Introduzione
Gestire un’attività artigianale legata alla produzione e vendita di salumi è impegnativo: oltre alla selezione delle carni, alla stagionatura e al rapporto con la clientela bisogna mantenere la contabilità, pagare imposte, contributi e fornitori e tenere sotto controllo la liquidità. È molto facile che un salumiere artigiano, travolto dalle spese e dalla concorrenza, accumuli debiti verso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione o verso le banche che hanno finanziato l’attività. Quando le somme non vengono pagate nei termini, il Fisco può notificare cartelle di pagamento, iscrivere ipoteche sugli immobili, attivare fermi amministrativi sui veicoli strumentali e arrivare persino al pignoramento dell’unica casa, mentre gli istituti bancari possono revocare fidi, chiedere rientri immediati, mettere in mora il debitore e avviare l’esecuzione forzata. La situazione può diventare esplosiva se non si conoscono i propri diritti e non si adottano per tempo le giuste difese.
Questo articolo – aggiornato al 14 gennaio 2026 e basato su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali italiane – spiega in modo dettagliato cosa può fare un artigiano salumiere indebitato per difendersi dal Fisco e dalle banche. Verranno illustrati i principali strumenti normativi (Statuto del contribuente, norme sulla riscossione e sulla composizione della crisi), le procedure passo‑passo dopo la notifica di un atto, le difese giudiziali e stragiudiziali, le rottamazioni e definizioni agevolate, le tutele sulla prima casa e sui beni strumentali, gli accordi di ristrutturazione e gli strumenti di sovraindebitamento, fino alle novità introdotte dal Testo unico dei versamenti e della riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33) e dalla Legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025 n. 199).
Nell’analisi verranno utilizzate sentenze della Corte di Cassazione, circolari dell’Agenzia delle Entrate, norme di legge e regolamenti. Ogni affermazione è accompagnata dalla relativa fonte per consentire al lettore di verificare quanto riportato.
Il supporto dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista esperto in diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera in tutta Italia. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Inoltre è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, normativa che consente alle imprese in crisi di avviare trattative guidate con i creditori per trovare accordi di ristrutturazione. L’Avv. Monardo e il suo team offrono:
- Analisi degli atti ricevuti (cartelle, avvisi di pagamento, intimazioni, pignoramenti) per individuare errori, vizi di notifica o prescrizione;
- Ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie e al giudice dell’esecuzione per annullare gli atti illegittimi o sospendere le procedure esecutive;
- Sospensioni della riscossione (istanze di sospensione ex art. 6 L. 212/2000) e istanze di rateizzazione;
- Trattative con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e le banche per concordare piani di rientro sostenibili;
- Soluzioni giudiziali e stragiudiziali come l’accesso ai piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati minori o esdebitazione nell’ambito del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
- Difesa in caso di pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, revoche bancarie.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Per comprendere come difendersi da Fisco e banche è essenziale conoscere le norme che regolano la riscossione dei tributi, la tutela del contribuente, l’esecuzione forzata e i nuovi strumenti introdotti dalla riforma fiscale.
Statuto del contribuente e diritti fondamentali
La Legge 27 luglio 2000 n. 212 (“Statuto dei diritti del contribuente”) enuncia i principi generali del sistema tributario italiano. Essa stabilisce che le norme tributarie devono essere improntate a chiarezza e trasparenza e che i rapporti tra contribuente e amministrazione devono basarsi su buona fede. L’art. 3 della legge prescrive la irretroattività delle norme tributarie, precisando che le disposizioni fiscali non possono avere effetto retroattivo salvo che prevedano adempimenti più favorevoli . Gli articoli successivi impongono all’amministrazione di assicurare che il contribuente sia conoscibile degli atti e permettono l’accesso alle informazioni necessarie per tutelare i propri diritti .
Lo Statuto tutela anche il diritto alla motivazione degli atti e alla notifica regolare: ogni cartella di pagamento deve indicare le somme richieste, l’atto da cui derivano e i rimedi per contestare l’atto. Se la notifica non avviene correttamente, il contribuente può impugnare la cartella dinanzi alla Commissione tributaria.
Riscossione mediante ruoli e cartelle di pagamento
La riscossione coattiva dei tributi è disciplinata in origine dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”) e dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46. Il D.Lgs. 46/1999 definisce l’agente della riscossione come il soggetto incaricato di recuperare le somme per conto dello Stato e distingue tra ruoli ordinari e straordinari: i ruoli straordinari si formano quando vi è fondato pericolo per la riscossione .
L’agente della riscossione notifica al contribuente la cartella di pagamento, che contiene l’intimazione a pagare entro sessanta giorni. La cartella costituisce titolo esecutivo: se il debito non è estinto nei termini, l’agente può procedere ad azioni esecutive (fermo, pignoramento, ipoteca). La Corte di Cassazione ha ricordato che la cartella non è atto di esecuzione forzata, bensì un atto prodromico; la vera esecuzione inizia con il pignoramento . Nella stessa ordinanza la Corte ha spiegato che la notifica della cartella contiene l’intimazione a pagare e gli elementi essenziali per avviare eventuale esecuzione .
Testo unico dei versamenti e della riscossione (D.Lgs. 33/2025)
La riforma fiscale ha introdotto il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 e in vigore dal 27 marzo 2025 con applicazione dal 1° gennaio 2026. Il testo unico razionalizza le norme sulla riscossione e contiene 243 articoli suddivisi in vari titoli. Secondo la relazione del Dipartimento per il programma di Governo, l’obiettivo è armonizzare le norme previgenti e superare la frammentarietà del quadro normativo . Tra le disposizioni che interessano i debitori vi sono:
- Titolo IV – Riscossione mediante ruoli: riproduce la disciplina della formazione del ruolo, della cartella e della responsabilità solidale; definisce le specie di ruoli, i loro contenuti e introduce un elenco dei casi in cui il ruolo e la cartella possono essere impugnati .
- Sezione III – Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi: all’art. 170 il testo unico riproduce l’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 (ora abrogato) e stabilisce che l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi può contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente all’agente della riscossione. Il terzo deve versare le somme maturate entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto o alle successive scadenze . L’atto può essere redatto da dipendenti dell’agente della riscossione anche non abilitati, recando l’indicazione a stampa dell’agente . In caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si applicano le sanzioni dell’art. 169 .
- Art. 171 – Limiti di pignorabilità: riproduce l’art. 72‑ter del D.P.R. 602/1973 e prevede che stipendi, salari e altre indennità legate al lavoro possono essere pignorati nella misura di un decimo fino a 2.500 euro e un settimo per importi da 2.500 a 5.000 euro, mentre per importi superiori si applica il limite previsto dall’art. 545 c.p.c. . Gli obblighi del terzo non si estendono all’ultimo emolumento accreditato sul conto e l’Agenzia delle Entrate acquisisce i dati sui rapporti di lavoro accedendo alle banche dati dell’INPS .
- Art. 172 – Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi: prevede che se un terzo è possessore di beni del debitore, il giudice ordina la consegna dei beni all’agente della riscossione che procederà alla vendita . L’agente può inoltre ordinare direttamente al terzo di consegnare i beni entro trenta giorni, con successiva vendita .
- Art. 175 – Dichiarazione stragiudiziale del terzo: consente all’agente della riscossione, prima di avviare l’azione esecutiva, di chiedere ai terzi di indicare le somme o i beni dovuti al debitore; se il terzo non risponde nei 30 giorni indicati, scatta una sanzione amministrativa .
Il Testo unico abroga gli articoli 72‑bis e 86 del D.P.R. 602/1973, sostituendoli con gli articoli da 170 a 176; la riforma rafforza così i poteri dell’agente della riscossione ma codifica anche nuovi limiti di pignorabilità.
Iscrizione ipotecaria e pignoramento immobiliare
L’art. 77 del D.P.R. 602/1973 (ora confluito nel Testo unico) disciplina l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili. L’agente della riscossione può iscrivere ipoteca per un importo pari al doppio del credito dopo aver inviato un preavviso di iscrizione e decorsi 30 giorni dalla notifica, purché il debito complessivo non sia inferiore a 20.000 euro . La norma impone l’obbligo di comunicare al debitore un preavviso di iscrizione ipotecaria per consentirgli di pagare o impugnare l’atto . La Cassazione ha precisato che, se il contribuente chiede la rateizzazione del debito, l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca né procedere al fermo fino al rigetto o alla decadenza del piano; in mancanza di tale indicazione nell’atto, l’iscrizione è contestabile .
L’art. 76 del D.P.R. 602/1973 regola l’espropriazione immobiliare. La norma, come modificata dal Decreto del Fare (D.L. 69/2013) e successivamente integrata, prevede importanti tutele:
- L’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione se l’unico immobile del debitore è adibito a uso abitativo, vi risiede anagraficamente ed è privo delle caratteristiche di lusso. La norma esclude le categorie catastali A/8 (ville) e A/9 (castelli) . Questa tutela si applica esclusivamente nei confronti del Fisco, non dei creditori privati.
- Negli altri casi, l’espropriazione immobiliare può essere avviata solo se il credito supera 120.000 euro, dopo aver iscritto ipoteca e decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione .
- Il concessionario non procede all’espropriazione se il valore dell’immobile, dedotte le ipoteche precedenti, è inferiore alla soglia indicata .
Queste norme rendono impignorabile la prima casa se è l’unico immobile del debitore e non di lusso. Tuttavia, l’ipoteca può comunque essere iscritta per importi superiori a 20.000 euro e, se il debito supera 120.000 euro, la casa può essere espropriata.
Fermo amministrativo e beni strumentali
L’art. 86 del D.P.R. 602/1973 consente all’agente della riscossione di disporre il fermo amministrativo dei veicoli del debitore iscrivendolo nei pubblici registri. Il Decreto del Fare (D.L. 69/2013) ha introdotto, all’art. 52, comma 1, lett. m‑bis), una modifica al secondo comma dell’art. 86, stabilendo che il fermo può essere iscritto salvo che il debitore dimostri che il bene è strumentale all’attività di impresa o professione . La giurisprudenza ha evidenziato che, in tali casi, il fermo è illegittimo perché priva il contribuente della possibilità di lavorare e dunque di pagare il debito . La Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna ha affermato che l’agente della riscossione deve valutare se il bene è essenziale per l’attività e motivare la scelta di sottoporlo a fermo .
Pignoramento di stipendi e pensioni
Con la riforma del Testo unico, il pignoramento verso terzi dei crediti derivanti da lavoro, pensione o altre indennità è disciplinato dall’art. 171: l’agente della riscossione può pignorare un decimo degli importi fino a 2.500 euro o un settimo per importi tra 2.500 e 5.000 euro ; per somme superiori resta il limite di un quinto previsto dall’art. 545 c.p.c. [per i privati] o di un settimo per il Fisco. Inoltre, l’ultimo emolumento accreditato sul conto corrente non può essere toccato .
Rateizzazione e riforma dell’art. 19 D.P.R. 602/1973
Il D.Lgs. 110/2024 (attuativo della delega fiscale) ha modificato l’art. 19 del D.P.R. 602/1973 estendendo la durata massima delle rateizzazioni. Secondo le anticipazioni pubblicate da Il Sole 24 Ore e sintetizzate dal portale Studio Pro, dal 1° gennaio 2025 sarà possibile chiedere una dilazione fino a 120 rate mensili (10 anni) per i debiti fiscali, in presenza di comprovate difficoltà economiche . Oggi la dilazione ordinaria prevede al massimo 72 rate mensili e richiede l’incapacità di pagare entro tale arco temporale . Il decreto attuativo stabilirà i parametri per valutare la difficoltà economica: per le persone fisiche si farà riferimento all’ISEE, per le imprese agli indici di bilancio . La riforma prevede anche la sospensione legale della riscossione in caso di ricorso presentato entro 60 giorni .
Rottamazione Quinquies 2026 (legge di bilancio 2026)
La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione quinquies, una nuova definizione agevolata delle cartelle. Secondo le indicazioni dell’Agenzia Entrate – Riscossione, la misura consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale, le spese di notifica e di esecuzione, senza sanzioni, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggio . Sono ammessi alla rottamazione i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, compresi i debiti previdenziali non derivanti da accertamenti dell’INPS . Possono aderire anche i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni, purché i debiti rientrino nell’ambito della nuova definizione , mentre sono esclusi i debiti già regolarmente pagati in rottamazione quater .
La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 attraverso una procedura telematica disponibile sul sito dell’Agenzia Entrate – Riscossione . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in forma rateale fino a 54 rate bimestrali (circa nove anni); le prime tre rate scadranno nel 2026 (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre) e le successive seguiranno un calendario fisso fino al 2035 . Sulle somme rateizzate si applicano interessi del 3 % annuo a partire dal 1° agosto 2026, inferiori ai tassi dei piani ordinari . La definizione decade se non si paga l’unica rata o se si omettono due rate, anche non consecutive: in tal caso le somme già versate sono considerate acconto sul debito residuo .
Procedure di sovraindebitamento e crisi d’impresa
Per i debitori non fallibili (imprese minori, professionisti, consumatori) è fondamentale conoscere gli strumenti della Legge 3/2012 e del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), recentemente riformato. L’art. 65 del Codice definisce l’ambito delle procedure di sovraindebitamento e attribuisce agli Organismi di composizione della crisi (OCC) il ruolo di commissario e liquidatore . Gli articoli 67 e 68 consentono al debitore consumatore di presentare, con l’ausilio dell’OCC, un piano di ristrutturazione dei debiti che può prevedere la soddisfazione parziale dei creditori privilegiati purché non vengano alterati i relativi diritti ; la domanda si presenta al tribunale tramite l’OCC competente . In materia di moratoria dei creditori privilegiati, la Cassazione ha stabilito che la sospensione dei pagamenti prevista dall’art. 8, comma 4 della L. 3/2012 non costituisce un limite assoluto: il piano del consumatore può prevedere una moratoria più lunga se il trattamento dei creditori è comunque più vantaggioso rispetto alla liquidazione coatta .
Per le imprese in crisi, il Decreto Legge 24 agosto 2021 n. 118, convertito in L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. L’art. 2 dispone che l’imprenditore in squilibrio patrimoniale o economico può chiedere alla camera di commercio la nomina di un esperto che assista imprenditore e creditori nelle trattative . L’art. 3 prevede la creazione di una piattaforma telematica nazionale che mette a disposizione test di autodiagnosi, liste di controllo e best practices per valutare la percorribilità della composizione negoziata . L’accesso a questo strumento è volontario e consente di negoziare con i creditori (comprese banche e Fisco) evitando l’apertura di procedure giudiziarie.
Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
Comprendere cosa succede dopo la notifica di una cartella o di un atto di precetto consente di non commettere errori. Di seguito viene illustrata la sequenza tipica degli atti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e delle banche con i relativi termini e rimedi.
1. Avviso bonario e comunicazione di irregolarità
In genere l’Agenzia delle Entrate, a seguito di un controllo formale (ad esempio su una dichiarazione dei redditi), invia un avviso bonario al contribuente. Questo avviso non è un titolo esecutivo; contiene le somme dovute, le sanzioni e gli interessi e offre la possibilità di definire l’irregolarità beneficiando di una riduzione delle sanzioni. Il termine per pagare è di 30 giorni e si può richiedere una rateizzazione. In caso di mancato pagamento o di rifiuto, l’ufficio iscrive le somme a ruolo e affida il carico all’agente della riscossione.
2. Formazione del ruolo e notifica della cartella di pagamento
L’ufficio forma il ruolo inserendo il nominativo del debitore, il codice fiscale, la natura del tributo e il riferimento all’atto che origina la pretesa . L’iscrizione deve essere fatta entro determinati termini (ad esempio entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione per l’avviso di accertamento); in caso di ruoli straordinari il termine è più breve . L’agente notifica quindi la cartella di pagamento. Se la notifica è nulla o l’atto è privo di motivazione, il contribuente può impugnare la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica. La Corte di Cassazione ha precisato che la cartella è il titolo che contiene l’intimazione a pagare ma non dà inizio all’esecuzione .
3. Intimazione di pagamento e preavviso di fermo/ipoteca
Se la cartella non viene pagata, l’agente invia un’intimazione di pagamento (talvolta integrata nell’avviso di presa in carico), con l’ordine di versare le somme entro 5 giorni. Decorso tale termine, può seguire l’iscrizione di ipoteca o l’apposizione del fermo. Ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/1973 l’agente deve notificare al debitore un preavviso di iscrizione ipotecaria concedendo 30 giorni per pagare o contestare l’atto . Per il fermo amministrativo l’art. 86 prevede che il preavviso sia di 30 giorni; il fermo non può essere disposto se il debitore prova che il bene è strumentale alla professione . In entrambi i casi la mancata notifica del preavviso può rendere nullo l’atto.
4. Rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973
Durante la fase antecedente l’esecuzione (cartella e intimazione), il contribuente può chiedere all’agente della riscossione la rateizzazione del debito. L’istanza deve essere motivata e accompagnata da documenti che dimostrino la difficoltà finanziaria. In base alla normativa vigente (modificata dal D.Lgs. 110/2024) dal 2025 sarà possibile ottenere dilazioni fino a 120 rate mensili nei casi di comprovata difficoltà economica . Fino al 31 dicembre 2024 restano in vigore le regole delle 72 rate mensili; la decadenza dal beneficio avviene in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive. È possibile chiedere la ricusazione o l’annullamento dell’atto di rigetto dell’istanza.
5. Rottamazione e definizione agevolata
Se il contribuente non può sostenere le rate ordinarie, la normativa prevede misure di definizione agevolata. Con la rottamazione quinquies (legge di bilancio 2026) si possono definire i debiti affidati al riscossore dal 2000 al 2023 pagando solo il capitale e le spese di notifica ed esecuzione . La domanda deve essere presentata telematicamente entro 30 aprile 2026 , e il pagamento può essere in unica soluzione (31 luglio 2026) o in 54 rate bimestrali con interessi al 3 % . Sono esclusi i carichi derivanti da aiuti di Stato, recuperi di aiuti, multe, sanzioni penali e sentenze di condanna. La definizione decade se non si pagano due rate .
6. Azione esecutiva: pignoramento dei crediti verso terzi e immobiliare
Se il debito non viene pagato e non sono state attivate misure alternative, l’agente procede con l’azione esecutiva. Grazie al Testo unico 2025, il pignoramento presso terzi è regolato dagli artt. 170 e seguenti: l’atto può contenere direttamente l’ordine al terzo (ad esempio la banca o il datore di lavoro) di pagare le somme al riscossore entro 60 giorni . Per gli stipendi e pensioni si applicano i limiti di pignorabilità dell’art. 171 . La banca che riceve il pignoramento deve bloccare il conto corrente e versare le somme eccedenti i limiti impignorabili.
Per i debiti superiori a 120.000 euro, decorsi sei mesi dall’iscrizione ipotecaria, l’agente può procedere alla espropriazione immobiliare ai sensi dell’art. 76, salvo che si tratti dell’unico immobile non di lusso del debitore . Il pignoramento immobiliare richiede un atto di precetto e una successiva notifica dell’atto di pignoramento; il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice ordinario.
7. Procedure bancarie: revoca di fidi e pignoramento da parte di privati
Le banche possono agire come creditori privati: se il salumiere non paga un mutuo o un prestito, l’istituto può revocare il fido, dichiarare la decadenza del beneficio del termine e inviare un atto di precetto intimando il pagamento entro dieci giorni. In mancanza, può procedere al pignoramento dei beni (conti, stipendi, automezzi) senza le tutele previste per l’agente pubblico. Tuttavia, anche le banche devono rispettare il codice di procedura civile (artt. 474 e ss.) e non possono pignorare la prima casa se questa è protetta dal limite dei 120.000 euro? No, la tutela della prima casa si applica solo nei confronti del Fisco , quindi i privati possono pignorare l’immobile se ne ricorrono i presupposti.
Difese e strategie legali
Impugnazione della cartella e dell’estratto di ruolo
Il salumiere che riceve una cartella di pagamento deve sempre verificare la legittimità dell’atto. Tra i motivi più frequenti di contestazione vi sono:
- Vizi di notifica (notifica effettuata a soggetto diverso dal contribuente, errata indicazione dell’indirizzo, mancato rispetto delle modalità di notifica PEC o raccomandata); la notifica è essenziale per la validità dell’atto .
- Prescrizione del credito: la cartella può essere notificata entro termini precisi; ad esempio, le imposte dirette si prescrivono in 10 anni, l’IVA in 10 anni e le sanzioni in 5 anni. Se l’atto è notificato oltre tali termini, può essere annullato.
- Mancanza di motivazione: la cartella deve indicare il riferimento all’atto impositivo (accertamento, liquidazione) e la data in cui il ruolo è divenuto esecutivo . In assenza, l’atto è nullo.
- Omessa allegazione dell’estratto di ruolo: l’estratto di ruolo è l’elenco sintetico delle somme iscritte e non può essere impugnato autonomamente; tuttavia, la Cassazione ha ammesso l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella nel caso in cui il contribuente dimostri un pregiudizio imminente, ad esempio la perdita di un beneficio o il pericolo di una procedura esecutiva .
La domanda di annullamento va presentata alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica; è possibile richiedere la sospensione dell’atto in caso di pericolo di danno grave e irreparabile. Se la cartella riguarda contributi previdenziali, il ricorso va presentato al giudice del lavoro.
Sospensione amministrativa e autotutela
Lo Statuto del contribuente consente al debitore di chiedere la sospensione immediata della riscossione quando sussistono motivi legittimi, ad esempio perché l’atto è stato oggetto di ricorso, oppure quando è pendente un’istanza di autotutela o un’istanza di rateizzazione. Il contribuente può presentare domanda all’Agente della riscossione allegando prova del ricorso o del pagamento. Se l’agente respinge la richiesta, è possibile impugnare il diniego dinanzi al giudice.
Eccezioni sull’ipoteca e sul pignoramento immobiliare
Per contrastare la iscrizione ipotecaria il debitore può eccepire:
- Assenza dei presupposti: l’ipoteca non può essere iscritta per debiti complessivi inferiori a 20.000 euro ;
- Mancata notifica del preavviso: l’iscrizione è nulla se l’agente non ha inviato il preavviso con 30 giorni di anticipo ;
- Richiesta di rateizzazione accettata: in caso di domanda di rateizzazione, l’agente non può procedere finché non rigetta l’istanza o non dichiara decaduto il contribuente .
Per il pignoramento immobiliare è fondamentale verificare se l’immobile rientra nella tutela dell’art. 76. La casa è impignorabile dal Fisco se è l’unico immobile non di lusso e adibito a residenza anagrafica . Occorre poi verificare se il credito supera 120.000 euro e se sono decorsi sei mesi dall’iscrizione di ipoteca .
Tutela dei beni strumentali e del veicolo aziendale
Nel settore alimentare i veicoli frigoriferi sono spesso indispensabili per trasportare carne e prodotti stagionati. Grazie alla modifica introdotta dal D.L. 69/2013, l’agente della riscossione non può iscrivere fermo amministrativo su un veicolo se il debitore dimostra che è strumentale all’attività d’impresa o professionale . È dunque opportuno allegare alla domanda di sospensione documenti che attestino l’uso lavorativo (autorizzazioni sanitarie, Ddt di consegna, polizze vettoriali). Alcune sentenze di merito hanno dichiarato illegittimo il fermo su autovetture indispensabili per l’attività commerciale .
Difese contro il pignoramento presso terzi
Quando l’agente pignora crediti verso terzi (ad esempio conti correnti o crediti verso clienti), il debitore può:
- Chiedere al giudice dell’esecuzione la riduzione del pignoramento se i limiti di legge sono stati superati (pignoramento oltre il decimo o il settimo di stipendi e pensioni) ;
- Contestare la mancata notificazione dell’atto di pignoramento o vizi formali nell’ordine di pagamento ;
- Dimostrare che il credito è impignorabile (es. assegno sociale, contributi di maternità) o che rientra nei limiti impignorabili;
- Proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni dalla notifica.
Strumenti giudiziali e stragiudiziali di composizione della crisi
Quando l’attività non è più in grado di generare flussi di cassa sufficienti, conviene ricorrere a strumenti di composizione della crisi per evitare il fallimento (ora liquidazione giudiziale) e l’espropriazione forzata. I principali strumenti sono:
Piano del consumatore
È riservato ai debitori consumatori (persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale). Il piano consente di proporre al tribunale, con l’assistenza dell’OCC, un piano di ristrutturazione che può prevedere la falcidia dei creditori chirografari e la dilazione dei privilegiati . Può essere approvato anche senza l’accordo dei creditori se il giudice ritiene che essi ottengano un trattamento non peggiorativo rispetto alla liquidazione. La Cassazione ha riconosciuto la legittimità di prevedere una moratoria maggiore di un anno per i creditori ipotecari quando il piano offre un soddisfacimento migliore .
Accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato minore
Per le imprese minori e i professionisti esiste l’accordo di ristrutturazione (artt. 57 ss. del Codice della crisi) che richiede l’approvazione dei creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti e la relazione dell’OCC. In alternativa, il concordato minore consente di proporre un piano di liquidazione che distribuisce ai creditori l’attivo disponibile, offrendo la liberazione dai debiti residui (esdebitazione). L’esperto negoziatore nominato dalla camera di commercio ai sensi del D.L. 118/2021 aiuta a trovare un accordo extragiudiziale .
Liquidazione controllata e esdebitazione
Se non è possibile trovare accordi, il debitore può accedere alla liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio), in cui i beni vengono liquidati da un liquidatore nominato dal tribunale. Al termine, se il debitore è meritevole, ottiene l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui. Questa procedura è un’estrema ratio che va valutata con attenzione perché comporta la vendita dei beni.
Strumenti alternativi alla riscossione coattiva
Oltre alle difese processuali, l’ordinamento prevede diversi strumenti per regolarizzare i debiti fiscali e bancari con condizioni agevolate.
Rottamazioni, definizioni agevolate e saldo e stralcio
- Rottamazione Quinquies (2026): come visto, permette di pagare solo il capitale e le spese eliminando sanzioni e interessi . Le adesioni vanno presentate entro il 30 aprile 2026 e consentono di dilazionare il pagamento fino a nove anni . È uno strumento utile per regolarizzare debiti pregressi a costi ridotti.
- Definizione agevolata delle controversie tributarie: la legge di bilancio può prevedere la chiusura delle liti pendenti pagando una percentuale dell’imposta o dell’intero in base al grado di giudizio. È una misura che va valutata con un professionista.
- Saldo e stralcio: in talune sanatorie (ad esempio la sanatoria 2023) si consente ai contribuenti in difficoltà economica di estinguere i debiti pagando una percentuale compresa tra il 16 % e il 35 % del capitale. Al momento (gennaio 2026) non sono attive misure di saldo e stralcio, ma è utile monitorare eventuali proroghe.
Rateizzazione delle somme derivanti da avvisi bonari
Per gli avvisi bonari l’Agenzia delle Entrate consente la dilazione in 8 rate trimestrali senza interessi di mora. In alcuni casi (controlli automatizzati) le rate possono arrivare a 20. È importante rispettare le scadenze per non decadere e subire l’iscrizione a ruolo.
Transazione fiscale e accordi con le banche
Nel contesto di procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione) è possibile proporre una transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, chiedendo la falcidia dei crediti privilegiati. Anche le banche possono accettare accordi di ristrutturazione in cui rinunciano a parte del credito o dilazionano il rientro. L’assistenza di un professionista è essenziale per negoziare le condizioni e predisporre piani sostenibili.
Errori comuni da evitare e consigli pratici
Un salumiere artigiano con debiti verso Fisco e banche spesso commette errori per inesperienza o per paura. Ecco i principali errori da evitare e alcuni consigli pratici.
Errori da evitare
- Ignorare la posta e le notifiche: la mancata lettura di una cartella o di un avviso può far decadere termini importanti per ricorrere. Controllate sempre la PEC e l’indirizzo indicato nelle visure catastali.
- Pagare senza verificare: non tutte le cartelle sono dovute; potrebbero esserci vizi di notifica, prescrizione o errori di calcolo. Consultate un professionista prima di pagare.
- Non chiedere la rateizzazione: la rateizzazione può evitare pignoramenti e ipoteche. È fondamentale presentare la domanda entro i termini e allegare documenti aggiornati.
- Non aderire alle sanatorie: le rottamazioni e le definizioni agevolate sono opportunità da cogliere per risparmiare su sanzioni e interessi. Verificate se i vostri carichi sono ammissibili .
- Confondere Fisco e creditori privati: le tutele sulla prima casa si applicano solo nei confronti del Fisco ; le banche possono pignorare l’immobile se non si paga il mutuo. Occorre quindi distinguere tra i diversi creditori.
- Pensare di essere soli: affrontare da soli il Fisco o le banche è rischioso. Rivolgersi a un avvocato esperto può consentire di trovare soluzioni che da soli non si vedono.
Consigli pratici
- Prepara un fascicolo dei debiti: raccogli tutte le cartelle, avvisi, atti giudiziari e contratti bancari. Un elenco ordinato aiuta il professionista a valutare la situazione.
- Verifica i termini di notifica: controlla la data di consegna e i termini per il ricorso. Se il termine è vicino, rivolgiti subito a un avvocato.
- Richiedi estratti di ruolo aggiornati: l’estratto di ruolo consente di conoscere l’ammontare dei carichi e la loro scadenza. Può essere richiesto anche tramite PEC.
- Mantieni la regolarità nelle rate: se hai ottenuto una rateizzazione, paga puntualmente per non decadere. Se sopravviene una difficoltà, chiedi una proroga o rinegoziazione.
- Dimostra l’utilizzo strumentale dei beni: se la tua attività richiede veicoli o attrezzature specifiche, conserva documenti e fatture che lo dimostrino. Questo può impedire il fermo amministrativo .
- Valuta le procedure di composizione della crisi: se il debito è elevato e non sostenibile, considera strumenti come il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione dei debiti .
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Norme principali sulla riscossione e relative tutele
| Norma / articolo | Contenuto principale | Tutele per il debitore |
|---|---|---|
| Statuto del contribuente (L. 212/2000) | Principi di legalità, irretroattività, trasparenza . Diritto del contribuente a conoscere gli atti e a semplificazioni . | Possibilità di impugnare gli atti viziati; richiesta di informazioni e accesso agli atti. |
| D.Lgs. 46/1999 – Ruoli | Definizione di agente della riscossione e distinzione tra ruoli ordinari e straordinari . | Termini per l’iscrizione a ruolo; impugnazione di ruoli straordinari e degli atti collegati. |
| Art. 77 D.P.R. 602/1973 / art. 78 T.U. 2025 | Iscrizione ipotecaria: preavviso obbligatorio; importo minimo 20.000 euro . | Preavviso consente di pagare o contestare; ipoteca impugnabile se mancano i requisiti . |
| Art. 76 D.P.R. 602/1973 | Espropriazione immobiliare: non è ammessa se l’unico immobile non di lusso è prima casa ; l’espropriazione richiede debito >120.000 euro e sei mesi dall’ipoteca . | Prima casa impignorabile dal Fisco; possibilità di contestare l’espropriazione per importi inferiori. |
| Art. 170 T.U. 2025 | Pignoramento crediti verso terzi: ordine al terzo di pagare l’agente; 60 giorni per versare . | Possibilità di eccepire vizi nell’ordine; contestazione se l’atto non contiene i requisiti o se il credito è impignorabile. |
| Art. 171 T.U. 2025 | Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni: 1/10 fino a 2.500 euro, 1/7 tra 2.500 e 5.000 euro . | Impignorabilità dell’ultimo emolumento; possibilità di contestare pignoramenti eccedenti i limiti. |
| Art. 86 D.P.R. 602/1973 | Fermo amministrativo dei beni mobili; modifica del D.L. 69/2013: esclusi i beni strumentali se il debitore dimostra tale natura . | Possibilità di evitare il fermo provando l’uso strumentale; ricorso contro il fermo illegittimo . |
| Art. 19 D.P.R. 602/1973 | Rateizzazione dei debiti: 72 rate ordinarie; dal 2025 fino a 120 rate con requisiti di difficoltà . | Istanza motivata; sospensione dell’esecuzione durante la rateizzazione; decadenza in caso di mancato pagamento. |
| Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) | Rottamazione quinquies: pagamento del solo capitale e spese; richiesta entro 30 aprile 2026 . | Dilazione fino a 54 rate bimestrali; interessi al 3 %; decadenza se non si pagano due rate . |
| Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) | Procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordi, liquidazione); ruolo degli OCC . | Possibilità di ristrutturare i debiti con falcidia; sospensione delle azioni esecutive; esdebitazione finale. |
Tabella 2 – Limiti di pignorabilità e procedure esecutive
| Tipo di bene/credito | Limite o condizione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Stipendi, salari, indennità di lavoro | Pignorabili in misura di 1/10 fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 e 5.000 €; oltre i 5.000 € si applica la misura di 1/5 (per i creditori ordinari) . | Art. 171 T.U. 2025 (ex art. 72‑ter D.P.R. 602/1973). |
| Ultimo emolumento accreditato sul conto | Non pignorabile . | Art. 171 T.U. 2025. |
| Prima casa (unico immobile non di lusso) | Impignorabile dal Fisco; espropriazione solo se il debito supera 120.000 € e sono decorsi 6 mesi dall’ipoteca . | Art. 76 D.P.R. 602/1973. |
| Beni strumentali (veicoli, macchinari) | Fermo amministrativo escluso se il bene è strumentale all’attività; onere di prova a carico del debitore . | Art. 86 D.P.R. 602/1973 come modificato dal D.L. 69/2013. |
| Crediti verso terzi (conto corrente, clienti) | Pignoramento con ordine al terzo; 60 giorni per versare; limiti su stipendi e pensioni . | Art. 170 e 171 T.U. 2025. |
FAQ – Domande frequenti (risposte orientative)
1. Ho ricevuto una cartella di pagamento per 25.000 €. Quanto tempo ho per impugnarla e cosa posso fare?
Hai 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso alla Commissione tributaria. Verifica la correttezza della notifica, la prescrizione del tributo e la motivazione. Puoi anche chiedere la rateizzazione del debito ex art. 19 D.P.R. 602/1973 o aderire a eventuali rottamazioni.
2. È vero che la cartella dà avvio al pignoramento?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la cartella non avvia l’esecuzione; solo il pignoramento costituisce atto di esecuzione . Tuttavia la cartella contiene l’intimazione a pagare e, se ignorata, porta all’avvio delle misure cautelari e esecutive .
3. Posso richiedere la rateizzazione se ho già una cartella precedente non pagata?
Sì, puoi chiedere la rateizzazione di più cartelle, ma se sei decaduto da una precedente rateizzazione ti sarà richiesto di pagare almeno le rate scadute o di dimostrare l’impossibilità di pagamento. Dal 2025 sarà possibile chiedere dilazioni fino a 120 rate .
4. Quali debiti rientrano nella rottamazione quinquies?
Rientrano i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, compresi i contributi previdenziali non derivanti da accertamenti . Sono esclusi gli aiuti di Stato da recuperare, le sanzioni penali e i debiti pagati integralmente in una precedente rottamazione .
5. Se aderisco alla rottamazione e non pago una rata, cosa succede?
La definizione decade se non paghi l’unica rata oppure se salti due rate, anche non consecutive . Le somme versate saranno considerate acconto sul debito residuo che torna interamente esigibile.
6. Il Fisco può pignorare la mia casa se ho un debito di 50.000 €?
Se quella casa è l’unico immobile non di lusso dove risiedi anagraficamente, il Fisco non può procedere all’espropriazione . Può però iscrivere un’ipoteca se il debito supera 20.000 € . Se il debito cresce e supera 120.000 €, e decorsi sei mesi dall’ipoteca, l’espropriazione è possibile .
7. La banca può pignorare la prima casa?
Sì. La tutela della prima casa prevista dall’art. 76 si applica solo nei confronti del Fisco . I creditori privati possono pignorare l’immobile nel rispetto delle norme del codice di procedura civile.
8. Ho un furgone frigorifero indispensabile per trasportare i salumi. Possono metterlo in fermo amministrativo?
Se dimostri che il veicolo è strumentale all’attività (contratti di fornitura, licenza sanitaria, fatture di consegna), l’agente non può disporre il fermo perché l’art. 86 D.P.R. 602/1973, come modificato dal D.L. 69/2013, lo esclude . Presenta subito un’istanza di sospensione allegando la documentazione .
9. Possono pignorare tutti i miei stipendi?
No. L’art. 171 T.U. 2025 limita il pignoramento dello stipendio a un decimo per importi fino a 2.500 € e a un settimo per importi da 2.500 a 5.000 € . Per importi superiori si applica il limite di un quinto (per i creditori ordinari). L’ultimo stipendio accreditato sul conto è impignorabile .
10. Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate iscrive ipoteca senza preavviso?
L’iscrizione ipotecaria è nulla perché l’art. 77 impone l’invio del preavviso di iscrizione con 30 giorni di anticipo . Puoi impugnare l’ipoteca dinanzi al giudice tributario.
11. Ho chiesto la rateizzazione ma nel frattempo l’agente ha iscritto ipoteca. È legittimo?
No. La Cassazione ha stabilito che durante la pendenza dell’istanza di rateizzazione l’agente non può iscrivere ipoteca o fermo, e se lo fa l’iscrizione può essere annullata .
12. Posso impugnare l’estratto di ruolo se non ho ricevuto la cartella?
L’estratto di ruolo, in quanto atto interno, non è impugnabile; tuttavia puoi impugnare il ruolo e la cartella se dimostri che dall’iscrizione deriva un pregiudizio (perdita di un beneficio, esecuzione imminente) .
13. In cosa consiste la composizione negoziata della crisi?
È una procedura volontaria introdotta dal D.L. 118/2021 nella quale l’imprenditore in squilibrio chiede la nomina di un esperto che lo assista nelle trattative con i creditori. L’esperto aiuta a individuare misure idonee per proseguire l’attività e può proporre moratorie e accordi .
14. Posso presentare un piano del consumatore se ho anche debiti da attività d’impresa?
No. Il piano del consumatore è riservato ai debitori che hanno contratto debiti per scopi non imprenditoriali. Se sei un imprenditore artigiano potresti accedere all’accordo di ristrutturazione o al concordato minore previsto dal Codice della crisi .
15. Quali documenti servono per avviare una procedura di sovraindebitamento?
È necessario predisporre l’elenco dei creditori e dei debiti, la descrizione dei beni e dei redditi, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, i bilanci se si tratta di impresa, e indicare eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni . L’OCC assisterà nella redazione del piano.
16. Cosa succede dopo l’esdebitazione?
Al termine della liquidazione controllata o del piano del consumatore, se il debitore è meritevole (non ha commesso frodi, ha collaborato con gli organi della procedura), il tribunale lo dichiara esdebitato, ossia liberato dai debiti residui. L’esdebitazione consente di ripartire da zero ma è concessa una sola volta ogni cinque anni.
17. Se vendo la casa con ipoteca, l’ipoteca si estingue?
No. L’ipoteca segue l’immobile; l’acquirente deve verificare la presenza di iscrizioni ipotecarie e, in caso, chiedere al creditore la loro cancellazione previo pagamento. Una sentenza della Cassazione del 2025 ha affermato che l’ipoteca sopravvive all’acquisto a titolo originario del bene da parte del terzo (SS.UU. 27 febbraio 2025).
18. Che differenza c’è tra sospensione legale e sospensione giudiziale della riscossione?
La sospensione legale (art. 6 L. 212/2000) può essere concessa dall’Agente della riscossione su richiesta del contribuente quando è stato presentato un ricorso o quando sussistono motivi di illegittimità. La sospensione giudiziale è disposta dal giudice tributario o dall’organo giurisdizionale in pendenza di un ricorso o di un’opposizione.
19. Posso ricorrere contro l’iscrizione di ipoteca se il debito deriva da una sanzione amministrativa?
Sì. L’art. 77 si applica a tutte le somme iscritte a ruolo. Occorre verificare se la sanzione è prescritta e se l’atto è stato notificato regolarmente. In alcuni casi le sanzioni amministrative (ad esempio multe stradali) possono essere annullate per vizi di notifica o difetto di competenza.
20. Dopo quante rate non pagate decade la rateizzazione?
Attualmente la rateizzazione decade dopo il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive. Con la riforma 2025 la decadenza potrebbe essere rivista nel decreto attuativo: è sempre consigliabile non saltare le rate per evitare la revoca del piano.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per rendere più chiari i concetti illustrati, si propongono alcune simulazioni che mostrano come potrebbero evolversi le situazioni debitorie di un salumiere artigiano in diversi scenari.
Caso A – Debito fiscale di 18.000 € (cartella di pagamento)
Un artigiano riceve una cartella di pagamento di 18.000 €, relativa a IVA non versata e contributi INPS. Non avendo altre cartelle, decide di chiedere la rateizzazione.
- Rateizzazione ordinaria: presenta istanza e ottiene 72 rate mensili da 250 € circa, senza obbligo di garanzie. Rispetta le rate e conclude la dilazione in sei anni.
- Rottamazione: verifica che il carico rientra tra quelli affidati entro il 31 dicembre 2023. Decide di aderire alla rottamazione quinquies: paga solo il capitale (18.000 €) e spese, risparmiando circa 3.000 € di sanzioni e interessi. Effettua il pagamento in 9 anni con rate bimestrali; gli interessi al 3 % fanno aumentare l’importo finale a circa 19.500 €, comunque inferiore al debito originario.
- Difesa giudiziale: il professionista verifica la cartella e riscontra un vizio di notifica: l’atto è stato notificato a un indirizzo errato. Presenta ricorso entro 60 giorni chiedendo l’annullamento; il giudice sospende la riscossione e, dopo un anno, annulla la cartella. In questo caso il contribuente non paga nulla.
Caso B – Debito fiscale di 130.000 € con ipoteca sulla casa
Il salumiere accumula debiti per 130.000 €, comprensivi di IVA, IRPEF, INPS e sanzioni. L’Agenzia delle Entrate iscrive un’ipoteca sulla sua casa, unico immobile non di lusso, e invia un preavviso di espropriazione.
- Verifica dei requisiti: la casa è l’unico immobile adibito ad abitazione principale; il debito supera 120.000 €, quindi il Fisco può procedere alla vendita ma solo dopo 6 mesi dall’ipoteca . Il contribuente decide di agire.
- Rateizzazione: presenta un’istanza di rateizzazione per 120 rate (attivabile dal 2025) allegando ISEE e documentazione che attesta la difficoltà economica. L’agente accetta; l’espropriazione viene sospesa. Le rate di circa 1.100 € al mese risultano pesanti ma sostenibili grazie all’aiuto di un familiare.
- Piano del consumatore: in alternativa, il debitore, cessata l’attività, accede a un piano del consumatore. Con l’aiuto dell’OCC propone di vendere alcuni macchinari e un deposito, offrendo ai creditori il 40 % del debito in cinque anni. Il giudice approva il piano; la casa viene salvata perché necessaria alla famiglia e gli altri creditori ricevono un soddisfacimento migliore rispetto alla liquidazione.
- Rottamazione: se il debito rientra nella sanatoria, partecipa alla rottamazione pagando circa 95.000 € in 9 anni. Risparmia sanzioni e interessi.
Caso C – Debito bancario con garanzia ipotecaria
L’artigiano ha un mutuo di 80.000 € per l’acquisto del laboratorio, garantito da ipoteca sull’immobile, e un fido di cassa di 20.000 €. A causa di crisi di mercato, non riesce a pagare.
- Revoca del fido: la banca revoca il fido e chiede rientro immediato. Invita il debitore a rinegoziare. Il professionista valuta il contratto e scopre clausole vessatorie: apre una trattativa e ottiene la rinegoziazione del debito in 10 anni con riduzione degli interessi.
- Fondo di garanzia PMI: il professionista consiglia di accedere al Fondo centrale di garanzia per le PMI per ottenere un nuovo finanziamento a tasso agevolato con garanzia pubblica. La banca accetta di spostare parte del debito sul nuovo finanziamento.
- Accordo di ristrutturazione: se l’impresa è in difficoltà, deposita un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 C.C.I., chiedendo la falcidia dei crediti chirografari e la dilazione dei privilegiati. Le banche aderiscono perché, in caso di fallimento, recupererebbero meno.
Conclusione
I debiti verso Fisco e banche possono mettere in ginocchio anche l’artigiano più intraprendente. Tuttavia l’ordinamento offre numerose tutele e strumenti per difendersi, a partire dai principi dello Statuto del contribuente che garantiscono trasparenza, irretroattività e diritto all’informazione . Conoscere le norme sulla riscossione (cartella, preavviso, ipoteca, pignoramento), i limiti di pignorabilità , la tutela della prima casa e la protezione dei beni strumentali permette di opporsi agli atti illegittimi e di evitare l’aggravamento del debito.
Le soluzioni legali comprendono ricorsi, istanze di rateizzazione, adesione a rottamazioni e definizioni agevolate , utilizzo degli strumenti di sovraindebitamento e composizione della crisi, nonché negoziazioni con le banche. È fondamentale agire tempestivamente, rispettare i termini e affidarsi a professionisti competenti che possano valutare la situazione e proporre la strategia più idonea.
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