Introduzione
La crisi di liquidità in cui si trovano molte imprese artigiane non risparmia i pavimentisti, costretti a fronteggiare oneri fiscali e finanziari sempre più gravosi. Quando un artigiano specializzato nella posa di pavimenti si trova sommerso dai debiti, rischia l’iscrizione di ipoteche sui beni, il pignoramento del conto corrente o perfino l’espropriazione dell’abitazione. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AER) può emettere avvisi bonari, cartelle di pagamento, intimazioni e avviare procedure esecutive; le banche possono attivare decreti ingiuntivi e aggredire lo stipendio o il c/c. Senza una consulenza mirata i margini di manovra si assottigliano e l’artigiano rischia di perdere tutto.
L’obiettivo di questo articolo è fornire una guida aggiornata a gennaio 2026 basata su fonti normative e giurisprudenziali italiane, spiegando a un pavimentista indebitato quali sono i suoi diritti, le procedure che può aspettarsi e le strategie per difendersi. Il taglio è pratico e divulgativo, con approfondimenti tecnici utili anche a imprenditori e professionisti che desiderano comprendere i meccanismi della riscossione e le soluzioni offerte dall’ordinamento.
Perché questo tema è cruciale
Un errore di valutazione o la mancata impugnazione di un atto possono avere conseguenze irreversibili. Ad esempio:
- Se il contribuente non paga la cartella entro 60 giorni, l’agente della riscossione può iniziare l’esecuzione forzata (pignoramenti) come prevede l’art. 50 D.P.R. 602/1973 .
- Decorsi sei mesi dall’iscrizione di ipoteca senza estinguere il debito, l’AER procede all’espropriazione .
- La Corte di Cassazione ha stabilito che nel pignoramento esattoriale la banca deve versare all’Agenzia anche il saldo del conto corrente maturato dopo il pignoramento .
- Le somme accreditate su c/c a titolo di stipendio o pensione sono pignorabili solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale .
Oltre ai rischi fiscali, un artigiano indebitato può subire azioni da parte delle banche: decreti ingiuntivi, revoca degli affidamenti, segnalazione in centrale rischi e pignoramento dei crediti verso i clienti. In alcuni casi, tassi usurari o anatocismo sugli affidamenti consentono di contestare la legittimità del debito.
Le principali soluzioni legali
- Verificare i vizi degli atti: notifica irregolare della cartella, prescrizione del tributo, mancata motivazione dell’atto esecutivo.
- Sospendere o impugnare: ricorso entro 60 giorni contro avvisi di accertamento, cartelle e intimazioni; opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi nei termini di legge.
- Ridurre e dilazionare: definizione agevolata (rottamazione) prevista dalla legge di Bilancio 2023 e prorogata con successive leggi; piani di rateizzazione fino a 120 rate; riammissione nel 2025 per i decaduti.
- Ricorrere agli strumenti per i sovraindebitati: Legge 3/2012 (accordo di ristrutturazione, piano del consumatore, liquidazione controllata e esdebitazione) ; Codice della crisi d’impresa e D.L. 118/2021 sulla composizione negoziata .
- Trattare con le banche: contestare interessi anatocistici o usurari, negoziare piani di rientro, chiedere la sospensione delle rate.
Il supporto dell’avvocato Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con una solida esperienza nazionale in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo team analizza la posizione debitoria, individua i vizi degli atti, prepara ricorsi e opposizioni, negozia sospensioni e piani di rientro con AER e banche, predisponendo soluzioni stragiudiziali o giudiziali.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Le fasi della riscossione tributaria
La riscossione delle imposte avviene attraverso un procedimento articolato, disciplinato dal D.P.R. 602/1973, più volte modificato e integrato. I passaggi principali sono:
- Avviso bonario (comunicazione di irregolarità): è un invito al pagamento emesso a seguito di controlli automatici o formali. Non è impugnabile ma consente di correggere gli errori e beneficiare di riduzioni.
- Avviso di accertamento esecutivo: per tributi erariali, dal 2011 l’atto di accertamento costituisce anche titolo esecutivo (art. 29 D.L. 78/2010). Decorsi 60 giorni l’AER può iscrivere ipoteca o avviare pignoramenti.
- Cartella di pagamento: per i carichi affidati all’AER, la cartella contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni. L’art. 50 D.P.R. 602/1973 stabilisce che il concessionario può procedere ad espropriazione solo dopo il decorso inutilmente del termine . Se non si avvia l’espropriazione entro un anno, occorre prima notificare un avviso di intimazione .
- Intimazione ad adempiere (art. 50 c. 2): è un atto ulteriore con cui l’AER diffida il debitore a pagare entro 5 giorni prima di iniziare l’esecuzione. La Cassazione ha chiarito che è impugnabile, in quanto contiene una pretesa tributaria.
- Misure cautelari: decorso il termine di 60 giorni, l’AER può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/1973 , ma solo se l’importo supera 20.000 € e previo preavviso di 30 giorni .
- Espropriazione: trascorsi sei mesi dalla notifica dell’ipoteca senza pagamento, si procede all’espropriazione . L’espropriazione presso terzi è regolata dagli artt. 72 e ss. D.P.R. 602/1973; il pignoramento di crediti verso terzi può contenere l’ordine al terzo (es. banca) di pagare l’AER senza l’intervento del giudice .
Pignoramento e obblighi del terzo
Il pignoramento di crediti verso terzi (es. somme su conto corrente) segue due discipline:
- Pignoramento presso terzi ordinario (artt. 543 e ss. c.p.c.): l’atto deve essere notificato al terzo e al debitore, cui è intimato di non disporre delle somme. L’art. 546 c.p.c. prevede che dal giorno della notifica il terzo (banca) è custode delle somme dovute «nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000 € per i crediti fino a 1.100 €, di 1.600 € per i crediti da 1.100,01 € fino a 3.200 € e della metà per i crediti superiori a 3.200 €» . Se le somme versate sono stipendi o pensioni accreditati su conto bancario prima del pignoramento, l’obbligo del terzo non opera per l’importo pari al triplo dell’assegno sociale .
- Pignoramento speciale esattoriale (art. 72 bis D.P.R. 602/1973): l’atto di pignoramento contiene direttamente l’ordine al terzo di pagare il credito all’AER entro 60 giorni per le somme maturate prima della notifica e alle rispettive scadenze per le restanti somme . La Cassazione (sentenza n. 28520/2025) ha precisato che il terzo deve versare anche il saldo attivo maturato dopo il pignoramento, purché entro lo spatium deliberandi di 60 giorni .
Il pignoramento sulle somme a titolo di stipendio, salario o pensione è ulteriormente limitato dagli artt. 545 c.p.c.: le somme possono essere pignorate solo per importi eccedenti il triplo dell’assegno sociale e nel limite di un quinto per tributi .
Notifica della cartella e dei successivi atti
Il diritto di difesa del contribuente è strettamente legato alla regolarità della notifica. L’art. 26 D.P.R. 602/1973 prevede che la cartella sia notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati, anche tramite invio per raccomandata A/R: la notifica si considera perfezionata alla data indicata nell’avviso di ricevimento . La notifica può avvenire anche via PEC ai domicili digitali di cui all’art. 60‑ter D.P.R. 600/1973 .
Quando la notifica è irregolare (ad esempio, indirizzo errato, mancanza di sottoscrizione, mancata relata di notifica) l’atto è impugnabile. Secondo la giurisprudenza (Cass. ord. 18274/2025), l’errore nel numero civico non invalida la notificazione se l’atto è consegnato a persona addetta , ma il contribuente può dimostrare la mancanza di legame con il destinatario.
Iscrizione di ipoteca e espropriazione
L’ipoteca esattoriale è un vincolo sui beni immobili finalizzato a garantire il credito tributario. L’art. 77 D.P.R. 602/1973 dispone che, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore . L’agente della riscossione può iscrivere ipoteca anche senza essersi verificati i presupposti dell’espropriazione se il debito non è inferiore a 20.000 € . Deve tuttavia inviare una comunicazione preventiva con cui avvisa il contribuente che, in mancanza di pagamento entro 30 giorni, procederà all’iscrizione .
Se l’importo complessivo del credito non supera il 5 % del valore dell’immobile, l’iscrizione ipotecaria è obbligatoria prima dell’esecuzione . Trascorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia estinto, l’AER procede all’espropriazione .
L’evoluzione normativa: Testo unico versamenti e riscossione 2025
La riforma fiscale ha introdotto un Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33). Il provvedimento, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26 marzo 2025, entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 . L’obiettivo è razionalizzare e accorpare le norme previgenti: il testo recepisce e riordina le disposizioni contenute nel D.P.R. 602/1973, nel D.Lgs. 46/1999 e in altre leggi, senza modificare la sostanza ma semplificando la consultazione . I titoli dedicati alla riscossione coattiva riprendono gli articoli sul pignoramento presso terzi, il preavviso di ipoteca e l’espropriazione ; pertanto, per le cartelle notificate dal 1° gennaio 2026 si applicheranno le nuove numerazioni ma con contenuto sostanzialmente sovrapponibile a quello oggi vigente.
La Legge 3/2012 e la composizione della crisi da sovraindebitamento
Per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli e piccoli imprenditori) la Legge 27 gennaio 2012 n. 3 consente di accedere a procedure di composizione della crisi. L’art. 6 stabilisce che la procedura ha la finalità di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento consentendo al debitore di concludere un accordo con i creditori . Il sovraindebitamento è definito come la situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni .
Secondo l’art. 7, il debitore può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi (OCC), assicurando il pagamento dei crediti estranei e l’integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati . L’art. 8 consente anche la cessione dei redditi futuri o l’intervento di terzi garanti , mentre l’art. 9 prevede che la proposta vada depositata presso il tribunale competente con l’elenco di tutti i creditori . Durante la procedura, il giudice può sospendere fino a 120 giorni le azioni esecutive individuali .
La L. 3/2012 è stata integrata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato pienamente in vigore il 15 luglio 2022, che ha assorbito gran parte della disciplina, lasciando in vita la procedura di esdebitazione del debitore incapiente. L’art. 278 CCII, infatti, consente al debitore persona fisica che si trova in stato di sovraindebitamento senza la possibilità di proporre un accordo o piano, di ottenere l’esdebitazione immediata dopo la chiusura della liquidazione.
Il D.L. 118/2021 e la composizione negoziata della crisi d’impresa
Per gli imprenditori che temono l’insolvenza, il Decreto‑legge 24 agosto 2021 n. 118 (convertito nella L. 147/2021) introduce la composizione negoziata della crisi d’impresa. L’art. 2 prevede che l’imprenditore commerciale o agricolo in squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario possa chiedere alla camera di commercio la nomina di un esperto indipendente quando risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento . L’esperto, nominato secondo le modalità dell’art. 3, facilita le trattative con i creditori al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi .
La procedura prevede la presentazione di un’istanza attraverso una piattaforma telematica nazionale con un test pratico per verificare la fattibilità del risanamento . Durante le trattative possono essere richieste misure protettive e cautelari, come la sospensione delle azioni esecutive, e si possono concludere accordi di ristrutturazione o trasferimento di azienda.
Giurisprudenza recente rilevante
Oltre alla già citata Cass. 28520/2025 sul pignoramento dei conti correnti, altre pronunce meritano attenzione:
- Cass. Sez. Trib. 2025 (ord. 18274/2025) – Notifica cartella con civico errato: la Corte ha riaffermato che l’errore nell’indicazione del numero civico non comporta nullità se l’atto è consegnato a persona addetta o familiare, e spetta al contribuente dimostrare la non corrispondenza. La notifica della cartella può avvenire tramite raccomandata A/R e si perfeziona con la firma sull’avviso di ricevimento .
- Cass. Sez. Trib. 28520/2025 – Pignoramento bancario: la banca deve versare all’AER anche il saldo attivo maturato dopo la notifica entro il termine di 60 giorni ; tale interpretazione sarà trasposta nel nuovo testo unico (artt. 169‑176 del D.Lgs. 33/2025) .
- Cass. Sez. Trib. 2024 – Nullità di ipoteca per importi inferiori a 20.000 €: la Corte ha confermato che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 è illegittima se il credito è inferiore al limite di 20.000 € .
- Corte costituzionale 2024 – Falcidia Iva nel piano del consumatore: la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 7 L. 3/2012 nella parte in cui vietava la falcidia dell’IVA nei piani del consumatore, consentendo d’ora in poi la riduzione dell’imposta in sede di sovraindebitamento.
Procedura passo‑passo dalla notifica alla riscossione
Comprendere le diverse fasi consente al pavimentista indebitato di organizzare una difesa tempestiva. Qui di seguito viene illustrato l’iter tipico per i debiti tributari, con riferimento al D.P.R. 602/1973.
1. Avviso bonario e comunicazione di irregolarità
Quando l’Agenzia delle Entrate rileva un errore nella dichiarazione (es. mancato versamento IVA o ritenute), invia un avviso bonario. L’artigiano può regolarizzare pagando l’imposta e gli interessi ridotti entro i termini, oppure presentare memorie.
Cosa fare: non è possibile impugnare l’avviso, ma è consigliabile rivolgersi al proprio consulente per verificare che non ci siano errori. Se non si paga, l’ufficio iscrive a ruolo gli importi e incarica l’AER.
2. Notifica della cartella di pagamento
La cartella viene notificata nelle forme indicate dall’art. 26 D.P.R. 602/1973: consegna tramite messo notificatore o raccomandata A/R , oppure via PEC . La cartella contiene l’indicazione del ruolo, degli interessi, delle sanzioni e degli aggi esattoriali, oltre all’invito a pagare entro 60 giorni dalla notifica.
Cosa fare:
- Verificare la regolarità della notifica: accertare la data di consegna e controllare che la cartella riporti il dettaglio degli importi.
- Richiedere all’AER la copia integrale del ruolo e della relata di notifica (diritto di accesso agli atti).
- Se rilevi irregolarità o prescrizione, presentare ricorso entro 60 giorni innanzi alla Corte di giustizia tributaria (per i tributi) o al giudice ordinario (per contributi previdenziali). Il mancato ricorso rende definitiva la cartella e consente all’AER di procedere.
- Valutare la rateizzazione: l’AER concede fino a 72 rate mensili (120 rate in casi di comprovata difficoltà), presentando domanda entro 60 giorni.
3. Intimazione ad adempiere ex art. 50
Se il contribuente non paga o non impugna, l’AER, prima di avviare l’espropriazione, deve notificare un avviso di intimazione (art. 50 c. 2). L’avviso contiene l’ingiunzione a pagare entro 5 giorni, decorso il quale l’AER procede con il pignoramento .
Cosa fare:
- Controllare se l’avviso di intimazione viene notificato dopo più di un anno dalla cartella: se così, l’esecuzione è illegittima senza la preventiva intimazione.
- Verificare la legittimità dell’avviso (modello conforme, sottoscrizione, notifica) ed eventualmente impugnarlo.
4. Iscrizione ipotecaria
Trascorsi 60 giorni senza pagamento, l’AER può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore per un importo pari al doppio del credito . Tuttavia:
- L’importo deve superare 20.000 € . La Cassazione ha annullato numerose iscrizioni per importi inferiori.
- È necessaria una comunicazione preventiva con preavviso di 30 giorni . La mancanza rende annullabile l’ipoteca.
- Dopo l’iscrizione, se il debito non è estinto entro sei mesi, l’AER può procedere all’espropriazione .
Cosa fare: impugnare la comunicazione preventiva se presenta vizi o contestare l’iscrizione per importo insufficiente. Valutare la rottamazione o la rateizzazione per evitare l’esproprio.
5. Pignoramento presso terzi e pignoramento immobiliare
Pignoramento del conto corrente
Nel pignoramento esattoriale l’AER notifica alla banca e al debitore un ordine di pagamento ex art. 72 bis che obbliga la banca a versare le somme già presenti e quelle che maturano entro 60 giorni . La Cassazione ha chiarito che il terzo deve versare anche il saldo attivo maturato dopo la notifica se si forma nel termine previsto . L’obbligo non riguarda le somme accreditate a titolo di stipendio o pensione prima del pignoramento, fino al triplo dell’assegno sociale .
Pignoramento dello stipendio e dei crediti
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o pensione sono pignorabili nei limiti previsti dall’art. 545 c.p.c.: un quinto per i tributi e il minimo vitale non pignorabile pari al triplo dell’assegno sociale . Per i lavoratori autonomi, i crediti professionali verso i clienti possono essere pignorati presso terzi. In tal caso, l’AER ordina ai committenti di pagare direttamente l’Agente.
Pignoramento immobiliare
Qualora i beni mobili o i conti non siano sufficienti, l’AER procede all’espropriazione immobiliare. Il debitore riceve un atto di pignoramento immobiliare contenente la trascrizione al registro immobili. Dopo il pignoramento, il giudice stabilisce la vendita all’asta. Conviene attivarsi prima di questa fase.
6. Termini di prescrizione dei tribiti e decadenza
Ogni tributo ha termini di decadenza e prescrizione diversi. Ad esempio:
- Imposte dirette e IVA: l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione; la cartella si prescrive in 10 anni dalla notifica se non vi sono atti interruttivi.
- Contributi previdenziali INPS: prescizione quinquennale dalla data dell’omissione.
- Tasse automobilistiche: prescrizione triennale.
Verificare la prescrizione è fondamentale per contestare le richieste dell’AER.
Difese e strategie legali
1. Contestare i vizi di notifica e di motivazione
Un errore nella notifica può rendere nulla la cartella. Bisogna controllare:
- L’indirizzo del destinatario e la data di notifica; la giurisprudenza ammette che l’indicazione errata del civico non invalidi la notifica se l’atto è consegnato a persona di famiglia , ma il contribuente può provare il contrario.
- La legittimazione del notificatore (messo notificatore autorizzato, PEC proveniente da indirizzo dell’AER).
- La sottoscrizione dell’atto e la presenza della relazione di notifica.
- La motivazione dell’atto: la cartella deve riportare il riferimento al ruolo e agli estremi dell’atto presupposto; l’intimazione ex art. 50 deve indicare la cartella a cui si riferisce.
Se uno di questi elementi manca, è possibile presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria o al giudice ordinario entro 60 giorni (per tributi) o 40 giorni (per contributi INPS).
2. Eccepire la prescrizione del credito
Molti contribuenti non sanno che le cartelle di pagamento si prescrivono se l’AER non compie atti interruttivi per un periodo prolungato. La prescrizione varia:
- 10 anni per imposte erariali (IRPEF, IVA) e contributi;
- 5 anni per sanzioni amministrative e contributi INPS;
- 3 anni per tasse automobilistiche;
- 2 anni per multe stradali.
L’opposizione basata sulla prescrizione deve essere sollevata con ricorso (per i tributi) o con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., allegando i documenti che provano l’inerzia dell’AER.
3. Verificare gli importi e gli aggi esattoriali
La cartella contiene il capitale, gli interessi e le sanzioni. Spesso le sanzioni sono duplici o calcolate erroneamente. Inoltre, l’agente della riscossione applica aggi che possono raggiungere il 3 % per pagamenti entro 60 giorni e il 6 % oltre tale termine. Verificare che gli importi siano corretti consente di ridurre il debito. Anche il contributo unificato e i diritti di notifica devono essere esatti.
4. Chiedere la sospensione dell’esecuzione
Quando si presenta ricorso, è opportuno chiedere la sospensione dell’atto impugnato. La Corte di giustizia tributaria può concedere la sospensione in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora (probabilità di accoglimento e rischio di danno grave e irreparabile). Se si tratta di contributi INPS o sanzioni amministrative, la sospensione spetta al giudice ordinario.
In alternativa, è possibile presentare un’istanza di sospensione in autotutela all’AER, motivando con la presenza di vizi evidenti (es. cartella già pagata, errata iscrizione). Questa richiesta non sospende i termini per impugnare, ma può bloccare temporaneamente l’esecuzione.
5. Rateizzazione e definizioni agevolate
Per evitare il pignoramento, il pavimentista può chiedere la rateizzazione: di norma, fino a 72 rate mensili, che diventano 120 se dimostra la grave e comprovata difficoltà economica. Il mancato pagamento di 5 rate determina la decadenza. La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto la rottamazione‑quater dei carichi affidati all’AER fino al 30 giugno 2022, consentendo di pagare il capitale e gli interessi con sanzioni e aggi azzerati. Le prime due rate erano previste al 31 ottobre 2023, con possibilità di dilazionare fino a 18 rate. Nel 2025 il decreto “Milleproroghe” ha riammesso i contribuenti decaduti, fissando nuove scadenze (febbraio e giugno 2025). È prevedibile che il Governo intervenga ancora nel 2026, ma al momento l’istituto è chiuso a nuove adesioni.
Altri istituti deflattivi:
- Definizione delle liti pendenti: pagamento di una percentuale del tributo a seconda del grado di giudizio.
- Ravvedimento operoso: riduzione delle sanzioni per pagamenti spontanei prima di ricevere la cartella.
6. Soluzioni per i sovraindebitati e l’esdebitazione
Quando il pavimentista non riesce a far fronte ai debiti con fisco e banche, può valutare le procedure della Legge 3/2012 o del Codice della crisi d’impresa. Le principali sono:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato a debitori non fallibili (consumatori, professionisti, artigiani), consente di proporre ai creditori un accordo con l’ausilio dell’OCC e ottenere l’omologazione dal giudice. È richiesta la maggioranza dei crediti e il pagamento integrale dei privilegiati .
- Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche consumatrici; non necessita dell’accordo dei creditori ma richiede l’omologazione del giudice e la verifica della meritevolezza del debitore. Grazie alla decisione della Corte costituzionale (sent. n. 170/2024) è possibile falcidiare l’IVA.
- Liquidazione controllata dei beni: quando l’accordo o il piano non sono fattibili, il debitore può liquidare l’intero patrimonio con la supervisione di un liquidatore; al termine ottiene l’esdebitazione.
- Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta dal Codice della crisi d’impresa, permette ai soggetti privi di beni di liberarsi dai debiti residui senza dover liquidare nulla, a condizione che non abbiano determinato dolosamente l’insolvenza.
L’avvocato Monardo, in qualità di Gestore e fiduciario OCC, può assistere nella scelta della procedura, predisporre il piano e trattare con l’organismo competente, aumentando la probabilità di omologazione.
7. Contenzioso bancario: usura, anatocismo e contestazioni
Oltre ai debiti fiscali, molti pavimentisti hanno debiti con banche e finanziarie. È fondamentale analizzare:
- Tassi usurari: la Legge 108/1996 prevede che gli interessi pattuiti oltre il “tasso soglia” fissato trimestralmente siano usurari e, pertanto, comportino la nullità della clausola con sostituzione del tasso legale e la restituzione degli interessi. Verificare i contratti di mutuo e apertura di credito può portare a una riduzione del debito.
- Anatocismo: l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sui conti correnti, vietata dal 2000 e consentita dal 2016 solo se prevista la medesima periodicità per gli interessi attivi. In caso di violazione, il correntista può chiedere la restituzione delle somme indebitamente addebitate.
- Commissione di massimo scoperto (CMS): spesso applicata indebitamente e non dovuta se non è pattuita per iscritto con indicazione del metodo di calcolo.
- Opposizione al decreto ingiuntivo: la banca può ottenere un decreto ingiuntivo per recuperare il credito; entro 40 giorni il debitore può proporre opposizione eccependo l’inesistenza del credito, la presenza di tassi usurari o anatocistici e richiedere la sospensione.
Il contenzioso bancario richiede competenze specialistiche: il team dell’avvocato Monardo analizza gli estratti conto, effettua una perizia econometrica e individua le eccezioni per ridurre o azzerare il debito.
Strumenti alternativi e opportunità 2026
Rottamazione e definizione agevolata
Nel biennio 2023‑2025 il legislatore ha introdotto una serie di definizioni agevolate. Ad oggi (gennaio 2026) non è prevista una nuova rottamazione, ma il contribuente può beneficiare di:
- Riammissione alla rottamazione‑quater per chi è decaduto: il decreto “Milleproroghe 2025” ha consentito il pagamento delle rate 2023 entro febbraio 2025 e di quelle 2024 entro giugno 2025. Bisogna attendere eventuali provvedimenti futuri.
- Stralcio dei mini‑debiti: lo stralcio automatico delle cartelle fino a 1.000 € relative al periodo 2000‑2015 (Legge 197/2022) è stato completato nel 2024. Per i debiti tra 1.000 e 5.000 € resta lo stralcio parziale se si dimostra la sussistenza di requisiti reddituali.
Rateizzazioni straordinarie
L’AER consente di dilazionare i debiti fino a 120 rate. Per richiedere la rateizzazione straordinaria occorre dimostrare che l’importo della rata eccede il 10 % del reddito mensile del nucleo familiare o che il rapporto debito/reddito è superiore alla soglia. La decadenza dalla rateizzazione avviene con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.
Composizione negoziata 2021 e Codice della crisi d’impresa
La procedura di composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 consente all’imprenditore di avviare trattative riservate con i creditori. L’istanza va presentata tramite piattaforma telematica con allegata una lista di controllo e un test di risanamento . L’esperto nominato favorisce il dialogo e può proporre l’accesso a uno dei seguenti epiloghi:
- Accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII) con riduzione dei debiti e transazione fiscale.
- Concordato semplificato (art. 25‑sexies D.L. 118/2021) destinato a imprenditori minori.
- Liquidazione giudiziale: ex fallimento; se non vi sono alternative, l’esperto segnala la necessità di ricorrere alla procedura concorsuale.
Per i piccoli imprenditori artigiani, la composizione negoziata è interessante perché consente di negoziare con i fornitori e con l’AER un piano sostenibile, evitando l’erosione del patrimonio.
Esdebitazione del debitore incapiente
Il Codice della crisi consente al debitore persona fisica che non ha beni da liquidare di ottenere l’esdebitazione immediata una sola volta in 5 anni. È necessario dimostrare di aver collaborato con l’OCC e di non aver commesso atti di frode. Questa procedura è particolarmente utile per chi ha chiuso l’attività e non ha redditi o beni aggredibili.
Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare gli atti: molti artigiani non ritirano la raccomandata, pensando di rinviare il problema. La notifica si perfeziona comunque con il deposito all’ufficio postale o con l’avviso sul portale; pertanto, ignorare l’atto non evita il decorso dei termini.
- Pagare senza verificare: prima di pagare una cartella, controllare i calcoli, la prescrizione e la regolarità. In caso di dubbio, è meglio sospendere l’atto con ricorso e ottenere la riduzione dell’importo piuttosto che pagare somme non dovute.
- Rivolgersi a soggetti non specializzati: la materia tributaria e bancaria richiede competenze multidisciplinari. Solo un team di avvocati e commercialisti esperti può individuare tutte le possibili eccezioni.
- Attendere l’ultimo momento: i termini per impugnare sono perentori; presentare ricorso anche un giorno dopo comporta l’irrevocabilità dell’atto. Meglio attivarsi subito.
- Non conservare la documentazione: per eccepire la prescrizione è necessario dimostrare di non aver ricevuto altri atti. Conservare sempre le cartelle, gli avvisi e le ricevute.
- Confondere rateizzazione e rottamazione: la rateizzazione è una dilazione con aggi e interessi; la rottamazione abbatte sanzioni e interessi di mora, ma richiede il pagamento puntuale delle rate. Valutare attentamente quale soluzione è più conveniente.
Tabelle riepilogative
Le tabelle seguenti sintetizzano le norme principali, i termini e gli strumenti difensivi. Le colonne sono ridotte per facilitarne la lettura.
Norme principali della riscossione
| Norma | Oggetto | Passaggio chiave |
|---|---|---|
| Art. 26 D.P.R. 602/1973 | Notifica della cartella | La cartella è notificata da ufficiali o via PEC; la notifica tramite raccomandata si perfeziona con l’avviso di ricevimento . |
| Art. 50 D.P.R. 602/1973 | Inizio dell’esecuzione | L’espropriazione può iniziare dopo 60 giorni; se non inizia entro un anno serve un avviso di intimazione . |
| Art. 72 bis D.P.R. 602/1973 | Pignoramento dei crediti verso terzi | L’atto ordina al terzo di pagare all’AER entro 60 giorni le somme maturate prima della notifica e alle scadenze per le altre . |
| Art. 77 D.P.R. 602/1973 | Ipoteca esattoriale | L’ipoteca può essere iscritta per importi superiori a 20.000 € e previa comunicazione di 30 giorni . |
| Art. 545 c.p.c. | Limiti al pignoramento | Le somme di stipendio e pensione sono pignorabili solo oltre il triplo dell’assegno sociale e fino a un quinto . |
| Art. 546 c.p.c. | Obblighi del terzo | Dal giorno della notifica il terzo è custode delle somme nei limiti del credito, con importi minimi aggiuntivi . |
| Legge 3/2012 | Sovraindebitamento | Definisce il sovraindebitamento e consente accordi di ristrutturazione e piani del consumatore . |
| D.L. 118/2021 | Composizione negoziata | L’imprenditore può richiedere la nomina di un esperto per negoziare con i creditori . |
| D.Lgs. 33/2025 | Testo unico versamenti e riscossione | Riordina le norme sulla riscossione e si applica dal 1° gennaio 2026 . |
Termini principali e scadenze
| Atto | Termine per agire | Riferimento |
|---|---|---|
| Ricorso contro avviso di accertamento/cartella | 60 giorni dalla notifica | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 |
| Opposizione al decreto ingiuntivo bancario | 40 giorni dalla notifica | Art. 645 c.p.c. |
| Rateizzazione ordinaria AER | Fino a 72 rate (120 straordinarie) | Art. 19 D.P.R. 602/1973 |
| Preavviso di ipoteca | Pagamento entro 30 giorni per evitare l’iscrizione | Art. 77 D.P.R. 602/1973 |
| Iscrizione ipoteca → Espropriazione | Espropriazione dopo 6 mesi se il debito persiste | Art. 77 D.P.R. 602/1973 |
| Pignoramento presso terzi | Versamento entro 60 giorni del saldo pignorato | Art. 72 bis D.P.R. 602/1973 |
Strumenti difensivi e benefici
| Strumento | Benefici | Note |
|---|---|---|
| Ricorso alla Corte di giustizia tributaria | Annullamento o riduzione della cartella; sospensione dell’esecuzione | Deve essere presentato entro 60 giorni con patrocinio di avvocato. |
| Rateizzazione AER | Dilaziona il pagamento fino a 72/120 rate; evita il pignoramento | Decadenza se si omettono 5 rate. |
| Definizione agevolata (rottamazione) | Abbatte sanzioni e interessi; pagamenti rateizzati | Attualmente non aperta a nuove adesioni; possibili riaperture. |
| Accordo di ristrutturazione (L. 3/2012) | Blocca le azioni esecutive; riduce i debiti; possibilità di falcidiare IVA | Richiede l’approvazione dei creditori e l’omologazione del giudice. |
| Piano del consumatore | Consente la falcidia dei debiti senza accordo dei creditori; sospende i pignoramenti | Necessaria la meritevolezza e la sostenibilità del piano. |
| Liquidazione controllata/Esdebitazione | Permette di estinguere i debiti mediante la liquidazione del patrimonio o, se incapiente, senza beni | Prevista dal Codice della crisi d’impresa; richiede assistenza dell’OCC. |
| Composizione negoziata (D.L. 118/2021) | Avvia trattative con i creditori; possibile sospensione delle azioni esecutive | Riservata a imprenditori; prevede l’intervento di un esperto. |
Domande e risposte frequenti (FAQ)
1. Cosa devo fare quando ricevo una cartella di pagamento?
Verifica subito la data di notifica e controlla che la cartella sia completa di ogni dettaglio. Entro 60 giorni puoi pagare, chiedere la rateizzazione o impugnare per vizi di notifica, prescrizione o calcoli errati. Se non fai nulla, decorsi 60 giorni l’AER può procedere con ipoteca e pignoramento .
2. È possibile opporsi all’intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973?
Sì. L’avviso di intimazione è un atto autonomo che contiene una pretesa tributaria e può essere impugnato entro 60 giorni per vizi propri o dell’atto presupposto. Se non impugni, l’esecuzione diventa legittima .
3. Quando l’ipoteca esattoriale è illegittima?
È illegittima se il debito complessivo non supera 20.000 € , se manca la comunicazione preventiva di 30 giorni , se non sono trascorsi 60 giorni dalla cartella o se il debito è prescritto. In questi casi si può chiedere l’annullamento.
4. La banca può bloccare il conto in caso di pignoramento?
Sì. Nel pignoramento speciale ex art. 72 bis, la banca è obbligata a versare all’AER le somme disponibili e quelle che maturano nei 60 giorni successivi . Tuttavia non può trattenere somme accreditate a titolo di stipendio o pensione prima del pignoramento entro il triplo dell’assegno sociale .
5. Posso utilizzare i contanti prelevati dal conto pignorato?
Dopo la notifica del pignoramento, le somme sul conto sono vincolate. Prelevare contanti può integrare il reato di sottrazione di beni pignorati. È quindi sconsigliato prelevare; conviene attendere la definizione del pignoramento o chiedere la sostituzione con rateizzazione.
6. Quali documenti servono per chiedere la rateizzazione?
Serve presentare all’AER la richiesta con allegato ISEE, situazione reddituale e patrimoniale, elenco dei debiti e degli eventuali pignoramenti in corso. La rateizzazione ordinaria fino a 72 rate non richiede garanzie; quella straordinaria fino a 120 rate richiede la dimostrazione della difficoltà economica.
7. È vero che le cartelle scadono?
Sì. La prescrizione dipende dalla natura del tributo: dieci anni per imposte erariali, cinque per contributi INPS, tre per bollo auto. Se l’AER non compie atti interruttivi, il debito si estingue. Occorre eccepire la prescrizione con ricorso o opposizione.
8. Posso rateizzare i debiti bancari come quelli fiscali?
Sì, ma non esiste una rateizzazione automatica. Occorre negoziare con la banca un piano di rientro basato sul merito creditizio. In caso di usura o anatocismo, si può proporre un saldo e stralcio ridotto o eccepire la nullità delle clausole per ottenere la riduzione del debito.
9. Cosa succede se partecipo a un accordo di ristrutturazione L. 3/2012?
Durante la procedura, il giudice può sospendere le azioni esecutive fino a 120 giorni . Se l’accordo è omologato e il debitore rispetta il piano, i crediti residui vengono cancellati al termine. In caso di inadempimento, i creditori possono riprendere le azioni esecutive.
10. Il piano del consumatore consente di ridurre l’IVA?
Sì. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 170/2024, anche l’IVA può essere falcidiata nei piani del consumatore. Prima la norma vietava la falcidia, ma la Consulta l’ha dichiarata incostituzionale.
11. Cosa prevede il Testo unico versamenti e riscossione del 2025?
Il D.Lgs. 33/2025 riordina le norme in materia di versamenti e riscossione; entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e sostituirà gli articoli 72 e seguenti del D.P.R. 602/1973 con disposizioni simili . Per il contribuente cambierà la numerazione ma non i contenuti sostanziali .
12. Come funziona la composizione negoziata della crisi d’impresa?
L’imprenditore chiede alla camera di commercio la nomina di un esperto indipendente, tramite una piattaforma telematica, per negoziare con i creditori e trovare una soluzione di risanamento . Durante la procedura possono essere chieste misure protettive e si può giungere ad accordi di ristrutturazione o concordati semplificati.
13. È possibile bloccare un pignoramento in corso?
Sì. Si può presentare un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. contestando il diritto del creditore (es. prescrizione, pagamento, vizi dell’atto). Inoltre, si può chiedere la sospensione al giudice dell’esecuzione o all’AER in autotutela.
14. Cosa succede alle cartelle in caso di procedura di sovraindebitamento?
Con l’apertura della procedura, il giudice dispone la sospensione delle azioni esecutive. Le cartelle vengono inserite nel passivo e trattate secondo il piano approvato. Se l’esdebitazione viene concessa, il debitore è liberato dai debiti residui.
15. Posso aderire alla definizione agevolata se il debito è in contenzioso?
Sì, a condizione di rinunciare al ricorso. Tuttavia la definizione agevolata attuale (rottamazione‑quater) non accetta nuove adesioni. Occorre attendere nuove norme.
16. I debiti bancari entrano nella procedura di sovraindebitamento?
Sì. Tutti i debiti chirografari, comprese le esposizioni verso banche e finanziarie, possono essere inseriti nell’accordo di ristrutturazione o nel piano del consumatore. È possibile proporre il pagamento parziale se i creditori votano favorevolmente o se il giudice omologa.
17. Come faccio a sapere se un interesse è usurario?
Va confrontato il tasso effettivo (TAEG) applicato con il tasso soglia indicato trimestralmente dal MEF. Se il TAEG supera il tasso soglia aumentato di un quarto, l’interesse è usurario e la clausola è nulla; la banca deve restituire gli interessi e applicare il tasso legale. Una perizia econometrica è indispensabile.
18. È obbligatorio utilizzare un avvocato per ricorrere?
Per i ricorsi tributari fino a 3.000 € è possibile difendersi personalmente; oltre tale soglia è obbligatorio il patrocinio di un avvocato. Considerata la complessità della materia, è consigliabile farsi assistere da un professionista.
19. Posso chiedere la sospensione dei mutui bancari?
Sì, esistono moratorie e accordi individuali con gli istituti. In situazioni di difficoltà, si può chiedere la sospensione del piano di ammortamento, la rinegoziazione delle condizioni o l’estinzione parziale attraverso un saldo e stralcio.
20. Cosa succede se non rispetto le rate della rateizzazione o del piano del consumatore?
Il mancato pagamento di 5 rate nella rateizzazione comporta la decadenza, con ripresa immediata delle azioni esecutive. Per il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione, l’inadempimento consente ai creditori di procedere per l’intero debito residuo e può compromettere la possibilità di ottenere una nuova procedura per 5 anni.
Simulazioni pratiche e numeriche
Caso 1: Debiti tributari per un pavimentista con crisi di liquidità
Scenario: Giovanni, pavimentista titolare di una ditta individuale, riceve il 10 febbraio 2025 una cartella di pagamento per 18.000 € di IVA non versata riferita al 2021. Non paga né impugna. Il 15 aprile 2025 l’AER gli notifica un preavviso di ipoteca. Giovanni decide di chiedere una rateizzazione, ma non presenta domanda entro 60 giorni.
Conseguenze:
- Decorso il termine, l’AER iscrive ipoteca perché l’importo supera 20.000 €? No: l’art. 77 richiede che il debito superi 20.000 € . L’iscrizione sarebbe illegittima, ma l’AER potrebbe comunque procedere al pignoramento dei crediti ex art. 72 bis.
- Se la cartella non viene impugnata entro 60 giorni, Giovanni non potrà eccepire vizi dell’atto. Potrà tuttavia sollevare eccezioni in sede di opposizione all’esecuzione solo per fatti successivi (es. prescrizione sopravvenuta).
- Presentando la domanda di rateizzazione straordinaria a luglio 2025, Giovanni ottiene 120 rate da 150 € circa. Tuttavia, il mancato pagamento di 5 rate lo farà decadere, rendendo immediatamente esigibile l’intero debito.
Consiglio: verificare subito la cartella, chiedere il dettaglio del ruolo e valutare la tempestiva rateizzazione ordinaria. In caso di importo inferiore a 20.000 €, contestare l’eventuale ipoteca.
Caso 2: Pignoramento del conto corrente e tutela del minimo vitale
Scenario: Maria, lavoratrice dipendente e pavimentista part‑time, ha un saldo sul conto corrente di 4.000 €. L’AER notifica alla banca l’atto di pignoramento ex art. 72 bis il 1° settembre 2025 per un debito di 12.000 € di IRPEF. Il saldo sul conto deriva in parte dallo stipendio accreditato il 25 agosto 2025.
Applicazione delle norme:
- La banca, quale terzo pignorato, deve versare all’AER le somme disponibili sul conto alla data dell’ordine e quelle che maturano nei 60 giorni successivi .
- Tuttavia, le somme accreditate a titolo di stipendio prima del pignoramento sono pignorabili solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale . Nel 2026 l’assegno sociale è di circa 527 € mensili; il triplo è 1.581 €. Pertanto, la banca deve lasciare a Maria 1.581 € delle somme derivanti dallo stipendio e versare solo l’eccedenza.
Calcolo:
Saldo 4.000 €, di cui 2.000 € provenienti da stipendio e 2.000 € da bonifico di un cliente. La banca versa all’AER 2.000 € non derivanti da stipendio + (2.000 € di stipendio – 1.581 € non pignorabile) = 420 €. Totale versato: 2.420 €. Resta sul conto 1.581 €.
Consiglio: quando si prevede un pignoramento, è preferibile aprire un conto destinato agli accrediti da lavoro su cui godere del minimo vitale. In caso di errata applicazione delle soglie, si può impugnare il pignoramento per chiedere la restituzione.
Caso 3: Procedura di sovraindebitamento
Scenario: Luca, pavimentista con ditta individuale, accumula debiti per 80.000 € (50.000 € verso l’AER, 20.000 € verso la banca e 10.000 € verso fornitori). Il fatturato è in calo e non riesce a sostenere le rate. Decide di accedere alla procedura di accordo di ristrutturazione ai sensi della L. 3/2012.
Passaggi:
- Si rivolge all’OCC competente e nomina l’avv. Monardo come gestore della crisi.
- Viene predisposto un piano che prevede il pagamento del 30 % dei debiti chirografari e il 100 % dei privilegiati (debito AER) tramite rate mensili da 500 € per 5 anni.
- Il piano viene approvato dalla maggioranza dei creditori e omologato dal giudice. Durante la procedura, tutte le azioni esecutive sono sospese .
- Luca paga regolarmente le rate; al termine del piano, la parte residua dei debiti chirografari viene cancellata.
Risultato: Luca salva la casa, continua la sua attività e paga solo 30.000 € dei 80.000 € originari grazie alla falcidia dei crediti chirografari.
Caso 4: Contenzioso bancario e usura
Scenario: Una banca notifica un decreto ingiuntivo a Carlo, pavimentista, per 60.000 € derivanti da un mutuo chirografario. Il TAEG applicato nei trimestri precedenti era del 12 %, mentre il tasso soglia pubblicato dal MEF era dell’8 %. Carlo sospetta usura.
Azioni:
- Entro 40 giorni presenta opposizione al decreto ingiuntivo contestando l’usurarietà del tasso. Allegando una perizia econometrica, dimostra che il TAEG supera il tasso soglia incrementato di un quarto, violando la legge 108/1996.
- Chiede al giudice la sospensione provvisoria dell’esecuzione e la rideterminazione del debito applicando il tasso legale.
- In fase di merito, il giudice dichiara la nullità della clausola degli interessi e condanna la banca a restituire gli interessi pagati.
Consiglio: sempre verificare i contratti di mutuo e di affidamento; l’usura può rendere nullo il contratto e ridurre drasticamente il debito.
Conclusione
Affrontare i debiti con fisco e banche non è una missione impossibile, ma richiede competenze e tempestività. La normativa italiana offre diversi strumenti per difendersi: ricorsi, sospensioni, rateizzazioni, definizioni agevolate, piani di ristrutturazione e procedure di sovraindebitamento. Le recenti pronunce della Cassazione e le riforme normative (come il Testo unico 2025 ) confermano la necessità di conoscere i propri diritti e agire nei termini.
Un pavimentista indebitato deve innanzitutto verificare la legittimità degli atti, i termini di prescrizione e i limiti al pignoramento. Se i debiti sono elevati, può valutare la rateizzazione o l’accesso a una procedura di composizione della crisi per evitare la perdita dei beni. Nei rapporti con le banche, è fondamentale controllare l’applicazione di tassi usurari o l’anatocismo, che possono condurre alla riduzione del debito.
L’assistenza di un professionista è indispensabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti, grazie all’esperienza in diritto bancario e tributario e alla qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, possono analizzare la tua situazione, verificare i vizi degli atti, predisporre ricorsi, sospensioni e trattative, e accompagnarti verso una soluzione concreta.
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