Introduzione
Il mestiere dell’ascensorista richiede formazione tecnica e investimenti considerevoli in attrezzature e veicoli. Molti professionisti del settore lavorano come artigiani autonomi o microimprese e si trovano ad affrontare costi elevati (manutenzione di impianti, assicurazioni, dipendenti, materiali) e difficoltà nel farsi pagare dai clienti. In periodi di contrazione economica può capitare di accumulare debiti fiscali e bancari: cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, fermi o ipoteche sui mezzi e pignoramenti del conto corrente. Se il debitore non interviene tempestivamente, il rischio è quello di trovarsi con conti bloccati, veicoli sequestrati e beni ipotecati, con conseguenze gravi per l’attività e la vita familiare.
Questo articolo fornisce una guida legale completa per gli ascensoristi e i piccoli imprenditori del settore impiantistico che hanno debiti con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o con le banche. La guida è aggiornata a gennaio 2026 e si basa su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali: Statuto del contribuente (articoli 6‑bis e 10), Decreto legislativo 472/1997 (ravvedimento), Decreto legislativo 218/1997 (accertamento con adesione), Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), Codice di procedura civile e norme sulla riscossione esattoriale (D.P.R. 602/1973, sostituito dal Testo Unico in materia di versamenti e riscossione – D.Lgs. 33/2025 – in vigore dal 1° gennaio 2026). Verranno analizzate anche le sentenze più recenti della Corte di Cassazione e le opportunità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) con la nuova rottamazione quinquies.
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1 – Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Statuto del contribuente: contraddittorio preventivo e buona fede
Le relazioni tra contribuente e amministrazione finanziaria devono essere improntate alla collaborazione e alla buona fede. L’art. 10 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) stabilisce che i rapporti con il contribuente si basano su fiducia e lealtà: se il contribuente ha seguito istruzioni dell’amministrazione o se l’errore è dovuto a ritardi o imprecisioni dell’ufficio, non sono dovuti sanzioni né interessi . Inoltre, l’amministrazione non può applicare sanzioni per violazioni formali o dovute a incertezza normativa .
L’art. 6‑bis dello Statuto (introdotto nel 2023) ha reso obbligatorio il contraddittorio preventivo: per qualsiasi atto impugnabile (avviso di accertamento, atto di contestazione, avviso di recupero), l’ufficio deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti e osservazioni con un termine di almeno 60 giorni prima di emettere l’atto definitivo . L’atto finale deve indicare le motivazioni e spiegare se e perché le osservazioni del contribuente non sono state accolte. Questo principio di partecipazione mira ad evitare errori e garantire che l’accertamento sia fondato.
Nel 2025 le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato che, per gli accertamenti a tavolino relativi a tributi armonizzati (IVA, dazi), la violazione del contraddittorio obbligatorio comporta la nullità dell’avviso solo se il contribuente dimostra, con la prova di resistenza, quali elementi avrebbe potuto far valere e che tali elementi erano rilevanti . Per i tributi non armonizzati, la legge previgente non prevedeva un obbligo generalizzato e quindi la nullità scatta solo nei casi espressamente previsti . La decisione (Cass. SS.UU. 21271/2025) ha quindi fissato un criterio rigoroso per dimostrare il danno derivante dalla mancata attivazione del contraddittorio.
1.2 Ravvedimento operoso: riduzione delle sanzioni
Il ravvedimento operoso consente al contribuente che abbia omesso o tardato un versamento di regolarizzare la posizione versando il tributo dovuto, gli interessi e una sanzione ridotta. L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 elenca le riduzioni applicabili in base al tempo trascorso:
- se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un decimo del minimo ;
- entro 90 giorni, la sanzione è ridotta a un nono ;
- entro un anno, la sanzione è ridotta a un ottavo ;
- entro due anni, la sanzione è ridotta a un settimo ;
- oltre due anni, ma prima della constatazione, la sanzione è ridotta a un sesto .
Per usufruire del ravvedimento occorre versare contestualmente tributo, sanzione ridotta e interessi . Il ravvedimento non è ammesso quando siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o notifiche di accertamento e quando la violazione sia già stata contestata.
1.3 Accertamento con adesione e altri istituti deflativi
Prima di impugnare un avviso di accertamento, il contribuente può proporre accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). L’art. 6 prevede che la richiesta possa essere presentata entro il termine per proporre ricorso, sospendendo i termini per 90 giorni . L’ufficio convoca il contribuente per un contraddittorio: se si raggiunge un accordo, la base imponibile viene rideterminata e le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo; il pagamento può essere dilazionato in un massimo di 8 rate trimestrali (12 rate se l’imposta supera 50.000 €). Altri istituti deflativi sono: mediazione tributaria per controversie fino a 50.000 € (obbligatoria dal 2024), conciliazione giudiziale e adesione ai PVC (processo verbale di constatazione).
1.4 Norme sulla riscossione e sulle procedure esecutive
Le cartelle esattoriali e i successivi atti esecutivi sono disciplinati dal D.P.R. 602/1973, che dal 1° gennaio 2026 confluirà nel Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025) . Per gli ascensoristi è importante conoscere i principali articoli:
- Art. 50 D.P.R. 602/1973 (intimazione di pagamento): dopo l’iscrizione a ruolo, l’agente della riscossione deve notificare una cartella di pagamento; decorso inutilmente il termine di 60 giorni, invia un avviso di intimazione che costituisce titolo per procedere all’espropriazione.
- Art. 77 D.P.R. 602/1973 (iscrizione ipoteca): scaduto il termine, l’agente può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore per un importo pari al doppio del credito; la legge consente l’iscrizione solo per debiti superiori a 20.000 € e impone un preavviso di 30 giorni . L’ipoteca non si applica all’unico immobile destinato a prima casa, salvo che non sia un bene di lusso (art. 76); inoltre l’ipoteca deve essere proporzionata al debito e può essere contestata per eccesso di garanzia.
- Art. 86 D.P.R. 602/1973 (fermo amministrativo): l’agente può disporre il fermo dei beni mobili registrati (veicoli) dopo l’intimazione, notificando al debitore un preavviso con 30 giorni per pagare; se il bene è strumentale all’attività d’impresa o professionale, il debitore può dimostrarlo per evitare il fermo . Circolare con un veicolo sottoposto a fermo comporta la sanzione dell’art. 214 cod. strada .
- Art. 72 e 72‑bis D.P.R. 602/1973 (pignoramento crediti verso terzi): l’agente può ordinare al terzo (banca, datore di lavoro) di versare direttamente le somme dovute al debitore entro 60 giorni; l’atto può riguardare anche crediti futuri (stipendi o bonifici in entrata). La Suprema Corte ha chiarito che il saldo attivo del conto corrente, anche se maturato dopo il pignoramento, deve essere versato all’agente entro il termine di 60 giorni . Questa forma di pignoramento speciale, definita pignoramento dinamico, si svolge in via amministrativa ma è un vero e proprio processo esecutivo .
- Art. 546 c.p.c. (obblighi del terzo pignorato): dal giorno della notifica del pignoramento, il terzo (ad es. la banca) diventa custode delle somme dovute e deve trattenere i fondi fino a concorrenza del credito, compresi gli importi che maturano nei 60 giorni successivi. Alcuni crediti (stipendi, pensioni) sono parzialmente impignorabili .
1.5 Aggiornamenti giurisprudenziali rilevanti
Cassazione 28520/2025 – pignoramento dinamico
Con la sentenza 27 ottobre 2025 n. 28520, la Corte di Cassazione ha chiarito che nel pignoramento esattoriale dei crediti di conto corrente ai sensi dell’art. 72‑bis la banca deve versare all’agente della riscossione anche le somme accreditate nei 60 giorni successivi al pignoramento, indipendentemente dal saldo al momento della notifica . La Corte ha ritenuto che la banca, quale custode, abbia l’obbligo di congelare e poi riversare tutte le somme in entrata durante lo spatium deliberandi. Questa decisione impone alle imprese di monitorare costantemente i propri conti e, in caso di pignoramento, richiedere la sospensione o la riduzione dell’atto tramite i rimedi previsti (opposizione all’esecuzione, sospensione giudiziale, procedura di sovraindebitamento).
Cassazione SS.UU. 21271/2025 – prova di resistenza nel contraddittorio
Le Sezioni Unite hanno precisato che, per le verifiche a tavolino precedenti all’introduzione dell’art. 6‑bis, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostra in concreto quali argomenti avrebbe addotto e che tali argomenti non erano pretestuosi . La pronuncia ribadisce che l’onere della prova grava sul contribuente e che la semplice mancanza di invito non determina automaticamente la nullità. In sede di ricorso, sarà quindi necessario articolare dettagliatamente le difese (ricostruzione del fatturato, giustificazione dei costi, contestazione dei coefficienti del redditometro) per superare la cosiddetta prova di resistenza.
Cassazione 25456/2025 – contenuto del preavviso di ipoteca
Con ordinanza 25456/2025, la Cassazione ha chiarito che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (art. 77, comma 2‑bis, D.P.R. 602/1973) deve contenere solo l’indicazione del titolo e dell’entità del credito; non è necessario indicare sin da subito l’immobile su cui verrà iscritta l’ipoteca . Questa forma “informativa‑sollecitatoria” serve soltanto a concedere al debitore 30 giorni per pagare; l’individuazione del bene avverrà al momento della vera e propria iscrizione in conservatoria. La pronuncia sancisce l’irregolarità di numerosi preavvisi che contenevano informazioni superflue o errate e conferma che l’atto può essere impugnato per vizi formali, per esempio se manca l’indicazione della motivazione o della natura del credito.
Cassazione 7636/2025 – ripartizione di giurisdizione per ipoteche su crediti misti
La sentenza 7636/2025 ha risolto il conflitto di giurisdizione nel caso di iscrizione di ipoteca per la riscossione di crediti di diversa natura. La Cassazione ha stabilito che la giurisdizione dipende dalla natura dei crediti: se l’ipoteca è iscritta per tributi erariali, la controversia spetta al giudice tributario; se riguarda crediti non tributari (es. sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada), la competenza appartiene al giudice ordinario; se i crediti sono misti, occorre scindere la controversia e rivolgersi a entrambi i giudici . Inoltre, se una parte delle cartelle è stata annullata, il giudice non può dichiarare nulla l’ipoteca in toto ma deve ridurla proporzionalmente al debito residuo .
1.6 Codice della crisi d’impresa e sovraindebitamento
Dal 15 luglio 2022 le procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 sono confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Le norme di interesse per gli artigiani e i professionisti (tra cui gli ascensoristi) sono:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 66 CCII): consente al debitore, con l’ausilio dell’OCC, di proporre ai creditori un piano di pagamento in più anni, ottenendo la sospensione delle azioni esecutive e la falcidia dei debiti non coperti. Il tribunale approva l’accordo se è coerente con le possibilità del debitore.
- Piano del consumatore (art. 71 CCII): è rivolto al debitore persona fisica che non svolge attività professionale o d’impresa; prevede la ristrutturazione dei debiti senza il consenso dei creditori, purché il piano sia giudizialmente omologato.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato: permette di liquidare il patrimonio sotto il controllo del giudice; dopo la procedura, i debiti residui vengono cancellati (esdebitazione).
- Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta con il correttivo Ter del 2024, permette al debitore senza alcuna utilità da offrire ai creditori di ottenere la cancellazione dei debiti senza pagare nulla, a condizione di dimostrare la mancanza totale di patrimonio.
- Composizione negoziata per la soluzione della crisi (art. 23 CCII): consente all’imprenditore di nominare un esperto negoziatore e sospendere temporaneamente le azioni esecutive; l’esperto verifica la fattibilità di un accordo con i creditori e, se raggiunto, può concludersi con un accordo di moratoria, un contratto di continuità o un piano di rientro . La stessa norma consente di proporre piani di ristrutturazione fiscale con riduzione o dilazione dei debiti tributari, previa attestazione dell’esperto e approvazione del tribunale .
2 – Cosa succede dopo la notifica di un atto esattoriale o bancario
2.1 Tipologie di atti e termini da rispettare
Gli atti con cui il fisco o una banca chiedono il pagamento dei debiti seguono una procedura a fasi. Comprendere queste fasi aiuta a reagire tempestivamente e a evitare l’esecuzione forzata. Le principali notifiche sono:
- Avviso di accertamento fiscale: emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di verifiche; contiene la pretesa tributaria e deve essere preceduto dal contraddittorio (salvo casi urgenti). Dopo la notifica, il contribuente ha 60 giorni per presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria e può chiedere l’accertamento con adesione.
- Cartella di pagamento: emessa dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione sulla base dei ruoli formati dagli uffici; viene notificata tramite raccomandata o PEC. Il contribuente può pagare entro 60 giorni oppure presentare ricorso per vizi propri (ad esempio per mancanza di motivazione, prescrizione, decadenza). In caso di errore, si può presentare istanza di annullamento in autotutela.
- Avviso di intimazione (art. 50): se la cartella non viene pagata nei 60 giorni, l’agente invia una intimazione a pagare entro 5 giorni, indicando che, in mancanza, procederà al pignoramento o all’ipoteca.
- Preavviso di fermo (art. 86): la comunicazione preventiva concede 30 giorni per pagare o dimostrare che il veicolo è strumentale. Se non si provvede, il fermo viene iscritto e il veicolo non può circolare. È possibile richiedere la sospensione o la cancellazione del fermo se il mezzo è necessario per l’attività professionale.
- Preavviso di ipoteca (art. 77): consente 30 giorni per pagare. Come affermato dalla Cassazione, l’avviso deve indicare solo l’importo e il titolo del credito . Il contribuente può presentare opposizione al Giudice tributario (competente per crediti tributari) o al giudice ordinario per crediti non tributari.
- Pignoramento immobiliare o mobiliare: dopo l’intimazione, l’agente può pignorare beni immobili (con i limiti dell’art. 76, che vieta l’espropriazione dell’unica abitazione principale non di lusso) o beni mobili. L’atto di pignoramento indica l’oggetto e il valore; il debitore ha 20 giorni per proporre opposizione all’esecuzione.
- Pignoramento presso terzi: riguarda crediti presso terzi (salari, pensioni, conti correnti). La banca deve trattenere e versare le somme entro 60 giorni ; il datore di lavoro trattiene la quota pignorabile.
2.2 Interazioni con le banche
Oltre ai debiti fiscali, gli ascensoristi spesso hanno finanziamenti per l’acquisto di veicoli o macchinari. In caso di rate non pagate, la banca può iscrivere ipoteca sul bene finanziato o avviare l’espropriazione. È fondamentale:
- verificare le clausole contrattuali (tasso di interesse, anatocismo, commissioni di massimo scoperto);
- chiedere la ristrutturazione del mutuo o la sospensione delle rate (ex moratorie Covid o piani di rientro);
- verificare la legittimità delle garanzie: l’ipoteca deve essere proporzionata al debito residuo; eventuali fideiussioni omnibus potrebbero essere nulle se contrarie allo schema ABI.
Uno strumento efficace è la segnalazione all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in caso di comportamenti illegittimi della banca, come la chiusura del conto senza giusta causa o l’applicazione di interessi usurari.
3 – Difese e strategie legali per gli ascensoristi debitori
3.1 Analisi preliminare dell’atto e verifica dei vizi
Appena ricevi un atto (cartella, preavviso di fermo o ipoteca, pignoramento), è fondamentale analizzare il contenuto con l’aiuto di un professionista. Gli aspetti da verificare includono:
- Regolarità della notifica: la cartella deve essere notificata al domicilio fiscale o via PEC e deve contenere l’indicazione dell’ente impositore e del responsabile del procedimento. In assenza di prova della notifica, l’atto è nullo;
- Prescrizione e decadenza: molti tributi si prescrivono in cinque anni (IVA, IRPEF) o dieci anni; se l’atto è stato notificato fuori tempo, va contestato. Ad esempio, per gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi 2019 il termine ordinario era il 31 dicembre 2025;
- Motivazione: l’atto deve contenere i presupposti di fatto e di diritto. Una cartella che non indica l’atto impositivo alla base (o che non allega le copie) è annullabile.
- Contraddittorio preventivo: se l’atto doveva essere preceduto dal contraddittorio (art. 6‑bis) e l’Agenzia non ha inviato l’invito o non ha considerato le osservazioni, il contribuente può eccepire la nullità, motivando con elementi sostanziali (prova di resistenza).
- Proporzionalità delle misure: l’ipoteca deve essere proporzionata al debito (non può superare il doppio); il fermo non si applica se il veicolo è strumentale; il pignoramento deve rispettare le soglie di impignorabilità (stipendi, pensioni).
3.2 Impugnazione degli atti e sospensione
Se l’atto presenta vizi, è possibile impugnarlo:
- Ricorso al giudice tributario: contro cartelle e avvisi di accertamento. Il ricorso va notificato entro 60 giorni all’ente impositore e all’Agente della riscossione, allegando le prove e richiedendo, se necessario, la sospensione dell’esecutività. Il giudice può sospendere l’atto se sussiste grave e irreparabile danno.
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): contro pignoramenti e intimazioni. Il termine per proporre opposizione è di 20 giorni dalla notifica del pignoramento o dalla conoscenza dell’atto. Si invoca la nullità dell’esecuzione (es. mancanza di titolo, prescrizione) o vizi propri dell’atto.
- Istanza di sgravio o autotutela: quando il debito è stato già pagato o è stato annullato. L’agenzia può intervenire in autotutela, anche dopo il termine per ricorrere.
- Istanza di rateizzazione: l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione concede piani fino a 10 anni per importi superiori a 60.000 € o 5 anni per importi inferiori, a condizione di comprovata difficoltà economica. Durante la rateizzazione sono sospese ipoteche e fermi (ma non i pignoramenti già in essere).
3.3 Contestazione di ipoteche e fermi
Per contestare un’ipoteca o un fermo amministrativo si possono sollevare i seguenti argomenti:
- Mancanza di preavviso o indicazione errata: l’avviso di ipoteca deve indicare l’importo e il titolo del credito ; un preavviso generico è annullabile;
- Debito inferiore alla soglia: per l’iscrizione ipotecaria il debito deve superare 20.000 €; per il fermo 1.000 €; se il debito è inferiore, l’atto è illegittimo;
- Bene strumentale all’attività: il fermo non può essere iscritto se il veicolo è indispensabile per il lavoro (camioncino con attrezzatura per ascensori); occorre allegare documentazione (libri contabili, fatture) che dimostrino l’uso professionale;
- Prima casa: l’ipoteca non può essere iscritta sull’unica abitazione principale non di lusso (art. 76);
- Eccesso di garanzia: se l’ipoteca è iscritta per un importo sproporzionato o comprende crediti inesistenti, si può chiedere la riduzione (art. 2872 c.c.), come chiarito dalla Cassazione .
3.4 Pignoramenti su conto corrente e stipendi
Quando l’agente notifica un pignoramento presso terzi, la banca deve bloccare i fondi esistenti e trattenere quelli in arrivo per 60 giorni . I pignoramenti su stipendio o pensione devono rispettare i limiti di impignorabilità: un quinto dello stipendio netto, con ulteriori riduzioni per pensioni al di sotto di tre volte l’assegno sociale . Se il pignoramento avviene senza notificare l’atto al debitore o se l’importo trattenuto supera il limite legale, è possibile presentare opposizione.
Per i conti correnti aziendali, il pignoramento può paralizzare l’attività: per questo conviene valutare la richiesta di sospensione in sede giudiziale o la definizione del debito tramite rottamazioni o piani del consumatore. In alternativa si può aprire un nuovo conto dedicato alle entrate successive alla notifica, purché il pignoramento non sia stato esteso anche ai crediti futuri.
3.5 Trattative e ristrutturazione del debito bancario
Con le banche è possibile intraprendere trattative stragiudiziali per ottenere:
- Riduzione degli interessi o degli oneri accessori;
- Allungamento del piano di ammortamento per ridurre la rata mensile;
- Estinzione a saldo e stralcio: pagamento di una somma ridotta a fronte dell’estinzione del debito (soprattutto su prestiti non garantiti);
- Conversione del finanziamento (ad esempio da tasso variabile a fisso) o sospensione temporanea delle rate.
È consigliabile presentare alla banca un business plan o un piano di rientro realistico, dimostrando la capacità di pagamento. In caso di rifiuto, si può ricorrere alla composizione negoziata (art. 23 CCII) con la nomina di un esperto che assista nelle trattative e presenti ai creditori una proposta legalmente vincolante .
4 – Strumenti alternativi per definire o ridurre i debiti
4.1 Rottamazione quater e rottamazione quinquies
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) aveva introdotto la rottamazione quater, che consentiva di definire i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo le imposte e stralciando sanzioni, interessi e aggio. Molti contribuenti, tuttavia, sono decaduti per mancato pagamento delle rate entro novembre 2025.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la rottamazione quinquies. Si tratta della quinta edizione della definizione agevolata e rappresenta un’opportunità per sanare i debiti fiscali più recenti:
- Ambito temporale: possono essere rottamati i carichi affidati all’Agenzia della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . Sono inclusi i debiti derivanti da controlli automatizzati (artt. 36‑bis e 54‑bis D.P.R. 600/1973 e D.P.R. 633/1972), controlli formali (art. 36‑ter D.P.R. 600/1973) e contributi previdenziali INPS non derivanti da accertamenti .
- Esclusioni: non rientrano nella quinquies i debiti derivanti da avvisi di accertamento esecutivi, atti di recupero crediti UE, riscossioni coattive già in corso e i piani di rottamazione quater con rate in regola al 30 settembre 2025 .
- Domanda di adesione: va presentata entro il 30 aprile 2026 tramite l’area riservata del sito AdER . L’AdER comunicherà l’esito entro il 30 giugno 2026.
- Pagamento: è possibile pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali (nove anni), con interessi al 3 % annuo a partire dal 1° agosto 2026 . Le scadenze sono fissate a fine luglio, settembre e novembre 2026, poi a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno fino al 2035 .
- Importo minimo delle rate: ciascuna rata deve essere almeno di 100 € . In caso di omesso o tardivo pagamento di due rate, anche non consecutive, si decade dalla definizione : il debito originario ritorna attivo con interessi, sanzioni e aggio .
- Effetti: l’adesione sospende le procedure esecutive e blocca prescrizione e decadenza . Il contribuente risulta regolare ai fini DURC e nelle verifiche ex art. 28‑ter e art. 48‑bis DPR 602/1973 .
La tabella seguente riassume le principali caratteristiche della rottamazione quinquies:
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Periodo dei carichi | 01/01/2000 – 31/12/2023 |
| Debiti ammessi | Imposte da dichiarazioni, avvisi bonari (art. 36‑bis), controlli formali (36‑ter), contributi INPS non da accertamento |
| Debiti esclusi | Carichi derivanti da accertamenti, atti UE, ruoli successivi al 2023, piani quater regolari |
| Presentazione domanda | Entro 30 aprile 2026 tramite area riservata AdER |
| Pagamento | Unica soluzione entro 31 luglio 2026 o 54 rate bimestrali (importo minimo 100 €) |
| Interessi | 3 % annuo dal 1° agosto 2026 |
| Decadenza | Mancato o tardivo pagamento di due rate determina la perdita dei benefici e la riattivazione del debito |
4.2 Saldo e stralcio, definizione agevolata delle liti e altre sanatorie
Oltre alla rottamazione quinquies, nel 2026 potrebbero essere previste altre misure transitorie:
- Saldo e stralcio dei debiti inesigibili: l’art. 1, comma 185, della Legge di Bilancio 2025 ha ipotizzato una sanatoria per i carichi di modesta entità (sotto 1.000 €) affidati fino al 2015, con cancellazione automatica di sanzioni e interessi.
- Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti: la delega fiscale 2023 prevede che, in caso di contenziosi pendenti alla data del 15 settembre 2026, il contribuente possa definire la lite pagando una percentuale variabile in base al grado di giudizio.
- Concili finestra contributi Ente Bilancio 2024: alcune regioni hanno introdotto la possibilità di definire tributi locali (IMU, TARI) con riduzione delle sanzioni. È opportuno verificare annualmente le normative locali.
4.3 Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazione
Se i debiti sono elevati e non possono essere saldati con rottamazioni o rateizzazioni, gli ascensoristi possono ricorrere alle procedure del sovraindebitamento:
- Piano del consumatore (art. 71 CCII): si applica ai debitori non imprenditori; consente di presentare al giudice un piano di pagamento con durata massima di 6 anni. Non è necessario il consenso dei creditori; il giudice omologa il piano se verifica che il debitore è meritevole (non ha compiuto atti in frode ai creditori) e che il piano garantisce il miglior soddisfacimento possibile.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 66 CCII): richiede l’accordo della maggioranza dei creditori e prevede la possibilità di falcidiare i debiti. Durante la procedura le azioni esecutive sono sospese.
- Concordato minore (ex accordo di composizione della crisi per gli imprenditori minori): rivolto a imprenditori sotto le soglie di fallibilità (ricavi inferiori a 200.000 €, attivo inferiore a 300.000 € e debiti inferiori a 500.000 €). Consente di continuare l’attività aziendale e pagare i creditori in base alle capacità.
- Liquidazione controllata e esdebitazione: il debitore cede i propri beni ai creditori sotto il controllo del tribunale. Dopo tre anni dalla chiusura (o immediatamente nel caso di incapienza totale) ottiene l’esdebitazione – la cancellazione dei debiti residui.
4.4 Composizione negoziata e transazione fiscale
La composizione negoziata (art. 23 CCII) è un istituto introdotto con il D.L. 118/2021 e poi integrato nel Codice della crisi. L’imprenditore in difficoltà può attivare la procedura tramite la piattaforma telematica nazionale e ottenere la nomina di un esperto negoziatore. Durante la procedura:
- le azioni esecutive sono sospese e i creditori non possono avviare nuove iniziative senza l’autorizzazione del giudice;
- l’imprenditore può richiedere misure protettive e autorizzazioni per la gestione dell’impresa;
- si negozia un accordo con i creditori che può prevedere la continuazione dell’attività per almeno due anni, moratorie sui debiti, piani di rientro o transazioni fiscali ;
- l’art. 23, comma 2‑bis, consente al debitore di proporre all’Agenzia delle Entrate e ad altri enti una transazione fiscale con riduzione o dilazione dei debiti tributari, se l’esperto attesta la convenienza della proposta .
La composizione negoziata è particolarmente utile per gli ascensoristi che operano in forma di impresa individuale o società di persone e che devono gestire debiti fiscali e bancari contemporaneamente. Grazie alle competenze dell’Avv. Monardo e del suo staff, è possibile predisporre un piano credibile, ottenere la sospensione delle procedure e presentare un accordo di ristrutturazione che soddisfi le esigenze di tutti gli attori coinvolti.
5 – Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare le notifiche: non aprire una PEC o una raccomandata non fa scomparire il problema. Per legge, la notifica si considera perfezionata anche per compiuta giacenza. Leggere gli atti tempestivamente consente di rispettare i termini per impugnare.
- Pagare senza verifica: molti debitori, spaventati, pagano la cartella senza controllare che l’importo sia esatto o prescritto. È sempre consigliabile far analizzare la posizione da un professionista, soprattutto in presenza di more o interessi elevati.
- Rivolgersi a intermediari non qualificati: alcuni servizi promettono miracoli con “cancellazioni dei debiti” o “metodi infallibili”. Solo avvocati e commercialisti specializzati possono garantire una difesa efficace e proporre soluzioni legali riconosciute dalla legge.
- Non raccogliere documentazione: per difendersi occorrono fatture, estratti conto, contratti, libri contabili. Conservare e organizzare i documenti facilita la ricostruzione della posizione debitoria e la predisposizione di ricorsi o piani di rientro.
- Sottovalutare il fattore tempo: ogni atto ha un termine per essere impugnato; scaduto il termine, si può agire solo in casi eccezionali (autotutela o vizi inesistenti). Anche la domanda di rottamazione deve essere presentata entro le scadenze previste .
- Dimenticare i debiti bancari: gli ascensoristi spesso concentrano l’attenzione sulle cartelle e trascurano le rate in scadenza. Ritardi nei pagamenti bancari comportano segnalazioni in centrale rischi che ostacolano l’accesso al credito.
- Evitare la consulenza per risparmiare: l’intervento tempestivo di un legale può evitare azioni esecutive costose. Una difesa professionale aumenta le probabilità di annullamento dell’atto o di ottenere una rateizzazione sostenibile.
6 – Tabelle riepilogative
6.1 Norme principali e diritti del contribuente
| Norma | Contenuto | Riferimento |
|---|---|---|
| Art. 6‑bis L. 212/2000 | Contraddittorio preventivo obbligatorio; l’amministrazione deve invitare il contribuente e concedere almeno 60 giorni per rispondere | Statuto del contribuente |
| Art. 10 L. 212/2000 | Rapporti improntati a buona fede; esenzioni da sanzioni per errori dovuti all’amministrazione o a incertezza normativa | Statuto del contribuente |
| Art. 13 D.Lgs. 472/1997 | Ravvedimento operoso: riduzione delle sanzioni in base al tempo del versamento | Sanzioni tributarie |
| Art. 6 D.Lgs. 218/1997 | Accertamento con adesione: sospensione di 90 giorni e riduzione a un terzo delle sanzioni | Definizione dei controlli |
| Art. 77 D.P.R. 602/1973 | Iscrizione di ipoteca; preavviso di 30 giorni; importo pari al doppio del debito | Riscossione coattiva |
| Art. 86 D.P.R. 602/1973 | Fermo amministrativo: preavviso con 30 giorni per pagare; esclusione per veicoli strumentali | Riscossione coattiva |
| Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 | Pignoramento crediti verso terzi: ordine al terzo di versare entro 60 giorni; comprende crediti futuri | Riscossione coattiva |
| Art. 546 c.p.c. | Obblighi del terzo pignorato: custodia delle somme e divieto di pagamento al debitore | Procedura civile |
| Art. 23 CCII | Composizione negoziata della crisi; misure protettive e transazione fiscale | Crisi d’impresa |
| Cass. 28520/2025 | Banca obbligata a versare anche le somme accreditate dopo il pignoramento entro 60 giorni | Pignoramento dinamico |
| Cass. 21271/2025 | Prova di resistenza nel contraddittorio; onere del contribuente | Contraddittorio |
| Cass. 25456/2025 | Il preavviso di ipoteca deve indicare solo l’importo e il titolo del credito, non l’immobile | Preavviso di ipoteca |
| Cass. 7636/2025 | La giurisdizione sull’ipoteca dipende dalla natura dei crediti; possibile riduzione parziale | Ipoteca su crediti misti |
6.2 Termini e scadenze
| Atto/Procedura | Termine per reagire | Note |
|---|---|---|
| Avviso di accertamento | 60 giorni per ricorso alla Corte di giustizia tributaria | Possibile accertamento con adesione (90 giorni di sospensione) |
| Cartella di pagamento | 60 giorni per pagare o impugnare | Ricorso per vizi propri; rateizzazione fino a 72 rate |
| Intimazione di pagamento | 5 giorni | Dopo la cartella; preludio al pignoramento |
| Preavviso di fermo/fermo | 30 giorni | Esclusione se veicolo strumentale; ricorso al giudice tributario |
| Preavviso di ipoteca | 30 giorni | Opposizione al giudice tributario o ordinario |
| Pignoramento immobiliare | 20 giorni per opposizione | Impignorabilità della prima casa non di lusso |
| Pignoramento presso terzi | 20 giorni per opposizione | Il terzo deve versare le somme entro 60 giorni |
| Rottamazione quinquies | Domanda entro 30 aprile 2026 | Pagamento in unica soluzione o 54 rate |
| Accordo/piano del consumatore | Termine fissato dal giudice | Misure protettive per tutta la durata |
7 – Domande frequenti (FAQ)
- Ho ricevuto una cartella per contributi INPS non versati: posso rateizzarla? – Sì. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione consente rateizzazioni fino a 72 rate mensili (10 anni) per debiti superiori a 60.000 €; per importi inferiori il piano massimo è di 5 anni. Occorre dimostrare la temporanea difficoltà economica.
- Il mio furgone è indispensabile per la manutenzione degli ascensori. Possono applicarmi il fermo? – No, se dimostri che il veicolo è strumentale all’attività. L’art. 86 prevede che, entro 30 giorni dal preavviso, il debitore può provare la strumentalità e ottenere l’annullamento .
- Posso oppormi alla cartella dopo 60 giorni? – Trascorsi i termini l’impugnazione è inammissibile, salvo vizi inesistenti o mancata notifica. È possibile presentare istanza di autotutela, ma l’ufficio non è tenuto ad accoglierla.
- La banca ha pignorato il conto e trattiene anche i bonifici in arrivo: è legale? – Sì. La Cassazione ha stabilito che nel pignoramento ex art. 72‑bis le somme accreditate nei 60 giorni successivi rientrano nel vincolo . Puoi chiedere la sospensione al giudice o aderire a una procedura di ristrutturazione.
- Quali documenti devo conservare per difendermi da un accertamento? – Fatture, ricevute, estratti conto, contratti di manutenzione, registro di carico/scarico dei materiali, elenco dei dipendenti e delle trasferte, verbali di ispezione, eventuali perizie tecniche sugli impianti.
- Perché devo dimostrare la prova di resistenza? – Dopo la sentenza 21271/2025, la nullità dell’atto per mancato contraddittorio richiede che il contribuente provi quali argomentazioni avrebbe presentato e che tali argomentazioni avrebbero potuto influire sull’accertamento .
- Ho debiti con la banca e con il fisco: posso unificare tutto? – Attraverso la composizione negoziata o il concordato minore, è possibile proporre un piano che includa debiti fiscali e bancari. In alcuni casi si può chiedere al tribunale la riduzione delle sanzioni e degli interessi tributari .
- Se aderisco alla rottamazione quinquies e salto una rata? – Il mancato pagamento di due rate comporta la decadenza e il debito originario torna dovuto con sanzioni e interessi . È quindi fondamentale rispettare le scadenze.
- L’ipoteca può essere iscritta anche se l’immobile è l’unica casa? – No, se l’immobile è adibito a abitazione principale e non è di lusso (art. 76); in questo caso l’agente non può espropriare né iscrivere ipoteca.
- Il preavviso di ipoteca deve indicare l’immobile? – La Cassazione ha chiarito che il preavviso deve indicare soltanto il titolo e l’entità del debito, mentre l’individuazione dell’immobile avviene al momento dell’iscrizione .
- Posso partecipare alla rottamazione se sono decaduto dalla quater? – Sì. La rottamazione quinquies ammette anche i contribuenti decaduti dalle precedenti definizioni agevolate (tranne chi è in regola con tutte le rate della quater al 30 novembre 2025) .
- Che cos’è l’esdebitazione? – È la cancellazione dei debiti residui al termine della procedura di sovraindebitamento. Nel caso di debitore incapiente (assenza totale di patrimonio) la legge consente la esdebitazione senza utilità, cioè la cancellazione del debito anche senza pagare nulla, a condizione di non aver commesso atti fraudolenti.
- Quanto costa attivare la procedura di sovraindebitamento? – Le spese variano a seconda della procedura (piano del consumatore, accordo, liquidazione). Occorre versare un contributo per l’OCC e l’onorario del gestore della crisi, oltre alle spese giudiziarie. Lo staff dell’Avv. Monardo fornisce preventivi dettagliati.
- La banca può chiudere il conto se ho debiti con il fisco? – La banca può recedere dal contratto di conto corrente se sussiste una giusta causa (es. inadempimento del cliente). Tuttavia, la chiusura deve essere motivata e non deve essere discriminatoria. In caso di recesso illegittimo è possibile ricorrere all’ABF.
- È possibile sospendere un pignoramento già in corso? – Sì. Si può chiedere la sospensione al giudice dell’esecuzione se ricorrono gravi motivi (ad esempio, avviso viziato, debito già pagato, pericolo di danno irreparabile). La presentazione di un piano di ristrutturazione o la pendenza di una procedura di sovraindebitamento può costituire motivo per la sospensione.
- Posso detrarre l’IVA sui materiali acquistati per gli ascensori anche se l’atto contesta l’inerenza? – Sì, se i materiali sono strettamente collegati alla prestazione di manutenzione. Occorre documentare l’inerenza con preventivi, contratti di manutenzione, foto degli interventi e, se necessario, perizie.
- Quanto tempo ho per proporre ricorso in Cassazione? – Il termine ordinario è di 60 giorni dalla notifica della sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale. Per questioni di diritto come l’inesistenza dell’atto (mancata notifica) non ci sono limiti.
- Cosa succede se non rispondo all’invito a fornire chiarimenti (contraddittorio)? – Se non rispondi entro 60 giorni, l’ufficio emetterà l’avviso. Anche il silenzio può essere interpretato come mancanza di difese. È quindi opportuno rispondere in modo motivato o richiedere un termine maggiore.
- Il concordato minore comporta la chiusura della partita IVA? – No. L’imprenditore può proseguire l’attività durante il concordato minore, se il piano prevede la continuità aziendale. La procedura mira alla ristrutturazione, non alla liquidazione.
- Posso utilizzare più strumenti contemporaneamente (rottamazione e piano del consumatore)? – No. Le definizioni agevolate riguardano specifici carichi (cartelle) e non si cumulano con le procedure di sovraindebitamento, che comprendono tutti i debiti. Tuttavia si può utilizzare la rottamazione per ridurre una parte dei debiti e poi presentare un piano del consumatore per i debiti residui.
8 – Simulazioni pratiche
8.1 Simulazione 1: Ascensorista con debito fiscale di 30.000 €
Situazione: un ascensorista riceve una cartella per IVA non versata relativo agli anni 2021‑2022 per un totale di 30.000 €, di cui 20.000 € imposta e 10.000 € tra sanzioni e interessi. Inoltre, a febbraio 2025 l’azienda aveva richiesto un mutuo di 25.000 € per l’acquisto di un furgone, ma le ultime tre rate non sono state pagate.
- Rottamazione quinquies: poiché il debito rientra nel periodo 2000‑2023, l’ascensorista può presentare domanda entro il 30 aprile 2026. L’AdER calcola l’importo da pagare eliminando sanzioni e interessi: resteranno dovuti solo i 20.000 € di imposta. In caso di rateizzazione, con 54 rate bimestrali da circa 370 € (più interessi al 3 %), il piano durerà 9 anni. Se decide di pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, non saranno dovuti interessi.
- Rateizzazione mutuo: per il debito bancario l’ascensorista contatta la banca, spiega la difficoltà temporanea e chiede la sospensione delle rate per 6 mesi. Propone un piano di rientro aggiungendo 50 € alle rate future. La banca accetta, evitando la segnalazione in centrale rischi. In caso di diniego si potrebbe accedere alla composizione negoziata.
- Risultato: grazie alla rottamazione, il debito fiscale si riduce del 33 %; la rateizzazione consente di mantenere la liquidità per l’attività; la sospensione del mutuo evita l’ipoteca sul furgone.
8.2 Simulazione 2: Impresa ascensoristica con debito fiscale di 120.000 € e pignoramento del conto
Situazione: una Srl che installa ascensori ha debiti IVA e IRAP per 120.000 € (imposte 70.000 €, sanzioni e interessi 50.000 €). Il 10 agosto 2025 l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione notifica un pignoramento del conto corrente ai sensi dell’art. 72‑bis. Al momento del pignoramento il saldo era 10.000 €. Nei 60 giorni successivi l’azienda riceve bonifici per 15.000 € da clienti; la banca li congela. L’impresa riceve anche una comunicazione di iscrizione ipotecaria per 100.000 €.
- Analisi: l’azienda verifica l’atto di pignoramento e l’ipoteca. La Cassazione impone alla banca di versare anche le somme accreditate dopo l’atto ; dunque i 25.000 € presenti sul conto (saldo iniziale + bonifici) verranno trasferiti all’agente della riscossione. L’ipoteca è proporzionata (100.000 € per un debito di 120.000 €) ma l’avviso è carente perché non motiva la ripartizione del credito. Si decide di proporre opposizione.
- Rottamazione quinquies: la società presenta domanda di definizione entro aprile 2026. La quota definibile è l’intero debito (essendo compreso nel periodo 2000‑2023). Pagando l’imposta di 70.000 € (eventualmente in 54 rate), la Srl risparmia 50.000 € di sanzioni e interessi. I pagamenti effettuati attraverso il pignoramento (25.000 €) verranno imputati all’imposta dovuta.
- Procedura di composizione negoziata: se la società non riesce a sostenere la rottamazione, può accedere alla composizione negoziata e proporre ai creditori un piano di continuità, ottenendo la sospensione dei pignoramenti. L’esperto negoziatore valuta la proposta e può attestare la convenienza di pagare il 40 % del debito in 5 anni. L’accordo verrà omologato dal tribunale.
- Risultato: attraverso la definizione e/o il piano di ristrutturazione, l’azienda evita la vendita dei beni immobili e riprende la liquidità sul conto. Il pignoramento viene considerato un acconto sul debito. La banca non può più agire autonomamente.
8.3 Simulazione 3: Ascensorista persona fisica con debiti misti e procedura di esdebitazione
Situazione: un ascensorista autonomo ha accumulato debiti per complessivi 60.000 €: 35.000 € derivanti da imposte (IRPEF, IVA) affidate entro il 2022, 15.000 € di multe stradali e 10.000 € di finanziamenti non pagati. L’Agenzia ha iscritto una ipoteca su un piccolo magazzino di proprietà. L’attività è cessata e l’ascensorista non possiede più beni mobili.
- Analisi della giurisdizione: i crediti tributari sono di competenza del giudice tributario; le multe stradali (crediti non tributari) sono di competenza del giudice ordinario. L’ipoteca è stata iscritta su un immobile che non è abitazione principale; tuttavia la Cassazione (7636/2025) impone di scindere la giurisdizione . È opportuno proporre ricorso al giudice tributario per la parte tributaria e chiedere la riduzione dell’ipoteca.
- Rottamazione quinquies: la quota di debito derivante dalle imposte (35.000 €) può essere definita pagando solo l’imposta; sanzioni e interessi vengono cancellati (risparmio di circa 10.000 €). Le multe stradali non rientrano nella definizione.
- Procedura di sovraindebitamento: poiché il debitore non ha redditi significativi né beni (se non il magazzino), può avviare la liquidazione controllata con esdebitazione. Il magazzino viene venduto e il ricavato (es. 20.000 €) distribuito ai creditori. Al termine, i debiti residui vengono cancellati. In alternativa, se non ci sono utilità da offrire, il debitore può accedere all’esdebitazione dell’incapiente e ottenere la cancellazione immediata dei debiti, purché dimostri di non aver compiuto atti fraudolenti.
- Risultato: con la definizione e l’esdebitazione, l’ascensorista si libera definitivamente dei debiti e può ripartire con una nuova attività. L’ipoteca viene cancellata con la vendita del magazzino; le multe stradali eventualmente residuanti vengono stralciate nella procedura.
Conclusione
Le difficoltà finanziarie degli ascensoristi e degli impiantisti possono derivare da cause diverse: calo dei pagamenti dei clienti, errori nella contabilità, ritardi fiscali o investimenti necessari per conformarsi alle normative di sicurezza. Quando i debiti con il fisco o le banche sfuggono al controllo, è fondamentale agire rapidamente.
Questa guida ha illustrato le norme vigenti, i termini per presentare ricorso o aderire a sanatorie, le sentenze più recenti della Cassazione e gli strumenti alternativi per ristrutturare i debiti. È stato evidenziato l’obbligo del contraddittorio preventivo e la necessità di superare la prova di resistenza; sono state spiegate le modalità di ravvedimento, accertamento con adesione, rottamazione quinquies, piani del consumatore e composizione negoziata. I casi pratici dimostrano come un debito apparentemente insostenibile possa essere gestito con strategia e professionalità.
La chiave per difendersi è non rimanere soli. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono una consulenza personalizzata, analizzando gli atti, verificando i vizi, proponendo ricorsi, trattando con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e con le banche, predisponendo piani di rientro e accedendo alle procedure di sovraindebitamento. Con competenza e tempestività possono bloccare pignoramenti, fermi e ipoteche, evitare la chiusura dei conti, ottenere sospensioni e riduzioni dei debiti.
Se sei un ascensorista in difficoltà o hai ricevuto un atto esattoriale, non aspettare l’ultimo minuto. Contatta subito l’Avv. Monardo per una consulenza personalizzata: insieme potrete valutare la situazione, scegliere la strategia più adatta e mettere in sicurezza la tua attività e il tuo futuro.