Perito assicurativo con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Nella professione del perito assicurativo la flessibilità delle prestazioni e la variabilità degli incarichi comportano un’alternanza di periodi di lavoro intenso e fasi di fermo. Durante le fasi di incasso il professionista deve anticipare imposte, contributi e spese, mentre i pagamenti delle compagnie arrivano spesso dopo mesi. Non di rado questa asimmetria crea un imbuto finanziario: il perito, per onorare le scadenze fiscali e gli oneri di gestione, ricorre a scoperti o a finanziamenti bancari, accumulando interessi e commissioni. Se gli incassi ritardano ancora, il debito cresce, le cartelle esattoriali si sovrappongono e la tensione con banche e fisco aumenta. Il rischio è di subire iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi, pignoramenti su conti e stipendi o addirittura procedure esecutive su beni personali. L’emergenza può trasformarsi in un vortice di sovraindebitamento che mette a rischio il patrimonio personale e la continuità dell’attività professionale.

Questo articolo, aggiornato a gennaio 2026, si rivolge ai periti assicurativi e in generale a chi svolge attività professionale o autonoma e ha accumulato debiti con l’erario o con gli istituti di credito. È un testo giuridico-divulgativo, scritto con un taglio pratico e professionale, pensato per fornire al lettore una guida completa sui diritti, sulle procedure e sugli strumenti legali disponibili per difendersi. Le informazioni che seguono sono tratte da fonti normative ufficiali (D.P.R., leggi, decreti legislativi, circolari dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero della Giustizia) e dalla più recente giurisprudenza di Cassazione e Corte Costituzionale.

Perché è importante conoscere le regole

La gestione di un debito con il fisco o con una banca non si esaurisce con il pagamento. Ogni atto notificato dall’agente della riscossione (cartella, preavviso di fermo o di ipoteca, pignoramento) ha termini precisi e vizi formali che, se rilevati tempestivamente, permettono al contribuente di difendersi. Ad esempio, l’art. 25 del D.P.R. 602/1973 stabilisce che la cartella di pagamento deve essere notificata entro termini determinati (terzo o quarto anno dall’imposta) e che l’avviso contiene l’intimazione a pagare entro sessanta giorni . Decorso tale termine senza pagamento, l’agente può avviare l’esecuzione forzata. Conoscere la normativa significa identificare eventuali errori di notifica, prescrizioni o decadenze e bloccare sul nascere azioni illegittime.

Analogamente, l’art. 77 del D.P.R. 602/1973 disciplina l’ipoteca esattoriale, che l’agente può iscrivere su immobili del debitore solo se il debito supera 20.000 euro e previa pre‑notifica di trenta giorni . L’art. 72‑bis regola il pignoramento del conto corrente e prevede che la banca debba consegnare all’erario le somme dovute entro sessanta giorni ; se non lo fa, il pignoramento perde efficacia e l’agente deve seguire la procedura ordinaria . Una conoscenza superficiale di questi termini può portare a perdere le occasioni di contestare un atto errato o a subire un pignoramento ingiusto.

Chi siamo: l’avvocato cassazionista Giuseppe Angelo Monardo e il suo team

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario, nonché coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Negli ultimi anni ha assistito centinaia di professionisti, imprenditori e privati nella difesa da fisco e banche, elaborando piani di rientro personalizzati e soluzioni giudiziali e stragiudiziali efficaci.

Il team dell’Avv. Monardo offre:

  • Analisi approfondita degli atti (cartelle, preavvisi, pignoramenti) per individuare vizi formali, prescrizioni e decadenze;
  • Ricorsi dinanzi alle commissioni tributarie e ai giudici ordinari per impugnare cartelle, ipoteche, fermi e pignoramenti;
  • Istanze di sospensione della riscossione e opposizioni all’esecuzione per bloccare azioni esecutive in corso;
  • Trattative con il fisco e le banche, finalizzate a concordare rateizzazioni, definizioni agevolate, rottamazioni delle cartelle e transazioni fiscali;
  • Procedure di sovraindebitamento, quali piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata ed esdebitazione, per consentire al debitore di ristrutturare o liberarsi dai debiti residuali.

Cosa può fare per te l’Avv. Monardo

Ogni situazione è diversa: può trattarsi di un debito con l’INPS per contributi non versati, di un’ipoteca iscritta per imposte arretrate, di un conto corrente bloccato dopo un pignoramento o di cartelle per multe e tributi locali. L’avv. Monardo e il suo staff analizzano l’intero fascicolo del debitore, verificano la legittimità degli atti, instaurano ricorsi tempestivi, propongono soluzioni negoziali con i creditori e, se necessario, avviano procedure concorsuali di sovraindebitamento per consentire al professionista di ripartire. Anche nei casi più gravi, con pignoramenti già in corso, è possibile ottenere una sospensione dell’esecuzione e costruire un piano di rientro sostenibile.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Le norme di base della riscossione: cartella di pagamento, ipoteca, fermo e pignoramento

Il sistema di riscossione dei tributi in Italia è disciplinato principalmente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che stabilisce le procedure per la formazione del ruolo, la notifica della cartella di pagamento, le misure cautelari e le procedure esecutive. Vediamo le norme più rilevanti per chi vuole difendersi:

Cartella di pagamento (art. 25) – È il titolo esecutivo con cui l’Agente della riscossione richiede il pagamento di un tributo iscritto a ruolo. Deve essere notificata entro il termine di decadenza previsto per ciascun tributo (di regola entro il terzo anno successivo alla dichiarazione o al controllo automatizzato). Il contribuente ha sessanta giorni dalla notifica per pagare o proporre ricorso. Il mancato pagamento consente all’agente di avviare la riscossione coattiva .

Ipoteca esattoriale (art. 77) – Trascorsi i sessanta giorni dalla notifica della cartella senza pagamento, l’agente può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore, ma solo se l’importo del debito (comprensivo di sanzioni e interessi) è almeno 20.000 euro . L’ipoteca è una misura cautelare e non comporta immediatamente la vendita; tuttavia, dopo sei mesi dall’iscrizione, l’agente può promuovere l’espropriazione immobiliare. Prima dell’iscrizione deve essere inviato un preavviso di ipoteca con la motivazione e l’indicazione dell’importo, dando trenta giorni per pagare o rateizzare. La Cassazione ha chiarito che l’omissione del preavviso non preclude la possibilità di impugnare successivamente l’atto di iscrizione e che il preavviso non deve indicare le particelle catastali ma solo il titolo e l’importo .

Fermo amministrativo (art. 86) – È una misura cautelare che comporta l’iscrizione del vincolo sul veicolo del debitore nel pubblico registro automobilistico. Il fermo impedisce la circolazione, la vendita o la radiazione del mezzo. La legge richiede l’invio di un preavviso di fermo con un termine di trenta giorni per pagare o rateizzare, pena la registrazione del fermo . Non può essere applicato ai veicoli strumentali all’attività lavorativa o destinati a persone con disabilità; inoltre, per debiti inferiori a 1.000 euro è necessario attendere 120 giorni dalla comunicazione di intimazione . La Cassazione ha riconosciuto che il preavviso di fermo è impugnabile davanti al giudice tributario e che il contribuente deve dimostrare la natura strumentale del veicolo .

Pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72‑bis e D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33) – L’agente della riscossione può pignorare somme depositate su conti correnti o crediti vantati dal debitore nei confronti di clienti. L’atto è notificato sia al debitore sia al terzo (banca o cliente), che deve versare all’erario le somme già dovute e quelle future fino a concorrenza del debito. Dal 2025 il nuovo Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025) ha sostituito l’art. 72‑bis con gli artt. 170‑171: la banca deve corrispondere le somme maturate entro sessanta giorni; se non versa, il pignoramento si estingue e l’agente deve procedere con il pignoramento ordinario . La Cassazione ha chiarito che la banca deve congelare anche gli accrediti successivi alla notifica durante i sessanta giorni e che il periodo di 60 giorni è un “periodo di cattura” in cui tutte le somme entranti sono destinate al Fisco .

Limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni – L’art. 171 del D.Lgs. 33/2025 ripropone i limiti percentuali già previsti per i pignoramenti. Le somme accreditate a titolo di stipendio o pensione non possono essere pignorate oltre un quinto; per stipendi e pensioni inferiori a 2.500 euro la quota è di un decimo, per importi tra 2.500 e 5.000 euro la quota è un settimo . L’ultima mensilità accreditata sul conto prima del pignoramento rimane impignorabile .

1.2 La definizione agevolata e la “Rottamazione Quinquies”

La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha introdotto una nuova definizione agevolata, denominata “Rottamazione Quinquies”, che consente ai contribuenti di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando solo le imposte e le somme dovute a titolo di capitale, senza sanzioni e interessi di mora. La richiesta deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 e il versamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali a partire dal 1º agosto 2026 . Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la perdita del beneficio e la ripresa della riscossione coattiva . Chi è decaduto dalle precedenti rottamazioni può aderire nuovamente senza dover versare le rate scadute .

La rottamazione riguarda solo i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 e non si applica ai debiti relativi a IVA all’importazione, dazi doganali, recupero di aiuti di Stato, sanzioni penali e importi già oggetto di pronunce definitive. È uno strumento particolarmente utile per i periti con debiti tributari che desiderano estinguere il dovuto riducendo gli oneri accessori; tuttavia richiede liquidità immediata o la capacità di affrontare rate bimestrali relativamente onerose, con interessi al 3% annuo .

1.3 La disciplina del sovraindebitamento e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)

Per i soggetti non fallibili (professionisti, consumatori, soci di società di persone) che si trovano in uno stato di sovraindebitamento esistono procedure concorsuali speciali previste dalla Legge 3/2012 e, dal 15 luglio 2022, dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Tali procedure consentono al debitore di proporre un accordo o un piano per la soddisfazione dei creditori e, in alcuni casi, di ottenere l’esdebitazione del debito residuo. Le principali forme sono:

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57‑64 CCII) – Destinato ai soggetti che esercitano un’attività economica, consente di proporre ai creditori un accordo omologato dal tribunale; richiede l’adesione della maggioranza dei crediti e può prevedere transazioni fiscali. È indicato per periti che svolgono l’attività in forma imprenditoriale.
  • Piano di ristrutturazione del consumatore (artt. 65‑73 CCII) – Rivolto ai consumatori (professionisti privi di partita IVA o persone fisiche con debiti di natura personale), consente di presentare un piano di pagamento senza necessità di voto dei creditori: il giudice valuta la fattibilità e la convenienza del piano rispetto alla liquidazione e approva. I creditori privilegiati non votano ma possono contestare la convenienza . È previsto un periodo di moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati, che la Cassazione ha interpretato come termine iniziale per l’esecuzione del pagamento e non come limite finale .
  • Liquidazione controllata del debitore (artt. 268‑278 CCII) – Procedura simile al fallimento ma destinata a soggetti non fallibili; prevede la liquidazione di tutto il patrimonio con distribuzione ai creditori. È attivabile dal debitore o dai creditori.
  • Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) – Destinata a persone fisiche prive di patrimonio e di redditi eccedenti il minimo vitale; consente di ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo la liquidazione o se il patrimonio è insufficiente . La Cassazione ha chiarito che il giudice deve verificare l’assenza di comportamenti fraudolenti o colposi gravi (meritevolezza) .

Le procedure di sovraindebitamento rappresentano per il perito assicurativo un’alternativa al rischio di espropriazioni e pignoramenti, in quanto permettono di proporre un piano di rientro basato sul reddito effettivo e di liberarsi dai debiti residui.

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

2.1 Ricezione della cartella di pagamento

Quando l’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione) notifica una cartella di pagamento, il perito deve verificare subito:

  1. La data di notifica (via posta raccomandata o PEC) e confrontarla con la data di formazione del ruolo: l’art. 25 D.P.R. 602/1973 prevede termini di decadenza specifici . Se la cartella è tardiva, è possibile eccepire la decadenza.
  2. La legittimazione dell’ente: il soggetto creditore deve essere indicato chiaramente. In caso di errori (es. cartella emessa da un ente non competente), si può chiedere l’annullamento in autotutela.
  3. La motivazione: ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), gli atti della riscossione devono contenere la motivazione, l’indicazione dell’ufficio e del responsabile. Una cartella priva di indicazioni essenziali è nulla.
  4. L’importo richiesto: occorre distinguere la quota capitale dalle sanzioni e dagli interessi. La presenza di interessi non dovuti o di somme già pagate può essere contestata.

Entro 60 giorni si può:

  • Pagare in unica soluzione usufruendo della riduzione di un terzo delle sanzioni; oppure richiedere un piano di rateizzazione fino a 72 rate (art. 19 D.P.R. 602/1973) o, in caso di grave difficoltà, fino a 120 rate;
  • Presentare ricorso alla Commissione tributaria competente o, per multe stradali e tributi locali, al giudice di pace, per contestare il merito dell’imposta o la legittimità della cartella;
  • Impugnare vizi formali (es. notifica inesistente o carenza di motivazione) con opposizione davanti al giudice ordinario ex artt. 615 e 617 c.p.c.;
  • Chiedere lo sgravio in autotutela se si rilevano errori macroscopici (pagamento già avvenuto, doppia iscrizione a ruolo, omessa applicazione di sentenze favorevoli).

Se il perito non fa nulla entro 60 giorni, la cartella diventa definitiva. Tuttavia, può ancora contestare un successivo atto esecutivo se emergono vizi propri (es. notifica inesistente, mancanza di intimazione).

2.2 Preavviso di fermo e fermo amministrativo

Decorso inutilmente il termine per il pagamento, l’agente può inviare un preavviso di fermo di 30 giorni. Tale preavviso indica il debito residuo, il veicolo su cui sarà iscritto il fermo e invita a pagare o a presentare un’istanza di rateizzazione. Se entro 30 giorni non si paga e non si ottiene la rateizzazione, viene iscritto il fermo al PRA. Le principali caratteristiche sono:

  • Natura cautelare: non è un atto esecutivo, ma impedisce la circolazione e la vendita del veicolo .
  • Veicoli esclusi: se il veicolo è indispensabile per lo svolgimento dell’attività professionale (strumentale) o è utilizzato per il trasporto di persone con disabilità, il fermo è illegittimo e va contestato .
  • Debiti inferiori a 1.000 euro: l’ipotesi di fermo è sospesa; l’agente deve attendere 120 giorni dalla notifica della comunicazione di intimazione .
  • Rateizzazione: presentando un’istanza di rateizzazione e pagando la prima rata, il fermo viene sospeso e non può essere iscritto finché il piano di pagamento è in corso .
  • Ricorso: il preavviso di fermo può essere impugnato dinanzi al giudice tributario, lamentando l’inesistenza del titolo, la prescrizione del credito o la violazione dell’art. 86 D.P.R. 602/1973. La Cassazione ha riconosciuto l’ammissibilità dell’impugnazione e ha precisato che il contribuente deve dimostrare la natura strumentale del veicolo .

2.3 Preavviso di ipoteca e iscrizione ipotecaria

Se il debito residuo supera 20.000 euro e il contribuente non paga, l’agente può inviare un preavviso di ipoteca e, trascorsi 30 giorni, iscrivere una ipoteca su uno o più immobili. L’ipoteca ha le seguenti caratteristiche:

  • Importo dell’iscrizione: l’ipoteca può essere iscritta per un importo pari al doppio del credito complessivo .
  • Preavviso non obbligatorio: la Corte di Cassazione ha chiarito che il preavviso non è annoverato tra gli atti la cui mancata impugnazione preclude la successiva contestazione; pertanto, il contribuente può impugnare direttamente l’iscrizione .
  • Contenuto minimo: il preavviso deve indicare la titolo e l’importo del debito, non è necessario indicare le particelle catastali dell’immobile, poiché la determinazione precisa avverrà al momento dell’iscrizione .
  • Iscrizione illegittima: è illegittima l’iscrizione su debiti inferiori a 20.000 euro o senza previa notifica della cartella di pagamento; in tali casi l’atto può essere annullato.
  • Ricorso: il ricorso contro l’iscrizione di ipoteca va presentato dinanzi al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica, allegando la prova dell’inesistenza del debito, dell’estinzione o dei vizi formali.

2.4 Pignoramento del conto corrente e dei crediti verso terzi

Il pignoramento presso terzi è la misura esecutiva più invasiva. Con la notifica dell’atto di pignoramento al terzo (banca, datore di lavoro, cliente), questo assume la qualifica di custode ed è obbligato a versare le somme al Fisco. Il nuovo D.Lgs. 33/2025 ha innovato la disciplina prevedendo che:

  • Il terzo deve versare all’erario le somme dovute entro sessanta giorni dalla notifica (art. 170). L’obbligo riguarda non solo il saldo esistente ma anche gli accrediti successivi entro il periodo . La Cassazione (ord. n. 28520/2025) ha definito tale termine come periodo di “cattura” in cui tutte le somme entrate devono essere destinate al Fisco .
  • Se il terzo non esegue il pagamento nel termine, il pignoramento perde efficacia e l’agente deve procedere con il pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c., depositando l’atto di pignoramento e fissando l’udienza .
  • Per i pignoramenti di stipendi e pensioni si applicano i limiti indicati all’art. 171, che tutelano la retribuzione minima necessaria alla sopravvivenza .
  • È impugnabile l’atto di pignoramento ex art. 170 se mancano i presupposti (mancata notifica della cartella, prescrizione, decadenza). L’opposizione va proposta dinanzi al giudice dell’esecuzione con ricorso ex art. 615 c.p.c. o, per vizi formali, ex art. 617 c.p.c.

3. Difese e strategie legali

3.1 Verificare la legittimità della cartella e dell’atto esecutivo

La difesa del perito assicurativo inizia dall’analisi minuziosa della cartella di pagamento. I principali motivi di contestazione sono:

  • Nullità della notifica: se la cartella è stata notificata a indirizzo errato, tramite raccomandata senza avviso di ricevimento o a persona diversa dal destinatario. La notifica via PEC è valida solo se effettuata sull’indirizzo inserito in INI‑PEC.
  • Decadenza: l’iscrizione a ruolo deve avvenire entro il terzo o quarto anno successivo alla dichiarazione. Cartelle notificate oltre i termini sono nulle .
  • Prescrizione: i tributi si prescrivono di norma in dieci anni (impi antiroll), le sanzioni e gli interessi in cinque anni. È possibile eccepire la prescrizione se l’agente non ha notificato atti interruttivi.
  • Mancanza di motivazione: l’atto deve indicare le norme applicate, l’ufficio competente e il responsabile; la mera indicazione del ruolo non basta.
  • Pagamenti già effettuati o annullamenti: spesso il contribuente ha già pagato parte del debito, ad esempio con definizioni o compensazioni. È necessario confrontare l’estratto di ruolo con i pagamenti e chiedere lo sgravio.

Per contestare la cartella, il perito può:

  1. Presentare ricorso alla commissione tributaria: entro 60 giorni dalla notifica, impugnando il merito dell’imposta o il vizio formale. È necessario allegare prove (ricevute di pagamento, estratti contabili) e indicare i motivi specifici.
  2. Proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) quando si contesta l’esistenza stessa del titolo (ad esempio, la cartella non è mai stata notificata). Questa opposizione si propone dinanzi al giudice ordinario competente; se il processo esecutivo non è ancora iniziato, è sufficiente un atto di citazione.
  3. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) quando si rilevano vizi propri dell’atto di pignoramento (per esempio, mancanza di indicazione della cartella, errore nella quantificazione delle somme). Si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica.
  4. Istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 se è pendente un ricorso tributario. La commissione può sospendere la riscossione se il ricorso appare fondato e c’è un pregiudizio grave e irreparabile.

3.2 Difendersi dal fermo amministrativo

Il fermo amministrativo è spesso il primo atto cautelare notificato. Il perito deve verificare:

  • Correttezza della procedura: verifica della notifica della cartella e del preavviso di fermo con indicazione del veicolo e del debito . In assenza, il fermo è nullo.
  • Utilizzo strumentale del veicolo: occorre dimostrare, con documenti (libretto, contratto di lavoro, iscrizione come veicolo strumentale, perizia giurata), che il veicolo è indispensabile per l’attività di perito. La semplice iscrizione nelle scritture contabili non basta .
  • Importo del debito: per somme inferiori a 1.000 euro il fermo non può essere iscritto prima di 120 giorni dall’intimazione .

Le possibili difese sono:

  • Ricorso al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica del preavviso o dell’atto di fermo, per contestare la legittimità del fermo o la strumentalità del veicolo.
  • Istanza di rateizzazione: presentando il piano e pagando la prima rata il fermo viene sospeso. In caso di mancato pagamento di due rate, il fermo viene ripristinato.
  • Ricorso in autotutela: se il debitore dimostra che il fermo è stato iscritto in violazione delle norme (ad esempio, veicolo già rottamato, importo pagato), può presentare un’istanza di annullamento.

3.3 Difendersi dall’ipoteca esattoriale

L’ipoteca spaventa perché riguarda la casa o un immobile di proprietà. La difesa si articola su più fronti:

  • Verifica del limite di 20.000 euro: l’ipoteca può essere iscritta solo se il debito supera questa soglia . Se l’importo è inferiore, l’atto è nullo.
  • Preavviso e motivazione: anche se la Cassazione ha precisato che il preavviso non è obbligatorio, la maggior parte degli agenti invia un avviso di ipoteca. L’atto deve contenere l’indicazione del titolo e dell’importo . La mancanza di indicazione dell’immobile non lo rende nullo, ma il contribuente può contestare l’assenza di prova dell’esistenza del debito.
  • Opposizione alla commissione tributaria: entro 60 giorni, per contestare la legittimità dell’iscrizione (ad esempio, se la cartella è prescritta o è stata sospesa). In caso di rigetto è possibile appellare e ricorrere in Cassazione.
  • Opposizione all’esecuzione immobiliare: se l’agente avvia l’espropriazione, il debitore può contestare l’inesistenza del debito o la mancanza di intimazione preventiva ex art. 50 D.P.R. 602/1973.
  • Rottamazione o definizione agevolata: se il debito è rottamabile, l’adesione sospende l’esecuzione, e una volta versato l’intero importo l’ipoteca deve essere cancellata.

3.4 Difendersi dal pignoramento del conto corrente

Il pignoramento del conto è particolarmente insidioso perché blocca le disponibilità liquide. I punti di attenzione sono:

  • Notifica della cartella e dell’intimazione di pagamento: l’agente deve aver notificato la cartella e l’intimazione; altrimenti il pignoramento è nullo (violazione art. 50 D.P.R. 602/1973).
  • Termine di 60 giorni: la banca deve versare le somme al Fisco entro 60 giorni. Se non lo fa, il pignoramento perde efficacia e l’agente deve procedere con il pignoramento ordinario . Questa è una garanzia per il debitore perché evita blocchi illimitati dei conti.
  • Limiti alla pignorabilità di stipendio e pensione: solo la parte eccedente i limiti previsti (un quinto, un settimo o un decimo a seconda degli scaglioni) può essere versata . L’ultima mensilità accreditata prima del pignoramento resta impignorabile. Se la banca applica erroneamente il pignoramento sullo stipendio, si può chiedere il rimborso.
  • Conti cointestati: la giurisprudenza ritiene che il pignoramento debba colpire la quota del debitore (di regola la metà), salvo prova di diversi accordi. È fondamentale dimostrare che le somme appartengono interamente al contitolare non debitore.

Come difesa il perito può:

  • Presentare opposizione al pignoramento con ricorso al giudice dell’esecuzione, eccependo la nullità per mancanza di titoli o termini.
  • Impugnare l’atto di pignoramento davanti alla commissione tributaria se il vizio attiene al debito tributario (es. prescrizione della cartella).
  • Chiedere la conversione del pignoramento: depositando una somma o una fideiussione per liberare il conto e proseguire il pagamento in rate.

3.5 Utilizzare la rateizzazione e la definizione agevolata

La rateizzazione consente di diluire il pagamento della cartella in un numero di rate mensili fino a 72 o 120, a seconda della gravità della situazione economica (art. 19 D.P.R. 602/1973). L’istanza va presentata all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione allegando l’ISEE e i documenti reddituali. Il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza e la ripresa della riscossione.

La rottamazione (definizione agevolata) permette di ridurre sensibilmente l’importo dovuto. La Rottamazione Quinquies introdotta nel 2026 consente di saldare i carichi iscritti fino al 31 dicembre 2023 pagando solo capitale e spese di notifica, senza interessi e sanzioni . La domanda va presentata online entro il 30 aprile 2026 e il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in 54 rate. L’adesione sospende le procedure esecutive e i fermi; la decadenza si verifica solo dopo il mancato pagamento di due rate.

3.6 Accordo di ristrutturazione dei debiti e piano del consumatore

Per i periti che esercitano l’attività in forma d’impresa, l’accordo di ristrutturazione previsto dagli artt. 57‑64 CCII consente di presentare ai creditori un piano di pagamento con falcidia dei debiti. Occorre:

  • Verificare la fattibilità con un professionista iscritto agli OCC, che redige una relazione sulla situazione economica e sulle cause dell’indebitamento.
  • Raggiungere l’adesione di almeno il 60 % dei creditori e di tutti i creditori privilegiati. Per i debiti tributari è possibile proporre una transazione fiscale con riduzione di sanzioni e interessi.
  • Ottenere l’omologa dal tribunale: il giudice valuta la regolarità della procedura, la convenienza per i creditori e la sostenibilità del piano.

Il piano del consumatore è invece destinato a chi non svolge attività d’impresa. Il piano può prevedere il pagamento anche parziale dei crediti privilegiati (fisco e banche) e la moratoria dell’intero importo per un periodo iniziale (Cass. 9549/2025 ha chiarito che il termine di un anno, ora prorogato a due, è un termine iniziale e non finale ). A differenza dell’accordo, il piano non richiede l’approvazione dei creditori; essi possono solo sollevare osservazioni sulla convenienza. Il giudice valuterà se i creditori ricevono almeno quanto otterrebbero nella liquidazione.

3.7 Liquidazione controllata ed esdebitazione del debitore incapiente

Se il perito non è in grado di proporre un accordo o un piano sostenibile perché non ha redditi sufficienti, può ricorrere alla liquidazione controllata (artt. 268‑278 CCII). La procedura comporta:

  1. Nomina del liquidatore da parte del tribunale;
  2. Vendita dei beni e distribuzione del ricavato ai creditori;
  3. Possibilità di mantenere beni essenziali per la vita familiare e l’attività professionale (es. strumenti di lavoro);
  4. Esdebitazione al termine della procedura, se si dimostra la meritevolezza.

Per chi non possiede beni o redditi, la esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) consente di ottenere la cancellazione dei debiti residui senza bisogno di liquidare il patrimonio. I requisiti sono:

  • Incapienza: assenza di patrimonio e reddito oltre il minimo vitale ;
  • Meritevolezza: non aver causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave. La Cassazione (ord. 30108/2025) ha ribadito che il giudice deve valutare il comportamento del debitore prima di concedere l’esdebitazione ;
  • Unicità: l’esdebitazione è concessa una sola volta nella vita;
  • Monitoraggio di quattro anni: se durante i quattro anni successivi l’esdebitato riceve somme superiori al limite di sussistenza, dovrà destinarne una parte ai creditori.

Questa procedura consente di chiudere definitivamente le pendenze e ripartire, ma richiede trasparenza e collaborazione con l’OCC e il tribunale.

4. Strumenti alternativi e soluzioni negoziate

4.1 Transazione fiscale e definizione delle liti

Oltre alle procedure concorsuali e alla rottamazione, esistono ulteriori strumenti utili ai periti con debiti fiscali:

  • Transazione fiscale (art. 63 CCII e art. 182‑ter L.F.): consente, all’interno di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo, di proporre all’Agenzia delle Entrate il pagamento parziale dei tributi, con riduzione di sanzioni e interessi. Necessita dell’approvazione del tribunale e del parere dell’Amministrazione finanziaria.
  • Definizione delle liti pendenti: la legge di bilancio 2026 prevede la possibilità di definire con il pagamento del 60% dell’imposta le liti di valore fino a 50.000 euro pendenti in Cassazione; il 40% se il contribuente ha avuto ragione in secondo grado e il 15% se ha avuto piena vittoria . Ciò consente di chiudere contenziosi tributari con vantaggio economico.
  • Definizione agevolata degli avvisi bonari: alcune disposizioni consentono di pagare gli avvisi bonari (comunicazioni di irregolarità) con riduzione delle sanzioni al 3%.
  • Compensazione: se il perito vanta crediti d’imposta (es. rimborsi Irpef o Iva) può compensarli con le somme richieste in cartella. È necessario utilizzare il modello F24 e verificare la compensabilità.

4.2 Accordo stragiudiziale con la banca

Spesso il perito ha debiti anche con le banche: fidi di conto corrente, mutui per l’acquisto dell’auto o della casa, prestiti personali. Prima che la banca proceda al pignoramento dei beni, è consigliabile:

  • Analizzare il contratto: verificare l’applicazione di tassi usurari o indeterminatezza di tasso (Taeg non indicato), clausole vessatorie o anatocistiche. In presenza di usura o illegittimità, si può ottenere la nullità delle clausole e la restituzione degli interessi, riducendo il debito.
  • Chiedere la rinegoziazione del mutuo: ai sensi delle direttive europee e del Testo unico bancario è possibile chiedere la rinegoziazione della durata o della rata.
  • Accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) se l’indebitamento è legato all’attività professionale: un esperto negoziatore (come l’avv. Monardo) assiste le parti nel raggiungimento di un accordo con i creditori.
  • Valutare il piano del consumatore: se i debiti bancari sono personali, il piano consente di proporre il pagamento solo di una parte, con la falcidia del residuo, e di ottenere l’esdebitazione finale.

4.3 Rateizzazione del debito contributivo e rottamazione INPS

I periti assicurativi iscritti alla gestione separata o ad altre casse professionali possono accumulare debiti contributivi. L’INPS consente la rateizzazione fino a 60 rate mensili con applicazione di interessi. Inoltre, le recenti definizioni agevolate hanno previsto l’annullamento delle sanzioni civili per i debiti contributivi affidati all’Agente della riscossione. È consigliabile verificare la presenza di debiti previdenziali e richiedere un piano di dilazione.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti professionisti commettono errori che pregiudicano la loro difesa. Tra i più frequenti:

  • Ignorare la notifica: credere che la cartella si prescriva da sola o che “tanto non mi possono prendere nulla” è un grave errore. Dopo 60 giorni, la riscossione diventa esecutiva e ogni opposizione è più difficile.
  • Non leggere attentamente l’atto: molti non controllano la motivazione o l’esattezza degli importi. Un errore di calcolo può essere contestato, ma se non viene rilevato tempestivamente diventa definitivo.
  • Sottovalutare il fermo amministrativo: il fermo non è un pignoramento, ma blocca la circolazione del veicolo e deprezza il mezzo. Inoltre, il fermo può anticipare successive misure più gravi, come l’ipoteca o il pignoramento immobiliare.
  • Non verificare i termini di decadenza: molte cartelle sono emesse fuori termine. Ad esempio, le imposte derivanti da dichiarazioni omesse si prescrivono in sette anni. Conoscere i termini permette di annullare l’atto.
  • Non conservare le ricevute di pagamento: il contribuente deve dimostrare di aver pagato. Occorre conservare i modelli F24, le ricevute bancarie e gli estratti conto.
  • Attendere troppo per chiedere aiuto: quando arrivano pignoramento o ipoteca, è più difficile rimediare. Rivolgersi a un professionista in tempo consente di sfruttare gli strumenti di rateizzazione, rottamazione o sovraindebitamento prima che la situazione degeneri.

Consigli pratici

  1. Mantieni una documentazione ordinata: conservare cartelle, atti, ricevute e comunicazioni. In caso di contenzioso, l’onere della prova è spesso del contribuente.
  2. Controlla regolarmente l’estratto di ruolo: puoi richiederlo all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per verificare i carichi a tuo nome e prevenire sorprese.
  3. Non trascurare gli interessi legali: il mancato pagamento comporta l’applicazione di interessi e aggravi. Una rateizzazione evita l’accumulo di interessi di mora.
  4. Cura la tua posizione con la banca: evita sconfinamenti di fido e chiedi rinegoziazioni; la banca tende a essere collaborativa se la situazione viene gestita per tempo.
  5. Rivolgiti a professionisti specializzati: un avvocato esperto, affiancato da commercialisti e gestori della crisi, può individuare la migliore strategia e farti risparmiare migliaia di euro.

6. Tabelle riepilogative

Per agevolare la lettura riportiamo alcune tabelle di sintesi con norme, termini, strumenti difensivi, sanzioni e benefici. Le tabelle presentano solo parole chiave o cifre, evitando descrizioni lunghe. La spiegazione dettagliata è presente nel testo.

Tabella 1 – Principali atti della riscossione e relative scadenze

AttoNormaTermine per pagare/ricorrereNote
Cartella di pagamentoart. 25 D.P.R. 602/197360 giorni per pagare o ricorrereNotifica entro 3/4 anni dalla dichiarazione
Preavviso di fermoart. 86 D.P.R. 602/197330 giorni per pagare o rateizzareDebiti <1.000 €: attesa 120 giorni
Fermo amministrativoart. 86 D.P.R. 602/1973Veicoli strumentali esclusi
Preavviso di ipotecaart. 77 D.P.R. 602/197330 giorni prima dell’iscrizionePreavviso non obbligatorio, ma impugnabile
Ipoteca esattorialeart. 77 D.P.R. 602/1973Debito ≥20.000 €; importo ipoteca = 2× credito
Pignoramento conto correnteart. 170 D.Lgs. 33/202560 giorni per il versamento del terzoIn caso di mancato pagamento il pignoramento decade

Tabella 2 – Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni (art. 171 D.Lgs. 33/2025)

Fascia di importo (netto mensile)Quota pignorabile
Fino a 2.500 euro1/10
Tra 2.500 e 5.000 euro1/7
Oltre 5.000 euro1/5
Ultima mensilità accreditataImpignorabile

Tabella 3 – Strumenti di definizione del debito

StrumentoCaratteristicheScadenze
Rateizzazione (art. 19 D.P.R. 602/1973)Fino a 72 rate (120 se grave difficoltà); interessi legaliDomanda in ogni momento prima dell’espropriazione
Rottamazione QuinquiesPagamento di soli importi a titolo di capitale; fino a 54 rate; decadenza dopo 2 rate; riguarda carichi 2000–2023Domanda entro 30 aprile 2026; pagamento dal 31 luglio 2026
Transazione fiscaleRiduzione di sanzioni e interessi in accordo/accordo di ristrutturazioneContestuale al piano
Accordo di ristrutturazioneNecessità di adesione dei creditori e omologa; falcidia dei debitiPresentazione al tribunale
Piano del consumatoreApprova il giudice senza voto dei creditori; moratoria per privilegiatiPresentazione con OCC
Liquidazione controllataVendita dei beni; esdebitazione finaleRichiesta dal debitore o dai creditori
Esdebitazione incapienteCancellazione dei debiti residui; meritevolezzaUnica volta nella vita

7. Domande e risposte (FAQ)

Di seguito rispondiamo a 20 domande frequenti che riceviamo dai periti assicurativi e dagli altri professionisti che si trovano in difficoltà economica. Le risposte sono sintetiche e rimandano, ove necessario, ai paragrafi di riferimento.

  1. Cos’è una cartella di pagamento? È il titolo esecutivo con cui l’agente della riscossione richiede il pagamento di un tributo iscritto a ruolo. Contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni .
  2. Cosa succede se non pago la cartella entro 60 giorni? L’agente può iscrivere il fermo o l’ipoteca e successivamente procedere al pignoramento dei beni. Puoi comunque chiedere una rateizzazione o aderire alla rottamazione entro i termini.
  3. Il preavviso di ipoteca è obbligatorio? No, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è tra gli atti la cui mancata impugnazione preclude la difesa , ma è comunque una garanzia informativa.
  4. Posso contestare il preavviso di ipoteca? Sì, puoi impugnare l’atto davanti alla commissione tributaria per vizi formali o per prescrizione; tuttavia l’omessa impugnazione non preclude la contestazione dell’ipoteca.
  5. Qual è la differenza tra ipoteca e fermo amministrativo? L’ipoteca grava sugli immobili e tutela il credito con un vincolo reale; il fermo blocca la circolazione del veicolo ma non comporta il trasferimento della proprietà.
  6. Quando l’agente può iscrivere l’ipoteca? Solo dopo 60 giorni dalla cartella se il debito supera 20.000 euro e previa notifica (di norma) di un preavviso .
  7. Cos’è il pignoramento del conto corrente? È l’atto con cui l’agente notifica alla banca l’ordine di versare all’erario le somme dovute entro 60 giorni . Se la banca non paga, il pignoramento decade.
  8. Il pignoramento può colpire uno stipendio versato sul conto? Sì, ma solo entro i limiti previsti: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo fino a 5.000 e un quinto oltre . L’ultima mensilità accreditata prima del pignoramento è impignorabile.
  9. Che succede se la banca non versa le somme entro 60 giorni? Il pignoramento perde efficacia e l’agente deve procedere con il pignoramento ordinario .
  10. Posso rateizzare una cartella già oggetto di pignoramento? In generale, sì: presentando un piano di rateizzazione e pagando la prima rata, si può ottenere la sospensione della procedura esecutiva. Occorre però l’assenso dell’agente e del giudice dell’esecuzione.
  11. Cos’è la rottamazione delle cartelle? È una definizione agevolata che consente di estinguere i debiti pagando solo le imposte e le somme di riscossione, senza sanzioni e interessi. La Rottamazione Quinquies del 2026 riguarda i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 e può essere pagata in 54 rate .
  12. Posso aderire alla rottamazione se sono decaduto da rottamazioni precedenti? Sì, la nuova definizione ammette anche chi non ha pagato le rate delle precedenti rottamazioni .
  13. Cos’è il piano del consumatore? È una procedura di sovraindebitamento destinata ai consumatori che consente di pagare i debiti in misura sostenibile con un piano approvato dal giudice; non richiede il voto dei creditori e può prevedere una moratoria per i crediti privilegiati .
  14. Cosa significa esdebitazione? È la cancellazione dei debiti residui al termine di una procedura di liquidazione o per incapienza del debitore. Richiede meritevolezza e può essere concessa una sola volta .
  15. Posso ottenere l’esdebitazione se ho commesso errori fiscali? Dipende: se il sovraindebitamento è dovuto a colpa lieve o a circostanze imprevedibili e si forniscono tutti i documenti, il giudice può concedere l’esdebitazione; se sussiste dolo o colpa grave, la Cassazione nega la meritevolezza .
  16. Quali documenti servono per accedere alla procedura di sovraindebitamento? Estratti conto, dichiarazioni dei redditi, situazione familiare, elenco dei creditori, elenchi dei beni e delle spese correnti. Il gestore della crisi (OCC) verifica la completezza.
  17. Quanto tempo dura una procedura di sovraindebitamento? Dipende: un accordo o un piano del consumatore richiede alcuni mesi per la redazione e l’omologazione; la liquidazione può durare diversi anni; la sorveglianza per l’esdebitazione incapiente dura quattro anni.
  18. È possibile evitare il pignoramento se presento il piano del consumatore? Sì: con l’ammissione alla procedura e la richiesta di misure protettive, il giudice può sospendere le azioni esecutive in corso.
  19. Cosa succede se non pago due rate della rateizzazione o della rottamazione? Nel caso di rateizzazione ordinaria, la decadenza avviene dopo cinque rate non pagate; nella rottamazione, la decadenza scatta dopo due rate .
  20. Perché rivolgermi all’Avv. Monardo? Perché un team specializzato individua vizi formali, propone ricorsi efficaci, negozia piani sostenibili e conosce le più recenti riforme e sentenze che possono salvare il tuo patrimonio.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere concreti gli strumenti trattati, proponiamo alcune simulazioni basate su casi realistici (i nomi sono di fantasia). Le cifre sono indicative e servono solo come esempio.

8.1 Pignoramento del conto corrente

Caso: Mario è un perito assicurativo con un saldo di 4.500 euro sul proprio conto e una cartella esattoriale di 20.000 euro. L’Agenzia delle Entrate notifica l’atto di pignoramento alla banca il 1º febbraio 2026. La banca congela il saldo e lo comunica al Fisco. Il 10 febbraio arriva sul conto lo stipendio di 2.800 euro.

Applicazione dei limiti: poiché lo stipendio netto mensile è inferiore a 2.500 euro, è pignorabile solo un decimo. Tuttavia, la banca deve versare all’erario anche i 4.500 euro preesistenti e, per l’accredito del 10 febbraio, deve trattenere solo 280 euro. Il resto (2.520 euro) può essere restituito al cliente. Se la banca versa integralmente lo stipendio, viola l’art. 171 e l’utente può richiedere la restituzione .

Scadenze: la banca deve versare le somme pignorate al Fisco entro 60 giorni (1º aprile 2026). Se non versa, il pignoramento decade e l’Agente della riscossione dovrà notificare un pignoramento ordinario.

Difesa: Mario può chiedere la sospensione del pignoramento se prova che la cartella non è stata notificata, o può richiedere la rateizzazione; inoltre può far valere la violazione dei limiti di pignorabilità in sede di opposizione.

8.2 Rottamazione Quinquies

Caso: Anna, perito assicurativo, ha tre cartelle: 2019 (8.000 euro), 2020 (12.000 euro) e 2022 (5.000 euro), affidate alla riscossione nel 2023. Nel 2026 decide di aderire alla Rottamazione Quinquies.

Calcolo: le cartelle ammontano a 25.000 euro, di cui 18.000 euro di imposte e 7.000 euro di sanzioni e interessi. Con la rottamazione le sanzioni e gli interessi vengono azzerati, quindi Anna dovrà pagare solo 18.000 euro + 600 euro di compensi di riscossione (3%).

Rate: scegliendo il pagamento in 54 rate bimestrali, ogni rata sarà di circa 350 euro (18.600 / 54). Dovrà presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 e pagare la prima rata il 31 luglio 2026. Se non paga due rate, perderà il beneficio e le somme versate saranno considerate acconto .

8.3 Piano del consumatore con moratoria

Caso: Luca, perito assicurativo senza partita IVA, ha debiti per 60.000 euro: 20.000 verso l’Agenzia delle Entrate, 15.000 verso l’INPS, 10.000 verso la banca e 15.000 verso un finanziamento personale. Il suo reddito annuo netto è di 24.000 euro. Presenta un piano del consumatore nel 2026.

Proposta: il piano prevede di destinare ai creditori 400 euro al mese per 5 anni (24.000 euro complessivi), pari a circa il 40% dell’esposizione. Ai creditori privilegiati (Agenzia Entrate e INPS) viene riconosciuto il 60% del dovuto, ma il pagamento inizia dopo una moratoria di 18 mesi, come consentito dall’art. 8 della legge 3/2012 e interpretato dalla Cassazione . La banca e il finanziatore ricevono il 30% dei loro crediti. Il giudice omologa il piano poiché i creditori riceverebbero di meno in una liquidazione.

Esdebitazione finale: al termine dei 5 anni, Luca ottiene la cancellazione del residuo e può ripartire. Durante il periodo deve rispettare il budget e comunicare eventuali variazioni di reddito.

8.4 Esdebitazione del debitore incapiente

Caso: Sara, ex perito assicurativo, ha chiuso l’attività per malattia e non ha più reddito né beni mobili o immobili. Ha debiti per 50.000 euro tra tributi e finanziamenti. Presenta richiesta di esdebitazione del debitore incapiente.

Procedura: l’OCC certifica l’assenza di patrimonio e la condotta meritevole. Il giudice verifica che non vi siano atti in frode o colpa grave e, vista la non solvibilità, dispone l’esdebitazione . L’efficacia della decisione è limitata a un’unica volta; per quattro anni Sara deve comunicare eventuali sopravvenienze patrimoniali, destinate in parte ai creditori.

9. Conclusione

Il percorso di difesa di un perito assicurativo con debiti passa attraverso una conoscenza approfondita della normativa e l’uso tempestivo degli strumenti a disposizione. Le disposizioni del D.P.R. 602/1973 e del nuovo D.Lgs. 33/2025 fissano tempi e modi della riscossione; la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale aggiorna continuamente l’interpretazione di queste norme, ampliando i diritti del contribuente (come la decadenza del pignoramento se la banca non versa entro 60 giorni o la non obbligatorietà del preavviso di ipoteca ). Le recenti riforme del Codice della Crisi e dell’Insolvenza offrono poi soluzioni strutturate per rinegoziare o superare il sovraindebitamento: dalla rateizzazione alla rottamazione, dal piano del consumatore all’esdebitazione incapiente.

Agire con tempestività è fondamentale: ogni atto della riscossione prevede termini stretti che, se rispettati, permettono di impugnare e bloccare misure illegittime; se trascorsi, pregiudicano la difesa. Non bisogna mai sottovalutare preavvisi di fermo o di ipoteca, perché costituiscono l’anticamera di provvedimenti più gravi. Valutare le proprie possibilità e scegliere tra rateizzazione, rottamazione o procedura concorsuale richiede l’analisi congiunta dei propri redditi, dei beni disponibili e delle prospettive future.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff rappresentano un punto di riferimento qualificato per i periti assicurativi e per tutti i contribuenti alle prese con cartelle esattoriali, pignoramenti e debiti bancari. La sua esperienza di cassazionista e gestore della crisi, unita alla collaborazione con commercialisti e consulenti finanziari, consente di offrire assistenza completa: dalla verifica della legittimità degli atti, alla proposizione di ricorsi in commissione tributaria e al giudice ordinario, fino alla gestione delle trattative con l’erario e le banche.

Agire per tempo può fare la differenza tra perdere un immobile o un veicolo e salvaguardare il patrimonio, tra soffocare nei debiti e ottenere un fresh start grazie a procedure di sovraindebitamento. Non aspettare che la situazione degeneri: rivolgendoti a professionisti esperti potrai conoscere i tuoi diritti, bloccare le azioni esecutive e pianificare un percorso di rientro sostenibile.

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