Introduzione
Nel settore delle certificazioni energetiche gli errori si pagano a caro prezzo. Chi rilascia attestati di prestazione energetica (APE) svolge un ruolo cruciale per la tutela ambientale e per il mercato immobiliare e, al tempo stesso, è soggetto a precise responsabilità amministrative, civili e persino penali. Il decreto legislativo 192/2005, modificato nel corso degli anni per recepire le direttive europee, prevede che l’attestato e la relazione tecnica siano dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e attribuisce ai professionisti un obbligo di correttezza tecnico‑scientifica la cui violazione può comportare sanzioni da 700 a 4 200 euro e, nei casi più gravi, responsabilità penale per falso ideologico. Le sanzioni colpiscono anche i direttori dei lavori e i committenti che non rispettano gli obblighi di consegna dell’APE , e per il proprietario che omette di allegare l’attestato nei contratti di vendita o di locazione l’ammenda può arrivare a 18 000 euro . Il legislatore pretende, in altre parole, una condotta diligente in ogni fase, dal rilievo tecnico alla conservazione della documentazione.
Oltre ai rischi disciplinari e penali, i certificatori energetici sono spesso titolari di partite IVA e possono accumulare debiti fiscali e bancari. Le cause sono molteplici: ritardi nei pagamenti da parte dei clienti, crisi del mercato edilizio, investimenti per la formazione o l’acquisto di software, ma anche semplice carenza di programmazione finanziaria. Quando l’agente della riscossione notifica una cartella esattoriale le conseguenze possono essere devastanti: entro sessanta giorni dalla notifica il professionista deve pagare o impugnare l’atto, altrimenti l’iscrizione a ruolo diventa definitiva . Se la cartella rimane incontestata, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può procedere con l’iscrizione di ipoteca, pignorare le somme presenti e future sul conto corrente tramite la procedura speciale di pignoramento presso terzi prevista dall’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 e bloccare fino a un quinto dei compensi professionali depositati sul conto . La Cassazione ha chiarito che la banca, una volta notificato il pignoramento, deve trattenere tutte le somme accreditate entro sessanta giorni e versarle al fisco, agendo come custode dei crediti futuri ; se il terzo non paga nel termine, il pignoramento perde efficacia .
Davanti a questi scenari è legittimo chiedersi: che cosa può fare il certificatore energetico per difendersi? È possibile contestare le pretese del fisco? Come evitare l’aggravamento della posizione debitoria? La presente guida, aggiornata a gennaio 2026, risponde a queste domande con un taglio giuridico‑divulgativo ma rigoroso. Illustreremo le principali norme, la giurisprudenza recente, le procedure da seguire passo per passo e gli strumenti legali – giudiziali e stragiudiziali – a disposizione del professionista per fermare pignoramenti e ridurre i debiti. Il focus è sempre dal punto di vista del debitore e mira a fornire consigli pratici per evitare errori ricorrenti.
Chi è l’avv. Giuseppe Angelo Monardo
Per affrontare con successo un contenzioso tributario o bancario non basta conoscere le norme: servono esperienza, competenza specialistica e capacità di negoziare con le controparti. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, patrocinante in Cassazione, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze in diritto bancario, tributario e delle procedure concorsuali. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a tali qualifiche può assistere i certificatori energetici sia nella fase di analisi degli atti di riscossione, individuando i vizi di notifica o di motivazione, sia nelle procedure di opposizione (ricorsi davanti alle Corti di giustizia tributaria, istanze di sospensione, opposizioni all’esecuzione) sia, soprattutto, nella ricerca di soluzioni extragiudiziali: accordi con l’Agente della riscossione, rateizzazioni e rottamazioni, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione nell’ambito della legge 3/2012, procedure di composizione negoziata della crisi d’impresa. Il suo intervento consente spesso di bloccare azioni esecutive, fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, di negoziare piani di rientro sostenibili e di salvaguardare la professione del cliente.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Normativa sulle certificazioni energetiche e responsabilità del professionista
Il certificatore energetico, figura introdotta dal decreto legislativo 192/2005 e dal successivo D.Lgs. 311/2006, è il tecnico abilitato a redigere l’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 192/2005, l’APE, la relazione tecnica e i relativi documenti rientrano tra le dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 445/2000 ; perciò chi redige o utilizza consapevolmente attestati falsi o contenenti dati non veritieri risponde penalmente ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. Chiunque rilasci un APE senza rispettare le metodologie di calcolo prescritte o con dati non corrispondenti al reale livello di prestazione è punito con una sanzione amministrativa da 700 a 4 200 euro . Il direttore dei lavori che non deposita la dichiarazione di conformità energetica al termine dei lavori incorre in una multa da 1 000 a 6 000 euro , mentre il costruttore o proprietario che omette di allegare l’APE ai contratti di compravendita o di locazione subisce sanzioni che, a seconda dei casi, vanno da 3 000 a 18 000 euro . Anche gli annunci di vendita o locazione devono indicare la classe energetica; la loro omissione è punita con una multa da 500 a 3 000 euro . Queste norme dimostrano che la disciplina energetica non si limita al controllo tecnico, ma include obblighi formali e informativi la cui violazione genera responsabilità economica.
Notificazione della cartella di pagamento e termini per impugnare
Quando il certificatore non paga imposte o contributi e il debito viene iscritto a ruolo, l’Agente della riscossione notifica una cartella di pagamento ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973. La norma prevede che la cartella sia notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite un ufficiale della riscossione, e considera la notifica perfezionata alla data indicata sull’avviso . La legge consente l’uso di indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) indicati nei pubblici registri e obbliga l’Agente della riscossione a conservare per cinque anni la prova della notifica . La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la disposizione nella parte in cui consentiva notifiche all’estero senza particolari cautele , sottolineando la necessità di garantire al destinatario la conoscenza effettiva dell’atto.
Dal momento della notifica, il contribuente ha sessanta giorni per pagare o proporre ricorso contro la cartella. L’art. 21 del decreto legislativo 546/1992, in vigore fino al 31 dicembre 2025 (sarà sostituito dal nuovo Codice della giustizia tributaria), stabilisce che il ricorso va presentato, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica . La cartella costituisce anche notifica del ruolo e quindi il termine decorre dalla sua consegna. Oltre il sessantesimo giorno la pretesa tributaria diventa definitiva e non può essere contestata se non per vizi propri degli atti successivi (ad esempio l’intimazione di pagamento o il pignoramento). La decadenza è fondamentale: un certificatore che ignora la cartella o si limita a chiedere una rateizzazione senza contestare i vizi perde la possibilità di far valere la prescrizione o altre eccezioni.
Avviso di intimazione e poteri dell’agente della riscossione
Trascorsi sessanta giorni senza pagamento né ricorso, l’agente della riscossione può iniziare l’esecuzione forzata. Secondo l’articolo 50 del D.P.R. 602/1973, se l’espropriazione non viene iniziata entro un anno dalla notifica, l’Agente deve notificare un avviso di intimazione che assegna al debitore cinque giorni per pagare, decorso il quale si procede al pignoramento . L’avviso è impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992. La Corte di Cassazione, con la sentenza 6436/2025, ha ribadito che l’intimazione di pagamento è assimilabile all’avviso di mora e deve essere impugnata per evitare che il debito diventi definitivo . Impugnare l’intimazione è dunque un onere e non una semplice facoltà: la mancata opposizione preclude la possibilità di far valere la prescrizione o i vizi della cartella .
Pignoramento presso terzi: art. 72‑bis D.P.R. 602/1973
Se l’avviso di intimazione non viene rispettato, l’agente può procedere con il pignoramento presso terzi. L’articolo 72‑bis del D.P.R. 602/1973 consente all’Agente della riscossione di ordinare direttamente al terzo (tipicamente la banca) di versare le somme dovute dal debitore entro sessanta giorni . La notificazione al debitore può essere successiva: la Corte di Cassazione ha chiarito che il pignoramento è un atto esecutivo e non richiede un preventivo titolo giudiziale. La banca deve bloccare tutte le somme presenti e future fino a concorrenza del credito e trasferirle all’Agente; se il conto era in rosso al momento della notifica, devono essere versate anche le somme accreditate nei sessanta giorni successivi . Tale periodo di sessanta giorni, definito “spatium deliberandi”, comprende gli accrediti futuri; dopo la scadenza il pignoramento perde efficacia e l’Agente può avviare la procedura ordinaria di espropriazione . La banca non può eccepire la carenza di fondi o la titolarità esclusiva del conto da parte del professionista. Inoltre l’art. 72‑bis richiama l’art. 546 del codice di procedura civile, per cui l’atto non ha bisogno di un provvedimento del giudice. La Cassazione (ordinanza 30214/2025) ha sancito che la mancanza di versamento entro sessanta giorni rende il pignoramento inefficace senza necessità di un’opposizione .
Limiti alla pignorabilità di stipendi, pensioni e compensi professionali
I certificatori energetici che esercitano come lavoratori autonomi spesso incassano i corrispettivi dei lavori su un conto corrente. È quindi importante conoscere i limiti di pignorabilità previsti dall’articolo 545 del codice di procedura civile. La norma stabilisce che stipendi, salari, pensioni e compensi assimilati sono pignorabili nel limite di un quinto per i tributi dovuti allo Stato ; le somme accreditate su conto prima del pignoramento restano impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale, mentre le somme accreditate successivamente sono pignorabili nei limiti di un quinto . Inoltre sono impignorabili i crediti alimentari, le indennità di maternità e gli assegni sociali. Di conseguenza, se il certificatore percepisce un reddito periodico (ad esempio compensi mensili per contratti di consulenza) può opporsi a un pignoramento superiore al quinto e può far valere l’impignorabilità del minimo vitale. Anche l’art. 14‑ter della legge 3/2012 stabilisce che nella liquidazione del patrimonio non possono essere inclusi i crediti impignorabili e i redditi necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia .
Rottamazione-quater e definizione agevolata
La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto, ai commi 231‑252 dell’articolo 1, la cosiddetta rottamazione-quater dei carichi affidati all’Agente della riscossione. Secondo il dossier del Senato pubblicato nel marzo 2025, la definizione agevolata consente di estinguere i debiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 versando solo le somme dovute a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e di notifica, mentre sono stralciate le sanzioni e gli interessi . Il contribuente può scegliere il numero di rate fino a un massimo di 120, con la prima rata in scadenza il 31 luglio 2025 e le successive rate mensili . La procedura si attiva tramite una dichiarazione telematica da presentare entro il 30 aprile 2025 , nella quale si devono indicare gli eventuali giudizi pendenti e rinunciare a essi. La presentazione della dichiarazione produce effetti sospensivi importanti: sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, sono sospese le dilazioni in corso, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, né avviate o proseguite procedure esecutive . La rottamazione‑quater è stata più volte prorogata e modificata, ma rappresenta ancora nel 2026 uno strumento fondamentale per ridurre i debiti tributari.
Sovraindebitamento e composizione della crisi
Per i professionisti e gli imprenditori individuali con debiti insostenibili, la legge 3/2012 (modificata dal D.L. 137/2020 e confluita nel Codice della crisi d’impresa) consente di accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. L’articolo 6 definisce il sovraindebitamento come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina l’incapacità di adempiere regolarmente . Il consumatore è la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale ; un professionista può quindi essere ammesso al piano del consumatore per i debiti personali e al contempo proporre un accordo di ristrutturazione per quelli professionali.
L’articolo 14‑ter della legge 3/2012 disciplina la liquidazione dei beni: il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere al tribunale la liquidazione di tutti i propri beni se non ricorrono cause di inammissibilità . La domanda deve essere corredata dall’inventario e da una relazione dell’OCC; non sono compresi nella liquidazione i crediti impignorabili, i beni indispensabili alla vita, gli stipendi e pensioni nei limiti necessari per il mantenimento del debitore e della famiglia . Successivamente, l’articolo 14‑terdecies prevede l’esdebitazione: il giudice può dichiarare inesigibili i debiti residui se il debitore ha cooperato correttamente, non ha commesso frodi o reati e ha soddisfatto almeno in parte i creditori . L’esdebitazione è esclusa nei casi di ricorso al credito colposo o sproporzionato, di atti in frode ai creditori o per debiti alimentari e risarcitori . È un istituto di fondamentale importanza perché consente al professionista di ottenere una vera liberazione dai debiti dopo la liquidazione.
Parallelamente, il decreto‑legge 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi per imprenditori e professionisti iscritti a ordini professionali. L’articolo 6 del decreto prevede che, una volta presentata l’istanza al tribunale e nominato l’esperto, l’imprenditore possa chiedere misure protettive che inibiscono l’acquisizione di garanzie e la promozione di azioni esecutive sui beni aziendali, fatte salve alcune eccezioni . La pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese sospende inoltre le procedure esecutive già pendenti . Anche qui la consulenza di un professionista esperto è essenziale per preparare il piano di risanamento e negoziare con i creditori.
Procedura passo‑passo dopo la notifica della cartella
Le fasi principali che un certificatore energetico deve affrontare quando riceve una cartella di pagamento sono le seguenti:
- Verifica della notifica e analisi preliminare. Appena riceve la cartella, il professionista deve verificare la regolarità della notifica (data sull’avviso di ricevimento, indicazione del codice fiscale, importo, estremi del ruolo). Eventuali irregolarità (omessa consegna, notifica a indirizzo errato, mancata indicazione della motivazione) possono costituire vizi di nullità. È opportuno richiedere all’Agente della riscossione l’estratto di ruolo e l’attestazione di notifica per confrontare le date e individuare eventuali decadenze. Se la cartella viene notificata dopo dieci anni dall’accertamento, può essere eccepita la prescrizione delle imposte (cinque anni per i tributi erariali e dieci per l’Iva). Tali eccezioni devono essere dedotte nel ricorso introduttivo; la giurisprudenza afferma che non è possibile contestarle per la prima volta in occasione dell’atto esecutivo .
- Pagamento, rateizzazione o rottamazione. Entro sessanta giorni dalla notifica, il contribuente può scegliere se pagare in un’unica soluzione, presentare domanda di rateizzazione ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973 o aderire alla definizione agevolata (rottamazione‑quater). La rateizzazione ordinaria consente di dilazionare il debito fino a 72 rate mensili, ma durante la rateizzazione l’Agente può iscrivere ipoteca e procedere con i pignoramenti; la definizione agevolata, invece, sospende le procedure esecutive e consente di versare solo capitale e spese . La scelta dipende dall’entità dei debiti, dalla capacità di pagamento e dalla disponibilità di liquidità immediata. È importante presentare la domanda telematicamente nei termini previsti e allegare l’elenco degli atti pendenti.
- Proposizione del ricorso. Se si ritiene che la cartella sia infondata o viziata, occorre presentare un ricorso alla Commissione tributaria entro sessanta giorni . Il ricorso deve indicare i motivi (ad esempio, mancanza di notificazione dell’atto presupposto, prescrizione, errata quantificazione dell’imposta, difetto di motivazione) e può essere accompagnato da un’istanza cautelare di sospensione della riscossione. La sospensione può essere concessa se sussiste un danno grave e irreparabile e se il ricorso appare fondato. La giurisprudenza riconosce la sospensione anche in presenza di pignoramenti, poiché l’esecuzione tributaria è immediata e può compromettere la continuità dell’attività professionale.
- Opposizione all’intimazione di pagamento. Se l’Agente della riscossione notifica un avviso di intimazione ai sensi dell’art. 50 D.P.R. 602/1973, il professionista deve valutarne la legittimità: l’intimazione può essere nulla se non è trascorso un anno dalla notifica della cartella o se non viene notificata al contribuente. La sentenza 6436/2025 della Cassazione precisa che l’intimazione è un atto autonomamente impugnabile e che la sua mancata contestazione preclude la possibilità di far valere vizi relativi alla cartella . Pertanto occorre proporre ricorso entro 60 giorni anche contro l’intimazione. L’impugnazione sospende la possibilità per l’Agente di procedere al pignoramento.
- Verifica dei limiti di pignorabilità e opposizione all’esecuzione. In caso di pignoramento di conto corrente, occorre verificare che la banca abbia rispettato i limiti di pignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c. (un quinto delle somme accreditate dopo la notifica ) e che abbia eseguito il versamento entro il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 72‑bis . Se la banca trattiene somme eccedenti i limiti o non versa nei tempi, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione per far dichiarare l’inefficacia del pignoramento .
- Scelta degli strumenti di composizione della crisi. Se i debiti complessivi superano le capacità di pagamento, il certificatore può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione del patrimonio. In alternativa, se svolge un’attività d’impresa strutturata, può valutare la composizione negoziata della crisi prevista dal D.L. 118/2021. Queste procedure richiedono l’assistenza di un professionista iscritto a un OCC e comportano la sospensione delle azioni esecutive .
Difese e strategie legali
Contestazione della cartella e vizi di notifica
Uno dei primi strumenti difensivi consiste nell’esaminare la regolarità della notifica della cartella. Il ricorso può evidenziare la mancanza della relata di notifica, l’assenza di motivazione o la notifica avvenuta dopo i termini di prescrizione. È frequente che l’Agente alleghi una copia informatica priva di attestazione di conformità; ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale), la conformità deve essere disconosciuta con contestazione specifica, indicando il documento e i profili di difformità . Se la notifica avviene mediante PEC, occorre verificare che l’indirizzo utilizzato corrisponda a quello registrato sul pubblico elenco INI‑PEC e che l’atto sia firmato digitalmente. L’assenza della prova di avvenuta consegna può determinare la nullità della cartella. È altresì fondamentale controllare che la cartella rechi la motivazione dell’imposta: un ruolo che si limita a riportare il numero dell’atto presupposto senza indicare la base imponibile e la motivazione concreta è nullo perché viola l’articolo 7 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
Eccezione di prescrizione e decadenza
La prescrizione delle imposte varia a seconda del tributo (in genere cinque anni per i tributi erariali e dieci anni per l’IVA). Quando il certificatore riceve una cartella relativa ad annualità molto vecchie deve verificare se sono decorsi i termini dalla notifica dell’avviso di accertamento. La Cassazione ha precisato che non si può far valere la prescrizione dopo che l’intimazione di pagamento è divenuta definitiva; per tale ragione è indispensabile impugnare tempestivamente la cartella e l’intimazione . L’eccezione di decadenza può essere opposta se l’Agente ha emesso il pignoramento più di un anno dopo la cartella senza notificare l’intimazione .
Opposizione al pignoramento presso terzi
Il pignoramento ex art. 72‑bis è un atto esecutivo atipico che consente all’Agente di escutere immediatamente il conto del debitore senza l’intervento del giudice. Le eccezioni tipiche sono:
- Pagamento oltre il termine: se la banca non versa entro sessanta giorni, il pignoramento diventa inefficace . In tal caso il professionista può chiedere l’estinzione del pignoramento e la restituzione delle somme.
- Omessa notifica al debitore: anche se l’art. 72‑bis non prevede la previa notificazione al debitore, la giurisprudenza ritiene che l’atto debba comunque essere portato a conoscenza dell’esecutato; in caso contrario la notifica tardiva può integrare un vizio di conoscenza e consentire l’opposizione.
- Eccessiva pignorabilità: se vengono trattenute somme eccedenti il quinto dello stipendio o compensi professionali o se si prelevano somme accreditate prima del pignoramento oltre il triplo dell’assegno sociale , è possibile opporsi e chiedere la restituzione.
- Inesistenza del titolo: in mancanza di una cartella validamente notificata o di un ruolo definitivo, il pignoramento è nullo. La Cassazione ha affermato che non si possono recuperare crediti prescritti attraverso il pignoramento perché l’atto esecutivo non rigenera il titolo .
L’opposizione deve essere proposta davanti al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Nel procedimento il giudice può sospendere l’esecuzione se rileva l’inesistenza del credito o l’illegittimità dell’atto.
Rateizzazioni, definizioni agevolate e rottamazioni
Oltre al ricorso giudiziale, il professionista può scegliere percorsi alternativi per regolarizzare i propri debiti. Le rateizzazioni previste dall’art. 19 D.P.R. 602/1973 consentono di pagare l’intero debito in un massimo di 72 rate (120 per somme superiori a 60 000 euro); tuttavia comportano il pagamento integrale delle sanzioni e degli interessi e non sospendono le misure cautelari e esecutive. In alcuni casi, soprattutto quando il professionista dimostra uno stato di difficoltà temporanea, l’Agente concede piani straordinari con rate decrescenti. È essenziale evitare di decadere dal piano perché la decadenza rende immediatamente esigibile l’intero residuo.
La rottamazione‑quater, introdotta dalla legge 197/2022 e prorogata fino al 2025, rappresenta una forma di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo. Pagando soltanto capitale e spese entro il termine e il numero di rate scelto dal contribuente, si ottiene l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora . La procedura richiede la presentazione di una dichiarazione entro il 30 aprile 2025 e produce la sospensione delle procedure esecutive . Se le rate vengono pagate regolarmente, i fermi amministrativi e le ipoteche vengono revocati; in caso di inadempimento, l’Agente procede al recupero coattivo del dovuto.
Nel 2026 è attesa una rottamazione‑quinquies estesa ai carichi 2023‑2024, ma al momento della redazione l’intervento normativo non è stato ancora convertito; si raccomanda di verificare sul sito dell’Agente della riscossione eventuali nuove sanatorie.
Accordo di ristrutturazione, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio
Laddove i debiti siano eccessivi rispetto al reddito, le procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla legge 3/2012 offrono soluzioni efficaci. Esistono tre percorsi principali:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: il debitore (anche professionista) presenta un accordo ai creditori con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il piano prevede il pagamento parziale dei debiti secondo classi di creditori e deve ottenere l’approvazione della maggioranza dei creditori e l’omologazione del giudice. Durante la procedura le azioni esecutive sono sospese e, una volta omologato, l’accordo vincola tutti i creditori anteriori.
- Piano del consumatore: riservato alla persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale . Non richiede l’approvazione dei creditori ma deve essere omologato dal giudice. Il piano deve garantire il pagamento integrale dei crediti impignorabili e può prevedere una parziale falcidia dei debiti, dilazioni e cessioni di stipendio.
- Liquidazione del patrimonio: il debitore può chiedere al tribunale di liquidare tutti i suoi beni . L’OCC redige l’inventario e vende i beni sotto la supervisione del giudice; non rientrano nella liquidazione i beni impignorabili e i redditi necessari per la sopravvivenza . Una volta chiusa la procedura, il debitore può ottenere l’esdebitazione: la liberazione definitiva dai debiti residui è concessa se ha collaborato lealmente, non ha commesso atti fraudolenti e ha soddisfatto in parte i creditori . L’esdebitazione è esclusa quando l’indebitamento è stato provocato da ricorso al credito colposo o sproporzionato o quando il debitore ha commesso atti in frode .
La scelta tra questi strumenti dipende dal tipo di debiti (personali o professionali), dall’attivo disponibile e dalla prospettiva di ripresa dell’attività. Un avvocato esperto può aiutare a valutare la strategia migliore, predisporre il piano e trattare con i creditori. Occorre anche considerare gli effetti reputazionali e professionali: un piano ben gestito consente di conservare l’abilitazione e di proseguire l’esercizio della professione.
Composizione negoziata della crisi d’impresa
Dal 2021 gli imprenditori commerciali, compresi i professionisti con organizzazione complessa (ad es. studi associati), possono accedere alla composizione negoziata prevista dal D.L. 118/2021. Il procedimento si avvia con la nomina di un esperto negoziatore che assiste l’imprenditore nel dialogo con i creditori. La domanda può essere presentata anche se l’impresa è già in stato di insolvenza, purché sussistano prospettive di risanamento. L’articolo 6 del decreto prevede la possibilità di richiedere misure protettive che inibiscono l’esecuzione e l’iscrizione di garanzie ; con la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese sono sospese le procedure esecutive pendenti . Durante la composizione negoziata l’imprenditore può proporre ai creditori moratorie, riduzioni e conversioni dei debiti; l’accordo finale, se approvato dalle parti e omologato, può prevedere la falcidia del capitale, la conversione dei debiti in strumenti finanziari e la cessione di rami d’azienda. Questo strumento è particolarmente utile quando i debiti verso le banche sono rilevanti e si intende evitare la segnalazione a sofferenza e la revoca degli affidamenti.
Strumenti alternativi e indennità specifiche
Transazioni con le banche e gestione delle passività finanziarie
I certificatori energetici possono avere esposizioni bancarie (mutui, affidamenti, leasing). Quando le rate non vengono pagate, la banca può segnalare la posizione a sofferenza, revocare il fido e agire giudizialmente. Una strategia efficace consiste nel negoziare con la banca accordi di ristrutturazione del debito. Con l’assistenza di un avvocato è possibile proporre la rinegoziazione delle condizioni (allungamento della durata, riduzione del tasso, sospensione delle rate) o un saldo e stralcio. Se la banca ha iscritto ipoteca sull’immobile del professionista, è spesso necessario prevedere nel piano di sovraindebitamento la vendita del bene con consenso della banca; in alternativa, l’accordo può prevedere la conversione del debito in un piano di pagamento sostenibile. È fondamentale evitare la revoca del fido, che può paralizzare l’attività; per questo occorre agire tempestivamente e mostrare alla banca un piano credibile.
Interventi legislativi emergenziali e sospensioni
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto misure emergenziali per far fronte alla crisi economica innescata dalla pandemia e dal caro energia. Tra queste, la sospensione dei termini di versamento e la possibilità di accesso alla rottamazione con riduzione delle sanzioni; tuttavia tali disposizioni sono soggette a continue proroghe e revoche. La Cassazione, con l’ordinanza 30214/2025, ha precisato che la sospensione dei pagamenti introdotta dal D.L. 18/2020 non si applica alla banca che deve versare le somme in caso di pignoramento ex art. 72‑bis , segno che le interpretazioni estensive non sono ammesse. È quindi essenziale consultare periodicamente i provvedimenti normativi e usufruire delle sospensioni solo se espressamente previste.
Stralcio dei micro‑debiti e cancellazioni automatiche
Oltre alla rottamazione, dal 2023 è prevista la cancellazione automatica dei micro‑debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2015 se l’importo residuo non supera i 1 000 euro. Tali debiti vengono annullati senza necessità di istanza; tuttavia l’annullamento non riguarda i contributi previdenziali e le multe stradali. Per i debiti tra 1 000 e 10 000 euro è possibile chiedere lo stralcio parziale con riduzione delle sanzioni attraverso la rottamazione; per importi superiori occorre ricorrere alle procedure ordinarie.
Errori comuni e consigli pratici
Molti professionisti aggravano la propria situazione per scarsa conoscenza delle norme o per eccesso di fiducia. Ecco gli errori più frequenti e i consigli per evitarli:
- Ignorare la cartella di pagamento: pensare che nulla accada è l’errore più grave. La cartella diventa definitiva in sessanta giorni e l’Agente può avviare il pignoramento. Consiglio: apri subito la raccomandata e consulta un professionista.
- Rateizzare senza controllare la legittimità dell’atto: la rateizzazione riconosce implicitamente il debito e rende più difficile contestarlo. Consiglio: chiedi prima l’estratto di ruolo e valuta i vizi.
- Non impugnare l’intimazione: molti contribuenti ignorano l’avviso di intimazione; la Cassazione ha ribadito che va impugnato, pena la cristallizzazione del debito .
- Confondere la sospensione delle misure emergenziali: le misure anti‑Covid non si applicano automaticamente; nel pignoramento presso terzi la banca deve pagare anche durante la sospensione . Consiglio: verifica sempre il campo di applicazione della sospensione.
- Presentare ricorsi generici: i ricorsi privi di motivi specifici sono inammissibili. Consiglio: illustra in modo chiaro i vizi e allega documenti a supporto.
- Sottovalutare i limiti di pignorabilità: molti professionisti non sanno che è impignorabile il minimo vitale e che solo un quinto delle entrate future è pignorabile . Consiglio: fai valere i tuoi diritti e opponi l’impignorabilità quando appropriato.
- Attendere l’ultimo minuto: le procedure di composizione della crisi richiedono tempo e documenti. Consiglio: se prevedi di non riuscire a pagare, contatta subito un OCC e prepara la documentazione.
Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle sintetiche con le principali norme e strumenti a disposizione del certificatore energetico debitore.
Tabella 1 – Principali norme di riferimento
| Norma | Oggetto | Contenuto essenziale |
|---|---|---|
| D.Lgs. 192/2005, art. 15 | Responsabilità del certificatore | L’Attestato di Prestazione Energetica è dichiarazione sostitutiva; sanzione 700–4 200 € per certificazioni non conformi . |
| D.P.R. 602/1973, art. 26 | Notifica della cartella | La cartella è notificata via raccomandata o PEC; l’Agente conserva la prova per 5 anni . |
| D.Lgs. 546/1992, art. 21 | Termine per il ricorso | Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica . |
| D.P.R. 602/1973, art. 50 | Avviso di intimazione | Necessità di intimazione se la procedura esecutiva non inizia entro un anno . |
| D.P.R. 602/1973, art. 72‑bis | Pignoramento presso terzi | La banca deve versare le somme entro 60 giorni; trascorso il termine l’atto è inefficace . |
| C.p.c., art. 545 | Limiti di pignorabilità | Stipendi e pensioni pignorabili entro un quinto; somme accreditate prima del pignoramento impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale . |
| Legge 197/2022, commi 231‑252 | Rottamazione‑quater | Definizione agevolata dei carichi dal 2000 al 2023; pagamento di capitale e spese, stralcio di sanzioni e interessi . |
| Legge 3/2012, art. 6 | Finalità e definizioni | Definisce sovraindebitamento come squilibrio tra debiti e patrimonio; definisce “consumatore” . |
| Legge 3/2012, art. 14‑ter | Liquidazione dei beni | Il debitore in sovraindebitamento può chiedere la liquidazione di tutti i beni; sono esclusi i crediti impignorabili e i redditi necessari . |
| Legge 3/2012, art. 14‑terdecies | Esdebitazione | Il giudice può dichiarare inesigibili i debiti residui se il debitore ha cooperato e soddisfatto in parte i creditori ; l’esdebitazione è esclusa per debiti derivanti da frodi o credito colposo . |
| D.L. 118/2021, art. 6 | Misure protettive | Richieste con l’istanza di composizione negoziata, impediscono l’avvio e la prosecuzione di azioni esecutive sui beni . |
Tabella 2 – Termini e scadenze principali
| Adempimento/atto | Termine/scadenza |
|---|---|
| Impugnazione cartella di pagamento | 60 giorni dalla notifica |
| Pagamento o ricorso dopo cartella | 60 giorni dalla notifica |
| Avvio esecuzione dopo cartella | Dopo 60 giorni; intimazione se oltre 1 anno |
| Versamento da parte della banca nel pignoramento ex art. 72‑bis | 60 giorni dal ricevimento della notifica |
| Presentazione domanda rottamazione‑quater | Entro il 30 aprile 2025 |
| Scadenza prima rata rottamazione‑quater | 31 luglio 2025 |
| Scadenza rate successive | Ultimo giorno di ogni mese fino al saldo |
| Presentazione domanda per piano del consumatore o accordo di ristrutturazione | Nessun termine fisso; deve essere inoltrata prima dell’avvio di procedure concorsuali |
| Richiesta di misure protettive nella composizione negoziata | Contestuale alla domanda di nomina dell’esperto |
Tabella 3 – Strumenti difensivi e caratteristiche
| Strumento | Perché utilizzarlo | Benefici |
|---|---|---|
| Ricorso in Commissione tributaria | Contestare cartelle, intimazioni e avvisi di accertamento | Può annullare totalmente o parzialmente il debito; sospensione della riscossione se sussistono gravi e fondati motivi |
| Opposizione all’esecuzione | Impugnare pignoramenti e fermi | Permette di ottenere la sospensione o l’estinzione del pignoramento se l’atto è illegittimo |
| Rateizzazione | Dilazionare il pagamento | Consente di pagare in 72/120 rate; non sospende esecuzioni |
| Rottamazione‑quater | Definire il debito con sconto su sanzioni/interessi | Pagamento di solo capitale e spese; sospensione procedure e stralcio sanzioni |
| Accordo di ristrutturazione (Legge 3/2012) | Rinegoziare debiti con i creditori | Riduzione e dilazione del debito; vincola tutti i creditori se approvato |
| Piano del consumatore | Risolvere debiti personali | Non richiede consenso dei creditori; omologazione del giudice; sospende esecuzioni |
| Liquidazione del patrimonio | Liberarsi dai debiti quando non vi sono accordi | Vendita dei beni sotto controllo del giudice; esdebitazione finale |
| Composizione negoziata (D.L. 118/2021) | Gestire crisi d’impresa in modo stragiudiziale | Misure protettive; negoziazione assistita; tutela di azienda e dipendenti |
Domande frequenti (FAQ)
- Cosa rischio se non pago la cartella esattoriale come certificatore energetico?
Se non paghi entro sessanta giorni o non presenti ricorso, la cartella diventa definitiva . L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può iscrivere ipoteca sui tuoi beni, notificare un avviso di intimazione e pignorare il conto corrente o i crediti verso terzi tramite la procedura speciale prevista dall’art. 72‑bis . La banca dovrà versare tutte le somme accreditate nei sessanta giorni successivi . - Posso impugnare l’avviso di intimazione anche se non ho impugnato la cartella?
Sì. La Cassazione ha stabilito che l’avviso di intimazione è assimilabile all’avviso di mora e deve essere impugnato autonomamente . Anche se non hai contestato la cartella, puoi far valere vizi propri dell’intimazione, come l’omessa notifica o la mancata motivazione. Tuttavia non potrai più eccepire la prescrizione del credito maturata prima della cartella . - Cosa accade se la banca non versa le somme pignorate entro sessanta giorni?
Se la banca non adempie all’ordine di pagamento entro sessanta giorni dalla notifica del pignoramento, l’atto diventa inefficace e l’Agente dovrà avviare la procedura ordinaria di pignoramento davanti al giudice. In tal caso puoi chiedere la restituzione delle somme eventualmente trattenute e fare opposizione all’esecuzione. - Quanto del mio compenso professionale può essere pignorato?
L’art. 545 c.p.c. prevede che stipendi, salari, pensioni e compensi analoghi siano pignorabili entro il limite di un quinto . Le somme già accreditate su conto prima del pignoramento sono impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale (circa 1 700 euro nel 2026). Se il pignoramento supera questi limiti, puoi opporre la violazione e ottenere lo sblocco delle somme. - La rateizzazione riconosce il debito?
La richiesta di rateizzazione costituisce sostanzialmente riconoscimento del debito e non sospende i termini per impugnare la cartella. Se presenti domanda di rateizzazione senza contestare l’atto, non potrai più far valere i vizi. È quindi consigliabile presentare ricorso contestualmente o, se possibile, aderire alla definizione agevolata. - La rottamazione‑quater conviene sempre?
Conviene se il debito include sanzioni e interessi elevati; pagando solo il capitale e le spese ottieni uno sconto consistente . Tuttavia devi essere in grado di rispettare le scadenze; in caso di inadempimento perdi il beneficio e il debito torna comprensivo di sanzioni e interessi. Inoltre la rottamazione non si applica a multe e contributi previdenziali. Valuta con un professionista se la tua posizione rientra nei carichi definibili. - Posso accedere al piano del consumatore se ho un’attività professionale?
Sì, ma solo per i debiti contratti per scopi estranei all’attività professionale. La legge 3/2012 definisce il consumatore come la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi non professionali . Per i debiti professionali dovrai utilizzare l’accordo di ristrutturazione o la liquidazione del patrimonio. In ogni caso è necessario rivolgersi a un OCC. - È possibile bloccare un pignoramento se sto trattando una rottamazione?
Sì. Quando presenti la dichiarazione di adesione alla rottamazione‑quater, i termini di prescrizione sono sospesi e l’Agente non può avviare nuove esecuzioni né proseguire quelle in corso . Se la banca ha già bloccato le somme, puoi chiedere all’Agente la revoca del pignoramento. In ogni caso devi completare il pagamento delle rate per ottenere la cancellazione definitiva. - Quando è opportuno ricorrere alla liquidazione del patrimonio?
La liquidazione del patrimonio è l’ultima ratio: viene richiesta quando non è possibile proporre un piano sostenibile perché il reddito è insufficiente o il passivo supera di gran lunga l’attivo. L’art. 14‑ter consente di liquidare tutti i beni sotto la supervisione del giudice . Restano esclusi i beni impignorabili e le somme necessarie alla vita . Al termine della procedura puoi ottenere l’esdebitazione . - Cosa comporta l’esdebitazione?
L’esdebitazione è la liberazione dai debiti residui dichiarata dal giudice dopo la liquidazione del patrimonio. È concessa se il debitore ha cooperato lealmente, non ha beneficiato di un precedente esdebitazione negli ultimi otto anni, non ha commesso reati e ha pagato almeno in parte i creditori . È esclusa nei casi di credito colposo, atti in frode o per alcuni debiti (alimenti, risarcimenti, tributi accertati dopo la procedura) . - Se il mio conto corrente è cointestato con il coniuge, cosa succede?
Nel pignoramento presso terzi, la banca è tenuta a bloccare tutte le somme presenti sul conto, indipendentemente dalla quota di pertinenza del debitore. Tuttavia il coniuge cointestatario può proporre opposizione per far valere la propria quota e ottenere lo svincolo delle somme di sua spettanza. La giurisprudenza ammette la separazione delle quote solo se è provata la diversa provenienza dei fondi; diversamente, il conto è presunto in comunione e l’intero saldo può essere pignorato. - Quanto tempo ho per presentare ricorso contro un pignoramento?
Il pignoramento presso terzi non è impugnato davanti al giudice tributario ma davanti al giudice dell’esecuzione. Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è di venti giorni dalla conoscenza dell’atto. Tuttavia, se vuoi far valere vizi del titolo (cartella o intimazione) devi agire entro sessanta giorni dalla loro notifica . - Quali documenti servono per la procedura di sovraindebitamento?
Occorrono: documento d’identità, stato di famiglia, dichiarazioni dei redditi, elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute, elenco dei beni mobili e immobili, copia degli estratti conto bancari, contratti di finanziamento e leasing, eventuali procedimenti giudiziari pendenti. L’OCC richiede altresì l’inventario dei beni e una relazione che indichi le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore . - L’adesione alla composizione negoziata blocca automaticamente le azioni esecutive?
No. È necessario presentare al tribunale una richiesta di misure protettive; solo dopo la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese le procedure esecutive sono sospese . Inoltre il tribunale può concedere l’autorizzazione al pagamento di crediti strategici (ad esempio stipendi o fornitori indispensabili) e al finanziamento assistito da privilegio. - Posso ottenere il rimborso delle spese di agenzia se la cartella è nulla?
Se la cartella viene annullata dal giudice, l’Agenzia delle Entrate può essere condannata a restituire le somme indebitamente riscosse, comprese le spese di notifica e l’aggio. È tuttavia necessario presentare un’istanza di rimborso entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza e, se l’amministrazione non risponde, proporre ricorso ex art. 21 del D.Lgs. 546/1992. - Il professionista iscritto a un ordine può fallire?
No. I professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, certificatori energetici) non sono soggetti al fallimento ordinario; per i loro debiti si applica la legge 3/2012 (sovraindebitamento). Solo se svolgono attività imprenditoriale organizzata sotto forma societaria sono assoggettabili al Codice della crisi d’impresa. - La sanzione per mancato APE può essere annullata?
Sì, se dimostri che l’APE era stato effettivamente redatto ma non allegato per causa non imputabile o se l’acquirente rinuncia all’azione. In ogni caso, la sanzione è amministrativa e può essere impugnata davanti al Prefetto entro 30 giorni dal verbale. È opportuno allegare la copia dell’APE e dimostrare la buona fede. - È vero che i debiti fiscali non si prescrivono mai?
No. I tributi erariali si prescrivono in cinque anni (dieci per l’IVA), salvo interruzione. La prescrizione va eccepita tempestivamente nel ricorso contro la cartella o l’intimazione . Dopo che l’atto impositivo diventa definitivo, la prescrizione può essere opposta solo nei confronti del pignoramento se dall’ultimo atto esecutivo siano trascorsi dieci anni. - Come vengono trattati i debiti verso l’INPS nelle procedure di sovraindebitamento?
I contributi previdenziali sono equiparati ai tributi; possono essere inclusi nel piano del consumatore e nell’accordo di ristrutturazione. Non rientrano invece nella rottamazione dei micro‑debiti. L’INPS partecipa alla procedura come creditore pubblico e beneficia della sospensione delle azioni esecutive. Tuttavia eventuali sanzioni civili potrebbero non essere falcidiate. - Se non posso pagare tutte le rate della rottamazione, cosa succede?
Il mancato pagamento della rata entro cinque giorni dalla scadenza comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata e il debito torna integralmente esigibile, comprensivo di sanzioni e interessi. L’Agente può iscrivere ipoteca e procedere a pignorare i beni senza ulteriore avviso. È quindi fondamentale pianificare i pagamenti o, in alternativa, valutare un piano di sovraindebitamento.
Simulazioni pratiche
Simulazione 1 – Contestazione di una cartella con notifica irregolare
Scenario: un certificatore energetico riceve il 1° febbraio 2026 una cartella di pagamento per 15 000 euro relativa a imposte 2015‑2017. Il professionista verifica che l’atto riporta un indirizzo PEC non più utilizzato e che non è stato allegato l’avviso di ricevimento. Si rivolge allo studio dell’avv. Monardo.
Soluzione: il team legale effettua un accesso agli atti e richiede all’Agente la prova della notifica. Poiché la cartella risulta notificata a un indirizzo PEC diverso da quello registrato e l’avviso di ricevimento è inesistente, viene presentato ricorso alla Commissione tributaria per nullità della notifica. Nel ricorso si eccepisce inoltre la prescrizione delle annualità 2015 (cinque anni) e si chiede la sospensione della riscossione. La Commissione accoglie il ricorso e annulla la cartella; l’Agente deve restituire le somme già riscosse e non può procedere al pignoramento.
Simulazione 2 – Rottamazione‑quater di un debito tributario
Scenario: un certificatore energetico ha un debito iscritto a ruolo di 40 000 euro per imposte 2018‑2022, di cui 25 000 euro di capitale, 10 000 euro di sanzioni e 5 000 euro di interessi. Nel marzo 2025 aderisce alla rottamazione‑quater presentando la dichiarazione telematica.
Calcolo: in base all’art. 1, comma 231 ss., della legge 197/2022, il contribuente paga solo il capitale e le spese. Le sanzioni (10 000 euro) e gli interessi (5 000 euro) vengono stralciati . Il debito definibile è quindi 25 000 euro, cui si aggiungono le spese di notifica (ad esempio 500 euro). Il professionista sceglie di pagare in 48 rate mensili; la prima rata scade il 31 luglio 2025 . Per effetto della dichiarazione, l’Agente sospende i pignoramenti in corso. Se il contribuente paga tutte le rate, il debito è estinto; in caso di mancato pagamento, l’intero residuo comprensivo di sanzioni e interessi torna esigibile.
Simulazione 3 – Piano del consumatore con esdebitazione
Scenario: una professionista certificatrice ha debiti personali e professionali per 100 000 euro (20 000 euro di carte di credito, 30 000 euro di finanziamenti bancari, 50 000 euro di imposte). I suoi beni consistono in un’automobile e un appartamento di famiglia gravato da ipoteca. Il reddito netto mensile è di 2 500 euro.
Strategia: con l’assistenza dell’Avv. Monardo presenta un piano del consumatore per i debiti personali e un accordo di ristrutturazione per quelli professionali. Nel piano, il giudice omologa un pagamento del 50 % dei debiti personali in 60 rate di 250 euro; l’auto viene mantenuta perché necessaria all’attività e non superflua. Nell’accordo con l’Agenzia delle Entrate e la banca si prevede il pagamento del 40 % del debito professionale mediante la cessione volontaria dell’appartamento, con saldo e stralcio dell’ipoteca. Durante la procedura le azioni esecutive sono sospese; dopo l’esecuzione del piano, la professionista ottiene l’esdebitazione dei debiti residui . Grazie alla pianificazione la certificatrice salva la propria attività e riprende a lavorare.
Conclusione
Un certificatore energetico che si trova a fronteggiare debiti fiscali e bancari non è senza difese. La normativa italiana offre numerosi strumenti per tutelare i professionisti e consentire loro di continuare a lavorare: dalla contestazione della cartella per vizi di notifica al ricorso contro l’intimazione, dal controllo dei limiti di pignorabilità alle procedure di rottamazione e rateizzazione, fino alle sofisticate procedure di sovraindebitamento e di composizione negoziata della crisi. Le recenti pronunce della Cassazione hanno chiarito che il pignoramento presso terzi ha natura esecutiva e che la banca deve versare le somme entro sessanta giorni ; se non lo fa, l’atto è inefficace . La stessa Corte ha ribadito che l’avviso di intimazione deve essere impugnato tempestivamente . Questi principi, insieme ai limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. e alle opportunità della rottamazione e delle procedure di sovraindebitamento, costituiscono la base di una difesa efficace.
Agire con tempestività è fondamentale: attendere l’ultimo momento può pregiudicare la possibilità di contestare gli atti o di accedere alle sanatorie. Per questo è consigliabile affidarsi a un professionista esperto. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff, grazie alla loro esperienza come cassazionisti, gestori della crisi da sovraindebitamento e negoziatori della crisi d’impresa, possono analizzare la tua posizione, individuare i vizi degli atti, impugnare cartelle e pignoramenti, negoziare piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e le banche e, se necessario, assisterti nelle procedure di sovraindebitamento o nella composizione negoziata. Hanno già aiutato numerosi professionisti a bloccare ipoteche, fermi e pignoramenti, a ridurre i debiti e a ripartire.
Se sei un certificatore energetico con debiti e hai bisogno di un aiuto immediato, contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo. Una consulenza tempestiva può fare la differenza tra subire passivamente l’espropriazione dei tuoi beni e trovare una soluzione legale concreta e sostenibile. Non aspettare che il fisco e le banche compiano il prossimo passo: agisci ora per proteggere la tua professione e il tuo patrimonio.