Allevatore con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Perché è fondamentale conoscere le difese legali – L’attività di allevatore comporta investimenti ingenti (capannoni, mangimi, macchinari, bestiame) e, spesso, l’accesso a finanziamenti bancari e contributi pubblici. Un calo dei prezzi, una malattia dei capi o ritardi nei pagamenti dei contributi possono creare un circolo vizioso di debiti con l’erario e con gli istituti di credito. I debiti tributari comportano fermo amministrativo di veicoli, iscrizioni ipotecarie e pignoramenti ; i debiti bancari possono sfociare in revoche di fidi, segnalazioni a sofferenza e azioni giudiziarie. Ignorare gli atti o acconsentire a proposte poco convenienti espone l’allevatore a rischi enormi: perdita dell’azienda, ipoteche, pignoramento della prima casa o del bestiame, revoche di contributi europei.

Soluzioni legali da approfondire – Le normative italiane offrono diversi strumenti per difendere l’allevatore: impugnazioni e ricorsi contro cartelle, fermo o ipoteche (artt. 72‑bis, 77 e 86 del D.P.R. 602/1973 ); rottamazioni e definizioni agevolate (Legge 197/2022); procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012); ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII ); piano del consumatore (art. 8 Legge 3/2012, come integrato); concordato minore per piccoli imprenditori agricoli (artt. 74 CCII); esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII ); composizione negoziata per imprese agricole (D.L. 118/2021 ); contestazioni di anatocismo e usura (Cass. 24197/2025【962873878910082†L123-L156】, Cass. 27460/2025 ). La giurisprudenza recente approfondisce ogni strumento, imponendo un costante aggiornamento.

Il team dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – L’articolo è frutto della competenza multidisciplinare dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff, composto da avvocati cassazionisti, tributaristi e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo è:

  • Cassazionista: abilitato al patrocinio dinanzi alle Corti supreme, può impugnare le sentenze dei tribunali tributari e civili.
  • Coordinatore di professionisti esperti in diritto bancario e tributario: guida un team che analizza atti bancari (mutui, leasing, fideiussioni) ed atti fiscali (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento) al fine di costruire la migliore strategia difensiva.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (Legge 3/2012): può presentare piani del consumatore e ristrutturazioni per persone fisiche e imprenditori agricoli non fallibili.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): opera con un ente pubblico che assiste i debitori nella predisposizione dei piani.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è abilitato a guidare le trattative tra debitore e creditori nell’ambito della composizione negoziata, con poteri di mediazione e proposta di accordi.

Grazie a queste qualifiche, l’Avv. Monardo può analizzare gli atti bancari e fiscali, individuare vizi di nullità o illegittimità, presentare ricorsi e istanze di sospensione per bloccare pignoramenti e fermo, avviare trattative con banche e Agenzia delle Entrate, elaborare piani di rientro sostenibili, intraprendere procedure giudiziali (ricorsi tributari, opposizioni a precetti) e stragiudiziali.

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Nel resto dell’articolo verranno esaminate in modo approfondito le leggi, le sentenze e le strategie utili agli allevatori indebitati, con un taglio pratico e un linguaggio accessibile ma accurato.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione vengono illustrate le principali norme e pronunce giurisprudenziali che incidono sulla gestione del debito dell’allevatore, distinguendo tra normative fiscali e bancarie, discipline della crisi da sovraindebitamento e tutela del consumatore/debitore.

1.1 Il sovraindebitamento e la Legge 3/2012

La Legge 3/2012 ha introdotto in Italia una disciplina delle situazioni di sovraindebitamento per i soggetti non fallibili, tra cui rientrano gli imprenditori agricoli e le persone fisiche. L’art. 6, comma 2 definisce il sovraindebitamento come «la perdurante difficoltà economica che rende il debitore non in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, per il persistente squilibrio tra obbligazioni e patrimonio prontamente liquidabile o per la definitiva incapacità di far fronte alle obbligazioni» . L’articolo specifica che la legge permette di «porre rimedio alle situazioni di crisi attraverso l’accordo con i creditori o altri strumenti» .

L’art. 7 stabilisce che il debitore, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), può proporre ai creditori un accordo per la ristrutturazione dei debiti, garantendo il pagamento integrale dei creditori privilegiati e definendo le modalità di soddisfazione degli altri, con eventuale cessione dei beni o della quota parte del reddito . Per accedere alla procedura, il debitore non deve essere soggetto a procedure concorsuali e non deve averne già beneficiato nei tre anni precedenti .

In virtù delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII) e dalla Legge 176/2020, la disciplina del sovraindebitamento è stata trasfusa nel CCII (artt. 63‑91). Gli articoli più rilevanti per l’allevatore sono:

  • Art. 66 CCII: consente ai membri di una stessa famiglia o ai coobbligati di presentare un’unica procedura di sovraindebitamento se condividono il medesimo nucleo abitativo o l’origine comune dei debiti; le masse rimangono tuttavia distinte e il giudice può disporre il coordinamento .
  • Art. 67 CCII (Ristrutturazione dei debiti del consumatore): permette al debitore consumatore (anche imprenditore agricolo persona fisica) di presentare un piano con l’ausilio dell’OCC; il piano deve indicare la lista dei creditori, dei beni, le ultime tre dichiarazioni dei redditi, e può prevedere la soddisfazione parziale dei crediti e la moratoria fino a due anni per i creditori con garanzia reale, purché non ricevano meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione .
  • Art. 69 CCII: introduce la valutazione della «meritevolezza» del debitore; la procedura è preclusa a chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode. La Cassazione ha chiarito che la responsabilità della banca nell’erogare un credito (per violazione dell’obbligo di verificare il merito creditizio ai sensi dell’art. 124-bis TUB) non esclude l’eventuale colpa grave del consumatore: può coesistere una colpa di entrambi e il giudice deve comunque valutare la meritevolezza del debitore . Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il creditore che abbia violato l’obbligo di valutare il merito creditizio può impugnare il piano solo per motivi di legittimità e non per la convenienza economica .

Inoltre, la giurisprudenza si è pronunciata sul piano del consumatore introdotto originariamente dalla Legge 3/2012 e confluito nell’art. 8 CCII, il quale consente al giudice di omologare la proposta del debitore anche senza consenso dei creditori. La Cassazione 9549/2025 ha affermato che la moratoria concessa ai creditori privilegiati può avere durata superiore a un anno: il limite annuale previsto dall’art. 8, comma 4 rappresenta il termine iniziale e non quello finale della moratoria; l’estensione oltre l’anno e la riduzione del credito privilegiato non comportano voto dei creditori, ma solo la possibilità di contestare la convenienza del piano .

A seguito delle recenti riforme, sono stati introdotti ulteriori strumenti:

  • Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII): consente alle persone fisiche prive di patrimonio e con redditi appena sufficienti al sostentamento di ottenere la cancellazione totale dei debiti residui. L’accesso richiede che il debitore non abbia commesso atti di frode o colpa grave e che l’OCC accerti la corretta valutazione del merito creditizio da parte delle banche .
  • Liquidazione controllata: procedura che mira alla liquidazione del patrimonio del debitore con sovraindebitamento, gestita da un liquidatore nominato dal tribunale.
  • Concordato minore: introdotto dal CCII, si applica ai piccoli imprenditori agricoli e consente di ristrutturare i debiti con la prosecuzione dell’attività mediante il pagamento parziale dei creditori, con requisiti ridotti (attivo < 300 000 €, ricavi < 200 000 € e debiti < 500 000 €) .

1.2 Normativa fiscale: riscossione e processi tributari

Gli allevatori sono spesso destinatari di cartelle di pagamento e atti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. È indispensabile conoscere i principali articoli del D.P.R. 602/1973 che disciplinano le procedure esattoriali:

  • Art. 72‑bis (pignoramento dei crediti verso terzi): l’agente della riscossione può notificare al terzo debitore (ad esempio, una cooperativa che deve corrispondere un premio latte) un atto di pignoramento invitandolo a versare all’Erario le somme dovute al debitore; il terzo è tenuto a eseguire i pagamenti entro 60 giorni per le somme già maturate o alle rispettive scadenze .
  • Art. 77 (iscrizione ipotecaria): trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, l’agente può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore per un importo pari al doppio del credito. La legge consente di procedere anche prima del termine se il debito supera 20 000 €, ma è necessario notificare al debitore un preavviso con 30 giorni di anticipo per consentire il pagamento .
  • Art. 86 (fermo amministrativo dei beni mobili registrati): dopo 60 giorni dalla cartella, l’agente può disporre il fermo di autoveicoli, macchine operatrici o trattori. Deve inviare un preavviso concedendo 30 giorni per pagare o dimostrare che il mezzo è indispensabile per il lavoro agricolo. Se il fermo è iscritto e l’allevatore continua a circolare, è prevista una sanzione ai sensi del Codice della strada .

Per contestare tali atti, l’allevatore può ricorrere alla giustizia tributaria. Finché non entrerà in vigore il Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024) – che dall’1 gennaio 2026 sostituirà il D.Lgs. 546/1992 – si applicano ancora le regole vigenti. L’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario: avvisi di accertamento, liquidazione, irrogazione sanzioni, ruoli, cartelle di pagamento, preavvisi di ipoteca o fermo, dinieghi di rimborso, provvedimenti di diniego dell’autotutela . L’art. 18 stabilisce che il ricorso deve contenere l’indicazione della commissione adita, delle parti, dell’atto impugnato, dei motivi e della sottoscrizione di un avvocato: la mancanza di questi elementi comporta l’inammissibilità .

Il D.Lgs. 175/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 novembre 2024, entrerà in vigore il 1 gennaio 2026 e riordinerà la giustizia tributaria; esso raccoglie in un unico codice le norme sul giudice tributario e sul processo . Sarà importante aggiornare le proprie difese secondo la nuova normativa.

1.3 Statuto del contribuente e diritti del debitore

Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000), ulteriormente riformato dalla Legge 213/2023, costituisce la carta fondamentale dei rapporti tra fisco e contribuente. Tra i principi più rilevanti per l’allevatore indebitato:

  • Chiarezza e trasparenza delle leggi tributarie: le norme fiscali devono avere titoli espliciti che ne indichino il contenuto, per consentire ai contribuenti di comprenderle facilmente .
  • Divieto di retroattività: le leggi tributarie non possono avere effetti retroattivi se non per casi eccezionali; questo principio tutela l’allevatore che ha compiuto investimenti in base alla normativa vigente.
  • Domicilio digitale e comunicazioni: l’amministrazione deve utilizzare indirizzi certificati e assicurare che gli atti siano notificati correttamente; errori possono determinare la nullità dell’atto.
  • Principio del contraddittorio: il contribuente ha diritto a partecipare al procedimento e a presentare documenti prima che sia emesso l’atto definitivo; la Cassazione ha più volte affermato l’obbligo di contraddittorio per gli accertamenti basati su presunzioni.

1.4 Normativa bancaria e responsabilità delle banche

Oltre ai debiti fiscali, l’allevatore può essere esposto a passività bancarie dovute a mutui, affidamenti o leasing. Diverse sentenze di Cassazione definiscono i confini della responsabilità della banca e del garante:

  • Amortamento francese e anatocismo – La Cassazione n. 24197/2025 ha precisato che l’ammortamento “alla francese” (rate composte da quota capitale e quota interessi) non configura anatocismo perché gli interessi vengono calcolati sulla sola quota capitale residua, non sugli interessi scaduti. Chi contesta l’usura deve produrre i decreti ministeriali sui Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) perché non sono normativi e il giudice non può acquisirli d’ufficio【962873878910082†L123-L156】.
  • Clausole di capitalizzazione nei conti correnti – La Cassazione n. 27460/2025 ha ribadito che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo) antecedenti al 2000 sono nulle; eventuali patti di capitalizzazione successivi sono validi solo se prevedono reciprocità (stessa periodicità per interessi passivi e attivi) e richiedono l’espresso consenso del cliente .
  • Fideiussione e qualifica di consumatore – In tema di garanzie personali, la Cassazione n. 29746/2025 ha escluso che il fideiussore possa essere considerato “consumatore” quando detiene quote significative della società garantita o ricopre ruoli sociali; la qualifica dipende dal legame con la società garantita e non dal mero status del debitore . Ciò incide sulla possibilità di opporre la normativa a tutela del consumatore (come l’art. 33 Codice del consumo) e di accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.
  • Responsabilità della banca nella concessione del credito – La Cassazione ha evidenziato che la banca può essere responsabile se concede credito senza valutare correttamente il merito creditizio (violazione dell’art. 124‑bis TUB), ma ciò non elimina la colpa del debitore; la negligenza di entrambi può coesistere e il giudice deve valutare il comportamento del debitore ai fini della meritevolezza .

1.5 Esenzioni e tutele del patrimonio

La legge prevede alcune tutele specifiche per proteggere la casa e i beni strumentali dell’allevatore:

  • Impignorabilità della prima casa per debiti fiscali – La pignorabilità della prima casa è stata limitata dal D.L. 69/2013. La Cassazione 32759/2024 ha stabilito che nelle procedure esattoriali avviate prima dell’entrata in vigore della norma (21 agosto 2013), se la vendita e il pignoramento erano già in corso e l’immobile costituisce l’unica abitazione non di lusso dove risiede il contribuente, la procedura non può proseguire e deve essere dichiarata improcedibile . In sostanza, per le cartelle successive al 2013 la prima casa (categoria catastale non di lusso) non è pignorabile dall’erario quando il debitore vi risiede, mentre per le procedure pendenti prima di tale data si applica la tutela solo se non si è già proceduto alla vendita.
  • Tutela dei beni strumentali agricoli – Il fermo amministrativo di trattori, autocarri o macchine agricole può essere evitato se il debitore dimostra che il bene è indispensabile per la propria attività lavorativa; in tal caso la riscossione può essere eseguita su altri beni o si può richiedere un pignoramento presso terzi .
  • Limiti al pignoramento del bestiame – Sebbene non ci sia una norma espressa, la giurisprudenza riconosce che il bestiame destinato alla produzione non è assimilabile a denaro o titoli; la sua vendita forzata deve garantire la continuità aziendale; può essere richiesto l’intervento del giudice per ridurre l’aggressione esecutiva.

1.6 Procedure concorsuali e accesso degli imprenditori agricoli

Gli allevatori possono rientrare nella categoria degli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 c.c. e, in alcuni casi, possono costituire cooperative agricole. L’imprenditore agricolo non è soggetto al fallimento, ma alla liquidazione coatta amministrativa solo se si tratta di cooperativa. La Cassazione ha posto questioni sulla possibilità per una cooperativa agricola di accedere alle procedure di sovraindebitamento. Nel 2025 la Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se una cooperativa agricola in liquidazione coatta possa utilizzare la Legge 3/2012 , evidenziando l’incertezza su questo punto. La risoluzione di tale dubbio potrà aprire la procedura anche agli allevatori riuniti in cooperativa.

Altri casi giurisprudenziali riguardano:

  • Fallimento esteso alle società semplici agricole – La Corte Costituzionale 87/2025 ha ritenuto che, nel fallimento in estensione di una società semplice (anche agricola), gli amministratori e i soci illimitatamente responsabili devono essere chiamati in giudizio sin dall’inizio per garantire il contraddittorio; ciò incide sui soci allevatori perché l’estensione del fallimento può coinvolgere il loro patrimonio personale .

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica degli atti

Quando un allevatore riceve un avviso di accertamento, una cartella di pagamento o una diffida da parte di una banca, è fondamentale reagire tempestivamente. Questa sezione descrive le fasi successive alla notifica e i termini per proporre difese, con particolare attenzione agli atti fiscali ed esecutivi.

2.1 Ricezione di un avviso di accertamento o di una cartella

  1. Notifica dell’atto – La notifica può avvenire tramite posta raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o messo notificatore. È essenziale verificare:
  2. La data di notifica (fa decorrere i termini per impugnare).
  3. La correttezza della notifica: errori nel destinatario, nell’indirizzo o nella mancata consegna all’indirizzo PEC possono rendere l’atto nullo.
  4. Analisi del contenuto – L’avviso o la cartella devono indicare il motivo dell’iscrizione a ruolo, la base imponibile, le sanzioni, il tasso di interesse, i contributi Enpaia e Inps. Occorre controllare se il debito è prescritto (generalmente 5 anni per contributi e 10 anni per imposte erariali) e se l’importo è corretto.
  5. Termine per impugnare – Dal ricevimento dell’avviso decorrono:
  6. 60 giorni per proporre ricorso tributario contro avvisi di accertamento e cartelle esattoriali (art. 21 D.Lgs. 546/1992).
  7. 20 giorni per proporre opposizione a sanzioni amministrative.
  8. 30 giorni per contestare un decreto ingiuntivo bancario.
  9. Calcolo dei termini – I giorni si contano secondo il calendario civile; occorre considerare la sospensione feriale (1‑31 agosto) solo per i termini processuali. La notifica tramite PEC avviene nel momento in cui il messaggio entra nella casella di posta del destinatario, anche se non viene aperto.
  10. Consultazione dell’Avv. Monardo – Prima di pagare, rateizzare o firmare, è consigliabile contattare un legale esperto per analizzare l’atto. L’Avv. Monardo verifica la legittimità della pretesa (prescrizione, vizi formali) e valuta le possibili difese.

2.2 Dopo la notifica della cartella: preavviso di fermo o ipoteca

Se la cartella non viene pagata nei 60 giorni, l’Agenzia della Riscossione può procedere con misure cautelari ed esecutive:

  1. Preavviso di fermo – Il preavviso ex art. 86 D.P.R. 602/1973 concede 30 giorni per pagare prima dell’iscrizione del fermo sui veicoli o trattori. È possibile chiedere la sospensione se il mezzo è indispensabile per l’attività agricola .
  2. Preavviso di ipoteca – Ai sensi dell’art. 77, l’agente notifica un preavviso che, trascorsi 30 giorni, consente l’iscrizione di un’ipoteca per il doppio del debito . La notifica può essere impugnata davanti al giudice tributario se il debito è prescritto o se non sono stati rispettati i limiti (ad esempio importo inferiore a 20 000 €).
  3. Pignoramento presso terzi – L’Agente di riscossione può emettere un atto di pignoramento ai sensi dell’art. 72‑bis, intimando al terzo di pagare entro 60 giorni le somme dovute al debitore . L’allevatore può opporsi se l’atto è nullo o se sono già in corso procedure concorsuali.
  4. Iscrizione ipotecaria e fermo amministrativo – Se non si agisce tempestivamente, l’ipoteca o il fermo diventeranno effettivi: il bene immobile sarà gravato e, nel caso di veicoli, sarà impedita la circolazione. La consulenza legale può evitare l’aggressione presentando ricorso o chiedendo la rateizzazione.

2.3 Ricorso al giudice tributario

Il ricorso contro avvisi, cartelle, preavvisi di fermo o ipoteca va presentato alla Commissione Tributaria competente (fino al 31/12/2025) o, successivamente, al nuovo tribunale tributario. La procedura prevede:

  1. Redazione del ricorso – Deve contenere tutti gli elementi indicati dall’art. 18 D.Lgs. 546/1992: indicazione della Commissione, delle parti, dell’atto impugnato, dei motivi, nonché la sottoscrizione di un avvocato .
  2. Deposito e notifica – Il ricorso va depositato entro 30 giorni dalla proposizione e notificato alle controparti. Le memorie integrative possono essere depositate nei termini previsti.
  3. Istanza di sospensione – L’allevatore può chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato, dimostrando il danno grave e irreparabile. In caso di pignoramenti in corso, la sospensione può bloccare l’azione esecutiva.
  4. Udienza e decisione – Il giudice decide con sentenza, che può essere appellata entro 60 giorni. In caso di soccombenza dell’amministrazione, possono essere annullate cartelle e atti con restituzione di quanto pagato.

2.4 Difese contro il decreto ingiuntivo bancario

Quando la banca chiede la restituzione di un finanziamento e ottiene un decreto ingiuntivo, l’allevatore ha 40 giorni per presentare opposizione. Le contestazioni tipiche includono:

  • Anatocismo e usura – Se nel contratto di mutuo o affidamento sono previste clausole di capitalizzazione irregolare o tassi usurari, l’Avv. Monardo può chiedere la rideterminazione del saldo in base alla Cassazione, che ha sancito la nullità delle clausole anatocistiche antecedenti al 2000 e ha precisato i criteri per calcolare l’usura【962873878910082†L123-L156】.
  • Vizi formali del decreto – Mancata prova del credito, difetto di procura della banca o mancata notifica del preavviso.
  • Contestazione delle fideiussioni – Verifica se la fideiussione contiene clausole nulle (basate su schema ABI censurato dalla Banca d’Italia) e se il garante ha la qualifica di consumatore (che potrebbe escludere la validità della garanzia ).

2.5 Attivazione delle procedure di sovraindebitamento

Se il cumulo di debiti è insostenibile, l’allevatore può avviare le procedure di sovraindebitamento presso un OCC. Le fasi sono:

  1. Nomina del gestore – L’OCC nomina un gestore che assiste il debitore nella redazione del piano o dell’accordo.
  2. Raccolta documentazione – Il debitore deve fornire l’elenco completo dei creditori, dei beni, dei redditi, delle spese, oltre alle ultime dichiarazioni fiscali. È necessario descrivere l’origine dei debiti e eventuali eventi (malattia, calo dei prezzi) che hanno determinato la crisi.
  3. Scelta dello strumento – In base alla situazione si può proporre:
  4. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) , se il debitore è persona fisica.
  5. Concordato minore (artt. 74 ss. CCII), se l’allevatore è un piccolo imprenditore agricolo con dimensioni ridotte .
  6. Liquidazione controllata per la vendita del patrimonio.
  7. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII) per chi non ha alcuna risorsa .
  8. Deposito della proposta – Il gestore deposita la proposta presso il tribunale. Nel piano del consumatore non occorre il voto dei creditori; nell’accordo di ristrutturazione invece i creditori votano.
  9. Omologazione – Il giudice verifica la meritevolezza e l’ammissibilità, omologa il piano e dispone la sospensione delle procedure esecutive.
  10. Esecuzione del piano – Il debitore deve adempiere agli obblighi assunti (pagamenti dilazionati, eventuale liquidazione di beni). Al termine, ottiene l’esdebitazione residua, cioè la cancellazione dei debiti residui.
  11. Controlli – I creditori e l’OCC possono segnalare inadempimenti; il giudice può revocare l’esdebitazione in caso di frode o difetto di meritevolezza.

2.6 Composizione negoziata per l’imprenditore agricolo (D.L. 118/2021)

Per le imprese agricole strutturate (società o imprenditori che superano i limiti del concordato minore) la composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) rappresenta un’opportunità di ristrutturazione stragiudiziale. L’art. 6 consente all’imprenditore che richieda la nomina di un esperto negoziatore di chiedere misure protettive: durante la procedura, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive né iscrivere gravami, salvo per i diritti dei lavoratori . L’esperto assiste nelle trattative con banche e fornitori al fine di raggiungere un accordo che consenta la prosecuzione dell’attività e il pagamento parziale dei debiti.

3. Difese e strategie legali per l’allevatore indebitato

Questa sezione illustra in modo pratico le strategie che l’avvocato può adottare per tutelare l’allevatore nei confronti del fisco e delle banche. Vengono distinte difese preliminari (esame degli atti), rimedi processuali (ricorsi e opposizioni) e strumenti di composizione della crisi.

3.1 Difesa preventiva: analisi degli atti

Prima di qualsiasi pagamento o adesione, è essenziale analizzare l’atto. L’avvocato verifica:

  1. Legittimità della notifica – Eventuali errori nel procedimento di notifica possono rendere nullo l’atto. Ad esempio, se un avviso viene inviato a un indirizzo sbagliato o a una PEC non registrata, l’atto è inefficace.
  2. Prescrizione del credito – I crediti fiscali si prescrivono, di regola, in 10 anni (imposte dirette), 5 anni (Iva e contributi) e 3 anni per le sanzioni amministrative; il termine può essere interrotto con notifica di avvisi successivi.
  3. Vizi motivazionali – L’atto deve spiegare le ragioni della pretesa. Avvisi generici o senza indicazione della base imponibile sono nulli.
  4. Fattibilità economica – L’avvocato valuta se pagare integralmente, accedere a una rateizzazione, proporre un ricorso o inserire il debito in una procedura di sovraindebitamento.

3.2 Strategie di impugnazione degli atti fiscali

3.2.1 Ricorso tributario e sospensione

Se la pretesa è illegittima o sproporzionata, l’allevatore può proporre ricorso dinanzi al giudice tributario per l’annullamento dell’atto. Le strategie principali sono:

  • Vizi formali (notifica, motivazione, firma digitale): spesso le cartelle contengono errori che ne invalidano l’efficacia.
  • Nullità dell’iscrizione ipotecaria e del fermo: se l’importo è inferiore a 20 000 € (ipoteca) o se non vi è stato il preavviso; se il bene è l’unica abitazione non di lusso del debitore .
  • Difetto di legittimazione: contestazione del soggetto che ha iscritto a ruolo, ad esempio se l’ente creditore non ha trasmesso correttamente il ruolo all’Agente della riscossione.
  • Istanza di sospensione: per evitare che l’iscrizione ipotecaria o il pignoramento producano effetti, si chiede al giudice la sospensione dell’atto allegando il pericolo grave e irreparabile (ad esempio, la perdita dell’unico trattore necessario all’attività).
  • Rateizzazione: se il debito è fondato ma elevato, si può chiedere all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione la rateizzazione fino a 120 rate; la presentazione della domanda può sospendere le misure esecutive.

3.2.2 Autotutela e reclamo-mediazione

Prima di impugnare, è possibile presentare un’istanza di autotutela all’ente impositore (Agenzia delle Entrate, Inps) per la correzione di errori manifesti. In alcuni casi, per importi fino a 50 000 € il ricorso tributario deve essere preceduto da una procedura di reclamo-mediazione; l’Avv. Monardo può negoziare con l’ufficio per ottenere l’annullamento totale o parziale dell’atto.

3.3 Difese e strategie contro la banca

3.3.1 Verifica dei contratti bancari

L’avvocato effettua una perizia finanziaria su mutui, leasing e affidamenti per individuare:

  • Anatocismo: verifica se il contratto prevede la capitalizzazione degli interessi e se è conforme alla normativa e alla giurisprudenza. Le clausole antecedenti al 2000 sono nulle ; successivamente, la capitalizzazione è valida solo se vi è reciprocità e consenso informato.
  • Usura: confronta il Tasso Effettivo Globale (TEG) praticato con la soglia fissata dai decreti ministeriali sui TEGM; se il tasso supera la soglia, l’interesse è nullo e si devono restituire gli interessi pagati. La Cassazione ha precisato che il giudice non può conoscere d’ufficio i decreti TEGM e che la prova spetta al debitore【962873878910082†L123-L156】.
  • Costi occulti: commissioni di massimo scoperto, spese incasso rata, assicurazioni facoltative. Questi costi possono alterare il TAEG e rendere il contratto usurario.

3.3.2 Contestazione del decreto ingiuntivo o del pignoramento

Quando la banca agisce in giudizio, è possibile:

  • Opporsi al decreto ingiuntivo entro 40 giorni, deducendo anatocismo, usura o la nullità del contratto.
  • Contestare l’esecuzione forzata: proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., evidenziando che il credito è contestato, che la procedura di sovraindebitamento sospende l’esecuzione o che l’ipoteca è stata iscritta in violazione della normativa.
  • Chiedere la sospensione del pignoramento se è stata presentata domanda di sovraindebitamento o composizione negoziata (art. 6 D.L. 118/2021) .

3.3.3 Strategie negoziali

Spesso la difesa più efficace è negoziare con l’istituto bancario: un piano di rientro, una riduzione del debito mediante saldo e stralcio, la rinegoziazione del mutuo. L’Avv. Monardo utilizza la propria esperienza e la qualifica di esperto negoziatore della crisi d’impresa per ottenere accordi in sede stragiudiziale, evitando la pubblicità del contenzioso e le spese processuali.

3.4 Procedura di sovraindebitamento: scelta dello strumento

3.4.1 Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII)

Questo strumento consente di proporre un piano di pagamento dilazionato anche con falcidia dei crediti, purché il debitore dimostri di poter offrire ai creditori un importo non inferiore al valore di liquidazione dei beni. Il piano può prevedere una moratoria fino a due anni per i creditori con garanzia reale (banca mutuant) .

Il creditore che ha contribuito al sovraindebitamento (ad esempio concedendo un prestito al di sopra della capacità reddituale dell’allevatore) potrà impugnare il piano solo per motivi di legittimità, non per questioni di convenienza .

L’allevatore deve dimostrare la propria meritevolezza: la Cassazione ha escluso che la negligenza della banca elimini la colpa del consumatore; il giudice deve valutare la condotta del debitore e può negare la procedura a chi ha agito con colpa grave o frode .

3.4.2 Piano del consumatore (art. 8 Legge 3/2012; art. 76 CCII)

Nel piano del consumatore, il giudice omologa la proposta anche senza voto dei creditori. La Cassazione 9549/2025 ha chiarito che la moratoria concessa ai creditori privilegiati può superare un anno e che la riduzione del credito privilegiato non comporta voto ma solo un controllo giudiziale di convenienza .

3.4.3 Concordato minore

Riservato ai piccoli imprenditori (anche agricoli) con limiti patrimoniali e di debito, il concordato minore consente di proseguire l’attività con pagamento parziale dei creditori. Occorre presentare un piano che può prevedere l’intervento di un finanziatore esterno e la vendita di alcuni beni; i creditori votano il piano e, se approvato e omologato, il debitore beneficia dell’esdebitazione finale .

L’allevatore può accedere al concordato minore se i suoi ricavi annui non superano 200 000 €, il patrimonio attivo non supera 300 000 € e i debiti complessivi (anche verso l’erario e i soci) non superano 500 000 € .

3.4.4 Liquidazione controllata

Se l’allevatore non ha possibilità di ristrutturare i debiti, può chiedere la liquidazione del patrimonio. Un liquidatore venderà i beni (escluso, se possibile, l’abitazione principale) per pagare i creditori; alla fine del procedimento il debitore ottiene la cancellazione dei debiti residui.

3.4.5 Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII)

Quando l’allevatore non possiede beni significativi e dispone solo di redditi modesti, può chiedere l’esdebitazione senza alcun pagamento ai creditori. È necessario dimostrare la meritevolezza e che il sovraindebitamento non sia imputabile a colpa grave. L’OCC verifica i documenti e il giudice omologa l’esdebitazione, che cancella tutti i debiti residui .

3.4.6 Accordi di ristrutturazione dei debiti

Per imprese agricole di maggiori dimensioni, è possibile stipulare accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII: essi richiedono l’adesione del 60 % dei creditori e comportano la riduzione e la dilazione del debito. Gli accordi sono pubblicati nel registro delle imprese e possono essere accompagnati da misure protettive.

3.5 Definizioni agevolate e rottamazioni

Per i debiti fiscali, il legislatore ha introdotto diverse forme di definizione agevolata, l’ultima delle quali è la rottamazione‑quater. La Legge 197/2022 (art. 1 commi 231‑252) consente ai contribuenti di estinguere le cartelle affidate all’Agente della riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e le spese di notifica, senza interessi e sanzioni. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in 18 rate in 5 anni e prevede il pagamento degli interessi al 2 % dal 1º novembre 2023 . Il mancato pagamento anche di una sola rata o il ritardo oltre i 5 giorni comportano la perdita del beneficio e la ripresa della riscossione.

Le definizioni agevolate sono periodiche; nel 2024 il governo potrebbe introdurre ulteriori rottamazioni. È opportuno verificare con un esperto le finestre temporali e i requisiti di ammissione.

3.6 Errori comuni da evitare

  1. Ignorare gli atti – L’omesso esame della posta e delle comunicazioni PEC porta al decorso dei termini e alla definitività delle cartelle. Occorre controllare regolarmente la PEC e il domicilio digitale.
  2. Pagare senza verifica – Pagare una cartella illegittima priva di motivazione o prescritta comporta la perdita del diritto a contestarla. È necessario chiedere il parere di un legale prima di eseguire pagamenti rilevanti.
  3. Accettare proposte unilaterali – Le banche spesso propongono piani di rientro o rinegoziazioni che non riducono il debito reale e contengono interessi usurari o anatocistici. L’avvocato può proporre un saldo e stralcio più favorevole.
  4. Attendere l’azione giudiziaria – Spesso la strategia migliore è negoziare prima che la banca o l’Agenzia della Riscossione avviino procedure esecutive, sfruttando la composizione negoziata o il piano del consumatore.
  5. Non documentare le difficoltà – Per accedere ai piani di sovraindebitamento bisogna descrivere dettagliatamente la propria situazione patrimoniale e le cause della crisi. L’occultamento di beni o redditi può comportare la revoca dell’esdebitazione.

4. Strumenti alternativi: approfondimento

In questa sezione vengono analizzati in dettaglio gli strumenti utili per l’allevatore con debiti, mettendo a confronto requisiti, vantaggi e svantaggi.

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

StrumentoDebiti ammessiVantaggiSvantaggi
Rottamazione‑quaterCartelle affidate tra 01/01/2000 e 30/06/2022Pagamento di imposta e spese; esonero da sanzioni e interessi; rateizzazione fino a 5 anniNecessità di pagare integralmente l’imposta; decadenza in caso di ritardo oltre 5 giorni; non applicabile a debiti non affidati al riscossore
Stralcio mini‑cartelleCartelle fino a 1 000 € dal 2000 al 2010Cancellazione automatica del debitoSolo per importi ridotti; non copre contributi previdenziali
Definizione agevolata liti pendentiContenziosi tributari in corsoPossibilità di chiudere il giudizio pagando una percentualeRichiede il pagamento per evitare la prosecuzione del processo

I condoni non sostituiscono le procedure di sovraindebitamento, ma possono alleggerire il carico fiscale prima di presentare un piano.

4.2 Procedura di sovraindebitamento: dettagli operativi

4.2.1 Passaggi operativi

  1. Ricerca di un OCC – L’allevatore deve rivolgersi a un OCC nella provincia di residenza. L’Avv. Monardo, come professionista fiduciario di un OCC, può facilitare l’accesso e assicurare trasparenza.
  2. Preparazione della documentazione – Occorre fornire:
  3. Elenco dei debiti (cartelle, mutui, fornitori).
  4. Elenco dei beni (immobili, bestiame, macchinari).
  5. Elenco dei creditori privilegiati e chirografari.
  6. Redditi e spese familiari.
  7. Scelta dello strumento – Il gestore valuterà la soluzione più adatta. In caso di concordato minore, occorre predisporre un piano industriale che dimostri la continuità dell’azienda agricola.
  8. Deposito dell’istanza – L’OCC deposita l’istanza presso il tribunale competente insieme alla relazione del gestore.
  9. Omologazione e fase esecutiva – Dopo l’omologazione, i pagamenti vengono effettuati secondo il piano; eventuali asset aziendali possono essere gestiti dal debitore sotto la supervisione del gestore.

4.2.2 Vantaggi e svantaggi

StrumentoVantaggiSvantaggiIndicazioni
Ristrutturazione dei debiti del consumatoreMoratoria fino a 2 anni sui mutui ; falcidia dei crediti; non necessita voto dei creditori; sospensione delle esecuzioniÈ richiesta meritevolezza; eventuale pagamento parziale; occorre dimostrare che i creditori ricevono più della liquidazione; controllo giudizialeAdatta a persone fisiche con debiti misti (fiscali e bancari)
Piano del consumatoreNessuna votazione; riduzione dei debiti; moratoria flessibileValutazione della meritevolezza; possibilità di contestazione da parte dei creditoriIndicato per allevatori persone fisiche che hanno una sola grande banca o pochi creditori
Concordato minoreProsecuzione dell’attività; possibilità di ristrutturare l’azienda; intervento di un finanziatoreNecessita del voto dei creditori; limiti patrimoniali ; eventuale cessione di parte dell’aziendaIdeale per imprenditori agricoli con microimpresa
Liquidazione controllataEstinzione totale dei debiti; possibilità di salvare l’abitazione principalePerdita dei beni non strumentali; tempi medio‑lunghiUltima soluzione per chi non ha alternativa
Esdebitazione incapienteCancellazione totale del debito senza pagamentiRiservata a chi non possiede beni; meritevolezza severa; non può essere richiesta se vi sono beni cedibiliAdatta a chi ha perso tutto (ad esempio per calamità, malattie)

4.3 Composizione negoziata (D.L. 118/2021)

L’imprenditore agricolo con dimensioni superiori ai limiti del concordato minore può accedere alla composizione negoziata. L’esperto analizza la situazione e propone un percorso di risanamento. Durante la procedura, l’imprenditore può chiedere misure protettive (sospensione di ipoteche e pignoramenti) . È richiesto un piano industriale realistico e il coinvolgimento di tutte le banche creditrici. La composizione può sfociare in un accordo di ristrutturazione o nella cessione dell’azienda a un nuovo soggetto.

4.4 Alternative nei confronti delle banche

  1. Rinegoziazione del mutuo – Per mutui agrari, è possibile richiedere l’allungamento del piano di ammortamento e la riduzione del tasso. La banca può accettare per evitare l’insolvenza.
  2. Saldo e stralcio – Se il debito è irrecuperabile, la banca può accettare un pagamento una tantum per chiudere la posizione a stralcio. La quantificazione dipende dal valore di realizzo dei beni e dal potere negoziale.
  3. Cessione del quinto o delega di pagamento – Strumento per dipendenti o pensionati che permette di avere liquidità per chiudere il debito, ma va valutato attentamente per non aggravare l’indebitamento.
  4. Opposizione alla segnalazione in Centrale Rischi – Segnalazioni errate a sofferenza possono essere impugnate: l’avvocato può diffidare la banca e chiedere la rettifica.
  5. Fideiussioni abusive – La garanzia prestata da un coobbligato può contenere clausole nulle (schema ABI 2002) o può essere inefficace se il garante non è consumatore . Una contestazione corretta può ridurre l’esposizione e favorire la trattativa.

4.5 Supporti pubblici e contributi per l’agricoltura

Oltre alle soluzioni legali, gli allevatori possono usufruire di contributi regionali, fondi europei (PSR, PAC) e aiuti di Stato. È importante verificare se vi sono bandi per il ripianamento dei debiti o incentivi all’innovazione (ad esempio, riconversione a biologico, energie rinnovabili). L’Avv. Monardo collabora con consulenti agronomi e commercialisti per integrare le agevolazioni nel piano di ristrutturazione.

4.6 Approfondimenti giurisprudenziali

La giurisprudenza degli ultimi anni è ricchissima e fornisce indicazioni operative precise. Di seguito vengono analizzate alcune pronunce particolarmente rilevanti per gli allevatori e per gli operatori del settore.

4.6.1 Opposizione del creditore “colpevole” nel piano del consumatore

Con l’ordinanza Cassazione n. 20672/2025, la Suprema Corte ha affrontato il problema dell’opposizione del creditore che abbia contribuito al sovraindebitamento del debitore (ad esempio una banca che ha concesso un prestito senza adeguata istruttoria). La Corte ha affermato che l’art. 69 CCII, comma 2, limita le contestazioni del creditore alla sola legittimità della procedura: il creditore non può contestare la convenienza o la fattibilità economica del piano, ma solo rilevare eventuali violazioni di legge. Pertanto, l’allevatore che propone un piano del consumatore non deve temere opposizioni strumentali da parte della banca che ha violato l’obbligo di valutare il merito creditizio . Questa pronuncia rafforza la tutela del debitore meritevole.

4.6.2 Colpa del debitore e responsabilità della banca

Con la sentenza Cassazione n. 21048/2025, la Corte ha chiarito che l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore è precluso a chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode. La novità è che la banca negligente non assolve il debitore: la sua colpa non si annulla con quella della banca; entrambe possono coesistere e il giudice deve valutare se il debitore abbia contratto il debito sapendo di non poter pagare . Questa pronuncia impone agli allevatori di documentare la propria diligenza (ad esempio mantenendo bilanci, piani aziendali, perizie) per dimostrare la meritevolezza.

4.6.3 Esdebitazione e meritevolezza nel fallimento tradizionale

La sentenza Cassazione n. 27562/2024 (anticipata dall’art. 142 L.F., ora art. 278 CCII) ha stabilito che la concessione della esdebitazione non può essere negata per meri motivi quantitativi. Non si può negare l’esdebitazione solo perché il soddisfacimento dei creditori è minimo, se la condotta del debitore è meritevole e i creditori hanno comunque ricevuto qualcosa . Pur riferendosi al fallimento, la sentenza fornisce un principio applicabile anche al sovraindebitamento: il giudice deve valutare la buona fede del debitore e non può pretendere un pagamento simbolico eccessivo.

4.6.4 Moratoria e privilegi nel piano del consumatore

L’ordinanza Cassazione n. 9549/2025 ha interpretato l’art. 8 Legge 3/2012 affermando che la moratoria concessa ai creditori privilegiati può estendersi oltre l’anno previsto dalla norma: tale termine è iniziale e non finale . Ciò significa che il piano può prevedere un periodo di sospensione dei pagamenti al creditore ipotecario più lungo, purché sia dimostrato che la banca non riceverebbe di meno rispetto alla liquidazione e che la moratoria è strumentale alla prosecuzione dell’attività.

4.6.5 Anatocismo e usura nelle operazioni bancarie

Nelle pronunce Cassazione n. 24197/2025 e Cassazione n. 27460/2025, la Corte di legittimità ha affrontato il tema dei tassi di interesse bancari:

  • Amortamento francese: nel giudizio 24197/2025, i giudici hanno chiarito che il piano di ammortamento francese (in cui la quota interessi decresce e la quota capitale aumenta man mano) non costituisce anatocismo. Ciò perché gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale residua e non sugli interessi già maturati【962873878910082†L123-L156】. Inoltre, il debitore che lamenta la usura deve allegare i decreti ministeriali sui TEGM. Questo implica che gli allevatori devono acquisire e presentare i decreti per dimostrare l’usura.
  • Clausole di capitalizzazione: nella sentenza 27460/2025, la Cassazione ha ribadito che sono nulle le clausole di capitalizzazione degli interessi antecedenti al 2000, perché la capitalizzazione trimestrale (anatocismo) era vietata. Oggi la capitalizzazione è legittima solo se vi è reciprocità (cioè anche gli interessi a favore del cliente sono capitalizzati) e se è espressamente accettata . Gli allevatori devono quindi verificare i contratti bancari per rimuovere clausole illegittime e chiedere la restituzione degli interessi.

4.6.6 Fideiussioni e qualificazione del garante

La pronuncia Cassazione n. 29746/2025 affronta un tema fondamentale: quando il fideiussore è un consumatore e quando è un imprenditore. La Corte ha ritenuto che il garante non possa essere qualificato consumatore se detiene quote significative nella società debitrice o se ricopre incarichi sociali . Per gli allevatori questo significa che un socio di una cooperativa o un familiare che ha ruoli nell’azienda non può invocare la disciplina del consumatore per contestare la fideiussione. Tuttavia, se il garante è estraneo all’impresa (ad esempio un parente pensionato), può beneficiare delle tutele del codice del consumo e delle procedure di sovraindebitamento.

4.6.7 Impignorabilità della prima casa nelle procedure esattoriali

La Cassazione n. 32759/2024 ha consolidato la tutela della prima casa: ha ritenuto improcedibile l’esecuzione esattoriale sui beni immobili che costituiscono l’unica abitazione del debitore e che sono classificati in categorie catastali non di lusso, anche se il pignoramento era stato iscritto prima del 21 agosto 2013 . La Corte ha specificato che se la procedura di esecuzione non è stata ancora completata, il giudice deve sospenderla e dichiararla improcedibile, tutelando così la dignità abitativa. Per gli allevatori che vivono nell’azienda agricola, la norma è particolarmente rilevante perché evita la perdita dell’abitazione e del centro aziendale.

4.6.8 Fallimento esteso e garanzie dei soci

Con la sentenza Corte Costituzionale n. 87/2025, la Consulta ha affermato che, nel caso di fallimento in estensione (fallimento dei soci illimitatamente responsabili), i soci devono essere citati fin dall’inizio del procedimento; diversamente, si viola il diritto di difesa . Gli allevatori soci di società semplici o di società di persone devono essere consapevoli che, in caso di dissesto, il loro patrimonio personale può essere coinvolto e che hanno diritto a partecipare al processo sin dal primo grado.

4.6.9 Accesso delle cooperative agricole al sovraindebitamento

L’ordinanza Cassazione n. 14386/2025 ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se le cooperative agricole in liquidazione coatta amministrativa possano accedere alle procedure di sovraindebitamento. L’interpretazione restrittiva aveva escluso tali cooperative, ma la Corte ha osservato che, secondo l’art. 2‑bis della Legge 3/2012 e l’art. 7, comma 2, lettera a, gli imprenditori agricoli potrebbero essere ammessi . La decisione delle Sezioni Unite, ancora pendente, determinerà se le cooperative agricole potranno usare il piano del consumatore o il concordato minore.

4.7 Obblighi legali dell’allevatore

Oltre alle questioni relative ai debiti, l’allevatore deve rispettare numerosi obblighi di legge che, se violati, comportano sanzioni o il recupero di contributi. È quindi utile ricordare:

  • Obblighi contributivi: pagamento dei contributi previdenziali (Inps – gestione coltivatori diretti) e assistenziali per sé e per eventuali dipendenti. Il mancato versamento porta a cartelle esattoriali.
  • Norme sanitarie e ambientali: rispetto delle prescrizioni sul benessere animale, l’uso di farmaci veterinari, la gestione dei reflui zootecnici. Le violazioni possono comportare sanzioni e la revoca di contributi.
  • Obblighi fiscali: registrazione delle vendite, fatturazione elettronica, comunicazione dei corrispettivi. Irregolarità contabili possono dar luogo a presunzioni di ricavi.
  • Regole sulla responsabilità civile: gli allevatori rispondono dei danni causati dagli animali (art. 2052 c.c.), salvo caso fortuito; è opportuno stipulare polizze per coprire tali rischi.

Il rispetto di tali obblighi dimostra la serietà dell’imprenditore e contribuisce alla valutazione della meritevolezza nella procedura di sovraindebitamento.

4.8 Interazione tra procedure concorsuali e normativa agricola

Gli allevatori possono trovarsi coinvolti in normative di diverso livello (regionale, nazionale, europea). Alcuni aspetti da considerare:

  • Vincoli PAC (Politica Agricola Comune): i benefici derivanti dai contributi comunitari e dai piani di sviluppo rurale non sono pignorabili, ma, se l’allevatore ha debiti verso l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), le somme possono essere compensate d’ufficio. L’Avv. Monardo può contestare compensazioni illegittime o proporre un piano di rientro.
  • Aiuti di Stato: i fondi ricevuti per investimenti possono essere revocati se l’azienda non rispetta gli impegni pluriennali (ad esempio mantenimento dell’allevamento per 5 anni). In caso di crisi, è possibile chiedere una deroga o la rimodulazione degli impegni.
  • Consorzi di difesa: le polizze agevolate per il rischio climatico sono fondamentali per gli allevatori e possono essere utilizzate come garanzia per la banca. In sede di composizione della crisi, il valore delle indennità assicurative deve essere considerato nei calcoli.
  • Regimi fiscali speciali: l’agricoltura beneficia di regimi IVA particolari (compensazione forfettaria). La procedura di sovraindebitamento deve tenerne conto per determinare correttamente i debiti verso l’erario.

4.9 Responsabilità penale e profili fiscali

Le difficoltà economiche non escludono la responsabilità penale per omissione di versamenti. L’allevatore deve evitare:

  • Omissione di versamento dell’IVA o delle ritenute: costituisce reato se l’importo supera determinate soglie (50 000 € per l’IVA); la procedura di sovraindebitamento non estingue la responsabilità penale ma può costituire attenuante.
  • Emissione di fatture per operazioni inesistenti: reato di frode fiscale; l’adesione a piani di rientro non cancella la responsabilità.
  • Bancarotta semplice o fraudolenta: per gli imprenditori agricoli soggetti a fallimento, la gestione distrattiva del patrimonio comporta responsabilità penale.

L’Avv. Monardo collabora con penalisti e commercialisti per valutare eventuali profili penali e proporre soluzioni (patteggiamento, oblazione, pagamento del debito) volte a mitigare le conseguenze.

4.10 Consigli pratici per una gestione sana dell’azienda

  1. Tenere una contabilità aggiornata e trasparente – La precisione nella registrazione delle entrate e delle uscite consente di monitorare l’andamento dell’azienda e di anticipare eventuali crisi.
  2. Predisporre un budget e un piano di investimenti – Prima di accendere un finanziamento, valutare la sostenibilità degli investimenti e la redditività attesa.
  3. Diversificare le fonti di reddito – Integrare l’allevamento con agriturismo, vendita diretta o produzione di energia rinnovabile può aumentare la resilienza economica.
  4. Assicurare il bestiame e le strutture – Le polizze assicurative (malattie, calamità naturali, responsabilità civile) sono essenziali per proteggersi da eventi imprevisti.
  5. Partecipare a formazioni e aggiornamenti – I corsi finanziati dalle regioni e dall’UE permettono di apprendere tecniche di gestione e normative.
  6. Consultare periodicamente un consulente legale e fiscale – L’assistenza costante evita l’accumulo di debiti e consente di cogliere opportunità di finanziamento o di ristrutturazione.

L’attuazione di questi consigli riduce la probabilità di crisi e, in caso di difficoltà, dimostra al giudice la diligenza e la meritevolezza dell’allevatore.

5. Domande e risposte (FAQ)

  1. Sono un allevatore con debiti fiscali e bancari. Posso evitare il pignoramento della mia casa?
    Risposta: La legge prevede l’impignorabilità della prima casa non di lusso se costituisce l’unico immobile di proprietà e sede di residenza del debitore. La Cassazione 32759/2024 ha chiarito che la tutela si applica anche agli espropri esattoriali avviati prima del 21 agosto 2013, se la vendita non è ancora stata conclusa . Se il pignoramento riguarda la seconda casa o immobili strumentali, sarà più difficile evitarlo; tuttavia si può ottenere la sospensione del pignoramento avviando una procedura di sovraindebitamento o presentando ricorso.
  2. Cosa succede se non pago una cartella di pagamento?
    Dopo 60 giorni l’Agenzia della Riscossione può iscrivere ipoteca sui tuoi immobili , fermare il tuo trattore e pignorare crediti presso terzi . È possibile contestare gli atti entro 60 giorni con ricorso tributario; in alternativa si può chiedere la rateizzazione o inserire il debito in un piano di sovraindebitamento.
  3. Qual è la differenza tra accordo di ristrutturazione dei debiti e piano del consumatore?
    L’accordo richiede la approvazione dei creditori (almeno il 60 % per il CCII), mentre il piano del consumatore può essere omologato dal giudice anche senza voto e può prevedere la riduzione dei crediti privilegiati . Entrambi sospendono le procedure esecutive e richiedono la meritevolezza del debitore.
  4. Posso inserire i debiti bancari in un piano di sovraindebitamento?
    Sì, la procedura comprende tutti i debiti, anche quelli bancari. I crediti garantiti da ipoteca possono essere falcidiati purché ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni .
  5. Le fideiussioni sono sempre valide?
    No. La Cassazione ha escluso la qualifica di consumatore per il garante che abbia ruoli o partecipazioni nella società debitrice ; inoltre numerose fideiussioni predisposte secondo lo schema ABI 2002 contengono clausole nulle (clausola di reviviscenza, rinuncia ai termini) censurate dalla Banca d’Italia. Un avvocato può far dichiarare la nullità parziale e ridurre il debito.
  6. Cos’è l’esdebitazione del debitore incapiente?
    È una procedura riservata alle persone fisiche prive di beni, che permette di ottenere la cancellazione dei debiti senza pagare nulla. Deve essere provata la meritevolezza e l’impossibilità oggettiva di pagare .
  7. L’imprenditore agricolo può essere dichiarato fallito?
    L’imprenditore agricolo individuale non è assoggettabile al fallimento. Le cooperative agricole sono soggette a liquidazione coatta amministrativa; la Cassazione 14386/2025 ha rimesso alle Sezioni Unite la questione dell’accesso alle procedure di sovraindebitamento per le cooperative agricole .
  8. La banca può rifiutare un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore?
    Il creditore può impugnare il piano ma non può bloccarlo se non per motivi di legittimità; la Cassazione ha affermato che il creditore che ha violato l’obbligo di valutare il merito creditizio può contestare solo la legittimità e non la convenienza del piano .
  9. Come viene calcolata la meritevolezza del debitore?
    La meritevolezza si basa sulla verifica che il debitore non abbia aggravato il proprio debito con colpa grave o frode. Ad esempio, non deve aver acceso crediti consapevolmente insostenibili; la banca responsabile nella concessione del credito non solleva il consumatore da colpa grave .
  10. Le cartelle esattoriali si prescrivono?
    Sì, ma occorre distinguere tra imposte (10 anni), contributi (5 anni) e sanzioni (5 anni). Ogni notifica di un atto interruttivo (sollecito, intimazione di pagamento) fa decorrere un nuovo termine.
  11. Posso trattare con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per ottenere un saldo e stralcio?
    Generalmente la riscossione non pratica il saldo e stralcio, ma la legge consente la rottamazione e la definizione agevolata. Attraverso le procedure di sovraindebitamento è possibile proporre un pagamento parziale dei debiti fiscali con l’approvazione del giudice e dei creditori.
  12. Cosa succede ai miei animali e ai macchinari in caso di liquidazione controllata?
    I beni strumentali indispensabili per l’attività possono essere temporaneamente trattenuti se garantiscono la continuità aziendale; il liquidatore valuterà la vendita dei capi meno produttivi. È possibile ottenere la sostituzione con somme versate da terzi per salvare il patrimonio genetico dell’azienda.
  13. È possibile sospendere la segnalazione in Centrale Rischi?
    La segnalazione può essere sospesa se il debito è contestato in giudizio o se la banca ha violato la normativa sulla privacy; con un piano di ristrutturazione omologato, la banca è tenuta a rettificare la segnalazione.
  14. Quanto dura una procedura di sovraindebitamento?
    In media 9‑12 mesi per la fase di omologazione e altri 3‑5 anni per l’esecuzione del piano, in base alla durata dei pagamenti. La liquidazione controllata può durare più a lungo.
  15. Le definizioni agevolate sono compatibili con il sovraindebitamento?
    Sì, l’avvocato può valutare se aderire prima alla rottamazione e poi avviare la procedura di sovraindebitamento per i debiti residui, ottimizzando i vantaggi.
  16. Se presento un piano di ristrutturazione posso continuare l’attività agricola?
    Sì, uno degli obiettivi del concordato minore e della ristrutturazione dei debiti del consumatore è consentire la continuazione dell’attività; eventuali cessioni di capi o macchinari vengono concordate.
  17. È possibile inserire debiti verso privati (fornitori) nel piano?
    Certamente. Tutti i debiti devono essere inclusi: fornitori di mangimi, veterinari, dipendenti.
  18. La mia cooperativa agricola può accedere al sovraindebitamento?
    Attualmente vi è un dibattito. La Cassazione ha sollevato la questione alle Sezioni Unite . È consigliabile valutare la composizione negoziata o l’accordo di ristrutturazione.
  19. Come tutelo il mio reddito familiare durante la crisi?
    Nel piano è possibile prevedere una quota di reddito esente per garantire il sostentamento della famiglia. I creditori non possono pretendere la totalità del reddito; il giudice vigila sulla proporzionalità.
  20. È opportuno chiudere l’azienda prima di avviare la procedura?
    Non sempre. In alcuni casi la vendita dei beni aziendali prima della procedura può essere considerata atto in frode; meglio consultare un professionista per strutturare un piano che consenta la continuità o una chiusura ordinata.
  21. Cosa succede ai contributi europei (PAC) se aderisco a un piano di sovraindebitamento?
    I contributi della Politica Agricola Comune sono destinati al sostegno dell’attività agricola e generalmente non sono pignorabili; tuttavia l’Agea può trattenere eventuali somme dovute dall’allevatore in compensazione con i contributi erogati. Nel piano di sovraindebitamento occorre indicare i contributi attesi e valutare se possono essere utilizzati per soddisfare parzialmente i creditori. L’avvocato può impugnare trattenute illegittime o proporre un accordo con l’Agea.
  22. Posso accedere alle procedure di sovraindebitamento se ho debiti da gioco o da speculazioni finanziarie?
    No. La normativa esclude l’accesso al sovraindebitamento a chi ha determinato il debito con colpa grave o frode; i debiti derivanti da gioco d’azzardo o da investimenti speculativi sono solitamente considerati inammissibili. Il giudice esaminerà le cause della crisi; se ritiene che il comportamento sia stato gravemente imprudente, potrà negare la procedura .
  23. Un allevatore può concordare con la banca la cessione di animali per estinguere il debito?
    Sì, ma occorre cautela. La cessione in pagamento (datio in solutum) di capi di bestiame deve essere valutata economicamente e formalizzata. È preferibile includerla in un accordo di ristrutturazione o in un piano di sovraindebitamento, per assicurare che il valore dei beni ceduti venga correttamente imputato al debito. L’Avv. Monardo e i consulenti agronomi possono valutare il valore di mercato e negoziare con la banca.
  24. Se mi separo dal coniuge, i miei debiti agricoli ricadono sull’ex consorte?
    Dipende dal regime patrimoniale. Se il matrimonio è in comunione dei beni, i debiti contratti per l’attività agricola possono ricadere sul patrimonio comune; tuttavia il coniuge non imprenditore può limitare la responsabilità ai beni a lui conferiti. Dopo la separazione, i debiti contratti autonomamente non ricadono sull’ex coniuge, salvo garanzie specifiche. In caso di piano di sovraindebitamento familiare (art. 66 CCII), i coniugi possono presentare un’unica procedura , ma mantengono patrimoni separati.
  25. È possibile impugnare la segnalazione in Centrale Rischi prima di proporre il piano?
    Sì. La segnalazione errata o illegittima a sofferenza può essere impugnata dinanzi al tribunale ordinario mediante ricorso d’urgenza (art. 700 c.p.c.) per la cancellazione o correzione. Una segnalazione negativa influisce sulla concessione di nuovi finanziamenti. Prima di avviare il piano di sovraindebitamento, è utile contestare la segnalazione così da migliorare la posizione del debitore.

6. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio le possibili strategie, proponiamo tre simulazioni basate su dati ipotetici. I numeri sono indicativi e devono essere adattati al caso concreto.

6.1 Caso A: allevatore con debiti fiscali e bancari gestibili

  • Profilo: Mario è un allevatore di bovini, persona fisica, con 45 anni. Ha un mutuo ipotecario di 120 000 € per il capannone e debiti fiscali (Iva e Irpef) per 50 000 €. Il valore della sua azienda (capannone, terreni, bestiame) è di 200 000 €; il reddito familiare è di 30 000 € annui.
  • Problema: L’Agenzia della Riscossione ha notificato un preavviso di ipoteca e un preavviso di fermo per il trattore. La banca minaccia la decadenza dal beneficio del termine.
  • Soluzione proposta:
  • Analisi degli atti: verifica prescrizione e vizi delle cartelle; eventuali richieste di sospensione dell’ipoteca e del fermo; rateizzazione del debito.
  • Definizione agevolata: adesione alla rottamazione‑quater per eliminare sanzioni e interessi. Su 50 000 € di cartelle, 20 000 € sono sanzioni e interessi: il debito si riduce a 30 000 €. Pagamento in 18 rate da 1 700 € l’una per 5 anni.
  • Ristrutturazione del debito del consumatore: presentazione di un piano per dilazionare il mutuo residuo e i debiti fiscali residui; proposta di moratoria di 12 mesi per il mutuo ; pagamento parziale dei debiti chirografari (ad esempio, 50 %); durata del piano 5 anni; quota di reddito esente 1 200 € mensili.
  • Esdebitazione residua: al termine del piano, eventuali debiti residui (es. interessi bancari) vengono cancellati.
  • Risultato: Mario salva la propria azienda, mantiene il trattore e il capannone, riduce l’esposizione fiscale di 20 000 € e, a fine piano, ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.

6.2 Caso B: allevatrice con microimpresa agricola e debiti elevati

  • Profilo: Lucia conduce un allevamento di ovini in forma individuale; ha debiti bancari per 300 000 € (leasing per macchine mungitrici e prestito per l’acquisto di terreno), cartelle fiscali per 80 000 € e debiti verso fornitori per 40 000 €. Il valore dell’azienda (terreno, stalla, bestiame) è di 250 000 € e i ricavi annui sono 180 000 €.
  • Problema: Lucia ha subito un calo di mercato e malattie. Non riesce a pagare le rate. La banca ha iscritto ipoteca su un terreno, l’Agenzia della Riscossione ha notificato un fermo ai trattori.
  • Soluzione proposta:
  • Concordato minore: Lucia rientra nei limiti (ricavi < 200 000 €; attivo < 300 000 €; debiti < 500 000 €) . Presenta un piano per continuare l’attività: prevede il pagamento del 60 % ai creditori privilegiati (banca), riduzione del 70 % ai chirografari (fornitori), pagamento dilazionato di 10 anni e l’intervento di un parente che conferisce 50 000 € per il salvataggio.
  • Voto dei creditori: la maggioranza approva il piano; la banca ottiene più di quanto otterrebbe dalla liquidazione.
  • Sospensione delle azioni esecutive: il giudice sospende ipoteca e fermo; Lucia mantiene i macchinari.
  • Risultato: La produzione continua, i debiti sono ridotti del 40 %, l’intervento dell’investitore esterno consente di pagare i debiti in 10 anni. Alla fine, Lucia ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.

6.3 Caso C: allevatore incapiente dopo calamità naturale

  • Profilo: Giorgio, allevatore di suini, ha subito un’alluvione che ha distrutto stalle e scorte. Ha debiti fiscali per 30 000 €, bancari per 50 000 €, ma non possiede più beni, vive in affitto e ha un reddito di 15 000 € annui (lavoro dipendente).
  • Problema: Non ha alcun patrimonio e non può pagare i debiti; l’Agenzia della Riscossione ha già pignorato il conto corrente.
  • Soluzione proposta:
  • Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: Giorgio chiede la procedura ex art. 283 CCII . Presenta la documentazione tramite un OCC, dimostrando la calamità naturale e la perdita totale dell’azienda.
  • Verifica della meritevolezza: il gestore attesta che Giorgio non ha commesso colpa grave; la banca non aveva valutato adeguatamente il rischio.
  • Omologazione: il tribunale concede l’esdebitazione senza alcun pagamento ai creditori, cancellando i debiti fiscali e bancari.
  • Risultato: Giorgio riparte senza debiti e può ricostruire la propria vita.

7. Tabelle riepilogative

7.1 Norme principali

NormaContenutoRilevanza per l’allevatore
Legge 3/2012, art. 6Definisce il sovraindebitamento come squilibrio tra obbligazioni e capacità di adempiereBase per accedere alle procedure di ristrutturazione
Legge 3/2012, art. 7Prevede la proposta di accordo con i creditori e l’assistenza dell’OCCStrumento per concordare un pagamento sostenibile
CCII, art. 66Consente procedure familiari e di coobbligatiPossibilità di presentare un’unica procedura con altri membri della famiglia
CCII, art. 67Ristrutturazione dei debiti del consumatore: moratoria, falcidia, lista dei creditoriSoluzione principale per allevatori persone fisiche
CCII, art. 69Criteri di meritevolezza e responsabilità del creditoreImpone valutazione della condotta del debitore e limita l’opposizione del creditore
CCII, art. 74 ss.Concordato minoreStrumento per piccoli imprenditori agricoli
CCII, art. 283Esdebitazione del sovraindebitato incapienteCancella i debiti di chi non ha patrimonio
D.P.R. 602/1973, art. 72‑bisPignoramento crediti verso terziRileva per le vendite di latte o premi pagati da terzi
D.P.R. 602/1973, art. 77Iscrizione ipotecariaPreavviso con 30 giorni, tutela del debitore
D.P.R. 602/1973, art. 86Fermo amministrativoPossibile sospensione per beni indispensabili
D.Lgs. 546/1992, art. 19Atti impugnabiliRicorsi contro cartelle, avvisi, ipoteche
D.Lgs. 546/1992, art. 18Requisiti del ricorsoNecessità di elementi formali nel ricorso
D.L. 118/2021, art. 6Composizione negoziata e misure protettiveStrumento per imprese agricole più grandi

7.2 Termini e scadenze

AttoTermine di impugnazioneNormativa
Avviso di accertamento o cartella60 giorni per il ricorso tributarioArt. 21 D.Lgs. 546/1992
Preavviso di fermo o ipoteca30 giorni per impugnare o pagareArt. 86 e 77 D.P.R. 602/1973
Decreto ingiuntivo bancario40 giorni per opposizione
Pignoramento20 giorni per opposizione agli atti esecutivi
Adesione alla rottamazione‑quaterFissata dalla legge; in passato 31 ottobre 2023 per il saldo iniziale
Procedura di reclamo-mediazione30 giorni dal ricorso
Presentazione di un piano di sovraindebitamentoNessun termine legale fisso; consigliabile agire prima dell’avvio delle esecuzioni

7.3 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoBeneficiLimiti
Ricorso tributarioAnnulla cartelle e ipoteche illegittime; sospende l’esecutivitàRichiede tempi di causa; esito incerto
RateizzazioneDiluizione del pagamento; sospensione delle misure esecutiveInteressi di mora; decadenza in caso di mancato pagamento
Accordo di ristrutturazioneRiduzione e dilazione del debito; blocco azioni esecutiveNecessita voto dei creditori; meritevolezza
Piano del consumatoreOmologazione anche senza consenso; moratoria flessibileMeritevolezza; esposizione al controllo del giudice
Concordato minoreContinuità aziendale; intervento di finanziatoreLimiti patrimoniali; voto dei creditori
Esdebitazione incapienteCancellazione totale dei debitiPerdita totale del patrimonio; restrizioni future
Composizione negoziataTrattativa con i creditori; misure protettiveNecessita di piano industriale e negoziatore

7.4 Novità del nuovo Codice della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024)

Il Testo unico della giustizia tributaria, approvato con il D.Lgs. 175/2024 e destinato ad entrare in vigore dal 1º gennaio 2026 , riordina e modernizza la disciplina del processo tributario. Le principali novità per gli allevatori che intendono impugnare cartelle o avvisi sono:

  1. Unificazione delle norme – Il decreto raccoglie in un unico testo le disposizioni sparse nel D.Lgs. 546/1992 e in altre leggi, rendendo più chiara la procedura.
  2. Digitalizzazione – Si rafforza l’uso della telematica: i ricorsi dovranno essere depositati tramite il portale della giustizia tributaria, con firma digitale. Anche gli atti dell’amministrazione saranno notificati digitalmente, consentendo un monitoraggio in tempo reale.
  3. Nuova organizzazione dei giudici tributari – Viene istituito il Tribunale tributario, con sezioni specializzate e maggiore professionalizzazione dei magistrati. Questo dovrebbe ridurre i tempi di decisione e aumentare la qualità delle sentenze.
  4. Termini processuali certi – Il codice prevede tempi più rigidi per il deposito delle memorie e la decisione; ad esempio, l’udienza dovrebbe essere fissata entro 90 giorni dal deposito del ricorso.
  5. Incremento del valore della conciliazione – Si introducono nuovi meccanismi di conciliazione giudiziale e stragiudiziale, con incentivi per chi definisce la controversia prima della sentenza.
  6. Razionalizzazione dei motivi di impugnazione – Viene ribadita l’importanza della motivazione dell’atto impugnato e si introducono limiti alla deducibilità di motivi non proposti in primo grado.

Per gli allevatori, ciò significa che a partire dal 2026 sarà necessario adeguare la difesa alle nuove modalità digitali e ai nuovi termini. L’Avv. Monardo e il suo team sono già aggiornati su queste riforme e pronti a guidare i clienti nel nuovo sistema. La digitalizzazione renderà più trasparente il processo ma anche più severo sul rispetto dei termini; la consulenza professionale sarà quindi ancor più fondamentale.

8. Conclusione

La crisi di un allevatore indebitato può essere affrontata con successo solo attraverso una strategia legale completa, che combini la contestazione degli atti illegittimi, la negoziazione con banche e fisco e l’utilizzo delle procedure di sovraindebitamento e di composizione negoziata. La normativa italiana, costantemente aggiornata, offre oggi numerosi strumenti per difendersi: dalla rottamazione delle cartelle ai piani del consumatore, dai concordati minori all’esdebitazione incapiente. La giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale ha delineato i confini delle tutele (impignorabilità della prima casa, limiti all’anatocismo, responsabilità della banca) , fornendo parametri di legalità che gli operatori devono rispettare.

Affrontare da soli tali questioni comporta rischi enormi: un errore formale, la mancata osservanza di un termine, l’accettazione di un piano svantaggioso possono portare alla perdita della propria azienda e del patrimonio familiare. Al contrario, una consulenza tempestiva e personalizzata consente di sfruttare le opportunità normative, ridurre o azzerare i debiti e proteggere i beni essenziali.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti cassazionisti offrono un’assistenza completa e coordinata: analisi degli atti, ricorsi tributari, opposizioni a decreti ingiuntivi, trattative con le banche, predisposizione di piani di sovraindebitamento e concordati minori, attività di negoziatore della crisi d’impresa. Grazie alla sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e alla collaborazione con Organismi di Composizione della Crisi, il suo studio può presentare direttamente domande di sovraindebitamento e ottenere misure protettive immediate.

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