Debiti con AMCO? Come fare saldo e stralcio bene se hai ricevuto una lettera di sollecito di pagamento

Introduzione

Ricevere una lettera di sollecito di pagamento da AMCO – Asset Management Company S.p.A. o da un’altra società di recupero crediti può generare paura e disorientamento: si teme l’avvio di un decreto ingiuntivo, il pignoramento della casa o dello stipendio, l’iscrizione di un’ipoteca o l’ennesima iscrizione a ruolo. Negli ultimi anni numerosi istituti bancari hanno ceduto a AMCO portafogli di crediti deteriorati tramite cessioni in blocco ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (TUB). A seguito della cessione il debitore riceve una comunicazione con la quale si invita a saldare il debito o a prendere contatto; se ignora la lettera, AMCO invia un sollecito minacciando azioni legali. Non tutti sanno però che la legge attribuisce al debitore importanti diritti di difesa e consente di chiudere il debito con un accordo vantaggioso. Scopo di questo articolo è fornire una guida completa, aggiornata a gennaio 2026, per affrontare i debiti con AMCO, verificare la legittimità della pretesa, impedire abusi e negoziare un saldo e stralcio o altre soluzioni (rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione) riducendo l’esposizione.

L’analisi si fonda su norme italiane, circolari e giurisprudenza recente, in particolare:

  • Art. 58 TUB e art. 1264 c.c. sulla cessione dei crediti in blocco: la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale produce gli effetti della notificazione ma non esonera la cessionaria dall’onere di dimostrare l’inclusione dello specifico credito .
  • Cassazione 2025 n. 16368: la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non ha efficacia costitutiva; il credito deve essere identificabile con certezza .
  • Cassazione 2025 n. 27915: la cessionaria deve dimostrare l’inclusione del credito nella cessione; la pubblicazione in Gazzetta ha valore indiziario ma non sufficiente se il debitore contesta .
  • Cassazione 2025 n. 31457: in caso di scissione societaria, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale e la prova presuntiva della cessione possono essere sufficienti se non vi sono contestazioni specifiche .
  • Legge 145/2018 (commi 184‑189): definizione agevolata “saldo e stralcio” per persone fisiche in difficoltà economica con ISEE fino a 20 000 €, che consente di estinguere le cartelle pagando percentuali dal 16 % al 35 % del dovuto .
  • Legge 197/2022 e circolari Agenzia Entrate-Riscossione: introduzione della rottamazione‑quater e cancellazione automatica dei ruoli inferiori a 1 000 € .
  • Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026): nascita della rottamazione‑quinquies che estende la definizione agevolata ai carichi 2000‑2023 con piani di pagamento fino a 9 anni e sospensione delle azioni esecutive.
  • Legge 3/2012 sul sovraindebitamento e relative procedure (piano del consumatore, liquidazione controllata, concordato minore e esdebitazione del debitore incapiente) .
  • Codice civile sulle prescrizioni: termine ordinario decennale per i crediti (art. 2946 c.c.) e prescrizioni brevi per prestazioni periodiche (art. 2948 c.c.) .

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è l’autore di questa guida e il professionista che può fare la differenza nelle vertenze contro banche, finanziarie, società di recupero crediti e Amministrazione finanziaria. Cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti presenti su tutto il territorio nazionale, vanta una lunga esperienza nel diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e consulente per imprenditori e società . Il suo studio offre un’analisi integrata della posizione debitoria, predisposizione di memorie e ricorsi, trattative per saldo e stralcio, piani del consumatore, esdebitazione e soluzioni giudiziali e stragiudiziali .

Come può aiutarti concretamente:

  • Analisi dell’atto: verifica della validità della cessione, della notifica e dei termini di prescrizione.
  • Ricorsi e opposizioni: impugnazione di decreti ingiuntivi, pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.
  • Sospensioni: richiesta di sospensione delle azioni esecutive, impugnazione per motivi procedurali (difetto di titolarità del credito, vizio di notifica, prescrizione, anatocismo, usura).
  • Trattative: apertura di un dialogo con AMCO per ridurre il debito tramite saldo e stralcio o rateizzazione, verificando il valore del bene e la convenienza economica.
  • Piani di rientro e soluzioni giudiziali/stragiudiziali: predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione o ricorsi per la rottamazione/quater/quinquies.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Una consulenza tempestiva può evitare il pignoramento, ridurre la somma dovuta e individuare la migliore soluzione negoziale o giudiziale.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Cessione dei crediti a AMCO: disciplina e oneri probatori

Le banche cedono a AMCO portafogli di crediti deteriorati mediante operazioni di cessione in blocco o scissioni societarie. La normativa di riferimento è l’art. 58 del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), secondo cui la cessione di crediti tra intermediari finanziari produce effetti con la sola iscrizione dell’atto di cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, in luogo della tradizionale notifica individuale prevista dall’art. 1264 c.c. . L’avviso deve indicare la data della cessione e i criteri che permettono di identificare i rapporti ceduti . I debitori sono dispensati dal prestare il consenso, ma hanno diritto a conoscere la nuova titolarità del credito.

Effetti della pubblicazione

  • Opponibilità erga omnes – L’avviso in Gazzetta Ufficiale produce gli stessi effetti della notificazione prevista dall’art. 1264 c.c. e rende la cessione opponibile ai debitori .
  • Sostituzione della notifica individuale – La banca cedente non è tenuta a notificare la cessione al singolo debitore se pubblica l’avviso; tuttavia ciò non dispensa la cessionaria dall’onere di provare che lo specifico credito rientra nel portafoglio ceduto.
  • Prova dell’inclusione – La Cassazione ha più volte affermato che chi agisce come cessionario deve dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione. Con ordinanza n. 27915/2025 la Corte ha ribadito che la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non basta se il debitore contesta l’esistenza del contratto; occorre produrre la documentazione attestante l’inclusione o altri elementi univoci . La stessa ordinanza ha precisato che l’avviso può valere come prova indiziaria solo quando consente di individuare senza incertezze i rapporti ceduti .

Giurisprudenza rilevante

DecisionePrincipio affermatoRiferimentoAnno
Cass. civ., sez. III, 17 giugno 2025 n. 16368La pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non ha efficacia costitutiva; il credito deve essere riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione. Un avviso generico che qualifica i crediti come “facilitazioni creditizie” sorte tra il 1977 e il 2019 è troppo vago .Diritto Bancario, 10 settembre 20252025
Cass. civ., sez. I, 20 ottobre 2025 n. 27915L’onere probatorio grava sul cessionario: deve dimostrare l’inclusione del credito nella cessione; la notificazione o la pubblicazione sulla Gazzetta è solo indizio . L’avviso è sufficiente solo se consente di individuare senza incertezze i rapporti ceduti .Diritto del Risparmio, 20 novembre 20252025
Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 2025 n. 31457Nel caso di scissione parziale (Monte dei Paschi di Siena – AMCO), la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente la prova presuntiva della cessione e l’avviso in Gazzetta Ufficiale quando il debitore non ha contestato specificamente la scissione. L’avviso indicava che la banca scissa trasferiva ad AMCO un compendio di attività e passività e che il credito in questione rientrava nel compendio .Doctrine, 2 dicembre 20252025
Cass. civ., sez. III, 17 settembre 2025 n. 25547 (v. nota Iusletter)In caso di cessione in blocco ex art. 58 TUB, la cessionaria è tenuta a pubblicare l’avviso; tale pubblicazione produce gli effetti dell’art. 1264 c.c. ma l’onere probatorio sulla titolarità del credito permane.Iusletter, 7 ottobre 20252025

Punti operativi:

  1. Verificare l’avviso in Gazzetta – L’avviso deve riportare la data del contratto, il valore nominale dei crediti ceduti e i criteri (per categoria, data di origine, tipologia di garanzia) che consentono di capire se il proprio prestito rientra nel portafoglio. Avvisi troppo generici sono impugnabili .
  2. Richiedere il contratto di cessione – Il debitore ha diritto a chiedere a AMCO copia del contratto o un estratto che dimostri l’inclusione del proprio credito. Se la cessionaria non lo fornisce, la pretesa potrebbe essere contestata in giudizio.
  3. Onere probatorio – In sede di opposizione a precetto o pignoramento l’onere di dimostrare la titolarità del credito spetta alla cessionaria. In assenza di prova, il debitore può chiedere il rigetto della domanda.

1.2 Legittimità della lettera di sollecito e diritti del debitore

Dopo la cessione, AMCO invia una comunicazione di presa in carico del credito e, in mancanza di riscontro, invia un sollecito con la richiesta di pagamento e la minaccia di azioni giudiziarie. Non esiste una forma tipica, ma la lettera deve contenere:

  • Il nome del creditore originario, la data e il riferimento al contratto ceduto;
  • L’ammontare del debito (capitale, interessi, spese) e la data di scadenza;
  • L’indicazione del termine entro cui pagare o prendere contatto;
  • La minaccia di azioni legali in caso di mancato pagamento (decreto ingiuntivo, pignoramento).

Cosa deve fare il debitore:

  1. Verificare l’identità del mittente (AMCO o mandatari) e diffidare di telefonate non documentate.
  2. Chiedere la documentazione comprovante la cessione e l’estratto conto del debito per iscritto. In assenza di risposta, inviare diffida mediante pec o raccomandata.
  3. Verificare la prescrizione: il termine ordinario di prescrizione dei crediti è 10 anni salvo termini più brevi per specifici rapporti (5 anni per rate periodiche, interessi, canoni di locazione e indennità di fine rapporto ). La prescrizione decorre dall’ultima rata scaduta . Pagamenti parziali, riconoscimento scritto o notifica di atti interruttivi (decreto ingiuntivo, precetto) interrompono il termine e ne fanno decorrere uno nuovo.
  4. Non firmare proposte di saldo e stralcio senza verifica: qualunque pagamento o riconoscimento può interrompere la prescrizione e rendere il debito pienamente esigibile. Occorre negoziare con l’assistenza di un professionista.
  5. Difendere il domicilio: la società di recupero crediti non può entrare in casa né pignorare beni senza un provvedimento del giudice. È vietato cedere dati personali a terzi senza consenso.

1.3 Definizioni agevolate: saldo e stralcio e rottamazioni

1.3.1 “Saldo e stralcio” legge 145/2018

La Legge 145/2018 (art. 1 commi 184‑189) ha introdotto una definizione agevolata per persone fisiche in grave e comprovata situazione economica. Possono aderire i contribuenti con ISEE fino a 20 000 €, le cui cartelle esattoriali sono state affidate all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. La norma consente di estinguere i debiti con le seguenti aliquote:

Fascia ISEEPercentuale dovuta secondo la leggeRiferimento
fino a 8 500 €paga il 16 % del capitale e degli interessi, oltre aggio e spese di notificaLegge 145/2018, comma 187
tra 8 500 € e 12 500 €paga il 20 %idem
tra 12 500 € e 20 000 €paga il 35 %idem
Debitori in liquidazione ex L. 3/2012paga il 10 %comma 188

Per aderire occorreva presentare la dichiarazione di saldo e stralcio entro il 30 aprile 2019 . Sebbene i termini siano scaduti, i contribuenti che erano decaduti dalla definizione possono accedere alla rottamazione‑quater o, nel 2026, alla rottamazione‑quinquies.

1.3.2 Rottamazione‑quater (Legge 197/2022)

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione‑quater, una definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. I debitori potevano estinguere le cartelle pagando solo il capitale e le spese, senza sanzioni né interessi. La misura prevedeva rate fino a 18 (5 anni) e la possibilità di riammissione in caso di decadenza tramite il D.L. 202/2024 (convertito nella L. 15/2025). La stessa legge ha disposto l’annullamento automatico dei debiti fino a 1 000 € relativi a carichi affidati dal 2000 al 2015, comprensivi di sanzioni e interessi .

1.3.3 Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025)

L’art. 23 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha istituito la rottamazione‑quinquies. Secondo la guida del portale Diritto.it aggiornata al 12 gennaio 2026, la misura consente di estinguere i debiti con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. I principali elementi:

  • Chi può aderire: contribuenti con debiti fiscali o contributivi iscritti a ruolo che hanno regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi; sono ammessi anche i decaduti dalle precedenti rottamazioni a condizione che i carichi rientrino nel periodo indicato . Restano esclusi i debiti già compresi nella rottamazione‑quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate .
  • Carichi ammessi: imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, contributi previdenziali dovuti all’INPS (esclusi quelli richiesti dopo accertamento), carichi affidati da enti previdenziali e multe stradali .
  • Cosa si paga: il contribuente versa solo il capitale, le spese di notifica e i diritti di mora; sanzioni, interessi di mora e aggio sono annullati .
  • Modalità: richiesta telematica entro il 30 aprile 2026 . Il piano di pagamento può essere in unica soluzione o in 54 rate bimestrali (9 anni); gli interessi del 3 % annuo decorrono dal 1° agosto 2026 . La prima rata scade il 31 luglio 2026, le ultime tre rate a inizio 2035 .
  • Effetti immediati: con la presentazione dell’istanza si sospendono le azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi), si blocca il DURC irregolare e si congelano le rate di eventuali dilazioni.
  • Decadenza: si perde il beneficio se non si paga l’unica rata o se si saltano due rate anche non consecutive; i pagamenti effettuati restano acquisiti .

La rottamazione‑quinquies rappresenta un’occasione per regolarizzare vecchi debiti fiscali evitando sanzioni e interessi . Tuttavia non riguarda i crediti privati ceduti a AMCO: serve per cartelle tributarie, contributi previdenziali e multe. In molti casi, un debitore può utilizzare la definizione agevolata per liberarsi dei debiti fiscali, mentre negozia con AMCO per i debiti bancari.

1.4 Legge 3/2012 e codice della crisi: strumenti per uscire dal sovraindebitamento

La Legge 3/2012 (modificata dal D.Lgs. 14/2019 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) offre ai soggetti non fallibili (famiglie, professionisti, imprese minori) procedure per ridurre o cancellare i debiti:

ProceduraCaratteristiche principaliA chi si rivolgeRiferimento
Piano di ristrutturazione del consumatoreIl consumatore presenta al giudice un piano per pagare una parte dei debiti secondo le proprie possibilità; se omologato, i creditori non possono rifiutare e si sospendono le azioni esecutive .Persone fisiche e famiglie (non imprenditori)L. 3/2012, artt. 7‑12 bis
Liquidazione controllataIl debitore mette a disposizione i beni vendibili, che vengono liquidati da un professionista; i debiti residui sono cancellati .Debitori impossibilitati a proporre un piano ma disposti a liquidare i beniL. 3/2012, art. 14 ter
Esdebitazione del debitore incapienteCancella tutti i debiti di chi non ha beni né redditi sufficienti; concessa una sola volta nella vita .Persone in condizioni economiche gravissimeL. 3/2012, art. 14 quater decies
Concordato minorePiccoli imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi propongono ai creditori un accordo per pagare una parte dei debiti; se la maggioranza approva, l’accordo è omologato e vincolante .Microimprese, professionistiL. 3/2012, artt. 12 bis‑12 quinquies

Per avviare la procedura occorre rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che nomina un gestore della crisi (come l’Avv. Monardo) e prepara l’istanza da depositare presso il tribunale . L’accesso alle procedure consente di sospendere le azioni esecutive e pignoramenti e, se il piano è omologato, i debiti residui vengono cancellati.

2. Procedura passo‑passo dopo il sollecito di AMCO

Il ricevimento di una lettera di sollecito di pagamento non deve paralizzare il debitore. Di seguito si propone una procedura in dieci passi per gestire correttamente la situazione, dal controllo della documentazione alla negoziazione del saldo e stralcio o, se necessario, alla difesa in giudizio.

2.1 Passo 1 – Non ignorare la lettera e raccogliere le prove

  • Leggere attentamente la comunicazione: verificare nome, indirizzo, importi, scadenze, recapiti di AMCO.
  • Conservare la busta (potrebbe contenere la data di spedizione) e la lettera; se la comunicazione è via PEC, salvare il messaggio con le ricevute di consegna.
  • Annotare la data di ricezione per calcolare eventuali termini di opposizione (es. 40 giorni per opporsi a un decreto ingiuntivo, 20 giorni per opporsi a un precetto).

2.2 Passo 2 – Verificare la titolarità del credito

  1. Richiedere per iscritto a AMCO copia del contratto originario (mutuo, finanziamento) e del contratto di cessione o scissione che dimostri l’inclusione del proprio credito. La richiesta può essere inviata via PEC o raccomandata.
  2. Consultare l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale: verificare la data, il valore nominale dei crediti ceduti e i criteri di individuazione (es. tipologia del credito, anno di erogazione, garanzie). Se l’avviso è troppo generico o non permette di riconoscere il proprio debito, annotarne l’irregolarità .
  3. Controllare la catena dei trasferimenti: se il credito deriva da fusioni o scissioni (es. Banca Monte dei Paschi di Siena → AMCO), verificare che il credito sia incluso nel compendio ceduto .

2.3 Passo 3 – Esaminare la prescrizione e la decadenza

  • Prescrizione: per i contratti di mutuo e finanziamento la prescrizione ordinaria è decennale (art. 2946 c.c.) , decorre dall’ultima rata di ammortamento e può essere interrotta da atti del creditore (messa in mora, decreto ingiuntivo, precetto) o da riconoscimenti del debitore. Per le rate periodiche, interessi o canoni di locazione la prescrizione è quinquennale (art. 2948 c.c.) . Crediti su cambiali e assegni hanno termini ancora più brevi.
  • Decadenza dal beneficio del termine: se la banca o AMCO dichiara la decadenza (es. con intimazione di pagamento del residuo), occorre verificare che siano decorsi i termini di tolleranza previsti nel contratto. La Tribunale di Cosenza (sentenza 15/12/2025) ha ritenuto che la richiesta di pagamento dell’intero residuo costituisca dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine .

Attenzione: anche una semplice lettera di sollecito può costituire atto di interruzione della prescrizione se inviata dal creditore legittimato e se contiene l’esplicita messa in mora. Per evitare di far “rivivere” un debito prescritto, è fondamentale che il debitore non effettui pagamenti né riconosca il debito senza aver prima valutato la prescrizione con un professionista.

2.4 Passo 4 – Valutare la contestazione del credito

Se la documentazione non è chiara o la prescrizione appare maturata, il debitore può contestare formalmente la pretesa, ad esempio:

  • Richiesta di prova: chiedere il contratto di cessione e l’estratto cronologico del credito; diffidare AMCO a procedere fino a prova completa della titolarità.
  • Opposizione a decreto ingiuntivo: se AMCO ottiene un decreto ingiuntivo (ex art. 633 c.p.c.), il debitore ha 40 giorni per presentare opposizione (art. 645 c.p.c.), eccependo la carenza di titolarità, la prescrizione o i vizi del contratto (usura, anatocismo, nullità delle clausole).
  • Opposizione a precetto o pignoramento: l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c. può essere proposta entro 20 giorni dalla notifica, impugnando la titolarità del credito, i vizi formali o la prescrizione.

È consigliabile far redigere le opposizioni da un avvocato esperto; un’opposizione infondata può comportare la condanna alle spese.

2.5 Passo 5 – Preparare la strategia di saldo e stralcio

Se il debito è legittimo e la prescrizione non è maturata, si può valutare il saldo e stralcio. La negoziazione con AMCO richiede una preparazione accurata:

  1. Valutare il valore del bene o delle garanzie: come evidenzia la guida dello Studio Borselli, la banca o AMCO valuta la convenienza dello stralcio confrontando il debito residuo con il valore dell’immobile ipotecato o delle altre garanzie. Se il valore del bene è inferiore al debito, la cessionaria sarà più propensa ad accettare una forte riduzione .
  2. Determinare l’offerta: generalmente le società NPL acquistano crediti a un prezzo molto più basso (ad esempio 5 000 € per un credito nominale di 50 000 € ). In un saldo e stralcio il debitore può proporre di pagare dal 20 % al 40 % del debito, a seconda della situazione patrimoniale e reddituale. Per i mutui ipotecari la banca valuta il valore di realizzo del bene all’asta e il costo della procedura .
  3. Pianificare la rateizzazione: l’importo concordato può essere dilazionato in più anni. Esempio: debito residuo 50 000 €, offerta a saldo e stralcio 15 000 €, pagamento in 60 mesi → rata 250 €/mese . Soluzioni come cessione del quinto dello stipendio o piani del consumatore possono garantire il pagamento senza compromettere la sopravvivenza del debitore. .
  4. Formalizzare l’accordo: l’intesa deve essere scritta, indicare l’importo, le scadenze, gli estremi del debito, la rinuncia di AMCO a ulteriori pretese e la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli (ipoteca, pignoramento). È opportuno che l’accordo sia sottoscritto da AMCO (o dal servicer) con procura valida.

2.6 Passo 6 – Attivare strumenti alternativi

Oltre al saldo e stralcio, il debitore può valutare le seguenti soluzioni:

  • Rottamazione e definizione agevolata (quater/quinquies) per debiti tributari o contributivi. Ad esempio un contribuente che ha cartelle relative a IVA o contributi INPS affidate entro il 31 dicembre 2023 può aderire alla rottamazione‑quinquies entro il 30 aprile 2026 , sospendendo i pignoramenti e pagando in 9 anni .
  • Legge 3/2012: proporre un piano del consumatore o un concordato minore per ridurre o cancellare il debito. Questa procedura sospende le azioni esecutive e consente di chiudere i debiti in modo ordinato .
  • Accordi di ristrutturazione del debito per imprese: l’esperto negoziatore (D.L. 118/2021) può assistere l’imprenditore nella composizione negoziata con i creditori.

2.7 Passo 7 – Presentare la proposta di saldo e stralcio

Una volta definita l’offerta, si deve inviare ad AMCO una proposta formale. È consigliabile allegare:

  • Situazione patrimoniale e reddituale aggiornata (ISEE, visure catastali, busta paga, stato di famiglia). Dimostrare di non poter pagare l’intero debito.
  • Motivazione della riduzione (valore dell’immobile, rischi di procedura esecutiva, costi che AMCO dovrebbe sostenere).
  • Piano di pagamento con numero di rate e importo mensile.
  • Rinuncia a eccezioni: se la proposta è accettata, si potrà rinunciare alle contestazioni e al beneficio del termine; occorre però inserire la condizione sospensiva che l’accordo si perfeziona solo al momento del pagamento dell’ultima rata.

2.8 Passo 8 – Negoziazione e formalizzazione dell’accordo

AMCO esaminerà la proposta considerando il tasso di recupero e il valore di mercato del credito. La trattativa può richiedere settimane. Alcuni consigli:

  • Insistere sulla convenienza: dimostrare che la procedura esecutiva comporterebbe costi elevati e tempi lunghi; l’offerta immediata consente ad AMCO di incassare subito.
  • Valutare la controproposta: AMCO potrebbe richiedere un importo più alto; spetta al professionista negoziare l’importo compatibile con le risorse del debitore.
  • Redigere un accordo chiaro: indicare l’annullamento di sanzioni e interessi, l’eliminazione delle segnalazioni in centrale rischi, la cancellazione dell’ipoteca o del pignoramento dopo il pagamento.
  • Pagare con modalità tracciabili: bonifico bancario con causale specifica (numero di pratica). Evitare pagamenti in contanti.

2.9 Passo 9 – Monitorare l’esecuzione e ottenere le cancellazioni

Dopo il saldo e stralcio:

  • Conservare le quietanze di ogni pagamento.
  • Al termine del piano richiedere a AMCO una dichiarazione di saldo e stralcio attestante la chiusura del debito.
  • Chiedere la cancellazione delle segnalazioni in Centrale Rischi, SIC e CRIF; chiedere la cancellazione dell’ipoteca, del fermo amministrativo o del pignoramento presso i registri competenti.

2.10 Passo 10 – Difendersi in giudizio se l’accordo non è possibile

Se AMCO non accetta la proposta o avvia un’azione giudiziaria, è necessario difendersi con tutti gli strumenti legali:

  • Opposizione a decreto ingiuntivo o pignoramento: eccepire carenza di titolarità, prescrizione, anatocismo, usura, errori di calcolo, nullità delle clausole; chiedere la sospensione dell’esecuzione.
  • Richiesta di sospensione dell’esecutività ex art. 615 c.p.c. o art. 649 c.p.c.
  • Eccezione di illegittimità della cessione: se la pubblicazione in Gazzetta non identifica il credito o la cessionaria non produce il contratto, chiedere il rigetto della domanda .
  • Ricorso alla Commissione bancaria: contestare pratiche scorrette (es. mancata trasparenza, pressioni indebite) all’Autorità Garante per la Privacy o alla Banca d’Italia.
  • Procedura di sovraindebitamento: presentare domanda al tribunale tramite OCC per ottenere la sospensione e un piano omologato.

3. Difese e strategie legali

3.1 Eccezione di carenza di titolarità

Come visto, la giurisprudenza è ormai uniforme nel ritenere che la cessionaria deve dimostrare che lo specifico credito rientra nell’operazione. In mancanza di prova, il giudice può rigettare la domanda. Pertanto, l’eccezione di carenza di titolarità è una delle prime difese. Elementi da verificare:

  • Avviso in Gazzetta: deve riportare i criteri di individuazione; avvisi generici sono impugnabili .
  • Contratto di cessione/scissione: deve essere esibito o almeno indicato nella sua parte essenziale. L’ordinanza n. 27915/2025 precisa che l’avviso è prova indiziaria; occorre comunque una verifica complessiva .
  • Catena dei trasferimenti: se il credito è passato attraverso fusioni e scissioni, ogni passaggio deve essere provato .

In giudizio l’avvocato potrà chiedere al giudice di ordinare l’esibizione del contratto e di sospendere l’esecuzione in mancanza di prova.

3.2 Eccezione di prescrizione

L’eccezione di prescrizione deve essere sollevata dal debitore: il giudice non la rileva d’ufficio. È necessario calcolare con precisione il termine e verificare eventuali atti interruttivi. Ricordiamo che:

  • Mutuo e finanziamenti: prescrizione decennale dall’ultima rata .
  • Prestazioni periodiche: prescrizione quinquennale per interessi, canoni di locazione, rate di leasing .
  • Titoli di credito: prescrizione triennale per cambiali, semestrale per assegni .

Atti che interrompono la prescrizione: pagamento parziale, riconoscimento scritto, atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., ricorso per decreto ingiuntivo, precetto, citazione in giudizio. Il debitore deve evitare comportamenti che possano costituire riconoscimento del debito.

3.3 Eccezione di nullità del contratto originario

Spesso i contratti di mutuo o di finanziamento contengono clausole nulle (anatocismo, interessi usurari, clausole vessatorie). La contestazione della nullità può portare alla rideterminazione del saldo o al rigetto della domanda. Elementi da considerare:

  • Tasso usurario: verificare se il tasso di interesse globale (TEG) supera la soglia usura in vigore alla data del contratto, considerando tasso nominale, spese e commissioni.
  • Anatocismo: la capitalizzazione degli interessi scaduti è nulla se non prevista per iscritto e se non rispetta le delibere del CICR.
  • Oneri non pattuiti: spese assicurative imposte, penali di estinzione anticipata e commissioni occulte possono essere contestati.

L’azione richiede una perizia contabile; se accolta, può ridurre sensibilmente il debito e rafforzare la posizione del debitore nella trattativa.

3.4 Accesso alle procedure di sovraindebitamento

Se il debitore non riesce a pagare nemmeno il saldo e stralcio, può accedere alle procedure della Legge 3/2012 tramite l’Organismo di Composizione della Crisi. Vantaggi:

  • Sospensione immediata delle azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche) e impossibilità di iniziare nuove procedure durante la pendente della pratica.
  • Riduzione o cancellazione del debito: il piano del consumatore consente di pagare una parte del debito in base alle risorse disponibili, con falcidie rilevanti. La liquidazione controllata permette di liberarsi dei debiti una volta liquidati i beni. L’esdebitazione cancella tutto se il debitore è incapiente .
  • Protezione del bene primario: il giudice può autorizzare il debitore a mantenere la prima casa se il piano prevede il pagamento del valore minimo richiesto dai creditori.

Le procedure richiedono la collaborazione con un professionista (gestore della crisi) e la presentazione di documenti (ISEE, elenco dei debiti, elenco dei beni e redditi). Il Tribunale esamina la meritevolezza (ad es. assenza di colpa grave, atti di frode) e omologa il piano.

4. Strumenti alternativi e agevolazioni fiscali

4.1 Rottamazioni (quater e quinquies) e cancellazione automatica

Le definizioni agevolate riguardano debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo. Non si applicano ai debiti privati ceduti a AMCO ma possono alleggerire l’esposizione complessiva del debitore permettendo di liberare risorse per negoziare il saldo e stralcio.

  1. Rottamazione‑quater (L. 197/2022) – Prevedeva il pagamento del solo capitale e spese; la scadenza per aderire è passata (30 aprile 2023), ma il D.L. 202/2024 ha consentito la riammissione fino al 31 dicembre 2024 e la Legge 15/2025 ha riammesso chi aveva saltato qualche rata.
  2. Rottamazione‑quinquies (L. 199/2025) – Aperta alle domande entro il 30 aprile 2026; consente di pagare in 9 anni senza sanzioni né interessi .
  3. Cancellazione automatica dei debiti fino a 1 000 € – La Legge 197/2022 ha disposto l’annullamento dei debiti iscritti a ruolo (capitale, sanzioni, interessi) di importo residuo fino a 1 000 € affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 .

4.2 Piani di rientro diretti con l’agente della riscossione

Il contribuente può chiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali (art. 19 D.P.R. 602/1973). La dilazione ordinaria consente di pagare in 72 rate mensili; la dilazione straordinaria fino a 120 rate. In caso di decadenza è possibile ottenere un nuovo piano versando un acconto minimo. La rateazione sospende le azioni esecutive ma non elimina sanzioni e interessi.

4.3 Fondo di solidarietà per i mutui prima casa

Chi ha un mutuo per l’abitazione principale e si trova in difficoltà (perdita del lavoro, disabilità, morte del coniuge) può richiedere la sospensione delle rate fino a 18 mesi (Fondo Gasparrini). Durante la sospensione, lo Stato rimborsa gli interessi al posto del debitore. La richiesta si presenta alla banca con l’assistenza di un professionista.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le comunicazioni – Lasciare scadere i termini di opposizione rende più difficile contestare il debito; può portare a decreto ingiuntivo e pignoramento.
  2. Pagare piccole somme senza valutare la prescrizione – Anche un versamento di pochi euro interrompe la prescrizione e riconosce il debito. Non effettuare pagamenti senza il parere di un esperto.
  3. Firmare accordi non letti – Accordi di saldo e stralcio mal redatti possono prevedere clausole onerose, riserve di interessi o la cessione del quinto senza limiti. Leggere con attenzione e pretendere la cancellazione dell’ipoteca o di altre garanzie.
  4. Farsi intimidire da telefonate o visite – Il recuperatore non può pignorare, entrare in casa, minacciare o diffondere informazioni. Le pratiche vessatorie sono punibili. In caso di comportamenti aggressivi, segnalare alla Banca d’Italia o all’Autorità Garante della Privacy.
  5. Confondere rottamazione e saldo e stralcio – Le definizioni agevolate (rottamazione-quater o quinquies) riguardano debiti verso lo Stato, mentre il saldo e stralcio è una trattativa privata con la cessionaria del credito (AMCO).
  6. Non conservare i documenti – Ogni lettera, raccomandata e PEC costituisce prova utile. Conservare ricevute di pagamento, contratti, avvisi e calcoli.
  7. Agire da soli – La normativa e la giurisprudenza sono complesse; un professionista esperto può individuare vizi, prescrizioni, usura e trattare con AMCO per ottenere una riduzione significativa del debito.

6. Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è AMCO e perché mi ha inviato una lettera di sollecito?
AMCO è una società pubblica specializzata nella gestione dei crediti deteriorati (NPL) acquisiti da banche o altri intermediari. Ricevi una lettera di sollecito quando il tuo mutuo o finanziamento è stato ceduto a AMCO e non hai risposto alla prima comunicazione di presa in carico. Il sollecito invita a pagare entro una certa data e minaccia azioni legali se non paghi.

2. Come posso verificare se il mio debito è stato ceduto a AMCO?
Chiedi copia del contratto originario e della cessione; consulta l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale per verificare che il tuo contratto rientri tra quelli ceduti . Se l’avviso è generico, contesta la titolarità.

3. Che cosa succede se ignoro il sollecito?
AMCO può richiedere un decreto ingiuntivo e, se non fai opposizione, ottenere l’esecuzione (pignoramento di immobili, stipendio o conto corrente). È preferibile rispondere e cercare un accordo.

4. Qual è il termine di prescrizione di un mutuo ceduto a AMCO?
Il credito derivante da un mutuo si prescrive in dieci anni a partire dall’ultima rata scaduta . Pagamenti o atti del creditore interrompono la prescrizione. Per gli interessi o altre rate periodiche, il termine è cinque anni .

5. Posso chiedere che il debito sia cancellato perché il contratto di cessione non mi è stato notificato?
No. L’art. 58 TUB prevede che la cessione diventa efficace con la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel registro imprese . Tuttavia, se la pubblicazione non identifica il tuo credito o la cessionaria non produce il contratto, puoi contestare la titolarità. .

6. Quanto posso risparmiare con un saldo e stralcio?
Dipende dal valore del bene ipotecato, dal prezzo di acquisto del credito da parte di AMCO e dalla tua capacità di pagamento. In genere, le società NPL acquistano crediti a un prezzo notevolmente inferiore al nominale; è possibile ottenere sconti dal 50 % all’80 %. Nell’esempio di Piano Debiti, un debito di 50 000 € può essere chiuso con 15 000 € rateizzati .

7. Posso pagare il saldo e stralcio a rate?
Sì, l’accordo può prevedere un pagamento dilazionato (es. 5 anni) con interessi nulli o contenuti. È importante formalizzare il piano e garantire l’effettiva cancellazione del debito dopo l’ultima rata.

8. Come posso aderire alla rottamazione‑quinquies?
Devi inviare la domanda entro il 30 aprile 2026 tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione . Puoi scegliere il pagamento in unica soluzione (scadenza 31 luglio 2026) o in 54 rate bimestrali (9 anni) .

9. Le rottamazioni si applicano ai debiti privati ceduti a AMCO?
No. Le definizioni agevolate (saldo e stralcio, rottamazione-quater, rottamazione-quinquies) riguardano solo i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. I debiti privati ceduti a AMCO devono essere negoziati privatamente o tramite le procedure della Legge 3/2012.

10. Che cos’è la Legge 3/2012 e come può aiutarmi?
La Legge 3/2012 sul sovraindebitamento permette ai soggetti non fallibili (famiglie, professionisti, piccoli imprenditori) di rinegoziare o cancellare i debiti mediante il piano del consumatore, la liquidazione controllata, l’esdebitazione del debitore incapiente o il concordato minore . Si accede tramite un OCC e si ottiene la sospensione delle azioni esecutive.

11. Il creditore può presentarsi a casa per sequestrare i beni?
No. Soltanto un ufficiale giudiziario può pignorare beni mobili ed entrare nell’abitazione con un ordine del giudice. Le società di recupero crediti non possono accedere al domicilio senza consenso; eventuali comportamenti abusivi vanno segnalati.

12. Qual è la differenza tra rottamazione e saldo e stralcio?
La rottamazione è una misura legislativa rivolta ai debiti fiscali e contributivi e consente di pagare solo il capitale e le spese, senza interessi né sanzioni; il saldo e stralcio è una negoziazione privata con il creditore (AMCO) che comporta la riduzione dell’importo dovuto in cambio del pagamento immediato o rateizzato.

13. Se AMCO avvia un pignoramento immobiliare, posso salvarmi la casa?
È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione e proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione che preveda la vendita volontaria del bene o l’uso di altre risorse. Il giudice può autorizzare la conservazione dell’abitazione se il piano assicura il pagamento della somma offerta. In alternativa, si può cercare un accordo di saldo e stralcio prima della vendita all’asta.

14. Un pagamento effettuato dopo la prescrizione mi impedisce di eccepirla?
Sì. Un pagamento volontario costituisce riconoscimento del debito e fa decorrere un nuovo termine di prescrizione (art. 2944 c.c.). Prima di pagare occorre verificare la prescrizione e, se maturata, eccepirla formalmente.

15. Cosa devo fare se ricevo un decreto ingiuntivo?
Devi rivolgerti immediatamente a un avvocato. Hai 40 giorni dalla notifica per proporre opposizione, chiedendo la sospensione e contestando la titolarità del credito, la prescrizione o altri vizi. Trascorso il termine, il decreto diventa esecutivo e potrà essere seguito da pignoramento.

16. Posso interrompere la prescrizione del debitore verso AMCO?
No, la prescrizione riguarda il diritto del creditore di agire; il debitore non può “interrompere” la prescrizione a suo favore. Può però lasciare decorso il termine senza pagare né riconoscere il debito, e poi eccepirne la prescrizione in giudizio.

17. Come posso calcolare il valore di un saldo e stralcio su un mutuo ipotecario?
Occorre stimare l’immobile (perizia) e confrontare il valore di realizzo all’asta con il debito residuo e le spese di esecuzione. La banca/AMCO è più propensa ad accettare lo stralcio se il bene vale meno del debito .

18. Cosa succede se AMCO rifiuta la mia proposta di saldo e stralcio?
Puoi formulare una controproposta, valutare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento o attendere eventuali azioni giudiziarie per contestare la titolarità del credito. A volte AMCO rifiuta la prima offerta per poi accettare una proposta migliorata.

19. Posso cedere il quinto dello stipendio per pagare il saldo e stralcio?
Sì, è una modalità comune. Il datore di lavoro trattiene direttamente la rata (fino a un quinto dello stipendio) e la versa a AMCO. Questa soluzione garantisce il creditore e riduce il rischio di ritardi .

20. Un accordo di saldo e stralcio influisce sulla mia reputazione creditizia?
Il creditore deve cancellare la segnalazione negativa dopo l’estinzione del debito. Tuttavia, prima della cancellazione l’accordo può apparire come un “accordo transattivo”, riducendo temporaneamente l’affidabilità creditizia. È importante ottenere la cancellazione da tutte le banche dati.

7. Simulazioni pratiche e casi reali

Per comprendere come funziona una trattativa di saldo e stralcio con AMCO, presentiamo tre simulazioni basate su casi reali (nomi di fantasia). Le cifre sono indicative e servono ad illustrare i principi.

7.1 Caso A: mutuo ipotecario con scadenza da 8 anni

Situazione: Andrea, 46 anni, aveva stipulato nel 2014 un mutuo ipotecario di 150 000 € con una banca; a causa di difficoltà lavorative ha smesso di pagare nel 2018. Nel 2020 la banca ha venduto il credito a AMCO. Nel gennaio 2026 riceve una lettera di sollecito che gli intimava di pagare 90 000 € entro 10 giorni.

Passi eseguiti:

  1. Verifica titolarità: Andrea, assistito dall’Avv. Monardo, ha richiesto a AMCO copia del contratto e dell’avviso di cessione. L’avviso in Gazzetta indicava i crediti ceduti come “mutui ipotecari stipulati tra il 2010 e il 2018 classificati a sofferenza”. Il contratto di cessione mostrava espressamente il numero di mutuo di Andrea.
  2. Prescrizione: essendo l’ultima rata in scadenza nel 2044, la prescrizione non era maturata (mancavano dieci anni). Tuttavia la banca non aveva dichiarato la decadenza dal beneficio del termine; il debito residuo era inferiore.
  3. Contestazione del calcolo: la verifica contabile ha rilevato interessi anatocistici superiori alla soglia usura; la perizia ha ridotto il debito riconosciuto a 70 000 €.
  4. Proposta di saldo e stralcio: Andrea ha offerto 25 000 € da pagare in 48 mesi. AMCO ha chiesto 30 000 €; le parti si sono accordate su 28 000 € in 48 rate da 583 € con cessione del quinto. L’accordo prevedeva la cancellazione dell’ipoteca dopo la terza rata e la cancellazione della segnalazione CRIF.

Risultato: il debito è stato ridotto del 60 %; Andrea ha evitato il pignoramento e ha mantenuto la casa.

7.2 Caso B: finanziamento revolving con prescrizione quinquennale

Situazione: Lucia aveva una carta revolving di 10 000 € attivata nel 2013. Ha smesso di pagare nel 2017; la banca ha venduto il credito a AMCO nel 2021. Nel novembre 2025 riceve un sollecito per 18 000 € (capitale più interessi). Lucia ha ignorato la lettera, pensando che il credito fosse prescritto.

Passi eseguiti:

  1. Calcolo della prescrizione: la prescrizione quinquennale degli interessi periodici era maturata nel 2022 ; la cessionaria non aveva inviato atti interruttivi. Pertanto il credito era prescritto.
  2. Richiesta di prova: l’Avv. Monardo ha diffidato AMCO a fornire prova dell’inclusione del credito nella cessione e ha eccepito la prescrizione.
  3. Archivio della pratica: AMCO ha comunicato l’avvenuta archiviazione del credito e la cancellazione della segnalazione.

Risultato: Lucia non ha pagato nulla perché la prescrizione quinquennale era maturata.

7.3 Caso C: imprenditore indebitato e accesso al concordato minore

Situazione: Marco, titolare di un piccolo laboratorio artigianale, ha accumulato debiti verso la banca (mutuo di 80 000 € ceduto a AMCO) e verso il fisco (IVA e contributi per 40 000 €). Il fatturato è calato e non riesce a pagare.

Passi eseguiti:

  1. Valutazione della situazione: l’Avv. Monardo ha esaminato i debiti e ha riscontrato che il valore dei macchinari era di 20 000 €, mentre il laboratorio (bene strumentale) valeva 60 000 €. Il mutuo era assistito da ipoteca.
  2. Attivazione dell’OCC: Marco ha richiesto l’accesso al concordato minore. Il gestore della crisi ha predisposto un piano che prevedeva la vendita dei macchinari e del laboratorio e la continuazione dell’attività in un nuovo locale in affitto. Il ricavato (70 000 €) è stato offerto ai creditori, con una quota del 35 % al fisco e del 65 % a AMCO.
  3. Accettazione del piano: i creditori hanno approvato la proposta; il tribunale ha omologato il concordato minore. L’ipoteca è stata cancellata e l’esdebitazione ha estinto il debito residuo.

Risultato: Marco ha salvato l’attività, ha pagato solo una parte del debito (35 000 € su 120 000 €) e ha ottenuto la cancellazione del residuo.

Conclusione

Le lettere di sollecito da parte di AMCO rappresentano la conseguenza di operazioni di cessione in blocco di crediti deteriorati. La normativa consente alla cessionaria di notificare la cessione tramite avviso in Gazzetta Ufficiale, ma la giurisprudenza richiede che il credito sia identificato con certezza e che il cessionario dimostri la titolarità . Ignorare il sollecito può portare a decreti ingiuntivi e pignoramenti, ma il debitore dispone di numerosi strumenti di difesa: eccezione di carenza di titolarità, prescrizione, contestazione di usura e anatocismo, opposizione a precetto, procedure di sovraindebitamento e negoziazione di saldo e stralcio.

Le definizioni agevolate (rottamazione‑quater e rottamazione‑quinquies) permettono di estinguere i debiti fiscali e contributivi pagando solo il capitale. La rottamazione‑quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, estende la definizione ai carichi affidati fino al 2023, offre piani di 54 rate bimestrali e sospende le azioni esecutive. Per i debiti privati ceduti a AMCO, l’unica soluzione è la trattativa privata o l’accesso alle procedure della Legge 3/2012.

È fondamentale agire tempestivamente: verificare la legittimità del credito, calcolare la prescrizione, raccogliere la documentazione e contattare un professionista per elaborare la strategia più adatta. Il saldo e stralcio può ridurre notevolmente l’esposizione, ma richiede una negoziazione basata su dati concreti (valore del bene, prezzo di acquisto del credito, risorse disponibili). Le procedure di sovraindebitamento offrono una via legale per ristrutturare o cancellare i debiti e tornare a vivere serenamente.

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