pagamento e avvisi di addebito INPS, il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica alla Corte di giustizia tributaria competente; per gli avvisi di addebito ex art. 30 D.P.R. 602/1973 (cartelle emesse da enti previdenziali) il ricorso si propone al giudice ordinario entro 40 giorni. È possibile chiedere la sospensione dell’atto depositando un’istanza cautelare.
Se il contribuente riceve un’intimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/1973) successiva alla cartella, deve contestarla entro 60 giorni; la Cassazione ha chiarito che l’intimazione acquisisce efficacia propria: omettere l’impugnazione preclude ogni ulteriore contestazione dell’atto originario .
Per ipoteche e pignoramenti, il ricorso va depositato presso il giudice dell’esecuzione o, in caso di pignoramento esattoriale, davanti al giudice tributario entro 60 giorni. È fondamentale far valere i vizi dell’atto (mancato rispetto della soglia di 5.000 euro, prescrizione, notifica nulla). La Cassazione ha precisato che l’iscrizione ipotecaria è legittima anche senza presupposti espropriativi ; di conseguenza occorre contestare la pretesa alla base della garanzia.
3. Richiesta di rateizzazione o sospensione
In parallelo alla difesa giudiziale, il contribuente può presentare istanza di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione se si trova in temporanea difficoltà. Le rateizzazioni ordinarie consentono di dilazionare il debito fino a 72 rate mensili; quelle straordinarie fino a 120 rate. Il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal piano. Con l’adesione alla rottamazione‑quinquies 2026 il contribuente può saldare l’importo dovuto senza interessi e sanzioni ; inoltre, la semplice presentazione dell’istanza sospende le procedure esecutive .
4. Accesso agli strumenti di composizione della crisi
Quando i debiti superano le capacità di pagamento dell’imprenditore, è opportuno valutare l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Le principali procedure sono:
- Composizione negoziata della crisi: consente di nominare un esperto indipendente che assiste l’imprenditore nella negoziazione con i creditori; prevede misure protettive che sospendono azioni esecutive e pignoramenti, e può sfociare in un accordo di ristrutturazione, in un piano attestato, in un concordato minore o nella cessione dell’azienda. L’esperto è nominato dalla Camera di commercio su istanza dell’imprenditore.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: richiede l’assenso dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti (o 75 % se è prevista la falcidia dei privilegiati) e l’omologazione del tribunale; la Cassazione richiede che l’iscrizione del ricorso nel Registro delle imprese sia contestuale al deposito .
- Piano del consumatore: per le persone fisiche non imprenditrici; consente di proporre un piano senza il voto dei creditori; il pagamento dei privilegiati può essere dilazionato fino a un anno (o due anni nel CCII) .
- Concordato minore: riservato a imprenditori minori; prevede il voto dei creditori e richiede il rispetto della graduazione delle cause di prelazione, come chiarito dalla Cassazione .
- Liquidazione controllata: consiste nella liquidazione del patrimonio del debitore con successiva esdebitazione; l’accesso è consentito se i debiti scaduti superano 50 mila euro, comprendendo anche i finanziamenti postergati dei soci .
Un professionista esperto può valutare quale procedura sia più adatta al caso concreto e predisporre la domanda corredata dei documenti richiesti (stato patrimoniale, elenco creditori, business plan, ecc.).
Difese e strategie legali
Contestazione di vizi formali e sostanziali
Una difesa efficace parte dalla verifica della legittimità dell’atto. Tra i vizi formali più frequenti troviamo:
- Notifica irregolare: la notifica al domicilio errato, a persona non abilitata o tramite PEC non certificata rende nullo l’atto. Anche la notifica diretta da parte dell’Agente della riscossione senza l’intermediazione del messo può essere contestata.
- Violazione del contraddittorio: l’avviso di accertamento emanato prima dei 60 giorni dal PVC è nullo . Analogamente, la mancata convocazione del contribuente prima dell’iscrizione a ruolo può costituire vizio procedurale.
- Mancanza di motivazione: l’atto deve indicare con chiarezza i fatti, le norme violate e il calcolo delle somme. La Cassazione considera illegittimo l’avviso privo dei dati essenziali o basato su presunzioni non motivate.
- Prescrizione e decadenza: se l’atto è emesso oltre i termini di legge (ad esempio, sanzioni prescritte dopo cinque anni ), occorre eccepire la prescrizione. Per i ruoli erariali il termine di prescrizione è decennale se l’atto ha forza di giudicato; negli altri casi è quinquennale.
Eccezioni di merito
Nel merito, le difese possono riguardare:
- Errata determinazione del tributo: contestare il metodo di calcolo dell’imponibile (ad esempio, studi di settore inattendibili o applicazione di aliquote errate). Nel caso di accertamenti bancari, verificare se i prelevamenti non giustificati sono stati considerati come compensi non dichiarati; la legge prevede che l’onere della prova spetti all’amministrazione.
- Illegittimità di interessi e sanzioni: chiedere la riduzione o l’annullamento se mancano i presupposti (interessi usurari, applicazione di sanzioni non previste). La Cassazione ha precisato che il piano di ammortamento alla francese non integra anatocismo , ma è comunque possibile contestare l’usura se il tasso supera la soglia.
- Responsabilità dell’ex socio: se il debitore ha cessato l’attività o ceduto la società, occorre dimostrare che non ha ricevuto beni in sede di liquidazione per evitare la responsabilità per i debiti societari .
- Ristrutturazione del debito bancario: analizzare il contratto di mutuo per individuare clausole nulle (ad esempio, oneri di estinzione anticipata, interessi oneri calcolati sulla base di un indice diverso da quello contrattualizzato). In presenza di usura, la banca può essere condannata a restituire gli interessi e a convertire il mutuo in gratuito.
Strategie preventive
Il negoziante deve agire prima che l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione proceda con pignoramenti o ipoteche. Le azioni preventive includono:
- Verificare periodicamente la situazione debitoria tramite il portale dell’agenzia o richiedendo l’estratto di ruolo. In questo modo si evita di essere colti di sorpresa e si può aderire tempestivamente alle definizioni agevolate.
- Rateizzare il debito appena possibile per evitare l’accumulo di interessi e sanzioni; la rateizzazione blocca le procedure cautelari se è regolare.
- Proporre ricorso o istanza di autotutela per gli atti manifestamente illegittimi. L’autotutela è gratuita e non richiede il pagamento di tributi.
- Ricorrere alla composizione negoziata della crisi per ottenere misure protettive e sospendere i pignoramenti . Il codice prevede misure protettive automatiche dalla data di pubblicazione dell’istanza e per un periodo di 120 giorni, prorogabile.
- Utilizzare il piano del consumatore o il concordato minore per ristrutturare il debito e pagare in base al valore dei beni disponibili, beneficiando dell’esdebitazione. Nel concordato minore la proposta deve rispettare la prelazione , mentre nel piano del consumatore è possibile proporre una moratoria per i privilegiati .
Strumenti alternativi di risoluzione e definizione agevolata
Rottamazione‑quinquies e stralcio dei carichi pregressi
La rottamazione‐quinquies 2026 rappresenta una delle principali opportunità per i contribuenti in difficoltà. Possono aderire i soggetti che hanno debiti iscritti a ruolo tra il 2020 e il 2023, anche se sono decaduti da precedenti rottamazioni . L’adesione consente di pagare solo le imposte e i contributi senza sanzioni né interessi; i pagamenti possono essere dilazionati fino a 54 rate . La domanda, da presentare online entro il 30 aprile 2026, comporta la sospensione immediata delle procedure esecutive . Il contribuente deve fare attenzione a non saltare due rate, perché ciò comporterebbe la decadenza dalla rottamazione e la ripresa della riscossione.
Oltre alla rottamazione, la legge ha previsto sanatorie per avvisi bonari (definizione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato) e lo stralcio dei carichi inferiori a 1.000 euro affidati fino al 2015, già attuato nel 2023. È consigliabile verificare periodicamente se vi sono carichi che possono essere annullati d’ufficio o definizioni agevolate.
Composizione negoziata: percorso e vantaggi
La composizione negoziata della crisi è un percorso volontario che favorisce la continuità dell’impresa. Il negoziante che si trova in squilibrio finanziario può presentare l’istanza tramite la piattaforma telematica e ottenere la nomina di un esperto. La procedura comporta i seguenti vantaggi:
- Misure protettive: dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, le azioni esecutive e cautelari sono sospese; le banche non possono revocare i finanziamenti e i contratti in corso continuano a esistere.
- Ristrutturazione unitaria dei debiti: grazie all’esperto è possibile trovare un accordo con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, i fornitori e le banche, evitando che ciascun creditore agisca separatamente.
- Possibilità di continuare l’attività: l’imprenditore rimane alla guida dell’azienda e può proporre un piano di risanamento o di rilancio. Qualora non sia possibile, si può cedere l’azienda o parte di essa a un soggetto terzo.
Per accedere alla composizione negoziata occorre dimostrare la ragionevole perseguibilità del risanamento tramite il test della piattaforma. È necessario presentare un bilancio attuale, l’elenco dei creditori e un piano industriale. L’imprenditore deve inoltre assicurare il rispetto dei principi di correttezza e buona fede nelle trattative.
Accordo di ristrutturazione e cram down fiscale
L’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) è un contratto tra il debitore e i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti. Dal 2023 gli accordi possono prevedere una transazione fiscale: la proposta deve trattare i crediti tributari e contributivi secondo la relative priority rule, assicurando al fisco un trattamento non inferiore a quello che riceverebbe in caso di liquidazione . La Cassazione richiede che la domanda di omologa sia iscritta nel registro delle imprese prima o contestualmente al deposito . Se alcuni creditori non aderiscono, il giudice può imporre l’accordo con la procedura di cram down fiscale (art. 63 CCII), purché sia rispettata la priorità relativa.
Piano del consumatore e concordato minore
Il piano del consumatore (L. 3/2012) permette alle persone fisiche non imprenditrici di ristrutturare i debiti senza necessità di consenso dei creditori. Il piano deve prevedere il pagamento dei crediti privilegiati entro un certo termine: l’art. 8 consente una moratoria fino a un anno, interpretata dalla Cassazione come termine iniziale . La Corte ha escluso che la presenza di una moratoria superiore o di una falcidia dei privilegiati imponga il voto dei creditori; tuttavia, il piano può essere omologato solo se assicura un trattamento più vantaggioso rispetto alla liquidazione .
Il concordato minore (artt. 74–79 CCII) richiede il voto dei creditori e offre al debitore la possibilità di pagare i debiti con un piano sostenibile. La Cassazione ha stabilito che la proposta deve rispettare la graduazione dei crediti e non può equiparare i privilegiati ai chirografari . Inoltre, il giudice può imporre al debitore la costituzione di un fondo spese (c.d. conto dedicato) per coprire le spese della procedura, ma il suo inadempimento non costituisce causa di revoca dell’apertura .
Liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente
Quando non è possibile una ristrutturazione, il debitore può ricorrere alla liquidazione controllata (art. 268 CCII) o alla liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012. La Cassazione ha riconosciuto il diritto all’esdebitazione anche per il debitore incapiente (privo di beni) purché dimostri di aver agito con diligenza e leale collaborazione durante la procedura. Il terzo correttivo del Codice della crisi ha precisato che i debiti contratti come consumatore possono essere esdebitati solo se riferiti a tale qualità . La liquidazione controllata prevede che il ricavato dei beni sia distribuito tra i creditori secondo la prelazione e che i debiti residui vengano cancellati alla fine della procedura. La soglia minima per accedere alla procedura è di 50 mila euro di debiti scaduti; la Cassazione ha chiarito che occorre considerare anche i finanziamenti postergati dei soci .
Usura e anatocismo: contestazione dei contratti bancari
In molti casi i debiti bancari sono aumentati a causa di interessi elevati o illeciti. L’ordinanza n. 24197/2025 ha affermato che il piano di ammortamento alla francese non costituisce anatocismo . Tuttavia, rimane possibile contestare l’usura quando la somma di interessi, penali e commissioni supera il tasso soglia stabilito trimestralmente. Se il tasso effettivo globale (TEG) è superiore a quello soglia, il contratto è nullo nella parte eccedente e l’istituto deve restituire gli interessi percepiti. È consigliabile far verificare i contratti da un consulente finanziario indipendente e promuovere una causa per la rideterminazione del saldo. In caso di usura accertata, si può richiedere la conversione del mutuo in gratuito, con restituzione degli interessi pagati e ricalcolo del debito residuo.
Errori comuni da evitare e consigli pratici
- Ignorare le notifiche: molti commercianti sottovalutano gli avvisi, pensando di poter rinviare il problema. La mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento entro 60 giorni rende definitivo il debito .
- Non richiedere assistenza professionale: affidarsi a soluzioni fai‑da‑te può aggravare la situazione. È importante consultare un professionista che conosca le procedure tributarie e bancarie e che possa elaborare la strategia più adeguata.
- Omettere la verifica della prescrizione: spesso le cartelle comprendono sanzioni o interessi prescritti. Verificare sempre il decorso dei cinque anni .
- Saltare le rate della rottamazione o della rateizzazione: la perdita di una rata comporta la decadenza dal beneficio e il ripristino degli importi originari.
- Confondere i diversi strumenti: piano del consumatore, concordato minore e accordo di ristrutturazione hanno presupposti diversi. Scegliere la procedura sbagliata può determinare l’inammissibilità della domanda.
- Non considerare le misure protettive della composizione negoziata: avviare la procedura permette di sospendere pignoramenti e ipoteche e salvare l’azienda .
- Trascurare i contratti bancari: interessi usurari o commissioni abusive possono essere contestati solo producendo prove specifiche. È importante raccogliere i decreti ministeriali con il tasso soglia e analizzare il TEG .
Tabelle riepilogative
Principali termini di difesa contro la riscossione
| Atto | Normativa di riferimento | Termine per impugnare | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| Cartella di pagamento | D.P.R. 602/1973; art. 20 D.Lgs. 472/1997 | 60 giorni dal ricevimento | Eccepire prescrizione di sanzioni e interessi (5 anni) |
| Avviso di accertamento | Statuto del contribuente, art. 12 L. 212/2000 | 60 giorni dal PVC per presentare osservazioni, poi 60 giorni per impugnare | Violazione del contraddittorio comporta nullità |
| Intimazione di pagamento | Art. 50 D.P.R. 602/1973 | 60 giorni | L’omessa impugnazione rende definitivo il debito |
| Preavviso di ipoteca | Art. 77 D.P.R. 602/1973 | 60 giorni | Ipoteca possibile anche senza presupposti espropriativi |
| Pignoramento presso terzi | Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973; art. 546 c.p.c. | 60 giorni | Il vincolo copre anche i crediti maturati nei 60 giorni successivi |
| Avviso di addebito INPS | Leggi speciali | 40 giorni | Giurisdizione del giudice ordinario; possibile eccepire difetto di motivazione |
Strumenti di regolazione della crisi e requisiti principali
| Strumento | Soggetti ammessi | Caratteristiche essenziali | Note |
|---|---|---|---|
| Composizione negoziata | Imprenditori commerciali o agricoli in squilibrio patrimoniale | Nomina di un esperto; misure protettive; test di perseguibilità | Può sfociare in accordo di ristrutturazione, piano attestato, concordato minore |
| Accordo di ristrutturazione | Debitori con creditori che rappresentano ≥ 60 % dei crediti | Contratto con i creditori; omologazione del tribunale; possibile cram down fiscale | Il ricorso va iscritto nel registro imprese prima del deposito |
| Piano del consumatore | Persone fisiche con debiti personali (non imprenditori) | Procedura giurisdizionale senza voto dei creditori; possibile moratoria dei privilegiati | La moratoria è un termine iniziale; i creditori possono contestare la convenienza |
| Concordato minore | Imprenditori minori e professionisti | Richiede voto dei creditori; rispetto della prelazione | Inammissibile se privilegio e chirografo sono trattati allo stesso modo |
| Liquidazione controllata | Debitori non fallibili con debiti ≥ 50 000 € | Liquidazione dei beni, distribuzione ai creditori e successiva esdebitazione | I finanziamenti postergati dei soci contano per il raggiungimento della soglia |
Domande frequenti (FAQ)
1. Cosa succede se ricevo un pignoramento sul conto corrente e il saldo è zero?\ Secondo la Cassazione, la banca deve bloccare e versare al fisco anche le somme che entreranno nel conto nei 60 giorni successivi alla notifica . Pertanto, anche se il saldo è zero, ogni nuovo accredito sarà vincolato. È consigliabile contattare subito un professionista per chiedere la sospensione o avviare una procedura di composizione della crisi.
2. È possibile bloccare un pignoramento già notificato?\ La legge non prevede misure d’urgenza per sbloccare il conto dopo il pignoramento. Tuttavia, si può presentare un ricorso se l’atto è viziato (per esempio, per prescrizione o notifica nulla) o se il debito è stato pagato. In alternativa, si può avviare la composizione negoziata per ottenere misure protettive .
3. Se ho chiuso la mia società di calzature, possono pignorare i miei beni personali?\ No, salvo che si dimostri che hai ricevuto beni in sede di liquidazione. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’amministrazione deve provare l’arricchimento del socio . In mancanza di prova, i debiti fiscali della società non si trasferiscono automaticamente ai soci.
4. Dopo quanti anni si prescrivono gli interessi e le sanzioni?\ Gli interessi e le sanzioni di natura tributaria si prescrivono in cinque anni , salvo interruzioni. I tributi principali possono avere termini diversi (in genere dieci anni), ma le sanzioni seguono il termine quinquennale previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 472/1997.
5. Cosa significa “spatium deliberandi” di 60 giorni nel pignoramento?\ È il periodo di 60 giorni in cui la banca, a seguito della notifica del pignoramento, deve custodire le somme del debitore. Durante questo intervallo, anche le somme che affluiscono successivamente devono restare bloccate .
6. Posso contestare gli interessi del mutuo perché il piano di ammortamento è “alla francese”?\ No. La Cassazione ha ribadito che il piano “alla francese” non integra anatocismo perché gli interessi non sono calcolati su interessi precedenti . Per contestare l’usura è necessario dimostrare che il tasso effettivo globale supera il tasso soglia.
7. Che differenza c’è tra rottamazione‐quinquies e rateizzazione ordinaria?\ Con la rottamazione‐quinquies si pagano solo le imposte e i contributi, senza sanzioni né interessi, e si può dilazionare il pagamento in 18 anni . La rateizzazione ordinaria prevede il pagamento integrale di imposte, interessi e sanzioni, ma permette di dilazionare fino a 10 anni. Inoltre, la rottamazione sospende subito le procedure esecutive .
8. In cosa consiste la composizione negoziata della crisi?\ È un percorso volontario introdotto dal D.L. 118/2021 che consente all’imprenditore di nominare un esperto indipendente per facilitare le trattative con i creditori. Consente di ottenere misure protettive e di proseguire l’attività durante le negoziazioni.
9. Chi può accedere al piano del consumatore?\ Solo le persone fisiche che hanno debiti contratti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale . Gli imprenditori devono ricorrere al concordato minore o ad altri strumenti del CCII.
10. È necessario il voto dei creditori nel piano del consumatore?\ No. Il piano del consumatore è una procedura giurisdizionale senza voto dei creditori. La Cassazione ha confermato che la previsione di una moratoria superiore a un anno non comporta l’obbligo di votazione . I creditori possono però contestare la convenienza.
11. Quali regole deve rispettare la proposta di concordato minore?\ Deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione: i creditori privilegiati devono essere pagati prima dei chirografari e non è ammesso un trattamento identico. La mancata osservanza comporta l’inammissibilità della proposta .
12. Come funziona l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale?\ L’accordo prevede il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti e l’omologazione del tribunale. Deve rispettare la relative priority rule per i crediti tributari e contributivi e può essere omologato anche contro i creditori dissenzienti grazie al cram down fiscale. La domanda deve essere iscritta nel registro delle imprese contestualmente al deposito .
13. Cosa succede se non pago due rate della rottamazione?\ Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dai benefici della rottamazione; l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione riprenderà le azioni di riscossione per l’intero importo dovuto .
14. Posso ottenere l’esdebitazione anche se non possiedo beni?\ Sì. La legge prevede l’esdebitazione dell’incapiente, concedibile al debitore onesto e collaborativo che ha partecipato alla procedura di liquidazione controllata o di sovraindebitamento. Il corretto adempimento degli obblighi procedurali e l’assenza di frodi sono essenziali.
15. Devo pagare subito i creditori privilegiati nel piano del consumatore?\ No. L’art. 8 L. 3/2012 consente di dilazionare il pagamento fino a un anno dall’omologazione. La Cassazione ha chiarito che il termine è iniziale: il piano può prevedere un pagamento rateale e il versamento integrale può avvenire anche dopo l’anno .
16. Cosa accade ai finanziamenti dei soci postergati nella liquidazione controllata?\ Devono essere considerati nel calcolo dei debiti scaduti; la Cassazione ha ritenuto che, se non restituiti nei termini, costituiscono debiti scaduti anche se inesigibili . Ciò può facilitare l’accesso alla procedura.
17. L’ipoteca fiscale è sempre legittima?\ L’ipoteca è una misura di tutela preordinata e può essere iscritta anche senza i presupposti dell’espropriazione . Tuttavia, occorre verificare che il debito superi la soglia di legge e che il preavviso sia stato notificato correttamente.
18. Posso richiedere l’autotutela per annullare una cartella?\ Sì. L’autotutela è un istituto che consente all’amministrazione di annullare o correggere gli atti illegittimi. È gratuita e può essere richiesta anche dopo la scadenza dei termini di ricorso. Non sospende automaticamente la riscossione, ma consente di ottenere lo sgravio senza passare per il giudice.
19. Che cos’è il “cram down” fiscale?\ È l’imposizione giudiziale di un accordo di ristrutturazione sui creditori dissenzienti, quando la proposta rispetta la relative priority rule. Serve a superare il veto di pochi creditori e favorire la ristrutturazione complessiva dei debiti erariali. La procedura richiede l’intervento del tribunale e la valutazione della convenienza per l’erario.
20. Come posso difendermi dai tassi usurari applicati dalla banca?\ Occorre far analizzare i contratti di finanziamento e confrontare il TEG con il tasso soglia stabilito dalla Banca d’Italia. Se il tasso effettivo supera la soglia, si può agire per ottenere la restituzione degli interessi e la rideterminazione del debito. È inoltre possibile contestare la capitalizzazione degli interessi non pattuita, ma la Cassazione ha escluso che il piano alla francese costituisca anatocismo .
Simulazioni pratiche e numeriche
Simulazione 1: pignoramento del conto con nuovi accrediti
Situazione iniziale: un negoziante di calzature ha un debito tributario di 300 000 € e riceve una notifica di pignoramento presso terzi della banca. Il saldo del conto è di 0 €. Nei 60 giorni successivi riceve bonifici e pagamenti per 500 000 € provenienti dalla vendita di stock e dai pagamenti dei clienti.
Effetti: secondo la sentenza n. 28520/2025, la banca deve bloccare tutte le somme entrate nel conto durante il periodo di 60 giorni e versarle al fisco fino alla concorrenza del debito . Ciò significa che i primi 300 000 € versati nel conto saranno trasferiti all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e solo le somme eccedenti potranno essere sbloccate dopo il sessantesimo giorno. Nel frattempo il negoziante non potrà utilizzare i fondi per pagare fornitori o dipendenti.
Strategia: se il pignoramento è legittimo, l’unica soluzione per evitare la paralisi è agire prima della notifica: ad esempio, accedendo alla composizione negoziata, presentando domanda di rateizzazione o aderendo alla rottamazione. Una volta ricevuta la notifica, si può contestare l’atto solo per vizi formali o proporre una sospensione cautelare. In alternativa, è possibile utilizzare un altro conto intestato a un soggetto terzo per i nuovi incassi, ma occorre rispettare le norme sull’abuso del diritto e evitare comportamenti fraudolenti.
Simulazione 2: piano del consumatore con moratoria dei privilegiati
Situazione: una commerciante ha debiti personali di 150 000 € con banche e 50 000 € di tributi locali; possiede una casa del valore di 120 000 € su cui grava un’ipoteca di 80 000 €. È separata legalmente e vive con due figli minorenni. I suoi debiti derivano in parte dall’attività di commercio (estinta) e in parte da spese familiari. Intende accedere al piano del consumatore.
Analisi: per accedere al piano del consumatore occorre che i debiti siano contratti come consumatore . I debiti derivanti dall’attività possono essere ricompresi solo se la signora ha cessato la veste di imprenditrice e il piano prevede la liquidazione dell’azienda. Inoltre, il piano deve contemplare il pagamento dei creditori privilegiati (es. ipotecari) entro un determinato termine. La Cassazione consente una moratoria fino a un anno (o due anni nel CCII) e afferma che tale termine è iniziale . La signora può proporre di vendere l’immobile entro due anni dall’omologazione e di destinare il ricavato al pagamento integrale del mutuo ipotecario, mentre ai creditori chirografari offre il pagamento del 20 % tramite rate mensili pagate con il suo stipendio.
Possibili esiti: il giudice esaminerà la meritevolezza e la convenienza del piano: se il realizzo dalla vendita dell’immobile e le rate prospettate garantiscono ai creditori un recupero superiore rispetto alla liquidazione, il piano sarà omologato. Non è richiesto il voto dei creditori, ma questi potranno contestare la convenienza in sede di omologa . Se il piano non è sostenibile o non rispetta la differenza tra privilegiati e chirografari, potrebbe essere respinto e la signora dovrà valutare il concordato minore o la liquidazione controllata.
Conclusione
La gestione dei debiti fiscali e bancari da parte di un negoziante di calzature richiede una conoscenza approfondita delle norme e una pianificazione tempestiva. La giurisprudenza recente ha introdotto principi che penalizzano l’inerzia: la Cassazione ha esteso il pignoramento alle somme che si formano dopo la notifica , ha ribadito l’esigibilità dell’ipoteca anche senza espropriazione e ha precisato i termini di prescrizione per sanzioni e interessi . Allo stesso tempo, gli strumenti normativi offrono opportunità di definizione agevolata (rottamazione‑quinquies), di composizione negoziata, di piano del consumatore e di concordato minore.
È fondamentale agire tempestivamente: verificare la legittimità degli atti, contestare vizi e prescrizioni, aderire alle sanatorie, avviare procedure di composizione prima che intervengano ipoteche o pignoramenti, e controllare i contratti bancari per individuare usura o anatocismo. L’assistenza di professionisti esperti permette di elaborare un piano personalizzato, valutare la convenienza di ogni opzione e proteggere il patrimonio familiare.
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L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono pronti ad affiancare i commercianti in difficoltà. Grazie alla qualifica di cassazionista, alla competenza nel diritto bancario e tributario e al ruolo di gestore della crisi da sovraindebitamento, lo studio può:
- Analizzare gli atti e verificare la prescrizione;
- Predisporre ricorsi efficaci e chiedere sospensioni cautelari;
- Negoziare con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e con le banche;
- Elaborare piani di rientro sostenibili e soluzioni giudiziali e stragiudiziali;
- Assistere nell’accesso alla composizione negoziata, al piano del consumatore, al concordato minore e alla liquidazione controllata.
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