Cloud consultant con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

La digitalizzazione dell’economia italiana ha creato nuove figure professionali ad alta specializzazione come il consulente cloud. Si tratta di professionisti che progettano, implementano e gestiscono infrastrutture informatiche in cloud per imprese e pubblica amministrazione. L’ingresso in questo mercato è agevolato dalla possibilità di avviare l’attività con un computer e competenze tecnologiche; nel tempo, però, l’alternarsi di periodi di fatturato variabile, investimenti in formazione e la scarsa tutela in termini di ammortizzatori sociali possono portare i consulenti in situazioni di sovraindebitamento. Debiti verso il fisco (Imposte, IVA, contributi previdenziali) e verso le banche (affidamenti in conto corrente, mutui per acquistare attrezzatura, leasing) possono sommarsi e sfociare in cartelle esattoriali, pignoramenti, ipoteche o addirittura in azioni esecutive che minacciano la continuità professionale.

La complessità di queste procedure e la continua evoluzione normativa impongono un approccio specialistico. L’obiettivo di questa guida è fornire uno strumento pratico e aggiornato che, partendo dal punto di vista del debitore, illustri passo passo cosa accade dalla ricezione di un atto (avviso di accertamento, cartella, intimazione di pagamento, precetto bancario) fino alle possibili difese e soluzioni. Si analizzano le norme di riferimento (Legge 3/2012, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Statuto dei diritti del contribuente, DPR 602/1973, legge 108/1996), le sentenze più recenti della Cassazione e della Corte Costituzionale, nonché le circolari dell’Agenzia delle Entrate che nel biennio 2024‑2025 hanno definito rottamazione‑quater e altre misure agevolative.

Chi può aiutarti: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

Per orientarsi nella giungla di leggi, termini e procedure è fondamentale affidarsi a professionisti qualificati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e iscritto all’albo degli avvocati di Catanzaro, è titolare di uno studio con sede a Reggio Calabria e network di consulenti in tutta Italia. In qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento accreditato negli elenchi del Ministero della Giustizia (Legge 3/2012), fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina un team multidisciplinare composto da avvocati civilisti, tributaristi, penalisti, dottori commercialisti e consulenti del lavoro. Lo studio assiste professionisti, imprenditori e privati in tutto il territorio nazionale con servizi quali:

  • Analisi dell’atto: verifiche tecniche su vizi di notifica, prescrizione e decadenza.
  • Ricorsi e impugnazioni: predisposizione e deposito di ricorsi presso le Corti di giustizia tributaria o i tribunali civili.
  • Sospensioni e trattative: richieste di sospensione della riscossione, opposizione a pignoramenti, trattative per piani di rientro con Agenzia delle Entrate Riscossione o istituti bancari.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: accesso a procedure di rottamazione, definizione agevolata, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti, liquidazione controllata e esdebitazione.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Nel corso degli ultimi anni il legislatore italiano ha introdotto numerose riforme per gestire le situazioni di crisi dei debitori non fallibili e rinnovare il sistema di riscossione. Il professionista che affronta debiti verso fisco e banche deve avere un quadro chiaro di norme, termini e garanzie. Di seguito vengono analizzate le principali fonti normative e le sentenze di maggiore impatto.

1.1 La Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

La Legge 3/2012 ha introdotto le prime procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per soggetti non fallibili (persone fisiche, liberi professionisti, imprese agricole, startup innovative). La legge, modificata più volte e confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), prevede strumenti come:

  • Piano del consumatore: permette alla persona fisica con debiti derivanti da esigenze personali o familiari di proporre ai creditori un piano di pagamento rateale sostenibile; il tribunale, se ritiene il debitore meritevole e il piano conveniente, lo omologa e i debiti sono estinti una volta rispettato.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a imprenditori commerciali non fallibili e professionisti, richiede l’adesione dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti e prevede una ristrutturazione complessiva con il controllo di un OCC.
  • Liquidazione controllata: consente la liquidazione del patrimonio del debitore sotto la vigilanza del tribunale; a seguito della vendita dei beni residua la parte di debiti non soddisfatti.
  • Esdebitazione: chiusura della procedura con l’esdebitazione del debito residuo per debitori meritevoli che abbiano collaborato fedelmente. Con la riforma del CCII è stata introdotta anche l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII) che consente alla persona fisica meritevole, priva di beni e con reddito limitato, di ottenere la cancellazione dei debiti anche se non può offrire utilità ai creditori. L’art. 283 disciplina che il debitore meritevole, incapace di offrire utilità ai creditori nemmeno in prospettiva futura, può chiedere l’esdebitazione una sola volta e deve pagare il debito solo se nei quattro anni successivi sopravvengono utilità rilevanti . Il giudice verifica la meritevolezza, cioè l’assenza di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, e può concedere il beneficio . I creditori hanno trenta giorni per proporre opposizione; decorsi i termini il decreto diventa definitivo .

La giurisprudenza recente ha chiarito i requisiti di meritevolezza. In una ordinanza del 14 novembre 2025 la Cassazione, sezione I civile, ha rigettato l’esdebitazione di un imprenditore già fallito; la Corte ha ritenuto che la meritevolezza richiede l’assenza di atti in frode e di colpa grave e che la valutazione deve tenere conto anche delle condotte tenute prima del fallimento . La decisione evidenzia come la presenza di atti distrattivi o la cattiva tenuta della contabilità possano impedire l’accesso all’esdebitazione .

1.2 Statuto dei diritti del contribuente: garanzie durante le verifiche fiscali

La Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) stabilisce principi di legalità, trasparenza e buona amministrazione nel rapporto tra fisco e contribuente. L’art. 12 garantisce diritti specifici in caso di accessi e verifiche presso la sede del contribuente:

  • Gli accessi devono basarsi su effettive esigenze di indagine e svolgersi durante l’orario di esercizio con la minima turbativa ;
  • Il contribuente deve essere informato dei motivi della verifica e può farsi assistere da un professionista ;
  • Dopo la consegna del processo verbale finale il contribuente ha sessanta giorni per presentare osservazioni; l’amministrazione non può emettere l’avviso di accertamento prima del decorso di tale termine, salvo casi di particolare urgenza .

Con la riforma fiscale del 2024 e la conseguente attuazione della legge delega n. 111/2023, lo Statuto è stato rafforzato: ora prevede un maggiore obbligo di motivazione degli atti, il divieto di retroattività delle norme tributarie e la possibilità di chiedere al Garante del contribuente la tutela dei propri diritti in caso di comportamenti illegittimi da parte dell’amministrazione.

1.3 Riscossione coattiva: cartelle, intimazioni e pignoramenti

La riscossione dei crediti tributari e contributivi è disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Le principali fasi sono:

  1. Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento: dopo l’accertamento, l’Agenzia delle Entrate iscrive il tributo a ruolo e affida il carico all’Agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate‑Riscossione). La cartella deve essere notificata entro termini di decadenza e contenere tutte le indicazioni essenziali (ente impositore, importo, codici tributo, base normativa).
  2. Intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973: se la cartella non è pagata, l’Agente, trascorso un anno dalla notifica, deve inviare un’intimazione che costituisce preludio all’azione esecutiva. Un successivo pignoramento senza intimazione è nullo.
  3. Azioni esecutive: decorsi i cinque giorni dalla notifica dell’intimazione, l’Agente può procedere a pignoramento mobiliare o presso terzi (stipendi, crediti) oppure iscrivere ipoteca su immobili o fermo su veicoli. L’art. 72‑ter fissa i limiti di pignorabilità dello stipendio per l’Agente della riscossione: fino a 2 500 euro può essere pignorato un decimo, tra 2 500 e 5 000 euro un settimo, oltre 5 000 euro si applicano i limiti ordinari previsti dall’art. 545 c.p.c. . L’obbligo non si estende all’ultimo emolumento accreditato sul conto corrente .

Le sentenze recenti hanno chiarito alcuni aspetti procedurali:

  • La Cassazione, con ordinanza 26548/2025, ha stabilito che nel caso di notifica semplificata per irreperibilità assoluta, il messo notificatore deve indicare le ricerche effettuate; l’uso di modelli prestampati senza elementi specifici rende nulla la notifica . La decisione richiama la necessità di verificare che la notifica sia stata eseguita in modo legittimo prima di procedere a impugnare l’estratto di ruolo.
  • Una precedente ordinanza della Cassazione (n. 15710/2025) ha affermato che la notifica via PEC della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo non presente nel registro INI‑PEC non è automaticamente nulla: grava sul contribuente provare il pregiudizio derivante da tale irregolarità e l’eventuale lesione del diritto di difesa.

1.4 La “tregua fiscale” e la definizione agevolata (Rottamazione‑quater)

La Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) e i successivi decreti attuativi hanno previsto un pacchetto di misure definito “tregua fiscale”. Tra queste, la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, conosciuta come Rottamazione‑quater, ha permesso di estinguere i debiti pagando solo capitale e spese di notifica senza sanzioni né interessi di mora. La Circolare 27/01/2023 n. 2 dell’Agenzia delle Entrate (rubricata “Tregua fiscale”) ha fornito istruzioni dettagliate:

  • possono essere definiti in modo agevolato i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ;
  • il debitore deve presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2023, indicando il numero di rate (massimo 18) e rinunciando ai giudizi pendenti ;
  • devono essere pagati solo il capitale e le spese di procedura; sono stralciate sanzioni, interessi di mora, aggio e interessi iscritti a ruolo ;
  • per le sanzioni amministrative non tributarie, il debitore beneficia dell’abbattimento degli interessi ;
  • le somme possono essere versate in un’unica soluzione o in massimo 18 rate; le prime due rate (10 % ciascuna) scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti rate scadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno con interessi al 2 % .

Queste agevolazioni si sono rivelate fondamentali per molti consulenti e imprese; tuttavia, nel 2025 e 2026 non sono stati previsti ulteriori condoni generalizzati. Resta comunque la possibilità che future leggi di bilancio introducano nuove forme di definizione agevolata.

1.5 Decreti e riforme sulla crisi d’impresa: composizione negoziata

Il Decreto‑Legge 118/2021, convertito nella legge n. 147/2021, ha anticipato l’entrata in vigore del Codice della crisi e introdotto la composizione negoziata della crisi, uno strumento di assistenza per imprenditori in difficoltà. Il decreto:

  • posticipa l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa al 16 maggio 2022 (con ulteriori rinvii per alcune parti) ;
  • istituisce la composizione negoziata, accessibile tramite una piattaforma telematica nazionale, dove l’imprenditore può nominare un esperto indipendente che faciliti la trattativa con i creditori ;
  • prevede la possibilità di misure protettive del patrimonio e semplificazioni nelle procedure esecutive per consentire la ristrutturazione.

Questa procedura si distingue dall’accordo di ristrutturazione dei debiti: non richiede l’approvazione del 60 % dei creditori ma mira a favorire un accordo consensuale, eventualmente sfociando in uno degli strumenti di cui alla Legge 3/2012 o nel concordato minore previsto dal CCII.

1.6 Rottamazione‑quinquies (Legge di Bilancio 2026)

Alla fine del 2025 il legislatore è tornato a intervenire sulla riscossione introducendo, con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), una quinta edizione della definizione agevolata denominata rottamazione‑quinquies. La disciplina è contenuta nell’art. 1, commi da 82 a 101, e rappresenta l’ultima opportunità di “pace fiscale” per i debiti maturati sino al 2023. La norma presenta alcune differenze rispetto alle precedenti rottamazioni che meritano attenzione:

  • Ambito temporale e perimetro oggettivo – La rottamazione‑quinquies riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, ma con un perimetro oggettivo più selettivo rispetto al passato. Possono essere definiti esclusivamente i debiti derivanti da omesso versamento di imposte dovute sulla base delle dichiarazioni annuali (per esempio, IRPEF, IRES, IRAP) e dagli accertamenti automatizzati e formali di cui agli artt. 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973 e agli artt. 54‑bis e 54‑ter del DPR 633/1972 ; sono inclusi anche i contributi previdenziali INPS non versati, ma sono esclusi i contributi richiesti a seguito di accertamento . Rientrano altresì le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale e le spese di notifica e di procedure esecutive . Restano fuori dall’agevolazione i debiti derivanti da avvisi di accertamento, le imposte d’atto (imposta di registro, successioni e donazioni) e in generale i tributi non collegati a dichiarazioni .
  • Effetti della definizione – Aderendo alla rottamazione‑quinquies si ottiene l’estinzione del debito senza il pagamento di sanzioni amministrative e tributarie, interessi (compresi quelli di mora) e aggio di riscossione . Il contribuente corrisponde solo il capitale e le spese vive di riscossione, secondo uno schema già sperimentato, ma applicato a un platea più ristretta .
  • Modalità e termini di adesione – Il debitore deve presentare una dichiarazione di adesione telematica entro il 30 aprile 2026 tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione . Nella domanda occorre specificare i carichi che si intendono definire, indicare la forma di pagamento (unica soluzione o rateale) e dichiarare l’eventuale presenza di giudizi pendenti, impegnandosi a rinunciarvi . L’Agente della riscossione comunicherà entro il 30 giugno 2026 l’ammontare dovuto e il piano rateale scelto .
  • Piano di pagamento – Le somme dovute possono essere versate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali. Il calendario dei versamenti prevede tre rate nel 2026 (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre), sei rate all’anno dal 2027 al 2034 e le ultime tre rate nel 2035 (31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio) . Sulle somme rateizzate si applicano interessi al 3 % annuo a decorrere dal 1° agosto 2026 e non è consentita la dilazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/1973 . La disciplina della decadenza è molto rigorosa: la perdita dei benefici avviene in caso di mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata del piano . Non sono previste tolleranze nei giorni di ritardo .
  • Rapporti con le precedenti definizioni – La rottamazione‑quinquies è aperta anche ai contribuenti decaduti da rottamazioni precedenti, inclusa la rottamazione‑quater, a condizione che i carichi rientrino nel nuovo perimetro . Sono invece esclusi coloro che, al 30 settembre 2025, risultavano in regola con i pagamenti della rottamazione‑quater o della relativa riammissione, poiché devono proseguire il piano originario . Le somme versate a qualsiasi titolo sui carichi definibili restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili .
  • Compatibilità con le procedure concorsuali – Un elemento innovativo riguarda il coordinamento tra rottamazione e procedure di composizione della crisi. L’art. 1, comma 96, della Legge n. 199/2025 stabilisce che la definizione agevolata è pienamente compatibile con le procedure di sovraindebitamento e con gli strumenti di regolazione della crisi previsti dal CCII, incluso il piano di ristrutturazione del consumatore e il concordato minore . Ciò significa che i debiti erariali e contributivi iscritti a ruolo possono essere pagati in forma agevolata anche se già inclusi in un piano omologato; la rottamazione sterilizza sanzioni e interessi riducendo il fabbisogno finanziario del piano . Tuttavia, la disciplina della decadenza impone una puntuale pianificazione: il mancato rispetto delle scadenze fa rivivere il debito originario, con effetti destabilizzanti sul percorso di risanamento .
  • Considerazioni operative – La nuova rottamazione‑quinquies rappresenta un istituto più selettivo e rigoroso rispetto alle precedenti edizioni: mira a sanare i debiti “maturi” derivanti da dichiarazioni e incentiva i contribuenti ad allinearsi al pagamento degli obblighi correnti . Per professionisti e consulenti cloud con carichi di imposta accumulati negli anni, l’adesione può essere un’opportunità significativa. Tuttavia, prima di presentare domanda è essenziale effettuare un censimento dei carichi e valutare la sostenibilità delle rate. Un piano improprio o il mancato rispetto delle scadenze potrebbero condurre alla decadenza e al ripristino delle sanzioni.

Questa nuova definizione agevolata, aggiornata a gennaio 2026, deve essere tenuta in grande considerazione nelle strategie difensive: offre la possibilità di ridurre drasticamente il debito fiscale ma richiede disciplina e coordinamento con eventuali procedure concorsuali in corso.

1.7 Riforma della riscossione e Testo Unico della Riscossione

Negli ultimi anni il legislatore ha lavorato alla codificazione organica della riscossione coattiva in un Testo Unico della Riscossione destinato a sostituire il D.P.R. 602/1973 e le leggi speciali stratificate. La bozza di testo unico, approvata in via preliminare a settembre 2025, avrebbe dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, il decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200 (cosiddetto “Milleproroghe”) ha rinviato l’entrata in vigore al 1° gennaio 2027, prorogando di un anno l’applicazione delle nuove regole .

Il Testo Unico, tuttora in fase di elaborazione, mira a:

  • Semplificare e unificare le norme sulla riscossione, riducendo la frammentazione normativa e le incertezze interpretative.
  • Rafforzare le garanzie del contribuente, prevedendo procedure più trasparenti, obblighi di contraddittorio e limiti più chiari all’esercizio dei poteri dell’agente della riscossione.
  • Razionalizzare gli strumenti di recupero: l’obiettivo è modulare la riscossione coattiva in funzione dell’entità del debito, dell’età del carico e della situazione economica del debitore, valorizzando il principio di proporzionalità.

Tra le novità ipotizzate si segnalano l’introduzione di soglie minime sotto le quali non sarà possibile procedere a pignoramento, la riduzione delle misure cautelari su immobili abitativi unici e l’obbligo per l’Agente di valutare la possibilità di piani di rateizzazione prima di avviare l’esecuzione. È inoltre prevista la digitalizzazione completa delle procedure, con notifica degli atti tramite piattaforma telematica e possibilità di consultare il proprio estratto di ruolo in tempo reale.

Per i consulenti cloud e i liberi professionisti, la riforma potrà rappresentare una semplificazione significativa. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2026 restano in vigore il D.P.R. 602/1973 e la disciplina attuale, comprese le norme su intimazione, pignoramento e ipoteca. È importante seguire l’evoluzione legislativa per prepararsi all’entrata in vigore del Testo Unico e sfruttare eventuali periodi transitori o misure di salvaguardia.

2. Procedura passo‑passo: cosa fare dopo la notifica dell’atto

Chi svolge attività di consulenza informatica o cloud spesso si trova a gestire varie posizioni debitorie. Ricevere un avviso di accertamento, una cartella di pagamento o una diffida bancaria può generare ansia e confusione. È fondamentale reagire tempestivamente, rispettare i termini e sfruttare i diritti riconosciuti dalla legge. Questa sezione descrive le fasi successive alla notifica, con un taglio pratico e difensivo.

2.1 Ricezione dell’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento (per imposte sui redditi, IVA, IRAP) è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate contesta un maggiore tributo. Esso è spesso “esecutivo”: trascorsi 60 giorni dalla notifica, può diventare titolo per la riscossione. Ecco i passaggi da seguire:

  1. Verifica della notifica: controllare la data di notifica e il mezzo utilizzato (raccomandata A/R, PEC). Se la notifica è irregolare, l’atto può essere contestato. Nel caso di notifica PEC, occorre verificare che la casella mittente sia iscritta al registro pubblico; diversamente, l’irregolarità non comporta nullità automatica se non si prova il pregiudizio (Cass., ord. 15710/2025).
  2. Analisi del contenuto: verificare la motivazione, i periodi d’imposta contestati, le sanzioni e gli interessi. La legge impone che l’atto sia motivato e che siano allegati eventuali documenti richiamati.
  3. Avvio del contraddittorio: se la contestazione deriva da una verifica in loco, il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni e richiedere la mediazione . Anche se non vi è un verbale, il contribuente può presentare un’istanza di autotutela per chiedere l’annullamento parziale o totale dell’accertamento.
  4. Ricorso: il termine per impugnare l’avviso è di 60 giorni dalla notifica (90 giorni in caso di mediazione obbligatoria). Il ricorso va presentato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente. È possibile richiedere la sospensione dell’esecutività depositando un’istanza cautelare.
  5. Pagamento rateale o definizione agevolata: se il contribuente ritiene fondato l’accertamento o vuole evitare il contenzioso, può aderire al pagamento rateale (fino a 8 rate trimestrali) o alla definizione agevolata se prevista da normative speciali.

2.2 Ricezione della cartella di pagamento

La cartella di pagamento è emessa dall’Agente della riscossione dopo l’iscrizione a ruolo. Contiene l’elenco dei debiti (tributari, previdenziali, sanzioni). Dopo la ricezione:

  1. Controllo formale: verifica di dati anagrafici, codici tributo, importi. È opportuno confrontare la cartella con gli avvisi di accertamento o le dichiarazioni presentate; a volte vengono iscritti a ruolo importi già pagati o oggetto di sospensione.
  2. Prescrizione e decadenza: verificare se l’atto è stato notificato entro i termini. Ad esempio, l’IVA si prescrive in 10 anni, mentre i contributi previdenziali in 5 anni. L’intimazione di pagamento deve essere inviata entro un anno dalla cartella.
  3. Impugnazione: la cartella può essere impugnata entro 60 giorni se si contestano i crediti tributari o entro 20 giorni per i contributi. In molti casi si impugna l’estratto di ruolo quando la cartella non è stata mai notificata; la Cassazione ha affermato che l’impugnazione è ammessa se l’estratto di ruolo pregiudica la partecipazione a gare o la fruizione di crediti d’imposta.
  4. Rottamazione e rateizzazione: se ci sono procedure di definizione agevolata (come la rottamazione‑quater), conviene aderire per ridurre interessi e sanzioni. In assenza di condoni, è possibile chiedere all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione la rateizzazione fino a 72 rate (120 rate per importi elevati e comprovate difficoltà). La domanda può essere presentata on‑line e, una volta accettata, blocca le procedure esecutive a condizione che si rispettino le scadenze.
  5. Ricorso per motivi di legittimità: in presenza di vizi di notifica o difetti sostanziali (mancanza di motivazione, iscrizione a ruolo illegittima), si propone ricorso alla Corte di giustizia tributaria. È consigliabile allegare prova del vizio, come la relata di notifica incompleta o la mancata notifica dell’atto presupposto.

2.3 Ricezione dell’intimazione di pagamento e inizio dell’azione esecutiva

L’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 è inviata dall’Agente della riscossione quando il debitore non paga entro un anno dalla cartella. Essa preannuncia l’avvio dell’esecuzione. Dopo la notifica:

  1. Verificare il decorso dell’anno: se l’intimazione viene inviata oltre l’anno dalla cartella senza sospensioni, l’atto è nullo e può essere impugnato.
  2. Preparare la difesa: se si decide di impugnare, occorre agire entro 60 giorni avanti alla Corte di giustizia tributaria (o al giudice ordinario per debiti non tributari). Nel ricorso si richiede la sospensione dell’esecuzione.
  3. Trattative e piani di rientro: anche in questa fase è possibile accedere alla rateizzazione o alla rottamazione.
  4. Applicazione delle tutele: se l’atto minaccia un pignoramento di stipendio o pensione, ricordare che la legge prevede limiti di pignorabilità (pignoramento di un decimo o un settimo a seconda dell’ammontare ). Il pignoramento dell’ultimo emolumento accreditato non è consentito .

2.4 Ricezione della diffida bancaria o dell’atto giudiziario della banca

Nel campo bancario, i debiti derivano da contratti di conto corrente, mutui o finanziamenti. Le banche possono inviare diffide di pagamento con l’ingiunzione a saldare entro termini brevi; in caso contrario, si procede a:

  1. Decadenza dal beneficio del termine: se non vengono pagate rate di mutuo o leasing, la banca può dichiarare l’intero debito immediatamente esigibile.
  2. Iscrizione ipotecaria: la banca può iscrivere ipoteca su immobili o procedere a notifica del precetto, atto che precede il pignoramento.
  3. Pignoramento: si procede secondo il codice di procedura civile; il debitore può opporsi con ricorso al giudice dell’esecuzione eccependo, ad esempio, l’usurarietà o l’anatocismo degli interessi.

Per difendersi occorre analizzare i contratti bancari per individuare clausole nulle o abusive (anatocismo, interessi ultralegali non pattuiti, commissioni di massimo scoperto). La Corte di Cassazione, con una serie di ordinanze del 2025 (n. 27460/2025, n. 24197/2025), ha ribadito che la capitalizzazione degli interessi nei contratti di conto corrente stipulati prima del 2000 è valida solo se vi è una pattuizione espressa; l’eventuale modifica unilaterale è inefficace se peggiorativa . Chi agisce contro la banca per la restituzione degli interessi anatocistici deve dimostrare l’assenza di una clausola scritta ed è onere della banca provare l’esistenza di rimesse solutorie, cioè versamenti destinati a estinguere il saldo e non a ripristinare l’affidamento .

2.5 Pignoramento mobiliare e immobiliare

Quando il debito non è pagato, l’Agente della riscossione o la banca possono procedere a pignoramento mobiliare o immobiliare. È fondamentale conoscere la procedura e le possibilità di opposizione:

  • Pignoramento mobiliare: l’ufficiale giudiziario si reca presso l’abitazione o l’ufficio del debitore per sequestrare beni mobili (computer, arredi, autoveicoli). Prima del pignoramento deve essere notificato un precetto che intima il pagamento entro 10 giorni. Il debitore può evitare la vendita pagando il dovuto entro il termine o chiedere la conversione del pignoramento in somme rateali depositando il prezzo di stima.
  • Pignoramento immobiliare: si procede con la notifica del precetto e dell’atto di pignoramento che viene trascritto nei registri immobiliari. I termini per opporsi sono brevi: 20 giorni ex art. 615 c.p.c. per eccepire vizi formali o sostanziali. In presenza di prima casa e importi contenuti, si può chiedere la sospensione o la riduzione dell’ipoteca invocando il principio di proporzionalità.
  • Espropriazione presso terzi: riguarda il pignoramento di crediti (stipendi, pensioni, compensi), depositi bancari o somme dovute da terzi. L’atto deve indicare i termini per la dichiarazione del terzo e l’udienza di comparizione. Il debitore può eccepire il mancato rispetto dei limiti di pignorabilità, la prescrizione o l’estinzione del credito.

In ogni pignoramento è consigliabile verificare se sussistono i presupposti per chiedere la sospensione (presentando ricorso ex art. 615 o 617 c.p.c.) o la riduzione del pignoramento, soprattutto quando il valore dei beni supera l’importo dovuto. La tempestività è essenziale perché i termini sono brevi e decorrono dalla notifica dell’atto.

2.6 Fermo amministrativo e ipoteca

L’Agente della riscossione può iscrivere fermo amministrativo sui veicoli e ipoteca sugli immobili come misure cautelari a garanzia del credito. Il fermo impedisce la circolazione del veicolo finché il debito non è estinto. L’ipoteca iscritta su un immobile consente al creditore di soddisfarsi con la vendita forzata. Per difendersi:

  • Verifica dei presupposti: l’iscrizione dell’ipoteca presuppone un importo a ruolo superiore a 20 000 euro; per il fermo i limiti sono più bassi. L’atto deve essere preceduto dalla notifica della cartella e dell’intimazione.
  • Impugnazione: è possibile impugnare l’iscrizione entro 60 giorni avanti al giudice tributario (se il debito è fiscale) o ordinario (se il debito è bancario). Si può eccepire la carenza dei presupposti, la prescrizione o l’illegittimità della notifica.
  • Strumentalità del veicolo: se il veicolo è indispensabile per l’attività (ad esempio per raggiungere i clienti o trasportare attrezzatura), si può chiedere la sospensione o la cancellazione del fermo, dimostrando l’utilizzo strumentale e il danno grave derivante dall’inibizione.
  • Cancellazione volontaria: in alcuni casi è possibile chiedere all’Agente la cancellazione del fermo o dell’ipoteca dietro pagamento parziale o rateizzato del debito. Tale accordo deve essere formalizzato per iscritto.

2.7 Cessione del quinto, delegazione di pagamento e altre trattenute

I consulenti e i lavoratori dipendenti spesso finanziano l’attività con prestiti garantiti da cessione del quinto dello stipendio o da delegazione di pagamento. Questi strumenti consentono di accedere a credito a tassi relativamente contenuti ma riducono notevolmente la liquidità mensile. In presenza di debiti erariali o bancari, è necessario coordinare le trattenute con eventuali pignoramenti:

  • Cessione del quinto: la rata mensile non può superare un quinto dello stipendio netto. In caso di pignoramento da parte dell’Agente della riscossione, la somma complessiva delle trattenute (cessione del quinto + pignoramento) non può superare la metà dello stipendio. Se lo stipendio è già gravato dalla cessione del quinto, il pignoramento sarà limitato alla parte residua.
  • Delegazione di pagamento: simile alla cessione del quinto, è un accordo tra lavoratore e banca con delega al datore di lavoro. Anche questa incide sulla disponibilità del reddito e deve essere considerata nella valutazione della capienza.
  • Calcolo della capienza: prima di accedere a nuovi prestiti o rateizzazioni, è opportuno calcolare il reddito disponibile al netto di cessioni e delegazioni. Un professionista può aiutare a ottimizzare la gestione del reddito e a evitare sovrapposizioni di trattenute.

In caso di sovraindebitamento, le cessioni e delegazioni già in corso vengono incluse nel piano del consumatore o nell’accordo di ristrutturazione e possono essere rimodulate. Il giudice può disporre la sospensione delle trattenute per consentire al debitore di pagare una quota ai creditori concorrenti.

3. Difese e strategie legali

Dopo aver illustrato la procedura, è essenziale delineare le strategie difensive per proteggere il patrimonio e salvaguardare l’attività. Le difese variano a seconda del tipo di debito (tributario o bancario) e della fase in cui ci si trova. In questa sezione si esaminano gli strumenti a disposizione del consulente cloud o del professionista in generale.

3.1 Vizi di notifica, prescrizione e decadenza

Una delle difese più efficaci consiste nell’individuare vizi formali che rendono nullo l’atto. Tra i principali:

  • Notifica irregolare: come evidenziato dalla Cassazione, il messo notificatore deve dimostrare di aver effettuato ricerche sulla residenza del destinatario; un modello prestampato senza indicazioni puntuali determina invalidità . Nel caso di notifica PEC, l’estraneità dell’indirizzo mittente dal registro INI‑PEC non annulla l’atto se non provoca pregiudizi (Cass. 15710/2025).
  • Mancata notifica degli atti presupposti: se si riceve un’intimazione di pagamento o un pignoramento senza aver mai ricevuto la cartella o l’avviso, è possibile impugnare l’estratto di ruolo. La Cassazione ammette l’impugnazione dell’estratto se l’atto arreca un pregiudizio attuale (es. blocco di gare pubbliche). La difesa deve dimostrare l’omessa notifica con prove documentali (richiesta degli atti all’Agenzia).
  • Decadenza: alcuni atti devono essere notificati entro termini perentori (gli avvisi di accertamento devono arrivare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; la cartella derivante da avviso esecutivo deve essere notificata entro 12 mesi). La scadenza del termine comporta la perdita del potere impositivo.
  • Prescrizione: i tributi si prescrivono in un determinato periodo: 10 anni per le imposte dirette e l’IVA, 5 anni per le sanzioni e i contributi previdenziali, 3 anni per le multe stradali. La prescrizione decorre dalla data di notifica della cartella; eventuali atti interruttivi devono essere provati dall’ente.

3.2 Autotutela e mediazione tributaria

L’autotutela è lo strumento con cui l’Agenzia delle Entrate corregge o annulla i propri atti senza bisogno di ricorrere al giudice. È particolarmente utile quando si riscontrano errori evidenti (doppia iscrizione a ruolo, mancanza di sottoscrizione, pagamenti già effettuati). Il contribuente può inviare un’istanza motivata allegando la documentazione; l’amministrazione deve rispondere, di norma, entro 30 giorni.

La mediazione tributaria, obbligatoria per gli atti di valore non superiore a 50 000 euro (dal 2023), consiste nella presentazione del ricorso che produce l’effetto di reclamo. L’ufficio ha 90 giorni per rispondere: se accoglie, l’atto è annullato o ridotto; se non accoglie, il ricorso prosegue automaticamente avanti alla Corte. La mediazione consente di ottenere una riduzione delle sanzioni al 35 % del minimo ed evita le spese di giudizio.

3.3 Sospensione dell’esecuzione e opposizione a pignoramento

In presenza di un atto esecutivo (pignoramento immobiliare, mobiliare o presso terzi), il debitore può chiedere:

  • Sospensione amministrativa: l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può sospendere l’esecuzione se il debitore dimostra l’esistenza di un ricorso pendente o se aderisce alla rateizzazione. È necessario inviare un’istanza entro 60 giorni.
  • Sospensione giudiziale: contestualmente al ricorso tributario o all’opposizione ex art. 615 c.p.c., si può chiedere la sospensione al giudice competente. È richiesta la prova del fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e del periculum in mora (danno grave e irreparabile).
  • Opposizione a pignoramento presso terzi: se l’Agente pignora il conto corrente, si può impugnare per violazione dei limiti di pignorabilità (art. 72‑ter DPR 602/1973 ). Ad esempio, per stipendi fino a 2 500 euro il pignoramento può avvenire nella misura di un decimo; eventuali somme accreditate successivamente al pignoramento sono escluse .

3.4 Difese contro la banca: usura e anatocismo

I debiti bancari possono essere contestati quando le condizioni contrattuali violano le norme sull’usura e sull’anatocismo. La legge 108/1996 punisce l’usura e prevede che interessi, commissioni e oneri superino il tasso soglia pubblicato trimestralmente da Banca d’Italia. Se il tasso praticato dalla banca supera la soglia, gli interessi sono nulli e non sono dovuti; il cliente può chiedere la restituzione di quanto pagato.

L’anatocismo si verifica quando gli interessi scaduti producono a loro volta interessi (capitalizzazione). La Cassazione, ordinanza 27460/2025, ha ribadito che per i contratti stipulati prima del 2000 la capitalizzazione periodica è valida solo se vi è una pattuizione scritta e pari periodicità tra interessi attivi e passivi; in difetto, la clausola è nulla . Il correntista deve espressamente approvare la clausola; la semplice applicazione unilaterale della banca non basta . In giudizio, spetta alla banca dimostrare la natura solutoria delle rimesse per opporre la prescrizione.

Altre difese riguardano l’indeterminatezza dei tassi (famosa clausola di indicizzazione), la commissione di massimo scoperto non pattuita e le spese di assicurazione non dovute. Un’analisi peritale del contratto e degli estratti conto consente di quantificare gli interessi illegittimi e proporre una domanda di ripetizione o una contestazione in sede esecutiva.

3.5 Soluzioni stragiudiziali: transazioni e saldo & stralcio

Nel rapporto con banche e finanziarie è spesso possibile evitare il contenzioso attraverso accordi stragiudiziali, come:

  • Rinegoziazione del debito: riduzione del tasso d’interesse e allungamento delle rate per rendere il piano sostenibile.
  • Saldo & stralcio: pagamento di una percentuale del debito (generalmente tra il 40 % e l’80 %) in un’unica soluzione con cancellazione integrale della posizione. È utile quando il debitore dispone di un capitale (o di un finanziamento della rete familiare) e la banca preferisce recuperare subito una parte piuttosto che avviare un’esecuzione incerta.
  • Accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII: l’imprenditore non fallibile può proporre ai creditori un accordo che preveda pagamenti parziali e dilazionati; è necessario l’assenso di almeno il 60 % dei creditori e l’omologazione del tribunale.

Un consulente legale esperto può condurre la trattativa, rappresentando al creditore i rischi e i tempi di un’eventuale causa. Una volta sottoscritto l’accordo, occorre redigere un piano e monitorarne l’esecuzione.

3.6 Profili penali e impatto sull’esdebitazione

Il sovraindebitamento può derivare anche da comportamenti penalmente rilevanti (frode fiscale, indebita compensazione, bancarotta fraudolenta). Tali condotte hanno ripercussioni sulla possibilità di accedere all’esdebitazione e alle procedure di composizione della crisi. La giurisprudenza ha chiarito che:

  • La condanna penale per reati tributari o bancari può essere ostativa alla concessione dell’esdebitazione, in quanto compromette la meritevolezza richiesta dall’art. 283 CCII. Il giudice deve valutare se il debitore ha agito con dolo o colpa grave e se l’indebitamento deriva da condotte illecite .
  • In una decisione del luglio 2025, la Corte di Cassazione (sentenza 18517/2025) ha precisato che, prima della riforma Cartabia, la sentenza di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta) era equiparata a una condanna e precludeva l’esdebitazione ai sensi dell’art. 142 legge fallimentare. Secondo la Corte, il patteggiamento certifica la responsabilità penale e dunque non permette al fallito di ottenere il beneficio . Dopo l’entrata in vigore della riforma (d.lgs. 150/2022) la situazione va rivalutata, ma il principio della meritevolezza resta centrale.
  • Per alcuni reati tributari (dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture false) è prevista la confisca obbligatoria dei beni utilizzati o del profitto; tale confisca può interferire con la procedura di liquidazione e con la disponibilità dei beni da distribuire ai creditori. Una consulenza penalistica è quindi indispensabile quando vi sono procedimenti penali pendenti.

Pertanto, il professionista che assiste il consulente cloud deve valutare gli aspetti penali prima di intraprendere un piano di ristrutturazione o chiedere l’esdebitazione. Se il debito deriva da reati, è opportuno collaborare con un avvocato penalista per definire la strategia (ad esempio patteggiamento, messa alla prova) e per coordinare le procedure civili e penali. La trasparenza e la collaborazione con l’autorità giudiziaria sono elementi che possono mitigare le conseguenze sul piano civilistico.

4. Strumenti alternativi per risolvere i debiti

Quando i debiti sono consistenti e le risorse insufficienti per pagare, il consulente cloud può accedere a procedure che offrono una soluzione definitiva. In questa sezione vengono illustrate le procedure speciali previste dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi, insieme alle opportunità offerte dalle leggi di bilancio.

4.1 Rottamazione e definizioni agevolate

Le definizioni agevolate consentono di estin guere debiti fiscali pagando solo una parte degli importi. Oltre alla rottamazione‑quater descritta sopra, si ricordano:

  • Rottamazione ter e saldo e stralcio (Legge 145/2018): per carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017; scadute, ma alcune rate residue si pagano entro termini stabiliti.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti (Legge 197/2022): possibilità di definire giudizi tributari in Cassazione, con riduzione del 90 % della maggiore imposta se il contribuente ha già vinto in primo e in secondo grado.
  • Stralcio dei mini‑debiti: la Legge 197/2022 ha disposto l’annullamento automatico dei carichi fino a 1 000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015; gli enti diversi dallo Stato possono scegliere di non applicare lo stralcio entro il 31 gennaio 2023 .

4.2 Piano del consumatore

Il piano del consumatore è rivolto a persone fisiche con debiti di natura non professionale. Il debitore deve essere meritevole (nessuna frode o colpa grave). Con l’assistenza di un OCC, presenta un piano che prevede il pagamento parziale dei debiti in un periodo congruo (di solito 4 o 5 anni). I creditori non votano; il giudice verifica la fattibilità e l’equità e omologa il piano. Durante la procedura sono sospese le azioni esecutive e una volta eseguito il piano i debiti residui sono cancellati.

4.3 Accordo di ristrutturazione dei debiti

L’accordo di ristrutturazione (ex art. 57 CCII) è destinato a imprenditori non fallibili (professionisti, start‑up, imprese agricole). Deve essere approvato da creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti; l’OCC redige una relazione sul piano. Il tribunale omologa l’accordo e la sua esecuzione comporta la falcidia dei crediti. È uno strumento utile quando i debiti bancari sono elevati e i creditori commerciali disposti a un accordo.

4.4 Liquidazione controllata e esdebitazione

La liquidazione controllata è una procedura concorsuale che comporta la cessione dei beni del debitore per soddisfare i creditori. È applicabile quando non è possibile predisporre un piano o un accordo. Il liquidatore designato dal tribunale amministra i beni e ripartisce il ricavato. Al termine il debitore può chiedere l’esdebitazione.

La esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII) consente ai soggetti privi di patrimonio o redditi di liberarsi dai debiti con un procedimento semplificato. Come già illustrato, il debitore meritevole può ottenere l’esdebitazione una sola volta , a condizione di non avere compiuto atti di frode o colpa grave .

4.5 Composizione negoziata della crisi

La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021, è una procedura volontaria destinata agli imprenditori in difficoltà ma non ancora insolventi. Il professionista accede a una piattaforma telematica e richiede la nomina di un esperto indipendente, che lo assiste nelle trattative con i creditori. L’esperto verifica la fattibilità del risanamento, valuta i flussi di cassa e propone soluzioni come la rinegoziazione dei debiti, l’aumento di capitale o la cessione di asset.

Durante la procedura l’imprenditore può chiedere misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) e, se trova un accordo, può convertirlo in uno degli strumenti previsti dal CCII (concordato minore, accordo di ristrutturazione). L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può assistere i professionisti nell’avvio della procedura e nella ricerca di investitori.

4.6 Rottamazione‑quinquies: integrazione con gli altri strumenti

La rottamazione‑quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, si affianca alle procedure di sovraindebitamento ed è pensata per consentire ai contribuenti di definire i debiti fiscali maturati sino al 2023 con uno sconto consistente su sanzioni e interessi. Tuttavia, per trarre il massimo beneficio è necessario integrarla con gli altri strumenti:

  • Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione: chi ha già presentato o sta predisponendo un piano può includere nel calcolo del fabbisogno finanziario l’importo rottamato (capitale + spese) in luogo dell’intero debito. Questo riduce le rate mensili e aumenta le chance di omologazione. Occorre però rispettare le scadenze della rottamazione per evitare la decadenza.
  • Liquidazione controllata: nel caso in cui il debitore non disponga di risorse per pagare nemmeno il capitale, la rottamazione può non essere utile. È preferibile chiedere l’esdebitazione incapiente, che estingue tutti i debiti senza pagamento. Tuttavia, se alcuni familiari intendono aiutare il debitore, possono versare il capitale rottamato per chiudere i debiti fiscali e facilitare la chiusura della procedura.
  • Transazioni con le banche: la definizione agevolata dei debiti fiscali può liberare risorse da destinare al saldo & stralcio con la banca. In molti casi, il risparmio conseguito sulla componente erariale consente di offrire alla banca una percentuale maggiore del debito e ottenere la cancellazione di interessi usurari o anatocistici.
  • Composizione negoziata: l’adesione alla rottamazione‑quinquies può costituire un elemento del piano di risanamento proposto all’esperto. L’esperto deve tenere conto dei flussi di cassa necessari a rispettare le rate rottamate e può richiedere misure protettive per garantire il buon esito dell’operazione.

Per questi motivi è consigliabile programmare la rottamazione in anticipo, stimando l’ammontare dovuto e l’impatto sul piano. L’Avv. Monardo assiste i clienti nella presentazione della domanda, nel dialogo con l’Agente della riscossione e nell’integrazione della definizione agevolata nel più ampio percorso di ristrutturazione del debito.

5. Errori comuni e consigli pratici

Affrontare i debiti verso il fisco o le banche senza un piano porta spesso a commettere errori che aggravano la situazione. Ecco gli sbagli più frequenti e i relativi consigli pratici:

  1. Ignorare gli atti: non aprire le raccomandate o non controllare la PEC espone al rischio di decadenza dei termini per impugnare. Al contrario, è opportuno archiviare ogni comunicazione e registrare le date di notifica.
  2. Pagare subito senza verificare: versare somme richieste senza analizzare la correttezza del debito può precludere la possibilità di recuperare importi non dovuti. Prima di pagare, far controllare l’atto ad un professionista.
  3. Affidarsi a soluzioni “fai da te”: presentare ricorsi senza competenze può portare a rigetti per vizi formali o a condanne alle spese. È preferibile rivolgersi a un avvocato esperto.
  4. Confondere rateizzazione e rottamazione: la rateizzazione non comporta l’abbuono di sanzioni e interessi, mentre la rottamazione sì ma richiede il rispetto di scadenze rigidissime. Scegliere la forma adatta alle proprie possibilità economiche.
  5. Trascurare i conti bancari: non tenere sotto controllo gli affidamenti, i tassi applicati e le spese di gestione può generare interessi usurari. Verificare periodicamente le condizioni contrattuali e, se necessario, contestare clausole illegittime.
  6. Trasferire beni a familiari: alienare beni per sottrarli ai creditori può costituire atto in frode e impedire l’accesso all’esdebitazione .

Per evitare questi errori è utile predisporre un dossier documentale con tutti gli atti ricevuti, i contratti bancari, le dichiarazioni fiscali e i pagamenti effettuati. Un professionista potrà valutare la strategia più idonea.

6. Tabelle riepilogative

Le tabelle di seguito sintetizzano norme, termini e strumenti difensivi. Le tabelle utilizzano colonne brevi per facilitare la consultazione.

6.1 Principali termini per impugnare

Tipo di attoTermine di impugnazioneNorme di riferimento
Avviso di accertamento esecutivo (tributi)60 giorni (90 con mediazione)D.Lgs. 546/1992; Statuto del contribuente
Cartella di pagamento (tributi)60 giorniD.P.R. 602/1973
Cartella di pagamento (contributi INPS)20 giorniLegge 335/1995
Intimazione di pagamento60 giorniArt. 50 DPR 602/1973
Pignoramento presso terzi20 giorni (opposizione)Art. 615 c.p.c.; Art. 72‑ter DPR 602/1973
Decreto ingiuntivo bancario40 giorniArtt. 641 ss. c.p.c.

6.2 Limiti di pignorabilità per l’Agente della riscossione

Reddito / stipendio mensilePercentuale pignorabileRiferimento
Fino a 2 500 €1/10Art. 72‑ter DPR 602/1973
Da 2 500 € a 5 000 €1/7Art. 72‑ter DPR 602/1973
Oltre 5 000 €Limite ordinario (art. 545 c.p.c.)Art. 72‑ter DPR 602/1973
Ultimo stipendio accreditato su contoNon pignorabileArt. 72‑ter DPR 602/1973

6.3 Procedure di sovraindebitamento

ProceduraSoggetti interessatiCondizioniEffetti
Piano del consumatorePersone fisiche con debiti personaliDebitore meritevole e sostenibilità del pianoPagamento parziale del debito e cancellazione residuo
Accordo di ristrutturazioneImprenditori non fallibili, professionistiAssenso di almeno 60 % dei creditori, relazione OCCRistrutturazione complessiva dei debiti
Liquidazione controllataSoggetti non fallibili senza possibilità di pianoLiquidazione del patrimonio con nomina di liquidatoreAl termine si può chiedere l’esdebitazione
Esdebitazione incapientePersone fisiche prive di beni e redditoMeritevolezza, assenza di frode o colpa graveCancellazione di tutti i debiti residui
Composizione negoziataImprenditori in crisi ma non insolventiAttivazione sulla piattaforma, nomina espertoTrattativa con creditori, misure protettive

6.4 Rottamazione‑quater (definizione agevolata)

RequisitoDescrizioneFonte
Periodo dei carichiDebiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023
AdesioneDomanda entro il 30 aprile 2023, massimo 18 rateCircolare n. 2/E
Importi da versareSolo capitale e spese; sanzioni e interessi di mora esclusiCircolare n. 2/E
Interessi sulle sanzioni amministrativeEliminazione interessi per multe non tributarieCircolare n. 2/E
Rate e scadenzePrima rata 31 luglio 2023 (10 %); seconda rata 30 novembre 2023 (10 %); restanti rate semestrali con interessi 2 %Circolare n. 2/E

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Sono un consulente cloud e ho ricevuto una cartella per IVA del 2020. Posso difendermi se non ho mai ricevuto l’avviso di accertamento?

Sì. La cartella di pagamento deve essere preceduta dall’avviso di accertamento o dal controllo automatizzato. Se l’avviso non è stato notificato, puoi impugnare la cartella o l’estratto di ruolo per omessa notifica dell’atto presupposto. La giurisprudenza ritiene ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo quando l’atto incide su diritti attuali (ad esempio, impedisce l’accesso a bandi). L’onere della prova della notifica spetta all’Agenzia della riscossione.

2. Posso rateizzare i debiti tributari senza perdere la possibilità di presentare ricorso?

La rateizzazione concessa dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione non preclude la presentazione del ricorso; tuttavia, il pagamento della prima rata implica riconoscimento del debito, per cui conviene presentare ricorso prima di aderire alla rateizzazione. In sede di ricorso puoi chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione.

3. Ho debiti con l’INPS per contributi. Posso usare le procedure di sovraindebitamento?

Sì. Le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) comprendono anche i debiti verso gli enti previdenziali. Sarà necessario inserire l’INPS tra i creditori e prevedere, se possibile, il pagamento parziale delle somme dovute. L’esdebitazione finale cancella anche i debiti contributivi.

4. Il fisco mi ha notificato una cartella via PEC da un indirizzo sconosciuto. È valida?

La Cassazione ha chiarito che la notifica via PEC da un indirizzo non presente nel registro pubblico (INI‑PEC) non è di per sé nulla. Per annullarla occorre dimostrare un pregiudizio sostanziale, ad esempio la concreta impossibilità di accedere al messaggio o la mancanza di firma digitale. In assenza di tali elementi, la notifica è valida.

5. Quanto tempo ha l’Agenzia per notificare l’intimazione di pagamento dopo la cartella?

L’art. 50 DPR 602/1973 prevede che, se la cartella non è pagata, l’Agente della riscossione deve notificare l’intimazione prima di avviare l’esecuzione. Se trascorre più di un anno senza intimazione, il pignoramento successivo è nullo e può essere impugnato.

6. Quali sono i limiti al pignoramento dello stipendio da parte dell’Agente della riscossione?

In base all’art. 72‑ter DPR 602/1973, per stipendi fino a 2 500 euro l’Agente può pignorare un decimo, per stipendi tra 2 500 e 5 000 euro un settimo, oltre 5 000 euro si applicano i limiti generali dell’art. 545 c.p.c. . L’ultimo stipendio accreditato su conto corrente non può essere pignorato .

7. Cosa succede se non rispetto le rate della rottamazione‑quater?

Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici della rottamazione. Il debito residuo tornerà integralmente esigibile, con applicazione di sanzioni e interessi; eventuali pagamenti effettuati saranno considerati acconti. Non è prevista alcuna riapertura dei termini dopo il 2023.

8. Posso aderire alla rottamazione se ho già un piano del consumatore in corso?

Sì, la normativa consente di includere nella rottamazione le cartelle che non sono state oggetto del piano, ma occorre valutare con il gestore della procedura l’impatto sul piano in corso. In alcuni casi è preferibile modificare il piano per includere i debiti rottamati.

9. Che differenza c’è tra saldo & stralcio e accordo di ristrutturazione?

Il saldo & stralcio è un accordo stragiudiziale con il quale il creditore accetta una somma ridotta in un’unica soluzione; non richiede l’omologazione del tribunale. L’accordo di ristrutturazione è una procedura concorsuale prevista dal CCII che richiede l’adesione della maggioranza dei creditori e l’omologazione del tribunale; consente la falcidia dei debiti ma garantisce maggiore tutela giudiziaria.

10. Un consulente cloud può accedere alla composizione negoziata della crisi?

Sì, se svolge un’attività d’impresa in forma di ditta individuale o di società. La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021, è una procedura volontaria per aziende in difficoltà ma non insolventi . Consente di trattare con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente, evitando il fallimento.

11. Posso ottenere l’esdebitazione se ho commesso errori contabili?

Dipende. La meritevolezza è valutata dal giudice caso per caso. Secondo la Cassazione, l’esdebitazione è preclusa quando il debitore ha compiuto atti in frode, ha tenuto contabilità lacunosa o ha proseguito l’attività pur in stato d’insolvenza . Errori non gravi e riconoscibili possono non compromettere l’accesso al beneficio.

12. Quali documenti servono per presentare la domanda di esdebitazione incapiente?

Occorre elencare tutti i creditori e le somme dovute; indicare gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; allegare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; indicare stipendi e altre entrate del nucleo familiare; depositare la relazione dell’OCC che attesti le cause dell’indebitamento e la mancanza di atti in frode .

13. Se ho un immobile ipotecato dalla banca, posso inserirlo nella liquidazione controllata?

Sì. La liquidazione controllata comprende tutti i beni del debitore, compresi quelli gravati da ipoteca. Il ricavato della vendita sarà distribuito ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni; eventuali debiti residui potranno essere cancellati con l’esdebitazione.

14. Come posso contestare gli interessi usurari applicati dalla banca?

È necessario eseguire un’analisi tecnica del contratto e degli estratti conto, confrontando il tasso applicato (TAEG) con il tasso soglia pubblicato ogni trimestre da Banca d’Italia. Se il tasso effettivo supera la soglia, si chiede la restituzione degli interessi e la nullità della clausola. L’Avv. Monardo collabora con periti bancari per redigere perizie econometriche e proporre ricorsi o transazioni.

15. È possibile difendersi da un fermo amministrativo sul veicolo?

Il fermo amministrativo è disposto dall’Agente della riscossione a garanzia del credito. È opponibile se il debitore dimostra vizi di notifica, prescrizione, pagamento già effettuato o violazione dei limiti di pignorabilità. Inoltre, se il veicolo è strumentale all’attività professionale (ad esempio per recarsi dai clienti), si può chiedere la revoca del fermo.

16. Il piano del consumatore prevede la cancellazione totale dei debiti?

No. Il piano del consumatore prevede il pagamento, anche parziale, dei debiti secondo le capacità del debitore. Solo dopo l’adempimento integrale del piano il giudice pronuncia l’esdebitazione per i debiti residui. In caso di grave inadempimento, il piano può essere revocato.

17. Cosa succede se trasferisco i miei beni a un familiare durante la procedura?

Trasferire beni per sottrarli ai creditori costituisce atto in frode; può portare alla revoca dei benefici e all’impossibilità di accedere all’esdebitazione . Inoltre, il trustee o liquidatore può agire con l’azione revocatoria per recuperare i beni.

18. Posso fare una seconda procedura di sovraindebitamento se la prima non è andata a buon fine?

La legge prevede la possibilità di presentare una nuova procedura solo dopo trascorso un determinato periodo (solitamente 5 anni) e dimostrando che la precedente sia stata interrotta senza dolo. Tuttavia, l’esdebitazione incapiente può essere ottenuta solo una volta nella vita .

19. È possibile combinare più strumenti (es. rottamazione e accordo di ristrutturazione)?

Sì. In molti casi conviene definire i debiti fiscali tramite rottamazione e, per i debiti bancari e commerciali, proporre un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore. La combinazione deve essere coordinata con l’Organismo di composizione della crisi.

20. Chi paga le spese dell’OCC o dell’esperto negoziatore?

Le spese dell’Organismo di composizione della crisi sono generalmente a carico del debitore, ma la legge prevede riduzioni e, in caso di esdebitazione incapiente, la riduzione della metà dei compensi . Le spese dell’esperto negoziatore della crisi d’impresa sono determinate dal decreto ministeriale e possono essere anticipate dalla Camera di Commercio nei casi previsti.

21. Posso chiedere il blocco immediato delle azioni esecutive se sto preparando un piano di ristrutturazione?

Sì. Presentando domanda di ammissione a una procedura di sovraindebitamento o alla composizione negoziata, puoi richiedere al tribunale misure protettive che sospendono le azioni esecutive in corso. Il giudice concede la protezione se vi è un piano serio e se la prosecuzione dell’esecuzione pregiudicherebbe le trattative. Anche la presentazione della domanda di rottamazione‑quinquies non sospende di per sé l’esecuzione, ma è valutata dal giudice come elemento per concedere la sospensione.

22. Cosa cambia con la nuova riforma della riscossione prevista per il 2027?

Il futuro Testo Unico della Riscossione introdurrà regole più snelle e unificate per la riscossione coattiva. La sua entrata in vigore è stata rinviata al 1° gennaio 2027 . Tra le novità attese: limiti più alti per l’iscrizione di ipoteca, esenzione per i debiti minimi, digitalizzazione degli atti e maggiore tutela per i contribuenti. Fino ad allora restano applicabili le norme attuali, perciò è opportuno continuare a difendersi secondo il DPR 602/1973.

23. Se ricevo una diffida dalla banca, posso proporre subito un saldo & stralcio?

Sì, la diffida può essere un momento utile per avviare una trattativa. È importante presentare un’offerta concreta basata sull’analisi dei tassi applicati e sulla valutazione del valore di realizzo dei beni. La banca potrebbe accettare se ritiene il recupero coattivo costoso e incerto. Un professionista può negoziare clausole come la cancellazione delle segnalazioni in centrale rischi e la rinuncia agli interessi moratori.

24. Cosa succede se dimentico di indicare un carico nella domanda di rottamazione‑quinquies?

I carichi non indicati nella dichiarazione di adesione non sono inclusi nella definizione agevolata e rimangono interamente dovuti, con sanzioni e interessi. Non è possibile integrare la domanda dopo il 30 aprile 2026. È quindi essenziale fare un censimento completo dei debiti prima di presentare la domanda. In caso di errore, si può valutare la rateizzazione ordinaria o l’inclusione in una procedura di sovraindebitamento.

25. Le rimesse solutorie della banca interrompono la prescrizione?

Nel contenzioso bancario, le rimesse solutorie sono versamenti destinati a estinguere il saldo passivo; interrompono la prescrizione decennale del diritto della banca a richiedere il saldo. La Cassazione ha stabilito che è onere della banca dimostrare il carattere solutorio delle rimesse . Se le rimesse sono solo ripristinatorie (per ripristinare l’affidamento), non interrompono la prescrizione e il cliente può eccepire la prescrizione per recuperare interessi illegittimi.

26. È possibile ottenere l’esdebitazione dopo aver concordato un patteggiamento in sede penale?

Secondo la giurisprudenza precedente alla riforma del processo penale, la sentenza di patteggiamento era equiparata a una condanna e impediva l’esdebitazione . Dopo la riforma Cartabia, occorre verificare caso per caso; tuttavia, la presenza di una condanna, anche a pena sospesa, può influire sulla valutazione della meritevolezza. È consigliabile rivolgersi a un avvocato penalista per capire se è opportuno richiedere la conversione della pena o altre soluzioni che non precludano l’esdebitazione.

8. Simulazioni pratiche e casi numerici

Per comprendere meglio le soluzioni possibili, analizziamo alcuni casi pratici tipici di consulenti cloud o professionisti digitali.

Caso A: Avviso di accertamento e cartella per IVA

Scenario: Mario, consulente cloud, riceve nel maggio 2025 un avviso di accertamento per IVA dell’anno 2019 con contestazione di 20 000 euro tra imposta e sanzioni. Non impugna l’atto e nel luglio 2026 riceve la cartella di pagamento pari a 26 000 euro (imposta, sanzioni, interessi). Mario ritiene di aver già versato parte dell’IVA.

Azioni consigliate:

  1. Verifica della notifica: controllare se l’avviso è stato notificato secondo le modalità legali (raccomandata o PEC). Se la notifica è irregolare, la cartella può essere annullata.
  2. Istanza di autotutela: presentare all’Agenzia una domanda per lo sgravio parziale, dimostrando i pagamenti effettuati.
  3. Ricorso: se la cartella non viene annullata, presentare ricorso entro 60 giorni, chiedendo la sospensione dell’esecuzione.
  4. Definizione agevolata: se rientra nei termini, verificare la possibilità di aderire alla rottamazione‑quater per ridurre sanzioni e interessi, oppure proporre un piano di rateizzazione.

Risultato: Con un ricorso tempestivo e la prova dei pagamenti, Mario può ottenere l’annullamento parziale della cartella. In alternativa, la rottamazione può ridurre l’importo dovuto a circa 20 000 euro (solo imposta e spese).

Caso B: Debiti bancari e anatocismo

Scenario: Anna, consulente IT, ha un conto corrente business con affidamento di 30 000 euro attivo dal 1998. Negli ultimi anni ha pagato interessi elevati e commissioni di massimo scoperto. Chiede alla banca gli estratti conto e scopre che la capitalizzazione degli interessi avviene trimestralmente senza clausola scritta. L’istituto le invia una diffida per il rientro immediato dell’esposizione, minacciando l’esecuzione su un immobile intestato.

Azioni consigliate:

  1. Analisi peritale: incaricare un consulente tecnico per verificare il TEG (tasso effettivo globale) applicato e il superamento del tasso soglia usurario. Calcolare gli interessi anatocistici illegittimi.
  2. Mediazione e negoziazione: con l’ausilio dell’avvocato, proporre alla banca un saldo & stralcio che tenga conto della nullità delle clausole. Presentare i risultati della perizia per dimostrare gli interessi non dovuti.
  3. Opposizione giudiziale: se la banca procede a pignoramento, impugnare il precetto eccependo l’usura, l’anatocismo e l’indeterminatezza delle condizioni contrattuali. Chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione.

Risultato: La perizia dimostra che il tasso effettivo supera il tasso soglia e che la clausola anatocistica è nulla. La banca accetta un accordo transattivo per 15 000 euro in un’unica soluzione con cancellazione del resto e rinuncia al pignoramento.

Caso C: Sovraindebitamento e piano del consumatore

Scenario: Luca, libero professionista che lavora da remoto come cloud architect, ha accumulato debiti per 80 000 euro (40 000 euro di imposte arretrate, 20 000 euro di contributi previdenziali e 20 000 euro di finanziamenti personali). Non possiede immobili né risparmi; vive in affitto con la famiglia. Nel 2025 contatta lo studio legale per trovare una soluzione.

Azioni consigliate:

  1. Valutazione della meritevolezza: verificare che Luca non abbia contratto i debiti con dolo o colpa grave e che abbia tentato di pagare in passato.
  2. Predisposizione del piano del consumatore: con l’ausilio dell’OCC, redigere un piano quinquennale prevedendo il pagamento del 30 % del debito (24 000 euro) in rate mensili di 400 euro, corrispondenti al reddito disponibile dopo le spese familiari. Inserire nel piano la richiesta di esdebitazione del residuo.
  3. Omologazione: depositare la proposta al tribunale; il giudice valuta la fattibilità e l’equità del piano. I creditori non votano ma possono sollevare eccezioni. Il giudice omologa il piano e sospende le azioni esecutive.
  4. Esecuzione: Luca versa regolarmente le rate. Al termine, il giudice dichiara la esdebitazione del debito residuo.

Risultato: Luca paga 24 000 euro in cinque anni e, grazie all’esdebitazione, si libera dei restanti 56 000 euro. Può continuare la sua attività senza la minaccia di pignoramenti.

Caso D: Esdebitazione incapiente

Scenario: Sara, project manager freelance, è rimasta senza lavoro e non ha più reddito. Ha debiti per 50 000 euro con il fisco e 15 000 euro con la banca. Non possiede beni e vive con i genitori. Nel 2026 chiede l’esdebitazione incapiente.

Azioni consigliate:

  1. Presentazione della domanda tramite un OCC: elencare i creditori, documentare la situazione economica, allegare la relazione che dimostra la meritevolezza .
  2. Valutazione del giudice: il giudice verifica l’assenza di frode e colpa grave, assume informazioni e, se la richiedente è meritevole, concede l’esdebitazione .
  3. Opposizione dei creditori: i creditori possono opporsi entro 30 giorni; il giudice decide in contraddittorio. Se non vi sono opposizioni o se queste sono respinte, l’esdebitazione diventa definitiva.

Risultato: Sara ottiene l’esdebitazione e si libera definitivamente dei debiti senza dover pagare alcuna somma, salvo dover comunicare eventuali sopravvenienze rilevanti per quattro anni.

Caso E: Rottamazione‑quinquies per un consulente con debiti dichiarativi

Scenario: Paolo, consulente cloud, ha accumulato debiti fiscali per 45 000 euro relativi agli anni dal 2018 al 2022. Questi debiti derivano da omesso versamento di IRPEF e IVA risultanti dalle dichiarazioni annuali. In passato Paolo ha aderito alla rottamazione‑ter ma è decaduto per mancato pagamento. Nel gennaio 2026 valuta se aderire alla nuova rottamazione‑quinquies.

Azioni consigliate:

  1. Verifica del perimetro: accertarsi che i carichi siano compresi tra il 2000 e il 2023 e che derivino da dichiarazioni presentate. I debiti derivanti da avvisi di accertamento non rientrano nella rottamazione .
  2. Presentazione della domanda: entro il 30 aprile 2026 Paolo deve trasmettere la dichiarazione di adesione indicando i carichi e scegliendo se pagare in unica soluzione o in 54 rate .
  3. Piano di pagamento: valuta la sostenibilità di versare in unica soluzione (ad esempio utilizzando un prestito familiare) o di aderire al piano di 54 rate bimestrali con interessi al 3 % . Deve considerare che il mancato pagamento di due rate comporta la decadenza .
  4. Coordinamento con altri debiti: se Paolo avesse anche debiti bancari, potrebbe utilizzare la rottamazione per liberare risorse e negoziare un saldo & stralcio. Se fosse in procedura di sovraindebitamento, l’importo rottamato dovrebbe essere inserito nel piano.

Risultato: Paolo aderisce alla rottamazione‑quinquies e paga 45 000 euro di capitale in 54 rate da circa 833 euro bimestrali più interessi. Risparmia oltre 10 000 euro di sanzioni e interessi. Grazie alla riduzione dell’onere fiscale, può negoziare con la banca un accordo transattivo per le esposizioni finanziarie.

Caso F: Accordo di ristrutturazione con transazione bancaria e rottamazione

Scenario: Giulia, sviluppatrice freelance, ha debiti per 60 000 euro con l’Agenzia delle Entrate (avvisi di accertamento e dichiarazioni) e per 80 000 euro con due banche (affidamenti e carte di credito). Non potendo sostenere le rate, decide di avviare un accordo di ristrutturazione dei debiti attraverso un OCC e di includere la definizione agevolata dei carichi fiscali.

Azioni consigliate:

  1. Analisi della posizione fiscale: verificare quali debiti rientrano nella rottamazione‑quinquies (quelli derivanti da dichiarazioni) e quali devono essere trattati nell’accordo. Per i debiti da avvisi di accertamento, Giulia valuterà ricorsi o pagamento in rate ex art. 19 DPR 602/1973.
  2. Predisposizione del piano: con l’OCC, redigere un piano che preveda il pagamento di 35 000 euro alla banca A (saldo & stralcio al 44 % del dovuto), 20 000 euro alla banca B (25 %) e 60 000 euro al fisco suddivisi in 54 rate rottamate. La durata del piano sarà di otto anni con rate mensili proporzionali al reddito.
  3. Approvazione dei creditori: ottenere l’adesione di almeno il 60 % dei creditori chirografari. Le banche, vedendo la riduzione del debito fiscale, accettano la transazione per evitare un lungo contenzioso.
  4. Omologazione: il tribunale omologa l’accordo, sospendendo le azioni esecutive. Giulia rispetta le rate rottamate e quelle concordate con le banche.

Risultato: Grazie all’integrazione tra rottamazione e accordo di ristrutturazione, Giulia paga complessivamente 115 000 euro su 140 000 euro di debiti, con uno sconto significativo su sanzioni e interessi. Evita il pignoramento immobiliare e può continuare l’attività professionale.

Conclusione

Affrontare i debiti con il fisco e con le banche è una prova impegnativa, soprattutto per chi svolge attività in settori tecnologici come la consulenza cloud e non dispone di una struttura amministrativa interna. Tuttavia, l’ordinamento italiano offre numerosi strumenti di tutela e soluzioni: dalla contestazione dei vizi formali alla definizione agevolata dei carichi, dalla rateizzazione alla rottamazione, dagli accordi stragiudiziali con le banche alle procedure di sovraindebitamento e all’esdebitazione. Le sentenze della Cassazione e le circolari dell’Agenzia delle Entrate chiariscono i diritti del contribuente e i limiti dell’azione dell’amministrazione: la notifica deve essere eseguita correttamente , il contribuente ha diritto a presentare osservazioni prima dell’accertamento , e la pignorabilità dello stipendio è limitata .

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