Internal auditor con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Gli internal auditor (sindaci o revisori legali dei conti) ricoprono un ruolo centrale nel controllo delle società, ma sono anche persone fisiche che possono trovarsi in difficoltà economica. Spesso, infatti, i professionisti che svolgono funzioni di vigilanza accumulano debiti fiscali o bancari derivanti da imposte personali, contributi, garanzie prestate per l’impresa o responsabilità per l’attività di controllo. Il rischio non riguarda soltanto il proprio patrimonio ma può estendersi alla sfera familiare: l’inosservanza dei termini di pagamento comporta iscrizioni a ruolo, intimazioni di pagamento, pignoramenti di conti correnti, ipoteche sugli immobili e segnalazioni alla Centrale rischi.

L’argomento è importante per vari motivi:

  • Responsabilità professionale: la riforma dell’art. 2407 c.c. (legge 35/2025) ha introdotto limiti all’entità del risarcimento dovuto dai sindaci, ma in caso di dolo o colpa grave i creditori sociali possono rivalersi sull’intero patrimonio dell’auditor .
  • Debiti fiscali e contributivi: la pressione fiscale può generare ruoli esattoriali e cartelle di pagamento. Dal 2025 sono cambiate le regole di rateizzazione e dal 2026 è stata introdotta la rottamazione‑quinquies con 54 rate bimestrali .
  • Procedure esecutive: la Corte di cassazione ha precisato che l’intimazione di pagamento va impugnata entro 60 giorni, altrimenti il debito si cristallizza e non può essere eccepita la prescrizione ; la stessa Corte ha affermato che il pignoramento dei conti correnti ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 estende la garanzia alle somme che maturano nei sessanta giorni successivi alla notifica .
  • Alternative alla riscossione: le leggi sul sovraindebitamento (L. 3/2012 e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) permettono di proporre un piano del consumatore, un accordo di composizione o una liquidazione controllata con possibilità di falcidia dei debiti e di esdebitazione; la Cassazione ha precisato i limiti della moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati .

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

Questo articolo è stato realizzato con il contributo professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Cassazionista con pluriennale esperienza in diritto bancario e tributario, l’Avv. Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze a livello nazionale. Il suo studio:

  • È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 e iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
  • È fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) presso cui assiste privati e imprenditori nella predisposizione di piani del consumatore, accordi e liquidazioni controllate.
  • È Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, abilitato ad affiancare l’imprenditore nella composizione negoziata.

Grazie alla combinazione di competenze legali e contabili, lo staff dell’avv. Monardo è in grado di analizzare gli atti di riscossione, predisporre ricorsi e opposizioni, ottenere sospensioni dei pignoramenti e negoziare piani di rientro con l’Agenzia delle entrate‑Riscossione (AdER) e con gli istituti bancari.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e ruolo dell’internal auditor

1.1 Il revisore interno e i sindaci: funzioni e responsabilità

Nelle società di capitali l’organo di controllo interno può assumere la forma di un collegio sindacale, di un sindaco unico o di un revisore legale. Tali soggetti non si limitano a certificare i bilanci ma sono tenuti a vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, a verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e a controllare la regolare tenuta della contabilità.

La legge 35/2025 ha modificato radicalmente l’art. 2407 c.c. introducendo i seguenti principi:

  • I sindaci devono adempiere ai propri doveri con professionalità e diligenza; restano responsabili della verità delle attestazioni e devono mantenere il segreto d’ufficio .
  • Se violano i loro doveri e causano danni alla società, ai soci, ai creditori o a terzi, sono responsabili nei limiti di un multiplo del loro compenso annuo: quindici volte il compenso per retribuzioni fino a 10.000 €, dodici volte per compensi fra 10.000 e 50.000 €, dieci volte per compensi superiori . La responsabilità illimitata resta solo in caso di dolo.
  • L’azione di responsabilità contro i sindaci si prescrive in cinque anni dal deposito della relazione ex art. 2429 c.c. concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno . Tale limite unifica i differenti termini previsti dal codice civile e si ispira all’art. 15 del D.Lgs. 39/2010 per i revisori legali.
  • Le nuove regole richiamano, per quanto compatibili, le disposizioni sugli amministratori (artt. 2393–2395 c.c.) e prevedono che la responsabilità dei sindaci non pregiudica quella degli amministratori.

Questa riforma mira a bilanciare la tutela dei creditori con la sostenibilità economica dell’incarico di sindaco, soprattutto per i professionisti che percepiscono compensi modesti. Tuttavia, la responsabilità non è eliminata: in presenza di dolo, frode o gravi omissioni i sindaci restano chiamati a rispondere senza limiti e possono subire azioni risarcitorie e pignoramenti sui propri beni.

1.2 Sindaci e debiti societari: la responsabilità dei soci dopo la cessazione della società

Quando una società è cancellata dal registro delle imprese, gli ex sindaci possono essere coinvolti nelle azioni di riscossione se l’ente pubblico dimostra che hanno concorso a violare i doveri di vigilanza oppure se, in qualità di soci, hanno ricevuto assetti patrimoniali. La Cassazione a Sezioni Unite n. 3625/2025 ha precisato che, in caso di società estinta, l’Amministrazione finanziaria può agire nei confronti dei soci per recuperare debiti tributari non solo nel limite delle somme ricevute in distribuzione finale ma anche per tutti i beni o diritti trasferiti a titolo gratuito. In base all’art. 2495 c.c. e all’art. 36 D.P.R. 602/1973, il Fisco deve dimostrare che il socio (o il sindaco che sia anche socio) abbia effettivamente beneficiato di beni o diritti al momento della liquidazione . La decisione evita che le società vengano sciolte per sottrarsi al pagamento delle imposte e riafferma la responsabilità patrimoniale di chi ha percepito utilità, anche se non ha percepito somme in denaro.

2. Procedura di riscossione: dall’atto impositivo al pignoramento

2.1 Avviso di accertamento, iscrizione a ruolo e cartella di pagamento

L’Agenzia delle Entrate e gli altri enti impositori (INPS, Comuni, Regioni) verificano le dichiarazioni fiscali e contributive e, in caso di irregolarità, notificano un avviso di accertamento esecutivo o un avviso di addebito. Se il debito non è pagato entro il termine, l’ente iscrive la somma a ruolo e la trasmette all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.

Il ruolo è un elenco predisposto dall’ente creditore che indica nomi dei debitori, crediti e sanzioni . Le somme iscritte derivano dagli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate o degli enti locali (art. 29 D.L. 78/2010 e art. 1, commi 784–813, L. 160/2019) o dagli avvisi di addebito dell’INPS .

Una volta ricevuto il ruolo, l’Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento, nella quale sono indicati il tributo, le sanzioni e gli interessi. È importante controllare la notifica (deve essere effettuata a mezzo messo notificatore o posta certificata) e verificare se il debito è prescritto. La cartella è impugnabile entro 60 giorni davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). Trascorso tale termine, la cartella diventa definitiva e non può più essere contestata se non per vizi di notifica.

2.2 Intimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/1973) e sua impugnazione

Se entro un anno dalla notifica della cartella non viene iniziata l’esecuzione forzata, l’Agente deve inviare al debitore un avviso di intimazione (art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973), invitandolo a pagare entro cinque giorni. Con l’ordinanza n. 28706 del 30 ottobre 2025 la Cassazione ha affermato che l’avviso di intimazione deve essere impugnato entro 60 giorni (art. 19, comma 1, lett. e, D.Lgs. 546/1992), altrimenti il debito si consolida (cristallizzazione) e il contribuente perde la possibilità di eccepire la prescrizione maturata prima di tale atto . La Corte ha ribadito che:

  • l’intimazione è autonomamente impugnabile e la sua impugnazione non è facoltativa ma necessaria ;
  • l’omessa impugnazione preclude al contribuente di far valere la prescrizione maturata tra la notifica della cartella e quella dell’intimazione ;
  • il pignoramento o il preavviso di fermo successivo non permette di contestare vizi relativi all’intimazione.

Perciò, l’internal auditor che riceve un’intimazione di pagamento deve rivolgersi subito a un professionista e presentare ricorso entro 60 giorni per eccepire eventuali vizi, annullare sanzioni o far valere la prescrizione.

2.3 Pignoramento presso terzi e pignoramento di conti correnti (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973)

Se il debitore continua a non pagare, l’Agente procede con l’espropriazione forzata. La normativa fiscale prevede forme semplificate di pignoramento:

  • Il pignoramento presso terzi viene eseguito ai sensi degli artt. 543 ss. c.p.c. e dell’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973. Con questo strumento l’Agente ordina al terzo (ad esempio la banca) di versare direttamente le somme dovute dal debitore. La Cassazione, con ordinanza n. 28520 del 27 ottobre 2025, ha precisato che il pignoramento del saldo di conto corrente obbliga la banca a corrispondere non solo le somme giacenti alla data dell’ordine ma anche i crediti che matureranno nei sessanta giorni successivi, pure se il conto era in rosso al momento della notifica . Questa interpretazione estende la portata dell’art. 72‑bis, che al comma 1 prevede che l’ordine al terzo imponga il pagamento delle somme dovute al momento della notifica e di quelle che maturano «alle rispettive scadenze» .
  • Il pignoramento immobiliare richiede la notifica dell’atto di pignoramento e il deposito in tribunale, entro 15 giorni, della copia del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento con attestazione di conformità. Dal 26 novembre 2024 il nuovo art. 557 c.p.c. stabilisce che il mancato deposito entro 15 giorni rende inefficace il pignoramento . L’internal auditor che subisca un pignoramento immobiliare deve verificare il rispetto di questi termini per proporre opposizione.

2.4 Pignoramento della pensione e trattamento dei crediti pubblici

I professionisti iscritti agli ordini possono maturare pensioni presso casse private (Cassa dottori commercialisti, Cassa forense ecc.) o presso l’INPS. La Corte costituzionale con la sentenza n. 216 del 30 dicembre 2025 ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69 L. 153/1969, ritenendo legittimo che l’INPS possa trattenere una quota della pensione per recuperare somme indebitamente percepite o contributi non versati, purché sia rispettato il limite di un quinto e sia garantita la pensione minima . La Corte ha sottolineato che la norma tutela l’equilibrio finanziario del sistema previdenziale e prevede la facoltà di rateizzare il debito . Per i debiti fiscali, il pignoramento della pensione segue le regole dell’art. 545 c.p.c. con i limiti previsti (non pignorabilità della parte eccedente il minimo vitale). È quindi importante verificare la quota pignorata e chiedere la riduzione se viene superato il quinto.

3. Difese e strategie legali contro il fisco

L’internal auditor debitore dispone di diversi strumenti per contrastare o ridurre la pretesa fiscale. Di seguito sono indicati i rimedi più efficaci.

3.1 Controllo dell’atto e verifica dei vizi

Prima di tutto occorre analizzare attentamente l’atto notificato (cartella, intimazione, pignoramento) per individuare vizi di forma e di sostanza:

  • Vizi di notifica: la cartella deve essere notificata alla residenza o sede legale tramite messo notificatore o posta certificata; se è stata spedita a un indirizzo errato o a persona non abilitata, è nulla.
  • Carichi prescritti: le imposte dirette e le relative sanzioni si prescrivono in 10 anni se notificate attraverso cartella, le sanzioni amministrative in 5 anni. Con l’ordinanza 28706/2025 la Cassazione ha ribadito che la prescrizione maturata tra la cartella e l’intimazione va eccepita impugnando l’intimazione .
  • Mancato deposito degli atti: nei pignoramenti immobiliari la mancata iscrizione a ruolo e deposito nei termini rende inefficace la procedura .

Il ricorso in commissione tributaria può far valere tali vizi. Va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (per la cartella e l’intimazione) o entro 30 giorni se si tratta di avviso di accertamento esecutivo. È consigliabile allegare la documentazione contabile e chiedere la sospensione dell’atto in pendenza di giudizio.

3.2 Richiesta di rateizzazione (art. 19 D.P.R. 602/1973) e nuove regole dal 2025

Per molti debitori la soluzione più veloce è rateizzare il debito. La riforma introdotta dal D.Lgs. 110/2024 (in attuazione della legge delega di riforma fiscale) ha modificato l’art. 19 D.P.R. 602/1973 e ha ampliato il numero di rate. Secondo il Decreto Mef 27 dicembre 2024 e il decreto legislativo, per le richieste presentate dal 1° gennaio 2025 la rateizzazione è così disciplinata :

  • Richiesta semplice (senza allegare documenti) per debiti fino a 120.000 €: il numero massimo di rate mensili è 84 per le domande presentate nel biennio 2025‑2026 ; sale a 96 rate per le domande presentate nel 2027‑2028 e a 108 rate dal 2029 .
  • Richiesta documentata (allegando documenti che attestino la situazione di difficoltà) per debiti fino a 120.000 €: l’Agente può concedere da 85 fino a 120 rate se la domanda è presentata nel 2025‑2026; da 97 a 120 rate nel 2027‑2028; da 109 a 120 rate dal 2029 .
  • Debiti oltre 120.000 €: la ripartizione può arrivare fino a 120 rate mensili indipendentemente dalla data di presentazione .

Per concedere più di 84 rate, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione valuta l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per persone fisiche e ditte individuali o gli indici di liquidità Alfa e Beta per società . Se l’impresa è una pubblica amministrazione, è necessaria una dichiarazione del legale rappresentante attestante l’assenza di liquidità .

La rateizzazione consente di diluire il debito senza ulteriori misure esecutive. Tuttavia due rate consecutive non pagate fanno decadere il beneficio e l’Agente avvia immediatamente la riscossione. Gli interessi di dilazione sono dovuti e variano in base al tipo di piano. Si consiglia di richiedere la rateizzazione prima che il debito diventi definitivo e di rispettare scrupolosamente le scadenze.

3.3 Rottamazione‑quinquies (Legge di Bilancio 2026)

La Rottamazione‑quinquies, introdotta dalla legge di bilancio 2026, consente di definire in maniera agevolata i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023 (incluse imposte, IVA, contributi, multe) con esclusione dei debiti derivanti da accertamenti esecutivi e da precedenti definizioni non perfezionate. Le principali caratteristiche sono:

  • Termini: la domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 con modalità telematiche sul sito AdER . L’Agente risponde entro il 30 giugno comunicando l’importo dovuto e le scadenze.
  • Pagamento: il contribuente può scegliere di versare l’importo in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali (9 anni) con scadenze prestabilite: la prima, seconda e terza rata scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima rata le scadenze sono 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno; le ultime tre rate sono previste per 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035 . Sulle rate decorrono interessi del 3 % annuo dal 1° agosto 2026 .
  • Agevolazioni: si pagano solo il capitale e le spese di notifica, mentre sanzioni e interessi sono azzerati. Inoltre, dopo la presentazione della domanda sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, vengono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni precedenti e non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche né avviate o proseguite procedure esecutive . Il debitore è considerato in regola per il rilascio del DURC (art. 28‑ter e 48‑bis D.P.R. 602/1973) .
  • Decadenza: il mancato pagamento dell’unica rata o il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la perdita dei benefici. In tal caso le somme versate sono considerate acconto sul debito residuo e riprendono interessi e sanzioni .

Per valutare la convenienza della rottamazione, occorre confrontare l’importo dovuto in definizione agevolata con l’importo rateizzabile, tenendo conto che la rottamazione non consente ulteriori rate oltre le 54 previste e non comprende i carichi affidati dopo il 2023.

3.4 Stralcio o saldo e stralcio

La legge di bilancio 2026 non prevede un nuovo stralcio automatico dei debiti inferiori a 1.000 € come avvenuto con lo stralcio 2023. Tuttavia, restano attive le misure del saldo e stralcio introdotte dalla legge 145/2018 per i contribuenti in grave difficoltà economica (ISEE fino a 20.000 €). Tale procedura consente di pagare una percentuale del debito (16 %, 20 % o 35 %) a seconda della situazione economica. Per accedervi occorre che la propria dichiarazione ISEE sia aggiornata e che non siano state avviate procedure concorsuali.

3.5 Opposizione agli atti esecutivi e sospensione del pignoramento

Quando l’Agente procede a pignoramento immobiliare o pignoramento presso terzi, il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se l’atto esecutivo presenta vizi formali o se manca il provvedimento di iscrizione a ruolo. Nel caso di pignoramenti immobiliari, la mancata trascrizione e deposito degli atti entro 15 giorni comporta l’inefficacia del pignoramento . Con l’opposizione si chiede al giudice dell’esecuzione di sospendere o dichiarare improcedibile la procedura.

È possibile ottenere la sospensione amministrativa del pignoramento se si presenta domanda di rateizzazione o di definizione agevolata e se il pignoramento non è stato ancora eseguito in asta. In base alla norma sulla rottamazione quinquies le procedure esecutive iniziate sono sospese salvo che si sia tenuta la prima asta con esito positivo .

3.6 Transazione fiscale e accordi stragiudiziali con il fisco

Il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) consente di proporre una transazione fiscale nell’ambito delle procedure di concordato e di ristrutturazione. Anche i debitori non fallibili possono chiedere all’AdER di accettare un pagamento parziale delle imposte. La transazione è conveniente quando il debito fiscale incide in modo preponderante sul passivo e quando si vuole evitare pignoramenti. L’assistenza di un avvocato esperto è fondamentale per predisporre la proposta e dimostrare che, in caso di fallimento o liquidazione, l’erario percepirebbe meno.

4. Gli strumenti alternativi: sovraindebitamento e crisi d’impresa

4.1 La legge 3/2012 (cosiddetta “salva suicidi”) e gli OCC

La legge 3/2012, modificata più volte e confluita nel Codice della crisi d’impresa, ha introdotto procedure per risolvere la crisi delle persone fisiche e dei piccoli imprenditori che non hanno accesso al fallimento. Si tratta di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento che consentono di ristrutturare i debiti, compresi quelli fiscali e previdenziali. Secondo la Camera di Commercio di Bari, la legge 3/2012 permette ai debitori di ridurre o cancellare parte dei debiti, fatta salva l’integrale soddisfazione di imposte come l’IVA e le ritenute . La procedura richiede l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), un ente terzo che assiste il debitore nella redazione del piano e verifica la documentazione .

4.1.1 Tipologie di procedure

  1. Piano del consumatore: riservato ai debitori consumatori (non imprenditori) che propongono un piano di pagamento ai creditori. Il piano può prevedere moratorie, dilazioni e falcidia dei crediti, inclusi quelli privilegiati. La Cassazione, con ordinanza n. 9549/2025, ha interpretato l’art. 8, comma 4, L. 3/2012, stabilendo che la moratoria di un anno per i crediti privilegiati è un termine iniziale; il pagamento può iniziare entro un anno dall’omologazione e non deve necessariamente concludersi entro tale termine . Ha anche escluso l’applicazione analogica delle regole del concordato preventivo: i creditori non hanno diritto di voto e possono solo contestare la convenienza del piano . Nel piano del consumatore, la parte del credito privilegiato eccedente il valore del bene su cui grava la garanzia viene trattata come credito chirografario .
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: applicabile a imprenditori commerciali sotto le soglie del fallimento e a professionisti. Prevede la stipula di un accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti. L’accordo è sottoposto all’omologazione del tribunale. Le imposte possono essere ridotte, ma l’IVA e le ritenute restano privilegiate.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: il debitore cede tutti i suoi beni (ad eccezione di quelli impignorabili) e i proventi sono distribuiti ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione. Dopo la chiusura della procedura il debitore può ottenere l’esdebitazione.
  4. Esdebitazione dell’incapiente: introdotta dall’art. 283 C.C.I., consente ai debitori che non dispongono di alcun patrimonio di essere liberati dal debito entro tre anni, a condizione di aver collaborato e di non aver commesso atti di frode. Tuttavia la Cassazione, con sentenza 30108/2025, ha chiarito che chi è già stato dichiarato fallito e non ha richiesto la precedente esdebitazione ex art. 142 L.Fall. non può successivamente accedere al beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente per gli stessi debiti . La decisione evita che i debitori falliti aggirino la disciplina fallimentare.

4.2 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Per le imprese in difficoltà la composizione negoziata offre uno strumento volontario e riservato per prevenire l’insolvenza. Secondo la Camera di Commercio di Brescia, dal 15 novembre 2021 gli imprenditori in crisi possono accedere ad una piattaforma telematica dove, previo test di autodiagnosi, presentano istanza per nominare un esperto indipendente che faciliti le trattative con i creditori . L’esperto viene nominato da una commissione regionale composta da rappresentanti del tribunale, della camera di commercio e degli ordini professionali . La procedura consente di:

  • Negoziare accordi di ristrutturazione o di continuità aziendale;
  • Proporre la cessione dell’azienda o di rami d’azienda;
  • Ottenere misure protettive dal tribunale per sospendere azioni esecutive e pignoramenti;
  • Trasformarsi in un concordato preventivo semplificato qualora l’accordo non venga raggiunto.

L’internal auditor che è anche imprenditore o socio può ricorrere alla composizione negoziata per gestire i debiti professionali e personali. L’assistenza di un esperto negoziatore, come l’Avv. Monardo, è determinante per predisporre la domanda e per dialogare con banche e fisco.

4.3 Esdebitazione e responsabilità del revisore

Oltre alle procedure sopra descritte, la legge prevede l’esdebitazione per i debitori falliti (art. 142 L.F.) e l’esdebitazione per il sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII). In entrambi i casi, il debitore viene liberato dai debiti residui a condizione di aver soddisfatto i crediti privilegiati e di non aver commesso frodi. Le sentenze recenti evidenziano la necessità di attivarsi tempestivamente e di rispettare le procedure; chi trascura di chiedere l’esdebitazione entro un anno dalla chiusura del fallimento non può giovarsi del beneficio.

5. Difendersi dalle banche: anatocismo, usura e altre contestazioni

L’internal auditor può trovarsi debitore nei confronti di banche per finanziamenti personali, scoperti di conto o fideiussioni connesse all’attività societaria. Alcune delle principali contestazioni riguardano:

  • Anatocismo bancario: la capitalizzazione degli interessi debitori. La Cassazione, con ordinanza n. 27460 del 14 ottobre 2025, ha ribadito che, dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, D.Lgs. 342/1999, le clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente stipulati prima della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 sono nulle e la validità della capitalizzazione degli interessi dipende da una pattuizione espressa conforme all’art. 2 della delibera . Inoltre, non è sufficiente la previsione di pari periodicità degli interessi attivi e passivi; occorre un accordo scritto e sottoscritto dal correntista . Chi ha pagato interessi anatocistici può agire in ripetizione per recuperare le somme indebitamente corrisposte.
  • Usura e tassi usurari: se il tasso effettivo globale (TEG) supera la soglia d’usura stabilita trimestralmente dal MEF, il contratto è nullo per la parte eccedente. I professionisti possono chiedere la restituzione degli interessi illegittimi.
  • Fideiussioni nulle: molte fideiussioni bancarie predisposte secondo lo schema ABI del 2003 sono state considerate nulle dall’Antitrust e dalla Banca d’Italia per violazione della normativa antitrust; le relative garanzie possono essere impugnate in giudizio.
  • Segnalazioni nella Centrale Rischi: in presenza di contestazioni, il debitore può chiedere la cancellazione o la rettifica delle segnalazioni illegittime.

La contestazione delle pratiche bancarie richiede l’esame dei contratti, degli estratti conto e delle normative applicabili. Lo staff dell’Avv. Monardo svolge consulenze complete, calcola il TEG, individua clausole abusive e predispone ricorsi per la rinegoziazione o per l’annullamento.

6. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Molti professionisti sottovalutano gli effetti delle azioni esecutive e commettono errori che rendono più difficile la difesa. Ecco gli errori più frequenti e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare l’intimazione di pagamento: come ricordato dalla Cassazione, chi non impugna l’intimazione entro 60 giorni perde il diritto di eccepire la prescrizione .
  2. Pagare rate senza verificare la prescrizione: prima di versare è opportuno controllare che il debito non sia prescritto. Pagare spontaneamente interrompe la prescrizione e riconosce il debito.
  3. Accettare piani di rientro onerosi: i piani proposti dall’Agente o dalla banca possono includere interessi elevati; conviene valutare la rottamazione o la rateizzazione con più rate.
  4. Richiedere una rateizzazione non sostenibile: se non si è certi di poter pagare le rate, meglio optare per la rottamazione o per un piano del consumatore. La decadenza da una rateizzazione comporta la riscossione immediata del debito e impedisce la concessione di una nuova dilazione per lo stesso carico (art. 19, comma 3‑ter, D.P.R. 602/1973) .
  5. Affrontare da soli banche e fisco: la normativa è complessa e in continua evoluzione. Un professionista specializzato può individuare vizi, proporre ricorsi e negoziare soluzioni più vantaggiose.

7. Tabelle riepilogative

7.1 Limiti di responsabilità dei sindaci (art. 2407 c.c., legge 35/2025)

Fascia di compenso annuoMoltiplicatore massimo del risarcimentoDecorrenza della prescrizione
Fino a 10 000 €15 × compenso5 anni dal deposito della relazione ex art. 2429 c.c.
10 000 €–50 000 €12 × compenso5 anni
Oltre 50 000 €10 × compenso5 anni

7.2 Rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 (domande dal 2025)

Tipologia di richiestaImporto massimoAnni 2025‑2026Anni 2027‑2028Dal 2029Documentazione richiestaNote
Richiesta semplice≤ 120.000 €Fino a 84 rate mensiliFino a 96 rateFino a 108 rateNessuna; sufficiente dichiarare la temporanea difficoltàDecadenza con 2 rate non pagate
Richiesta documentata≤ 120.000 €85–120 rate97–120 rate109–120 rateISEE (persone fisiche), Indici di Liquidità Alfa/Beta (imprese)Necessaria dimostrazione della difficoltà economico‑finanziaria
Importi > 120.000 €> 120.000 €Fino a 120 rate mensiliDocumenti economico‑finanziariValutazione caso per caso

7.3 Rottamazione‑quinquies (Legge di Bilancio 2026)

CaratteristicaDescrizione
Debiti ammessiCarichi affidati alla riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023 (imposte, contributi, multe), escluse somme derivanti da accertamenti esecutivi.
DomandaEntro 30 aprile 2026, solo online.
Pagamento in unica soluzione31 luglio 2026.
Pagamento rateale54 rate bimestrali: prime tre rate il 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026; dalla quarta alla 51ª il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre; ultime tre rate 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio 2035 .
Interessi3 % annuo dal 1° agosto 2026 .
Sospensione esecutivaSospesi prescrizione e decadenza; sospese precedenti dilazioni; stop a nuovi fermi e ipoteche; sospese azioni esecutive, salvo asta già tenuta .
DecadenzaMancato pagamento della rata unica o di due rate (anche non consecutive) comporta la perdita dei benefici .
VantaggiSi pagano solo capitale e spese di notifica, sanzioni e interessi sono azzerati.

7.4 Procedure di sovraindebitamento

ProceduraDestinatariCaratteristiche principaliNorme/citazioni
Piano del consumatoreConsumatori (non imprenditori)Possibilità di proporre moratorie e falcidia, anche per crediti privilegiati; giudice omologa senza voto dei creditori; moratoria fino a 1 anno (termine iniziale) ; credito privilegiato eccedente la garanzia degrada a chirografo .L. 3/2012, artt. 8 e 12‑bis; Cass. 9549/2025 .
Accordo di composizioneImprenditori commerciali sotto soglia fallimento, professionisti, enti no profitRichiede l’adesione del 60 % dei crediti; include falcidia di debiti fiscali (escluse IVA e ritenute).
Liquidazione controllataDebitori sovraindebitati con patrimonio cedibileLiquidazione dei beni e distribuzione ai creditori; possibilità di esdebitazione finale.
Esdebitazione incapienteDebitori senza patrimonioLiberazione dai debiti dopo tre anni se dimostrata incapacità; escluso chi era fallito e non ha utilizzato l’esdebitazione ex art. 142 L.F. .Art. 283 CCII; Cass. 30108/2025.
Composizione negoziataImprenditori in crisiPiattaforma telematica; nomina di un esperto; misure protettive; negoziazioni con creditori .D.L. 118/2021 conv. in L. 147/2021.

8. Domande frequenti (FAQ)

  1. Sono un sindaco di società con un debito fiscale personale: posso essere perseguito per i debiti della società?Risposta: di norma i sindaci non rispondono dei debiti sociali, ma possono essere chiamati a rispondere in solido con gli amministratori per i danni causati da omessa vigilanza. Se la società è stata estinta, l’Agenzia delle Entrate può agire contro i soci e coloro che hanno ricevuto beni o utilità anche oltre le somme distribuite .
  2. Come posso contestare una cartella di pagamento?Risposta: la cartella va impugnata entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Corte di giustizia tributaria. È opportuno verificare la correttezza della notifica, la prescrizione e la legittimità del ruolo. Trascorso il termine, la cartella diventa definitiva.
  3. Cosa succede se ignoro l’intimazione di pagamento?Risposta: la Cassazione ha stabilito che l’intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile e che la sua mancata impugnazione entro 60 giorni comporta la cristallizzazione del debito, precludendo l’eccezione di prescrizione . Pertanto occorre proporre ricorso tempestivo.
  4. Posso rateizzare un debito superiore a 120.000 €?Risposta: sì, l’art. 19 D.P.R. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. 110/2024, consente di rateizzare anche importi superiori a 120.000 € fino a 120 rate mensili, previa documentazione della temporanea difficoltà .
  5. La rottamazione‑quinquies conviene sempre?Risposta: conviene se il carico comprende sanzioni e interessi elevati, perché si pagano solo capitale e spese. Tuttavia è necessario versare le rate puntualmente; il mancato pagamento di due rate comporta la decadenza e non sono ammesse ulteriori dilazioni.
  6. Cosa succede se non pago due rate della rateizzazione?Risposta: sia per la rateizzazione ordinaria sia per la rottamazione, il mancato pagamento di due rate determina la decadenza; l’Agente procede al recupero immediato del debito residuo, iscrivendo fermi e ipoteche. Inoltre, non sarà concessa una nuova rateizzazione per gli stessi carichi .
  7. Il pignoramento del conto corrente riguarda anche i nuovi accrediti?Risposta: sì. L’ordinanza 28520/2025 della Cassazione ha chiarito che il pignoramento del saldo del conto corrente ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 si estende ai crediti che maturano nei sessanta giorni successivi alla notifica , anche se il conto era a saldo negativo.
  8. Posso chiedere la sospensione del pignoramento in caso di rottamazione?Risposta: sì. Dopo la presentazione della domanda di rottamazione‑quinquies, sono sospese le procedure esecutive, salvo che l’asta immobiliare sia già stata tenuta . La sospensione dura fino al pagamento della prima rata; in caso di pagamento in unica soluzione, fino al 31 luglio 2026.
  9. Nel piano del consumatore i creditori hanno diritto di voto?Risposta: no. La Cassazione ha affermato che i creditori non votano; il giudice valuta la meritevolezza del debitore e l’equilibrio del piano. I creditori possono solo contestare la convenienza .
  10. È possibile applicare una moratoria superiore a un anno ai crediti privilegiati nel piano del consumatore?Risposta: sì, ma la moratoria di un anno prevista dall’art. 8, comma 4, L. 3/2012 è un termine iniziale, non finale. Ciò significa che il pagamento dei creditori privilegiati deve iniziare entro un anno dall’omologazione, ma può durare più a lungo .
  11. Cosa si intende per “esdebitazione dell’incapiente”?Risposta: è la procedura prevista dall’art. 283 CCII che consente ai debitori privi di patrimonio di liberarsi dai debiti. La Cassazione ha chiarito che non è accessibile a chi è già stato fallito e non ha fruito della precedente esdebitazione .
  12. Posso chiedere l’esdebitazione se sono un professionista con partita IVA?Risposta: sì, i professionisti iscritti ad albi possono accedere alle procedure di sovraindebitamento (accordo o liquidazione). Tuttavia, se sono imprenditori commerciali sopra soglia o hanno debiti rilevanti, potrebbero dover ricorrere al concordato preventivo o alla composizione negoziata.
  13. La banca può capitalizzare gli interessi sul conto corrente senza il mio consenso?Risposta: no. Secondo la Cassazione, la capitalizzazione (anatocismo) nei contratti stipulati prima della delibera CICR 9 febbraio 2000 è nulla; la validità della clausola richiede un’espressa pattuizione conforme alla delibera .
  14. È possibile ottenere la cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi?Risposta: sì. Se la segnalazione è illegittima (per esempio, il debito è prescritto o annullato) o se è stata effettuata senza il preavviso previsto dalla normativa, si può presentare reclamo alla banca e, in caso di rigetto, ricorso all’Arbitro bancario finanziario o al tribunale.
  15. Quali debiti rientrano nella rottamazione‑quinquies?Risposta: sono definibili i carichi affidati all’Agente dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, comprese imposte dirette, IVA, contributi previdenziali e sanzioni amministrative. Sono esclusi i debiti derivanti da accertamenti esecutivi, da recupero di aiuti di Stato, da pronunce della Corte dei conti e da risorse proprie dell’UE.
  16. Come posso aderire alla composizione negoziata della crisi?Risposta: occorre accedere alla piattaforma telematica della camera di commercio e compilare il test di autodiagnosi. Se sussistono i presupposti, si presenta l’istanza per la nomina dell’esperto, allegando il piano di risanamento e i documenti contabili . L’esperto facilita le trattative con i creditori e può richiedere misure protettive.
  17. Qual è la differenza tra rateizzazione e rottamazione?Risposta: la rateizzazione consente di diluire il debito ma non abbatte sanzioni e interessi; la rottamazione, invece, cancella interessi e sanzioni ma richiede il pagamento del capitale in un numero limitato di rate (54 bimestrali) e la decadenza per due rate non pagate .
  18. Se pago in rottamazione la banca può comunque pignorare il mio conto?Risposta: no. Durante la rottamazione sono sospese le nuove procedure esecutive e quelle in corso sono sospese fino al pagamento della prima rata . Tuttavia, se si decade dalla rottamazione, le misure riprendono.
  19. I debiti con la Cassa di previdenza (Cassa forense, ENPACL, ecc.) possono essere rottamati?Risposta: sì, rientrano nella definizione agevolata se iscritti a ruolo prima del 31 dicembre 2023. Tuttavia, i contributi dovuti in autoliquidazione o a seguito di accertamento restano esclusi.
  20. Posso cumulare la rateizzazione con la rottamazione?Risposta: no. È possibile estinguere i debiti con una delle due procedure. La presentazione della domanda di rottamazione sospende gli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni precedenti ; se si rinuncia alla rottamazione o si decade, il debito residuo non può essere ulteriormente rateizzato per lo stesso carico.

9. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio le scelte possibili, si propongono due simulazioni.

9.1 Simulazione 1 – Debito fiscale da 60.000 € (cartelle anni 2018–2022)

  • Situazione iniziale: un internal auditor riceve cartelle di pagamento per IRPEF e contributi per complessivi 60.000 €, con sanzioni e interessi per 20.000 €.
  • Opzione A – Rateizzazione semplice (84 rate): richiede all’AdER una dilazione in 84 rate mensili (7 anni) senza documentazione. L’importo da pagare sarà pari a 80.000 € (capitale + sanzioni + interessi), diviso in rate da circa 952 € mensili, con interessi di dilazione.
  • Opzione B – Rateizzazione documentata (120 rate): presenta ISEE e prova la temporanea difficoltà. Ottiene 100 rate di circa 800 €. Il costo complessivo resta 80.000 € più gli interessi di dilazione.
  • Opzione C – Rottamazione‑quinquies: presenta la domanda entro il 30 aprile 2026. Il debito si riduce al solo capitale (60.000 €) senza sanzioni e interessi. Se sceglie il pagamento in 54 rate bimestrali, la rata bimestrale è di circa 1.122 € (60.000 € ÷ 54) più interessi al 3 % dal 2026. Se versa due rate in ritardo, perde i benefici e paga anche sanzioni e interessi.

Conclusione: la rottamazione comporta un risparmio di 20.000 €, ma richiede un impegno finanziario più intenso e la disciplina sui pagamenti; la rateizzazione permette di diluire il debito ma non riduce sanzioni e interessi.

9.2 Simulazione 2 – Debito bancario con anatocismo (conto corrente 1998–2010)

  • Situazione: un revisore ha un saldo debitore di 30.000 € su un conto corrente aperto nel 1998. La banca ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi fino al 2010, anno in cui il correntista ha chiuso il conto.
  • Contestazione: sulla base dell’ordinanza 27460/2025, la clausola di capitalizzazione è nulla perché il contratto è anteriore alla delibera CICR 2000 e non prevede una pattuizione espressa . L’esperto rileva che la banca ha applicato interessi anatocistici per 12.000 €.
  • Azione legale: il revisore agisce in giudizio chiedendo la restituzione di 12.000 €. Il tribunale accoglie la domanda e condanna la banca a restituire gli interessi illegittimi e a ricalcolare il saldo senza anatocismo.
  • Benefici: la riduzione del debito bancario consente di destinare le risorse alla rateizzazione dei debiti fiscali.

Conclusione

La disciplina del debito fiscale e bancario è complessa e in continua evoluzione. Nel 2025–2026 sono state introdotte importanti novità: la riforma della responsabilità dei sindaci limita il risarcimento a un multiplo del compenso ma non esclude la responsabilità per dolo ; la riforma fiscale modifica la rateizzazione con piani fino a 120 rate ; la legge di bilancio 2026 offre la rottamazione‑quinquies con 54 rate bimestrali e azzeramento di sanzioni ; la Cassazione chiarisce l’obbligo di impugnare l’intimazione di pagamento e estende i pignoramenti di conto corrente ai crediti futuri ; la legge sul sovraindebitamento consente moratorie e falcidie nel piano del consumatore ; la composizione negoziata aiuta gli imprenditori in crisi .

Agire tempestivamente è fondamentale: non bisogna attendere le azioni esecutive per attivarsi. Verificare la legittimità degli atti, proporre ricorsi, valutare rateizzazioni o rottamazioni e, se necessario, intraprendere procedure di sovraindebitamento sono passi essenziali per difendere il proprio patrimonio.

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